13/03/2026 - 05:45
rete fidi liguria

Upa informa Circolare del 30 gennaio 2025

Upa informa

Circolare del 30 gennaio 2025

     Argomenti:

Ø  Rinnovo CCNL Industria Turistica – tabelle salariali

Ø  Welfare aziendale: le novità introdotte dalla legge di bilancio

Ø  Collegato Lavoro 2024 – Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ø   Legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”: modifiche al D.LGS 81/08

Ø  Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – Sintesi dell’INPS

Ø  Dimissioni per fatti concludenti – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ø  Lavoro dipendente: le novità fiscali in Legge di Bilancio 2025

Ø  Premi di risultato: Imposta sostitutiva ridotta al 5%

Ø  Maxi-deduzione nuove assunzioni

Ø  Spese per trasferte: obbligatoria la tracciabilità

Ø  Alloggi per i lavoratori. Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile

Ø  Dal 01.01.2025 ridotti gli oneri FIS e addizionale CIG/CIGS

Ø  Flussi 2025, ora è possibile visualizzare le domande precompilate

Allegati: INL 30 12 2024 INLnota9740-2024-Collegato-Lavoro Nota aggiornamento collegato lavoro 2024 Nota di aggiornamento istruzioni operative Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile Circolare 1_2025 AdE Circolare INPS 5_2025 Circolare-numero-3-del-15-01-2025

 

Rinnovo CCNL Industria Turistica – tabelle salariali

Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 9 gennaio per riportare di seguito le tabelle salariale condivise con le organizzazioni sindacali a seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria turistica lo scorso 21 dicembre 2024.

Ricordiamo che l’accordo ha validità triennale a partire dal 1° gennaio 2025 e sul fronte economico prevede un incremento della paga base di euro sul livello C2 da erogarsi in 4 tranche.

Il predetto incremento retributivo verrà raggiunto con le seguenti tranches:

1.                  gennaio 2025: € 85

2.                  giugno 2025: € 30

3.                  maggio 2026: € 35

4.                  aprile 2027: € 50

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di € 200 mensili verrà erogato con delle tranches differenziate e, segnatamente:

1.                  gennaio 2025: € 70

2.                  settembre 2025: € 30

3.                  settembre 2026: € 30

4.                  giugno 2027: € 40

5.                  dicembre 2027: € 30

Prevista, inoltre, un’indennità onnicomprensiva una tantum di un importo di € 450 lorde in due tranche di € 225 ciascuna da erogarsi rispettivamente a gennaio 2025 e a giugno 2025.
Tale importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR. Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.

In base a quanto previsto, e tenuto conto delle gradualità e decorrenze previste per l’erogazione delle diverse tranche di aumento, i valori di paga base nazionale conglobata verranno modificati, per i diversi livelli di classificazione del personale, come segue:

Al

31/12/2024

Dal

01/01/2025

Dal

01/06/2025

Dal

01/05/2026

Dal

01/04/2027

A1

2.216,16

2.337,18

2.379,89

2.429,72

2.500,91

A2

2.052,20

2.164,26

2.203,82

2.249,96

2.315,88

B1

1.912,45

2.016,88

2.053,74

2.096,74

2.158,17

B2

1.748,47

1.843,95

1.877,65

1.916,96

1.973,12

C1

1.649,36

1.739,43

1.771,21

1.808,30

1.861,28

C2

1.556,59

1.641,59

1.671,59

1.706,59

1.756,59

C3

1.460,28

1.540,02

1.568,16

1.601,00

1.647,91

D1

1.404,36

1.481,05

1.508,11

1.539,69

1.584,80

D2

1.297,82

1.368,69

1.393,70

1.422,88

1.464,57

Per i dipendenti delle aziende alberghiere minori di cui all’articolo 178 del CCNL Industria Turistica 14.11.2016 (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande), la paga base nazionale conglobata, per i diversi livelli di classificazione del personale, risulta il seguente:

Al

31/12/2024

Dal

01/01/2025

Dal

01/06/2025

Dal

01/05/2026

Dal

01/04/2027

A1

2.202,97

2.323,27

2.365,72

2.415,26

2.486,02

A2

2.040,21

2.151,62

2.190,94

2.236,81

2.302,35

B1

1.900,46

2.004,24

2.040,86

2.083,60

2.144,64

B2

1.738,29

1.833,21

1.866,71

1.905,80

1.961,64

C1

1.640,36

1.729,93

1.761,55

1.798,43

1.851,12

C2

1.548,79

1.633,36

1.663,21

1.698,04

1.747,79

C3

1.453,07

1.532,42

1.560,42

1.593,09

1.639,77

D1

1.397,75

1.474,08

1.501,01

1.532,44

1.577,34

D2

1.291,82

1.362,36

1.387,26

1.416,31

1.457,80

Tabelle salariali lavoratori extra

Tabella retributiva dei lavoratori extra che sostituirà quella di cui all’art. 54 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016.

Si ricorda che, in base alle disposizione contrattuali, la definizione della retribuzione del personale extra è demandata alla contrattazione territoriale, ma che in assenza di tale disciplina, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) nelle seguenti misure:

 

Al 31/12/2024

dal 01/01/2025

dal 01/06/2025

dal 01/05/2026

dal 01/04/2027

C2

14,25

15,03

15,30

15,62

16,08

C3

13,58

14,32

14,58

14,89

15,32

D1

12,99

13,70

13,95

14,24

14,66

D2

12,01

12,67

12,90

13,17

13,55

 

L’accordo di rinnovo prevede l’incremento del contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fontur che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà di € 15 mensili, di cui € 13 a carico del datore di lavoro ed € 2 a carico del lavoratore.

Welfare aziendale: le novità introdotte dalla legge di bilancio

Come già riportato nelle precedenti news relative alla Legge di bilancio 2025, assumono particolare rilevanza alcune misure di welfare, fortemente volute dalla nostra associazione, cosi come da tutta Confindustria per rispondere ad alcune delle principali criticità che stanno determinando la gravissima carenza di personale di questi anni.

In particolare i commi da 386 a 391 e da 395 a 398 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, agevolano i lavoratori dipendenti neoassunti, in relazione alle spese connesse alla locazione dell’abitazione di residenza trasferita nel comune di lavoro, e i dipendenti in generale, per la cessione di beni e servizi e per le spese da loro sostenute in relazione all’abitazione principale. Inoltre, è previsto un trattamento integrativo speciale, non imponibile, per i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali.

Riportiamo qui di seguito la sintesi realizzata dall’Agenzia delle Entrate

Il regime in favore dei neoassunti (commi da 386 a 389)

I commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, stabilendo, per i primi due anni dalla data di assunzione, la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini fiscali (e non ai fini contributivi), entro il limite complessivo di 5mila euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi (comma 386).

Tale agevolazione è consentita al ricorrere delle seguenti condizioni:

– importo del reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente la data di assunzione, non superiore a 35mila euro

– trasferimento della residenza nel comune di lavoro qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza

– rilascio da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000), nella quale lo stesso attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione (da 387 a 389).

Il regime in favore della generalità dei dipendenti (commi 390 e 391)

I commi 390 e 391 aumentano il limite dell’importo non imponibile di alcuni valori dei lavoratori dipendenti, per il corrente periodo d’imposta e i due successivi.

Infatti, derogando al vigente limite di 258,23 euro (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo, periodo, del Tuir), per i periodi d’imposta 2025, 2026, e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme, erogate o rimborsate, agli stessi lavoratori, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Tale limite è elevato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio, riconosciuti e i figli adottivi, affiliati, o affidati, che posseggano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del citato Tuir).

Il beneficio di non imponibilità entro i predetti limiti si applica a condizione che il lavoratore dipendente:

– dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli

– rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Infine, rileviamo che, come chiarito dalla lettura dalle circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 5/E del 7 marzo 2024, e 23/E del 1° agosto 2023, le predette agevolazioni si possono ritenere implicitamente applicabili anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo. 50 del Tuir (commi 390 e 391)

Il trattamento integrativo per i lavoratori di ristorazione e turismo (commi da 395 a 398)

I commi da 395 a 398, riconoscono ai lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, legge n. 287/1991), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Dlgs n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo è erogato a condizione che:

– i predetti lavoratori siano titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2024

– i lavoratori stessi ne facciano richiesta al datore di lavoro, dichiarandovi, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.

In caso di erogazione delle somme, i relativi importi sono indicati nella Certificazione unica e il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per detta erogazione tramite compensazione (commi da 395 a 398).

Collegato Lavoro 2024 – Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’INL fornisce una prima illustrazione delle disposizioni in materia di lavoro e sicurezza contenute nella Legge n. 203/2024.

Facendo seguito alla nostra precedente notizia del 20 dicembre 2024, a cui si fa rinvio, si allega la nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una sintesi delle seguenti disposizioni in tema di lavoro contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro 2024”:

·                     art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

·                     art. 6. Sospensione della prestazione di cassa integrazione;

·                     art. 10. Modifiche al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro;

·                     art. 11. Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali;

·                     art. 13. Durata del periodo di prova;

·                     art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile;

·                     art. 17. Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti;

·                     art. 18. Unico contratto di apprendistato duale;

·                     art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;

·                     art. 20. Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di

In allegato INL 30 dicembre 2024

 

Legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”: modifiche al D.LGS 81/08


Il provvedimento introduce modifiche significative al Testo Unico Sicurezza

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), apporta alcune modifiche al D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Sul tema è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, tramite la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 (in allegato), ha commentato alcuni aspetti della legge, in particolare quelli contenuti all’art.1 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le principali modifiche da evidenziare sono:

·         All’articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;

·         All’articolo 41, al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»; Questa modifica introduce l’esclusione dell’obbligatorietà della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore ai 60 giorni, previa valutazione del medico competente che ne escluda la necessità.

All’articolo 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»; Questa modifica sancisce l’obbligo del medico competente di tener conto, in sede di visita preventiva, degli esami già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione.

