03/03/2026 - 01:08
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Upa informa Circolare 10 aprile 2025

Upa informa
Circolare 10 aprile 2025
Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo – Anno 2025

Allegato:bando assunzioni 2025

Con Decreto Dirigenziale n° 2618 del 09 aprile è stato approvato l’Avviso Pubblico  per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo (Edizione 2025).

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell’economia ligure, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali. A tale fine l’Avviso intende finanziare la stipula di contratti di durata minima pari a 8 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un’eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli enti locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, le imprese private del settore turistico di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2025, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Per i soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 17/04/2025 e il giorno 31/12/2025, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.

Tale misura si rende necessaria in ragione dell’alto numero di richieste ad oggi pervenute, tali da superare in maniera significativa l’importo stanziato a finanziamento dell’Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo – edizione 2025 approvato con Decreto Dirigenziale 2618/2024.

In allegato Bando 09 Aprile 2025

 Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 2 aprile 2025

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Circolare 2 aprile 2025
Proroga obbligo assicurativo calamità naturali per le imprese – Scadenze 2025-2026

 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 marzo 2025, ha accolto le richieste di Confindustria Alberghi disponendo una proroga differenziata dell’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Allegato: DL 31 marzo 2025, n. 39 – Rischi catastrofali

Nuove scadenze in base alla dimensione dell’impresa, Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo sarà modulato come segue:

·         Grandi imprese: confermato al 1° aprile 2025 → Le sanzioni saranno applicabili solo dopo un periodo di 90 giorni

·         Medie imprese: proroga al 1° ottobre 2025

·         Piccole e micro imprese: proroga al 1° gennaio 2026

Pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. il DL 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

In allegato il testo del provvedimento entrato in vigore dal 31 marzo.

Chi è obbligato ad assicurarsi?

I beni soggetti all’obbligo assicurativo includono:

·         Terreni: fondi o porzioni di essi, indipendentemente dalla loro conformazione geografica.

·         Fabbricati: edifici, opere murarie e di finitura, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento, ascensori, montacarichi e altri impianti di pertinenza.

·         Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature, comprese macchine elettroniche e a controllo numerico, necessarie all’attività dell’impresa.

·         Attrezzature industriali e commerciali: strumenti, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto (non iscritti al P.R.A.).

Attenzione: senza assicurazione, niente agevolazioni pubbliche
Il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo avrà conseguenze rilevanti: le imprese potrebbero non accedere a contributi, agevolazioni o sovvenzioni pubbliche, anche a livello provinciale.

 Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare dell’11 marzo 2025

Upa informa

Circolare dell’11 marzo 2025


Argomenti:

Ø  Ringraziamenti Presidente

Ø  Urgente richiesta materiale fotografico

Ø  PMI – Bando FILSE per investimenti generici – Domande dal 20 marzo

Ø  Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

Ø  Misure fiscali: le novità della legge di Bilancio 2025 e del Dl Milleproroghe

Ø  Certificazione di genere: secondo avviso per assistenza tecnica e contributi Scadrà il prossimo 18 aprile 2025

Ø  Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese DL Bollette (DL 19/2025) pubblicato in GU

Ø  Check up gratuito Contratti Energia e Gas a cura del Consorzio Luce

Ø  Linee guida delle Associazioni imprenditoriali sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari

Ø  Bonus pubblicità 2025 Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta entro il  31 marzo 2025

 

Ø  Legge di bilancio 2025: disposizioni in materia pensionistica

Ø  Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati

Ø  Contratti a termine – Validità delle causali individuali prorogata al 31 dicembre 2025

Ø  Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Ø  Lavoratore straniero dall’estero e contratto di apprendistato

Ø  Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale

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Ø  Webinar di approfondimento sui due Bandi FILSE il 12 marzo alle ore 15

Ø  Webinar “Rischi Catastrofali e Obblighi Assicurativi”14 marzo alle ore 10.00

Ø  Webinar TRANSIZIONE 5.0 – 19 marzo alle ore 15

 

 Download: Analisi legge di bilancio 2025 e Dl milleproroghe_Misure Fiscali Nota Confindustria CONS. LUCE SV – Assemblea 07-05-2024 DL n.19 del 28 febbraio 2025 LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI SOSPENSIONE FINANZIAMENTI Presentazione Stati Generali del Turismo Prospettive 2025 la Ligurian Riviera

Ringraziamenti Presidente


Cari Associati,

ci tengo a ringraziare tutti Voi che nella giornata del 26 febbraio, in occasione dell’assemblea Upa, avete accolto in numerosi l’appello a partecipare e far sentire la nostra voce alle autorità e ai rappresentanti degli enti locali presenti. E’ stato un’incontro ricco d’informazioni e notizie positive, abbiamo dimostrato che ci siamo!

In questi mesi credo che abbiate avuto modo di apprezzare il grande lavoro svolto e i traguardi raggiunti; Inoltre sono certa di poter contare su un gruppo coeso, competente, collaudato, quale si è sempre dimostrato il Consiglio Direttivo, tra noi c’è sempre stata identità di vedute e di azione.
Ritengo che l’Upa debba essere vista come luogo di confronto sui problemi della nostra categoria e strumento di difesa dei diritti dalla stessa. Chiederò quindi a tutti di operare come un unico organismo, nell’ambito del quale ognuno dovrà dare il suo fattivo apporto, secondo competenze e disponibilità.

Da parte mia confermo la volontà di portare avanti i progetti avviati, non trascurando di attivarne di nuovi, che abbiano forte valenza e giusta visibilità sul territorio
Ancora grazie per la fiducia accordatami e, con l’augurio di raggiungere nuovi e qualificati obbiettivi, manteniamo la rotta, l’Upa c’è!

 

Un caro saluto
Il Presidente Upa
Stefania Piccardo

In allegato slide presentazione

·         STATI GENERALI DEL TURISMO – DATI, PROGETTI, TERRITORIO IL 2025 cura di Francesca Montaldo, Agenzia «in Liguria» Responsabile Marketing Territoriale e Turistico

·         Prospettive 2025 La Ligurian Riviera di fronte al nuovo ciclo turistico a cura di Josep Ejarque

 

Urgente richiesta materiale fotografico

Gentili Associati,
in vista dei prossimi appuntamenti che ci vedranno coinvolti, vorremmo preparare un breve video con le fotografie delle facciate dei vostri alberghi da utilizzare per rappresentare l’Associazione Confindustria Alberghi.
Pur non garantendo l’inclusione di tutto il materiale che ci invierete, vi preghiamo di trasmetterci all’indirizzo segreteria@alberghiconfindustria.it, a stretto giro e comunque entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 12 marzo p.v. le foto in orizzontale delle facciate delle vostre strutture in formato jpg in alta risoluzione.

Ci scusiamo per la ristrettezza dei tempi dettati dal fatto che vorremmo avere il video pronto da utilizzare già nell’appuntamento della prossima settimana.

 

 

Bando FILSE per sostenere investimenti generici da parte delle PMI – Domande dal 20 marzo

Si segnala che il 12 marzo, alle ore 15, Unione Industriali ha organizzato un breve webinar di approfondimento su questo bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura, raggiungibile cliccando al seguente link.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Per cosa si può utilizzare
Sono ammessi programmi d’investimento superiori ai 200 mila euro per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell’investimento).

Quanto si può richiedere
Lo strumento opera attraverso un mix di:

·         prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell’investimento fino ad un importo massimo del prestito di un milione di euro

·         contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili con contributo a fondo perduto massimo concedibile di 500 mila euro a domanda.

Le imprese ricadenti nell’area di crisi complessa, che abbiano partecipato ai relativi bandi Filse dedicati all’area, possono partecipare solo se la relativa domanda sia stata a suo tempo stata respinta per motivi di inaccoglibilità/inammissibilità.

Sono consentiti anche programmi d’investimento avviati a partire dal 1° settembre 2024 (per le imprese fuori dall’area di crisi).

Quando e come presentare domanda
La misura sarà attiva dal 31 marzo al 7 aprile 2025. La domanda sarà compilabile dal 20 marzo sul portale di FILSE.

Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello.

Importante!
Linea dedicata all’attività ricettivo-alberghiera

Si segnala che è prevista una linea ad hoc per le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attività ricettivo-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel).
Sono ammissibili programmi d’investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti, all’offerta di nuovi servizi alla clientela. In questo caso, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di 200 mila euro.

 

 

Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024 n. 48 il Decreto Interministeriale del MEF – MIMIT n. 18 del 30 gennaio 2025, recante il Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n.213. Prima di analizzare in dettaglio il Decreto Ministeriale, si sottolinea che con la Conversione del cd. DL Milleproroghe è stato confermato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.

In particolare, il Decreto Interministeriale, di cui si allega una breve analisi degli aspetti operativi redatta da Confindustria, disciplina le seguenti aree:

L’articolo 1 individua le imprese soggette a questo obbligo e definisce i concetti chiave del decreto, insieme all’ambito della copertura assicurativa. Quest’ultima riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, mentre sono escluse alcune categorie, tra cui i veicoli iscritti al P.R.A. già assicurati per eventi specifici, gli immobili non conformi alle normative urbanistiche ed edilizie e i beni non a norma o il cui utilizzo sia stato sospeso da un’autorità competente. Si ricorda, inoltre, che il cd DL Fiscale ha chiarito che la copertura assicurativa riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa, escludendo quelli già assicurati con polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.

L’articolo 3 individua le tipologie degli eventi calamitosi e catastrofali: Alluvione, Inondazione, esondazione, sisma e frana. In aggiunta, viene specificato che la prosecuzione del fenomeno entro le 72 ore dalla prima manifestazione è da considerarsi come evento singolo.

L’articolo 4 definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi nella polizza catastrofale, stabilendo che il costo del premio assicurativo è calcolato in base al livello di rischio, considerando diversi elementi, tra cui la localizzazione geografica del bene, il grado di vulnerabilità delle proprietà assicurate, i dati storici disponibili, le mappe che indicano la pericolosità o il rischio del territorio e le pubblicazioni scientifiche di riferimento. Inoltre, ove applicabile, vengono impiegati modelli predittivi che analizzano l’evoluzione nel tempo sia della probabilità di verificarsi degli eventi avversi sia della fragilità dei beni assicurati.

L’articolo 6 stabilisce l’entità sul danno indennizzabile dalla polizza catastrofale. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, considerando il totale delle proprietà coperte dalla polizza, le parti possono concordare una franchigia a carico dell’assicurato, che però non può superare il 15% del danno risarcibile. Per somme superiori a 30 milioni di euro, sempre in riferimento all’insieme delle proprietà assicurate, oppure per le grandi imprese definite dall’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto, la quota di danno che rimane a carico dell’assicurato viene stabilita liberamente attraverso la negoziazione tra le parti.

L’articolo 7 definisce i principi sulla fissazione dei massimali ed i limiti di indennizzo. Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato. Per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il risarcimento non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori a 30 milioni di euro, oppure per grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro o almeno 500 dipendenti, massimali e limiti di indennizzo vengono definiti liberamente dalle parti in fase di negoziazione. Per quanto riguarda i terreni, la copertura avviene con la formula a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o del limite di indennizzo, stabiliti in proporzione alla superficie assicurata.

L’articolo 8 del DM esplicita le misure di trasparenza dell’offerta assicurativa sulla polizza, le quali vengono definite le norme sulla trasparenza dell’offerta assicurativa per le polizze catastrofali. Per garantire chiarezza e concorrenza tra le offerte, oltre a fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo assicurativo, le compagnie di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito web i documenti previsti dall’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, insieme alle condizioni contrattuali delle polizze.

Infine, gli articoli 10 e 11 indicano che è stata approvata una convenzione, allegata al decreto, tra SACE, in qualità di riassicuratore, e ciascuna impresa di assicurazione, in qualità di riassicurato, che intenda aderire stipulando una polizza per coprire rischi superiori a quelli che il proprio fondo premi può gestire.

La normativa prevede che le imprese di assicurazione adeguino i testi delle polizze alle nuove disposizioni di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già in vigore al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle condizioni previste dovrà essere effettuato al primo rinnovo o pagamento successivo.

Si segnala che, al fine di fornire maggiori informazioni sugli adempimenti operativi ed amministrativi, relativi agli obblighi di assicurazione per eventi catastrofali, l’Unione Industriali di Savona organizzerà, il prossimo 14 marzo, uno specifico webinar.

Misure fiscali: le novità della legge di Bilancio 2025 e del Dl Milleproroghe

Si riporta in allegato una nota di aggiornamento di Confindustria che analizza le principali misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e le recenti novità contenute nel testo finale del c.d. “DL Proroghe” (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202).

Il documento si sofferma sulle misure fiscali, affiancando alla descrizione delle stesse alcuni spunti di riflessione in chiave critica o propositiva e si articola secondo i seguenti capitoli di intervento:

·         Interventi sul reddito delle persone fisiche

·         Fiscalità di impresa

·         Agevolazioni fiscali

·         Altre

Elenco allegati alla notizia
Nota aggiornamento Confindustria

 

Certificazione di genere: secondo avviso per assistenza tecnica e contributi

Scadrà il prossimo 18 aprile 2025 il termine per poter beneficiare dei contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle PMI e dei titolari di Partita IVA.

Si informa che il finanziamento disponibile è di circa 2,5 milioni di euro, suddiviso in 570 mila euro per assistenza tecnica e 1.965.000 euro per certificazione di genere, sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR, con possibili incrementi di risorse.

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, è prevista una riserva di quota (5%) a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti (tali requisiti devono essere posseduti – a pena di esclusione – oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica ed erogazione di contributi per i servizi di certificazione della parità di genere):

·                     siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

·                     abbiano in pianta organica almeno un dipendente;

·                     siano titolari di partita IVA attiva;

·                     abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;

·                     siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell’azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

·                     non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

·                     non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

·                     siano in regola con l’adempimento previsto dall’art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 in materia di “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);

·                     siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;

·                     non svolgano attività descritte nell’Allegato 1 dell’Avviso, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”;

·                     abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet.

Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Soggetto attuatore
Soggetto attuatore dell’Avviso è Unioncamere, in virtù dell’Accordo firmato tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022.

L’Avviso è diretto ad erogare:

·                     contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher mediante incontri tra la singola impresa e l’esperto incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall’Avviso 28 luglio 2023 per la selezione degli Esperti, pubblicato sul sito https://www.unioncamere.gov.it.;

·                     contributi per i servizi di certificazione della parità di genere suddivisi per soglie dimensionali delle imprese (tutti al netto di IVA):

·                     1.800 euro per imprese 1-5 dipendenti;

·                     2.400 euro per imprese 1-10 dipendenti;

·                     3.000 euro per imprese 1-15 dipendenti;

·                     3.600 euro per imprese 1-25 dipendenti;

·                     4.800 euro per imprese 1-45 dipendenti;

·                     6.000 euro per imprese 1-65 dipendenti;

·                     7.200 euro per imprese 1-85 dipendenti;

·                     8.400 euro per imprese 1-125 dipendenti;

·                     9.600 euro per imprese 1-175 dipendenti;

·                     fino a 10.245 per imprese 1-249 dipendenti.

Test di pre-screening
Per accedere alle agevolazioni, i richiedenti devono compilare un test di pre-screening sui temi inerenti alla parità di genere.

Se il punteggio risulta insufficiente, vengono fornite al richiedente indicazioni per implementare le azioni necessarie a conseguire un miglioramento organizzativo/documentale che consenta di ripetere nuovamente il test.

Contributi – cumulabilità
I contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e per i servizi di certificazione della parità di genere ricadono nella disciplina in materia di aiuti di Stato: non sono dunque cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis per gli stessi costi ammissibili.

 

Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese in sintesi

Il primo comma stabilisce un finanziamento di 600 milioni di euro tramite il Fondo per la transizione energetica, riservato esclusivamente alle imprese classificate come “Energivore”, in linea con gli allegati II e I della comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 e all’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04.

Attenzione! I commi 4 e 5 offrono ulteriore assistenza alle PMI, eliminando per sei mesi i costi relativi agli oneri di sistema per il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, conosciuti come “componente ASOS”.

Questa agevolazione è destinata ai clienti finali non domestici in bassa tensione con una potenza disponibile oltre i 16,5 kW. Le disposizioni sono implementate mediante delibera dell’ARERA e finanziate con rimborsi europei destinati a coprire le spese anticipate dallo Stato per la riduzione dei costi energetici.

Elenco allegati alla notizia
Decreto Legge n.19

DL Bollette (DL 19/2025) pubblicato in GU

E’ stato pubblicato in GU il DL  28 febbraio 2025 n. 19 (cd. DL Bollette), entrato in vigore lo scorso 1 marzo

Tra le disposizioni di maggior interesse segnaliamo quelle all’articolo 3 che introduce diverse misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese, in particolare:

– Rifinanziamento Fondo per la transizione energetica del settore industriale – Prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativo ai settori di cui alla comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021». Prevede che gli stanziamenti provengano dai proventi Aste ETS per l’anno 2024.

 

– Azzeramento componente ASOS Imprese potenza > 16,5kW –   Prevede che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell’ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020 trasferiti alla CSEA, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.  Grazie a tale destinazione d’utilizzo delle risorse CSEA, si prevede l’azzeramento per un semestre della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Monitoraggio – Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferite dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L’ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi dell’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il MASE degli esiti del monitoraggio.

Con la trasmissione alla commissione attività produttive alla Camera dei Deputati, il provvedimento inizia ora l’iter di conversione.

 

Check up gratuito Contratti Energia e Gas a cura del Consorzio Luce

A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Vi informiamo che come Upa abbiamo deciso di fornire alle nostre Aziende associate un servizio gratuito di check up sui Contratti aziendali di luce e gas in essere, avvalendoci di un consulente specializzato in materia che opera attraverso il Consorzio Luce.

Il Consorzio Luce è una realtà consortile attiva nella Provincia di Savona dal 2013 finalizzata all’ottimizzazione dei costi delle forniture energia elettrica e gas delle aziende associate (aziende del settore terziario– in prevalenza alberghi–e del settore industriale). L’aggregazione permette alle aziende consorziate di ottenere formule contrattuali e prezzi di mercato a livello dei grandi clienti, a cui singolarmente non potrebbero accedere. Inoltre i prezzi energia elettrica e gas negoziati dal Consorzio hanno sempre in ogni anno garantito un risparmio consistente rispetto alle tariffe amministrate/di mercato alternative.

In allegato presentazione lavoro del Consorzio Luce anno 2024

 

Se interessati, Vi invitiamo a prendere contatto con la Segreteria di Direzione  merialdo@upasv.it inviando copia di tutte le pagine della fattura luce&gas per un’analisi dei consumi

Con i migliori saluti

 

 

Linee guida delle Associazioni imprenditoriali sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari

Confindustria, insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e ad altre Associazioni , hanno predisposto delle linee guida per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.

Confindustria, insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese che partecipano al Tavolo Interassociativo di Coordinamento sulle Iniziative Regolamentari Internazionali, hanno definito delle Linee guida sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari.

In particolare, al fine di consentire alle imprese di gestire con maggiore consapevolezza le eventuali situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, le Linee guida forniscono elementi utili a orientarsi sulle procedure da seguire nell’interlocuzione con la banca e sul quadro delle regole bancarie in materia.

Si ricorda, in proposito, che le regole europee sulla definizione di default limitano, a determinate condizioni, la possibilità per le banche di concedere eventuali misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. Per superare tali restrizioni, BusinessEurope, su sollecitazione di Confindustria, ha inviato una lettera all’EBA per sostenere una revisione delle suddette disposizioni (si veda la comunicazione dello scorso 27 giugno).

Nelle Linee Guida (allegate) sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.


Accordo ABI – associazioni d’impresa
Roma, 3 marzo 2025 –  Unire le forze per sostenere le imprese italiane, con questo obiettivo ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese –  AGCI, Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri, Legacoop – hanno definito delle “Linee Guida” per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.
L’iniziativa è stata messa a punto grazie al dialogo e al confronto costruttivo tra la rappresentanza delle banche e delle imprese per individuare i percorsi più efficaci a favorire il rimborso dei prestiti bancari.
Le Linee Guida spiegano, in modo chiaro e semplice anche per i non specialisti, le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee in materia, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione.
Vengono messe in evidenza, in particolare, la necessità per le imprese di intervenire tempestivamente, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà, e l’importanza di avviare e mantenere un dialogo costante con la banca riguardo all’andamento della propria situazione economica-finanziaria. Ciò anche al fine di favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.
Nelle Linee Guida sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.
L’iniziativa fa parte dei lavori del Tavolo di Condivisione Interassociativo (cosiddetto Tavolo CIRI), che è il forum di dialogo tra l’ABI e le principali Associazioni d’impresa su tutte le questioni di interesse comune relative in particolare all’accesso al credito.
Nell’ambito dei lavori del Tavolo, l’ABI e le Associazioni di impresa concordano che le disposizioni di vigilanza di matrice europee sulle misure di facilitazione del rimborso dei crediti bancari, limitino la possibilità di applicazione di queste misure da parte delle banche in favore della clientela in temporanea difficoltà finanziaria. Per questo hanno chiesto e chiedono una loro rapida modifica alle istituzioni nazionali ed europee.

Elenco allegati alla notizia
Linee Guida

 

 

 

Bonus pubblicità 2025

Vi ricordiamo che dal 1° al 31 marzo 2025 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025, l’agevolazione prevista dall’art. 57bis DL 50/2017 a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.

La comunicazione va inoltrata in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite il servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Di seguito una sintesi dell’agevolazione.

Agevolazione

Credito di imposta

Misura degli esoneri

75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line

Beneficiari

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente

Condizioni

Presupposto per fruire dell’agevolazione è che ci sia un incremento di almeno l’1% dell’investimento pubblicitario, effettuato sulla stampa, cartacea e on line, rispetto all’analogo investimento effettuato nell’anno precedente.

NB. A decorrere dal 2023, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali

Tempi

– Prenotazione dell’agevolazione: dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;

– Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati: dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma

Cumulabilità

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse

Regime aiuti

 di stato

Regime de minimis

Dotazione

30 milioni. Costituisce tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Fruizione agevolazione

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900“), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi

 

 

Legge di bilancio 2025: disposizioni in materia pensionistica

Circolare INPS 5 marzo 2025, n. 53

La legge di bilancio 2025 ha previsto alcune disposizioni in materia pensionistica di immediata applicazione, altre che per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 53, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative di immediata operatività.

