02/03/2026 - 23:08
rete fidi liguria

Upa informa Circolare 15 gennaio 2026

Upa informa Circolare 15 gennaio 2026

Accordo per l’attuazione degli interventi  a sostegno delle imprese del settore per l’anno 2026

Varato il Patto del Lavoro nel Turismo. È una misura importantissima per noi albergatori per nulla scontata o dovuta.

Ecco le principali novità.

Innanzitutto il tetto sarà di 5 milioni. Quindi non tutti lo potranno percepire. Si potrà assumere a partire dal 1 febbraio.

Contratto minimo 8 mesi valore del bonus 3000 euro , sia che si faccia un contratto da 8, 9 o 10 mesi.

Ricordiamo che le ore minime per un part time a tempo determinato devono essere 28.

Se uno assume a tempo indeterminato percepirà 8000 euro.

Rispetto allo scorso anno le premialità sono state ridotte per motivi di nuove norme contabili, infatti avranno un valore di più 15 % sul contributo rischierato.

Ciò che prima era più 50 % ora è solo più 15% (esempio chi fa un contratto aziendale di 2 livello se prima prendeva 3000 più 1500 ora ne prenderà 3000 più 450).

Ma a fronte di questo taglio c’è la contropartita che le premialità pur se ridotte tantissimo serviranno a dare una priorità di valutazione.

Tenete conto che chi assume a tempo indeterminato è certo di avere il finanziamento.

Che però viaggia su una propria linea prioritaria disgiunta dalle assunzioni a tempo determinato.

Es : uno può ricevere bonus per tempo indeterminato ma non per quello o quelli a tempo determinato.

Per avere una ragionevole certezza di prendere il bonus anche sui tempi determinati occorre quindi attivare una premialità che determina una priorità nella valutazione.

Le premialità sono indicate nel patto.

Fate quindi bene i vostri calcoli.

Se avete bisogno noi ci siamo!

Il Direttore Carlo Scrivano

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 12 dicembre 2025

Upa informa Circolare 12 dicembre 2025

Milleproroghe disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2025

– IMPORTANTE –

A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’11 dicembre 2025, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cosiddetto decreto “mille proroghe)”.

Il provvedimento – come riportato dagli organi di informazione al termine della riunione – contiene alcune disposizioni di interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, di seguito riepilogate, che sono state adottate su istanza delle associazioni di categoria:

Attenzione! viene prorogato al 31 marzo 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese turistico ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti bevande appartenenti alle categorie delle piccole imprese e delle microimprese;

– viene prorogato al 31 dicembre 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali.

Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 1 dicembre 2025

 

Upa informa Circolare 01 dicembre 2025

Cassa Commercio Liguria. Sostegno all’accesso al credito – Riapertura della misura dal 10 dicembre 2025

IMPORTANTE – A tutte le Aziende Associate

Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Decreto-8546 del 25 novembre 2025 Regolamento CCL 25

Fesr 2021-2027 – OS 1.3 e OS 2.1 In allegato presentazione dettagliata del Regolamento a cura di RETE FIDI LIGURIA

Al seguente link documento completo: Regolamento Cassa Commercio Liguria – Rapertura strumento con Decreto 85/2025

Cos’è

Cassa Commercio Liguria è uno strumento finanziario agevolativo della Regione Liguria per sostenere gli investimenti e l’accesso al credito per le imprese che operano nel settore commercio, turismo e somministrazione. (Codice ATECO ammessi) Attenzione! Le domande a partire dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 

Approvata la seconda edizione dello strumento Cassa Commercio Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie.
Lo strumento opera nell’ambito degli Obiettivi Specifici 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi” e 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”.

Chi può accedere

Le micro, piccole e medie imprese del commercio e servizi di ristorazione e alloggio, in forma singola o associata (cooperativa o consortile), iscritte all’albo di cui alla legge regionale n. 3/2003 o iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l’iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell’allegato 1 del Regolamento.

Per cosa si può utilizzare

Per interventi di sostegno di operazioni finanziarie e interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Lo strumento sostiene la capacità di credito delle imprese attraverso forme di garanzia e interventi agevolativi mirati a consentire migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti.

Quanto si può richiedere

Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi  Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto.

Questi ultimi sono concessi fino al 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000 euro per:

-comuni liguri non costieri
-esercizi in possesso dei marchi “Botteghe storiche”, “Bottega Ligure”, “Liguria Gourmet”, “Genova Gourmet Bartender”, “Genova Gourmet Caffetteria” e altri marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti e promossi da Regione Liguria
-imprese con almeno venti anni di attività
-attività avviate da non oltre un anno (alla data di presentazione della domanda)
-imprese giovani, ditte individuali, società e società cooperative con titolari che non abbiano compiuto i 35 anni
-imprese femminili, imprese individuali, società o società cooperative

Si possono chiedere finanziamenti di importi compresi tra 10.000 e 500.000 euro.

Per la riassicurazione il valore della garanzia riassicurata è compreso tra il 50% e l’80% dell’importo dell’operazione finanziaria fino ad un massimo di 250 mila euro.

L’abbuono consiste in un ulteriore abbattimento dei costi di garanzia nella misura massima del 3%.

Il contributo per la riduzione dei costi per interessi determinato sul piano di ammortamento del finanziamento o leasing al tasso del 2%.

La retroattività delle operazioni è al 1 luglio 2023.

Quando e come presentare la domanda

Il nuovo soggetto gestore dello strumento è Mediocredito Centrale. I Confidi possono convenzionarsi utilizzando le indicazioni del Regolamento.

Le domande dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

Upa informa Circolare del 25 settembre 2025

 

Upa informa Circolare 25 settembre 2025

Argomenti:

Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali Reminder scadenza obbligo assicurativo medie imprese entro il 1 ottobre 2025

Attenzione! Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT

ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari

Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo

Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico

Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione

Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

FIERE nazionali e internazionali 2026

Lotta alle false recensioni

Con riferimento all’Invito inviato lo scorso 17 settembre, ricordiamo l’evento
” Turismo è Lavoro”, organizzato da Filcams Savona, calendarizzato per
lunedi 29 settembre
 alle ore 15.00
presso Villa Cambiaso, Via Torino 10, Savona

 ALLEGATI: USECASE_Turismo-Alberghi CCIAA Riviere di Liguria Assicurazione obbligatoria per i danni da eventi catastrofalià CARD_10 cose da sapere sulle CER_CCIAA Riviere di Liguria_rev5 Sales Manual -Roadshow Aviareps November 2025 _MERCATO OUTBOUND SCANDINAVO (2) Decreto_MIMIT_180625 USECASE_Balneare CCIAA Riviere di Liguria_rev4 (1)

Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

Entroterra: bando sperimentale per l’insediamento di nuove attività nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti

Con Decreto n. 6329/2025, Regione Liguria ha approvato il bando sperimentale per favorire l’insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nell’entroterra, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 6/2025. Il fondo, pari a 4.850.000,00 €, è destinato alle cooperative di comunità e alle micro-imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi che hanno avviato una nuova attività o aperto nuove sedi a far data dal 06/05/2025 oppure che intendano avviare l’attività nell’entroterra ligure. Tale misura agevolativa intende incentivare nuove aperture nei comuni non costieri con popolazione non superiore ai 2.500 abitanti, coinvolti nella misura. L’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici.

È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni.

Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 alla PEC della Camera di Commercio di Genova cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, fatta salva la chiusura anticipata dello sportello qualora le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.

Consulta tutta la modulistica: Bandodomandamodello di dichiarazione de minimisprivacy.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il  link di Regione Liguria.

Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali – Reminder scadenza obbligo assicurativo per le medie imprese

Entro il 1 ottobre 2025 le imprese di medie dimensioni devono assicurarsi contro i rischi catastrofali

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, per ricordarvi che il 1 ottobre p.v., per le imprese di medie dimensioni – imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro – scade il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali.

Si ricorda che le misure in materia di rischi catastrofali sono state introdotte dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

In particolare, tale legge ha istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025 dal DL Milleproroghe (art, 13, co. 1, DL 202/2024), contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.

Il DL 39/2025 ha poi fatto slittare ulteriormente il termine al:

– 1 ottobre 2025 per le medie imprese

– 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese

Per le grandi imprese la polizza contro i rischi catastrofali doveva essere stipulata entro il 31 marzo scorso, con la previsione però di applicazioni delle sanzioni a partire dal 30 giugno 2025 (90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo).

 

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. A tal proposito con DM del 18 giugno 2025 il MIMIT ha individuato le agevolazioni di competenza della DG per gli incentivi alle imprese che non saranno accessibili alle imprese che non si adeguano agli obblighi assicurativi.

Si tratta in particolare delle seguenti misure:

a)“Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

Nell’avviso del 5 agosto scorso, il MIMIT ricorda che tale elenco non è da ritenersi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.

In allegato presentazione seminario di approfondimento organizzato da Confindustria e ANIA, con la partecipazione del MIMIT, sui nuovi obblighi assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 per tutte le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia,  tenute all’iscrizione nel registro delle imprese

Nel corso del seminario – durante il quale sono stati ripercorsi i contenuti della legge di Bilancio 2024, del decreto ministeriale 18/2025 e le novità introdotte dal DL 39/2025 e forniti chiarimenti, tra gli altri, in merito ai beni assicurabili, la determinazione del valore del bene da assicurare, i soggetti obbligati, con focus specifico sui casi in cui l’utilizzatore del bene è soggetto diverso dal proprietario, multinazionali con polizze attive a livello globale per le quali è stata richiamata l’attenzione alla verifica della compliance con le norme italiane – è stato ribadito più volte l’opportunità di fare richiesta di preventivi a più compagnie assicurative, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero variare anche sensibilmente tra una compagnia e l’altra, anche in caso di stesso valore del bene e stessa classe di rischio.

Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT

Decreto MIMIT 18 giugno 2025 – Obbligo assicurativo per accedere agli incentivi MIMIT.

Si informa che lo scorso 25 luglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 18 giugno 2025, che si allega, che adegua la disciplina di alcuni incentivi di competenza dello stesso Ministero all’obbligo per le imprese di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui all’art. 1, commi 101-112, della Legge di Bilancio 2024.

Nel provvedimento è indicata una lista di agevolazioni alle quali è precluso l’accesso nel caso in cui non si sia adempiuto all’obbligo assicurativo e si applica alle domande di agevolazione presentate:

  • dalle grandi imprese, successivamente alla data di pubblicazione del Decreto;
  • dalle medie imprese, a partire dal 2 ottobre 2025;
  • dalle piccole imprese, a partire dal 1° gennaio 2026.

Le agevolazioni citate nel Decreto sono di competenza dello stesso MIMIT e sono gestite sia direttamente, sia per il tramite di altri soggetti gestori, che dovranno verificare l’adempimento da parte delle imprese anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

In particolare, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazioni:

  • Contratti di sviluppo(di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche) e Mini contratti di sviluppo (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024), misure gestite da Invitalia.
  • Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industrialeai sensi della Legge 181/89” (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperativa di piccola e media dimensione – Nuova Marcora(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021), misura gestita da CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa;
  • Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020), misura gestita da Invitalia;
  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale(di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015), misura gestita dal MIMIT;
  • Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI(di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024), misura gestita da Invitalia;
  • Finanziamento di start-up (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA;
  • Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica(di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA.