All’articolo 41, al comma 9, le parole: «all’organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all’azienda sanitaria locale». Questa modifica individua la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell'”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione).

All’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dall’ art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 203 del 2024. Questa modifica consente l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei chiusi qualora le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata, e non più tramite una richiesta formale di autorizzazione, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

Attenzione! La legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.


In allegato Nota INL N.9740/2024

Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – Sintesi dell’INPS

L’INPS riassume la normativa in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito attualmente in vigore (circolare n. 3/2025).

Si riporta una sintesi dei principali punti della circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, con cui l’INPS ha riepilogato le norme di legge in materia di ammortizzatori sociali durante il rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, per l’anno 2025, anche alla luce delle disposizioni del Collegato Lavoro 2024 e della Legge di bilancio 2025.

Svolgimento di attività lavorativa durante la CIG
In base alle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro 2024, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia autonoma sia subordinata, durante il periodo di sospensione dal lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta, a prescindere dalla durata dell’attività, la perdita da parte del lavoratore del diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. La riduzione del avviene in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa svolta.
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare alla Sede INPS territorialmente competente lo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale. Tale obbligo a carico del lavoratore può essere sostituito dalla comunicazione obbligatoria a carico del datore di lavoro (UNILAV), ove prevista.

Dimissioni per fatti concludenti
In conseguenza del protrarsi dell’assenza ingiustificata da parte del lavoratore oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, oltre 15 giorni di calendario, è prevista, previa una apposita procedura chiarita successivamente dalla Nota INL 579/2025, la risoluzione del rapporto senza diritto alla NASPI e di conseguenza senza obbligo di contributo di licenziamento. Sul tema si veda nostro articolo a commento della citata Nota INL.

NASPI
La Legge di bilancio 2025 ha previsto che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, eventuali dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali (escluse le ipotesi che comportano il diritto alla NASPI) intervenute nei 12 mesi precedenti il licenziamento fanno decorrere da zero il computo del requisito delle 13 settimane di contribuzione utili per accedere alla NASPI.

Congedo parentale
La Legge di bilancio 2025 ha aumentato, in via strutturale, all’80 per cento della retribuzione, l’indennità di congedo parentale per due mesi aggiuntivi rispetto al primo mese di utilizzo da parte dei genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro), entro il sesto anno di vita del bambino.
L’innalzamento è previsto per le ipotesi di cessazione del congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025.

Cigs in deroga in favore dei lavoratori dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
La Legge di bilancio 2025 ha stanziato, per il 2025, 70 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni interessate con apposito decreto interministeriale, oltre alle risorse residue dei precedenti finanziamenti, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti dall’art. 44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’art. 53-ter del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale.

CIGS per cessazione di attività
Prorogata dalla legge di bilancio, per l’anno 2025, la possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109. L’ambito di applicazione è stato ampliato anche in deroga all’art. 20, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che individua le aziende che hanno accesso alla CIGS.
Tale misura è stata finanziata con 100 milioni di euro per il 2025 e l’integrazione salariale può essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi.

Proroga della CIGS oltre i limiti temporali di legge
Prorogata la possibilità di superare i limiti di durata della CIGS per le imprese strategiche con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali
(art. 22-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 e messaggio INPS n. 2948 dell’11 agosto 2023).
Confermato inoltre lo strumento della CIGS a seguito di accordi di transizione occupazionale, ai sensi dell’art. 22-ter del Decreto Legislativo n. 148/2015.

In allegato Circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025

Dimissioni per fatti concludenti – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Chiarimenti sulla nuova norma che prevede, caso di assenza ingiustificata prolungata, la risoluzione del rapporto per dimissioni.

Il Collegato Lavoro 2024 (Legge 203/2024) ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL, o in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non vale la disciplina prevista dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni telematiche.

Questo comporta il mancato riconoscimento della NASPI. Parimenti non sarà quindi dovuto il contributo di licenziamento.

Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Al riguardo, la nota dell’INL l’allegata nota prot. n. 579, del 22 gennaio 2025, facendo riserva di ulteriori indicazioni, ha precisato che:

·                     la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a ricevere la comunicazione da parte del datore di lavoro in merito alla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore è individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;

·                     detta comunicazione deve effettuarsi non in qualsiasi caso di assenza ingiustificata, bensì solo allorché il datore di lavoro, verificato il superamento del termine indicato dal contratto collettivo applicato o, in assenza di previsione contrattuale, in caso siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio dell’assenza (la legge infatti parla di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni), intenda far valere tale assenza ai fini della risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore;

·                     la comunicazione deve essere inviata preferibilmente via PEC e contenere tutte le informazioni utili a rintracciare il lavoratore a conoscenza del datore di lavoro (tra cui i recapiti telefonici e di posta elettronica) oltre che i dati anagrafici dello stesso (v. fac simile allegato);

·                     l’Ispettorato competente può avviare e concludere la verifica circa la veridicità della comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro, contattando il lavoratore e altro personale impiegato presso lo stesso datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili per confermare l’assenza e chiarirne eventualmente le ragioni;

·                     una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva applicata o dalla legge (15 giorni) ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il datore di lavoro può procedere alla comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto;

·                     per evitare l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve dimostrare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicarli al datore di lavoro oppure la circostanza di averli in effetti comunicati. In tal caso, o nell’ipotesi in cui accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro comunica l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Elenco allegati alla notizia

“Dimissioni di fatto”

Istruzioni operative dell’Ispettorato del lavoro e le indicazioni di Confindustria

Confindustria ha predisposto una breve informativa sulla Nota n. 579/2025 dell’INL, contenente istruzioni operative sulla procedura delle cc.dd. “dimissioni di fatto“.

In allegato anche la nota dell’INL di cui si tratta e la precedente informativa sul Collegato Lavoro del 19 dicembre scorso.

 

Allegati

 Nota di aggiornamento istruzioni operative

Nota aggiornamento collegato lavoro 2024

Lavoro dipendente: le novità fiscali in Legge di Bilancio 2025

Le misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale

La Legge di Bilancio 2025 apporta modifiche ad alcune disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Fringe benefit auto (articolo 1, comma 48)
La disciplina concernente la corretta valorizzazione degli autoveicoli concessi in uso ai dipendenti ai fini della determinazione del reddito di lavoro viene modificata prevedendo una misura di imponibilità diversificata a seconda della tipologia di autovettura assegnata.

In particolare, la nuova formulazione dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Come evidenziato, quindi, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle auto di nuova immatricolazione se assegnate sulla base di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Per quanto concerne le auto già in uso continua pertanto ad applicarsi la precedente disciplina.

Al riguardo, si ricorda che tale disciplina stabilisce che la determinazione del fringe benefit auto debba essere effettuata assumendo aliquote variabili in funzione delle emissioni di anidride carbonica.

In particolare, le aliquote sono:

a.      25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;

b.      30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;

       c.            50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;

d.      60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Tali aliquote si applicano all’importo già indicato, ossia quello corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI, sempre al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Trasferte (articolo 1, comma 81)

L’attuale disciplina in materia di trasferte di lavoro prevede che il datore possa riconoscere, ai dipendenti che si spostano per missioni fuori dal territorio comunale, indennità o rimborsi (o entrambi) che non concorrono alla formazione del reddito.

In particolare, la norma dispone che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 Euro al giorno, elevate a 77,47 Euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 Euro, elevate a 25,82 Euro per le trasferte all’estero.

Sono quindi previsti, in sostanza, tre sistemi diversi: indennitario, analitico o misto.

Ferme restando queste previsioni normative, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce ora che, ai fini della non concorrenza al reddito dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, tali spese devono essere sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile.

In relazione agli autoservizi pubblici non di linea, sono definiti come tali quelli che:

·         provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

·         vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono, pertanto, autoservizi pubblici non di linea:

·         il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

·         il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

In parallelo alla nuova condizione dei pagamenti tracciabili al fine di escludere la concorrenza al reddito di lavoro delle spese di trasferta indicate, la Legge di Bilancio 2025 dispone inoltre che le medesime spese siano deducibili dal reddito di impresa soltanto se effettuate secondo i richiamati sistemi di pagamento.

In particolare, si stabilisce che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Restano applicabili le ulteriori ordinarie regole fissate per la deducibilità dal reddito di impresa di tali spese sostenute a favore di lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si ricorda che è riconosciuta la deducibilità dei servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea e che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 Euro (il limite è elevato a 258,23 Euro per le trasferte all’estero). Qualora il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà o noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Le disposizioni sin qui riepilogate sono riferibili anche ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La nuova disciplina in materia di rimborsi spese per trasferte si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Reddito di lavoro prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali (articolo 1, comma 98)

La Legge di Bilancio 2025 reca una norma interpretativa delle disposizioni che regolano le modalità impositive del reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

In termini generali, il regime fiscale in esame dispone che, alle condizioni indicate, l’assoggettamento del reddito è effettuato utilizzando le retribuzioni convenzionali. Tale modalità di tassazione consente di assumere quale base imponibile non le somme e i valori effettivamente percepiti, bensì gli importi determinati in modo forfetario in base alla fascia reddituale e al settore di attività di riferimento.

Si ricorda che le citate modalità impositive riguardano i soggetti che, pur prestando attività di lavoro dipendente all’estero in modo continuativo e quale oggetto esclusivo del rapporto, mantengono la residenza fiscale in Italia in virtù, ad esempio, della presenza di legami familiari nel territorio dello Stato.

In merito alle corrette modalità applicative di questo regime, il legislatore specifica ora che le disposizioni che lo regolano si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

In altri termini, il rientro settimanale al domicilio non comporterebbe il venir meno dei requisiti di continuatività ed esclusività del rapporto di lavoro all’estero, con l’effetto che il reddito di lavoro continuerebbe ad essere assoggettato mediante il regime delle retribuzioni convenzionali.

