02/03/2026 - 23:16
rete fidi liguria

L’assemblea annuale Upasv alle Grotte di Borgio Verezzi

Le nuove strategia dell’accoglienza turistica nel Ponente Ligure si decideranno all’interno delle Grotte di Borgio Verezzi. Sarà questa cornice suggestiva a ospitare mercoledì 18 febbraio l’Assemblea Generale dell’Unione Provinciale Albergatori Savona. Un appuntamento che promette di andare ben oltre la semplice riunione associativa, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di idee su economia, ambiente e sviluppo del territorio. «Un’assemblea – anticipa la presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo – che non è solo un resoconto di quanto fatto, ma un trampolino di lancio verso un turismo più consapevole, solido e, perché no, capace di sorridere delle proprie sfide». L’apertura dei lavori, prevista per le 15, vedrà un saluto delle istituzioni locali e dei vertici di categoria. Dopo il benvenuto del sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, si alterneranno le relazioni di Carlo Scrivano (direttore UPASV) e Caterina Sambin (presidente dell’Unione Industriali di Savona). Presente anche Enrico Lupi, presidente Camera Commercio delle Riviere di Liguria. Il compito di tracciare la rotta e introdurre il dibattito spetterà alla presidente UPASV, Stefania Piccardo, figura chiave per la visione strategica dell’associazione degli albergatori savonesi. L’assemblea entrerà poi nel vivo con una nutrita rappresentanza della Regione Liguria: dalla vice presidente Simona Ferro agli assessori Luca Lombardi (Turismo) e Paolo Ripamonti (Ambiente), fino al consigliere Angelo Vaccarezza. Il confronto verterà sulle sfide che i piccoli comuni e le strutture ricettive devono affrontare in un mercato globale sempre più esigente. La seconda parte del programma prevede un’analisi tecnica del settore con il contributo di Romina Galleri, Economista Research Department di Intesa San Paolo che presenterà una ricerca sul tema delle leve strategiche per la valorizzazione del turismo in Liguria, con un focus sul territorio savonese. Seguirà l’intervento del Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa San Paolo Andrea Perusin, che analizzerà il binomio tra turismo ed economia, offrendo una panoramica sulle iniziative che la banca mette a disposizione per la crescita del territorio. Non mancherà un tema caldissimo: la sostenibilità. Francesco Cinaglia di Easy ESG risponderà a una domanda tanto diretta quanto attuale: “Gli ESG servono?”. Un approfondimento necessario per capire come i criteri ambientali, sociali e di governance stiano diventando il nuovo metro di giudizio per l’efficienza aziendale. Il gran finale sarà affidato al talento e all’ironia ligure di Andrea Di Marco.

Upa informa Circolare 15 gennaio 2026

Upa informa Circolare 15 gennaio 2026

Accordo per l’attuazione degli interventi  a sostegno delle imprese del settore per l’anno 2026

Varato il Patto del Lavoro nel Turismo. È una misura importantissima per noi albergatori per nulla scontata o dovuta.

Ecco le principali novità.

Innanzitutto il tetto sarà di 5 milioni. Quindi non tutti lo potranno percepire. Si potrà assumere a partire dal 1 febbraio.

Contratto minimo 8 mesi valore del bonus 3000 euro , sia che si faccia un contratto da 8, 9 o 10 mesi.

Ricordiamo che le ore minime per un part time a tempo determinato devono essere 28.

Se uno assume a tempo indeterminato percepirà 8000 euro.

Rispetto allo scorso anno le premialità sono state ridotte per motivi di nuove norme contabili, infatti avranno un valore di più 15 % sul contributo rischierato.

Ciò che prima era più 50 % ora è solo più 15% (esempio chi fa un contratto aziendale di 2 livello se prima prendeva 3000 più 1500 ora ne prenderà 3000 più 450).

Ma a fronte di questo taglio c’è la contropartita che le premialità pur se ridotte tantissimo serviranno a dare una priorità di valutazione.

Tenete conto che chi assume a tempo indeterminato è certo di avere il finanziamento.

Che però viaggia su una propria linea prioritaria disgiunta dalle assunzioni a tempo determinato.

Es : uno può ricevere bonus per tempo indeterminato ma non per quello o quelli a tempo determinato.

Per avere una ragionevole certezza di prendere il bonus anche sui tempi determinati occorre quindi attivare una premialità che determina una priorità nella valutazione.

Le premialità sono indicate nel patto.

Fate quindi bene i vostri calcoli.

Se avete bisogno noi ci siamo!

Il Direttore Carlo Scrivano

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 12 dicembre 2025

Upa informa Circolare 12 dicembre 2025

Milleproroghe disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2025

– IMPORTANTE –

A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’11 dicembre 2025, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cosiddetto decreto “mille proroghe)”.

Il provvedimento – come riportato dagli organi di informazione al termine della riunione – contiene alcune disposizioni di interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, di seguito riepilogate, che sono state adottate su istanza delle associazioni di categoria:

Attenzione! viene prorogato al 31 marzo 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese turistico ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti bevande appartenenti alle categorie delle piccole imprese e delle microimprese;

– viene prorogato al 31 dicembre 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali.

Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 1 dicembre 2025

 

Upa informa Circolare 01 dicembre 2025

Cassa Commercio Liguria. Sostegno all’accesso al credito – Riapertura della misura dal 10 dicembre 2025

IMPORTANTE – A tutte le Aziende Associate

Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Decreto-8546 del 25 novembre 2025 Regolamento CCL 25

Fesr 2021-2027 – OS 1.3 e OS 2.1 In allegato presentazione dettagliata del Regolamento a cura di RETE FIDI LIGURIA

Al seguente link documento completo: Regolamento Cassa Commercio Liguria – Rapertura strumento con Decreto 85/2025

Cos’è

Cassa Commercio Liguria è uno strumento finanziario agevolativo della Regione Liguria per sostenere gli investimenti e l’accesso al credito per le imprese che operano nel settore commercio, turismo e somministrazione. (Codice ATECO ammessi) Attenzione! Le domande a partire dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 

Approvata la seconda edizione dello strumento Cassa Commercio Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie.
Lo strumento opera nell’ambito degli Obiettivi Specifici 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi” e 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”.

Chi può accedere

Le micro, piccole e medie imprese del commercio e servizi di ristorazione e alloggio, in forma singola o associata (cooperativa o consortile), iscritte all’albo di cui alla legge regionale n. 3/2003 o iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l’iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell’allegato 1 del Regolamento.

Per cosa si può utilizzare

Per interventi di sostegno di operazioni finanziarie e interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Lo strumento sostiene la capacità di credito delle imprese attraverso forme di garanzia e interventi agevolativi mirati a consentire migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti.

Quanto si può richiedere

Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi  Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto.

Questi ultimi sono concessi fino al 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000 euro per:

-comuni liguri non costieri
-esercizi in possesso dei marchi “Botteghe storiche”, “Bottega Ligure”, “Liguria Gourmet”, “Genova Gourmet Bartender”, “Genova Gourmet Caffetteria” e altri marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti e promossi da Regione Liguria
-imprese con almeno venti anni di attività
-attività avviate da non oltre un anno (alla data di presentazione della domanda)
-imprese giovani, ditte individuali, società e società cooperative con titolari che non abbiano compiuto i 35 anni
-imprese femminili, imprese individuali, società o società cooperative

Si possono chiedere finanziamenti di importi compresi tra 10.000 e 500.000 euro.

Per la riassicurazione il valore della garanzia riassicurata è compreso tra il 50% e l’80% dell’importo dell’operazione finanziaria fino ad un massimo di 250 mila euro.

L’abbuono consiste in un ulteriore abbattimento dei costi di garanzia nella misura massima del 3%.

Il contributo per la riduzione dei costi per interessi determinato sul piano di ammortamento del finanziamento o leasing al tasso del 2%.

La retroattività delle operazioni è al 1 luglio 2023.

Quando e come presentare la domanda

Il nuovo soggetto gestore dello strumento è Mediocredito Centrale. I Confidi possono convenzionarsi utilizzando le indicazioni del Regolamento.

Le domande dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

Upa informa Circolare del 25 settembre 2025

 

Upa informa Circolare 25 settembre 2025

Argomenti:

Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali Reminder scadenza obbligo assicurativo medie imprese entro il 1 ottobre 2025

Attenzione! Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT

ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari

Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo

Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico

Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione

Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

FIERE nazionali e internazionali 2026

Lotta alle false recensioni

Con riferimento all’Invito inviato lo scorso 17 settembre, ricordiamo l’evento
” Turismo è Lavoro”, organizzato da Filcams Savona, calendarizzato per
lunedi 29 settembre
 alle ore 15.00
presso Villa Cambiaso, Via Torino 10, Savona

 ALLEGATI: USECASE_Turismo-Alberghi CCIAA Riviere di Liguria Assicurazione obbligatoria per i danni da eventi catastrofalià CARD_10 cose da sapere sulle CER_CCIAA Riviere di Liguria_rev5 Sales Manual -Roadshow Aviareps November 2025 _MERCATO OUTBOUND SCANDINAVO (2) Decreto_MIMIT_180625 USECASE_Balneare CCIAA Riviere di Liguria_rev4 (1)

Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

Entroterra: bando sperimentale per l’insediamento di nuove attività nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti

Con Decreto n. 6329/2025, Regione Liguria ha approvato il bando sperimentale per favorire l’insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nell’entroterra, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 6/2025. Il fondo, pari a 4.850.000,00 €, è destinato alle cooperative di comunità e alle micro-imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi che hanno avviato una nuova attività o aperto nuove sedi a far data dal 06/05/2025 oppure che intendano avviare l’attività nell’entroterra ligure. Tale misura agevolativa intende incentivare nuove aperture nei comuni non costieri con popolazione non superiore ai 2.500 abitanti, coinvolti nella misura. L’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici.

È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni.

Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 alla PEC della Camera di Commercio di Genova cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, fatta salva la chiusura anticipata dello sportello qualora le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.

Consulta tutta la modulistica: Bandodomandamodello di dichiarazione de minimisprivacy.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il  link di Regione Liguria.

Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali – Reminder scadenza obbligo assicurativo per le medie imprese

Entro il 1 ottobre 2025 le imprese di medie dimensioni devono assicurarsi contro i rischi catastrofali

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, per ricordarvi che il 1 ottobre p.v., per le imprese di medie dimensioni – imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro – scade il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali.

Si ricorda che le misure in materia di rischi catastrofali sono state introdotte dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

In particolare, tale legge ha istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025 dal DL Milleproroghe (art, 13, co. 1, DL 202/2024), contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.

Il DL 39/2025 ha poi fatto slittare ulteriormente il termine al:

– 1 ottobre 2025 per le medie imprese

– 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese

Per le grandi imprese la polizza contro i rischi catastrofali doveva essere stipulata entro il 31 marzo scorso, con la previsione però di applicazioni delle sanzioni a partire dal 30 giugno 2025 (90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo).

 

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. A tal proposito con DM del 18 giugno 2025 il MIMIT ha individuato le agevolazioni di competenza della DG per gli incentivi alle imprese che non saranno accessibili alle imprese che non si adeguano agli obblighi assicurativi.

Si tratta in particolare delle seguenti misure:

a)“Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

Nell’avviso del 5 agosto scorso, il MIMIT ricorda che tale elenco non è da ritenersi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.

In allegato presentazione seminario di approfondimento organizzato da Confindustria e ANIA, con la partecipazione del MIMIT, sui nuovi obblighi assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 per tutte le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia,  tenute all’iscrizione nel registro delle imprese

Nel corso del seminario – durante il quale sono stati ripercorsi i contenuti della legge di Bilancio 2024, del decreto ministeriale 18/2025 e le novità introdotte dal DL 39/2025 e forniti chiarimenti, tra gli altri, in merito ai beni assicurabili, la determinazione del valore del bene da assicurare, i soggetti obbligati, con focus specifico sui casi in cui l’utilizzatore del bene è soggetto diverso dal proprietario, multinazionali con polizze attive a livello globale per le quali è stata richiamata l’attenzione alla verifica della compliance con le norme italiane – è stato ribadito più volte l’opportunità di fare richiesta di preventivi a più compagnie assicurative, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero variare anche sensibilmente tra una compagnia e l’altra, anche in caso di stesso valore del bene e stessa classe di rischio.

Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT

Decreto MIMIT 18 giugno 2025 – Obbligo assicurativo per accedere agli incentivi MIMIT.

Si informa che lo scorso 25 luglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 18 giugno 2025, che si allega, che adegua la disciplina di alcuni incentivi di competenza dello stesso Ministero all’obbligo per le imprese di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui all’art. 1, commi 101-112, della Legge di Bilancio 2024.

Nel provvedimento è indicata una lista di agevolazioni alle quali è precluso l’accesso nel caso in cui non si sia adempiuto all’obbligo assicurativo e si applica alle domande di agevolazione presentate:

  • dalle grandi imprese, successivamente alla data di pubblicazione del Decreto;
  • dalle medie imprese, a partire dal 2 ottobre 2025;
  • dalle piccole imprese, a partire dal 1° gennaio 2026.

Le agevolazioni citate nel Decreto sono di competenza dello stesso MIMIT e sono gestite sia direttamente, sia per il tramite di altri soggetti gestori, che dovranno verificare l’adempimento da parte delle imprese anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

In particolare, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazioni:

  • Contratti di sviluppo(di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche) e Mini contratti di sviluppo (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024), misure gestite da Invitalia.
  • Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industrialeai sensi della Legge 181/89” (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperativa di piccola e media dimensione – Nuova Marcora(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021), misura gestita da CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa;
  • Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020), misura gestita da Invitalia;
  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale(di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015), misura gestita dal MIMIT;
  • Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI(di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024), misura gestita da Invitalia;
  • Finanziamento di start-up (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA;
  • Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica(di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA.