Per le agevolazioni che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche devono essere effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
Si segnala che in questo elenco non è presente il Fondo di Garanzia per le PMI per il quale risulta in corso di modifica le disposizioni operative.

Elenco allegati alla notizia

Decreto MIMIT 18 giugno 2025

 

ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari

Il PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria fa parte della rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio istituita dal Piano nazionale Transizione 4.0 varato dal governo per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale ed energetica.

In merito a quest’ultima, un grande focus viene fatto sull’utilizzo di energie rinnovabili e in particolare sullo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

In allegato vi preghiamo di trovare 3 documenti:

–         Il primo è l’ABC di una CER, in cui si dettagliano i suoi principali obiettivi e caratteristiche, il suo funzionamento, gli incentivi e i guadagni previsti.

–         Il secondo è un caso applicativo di una comunità energetica tra strutture alberghiere e utenti privati.

–         Il terzo riguarda in particolare gli stabilimenti balneari.

 

Certi di fare cosa gradita, vi preghiamo di diffondere questi materiali ai vostri associati, ricordandovi che la Camera di Commercio resta al vostro fianco per  sviluppare e promuovere una  transizione energetica sempre più green.

Rimaniamo a vostra disposizione per un incontro one to one in cui raccontarvi gli obiettivi  dell’ ufficio PID e del nostro sportello green.

Cordiali saluti
Ufficio  Digitalizzazione e sostenibilità aziendale– Punto Impresa Digitale

CCIAA RIVIERE DI LIGURIA

Posta elettronica certificata: cciaa.rivlig@legalmail.it – Sito web: www.rivlig.camcom.gov.it

E-MAIL: pid@rivlig.camcom.it

Via Quarda Superiore 16 – Sede Savona (+39) 019 8314262-286

Via Tommaso Schiva 29 – Sede Imperia (+39) 0183 793228-234- 248

P.zza Europa 16 – Sede La Spezia (+39) 0187 728232-231

Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo

Sulla Gazzetta Ufficiale n.172 dello scorso 26 luglio, è stato pubblicato l’accordo siglato in sede di Conferenza Unificata relativo a una nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo. 

Nel dettaglio, sono stati adottati nuovi moduli semplificati per le attività del settore turistico, presenti nell’allegato, tra cui quello relativo alla presentazione della SCIA per strutture ricettive alberghiere, SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere e SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Dal momento della pubblicazione le Regioni hanno 45 giorni di tempo per adattare i contenuti informativi dei suddetti moduli alle normative regionali.

Link alla GU

Link all’accordo

Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico

La Regione lavora ad un modello previsionale basato sull’IA per stimare con precisione i flussi turistici

“Come Regione Liguria, grazie al grande lavoro del nostro consulente il professor Luca Sabatini dell’università di Genova, stiamo sviluppando un modello previsionale basato sull’intelligenza artificiale, finalizzato a stimare con maggiore precisione i flussi turistici, in termini di arrivi e presenze. L’obiettivo è duplice: da un lato, anticipare la domanda turistica in modo tempestivo e accurato; dall’altro, rafforzare la capacità decisionale degli enti pubblici e degli operatori del settore”, lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi nel corso della conferenza stampa a Roma di presentazione del nuovo Board dello Skål International Club su iniziativa del senatore Gianni Berrino.

“Un aspetto particolarmente innovativo è l’uso combinato di dati strutturati e semistrutturati – ha proseguito Lombardi – come, ad esempio, l’impatto degli eventi che viene stimato non solo in base al tipo e alla portata ma anche tramite l’analisi automatica di indicatori di engagement digitale, utilizzando metriche sintetiche costruite ad hoc. Il risultato è uno strumento in grado di produrre previsioni settimanali e mensili, differenziate per territorio, con una finestra di anticipo significativa, utile sia per la programmazione operativa, sia per la strategia di marketing e posizionamento promozionale”.

L’assessore ha poi illustrato il nuovo Dms (destination management system) che la Liguria ha ricevuto gratuitamente dal ministero del Turismo per tre anni: “Non si tratta di una semplice piattaforma digitale, ma di un’infrastruttura strategica per integrare dati, gestire flussi, personalizzare l’offerta e migliorare l’esperienza del viaggiatore. Attraverso il Dms possiamo dare strumenti digitali avanzati ai comuni, alle Dmo, agli operatori, promuovendo in modo più coordinato, efficace e moderno il nostro territorio: proprio perché crediamo in questa direzione, abbiamo investito 4 milioni di euro potenziare il sistema”.

Infine, Lombardi ha ricordato che, sempre grazie alla preziosa collaborazione con il ministero del Turismo, sta prendendo forma il nuovo sistema predittivo del parco nazionale delle Cinque Terre. “Si tratta – ha concluso l’assessore – di uno degli otto interventi approvati nell’ambito del fondo unico nazionale per il turismo-parte capitale 2024. È un’applicazione di intelligenza artificiale predittiva al servizio della gestione turistica finalizzata a evitare il sovraffollamento e a tutelare il patrimonio ambientale”.

Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione

Sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Nel comunicato di fine seduta si legge che:

“L’intervento normativo si inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e da contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, si mira a una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro.

Tra le principali previsioni del decreto si evidenzia una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica. Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Infine, si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa“.

Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno

Definita la nuova procedura informatica per datori di lavoro e lavoratori

Il Ministero dell’Interno ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi. Di seguito il testo integrale della nota pubblicata sul Portale Servizi, sezione sportello Unico Immigrazione.

Art. 22 comma 6 del D.lgs. n. 286/98: Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 4 bis comma 2 del D.lgs. n. 286/98 : “….La stipula dell’Accordo di integrazione, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.”

La procedura informatica

Passaggi Operativi:

  1. A seguito dirilascio del visto daparte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c., con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
  2. Con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi digitare il tasto «Trasmetti» per informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  3. Con l’inserimento delle informazioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente è automaticamente informato sull’applicativo SPI 2.0 dell’ingresso del lavoratore.
  4. Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscaledefinitivo assegnato al lavoratore straniero.
  5. Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscriveredigitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.
  6. Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero nelle modalità previste dalla norma suddetta, dovrà essere trasmesso al SUI,effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, nell’ambito dell’Area riservata – sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”) e cliccando sull’icona “Upload contratto di soggiorno firmato digitalmente” . Occorre poi digitare il tasto «Invia» per trasmetterlo allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  7. Il contratto è reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che provvede alla verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  8. Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della predetta PEC, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.
  9. In tal caso, nell’ambito dell’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, accedendo dall’icona “Inserisci dati Accordo” e compilando la relativa maschera.
  10. Una volta inseriti i dati relativi all’Accordo di integrazione, gli stessi sono visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che dovrà provvedere alla generazione dell’Accordostesso, tramite l’apposita funzionalità prevista nel sistema.
  11. Conclusa tale operazione da parte del SUI, il datore di lavoro riceve una nuova PEC, nella quale è allegato l’Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell’Area riservata, nonché la firma dell’Amministrazione. L’Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso al SUI, accedendo dall’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), icona “Upload Accordo di Integrazione firmato” .
  12. L’Accordo di Integrazione, sottoscritto anche dal lavoratore, viene reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che lo verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  13. Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e, ove ricorrano i presupposti di applicazione dell’Accordo di Integrazione, acquisito e validato anche il documento di Accordo firmato dal lavoratore, l’operatore del SUI effettua le operazioni informatiche di competenza e contestualmente vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno.
    Tali modelli (1 e 2) sono altresì scaricabili dall’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

Con il kit di primo ingresso, comprensivo di: contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.

Con riferimento alla busta per la spedizione, nelle more che vengano rese disponibili le buste presso gli Uffici Postali (ottobre 2025), l’acquisizione della busta stessa, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell’istanza di Permesso di Soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).
La busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente (contenuti e posizionamento sulla busta) quanto indicato nel “layout” che sarà riportato nella pec con cui viene inviato il Modello 209. La denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello 209. I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali.

NB: Si fa presente che il contratto di soggiorno sottoscritto e l‘accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi al SUI contestualmente.

NB: Le comunicazioni trasmesse al datore di lavoro sono altresì trasmesse, per informazione, all’indirizzo mail collegato allo SPID/CIE dell’utente ( ad es. facente parte di associazioni di categoria..) che ha inserito la domanda di nulla osta nel Portale Servizi ALI per conto del datore di lavoro.

NB: Tutti gli allegati inviati tramite PEC al datore di lavoro saranno contestualmente reperibili anche nell’Area riservata del Portale servizi ALI, nella sezione «Comunicazioni».

Fonte: Integrazione Migranti

FIERE nazionali e internazionali 2026

Gentilissimi,

in via esplorativa vi trasmettiamo un elenco di fiere nazionali e  internazionali in programma per il 2026.

Si tratta di eventi che potrebbero essere inseriti nel piano fiere al quale l’Agenzia intenderà partecipare nel corso del prossimo anno.

Vi invitiamo a compilare il form disponibile al seguente link, indicando quindi le fiere di vostro interesse: https://forms.gle/4d6ZFiCoefSVBqjm8

 

La scadenza per la compilazione è fissata a giovedì 30 ottobre 2025.

Importante:

  • La compilazione del form non comporta alcuna adesione vincolante alle fiere indicate.
  • Manifestando interesse, sarà invece possibile ricevere in seguito tutte le informazioni utili sull’evento e, se confermato nel piano fiere, anche il modulo per un’eventuale adesione formale.
  • Agenzia In Liguria si riserva di comunicare successivamente a quali manifestazioni parteciperà effettivamente.

Laddove le date dell’evento non siano al momento disponibili è stato inserito TBD- To be defined.

Manifestazione di interesse fiere ENIT 2026

Gentilissimi,

in riferimento alla mail in calce,

vi ricordiamo di rispondere al questionario presente al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3eoZ24gtlN8Briq9Hp4QSBNpRK0Tr4ZhOUEVdjnMKwQq9g/viewform?usp=sharing&ouid=103972867085469915084

indicando le fiere ENIT di Vostro interesse per il 2026, entro la deadline fissata per venerdì  24 ottobre 2025,

cordiali saluti


Richiesta di collaborazione per la partecipazione di regione Liguria AVIAREPS Around the World Roadshow Stockholm, Helsinki, Oslo, and Copenhagen.

Ai Gentili Operatori Turistici Liguri,

Con grande piacere, la Regione Liguria è lieta di annunciare la sua partecipazione al workshop itinerante nei Paesi Scandinavi, che toccherà Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

Questa importante iniziativa ha l’obiettivo di promuovere in modo coordinato e incisivo la destinazione Liguria nei confronti del mercato outbound scandinavo, mercato che riteniamo potenzialmente interessante per il nostro territorio.