In particolare, la circolare illustra:

  • gli effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali;
  • l’abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, sull’utilizzazione dei contributi accreditati nell’AGO ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • l’estensione di Opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
  • la pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nel 2025, dell’età di almeno 62 anni e dell’anzianità contributiva minima di 41 anni;
  • la proroga dell’APE Sociale al 31 dicembre 2025;
  • l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per il 2025 e il 2026;
  • l’aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale per il 2025;
  • la riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli.

Una successiva circolare fornirà le istruzioni sulle disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025 che necessitano dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

Fonte: Inps

Fatturazione IVA e lo Split Payment negli Appalti pubblici

Chiarimenti sulle modalità di fatturazione delle prestazioni rese nell’ambito di appalti pubblici, in particolare riguardo alla ritenuta a garanzia dello 0,5%.

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment. In particolare, alla luce dei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L’aspetto fondamentale rimane l’esigibilità dell’IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.

In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un appalto pubblico, è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta (prevista dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.

Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA
L’Amministrazione finanziaria conferma che l’importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell’IVA. Questo significa che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell’intero importo, includendo anche la quota della ritenuta.
In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici
La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all’Ente previdenziale.
Questa interpretazione non contrasta con precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, come la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l’inclusione dell’importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.
Con questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore elemento di certezza per gli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

 

Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati

Con la risposta n. 38/2025, L’Agenzia analizza un caso di distacco di personale alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della conseguente abrogazione della norma nazionale che disponeva l’irrilevanza da IVA dei distacchi che prevedono esclusivamente il rimborso del costo del dipendente.

È soggetto ad Iva il corrispettivo ricevuto dalla società per la prestazione di distacco del personale, anche se questo rappresenta un mero rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti distaccati.
Per la prima volta con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di imponibilità.

Si ricorda, difatti, che dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina introdotta dall’art. 16-ter della legge n. 166/2024 che, dando seguito alle pronunce della Corte di Giustizia UE, ha eliminato il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori.
Per effetto della nuova norma, dunque, il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Ed è proprio sul concetto di “nesso diretto” che si concentra l’analisi dell’Amministrazione finanziaria, cui è stato sottoposto proprio un caso in cui a fronte di una prestazione di distacco di personale viene richiesto alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore.
Prima ancora che alla normativa interna, l’Agenzia delle Entrate richiama i principi espressi dalla Corte di Giustizia secondo cui non può escludersi a priori l’irrilevanza, ai fini IVA, del distacco di personale.

Per contro, l’operazione deve considerarsi rilevante ai fini dell’imposta quando sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente … vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra”.
E tale nesso di reciprocità sussiste anche nel caso in cui il personale è distaccato a fronte del solo rimborso degli oneri sostenuti, senza marginalità per la distaccante.

Facendo applicazione dei principi unionali nonché del disposto del nuovo art. 16-ter, l’Agenzia delle Entrate ritiene soggette ad IVA le prestazioni di distacco del personale rese a fronte del solo rimborso del puro costo.
Sul punto, viene precisato chiaramente che il citato art.16-ter introduce tale rilevanza per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo al contempo una “clausola di salvaguardia” per i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.

 

Contratti a termine – Validità delle causali individuali prorogata al 31 dicembre 2025

Confermata la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (che eccedano i primi dodici mesi) in base a causali individuate dalle parti.

Si segnala che la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del DL 202/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha confermato l’art. 14, comma 3, contenente il prolungamento al 31 dicembre 2025 della possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) oltre i primi 12 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” in assenza di previsioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) in merito alle c.d. “causali”.

 

Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Messaggio Inps 19 febbraio 2025, n. 639

Il Collegato Lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di norma contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si risolva con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro non si risolve se il lavoratore dimostra “l’impossibilitàper causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

L’INPS, con messaggio 19 febbraio 2025, n. 639 illustra i riflessi che tale disciplina ha sulla NASpI e sulle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

 

Lavoratore straniero dall’estero e contratto di apprendistato

Le risposte alle domande più frequenti

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e successive modifiche (articoli 41-47).  In generale, l’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.

 È possibile assumere un lavoratore straniero residente all’estero con un  contratto di apprendistato secondo la procedura prevista dall’art.22 del Dlgs.286 (Testo Unico Immigrazione)?

L’assunzione di un lavoratore straniero residente  all’estero  ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (TUI), è possibile per l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, quindi anche con contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 41 del Dlgs. n.81/2025 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione. Come corrispettivo della prestazione di lavoro, il datore è tenuto ad erogare non soltanto delle retribuzioni, ma la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie. Il Capo V del Dlgs. n.81/2025 disciplina le diverse tipologie di apprendistato, i relativi standard professionali e formativi e la certificazione delle competenze.
L’articolo 22 del D.lgs.  n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero, sia nell’ambito delle quote di ingressi per lavoro di cui all’art.3 del TUI, sia al di fuori delle quote nel caso in cui, ad esempio, i lavoratori abbiano frequentato programmi di formazione professionale e civico linguistico ai sensi dell’art. 23 del TUI. Le condizioni di impiego offerte al lavoratore sono contenute in una proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Poiché il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso alternativi e specifici per gli apprendistati, questi possono considerarsi ricompresi nell’ambito della più ampia definizione dei rapporti per lavoro subordinato previsti dall’art. 22 TUI. Tale interpretazione appare confermata anche dalla possibilità, riconosciuta dalla legge al lavoratore straniero che è già in Italia, impiegato con un contratto di apprendistato, di convertire in un permesso di soggiorno per lavoro un permesso di soggiorno rilasciato con altra motivazione (es per  studio).

Quali sono  le particolarità  di un contratto di  apprendistato?

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e disciplina normativa:

  • Apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta di  un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
  • Apprendistato professionalizzante. E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
  • Apprendistato di formazione o  ricerca. E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all’interno del contratto stesso.
Per maggiori informazioni sull’apprendistato consulta i siti internet delle Regioni e Province Autonome.

Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale

Analisi delle Università di Calabria e del Politecnico di Bari

L’Università della Calabria e il Politecnico di Bari hanno lanciato un’iniziativa volta ad analizzare l’impiego delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e il loro impatto sull’efficienza e l’efficacia nei processi di recruitment.

Si tratta di una ricerca che mira a comprendere come le Organizzazioni stiano adottando e integrando strumenti tecnologici avanzati per supportare le decisioni nei processi di recruitment, raccogliendo sfide, opportunità e contributi da parte dei Professionisti HR coinvolti.

Al riguardo, i suddetti Atenei hanno predisposto il questionario “Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale“, rivolto alle aziende, da compilarsi entro e non oltre il 6 marzo 2025.

Il questionario, completamente anonimo,  è strutturato con un sistema di domande a cascata: in base alle risposte fornite, si attivano automaticamente ulteriori domande seguendo condizioni predefinite. La compilazione richiederà circa 20 minuti.

 

Per accedere al questionario, cliccare qui

Per assistenza tecnica, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo support.sondaggi@echopress.it.

Gentile Associato,

si segnala un’iniziativa, lanciata dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari, volta ad analizzare l’impiego delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e il loro impatto sull’efficienza e l’efficacia nei processi di recruitment.

Si tratta di una ricerca che mira a comprendere come le Organizzazioni stiano adottando e integrando strumenti tecnologici avanzati per supportare le decisioni nei processi di recruitment, raccogliendo sfide, opportunità e contributi da parte dei Professionisti HR coinvolti.

Al riguardo, i suddetti Atenei hanno predisposto il questionario “Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale”, da far pervenire compilati entro martedì 4 marzo 2025 al seguente indirizzo canepa.g@uisv.it, da parte di:

•          Responsabili HR e manager impegnati nei processi di selezione del personale;

•          Imprenditori di PMI che seguono direttamente il processo di selezione del personale;

•          Professionisti HR di società specializzate che operano per conto di altre aziende nei processi di selezione del personale.

Per accedere al questionario, cliccare qui.

Il questionario è strutturato con un sistema di domande a cascata: in base alle risposte fornite, si attivano automaticamente ulteriori domande seguendo condizioni predefinite.

Si segnala che la compilazione del questionario non consentirà, neppure indirettamente, l’identificazione del partecipante.

Le informazioni raccolte saranno trattate dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari esclusivamente in forma anonima e aggregata, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 – c.d. GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

Per garantire la completa anonimizzazione delle informazioni raccolte e del compilatore che le fornisce, il sistema di raccolta dati impiegato dall’Università della Calabria e del Politecnico di Bari per la ricerca utilizza un portale sicuro con crittografia end-to-end.

I dati sono archiviati su server protetti da adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative, che non consentono la possibilità di risalire, anche indirettamente, all’identità del compilatore.

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Webinar di approfondimento sui due Bandi FILSE il 12 marzo, alle ore 15

Si segnala che il 12 marzo, alle ore 15, Unione Industriali ha organizzato un breve webinar di approfondimento su questo bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura, raggiungibile cliccando al seguente link.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Il webinar potrà essere seguito accedendo al seguente link: https://uisv.webex.com/uisv-it/j.php?MTID=m1c0d0c3774a3e11dfb4d24cfb7e0a0a4

Vi chiedo la cortesia di segnalare alla mia collega Giulia Canepa (canepa.g@uisv.it) l’interesse a partecipare.

Grazie.

Buon lavoro

 

 

 

Webinar “Rischi Catastrofali e Obblighi Assicurativi per l’Imprenditore: un nuovo scenario normativo “14 marzo

Nell’ambito dell’incontro verranno fornite maggiori informazioni sugli adempimenti operativi ed amministrativi, relativi agli obblighi di assicurazione.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che con il decreto n.18 del 30.1.2025, è stato adottato il regolamento che rende operativo l’obbligo da parte delle imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni catastrofali.

Infatti è previsto che tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale .

Pertanto, con il provvedimento sono state fissate le regole relative a tale obbligatorietà che verranno approfondite nel corso del webinar, organizzato dall’Unione Industriali di Savona in data 14 marzo 2025 ed il cui programma si riproduce di seguito.
LINK ISCRIZIONE

Programma (orario 10.00 – 13.00)

Introduzione
Dott carlo SPERANZA – SAVASS BROKERS

La nuova normativa sugli obblighi di copertura assicurativa dei rischi CAT-NAT prevista entrare in vigore dal 30.03.2025:
a) legge e decreti attuativi sugli obblighi CAT-NAT
b) destinatari della nuova normativa, obblighi ed eventuali sanzioni
c) dubbi interpretativi e punti in sospeso della nuova normativa
Dott. Danilo ARIAGNO – Presidente Comitato Tecnico Scientifico e membro Consiglio
Direttivo di AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Cenni su le nuove proposte elaborate dal mercato
Avv.to Elisabetta ANTIBO – Consulente assicurativo
Dott.ssa Giorgia BRUZZONE – Agenzia Insieme UNIPOL

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria
Agli iscritti verranno fornite le istruzioni per il collegamento a distanza.
Piattaforma utilizzata: Cisco Webex Meetings
Segreteria Organizzativa
Vilma Ferrari – Unione Industriali Savona – Area Economia d’Impresa
Tel. 019 85531 e-mail: ferrari.v@uisv.it

 

 

Upa informa Circolare del 4 marzo 2025

Upa informa

Circolare del 4 marzo 2025


Argomenti:

Ø  DL Milleproroghe – Pubblicata in GU la legge di conversione

Ø  Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe”

Ø  Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali (art. 13 d.l. 202/2024) al 31 marzo 2025

Ø  Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale

Ø  IFIT: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento dei lavori

Ø   

Ø  Sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere. Proroga al 31 dicembre 2026

Ø  Indicazioni regionali circa la pubblicazione e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Ø  LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 . Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ø  Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024)

 

Ø  FOCUS Principali incentivi nazionali per il lavoro

Ø  Investimenti – Panoramica su Bandi Attivi e di imminente pubblicazione

Ø  Piano Transizione 5.0

 

Ø  save.pngFILSE, Pubblicato Bando generico per investimenti Webinar 12 marzo, alle ore 15

Ø  Salute e sicurezza sul lavoro – Bando INAIL – calendario prossime scadenze apertura bando 14 aprile 2025

Ø  Formazione RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): Nuove date per la formazione 2025

Ø  Certificazione parità di genere – Aperto dal 26 febbraio il Bando Unioncamere per la concessione di contributi alle pmi

Ø  Donne in digitale 2025, percorso formativo gratuito promosso da Unioncamere – Iscrizioni aperte fino al giorno 08 marzo prima edizione

 

 

 Download: Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203_2024) DM rischi catastrofali FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – 24 febbraio 2025 Incentivi al lavoro 28 feb 2025 Milleproroghe 25 Nota Assicurazione obbligatoria rischi calamità naturali

 

DL Milleproroghe – Pubblicata in GU la legge di conversione

In vigore dal 25 febbraio 2025

 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 20 febbraio, per informarvi che è stato pubblicato in GU la legge di conversione del DL Millproroghe 2025.

Tra le misure di nostro più diretto interesse segnaliamo in particolare:

– la proroga al 31 marzo 2025 per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo contro i danni catastrofali per le imprese;

– la proroga al 31 ottobre 2025 del termine di realizzazione degli interventi per i quali è stata fatta domanda di incentivo a valere sul Bando IFIT;

– la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata;

– la proroga al 31 dicembre 2025, della possibilità di applicare ai contratti a termine di durata superiore a 12 mesi la causale individuata dalle parti, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. A riguardo si ricorda che l’art. 19, co. 1 lett b), d.lgs 81/2015 prevede la possibilità, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o azienda), di applicare ai contratti a termine di durata supeiore a 12 mesi con lo stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi, una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

– la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro cui le strutture alberghiere sono tenute a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. A riguardo ricordiamo che la proroga opera previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, disciplinate della specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

La legge di conversione, consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-24&atto.codiceRedazionale=25G00024&elenco30giorni=false.

 

Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe”

Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione del d.l. n. 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), recante misure in materia di termini normativi.

Oltre alla conferma delle misure già adottate dal decreto Milleproroghe – ovvero il rinvio al 1° gennaio 2026 del nuovo regime di esenzione dall’IVA per gli Enti associativi e la proroga al 31 ottobre 2025 del cd. Bonus alberghi – numerose sono le modifiche e integrazioni apportate al testo originario.

Delibere di approvazione delle aliquote dei tributi comunali – Proroga termini (art. 1, commi 2-bis e 2-ter)

Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita la proroga dei termini concernenti la tempestività delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.

Già la Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) aveva previsto, per l’anno 2023, di considerare tempestive le delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024.

Ciò in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini di inserimento sul portale di pubblicazione delle delibere rispettivamente al 14 e al 28 ottobre dell’anno di riferimento.

La Legge di conversione del c.d. Milleproroghe ha prorogato la deroga anche per l’anno 2024: sono da considerarsi tempestive e, dunque, valide le delibere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre e pubblicate entro il 7 febbraio 2025.

L’eventuale differenza tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7 febbraio e l’IMU già versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025.

Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 2026 (art.3, co.10)

Anche a seguito della conversione in legge, l’art.3, co.10, del d.l. 202/2024, rinvia, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, del passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari (cfr. l’art.5, co.15-quater, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 215/2021).

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.

Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.

Il rinvio dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2026 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l’attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.

Riammissione dei decaduti alla definizione agevolata c.d. Rottamazione-quater (art. 3-bis)

L’art. 3-bis della Legge – inserito nel corso dell’esame al Senato – prevede la possibilità di riammissione alla c.d. Rottamazione-quater per i soggetti che ne erano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022) con l’obiettivo di consentire ai contribuenti l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il termine di adesione alla definizione – mediante apposita dichiarazione – è scaduto lo scorso 30 giugno 2023 (come differito dal d.l. n. 51 del 2023). Gli aderenti erano tenuti a procedere al versamento di quanto dovuto entro specifiche scadenze fissate per legge. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace.

Già una prima volta il Legislatore ha prorogato le scadenze fissate: il d.l. n. 145 del 2023 ha rimesso in termini i contribuenti consentendo di effettuare i versamenti con scadenza al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023; poi il d.l. n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata.

Ora, con la Legge di conversione del c.d. Milleproroghe, viene prevista un’ulteriore ancora di salvataggio per i soggetti decaduti: coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere possono beneficiare della riammissione alla definizione, limitatamente ai debiti per i quali era stata manifestata la volontà di adesione.

A tal fine, il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione con modalità telematiche, che saranno chiarite dall’agente della riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Nella stessa dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci, secondo precise scadenze definite dalla medesima legge di conversione del D.L. Milleproroghe (prima rata da pagare entro il 31 luglio 2025).

Sempre entro il 31 luglio 2025 è possibile saldare, in un’unica soluzione, le somme ancora dovute.

Ampliamento dell’ambito di applicazione del credito d’imposta Transizione 5.0 (art.13, co.1-quinquies)

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe “amplia” l’arco temporale degli investimenti agevolabili con il credito d’imposta c.d. Transizione 5.0.

La norma, difatti, chiarisce che il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso.

Il credito d’imposta, si ricorda, è disciplinato dall’articolo 38 del d.l. n. 19/2024, il quale circoscrive l’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti territorio che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

Stante la formulazione normativa, il chiarimento fornito con la Legge di conversione consente di sciogliere i dubbi di “natura temporale” relativi alla portata del beneficio.

Dunque, il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al beneficio fiscale (richiesta che, si ricorda, può essere presentata a decorrere dal 7 agosto 2024).

Proroga del cd. Bonus alberghi al 31 ottobre 2025 (art.14, co.1)

Da ultimo, la Legge conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d’imposta in misura pari all’80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi (art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).

L’estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (art.6), inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma on line gestita da Invitalia. Tali soggetti avranno così più tempo per completare gli interventi agevolati (cfr, in tal senso, Dossier parlamentare sui contenuti del DL 202/2024 – 8 gennaio 2025).

In linea generale, beneficiarie degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica (di cui alla legge 96/2006), le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025 per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.

Resta fermo che il credito d’imposta ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l’uno dall’altro, mentre il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta, che, in virtù di quanto previsto dall’art.1, co.8, del DL152/2021 – legge 233/2021, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione (per le modalità operative, cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2024).

 

Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali (art. 13 d.l. 202/2024)

Posticipato al 31 marzo 2025 il termine per le imprese di stipulare assicurazioni obbligatorie contro calamità naturali ed eventi catastrofali.

Facendo seguito a quanto segnalato in precedenza, si evidenzia che il Decreto Proroga Termini 2025 (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024) modifica e introduce una serie di scadenza normative che incidono su diversi settori, tra cui le polizze assicurative per danni catastrofali.

La norma (non modificata durante la conversione in legge) ha esteso fino al 31 marzo 2025 il termine ultimo per cui le imprese, sia quelle con sede legale in Italia sia quelle estere operanti nel territorio italiano tramite una stabile organizzazione, devono obbligatoriamente stipulare polizze assicurative a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali prevista dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023),

L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..

Sono escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile

Nel frattempo, sembra che sia in via di definitiva approvazione e pubblicazione il decreto attuativo, che dovrebbe definire con maggior dettaglio i seguenti aspetti:

·         ambito di applicazione;

·         beni oggetto di copertura;

·         definizione degli eventi catastrofali;

·         determinazione del premio;

·         franchigia, massimali e limiti di indennizzo;

·         modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;

·         limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;

·         disposizioni transitorie

È importante sottolineare che, anche in assenza del decreto, l’obbligo di stipulare la polizza sussiste ugualmente.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 102 della Legge 213/2023 “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione (…) si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Nonostante sarebbe necessaria e auspicabile una maggiore chiarezza al riguardo la norma appare indicare che la mancata assicurazione potrebbe influire sull’assegnazione di contributi finanziari, indipendentemente dall’effettiva occorrenza di un evento calamitoso.

*.*.*.*.*.*

Si segnala infine che l’Unione industriali organizzerà un webinar di approfondimento sull’argomento nei prossimi giorni.

 

Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale DM Danni Catastrofali per definizione modalità attuative obbligo di assicurazione da danni catastrofali. Definite modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi. Definiti inoltre massimali dell’indennizzo e entità massima del danno indennizzabile a carico dell’assicurato. Entrata in vigore dell’obbligo 31 marzo 2025.

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di giovedì 27 febbraio, è stato pubblicato il decreto 18/2025 del Ministero dell’Economia, recante il Regolamento per le modalit&agr! ave; attu ative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, cd. DM Danni Catastrofali.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha istituito l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia di stipulare contratti assicurativi sulle immobilizzazioni (terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali) a copertura di danni catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Ai fini della sua attuazione, il decreto disciplina le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali per i quali è necessario assicurarsi, nonché i requisiti per la determinazione di tali contratti assicurativi. L’entrata in vigore di tale obbligo, rinviata per ultimo dal DL Milleproroghe, è prevista per il 31 marzo 2025.

Riportiamo qui di seguito una prima sintesi dei contenuti.

In particolare, si prevede quanto segue:

  • Determinazione e adeguamento periodico dei premi (Art. 4). Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo altresì conto dei seguenti fattori:
    • Ubicazione – L’ubicazione del rischio sul territorio;
    • Vulnerabilità beni – La vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia.
    • Misure adottate dall’azienda – Si tiene inoltre conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui la stessa aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Nella determinazione del rischio, è necessario adottare, ove possibile, modelli predittivi che tengano in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.  I premi devono essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione.

  • Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici (Art. 5) – Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, le imprese di assicurazione definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi, la propensione al rischio in coerenza con il relativo fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. Tali limiti sono aggiornati annualmente.
  • Entità danno indennizzabile a carico dell’assicurato (Art. 6). In merito all’ammontare di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, viene fatta una distinzione in base all’ordine della Somma Assicurata e alla natura dell’impresa che ottiene la copertura assicurativa. Nel dettaglio:
    • Somma Assicurata fino a €30 milioni. Le polizze assicurative possono prevedere, previo accordo tra le parti, uno scoperto che rimane a carico dell’assicurato di importo non superiore al 15% del danno indennizzabile.
    • Somma Assicurata oltre €30 milioni e/o grandi imprese. La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato deve essere definita tramite libera negoziazione tra le parti.
  • Massimali o limiti di indennizzo (Art. 7). Ove convenuto dalle parti, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo in ragione dell’entità della Somma Assicurata:
  • Somma Assicurata fino a €1 milione. Il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata;
  • Somma Assicurata tra €1 milione e €30 milioni. Il limite di indennizzo deve essere pari al 70% della Somma Assicurata dell’ubicazione danneggiata;
  • Somma Assicurata oltre €30 milioni. Il limite di indennizzo è rimesso alla libera negoziazione tra le parti.