Per le agevolazioni che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche devono essere effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
Si segnala che in questo elenco non è presente il Fondo di Garanzia per le PMI per il quale risulta in corso di modifica le disposizioni operative.

Elenco allegati alla notizia

Decreto MIMIT 18 giugno 2025

 

ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari

Il PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria fa parte della rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio istituita dal Piano nazionale Transizione 4.0 varato dal governo per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale ed energetica.

In merito a quest’ultima, un grande focus viene fatto sull’utilizzo di energie rinnovabili e in particolare sullo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

In allegato vi preghiamo di trovare 3 documenti:

–         Il primo è l’ABC di una CER, in cui si dettagliano i suoi principali obiettivi e caratteristiche, il suo funzionamento, gli incentivi e i guadagni previsti.

–         Il secondo è un caso applicativo di una comunità energetica tra strutture alberghiere e utenti privati.

–         Il terzo riguarda in particolare gli stabilimenti balneari.

 

Certi di fare cosa gradita, vi preghiamo di diffondere questi materiali ai vostri associati, ricordandovi che la Camera di Commercio resta al vostro fianco per  sviluppare e promuovere una  transizione energetica sempre più green.

Rimaniamo a vostra disposizione per un incontro one to one in cui raccontarvi gli obiettivi  dell’ ufficio PID e del nostro sportello green.

Cordiali saluti
Ufficio  Digitalizzazione e sostenibilità aziendale– Punto Impresa Digitale

CCIAA RIVIERE DI LIGURIA

Posta elettronica certificata: cciaa.rivlig@legalmail.it – Sito web: www.rivlig.camcom.gov.it

E-MAIL: pid@rivlig.camcom.it

Via Quarda Superiore 16 – Sede Savona (+39) 019 8314262-286

Via Tommaso Schiva 29 – Sede Imperia (+39) 0183 793228-234- 248

P.zza Europa 16 – Sede La Spezia (+39) 0187 728232-231

Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo

Sulla Gazzetta Ufficiale n.172 dello scorso 26 luglio, è stato pubblicato l’accordo siglato in sede di Conferenza Unificata relativo a una nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo. 

Nel dettaglio, sono stati adottati nuovi moduli semplificati per le attività del settore turistico, presenti nell’allegato, tra cui quello relativo alla presentazione della SCIA per strutture ricettive alberghiere, SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere e SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Dal momento della pubblicazione le Regioni hanno 45 giorni di tempo per adattare i contenuti informativi dei suddetti moduli alle normative regionali.

Link alla GU

Link all’accordo

Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico

La Regione lavora ad un modello previsionale basato sull’IA per stimare con precisione i flussi turistici

“Come Regione Liguria, grazie al grande lavoro del nostro consulente il professor Luca Sabatini dell’università di Genova, stiamo sviluppando un modello previsionale basato sull’intelligenza artificiale, finalizzato a stimare con maggiore precisione i flussi turistici, in termini di arrivi e presenze. L’obiettivo è duplice: da un lato, anticipare la domanda turistica in modo tempestivo e accurato; dall’altro, rafforzare la capacità decisionale degli enti pubblici e degli operatori del settore”, lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi nel corso della conferenza stampa a Roma di presentazione del nuovo Board dello Skål International Club su iniziativa del senatore Gianni Berrino.

“Un aspetto particolarmente innovativo è l’uso combinato di dati strutturati e semistrutturati – ha proseguito Lombardi – come, ad esempio, l’impatto degli eventi che viene stimato non solo in base al tipo e alla portata ma anche tramite l’analisi automatica di indicatori di engagement digitale, utilizzando metriche sintetiche costruite ad hoc. Il risultato è uno strumento in grado di produrre previsioni settimanali e mensili, differenziate per territorio, con una finestra di anticipo significativa, utile sia per la programmazione operativa, sia per la strategia di marketing e posizionamento promozionale”.

L’assessore ha poi illustrato il nuovo Dms (destination management system) che la Liguria ha ricevuto gratuitamente dal ministero del Turismo per tre anni: “Non si tratta di una semplice piattaforma digitale, ma di un’infrastruttura strategica per integrare dati, gestire flussi, personalizzare l’offerta e migliorare l’esperienza del viaggiatore. Attraverso il Dms possiamo dare strumenti digitali avanzati ai comuni, alle Dmo, agli operatori, promuovendo in modo più coordinato, efficace e moderno il nostro territorio: proprio perché crediamo in questa direzione, abbiamo investito 4 milioni di euro potenziare il sistema”.

Infine, Lombardi ha ricordato che, sempre grazie alla preziosa collaborazione con il ministero del Turismo, sta prendendo forma il nuovo sistema predittivo del parco nazionale delle Cinque Terre. “Si tratta – ha concluso l’assessore – di uno degli otto interventi approvati nell’ambito del fondo unico nazionale per il turismo-parte capitale 2024. È un’applicazione di intelligenza artificiale predittiva al servizio della gestione turistica finalizzata a evitare il sovraffollamento e a tutelare il patrimonio ambientale”.

Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione

Sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Nel comunicato di fine seduta si legge che:

“L’intervento normativo si inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e da contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, si mira a una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro.

Tra le principali previsioni del decreto si evidenzia una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica. Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Infine, si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa“.

Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno

Definita la nuova procedura informatica per datori di lavoro e lavoratori

Il Ministero dell’Interno ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi. Di seguito il testo integrale della nota pubblicata sul Portale Servizi, sezione sportello Unico Immigrazione.

Art. 22 comma 6 del D.lgs. n. 286/98: Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 4 bis comma 2 del D.lgs. n. 286/98 : “….La stipula dell’Accordo di integrazione, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.”

La procedura informatica

Passaggi Operativi:

  1. A seguito dirilascio del visto daparte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c., con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
  2. Con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi digitare il tasto «Trasmetti» per informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  3. Con l’inserimento delle informazioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente è automaticamente informato sull’applicativo SPI 2.0 dell’ingresso del lavoratore.
  4. Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscaledefinitivo assegnato al lavoratore straniero.
  5. Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscriveredigitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.
  6. Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero nelle modalità previste dalla norma suddetta, dovrà essere trasmesso al SUI,effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, nell’ambito dell’Area riservata – sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”) e cliccando sull’icona “Upload contratto di soggiorno firmato digitalmente” . Occorre poi digitare il tasto «Invia» per trasmetterlo allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  7. Il contratto è reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che provvede alla verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  8. Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della predetta PEC, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.
  9. In tal caso, nell’ambito dell’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, accedendo dall’icona “Inserisci dati Accordo” e compilando la relativa maschera.
  10. Una volta inseriti i dati relativi all’Accordo di integrazione, gli stessi sono visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che dovrà provvedere alla generazione dell’Accordostesso, tramite l’apposita funzionalità prevista nel sistema.
  11. Conclusa tale operazione da parte del SUI, il datore di lavoro riceve una nuova PEC, nella quale è allegato l’Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell’Area riservata, nonché la firma dell’Amministrazione. L’Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso al SUI, accedendo dall’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), icona “Upload Accordo di Integrazione firmato” .
  12. L’Accordo di Integrazione, sottoscritto anche dal lavoratore, viene reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che lo verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  13. Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e, ove ricorrano i presupposti di applicazione dell’Accordo di Integrazione, acquisito e validato anche il documento di Accordo firmato dal lavoratore, l’operatore del SUI effettua le operazioni informatiche di competenza e contestualmente vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno.
    Tali modelli (1 e 2) sono altresì scaricabili dall’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

Con il kit di primo ingresso, comprensivo di: contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.

Con riferimento alla busta per la spedizione, nelle more che vengano rese disponibili le buste presso gli Uffici Postali (ottobre 2025), l’acquisizione della busta stessa, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell’istanza di Permesso di Soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).
La busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente (contenuti e posizionamento sulla busta) quanto indicato nel “layout” che sarà riportato nella pec con cui viene inviato il Modello 209. La denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello 209. I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali.

NB: Si fa presente che il contratto di soggiorno sottoscritto e l‘accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi al SUI contestualmente.

NB: Le comunicazioni trasmesse al datore di lavoro sono altresì trasmesse, per informazione, all’indirizzo mail collegato allo SPID/CIE dell’utente ( ad es. facente parte di associazioni di categoria..) che ha inserito la domanda di nulla osta nel Portale Servizi ALI per conto del datore di lavoro.

NB: Tutti gli allegati inviati tramite PEC al datore di lavoro saranno contestualmente reperibili anche nell’Area riservata del Portale servizi ALI, nella sezione «Comunicazioni».

Fonte: Integrazione Migranti

FIERE nazionali e internazionali 2026

Gentilissimi,

in via esplorativa vi trasmettiamo un elenco di fiere nazionali e  internazionali in programma per il 2026.

Si tratta di eventi che potrebbero essere inseriti nel piano fiere al quale l’Agenzia intenderà partecipare nel corso del prossimo anno.

Vi invitiamo a compilare il form disponibile al seguente link, indicando quindi le fiere di vostro interesse: https://forms.gle/4d6ZFiCoefSVBqjm8

 

La scadenza per la compilazione è fissata a giovedì 30 ottobre 2025.

Importante:

  • La compilazione del form non comporta alcuna adesione vincolante alle fiere indicate.
  • Manifestando interesse, sarà invece possibile ricevere in seguito tutte le informazioni utili sull’evento e, se confermato nel piano fiere, anche il modulo per un’eventuale adesione formale.
  • Agenzia In Liguria si riserva di comunicare successivamente a quali manifestazioni parteciperà effettivamente.

Laddove le date dell’evento non siano al momento disponibili è stato inserito TBD- To be defined.

Manifestazione di interesse fiere ENIT 2026

Gentilissimi,

in riferimento alla mail in calce,

vi ricordiamo di rispondere al questionario presente al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3eoZ24gtlN8Briq9Hp4QSBNpRK0Tr4ZhOUEVdjnMKwQq9g/viewform?usp=sharing&ouid=103972867085469915084

indicando le fiere ENIT di Vostro interesse per il 2026, entro la deadline fissata per venerdì  24 ottobre 2025,

cordiali saluti


Richiesta di collaborazione per la partecipazione di regione Liguria AVIAREPS Around the World Roadshow Stockholm, Helsinki, Oslo, and Copenhagen.

Ai Gentili Operatori Turistici Liguri,

Con grande piacere, la Regione Liguria è lieta di annunciare la sua partecipazione al workshop itinerante nei Paesi Scandinavi, che toccherà Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

Questa importante iniziativa ha l’obiettivo di promuovere in modo coordinato e incisivo la destinazione Liguria nei confronti del mercato outbound scandinavo, mercato che riteniamo potenzialmente interessante per il nostro territorio.

Nel corso di ogni tappa, la delegazione di Agenzia In Liguria rappresenterà l’intero ecosistema turistico regionale partecipando a incontri di networking selezionati con 40-70 buyer e professionisti del settore per ogni città. Per garantire una presenza forte e coesa, porteremo con noi uno strumento cruciale: un Manuale di Vendita dedicato che fungerà da vetrina delle eccellenze turistiche liguri.

Ecco come potete contribuire attivamente al successo di questa missione:

Vi invitiamo a proporre i vostri pacchetti turistici per essere inclusi nel manuale compilando il file “Sales Manual” che trovate in allegato e restituendolo a questo indirizzo e-mail sempre in formato word.

Affinché l’offerta sia quanto più efficace possibile, è fondamentale che i pacchetti siano:

  • Studiati e ritagliati specificamente per il mercato scandinavo.
  • Rispondano alle esigenze, alle abitudini e alle tendenze di viaggio di questa clientela.

Per supportarvi nella creazione di proposte competitive e mirate, alleghiamo alla presente una Scheda di Presentazione del Mercato Outbound Scandinavo. Questo documento contiene dati aggiornati, insights e informazioni utili che vi saranno preziose per comprendere al meglio il target di riferimento.

La vostra partecipazione è essenziale per presentare una Liguria unita, variegata e pronta ad accogliere i turisti scandinavi con proposte su misura.

Scadenza per l’invio delle proposte: giovedì 16 ottobre 2025

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Ufficio Eventi Nazionali e Internazionali

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”

Via Bartolomeo Bosco, 15 (int. 2 e 3 – 2° piano)

16121 Genova

Tel. +39 010 530821

Fax  +39 010 5958507

 

Lotta alle false recensioni

aggiornamenti

Il Ministero del Turismo ha avviato da tempo un’azione volta a regolamentare il fenomeno delle false recensioni.

Nell’ambito del DL PMI, attualmente in discussione alla commissione industria del Senato, al Capo IV, è stato inserito un articolato relativo alla lotta alle false recensioni, su cui è in corso un confronto tecnico con Bruxelles.

Rispetto alla prima formulazione, la Commissione europea ha emesso un parere circostanziato con osservazioni, chiedendo nello specifico di adeguare il testo alle disposizioni della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Lo scorso 25 giugno, il Ministero ha inviato a Bruxelles una riformulazione che potrebbe essere incorporata nel testo tramite la presentazione di emendamenti, su cui Commissione europea e stati membri potranno presentare osservazioni NON oltre  il prossimo 26 settembre.

Al termine di questo periodo se non ci fossero ulteriori osservazioni, il provvedimento potrà essere adottato.

riportiamo qui di seguito la nuova formulazione, ricordando che il provvedimento NON è ancora in vigore e potrebbe subire ulteriori modifiche.

 

CAPO IV Lotta alle false recensioni

Articolo 12

(Ambito e definizioni)

  1. Il presente Capo, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e del Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l’obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Articolo 13

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

  1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
  2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suodelegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell’autore.

Articolo 14

(Divieti)

  1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
  2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15

(Linee guida e monitoraggio)

  1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
  2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annualesull’applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.