Nel corso di ogni tappa, la delegazione di Agenzia In Liguria rappresenterà l’intero ecosistema turistico regionale partecipando a incontri di networking selezionati con 40-70 buyer e professionisti del settore per ogni città. Per garantire una presenza forte e coesa, porteremo con noi uno strumento cruciale: un Manuale di Vendita dedicato che fungerà da vetrina delle eccellenze turistiche liguri.

Ecco come potete contribuire attivamente al successo di questa missione:

Vi invitiamo a proporre i vostri pacchetti turistici per essere inclusi nel manuale compilando il file “Sales Manual” che trovate in allegato e restituendolo a questo indirizzo e-mail sempre in formato word.

Affinché l’offerta sia quanto più efficace possibile, è fondamentale che i pacchetti siano:

  • Studiati e ritagliati specificamente per il mercato scandinavo.
  • Rispondano alle esigenze, alle abitudini e alle tendenze di viaggio di questa clientela.

Per supportarvi nella creazione di proposte competitive e mirate, alleghiamo alla presente una Scheda di Presentazione del Mercato Outbound Scandinavo. Questo documento contiene dati aggiornati, insights e informazioni utili che vi saranno preziose per comprendere al meglio il target di riferimento.

La vostra partecipazione è essenziale per presentare una Liguria unita, variegata e pronta ad accogliere i turisti scandinavi con proposte su misura.

Scadenza per l’invio delle proposte: giovedì 16 ottobre 2025

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Ufficio Eventi Nazionali e Internazionali

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”

Via Bartolomeo Bosco, 15 (int. 2 e 3 – 2° piano)

16121 Genova

Tel. +39 010 530821

Fax  +39 010 5958507

 

Lotta alle false recensioni

aggiornamenti

Il Ministero del Turismo ha avviato da tempo un’azione volta a regolamentare il fenomeno delle false recensioni.

Nell’ambito del DL PMI, attualmente in discussione alla commissione industria del Senato, al Capo IV, è stato inserito un articolato relativo alla lotta alle false recensioni, su cui è in corso un confronto tecnico con Bruxelles.

Rispetto alla prima formulazione, la Commissione europea ha emesso un parere circostanziato con osservazioni, chiedendo nello specifico di adeguare il testo alle disposizioni della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Lo scorso 25 giugno, il Ministero ha inviato a Bruxelles una riformulazione che potrebbe essere incorporata nel testo tramite la presentazione di emendamenti, su cui Commissione europea e stati membri potranno presentare osservazioni NON oltre  il prossimo 26 settembre.

Al termine di questo periodo se non ci fossero ulteriori osservazioni, il provvedimento potrà essere adottato.

riportiamo qui di seguito la nuova formulazione, ricordando che il provvedimento NON è ancora in vigore e potrebbe subire ulteriori modifiche.

 

CAPO IV Lotta alle false recensioni

Articolo 12

(Ambito e definizioni)

  1. Il presente Capo, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e del Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l’obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Articolo 13

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

  1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
  2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suodelegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell’autore.

Articolo 14

(Divieti)

  1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
  2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15

(Linee guida e monitoraggio)

  1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
  2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annualesull’applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.

Upa informa Circolare del 6 febbraio 2023

Upa informa

Circolare del 6 febbraio 2023

SIAE TERMINE RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI AL 28 febbraio 2023 E ADEGUAMENTO COMPENSI 2023

 

La Segreteria ha provveduto ad inviare direttamente, l’elenco delle strutture associate all’Unione Provinciale Albergatori 2023, agli uffici Siae che vi garantiranno pertanto l’applicazione della scontistica, successivamente vi invieremo copia dell’attestato di appartenenza al Sistema Confindustria rilasciato dalla nostra Associazione.

Segnaliamo che Siae ha ritenuto di apportare un aumento dei compensi nella misura del +8% per effetto degli incrementi ISTAT previsti da contratto e relativi al periodo settembre 2021 – settembre 2022 (+ 8,6%) e riservandosi in una fase successiva il recupero dei punti accantonati negli anni precedenti.
Molto Importante!
Abbiamo rilevato l’invio di numerosi mav errati da parte degli uffici Siae per il pagamento della musica d’ambiente in scadenza il 28 febbraio 2023,
in cui non è prevista l’agevolazione derivante dal nostro accordo Siae con Confindustria Alberghi che garantisce lo sconto del 30% sul compenso richiesto.
Vi invitiamo a non pagare tramite bollettino mav senza prima verificarne l’importo contattando l’ufficio Siae di competenza per concordare un’altra forma di pagamento. Riportiamo di seguito i contatti dei vari Uffici delle Mandatarie Siae.

Recapiti mandatarie SIAE

SIAE Mandataria di Albenga
Dr. Roberto Quaranta
E-mail: albenga@mandatarie.siae.it
Via A. Pacinotti, 1
17031 Albenga – SV
tel. +39.0182.543377
fax +39.0182.544798
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Coordinate Bancarie: SIAE ALBENGA 03103 – IBAN IT 92 N 01030 03200 000010310323

SIAE Mandataria di Finale Ligure
Claudia Cecere

Via Calvisio, 100 – 17024 – Finale Ligure (SV)
E-mail: finaleligure@mandatarie.siae.it

Tel.019/601444 – Fax. 019/601444
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Cordinate Bancarie Monte dei Paschi Siena

IT 33 R 01030 03200 000010310509

Indicando nella causale il nome del locale o P.I.

SIAE Mandatario di Savona

Pier Carlo DE PICCOLI

SIAE. Società Italiana degli Autori ed Editori.

Corso Italia, 11/6 — 17100 Savona (SV), Italia Tel. e Fax +39019853713

e.mail: savona@mandatarie.siae.itwww.siae.it  Orario: da lunedì a venerdì ore 09.00-12.00

 

Riportiamo, qui di seguito, una sintesi degli sconti derivanti dall’Accordo tra l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Siae e in allegato le tariffe valide per il 2023.

Accordo per la “Musica d’Ambiente” tramite strumenti meccanici

  1. Riduzione del 30% – sulle tariffe base indicate in tabella;
  2. Riduzione ulteriore del 10% – solo per gli apparecchi posti nelle camere clienti;
  3. Ulteriore riduzione del 5% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 50% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessivamente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti;
  4. Ulteriore riduzione del 10% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 90% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessiva-mente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti.

Accordo per i “Trattenimenti danzanti e concertini”

  1. Riduzione del 15% – Sui compensi fissi giornalieri dovuti per diritto d’autore per i trattenimenti gratuiti, ivi compresi i trattenimenti speciali, viene applicata una prima riduzione del 15%. Per i trattenimenti non gratuiti tale riduzione viene applicata sui compensi minimi.
  2. Riduzione del 30% – Qualora per i trattenimenti gratuiti venga a stipulato un abbonamento per un periodo di almeno 30 giorni, che comprenda almeno un trattenimento settimanale.

Attese telefoniche su telefonia fissa

  1. Riduzione del 30% – sui compensi dovuti per l’uso del repertorio protetto nelle attese telefoniche.

 

Per eventuali ulteriori informazioni la Segreteria dell’Associazione è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa     

 

Circolare del 28 dicembre 2022

informa

Circolare del 28 dicembre 2022

     Argomenti:

  • Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
  • Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas

Ø  DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Ø  Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Ø  Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Ø   LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI

Ø  PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

DL Aiuti-quater – Nota testo GU –  DL_n176_2022_AiutiQuater_Modifiche_al_110 –  DLAIUTI_QUATER –  INPS_n_4159_del_17_novembre_2022 –  La_ricchezza_dei_comuni_turistici –  Nota DL Aiuti quater – Misure Credito e Finanza

Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
Nuovo rinvio del termine per la presentazione del Modello

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con cui proroga il termine per la presentazione del Modello di dichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo al 31 gennaio 2023.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 avranno quindi due mesi di tempo in più rispetto alla scadenza di oggi 30 novembre, per inviare la dichiarazione sostitutiva.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, già prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento, slitta così alla nuova data del 31 gennaio 2023.

Agenzia delle Entrate: le Faq sull’autodichiarazione aiuti Covid
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 28 Faq sulle modalità di compilazione del modello (https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese), chiarendo i dubbi sollevati da operatori e associazioni.

Tra i principali chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti:

  • nell’ambito dell’impresa unica, i soggetti che non hanno fruito di aiuti ricompresi nel cosiddetto “regime ombrello” non devono presentare l’autodichiarazione. È libera, inoltre, la scelta sul soggetto chiamato a regolarizzare l’eventuale splafonamento, purché tale soggetto abbia beneficiato di aiuti inclusi nel “regime ombrello” per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire;
  • è consentito allocare nella Sezione 3.12 – se sussistono le condizioni – anche gli aiuti della Sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale è stata istituita la Sezione 3.12;
  • nelle operazioni straordinarie che comportano l’estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa presenta, per conto del dante causa, l’autodichiarazione relativa agli aiuti fruiti da quest’ultimo. In particolare, in caso di fusione propria, per effetto della quale le società fuse si estinguono dando origine a una nuova società, quest’ultima presenta un’autodichiarazione per ciascuna delle società estinte (per gli aiuti da queste fruite) e un’autodichiarazione per sè con riferimento agli aiuti fruiti dopo l’operazione straordinaria;
  • per il tax credit locazioni, la data di maturazione – che rappresenta la data di concessione dell’aiuto in alternativa alla data di presentazione della dichiarazione e alla data di compensazione – coincide con la data di pagamento del canone;
  • in presenza di esonero Irap (concesso il 19 maggio 2020) e Decontribuzione Sud per il terzo trimestre 2020, l’impresa può regolarizza l’eventuale splafonamento attingendo dal beneficio Irap;
  • le esenzioni Imu previste dal “regime ombrello” non vanno indicate nel prospetto “Aiuti di Stato” (RS401) del modello Redditi, in quanto si tratta di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle

Calcolo interessi da recupero, nuova Faq sugli Aiuti di Stato

Nuovo chiarimento sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione del Temporary Framework

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate un nuovo chiarimento relativo alla compilazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid-19, che attesta il rispetto dei requisiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. L’autodichiarazione deve essere presentata entro mercoledì 30 novembre dagli operatori economici, beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021.
Il focus della nuova Faq è sul calcolo degli interessi da recupero, per poter di contenere il più possibile errori da parte del chi che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.
Il “regime ombrello” consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione, è chiarito che questi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).
In proposito, l’Agenzia conferma che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze derivanti. In particolare, in relazione alle modalità di calcolo, per la determinazione degli interessi da recupero, in caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Salgono, dunque, a 30 le risposte ai quesiti pubblicate il 17 novembre scorso nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, volte a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni (vedi articolo “Aiuti di Stato “Covid 19”: in rete le Faq sull’autodichiarazione”).