Per quanto riguarda i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto” fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato. Per le polizze relative a somme assicurate fino a un milione di euro, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione dei massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

  • Disposizioni transitorie e di rinvio (Art. 11). Il provvedimento prevede infine quanto segue:
  • Termini adeguamento polizze. I testi delle polizze dovranno essere adeguati alle previsioni di legge entro 30 giorni (anziché 90, come previsto dalla pubblicazione del provvedimento).
  • Regime transitorio. In caso di polizze già in essere, tale adeguamento dovrà avvenire al primo rinnovo o quietanzamento utile.
  • Danni prima del 31 marzo 2025. In caso si verifichi un danno catastrofale prima del termine entro il quale le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi (fissato al 31 marzo 2025 a seguito della proroga del termine previsto dal DL Milleproroghe), le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria nell’arco di 30 giorni, così da sottoscrivere nuove coperture.

Link al decreto

Link alla Gazzetta Ufficiale

 

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito all’obbligo di assicurazione contro i danni da aventi catastrofali.

La Legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, commi 101-112) ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Come sollecitato anche da Confindustria, il Decreto Milleproroghe ha fissato l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° aprile 2025

riportiamo qui di seguito una sintesi alla luce delle indicazioni oggi disponibili.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nelle precedenti comunicazioni

Soggetti obbligati

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Eventi da assicurare

Per eventi da assicurare si intendono:

·          alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

·         sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

·         frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Casi di esclusione

Dalla copertura sono, invece, esclusi i danni:

·         conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofali;

·         conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

·         relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione

Particolare attenzione dovrà essere posta per quanto attiene beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni richieste

Effetti dell’inadempimento

In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese. si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Determinazione dei premi 

Il premio delle polizze è determinato dalle compagnie di assicurazione in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche a disposizione, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano conto dell’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Nella determinazione del premio, le compagnie dovranno anche tenere conto delle misure adottate dalle imprese anche per il tramite delle organizzazioni collettive a cui aderiscono, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura.

 

Approfondimento Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: nota di commento al Decreto Ministeriale

Riportiamo in allegato una prima nota a commento di Confindustria.

Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025, n.18, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che definisce le modalità attuative e operative dell’assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi, introdotta con la Legge di Bilancio per il 2025.

In proposito si ricorda che, ai sensi della proroga contenuta nel DL Proroghe (DL n. 202/2024), le imprese sono tenute a stipulare le polizze assicurative entro il 31 marzo 2025.

Si allegano il suddetto decreto MEF-MIMIT e una nota contenente una prima descrizione dei contenuti della disciplina.

Allegati

 » nota di aggiornamento 28 febbraio
» DM rischi catastrofali

IFIT: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento dei lavori

Con la definitiva approvazione del DL Milleproroghe, si conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del  termine fine lavori per i soggetti assegnatari del bando IFIT PNRR Turismo

La proroga, sollecita dalla nostra Associazione  e fortemente voluta dal Ministero del Turismo, permette anche a coloro i quali sono rientrati tra i beneficiari  successivamente per scorrimento della graduatoria, di portare a termine i lavori in tempo utile per poter godere degli incentivi.

A questo riguardo, segnaliamo l’opportunità di procedere comunque a formalizzare al Ministero richiesta espressa di proroga della data di ultimazione del progetto indicata nella domanda a suo tempo presentata.

Ricordiamo inoltre che con lo scorrimento delle graduatorie Invitalia sta scrivendo alle aziende ancora in questi mesi. Vi invitaiamo quindi a prestare attenziane alle comunicazioni provenienti da Invitalia 

Sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere. Proroga al 31 dicembre 2026

Posticipato al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Facendo seguito al quanto pubblicato in precedenza, si segnala che la Legge n. 15/2025 (cd. ”Milleproroghe”) posticipa al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi (”Regola tecnica del 1994”).

La proroga è riservata solamente alle strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2025 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno 8 delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche:

·         resistenza al fuoco delle strutture;

·         reazione al fuoco dei materiali;

·         compartimentazioni;

·         corridoi;

·         scale;

·         ascensori e montacarichi;

·         impianti idrici antincendio;

·         vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

·         vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

·         locali adibiti a depositi.

In attesa del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti a:

·         pianificare ed attuare (secondo la cadenza stabilita nell’Allegato I del DM 1 settembre 2021) l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

·         applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012;

·         provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

·         integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri

·         all’interno delle attività;

·         assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR previsto dall’Allegato III al DM 2 settembre 2021.

Il personale che è stato correttamente addestrato può essere adibito all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.

Proroga per le strutture sanitarie

Sono prorogati di tre anni, oltre la prima, per causa di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, i termini per specifici adempimenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015.

In particolare, per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, i termini sono i seguenti:

·         entro il 24/4/2023 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III del DM 19 marzo 2015, con la previsione di un numero congruo di addetti antincendio.

·         entro il 24/4/2026 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III del DM 19 marzo 2015, con la previsione di un numero congruo di addetti antincendio.

·         entro il 24/4/2028 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I del DM 19 marzo

Elenco allegati alla notizia

Decreto Milleproroghe

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: RINVIATA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA ANTICENDIO

Art. 2 comma 6-bis della Legge 15/2025 (Decreto Milleproroghe)

Con la conversione in Legge del Decreto mille proroghe 2025 è stata disposta la proroga dell’adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico alberghiere al 31 dicembre 2026 e per i rifugi alpini al 31 dicembre 2025. Per poter beneficiare della proroga prevista, le strutture in questione devono presentare, entro il 31 dicembre 2025, al Comando provinciale dei VVF competente per territorio apposita SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle prescrizioni antincendio previste dal piano straordinario di adeguamento antincendio del 2012.

Riportiamo di seguito un puntuale approfondimento in materia elaborato dal dott. Alessandro Timossi dell’Area “Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità Trasporti” di Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso.

APPROFONDIMENTO

Con l’articolo 2, comma 6-bis, della Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (1), recante conversione in legge del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 relativo a disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è stato introdotto il nuovo rinvio al 31 dicembre 2026 (salvo per i rifugi alpini il cui termine è previsto per il 31 dicembre 2025), del termine di adeguamento alle norme antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere:

-)       con più di 25 posti letto;

-)       esistenti alla data dell’11 maggio 1994;

-)       non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (2);

-)       in possesso dei requisiti minimi previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (3).

Importante! Per poter beneficiare della proroga in questione è previsto che le strutture ricettive alberghiere devono presentare entro il 31 dicembre 2025, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, la SCIA antincendio parziale nella quale viene attestato il rispetto di almeno otto (le precedenti disposizioni ne prevedevano sei) delle seguenti prescrizioni che sono disciplinate dalle relative specifiche regole tecniche di riferimento:

-)       resistenza al fuoco delle strutture;

-)       reazione al fuoco dei materiali;

-)       compartimentazioni;

-)       corridoi;

-)       scale;

-)       ascensori e montacarichi;

-)       impianti idrici antincendio;

-)       vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

-)       vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

-)       locali adibiti a deposito.

La Legge in questione, richiamando il possesso dei requisiti previsti dal piano straordinario di adeguamento (3), prevede anche che i titolari delle strutture ricettive alberghiere devono:

-)       pianificare e attuare un’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali:

*)      sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo;

*)      sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza;

*)      sugli estintori e altri sistemi di spegnimento;

*)      sugli apparecchi di illuminazione;

*)      sull’impianto di diffusione sonora o impianto di allarme.

Per quanto riguarda le temporalità della sorveglianza dei dispositivi e presidi antincendio di cui sopra, per precisare che le disposizioni relative ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (4), definiscono:

*)      la sorveglianza, come l’insieme dei controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;

*)      il controllo periodico, l’insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata dalle disposizioni, dalle norme, dalle specifiche tecniche o dai manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Nota: il controllo periodico e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, dal prossimo 25 settembre 2025 dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, ai sensi dalle disposizioni relative ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (4).

-)       applicare le misure previste dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (5), di seguito analizzate;

-)       provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività alberghiera;

-)       integrare il piano di emergenza antincendio con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività, durante la fase di adeguamento antincendio della struttura ricettiva alberghiera;

-)       assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione per il rischio di livello 2 (ex rischio medio) di otto, ai sensi delle disposizioni recanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6). Le persone volontarie dei Vigili del fuoco che hanno superato il periodo di addestramento, se impiegate nelle strutture ricettive alberghiere, sono esonerate dall’obbligo di partecipazione della frequenza del corso di cui sopra e sono abilitate all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

Infine per i rifugi alpini il termine di adeguamento alle norme antincendio è previsto per il 31 dicembre 2025. Entro tale data deve essere presentata al comando provinciale dei Vigili del fuoco:

-)       l’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio se con oltre 50 posti letti (7);

-)       della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (8).

Strutture ricettive esistenti soggette alle disposizioni antincendio

Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2) le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a venticinque posti letto:

-) alberghi;

-) motel;

-) villaggi-albergo;

-) villaggi turistici;

-) esercizi di affittacamere;

-) case e appartamenti per vacanze;

-) alloggi agrituristici;

-) ostelli per la gioventù;

-) residenze turistico-alberghiere;

-) rifugi alpini.

Per le strutture ricettive alberghiere con:

-)       meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque dei requisiti minimi antincendio;

-)       più di 25 posti letto e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015, può essere adottata la regola tecnica di semplificazione della normativa antincendio (9), in sostituzione della normativa antincendio (2);

-)       più di 25 posti letto ed esistenti alla data del 22 settembre 2016, possono essere adottate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere (10) in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di prevenzione incendi (2) oggetto di deroga.

Infine per le strutture ricettive alberghiere in questione, possono essere anche adottate volontariamente (in alternativa alle disposizioni vigenti), le nuove regole antincendio previste dal “Codice di prevenzione incendi” (11).

Requisiti minimi previsti dal piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere

I requisiti minimi previsti dal citato piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere (3), concernono:

-)       nel possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio (12);

-)       nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.

Requisiti di sicurezza antincendio

I requisiti di sicurezza antincendio sono riferiti:

-)       agli impianti elettrici, i quali devono essere rispondenti alla normativa di riferimento (13);

-)       al sistema di allarme acustico, il quale deve avvertire gli ospiti e il personale presente della presenza di condizioni di pericolo in caso d’incendio;

-)       agli estintori che devono essere presenti in numero adeguato e omologati dal Ministero dell’Interno;

-)       alla segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente (14);

-)       alla gestione della sicurezza. In particolare il responsabile deve garantire che nel corso della gestione dell’attività non vengano alterate le seguenti condizioni di sicurezza relative:

*)      ai sistemi delle vie di uscita nelle quali non devono essere collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;

*)      all’obbligo di dover adottare opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;

*)      all’obbligo di dover mantenere efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, a dover eseguire tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e a dover effettuare periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

*)      a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (13);

*)      a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento. In particolare, il controllo deve essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista anche una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore a un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche vigenti (15);

*)      ai servizi di soccorso, i quali devono essere avvertiti immediatamente con la rete telefonica;

-)       al personale, del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio), il quale deve essere specificatamente formato:

*)      affinché, in caso d’incendio, sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme, di chiamata, di soccorso al primo intervento e di azionamento del sistema di allarme;

*)      ad applicare le istruzioni che sono state a loro impartite per iscritto;

*)      a contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva;

-)       alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera;

-)       alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di uscita.

Per le strutture ricettive alberghiere con:

-)       capienza superiore a 100 posti letto;

-)       locali adibiti a deposito, indipendentemente dal numero di posti letto;

ai requisiti minimi di sicurezza di cui sopra, è previsto l’obbligo di dover avere installato anche un impianto di rivelazione e di segnalazione degli incendi.

Formazione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio)

Il servizio interno di sicurezza consiste nella presenza permanente, durante l’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, di un numero minimo di addetti, i quali devono consentire:

-)       un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio;

-)       l’assistenza all’esodo delle persone presenti nell’edificio.

Il numero minimo di addetti è previsto in:

-)       una unità, se la struttura alberghiera ha fino a 100 posti letto;

-)       due unità, se la struttura alberghiera ha più di 100 posti letto e sino a 300 posti letto;

-)       una unità in aggiunta alle due unità previste, per ogni ulteriore incremento di 150 posti letto, se la struttura alberghiera ha oltre 300 posti letto.

La determinazione degli addetti antincendio deve tenere anche conto della valutazione del rischio incendio (16) e deve comparire nel piano di emergenza antincendio (16) unitamente alle misure di gestione della sicurezza.

Ai sensi delle disposizioni recanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6), gli addetti del servizio devono aver partecipato a un apposito corso di formazione di:

-)       quattro ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha meno di 25 posti letto (non soggetta alla normativa antincendio);

-)       otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 25 posti letto e sino a 200 posti letto;

-)       sedici ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 200 posti letto.

Gli addetti delle strutture ricettive alberghiere con oltre 100 posti letto, al termine del corso di formazione di cui sopra, devono ottenere l’attestato d’idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, previo superamento di un apposito esame.

Gli addetti antincendio, ai sensi delle disposizioni relative alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6), devono effettuare con cadenza quinquennale dalla data di rilascio dell’attestato di formazione o di aggiornamento, un corso di:

-)       due ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha meno di 25 posti letto (non soggetta alla normativa antincendio);

-)       cinque ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 25 posti letto e sino a 200 posti letto;

-)       otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 200 posti letto.

Infine le strutture ricettive, già dotate di un servizio interno di sicurezza previsto come misura alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con il numero di addetti previsti.

Nota:     in vista del fatto che il servizio interno di sicurezza deve essere permanentemente presente durante l’esercizio giornaliero dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, precisiamo che il numero di addetti antincendio è sicuramente superiore a quello disposto dal piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere (3):

*)      di almeno il triplo di quello previsto, in vista che deve essere garantita la presenza del servizio interno nelle ventiquattro ore giornaliere;

*)      di ulteriori unità a quelle previste al punto precedente, in quanto si deve prevedere:

a)      la possibilità di poter sostituire gli addetti incaricati quando questi non sono presenti nella struttura alberghiera per ferie, malattie, permessi ecc. ecc;

b)      ad attuare tutte le misure di sicurezza in caso di incendio quali ad esempio le procedure atte a far evacuare in sicurezza tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.

Conclusione dei lavori di adeguamento e presentazione della SCIA

Ricordiamo che alla conclusione dei lavori, il cui termine ultimo di proroga è previsto ora per il 31 dicembre 2026 (31 dicembre 2025 per i rifugi alpini), il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA antincendio. La SCIA autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:

-)       A – rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B – rischio medio (con numero di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto ad accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica.

Per la categoria B (rischio medio), prima di poter effettuare i lavori di adeguamento antincendio e poter poi presentare la SCIA, si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto.

-)       C – rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.

Per la categoria C (rischio elevato), prima di poter effettuare i lavori di adeguamento antincendio e poter poi presentare la SCIA, si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto.

Durata dei certificati di prevenzione incendi

La presentazione della SCIA, per le attività di categoria A e B o il rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI per le attività di categoria C, ha validità quinquennale.

Entro i cinque anni:

-)       dalla data di presentazione della SCIA o del giorno di scadenza del CPI;

-)       della precedente presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico;

il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.

Nota:     In vista che non viene più rilasciato il CPI per le attività rientranti in categoria A e B, è necessario che il titolare della struttura ricettiva alberghiera tenga monitorata la scadenza (data di ricevuta dell’invio della SCIA) entro la quale richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Infine nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera sia in possesso del CPI in corso di validità e rilasciato secondo la precedente normativa antincendio (17), il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare, prima della relativa scadenza naturale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio. Dalla presentazione dell’ultima richiesta di rinnovo periodico decorrono i cinque anni entro i quali deve essere presentata la nuova SCIA.

Sanzioni

Nel caso in cui sia accertata:

-)       il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi (2) durante il sopralluogo del Comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:

*)      di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (18), dispone che il Comando deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione ove possibile, del caso in cui la struttura ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;

*)      in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (19), dispone che ove il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve segnalare all’Autorità Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far applicare la relativa sanzione penale;

-)       la mancata presentazione:

*)      della SCIA parziale entro il 30 giugno 2023;

*)      della SCIA antincendio entro il 31 dicembre 2024;

*)      della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura ricettiva alberghiera della categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C;

la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (20):

*)      dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro;

*)      la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.

Note

(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45.

(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.

(3) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

(4) di cui al Decreto Ministeriale 1° settembre 2021.

(5) di cui all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

(6) di cui all’allegato III del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.

(7) ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011, relativo al regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

(8) ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011, relativo al regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

(9) di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015.

(10) di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2016.

(11) di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015.

(12) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

(13) ai sensi:

-) della Legge n. 186 del 1° marzo 1968 relativa a disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

-) del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 49/90) concernente l’attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici.

(14) di cui al Titolo V del Decreto Legislativo n. 81/08 – Testo Unico Sicurezza.

(15) ai sensi del Titolo II (impianti termici civili) della parte quinta (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale. In particolare l’articolo 287 di detto Decreto stabilisce che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalla legge regionale.

(16) di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Il Decreto in questione è previsto dal Testo Unico Sicurezza – Decreto Legislativo 81/08.

(17) di cui alla Legge 26 luglio 1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.

(18) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.

(19) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

(20) di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

 

 

Indicazioni regionali circa la pubblicazione e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Segnaliamo alcuni chiarimenti sul CIN dell’ufficio turismo della regione Liguria.
Gli uffici regionali hanno confermato l’importanza di esporre il CIN esternamente ( anche per appartamenti, depandance, e dipendenze varie ). Deve essere richiamato il nome della struttura e il numero Cin ma non ci sono indicazioni ufficiali sui dettagli “estetici”.

Attenzione! E’ sufficiente una piccola targhetta anche posta all’interno dell’apposito spazio sul citofono.

Viene consigliato di continuare ad indicare con il CIN anche il CITR/CITRA in tutte le altre situazioni come sito, corrispondenza, ecc… nell’attesa che si abbiano direttive più precise in proposito dal Ministero.

L’Associazione ha sollecitato una soluzione per la mancanza di un sistema di invio diretto dei dati obbligatori dai gestionali all’ISTAT come già avviene per la PS e da tempo in molte altre regioni italiane. Segnaliamo che il passaggio dal sistema RIMOVCLI al sistema ROSS1000 necessita ancora di tempi tecnici lunghi per cui il traguardo è previsto per il 2026.

Riportiamo di seguito le precedenti indicazioni della Regione Liguria

Si fa seguito all’incontro tenutosi in data venerdì 27/9 u.s. presso la sede regionale di piazza De Ferrari.

Le associazioni presenti hanno chiesto agli Uffici regionali un indirizzo interpretativo delle norme vigenti in tema di obbligo di pubblicazione/esposizione dei Codici Identificativi (nazionale/CIN, regionale/CITR e CITRA).

Il D.L. 18/10/2023 n. 145, convertito in Legge n. 191/2023, istituisce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) da attribuirsi ad ogni struttura ricettiva e ad ogni unità di civile abitazione locata per finalità turistiche.

La norma citata prevede altresì l’obbligo di ottenimento di tale codice e l’obbligo della sua pubblicazione/esposizione e, per entrambe le fattispecie, ne disciplina l’impianto sanzionatorio.

L’intervento legislativo nazionale, in questa materia, giunge dopo che quasi tutte le Regioni italiane, in assenza dello Stato, avevano autonomamente e precedentemente legiferato.

Da ciò sorge l’esigenza di adeguamento ed armonizzazione delle normative regionali con quella, ultima, nazionale.

In Liguria esistevano due codici: il CITR per le strutture ricettive ed il CITRA per le locazioni turistiche.

Tuttavia, la nuova Legge Regionale in materia di strutture ricettive e locazioni brevi (L.R. 1/2024) ha già recepito l’introduzione del CIN facendo riferimento, nelle diverse sue parti, al “Codice Identificativo” senz’alto specificare (si tenga presente che in fase di redazione della Legge regionale la norma statale risultava in itinere ma non era stata ancora pubblicata).

Codeste Associazioni hanno chiesto di sapere se, a parere di questi Uffici, l’obbligo di pubblicazione ed esposizione del Codice debba riferirsi al solo CIN oppure al CIN ed anche al CITR/CITRA.

E’ parere di questi Uffici che tali obblighi siano da riferirsi esclusivamente al CIN.

Quanto sopra sia per ragioni di semplice logica e di buon senso sia, più tecnicamente, per la lettura delle norme (nazionale e regionale) tra loro combinate: la L. 191/2023 dispone la “automatica ricodificazione come CIN” dei codici già assegnati e la L.R. 1/2024 parla esclusivamente di “Codice Identificativo” omettendo volutamente la qualificazione “regionale”.

Ad oggi, quindi, deve intendersi che il codice da comunicare all’esterno sia esclusivamente il CIN restando quelli regionali utili solo dal punto di vista amministrativo “interno” e gestionale per la banca dati.

Per completezza di informazione, va detto che sono tuttora in vigore le Disposizioni attuative di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 423 del 27/05/2019 e n. 804 del 24/09/2019 che ancora, nella disciplina della pubblicazione del Codice, fanno espresso riferimento al CITR e CITRA.

Purtroppo, nell’attuale breve fase di inoperatività della Giunta Regionale non è possibile un intervento correttivo immediato, dovendo necessariamente attendere l’insediamento della nuova Giunta; tuttavia, nelle more del formale intervento, è possibile ritenere, se non un’esplicita abrogazione, un’evidente inapplicabilità delle citate Disposizioni attuative, visto il chiaro, successivo, intervento legislativo nazionale e regionale.

Per quanto attiene le modalità di pubblicazione e, soprattutto, di esposizione del CIN, la L. 191/2023 ne dispone l’obbligo “all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura“.