Upa informa Circolare del 28 giugno 2025

Upa informa Circolare del 28 giugno 2025

Argomenti:

Imposta di soggiorno dichiarazione telematica 2025

Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC

Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti

Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025

Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025

Imposta di soggiorno dichiarazione telematica Entro il prossimo 30 giugno 2025

Entro il prossimo 30 giugno 2025 dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione telematica sull’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2024.

Sarà possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione.

Una volta effettuato l’accesso, si trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.

Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento delle Finanze del MEF.

Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Si rammenta che per “l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto” (articolo 4 comma 1 ter del decreto-legge 14 Marzo 2011, n. 23).

Moduli scaricabili al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

Attenzione! Comunicazione domicilio digitale – PEC

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di società hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e riguarda sia le società di nuova costituzione che quelle già esistenti. L’obiettivo è garantire una comunicazione ufficiale e tracciabile tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Dettagli sull’obbligo:

·         Ambito di applicazione:

L’obbligo si estende a tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica (società di persone, società di capitali, cooperative, ecc.).

·         Comunicazione al Registro Imprese:

Gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.

·         Scadenza per l’adeguamento:

Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori.

·         Sanzioni per inadempienza:

In caso di mancata comunicazione o inattività della PEC, l’azienda potrebbe incorrere in sanzioni amministrative.

In sintesi, è fondamentale che gli amministratori di società si attivino per ottenere e comunicare il proprio indirizzo PEC per evitare possibili sanzioni e garantire una corretta gestione delle comunicazioni ufficiali.

Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese

Si ricorda che :

•             il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

•             il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine

•             domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/diffida-ad-iscrivere-nel-registro-delle-imprese-il-domicilio-digitale-delle-imprese-individuali

•             domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/invito-alle-societa-ad-iscrivere-il-domicilio-digitale-nel-registro-delle-imprese

sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.

Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.

Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC

Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su bonus e ulteriore detrazione, detrazione figli e familiari a carico ed esenzione canoni locazione neoassunti.

Con la pubblicazione della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 e nel decreto attuativo della riforma fiscale approvato a fine 2024.

Bonus e ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio, dal 2025, ha previsto il taglio del cuneo attraverso due nuove misure agevolative:

·         un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

·         un’ulteriore detrazione d’imposta per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Bonus non imponibile per redditi fino a 20.000 euro
Ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo è calcolato applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente, secondo le seguenti fasce:

·         7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

·         5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro;

·         4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro.

Al solo scopo di individuare la percentuale applicabile, il reddito è rapportato all’intero anno, anche se il lavoratore ha lavorato solo per una parte di esso.

Esempio
Un contribuente nell’anno 2025:

·         ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;

·         è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo

·         2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;

·         è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000):(62 + 30) x 365].
La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).

Ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro, è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a:

·         a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro (detrazione fissa);

·         al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro

Reddito complessivo
In entrambe le situazioni la circolare chiarisce che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente rilevano anche le quote esenti dei regimi agevolati per lavoratori impatriati e ricercatori, ma esclude il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

La Circolare ribadisce, inoltre, che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si deve tenere conto anche:

·         dei redditi assoggettati a cedolare secca,

·         dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

·         della quota di agevolazione ACE;

·         delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta è tenuto:

·         a riconoscere automaticamente il bonus e l’ulteriore detrazione spettanti. Gli importi devono essere attribuiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione della Circolare in commento, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti. Nel caso in cui, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere tali benefici, gli stessi dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio;

·         a verificarne la spettanza in sede di conguaglio;

·         in caso di più rapporti di lavoro contemporanei, a considerarli in fase di conguaglio solo se il dipendente produce tutte le CU relative ai rapporti di lavoro, altrimenti considera unicamente la propria posizione.

·         a recuperare eventuali importi non spettanti, anche in forma rateizzata (10 rate se l’importo supera 60 euro). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il recupero avviene in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, il datore di lavoro deve comunicare al dipendente interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

I sostituti d’imposta recuperano il credito pari alla somma erogata in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 17046 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Detrazioni per familiari a carico e welfare
Il documento di prassi commenta, inoltre, le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare , viene ribadito che la spettanza della detrazione per figli a carico, di cui all’articolo 12 del Tuir, è prevista per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, salvo il caso che si tratti di figli con disabilità accertata, per cui non si applica il limite dei 30 anni. La circolare chiarisce che la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

La Legge di Bilancio ha inoltre esteso, fermi restando i limiti anagrafici sopra descritti e quelli reddituali (4.000 euro per figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri), la detrazione per i figli a carico anche ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente. In questo caso specifico il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, anche se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico di cui alla lettera a) dell’articolo 12 del TUIR. In questo caso la detrazione per figli a carico spetta sia al contribuente che convive con i figli del coniuge deceduto sia all’altro genitore in vita dei medesimi figli e la detrazione è ripartita secondo le regole ordinarie previste dall’art 12 del Tuir.

Detrazioni per familiari a carico per cittadini non UE o SEE
Viene ribadito che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Welfare
La circolare, infine, evidenzia che le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, per cui sono ricompresi i figli , il coniuge e i soli ascendenti conviventi con il contribuente. Per quanto riguarda i figli, viene precisato che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di
welfare previste dall’articolo 51 del TUIR riconosciute dal datore di lavoro, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.

Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da lavoratori neoassunti

La legge di bilancio 2025 ha introdotto, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, l’esclusione dal reddito imponibile, fino a un massimo di 5.000 euro annui per due anni, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dell’immobile locato.

Condizioni per accedere al beneficio
Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2024 (vale il c.d. principio di cassa allargato per cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono).
Trasferimento della residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello di provenienza, entro il termine di effettuazione del conguaglio di fine anno o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno dal dipendente;
Presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del lavoratore, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Requisito dei 100 KM
Per verificare il rispetto del requisito concernente la distanza di più di cento chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, l’Agenzia delle entrate chiarisce che occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei sopra citati collegamenti risulta superiore a cento chilometri.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Viene chiarito, inoltre, che le somme rimborsate rilevano ai fini dell’ISEE e dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali mentre non danno diritto ad altre detrazioni fiscali come ad esempio detrazione per affitto o ecobonus.

L’Amministrazione finanziaria, infine, chiarisce che la norma in commento è autonoma e cumulabile con quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR riguardo alle somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per le spese di affitto della prima casa rientranti nella franchigia dei fringe benefit, pari a 1.000 o 2.000 euro in presenza di almeno un figlio a carico.

Limite annuale
Il limite di 5.000 euro è da considerare per ciascuna delle due annualità previste dal beneficio. Tale limite annuale deve essere considerato come franchigia, pertanto in caso di rimborso oltre la soglia annuale, solo la quota eccedente il limite di 5.000 è soggetto a tassazione ordinaria in capo al dipendente

Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025

Incremento della paga base ed erogazione di un importo “una tantum” per i dipendenti del settore turismo.

Si comunica che, come noto, il 21 dicembre 2024 Federturismo Confindustria e AICA hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UIL l’accordo di rinnovo del CCNL Industria Turistica.
A partire dalla retribuzione di giugno 2025 le imprese saranno tenute a versare la seconda tranche di incremento della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL secondo gli importi riportati di seguito:

Nuovi valori della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL:

Al
31/12/2024

Dal
01/01/2025

Dal
01/06/2025

Dal
01/05/2026

Dal
01/04/2027

A1

2.216,16

2.337,18

2.379,89

2.429,72

2.500,91

A2

2.052,20

2.164,26

2.203,82

2.249,96

2.315,88

B1

1.912,45

2.016,88

2.053,74

2.096,74

2.158,17

B2

1.748,47

1.843,95

1.877,65

1.916,96

1.973,12

C1

1.649,36

1.739,43

1.771,21

1.808,30

1.861,28

C2

1.556,59

1.641,59

1.671,59

1.706,59

1.756,59

C3

1.460,28

1.540,02

1.568,16

1.601,00

1.647,91

D1

1.404,36

1.481,05

1.508,11

1.539,69

1.584,80

D2

1.297,82

1.368,69

1.393,70

1.422,88

1.464,57

AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
Per le aziende alberghiere minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande) di cui all’art. 178 del CCNL, l’incremento da corrispondere a partire dalla retribuzione di giugno 2025 è quello indicato di seguito:

Al 31/12/2024

Dal 01/01/2025

Dal 01/06/2025

Dal 01/05/2026

Dal 01/04/2027

A1

2.202,97

2.323,27

2.365,72

2.415,26

2.486,02

A2

2.040,21

2.151,62

2.190,94

2.236,81

2.302,35

B1

1.900,46

2.004,24

2.040,86

2.083,60

2.144,64

B2

1.738,29

1.833,21

1.866,71

1.905,80

1.961,64

C1

1.640,36

1.729,93

1.761,55

1.798,43

1.851,12

C2

1.548,79

1.633,36

1.663,21

1.698,04

1.747,79

C3

1.453,07

1.532,42

1.560,42

1.593,09

1.639,77

D1

1.397,75

1.474,08

1.501,01

1.532,44

1.577,34

D2

1.291,82

1.362,36

1.387,26

1.416,31

1.457,80

IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO E CONGRESSI
Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, la seconda tranche di incremento dovrà essere corrisposta a partire dalla retribuzione di settembre 2025 e non di giugno 2025.

UNA TANTUM
L’accordo di rinnovo del 21 dicembre 2024 ha anche previsto l’erogazione ai lavoratori di un importo una tantum di € 450 lorde in due tranches di € 225 ciascuna.

La seconda tranche di una tantum dovrà erogarsi con la retribuzione di giugno 2025.

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’importo da erogare a titolo di una tantum è di € 320 lorde da erogarsi in tre tranches:

·                     febbraio 2025: € 100;

·                     giugno 2025: € 110;

·                     novembre 2025: € 110;

Con riferimento all’importo una tantum si evidenzia che quest’ultimo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR.

Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.

Gli importi una tantum non sono assorbibili da eventuali superminimi o acconti sui futuri aumenti contrattuali e, con riferimento ai lavoratori part-time, dovranno essere riproporzionati all’entità della prestazione lavorativa.

Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025

Il Decreto disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Si segnala l’emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto direttoriale 15 Maggio 2025. Quest’ultimo disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento; nel rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro previsto dalla legge di Bilancio 2025.

La procedura è suddivisa in 3 fasi e richiede l’invio di tre diverse comunicazioni:

1) Comunicazione preventiva: le imprese dovranno trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio 2026 una comunicazione preventiva con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni (di cui all’allegato A del decreto) che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta.

2) Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa dovrà inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.

3) Comunicazione del completamento: al termine degli investimenti, l’impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento:

·         entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;

·         entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, il decreto prevede un percorso specifico: per prima cosa si rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto direttoriale 15 maggio 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva.

Successivamente le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal nuovo decreto.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di trenta giorni dalla data di validità del decreto queste dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità.

Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali questo modello entrerà in vigore, sarà disponibile in formato digitale ed editabile per la trasmissione sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Elenco allegati alla notizia

Decreto direttoriale 15 maggio 2025

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 15 maggio 2025

Upa informa Circolare 15 maggio 2025

Avviso erogazione di bonus assunzionali in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – anno 2025

No Importante! te: la procedura informatica sarà disponibile nella modalità offline a partire dal 9 aprile 2025, accedendo al sistema bandi online dal sito filse.it

Ricordiamo che a partire da lunedì 19 maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, salvo la possibilità da parte di Filse di chiudere anticipatamente lo sportello in caso di significativo overbooking, le imprese del turismo possono presentare domanda di accesso ai bonus assunzionali.

Le imprese interessate e in possesso dei requisiti descritti all’interno del paragrafo 6 dell’avviso pubblico possono fare domanda esclusivamente online, accedendo al sistema “Bandi online” di Filse, mediante spid o carta d’identità elettronica.

Sono previste tre categorie di beneficiari:

  • le imprese operanti nell’ospitalità
  • gli stabilimenti balneari
  • i pubblici esercizi
  •  
  • Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere, così come avvenuto lo scorso anno dopo appena cinque giorni di apertura, che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata.

La dotazione finanziaria è pari a 5.000.000 di euro con una riserva di 1.000.000 di euro, non ulteriormente incrementabili, in favore dei pubblici esercizi. In caso di esaurimento delle risorse prima della scadenza del termine, si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 11 dell’avviso.