Riversamento Aiuti di Stato percepiti in eccedenza dei massimali – pubblicazione FAQ Agenzie delle Entrate

Comunicato Ministero del Turismo

Si informa tutti i soggetti che abbiano beneficiato di aiuti di stato in eccedenza dei massimali relativi al regime di aiuti di Stato di riferimento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti FAQ. In particolare, la FAQ rubricata “Riversamento degli splafonamenti” stabilisce che gli aiuti di stato percepiti vadano a saturare il plafond in base all’ordine cronologico di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Il calcolo delle eventuali eccedenze dovrà pertanto tener conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

E’ opportuno segnalare inoltre che il massimale applicabile a ciascuna misura è individuato dalla specifica Decisione con cui la Commissione Europea ha autorizzato l’erogazione di contributi, fatte salve eventuali successive Decisioni che approvino variazioni dei massimali dei contributi erogabili a ciascun beneficiario.

Fonte: Ministero del Turismo

Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 – Codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Risoluzione 72/E

Con la risoluzione n. 72 di ieri, 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre.

A riguardo ricordiamo che il DL Aiuti quater, all’articolo 1, co. 1, ha esteso al mese di dicembre 2022, i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre dal DL Aiuti ter.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023, inserendo i seguenti codici tributo:

– “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;

– “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176

I codici tributo andranno esposti, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta potranno essere ceduti, solo per intero, a terzi.

 

Chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E/2022, pubblicata ieri, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nel documento sono, altresì, elaborate risposte puntuali ad alcuni quesiti specifici formulati da imprese e associazioni di categoria.

Allegati

Circolare AE n 36 crediti energia gas terzo e quarto trimestre-1

 


Consorzio LUCE        

Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092

Approfondimenti bozza del Ddl Bilancio 2023

 

Punti di particolare interesse, previsti:

  • azzeramento oneri di sistema per il primo trimestre 2023
  • proroga con aumento aliquote dei crediti d’imposta per il primo trimestre 2023:
    • 35% per imprese non energivore e non gasivore
    • 45% per imprese energivore e gasivore

 

Nei primi 10 articoli sono presenti le norme contro il “caro energia”, in particolare:

 

  • Art. 2 è contribuzione sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo trimestre 2023:

 

    • ENERGIA ELETTRICA:
      • Imprese “energivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2017) è 45% (anche per energia prodotta e autoconsumata)
      • Imprese “non energivore” è 35%

 

    • GAS NATURALE:
      • Imprese “gasivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2021) è 45%
      • Imprese “non gasivore” è 45%

 

  • Art. 3 è Azzeramento oneri generali sistema elettrico per il primo trimestre 2023

 

  • Art. 4 è Riduzione IVA e degli oneri generali del settore gas per il primo trimestre 2023

 

  • Art. 9 è Tetto ai ricavi dei produttori elettrici da rinnovabili a 180 euro/MWh (in applicazione del regolamento 2022/1854 del Consiglio UE del 6 ottobre 2022 per i ricavi delle produzioni inframarginali)

 

  • Art. 10 è Aste Terna per la selezioni di soggetti che si assumano l’impegno di riduzione dei consumi di energia elettrica nel periodo 1/12/2022 – 31/03/2023 ai sensi del regolamento UE 2022/1854. Il servizio sarà coordinato con la procedura finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio Terna dovrà trasmettere una proposta di procedura al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che dovrà approvarla sentita l’Arera

 

All’Art. 26, attualmente lasciato in bianco, le “Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette” per la rielaborazione della tassa sugli extraprofitti che la premier Giorgia Meloni ha detto salirà al 35%.

 

Fonte https://www.quotidianoenergia.it/

 

Manovra: 21 mld € per il caro-energia. Ma con DL scende lo sconto sui carburanti

 

 

Confermata per il primo trimestre 2023 l’eliminazione degli oneri, sale il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di elettricità e gas, rafforzato il bonus sociale. Contributo extraprofitti al 35%. Da dicembre si riduce il taglio accise

Meloni in conferenza stampa

Arriva la prima manovra economica del Governo Meloni. Con un Consiglio dei ministri terminato ieri sera dopo mezzanotte l’Esecutivo ha approvato il Ddl bilancio 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb).

 

La manovra, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, vale in tutto 35 miliardi di euro di cui 21 miliardi di euro per far fronte al caro-energia e all’aumento dell’inflazione. In attesa della diffusione del Ddl, che dovrà essere trasmesso in Parlamento per essere approvato entro fine anno, si possono indicare alcune delle misure che la compongono sulla base di quanto indicato dal Governo e delle indiscrezioni in circolazione.

 

In sintesi, per quanto di interesse, viene confermata per il primo trimestre l’eliminazione degli oneri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. Viene altresì rafforzato il meccanismo del bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

 

Il Ddl Bilancio sospende poi anche per il 2023 l’entrata in vigore delle cosiddette plastic e sugar tax. Viene rifinanziato il Fondo garanzie Pmi con 1 miliardo per il 2023. Il fondo, spiega la nota del Governo, “garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro)”. Prorogato anche il bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).

 

Con la manovra arriva poi la riscrittura della norma sugli extraprofitti delle società energetiche fino al 31 luglio 2023: dall’attuale aliquota del 25% si dovrebbe passare al 35% come consentito dal Regolamento Ue; cambia anche la base imponibile su cui viene calcolata, non più sul fatturato ma sugli utili.

 

Non è invece chiaro dove dovrebbe trovare posto la fissazione di un tetto nazionale a 180 euro/MWh ai ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del regolamento Ue 2022/1854 che diventerà esecutivo dal 1° dicembre. La misura è stata annunciata ieri dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Come già segnalato, il cap dei 180 euro dovrebbe riguardare le rinnovabili escluse dall’applicazione della norma sui cosiddetti extra-profitti Fer che era stata introdotta dall’art. 15-bis del DL Sostegni ter n. 4/2022 (QE 21/11).

 

Con separato provvedimento il Governo rimette poi mano allo sconto sulle accise carburanti che il DL Aiuti quater aveva invece appena prorogato interamente fino a fine anno. Con l’approvazione delDL, la bozza di nuovo in allegato, il Cdm ha deciso ora di ridurre dal 1° dicembre lo sconto sulle accise di benzina, diesel e Gpl che era in vigore dal 22 marzo.

 

In particolare, a dicembre l’accisa sulla benzina andrà ad attestarsi a 578,40 euro per mille litri, mentre quella sul diesel a 467,40 euro per mille litri. Tradotto in cent/litro significa che dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivale a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, si scenderà a una riduzione di 15 centesimi che con l’Iva arrivano a 18,3 centesimi. Ossia 12 centesimi in meno di alleggerimento fiscale rispetto a oggi. Nel caso del Gpl a dicembre l’aliquota di accisa si posizionerà a 216,67 euro per mille kg (nella bozza per errore c’è scritto litri): in cent/litro il taglio si contrae al consumo a 3,4 cent rispetto ai 5,7 cent attuali, Iva inclusa.

 

La diminuzione degli sconti, precisa una nota del Mef confermandone l’entità, non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati.

 

Con lo stesso DL, che ha per titolo “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici”, si incrementano poi le risorse destinate al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas. Infine, il DL – sottolinea Palazzo Chigi – aumenta il Fondo istituito presso il Mit destinato a fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.

 

Si inoltra di seguito quanto uscito sulla stampa di settore in merito alla bozza del DL Aiuti Quater di recente pubblicazione.

In particolare confermati i crediti d’imposta così come previsti dal DL Aiuti Ter anche per il mese di dicembre 2022.

 

Dalla revisione del Superbonus al rinvio della tutela gas: la bozza di DL Aiuti quater

Confermate le altre misure annunciate contro il caro-energia: spinta upstream legata alla gas release, crediti di imposta, proroga taglio accise carburanti. Rinvio vendita gas Gse. Novità su beni demanio militare e Fer

 

Potrebbe arrivare con il DL Aiuti quater la revisione selettiva del Superbonus annunciata mercoledì in Parlamento dal ministro dell’Economia Giorgetti (QE 9/11). Nella bozza del provvedimento, atteso all’esame del Cdm, è infatti contenuto un articolo, ancora in fase di valutazione, che riduce la detrazione dal 110% al 90% a partire dal 2023, legandolo anche al reddito.

Nel testo anche il rinvio di un anno – a gennaio 2024 – della fine tutela nel gas, allineandolo all’attuale scadenza prevista per i domestici nell’elettrico.

 

Per il resto la bozza di DL, composta da 13 articoli, conferma le misure annunciate contro il caro-energia, a partire dall’estensione delle attività upstream nazionali unita al meccanismo della gas release: si tratta della norma autorizzata in Cdm la scorsa settimana e che inizialmente doveva essere presentata come emendamento al DL Aiuti ter (QE 8/11).

 

Il testo di decreto in circolazione prevede poi per il mese di dicembre il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Esteso inoltre fino al 31 dicembre il taglio sulle accise di benzina, diesel e Gpl, così come l’azzeramento dell’accisa del metano auto, prodotto quest’ultimo per il quale si prolunga – sempre a tutto il 2022 – anche la riduzione dell’Iva al 5%.  

 

Nello schema di decreto anche la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023, mediante istanza ai fornitori. Per l’applicazione della disposizione, la bozza di decreto prevede una garanzia Sace alle imprese di assicurazione per crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

 

Nella bozza anche lo slittamento – indicato nella Nadef – a marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022) del termine ultimo entro il quale il Gse dovrà vendere il gas stoccato nell’ambito del servizio di riempimento di ultima istanza. Nella Nadef si sottolinea in proposito che poiché “la recente caduta del prezzo nazionale del gas potrebbe essere temporanea”, ciò consentirà di “rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza pubblica anziché cristallizzare immediatamente le relative perdite”. I proventi attesi in base ai prezzi a termine del gas saranno percepiti e contabilizzati nel 2023 (QE 7/11).

 

Nel testo arrivano altresì novità sull’utilizzo dei beni del demanio militare per l’installazione di impianti Fer, norma introdotta nel DL Energia n. 17/2022. Previsto ora tra l’altro la nomina, con decreto del ministero della Difesa, di un commissario, con due vice, per la programmazione degli interventi e per la gestione dei procedimenti autorizzativi.

 

Il DL Aiuti quater, il primo provvedimento del Governo Meloni contro i rincari energetici, stanzia complessivamente circa 9 miliardi di euro.

 

La bozza del decreto è in allegato.


DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ALBERGHI
Crisi energetica e finanza pubblica gli ambiti di intervento

Il decreto Aiuti quater prevede misure per contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e la crescita dell’inflazione. Su tax credit energia elettrica e gas proroga del credito di imposta a dicembre e fissata la nuova scadenza per la loro compensazione, stabiliti i criteri di cedibilità e stabilita la data per la comunicazione all’AdE. Prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti per la componente energetica. Stabilito l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit. Individuato un contributo per l’adeguamento dei registratori telematici. Rideterminate accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas.

Le principali misure di interesse per le imprese

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, cd. DL Aiuti Quater, entrato in vigore lo scorso 19 novembre.

Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per le imprese del settore.

