28/03/2026 - 14:16
rete fidi liguria

Attenzione, la scadenza del pagamento dei compensi in abbonamento Siae è il 10 marzo 2026

Con riferimento alla Circolare del 18 febbraio 2026

ATTENZIONE! LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN ABBONAMENTO SIAE ANNUALE E’ IL 10 MARZO 2026

Ricordiamo a tutti i nostri associati che non hanno ancora provveduto, che il pagamento agli Uffici Siae di competenza, per l’applicazione del trattamento tariffario agevolato, e beneficiare dello sconto dell’attestato di appartenenza al Sistema Confindustria, deve essere effettuato entro martedì 10 marzo 2026

Per le aziende regolarmente iscritte presso la nostra Associazione, abbiamo già provveduto a richiedere agli uffici Siae territoriali l’applicazione dello sconto sui Mav inviati, su cui deve comparire la dicitura AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi).
Ricordiamo che nel caso di dubbia o non corretta applicazione degli accordi Confindustria Alberghi, la segreteria dell’Associazione è a disposizione per le necessarie verifiche e, ove richiesto, per le eventuali correzioni presso gli uffici SIAE competenti, contattare merialdo@upasv.it

Il prossimo 10 marzo scadono i termini per usufruire delle agevolazioni previste dall’Accordo SIAE Confindustria Alberghi per il pagamento dell’Abbonamento SIAE “Musica d’Ambiente tramite strumenti meccanici”.

Per usufruire delle riduzioni previste dal suddetto accordo – e nel caso di verifiche – è necessario, come sempre, l’attestato di adesione rilasciato dalla nostra Associazione.

Si potrà pagare la Siae con le seguenti modalità:

➡ Tramite mav inviato dalla Siae che vi invitiamo a verificare controllando gli importi presenti nei bollettini ricevuti, ove deve essere riportato lo sconto Confindustria Alberghi (AICA)

➡ all’Ufficio SIAE Importante! Non è più possibile pagare con assegno bancario ma solo tramite pos all’Ufficio Siae di competenza

➡ Tramite bonifico all’ufficio SIAE di competenza
Attenzione! in caso di bonifico, mandare contabile via mail All’ufficio Siae di competenza in modo da comprovare il pagamento due giorni lavorativi prima della scadenza (entro sabato 7 marzo), considerando la valuta del beneficiario. Nelle causali vogliate, cortesemente, indicare la Partita IVA di riferimento

Riferimenti Uffici Siae Territoriali

SIAE Mandataria di Albenga
Dr. Roberto Quaranta
albenga@mandatarie.siae.it
Via A. Pacinotti, 1 – 17031 Albenga – SV
tel. +39.0182.543377
fax +39.0182.544798
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Coordinate Bancarie: SIAE ALBENGA 03103 – IBAN IT92N0103003200000010310323

SIAE Mandataria di Finale Ligure
Dott.ssa Claudia Cecere
Via Calvisio, 100 – 17024 – Finale Ligure (SV) finaleligure@mandatarie.siae.it
Tel.019/601444 – Fax. 019/601444
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Coordinate Bancarie: IT33R0103003200000010310509

SIAE Mandataria di Savona
Dr. Pier Carlo DE PICCOLI
savona@mandatarie.siae.it
Corso Italia, 11/6 — 17100 Savona (SV),
Tel. e Fax +39019853713
Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì – ore 09.00-12.00

Di seguito dati IBAN:
Intestatario SIAE SAVONA 03101
Cordinate Bancarie Europee (IBAN) IT86R0103003200000010310137
Codice BIC PASCITMMROM

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Per usufruire delle riduzioni previste dal suddetto accordo – e nel caso di verifiche – è necessario, come sempre, l’attestato di adesione rilasciato dalla nostra Associazione.

I nuovi accordi per le utilizzazioni di Musica d’Ambiente per il triennio 2025-2027 riguardano i seguenti settori:

· Alberghi, Villaggi Turistici, Residence e Casealbergo

· Agriturismi

· Campeggi

· Affittacamere e Bed & Breakfast

· Pubblici Esercizi (in strutture ricettive)

Per quanto riguarda gli sconti, Confindustria Alberghi, attraverso una serie di impegni aggiuntivi di cui si è fatta carico con SIAE, permette alle aziende associate di usufruire dello sconto massimo previsto sulle tariffe pari al 27% cui vanno aggiunte le ulteriori riduzioni già presenti nel vecchio accordo e che riportiamo in sintesi qui di seguito:

· Riduzione del 27% – sulle tariffe base indicate nelle tabelle allegate;

· Riduzione ulteriore del 10% – solo per gli apparecchi posti nelle camere clienti;

· Ulteriore riduzione del 5% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 50% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessivamente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti;

· Ulteriore riduzione del 10% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 90% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessiva-mente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti.