Invero, l’amministrazione finanziaria si è già espressa sull’ammissibilità del rientro in Italia per ragioni extra-lavorative. Infatti, in passato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi (sottolineatura aggiunta, ndr), indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.

Sebbene la norma interpretativa in questione sia contenuta nella disciplina dedicata ai lavoratori frontalieri, la stessa dovrebbe avere portata generale e riguardare tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

La norma in questione, avendo natura interpretativa, ha di conseguenza carattere retroattivo, rendendosi applicabile anche in relazione alle situazioni già in essere.

Premi di produttività (articolo 1, comma 385)

La Legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina concernente l’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

In particolare, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta dal 10 al 5 per cento (analogamente a quanto stabilito per gli anni 2023 e 2024).

Le disposizioni normative che hanno introdotto tale disciplina prevedono che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi, misurabili e verificabili, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “possano” essere assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Ai fini dell’imposizione sostitutiva, tali somme devono essere erogate entro il limite di importo complessivo di 3.000 Euro e in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU, depositati telematicamente presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e individuare un “periodo congruo”, ovvero un arco temporale al termine del quale deve essere verificato l’incremento in questione.

La verifica dell’incremento deve essere effettuata, in base a quanto previsto dalla legge, “in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati” (nei contratti che regolano il premio di risultato, ndr).

Possono essere destinatari della detassazione dei premi di risultato i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano prodotto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 Euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili.

Qualora sia previsto dal contratto collettivo, il premio può essere sostituito, in tutto o in parte, con beni e servizi in natura (welfare aziendale); tali valori in natura sono esclusi, entro determinate soglie e nel rispetto di specifiche condizioni, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Per poter optare per la sostituzione delle somme, queste ultime devono costituire premi “detassabili” (ossia, come già detto, assoggettabili all’imposta sostitutiva).

Rimborsi per locazioni e manutenzioni immobiliari (articolo 1, commi 386-389)

La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova agevolazione a beneficio di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione consiste nella non concorrenza alla formazione del reddito, per i primi due anni dalla data di assunzione, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

La misura di favore si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente la data di assunzione a 35.000 Euro che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Limite di esenzione dei fringe benefit (articolo 1, commi 390-391)

La Legge di Bilancio 2025 incrementa – per i periodi di imposta 2025, 2026, 2027 – la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro delle erogazioni in natura effettuate nei confronti di dipendenti da 258,23 Euro a 1.000 Euro.

Tale limite è elevato a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

Si considerano “a carico” i figli che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 Euro.

Il limite di esenzione maggiorato si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disciplina agevolativa in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

In termini generali, si ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto “principio di onnicomprensività”).

In deroga a tale principio, viene riconosciuta una soglia annua di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit), nonché a soggetti che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ordinariamente prevista in misura pari a 258,23 Euro.

Si evidenzia che, secondo la disciplina ordinaria, la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro.

La nuova disposizione recata dalla legge di Bilancio 2025, invece, include nella richiamata soglia anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Si rileva che, superata la soglia di esenzione, l’intero importo dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 aveva già previsto, per il solo anno 2024, l’incremento della soglia di esenzione da 258,23 Euro a 1.000 Euro (anche in tal caso elevati a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico), includendo anche nella soglia le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Agevolazioni per lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (articolo 1, commi 395-398)

La Legge di Bilancio 2025 ripropone, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, una misura di sostegno finalizzata a garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Per il periodo indicato, ai lavoratori degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Per espressa previsione normativa, il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.

Le disposizioni di favore si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 Euro.

Il datore di lavoro, nelle sue vesti di sostituto di imposta, riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica (CU) e il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Fringe benefit: erogazione tramite carta di debito nominativa

I beni e servizi di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante carte di debito.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2025, in relazione ad un interpello presentato da un’azienda nei mesi scorsi ha fornito interessanti indicazioni in materia di welfare. In particolare, viene specificato che i beni e servizi di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante carte di debito.

L’Amministrazione Finanziaria, ritiene che, a determinate condizioni, una carta di debito assegnata dal datore di lavoro ai dipendenti possa essere considerata un documento di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-bis del TUIR e art. 6 del DM 25.3.2016, fermo restando ovviamente il limite di non imponibilità previsto dalla norma pari a 258,23 euro ed elevato a 1.000 o 2.000 euro fino al 2027.

La carta di debito per essere assimilata ad un titolo di legittimazione:

·         deve essere utilizzata dai dipendenti unicamente per fruire dell’assegnazione dei fringe benefit nel limite del budget assegnato ed entro la soglia di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR;

·         non è monetizzabile e/o convertibile, anche parzialmente, in denaro;

·         deve essere nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente a cui è assegnata;

·         non può essere ceduta a terzi o commercializzabile;

·         deve essere utilizzata unicamente presso esercizi commerciali o fornitori specificamente individuati (in elenchi o sulla piattaforma

Premi di risultato: Imposta sostitutiva ridotta al 5%

Quadro riassuntivo

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025, è intervenuta nuovamente in materia di premi di risultato, disponendo anche per l’anno in corso e per i due successivi, la riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa (co. 385)

La disposizione estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali – già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024 – dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

 

Riportiamo qui di seguito l’approfondimento di Fisco Oggi, sulla disciplina agevolata dei premi di risutato prevista anche per il periodo 2025-2027.

 

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 385) conferma per altri tre anni l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura dimezzata, con aliquota del 5% anziché 10%, sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili d’impresa entro il limite di 3mila euro. L’agevolazione, che riguarda esclusivamente le erogazioni destinate ai lavoratori dipendenti privati, mantiene dunque lo sconto maggiorato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Un po’di storia
Il regime oggetto della proroga si è fatto spazio e ha preso posizione per la prima volta nell’ordinamento fiscale italiano con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189, legge n. 208/2015). Modificato e ampliato rispetto al suo esordio, prevede, a regime, un’imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle relative addizionali, per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. Il regime è applicabile alle retribuzioni aggiuntive corrisposte in esecuzione di contratti di lavoro collettivi di secondo livello, territoriali o aziendali. Stesso trattamento per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (assegnati secondo le modalità stabilite dall’articolo 2102 del codice civile). In tal caso salta il requisito dell’aumento della produttività (circolare 28/2016).

In via transitoria, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è scesa al 5% per i premi di produttività erogati nel 2023 (legge di bilancio 2023) e nel 2024 (legge di bilancio 2024) per poi arrivare ai giorni nostri con la proroga per l’intero triennio 2025-2027 prevista dalla legge di bilancio 2025.

La disciplina
L’imposta sostitutiva di cui parliamo è applicata automaticamente, salvo espressa rinuncia del dipendente, ai premi agevolabili di importo complessivo non superiore a 3mila euro lordi. Inoltre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro, è previsto uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, su un premio erogato (secondo i criteri del comma 182 della legge di stabilità 2016 introduttiva dell’agevolazione) non superiore a 800 euro, somma su cui non è dovuta alcuna contribuzione da parte del dipendente. Precedentemente, per la stessa ipotesi, l’agevolazione consisteva nell’innalzamento da 3mila a 4mila euro del premio soggetto a imposta sostitutiva.

Possono beneficiare del regime coloro che, nell’anno precedente a quello di riscossione del riconoscimento economico, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro annui.

I premi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se convertiti, per scelta dell’interessato, nelle forme alternative ammesse e specificate nei contratti collettivi, ad esempio, benefitvoucher o contributi per l’assistenza sanitaria e pensionistica (articolo 51, comma 2 e ultimo periodo comma 3, Tuir). L’esenzione deve essere applicata nei limiti delle rispettive norme di riferimento. Fanno eccezione le somme e i valori indicati al comma 4 dell’articolo 51 del Tuir che rilevano, invece, ai fini del reddito di lavoro dipendente e sono tassati secondo le regole previste dal comma 4 richiamato (articolo 1, commi 184 e 184-bis, Stabilità 2016).

Nel caso in cui il valore del premio risulti più alto rispetto a queste forme alternative di retribuzione, l’eccedenza è sottoposta a imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del lavoratore (circolare n. 28/2016).

A segnare il passaggio dalla teoria alla pratica è stato, in primo luogo, il decreto interministeriale attuativo del 25 marzo 2016, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali ai fini dell’attribuzione dei premi e, a cascata, dell’accesso all’imposta sostitutiva.

Il decreto precisa che i criteri di misurazione degli elementi che determinano l’assegnazione delle maggiorazioni retributive contenute nei contratti collettivi possono basarsi sull’aumento della produzione o in risparmi di fattori produttivi oppure nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, raggiunti attraverso una migliore organizzazione del lavoro (ad esempio con straordinari o lavoro agile).

I miglioramenti acquisiti devono essere verificabili con indicatori numerici o di altro genere individuati nei contratti. Sempre i contratti devono stabilire il “periodo congruo” entro il quale l’incremento va realizzato. Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale è necessario, in linea generale, che il risultato raggiunto dall’azienda risulti incrementale rispetto a quello realizzato nel periodo antecedente a quello di maturazione del premio. In sostanza non è sufficiente il conseguimento degli obiettivi definiti nell’accordo aziendale o territoriale (risoluzione n. 78/2018 e risposta n. 59/2024).

La prassi
L’Agenzia delle entrate, da parte sua, è intervenuta puntualmente sull’argomento dalla sua introduzione e ogni qualvolta il regime è stato ritoccato o prorogato. Diciamo che, tuttavia, l’impianto applicativo della misura è rimasto inalterato nel tempo.