La genericità dell’indicazione ha suscitato diversi dubbi.

Nel corso delle numerose interlocuzioni avvenute recentemente in VDC con gli Uffici del Ministero del Turismo si è appreso che la genericità del disposto normativo al riguardo è stata esplicitamente voluta e che tale obbligo è da ritenersi assolto con l’esposizione visibile del codice, non rilevando il relativo supporto.

Si coglie l’occasione per chiedere a codeste Associazioni di sollecitare ai propri associati l’inserimento della polizza assicurativa di cui all’art. 60 della L.R. 1/2024 sulla relativa apposita piattaforma informatica regionale.

Si rammenta che ad entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, la cui bozza è stata oggetto dell’incontro di venerdì 27/9, il mancato inserimento corrisponderà, ai fini sanzionatori, alla mancata stipula.

Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Genova, 1/10/2024

                                                                                                                                Il Dirigente del Settore Politiche Turistiche

                                                                                                                                         Dott. Marco Fezzardi

 

LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 . Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La legge 203/2024, – cd collegato lavoro – all’articolo 1, ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 81/2008, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza sull’argomento, si evidenzia che tutte le modifiche apportate dalla Legge 203/24 sono contenute nell’art. 1 del provvedimento.

Intervento sulla composizione della Commissione interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008).
Sostituendo il comma 2 dell’articolo in esame, la norma ridisegna la composizione della Commissione, prevedendo la presenza di personale in possesso di un profilo professionale giuridico (uno per il Ministero del lavoro, uno per il Ministero della salute e due per le Regioni). Per quanto le indicazioni della Commissione costituiscano solamente criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza (senza ulteriori effetti giuridici), il legislatore ha evidentemente avvertito l’esigenza di dare un maggior fondamento giuridico alle risposte, probabilmente per evitare che siano meramente ripetitive del testo di legge (come spesso accade oggi), tanto da privare l’interpello anche di qualunque valenza orientativa per il personale ispettivo. Ciò non supera il reale limite dell’interpello in materia di sicurezza, ossia la mancanza di effetti giuridici in tema di esonero da responsabilità per chi si conforma all’interpello stesso.

Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14bis Dlgs 81/2008)
Viene introdotta una disposizione “innovativa” secondo la quale, annualmente, il Ministero del lavoro comunica alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende assumere al riguardo per l’anno in corso, “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Sorprende l’esplicita esclusione di misure che possano comportare oneri per la finanza pubblica, garanzia ripetuta nel comma 2 dell’articolo in commento.

Per altro verso, va sottolineato che anche Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. a) ed e) ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.

Sorveglianza sanitaria (artt. 38 e 41 Dlgs 81/2008)
Molti gli interventi su questo tema.

Innanzitutto, va evidenziato che, rispetto al testo originario (AC 1532), non è presente la proposta di modifica all’art. 41 del Dlgs 81/2008 – inserita nel disegno originario e poi eliminata nel corso dei lavori parlamentari – con la quale si intendeva introdurre l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solamente nei casi previsti dalla normativa vigente ma anche “qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”.

Una simile previsione, superando il carattere tassativo delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, avrebbe rimesso al medico competente (e non più alla legge) l’individuazione delle situazioni nelle quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

La disposizione, probabilmente, era intesa a superare i problemi interpretativi relativi ai cd “rischi non normati”, oggi esclusi dalla sorveglianza sanitaria: se, per un verso, apparentemente tale disposizione poteva apparire utile a sanare il vuoto normativo, dall’altro, essa si scontrava (in mancanza di coerenti modifiche normative) con le previsioni in tema di privacy e con la riserva alla struttura pubblica dell’accertamento dello stato di salute.

D’altro canto, una generalizzazione della sorveglianza sanitaria (in una accezione olistica della salute – One health) porterebbe a indagare anche aspetti non direttamente connessi con le mansioni e le lavorazioni, con il rischio di ampliare a dismisura i casi di inidoneità, il conseguente contenzioso e numerosi problemi applicativi per le imprese (ad es., in tema di ricerca di accomodamenti ragionevoli).

A queste criticità si aggiunge il rischio di difformità di valutazione tra aziende a parità di condizioni, che avrebbe potuto portare ad ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, per di più in un sistema normativo interamente presidiato da precetti e sanzioni penali.

a.      Controllo sulla formazione dei medici – All’art. 38, viene esplicitata la modalità del controllo da parte del Ministero della salute del mantenimento del requisito formativo continuo posto a carico dei medici.

b.      Visita preassuntiva – All’art. 41, la previsione che legittima la visita preventiva in fase preassuntiva viene opportunamente ricondotta dalla lettera e-bis alla lettera a) del comma 2; si elimina, inoltre, la disposizione (comma 2bis) secondo la quale tale visita può essere effettuata, in alternativa, dal medico competente o dalla ASL (oggi, quindi, solamente il medico competente è legittimato a svolgere tale sorveglianza).

       c.            Visita dopo assenza superiore a 60 giorni – All’art. 41, per quanto riguarda la visita medica al rientro dopo una assenza superiore a 60 giorni, si precisa che essa ha luogo solamente “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”. Laddove il medico non ritenga necessario procedere alla visita, “è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Si tratta di una apparente semplificazione volta ad evitare visite ritenute inutili, ma sembra evidente che la valutazione sulla opportunità della visita al rientro comporta comunque un accertamento da parte del medico, anche per esprimere il necessario giudizio di idoneità, almeno tutte le volte che la diagnosi contenuta nel certificato medico che pone fine al periodo di malattia (se non incide sull’idoneità alla mansione) non rende superfluo l’accertamento.

d.      Esclusione della duplicazione degli accertamenti – Al comma 2bis si inserisce una previsione – che dovrebbe in realtà formalizzare una buona pratica medica già in essere – mirata ad evitare l’inutile ripetizione di esami ed accertamenti. Lascia dubbi la limitazione della portata della norma alla sola visita preventiva, posto che si tratta di una buona pratica che dovrebbe riguardare l’intero percorso della sorveglianza sanitaria.

Probabilmente il legislatore intendeva estendere la prassi anche alla visita preventiva: in tale occasione, il medico non dispone di una documentazione pregressa ma, attraverso la cartella sanitaria del lavoratore, potrebbe ricavare elementi utili tali da non far ritenere necessaria la ripetizione dell’accertamento.

e.      Sorveglianza sanitaria legata al consumo di alcool e droga – Il legislatore ha (inutilmente) prorogato a dicembre 2024 il termine originario (2009) per la revisione degli accordi sulla sorveglianza sanitaria legata all’uso di alcool e droga.

f.        Precisazione riferita all’Autorità alla quale fare ricorso avverso il giudizio del medico competente – Il comma 9 dell’art. 41 faceva riferimento all'”organo di vigilanza territorialmente competente”. Dopo l’estensione della competenza in tema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro all’Ispettorato del lavoro, era necessario precisare che, date le necessarie competenze tecniche, il ricorso va fatto esclusivamente all’azienda sanitaria locale.

Modifiche all’art. 65 in tema di uso di locali sotterranei o seminterrati
Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (Titolo II del Dlgs 81/2008), il legislatore individua le condizioni per la deroga al divieto generale di svolgimento di attività lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei (art. 65)[1], oggi modificate dalla legge n. 230/2024.

Prima della recente novella legislativa, la norma (che trova il proprio antecedente nell’art. 8 del DPR 303/1956) consentiva di derogare al divieto “quando ricorrano particolari esigenze tecniche”. In tali casi, il datore di lavoro provvedeva ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Al di fuori di questo caso, quindi in assenza di particolari esigenze tecniche, era rimessa all’organo di vigilanza (in origine, l’Ispettorato del lavoro, poi le ASL) la possibilità di autorizzare l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, a condizione che dette lavorazioni non dessero luogo “ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2” (ossia che fossero assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima).

Dunque, nel primo caso non vi era necessità di alcuna autorizzazione, necessaria, invece, in assenza di particolari esigenze tecniche e con alcune condizioni.

Il legislatore del 2024 ha conservato la possibilità di derogare al divieto generale, ma ne ha modificato le condizioni, consentendo l’uso di tali locali (previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro, che sostituisce l’autorizzazione) “quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

La motivazione della deroga di ordine generale (ricorrenza di “particolari esigenze tecniche”) viene quindi sostituita dalla previsione che le lavorazioni eseguite in tali locali non diano luogo ad “emissione di agenti nocivi”. Quindi, la lavorazione (a prescindere dalle motivazioni per le quali è svolta) non deve comunque dare luogo ad emissione di agenti nocivi e occorre sempre la previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Restano fermi il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV, “in quanto applicabili”, e la ricorrenza delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

La modifica innalza il livello di sicurezza e semplifica la procedura, in quanto la deroga generale prima prevista nel primo comma viene meno e resta la comunicazione, che presuppone l’assenza di emissione di agenti nocivi, oltre al rispetto delle condizioni già previste in passato.

Sul versante procedurale e delle condizioni per l’inizio dell’attività, mentre prima occorreva attendere l’autorizzazione (ed il reato era integrato dall’adibizione a luogo di lavoro senza la prescritta autorizzazione), oggi è sufficiente la presentazione della comunicazione (con i dati precisati nella circolare dell’INL in commento) nei 30 giorni antecedenti l’inizio dell’attività (e senza necessità di attendere alcun ulteriore provvedimento). È evidente che, laddove – successivamente all’inizio dell’attività – dovesse intervenire un provvedimento di diniego, questa dovrà essere immediatamente cessata.

Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’INL, oltre a descrivere la procedura per la comunicazione (ivi compresa la documentazione necessaria, come previsto dalla novella normativa), fornisce ulteriori indicazioni sulla interpretazione della nuova disposizione, generando anche alcuni dubbi.

La comunicazione:

·         può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa

·         deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

·         deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.

La nota dell’INL (per espresso richiamo della norma) elenca la documentazione da allegare alla comunicazione, che deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale[2].

Di particolare rilievo le indicazioni relative alla modifica delle condizioni in base alle quali era stata formulata la comunicazione iniziale.

·         Nel caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008).

·         Laddove intervengano variazioni significative (come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.), occorrerà presentare nuovamente la comunicazione (anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni).

La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.

Le altre indicazioni
L’Ispettorato offre ulteriori indicazioni volte ad una migliore comprensione della novella normativa.

Il primo aspetto di rilievo riguarda la esemplificazione di alcune tipologie di attività che si ritengono comunque vietate in quanto – secondo l’INL – darebbero luogo ad emissione di agenti nocivi: una specificazione che, pur se non richiesta dalla norma, dovrebbe – secondo l’Ispettorato – fare chiarezza (nonostante la non tassatività dell’elenco) in merito alla portata della nuova norma.

Le lavorazioni evidenziate nella nota sono:

·         verniciatura

·         processi di saldatura

·         uso di minerali a spruzzo

·         uso di solventi e collanti non ad acqua

·         ricarica di batterie

·         lavorazione di materie plastiche a caldo

·         officine con prova motori

·         falegnamerie

·         tinto-lavanderie

·         sviluppo e stampa

·         tipografia

·         mancato rispetto dei “requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

Approfondimento

La norma faceva (e fa tuttora) riferimento alla lavorazione che genera emissione di “agenti nocivi” eseguita in locali sotterranei o semi sotterranei.

a.      Il primo aspetto di rilievo riguarda il fatto che l’agente nocivo deve essere emesso dalla lavorazione esercitata, distinguendosi così dagli agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro ma non dovuti alla lavorazione. Per tale aspetto, rilevano la normale valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, estesa – come ricorda la nota dell’Ispettorato – all’obbligo di eseguire, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020).

b.      Il secondo aspetto riguarda la nozione di “agente nocivo”, sulla quale la nota non si sofferma (riferendosi solamente alle lavorazioni che, si presume, generino l’emissione di detti agenti): visto il generico richiamo della norma, una precisa definizione appare dirimente al fine di delimitare il divieto della norma e, quindi, del connesso regime sanzionatorio (l’art. 68 del Dlgs 81/2008 punisce sia la violazione del divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei sia l’uso di tali locali senza il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 65).

Nel Dlgs 81/2008 (a parte il ricorrente concetto di effetti nocivi e di fattori nocivi), oltre all’art. 65 in commento, vi sono riferimenti ai gas e vapori nocivi (art. 120), agli agenti nocivi esterni (art. 137, (All. IV, 1.8.7.2, con riferimento esemplificativo a gas, vapori, polveri), agli agenti biologici nocivi (art. 272), alle materie nocive (all. IV: 1.3.16), a sostanze nocive (All. IV, 1.11.2.4), ad agenti nocivi (All. IV, 2), a prodotti nocivi (all. VI, 1.8) e a gas, polveri o fumi nocivi (All. VIII).

In particolare, il punto 2 dell’allegato IV fa riferimento alla “presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi”, ricomprendendo, ad esempio, le materie prime non in corso di lavorazione, i lavori nei quali si “svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili”, quelli “nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie” e dove vi sia la presenza di “rifiuti di materie nocive”. Manca, quindi, una precisazione definizione di cosa si intenda per “agente nocivo” emesso per effetto della lavorazione.

       c.            L’altro elemento di criticità riguarda la definizione di “locale chiuso sotterraneo o seminterrato”[3].
Manca una norma che sancisca in modo univoco tale definizione (ad es., con riferimento al fatto che l’esistenza di aperture verso l’esterno possa escludere la configurazione di “luogo sotterraneo o seminterrato”). Non si ritiene sufficiente il possibile rinvio al concetto di piano seminterrato o seminterrato contenuto nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), anche perché a vari fini (ad es., per il radon) esistono nozioni differenti (es. Dlgs 101/2020[4]), così come vi sono letture giurisprudenziali differenti[5]. Inoltre, il concetto di “locale chiuso” non corrisponde con la nozione di “luogo di lavoro” (in quanto presuppone l’esistenza di un edificio da adibire a luogo di lavoro).

d.      L’elenco delle lavorazioni introdotto dall’Ispettorato, da un lato, è volutamente non tassativo e, dall’altro, non specifica quale sia l'”agente nocivo” generato nelle lavorazioni elencate, tale da integrare il divieto di legge.

e.      La circolare non si sofferma sugli aspetti relativi alla emissione, con particolare riferimento ai possibili effetti della immediata captazione dell’agente nocivo in prossimità della lavorazione, tale da determinare la non emissione nell’aria (la norma non parla di “pericolo di emissione” ma di “emissione”). Ne consegue che le lavorazioni indicate in via esemplificativa, laddove non diano luogo ad emissione (per effetto, ad esempio, dell’immediata captazione alla fonte), dovrebbero essere consentite; diversamente, si valorizza il diverso concetto di “pericolo (presunto) di emissione”.

La circolare si sofferma, poi, sul regime intertemporale.

Per quanto riguarda le lavorazioni svolte in precedenza in presenza di “particolari esigenze tecniche”, l’INL precisa che la comunicazione riguarda esclusivamente coloro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei. Di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

Con riferimento alle richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, esse restano di competenza delle ASL, che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima. Va evidenziato che la richiesta di autorizzazione, in questo caso, già prevedeva la condizione che non vi fosse emissione di agenti nocivi.

La nota si sofferma, poi, su due aspetti rilevanti: la richiesta di ulteriori indicazioni e il diniego.

A fronte della comunicazione da parte del datore di lavoro, l’INL può ritenere necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella comunicazione e qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.

La circolare precisa che, in questa ipotesi, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Se mancano le condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio deve comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, motivandone espressamente le ragioni.

Approfondimento

La nota dell’INL, nel richiamare la possibilità prevista dalla legge di richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni, evidenzia che la suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.

Non si precisa il termine entro il quale l’INL possa formulare la richiesta di integrazioni.

Infatti, in presenza di tale richiesta, afferma l’INL, “l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”. Non si tiene, quindi, conto del fatto che, decorsi 30 giorni dalla prima comunicazione, l’inizio dell’attività è legittimo e la richiesta di ulteriori informazioni ne dovrebbe, invece, interdire temporaneamente la prosecuzione (l’utilizzo dei locali è, infatti, legittimo solamente decorsi 30 giorni dall’invio della ulteriore documentazione).

Anche in questo caso, come nell’ipotesi della prima comunicazione, l’attività può essere iniziata dopo la decorrenza nel termine indicato senza attendere ulteriori provvedimenti da parte dell’Ispettorato del lavoro (salvo che questo non emani un apposito provvedimento che precluda l’avvio della lavorazione).

Con riferimento al diniego, né la norma né la circolare indicano il termine entro il quale il diniego deve avvenire. Mentre la comunicazione da parte dell’azienda deve intervenire entro 30 giorni dall’inizio delle attività (decorsi i quali non occorre attendere alcuna autorizzazione), il diniego sembra poter intervenire in qualsiasi tempo (evidentemente con effetti pro futuro). L’assenza di un termine finale espresso entro il quale l’Ispettorato debba pronunciarsi determina criticità, in quanto il silenzio (almeno quello tenuto oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione) ingenera la convinzione di poter legittimamente attivare la lavorazione, adottando anche gli investimenti necessari, che potrebbero rivelarsi inutili laddove successivamente dovesse essere adottato il provvedimento di diniego.

Per quanto la modifica normativa sia finalizzata a semplificare il procedimento di autorizzazione, sostituendolo con la semplice comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, Confindustria avvierà un confronto per chiedere chiarimenti in merito alle criticità interpretative evidenziate.

Il modulo per la richiesta

In allegato alla circolare dell’INL è presente il modulo di comunicazione.

a.      Il primo aspetto riguarda il soggetto che deve inviare la comunicazione: a fronte della norma che si riferisce genericamente al datore di lavoro, nel modulo si indica il datore di lavoro della ditta o dell’unità produttiva. Quindi, deve ritenersi che onerato della domanda sia il datore di lavoro nel cui ambito di responsabilità ricadono i locali sotterranei o semi sotterraneo da adibire ad una lavorazione.

b.      Nell’oggetto della comunicazione, poi, si chiede di distinguere se il luogo sia sotterraneo o semi sotterraneo: anche a questo fine è necessario chiarirne la precisa nozione giuridica.

       c.            Per quanto riguarda la parte della dichiarazione, come sopra evidenziato, non si fa riferimento a lavorazioni che emettono agenti nocivi ma “che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi”: in tal modo, si modifica la norma perché un conto è l’emissione altro è il pericolo di emissione. Poi, tra gli allegati, si chiede una relazione “con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi”: evidente l’incertezza determinata da confronto tra la norma, la circolare ed il modello (trattandosi di autocertificazione, è palese l’esigenza di particolare attenzione).

Profili penalistici

L’art. 68 del Dlgs 81/2008 indica le sanzioni per la violazione dell’art. 65. In particolare, viene colpita da sanzione penale la violazione dei primi due commi, quindi del divieto di destinare al lavoro locali chiusi o semi sotterranei e l’adibizione a tale uso senza il rispetto delle condizioni del comma 2.

Posto che sarebbe stato sufficiente sanzionare il secondo comma (visto che il divieto non è assoluto), occorre verificare se, per effetto della (sola) comunicazione, ed in mancanza di rilievi da parte dell’INL (che può inibire temporaneamente o definitivamente la lavorazione), venga meno la responsabilità penale.

Potendo l’INL inibire l’uso, dovrebbe ritenersi che – in assenza di variazioni rispetto ai dati presenti nella comunicazione e di rilievo – l’attività sia del tutto legittima, e quindi non suscettibile di rilievi.

Il dubbio si pone nel momento in cui manca un termine entro il quale l’INL deve pronunciarsi per il diniego, per cui rischia di restare indefinito nel tempo il dubbio relativo alla regolarità della situazione.

Anche su questo Confindustria attiverà un confronto con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Note
__________________________

[1] Va ricordato che la disposizione non si applica (art. 62) ai cantieri.

[2] Conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica); rispetto delle seguenti norme di sicurezza: sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.).

[3] Nel modulo di comunicazione si distinguono le due ipotesi

[4] “Dlgs 101/2020, art. 7, c. 1, n. 86: “Luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;”

[5] Cons. Stato, n. 271/2008, 390/1986

 

Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024) : MODIFICHE AL D.LGS 81/08

 

Ulteriori novità in materia di Collegato Lavoro: focus su articoli 1 e 13 in tema di visita medica dopo lunga assenza e periodo di prova.

Di seguito un breve focus su due ulteriori novità in materia di COLLEGATO LAVORO 2025 – LEGGE 203/2024.

·                     ART. 1- VISITA MEDICA DOPO LUNGA ASSENZA

L’art. 1, c. 1, lett. d), del Collegato lavoro ha modificato l’art. 41, c. 2, lett. e-ter, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la visita da parte del medico competente nei casi di una lunga assenza (superiore ai 60gg continuativi) da parte della lavoratrice o del lavoratore. al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Il Collegato Lavoro, dispone che la visita medica deve essere «…ritenuta necessaria dal medico competente…». Qualora lo stesso medico non ritenga necessario procedere alla visita in questione, è tenuto a esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

·                     ART 13 – CO.1 modificativo dell’Art. 7 co.2 dlg. 104/2022 sulla DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Fino all’11 gennaio 2025

Dal 12 gennaio 2025

Durata proporzionale a quella del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.

Un giorno di lavoro effettivo per ogni 15 giorni di durata del contratto.

– Durata minima: 2 giorni

– Durata massima: 15 giorni se il contratto dura fino a sei mesi; 30 giorni se il contratto dura più di 6 ma meno di 12 mesi.

FOCUS Principali incentivi nazionali per il lavoro

 
Dalla detassazione agli sgravi contributivi, dalla maxi-deduzione, ai bonus. Una prima raccolta delle agevolazioni per il lavoro a disposizione del settore alberghiero

Dopo il primo Focus dedicato alle principali misure di finanziamento nazionali a disposizione del settore alberghiero è ora la volta dei principali incentivi per il lavoro.

In allegato il Focus “Principali incentivi nazionali per il lavoro. Dalla detassazione agli sgravi contributivi, dalla maxi-deduzione, ai bonus”  con una prima raccolta di agevolazioni per il settore. Come per il precedente documento, anche in questo caso ciascun provvedimento è presentato con una scheda di sintesi che ne evidenzia le principali caratteristiche.