Documenti

·      deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 30 gennaio 2025 – approvazione Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2025

·      Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2025

·      decreto del direttore generale n. 2618 del 9 aprile 2025

·      decreto del direttore generale n. 2784 del 15 aprile 2025

·      allegato 1 – Avviso Pubblico per erogazione Bonus assunzionali nel settore del turismo

·      allegato 2 – Convenzione Regione Liguria – Organismo Intermedio Filse Spa

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 5 maggio 2025

Upa informa Circolare del 5 maggio 2025
Argomenti:
 Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC
  • Eccezionali eventi meteorologici 2024 – Invio Modello C1 entro il 9 Giugno 2025
  • Bando ISI 2024 Click day si terrà il 19 giugno 2025
  • Regione Liguria – bando a supporto creazione impresa Area crisi industriale savonese
  • Collegato lavoro 2024 – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro
Ø  DL Bollette – Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025
Ø  DMS LIGURIA Destination Management System
  • SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
  • Booking Protection – Soluzione Annullamento per Albergatori
  • Scontistica CENTROTEX dedicata agli associati Upa
save.png
  • Invito evento Fondazione AIRC – c/o Unione Industriali di Savona, Giovedì 12 giugno 2025, ore 17.00
  • Ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili, Martedì 17 Giugno 2025, ore 14.30
  • Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività
ALLEGATI: Coupon Centrotex Intesa Sanpaolo Rent Foryou manuale uso Booking Protection scheda adesione servizio RLST e verbale assemblea UISV – Invito Evento Fondazione AIRC-12.06.25 verbale nomina Rls Allegato_6__perizia_c1_ (2) 
Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC (Posta elettronica certificata)
Con la presente ricordiamo l’OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese
Si ricorda che :
  • il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
  •  il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine
sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.
Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.
Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.
Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC
Eccezionali eventi meteorologici 2024 – Invio Modello C1 entro il 9 Giugno 2025
N.B.:  A tutti coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024, per i territori di Albenga)
Con riferimento alla comunicazione inoltrata precedentemente, sotto riportata per Vostra comodità, si rammenta che il prossimo 9 giugno occorre inviare il Mod. C1, unitamente alla perizia, (quest’ultima per i danni superiori a 20mila euro), per ottenere il ristoro dai danni alluvionali subìti a ottobre 2024, (settembre, per i territori di Albenga).
Tutta la documentazione di riferimento è reperibile al seguente link:
https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/post-emergenza/post-emergenza-eventi-c/anno-2024-eventi-5-8-settembre-16-17-26-27-ottobre/eventi-c-attivita-economiche-imprese-privati-5-8-settembre-16-17-26-27-ottobre-2024.html
Procedure per la presentazione della domanda di contributo per coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024 per i territori di Albenga).
Si segnala che in questi giorni la Camera di Commercio Riviere di Liguria, invierà una importante PEC, a tutti coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024, per i territori di Albenga), contenente le “procedure per la presentazione della domanda di contributo” per i danni alluvionali di cui sopra.
Come si potrà leggere nella documentazione allegata alla citata PEC, cui si rimanda per attenta lettura, occorrerà rispettare il termine perentorio del prossimo 9 giugno per l’invio del modello C1, che contiene la domanda di contributo e la precisa ricognizione dei danni subìti.
In questa prima fase, l’invio del modello è necessario:
·         sia per richiedere un primo contributo, (c.d. “misura 1”) per i danni sino a 20 mila euro, in regime de minimis;
·         sia quale ricognizione dei danni ulteriori a tale importo, (c.d. “misura 2”) attraverso idonea perizia, il cui riscontro sarà oggetto di successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili, (sino a massimo 450 mila euro, in regime di esenzione).
Ciò significa pertanto che per ottenere l’eventuale ristoro dei danni superiori a 20 mila euro è necessario presentare, oltre al modello C1, l’idonea perizia asseverata di un tecnico abilitato, sulla base dello schema “C1_Perizia” allegato, entro il 9 giugno 2025.
A tal fine, si invitano gli interessati a comunicare all’indirizzo e-mail della Camera di Commercio: servizialleimprese@rivlig.camcom.it un recapito di posta elettronica ordinaria, per l’accesso alla web conference.
Si allega lo Schema di Perizia C1 editabile, reperibile anche al seguente link: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/59293:allegato-6-perizia-c1-editabile.html?Itemid=16523
Elenco allegati alla notizia
Allegato 6- Perizia C1 (editabile)
 
 
 
Bando ISI 2024 Click day si terrà il 19 giugno 2025
Segnaliamo che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito (www.inail.it) le regole tecniche e la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico relativo al Bando ISI 2024 finalizzato al finanziamento di interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Click day si terrà il 19 giugno 2025 dalle ore 11:00 alle ore 11:20 (già dalle ore 10:00 si potrà iniziare la fase di autenticazione). Inoltre, dal 4 giugno le aziende potranno registrarsi sul portale.
 
 
Regione Liguria – bando a supporto creazione impresa Area crisi industriale savonese
E’ stato approvato da Regione Liguria il bando da     per supportare la creazione di nuove imprese (PMI) nei 21 comuni riconosciuti all’interno dell’Area di crisi industriale complessa del savonese.
Il bando mira a rafforzare il sistema produttivo e l’occupazione ed è riservato a       ta’ e    (comprese quelle costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e con almeno il 25% degli investimenti ancora da realizzare)
Previsto un contributo    del 50% sugli investimenti effettuati e fino ad un
Importo che      per i settori ritenuti prioritari, come attività manifatturiere, industriali o di trattamento e smaltimento rifiuti
Le domande potranno essere presentate sul portale “bandi online” di Filse ’     2025 (in modalità offline dal 3 giugno).
Il bando è reperibile qui
 
 
Collegato lavoro 2024 – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro
La circolare illustra i principali interventi attuati con la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
Facendo seguito alla nostra precedente notizia del 30 gennaio 2025, a cui si fa rinvio, si allega la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una sintesi delle disposizioni in tema di lavoro contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro 2024”.
Nel raccomandare un’attenta lettura della circolare in esame, se ne sintetizzano gli aspetti più rilevanti, che chiariscono alcuni dei dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024.
LIMITI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI STABILIZZATI –
E’ stata eliminata la disciplina transitoria che consentiva agli utilizzatori (fino al 30 giugno 2025) di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro. Il superamento di tale termine comporta ora la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato, fermo restando che le missioni in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza incorrere nella costituzione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore per effetto del superamento dei 24 mesi complessivi.
Il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, ammette la possibilità di non considerare utili al superamento del limite di 24 mesi i periodi di missione svolti prima del 12 gennaio 2025. Si ritiene, peraltro, che permangano dubbi circa la possibilità di procedere, in tali casi, a proroghe e rinnovi, se è già stato raggiunto il limite massimo di 24 mesi.
ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI SOMMINISTRATI DAI LIMITI QUANTITATIVI – Analogamente a quanto già previsto per i contratti a tempo determinato, sono esclusi dal limite quantitativo per l’utilizzo di lavoratori a termine e in somministrazione a termine i soggetti utilizzati nell’ambito di contratti conclusi:
– in fase di avvio di nuove attività;
– da start-up innovative;
– per lo svolgimento di attività stagionali;
– per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
– per la sostituzione di lavoratori assenti;
– con lavoratori di età superiore a 50 anni.
A queste fattispecie si aggiungono i contratti di somministrazione a termine conclusi con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro (stabilizzati).
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI INDICARE LA CAUSALE DI APPOSIZIONE DEL TERMINE
In caso di assunzione a tempo determinato da parte dell’Agenzia per il lavoro di un lavoratore a scopo di somministrazione, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali (che sorge laddove la missione superi i 12 mesi) in caso di impiego di soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. La nuova disposizione consente alle Agenzie per il lavoro di inviare in somministrazione a tempo determinato tali soggetti senza l’apposizione di una specifica causale tra quelle richieste dall’art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ATTIVITA’ STAGIONALI
Per superare il contrasto interpretativo sorto a livello giurisprudenziale in ordine alla definizione di attività stagionali contenuta nell’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, nonostante l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata fornita una interpretazione autentica, perciò valida anche retroattivamente.
Si considerano attività stagionali, oltre a quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (c.d. “tabellate”), le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Il Ministero del Lavoro peraltro sottolinea che, per essere conforme alla normativa europea in materia, la contrattazione collettiva deve chiarire specificamente in che modo, in concreto, le predette caratteristiche indicate dalla norma interpretativa si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali, visto che la qualificazione di una attività come stagionale comporta l’esclusione anche dei limiti temporali e del numero massimo di rinnovi possibili: la contrattazione collettiva deve dunque indicare le ragioni obiettive, quanto più puntuali, che giustificano il rinnovo dei contratti.
DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE
Il Collegato Lavoro 2024 ha previsto che la durata del periodo di prova, se il contratto è stipulato a tempo determinato, è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Il Ministero del Lavoro, in proposito, ha precisato che detti limiti massimi non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva. Per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva (si intendono quelle più favorevoli per il lavoratore), il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.
TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL LAVORO AGILE
Il termine entro il quale il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, è stabilito in 5 giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile o nei 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi e chiarisce che la norma opera dal 12 gennaio 2025 per tutti i datori di lavoro privato (pertanto sono sanzionabili solo le violazioni poste in essere a partire da tale data).
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni telematiche. Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
– l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando l’assenza come volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma;
– la durata dell’assenza che determini le dimissioni per fatti concludenti deve essere superiore a 15 giorni di calendario, in mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro;
– ad avviso del Ministero la diversa previsione del CCNL applicato sarebbe tuttavia validamente applicabile solo se superiore al termine legale di 15 giorni, in forza del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in senso più favorevole alle disposizioni di legge;
– decorsi i 15 giorni di assenza ingiustificata (o il diverso termine indicato dal CCNL), il datore di lavoro può effettuare la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, ma nulla vieta che la comunicazione possa avvenire anche in un momento successivo. Resta fermo che tale adempimento è essenziale al fine di far valere la volontà di dimettersi del lavoratore;
– dal giorno della comunicazione all’Ispettorato del Lavoro decorrono i 5 giorni per effettuare la comunicazione obbligatoria delle dimissioni per fatti concludenti, tramite il modello UNILAV, nel quale la data di cessazione non potrà essere precedente alla comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, ferma restando la possibilità del datore di lavoro di non retribuire i giorni di assenza precedenti e di trattenere dalle competenze retributive residue e di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista;
– le dimissioni per fatti concludenti sono del tutto alternative alla possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata in base alle disposizioni contrattuali applicate ed all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
– l’eventuale ricezione successiva da parte del datore di lavoro delle formali dimissioni del lavoratore (anche per giusta causa) rendono inefficace la procedura di cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti;
– qualora il lavoratore dia prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza o se l’Ispettorato accerta la non veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro, il rapporto di lavoro non si considera risolto e la comunicazione obbligatoria di cessazione resta priva di effetti, ferma restando la valutazione circa l’eventuale falsità nelle dichiarazioni rese all’Ispettorato;
– le dimissioni per fatti concludenti non sono applicabili all’ipotesi in cui è prevista la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro per la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento o nei primi tre anni dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito di recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento, in caso di adozione internazionale.
Elenco allegati alla notizia
Circolare n. 6 del 27 marzo 2025: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa
DL Bollette – Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025
con la presente segnaliamo l’entrata in vigore della legge n.60 pubblicata in G.U. il 24/04/25, conversione del decreto-legge n.19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio” (‘D.L. Bollette’) pubblicato in G.U. il 28/2/25, che contiene misure di sostegno a favore di famiglie e imprese per fare fronte al “caro-bollette”.
In particolare, per i clienti finali non domestici allacciati in Bassa Tensione con potenza disponibile >16,5 kW (Piccole Medie Imprese) l’art. 3 comma 5 del decreto-legge prevede l’azzeramento per un semestre, nel limite delle risorse disponibili, della spesa per gli oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componenti ASOS) nelle forniture di energia elettrica.
Questi oneri sono aggiuntivi al costo della materia prima energia, sono applicati automaticamente in bolletta e sono stabiliti per ogni trimestre per via amministrata dall’ Autorità per l’Energia – ARERA (non dipendono quindi dal contratto o dal fornitore scelto).
ARERA ha quindi aggiornato gli oneri in base a quanto stabilito dal decreto- legge a partire dal secondo trimestre 2025, pertanto lo sconto previsto, per le utenze che ne possono beneficiare, viene applicato automaticamente dal fornitore a partire dalle bollette emesse a maggio con periodo di competenza aprile.
A scopo indicativo, per un’azienda tipo albergo con connessione in Bassa Tensione, potenza 30 kW, consumo annuo di 100.000 kWh, lo sconto previsto da D.L. Bollette può generare un risparmio stimato sul costo dell’energia di circa -20% nel trimestre di applicazione (ovvero circa -1.250 € iva inclusa per trimestre). “
Consorzio LUCE
Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092
Sintesi delle misure approvate di sostegno a famiglie e imprese nell’utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025 n. 98 è stata pubblicata la Legge di Conversione del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, cd. DL Bollette.
Di seguito, si fa una sintesi delle misure approvate:
·         l’articolo 3, dedicato alla riduzione del costo dell’energia per le imprese, prevede specifiche misure di supporto finanziario nel settore energetico per il 2025. Il primo comma stabilisce un finanziamento di 600 milioni di euro tramite il Fondo per la transizione energetica, riservato esclusivamente alle imprese classificate come “Energivore”, in linea con gli allegati II e I della comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 e all’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04.
I commi 4 e 5 offrono ulteriore assistenza alle PMI, eliminando per sei mesi i costi relativi agli oneri di sistema per il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, conosciuti come “componente ASOS”. Questa agevolazione è destinata ai clienti finali non domestici in bassa tensione con una potenza disponibile oltre i 16,5 kW.
Le disposizioni sono implementate mediante delibera dell’ARERA e finanziate con rimborsi europei destinati a coprire le spese anticipate dallo Stato per la riduzione dei costi energetici.
 