Ricordiamo, infine, che nel caso di dubbia o non corretta applicazione degli accordi Confindustria Alberghi, la segreteria dell’Associazione è a disposizione per le necessarie verifiche e, ove richiesto, per le eventuali correzioni presso gli uffici SIAE competenti.

Cordiali saluti

La Segreteria

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI

Viale Pasteur, 10 00144 Roma

Tel. 06.5924274 – 06 54220808

www.alberghiconfindustria.it | c.tremante@alberghiconfindustria.it

Upa informa Circolare del 6 febbraio 2023

Upa informa

Circolare del 6 febbraio 2023

SIAE TERMINE RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI AL 28 febbraio 2023 E ADEGUAMENTO COMPENSI 2023

 

La Segreteria ha provveduto ad inviare direttamente, l’elenco delle strutture associate all’Unione Provinciale Albergatori 2023, agli uffici Siae che vi garantiranno pertanto l’applicazione della scontistica, successivamente vi invieremo copia dell’attestato di appartenenza al Sistema Confindustria rilasciato dalla nostra Associazione.

Segnaliamo che Siae ha ritenuto di apportare un aumento dei compensi nella misura del +8% per effetto degli incrementi ISTAT previsti da contratto e relativi al periodo settembre 2021 – settembre 2022 (+ 8,6%) e riservandosi in una fase successiva il recupero dei punti accantonati negli anni precedenti.
Molto Importante!
Abbiamo rilevato l’invio di numerosi mav errati da parte degli uffici Siae per il pagamento della musica d’ambiente in scadenza il 28 febbraio 2023,
in cui non è prevista l’agevolazione derivante dal nostro accordo Siae con Confindustria Alberghi che garantisce lo sconto del 30% sul compenso richiesto.
Vi invitiamo a non pagare tramite bollettino mav senza prima verificarne l’importo contattando l’ufficio Siae di competenza per concordare un’altra forma di pagamento. Riportiamo di seguito i contatti dei vari Uffici delle Mandatarie Siae.

Recapiti mandatarie SIAE

SIAE Mandataria di Albenga
Dr. Roberto Quaranta
E-mail: albenga@mandatarie.siae.it
Via A. Pacinotti, 1
17031 Albenga – SV
tel. +39.0182.543377
fax +39.0182.544798
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Coordinate Bancarie: SIAE ALBENGA 03103 – IBAN IT 92 N 01030 03200 000010310323

SIAE Mandataria di Finale Ligure
Claudia Cecere

Via Calvisio, 100 – 17024 – Finale Ligure (SV)
E-mail: finaleligure@mandatarie.siae.it

Tel.019/601444 – Fax. 019/601444
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Cordinate Bancarie Monte dei Paschi Siena

IT 33 R 01030 03200 000010310509

Indicando nella causale il nome del locale o P.I.

SIAE Mandatario di Savona

Pier Carlo DE PICCOLI

SIAE. Società Italiana degli Autori ed Editori.

Corso Italia, 11/6 — 17100 Savona (SV), Italia Tel. e Fax +39019853713

e.mail: savona@mandatarie.siae.itwww.siae.it  Orario: da lunedì a venerdì ore 09.00-12.00

 

Riportiamo, qui di seguito, una sintesi degli sconti derivanti dall’Accordo tra l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Siae e in allegato le tariffe valide per il 2023.

Accordo per la “Musica d’Ambiente” tramite strumenti meccanici

  1. Riduzione del 30% – sulle tariffe base indicate in tabella;
  2. Riduzione ulteriore del 10% – solo per gli apparecchi posti nelle camere clienti;
  3. Ulteriore riduzione del 5% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 50% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessivamente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti;
  4. Ulteriore riduzione del 10% – nel caso in cui l’abbonamento riguardi un numero di apparecchi pari o superiore al 90% delle camere disponibili. La riduzione si applica solo all’importo complessiva-mente dovuto per gli apparecchi posti nelle camere dei clienti.