 

Prorogati a dicembre i tax credit energia elettrica e gas I contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta previsti dall’articolo 1, co. 3 e 4, DL 144/2022 per le imprese non energivore e non gasivore per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre, sono riconosciuti, alle medesime condizioni, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

 

Compensazione entro il 30 giugno 2023 per i crediti di imposta relativi al III trimestre 20222 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

 

Cedibilità I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023

 

Comunicazione all’AdE entro il 16 marzo 2023 pena decadenza diritto alla fruizione dei crediti d’imposta Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al III trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto

 

 

Rateizzazione bollette alternativa ai crediti di imposta energia elettrica e gas Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono richiedere ai fornitori la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per ottenere la rateizzazione l’impressa dovrà presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il fornitore – a fronte di copertura assicurativa stipulata dall’impresa a favore di questo, a copertura dell’intero credito rateizzato – dovrà offrire una proposta all’impresa richiedente, specificando l’ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse eventualmente applicato (che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata), le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 

 

Fringe benefits Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).

In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

 

Contributo adeguamento registratori telematici Ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta – per un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico – per l’adeguamento dei registratori telematici, anche al fine di consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini, da effettuarsi entro il 2023

 

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas

 

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

 

a) le aliquote di accisa dei prodotti sotto indicati sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

 

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

 

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022

 

Dl Aiuti quater: le ultime modifiche al Superbonus spiegate dall’Ance

Il Dossier dell’ANCE illustra le novità sul 110% previste dal D.L. Aiuti-quater.

Salvaguardia del Superbonus al 110% per il 2023 con condizioni molto stringenti per i condomini, i “mini condomini” con unico proprietario, le ONLUS e le APS. Negli altri casi, nel 2023 la percentuale del beneficio scende al 90%.

Per le unifamiliari, proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 solo con realizzazione del 30% dei lavori entro settembre 2022 e Superbonus al 90% per il 2023 per i soli proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di “abitazioni principali” e con vincolo reddituale legato al cd. “quoziente familiare”.

Utilizzo in 10 quote annuali per i soli crediti d’imposta oggetto di opzione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, con specifica richiesta del fornitore o del cessionario da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità in tema di Superbonus contenute del Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed in vigore dal 19 novembre scorso.

In particolare, l’art.9 del D.L. 176/2022, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023).

Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.

Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.

Per i soggetti a basso reddito, è prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF.

Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

In allegato Prima nota di commento di Confindustria

Legge del 17 novembre 2022 n.175

 

Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum

È attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.

Indennità “una tantum” pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti – Precisazioni INPS

Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile e sulla esposizione a conguaglio

L’INPS, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, che si allega, facendo seguito alla circolare n. 116/2022, fornisce ulteriori indicazioni e istruzioni operative sull’applicazione dell’articolo 18 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità “una tantum” di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.

L’Istituto chiarisce, in relazione al limite retributivo di 1.538 euro, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ritiene che tale chiarimento valga anche per gli operai edili il cui rateo di tredicesima (gratifica natalizia) viene accantonato mese per mese alla Cassa Edile.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

L’INPS chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Si rimanda al testo del messaggio per le nuove istruzioni in merito all’esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens.


Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami

Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4314

La circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 fornisce le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande, con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.


Indennità 200 euro: misura estesa ai lavoratori in mobilità in deroga

Messaggio Inps 23 novembre 2022, n. 4231

L’INPS, con il messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, comunica che l’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022.

Il bonus di 200 euro è stato introdotto dal decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per i lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno 2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI DIS-COLL.

Il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali consente di interpretare le disposizioni in maniera estensiva, includendo tra i destinatari della misura anche i percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, sempre con riferimento al mese di giugno 2022.

 

WELFARE AZIENDALE 2022: BONUS UTENZE DOMESTICHE

A chi spetta ed a chi viene erogato il bonus per pagare le utenze domestiche

ll Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 Euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 Euro a opera del Decreto Aiuti-quater.

Con la Circolare Agenzia delle Entrate 35/2022 l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Il contributo non deve essere richiesto, infatti, è l’azienda che decide se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo.

Il bonus può essere erogato direttamente al fornitore da parte dell’azienda o come rimborso in busta paga per il lavoratore, previa documentazione, quindi fattura. Questo significa che i datori di lavoro possono pagare oppure rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità. Dopo aver visionato i documenti giustificativi, il datore di lavoro potrà così attribuire la somma corrispondente, a copertura parziale o totale delle somme, nella retribuzione. L’individuazione delle tempistiche e dei dipendenti beneficiari sono comunque scelte di politica aziendale.

Con la stessa circolare l’Agenzia ha, inoltre, precisato che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In entrambi i casi è opportuno comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

ll regime dei 3.000 Euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 Euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 Euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento in merito si riporta comunque alla Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata.

 

LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI
Analisi Sociometrica sul valore aggiunto creato dal turismo nei comuni italiani

Una recente indagine di Sociometrica sull’elaborazione dei dati ISTAT ha stimato il valore aggiunto, cioè la ricchezza creata dal turismo, in ciascuno dei comuni italiani.
Tra le principali conclusioni, Roma si classifica al primo posto con 7,7 miliardi di euro seguita da Milano con circa 3,5 miliardi, Venezia che supera di poco i 3 miliardi e Firenze con più di 2,8 miliardi.
Il focus dello studio è sui primi 500 comuni per presenze turistiche, dove si concentra l’83% del totale degli ospiti. Sono 3.390 i comuni in Italia che creano ricchezza (circa il 40% di tutti i comuni).
Nell’indagine viene anche stimato l’andamento del 2022 che vede l’avvicinarsi dei flussi ai livelli del 2019. In termini di presenze complessivamente lo studio prevede per quest’anno 389,4 milioni di presenze contro i 436,7 milioni del 2019 con un gap del 10,8%.

In termini di valore aggiunto generato dalle presenze turistiche nel 2022 si superano gli 89,1 miliardi di euro contro i 99,9 miliardi del 2019.
In allegato il report completo.

PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Approfondimento a cura di Confindustria

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’aggiornamento del Protocollo Covid19 per evidenziare che, negli incontri finora intervenuti presso il Ministero del lavoro, non si è ritenuto di trattare il tema del Protocollo Covid.

Ne consegue che esso resta, nel testo inalterato del 30 giugno 2022, pienamente efficace, benché la  sua adozione è (già dal 1° aprile 2022) rimesso alla determinazione dell’impresa.

Nel perdurante vigore delle due norme (DL 18/2020, art. 42 e DL 23/2020, art. 29bis) che sorreggono la funzione di tutela del protocollo in ordine alla salute ed alle responsabilità aziendali, resta infatti rimessa al datore di lavoro la scelta di protrarre o meno l’applicazione del Protocollo, ovvero di procedere ad eventuali aggiornamenti richiesti dalle specifiche condizioni aziendali o all’andamento della pandemia.

A questo proposito, evidenziamo che l’ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute espone alcune considerazioni che possono essere utili nella valutazione sulla continuazione del ricorso al Protocollo ovvero al suo aggiornamento.

Il Ministero rileva, infatti, che:

  1. l’incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in aumento rispetto alla scorsa settimana. Rimane contenuto l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in lieve aumento nelle aree mediche e stabile in Terapia Intensiva.
  1. si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
  1. l’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto clinico dell’epidemia

Evidenziamo anche che i più recenti dati Inail (al 31 ottobre 2022) sottolineano che nell’anno 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni denunciati è stata di una denuncia ogni quattro, nel 2021 si è scesi a una su dodici e nei primi dieci mesi del 2022 è risalita a quasi una su cinque.

Si rileva, in particolare, che il mese di novembre (sia nel 2020 che nel 2021) ha visto una ripresa dei casi (evidentemente legati alle maggiori occasioni di contagio al chiuso), nel 2022 la circolazione del virus è stata più alta, con l’unica osservazione positiva della netta riduzione dei casi mortali (grazie alla vaccinazione).

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 11 novembre 2022

Upa informa

Circolare del 11 novembre 2022

Allegati: Circolare 35e Ade – Programma 14 novembreBando efficientamento  – INPS11622La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI – Zone climatiche – AUTOCERTIFICAZIONE PER UNA TANTUM 150

     Argomenti:

Ø  CARO ENERGIA: LE MISURE DEL NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Ø  Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Ø  DL Aiuti Ter – Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Ø  Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35/E

Ø  AIUTI DI STATO-AUTODICHIARAZIONE. Webinar 14 novembre

Ø  Fondo di Garanzia per le PMI – Prolungamento della durata della garanzia per imprese in difficoltà

Ø  Pubblicato il Bando FILSE finalizzato a sostenere “l’efficientamento energetico” delle imprese nell’ambito POR FESR 2014/2020

Ø  Privacy: servizi online, necessario l’utilizzo di protocolli sicuri

Ø  Invito al webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza”, 15 novembre 2022

Ø  Nuove regole per le grandi piattaforme operative da novembre

Ø  Bonus wedding prolungato: operativo anche per il 2022

Ø  Stagione invernale 2022-2023 – Indicazioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale

Ø  Fondo Centrale di Garanzia – Sezione Speciale Turismo. Le opportunità per le PMI e le midcap alberghiere fino a 499 dipendenti

Ø  BTO2022! #METATOURISM Tariffa Agevolate per le Aziende Associate

 

CARO ENERGIA: LE MISURE DEL NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

 

In attesa dei testi ufficiali, vi anticipiamo alcuni degli interventi di interesse per il settore:

– Tax credit energia elettrica e gas: prorogati anche per il mese di dicembre; 

– Termini per l’ utilizzo in compensazione dei crediti di imposta relativi a ottobre, novembre e dicembre,  prorogato a giugno 2023;

– Rateizzazione bollette: fino a un massimo di 36 rate mensili;

– Fringe benefit: il limite di esenzione sale da 600 a 3.000€; 

– Tetto al contante: Dal 1° gennaio passa da 1.000 a 5.000 euro

– Riduzione IVA e accise sul carburante: prorogati fino  alla fine dell’anno 

DL AIUTI QUATER – Le misure previste per le imprese

Prime anticipazioni sulle misure di interesse per il settore

E stato approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, 10 novembre, il decreto che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (cd. DL Aiuti Quater).

Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Secondo le bozze del provvedimento a nostra le disposizione, le principali novità introdotte dovrebbero essere le seguenti:

– Tax credit energia elettrica e gas: prorogati anche per il mese di dicembre alle stesse condizioni previste per i crediti di imposta relativi ai mesi ottobre e novembre.

Il termine di utilizzo in compensazione, dei crediti di imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dovrebbe slittare al 30 giugno 2023. Previsione, questa, fortemente sollecitata dal mondo delle imprese, così come l’analoga proroga che dovrebbe scattare  anche per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas riferiti al III trimestre 2022

– Rateizzazione bollette: le imprese residenti in Italia potranno chiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023

– Fringe benefit: sale da 600 a 3.000€ il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti nel 2022

– Tetto al contante: Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro

– Riduzione IVA e accise sul carburante prorogati dal 19 novembre alla fine dell’anno gli sconti sulle accise del carburante contenuti nel DL 153/2022, confluito ne DL Aiuti Ter, Oltre all’estensione della riduzione delle accise, così come già previsto, il decreto fissa al 5% l’Iva applicata al gas naturale per autotrazione.

Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Circolare Agenzia delle Entrate n.35/2022

La disposizione vale per l’anno in corso e per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023. Gli importi erogati dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture del 2023 se relative a consumi del 2022

 

Con la circolare n. 35, siglata  dal direttore delle Entrate Ruffini, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis“, che, per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In particolare, il citato articolo 12 dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.
In sostanza, per il 2022, oltre all’innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ambito applicativo
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle entrate precisa che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Allargamento del benefit alle utenze domestiche
Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.
Al riguardo la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
In tutti i casi, il benefit in parola spetta solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte.

Disciplina fiscale
Come evidenziato nelle relazioni illustrativa e tecnica riguardanti il decreto “Aiuti-bis“, la disciplina applicabile ai fringe benefit per il 2022 è quella dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in quanto la deroga a tale comma, introdotta dall’articolo 12 oggetto del documento di prassi in commento, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

Ambito temporale: il principio di cassa allargato
La circolare in esame precisa, inoltre, che atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Documentazione da conservare
Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

Rapporto con “bonus carburante”
L’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis costituisce, per il solo anno 2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del Dl n. 21/2022.
Al riguardo, la circolare in commento precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (200 euro), comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, sulla base della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.
In considerazione di ciò, l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato“, riportata nella circolare n. 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (600 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Fonte: Fisco Oggi

DL Aiuti Ter – Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Istruzioni INPS

Con Circolare 116/2022 l’INPS fornisce le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18 del DL 144/2022, cd. DL Aiuti ter  in favore dei lavoratori dipendenti.

Come noto, tale disposizione ha previsto l’erogazione da parte dei datori di lavoro di un’indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre, in favore dei lavoratori dipendenti: a) aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (a riguardo l’INPS precisa che deve intendersi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali), b) e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19.

In particolare l’Istituto precisa che “La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022″.

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022, per le quali è l’INPS ad erogare direttamente

Per quanto riguarda l’erogazione ai dipendenti stagionali, a tempo determinato e agli intermittenti, l’INPS precisa che laddove questi lavoratori risultino in forza nel mese di novembre 2022, sarà il datore di lavoro a procedere in automatico al pagamento dell’indennità, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 19.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Per maggiori informazioni si rinvia al testo della Circolare riportato in allegato

Allegati

Indennità una tantum pari a 150 euro – Istruzioni INPS

L’INPS fornisce le istruzioni applicative

L’INPS, con circolare n.116 del 17 ottobre 2022, che si allega, fornisce istruzioni applicative in materia di indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022, e da riconoscersi, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

Beneficiari e dichiarazione al datore di lavoro
L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (e degli operai agricoli a tempo determinato), purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo.

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato “da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale” dall’INPS. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro (cfr. il flusso UniEmens, elemento di ).

Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale” dall’INPS, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tale indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16″ del D.L. n. 144/2022”, per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

Si fa presente che, pertanto, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro:

·         di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art.19, comma 1);

·         di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019 (art.19, comma 16).

Erogazione e compensazione nell’Uniemens
La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022). L’indennità anticipata dal datore di lavoro è recuperata con la denuncia UniEmens di competenza del mese di novembre 2022 presentata entro il 31 dicembre 2022.

Per le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nella denuncia Uniemens, si rinvia alla lettura della circolare INPS.

In Allegato

Circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022

Attenzione! Cosa fare per accedere all’indennità una tantum di € 150,00 prevista dall’art. 18 del DL 144/2022

L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, a tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) con rapporto in essere nel mese di novembre 2022, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (buste elaborate a dicembre).

Condizione per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (quest’ultimo verificato dallo studio in sede di elaborazione del cedolino).

Come per la precedente indennità di 200 euro, è necessaria la dichiarazione da parte del lavoratore dei requisiti di cui sopra.
A tal fine si allega il documento da consegnare ai dipendenti con la preghiera di reinviarlo allo studio di consulenza paghe debitamente compilato entro il prossimo 20 novembre.

P.S.: L’erogazione dell’indennitàuna tantum rimane esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato e nell’ipotesi in cui l’imponibile previdenziale risulti azzerato a causa della sospensione del lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad es. aspettativa non retribuita, lavoratore intermittente non chiamato nel mese di novembre).

Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35/E

L’Agenzia delle Entrate commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).

Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con la norma in oggetto ha voluto esclusivamente “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.

Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).

Maggiori semplificazioni sono state riconosciute dall’Agenzia per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In particolare si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.

In Allegato

Circolare N.35

AIUTI DI STATO-AUTODICHIARAZIONE. Webinar 14 novembre
In vista della scadenza del prossimo 30 novembre, tutte le info necessarie per gli adempimenti in capo alle imprese che hanno usufruito di aiuti covid

Il prossimo 30 novembre tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti fiscali oggetto del cosiddetto “regime ombrello&rdquo! ; dovrann o presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza da Covid-19 (cd Temporary Framework Covid) .

In considerazione della complessità della materia, Confindustria ha organizzato un approfondimento dedicato a imprenditori e manager delle aziende associate.

14 novembre, dalle 10 alle 12:30;

In allegato il programma con il QR-Code e le informazioni utili per l’iscrizione.

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID 19 – SEMPLIFICAZIONI
Modificato il modello di dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti e dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per gli aiuti Covid fruiti, le relative istruzioni e le specifiche tecniche
Con il provvedimento 398976/2022 di ieri, 25 ottobre, l’Agenzia delle Entrate modifica istruzioni, specifiche tecniche e modello di autodichiarazione da trasmettere entro il prossimo 30 novembre per attestare il rispetto dei massimali e dei requisiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per gli aiuti Covid fruiti.
Il modello semplificato potrà essere utilizzato dai soggetti che, pur avendo fruito di aiuti del “regime ombrello” (art. 1, comma 13, DL 41/2021), non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 pro tempore vigenti (800 mila euro sino al 27.1.2021 e 1,8 milioni di euro dal 28.01.2021) e non intendono fruire dei limiti della Sezione 3.12
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Fondo di Garanzia per le PMI – Prolungamento della durata della garanzia per imprese in difficoltà


A cura di Confindustria

Si comunica che – in applicazione da quanto previsto dal Non-paper “Liquidity support and the other possibilities to support undertakings under the COVID-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022“, pubblicato dalla Commissione Europea il 12 maggio 2022 – il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato di consentire il prolungamento della durata delle garanzie concesse ai sensi della Sezione 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (QT Covid) a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (si rinvia alla Circolare MCC n. 9 del 31 ottobre 2022).

Si ricorda in proposito che, a seguito della scadenza del QT Covid lo scorso 30 giugno 2022, non sono possibili incrementi dell’importo garantito o estensioni della durata delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del medesimo Quadro (si veda in proposito la Circolare MCC n. 4 del 24 maggio 2022).

Tuttavia, in applicazione del suddetto Non-paper, è stato stabilito che fanno eccezione le imprese in temporaneo stato di difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo tale stato si presenta in caso di rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.) a beneficio delle quali sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia del Fondo anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dal QT Covid stesso.

Il prolungamento sarà concesso ai sensi della Parte VI, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Si ricorda che tale disciplina prevede, tra le altre condizioni, che le imprese che beneficino del prolungamento non saranno più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.

Contributi a fondo perso – Bando FILSE – Efficientamento energetico

Contributo del 50% a fondo perso per interventi di efficientamento energetico; presentazione dal 15 al 22 novembre 2022

 

Pubblicato il Bando FILSE finalizzato a sostenere “l’efficientamento energetico” delle imprese nell’ambito POR FESR 2014/2020.

Nel rinviare a una attenta lettura del bando allegato, di seguito si fornisce una brevissima sintesi.

·         Imprese beneficiare: tutte, anche grandi imprese

·         Progetti ammissibili: in sostanza ogni intervento finalizzato a realizzare un efficientamento energetico dell’impresa (escluso opere edili)

·         Retroattività: ammesse anche le spese sostenute dal 1.1.2022

·         Ultimazione intervento e rendicontazione: 31 marzo 2023

·         Presentazione domanda: dal 15 novembre 2022 al 22 novembre;

·         Investimento minimo ammissibile: 50.000 euro

·         Agevolazione: contributo a fondo perso pari al 50% (fino a max 200.000 euro di contributo)

·         Regime: de minimis, salvo talune eccezioni

·         Dotazione bando: 2,5 mln di euro

·         Criteri di istruttoria: le domande presentate vengono ordinate, per l’esame istruttorio, sulla base della data prevista di completamento dell’intervento più prossima; nel caso di pari data prevista di completamento dell’intervento si procederà, per l’inserimento nell’elenco cronologico per l’esame istruttorio, al sorteggio in presenza di notaio.

·         Specificità per le Grandi Imprese: le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell’industrializzazione dei risultati da essa derivanti.

Allegato alla notizia

Bando Efficientamento

 

Privacy: servizi online, necessario l’utilizzo di protocolli sicuri

Multa di 15mila euro ad un’azienda che utilizzava un protocollo di comunicazione in chiaro

Per scongiurare il rischio di furti d’identità e garantire una adeguata tutela dei dati personali, l’interazione degli utenti con un sito web ai fini della trasmissione di dati personali deve essere protetta con protocolli crittografici (come quello “https”).

È quanto ha ribadito il Garante privacy sanzionando un’Azienda fornitrice di servizi idrici per 15.000 euro, per non aver protetto adeguatamente i dati dei clienti registrati sull’area riservata del proprio sito web.

A seguito di un reclamo l’Autorità ha accertato che l’accesso al sito web dell’Azienda dedicato ai “servizi online” avveniva tramite il protocollo di rete “http”, non crittografato e non sicuro.

Diversi i dati personali dei clienti che transitavano mediante tale canale, dalle credenziali di autenticazione (nome utente e password) alle anagrafiche, con nomi, cognomi, codici fiscali/partite IVA, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e dati di fatturazione. La soluzione adottata dall’Azienda violava importanti principi sanciti dal Regolamento come quello di “integrità e riservatezza” dei dati trattati, in base al quale il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come la cifratura dei dati personali, e quello di “protezione dei dati fin dalla progettazione”, secondo il quale occorre mettere in atto, fin dall’inizio, misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali e successivamente effettuare revisioni periodiche delle misure di sicurezza adottate.

Tali obblighi, ha precisato il Garante, si applicano anche ai sistemi preesistenti alla data di efficacia del Regolamento (25 maggio 2018).

Nel sanzionare l’Azienda per 15.000 euro l’Autorità ha tenuto conto dell’alto numero di utenti coinvolti (circa 13.000) e del fatto che, sebbene il reclamante avesse fatto presente all’Azienda in due occasioni l’insufficienza delle misure di sicurezza adottate, questa non si era prontamente attivata fino all’apertura dell’istruttoria.

Di contro, il Garante ha tenuto in considerazione che l’Azienda non aveva commesso precedenti violazioni analoghe, e aveva avuto un atteggiamento collaborativo nel corso dell’istruttoria.