La prima circolare a fornire chiarimenti è stata la n. 28 del 2016 (vedi “Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi x“) seguita dalla n. 5/2018 (vedi “Tassazione premi di risultato: l’Agenzia chiarisce le novità“), che ha recepito le modifiche arrivate con la legge di stabilità 2017 e, successivamente, con il Dl n. 50/2017. La prima ha portato da 50mila a 80mila euro il limite di reddito dei dipendenti ammessi al trattamento di favore, da 2mila a 3mila euro il premio soggetto a imposta sostitutiva e da 2.500 e 4mila euro il premio agevolabile in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, tuttavia, la disciplina è cambiata abolendo la differenza del tetto agevolabile.

L’articolo 55 del Dl 50/2017, infatti, ha sostituito il comma 189 che prevedeva la soglia maggiorata di 4mila euro in caso di partecipazione attiva dei lavoratori e ha introdotto un’agevolazione di natura contributiva. In sintesi, dai contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl) al posto dell’innalzamento del limite agevolabile (4mila euro), è applicabile la riduzione dell’onere contributivo su una parte di premio. In particolare, il datore di lavoro può ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente a una porzione di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, mentre il dipendente non deve alcun contributo su tale importo.

Di conseguenza, anche i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo l’entrata del Dl n. 50/2017, sono diventati agevolabili nell’importo massimo lordo di euro 3mila anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Più di recente, è stata la circolare n. 23/2023 a intervenire sull’argomento (vedi “Welfare aziendale 2023: le news approdate con il decreto “Lavoro”). Il documento di prassi ha puntualizzato, con riferimento agli ulteriori benefici fiscali introdotti dal decreto “Lavoro” e dal decreto “Aiuti-bis” in tema di welfare e benefit aziendali, prorogati anch’essi al triennio 2025-2027, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista dai commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato.

Infine, la circolare n. 5/2024 ha confermato, a proposito dell’ulteriore proroga al 2024 dell’agevolazione, le istruzioni e i chiarimenti forniti con le precedenti circolari su richiamate.

 

 

Maxi-deduzione nuove assunzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

La Circolare fornisce indicazioni sull’applicazione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 e di recente estesa fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), n. 9), del Codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.

La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Con la circolare sono precisate le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo.

 

In allegato Circolare 1/2025 AdE

Spese per trasferte: obbligatoria la tracciabilità

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti ricevute in questi giorni, riportiamo qui di seguito la nuova disciplina prevista in legge di Bilancio 2025, in materia di spese per trasferta.

La nuova legge di bilancio infatti ha stabilito che le spese di trasferta debbano essere esclusivamente effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento elettronico diversi dal contante.

 

Misure in materia di tracciabilità delle spese (co. 81-86)

La disposizione prevede alcune modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. 

    • Spese per trasferte – Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, si prevede che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito di lavoro autonomo, si prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento elettronico diversi dal contante. La deducibilità viene confermata anche per le spese per prestazioni di lavoro, nei limiti previsti dalla relativa norma del TUIR.
    • Spese di rappresentanza – Le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Le precedenti previsioni si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni sulla deducibilità delle spese e sulla relativa applicazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Alloggi per i lavoratori. Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile

Un progetto di Confindustria per le esigenze abitative dei lavoratori

Confindustria ha avviato un progetto articolato per rispondere all’esigenza di alloggio per i lavoratori.

Il Piano di Confindustria per l’Abitare Sostenibile, elaborato anche sulla base dei contributi ricevuti dal sistema, contiene una serie di proposte in materia urbanistica, finanziaria e fiscale per favorire la costruzione di nuovi alloggi per i lavoratori a basso reddito, anche attraverso la riqualificazione e la valorizzazione di aree e immobili pubblici inutilizzati. Ciò al fine di rendere le imprese maggiormente attrattive nei confronti dei lavoratori favorendo così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La carenza di personale, infatti, come emerge anche da recenti analisi del Centro Studi Confindustria, è uno dei principali nodi che frenano lo sviluppo; la scarsità di abitazioni a un costo sostenibile e il forte disallineamento in numerose aree del Paese – al Nord come al Sud – tra il costo delle abitazioni e la produttività del lavoro amplifica le difficoltà di imprese e lavoratori.

La Legge di Bilancio appena varata introduce in tal senso alcune misure utili: un intervento fiscale di favore per i datori di lavoro che, in presenza di determinate condizioni, eroghino somme ai dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e la realizzazione del “Piano Casa Italia” finalizzato proprio a fornire risposte ai fabbisogni abitativi.

Su questo tema, di forte rilevanza anche per il nostro settore, in particolare per quanto riguarda le staffhouse, vi invitiamo a farci pervenire vostre eventuali suggerimenti e segnalazioni.

Riportiamo in allegato il Piano.

Allegati

Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile

Dal 01.01.2025 ridotti gli oneri FIS e addizionale CIG/CIGS

Con circolare 5/2025 (in allegato) l’INPS ricorda che diventano operative, dal 1 gennaio 2025, le riduzioni sulla contribuzione ordinaria FIS e sulla contribuzione addizionale per CIGS a favore di aziende che non hanno presentato domanda per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Per quanto riguarda il FIS, l’istituto ricorda che per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimentoabbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, la contribuzione ordinaria al Fondo scende dallo 0,50% allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la contribuzione al FIS rimane invece confermata allo 0,80%.

Per quanto riguarda la CIGS – che, come noto, è stata estesa dalla legge di Bilancio 2022 a tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato più di 15 dipendenti e che rientrano nelle tutele del FIS – a partire dal 1.01.2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale (il contributo che si paga per l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale) che scende:

a) al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) al 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Anche in questo caso, la riduzione del contributo addizionale opera solo in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi.

Per maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento riportato in allegato

Allegati

Circolare INPS 5/2025

Flussi 2025, ora è possibile visualizzare le domande precompilate

Prima del click day, i datori di lavoro possono controllare se lo stato di lavorazione è corretto

Fino al 4 febbraio 2025, vigiia del primo click day per i flussi 2025, i datori di lavoro potranno controllare le domande che hanno precompilato si trovano nello stato di lavorazione corretto.

“Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”, scrive in una nota il Ministero dell’Interno.

“Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata”.

Fonte: Integrazione Migranti

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 29 gennaio 2025 ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2025

Upa informa

Circolare 29 gennaio 2025

ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2025

Attenzione! Pagamento abbonamento con cadenza annuale, semestrale e trimestrale
entro il 31 gennaio 2025

 

Vi ricordiamo che il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per il pagamento del Canone Speciale Rai per l’anno 2025 sia con cadenza annuale, semestrale che trimestrale senza incorrere nelle penalità di legge. Gli importi del canone non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno, riportiamo le tariffe per le diverse categorie nella tabella allegata.

I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale RAI potranno essere effettuati nei seguenti modi:

  • tramite carta di Credito – Sistema Direct link. Contattando gli operatori al numero 800.938.362 o presso gli sportelli degli Uffici Regionali sarà possibile attivare il pagamento online con carta di credito senza commissioni. Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg);
  • presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
  • tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale);
  • con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali;
  • tramite bonifico bancario/postale indicando il codice iban personalizzato (virtual iban) comunicato con il preavviso di rinnovo per l’anno in corso o, in alternativa, chiamando il numero verde 800.938.362 e chiedendolo all’operatore. Si segnala che l’iban generico IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo. In caso di bonifico vanno inseriti nella causale i seguenti dati obbligatori:

Numero di abbonamento

Nome Cognome o Ragione sociale

Indirizzo

Codice Fiscale/Partita IVA

L’abbonamento speciale può essere pagato annualmente, oppure è possibile dilazionarne l’importo dovuto con cadenza semestrale o trimestrale, rispettando i termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali). In mancanza di regolare disdetta, esso è tacitamente rinnovato (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere l’abbonato dovrà comunicarlo alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzando l’apposito modulo di richiesta reperibile sul sito (www.abbonamenti.rai.it).

L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riportiamo di seguito i contatti degli uffici rai di riferimento:

canone.genova@rai.it

 

 

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Canone TV

Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO)

Indirizzo pec: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Indirizzo email: CanoneTV@rai.it

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa circolare 23 aprile Bando Digitalizzazione

Upa informa

Circolare 23 aprile 2024

Non perdete questa occasione! Bando Digitalizzazione – Contributo a fondo perso del 50% sino a 20mila euro – Retroattivo al 1 luglio 2023

Avete tempo fino al 10 Maggio 2024 per presentare la domanda sulla piattaforma BandiOnline di FilseCome cogliere i vantaggi della digitalizzazione e migliorare l’efficienza e la sostenibilità della tua impresa attraverso il percorso UPA che vi proponiamo

Nei nostri seminari ti abbiamo proposto questi strumenti per incrementare il valore della tua attività:
1) Piattaforma All In One: comunicazione diretta tra Ospiti e team di lavoro attraverso una piattaforma che integra l’ assistenza digitale agli ospiti con la comunicazione interna del team di lavoro. Una applicazione utilissima.
2) Controllo di gestione: massimizzare le performance aziendali – costi e ricavi – attraverso il supporto di un software dedicato al settore alberghiero che permetta di compiere scelte consapevoli a Direzione e Proprietà per un business sostenibile negli anni
3) Revenue Management: aumentare il Revpar concentrandosi principalmente sulla crescita del prezzo medio delle camere, ottimizzando allo stesso tempo l’occupazione, al fine di ridurre i costi operativi, il tutto grazie a un innovativo approccio tecnologico
4) ESG: integrare i criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) nella vostra attività, aumentando reputazione e il valore per gli stakeholder, attraverso una piattaforma che misura la compliance della tua organizzazione rispetto ai criteri ESG e il rilascio di un rating

Ecco i nostri partner

 

Hotelcore Igor Antonelli Cell. 351 9501707
Manager Planner, Francesco Polzoni & RSI Solutions Srl Morris Busi Cell. 328 7242538
Elastic Hotel Michele Biffi Cell. 349 6792909

Hotels Doctors Gabriele Gneri Cell. 335 8749031
Adrias Online Francesco Maestri Cell. 339 2530019

Le presentazioni dei partner in allegato

 

Ecco i nostri consulenti
Dott. Massimiliano Amoretti UISV SAVONA Cell. 339 6646639
Dott.Stefano Ganduglia RSI S.r.L Ricerca Sostenibilità integrata Cell. 340 5939542
Dott. Daniele Zunini ARES Agevolazioni ricerca e sviluppo Tel. 010 5700456

 

 

FINANZIAMENTI


FILSE – Bando Digitalizzazione – Contributo a fondo perso del 50% sino a 20mila euro – Retroattivo al 1 luglio 2023

Sono acquistabili hardware, software e prestazioni consulenziali – domande dal 16 aprile 2024 in offline

E’ stato finalmente pubblicato il tanto atteso bando della digitalizzazione di FILSE che eroga contributi a fondo perso del 50% sino a 20mila per l’acquisto di hardware, software e prestazioni consulenziali.