DMS LIGURIA Destination Management System
Cari Associati,
nei mesi scorsi, Regione Liguria e Agenzia in Liguria hanno intrapreso un percorso di grande importanza nello sviluppo e organizzazione della destinazione Liguria grazie alla licenza DMS – Destination Management System assegnata gratuitamente dal Ministero del Turismo alla nostra Regione, unica realtà del centro-nord Italia ad essersi aggiudicata questo strumento e una delle 5 sul territorio nazionale.
In relazione a questo avete ricevuto un’email “Benvenuto nel DMS Liguria” contenente le credenziali di accesso al DMS Feratel Deskline e qui di seguito il link con un piccolo Tutorial https://lamialiguria.it/benvenuto-nel-dms-liguria/
Anche attraverso il supporto dello staff della DMO Ligurian Riviera è stata attivata una Task force che vi supporterà all’inserimento della vostra struttura con un primo obiettivo di rendere visibili sui canali di comunicazione Regionale le vostre attività.
Con la stessa attività sarete visibili anche sui canali di comunicazione della Ligurian Riviera e sui siti delle Amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa.
Questo è un primo passo per poi proseguire a mappare e gestire l’intero prodotto turistico della nostra destinazione.
Vi chiediamo un piccolo sforzo di partecipazione inserendo anche la vostra struttura, ci teniamo a precisare che è di fondamentale importanza che le strutture si attivino completando la loro pagina perché il portale non sarà messo online fino a quando non sarà adeguatamente popolato. Vi ringraziamo per la collaborazione
Il Presidente Stefania Piccardo
Turismo: presentato agli operatori alberghieri il Dms, software con licenza ministeriale di promozione e vendita di servizi turistici
Lunedì, 20 Maggio 2024
Rapallo. L’assessore regionale al Turismo ha presentato oggi a Rapallo agli operatori alberghieri lo strumento unitario e integrato Dms (Destination Management System) che il ministero del Turismo a fine 2023 ha assegnato ad uso gratuito alla Liguria e ad altre quattro regioni previa graduatoria pubblica. Si tratta della prima tappa di una serie di iniziative che coinvolgeranno tutte le province liguri.
Fornito da un’azienda specializzata, il software Dms per tre anni consentirà di testare e utilizzare un sistema che permette a tutti gli operatori della Liguria di promuovere e vendere alloggi ed esperienze turistiche direttamente online, di gestire in modo integrato, attraverso moduli interconnessi, l’informazione, l’accoglienza, la promozione nonché l’eventuale prenotazione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale mediante la completa integrazione dei servizi privati con quelli pubblici. Ciò consentirà di mappare e digitalizzare i contenuti e le offerte turistiche delle destinazioni di maggiore interesse sul territorio nonché di promuovere un riuso efficiente delle informazioni sul patrimonio storico, artistico e culturale.
“Naturalmente la tecnologia da sola non sarà sufficiente – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo – e pertanto parallelamente cercheremo di lavorare sul modello di governance turistica per definire un sistema di gestione della destinazione che permetta di coinvolgere tutti gli operatori, facilitando la collaborazione e valorizzando le iniziative di organizzazione e gestione turistica già in essere come ad esempio le Dmo (‘Destination management organization’ ovvero Associazioni di più soggetti per lo sviluppo turistico di un determinato territorio). Sono certo che questa sia un’ottima iniziativa: dagli operatori del settore mi aspetto idee e proposte per rendere questa occasione una opportunità di crescita e di sviluppo per tutto il sistema economico regionale”.
https://lamialiguria.it/benvenuto-nel-dms-liguria/
Gentile operatore, gentile operatrice,
nei mesi scorsi, la Regione Liguria e l’Agenzia di Promozione Turistica inLiguria hanno avviato un percorso di sviluppo per la governance turistica regionale. La Liguria è una delle cinque regioni italiane che hanno ottenuto dal Ministero del Turismo la licenza DMS (Destination Management System).
Durante gli incontri dello scorso anno con associazioni di categoria, operatori economici e DMO (Destination Management Organization), abbiamo presentato il percorso di ridefinizione della governance regionale, insieme al DMS Deskline 3.0 di Feratel. Questo software consentirà di integrare e valorizzare l’offerta turistica della Liguria, includendo strutture ricettive, eventi ed experience.
Ogni operatore avrà un account personale per accedere autonomamente al Web Client, aggiornare il profilo della propria struttura ricettiva e distribuire informazioni all’interno dell’ecosistema turistico regionale. Alcuni dati potranno essere modificati solo previa richiesta all’Agenzia inLiguria.
Il DMS Deskline 3.0 non è solo un database: è uno strumento strategico che raccoglie e valorizza le informazioni sul territorio, dalle strutture ricettive alle esperienze, dai punti di interesse agli eventi. È la chiave per una comunicazione coordinata e una promozione turistica più efficace e digitalizzata.
Per supportarti è attiva una task force dedicata a cui potrai rivolgerti a seconda dell’ubicazione della tua struttura:
·         Provincia di Savona  ⭢  savona@dmsliguria.it
Attenzione! Sicuri della validità di questo progetto, ti invitiamo a coinvolgere altri operatori del settore, così da garantire un utilizzo ottimale dello strumento in vista della stagione primavera/estate 2025 e per generare risultati concreti nel medio-lungo periodo a beneficio di tutto il turismo regionale.
> Benvenuto
> Come usare il DMS
> Accedi al client
 
 
SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Con la presente ricordiamo alle aziende che le norme sulla sicurezza impongono la figura in azienda del Rappresentante della Sicurezza, che deve essere eletto tra i lavoratori dipendenti.
Il nominativo di tale figura deve essere comunicato all’Inail, e deve obbligatoriamente frequentare un apposito corso di formazione.
Considerato che spesso le aziende sono di piccole dimensioni, e i lavoratori cambiano frequentemente, diventa estremamente complicato gestire la figura del rappresentante dei lavoratori ed oneroso sostenerne la formazione.
Questo problema può essere risolto usufruendo di un importante SERVIZIO GRATUITO offerto dall’Ente Bilaterale Industria Turistica: la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza TERRITORIALE – (R.L.S.T.)
 
QUALI SONO LE AZIENDE CHE POSSONO ADERIRE AL SERVIZIO ?
 
Posso usufruire del servizio, le aziende:
  • Con un numero di dipendenti pari o inferiore a n. 15
  • In regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Industria Turistica
  • Aziende con più di 15 lavoratori possono attivare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) se i lavoratori decidono di non eleggere un loro Rappresentante interno (RLS).
Secondo l’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, ogni azienda deve garantire ai lavoratori la possibilità di eleggere un RLS. Se i lavoratori non eleggono un RLS, l’azienda deve comunque garantire la rappresentanza per la sicurezza, attivando appunto il RLST attraverso gli Organismi Paritetici.
Di solito si produce una dichiarazione formale da parte dell’azienda che certifica:
che è stata offerta ai lavoratori la possibilità di eleggere il RLS,
che i lavoratori hanno scelto di non eleggere al proprio interno un RLS,
che di conseguenza si fa ricorso al RLST competente.
Tutto sulla base dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[…]
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
[…]
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (RLST) e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ ADERIRE AL SERVIZIO R.L.S.T ?
→ non è necessario nominare internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
→ non è necessario far frequentare corsi di formazione,
→ la figura, essendo nominata per tutta la Provincia di Savona, è uguale per tutte le aziende,
 rimane invariata negli anni, qualunque sia la composizione dell’organico aziendale,
→ è un servizio completamente gratuito
 permette alle aziende di essere in regola con quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 81/2008
 
COME SI ADERISCE AL SERVIZIO R.L.S.T. ?
Le aziende che vorranno avvalersi del servizio gratuito, dovranno:
  • compilare e far sottoscrivere ai lavoratori dipendenti in forza, l’allegato verbale di assemblea,
  • compilare e sottoscrivere l’allegata scheda di adesione al servizio.
  • Inviare entrambe i moduli:
    • Via posta a: Ente Bilaterale Industria Turistica – Via Orefici 3/2  17100 SAVONA
    • Via email a: merialdo@upasv.it e direzione@ebitsv.it
    • Unitamenente alla copia dell’ultimo versamento all’EBIT SV (modello F24 o bonifico)
Successivamente, le aziende saranno contattate telefonicamente DIRETTAMENTE DAL RLST al fine di concordare un appuntamento in azienda per formalizzare la nomina.

Booking Protection – Soluzione Annullamento per Albergatori
Aderisci a Booking Protection di Allianz Global Assistance: puoi proteggere il soggiorno dei tuoi Clienti in caso di rinuncia e annullamento viaggio / prenotazione alberghiera.
Attenzione: l’assicurazione è stipulabile entro 24 ore dalle conferma della prenotazione direttamente dal sito della struttura alberghiera convenzionata.
Dedicata e studiata in dettaglio per albergatori, camping, b&b, agriturismi e agenzie immobiliari per locazioni turistiche: non rinunciare ad offrire un servizio in più ai tuoi Clienti, italiani e stranieri con codice fiscale italiano domiciliate o residenti in Italia.
Il costo per l’albergatore è completamente gratuito, è un servizio di semplice utilizzo, attraverso  un link si accede ad un formulario direttamente sul sito Allianz dove il cliente può acquistare la copertura assicurativa del suo soggiorno, da inserire sul tuo booking, sul sito o sulla  mail  di conferma al cliente.
In allegato presentazione prodotto
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Intesa Sanpaolo Rent Foryou

Noleggio operativo
Una scelta per contribuire alla crescita del tuo business. Il noleggio operativo permette di accelerare la crescita di ogni business, sensibilizza le strategie di sviluppo a breve, medio e lungo termine. Non intacca il flusso di cassa, non preclude l’accesso al credito e contribuisce alla diffusione della economia circolare.
È un servizio commerciale che permette di godere dell’utilizzo di tutti i beni e di tutti i servizi, grazie al pagamento di un unico canone periodico, strutturato e pianificato sulle esigenze di ogni azienda e ogni professionista.
Il noleggio è particolarmente indicato a tutte le aziende e a tutti i professionisti che scelgono di dotarsi di beni strumentali alle attività che svolgono, senza doverli necessariamente acquistare.
In Allegato presentazione prodotti di Intesa San Paolo con i referenti da poter contattare per ulteriori richieste o chiarimenti, messi a disposizione per gli albergatori UPA.

Scontistica CENTROTEX dedicata agli associati Upa
 
A tutti gli associati UPASV,
con la presente segnaliamo scontistica Centrotex di Cisano sul Neva, tutte le aziende associate all’UPA potranno usufruire di uno sconto incondizionato del 10% su tutti gli articoli presso il punto vendita Centrotex di Cisano sul Neva.
Sul  sito www.centrotex.it è possibile conoscere meglio la loro attività e visionare alcuni dei prodotti tessili che offrono, pensati per la casa e per il settore ricettivo.
Per accedere allo sconto, sarà sufficiente presentarsi con il coupon allegato alla presente email.
Inoltre, alleghiamo:
  1. il link per visionare il catalogo delle forniture alberghiere:
     Visualizza il catalogo PDF
  1. il link per il catalogo dei prodotti personalizzabili per le strutture ricettive (con preordini attivi da Agosto per la stagione PE 2026):
     Sfoglia il catalogo personalizzazioni 2026
Invito ad evento della Fondazione AIRC – c/o Unione Industriali di Savona, Giovedì 12 giugno 2025, ore 17.00
A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante
Con riferimento all’oggetto si provvede ad inoltrare la lettera a firma della Dott.ssa Caterina Sambin, Presidente dell’UISV, in allegato
Ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)!
17 Giugno – Partecipa al ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)!
La transizione energetica è una sfida cruciale e un’opportunità imperdibile per imprese, professionisti, associazioni, organizzazioni cooperative ed enti pubblici. Per questo motivo la Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale in collaborazione con Dintec organizza un ciclo di eventi gratuiti dedicati a chi vuole conoscere, approfondire e contribuire attivamente a questo importante cambiamento.
Il programma:
·  17 Giugno 2025 ore 14:30 – L’integrazione dei produttori terzi nelle comunità energetiche rinnovabili: Sfide ed opportunità LINK ISCRIZIONE
·  Tavolo di progettazione finale: un momento di confronto operativo per costruire insieme strategie e iniziative concrete sul territorio (con data da definirsi)
Perché partecipare?
·  Scoprire le opportunità offerte dalle CER per ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità;
·  Confrontarsi con esperti e stakeholder per superare dubbi e ostacoli;
·  Costruire reti e collaborazioni tra imprese, professionisti, associazioni, pubblica amministrazione e cittadini;
·  Essere protagonisti di un cambiamento che fa bene all’ambiente e all’economia locale.
Come partecipare?
La partecipazione è gratuita. Il link per seguire i lavori sulla piattaforma Zoom sarà inviato via email a tutti gli iscritti in prossimità dell’evento.
Per ogni informazione contattare il PID – Camera di Commercio Riviere di Liguria – pid@rivlig.camcom.it
Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività – Celle L., Albissola M., Albisola S., Savona – A Palazzo Lamba Doria “KERAMOSicilia – Mostra Collettiva” e visite guidate
Il programma ufficiale della terza edizione del festival è online al link esterno: www.festivaldellamaiolica.it/programma (è in continuo aggiornamento: rimani connesso per conoscere tutti i dettagli!)
Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 18 aprile 2025

Upa informa

Circolare del 18 aprile 2025


Argomenti:

  • Patto per il lavoro nel turismo Rinvio apertura bando –  Sportello online 19 maggio p.v.
  • Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – FAQ Mimit aggiornamento
  • Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici ATECO 2025
  • PMI – Incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
  • Transizione 5.0: FAQ MIMIT versione 10 aprile 2025
  • LA RIFORMA DELLE ACCISE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO
  • MEF: pubblicato il documento di finanza pubblica 2025
  • La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazione
  • Bando Isi 2024, dal 14 aprile al 30 maggio è possibile registrare la domanda di partecipazione
  • Fatturazione elettronica: precisazioni sull’utilizzo del codice TD29
  • CIN Codice identificativo nazionale: gli obblighi in capo agli alberghi
  • OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
  • Al via il podcast del Garante: “A proposito di privacy”
  • Turismo, arriva il canale whatsapp del Ministero
  • Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?
  • Malattia e visite mediche di controllo: tutte le informazioni Inps

 

Allegati: RISOLUZIONE ATECO 2025 n. 24 Tabella Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi guida fattura elettronica aggiornata al 1 aprile 2025

Patto per il lavoro nel turismo Rinvio apertura bando –  Sportello online 19 maggio p.v.

Ricordiamo che sono pubblicati in modalità offline, nell’apposita sezione dei bandi sul sito di Filse, i moduli per la richiesta dei bonus assunzionali relativi all’edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo. Accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it

Si segnala che è possibile scaricare i moduli da compilare in vista dell’apertura dello sportello prevista per Lunedì 19 maggio.

Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata. Vi invitiamo a caricare le domande il 19 maggio

Le risorse disponibili per questa ottava edizione del Patto, a valere su risorse afferenti al PR FSE+ 2021-2027, ammontano a 5 milioni di euro; come gli anni passati saranno possibili ulteriori integrazioni per soddisfare tutte le domande.
Il Patto 2025 mantiene invariati gli scaglioni dello scorso anno ma inserisce, come elementi di novità, il sistema di priorità alle domande di incentivo che contengono tempi indeterminati e l’incentivazione dei contratti part-time solo se con impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

Nel 2025 i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° febbraio con contratti di durata non inferiore a otto mesi.