Fonte: Garante Privacy

Invito al webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza”, 15 novembre 2022

Evento a cura di Confindustria

Confindustria organizza il webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza” che si svolgerà martedì 15 novembre 2022 alle ore 12:00. Il Webinar è volto ad illustrare il contenuto della recente proposta di Regolamento relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali (Cyber Resilience Act), pubblicata dalla Commissione europea il 15 settembre 2022.

 

Al fine di garantire lo sviluppo di prodotti sicuri ed aumentare la consapevolezza dei produttori e degli utenti sull’importanza di produrre, scegliere ed utilizzare prodotti “cyber sicuri”, la proposta si propone di fissare ed uniformare standard di cybersicurezza per prodotti contenenti elementi digitali all’interno del mercato unico. L’introduzione di requisiti obbligatori di cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita di tali prodotti rende questa proposta legislativa unica nel panorama europeo.

 

Interverranno all’incontro:

  • Agostino Santoni, Vicepresidente per il Digitale di Confindustria;
  • Maika Fohrenbach, Policy Officer, Unità per la cybersicurezza e la privacy digitale, DG CONNECT, Commissione Europea.

Potete registrarvi al webinar accedendo all’area riservata di Confindustria EU.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere a webinar@confindustria.eu.

Nuove regole per le grandi piattaforme operative da novembre

Sei mesi per adeguarsi e da maggio 2023 scatterà la fase a regime

Facciamo seguito alla nostra news dello scorso 8 luglio, per informarvi che è entrato in vigore il Digital markets act (Dma), il nuovo regolamento dell’Ue sui mercati digitali che, come scrive la Commissione europea in una nota, porrà fine alle pratiche sleali delle imprese che operano da gatekeeper nell’economia delle piattaforme online“. 

Il Dma è stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue lo scorso mese di ottobre. La nuova normativa, in vigore dal primo novembre, inizierà ad applicarsi a partire da inizio maggio 2023.

Ricordiamo che il Dma definisce nuove regole per le grandi piattaforme online (“gatekeeper”). Esse dovranno ora, tra l’altro, garantire che l’annullamento dell’iscrizione ai servizi di base della piattaforma sia altrettanto facile dell’iscrizione nonché garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea. Inoltre dovranno dare agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di marketing o di performance pubblicitaria sulla piattaforma e informare la Commissione europea delle loro acquisizioni e fusioni.

 

Bonus wedding prolungato: operativo anche per il 2022

In GU le disposizioni del Mise per le richieste di contributo a fondo perduto per chi ha avuto ricavi ridotti rispetto al 2019 e per chi ha iniziato l’attività nel 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 252  27 ottobre, il decreto 19 agosto 2022 del ministero dello Sviluppo Economico con le novità in materia di contributi alle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.

Il provvedimento pubblicato modifica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2021, che definiva per l’anno scorso i criteri e le modalità di erogazione del contributo destinato alle imprese che operano nei settori dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). Le modifiche, in sostanza, estendono gli effetti del contributo a fondo perduto anche a quest’anno, con lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022.

L’agevolazione, già concessa per il 2021 con il decreto Sostegni-bis e attuata con il decreto 31 dicembre 2021 del Mise (vedi articolo “Wedding, pronte all’uso, le regole per accedere al bonus anti-Covid

“), può essere richiesta dalle imprese che svolgono, come attività prevalente, quelle che rientrano nei settori del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate. In particolare le imprese, per richiedere il contributo, devono dichiarare come attività prevalente una classificata nei seguenti codici Ateco:

Le risorse disponibili per il 2022 ammontano, come detto, a 40 milioni di euro. Per richiedere il contributo le imprese devono aver subìto nel 2021 una diminuzione dei ricavi, rispetto a quelli del 2019, non inferiore al 40%.

Per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2020, invece, fa testo il confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, confrontato all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, che sarà reso noto con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le risorse saranno così ripartite:

1.      il 70% sarà diviso tra tutte le imprese istanti ammissibili

2.      il 20% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto precedente, tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 400mila euro

3.      il restante 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a un milione di euro.

Una volta approvato l’importo, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario indicato dai richiedenti nell’istanza e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta.

Fondo Centrale di Garanzia – Sezione Speciale Turismo. Le opportunità per le PMI e le midcap alberghiere fino a 499 dipendenti

Atti del webinar

Si è tenuto lo scorso 18 ottobre il webinar organizzato con Mediocredito Centrale, dedicato alla Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia, nata per sostenere l’accesso al credito da parte di PMI e midcap (imprese fino a 499 dipendenti) del settore.

Nel corso dell’incontro si è parlato di come, attraverso l’intervento del Fondo di Garanzia – il cui ruolo è oggi ancor più determinante viste le dinamiche in risalita dei tassi di interesse – l’impresa può accedere al credito a condizioni migliori, sia in termini di tassi di interesse applicati al finanziamento, che di maggior credito accordato o minori garanzie accessorie richieste dalle banche.

La Sezione Speciale Turismo, operativa dal 10 ottobre scorso, permette alle aziende del settore di usufruire della garanzia pubblica – rilasciata su finanziamenti, o portafogli di finanziamenti, per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti – a condizioni più vantaggiose rispetto all’ordinario funzionamento del Fondo. Tra queste: gratuità della garanzia, importo massimo garantito di 5 milioni di euro, ammissibilità delle imprese fino a 499 dipendenti, percentuali di copertura più elevate, ammissibilità, a particolari condizioni, delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo, cumulabilità con altre garanzie sulle operazion i di investimento immobiliare.

 

 

In allegato la presentazione di Mediocredito Centrale

La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI


BTO2022! #METATOURISM Tariffa Agevolate per le Aziende Associate

BTO – Be Travel Onlife, l’evento di riferimento in Italia dedicato al connubio tra innovazione e turismo, annuncia le date della quattordicesima edizione: si tornerà in presenza, a Firenze, il 29 e 30 novembre 2022.

Dopo due anni di pandemia e un’edizione ibrida, quella del 2021, che ha saputo anticipare i segnali dell’ulteriore accelerazione digitale in atto, BTO ritorna integrando la formula tradizionale con le innovazioni più avanzate di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata già sperimentate lo scorso anno.

Il tema centrale di quest’anno sarà proprio Metatourism.

Confermati i quattro Topic di BTO rispetto ai quali verrà declinato il tema “Metatourism”: Hospitality, Food and Wine, Digital Innovation and Strategy, Destination.

Anche quest’anno saremo Partner dell’iniziativa, le Aziende Associate potranno beneficiare di una tariffa agevolata per l’acquisto dei Ticket. Chi fosse interessato potrà inviare una mail (t.derosa@alberghiconfindustria.it) per ricevere il Codice Sconto che tiene fissa la tariffa ad €109,00 iva compresa per le due giornate di ingresso alla manifestazione acquistabile fino al giorno prima della fiera.  

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione basta collegarsi al sito https://www.bto.travel/

Stagione invernale 2022-2023 – Indicazioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale

Decreto Mite 6 ottore 2022, n. 383

Lo scorso 6 ottobre è entrato in vigore il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 che, dando attuazione al “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale“, stabilisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di 1°C dei valori massimi della temperatura per gli ambienti riscaldati da applicarsi per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare, l’art. 1, co. 1 e 2, del provvedimento dispongono la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici – attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio a anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio – e la riduzione di 1 ora della durata giornaliera di accensione.

Pertanto l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sarà consentito, per le sei fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano, con i seguenti limiti:

1.      la zona A, in 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo

2.      la zona B, in 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3.      la zona C, in 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4.      la zona D, in 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5.      la zona E, in 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6.      la zona F, non è prevista alcuna limitazione.

Per l’individuazione della zona climatica del comune in cui è localizzata la struttura alberghiera, occorre far riferimento alle tabelle di cui all’allegato A) DPR 412/1993 che si riporta in allegato.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno ad esclusione di quelli ubicati nella zona F ove non sono previste limitazioni in merito

Per le strutture alberghiere – classificati dall’art. 3 DPR 412/1993 tra gli edifici adibiti a residenza e assimilabili (E.1) – sarà possibile derogare alla limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti nei seguenti casi:

– gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;

– edifici che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 D. Lgs. 199/2021[1]e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il provvedimento dispone inoltre la riduzione di 1°C della temperatura, pertanto durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare 19°C (+ 2°C di tolleranza). Per gli alberghi la riduzione della temperatura non si applica in caso di edificio che rispetti gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 D. Lgs. 199/2021e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Invitiamo comunque le aziende a verificare se il proprio Comune ha disposto delle deroghe particolari per il settore alberghiero

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto 383/2022 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo responsabile.

[1] Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva

Upa informa Circolare del 11 agosto 2022

Allegati: BANDO_TURISMO22 – Bando Sicurezza

Argomenti:

  • ASSUNZIONI AGEVOLATE – Attuazione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo
  • Bando digitalizzazione 2022
  • Buono Fiere
  • PMI – Contributo a fondo perso 50% sino a 100 mila euro per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro

Importante! ASSUNZIONI AGEVOLATE – Attuazione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo

Avviso pubblico per l’erogazione di bonus assunzionali del patto per il lavoro nel settore del turismo 2022

Approvato il Programma Regionale Liguria

In attuazione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo, approvato con DGR 405/2022 e sottoscritto da Regione Liguria e dalle Parti Sociali, Regione Liguria rende noto che, essendo stato approvato il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea del 19 luglio 2022 è ora possibile procedere all’emanazione dell’Avviso per l’erogazione dei Bonus assunzionali.

Regione Liguria comunica che il provvedimento consentirà alle imprese di presentare domanda dalla mattina di giovedì 28 luglio p.v., esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet https://www.filse.it/.

Attenzione!

Si rammenta che, come già riportato nel Patto, ai fini del riconoscimento del Bonus è necessario che il contratto sia ancora attivo al momento della richiesta. Di conseguenza per i contratti stipulati in data 1 febbraio 2022, la cui durata è pari a sei mesi, l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda sarà venerdì 29 luglio p.v. alle 17:30.

 

Chiarimenti Bonus Assunzionale 2022:

 

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti richiesti alle imprese potenzialmente beneficiarie del Bonus Assunzionale nel Settore del Turismo di cui alla DGR 727/2022. In particolare si specifica che il requisito di […] non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo […] è sempre stato presente negli Avvisi pubblici relativi agli incentivi emanati dall’Amministrazione regionale, ivi compresi quelli legati al Patto del Lavoro nel Turismo a partire dalla prima edizione del 2018. A causa della sopraggiunta pandemia Covid-19, l’Amministrazione regionale ha tempestivamente provveduto, per gli anni 2020-2021, ad adeguare lo strumento alla normativa nazionale in deroga che ha classificato, durante lo stato di emergenza, la cassa con causale covid-19 tra le cause di forza maggiore. Lo stato di emergenza aveva infatti imposto alle aziende la chiusura delle attività quale misura di contenimento alla diffusione della pandemia, controbilanciando parzialmente  il fermo delle attività con specifici ammortizzatori sociali “causale covid-19” estesi anche a tipologie di imprese che, in applicazione della normativa nazionale ordinaria (d.lgs. 148/2015) non avrebbero avuto diritto.