Cos’è
Approvato il bando da 7 milioni per supportare i progetti di digitalizzazione delle imprese liguri. La digitalizzazione è un fattore di semplificazione e competitività delle imprese, uno strumento che può migliorare la produttività delle attività e indirizzarle verso nuovi mercati

Chi può accedere
Le micro piccole e medie imprese liguri.

Quali spese sono ammissibili

A.                  acquisto hardware e dispositivi accessori;

B.                  acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e programmi informatici (comprese le licenze);

C.                        prestazioni consulenziali e spese per l’introduzione o l’implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale, ecc.);

D.                 prestazioni consulenziali e servizi specialisti finalizzati a migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro (es. Smart Working);

Gli interventi devono consentire di:

·                     migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro;

·                     sviluppare soluzione di e-commerce e servizi di cloud computing;

·                     realizzare soluzioni tecnologiche per i pagamenti elettronici;

·                     adottare soluzioni tecnologiche per facilitare lo sviluppo sostenibile dell’impresa (es. strumenti informatici per l’ESG report, strumento chiave attraverso il quale le aziende comunicano ai propri stakeholder le performance e gli obiettivi raggiunti in ambito di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance aziendale);

·                     adottare soluzioni tecnologiche innovative quali quelle previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale).

Quanto si può richiedere
Sono ammessi al finanziamento regionale i progetti a partire da 10 mila euro. È previsto un contributo a fondo perduto in regime de minimis del 50%, fino a un massimo di 20 mila euro. È prevista una retroattività al 1 luglio 2023.

Quando e come presentare domanda
La domanda dal 3 al 10 maggio 2024 sulla piattaforma BandiOnline di Filse.
La procedura offline a partire dal 16 aprile 2024.
La procedura è a sportello e senza graduatoria e i progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 ottobre 2024.

Il testo del bando è reperibile qui.

Cosa serve per presentare domanda
E’ sufficiente avere copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativi alle spese.

Come di consueto il Dott. Massimiliano Amoretti è a disposizione per tutta l’assistenza necessaria, è possibile contattarlo all’indirizzo email amoretti.m@uisv.it.

LA SEGRETERIA UPA

Allegati: Presentazione AdriasonlinePresentazione App Hotelcore – Presentazione Hotels Doctors – UPA elenco contatti consulenti – ElasticHotel_new2024 – Offerta UPA Manager Planner

Upa informa Circolare 23 marzo 2024

Argomenti :
Convenzione STONE SpA – Sicurezza sul lavoro – elenco servizi

Convenzione Manager Planner

Progetti ed iniziative Comitato di coordinamento LIGURIAN RIVIERA:

ADESIONE AL BUON GIORNO DI LIGURIAN RIVIERA

ADESIONE AL BOOKING DI LIGURIAN RIVIERA
ADESIONE A FONDIMPRESA

Informativa adempimenti OBBLIGATORI

Gentili associati,

considerata la delicatezza della materia inerente la

Sicurezza sul lavoro

l’igiene alimentare (HACCP)

PRIVACY) – GDPR 679/16

Nuova Normativa antincendio e a seguito dei numerosi controlli effettuati dalla regione, Asl, organi di vigilanza, sanzioni molto elevate e a seguito delle numerose richieste di assistenza che riceviamo dalle nostre aziende in tal senso, riteniamo opportuno “consigliarVi” di verificare la Vostra situazione in merito.

Considerati i continui aggiornamenti delle normative in oggetto è molto probabilmente siano necessari alcune revisioni della documentazione che eventualmente avete redatto in precedenza.

Per far fronte alle complesse problematiche abbiamo ritenuto opportuno, nel Vs interesse, impegnarci direttamente nel darvi supporto in tal senso.

Ci pregiamo di comunicarVi che, in virtù di questa nuova esigenza, vi mettiamo a disposizione una verifica gratuita della vostra posizione in merito agli adempimenti di cui sotto:

§ D.Lgs 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza

§ Formzione del personale ( art.37 , OSA , RSPP ecc )

§ Igiene alimentare (HACCP ex Regolamento CE 852/2004)

§ Antincendio

§ GDPR 2018 Privacy

La verifica ha come obiettivo individuare lo stato di corretta attuazione delle norme di cui sopra rispetto alla Vs specifica situazione al fine, ove necessario, di poter porre rimedio ad eventuali lacune.

Ci teniamo a puntualizzare che tale verifica non è di nessun beneficio economico per l’associazione e al solo fine di dare un maggior servizio ai nostri assistiti.

In allegato presentiamo la nuova convenzione stipulata con la ditta Stone.

Il consulente che abbiamo incaricato di eseguire l’intervento descritto è:

· Lisa Cecchini +39 3926156251 – Stone spa mail: l.cecchini@stone.it

STONE SpA – Sicurezza sul lavoro – elenco servizi

Riportiamo di seguito un elenco dei documenti e corsi formazione obbligatoria necessari a ciascuna azienda

Documenti:
Elaborazione DVR con rischi generali e specifici
Elaborazione piani di autocontrollo ( HACCP con o senza tamponi )
Relazione DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti)
Richiesta per sgravio OT23 ( aziende che hanno rischio ALTO possono, facendo una determinata formazione e/o dotandosi di alcuni materiali, avere diritto ad uno sgravio del premio Inail fino al 27% – noi possiamo sia formare che preparare tutti gli incartamenti per poterlo ottenere)
Verifiche messa a terra impianto elettrico
Pratiche antincendio :
PEE : Piani Emergenza ed Evacuazione
SCIA
CPI : Certificato prevenzione incendi
Materiali antincendio:

manutenzione, revisione e collaudo su tutti i materiali antincendio ( estintori , manichette, porte tagliafuoco, finestre e mangioni )
Formazione :
RSPP
Sicurezza lavoratori Art 37 Generale
Sicurezza lavoratori Art 37 Specifico
Antincendio Videoconferenza e presenza
Primo soccorso Videoconferenza e presenza
Osa (ex haccp)
Preposto Presenza
Privacy :
Documentazione per autorizzare Videosorveglianza
Elaborazione documentale relativa Privacy ed al trattamento dei dati UNA TANTUM
Servizio annuale di consulenza privacy che includere aggiornamento e migliorie per i trattamenti dei dati in base alle necessità dei clienti

Consulenza Ambientale :
Check ambientale con verifica corretta gestione e tracciatura di rifiuti pericolosi
Tenuta del registro rifiuti

Attenzione! Sicurezza sul lavoro: gli obblighi delle società senza dipendenti

La sicurezza sul lavoro è una priorità all’interno di qualsiasi azienda e rispettare la legge è fondamentale. Questo non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire il migliore svolgimento delle attività e fare in modo che i lavoratori siano al sicuro nello svolgimento delle loro mansioni.

Come funziona quando un’ azienda non presenta dipendenti? Che ruolo assume in questo caso il datore di lavoro? Quali sono i suoi obblighi? Nelle società senza dipendenti serve il DVR? Cosa significa socio lavoratore? Scopriamolo insieme in questo breve articolo.

Obblighi per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs 81/08

Il D.Lgs 81 parla chiaro. Il datore di lavoro è la figura preposta alla valutazione dei rischi, alla nomina di altre figure di riferimento per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il medico del lavoro, ed è lui che si assume la responsabilità in caso di infortunio.

I suoi compiti sono disparati. La prima operazione che un datore di lavoro deve portare a termine quando avvia un’attività con dei dipendenti al seguito è quella di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR, come previsto dall’art. 28 comma 1.

Dopodiché, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il RSPP Responsabile della sicurezza, il RLS Responsabile lavoratori per la sicurezza e il medico di base. Alcune sue mansioni possono essere delegate attraverso una delega di funzioni, ma queste appena nominate deve portarle a termine da sé.

Al datore di lavoro è data l’attività di valutazione dei rischi e della gestione delle emergenze in caso di incendio, terremoto, calamità naturali e molto altro. Deve dotare i suoi dipendenti di dispositivi di sicurezza e organizzare corsi e attività per la formazione volte a mitigare i rischi che possono presentarsi sul lavoro.

Il datore di lavoro e il lavoratore

La vera difficoltà nello stabilire gli obblighi per soci e lavoratori in aziende senza dipendenti risiede nella mancata comprensione dei concetti di datore di lavoro e lavoratori. Si immagina sempre uno schema gerarchico al quale attenersi, per cui il primo è il capo e tutti gli altri i suoi dipendenti remunerati.

Tuttavia, non è sempre così.

Ecco delle definizioni complete delle due figure professionali:

il lavoratore è una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile”;
il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Ora che si comprende meglio la definizione completa di entrambi i ruoli, è chiaro che in un’ azienda senza dipendenti questa divisione non sia così evidente.

Come si fa quindi?

La risposta è: bisogna individuare un socio datore di lavoro, che si occupi della stesura del DVR, della formazione dei dipendenti, del primo soccorso ecc. e un socio lavoratore.

Chi è il Datore di lavoro nelle aziende senza dipendenti?
Le aziende senza dipendenti prendono solitamente la forma di s.n.c. o s.r.l. Presentano quindi dei soci.