I contenuti sono elaborati alla luce delle informazioni disponibili alla data del 28 febbraio 2025 e quindi sono soggetti a variazioni.

Allegati

 » Incentivi al lavoro 28 feb 2025

 

 

 

Investimenti – Panoramica su Bandi Attivi e di imminente pubblicazione

Sperando di fare cosa utile, inviamo di seguito una breve sintesi delle principali misure agevolative in corso e di imminente pubblicazione che prevedono interessanti contributi per investimenti.

  

1) FILSE, Bando Internazionalizzazione

 

Bando dedicato alle PMI, retroattivo al 1 ottobre 2024, per sostenere partecipazione a fiere, vari servizi (come lo sviluppo dell’e-commerce e l’utilizzo di tecnologie digitali) e consulenze, quali l’assunzione di un Export Temporary Manager, il finanziamento di studi economici sui paesi obiettivo di investimento, gli approfondimenti giuridici di supporto sulla normativa dei paesi nei quali si intende operare

 

Agevolazioni concesse in regime de minimis a fondo perduto nella misura del 50% degli investimenti sostenuti per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri, elevato al 70% per le spese riferite strettamente alla partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka.

 

Il contributo massimo concedibile è di 20 mila euro a domanda, mentre gli investimenti devono essere compresi tra gli 8 e i 40 mila euro.

 

La procedura è compilabile a partire dal 26 marzo (giorno del click, misura a sportello, sino a esaurimento risorse). Dal 18 al 25 marzo sarà disponibile la modalità offline per iniziare a compilare la domanda.

 

I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione e essere rendicontati entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto.

 

Il bando è reperibile al seguente link: https://www.filse.it/it/bandi-attivi/publiccompetition/307:fesr-2021-2027-os-1-3-azione-1-3-5-supporto-alla-realizzazione-di-processi-di-internazionalizzazione-realizzati-da-mpmi.html

 

 

2) INAIL, Bando ISI

 

Rivolta a tutte le imprese, comprese le grandi imprese.

 

Contributo è pari al 65% (80% per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) sino a un importo massimo di 130mila euro ed è concesso in regime de minimis per varie tipologie di progetti suddivisi in diversi “assi” di finanziamento finalizzati :

–             alla riduzione di differenti tipologie di rischio infortunistico (anche attraverso investimenti in macchinari, impianti e attrezzature);

–             all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

–             alla bonifica da materiali contenenti amianto.

 

La domanda sarà presentabile dal 14 aprile al 30 maggio (questa fase non è a sportello, indifferente quindi la data di compilazione). 

 

Il progetto deve realizzarsi entro 12 mesi (+6 di proroga).

 

Tutta la documentazione è reperibile al seguente https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html

 

 

3) FILSE, Bando generico per investimenti

 

Misura in corso di pubblicazione, dedicata alla PMI, che dovrebbe aprire a cavallo tra marzo e aprile (testo non ancora disponibile)

 

Bando generico per sostenere tutto il paniere di possibili investimenti in azienda: macchinari, impianti, attrezzature, spese edili, consulenze, acquisto capannoni (in quota parte).

 

Il bando prevede un contributo a fondo perso del 25% unitamente a un finanziamento agevolato del 75% (tasso 1,5%) sino a un massimo di un milione di euro.

 

La misura può essere in de minimis (laddove si presentino investimenti già avviati) o in GBER (quindi, no de minimis) per investimenti ancora da avviare.

 

E’ ammessa la partecipazione anche alle imprese che abbiano partecipato ai bandi dell’area di crisi (in tal caso, solo in GBER, investimenti futuri).

 

Soglia minima di investimento ammissibile: 200mila euro

 

4) FILSE, Bando per investimenti in economia circolare

 

Misura in corso di pubblicazione, dedicata alla PMI, che dovrebbe essere fruibile ad aprile (testo non ancora disponibile).

 

Il bando dovrebbe confermare quanto previsto nelle precedenti edizioni, con un contributo a fondo perso molto ingente (50%) unito a un finanziamento agevolato (restante 50%) per sostenere, tra le altre iniziative, investimenti in macchinari efficienti finalizzati a razionalizzare l’uso delle materie prime, valorizzare i materiali rinnovabili e i sottoprodotti industriali, ridurre il consumo di risorse ed energia, favorire il recupero e degli scarti di lavorazione e il loro riuso per allungare la vita del prodotto.

 

5) FILSE, supporto a creazione e sostegno nuove imprese site in area di crisi complessa 

 

Bando in corso di pubblicazione (marzo) per supportare la creazione di nuove aziende o il consolidamento di aziende di recente costituzione .

Aggiornamenti

E’ stato Pubblicato il bando FILSE per sostenere investimenti generici da parte delle PMI

Il 12 marzo, alle ore 15, l’UISV terrà un breve webinar di approfondimento su questa bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Per cosa si può utilizzare

Sono ammessi programmi d’investimento superiori ai 200 mila euro per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell’investimento).

Quanto si può richiedere

Lo strumento opera attraverso un mix di:

-prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell’investimento fino ad un importo massimo del prestito di un milione di euro

-contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili  con contributo a fondo perduto massimo concedibile di 500 mila euro a domanda.

Le imprese ricadenti nell’area di crisi complessa, che abbiano partecipato ai relativi bandi Filse dedicati all’area, possono partecipare solo se la relativa domanda sia stata a suo tempo stata respinta per motivi di inaccoglibilità/inammissibilità.

Sono consentiti anche programmi d’investimento avviati a partire dal 1° settembre 2024 (per le imprese fuori dall’area di crisi).

Quando e come presentare domanda

La misura sarà attiva dal 31 marzo al 7 aprile 2025. La domanda sarà compilabile dal 20 marzo sul portale di FILSE.

Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello.

Linea  dedicata all’attività ricettivo-alberghiera

Segnalo che è prevista una linea ad hoc per le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attività ricettivo-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel).  Sono ammissibili programmi d’investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti, all’offerta di nuovi servizi alla clientela. In questo caso, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di 200 mila euro.

 

Piano Transizione 5.0


Aggiornamento FAQ

Il Ministero delle Imprese ha pubblicato la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.

 

In particolare, la versione è aggiornata alla data del 21 febbraio 2025, e comprende le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Nello specifico:

  • L’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata“, con 3 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • La gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio (FAQ n. 2.17);
  • La validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0 (FAQ n. 2.18);
  • La verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica (FAQ n. 4.18);
  • La revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • L’aggiornamento dell’interpretazione riguardante le attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente (FAQ 10.1).

Fonte

Link al comunicato

Link alle FAQ

 

Credito imposta Piano Transizione 5.0 – Aggiornamento delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Credito imposta Piano Transizione 5.0

Aggiornamento delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Si informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 24 febbraio 2025, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 (documento allegato).

In particolare, l’aggiornamento riguarda tra l’altro:

·                     la procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;

·                     la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;

·                     la cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Il MIMIT ricorda che le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.

Si rinvia per maggiori dettagli al documento allegato.

Elenco allegati alla notizia

FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – 24 febbraio 2025

 

Salute e sicurezza sul lavoro – Bando INAIL – calendario prossime scadenze

Aggiornamento Bando ISI INAIL
L’Inail ha comunicato le nuove date relative al Bando
14 aprile 2025: apertura procedura informatica per la compilazione della domanda
30 maggio 2025: chiusura procedura informatica

Tutte le informazioni nel sito: inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html link esterno

 

Formazione RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): Nuove date per la formazione 2025 – Albo Nazionale gestori ambientali

Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Disiscrizione dalla newsletter

Parte a marzo il quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Il percorso formativo è formato da una serie di webinar i cui destinatari sono le imprese e gli enti interessati a operare sul RENTRI.

Maggiori informazioni nel sito : albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/formazione_RENTRI_2025 link esterno

Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi eventi formativi.

FIR e servizi di supporto
Come compila il fir il produttore anche nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti – venerdì 14 marzo ore 11

  • Come compila il fir il produttore nel caso di rifiuto prodotto fuori dall’unità locale che porta nel deposito temporaneo – lunedì 24 marzo ore 11
  • Come compila il fir il trasportatore quando il produttore ne fa richiesta – lunedì 7 aprile ore 11

REGISTRI e servizi di supporto
Come compila il registro un produttore e come scarica la copia completa del Fir – giovedì 17 aprile ore 11

  • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
  • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
  • Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo – venerdì 6 giugno ore 11
  • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11

Certificazione parità di genere – Bando Unioncamere per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese

Domande aperte dal 26 febbraio

Vi informiamo che è stato pubblicato l’avviso il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore.

 

L’avviso, rivolto a micro, piccole e medie imprese[1] che intendono conseguire la certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022), prevede la concessione di agevolazioni, in regime de minimis, per:

 

1. Voucher per servizi di assistenza tecnica ed accompagnamento alla certificazione della parità di genere. Tali servizi prevedono il supporto:

a) per l’analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere messi a disposizione da Unioncamere, per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza. La misura massima del contributo riconoscibile a ciascuna impresa per tali attività è di 1.639,34 euro al netto dell’IVA;

b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall’impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza. La misura massima del contributo riconoscibile a ciascuna impresa per tali attività è di 409,84 euro al netto dell’IVA

 

2. Contributi per servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti all’Elenco pubblicato sul sito https://certificazione.pariopportunita.gov.it. Per ogni giornata di audit dell’OdC, Unioncamere eroga un contributo fino ad un massimo di 1.200,00 euro al netto dell’IVA. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell’attività dell’organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall’OdC. L’importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 10.245,00 euro al netto di IVA.

 

Per il riconoscimento delle agevolazioni sopra riportate sono stanziati euro 2.534.597,07, dei quali euro 569.451,82 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione ed euro 1.965.145,25 sotto forma di servizi di certificazione

 

Le domande di contributo potranno essere presentate attraverso il sito restart.infocamere.it, accessibile con SPID/CIE/CNS e raggiungibile dal sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/ a partire dalle ore 10:00 del 26 febbraio 2025 fino alle ore 16:00 del 18 aprile 2025.

Donne in digitale 2025, percorso formativo gratuito promosso da Unioncamere per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile – Iscrizioni aperte

L’11 Marzo 2025 partiranno le due nuove edizioni di Donne in digitale, il percorso formativo promosso da Unioncamere per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Il percorso si inserisce nell’ambito del Piano nazionale per la promozione dell’imprenditorialità femminile promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere.

Progettato e realizzato da Si.Camera, Donne in Digitale approfondisce metodologie e strumenti strategici per:

  • la presenza online
  • l’utilizzo dei social media
  • la cura dei contenuti anche attraverso l’intelligenza artificiale
  • l’utilizzo di tecnologie di e-commerce

al fine di accrescere la professionalità manageriale e di migliorare le competenze digitali delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici.

La formazione è rivolta:

  • alle donne che fanno impresa di tutti i settori produttivi ed economici
  • alle aspiranti imprenditrici
  • alle libere professioniste e lavoratrici autonome
  • alle lavoratrici dipendenti del settore privato
  • alle donne che ricoprono posizioni di leadership o di lavoro all’interno delle organizzazioni del sistema associativo
  • alle donne inserite all’interno delle organizzazioni del terzo settore
  • alle Presidenti e alle componenti dei Comitati per l’imprenditoria femminile istituiti presso tutte le Camere di commercio d’Italia, in qualità di imprenditrici

Durata e contenuti della formazione

Le attività formative prevedono la realizzazione di 2 edizioni in replica tra cui scegliere:

– EDIZIONE 1 (dall’11 marzo al 31 marzo 2025)

– EDIZIONE 2 (dal 27 marzo al 26 aprile 2025)

Il percorso formativo è articolato in due blocchi:

  • 4 moduli formativi della durata di 3 ore ciascuno progettati con la struttura metodologia-focus-esempio-strumento per guidare le partecipanti alla scoperta di nuove soluzioni e/o mostrare spunti per l’elaborazione di strategie convincenti per il mercato
  • 3 bootcamp operativi, elaborati con la metodologia delle stories-in-learning con momenti misti tra lezione frontale e attività operative

Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 08/03 per la prima edizione, fino al 22/03 per la seconda edizione

INFORMAZIONI E MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL SITO: unioncamere-donne-digitale-2025

Upa informa Circolare del 30 gennaio 2025

Upa informa

Circolare del 30 gennaio 2025

     Argomenti:

Ø  Rinnovo CCNL Industria Turistica – tabelle salariali

Ø  Welfare aziendale: le novità introdotte dalla legge di bilancio

Ø  Collegato Lavoro 2024 – Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ø   Legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”: modifiche al D.LGS 81/08

Ø  Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – Sintesi dell’INPS

Ø  Dimissioni per fatti concludenti – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ø  Lavoro dipendente: le novità fiscali in Legge di Bilancio 2025

Ø  Premi di risultato: Imposta sostitutiva ridotta al 5%

Ø  Maxi-deduzione nuove assunzioni

Ø  Spese per trasferte: obbligatoria la tracciabilità

Ø  Alloggi per i lavoratori. Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile

Ø  Dal 01.01.2025 ridotti gli oneri FIS e addizionale CIG/CIGS

Ø  Flussi 2025, ora è possibile visualizzare le domande precompilate

Allegati: INL 30 12 2024 INLnota9740-2024-Collegato-Lavoro Nota aggiornamento collegato lavoro 2024 Nota di aggiornamento istruzioni operative Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile Circolare 1_2025 AdE Circolare INPS 5_2025 Circolare-numero-3-del-15-01-2025

 

Rinnovo CCNL Industria Turistica – tabelle salariali

Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 9 gennaio per riportare di seguito le tabelle salariale condivise con le organizzazioni sindacali a seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria turistica lo scorso 21 dicembre 2024.

Ricordiamo che l’accordo ha validità triennale a partire dal 1° gennaio 2025 e sul fronte economico prevede un incremento della paga base di euro sul livello C2 da erogarsi in 4 tranche.

Il predetto incremento retributivo verrà raggiunto con le seguenti tranches:

1.                  gennaio 2025: € 85

2.                  giugno 2025: € 30

3.                  maggio 2026: € 35

4.                  aprile 2027: € 50

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di € 200 mensili verrà erogato con delle tranches differenziate e, segnatamente:

1.                  gennaio 2025: € 70

2.                  settembre 2025: € 30

3.                  settembre 2026: € 30

4.                  giugno 2027: € 40

5.                  dicembre 2027: € 30

Prevista, inoltre, un’indennità onnicomprensiva una tantum di un importo di € 450 lorde in due tranche di € 225 ciascuna da erogarsi rispettivamente a gennaio 2025 e a giugno 2025.
Tale importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR. Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.

In base a quanto previsto, e tenuto conto delle gradualità e decorrenze previste per l’erogazione delle diverse tranche di aumento, i valori di paga base nazionale conglobata verranno modificati, per i diversi livelli di classificazione del personale, come segue:

Al

31/12/2024

Dal

01/01/2025

Dal

01/06/2025

Dal

01/05/2026

Dal

01/04/2027

A1

2.216,16

2.337,18

2.379,89

2.429,72

2.500,91

A2

2.052,20

2.164,26

2.203,82

2.249,96

2.315,88

B1

1.912,45

2.016,88

2.053,74

2.096,74

2.158,17

B2

1.748,47

1.843,95

1.877,65

1.916,96

1.973,12

C1

1.649,36

1.739,43

1.771,21

1.808,30

1.861,28

C2

1.556,59

1.641,59

1.671,59

1.706,59

1.756,59

C3

1.460,28

1.540,02

1.568,16

1.601,00

1.647,91

D1

1.404,36

1.481,05

1.508,11

1.539,69

1.584,80

D2

1.297,82

1.368,69

1.393,70

1.422,88

1.464,57

Per i dipendenti delle aziende alberghiere minori di cui all’articolo 178 del CCNL Industria Turistica 14.11.2016 (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande), la paga base nazionale conglobata, per i diversi livelli di classificazione del personale, risulta il seguente:

Al

31/12/2024

Dal

01/01/2025

Dal

01/06/2025

Dal

01/05/2026

Dal

01/04/2027

A1

2.202,97

2.323,27

2.365,72

2.415,26

2.486,02

A2

2.040,21

2.151,62

2.190,94

2.236,81

2.302,35

B1

1.900,46

2.004,24

2.040,86

2.083,60

2.144,64

B2

1.738,29

1.833,21

1.866,71

1.905,80

1.961,64

C1

1.640,36

1.729,93

1.761,55

1.798,43

1.851,12

C2

1.548,79

1.633,36

1.663,21

1.698,04

1.747,79

C3

1.453,07

1.532,42

1.560,42

1.593,09

1.639,77

D1

1.397,75

1.474,08

1.501,01

1.532,44

1.577,34

D2

1.291,82

1.362,36

1.387,26

1.416,31

1.457,80

Tabelle salariali lavoratori extra

Tabella retributiva dei lavoratori extra che sostituirà quella di cui all’art. 54 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016.

Si ricorda che, in base alle disposizione contrattuali, la definizione della retribuzione del personale extra è demandata alla contrattazione territoriale, ma che in assenza di tale disciplina, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) nelle seguenti misure:

 

Al 31/12/2024

dal 01/01/2025

dal 01/06/2025

dal 01/05/2026

dal 01/04/2027

C2

14,25

15,03

15,30

15,62

16,08

C3

13,58

14,32

14,58

14,89

15,32

D1

12,99

13,70

13,95

14,24

14,66

D2

12,01

12,67

12,90

13,17

13,55

 

L’accordo di rinnovo prevede l’incremento del contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fontur che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà di € 15 mensili, di cui € 13 a carico del datore di lavoro ed € 2 a carico del lavoratore.

Welfare aziendale: le novità introdotte dalla legge di bilancio

Come già riportato nelle precedenti news relative alla Legge di bilancio 2025, assumono particolare rilevanza alcune misure di welfare, fortemente volute dalla nostra associazione, cosi come da tutta Confindustria per rispondere ad alcune delle principali criticità che stanno determinando la gravissima carenza di personale di questi anni.

In particolare i commi da 386 a 391 e da 395 a 398 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, agevolano i lavoratori dipendenti neoassunti, in relazione alle spese connesse alla locazione dell’abitazione di residenza trasferita nel comune di lavoro, e i dipendenti in generale, per la cessione di beni e servizi e per le spese da loro sostenute in relazione all’abitazione principale. Inoltre, è previsto un trattamento integrativo speciale, non imponibile, per i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali.

Riportiamo qui di seguito la sintesi realizzata dall’Agenzia delle Entrate

Il regime in favore dei neoassunti (commi da 386 a 389)

I commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, stabilendo, per i primi due anni dalla data di assunzione, la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini fiscali (e non ai fini contributivi), entro il limite complessivo di 5mila euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi (comma 386).

Tale agevolazione è consentita al ricorrere delle seguenti condizioni:

– importo del reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente la data di assunzione, non superiore a 35mila euro

– trasferimento della residenza nel comune di lavoro qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza

– rilascio da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000), nella quale lo stesso attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione (da 387 a 389).

Il regime in favore della generalità dei dipendenti (commi 390 e 391)

I commi 390 e 391 aumentano il limite dell’importo non imponibile di alcuni valori dei lavoratori dipendenti, per il corrente periodo d’imposta e i due successivi.

Infatti, derogando al vigente limite di 258,23 euro (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo, periodo, del Tuir), per i periodi d’imposta 2025, 2026, e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme, erogate o rimborsate, agli stessi lavoratori, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Tale limite è elevato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio, riconosciuti e i figli adottivi, affiliati, o affidati, che posseggano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del citato Tuir).

Il beneficio di non imponibilità entro i predetti limiti si applica a condizione che il lavoratore dipendente:

– dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli

– rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Infine, rileviamo che, come chiarito dalla lettura dalle circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 5/E del 7 marzo 2024, e 23/E del 1° agosto 2023, le predette agevolazioni si possono ritenere implicitamente applicabili anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo. 50 del Tuir (commi 390 e 391)

Il trattamento integrativo per i lavoratori di ristorazione e turismo (commi da 395 a 398)

I commi da 395 a 398, riconoscono ai lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, legge n. 287/1991), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Dlgs n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo è erogato a condizione che:

– i predetti lavoratori siano titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2024

– i lavoratori stessi ne facciano richiesta al datore di lavoro, dichiarandovi, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.

In caso di erogazione delle somme, i relativi importi sono indicati nella Certificazione unica e il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per detta erogazione tramite compensazione (commi da 395 a 398).

Collegato Lavoro 2024 – Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’INL fornisce una prima illustrazione delle disposizioni in materia di lavoro e sicurezza contenute nella Legge n. 203/2024.

Facendo seguito alla nostra precedente notizia del 20 dicembre 2024, a cui si fa rinvio, si allega la nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una sintesi delle seguenti disposizioni in tema di lavoro contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro 2024”:

·                     art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

·                     art. 6. Sospensione della prestazione di cassa integrazione;

·                     art. 10. Modifiche al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro;

·                     art. 11. Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali;

·                     art. 13. Durata del periodo di prova;

·                     art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile;

·                     art. 17. Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti;

·                     art. 18. Unico contratto di apprendistato duale;

·                     art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;

·                     art. 20. Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di

In allegato INL 30 dicembre 2024

 

Legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”: modifiche al D.LGS 81/08


Il provvedimento introduce modifiche significative al Testo Unico Sicurezza

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), apporta alcune modifiche al D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Sul tema è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, tramite la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 (in allegato), ha commentato alcuni aspetti della legge, in particolare quelli contenuti all’art.1 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le principali modifiche da evidenziare sono:

·         All’articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;

·         All’articolo 41, al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»; Questa modifica introduce l’esclusione dell’obbligatorietà della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore ai 60 giorni, previa valutazione del medico competente che ne escluda la necessità.

All’articolo 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»; Questa modifica sancisce l’obbligo del medico competente di tener conto, in sede di visita preventiva, degli esami già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione.

All’articolo 41, al comma 9, le parole: «all’organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all’azienda sanitaria locale». Questa modifica individua la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell'”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione).

All’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dall’ art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 203 del 2024. Questa modifica consente l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei chiusi qualora le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata, e non più tramite una richiesta formale di autorizzazione, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

Attenzione! La legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.


In allegato Nota INL N.9740/2024

Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – Sintesi dell’INPS

L’INPS riassume la normativa in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito attualmente in vigore (circolare n. 3/2025).