Con l’edizione 2022, l’Amministrazione regionale ha dovuto reintrodurre il requisito di cui al punto X del Paragrafo 5 in quanto è venuto meno lo strumento della cassa integrazione con causale covid-19 grazie all’attenuarsi del quadro pandemico sul territorio nazionale.

Si specifica, inoltre, che l’art. 7 comma 1 del d.l. 4/2022 (sostegni ter) coordinato con la legge di conversione 25/2022 prevede la possibilità per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali ordinari un ulteriore sostengo attraverso l’esonero dalla contribuzione addizionale; nel caso di specie quindi non si tratta di un ammortizzatore sociale in deroga inserito a fronte di chiusura forzata delle attività economiche, ma di un agevolazione sulla contribuzione per imprese che si trovino nella condizione di far ricorso agli strumenti ordinari di integrazione salariale.

Ne consegue che la deroga richiesta non è sostenibile dal punto di vista tecnico-giuridico per l’Amministrazione regionale.

Resta fermo quanto già comunicato il 28 luglio u.s. circa la possibilità di richiedere il bonus decorsi 6 mesi dalla fine del trattamento di integrazione salariale, a condizione che il contratto sia ancora in essere.

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 727/2022, interpretando nel modo meno restrittivo possibile i vincoli previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’impresa beneficiaria dei Bonus Assunzionali non deve aver fatto ricorso ad ammortizzatori sociali nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. Pertanto per le imprese che si trovino in questa condizione, al fine di fruire dell’incentivo, purchè in possesso degli altri requisiti previsti dall’Avviso, è necessario che la domanda venga presentata solo al momento in cui è soddisfatto il suddetto requisito.

 

Esempio: nel caso di impresa che abbia beneficiato di ammortizzatori sociali sino al 31 marzo 2022, la prima data utile per la presentazione della domanda di incentivo è il 1 ottobre 2022.  Considerato, inoltre, che il nuovo Programma Operativo Regionale FSE+ 2021-2027 richiede come requisito di ammissibilità della domanda, il contratto attivo al momento della presentazione dell’istanza, pertanto qualora il contratto scadesse entro il 30 settembre, affinché possa beneficiare dell’incentivo, l’impresa dovrà procedere alla proroga del contratto affinché sia ancora attivo nei primi giorni del mese di ottobre.

 

Ricordiamo che il bando rimarrà aperto fino al 31 Dicembre

In Allegato testo del Bando

 

Bando digitalizzazione 2022
In merito al Bando digitalizzazione 2022 dello scorso aprile, Vi informiamo che la Regione ha integrato le risorse per accogliere tutte le domande – con esito positivo – presentate il primo giorno (27 aprile 2022).

Pertanto , tutte le imprese richiedenti, la cui domanda verrà accolta con esito positivo, con questo rifinanziamento potranno ottenere un contributo a fondo perduto, a conclusione dell’intervento, pari al 60% dell’investimento (max 10k di contributo) per sostenere non solo l’acquisto di hardware, software, prestazioni consulenziali, brevetti e licenze, ma anche l’adozione di soluzioni tecnologiche di web marketing ed e-commerce per potenziare e migliorare la presenza nei mercati.

 

Buono Fiere

A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono Fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori.

Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione: dall’affitto agli allestimenti degli spazi espositivi, dai servizi per le attività promozionali a quelle relative al trasporto, noleggio di impianti nonché alle spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.mise.gov.it  le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.

Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

 

Maggiori info al seguente link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere

 

 

PMI – Contributo a fondo perso 50% sino a 100 mila euro per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro

 

Segnaliamo che è stato approvato un Bando Filse che prevede la concessione di un contributo a fondo perso sino a 100 mila euro per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro, oltre il livello minimo previsto dalle normative in materia.

 

L’agevolazione è concessa in regime “de minimis” nella misura del 50% dell’investimento.

 

Deve trattarsi di spese non inferiori ai 40 mila euro e correlate alla finalità di aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori in ordine a interventi, quali:

 

1) opere edili ed impiantistiche;

2) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie;

3) prestazioni consulenziali e/o acquisto di software, brevetti, licenze, know-how strettamente inerenti allo scopo nel limite del 20% dell’investimento complessivo ammissibile.

 

Il miglioramento del livello di salute e sicurezza dovrà risultare rispetto ai Piano operativi di sicurezza POS, ai Piani di sicurezza e coordinamento PSC , ai documenti di valutazione dei rischi DVR e documenti di valutazione dei rischi di interferenza DUVRI redatti ai sensi di legge.

 

Per ottenere l’agevolazione gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro il 31 marzo 2023.

 

Le domande dovranno tassativamente essere inviate il prossimo 27 settembre e sono pre-compilabili dal 20 settembre p.v..

 

Il Bando, che si allega, è riservato alle micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un’attività economica nei comparti delle costruzioni, del manifatturiero e del trasporto e magazzinaggio.

 

 

CHIUSURA UFFICI

Si informa che in occasione della pausa estiva gli uffici dell’Unione
rimarranno chiusi dal 12 agosto a tutto il 31 agosto

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 9 giugno 2022 Molto importante! Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2022

Upa informa

Circolare del 9 giugno 2022
Molto importante! Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2022

La dichiarazione dovrà essere effettuata – esclusivamente in via telematica – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Allegati: IMPOSTA_DI_SOGGIORNO_SPECIFICA_TECNICA_1.4.2022 – modello-nuova-dichiarazione-imposta-di-soggiorno-2022 – istruzioni-nuova-dichiarazione-imposta-di-soggiorno-2022

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno pubblicato nella GU n 110 del 29 aprile 2022

Con il decreto sono stati adottati sia il modello di dichiarazione che le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.

Attenzione! Per quanto attiene alla dichiarazione 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi – vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa – la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Nella stessa nota si ricorda poi che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).

Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Si precisa, infine, che il decreto in questione interviene comunque solo a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta.

Dichiarazione imposta di soggiorno: invio online dal sito dell’Agenzia delle entrate da inviare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2022

Modello e invio dichiarazione

Fino al 30 giugno 2022, sarà possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Dipartimento Finanze del MEF (In Allegato alla presente).
I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento, scaricando l’apposito modulo software, oppure dall’area riservata del sito web dell’Agenzia.

Invio dal sito web dell’Agenzia delle Entrate

Dal 7 giugno 2022 inoltre, è pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un apposito servizio  che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può essere cercato con parole chiave, per esempio “imposta di soggiorno”, dalla casella di ricerca).
Questa nuova modalità, introdotta con un avviso comparso sul sito del Ministero in data 31 maggio 2022, è stata pensata per semplificare l’invio della dichiarazione obbligatoria per i soggetti tenuti alla compilazione (strutture alberghiere, extralberghiere e locazioni turistiche).

Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Istruzioni della nuova procedura sul nuovo modello di dichiarazione annuale

Si chiama Modello 22 (In Allegato alla presente) la nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno introdotta nel 2020 con il Decreto Rilancio. La presentazione dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 è stata fissata per il 30 giugno 2022 (il Decreto Sostegni ha accorpato i due anni di riferimento disponendo lo slittamento della scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno 2021). Vediamo a chi è rivolto questo adempimento fiscale e quali sono le istruzioni da seguire.

Chi dovrà presentare il Modello 22 per l’imposta di soggiorno

La nuova dichiarazione per la “City Tax” dovrà essere compilata e inoltrata da tutte le attività che operano nel settore dell’accoglienza e della ricettività. Oltre agli hotel e alle strutture alberghiere ed extralberghiere, l’obbligo è stato esteso anche alle locazioni turistiche (quindi anche host e property manager). In caso di omissione o dichiarazioni incomplete e/o non corrette, saranno applicate a tutti i soggetti le medesime sanzioni amministrative, ossia una pena pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.

Sarà, dunque, il 30 giugno 2022 la scadenza fissata per la presentazione del Modello 22, in cui dovranno essere riportate le imposte di soggiorno relative agli anni di imposta 2020 e 2021 (come anticipato nell’introduzione, l’accorpamento dei due anni è stato predisposto, in via del tutto eccezionale, solo per il 2022).  Il modello dovrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai Comuni che l’hanno istituita.

Istruzioni sulla compilazione del Modello 22

A seguito del Decreto sulla nuova procedura, vediamo quali sono le novità introdotte con la nuova dichiarazione per la “City Tax” (per saperne di più, scarica il modello (In Allegato alla presente) approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le relative istruzioni (In Allegato alla presente)).

La prima novità riguarda la compilazione del modello su base trimestrale. Dopo aver inserito i dati utili per l’individuazione del Comune e della tipologia a cui appartiene il soggetto dichiarante (gestore della struttura ricettiva, mediatore della locazione, dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva oppure intermediario), si passa alla compilazione dei dati relativi all’imposta di soggiorno applicata nei quattro trimestri in cui viene diviso l’anno d’imposta.

Questa disposizione potrebbe creare dei problemi nella compilazione per quei soggetti che hanno già inoltrato dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2020, utilizzando il precedente modello ancora in vigore (ossia il Modello 21), che prevedeva una compilazione su base mensile. Problematiche diverse, invece, possono essere riscontrate dai Comuni i cui iter burocratici, necessari per la rendicontazione, prevedono comunicazioni periodiche basate su un periodo diverso da quello trimestrale.

Altra novità riguarda i property manager e i portali di intermediazione. Come riportato dalle istruzioni rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la dichiarazione annuale deve essere presentata anche da questi soggetti, in quanto ricoprono il ruolo di responsabile d’imposta. Quindi, diversamente dal Modello 21 in cui il dichiarante era il cosiddetto “agente contabile”, i property manager e i portali devono assolvere a questo adempimento anche se non gestiscono pagamenti, perché:

il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Questi soggetti, dunque, dopo l’adeguamento alle nuove normative che regolano la comunicazione delle locazioni brevi (CLB 2022), dovranno aggiornare le proprie procedure in merito alla “City Tax, per non incorrere alle sanzioni previste per mancata dichiarazione.

Grazie per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni vostra osservazione o necessità

LA SEGRETERIA UPA

Upa Informa: Notizia Flash del 07/06/2022 URGENTE: TAX CREDIT 65% SLITTAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 13.06 (ore 12.00)

Notizia Flash del 07/06/2022URGENTE: TAX CREDIT 65% SLITTAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 13.06 (ore 12.00)

E’ stato diffuso sul sito del Ministero del turismo l’avviso 7 giugno 2022, recante tra gli altri la modifica dei termini di presentazione della domada di  concessione del credito d’imposta al 65% (art. 79 DL 104/2020).

In base a quanto ora previsto, le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo il giorno 13 giugno 2022

Vi segnaliamo infine le FAQ predisposte dal Ministero sulla base delle richieste di chiarimento ricevute.

 

La Segreteria Upa