Nelle s.n.c e nelle cooperative, ognuno dei soci è contemporaneamente datore di Lavoro e dipendente dell’altro.

Tuttavia, tutti i soci hanno obblighi precisi. Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il quale riporta chiaramente che tutte le aziende che si avvalgono dell’opera di lavoratori, soci, amministratori e praticanti devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Quindi, ciò che i soci, anche in presenza di una azienda senza dipendenti, devono fare è stipulare un atto recante data certa nella quale dichiarano che uno dei due soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza. L’altro sarà considerato alla stregua di socio lavoratore.

In caso di inadempimenti, la responsabilità graverebbe su entrambi i soci. Oltretutto, in caso di infortuni, tutti i soci sarebbero responsabili per lo stesso reato.

Cosa succede dopo aver individuato un datore di lavoro in una società senza dipendenti?

Una volta individuato il Datore di Lavoro, egli dovrà osservare gli adempimenti previsti dall’articolo 18 e procedere con l’applicazione del Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro.

Le sue mansioni saranno quindi le seguenti:

Effettuare la Valutazione dei Rischi e Redigere il DVR;
Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio, dopo aver redatto anche un piano di sicurezza ed essersi preoccupato della messa a norma dell’edificio;
Nominare un Medico Competente;
Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Nominare un rappresentante dei lavoratori;
Garantire la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Il datore di lavoro socio, quindi, ha le stesse identiche mansioni di un datore di lavoro qualsiasi. E’ la persona che meglio conosce la società e sa anche valutarne i rischi. Conosce bene gli ambienti di lavoro ed è l’unico che può rendersi conto di quali misure di prevenzione e protezione adottare in base ai rischi individuati.

In una società senza dipendenti il DVR è obbligatorio e, se il socio non se ne occupa, rischia una sanzione pecuniaria amministrativa ma incorre anche in reato penale.

Nomina di altre figure professionali
Dal punto di vista delle nomine di quelle figure individuate dal decreto legislativo, il datore di lavoro dovrà scegliere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e un medico competente.

Il principale compito del RSPP è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per salute e sicurezza e redigere il DVR. Questa figura può essere esterna, oppure il datore di lavoro può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP o DLSPP (Datori di Lavoro con compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi).

La nomina del medico competente è obbligatoria in alcuni casi previsti dalla legge: in presenza di rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni, in presenza di agenti pericolosi in genere, in caso di lavoro notturno, in presenza di attività su impianti elettrici ecc.

Il Datore di lavoro è obbligato a sottoporre queste figure a necessari corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Articolo 21 in caso di lavoratore autonomo
Il D.Lgs 81 non è obbligatorio per un’azienda che è composta solo da una sola persona che svolge la propria attività senza altri dipendenti. Se non c’è un vincolo di subordinazione e obbligatorietà, la normativa inserita nel Testo Unico non si può applicare.

Uniche disposizioni in questo caso richiedono che i professionisti utilizzino attrezzature conformi alla legge per garantire la propria sicurezza sul posto di lavoro

Convenzione Manager Planner

In allegato
dispense Seminario Scoprire il controllo di gestione in maniera facile con Francesco Polzoni svoltosi martedì 13 febbraio 2024 a Savona

offerta dedicata ai soci UPA Software Manager planner

Progetti ed iniziative Comitato di coordinamento LIGURIAN RIVIERA

Vi ricordiamo alcune azione importanti che possono aiutare il territorio e la sua promozione.

ADESIONE AL BUON GIORNO DI LIGURIAN RIVIERA

Il buon giorno è un servizio giornaliero gratuito , sia in italiano sia in inglese, di ” Ligurian Riviera”, progettato specificamente per le strutture ricettive che desiderano migliorare l’esperienza complessiva dei loro ospiti.

Contiene informazioni riguardanti gli eventi del giorno del vostro Comune e di quelli circostanti, insieme al meteo locale, lo stato del mare e le attrazioni che possano ispirare i vostri clienti. Inoltre sono presenti due qr code, uno con un video ispirazionale, mentre l’altro porta al sito www.visitligurianriviera.it, dove il visitatore può trovare maggiori informazioni sulla destinazione e sulla Tourist Card.

In allegato un esempio di Buon giorno

Per aderire a questo servizio occorre scrivere, indicando il nome della struttura, a :

Staff Comitato di coordinamento LIGURIAN RIVIERA c/o Ufficio Turismo – Camera di Commercio Riviere di Liguria

mail: comitatoturismosv@rivlig.camcom.it |

Telefono: 019 8314239

ADESIONE AL BOOKING DI LIGURIAN RIVIERA
La camera di Commercio Riviere di Liguria e il progetto Ligurian Riviera proseguono l’azione di promozione dell’offerta turistica del savonese attraverso partnership tra le diverse realtà ricettive del territorio.

La collaborazione tra strutture ricettive ed enti locali è fondamentale per creare un’esperienza turistica soddisfacente e di qualità.

Si consiglia la partecipazione attiva a far parte del sistema booking engine di Ligurian Riviera, in quanto la vostra struttura opera all’interno dei Comuni aderenti al progetto. Il Booking Engine è lo strumento di prenotazione che migliora la visibilità online e aumenta le prenotazioni della vostra struttura.

Il Booking Engine Ligurian Riviera offre:

1. Fruibilità del sistema booking anche senza l’utilizzo del channel manager

2. Booking Engine adatto sia a strutture alberghiere che extralberghiere

3. Presenza e visibilità sul sito visitligurianriviera.it

4. Promozione delle vostre offerte speciali ed esperienze sui vari canali Ligurian Riviera.

5. Accesso a strumenti di gestione delle prenotazioni e di analisi dei dati.

Per approfittare delle azioni di Ligurian Riviera e per maggiori informazioni sul sistema di prenotazione online, vi invitiamo a compilare il modulo in allegato e ad inviarlo agli indirizzi elencati.

ADESIONE A FONDIMPRESA
Fondo impresa è un conto dedicato con cui ogni azienda aderente può gestire e finanziare la formazione dei propri dipendenti, secondo le specifiche necessità formative.
Fondimpresa accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato “Conto Formazione”, una quota pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti versato al Fondo tramite l’INPS.
Il Fondo è finanziato dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono. Fonte del finanziamento è il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978
L’adesione a Fondimpresa è gratuita e permette l’accumulo di risorse attraverso la quota dello 0,30% versata all’INPS in base alla legge 845/1978.
Per aderire dovete semplicemente farne richiesta al vostro consulente del lavoro o al vostro commercialista.

LA SEGRETERIA UPA

Allegati: Booking engine e mod. adesione24 Convenzione Manager Planner Dispense Seminario Scoprire il controllo di gestione in maniera facile con Francesco Polzoni martedì 13 febbraio 2024 a Savona Il Buongiorno di Ligurian Riviera

Upa informa Circolare del 23 febbraio 2023

Upa informa

Circolare del 23 febbraio 2023

     Argomenti:

Ø  Prevenzione Incendi: il testo approvato nel decreto Milleproroghe

Ø  Confindustria: nota di aggiornamento DL “Milleproroghe”

Ø  Legge di Bilancio 2023: principali misure – Incontri di Approfondimento online

Ø  Legge di Bilancio 2023 – Fisco e aiuti di Stato, gli interventi per le imprese

Ø  Tutte le novità su Superbonus e bonus fiscali previste dalla Manovra 2023

Ø  DL Aiut-quater – Confindustria: nota di aggiornamento

Ø  Reminder invio Autodichiarazione tax credit IMU turismo

Ø  PNRR FRI TUR – Disponibile la guida alla compilazione della domanda

Ø  PNRR – FRI Turismo e sezione speciale turismo – Webinar del Ministero

Ø  Credito d’imposta “acqua potabile”, entro fine mese domande per le spese 2022

Ø  Newsletter Fiscale e Societaria n. 7 (Periodo dall’11 al 17 febbraio 2023)

Prevenzione Incendi: il testo approvato nel decreto Milleproroghe

Con il via libera al Senato, si consolida il testo del decreto Milleproroghe che non dovrebbe subire ulteriori modifiche nel passaggio alla Camera dei Deputati.

Tra i temi trattati anche un’ulteriore proroga – condizionata – per la prevenzione incendi nelle strutture ricettivi.

Qui di seguito il testo, cosi come approvato al Senato.

 

Articolo 12-bis. (Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive)

  1. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la situazione geo­ politica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023».

 

  1. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
  2. a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  3. b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro del­ l’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
  4. c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  5. d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività; e)assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
  6. I soggetti che hanno superato il pe riodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

In sintesi proroga adempimenti prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie

Le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica, di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio , di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa  presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno del 2023,della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • Resistenza al fuoco delle strutture
  • Resistenza al fuoco dei materiali
  • Compartimentazioni
  • Corridoi
  • Scale
  • Ascensori e montacarichi
  • Impianti idrici antincendio
  • Via di uscita a uso esclusivo, con esclusione dei punti ove  è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  • Via di uscita a uso promiscuo con esclusione dei punti ove  è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  • Locali adibiti a depositi

Confindustria: nota di aggiornamento DL “Milleproroghe”

Il decreto reca proroghe e rinvii dei termini di entrata in vigore di varie disposizioni

Il 29 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022), il cui iter di conversione parlamentare è attualmente in corso al Senato.

Il decreto reca proroghe e rinvii dei termini di entrata in vigore di varie disposizioni. Tra i capitoli trattati si segnalano le norme in materia contabile (sospensione degli ammortamenti e rinvio della copertura delle perdite civilistiche), la proroga delle misure a supporto delle imprese esportatrici danneggiate dalla guerra in Ucraina, il rinvio dell’entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali e l’estensione, con annessi chiarimenti, della norma (introdotta dal DL Aiuti-bis) che sospende l’efficacia delle clausole contrattuali relative a modifiche unilaterali dei prezzi nei contratti di fornitura di energia e gas.