LE CATEGORIE BENEFICIARIE
Sono tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco:

·                     della prima fanno parte imprese di alberghi, alloggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, catering per eventi e banqueting, attività delle agenzie di viaggio, attività dei tour operator, organizzazione di convegni e fiere, organizzazioni di feste e cerimonie. Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.

Sono tre gli scaglioni di valore del bonus: 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi; 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato;

·                     della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali. In questo caso sono quattro gli scaglioni di valore del bonus: 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi; 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi inferiore ai 9 mesi; 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato;

·                     della terza categoria, infine, fanno parte le imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina. Per questo tipo di imprese sono previsti bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali purché comportino incremento occupazionale netto.

PREMIALITÀ
L’importo del Bonus assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato del 10% se l’impresa risulta iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili o risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale; del 10% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); del 10% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio personalizzato attivo nell’ambito del Programma Gol al momento dell’assunzione; del 35% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 50% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 1° febbraio 2025, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

DESTINATARI
Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – FAQ Mimit aggiornamento

Aggiornate dal MIMIT le faq sull’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali – Chiarimenti sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti

La presente per informarvi che il MIMIT ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali ex articolo 1, co.101 e seguenti, L. 213/2023, attraverso l’aggiornamento delle Faq diffuse nei giorni scorsi. Gli ultimi chiarimenti forniti dal Ministero (FAQ 11 e 12) si riferiscono alle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti .

Riportiamo di seguito l’elenco aggiornato delle FAQ diffuse dal MIMIT

 

1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

 

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

 

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

 

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

 

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

 

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

 

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

 

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

 

9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R.Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 

11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

 

12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

 

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – In GU il decreto di differimento dei termini

Ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

In allegato il testo del provvedimento entrato in vigore dal 31 marzo.

 

https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/polizze-catastrofali-illustrato-al-mimit-decreto-per-ingresso-graduale-dellobbligo-assicurativo

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici ATECO 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E, ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità riguardanti la classificazione delle attività economiche, nota come ATECO 2025. Questa nuova classificazione, che ha sostituito la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma è operativa dal 1° aprile 2025.

Tutti i contribuenti dovranno verificare i codici ATECO associati alla propria posizione fiscale. Questa verifica può essere effettuata accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo è un passaggio importante per assicurarsi che i codici siano aggiornati e corretti.

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori economici devono utilizzare i nuovi codici ATECO nelle dichiarazioni e negli atti presentati all’Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento mira a migliorare la precisione e l’efficienza nella classificazione delle attività economiche, facilitando così la gestione fiscale e amministrativa.

Un altro punto rilevante è che l’adozione della nuova classificazione non richiede la presentazione di una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari , comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti si dovranno utilizzare i modelli dichiarativi aggiornati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Elenco allegati alla notizia

Risoluzione 8 aprile 2025

PMI – Incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili


320 milioni di euro per contributi alle PMI per impianti solari fotovoltaici o mini eolici. Domande a partire dal 4 aprile

A partire dal prossimo dalle ore 12.00 del prossimo 4 aprile e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025 le PMI potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia per autoconsumo differito.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti variabile a seconda della tipologia di intervento e della dimensione aziendale.

Di seguito si fornisce una scheda di sintesi della misura rinviando per maggiori dettagli ai provvedimenti attuativi (DM 13.11.2024 e DD 14 marzo 2025) riportati in allegato.

Si ricorda che la domanda di accesso all’agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito di Invitalia (www.invitalia.it)
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi

 

 

 

Allegati

TABELLA

https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/autoproduzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-pmi-nuovo-sportello

 

Transizione 5.0: FAQ MIMIT versione 10 aprile 2025

 

Il MIMIT ha pubblicato la nuova versione delle FAQ su Transizione 5.0, disponibili a questo link

 https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_Transizione_5.0_10_aprile.pdf

Ci sono chiarimenti importanti, tra cui il caso di sostituzione di macchinari ammortizzati con esempi specifici di calcolo (FAQ 4.24), il caso di sostituzione di beni acquisiti in leasing (FAQ 4.25).

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sul cumulo (FAQ 8.6), e in particolare il tema del calcolo del cumulo con altre misure finanziate con risorse nazionali, e sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo (FAQ 6.4).

LA RIFORMA DELLE ACCISE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO


Il provvedimento razionalizza e semplifica gli adempimenti richiesti agli operatori

Un nuovo tassello per la riforma tributaria prevista dalla Delega fiscale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 aprile, il Dlgs n. 43/2025, di revisione del sistema delle accise. Di seguito una sintesi delle principali novità elaborata dalla rivista Fisco Oggi.

Nasce il Soac

Tra le novità più significative da segnalare, l’introduzione della nuova figura del Soggetto obbligato accreditato (Soac). Si tratta di un contribuente che, secondo la valutazione delle Dogane, può vantare un alto livello di affidabilità fiscale ai fini dell’accisa e per questo potrà beneficiare di alcune agevolazioni, come l’esonero (totale o parziale) dalle cauzioni dovute e di semplificazioni di tipo burocratico e contabile.

Il decreto delinea requisiti e caratteristiche dell’operatore “meritevole” dei privilegi premiali previsti. È richiesto un comportamento “affidabile” sia sotto il profilo fiscale sia penale nel periodo compreso tra il quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’Adm per il riconoscimento della qualifica e la data di conclusione dell’istruttoria.

Per diventare Soggetto obbligato accreditato, l’operatore deve farne richiesta alle Dogane che, preliminarmente, dovrà verificare il possesso dei requisiti sotto il profilo dell’affidabilità, dell’organizzazione aziendale, della solvibilità finanziaria, della filiera di approvvigionamento e della conformità alle prescrizioni fiscali. Se promosso, l’Agenzia attribuirà al richiedente un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, e la qualifica di Soac con validità quadriennale. Per superare l’esame è necessario un punteggio minimo di sessanta su cento.

In base al punteggio sono previsti tre livelli di affidabilità: base, medio e avanzato. Le agevolazioni cambiano secondo il livello raggiunto.

Gas naturale ed energia elettrica

Il decreto legislativo definisce tra l’altro le regole per il pagamento delle accise sul gas naturale ed energia elettrica. In particolare, stabilisce che gli acconti dovranno essere calcolati e pagati mensilmente in base ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori nel mese precedente. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa saranno effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento.

Chiarimenti su usi domestici e non domestici

Il provvedimento legislativo distingue, inoltre, le ipotesi di impiego dei prodotti energetici per usi domestici dagli usi non domestici. Ad esempio, rientrano tra gli usi domestici il gas naturale utilizzato nelle abitazioni e negli uffici pubblici e quello somministrato alle pompe di benzina. In breve, sono considerati invece “usi non domestici” gli impieghi diversi da quelli classificati nel decreto come “domestici”.

Semplificazioni per l’accisa sugli alcolici

Un’importante novità per gli esercenti che intendono intraprendere un’attività di vendita alcolici sottoposti al contrassegno e della birra. Dal 1° gennaio 2026, sarà sufficiente presentare un’unica comunicazione di avvio dell’attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la trasmetterà poi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

MEF: pubblicato il documento di finanza pubblica 2025


Pubblicato testo DFP 2025. Crescita PIL prevista +0.6% nel 2025 e +0.8% nel 2026, 2027 e 2028. Indicati inoltre i provvedimenti collegati alla manovra, tra cui Ddl Semplificazioni e Ddl Promozione investimenti. Fornita panoramica su progressi attuazione riforme e investimenti indicati nel Piano Strutturale di Bilancio.

 

Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il testo del nuovo Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri.

In particolare, sono disponibili la Sezione I (Relazione annuale dei progressi compiuti nel 2024) e la Sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica).

 

Il documento, già trasmesso alle Camere e alla Presidenza della Repubblica, è incentrato principalmente sulla rendicontazione dei progressi fatti nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-29. Di seguito, un riepilogo delle principali proiezioni per il periodo 2025-2028:

  • PIL – +0.6 nel 2025 (rispetto a +1.2% inizialmente previsto) e +0.8 nel 2026, 2027 e 2028
  • Deficit – 3.4% nel 2024 (invece del 3.8% previsto nel PSBMT), 3.3% nel 2025, 2.8% nel 2026, 2.6% nel 2027 e 2.3% nel 2028.
  • Rapporto Debito/PIL – 135.3% nel 2024, 136.6% nel 2025, 137.6% nel 2026 e 137.4 nel 2027.

 

Inoltre, sono stati dichiarati collegati alla prossima manovra di bilancio i seguenti provvedimenti:

  • Enti locali – Revisione TUEL
  • Investimenti – Misure per il rilancio degli investimenti strategici, per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del sistema di trasporto e della logistica nella prospettiva di bilancio strutturale;
  • Intelligenza artificiale – Ddl IA (C. 2316)
  • Imprese estere – Ddl Servizi imprese all’estero (approvato in CdM lo scorso 28 marzo e non ancora trasmesso al Parlamento)
  • Attrazione investimenti – Misure per favorire l’attrazione di investimenti e il nomadismo digitale – ‘Destinazione Italia”

Per quanto di maggiore interesse, inoltre la Parte III della Sezione I reca un riepilogo dei progressi effettuate nell’attuazione delle riforme e investimenti indicati nel Piano Strutturale di Bilancio, tra cui un riferimento al Ddl PMI e alle disposizioni volte al contrasto delle false recensioni online nei settori del turismo e della ristorazione.

 

Il testo sarà ora esaminato dal Parlamento nel mese di aprile in vista della sua trasmissione alla Commissione europea entro fine mese.

 

Link al comunicato

Link alla Sezione I

Link alla Sezione II

 

La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazione


Introduzione

In previsione dell’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto, si riporta di seguito un approfondimento elaborato dai colleghi di Confindustria che ripercorre alcune rappresentative conclusioni che possono orientare nella adozione di corrette misure prevenzionali.

 

La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico.

 

Per quanto riguarda il preposto, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza – dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021 – sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che, seppure astrattamente corretto, pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere, da ultimo, che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative.

 

Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili.

 

Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

 

Di seguito si riportano alcune recenti pronunce che – non senza alcuni profili di criticità – evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.

 

Il rispetto dell’obbligo formativo come presupposto per una possibile responsabilizzazione del lavoratore

 

Cass., 24 febbraio 2025, n. 7489

“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”

 

Cass., 28 marzo 2025, n. 12253

“Un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Questi principi sono stati chiariti – e meglio specificati – sottolineando che, “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”. Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”

 

Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021

“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio del lavoratore, e ciò anche quando – contrariamente a quello che è stato accertato – derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.

 

Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.

 

Cass., 19 febbraio 2025, n. 6775

“La Corte territoriale, quindi, dato atto che nella sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto che l’area interessata dall’infortunio fosse un luogo di lavoro e che il comportamento del lavoratore non era stato abnorme (la vittima si era attivata per individuare la fonte del rumore anomalo proveniente dalla macchina e ciò non permetteva di ritenere la esorbitanza dell’azione del lavoratore rispetto alle sue mansioni), ha escluso che la condotta del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità ai sensi del capoverso dell’art. 41 cod. pen. e ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati (che nelle rispettive qualità rivestivano la posizione di garanzia del lavoratore deceduto sul colpo per le lesioni riportate dallo schiacciamento) per colpa specifica (violazione dell’art. 71, comma 1 D.Lgs. 81/2008).

 

In particolare, è stato osservato che nella parte superiore della macchina vi erano organi lavorativi in movimento che, alla data dell’infortunio, non erano completamente segregati e ad essi, sia pure con difficoltà, era possibile accedere, in mancanza di ripari che li rendessero del tutto inaccessibili e che impedissero il funzionamento della macchina qualora un addetto avesse acceduto alia parte superiore; è stato, quindi, rilevato che, pur considerato che il lavoratore aveva tenuto una condotta imprudente, gli imputati non avevano posto in essere tutte le cautele necessarie finalizzate alla disciplina ed al governo del rischio di comportamento imprudente e che, con alta probabilità logica il comportamento alternativo lecito omesso dagli imputati (installazione dei due cancelletti che avrebbero reso difficile l’accesso alla zona pericolosa e, comunque, bloccato il funzionamento della macchina) avrebbe impedito l’infortunio.

 

La motivazione ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla Corte di Cassazione ed è congrua e logica nonché conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.

 

Cass., 19 marzo 2025, n. 10902 

“Il legislatore ha certamente incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), ma il modello “collaborativo” così delineato – in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori -non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 – 01). Ed è sempre in ragione di tale complessità del sistema prevenzionistico che la giurisprudenza ha cercato di delimitare con sufficiente chiarezza i presupposti in forza dei quali un comportamento non corretto del lavoratore può interrompere il nesso eziologico tra l’omissione attribuita al datore di lavoro e l’infortunio patito dal lavoratore stesso (vedi, per esempio, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01, in cui si è affermato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l’abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell’utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all’insaputa del datore di lavoro); analogamente, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 – 01, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l’accertamento dell’abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l’intenzione di rispettarla; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina, aveva introdotto la mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).

 

Nella specie, il comportamento imprudente della persona offesa non ha eliso il nesso causale tra le omissioni datoriali e l’evento, proprio perché si è inserito all’interno dell’area di rischio che era compito specifico del datore di lavoro governare. E, all’interno di essa, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 – 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 -01). Ciò che, nel caso all’esame, è stato motivatamente escluso dai giudici di merito sulla scorta delle raccolte evidenze”.