Accordo per i “Trattenimenti danzanti e concertini”

  1. Riduzione del 15% – Sui compensi fissi giornalieri dovuti per diritto d’autore per i trattenimenti gratuiti, ivi compresi i trattenimenti speciali, viene applicata una prima riduzione del 15%. Per i trattenimenti non gratuiti tale riduzione viene applicata sui compensi minimi.
  2. Riduzione del 30% – Qualora per i trattenimenti gratuiti venga a stipulato un abbonamento per un periodo di almeno 30 giorni, che comprenda almeno un trattenimento settimanale.

Attese telefoniche su telefonia fissa

  1. Riduzione del 30% – sui compensi dovuti per l’uso del repertorio protetto nelle attese telefoniche.

 

Per eventuali ulteriori informazioni la Segreteria dell’Associazione è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa     

 

Upa informa Circolare del 27 aprile 2021

Upa informa

Circolare del 27 aprile 2021

     Argomenti:

Ø  Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

  • Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione
  • Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
  • Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
  • Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza
  • DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021
  • CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
    – Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS
    – Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo
    – Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Ø  Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

  • Promemoria SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – differimento del pagamento al 30 giugno 2021
  • Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

Per accedere alla registrazione vi invitiamo ad inviarci una mail di richiesta.

Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione

ricordiamo che con deliberazione 124/2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha reso operativa la misura prevista dall’art. 6 del ‘DL Sostegni’ che consiste nella riduzione degli oneri amministrati nelle bollette elettriche delle utenze non domestiche connesse in Bassa Tensione (BT), attraverso la ridefinizione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema (senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile).

 

L’agevolazione si applica ai consumi di competenza nei 3 mesi aprile – maggio – giugno 2021.

 

A titolo puramente indicativo riportiamo nella tabella seguente una valorizzazione di massima del beneficio per differenti livelli di consumo mensile (per utenze in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW).

 

Consumo mensile

Pmax Impegnata

Risparmio su totale fattura (IVA compresa)

[kWh/mese]

[kW]

[€/mese]

[%]

5.000

25

– 140

-14%

10.000

40

– 230

-12%

30.000

80

– 470

-9%

 

Sottolineiamo nuovamente che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

 

Il Consorzio Luce resta a Vs disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.

Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
L’Ade conferma il diritto alla fruizione dell’agevolazione per canoni 2020 pagati nel 2021

Vi segnaliamo la risposta ad interpello n. 263 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate in cui l’istituto ribadisce quanto già specificato durante Telefisco relativamente al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020): la società che nel 2021 versa i canoni relativi alle mensilità 2020,  matura il diritto alla fruizione del credito fiscale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

 In Allegato

Agenzia delle Entrate_Risposta_263_del_19_aprile_2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65

Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

Fonte: Inps

Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza

Anticipo di alcune misure in materia di crisi d’impresa per far fronte all’emergenza sanitaria, come le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento ed in tema di transazione fiscale, la sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale, nonché la proroga delle segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità intervenute negli ultimi mesi in materia di crisi d’impresa, di seguito sinteticamente illustrate.

Come noto, l’entrata in vigore della riforma in materia di crisi d’impresa è stata posticipata, per tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, al:

·       1° settembre 2021, per quel che riguarda l’operatività del Codice della crisi d’impresa[1] (art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020);

·       termine di approvazione dei bilanci 2021 (in sostanza, 30 aprile 2022), per quel che riguarda l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Sono, inoltre, state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[2] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori e sempre in chiave anti-emergenza sanitaria.
In particolare, si tratta di:

disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art.7 del D.L. Liquidità);

·       misure in materia di sovraindebitamento (art.4-ter del D.L. Ristori);

·       misure in materia di transazione fiscale (art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid);

·       sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021);

·       misure in materia di segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale creditore qualificato (art.4 del D.L. Sostegni, in corso di conversione in legge).

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità conferma che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).
In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.
La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”).

Il medesimo art.106 del “Decreto Cura Italia” è stato modificato dal “D.L. Liquidità” in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell’art. 2540 c.c., di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

2. Misure in materia di sovraindebitamento

Per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure, contenute nel Codice della crisi, volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (art.4-ter del D.L. 137/2020 – cd. D.L. Ristori).
In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

·       esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti;

·       sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art.6 della legge 3/2012).
Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.
Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA.
Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l’accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

3. Transazione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’epidemia in atto, vengono stabilite modifiche agli artt. 180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” (cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020).
In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o di altri enti di previdenza quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di voto e la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli altri enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° settembre 2021.