Elenco allegati alla notizia

La nota di aggiornamento approfondisce i contenuti del decreto.

Legge di Bilancio 2023: principali misure – Approfondimenti

Nell’ambito del “Monitor legislativo” di Confindustria, continuano i webinar di approfondimento. “Investimenti innovativi, ricerca e sviluppo” e “Crediti energia e gas” sono i temi dei prossimi incontri aperti a tutti gli associati

Due nuovi focus in programma, disponibili ciascuno in due date per permettere la più ampia partecipazione:

entrambi a cura dell’Area Politiche fiscali e dell’Area Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria;

entrambi a cura dell’area Politiche fiscali e dell’Area Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità, Confindustria

Legge di Bilancio 2023 – Fisco e aiuti di Stato, gli interventi per le imprese
La Manovra di Bilancio per il 2023 – Analisi delle misure su fisco e aiuti di Stato

La nota di Confindustria fornisce un primo esame delle principali misure di carattere fiscale e in tema di aiuti di Stato, di maggiore interesse per le imprese.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, si è concluso l’iter di approvazione della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 − Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Legge di Bilancio 2023) Si allega una nota di Confindustria che fornisce un primo esame delle principali misure di carattere fiscale e in tema di aiuti di Stato, di maggiore interesse per le imprese.

Allegati

LEGGE DI BILANCIO 2023: LE PRINCIPALI MISURE ON MATERIA DI FISCO E AIUTI DI STATO

Tutte le novità su Superbonus e bonus fiscali previste dalla Manovra 2023

Guida predisposta dall’ANCE

Il Decreto Aiuti-quater (DL 176-2022, convertito con modificazioni nella legge 6/2023) e la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) riscrivono misura e scadenze del Superbonus ed intervengono sulle regole di circolazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali. Novità anche sui tempi di vigenza del bonus barriere architettoniche e sulla misura del bonus mobili per il 2023.
È stata poi accolta, seppur per un solo anno, la proposta dell’Ance di reintrodurre la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici.
Ulteriore estensione temporale a tutto il 2023 è, infine, riconosciuta agli incentivi per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 con reddito Isee non superiore a 40.000 euro
Queste, in estrema sintesi, le novità apportate alla disciplina dei bonus fiscali in edilizia, approfondite nella Guida predisposta dall’ANCE che fa il punto sulla disciplina delle suddette agevolazioni alla luce dei contenuti innovativi della Manovra per il 2023, corredata da un allegato con le attuali scadenze del Superbonus, differenziate per soggetti beneficiari.

Disponibile, inoltre, anche il quadro normativo completo della disciplina di tutti i bonus in edilizia, con specifica evidenza delle ultime modifiche apportate dalla Manovra 2023.

Elenco allegati alla notizia

Guida predisposta dall’ANCE

Quadro normativo

 

DL Aiut-quater – Confindustria: nota di aggiornamento

La nota di aggiornamento illustra i contenuti del DL Aiuti-quater (DL n. 176/2022) alla luce del primo passaggio dell’iter di conversione effettuato al Senato.

Il DL Aiuti-quater (DL n. 176/2022) dopo il primo passaggio dell’iter di conversione effettuato al Senato passerà ora all’esame della Camera dei Deputati, dove non si attendono ulteriori modifiche.

L’impianto del decreto non ha subito modifiche sostanziali, sono stati tuttavia rafforzati alcuni punti, tra questi, in linea con le proposte di Confindustria, si segnala:

  • l’introduzione di misure per agevolare l’impiego di combustibili diversi dal gas per alimentare gli impianti industriali;
  • la proroga dei termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta per le spese sostenute per energia e gas.

Ulteriori approfondimenti nella nota allegata
Allegati alla notizia

Nota di Confindustria

Reminder invio Autodichiarazione tax credit IMU turismo

Scade il prossimo 28 febbraio il termine per l’invio dell’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate necessaria per fruire dell’agevolazione

Vi ricordiamo che il prossimo 28 febbraio scade il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework Covid 19 – che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare Tax credit IMU ex art. 22 DL 21/2022 

 

Si ricorda che tale disposizione ha introdotto a favore delle imprese del settore del turismo, tra cui quelle alberghiere, un credito d’imposta pari al 50% dell’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Per accedere all’agevolazione i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate e devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento del 16 settembre 2022 mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022. Una volta ricevuto il riconoscimento, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 inserendo il codice tributo  “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, istituito con risoluzione 53/E

 

PNRR – FRI Turismo e sezione speciale turismo – Webinar del Ministero

Disponibili gli atti del webinar organizzato lo scorso 10 febbraio dal Ministero del Turismo

Sono stati diffusi gli atti del webinar organizzato dal Ministero del Turismo lo scorso 10 febbraio su due dei più importanti incentivi previsti dal PNRR per il nostro settore: FRI Turismo (ex art.  DL 152/2021) e Sezione speciale turismo del Fondo di garanzia PMI

La registrazione del webinar è disponibile a questo LINK 

In allegato la presentazione del FRI Turismo di Invitalia.

Allegati

FRI-TUR Presentazione Invitalia

PNRR FRI TUR – Disponibile la guida alla compilazione della domanda

In vista dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda per il FRI Tur, Invitalia ha reso disponibile la Guida alla compilazione della domanda (vd allegato).

Si ricorda che la domanda per il riconoscimento degli incentivi potrà essere presentata dalle ore 12.00 del 1 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023. 

Per compilare e presentare la domanda è necessario:
– essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Rappresentante legale o di un suo delegato;
– accedere alla piattaforma dedicata alla misura “Fondo Rotativo Imprese Turistiche (FRI-Tur)”, tramite il sito di Invitalia (www.invitalia.it ) per compilare la domanda online e allegare la documentazione obbligatoria;
– disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico e rilasciata una ricevuta di invio della domanda.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Allegati

FRI Tur – Guida alla compilazione della domanda

Credito d’imposta “acqua potabile”, entro fine mese le domande per le spese 2022

Tra i beneficiari della misura anche soggetti esercenti attività d’impresa

Il modello di comunicazione può essere tramesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o i canali telematici della stessa

Entro fine mese, i beneficiari del bonus “acqua potabile”, cioè coloro che hanno razionalizzato l’uso dell’acqua e ridotto il consumo di contenitori di plastica, hanno la possibilità di prenotare l’agevolazione, consistente in un credito d’imposta, per le spese sostenute nel 2022 in relazione all’acquisto di sistemi adatti a migliorare la qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di case e aziende.

L’Agenzia ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.

Breve storia
Il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di mille euro per le persone fisiche e di 5mila per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, è stato introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087). La norma originaria ha messo a disposizione dell’agevolazione una somma complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In seguito, il Bilancio 2022  (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713) ha prorogato il bonus al 2023, prevedendo per tale anno l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro.

Considerata la limitazione delle risorse economiche messe a disposizione, l’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, rende nota per ciascun anno la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate. Ad esempio, per il 2021, vista l’abbondanza delle richieste presentate, la percentuale fruibile è stata del 30,3745 per cento (vedi articolo “Tax credit “acqua potabile”: fissata la percentuale di fruizione”).

Il credito d’imposta, in particolare, spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, e può essere richiesto da:

  • persone fisiche
  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il modello di comunicazione può essere tramesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici dell’Agenzia. Una volta inviata la comunicazione e ricevuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione, i beneficiari potranno spendere il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo dell’incentivo.

Attenzione, solo pagamenti tracciabili
Le spese, come sempre, perché siano agevolabili, devono essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale in cui va riportato il codice fiscale di chi richiede il credito. I privati e, in generale, i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento, comunque diversi dai contanti.

Ricordiamo, infine, che le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli stessi interventi (articolo 1, comma 1089 della legge n. 178/2020).

 

Fonte: Fisco Oggi


Newsletter Fiscale e Societaria n. 7 (Periodo dall’11 al 17 febbraio 2023)

a cura di Federturismo Confindustria
A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. Cessione dei crediti edilizi: blocco dal 17 febbraio 2023
il DL 11/2023 blocca la vendita/sconto in fattura dei i crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche (art. 121 DL 34/2020) a decorrere dal 17 febbraio 2023. Il DL 11/2023 prevede anche il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti o risultanti dalle opzioni di cessione/sconto in fattura. Inoltre, il DL 11/2023 esclude la responsabilità solidale dei cessionari che siano in possesso di un’ampia documentazione quale, ad esempio, titolo edilizio, delibere condominiali, visti di conformità, visure catastali. Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17 febbraio 2023 e dovrà essere convertito entro il 17 aprile 2023.
(DL n. 11 del 16/02/2023 su GU n. 40 del 16/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 17/02/2023, pag. 5)

A.1.2. Bonus energia/gas residuo: invio comunicazione entro il 16 marzo 2023.
È stato pubblicato il modello e le relative istruzioni per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi da ottobre a dicembre 2022. Il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. La comunicazione va trasmessa a partire dal 16 febbraio ed entro il 16 marzo 2023.
(Provvedimento n. 44905 del 16/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 17/02/2023, pag. 28)

A.1.3. Servizi di teleriscaldamento: regole per fruire dell’IVA al 5%
A partire dall’1 gennaio 2023, le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate a IVA con l’aliquota al 5%. Qualora le forniture di servizi di teleriscaldamento siano addebitate nelle fatture in base ai consumi stimati, l’IVA al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati secondo i consumi effettivi riferibili, in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche se gli stessi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
(Provvedimento n. 43406 del 15/02/2023)

A.2. PRASSI

A.2.1. Definizione agevolata avvisi bonari: incluse anche le LIPE
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la definizione agevolata degli avvisi bonari introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 153-159, L. n. 197/2022) è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
(Risoluzione n. 7 del 14/02/2023)