 

Cass., 10 febbraio 2025, n. 5187

Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. nel solco dei principi enunciati da Sez. U, n. 38343 de! 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione, Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 – 01; Sez. 4, n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass.; Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 – 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603;).

 

Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321).

 

Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

 

All’interno dell’area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

Cass., 28 marzo 2022, n. 11030

“Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento ne9ligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negli­genza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

 

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).

 

Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante – che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).

 

Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima e dagli altri dipendenti fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell’attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni”.

 

Rilevanza della valutazione dei rischi rispetto alla possibile responsabilità del lavoratore per comportamento imprudente

 

Cass., 23 gennaio 2025, n. 2768

Cass., 28 febbraio 2025, n. 8301

“L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l’appunto, “tutti i rischi”. Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l’obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all’art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all’interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 – 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch’egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01)”.

 

Rilevanza della nomina del preposto

 

Cass., 17 marzo 2025, n. 10461

“6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico.

 

7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all’appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell’attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell’impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l’individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all’interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d’emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all’attività esecutiva.

 

8. È pacifico che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che la redazione, per quanto sopra chiarito carente, di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all’esame), non lo esonera dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

 

9. Ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto: la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti, proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in base alle evidenze, l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/3/2021, Canzonetti, Rv. 281276 – 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).

 

10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata

 

8. Dunque, nel caso di specie, l’addebito si concentra nella mancata previsione del rischio specifico all’interno delle misure organizzative imposte dalla legge e dalla concretizzazione di quel rischio determinata dall’evento. È quindi evidente che la carenza delle misure adottate dal datore di lavoro, realizzatosi proprio l’evento che le misure di prevenzione avrebbero dovuto evitare, esplica valenza causale piena, qualunque attività i due lavoratori stessero svolgendo nel momento dell’impatto.

 

Anche a voler ammettere che i due lavoratori, pacificamente presenti sul posto in ragione della propria attività di lavoro, avessero appena effettuato il sopralluogo e fossero in procinto di andar via, la fattispecie manterrebbe la stessa struttura, sia dal punto di vista della contestazione che del concreto accertamento giudiziale. L’efficienza causale della inottemperanza agli obblighi imposti al datore di lavoro in tema di sicurezza, infatti, non dipende dalla esatta identificazione dell’azione compiuta dai lavoratori nel momento in cui furono travolti dalla collisione tra l’autoarticolato e l’autocarro NISSAN, in quanto si tratta di aspetti non essenziali nel processo di ricostruzione della fattispecie colposa e della sua causalità. Sia l’attività di mera ricognizione dello stato del manto stradale che quella di effettivo ripristino non risultano eccentriche rispetto al rischio specifico oggetto dell’appalto. Allo stesso modo non elidono il nesso causale le eventuali inosservanze, da parte dei lavoratori, delle procedure amministrative di notifica dell’esecuzione del singolo intervento alla committente, trattandosi di attività non attinenti alla gestione del rischio poi concretizzatosi.

 

10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell’autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell’imputato.

 

11. Correttamente poi è stata ritenuta la relazione causale tra la carenza di informazione e di formazione e l’evento. Infatti, l’accertato inadempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa in concreto espletata, che la Corte distrettuale ha correttamente valutato anche considerando l’intenso ritmo lavorativo a cui erano soggetti i lavoratori, conferma la responsabilità del datore di lavoro, in applicazione del consolidato principio secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.

 

Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01).

 

D’altra parte, nel caso in esame il rischio concretizzatosi non attiene ad una contingenza propria della fase esecutiva della lavorazione, che come tale avrebbe dovuto suggerire una modifica del piano operativo di sicurezza (come immotivatamente sostenuto in ricorso), ma piuttosto a scelte proprie del datore, che si è accertato essere ab origine carenti (cfr., sui limiti entro i quali la presenza del preposto può determinare l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio).

 

Il ruolo del preposto: l’efficacia del controllo

 

Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289

“Il ruolo del preposto è definito, dall’art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

I poteri di iniziativa, previsti dalla suddetta norma, sono evidentemente funzionali al miglior espletamento dei compiti di controllo.

In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale – che per il preposto, ai sensi dell’articolo 2 citato, è costituito dall’attività di controllo – devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività.

 

Al preposto, che è pur sempre un dipendente, non possono attribuirsi cumulativamente compiti di controllo e incarichi a svolgere attività operative, qual è ad esempio quella di carrellista, senza alcuna direttiva che garantisca la priorità della vigilanza, in caso di contestualità tra le due funzioni.

 

L’argomento è ricavabile, per identità di ratio, dal principio secondo cui, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del subordinato, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile.

La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno.

Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell’attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.

Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro.

La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito.

E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l’errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata.

 

Lo stesso preposto, avrebbe potuto verificare la presenza del B.B. ed immediatamente segnalare il pericolo, in modo da consentire al carrellista di bloccare l’errata manovra che provocava l’evento mortale.

 

In sintesi, per prevenire la concretizzazione del rischio che si intendeva evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto, a livello organizzativo, garantire la presenza di una persona che vigilasse, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal subordinato.

 

Tale garanzia evidentemente non poteva essere assicurata, affidando al preposto una pluralità di compiti, che contestualmente lo impegnavano in altre funzioni, e senza una precisa direttiva a interrompere le accessorie attività operative, in caso fosse risultato necessario dedicarsi alla principale funzione di controllo.

In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all’infortunio mortale.

 

Ha sottolineato che nel piazzale dove si verificò il sinistro, nel quale normalmente confluivano più operatori, quali i carrellisti e gli autisti dei camion, non era stata installata segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, non erano presenti specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, non erano previsti corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale.

La decritta situazione rendeva l’ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all’interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l’apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone.

Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall’istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E..

 

Al riguardo, risulta aspecifica la censura del ricorrente, secondo la quale il rischio dell’urto tra macchine e persone era previsto nel DVR, con indicazione delle procedure da seguire, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati (pag. 7 del ricorso).

Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.

 

Il fatto che il rischio connesso alla presenza di pedoni nell’area di carico fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell’imputato dell’esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione, sul campo, degli indicati sistemi di sicurezza.

 

Questa Corte ha già affermato che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).”

Bando Isi 2024, dal 14 aprile al 30 maggio è possibile registrare la domanda di partecipazione


Disponibili online i due videotutorial con le novità di questa edizione e le indicazioni per la compilazione e la registrazione della domanda

Dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio prossimo è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando Isi 2024, con il quale l’Inail mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’Istituto, che segue il primo incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i video sono disponibili al link indicato in basso.

Aumentano le percentuali di finanziamento e anticipazione. Con il bando Isi 2024 sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%.

Le quattro fasi per la registrazione. Il video illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.

Prossimi passi. Seguirà l’aggiornamento del Calendario scadenze Isi 2024 e la pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Link:  Bando Isi 2024

 

Fonte: Inail

 

 

Fatturazione elettronica: precisazioni sull’utilizzo del codice TD29

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro” (versione 1.10), al fine di fornire precisazioni sull’utilizzo del codice TD29 per la comunicazione da parte del cessionario/committente dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del proprio fornitore ed evitare così la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.

Come noto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover provvedere al versamento della relativa IVA.

Nello specifico, il comma 8 dell’art.6, così come modificato dal D. lgs in.87/2024, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, dispone che il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (e non più del 100%) con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare.

Conseguentemente con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente, al fine di regolarizzare l’omessa /errata fatturazione da parte del proprio fornitore/committente è tenuto semplicemente a comunicare all’ Agenzia delle Entrate la violazione commessa dal proprio cedente/prestatore, senza più essere tenuto a versare la relativa imposta.

Inoltre, in base alla nuova formulazione contenuta nell’art.6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario/committente non ha più l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore con riferimento ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo dell’attività del fornitore non direttamente verificabile.

Ciò premesso, In data 1° aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate con una nota ha comunicato di avere aggiornato la guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Eesterometro, per precisare l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29.

In particolare, nella Guida a titolo di premessa, l’Agenzia ricorda che il cessionario/committente che non abbia ricevuto fattura nei termini di legge o l’abbia ricevuta irregolare, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate inviando il file xml al SdI con Tipo Documento TD29, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Tale documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto da parte del cessionario/committente.

Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

Viene anche precisato che è possibile rettificare una comunicazione già trasmessa con tipo documento TD29, trasmettendo via SdI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Per quanto riguarda la compilazione del file xml l’Agenzia chiarisce che:

·         nel blocco vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;

·         nel blocco vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;

·         nel blocco va valorizzato con sette zeri il campo , mentre non va compilato il campo ;

·         nel campo presente nella sezione del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;

·         il campo va compilato solo nel solo caso di ricevimento di fattura irregolare al fine di riportare gli estremi del documento;

·         nel campo si potrà indicare una numerazione ad hoc.

Inoltre, se l’operazione è imponibile, bisogna riportare nel file xml l’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa IVA calcolata dal cessionario o committente.

In presenza invece di operazioni non imponibili o esenti, bisogna indicare il codice “Natura” dedicato dell’operazione non soggetta ad IVA.

Infine, occorre ricordare che il codice TD20 (vecchia procedura di autofatturazione) è ancora utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore di operazioni soggette a “reverse charge” c.d. domestico di cuiall’art.6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/97 (ad esempio prestazioni del settore edilizio, cessioni di rottami, energia, laptop, ecc.) oppure nelle ipotesi di cui all’art.46, comma 5, del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate (es.: acquisti intracomunitari di beni/servizi, acquisti da fornitori esteri).

In tal senso sono state modificate le indicazioni delle specifiche tecniche 1.9.

In allegato la Guida dell’Agenzia.

Elenco allegati alla notizia

Guida

 

 

CIN Codice identificativo nazionale: gli obblighi in capo agli alberghi
Alla luce delle richieste di chiarimenti ricevute in questi primi mesi di operatività, abbiamo messo a disposizione delle imprese un focus sugli obblighi in capo alle aziende alberghiere.

Sintesi della disciplina

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni e torniamo nuovamente sul tema dell’obbligo del CIN per le strutture a alberghiere per riportare qui di seguito una sintesi della normativa vigente.

La disciplina del CIN, codice identificativo nazionale è in vigore dal 1° gennaio 2025.

Cos’è il CIN

Il CIN è un codice rilasciato dal Ministero del Turismo, previa presentazione di un’istanza da parte del titolare della struttura turistico-ricettiva, che deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura e indicato in ogni annuncio.

ATTENZIONE: L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, anche se la struttura è già soggetta all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrà richiedere anche il CIN. Il CIN, infatti, non sostituisce il codice identificativo regionale/provinciale e le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione.

 

Come si richiede

Il CIN deve essere richiesto tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura si potrà procedere con l’istanza. Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN

ATTENZIONE: Se la struttura non ha il codice identificativo regionale/provinciale (CIR) perché la Regione o Provincia autonoma non lo prevede, va comunque richiesto il CIN. Se, invece, la struttura non è ancora in possesso del CIR benché previsto, è necessario procedere prima con la richiesta del codice identificativo regionale/provinciale e poi accedere alla procedura per la richiesta del CIN.

 

Obblighi per gli alberghi

Esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023).

 

Indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati

ATTENZIONE: La norma (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023) non prevede esclusioni, pertanto qualunque annuncio che riguarda la pubblicizzazione commerciale della struttura, non solo quelli delle OTA o del sito proprietario, deve riportare il CIN. Anche su una pagina Facebook o altro social, se l’annuncio ha finalità commerciale.

 

Sanzioni

1. Esercizio dell’attività ricettiva in assenza del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000€ a seconda della delle dimensioni della struttura;

2. Mancata esposizione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000€, a seconda della delle dimensioni della struttura;

3. Mancata indicazione del CIN negli annunci è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000€, a seconda della delle dimensioni della struttura e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Tali sanzioni non trovano applicazione se le violazioni sopra riportate sono sanzionate dalla normativa regionale

 

Link utili

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/assets/MITUR_BDSR_Manuale_Operatore_Regionale_P.A._Enti_Locali_8.0-BJgTPKgd.pdf

https://assistenza-bdsr.ministeroturismo.gov.it/operatore.html?lang=it

           

Esposizione del CIN

Allo stato attuale non esiste alcun modello grafico di “targa” da poter esporre all’esterno dell’immobile dato in locazione breve o turistica e della struttura ricettiva per la pubblicizzazione del CIN. Pertanto, occorre fare riferimento ad eventuali regolamenti condominiali o dell’ente locale territorialmente competente o, in mancanza, alla libera scelta dell’operatore turistico, nel rispetto comunque di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Per quanto riguarda il doppio inserimento, CIR e CIN come messaggio pubblicitario, gli stessi andrebbero segnalati entrambi; tuttavia,  unicamente il CIN sarà assoggettato all’esibizione anche all’esterno dell’edificio in cui è collocata la struttura o l’immobile destinato a locazione breve o turistica.

Segnaliamo alcuni chiarimenti sul CIN dell’ufficio turismo della regione Liguria. Hanno confermato l’importanza di esporlo esternamente ( anche per appartamenti, depandance, e dipendenze varie ). Deve essere richiamato il nome della struttura e il numero Cin ma non ci sono indicazioni ufficiali sui dettagli “estetici”.

Attenzione! E’ sufficiente una piccola targhetta anche posta all’interno dell’apposito spazio sul citofono.

Viene consigliato di continuare ad indicare con il CIN anche il CITR/CITRA in tutte le altre situazioni come sito, corrispondenza, ecc… nell’attesa che si abbiano direttive più precise in proposito dal Ministero.

 

L’Associazione ha sollecitato una soluzione per la mancanza di un sistema di invio diretto dei dati obbligatori dai gestionali all’ISTAT come già avviene per la PS e da tempo in molte altre regioni italiane. Segnaliamo che il passaggio dal sistema RIMOVCLI al sistema ROSS1000 necessita ancora di tempi tecnici lunghi per cui il traguardo è previsto per il 2026.

OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ


L’ indirizzo dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto l’estensione dell’obbligo di avere un domicilio digitale/indirizzo PEC anche agli Amministratori di Imprese costituite in forma societaria (sia Società di persone che di Capitali).

Qualora la Società sia gestita da una pluralità di Amministratori (Co-Amministratori o componenti del Consiglio d’Amministrazione), il Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ritiene che deve essere iscritto un indirizzo PEC per ognuno di essi.

In base alle indicazioni fornite, l’indirizzo PEC dell’Amministratore da iscrivere nel Registro delle Imprese DEVE ESSERE DISTINTO da quello della Società, pertanto NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE QUEST’ULTIMO.

Tale indirizzo, dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025 (comunicazione esente da bollo e diritti di segreteria), o se precedente in occasione della nomina di un nuovo Organo Amministrativo (anche nomina di Liquidatori e rinnovi Amministratori).

Le Società che non comunicano l’indirizzo PEC dell’Amministratore al Registro Imprese rischiano:

1. una sanzione da € 103,00 ad € 1.032,00 (ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza);

2. il blocco delle pratiche presso la Camera di Commercio, impedendo la registrazione di atti aziendali fino alla regolarizzazione. 

 

 

Al via il podcast del Garante: “A proposito di privacy”

Ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali

È online “A proposito di privacy”, il podcast del Garante per la protezione dei dati personali, ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali e l’importanza della loro tutela. In ogni puntata un tema diverso: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dall’oblio oncologico ai diritti dei minori online. Un modo nuovo di rimanere informati sulle attività del Garante anche per i non addetti ai lavori.

La scelta di utilizzare il podcast rientra infatti nella volontà del Garante di ampliare la platea del proprio pubblico attraverso uno strumento di comunicazione in grado di raggiungere, con un linguaggio semplice e chiaro, tutti coloro che sono interessati alle tematiche della privacy e alla tutela dei diritti nel mondo digitale.

Al centro del primo episodio, la permeabilità dei sistemi di sicurezza delle banche dati che ha favorito nei mesi scorsi numerosi accessi illeciti. La puntata sarà anche l’occasione per ricordare le indicazioni fornite dal Garante privacy a imprese e pubbliche amministrazioni per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

Il podcast dell’Autorità sarà disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it e sulle maggiori piattaforme online dedicate.

Fonte: Garante Privacy

Turismo, arriva il canale whatsapp del Ministero

Il Ministero del Turismo apre un canale WhatsApp ufficiale dedicato alle novità relative alle politiche, alle attività, ai bandi e agli avvisi pubblici sul comparto

Un nuovo punto informativo con cui il dicastero vuole interfacciarsi ai cittadini, alle famiglie e agli operatori del settore, ribadendo la presenza e la vicinanza a chi, giorno dopo giorno, lavora nel e per il turismo, contribuendo al successo di una delle componenti principali dell’economia italiana.

Tra i vari contenuti che verranno veicolati sul canale, aggiornamenti sulle iniziative politiche e social con cui il ministero sostiene, valorizza e promuove il turismo.

Di seguito, il link per iscriversi al canale: https://whatsapp.com/channel/0029VayjX616hENnx7S9u139

Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?


Le risposte alle domande più frequenti

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere solo attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Tale permesso ha una durata massima di nove mesi, ma può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (determinato od indeterminato) di carattere non stagionale. Il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, quindi la domanda di conversione può ora essere fatta  in qualunque momento dell’anno e  senza alcun limite numerico.

Di seguito una serie di Faq in materia pubblicate sul portale Integrazione Migranti del Ministero del Lavoro.

Quando può essere richiesta la conversione in lavoro subordinato non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale?
A seguito delle modifiche normative introdotte con il DL 145/2024 le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day. Le domande possono quindi essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.

È possibile convertire un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale già scaduto?
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di  convertire il proprio titolo di soggiorno in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione. In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.
La giurisprudenza ha inoltre, in diverse occasioni, rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604, T.A.R. Puglia, ordinanza n. 83 del 27 febbraio 2025 ).

Quali sono i requisiti necessari per richiedere la conversione in lavoro non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale? I lavoratori stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono chiederne la conversione in un permesso per lavoro non stagionale a condizione che abbiano prestato almeno 3 mesi di lavoro stagionale, oppure, per quanto riguarda il settore agricolo, almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate (circolare 5969 del 27.10.2023)

Per quali tipologie contrattuali di lavoro è possibile convertire il permesso di lavoro stagionale?
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a patto che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (E 538,69 al mese).

È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro autonomo? E in un permesso per motivi familiari?
La legge consente unicamente la conversione del permesso rilasciato per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Non è quindi possibile convertire tali permessi in permessi per lavoro autonomo.
Ai sensi dall’articolo 30 del D.lgs. n. 286/98 è, invece, in ogni caso possibile, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, la conversione in un permesso per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione?
No, non è ammessa la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione.
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.
In base alle nuove disposizioni contenute nel DL 145/24,In caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può trovare la nuova offerta di lavoro stagionale, dopo di ché dovrà abbandonare il territorio nazionale. In base alle nuove norme, inoltre,  i lavoratori stagionali devono iscriversi sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’eventuale nuovo rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente intermediato

In caso di domanda di conversione è necessario che il lavoratore rientri nel proprio Stato?
No, non serve che il lavoratore rientri in Patria per il rilascio di un ulteriore visto

Come si richiede la conversione del permesso per lavoro stagionale?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dallo straniero titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell’Interno che la indirizza allo Sportello per l’Immigrazione della provincia di residenza del lavoratore straniero. Per accedere al portale è necessaria un’identità digitale SPID o CIE.
La compilazione e l’invio delle domande potrà essere effettuata tramite il Portale, accedendo dalla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e compilando il modello VB, utilizzabile anche se non ancora  aggiornato con le ultime modifiche normative,
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda, contenute nel Manuale che si trova sul Portale ALI, precisano cha alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:

– Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;

– Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);

– Permesso di Soggiorno del richiedente (nel caso il permesso non sia stato ancora rilasciato nella domanda dovrà essere indicata la data della richiesta e il numero dell’assicurata rilasciata);

– Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;

– Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta

– Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);

– Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest’ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);

– Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art.30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l’impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

– Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;

– Eventuale Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;

– Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.

Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all’accoglimento dell’istanza. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, verrà consegnata sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre verrà rilasciato al cittadino straniero il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.

Fonte: Integrazione Migranti

Malattia e visite mediche di controllo: tutte le informazioni Inps


Online la nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo

Sul Portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata, quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro. Per entrambe le categorie di lavoratori l’Istituto fornisce le informazioni su:

  • requisiti;
  • durata della prestazione;
  • quanto spetta;
  • modalità di pagamento;
  • come richiedere l’indennità.

La pagina, inoltre, fornisce le indicazioni sulle visite mediche di controllo. Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, infatti, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste. L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni.

Tramite la pagina, infine, è possibile scaricare diverse guide sulla tutela della malattia e sui certificati.

 

Fonte: Inps

Aggiornato il modello di rimborso-compensazione del credito IVA trimestrale

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il nuovo modello aggiornato che deve essere utilizzato a partire dall’istanza relativa al primo trimestre 2025 da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.

L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato il modello IVA TR con le relative istruzioni e specifiche tecniche che deve essere utilizzato dai contribuenti, che intendono presentare, in via telematica all’Amministrazione finanziaria la richiesta di rimborso, ovvero di compensazione, del credito IVA trimestrale.

Come precisato nelle Note all’aggiornamento del 21 marzo 2025, il modello recepisce le novità riguardanti i nuovi codici Ateco 2025, applicabili dal 1° aprile 2025 e che sostituiscono i precedenti codici ATECO 2007.

Pertanto, il nuovo modello aggiornato deve essere utilizzato a partire dall’istanza relativa al primo trimestre 2025 da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.

Nulla cambia per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere al rimborso o alla compensazione orizzontale trimestrale.

Il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, in presenza di determinati presupposti, può essere chiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione, se di importo superiore a 2.582,28 euro.
Le due differenti destinazioni del credito IVA (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate alternativamente tra loro o anche in concorso.

Il contribuente può anche decidere di compensare il credito totalmente o solo parzialmente decidendo di lasciare una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche.

Si ricorda inoltre che l’ammontare di credito chiesto in compensazione partecipa al limite annuo di cui all’art.34, comma 1, della legge n.388/2000, il cui limite, per l’anno 2025 è pari a 2 milioni di euro.

Presupposti e requisiti
I contribuenti IVA possono richiedere il rimborso e/o la compensazione orizzontale, nel modello F24, del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:

a) il credito IVA maturato sia di importo superiore a 2.582,28 euro;

b) la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisca solo al credito maturato nel trimestre di riferimento. Non è ammesso infatti, l’utilizzo del credito IVA derivante da periodi precedenti o dall’anno precedente
c) sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti richiesti dalla legge IVA:

·         effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni; a tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili.

·         effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/72, art. 41 e 58 del D.L. n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;

·         effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili IVA;

·         soggetti non residenti identificati direttamente ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati;

·         effettuazione nei confronti di soggetti passivi esteri delle seguenti operazioni attive non soggette a IVA per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
– prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
– prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi creditizi, finanziari, assicurativi rese verso soggetti passivi extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità economica.

Contribuenti che eseguono le liquidazioni IVA sfalsate in seguito all’affidamento a terzi della tenuta della contabilità
I contribuenti che si avvalgono delle particolari modalità di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA in quanto affidano la contabilità presso terzi, ai fini della determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile/compensabile relativa ad un determinato trimestre devono fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.
Così, ad esempio, ai fini della determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile o compensabile relativa, al primo trimestre 2025, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2025) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.

Compensazione del credito IVA trimestrale
Si ricorda che analogamente a quanto previsto per il credito annuale IVA l’utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuato solo:

·         a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione telematica dell’istanza su modello TR (ad esempio il credito IVA relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10 maggio2025;

·         mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

A tale proposito, le istruzioni evidenziano che il superamento del limite di 5.000 euro deve essere riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 5.000 euro deve essere calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.
Di conseguenza, il contribuente che ha maturato sia un credito IVA annuale che crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, dispone di 2 “plafond” di 5.000 euro distinti”.

Inoltre, i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio

·         almeno pari a 9 per il 2023 / quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per un importo fino a 70.000 euro;

·         inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2023 / 8,5 quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per un importo fino a 50.000 euro.

Invece nel caso in cui l’utilizzo del credito IVA trimestrale sia pari o inferiore a 5.000 euro, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Rimborso del credito trimestrale e garanzia
Le eccedenze di credito IVA trimestrali possono essere chieste a rimborso:

·         se di importo inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie particolari formalità;

·         se di importo superiore a 30.000 euro mediante l’apposizione sull’istanza di rimborso del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;

·         se di importo superiore a 30.000 euro, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria nei seguenti casi:
– il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le startup innovative);
– al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti l’istanza di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:
– 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;
– 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ma non a 1.500.000 euro;
– 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;

·         il soggetto passivo ha presentato l’istanza priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso.

Inoltre, si ricorda che non è dovuta la prestazione della garanzia patrimoniale se il rimborso è chiesto:

·         dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;

·         dalle società di gestione del risparmio ex art. 8 del DL 351/2008;

·         dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.

Presentazione istanza
Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare esclusivamente in via telematica un’apposita istanza tramite il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Pertanto, l’istanza del:

·         1° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 30 aprile 2025;

·         2° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 31 luglio 2025:

·         3° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.

Il 4° trimestre 2025 deve essere invece richiesto a rimborso/compensazione in sede di dichiarazione annuale IVA.

Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 vanno riportati i seguenti codici tributo:

·         6036: credito IVA 1° trimestre;

·         6037: credito IVA 2° trimestre;

·         6038: credito IVA 3° trimestre.

Il modello TR è costituito da:

·         il frontespizio, composto di due facciate e nel quale va indicato l’anno e il trimestre (1, 2 o 3) nel quale è maturato il credito che si intende chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione;

·         un modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;

·         un prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Tra le novità che impattano già partire dalle istanze per il primo trimestre 2025, in scadenza al 30 aprile, si segnalano le modalità di indicazione delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione relative a regimi IVA speciali (agricoltura).

Inoltre, sono stati introdotti due nuovi codici specifici riservati ai soggetti passivi che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, sono esonerati dalla prestazione della garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro.

Nello specifico i nuovi codici sono:

·         il codice 6, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del frontespizio;

·         il codice 4, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale, sempre prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 14 aprile 2025

Upa informa
Circolare 14 aprile 2025
Bonus Assunzioni Rinvio apertura bando 19 maggio p.v.

Allegato: Nota regione rinvio apertura bando maggio bando assunzioni 2025

Con la presente segnaliamo che in data odierna la Regione Liguria ha raccolto la nostra istanza di rinviare l’apertura del bando Bonus assunzioni a partire dal 19 maggio p.v. per facilitare le imprese nella redazione delle domande.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzioni nel Settore del Turismo – Anno 2025

Con Decreto Dirigenziale n° 2618 del 09 aprile è stato approvato l’Avviso Pubblico  per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo (Edizione 2025).

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell’economia ligure, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali. A tale fine l’Avviso intende finanziare la stipula di contratti di durata minima pari a 8 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un’eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli enti locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, le imprese private del settore turistico di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2025, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Per i soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 17/04/2025 e il giorno 31/12/2025, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.

Tale misura si rende necessaria in ragione dell’alto numero di richieste ad oggi pervenute, tali da superare in maniera significativa l’importo stanziato a finanziamento dell’Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo – edizione 2025 approvato con Decreto Dirigenziale 2618/2024.

In allegato Bando 09 Aprile 2025

 Cordiali saluti

La Segreteria Upa