In sostanza, quindi, si è voluto anticipare l’efficacia di tali misure, nell’ottica di favorire il debitore in questa fase di pandemia in atto.

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all’emergenza sanitaria, e verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, la legge di Bilancio 2021 (art.1, co.266, della legge 160/2020) rafforza il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

·       all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);

·       alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l’art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).
Ove invece l’assemblea sia stata già convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
In sostanza, la legge di Bilancio 2021 riscrive l’art.6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

5. Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Il D.L. 41/2021 (art.5, co.14), in corso di conversione in legge, interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019).

Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021

Pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali – Nuova modalità di trasmissione dei dati dal 1 aprile 2021

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 31 marzo per ricordarvi che il DL 41/2021, cd. DL Sostegni ha previsto, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS degli ammortizzatori Covid 19, delle modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione delle integrazioni salariali.

Tali modifiche dovrebbero semplificare la procedura di trasmissione dei dati e quindi velocizzare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale al lavoratore.

In particolare, l’art. 8, co. 5, de DL 41/2021 prevede “Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attivita’ lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche’ all’accredito della relativa contribuzione figurativa, e’ effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig»”.

Con la circolare 62/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate da tale norma e fornisce le indicazioni operative per la trasmissione dei dati tramite il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig

Il nuovo sistema di trasmissione si applicherà ai trattamenti di integrazione salariala a pagamento diretto relativi a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, che si allega, fornisce le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Oltre che alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

1.      il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni;

2.      il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3.      i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4.      i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’Istituto precisa che il beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, al termine della procedura di autorizzazione, verranno emanate, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (v. precedente articolo citato in calce), l’Istituto precisa che:

·       il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

·       il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

·       l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.


Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

In considerazione della imminente chiusura dei bilanci, ricordo a tutti che la L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 prevede, tra l’altro, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile che abbiano ricevuto una erogazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:

 – Pubbliche amministrazioni;

 – Soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013 (quindi anche società a controllo pubblico);

a partire dall’anno 2019 (per gli importi percepiti nell’anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell’anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo – a seguito delle recenti modifiche legislative – vale anche per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

L’adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all’anno precedente.

La norma prevede altresì l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet in capo ad associazioni, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri che abbiano percepito (importi effettivamente erogati) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – promemoria differimento del pagamento al 30 giugno 2021

Facendo seguito alla nostra comunicazione, Vi ricordiamo che a seguito delle nostre richieste, la SIAE ha predisposto un ulteriore differimento del pagamento al 30 giugno 2021 e delle nuove misure di sostegno che tengano conto del perdurare della crisi economica determinata dai provvedimenti per il contrasto della pandemia.

Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

È stata rifinanziata una misura molto interessante gestita da SACE SIMEST che eroga sino a 400mila a fondo perduto ed è dedicata alle imprese che abbiano un fatturato export superiore al 20%.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente LINK ufficiale di SIMEST
Requisiti.
Per presentare domanda, le PMI e MidCap (quindi anche grandi imprese) occorre soddisfino semplicemente DUE requisiti:

a.    un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno;
b.    un livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) non superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera o 4,00 se commerciale/di servizi.

A quanto ammonta la misura agevolativa.

Se si soddisfano i due requisiti di cui sopra, è possibile accedere sino a esaurimento fondi e previa istruttoria da parte di SACE-SIMEST a:

1.    un finanziamento a tasso estremamente agevolato sino a 800.000 euro (calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente) della durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento;
2.    un contributo a fondo perso pari al 50% del finanziamento (quindi massimo 400.000€).

Uno dei punti di forza risiede nel fatto che non è richiesta alcuna garanzia per le domande presentate fino al 30 giugno 2021 , né fatture o preventivi o business plan.

Il tasso di interesse iniziale per il finanziamento è pari a tasso di riferimento UE e potrà ridursi sino al 90% nel caso di rispetto di determinati parametri.

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, così quello del contributo a fondo perso ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

Come si presenta domanda.
L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale dei finanziamenti.
Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso.