A.2.2. Dichiarazione IVA 2022 precompilata: modifiche dal 15 febbraio 2023
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 la dichiarazione IVA precompilata, che consente a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio 2023 sarà poi possibile modificare, integrare e procedere all’invio del modello.
(Comunicato Stampa su www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 14/02/2023, pag. 35)

A.2.3. Rimborso IVA: dichiarazione solidità patrimoniale società non residente
Una società residente in un paese estero, che intende fare richiesta di rimborso IVA per un importo superiore a € 30mila, potrà certificare la solidità dell’impresa tramite appositi atti e documenti provenienti dall’autorità del suo Paese, con relativa traduzione in italiano autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale (art. 3, comma 4, DPR 445/2000).
(Risposta ad Interpello n. 211 del 13/02/2023)

A.2.4. Donazione a ente no-profit: deduzione sul valore fiscale trasferito
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ente che dona un immobile di categoria D/6, iscritto tra le immobilizzazioni materiali quale “bene strumentale per natura” e oggetto di ammortamento, a favore di una coop sociale che si qualifica ente del Terzo settore, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione dal proprio reddito (art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017), deve far riferimento al residuo valore fiscale del bene all’atto del trasferimento.
(Risposta ad Interpello n. 215 del 15/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 16/0272023, pag. 31)

A.2.5. Rimborso/compensazione IVA: modifica modello TR fino al 30 aprile
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è consentita l’integrazione o la rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale, al fine di integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione o sull’ammontare del credito infrannuale, sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.
(Risposta ad Interpello n. 217 del 16/02/2023)

A.2.6. IVA: nel 2023 regime ordinario per i beni Covid
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che dal 2023 torna ad essere applicato il regime IVA ordinario sulle cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19.
(Circolare n. 5 del 14/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 16/02/2023 pag. 31)

A.3. GIURISPRUDENZA

A.3.1. I componenti positivi non sono rilevanti per il bene non inerente
La Corte di Cassazione ha stabilito che se un bene è non inerente rispetto all’attività esercitata, non solo i relativi costi risultano indeducibili, ma anche i componenti positivi derivanti dall’utilizzo dello stesso bene devono considerarsi esclusi dalla disciplina del reddito d’impresa.
(Sentenza n. 4365/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 14/02/2023, pag. 36)

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Partite IVA: aperte circa 501.500 nel 2022
Nel corso del 2022 sono state aperte circa 501.500 nuove partite Iva con una flessione dell’8,7% rispetto al 2021, anno in cui si era registrato un elevato numero di aperture. Il 70% delle partite IVA è stato aperto da persone fisiche, il 22,3% da società di capitali e solo il 3,3% da società di persone.
(Comunicato Stampa n. 22 del 10/02/2023 su www.mef.gov.it)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Lista Paesi Black List: inclusi Russia e Costa Rica
Il Consiglio Ecofin ha incluso nell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall. Salgono così a 16 i paesi Black List. Si ricorda che per i costi sostenuti verso soggetti black list è applicabile la restrizione sulla deducibilità prevista dai commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 TUIR, introdotta dalla Legge di Bilancio (L. 197/2022).
(“Il Sole 24 Ore” del 15/02/2023, pag. 37)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. OIC: Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati
L’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 11 con il quale analizza gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati alla luce del DL 73/2022) che ha introdotto la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c. per i titoli iscritti nell’attivo circolante.
(Documento interpretativo n. 11 www.fondazioneoic.eu e “Il Sole 24 Ore” del 15/02/2023, pag. 37)

C. VARIE

C.1. Bonus 65% su spese di ristrutturazione per strutture ricettive: beneficiari
Il Ministero del turismo ha pubblicato il quinto elenco dei beneficiari ammessi alla fruizione del credito d’imposta pari al 65% sulle spese di ristrutturazione per le strutture ricettive.
(Avviso del 14/02/2023 su www.ministeroturismo.gov.it)

C.2. PNRR: incentivi per € 731 milioni per le colonnine di ricarica elettriche
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha definito le modalità per l’aggiudicazione del contributo pari al 40% delle spese di realizzazione di colonnine nelle aree urbane italiane e di postazioni di ricarica sulle superstrade. Possono presentare la domanda le imprese o gli Rti che, alla data di presentazione, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’UE, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui fanno domanda.
(Decreto 12/01/2023 su GU n. 36 del 13/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 16/02/2023, pag. 32)

D. SCADENZE

D.1 Omessa dichiarazione Redditi 2022: ravvedimento entro il 28/02/2023
L’omesso invio del modello Redditi 2022, con scadenza ordinaria entro il 30 novembre 2022, può essere ravveduto entro il 28 febbraio 2023. In tal caso, è applicata la sanzione fissa di € 25.
(D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, art. 13, comma 1, lett. c)

D.2. Turismo: credito canoni di locazione – autodichiarazione entro 28/02/2023
Per beneficiare del credito d’imposta per gli affitti degli immobili a uso non abitativo destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine in relazione ai canoni di locazione versati, entro il 29 agosto 2022, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate apposita autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023.
(Provvedimento n. 253466 del 30/06/2022)

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Massimiliano Montanari – Analisi dei Costi

ANALISI DEI COSTI – 23 e 24 gennaio – Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Massimiliano Montanari. Lo scopo dell’intervento formativo sarà quello di far conoscere gli strumenti tipici del controllo di gestione e gli elementi necessari per pianificare correttamente un business plan.
Gli argomenti trattati partiranno dal metodo di calcolo del BEP passeranno per la costruzione di un modello di Budget (conto economico su un anno) su modello Usali passando attraverso la creazione della staff Guide e la fornitura dei parametri di lettura più usati.
Per il corretto svolgimento del corso è necessario che tutti i partecipanti siano in possesso di una postazione di lavoro con un computer dotato di EXCEL o altro foglio di calcolo.


Programma del Lunedì

ore 14.30 apertura
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso

Programma del Martedì

ore 9.30 apertura

ore 10 inizio corso

ore 13 fine corso

Armando Travaglini – Il Marketing del futuro

IL MARKETING DEL FUTURO – 30 e 31 gennaio  – Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Armando Travaglini. “Digital Marketing: come pianificare attività, canali e investimenti per i prossimi anni” Nel corso verranno prese in esame le strategie di marketing per il futuro dell’hotel analizzando le nuove piattaforme, i canali e i mercati da presidiare. Verranno definiti gli investimenti da allocare sui vari strumenti e come analizzare le attività sulla base delle performance


Programma del Lunedì

ore 14.30 apertura
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso

Programma del Martedì

ore 9.30 apertura

ore 10 inizio corso

ore 13 fine corso

Miriam Bertoli – Programmare la comunicazione del futuro

PROGRAMMARE LA COMUNICAZIONE DEL FUTURO – 6 e 7 febbraio Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Miriam Bertoli. Cosa e perché:
Due sessioni di formazione di mezza giornata ciascuna, in presenza.
Formare gli operatori su come definire
“Il piano di comunicazione di medio-lungo termine per l’hotel: come raggiungere nuovi segmenti di clienti, innovare i messaggi e gli strumenti.”

Contenuti di massima:
*Giorno 1
• A chi/con chi vuoi comunicare: il profilo dei (nuovi) clienti
• I tuoi obiettivi di medio/lungo termine
• Il piano di comunicazione: da dove cominciare per costruirlo o rinnovarlo
*Giorno 2
• I tuoi messaggi chiave
• Strumenti: che cosa funziona davvero per il tuo hotel?
• Esercitazione


Programma del Lunedì

ore 14.30 apertura
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso

Programma del Martedì

ore 9.30 apertura

ore 10 inizio corso

ore 13 fine corso


Dal sito ufficiale di Miriam Bertoli:

 

Sono Digital e Content Marketing Strategist.
Ho cominciato nel 2000, per più di dieci anni ho collaborato con un’agenzia di digital marketing, TSW, facendo un bel percorso di carriera, imparando davvero tanto e lavorando per clienti come Unicredit Banca, Jacuzzi, Illy caffè. Da metà 2011 ho scelto di continuare a crescere professionalmente e sono freelance.

Sono consulente e formatrice di marketing digitale che funziona. Funziona perché parte dagli obiettivi aziendali e non dagli strumenti, funziona perché i progetti che ho gestito in quasi 20 anni di carriera mi hanno permesso di imparare ad accompagnare processi di cambiamento profondo. Funziona perché mette al centro i contenuti.

Luca Bove – – Importanza dell’ecosistema basato su Google Maps e della Local Search nel turismo

24 gennaio e 25 gennaio iscriviti utilizzando il form in fondo alla pagina:

– Importanza dell’ecosistema basato su Google Maps e della Local Search nel turismo. (Alcuni numeri di mercato e cenni sul comportamento degli utenti, evoluzione di Google, prospettive nel futuro prossimo, …)
– Le differenze tra la schede Google “standard” e tra le schede per Hotel (parlerò anche di ristoranti e delle altre attività legate al turismo)
– Google My Business: cos’è, come fare ad apparire al meglio, come ottimizzare la presenza nell’ottica di vendita delle camere
– Rivendicazioni e creazione
– creazione di schede multiple per servizi particolari
– Gestire le informazioni sulla scheda
– Gestire ed ottimizzare le foto
– Segnali da curare per avere un buon ranking
– Recensioni su GMB (chiederle, rispondere, gestirle )
– Problemi Comuni e come gestirli
– Curare il proprio sito in ottica Local (ottimizzazione, Micro dati, Contenuti
– Misurare le performance delle schede
– Cenni su Hotel Ads
– Cenni su Google Travel
– Cenni su altri sistemi di Local Search (Tripadvisor, Bing Maps, Apple Maps…)


Programma della giornata IL CORSO SI TERRA’ ONLINE

ore 14.30 registrazione al corso
ore 15.00 inizio corso
ore 17.30 fine.
ore15.00 inizio seconda parte del corso
ore 17.300 fine