Si riporta una sintesi dei principali punti della circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, con cui l’INPS ha riepilogato le norme di legge in materia di ammortizzatori sociali durante il rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, per l’anno 2025, anche alla luce delle disposizioni del Collegato Lavoro 2024 e della Legge di bilancio 2025.

Svolgimento di attività lavorativa durante la CIG
In base alle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro 2024, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia autonoma sia subordinata, durante il periodo di sospensione dal lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta, a prescindere dalla durata dell’attività, la perdita da parte del lavoratore del diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. La riduzione del avviene in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa svolta.
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare alla Sede INPS territorialmente competente lo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale. Tale obbligo a carico del lavoratore può essere sostituito dalla comunicazione obbligatoria a carico del datore di lavoro (UNILAV), ove prevista.

Dimissioni per fatti concludenti
In conseguenza del protrarsi dell’assenza ingiustificata da parte del lavoratore oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, oltre 15 giorni di calendario, è prevista, previa una apposita procedura chiarita successivamente dalla Nota INL 579/2025, la risoluzione del rapporto senza diritto alla NASPI e di conseguenza senza obbligo di contributo di licenziamento. Sul tema si veda nostro articolo a commento della citata Nota INL.

NASPI
La Legge di bilancio 2025 ha previsto che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, eventuali dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali (escluse le ipotesi che comportano il diritto alla NASPI) intervenute nei 12 mesi precedenti il licenziamento fanno decorrere da zero il computo del requisito delle 13 settimane di contribuzione utili per accedere alla NASPI.

Congedo parentale
La Legge di bilancio 2025 ha aumentato, in via strutturale, all’80 per cento della retribuzione, l’indennità di congedo parentale per due mesi aggiuntivi rispetto al primo mese di utilizzo da parte dei genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro), entro il sesto anno di vita del bambino.
L’innalzamento è previsto per le ipotesi di cessazione del congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025.

Cigs in deroga in favore dei lavoratori dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
La Legge di bilancio 2025 ha stanziato, per il 2025, 70 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni interessate con apposito decreto interministeriale, oltre alle risorse residue dei precedenti finanziamenti, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti dall’art. 44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’art. 53-ter del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale.

CIGS per cessazione di attività
Prorogata dalla legge di bilancio, per l’anno 2025, la possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109. L’ambito di applicazione è stato ampliato anche in deroga all’art. 20, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che individua le aziende che hanno accesso alla CIGS.
Tale misura è stata finanziata con 100 milioni di euro per il 2025 e l’integrazione salariale può essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi.

Proroga della CIGS oltre i limiti temporali di legge
Prorogata la possibilità di superare i limiti di durata della CIGS per le imprese strategiche con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali
(art. 22-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 e messaggio INPS n. 2948 dell’11 agosto 2023).
Confermato inoltre lo strumento della CIGS a seguito di accordi di transizione occupazionale, ai sensi dell’art. 22-ter del Decreto Legislativo n. 148/2015.

In allegato Circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025

Dimissioni per fatti concludenti – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Chiarimenti sulla nuova norma che prevede, caso di assenza ingiustificata prolungata, la risoluzione del rapporto per dimissioni.

Il Collegato Lavoro 2024 (Legge 203/2024) ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL, o in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non vale la disciplina prevista dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni telematiche.

Questo comporta il mancato riconoscimento della NASPI. Parimenti non sarà quindi dovuto il contributo di licenziamento.

Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Al riguardo, la nota dell’INL l’allegata nota prot. n. 579, del 22 gennaio 2025, facendo riserva di ulteriori indicazioni, ha precisato che:

·                     la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a ricevere la comunicazione da parte del datore di lavoro in merito alla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore è individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;

·                     detta comunicazione deve effettuarsi non in qualsiasi caso di assenza ingiustificata, bensì solo allorché il datore di lavoro, verificato il superamento del termine indicato dal contratto collettivo applicato o, in assenza di previsione contrattuale, in caso siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio dell’assenza (la legge infatti parla di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni), intenda far valere tale assenza ai fini della risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore;

·                     la comunicazione deve essere inviata preferibilmente via PEC e contenere tutte le informazioni utili a rintracciare il lavoratore a conoscenza del datore di lavoro (tra cui i recapiti telefonici e di posta elettronica) oltre che i dati anagrafici dello stesso (v. fac simile allegato);

·                     l’Ispettorato competente può avviare e concludere la verifica circa la veridicità della comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro, contattando il lavoratore e altro personale impiegato presso lo stesso datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili per confermare l’assenza e chiarirne eventualmente le ragioni;

·                     una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva applicata o dalla legge (15 giorni) ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il datore di lavoro può procedere alla comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto;

·                     per evitare l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve dimostrare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicarli al datore di lavoro oppure la circostanza di averli in effetti comunicati. In tal caso, o nell’ipotesi in cui accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro comunica l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Elenco allegati alla notizia

“Dimissioni di fatto”

Istruzioni operative dell’Ispettorato del lavoro e le indicazioni di Confindustria

Confindustria ha predisposto una breve informativa sulla Nota n. 579/2025 dell’INL, contenente istruzioni operative sulla procedura delle cc.dd. “dimissioni di fatto“.

In allegato anche la nota dell’INL di cui si tratta e la precedente informativa sul Collegato Lavoro del 19 dicembre scorso.

 

Allegati

 Nota di aggiornamento istruzioni operative

Nota aggiornamento collegato lavoro 2024

Lavoro dipendente: le novità fiscali in Legge di Bilancio 2025

Le misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale

La Legge di Bilancio 2025 apporta modifiche ad alcune disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Fringe benefit auto (articolo 1, comma 48)
La disciplina concernente la corretta valorizzazione degli autoveicoli concessi in uso ai dipendenti ai fini della determinazione del reddito di lavoro viene modificata prevedendo una misura di imponibilità diversificata a seconda della tipologia di autovettura assegnata.

In particolare, la nuova formulazione dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Come evidenziato, quindi, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle auto di nuova immatricolazione se assegnate sulla base di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Per quanto concerne le auto già in uso continua pertanto ad applicarsi la precedente disciplina.

Al riguardo, si ricorda che tale disciplina stabilisce che la determinazione del fringe benefit auto debba essere effettuata assumendo aliquote variabili in funzione delle emissioni di anidride carbonica.

In particolare, le aliquote sono:

a.      25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;

b.      30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;

       c.            50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;

d.      60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Tali aliquote si applicano all’importo già indicato, ossia quello corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI, sempre al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Trasferte (articolo 1, comma 81)

L’attuale disciplina in materia di trasferte di lavoro prevede che il datore possa riconoscere, ai dipendenti che si spostano per missioni fuori dal territorio comunale, indennità o rimborsi (o entrambi) che non concorrono alla formazione del reddito.

In particolare, la norma dispone che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 Euro al giorno, elevate a 77,47 Euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 Euro, elevate a 25,82 Euro per le trasferte all’estero.

Sono quindi previsti, in sostanza, tre sistemi diversi: indennitario, analitico o misto.

Ferme restando queste previsioni normative, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce ora che, ai fini della non concorrenza al reddito dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, tali spese devono essere sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile.

In relazione agli autoservizi pubblici non di linea, sono definiti come tali quelli che:

·         provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

·         vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono, pertanto, autoservizi pubblici non di linea:

·         il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

·         il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

In parallelo alla nuova condizione dei pagamenti tracciabili al fine di escludere la concorrenza al reddito di lavoro delle spese di trasferta indicate, la Legge di Bilancio 2025 dispone inoltre che le medesime spese siano deducibili dal reddito di impresa soltanto se effettuate secondo i richiamati sistemi di pagamento.

In particolare, si stabilisce che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Restano applicabili le ulteriori ordinarie regole fissate per la deducibilità dal reddito di impresa di tali spese sostenute a favore di lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si ricorda che è riconosciuta la deducibilità dei servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea e che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 Euro (il limite è elevato a 258,23 Euro per le trasferte all’estero). Qualora il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà o noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Le disposizioni sin qui riepilogate sono riferibili anche ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La nuova disciplina in materia di rimborsi spese per trasferte si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Reddito di lavoro prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali (articolo 1, comma 98)

La Legge di Bilancio 2025 reca una norma interpretativa delle disposizioni che regolano le modalità impositive del reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

In termini generali, il regime fiscale in esame dispone che, alle condizioni indicate, l’assoggettamento del reddito è effettuato utilizzando le retribuzioni convenzionali. Tale modalità di tassazione consente di assumere quale base imponibile non le somme e i valori effettivamente percepiti, bensì gli importi determinati in modo forfetario in base alla fascia reddituale e al settore di attività di riferimento.

Si ricorda che le citate modalità impositive riguardano i soggetti che, pur prestando attività di lavoro dipendente all’estero in modo continuativo e quale oggetto esclusivo del rapporto, mantengono la residenza fiscale in Italia in virtù, ad esempio, della presenza di legami familiari nel territorio dello Stato.

In merito alle corrette modalità applicative di questo regime, il legislatore specifica ora che le disposizioni che lo regolano si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

In altri termini, il rientro settimanale al domicilio non comporterebbe il venir meno dei requisiti di continuatività ed esclusività del rapporto di lavoro all’estero, con l’effetto che il reddito di lavoro continuerebbe ad essere assoggettato mediante il regime delle retribuzioni convenzionali.

Invero, l’amministrazione finanziaria si è già espressa sull’ammissibilità del rientro in Italia per ragioni extra-lavorative. Infatti, in passato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi (sottolineatura aggiunta, ndr), indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.

Sebbene la norma interpretativa in questione sia contenuta nella disciplina dedicata ai lavoratori frontalieri, la stessa dovrebbe avere portata generale e riguardare tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

La norma in questione, avendo natura interpretativa, ha di conseguenza carattere retroattivo, rendendosi applicabile anche in relazione alle situazioni già in essere.

Premi di produttività (articolo 1, comma 385)

La Legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina concernente l’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

In particolare, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta dal 10 al 5 per cento (analogamente a quanto stabilito per gli anni 2023 e 2024).

Le disposizioni normative che hanno introdotto tale disciplina prevedono che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi, misurabili e verificabili, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “possano” essere assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Ai fini dell’imposizione sostitutiva, tali somme devono essere erogate entro il limite di importo complessivo di 3.000 Euro e in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU, depositati telematicamente presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e individuare un “periodo congruo”, ovvero un arco temporale al termine del quale deve essere verificato l’incremento in questione.

La verifica dell’incremento deve essere effettuata, in base a quanto previsto dalla legge, “in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati” (nei contratti che regolano il premio di risultato, ndr).

Possono essere destinatari della detassazione dei premi di risultato i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano prodotto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 Euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili.

Qualora sia previsto dal contratto collettivo, il premio può essere sostituito, in tutto o in parte, con beni e servizi in natura (welfare aziendale); tali valori in natura sono esclusi, entro determinate soglie e nel rispetto di specifiche condizioni, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Per poter optare per la sostituzione delle somme, queste ultime devono costituire premi “detassabili” (ossia, come già detto, assoggettabili all’imposta sostitutiva).

Rimborsi per locazioni e manutenzioni immobiliari (articolo 1, commi 386-389)

La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova agevolazione a beneficio di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione consiste nella non concorrenza alla formazione del reddito, per i primi due anni dalla data di assunzione, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

La misura di favore si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente la data di assunzione a 35.000 Euro che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Limite di esenzione dei fringe benefit (articolo 1, commi 390-391)

La Legge di Bilancio 2025 incrementa – per i periodi di imposta 2025, 2026, 2027 – la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro delle erogazioni in natura effettuate nei confronti di dipendenti da 258,23 Euro a 1.000 Euro.

Tale limite è elevato a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

Si considerano “a carico” i figli che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 Euro.

Il limite di esenzione maggiorato si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disciplina agevolativa in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

In termini generali, si ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto “principio di onnicomprensività”).

In deroga a tale principio, viene riconosciuta una soglia annua di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit), nonché a soggetti che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ordinariamente prevista in misura pari a 258,23 Euro.

Si evidenzia che, secondo la disciplina ordinaria, la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro.

La nuova disposizione recata dalla legge di Bilancio 2025, invece, include nella richiamata soglia anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Si rileva che, superata la soglia di esenzione, l’intero importo dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 aveva già previsto, per il solo anno 2024, l’incremento della soglia di esenzione da 258,23 Euro a 1.000 Euro (anche in tal caso elevati a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico), includendo anche nella soglia le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Agevolazioni per lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (articolo 1, commi 395-398)

La Legge di Bilancio 2025 ripropone, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, una misura di sostegno finalizzata a garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Per il periodo indicato, ai lavoratori degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Per espressa previsione normativa, il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.

Le disposizioni di favore si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 Euro.

Il datore di lavoro, nelle sue vesti di sostituto di imposta, riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica (CU) e il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Fringe benefit: erogazione tramite carta di debito nominativa

I beni e servizi di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante carte di debito.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2025, in relazione ad un interpello presentato da un’azienda nei mesi scorsi ha fornito interessanti indicazioni in materia di welfare. In particolare, viene specificato che i beni e servizi di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante carte di debito.

L’Amministrazione Finanziaria, ritiene che, a determinate condizioni, una carta di debito assegnata dal datore di lavoro ai dipendenti possa essere considerata un documento di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-bis del TUIR e art. 6 del DM 25.3.2016, fermo restando ovviamente il limite di non imponibilità previsto dalla norma pari a 258,23 euro ed elevato a 1.000 o 2.000 euro fino al 2027.

La carta di debito per essere assimilata ad un titolo di legittimazione:

·         deve essere utilizzata dai dipendenti unicamente per fruire dell’assegnazione dei fringe benefit nel limite del budget assegnato ed entro la soglia di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR;

·         non è monetizzabile e/o convertibile, anche parzialmente, in denaro;

·         deve essere nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente a cui è assegnata;

·         non può essere ceduta a terzi o commercializzabile;

·         deve essere utilizzata unicamente presso esercizi commerciali o fornitori specificamente individuati (in elenchi o sulla piattaforma

Premi di risultato: Imposta sostitutiva ridotta al 5%

Quadro riassuntivo

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025, è intervenuta nuovamente in materia di premi di risultato, disponendo anche per l’anno in corso e per i due successivi, la riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa (co. 385)

La disposizione estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali – già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024 – dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

 

Riportiamo qui di seguito l’approfondimento di Fisco Oggi, sulla disciplina agevolata dei premi di risutato prevista anche per il periodo 2025-2027.

 

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 385) conferma per altri tre anni l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura dimezzata, con aliquota del 5% anziché 10%, sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili d’impresa entro il limite di 3mila euro. L’agevolazione, che riguarda esclusivamente le erogazioni destinate ai lavoratori dipendenti privati, mantiene dunque lo sconto maggiorato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Un po’di storia
Il regime oggetto della proroga si è fatto spazio e ha preso posizione per la prima volta nell’ordinamento fiscale italiano con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189, legge n. 208/2015). Modificato e ampliato rispetto al suo esordio, prevede, a regime, un’imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle relative addizionali, per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. Il regime è applicabile alle retribuzioni aggiuntive corrisposte in esecuzione di contratti di lavoro collettivi di secondo livello, territoriali o aziendali. Stesso trattamento per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (assegnati secondo le modalità stabilite dall’articolo 2102 del codice civile). In tal caso salta il requisito dell’aumento della produttività (circolare 28/2016).

In via transitoria, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è scesa al 5% per i premi di produttività erogati nel 2023 (legge di bilancio 2023) e nel 2024 (legge di bilancio 2024) per poi arrivare ai giorni nostri con la proroga per l’intero triennio 2025-2027 prevista dalla legge di bilancio 2025.

La disciplina
L’imposta sostitutiva di cui parliamo è applicata automaticamente, salvo espressa rinuncia del dipendente, ai premi agevolabili di importo complessivo non superiore a 3mila euro lordi. Inoltre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro, è previsto uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, su un premio erogato (secondo i criteri del comma 182 della legge di stabilità 2016 introduttiva dell’agevolazione) non superiore a 800 euro, somma su cui non è dovuta alcuna contribuzione da parte del dipendente. Precedentemente, per la stessa ipotesi, l’agevolazione consisteva nell’innalzamento da 3mila a 4mila euro del premio soggetto a imposta sostitutiva.

Possono beneficiare del regime coloro che, nell’anno precedente a quello di riscossione del riconoscimento economico, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro annui.

I premi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se convertiti, per scelta dell’interessato, nelle forme alternative ammesse e specificate nei contratti collettivi, ad esempio, benefitvoucher o contributi per l’assistenza sanitaria e pensionistica (articolo 51, comma 2 e ultimo periodo comma 3, Tuir). L’esenzione deve essere applicata nei limiti delle rispettive norme di riferimento. Fanno eccezione le somme e i valori indicati al comma 4 dell’articolo 51 del Tuir che rilevano, invece, ai fini del reddito di lavoro dipendente e sono tassati secondo le regole previste dal comma 4 richiamato (articolo 1, commi 184 e 184-bis, Stabilità 2016).

Nel caso in cui il valore del premio risulti più alto rispetto a queste forme alternative di retribuzione, l’eccedenza è sottoposta a imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del lavoratore (circolare n. 28/2016).

A segnare il passaggio dalla teoria alla pratica è stato, in primo luogo, il decreto interministeriale attuativo del 25 marzo 2016, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali ai fini dell’attribuzione dei premi e, a cascata, dell’accesso all’imposta sostitutiva.

Il decreto precisa che i criteri di misurazione degli elementi che determinano l’assegnazione delle maggiorazioni retributive contenute nei contratti collettivi possono basarsi sull’aumento della produzione o in risparmi di fattori produttivi oppure nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, raggiunti attraverso una migliore organizzazione del lavoro (ad esempio con straordinari o lavoro agile).

I miglioramenti acquisiti devono essere verificabili con indicatori numerici o di altro genere individuati nei contratti. Sempre i contratti devono stabilire il “periodo congruo” entro il quale l’incremento va realizzato. Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale è necessario, in linea generale, che il risultato raggiunto dall’azienda risulti incrementale rispetto a quello realizzato nel periodo antecedente a quello di maturazione del premio. In sostanza non è sufficiente il conseguimento degli obiettivi definiti nell’accordo aziendale o territoriale (risoluzione n. 78/2018 e risposta n. 59/2024).

La prassi
L’Agenzia delle entrate, da parte sua, è intervenuta puntualmente sull’argomento dalla sua introduzione e ogni qualvolta il regime è stato ritoccato o prorogato. Diciamo che, tuttavia, l’impianto applicativo della misura è rimasto inalterato nel tempo.

La prima circolare a fornire chiarimenti è stata la n. 28 del 2016 (vedi “Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi x“) seguita dalla n. 5/2018 (vedi “Tassazione premi di risultato: l’Agenzia chiarisce le novità“), che ha recepito le modifiche arrivate con la legge di stabilità 2017 e, successivamente, con il Dl n. 50/2017. La prima ha portato da 50mila a 80mila euro il limite di reddito dei dipendenti ammessi al trattamento di favore, da 2mila a 3mila euro il premio soggetto a imposta sostitutiva e da 2.500 e 4mila euro il premio agevolabile in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, tuttavia, la disciplina è cambiata abolendo la differenza del tetto agevolabile.

L’articolo 55 del Dl 50/2017, infatti, ha sostituito il comma 189 che prevedeva la soglia maggiorata di 4mila euro in caso di partecipazione attiva dei lavoratori e ha introdotto un’agevolazione di natura contributiva. In sintesi, dai contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl) al posto dell’innalzamento del limite agevolabile (4mila euro), è applicabile la riduzione dell’onere contributivo su una parte di premio. In particolare, il datore di lavoro può ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente a una porzione di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, mentre il dipendente non deve alcun contributo su tale importo.

Di conseguenza, anche i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo l’entrata del Dl n. 50/2017, sono diventati agevolabili nell’importo massimo lordo di euro 3mila anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Più di recente, è stata la circolare n. 23/2023 a intervenire sull’argomento (vedi “Welfare aziendale 2023: le news approdate con il decreto “Lavoro”). Il documento di prassi ha puntualizzato, con riferimento agli ulteriori benefici fiscali introdotti dal decreto “Lavoro” e dal decreto “Aiuti-bis” in tema di welfare e benefit aziendali, prorogati anch’essi al triennio 2025-2027, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista dai commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato.

Infine, la circolare n. 5/2024 ha confermato, a proposito dell’ulteriore proroga al 2024 dell’agevolazione, le istruzioni e i chiarimenti forniti con le precedenti circolari su richiamate.

 

 

Maxi-deduzione nuove assunzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

La Circolare fornisce indicazioni sull’applicazione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 e di recente estesa fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), n. 9), del Codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.

La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Con la circolare sono precisate le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo.

 

In allegato Circolare 1/2025 AdE

Spese per trasferte: obbligatoria la tracciabilità

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti ricevute in questi giorni, riportiamo qui di seguito la nuova disciplina prevista in legge di Bilancio 2025, in materia di spese per trasferta.

La nuova legge di bilancio infatti ha stabilito che le spese di trasferta debbano essere esclusivamente effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento elettronico diversi dal contante.

 

Misure in materia di tracciabilità delle spese (co. 81-86)

La disposizione prevede alcune modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. 

    • Spese per trasferte – Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, si prevede che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito di lavoro autonomo, si prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento elettronico diversi dal contante. La deducibilità viene confermata anche per le spese per prestazioni di lavoro, nei limiti previsti dalla relativa norma del TUIR.
    • Spese di rappresentanza – Le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Le precedenti previsioni si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni sulla deducibilità delle spese e sulla relativa applicazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Alloggi per i lavoratori. Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile

Un progetto di Confindustria per le esigenze abitative dei lavoratori

Confindustria ha avviato un progetto articolato per rispondere all’esigenza di alloggio per i lavoratori.