Per presentare domanda, occorre:

1.    indicazione dei principali paesi in cui si esporta, con il relativo fatturato e indicazione della % sul fatturato globale

2.    breve presentazione aziendale: descrizione azienda, risorse umane e strumentali, mercato di riferimento

3.    kit firma digitale legale rappr.te

4.    ultime due dichiarazioni IVA

5.    dati aziendali e di bilancio delle imprese con legami societari > 25%

Segnaliamo che il 5 maggio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà il webinar gratuito dal titolo “SIMEST: Finanziamenti agevolati e contributi a supporto delle imprese esportatrici italiane” in collaborazione con SIMEST.

Un’occasione da non perdere per approfondire il Finanziamento agevolato “Patrimonializzazione” dedicato alle imprese con un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno e le altre agevolazioni erogate da SIMEST per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

Simest infatti supporta la crescita sui mercati esteri, anche all’interno dell’Unione Europea, con la possibilità di accedere a liquidità a tasso agevolato e, fino al 30 giugno 2021, con esenzione dalla necessità di presentare garanzie. Inoltre fino a fine 2021 è possibile richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.

Di questo e altro parleremo con gli esperti di SIMEST il prossimo 5 maggio, alle ore 15

La partecipazione è gratuita previa richiesta di iscrizione da inviare a:  migliardi.d@uisv.it

SIAE MUSICA D’AMBIENTE – NUOVI PROVVEDIMENTI e RIDUZIONI

Nella giornata di ieri Siae ci ha comunicato l’esito della nostra richiesta relativa alla rideterminazione degli abbonamenti SIAE Musica d’Ambiente e i nuovi provvedimenti non tengono conto di quanto da noi proposto.

Nonostante altre associazioni hanno ritenuto adeguate le nuove misure, noi comunque, continueremo a sottoporre e sollecitare le nostre richieste.

 

Riportiamo, qui di seguito, tutti i dettagli delle misure adottate:

 

Riduzioni Abbonamenti Stagionali di Musica d’Ambiente.

Riduzione per gli abbonamenti attivi nel periodo ricompreso nei mesi da marzo a maggio 2020, pari ad 1/12 per ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato. A titolo esemplificativo la riduzione non sarà applicata agli esercizi stagionali che apriranno le attività da 1 giugno, ovvero per quelli che l’avessero conclusa entro il mese di febbraio (es. stagionali invernali).

·     Ulteriore riduzione per il comparto Turistico/ricettivo.

Riduzione del 10% del compenso per il diritto d’autore (al netto delle eventuali riduzioni di cui ai precedenti punti a e b). Tale riduzione sarà applicata alle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) titolari di un abbonamento annuale o stagionale e ai pubblici esercizi stagionali includendo fra questi anche gli stabilimenti balneari.

 

·     Abbonamenti Annuali di Musica d’Ambiente e degli abbonamenti per musica a sostegno di attività sportive e d’insegnamento (palestre, corsi di danza).

Riduzione del 25% per tutti gli esercizi commerciali ed attività, ad eccezione di quelle di rivendita di generei alimentari (sia di piccole o grandi dimensioni) anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (empori, supermercati ipermercati ecc.).

 

Modalità di applicazione

·     Abbonamenti non ancora corrisposti

Per tutti coloro che in ragione delle proroghe dei termini di pagamento non avessero provveduto al rinnovo dell’abbonamento. SIAE trasmetterà un nuovo MAV con l’indicazione della nuova data di scadenza (30/06/2020 per gli abbonamenti annuali e 31/07/2020 per gli abbonamenti stagionali) e il nuovo importo da corrispondere, al netto delle riduzioni spettanti. Naturalmente potranno essere utilizzate anche le altre modalità di rinnovo: Uffici Territoriali SIAE e portale Musica d’Ambiente.

·     Abbonamenti già pagati.

Per tutti coloro che avessero già provveduto al pagamento, la riduzione spettante sarà considerata in occasione del rinnovo dell’abbonamento per l’annualità 2021.

Resta facoltà del singolo esercente di chiedere a SIAE il rimborso dell’importo versato in eccedenza che comprenderà il compenso per il diritto d’autore, l’IVA e l’eventuale quote parte degli oneri associativi che SIAE riscuote su mandato dell’Associazione di Categoria di appartenenza. Per ragioni di economicità, l’opzione per il rimborso non potrà essere effettuata nel caso in cui la restituzione riguardi un importo inferiore a complessivi € 50,00. Il rimborso potrà essere richiesto rivolgendosi all’ufficio Territoriale SIAE che ha rilasciato il Permesso.

 

Rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Cordiali saluti.