Il Piano di Confindustria per l’Abitare Sostenibile, elaborato anche sulla base dei contributi ricevuti dal sistema, contiene una serie di proposte in materia urbanistica, finanziaria e fiscale per favorire la costruzione di nuovi alloggi per i lavoratori a basso reddito, anche attraverso la riqualificazione e la valorizzazione di aree e immobili pubblici inutilizzati. Ciò al fine di rendere le imprese maggiormente attrattive nei confronti dei lavoratori favorendo così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La carenza di personale, infatti, come emerge anche da recenti analisi del Centro Studi Confindustria, è uno dei principali nodi che frenano lo sviluppo; la scarsità di abitazioni a un costo sostenibile e il forte disallineamento in numerose aree del Paese – al Nord come al Sud – tra il costo delle abitazioni e la produttività del lavoro amplifica le difficoltà di imprese e lavoratori.

La Legge di Bilancio appena varata introduce in tal senso alcune misure utili: un intervento fiscale di favore per i datori di lavoro che, in presenza di determinate condizioni, eroghino somme ai dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e la realizzazione del “Piano Casa Italia” finalizzato proprio a fornire risposte ai fabbisogni abitativi.

Su questo tema, di forte rilevanza anche per il nostro settore, in particolare per quanto riguarda le staffhouse, vi invitiamo a farci pervenire vostre eventuali suggerimenti e segnalazioni.

Riportiamo in allegato il Piano.

Allegati

Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile

Dal 01.01.2025 ridotti gli oneri FIS e addizionale CIG/CIGS

Con circolare 5/2025 (in allegato) l’INPS ricorda che diventano operative, dal 1 gennaio 2025, le riduzioni sulla contribuzione ordinaria FIS e sulla contribuzione addizionale per CIGS a favore di aziende che non hanno presentato domanda per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Per quanto riguarda il FIS, l’istituto ricorda che per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimentoabbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, la contribuzione ordinaria al Fondo scende dallo 0,50% allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la contribuzione al FIS rimane invece confermata allo 0,80%.

Per quanto riguarda la CIGS – che, come noto, è stata estesa dalla legge di Bilancio 2022 a tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato più di 15 dipendenti e che rientrano nelle tutele del FIS – a partire dal 1.01.2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale (il contributo che si paga per l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale) che scende:

a) al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) al 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Anche in questo caso, la riduzione del contributo addizionale opera solo in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi.

Per maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento riportato in allegato

Allegati

Circolare INPS 5/2025

Flussi 2025, ora è possibile visualizzare le domande precompilate

Prima del click day, i datori di lavoro possono controllare se lo stato di lavorazione è corretto

Fino al 4 febbraio 2025, vigiia del primo click day per i flussi 2025, i datori di lavoro potranno controllare le domande che hanno precompilato si trovano nello stato di lavorazione corretto.

“Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”, scrive in una nota il Ministero dell’Interno.

“Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata”.

Fonte: Integrazione Migranti

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 29 gennaio 2025 ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2025

Upa informa

Circolare 29 gennaio 2025

ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2025

Attenzione! Pagamento abbonamento con cadenza annuale, semestrale e trimestrale
entro il 31 gennaio 2025

 

Vi ricordiamo che il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per il pagamento del Canone Speciale Rai per l’anno 2025 sia con cadenza annuale, semestrale che trimestrale senza incorrere nelle penalità di legge. Gli importi del canone non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno, riportiamo le tariffe per le diverse categorie nella tabella allegata.

I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale RAI potranno essere effettuati nei seguenti modi:

  • tramite carta di Credito – Sistema Direct link. Contattando gli operatori al numero 800.938.362 o presso gli sportelli degli Uffici Regionali sarà possibile attivare il pagamento online con carta di credito senza commissioni. Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg);
  • presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
  • tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale);
  • con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali;
  • tramite bonifico bancario/postale indicando il codice iban personalizzato (virtual iban) comunicato con il preavviso di rinnovo per l’anno in corso o, in alternativa, chiamando il numero verde 800.938.362 e chiedendolo all’operatore. Si segnala che l’iban generico IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo. In caso di bonifico vanno inseriti nella causale i seguenti dati obbligatori:

Numero di abbonamento

Nome Cognome o Ragione sociale

Indirizzo

Codice Fiscale/Partita IVA

L’abbonamento speciale può essere pagato annualmente, oppure è possibile dilazionarne l’importo dovuto con cadenza semestrale o trimestrale, rispettando i termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali). In mancanza di regolare disdetta, esso è tacitamente rinnovato (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere l’abbonato dovrà comunicarlo alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzando l’apposito modulo di richiesta reperibile sul sito (www.abbonamenti.rai.it).

L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riportiamo di seguito i contatti degli uffici rai di riferimento:

canone.genova@rai.it

 

 

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Canone TV

Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO)

Indirizzo pec: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Indirizzo email: CanoneTV@rai.it

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa circolare 23 aprile Bando Digitalizzazione

Upa informa

Circolare 23 aprile 2024

Non perdete questa occasione! Bando Digitalizzazione – Contributo a fondo perso del 50% sino a 20mila euro – Retroattivo al 1 luglio 2023

Avete tempo fino al 10 Maggio 2024 per presentare la domanda sulla piattaforma BandiOnline di FilseCome cogliere i vantaggi della digitalizzazione e migliorare l’efficienza e la sostenibilità della tua impresa attraverso il percorso UPA che vi proponiamo

Nei nostri seminari ti abbiamo proposto questi strumenti per incrementare il valore della tua attività:
1) Piattaforma All In One: comunicazione diretta tra Ospiti e team di lavoro attraverso una piattaforma che integra l’ assistenza digitale agli ospiti con la comunicazione interna del team di lavoro. Una applicazione utilissima.
2) Controllo di gestione: massimizzare le performance aziendali – costi e ricavi – attraverso il supporto di un software dedicato al settore alberghiero che permetta di compiere scelte consapevoli a Direzione e Proprietà per un business sostenibile negli anni
3) Revenue Management: aumentare il Revpar concentrandosi principalmente sulla crescita del prezzo medio delle camere, ottimizzando allo stesso tempo l’occupazione, al fine di ridurre i costi operativi, il tutto grazie a un innovativo approccio tecnologico
4) ESG: integrare i criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) nella vostra attività, aumentando reputazione e il valore per gli stakeholder, attraverso una piattaforma che misura la compliance della tua organizzazione rispetto ai criteri ESG e il rilascio di un rating

Ecco i nostri partner

 

Hotelcore Igor Antonelli Cell. 351 9501707
Manager Planner, Francesco Polzoni & RSI Solutions Srl Morris Busi Cell. 328 7242538
Elastic Hotel Michele Biffi Cell. 349 6792909

Hotels Doctors Gabriele Gneri Cell. 335 8749031
Adrias Online Francesco Maestri Cell. 339 2530019

Le presentazioni dei partner in allegato

 

Ecco i nostri consulenti
Dott. Massimiliano Amoretti UISV SAVONA Cell. 339 6646639
Dott.Stefano Ganduglia RSI S.r.L Ricerca Sostenibilità integrata Cell. 340 5939542
Dott. Daniele Zunini ARES Agevolazioni ricerca e sviluppo Tel. 010 5700456

 

 

FINANZIAMENTI


FILSE – Bando Digitalizzazione – Contributo a fondo perso del 50% sino a 20mila euro – Retroattivo al 1 luglio 2023

Sono acquistabili hardware, software e prestazioni consulenziali – domande dal 16 aprile 2024 in offline

E’ stato finalmente pubblicato il tanto atteso bando della digitalizzazione di FILSE che eroga contributi a fondo perso del 50% sino a 20mila per l’acquisto di hardware, software e prestazioni consulenziali.

Cos’è
Approvato il bando da 7 milioni per supportare i progetti di digitalizzazione delle imprese liguri. La digitalizzazione è un fattore di semplificazione e competitività delle imprese, uno strumento che può migliorare la produttività delle attività e indirizzarle verso nuovi mercati

Chi può accedere
Le micro piccole e medie imprese liguri.

Quali spese sono ammissibili

A.                  acquisto hardware e dispositivi accessori;

B.                  acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e programmi informatici (comprese le licenze);

C.                        prestazioni consulenziali e spese per l’introduzione o l’implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale, ecc.);

D.                 prestazioni consulenziali e servizi specialisti finalizzati a migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro (es. Smart Working);

Gli interventi devono consentire di:

·                     migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro;

·                     sviluppare soluzione di e-commerce e servizi di cloud computing;

·                     realizzare soluzioni tecnologiche per i pagamenti elettronici;

·                     adottare soluzioni tecnologiche per facilitare lo sviluppo sostenibile dell’impresa (es. strumenti informatici per l’ESG report, strumento chiave attraverso il quale le aziende comunicano ai propri stakeholder le performance e gli obiettivi raggiunti in ambito di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance aziendale);

·                     adottare soluzioni tecnologiche innovative quali quelle previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale).

Quanto si può richiedere
Sono ammessi al finanziamento regionale i progetti a partire da 10 mila euro. È previsto un contributo a fondo perduto in regime de minimis del 50%, fino a un massimo di 20 mila euro. È prevista una retroattività al 1 luglio 2023.

Quando e come presentare domanda
La domanda dal 3 al 10 maggio 2024 sulla piattaforma BandiOnline di Filse.
La procedura offline a partire dal 16 aprile 2024.
La procedura è a sportello e senza graduatoria e i progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 ottobre 2024.

Il testo del bando è reperibile qui.

Cosa serve per presentare domanda
E’ sufficiente avere copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativi alle spese.

Come di consueto il Dott. Massimiliano Amoretti è a disposizione per tutta l’assistenza necessaria, è possibile contattarlo all’indirizzo email amoretti.m@uisv.it.

LA SEGRETERIA UPA

Allegati: Presentazione AdriasonlinePresentazione App Hotelcore – Presentazione Hotels Doctors – UPA elenco contatti consulenti – ElasticHotel_new2024 – Offerta UPA Manager Planner

Upa informa Circolare 23 marzo 2024

Argomenti :
Convenzione STONE SpA – Sicurezza sul lavoro – elenco servizi

Convenzione Manager Planner

Progetti ed iniziative Comitato di coordinamento LIGURIAN RIVIERA:

ADESIONE AL BUON GIORNO DI LIGURIAN RIVIERA

ADESIONE AL BOOKING DI LIGURIAN RIVIERA
ADESIONE A FONDIMPRESA

Informativa adempimenti OBBLIGATORI

Gentili associati,

considerata la delicatezza della materia inerente la

Sicurezza sul lavoro

l’igiene alimentare (HACCP)

PRIVACY) – GDPR 679/16

Nuova Normativa antincendio e a seguito dei numerosi controlli effettuati dalla regione, Asl, organi di vigilanza, sanzioni molto elevate e a seguito delle numerose richieste di assistenza che riceviamo dalle nostre aziende in tal senso, riteniamo opportuno “consigliarVi” di verificare la Vostra situazione in merito.

Considerati i continui aggiornamenti delle normative in oggetto è molto probabilmente siano necessari alcune revisioni della documentazione che eventualmente avete redatto in precedenza.

Per far fronte alle complesse problematiche abbiamo ritenuto opportuno, nel Vs interesse, impegnarci direttamente nel darvi supporto in tal senso.

Ci pregiamo di comunicarVi che, in virtù di questa nuova esigenza, vi mettiamo a disposizione una verifica gratuita della vostra posizione in merito agli adempimenti di cui sotto:

§ D.Lgs 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza

§ Formzione del personale ( art.37 , OSA , RSPP ecc )

§ Igiene alimentare (HACCP ex Regolamento CE 852/2004)

§ Antincendio

§ GDPR 2018 Privacy

La verifica ha come obiettivo individuare lo stato di corretta attuazione delle norme di cui sopra rispetto alla Vs specifica situazione al fine, ove necessario, di poter porre rimedio ad eventuali lacune.

Ci teniamo a puntualizzare che tale verifica non è di nessun beneficio economico per l’associazione e al solo fine di dare un maggior servizio ai nostri assistiti.

In allegato presentiamo la nuova convenzione stipulata con la ditta Stone.

Il consulente che abbiamo incaricato di eseguire l’intervento descritto è:

· Lisa Cecchini +39 3926156251 – Stone spa mail: l.cecchini@stone.it

STONE SpA – Sicurezza sul lavoro – elenco servizi

Riportiamo di seguito un elenco dei documenti e corsi formazione obbligatoria necessari a ciascuna azienda

Documenti:
Elaborazione DVR con rischi generali e specifici
Elaborazione piani di autocontrollo ( HACCP con o senza tamponi )
Relazione DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti)
Richiesta per sgravio OT23 ( aziende che hanno rischio ALTO possono, facendo una determinata formazione e/o dotandosi di alcuni materiali, avere diritto ad uno sgravio del premio Inail fino al 27% – noi possiamo sia formare che preparare tutti gli incartamenti per poterlo ottenere)
Verifiche messa a terra impianto elettrico
Pratiche antincendio :
PEE : Piani Emergenza ed Evacuazione
SCIA
CPI : Certificato prevenzione incendi
Materiali antincendio:

manutenzione, revisione e collaudo su tutti i materiali antincendio ( estintori , manichette, porte tagliafuoco, finestre e mangioni )
Formazione :
RSPP
Sicurezza lavoratori Art 37 Generale
Sicurezza lavoratori Art 37 Specifico
Antincendio Videoconferenza e presenza
Primo soccorso Videoconferenza e presenza
Osa (ex haccp)
Preposto Presenza
Privacy :
Documentazione per autorizzare Videosorveglianza
Elaborazione documentale relativa Privacy ed al trattamento dei dati UNA TANTUM
Servizio annuale di consulenza privacy che includere aggiornamento e migliorie per i trattamenti dei dati in base alle necessità dei clienti

Consulenza Ambientale :
Check ambientale con verifica corretta gestione e tracciatura di rifiuti pericolosi
Tenuta del registro rifiuti

Attenzione! Sicurezza sul lavoro: gli obblighi delle società senza dipendenti

La sicurezza sul lavoro è una priorità all’interno di qualsiasi azienda e rispettare la legge è fondamentale. Questo non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire il migliore svolgimento delle attività e fare in modo che i lavoratori siano al sicuro nello svolgimento delle loro mansioni.

Come funziona quando un’ azienda non presenta dipendenti? Che ruolo assume in questo caso il datore di lavoro? Quali sono i suoi obblighi? Nelle società senza dipendenti serve il DVR? Cosa significa socio lavoratore? Scopriamolo insieme in questo breve articolo.

Obblighi per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs 81/08

Il D.Lgs 81 parla chiaro. Il datore di lavoro è la figura preposta alla valutazione dei rischi, alla nomina di altre figure di riferimento per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il medico del lavoro, ed è lui che si assume la responsabilità in caso di infortunio.

I suoi compiti sono disparati. La prima operazione che un datore di lavoro deve portare a termine quando avvia un’attività con dei dipendenti al seguito è quella di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR, come previsto dall’art. 28 comma 1.

Dopodiché, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il RSPP Responsabile della sicurezza, il RLS Responsabile lavoratori per la sicurezza e il medico di base. Alcune sue mansioni possono essere delegate attraverso una delega di funzioni, ma queste appena nominate deve portarle a termine da sé.

Al datore di lavoro è data l’attività di valutazione dei rischi e della gestione delle emergenze in caso di incendio, terremoto, calamità naturali e molto altro. Deve dotare i suoi dipendenti di dispositivi di sicurezza e organizzare corsi e attività per la formazione volte a mitigare i rischi che possono presentarsi sul lavoro.

Il datore di lavoro e il lavoratore

La vera difficoltà nello stabilire gli obblighi per soci e lavoratori in aziende senza dipendenti risiede nella mancata comprensione dei concetti di datore di lavoro e lavoratori. Si immagina sempre uno schema gerarchico al quale attenersi, per cui il primo è il capo e tutti gli altri i suoi dipendenti remunerati.

Tuttavia, non è sempre così.

Ecco delle definizioni complete delle due figure professionali:

il lavoratore è una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile”;
il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Ora che si comprende meglio la definizione completa di entrambi i ruoli, è chiaro che in un’ azienda senza dipendenti questa divisione non sia così evidente.

Come si fa quindi?

La risposta è: bisogna individuare un socio datore di lavoro, che si occupi della stesura del DVR, della formazione dei dipendenti, del primo soccorso ecc. e un socio lavoratore.

Chi è il Datore di lavoro nelle aziende senza dipendenti?
Le aziende senza dipendenti prendono solitamente la forma di s.n.c. o s.r.l. Presentano quindi dei soci.

Nelle s.n.c e nelle cooperative, ognuno dei soci è contemporaneamente datore di Lavoro e dipendente dell’altro.

Tuttavia, tutti i soci hanno obblighi precisi. Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il quale riporta chiaramente che tutte le aziende che si avvalgono dell’opera di lavoratori, soci, amministratori e praticanti devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Quindi, ciò che i soci, anche in presenza di una azienda senza dipendenti, devono fare è stipulare un atto recante data certa nella quale dichiarano che uno dei due soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza. L’altro sarà considerato alla stregua di socio lavoratore.

In caso di inadempimenti, la responsabilità graverebbe su entrambi i soci. Oltretutto, in caso di infortuni, tutti i soci sarebbero responsabili per lo stesso reato.

Cosa succede dopo aver individuato un datore di lavoro in una società senza dipendenti?

Una volta individuato il Datore di Lavoro, egli dovrà osservare gli adempimenti previsti dall’articolo 18 e procedere con l’applicazione del Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro.

Le sue mansioni saranno quindi le seguenti:

Effettuare la Valutazione dei Rischi e Redigere il DVR;
Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio, dopo aver redatto anche un piano di sicurezza ed essersi preoccupato della messa a norma dell’edificio;
Nominare un Medico Competente;
Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Nominare un rappresentante dei lavoratori;
Garantire la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Il datore di lavoro socio, quindi, ha le stesse identiche mansioni di un datore di lavoro qualsiasi. E’ la persona che meglio conosce la società e sa anche valutarne i rischi. Conosce bene gli ambienti di lavoro ed è l’unico che può rendersi conto di quali misure di prevenzione e protezione adottare in base ai rischi individuati.

In una società senza dipendenti il DVR è obbligatorio e, se il socio non se ne occupa, rischia una sanzione pecuniaria amministrativa ma incorre anche in reato penale.

Nomina di altre figure professionali
Dal punto di vista delle nomine di quelle figure individuate dal decreto legislativo, il datore di lavoro dovrà scegliere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e un medico competente.

Il principale compito del RSPP è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per salute e sicurezza e redigere il DVR. Questa figura può essere esterna, oppure il datore di lavoro può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP o DLSPP (Datori di Lavoro con compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi).

La nomina del medico competente è obbligatoria in alcuni casi previsti dalla legge: in presenza di rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni, in presenza di agenti pericolosi in genere, in caso di lavoro notturno, in presenza di attività su impianti elettrici ecc.

Il Datore di lavoro è obbligato a sottoporre queste figure a necessari corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Articolo 21 in caso di lavoratore autonomo
Il D.Lgs 81 non è obbligatorio per un’azienda che è composta solo da una sola persona che svolge la propria attività senza altri dipendenti. Se non c’è un vincolo di subordinazione e obbligatorietà, la normativa inserita nel Testo Unico non si può applicare.

Uniche disposizioni in questo caso richiedono che i professionisti utilizzino attrezzature conformi alla legge per garantire la propria sicurezza sul posto di lavoro

Convenzione Manager Planner

In allegato
dispense Seminario Scoprire il controllo di gestione in maniera facile con Francesco Polzoni svoltosi martedì 13 febbraio 2024 a Savona

offerta dedicata ai soci UPA Software Manager planner

Progetti ed iniziative Comitato di coordinamento LIGURIAN RIVIERA

Vi ricordiamo alcune azione importanti che possono aiutare il territorio e la sua promozione.

ADESIONE AL BUON GIORNO DI LIGURIAN RIVIERA

Il buon giorno è un servizio giornaliero gratuito , sia in italiano sia in inglese, di ” Ligurian Riviera”, progettato specificamente per le strutture ricettive che desiderano migliorare l’esperienza complessiva dei loro ospiti.

Contiene informazioni riguardanti gli eventi del giorno del vostro Comune e di quelli circostanti, insieme al meteo locale, lo stato del mare e le attrazioni che possano ispirare i vostri clienti. Inoltre sono presenti due qr code, uno con un video ispirazionale, mentre l’altro porta al sito www.visitligurianriviera.it, dove il visitatore può trovare maggiori informazioni sulla destinazione e sulla Tourist Card.

In allegato un esempio di Buon giorno

Per aderire a questo servizio occorre scrivere, indicando il nome della struttura, a :

Staff Comitato di coordinamento LIGURIAN RIVIERA c/o Ufficio Turismo – Camera di Commercio Riviere di Liguria

mail: comitatoturismosv@rivlig.camcom.it |

Telefono: 019 8314239

ADESIONE AL BOOKING DI LIGURIAN RIVIERA
La camera di Commercio Riviere di Liguria e il progetto Ligurian Riviera proseguono l’azione di promozione dell’offerta turistica del savonese attraverso partnership tra le diverse realtà ricettive del territorio.

La collaborazione tra strutture ricettive ed enti locali è fondamentale per creare un’esperienza turistica soddisfacente e di qualità.

Si consiglia la partecipazione attiva a far parte del sistema booking engine di Ligurian Riviera, in quanto la vostra struttura opera all’interno dei Comuni aderenti al progetto. Il Booking Engine è lo strumento di prenotazione che migliora la visibilità online e aumenta le prenotazioni della vostra struttura.

Il Booking Engine Ligurian Riviera offre:

1. Fruibilità del sistema booking anche senza l’utilizzo del channel manager

2. Booking Engine adatto sia a strutture alberghiere che extralberghiere

3. Presenza e visibilità sul sito visitligurianriviera.it

4. Promozione delle vostre offerte speciali ed esperienze sui vari canali Ligurian Riviera.

5. Accesso a strumenti di gestione delle prenotazioni e di analisi dei dati.

Per approfittare delle azioni di Ligurian Riviera e per maggiori informazioni sul sistema di prenotazione online, vi invitiamo a compilare il modulo in allegato e ad inviarlo agli indirizzi elencati.

ADESIONE A FONDIMPRESA
Fondo impresa è un conto dedicato con cui ogni azienda aderente può gestire e finanziare la formazione dei propri dipendenti, secondo le specifiche necessità formative.
Fondimpresa accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato “Conto Formazione”, una quota pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti versato al Fondo tramite l’INPS.
Il Fondo è finanziato dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono. Fonte del finanziamento è il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978
L’adesione a Fondimpresa è gratuita e permette l’accumulo di risorse attraverso la quota dello 0,30% versata all’INPS in base alla legge 845/1978.
Per aderire dovete semplicemente farne richiesta al vostro consulente del lavoro o al vostro commercialista.

LA SEGRETERIA UPA

Allegati: Booking engine e mod. adesione24 Convenzione Manager Planner Dispense Seminario Scoprire il controllo di gestione in maniera facile con Francesco Polzoni martedì 13 febbraio 2024 a Savona Il Buongiorno di Ligurian Riviera

Upa informa Circolare del 23 febbraio 2023

Upa informa

Circolare del 23 febbraio 2023

     Argomenti:

Ø  Prevenzione Incendi: il testo approvato nel decreto Milleproroghe

Ø  Confindustria: nota di aggiornamento DL “Milleproroghe”

Ø  Legge di Bilancio 2023: principali misure – Incontri di Approfondimento online

Ø  Legge di Bilancio 2023 – Fisco e aiuti di Stato, gli interventi per le imprese

Ø  Tutte le novità su Superbonus e bonus fiscali previste dalla Manovra 2023

Ø  DL Aiut-quater – Confindustria: nota di aggiornamento

Ø  Reminder invio Autodichiarazione tax credit IMU turismo

Ø  PNRR FRI TUR – Disponibile la guida alla compilazione della domanda

Ø  PNRR – FRI Turismo e sezione speciale turismo – Webinar del Ministero

Ø  Credito d’imposta “acqua potabile”, entro fine mese domande per le spese 2022

Ø  Newsletter Fiscale e Societaria n. 7 (Periodo dall’11 al 17 febbraio 2023)

Prevenzione Incendi: il testo approvato nel decreto Milleproroghe

Con il via libera al Senato, si consolida il testo del decreto Milleproroghe che non dovrebbe subire ulteriori modifiche nel passaggio alla Camera dei Deputati.

Tra i temi trattati anche un’ulteriore proroga – condizionata – per la prevenzione incendi nelle strutture ricettivi.

Qui di seguito il testo, cosi come approvato al Senato.

 

Articolo 12-bis. (Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive)

  1. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la situazione geo­ politica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023».

 

  1. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
  2. a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  3. b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro del­ l’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
  4. c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  5. d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività; e)assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
  6. I soggetti che hanno superato il pe riodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

In sintesi proroga adempimenti prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie

Le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica, di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio , di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa  presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno del 2023,della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • Resistenza al fuoco delle strutture
  • Resistenza al fuoco dei materiali
  • Compartimentazioni
  • Corridoi
  • Scale
  • Ascensori e montacarichi
  • Impianti idrici antincendio
  • Via di uscita a uso esclusivo, con esclusione dei punti ove  è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  • Via di uscita a uso promiscuo con esclusione dei punti ove  è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  • Locali adibiti a depositi

Confindustria: nota di aggiornamento DL “Milleproroghe”

Il decreto reca proroghe e rinvii dei termini di entrata in vigore di varie disposizioni

Il 29 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022), il cui iter di conversione parlamentare è attualmente in corso al Senato.

Il decreto reca proroghe e rinvii dei termini di entrata in vigore di varie disposizioni. Tra i capitoli trattati si segnalano le norme in materia contabile (sospensione degli ammortamenti e rinvio della copertura delle perdite civilistiche), la proroga delle misure a supporto delle imprese esportatrici danneggiate dalla guerra in Ucraina, il rinvio dell’entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali e l’estensione, con annessi chiarimenti, della norma (introdotta dal DL Aiuti-bis) che sospende l’efficacia delle clausole contrattuali relative a modifiche unilaterali dei prezzi nei contratti di fornitura di energia e gas.

Elenco allegati alla notizia

La nota di aggiornamento approfondisce i contenuti del decreto.

Legge di Bilancio 2023: principali misure – Approfondimenti

Nell’ambito del “Monitor legislativo” di Confindustria, continuano i webinar di approfondimento. “Investimenti innovativi, ricerca e sviluppo” e “Crediti energia e gas” sono i temi dei prossimi incontri aperti a tutti gli associati

Due nuovi focus in programma, disponibili ciascuno in due date per permettere la più ampia partecipazione:

entrambi a cura dell’Area Politiche fiscali e dell’Area Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria;

entrambi a cura dell’area Politiche fiscali e dell’Area Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità, Confindustria

Legge di Bilancio 2023 – Fisco e aiuti di Stato, gli interventi per le imprese
La Manovra di Bilancio per il 2023 – Analisi delle misure su fisco e aiuti di Stato

La nota di Confindustria fornisce un primo esame delle principali misure di carattere fiscale e in tema di aiuti di Stato, di maggiore interesse per le imprese.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, si è concluso l’iter di approvazione della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 − Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Legge di Bilancio 2023) Si allega una nota di Confindustria che fornisce un primo esame delle principali misure di carattere fiscale e in tema di aiuti di Stato, di maggiore interesse per le imprese.

Allegati

LEGGE DI BILANCIO 2023: LE PRINCIPALI MISURE ON MATERIA DI FISCO E AIUTI DI STATO

Tutte le novità su Superbonus e bonus fiscali previste dalla Manovra 2023

Guida predisposta dall’ANCE

Il Decreto Aiuti-quater (DL 176-2022, convertito con modificazioni nella legge 6/2023) e la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) riscrivono misura e scadenze del Superbonus ed intervengono sulle regole di circolazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali. Novità anche sui tempi di vigenza del bonus barriere architettoniche e sulla misura del bonus mobili per il 2023.
È stata poi accolta, seppur per un solo anno, la proposta dell’Ance di reintrodurre la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici.
Ulteriore estensione temporale a tutto il 2023 è, infine, riconosciuta agli incentivi per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 con reddito Isee non superiore a 40.000 euro
Queste, in estrema sintesi, le novità apportate alla disciplina dei bonus fiscali in edilizia, approfondite nella Guida predisposta dall’ANCE che fa il punto sulla disciplina delle suddette agevolazioni alla luce dei contenuti innovativi della Manovra per il 2023, corredata da un allegato con le attuali scadenze del Superbonus, differenziate per soggetti beneficiari.

Disponibile, inoltre, anche il quadro normativo completo della disciplina di tutti i bonus in edilizia, con specifica evidenza delle ultime modifiche apportate dalla Manovra 2023.

Elenco allegati alla notizia

Guida predisposta dall’ANCE

Quadro normativo

 

DL Aiut-quater – Confindustria: nota di aggiornamento

La nota di aggiornamento illustra i contenuti del DL Aiuti-quater (DL n. 176/2022) alla luce del primo passaggio dell’iter di conversione effettuato al Senato.

Il DL Aiuti-quater (DL n. 176/2022) dopo il primo passaggio dell’iter di conversione effettuato al Senato passerà ora all’esame della Camera dei Deputati, dove non si attendono ulteriori modifiche.

L’impianto del decreto non ha subito modifiche sostanziali, sono stati tuttavia rafforzati alcuni punti, tra questi, in linea con le proposte di Confindustria, si segnala:

  • l’introduzione di misure per agevolare l’impiego di combustibili diversi dal gas per alimentare gli impianti industriali;
  • la proroga dei termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta per le spese sostenute per energia e gas.

Ulteriori approfondimenti nella nota allegata
Allegati alla notizia

Nota di Confindustria

Reminder invio Autodichiarazione tax credit IMU turismo

Scade il prossimo 28 febbraio il termine per l’invio dell’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate necessaria per fruire dell’agevolazione

Vi ricordiamo che il prossimo 28 febbraio scade il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework Covid 19 – che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare Tax credit IMU ex art. 22 DL 21/2022 

 

Si ricorda che tale disposizione ha introdotto a favore delle imprese del settore del turismo, tra cui quelle alberghiere, un credito d’imposta pari al 50% dell’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica. Per accedere all’agevolazione i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate e devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento del 16 settembre 2022 mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022. Una volta ricevuto il riconoscimento, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 inserendo il codice tributo  “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, istituito con risoluzione 53/E

 

PNRR – FRI Turismo e sezione speciale turismo – Webinar del Ministero

Disponibili gli atti del webinar organizzato lo scorso 10 febbraio dal Ministero del Turismo

Sono stati diffusi gli atti del webinar organizzato dal Ministero del Turismo lo scorso 10 febbraio su due dei più importanti incentivi previsti dal PNRR per il nostro settore: FRI Turismo (ex art.  DL 152/2021) e Sezione speciale turismo del Fondo di garanzia PMI

La registrazione del webinar è disponibile a questo LINK 

In allegato la presentazione del FRI Turismo di Invitalia.

Allegati

FRI-TUR Presentazione Invitalia

PNRR FRI TUR – Disponibile la guida alla compilazione della domanda

In vista dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda per il FRI Tur, Invitalia ha reso disponibile la Guida alla compilazione della domanda (vd allegato).

Si ricorda che la domanda per il riconoscimento degli incentivi potrà essere presentata dalle ore 12.00 del 1 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023. 

Per compilare e presentare la domanda è necessario:
– essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Rappresentante legale o di un suo delegato;
– accedere alla piattaforma dedicata alla misura “Fondo Rotativo Imprese Turistiche (FRI-Tur)”, tramite il sito di Invitalia (www.invitalia.it ) per compilare la domanda online e allegare la documentazione obbligatoria;
– disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico e rilasciata una ricevuta di invio della domanda.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Allegati

FRI Tur – Guida alla compilazione della domanda

Credito d’imposta “acqua potabile”, entro fine mese le domande per le spese 2022

Tra i beneficiari della misura anche soggetti esercenti attività d’impresa

Il modello di comunicazione può essere tramesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o i canali telematici della stessa

Entro fine mese, i beneficiari del bonus “acqua potabile”, cioè coloro che hanno razionalizzato l’uso dell’acqua e ridotto il consumo di contenitori di plastica, hanno la possibilità di prenotare l’agevolazione, consistente in un credito d’imposta, per le spese sostenute nel 2022 in relazione all’acquisto di sistemi adatti a migliorare la qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di case e aziende.

L’Agenzia ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.

Breve storia
Il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di mille euro per le persone fisiche e di 5mila per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, è stato introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087). La norma originaria ha messo a disposizione dell’agevolazione una somma complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In seguito, il Bilancio 2022  (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713) ha prorogato il bonus al 2023, prevedendo per tale anno l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro.

Considerata la limitazione delle risorse economiche messe a disposizione, l’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, rende nota per ciascun anno la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate. Ad esempio, per il 2021, vista l’abbondanza delle richieste presentate, la percentuale fruibile è stata del 30,3745 per cento (vedi articolo “Tax credit “acqua potabile”: fissata la percentuale di fruizione”).

Il credito d’imposta, in particolare, spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, e può essere richiesto da:

  • persone fisiche
  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il modello di comunicazione può essere tramesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici dell’Agenzia. Una volta inviata la comunicazione e ricevuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione, i beneficiari potranno spendere il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo dell’incentivo.

Attenzione, solo pagamenti tracciabili
Le spese, come sempre, perché siano agevolabili, devono essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale in cui va riportato il codice fiscale di chi richiede il credito. I privati e, in generale, i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento, comunque diversi dai contanti.

Ricordiamo, infine, che le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli stessi interventi (articolo 1, comma 1089 della legge n. 178/2020).

 

Fonte: Fisco Oggi


Newsletter Fiscale e Societaria n. 7 (Periodo dall’11 al 17 febbraio 2023)

a cura di Federturismo Confindustria
A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. Cessione dei crediti edilizi: blocco dal 17 febbraio 2023
il DL 11/2023 blocca la vendita/sconto in fattura dei i crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche (art. 121 DL 34/2020) a decorrere dal 17 febbraio 2023. Il DL 11/2023 prevede anche il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti o risultanti dalle opzioni di cessione/sconto in fattura. Inoltre, il DL 11/2023 esclude la responsabilità solidale dei cessionari che siano in possesso di un’ampia documentazione quale, ad esempio, titolo edilizio, delibere condominiali, visti di conformità, visure catastali. Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17 febbraio 2023 e dovrà essere convertito entro il 17 aprile 2023.
(DL n. 11 del 16/02/2023 su GU n. 40 del 16/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 17/02/2023, pag. 5)

A.1.2. Bonus energia/gas residuo: invio comunicazione entro il 16 marzo 2023.
È stato pubblicato il modello e le relative istruzioni per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi da ottobre a dicembre 2022. Il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. La comunicazione va trasmessa a partire dal 16 febbraio ed entro il 16 marzo 2023.
(Provvedimento n. 44905 del 16/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 17/02/2023, pag. 28)

A.1.3. Servizi di teleriscaldamento: regole per fruire dell’IVA al 5%
A partire dall’1 gennaio 2023, le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate a IVA con l’aliquota al 5%. Qualora le forniture di servizi di teleriscaldamento siano addebitate nelle fatture in base ai consumi stimati, l’IVA al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati secondo i consumi effettivi riferibili, in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche se gli stessi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
(Provvedimento n. 43406 del 15/02/2023)

A.2. PRASSI

A.2.1. Definizione agevolata avvisi bonari: incluse anche le LIPE
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la definizione agevolata degli avvisi bonari introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 153-159, L. n. 197/2022) è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
(Risoluzione n. 7 del 14/02/2023)

A.2.2. Dichiarazione IVA 2022 precompilata: modifiche dal 15 febbraio 2023
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 la dichiarazione IVA precompilata, che consente a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio 2023 sarà poi possibile modificare, integrare e procedere all’invio del modello.
(Comunicato Stampa su www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 14/02/2023, pag. 35)

A.2.3. Rimborso IVA: dichiarazione solidità patrimoniale società non residente
Una società residente in un paese estero, che intende fare richiesta di rimborso IVA per un importo superiore a € 30mila, potrà certificare la solidità dell’impresa tramite appositi atti e documenti provenienti dall’autorità del suo Paese, con relativa traduzione in italiano autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale (art. 3, comma 4, DPR 445/2000).
(Risposta ad Interpello n. 211 del 13/02/2023)

A.2.4. Donazione a ente no-profit: deduzione sul valore fiscale trasferito
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ente che dona un immobile di categoria D/6, iscritto tra le immobilizzazioni materiali quale “bene strumentale per natura” e oggetto di ammortamento, a favore di una coop sociale che si qualifica ente del Terzo settore, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione dal proprio reddito (art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017), deve far riferimento al residuo valore fiscale del bene all’atto del trasferimento.
(Risposta ad Interpello n. 215 del 15/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 16/0272023, pag. 31)

A.2.5. Rimborso/compensazione IVA: modifica modello TR fino al 30 aprile
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è consentita l’integrazione o la rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale, al fine di integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione o sull’ammontare del credito infrannuale, sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.
(Risposta ad Interpello n. 217 del 16/02/2023)

A.2.6. IVA: nel 2023 regime ordinario per i beni Covid
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che dal 2023 torna ad essere applicato il regime IVA ordinario sulle cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19.
(Circolare n. 5 del 14/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 16/02/2023 pag. 31)

A.3. GIURISPRUDENZA

A.3.1. I componenti positivi non sono rilevanti per il bene non inerente
La Corte di Cassazione ha stabilito che se un bene è non inerente rispetto all’attività esercitata, non solo i relativi costi risultano indeducibili, ma anche i componenti positivi derivanti dall’utilizzo dello stesso bene devono considerarsi esclusi dalla disciplina del reddito d’impresa.
(Sentenza n. 4365/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 14/02/2023, pag. 36)

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Partite IVA: aperte circa 501.500 nel 2022
Nel corso del 2022 sono state aperte circa 501.500 nuove partite Iva con una flessione dell’8,7% rispetto al 2021, anno in cui si era registrato un elevato numero di aperture. Il 70% delle partite IVA è stato aperto da persone fisiche, il 22,3% da società di capitali e solo il 3,3% da società di persone.
(Comunicato Stampa n. 22 del 10/02/2023 su www.mef.gov.it)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Lista Paesi Black List: inclusi Russia e Costa Rica
Il Consiglio Ecofin ha incluso nell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall. Salgono così a 16 i paesi Black List. Si ricorda che per i costi sostenuti verso soggetti black list è applicabile la restrizione sulla deducibilità prevista dai commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 TUIR, introdotta dalla Legge di Bilancio (L. 197/2022).
(“Il Sole 24 Ore” del 15/02/2023, pag. 37)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. OIC: Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati
L’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 11 con il quale analizza gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati alla luce del DL 73/2022) che ha introdotto la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c. per i titoli iscritti nell’attivo circolante.
(Documento interpretativo n. 11 www.fondazioneoic.eu e “Il Sole 24 Ore” del 15/02/2023, pag. 37)

C. VARIE

C.1. Bonus 65% su spese di ristrutturazione per strutture ricettive: beneficiari
Il Ministero del turismo ha pubblicato il quinto elenco dei beneficiari ammessi alla fruizione del credito d’imposta pari al 65% sulle spese di ristrutturazione per le strutture ricettive.
(Avviso del 14/02/2023 su www.ministeroturismo.gov.it)

C.2. PNRR: incentivi per € 731 milioni per le colonnine di ricarica elettriche
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha definito le modalità per l’aggiudicazione del contributo pari al 40% delle spese di realizzazione di colonnine nelle aree urbane italiane e di postazioni di ricarica sulle superstrade. Possono presentare la domanda le imprese o gli Rti che, alla data di presentazione, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’UE, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui fanno domanda.
(Decreto 12/01/2023 su GU n. 36 del 13/02/2023 e “Il Sole 24 Ore” del 16/02/2023, pag. 32)

D. SCADENZE

D.1 Omessa dichiarazione Redditi 2022: ravvedimento entro il 28/02/2023
L’omesso invio del modello Redditi 2022, con scadenza ordinaria entro il 30 novembre 2022, può essere ravveduto entro il 28 febbraio 2023. In tal caso, è applicata la sanzione fissa di € 25.
(D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, art. 13, comma 1, lett. c)

D.2. Turismo: credito canoni di locazione – autodichiarazione entro 28/02/2023
Per beneficiare del credito d’imposta per gli affitti degli immobili a uso non abitativo destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine in relazione ai canoni di locazione versati, entro il 29 agosto 2022, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate apposita autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023.
(Provvedimento n. 253466 del 30/06/2022)

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 6 febbraio 2023

Upa informa

Circolare del 6 febbraio 2023

SIAE TERMINE RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI AL 28 febbraio 2023 E ADEGUAMENTO COMPENSI 2023

 

La Segreteria ha provveduto ad inviare direttamente, l’elenco delle strutture associate all’Unione Provinciale Albergatori 2023, agli uffici Siae che vi garantiranno pertanto l’applicazione della scontistica, successivamente vi invieremo copia dell’attestato di appartenenza al Sistema Confindustria rilasciato dalla nostra Associazione.

Segnaliamo che Siae ha ritenuto di apportare un aumento dei compensi nella misura del +8% per effetto degli incrementi ISTAT previsti da contratto e relativi al periodo settembre 2021 – settembre 2022 (+ 8,6%) e riservandosi in una fase successiva il recupero dei punti accantonati negli anni precedenti.
Molto Importante!
Abbiamo rilevato l’invio di numerosi mav errati da parte degli uffici Siae per il pagamento della musica d’ambiente in scadenza il 28 febbraio 2023,
in cui non è prevista l’agevolazione derivante dal nostro accordo Siae con Confindustria Alberghi che garantisce lo sconto del 30% sul compenso richiesto.
Vi invitiamo a non pagare tramite bollettino mav senza prima verificarne l’importo contattando l’ufficio Siae di competenza per concordare un’altra forma di pagamento. Riportiamo di seguito i contatti dei vari Uffici delle Mandatarie Siae.

Recapiti mandatarie SIAE

SIAE Mandataria di Albenga
Dr. Roberto Quaranta
E-mail: albenga@mandatarie.siae.it
Via A. Pacinotti, 1
17031 Albenga – SV
tel. +39.0182.543377
fax +39.0182.544798
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Coordinate Bancarie: SIAE ALBENGA 03103 – IBAN IT 92 N 01030 03200 000010310323

SIAE Mandataria di Finale Ligure
Claudia Cecere

Via Calvisio, 100 – 17024 – Finale Ligure (SV)
E-mail: finaleligure@mandatarie.siae.it

Tel.019/601444 – Fax. 019/601444
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Cordinate Bancarie Monte dei Paschi Siena

IT 33 R 01030 03200 000010310509

Indicando nella causale il nome del locale o P.I.

SIAE Mandatario di Savona

Pier Carlo DE PICCOLI

SIAE. Società Italiana degli Autori ed Editori.

Corso Italia, 11/6 — 17100 Savona (SV), Italia Tel. e Fax +39019853713

e.mail: savona@mandatarie.siae.itwww.siae.it  Orario: da lunedì a venerdì ore 09.00-12.00

 

Riportiamo, qui di seguito, una sintesi degli sconti derivanti dall’Accordo tra l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Siae e in allegato le tariffe valide per il 2023.

Accordo per la “Musica d’Ambiente” tramite strumenti meccanici

  1. Riduzione del 30% – sulle tariffe base indicate in tabella;
  2. Riduzione ulteriore del 10% – solo per gli apparecchi posti nelle camere clienti;
  3. Ulteriore riduzione del 5% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 50% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessivamente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti;
  4. Ulteriore riduzione del 10% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 90% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessiva-mente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti.

Accordo per i “Trattenimenti danzanti e concertini”

  1. Riduzione del 15% – Sui compensi fissi giornalieri dovuti per diritto d’autore per i trattenimenti gratuiti, ivi compresi i trattenimenti speciali, viene applicata una prima riduzione del 15%. Per i trattenimenti non gratuiti tale riduzione viene applicata sui compensi minimi.
  2. Riduzione del 30% – Qualora per i trattenimenti gratuiti venga a stipulato un abbonamento per un periodo di almeno 30 giorni, che comprenda almeno un trattenimento settimanale.

Attese telefoniche su telefonia fissa

  1. Riduzione del 30% – sui compensi dovuti per l’uso del repertorio protetto nelle attese telefoniche.

 

Per eventuali ulteriori informazioni la Segreteria dell’Associazione è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa