22/03/2026 - 13:54
rete fidi liguria

Upa informa Circolare del 25 settembre 2025

 

Upa informa Circolare 25 settembre 2025

Argomenti:

Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali Reminder scadenza obbligo assicurativo medie imprese entro il 1 ottobre 2025

Attenzione! Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT

ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari

Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo

Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico

Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione

Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

FIERE nazionali e internazionali 2026

Lotta alle false recensioni

Con riferimento all’Invito inviato lo scorso 17 settembre, ricordiamo l’evento
” Turismo è Lavoro”, organizzato da Filcams Savona, calendarizzato per
lunedi 29 settembre
 alle ore 15.00
presso Villa Cambiaso, Via Torino 10, Savona

 ALLEGATI: USECASE_Turismo-Alberghi CCIAA Riviere di Liguria Assicurazione obbligatoria per i danni da eventi catastrofalià CARD_10 cose da sapere sulle CER_CCIAA Riviere di Liguria_rev5 Sales Manual -Roadshow Aviareps November 2025 _MERCATO OUTBOUND SCANDINAVO (2) Decreto_MIMIT_180625 USECASE_Balneare CCIAA Riviere di Liguria_rev4 (1)

Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025

Entroterra: bando sperimentale per l’insediamento di nuove attività nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti

Con Decreto n. 6329/2025, Regione Liguria ha approvato il bando sperimentale per favorire l’insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nell’entroterra, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 6/2025. Il fondo, pari a 4.850.000,00 €, è destinato alle cooperative di comunità e alle micro-imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi che hanno avviato una nuova attività o aperto nuove sedi a far data dal 06/05/2025 oppure che intendano avviare l’attività nell’entroterra ligure. Tale misura agevolativa intende incentivare nuove aperture nei comuni non costieri con popolazione non superiore ai 2.500 abitanti, coinvolti nella misura. L’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici.

È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni.

Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 alla PEC della Camera di Commercio di Genova cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, fatta salva la chiusura anticipata dello sportello qualora le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.

Consulta tutta la modulistica: Bandodomandamodello di dichiarazione de minimisprivacy.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il  link di Regione Liguria.

Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali – Reminder scadenza obbligo assicurativo per le medie imprese

Entro il 1 ottobre 2025 le imprese di medie dimensioni devono assicurarsi contro i rischi catastrofali

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, per ricordarvi che il 1 ottobre p.v., per le imprese di medie dimensioni – imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro – scade il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali.

Si ricorda che le misure in materia di rischi catastrofali sono state introdotte dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

In particolare, tale legge ha istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025 dal DL Milleproroghe (art, 13, co. 1, DL 202/2024), contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.

Il DL 39/2025 ha poi fatto slittare ulteriormente il termine al:

– 1 ottobre 2025 per le medie imprese

– 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese

Per le grandi imprese la polizza contro i rischi catastrofali doveva essere stipulata entro il 31 marzo scorso, con la previsione però di applicazioni delle sanzioni a partire dal 30 giugno 2025 (90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo).

 

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. A tal proposito con DM del 18 giugno 2025 il MIMIT ha individuato le agevolazioni di competenza della DG per gli incentivi alle imprese che non saranno accessibili alle imprese che non si adeguano agli obblighi assicurativi.

Si tratta in particolare delle seguenti misure:

a)“Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

Nell’avviso del 5 agosto scorso, il MIMIT ricorda che tale elenco non è da ritenersi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.

In allegato presentazione seminario di approfondimento organizzato da Confindustria e ANIA, con la partecipazione del MIMIT, sui nuovi obblighi assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 per tutte le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia,  tenute all’iscrizione nel registro delle imprese

Nel corso del seminario – durante il quale sono stati ripercorsi i contenuti della legge di Bilancio 2024, del decreto ministeriale 18/2025 e le novità introdotte dal DL 39/2025 e forniti chiarimenti, tra gli altri, in merito ai beni assicurabili, la determinazione del valore del bene da assicurare, i soggetti obbligati, con focus specifico sui casi in cui l’utilizzatore del bene è soggetto diverso dal proprietario, multinazionali con polizze attive a livello globale per le quali è stata richiamata l’attenzione alla verifica della compliance con le norme italiane – è stato ribadito più volte l’opportunità di fare richiesta di preventivi a più compagnie assicurative, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero variare anche sensibilmente tra una compagnia e l’altra, anche in caso di stesso valore del bene e stessa classe di rischio.

Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT

Decreto MIMIT 18 giugno 2025 – Obbligo assicurativo per accedere agli incentivi MIMIT.

Si informa che lo scorso 25 luglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 18 giugno 2025, che si allega, che adegua la disciplina di alcuni incentivi di competenza dello stesso Ministero all’obbligo per le imprese di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui all’art. 1, commi 101-112, della Legge di Bilancio 2024.

Nel provvedimento è indicata una lista di agevolazioni alle quali è precluso l’accesso nel caso in cui non si sia adempiuto all’obbligo assicurativo e si applica alle domande di agevolazione presentate:

  • dalle grandi imprese, successivamente alla data di pubblicazione del Decreto;
  • dalle medie imprese, a partire dal 2 ottobre 2025;
  • dalle piccole imprese, a partire dal 1° gennaio 2026.

Le agevolazioni citate nel Decreto sono di competenza dello stesso MIMIT e sono gestite sia direttamente, sia per il tramite di altri soggetti gestori, che dovranno verificare l’adempimento da parte delle imprese anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

In particolare, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazioni:

  • Contratti di sviluppo(di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche) e Mini contratti di sviluppo (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024), misure gestite da Invitalia.
  • Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industrialeai sensi della Legge 181/89” (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperativa di piccola e media dimensione – Nuova Marcora(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021), misura gestita da CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa;
  • Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020), misura gestita da Invitalia;
  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
  • Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale(di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015), misura gestita dal MIMIT;
  • Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI(di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024), misura gestita da Invitalia;
  • Finanziamento di start-up (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA;
  • Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica(di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA.

Per le agevolazioni che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche devono essere effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
Si segnala che in questo elenco non è presente il Fondo di Garanzia per le PMI per il quale risulta in corso di modifica le disposizioni operative.

Elenco allegati alla notizia

Decreto MIMIT 18 giugno 2025

 

ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari

Il PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria fa parte della rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio istituita dal Piano nazionale Transizione 4.0 varato dal governo per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale ed energetica.

In merito a quest’ultima, un grande focus viene fatto sull’utilizzo di energie rinnovabili e in particolare sullo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

In allegato vi preghiamo di trovare 3 documenti:

–         Il primo è l’ABC di una CER, in cui si dettagliano i suoi principali obiettivi e caratteristiche, il suo funzionamento, gli incentivi e i guadagni previsti.

–         Il secondo è un caso applicativo di una comunità energetica tra strutture alberghiere e utenti privati.

–         Il terzo riguarda in particolare gli stabilimenti balneari.

 

Certi di fare cosa gradita, vi preghiamo di diffondere questi materiali ai vostri associati, ricordandovi che la Camera di Commercio resta al vostro fianco per  sviluppare e promuovere una  transizione energetica sempre più green.

Rimaniamo a vostra disposizione per un incontro one to one in cui raccontarvi gli obiettivi  dell’ ufficio PID e del nostro sportello green.

Cordiali saluti
Ufficio  Digitalizzazione e sostenibilità aziendale– Punto Impresa Digitale

CCIAA RIVIERE DI LIGURIA

Posta elettronica certificata: cciaa.rivlig@legalmail.it – Sito web: www.rivlig.camcom.gov.it

E-MAIL: pid@rivlig.camcom.it

Via Quarda Superiore 16 – Sede Savona (+39) 019 8314262-286

Via Tommaso Schiva 29 – Sede Imperia (+39) 0183 793228-234- 248

P.zza Europa 16 – Sede La Spezia (+39) 0187 728232-231

Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo

Sulla Gazzetta Ufficiale n.172 dello scorso 26 luglio, è stato pubblicato l’accordo siglato in sede di Conferenza Unificata relativo a una nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo. 

Nel dettaglio, sono stati adottati nuovi moduli semplificati per le attività del settore turistico, presenti nell’allegato, tra cui quello relativo alla presentazione della SCIA per strutture ricettive alberghiere, SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere e SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Dal momento della pubblicazione le Regioni hanno 45 giorni di tempo per adattare i contenuti informativi dei suddetti moduli alle normative regionali.

Link alla GU

Link all’accordo

Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico

La Regione lavora ad un modello previsionale basato sull’IA per stimare con precisione i flussi turistici

“Come Regione Liguria, grazie al grande lavoro del nostro consulente il professor Luca Sabatini dell’università di Genova, stiamo sviluppando un modello previsionale basato sull’intelligenza artificiale, finalizzato a stimare con maggiore precisione i flussi turistici, in termini di arrivi e presenze. L’obiettivo è duplice: da un lato, anticipare la domanda turistica in modo tempestivo e accurato; dall’altro, rafforzare la capacità decisionale degli enti pubblici e degli operatori del settore”, lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi nel corso della conferenza stampa a Roma di presentazione del nuovo Board dello Skål International Club su iniziativa del senatore Gianni Berrino.

“Un aspetto particolarmente innovativo è l’uso combinato di dati strutturati e semistrutturati – ha proseguito Lombardi – come, ad esempio, l’impatto degli eventi che viene stimato non solo in base al tipo e alla portata ma anche tramite l’analisi automatica di indicatori di engagement digitale, utilizzando metriche sintetiche costruite ad hoc. Il risultato è uno strumento in grado di produrre previsioni settimanali e mensili, differenziate per territorio, con una finestra di anticipo significativa, utile sia per la programmazione operativa, sia per la strategia di marketing e posizionamento promozionale”.

L’assessore ha poi illustrato il nuovo Dms (destination management system) che la Liguria ha ricevuto gratuitamente dal ministero del Turismo per tre anni: “Non si tratta di una semplice piattaforma digitale, ma di un’infrastruttura strategica per integrare dati, gestire flussi, personalizzare l’offerta e migliorare l’esperienza del viaggiatore. Attraverso il Dms possiamo dare strumenti digitali avanzati ai comuni, alle Dmo, agli operatori, promuovendo in modo più coordinato, efficace e moderno il nostro territorio: proprio perché crediamo in questa direzione, abbiamo investito 4 milioni di euro potenziare il sistema”.

Infine, Lombardi ha ricordato che, sempre grazie alla preziosa collaborazione con il ministero del Turismo, sta prendendo forma il nuovo sistema predittivo del parco nazionale delle Cinque Terre. “Si tratta – ha concluso l’assessore – di uno degli otto interventi approvati nell’ambito del fondo unico nazionale per il turismo-parte capitale 2024. È un’applicazione di intelligenza artificiale predittiva al servizio della gestione turistica finalizzata a evitare il sovraffollamento e a tutelare il patrimonio ambientale”.

Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione

Sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Nel comunicato di fine seduta si legge che:

“L’intervento normativo si inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e da contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, si mira a una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro.

Tra le principali previsioni del decreto si evidenzia una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica. Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Infine, si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa“.

Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno

Definita la nuova procedura informatica per datori di lavoro e lavoratori

Il Ministero dell’Interno ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi. Di seguito il testo integrale della nota pubblicata sul Portale Servizi, sezione sportello Unico Immigrazione.

Art. 22 comma 6 del D.lgs. n. 286/98: Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 4 bis comma 2 del D.lgs. n. 286/98 : “….La stipula dell’Accordo di integrazione, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.”

La procedura informatica

Passaggi Operativi:

  1. A seguito dirilascio del visto daparte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c., con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
  2. Con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi digitare il tasto «Trasmetti» per informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  3. Con l’inserimento delle informazioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente è automaticamente informato sull’applicativo SPI 2.0 dell’ingresso del lavoratore.
  4. Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscaledefinitivo assegnato al lavoratore straniero.
  5. Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscriveredigitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.
  6. Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero nelle modalità previste dalla norma suddetta, dovrà essere trasmesso al SUI,effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, nell’ambito dell’Area riservata – sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”) e cliccando sull’icona “Upload contratto di soggiorno firmato digitalmente” . Occorre poi digitare il tasto «Invia» per trasmetterlo allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
  7. Il contratto è reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che provvede alla verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  8. Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della predetta PEC, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.
  9. In tal caso, nell’ambito dell’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, accedendo dall’icona “Inserisci dati Accordo” e compilando la relativa maschera.
  10. Una volta inseriti i dati relativi all’Accordo di integrazione, gli stessi sono visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che dovrà provvedere alla generazione dell’Accordostesso, tramite l’apposita funzionalità prevista nel sistema.
  11. Conclusa tale operazione da parte del SUI, il datore di lavoro riceve una nuova PEC, nella quale è allegato l’Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell’Area riservata, nonché la firma dell’Amministrazione. L’Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso al SUI, accedendo dall’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), icona “Upload Accordo di Integrazione firmato” .
  12. L’Accordo di Integrazione, sottoscritto anche dal lavoratore, viene reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che lo verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
  13. Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e, ove ricorrano i presupposti di applicazione dell’Accordo di Integrazione, acquisito e validato anche il documento di Accordo firmato dal lavoratore, l’operatore del SUI effettua le operazioni informatiche di competenza e contestualmente vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno.
    Tali modelli (1 e 2) sono altresì scaricabili dall’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

Con il kit di primo ingresso, comprensivo di: contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.

Con riferimento alla busta per la spedizione, nelle more che vengano rese disponibili le buste presso gli Uffici Postali (ottobre 2025), l’acquisizione della busta stessa, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell’istanza di Permesso di Soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).
La busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente (contenuti e posizionamento sulla busta) quanto indicato nel “layout” che sarà riportato nella pec con cui viene inviato il Modello 209. La denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello 209. I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali.

NB: Si fa presente che il contratto di soggiorno sottoscritto e l‘accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi al SUI contestualmente.

NB: Le comunicazioni trasmesse al datore di lavoro sono altresì trasmesse, per informazione, all’indirizzo mail collegato allo SPID/CIE dell’utente ( ad es. facente parte di associazioni di categoria..) che ha inserito la domanda di nulla osta nel Portale Servizi ALI per conto del datore di lavoro.

NB: Tutti gli allegati inviati tramite PEC al datore di lavoro saranno contestualmente reperibili anche nell’Area riservata del Portale servizi ALI, nella sezione «Comunicazioni».

Fonte: Integrazione Migranti

FIERE nazionali e internazionali 2026

Gentilissimi,

in via esplorativa vi trasmettiamo un elenco di fiere nazionali e  internazionali in programma per il 2026.

Si tratta di eventi che potrebbero essere inseriti nel piano fiere al quale l’Agenzia intenderà partecipare nel corso del prossimo anno.

Vi invitiamo a compilare il form disponibile al seguente link, indicando quindi le fiere di vostro interesse: https://forms.gle/4d6ZFiCoefSVBqjm8

 

La scadenza per la compilazione è fissata a giovedì 30 ottobre 2025.

Importante:

  • La compilazione del form non comporta alcuna adesione vincolante alle fiere indicate.
  • Manifestando interesse, sarà invece possibile ricevere in seguito tutte le informazioni utili sull’evento e, se confermato nel piano fiere, anche il modulo per un’eventuale adesione formale.
  • Agenzia In Liguria si riserva di comunicare successivamente a quali manifestazioni parteciperà effettivamente.

Laddove le date dell’evento non siano al momento disponibili è stato inserito TBD- To be defined.

Manifestazione di interesse fiere ENIT 2026

Gentilissimi,

in riferimento alla mail in calce,

vi ricordiamo di rispondere al questionario presente al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3eoZ24gtlN8Briq9Hp4QSBNpRK0Tr4ZhOUEVdjnMKwQq9g/viewform?usp=sharing&ouid=103972867085469915084

indicando le fiere ENIT di Vostro interesse per il 2026, entro la deadline fissata per venerdì  24 ottobre 2025,

cordiali saluti


Richiesta di collaborazione per la partecipazione di regione Liguria AVIAREPS Around the World Roadshow Stockholm, Helsinki, Oslo, and Copenhagen.

Ai Gentili Operatori Turistici Liguri,

Con grande piacere, la Regione Liguria è lieta di annunciare la sua partecipazione al workshop itinerante nei Paesi Scandinavi, che toccherà Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

Questa importante iniziativa ha l’obiettivo di promuovere in modo coordinato e incisivo la destinazione Liguria nei confronti del mercato outbound scandinavo, mercato che riteniamo potenzialmente interessante per il nostro territorio.

Nel corso di ogni tappa, la delegazione di Agenzia In Liguria rappresenterà l’intero ecosistema turistico regionale partecipando a incontri di networking selezionati con 40-70 buyer e professionisti del settore per ogni città. Per garantire una presenza forte e coesa, porteremo con noi uno strumento cruciale: un Manuale di Vendita dedicato che fungerà da vetrina delle eccellenze turistiche liguri.

Ecco come potete contribuire attivamente al successo di questa missione:

Vi invitiamo a proporre i vostri pacchetti turistici per essere inclusi nel manuale compilando il file “Sales Manual” che trovate in allegato e restituendolo a questo indirizzo e-mail sempre in formato word.

Affinché l’offerta sia quanto più efficace possibile, è fondamentale che i pacchetti siano:

  • Studiati e ritagliati specificamente per il mercato scandinavo.
  • Rispondano alle esigenze, alle abitudini e alle tendenze di viaggio di questa clientela.

Per supportarvi nella creazione di proposte competitive e mirate, alleghiamo alla presente una Scheda di Presentazione del Mercato Outbound Scandinavo. Questo documento contiene dati aggiornati, insights e informazioni utili che vi saranno preziose per comprendere al meglio il target di riferimento.

La vostra partecipazione è essenziale per presentare una Liguria unita, variegata e pronta ad accogliere i turisti scandinavi con proposte su misura.

Scadenza per l’invio delle proposte: giovedì 16 ottobre 2025

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Ufficio Eventi Nazionali e Internazionali

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”

Via Bartolomeo Bosco, 15 (int. 2 e 3 – 2° piano)

16121 Genova

Tel. +39 010 530821

Fax  +39 010 5958507

 

Lotta alle false recensioni

aggiornamenti

Il Ministero del Turismo ha avviato da tempo un’azione volta a regolamentare il fenomeno delle false recensioni.

Nell’ambito del DL PMI, attualmente in discussione alla commissione industria del Senato, al Capo IV, è stato inserito un articolato relativo alla lotta alle false recensioni, su cui è in corso un confronto tecnico con Bruxelles.

Rispetto alla prima formulazione, la Commissione europea ha emesso un parere circostanziato con osservazioni, chiedendo nello specifico di adeguare il testo alle disposizioni della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Lo scorso 25 giugno, il Ministero ha inviato a Bruxelles una riformulazione che potrebbe essere incorporata nel testo tramite la presentazione di emendamenti, su cui Commissione europea e stati membri potranno presentare osservazioni NON oltre  il prossimo 26 settembre.

Al termine di questo periodo se non ci fossero ulteriori osservazioni, il provvedimento potrà essere adottato.

riportiamo qui di seguito la nuova formulazione, ricordando che il provvedimento NON è ancora in vigore e potrebbe subire ulteriori modifiche.

 

CAPO IV Lotta alle false recensioni

Articolo 12

(Ambito e definizioni)

  1. Il presente Capo, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e del Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l’obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Articolo 13

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

  1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
  2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suodelegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell’autore.

Articolo 14

(Divieti)

  1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
  2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15

(Linee guida e monitoraggio)

  1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
  2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annualesull’applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.

Upa informa Circolare del 28 giugno 2025

Upa informa Circolare del 28 giugno 2025

Argomenti:

Imposta di soggiorno dichiarazione telematica 2025

Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC

Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti

Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025

Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025

Imposta di soggiorno dichiarazione telematica Entro il prossimo 30 giugno 2025

Entro il prossimo 30 giugno 2025 dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione telematica sull’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2024.

Sarà possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione.

Una volta effettuato l’accesso, si trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.

Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento delle Finanze del MEF.

Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Si rammenta che per “l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto” (articolo 4 comma 1 ter del decreto-legge 14 Marzo 2011, n. 23).

Moduli scaricabili al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

Attenzione! Comunicazione domicilio digitale – PEC

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di società hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e riguarda sia le società di nuova costituzione che quelle già esistenti. L’obiettivo è garantire una comunicazione ufficiale e tracciabile tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Dettagli sull’obbligo:

·         Ambito di applicazione:

L’obbligo si estende a tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica (società di persone, società di capitali, cooperative, ecc.).

·         Comunicazione al Registro Imprese:

Gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.

·         Scadenza per l’adeguamento:

Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori.

·         Sanzioni per inadempienza:

In caso di mancata comunicazione o inattività della PEC, l’azienda potrebbe incorrere in sanzioni amministrative.

In sintesi, è fondamentale che gli amministratori di società si attivino per ottenere e comunicare il proprio indirizzo PEC per evitare possibili sanzioni e garantire una corretta gestione delle comunicazioni ufficiali.

Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese

Si ricorda che :

•             il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

•             il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine

•             domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/diffida-ad-iscrivere-nel-registro-delle-imprese-il-domicilio-digitale-delle-imprese-individuali

•             domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/invito-alle-societa-ad-iscrivere-il-domicilio-digitale-nel-registro-delle-imprese

sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.

Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.

Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC

Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su bonus e ulteriore detrazione, detrazione figli e familiari a carico ed esenzione canoni locazione neoassunti.

Con la pubblicazione della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 e nel decreto attuativo della riforma fiscale approvato a fine 2024.

Bonus e ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio, dal 2025, ha previsto il taglio del cuneo attraverso due nuove misure agevolative:

·         un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

·         un’ulteriore detrazione d’imposta per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Bonus non imponibile per redditi fino a 20.000 euro
Ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo è calcolato applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente, secondo le seguenti fasce:

·         7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

·         5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro;

·         4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro.

Al solo scopo di individuare la percentuale applicabile, il reddito è rapportato all’intero anno, anche se il lavoratore ha lavorato solo per una parte di esso.

Esempio
Un contribuente nell’anno 2025:

·         ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;

·         è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo

·         2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;

·         è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000):(62 + 30) x 365].
La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).

Ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro, è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a:

·         a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro (detrazione fissa);

·         al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro

Reddito complessivo
In entrambe le situazioni la circolare chiarisce che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente rilevano anche le quote esenti dei regimi agevolati per lavoratori impatriati e ricercatori, ma esclude il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

La Circolare ribadisce, inoltre, che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si deve tenere conto anche:

·         dei redditi assoggettati a cedolare secca,

·         dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

·         della quota di agevolazione ACE;

·         delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta è tenuto:

·         a riconoscere automaticamente il bonus e l’ulteriore detrazione spettanti. Gli importi devono essere attribuiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione della Circolare in commento, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti. Nel caso in cui, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere tali benefici, gli stessi dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio;

·         a verificarne la spettanza in sede di conguaglio;

·         in caso di più rapporti di lavoro contemporanei, a considerarli in fase di conguaglio solo se il dipendente produce tutte le CU relative ai rapporti di lavoro, altrimenti considera unicamente la propria posizione.

·         a recuperare eventuali importi non spettanti, anche in forma rateizzata (10 rate se l’importo supera 60 euro). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il recupero avviene in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, il datore di lavoro deve comunicare al dipendente interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

I sostituti d’imposta recuperano il credito pari alla somma erogata in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 17046 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Detrazioni per familiari a carico e welfare
Il documento di prassi commenta, inoltre, le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare , viene ribadito che la spettanza della detrazione per figli a carico, di cui all’articolo 12 del Tuir, è prevista per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, salvo il caso che si tratti di figli con disabilità accertata, per cui non si applica il limite dei 30 anni. La circolare chiarisce che la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

La Legge di Bilancio ha inoltre esteso, fermi restando i limiti anagrafici sopra descritti e quelli reddituali (4.000 euro per figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri), la detrazione per i figli a carico anche ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente. In questo caso specifico il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, anche se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico di cui alla lettera a) dell’articolo 12 del TUIR. In questo caso la detrazione per figli a carico spetta sia al contribuente che convive con i figli del coniuge deceduto sia all’altro genitore in vita dei medesimi figli e la detrazione è ripartita secondo le regole ordinarie previste dall’art 12 del Tuir.

Detrazioni per familiari a carico per cittadini non UE o SEE
Viene ribadito che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Welfare
La circolare, infine, evidenzia che le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, per cui sono ricompresi i figli , il coniuge e i soli ascendenti conviventi con il contribuente. Per quanto riguarda i figli, viene precisato che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di
welfare previste dall’articolo 51 del TUIR riconosciute dal datore di lavoro, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.

Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da lavoratori neoassunti

La legge di bilancio 2025 ha introdotto, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, l’esclusione dal reddito imponibile, fino a un massimo di 5.000 euro annui per due anni, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dell’immobile locato.

Condizioni per accedere al beneficio
Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2024 (vale il c.d. principio di cassa allargato per cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono).
Trasferimento della residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello di provenienza, entro il termine di effettuazione del conguaglio di fine anno o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno dal dipendente;
Presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del lavoratore, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Requisito dei 100 KM
Per verificare il rispetto del requisito concernente la distanza di più di cento chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, l’Agenzia delle entrate chiarisce che occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei sopra citati collegamenti risulta superiore a cento chilometri.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Viene chiarito, inoltre, che le somme rimborsate rilevano ai fini dell’ISEE e dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali mentre non danno diritto ad altre detrazioni fiscali come ad esempio detrazione per affitto o ecobonus.

L’Amministrazione finanziaria, infine, chiarisce che la norma in commento è autonoma e cumulabile con quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR riguardo alle somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per le spese di affitto della prima casa rientranti nella franchigia dei fringe benefit, pari a 1.000 o 2.000 euro in presenza di almeno un figlio a carico.

Limite annuale
Il limite di 5.000 euro è da considerare per ciascuna delle due annualità previste dal beneficio. Tale limite annuale deve essere considerato come franchigia, pertanto in caso di rimborso oltre la soglia annuale, solo la quota eccedente il limite di 5.000 è soggetto a tassazione ordinaria in capo al dipendente

Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025

Incremento della paga base ed erogazione di un importo “una tantum” per i dipendenti del settore turismo.

Si comunica che, come noto, il 21 dicembre 2024 Federturismo Confindustria e AICA hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UIL l’accordo di rinnovo del CCNL Industria Turistica.
A partire dalla retribuzione di giugno 2025 le imprese saranno tenute a versare la seconda tranche di incremento della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL secondo gli importi riportati di seguito:

Nuovi valori della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL:

Al
31/12/2024

Dal
01/01/2025

Dal
01/06/2025

Dal
01/05/2026

Dal
01/04/2027

A1

2.216,16

2.337,18

2.379,89

2.429,72

2.500,91

A2

2.052,20

2.164,26

2.203,82

2.249,96

2.315,88

B1

1.912,45

2.016,88

2.053,74

2.096,74

2.158,17

B2

1.748,47

1.843,95

1.877,65

1.916,96

1.973,12

C1

1.649,36

1.739,43

1.771,21

1.808,30

1.861,28

C2

1.556,59

1.641,59

1.671,59

1.706,59

1.756,59

C3

1.460,28

1.540,02

1.568,16

1.601,00

1.647,91

D1

1.404,36

1.481,05

1.508,11

1.539,69

1.584,80

D2

1.297,82

1.368,69

1.393,70

1.422,88

1.464,57

AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
Per le aziende alberghiere minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande) di cui all’art. 178 del CCNL, l’incremento da corrispondere a partire dalla retribuzione di giugno 2025 è quello indicato di seguito:

Al 31/12/2024

Dal 01/01/2025

Dal 01/06/2025

Dal 01/05/2026

Dal 01/04/2027

A1

2.202,97

2.323,27

2.365,72

2.415,26

2.486,02

A2

2.040,21

2.151,62

2.190,94

2.236,81

2.302,35

B1

1.900,46

2.004,24

2.040,86

2.083,60

2.144,64

B2

1.738,29

1.833,21

1.866,71

1.905,80

1.961,64

C1

1.640,36

1.729,93

1.761,55

1.798,43

1.851,12

C2

1.548,79

1.633,36

1.663,21

1.698,04

1.747,79

C3

1.453,07

1.532,42

1.560,42

1.593,09

1.639,77

D1

1.397,75

1.474,08

1.501,01

1.532,44

1.577,34

D2

1.291,82

1.362,36

1.387,26

1.416,31

1.457,80

IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO E CONGRESSI
Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, la seconda tranche di incremento dovrà essere corrisposta a partire dalla retribuzione di settembre 2025 e non di giugno 2025.

UNA TANTUM
L’accordo di rinnovo del 21 dicembre 2024 ha anche previsto l’erogazione ai lavoratori di un importo una tantum di € 450 lorde in due tranches di € 225 ciascuna.

La seconda tranche di una tantum dovrà erogarsi con la retribuzione di giugno 2025.

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’importo da erogare a titolo di una tantum è di € 320 lorde da erogarsi in tre tranches:

·                     febbraio 2025: € 100;

·                     giugno 2025: € 110;

·                     novembre 2025: € 110;

Con riferimento all’importo una tantum si evidenzia che quest’ultimo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR.

Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.

Gli importi una tantum non sono assorbibili da eventuali superminimi o acconti sui futuri aumenti contrattuali e, con riferimento ai lavoratori part-time, dovranno essere riproporzionati all’entità della prestazione lavorativa.

Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025

Il Decreto disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Si segnala l’emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto direttoriale 15 Maggio 2025. Quest’ultimo disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento; nel rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro previsto dalla legge di Bilancio 2025.

La procedura è suddivisa in 3 fasi e richiede l’invio di tre diverse comunicazioni:

1) Comunicazione preventiva: le imprese dovranno trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio 2026 una comunicazione preventiva con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni (di cui all’allegato A del decreto) che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta.

2) Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa dovrà inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.

3) Comunicazione del completamento: al termine degli investimenti, l’impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento:

·         entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;

·         entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, il decreto prevede un percorso specifico: per prima cosa si rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto direttoriale 15 maggio 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva.

Successivamente le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal nuovo decreto.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di trenta giorni dalla data di validità del decreto queste dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità.

Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali questo modello entrerà in vigore, sarà disponibile in formato digitale ed editabile per la trasmissione sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Elenco allegati alla notizia

Decreto direttoriale 15 maggio 2025

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 15 maggio 2025

Upa informa Circolare 15 maggio 2025

Avviso erogazione di bonus assunzionali in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – anno 2025

No Importante! te: la procedura informatica sarà disponibile nella modalità offline a partire dal 9 aprile 2025, accedendo al sistema bandi online dal sito filse.it

Ricordiamo che a partire da lunedì 19 maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, salvo la possibilità da parte di Filse di chiudere anticipatamente lo sportello in caso di significativo overbooking, le imprese del turismo possono presentare domanda di accesso ai bonus assunzionali.

Le imprese interessate e in possesso dei requisiti descritti all’interno del paragrafo 6 dell’avviso pubblico possono fare domanda esclusivamente online, accedendo al sistema “Bandi online” di Filse, mediante spid o carta d’identità elettronica.

Sono previste tre categorie di beneficiari:

  • le imprese operanti nell’ospitalità
  • gli stabilimenti balneari
  • i pubblici esercizi
  •  
  • Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere, così come avvenuto lo scorso anno dopo appena cinque giorni di apertura, che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata.

La dotazione finanziaria è pari a 5.000.000 di euro con una riserva di 1.000.000 di euro, non ulteriormente incrementabili, in favore dei pubblici esercizi. In caso di esaurimento delle risorse prima della scadenza del termine, si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 11 dell’avviso.

Documenti

·      deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 30 gennaio 2025 – approvazione Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2025

·      Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2025

·      decreto del direttore generale n. 2618 del 9 aprile 2025

·      decreto del direttore generale n. 2784 del 15 aprile 2025

·      allegato 1 – Avviso Pubblico per erogazione Bonus assunzionali nel settore del turismo

·      allegato 2 – Convenzione Regione Liguria – Organismo Intermedio Filse Spa

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 5 maggio 2025

Upa informa Circolare del 5 maggio 2025
Argomenti:
 Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC
  • Eccezionali eventi meteorologici 2024 – Invio Modello C1 entro il 9 Giugno 2025
  • Bando ISI 2024 Click day si terrà il 19 giugno 2025
  • Regione Liguria – bando a supporto creazione impresa Area crisi industriale savonese
  • Collegato lavoro 2024 – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro
Ø  DL Bollette – Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025
Ø  DMS LIGURIA Destination Management System
  • SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
  • Booking Protection – Soluzione Annullamento per Albergatori
  • Scontistica CENTROTEX dedicata agli associati Upa
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  • Invito evento Fondazione AIRC – c/o Unione Industriali di Savona, Giovedì 12 giugno 2025, ore 17.00
  • Ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili, Martedì 17 Giugno 2025, ore 14.30
  • Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività
ALLEGATI: Coupon Centrotex Intesa Sanpaolo Rent Foryou manuale uso Booking Protection scheda adesione servizio RLST e verbale assemblea UISV – Invito Evento Fondazione AIRC-12.06.25 verbale nomina Rls Allegato_6__perizia_c1_ (2) 
Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC (Posta elettronica certificata)
Con la presente ricordiamo l’OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese
Si ricorda che :
  • il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
  •  il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine
sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.
Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.
Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.
Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC
Eccezionali eventi meteorologici 2024 – Invio Modello C1 entro il 9 Giugno 2025
N.B.:  A tutti coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024, per i territori di Albenga)
Con riferimento alla comunicazione inoltrata precedentemente, sotto riportata per Vostra comodità, si rammenta che il prossimo 9 giugno occorre inviare il Mod. C1, unitamente alla perizia, (quest’ultima per i danni superiori a 20mila euro), per ottenere il ristoro dai danni alluvionali subìti a ottobre 2024, (settembre, per i territori di Albenga).
Tutta la documentazione di riferimento è reperibile al seguente link:
https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/post-emergenza/post-emergenza-eventi-c/anno-2024-eventi-5-8-settembre-16-17-26-27-ottobre/eventi-c-attivita-economiche-imprese-privati-5-8-settembre-16-17-26-27-ottobre-2024.html
Procedure per la presentazione della domanda di contributo per coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024 per i territori di Albenga).
Si segnala che in questi giorni la Camera di Commercio Riviere di Liguria, invierà una importante PEC, a tutti coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024, per i territori di Albenga), contenente le “procedure per la presentazione della domanda di contributo” per i danni alluvionali di cui sopra.
Come si potrà leggere nella documentazione allegata alla citata PEC, cui si rimanda per attenta lettura, occorrerà rispettare il termine perentorio del prossimo 9 giugno per l’invio del modello C1, che contiene la domanda di contributo e la precisa ricognizione dei danni subìti.
In questa prima fase, l’invio del modello è necessario:
·         sia per richiedere un primo contributo, (c.d. “misura 1”) per i danni sino a 20 mila euro, in regime de minimis;
·         sia quale ricognizione dei danni ulteriori a tale importo, (c.d. “misura 2”) attraverso idonea perizia, il cui riscontro sarà oggetto di successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili, (sino a massimo 450 mila euro, in regime di esenzione).
Ciò significa pertanto che per ottenere l’eventuale ristoro dei danni superiori a 20 mila euro è necessario presentare, oltre al modello C1, l’idonea perizia asseverata di un tecnico abilitato, sulla base dello schema “C1_Perizia” allegato, entro il 9 giugno 2025.
A tal fine, si invitano gli interessati a comunicare all’indirizzo e-mail della Camera di Commercio: servizialleimprese@rivlig.camcom.it un recapito di posta elettronica ordinaria, per l’accesso alla web conference.
Si allega lo Schema di Perizia C1 editabile, reperibile anche al seguente link: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/59293:allegato-6-perizia-c1-editabile.html?Itemid=16523
Elenco allegati alla notizia
Allegato 6- Perizia C1 (editabile)
 
 
 
Bando ISI 2024 Click day si terrà il 19 giugno 2025
Segnaliamo che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito (www.inail.it) le regole tecniche e la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico relativo al Bando ISI 2024 finalizzato al finanziamento di interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Click day si terrà il 19 giugno 2025 dalle ore 11:00 alle ore 11:20 (già dalle ore 10:00 si potrà iniziare la fase di autenticazione). Inoltre, dal 4 giugno le aziende potranno registrarsi sul portale.
 
 
Regione Liguria – bando a supporto creazione impresa Area crisi industriale savonese
E’ stato approvato da Regione Liguria il bando da     per supportare la creazione di nuove imprese (PMI) nei 21 comuni riconosciuti all’interno dell’Area di crisi industriale complessa del savonese.
Il bando mira a rafforzare il sistema produttivo e l’occupazione ed è riservato a       ta’ e    (comprese quelle costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e con almeno il 25% degli investimenti ancora da realizzare)
Previsto un contributo    del 50% sugli investimenti effettuati e fino ad un
Importo che      per i settori ritenuti prioritari, come attività manifatturiere, industriali o di trattamento e smaltimento rifiuti
Le domande potranno essere presentate sul portale “bandi online” di Filse ’     2025 (in modalità offline dal 3 giugno).
Il bando è reperibile qui
 
 
Collegato lavoro 2024 – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro
La circolare illustra i principali interventi attuati con la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
Facendo seguito alla nostra precedente notizia del 30 gennaio 2025, a cui si fa rinvio, si allega la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una sintesi delle disposizioni in tema di lavoro contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro 2024”.
Nel raccomandare un’attenta lettura della circolare in esame, se ne sintetizzano gli aspetti più rilevanti, che chiariscono alcuni dei dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024.
LIMITI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI STABILIZZATI –
E’ stata eliminata la disciplina transitoria che consentiva agli utilizzatori (fino al 30 giugno 2025) di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro. Il superamento di tale termine comporta ora la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato, fermo restando che le missioni in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza incorrere nella costituzione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore per effetto del superamento dei 24 mesi complessivi.
Il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, ammette la possibilità di non considerare utili al superamento del limite di 24 mesi i periodi di missione svolti prima del 12 gennaio 2025. Si ritiene, peraltro, che permangano dubbi circa la possibilità di procedere, in tali casi, a proroghe e rinnovi, se è già stato raggiunto il limite massimo di 24 mesi.
ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI SOMMINISTRATI DAI LIMITI QUANTITATIVI – Analogamente a quanto già previsto per i contratti a tempo determinato, sono esclusi dal limite quantitativo per l’utilizzo di lavoratori a termine e in somministrazione a termine i soggetti utilizzati nell’ambito di contratti conclusi:
– in fase di avvio di nuove attività;
– da start-up innovative;
– per lo svolgimento di attività stagionali;
– per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
– per la sostituzione di lavoratori assenti;
– con lavoratori di età superiore a 50 anni.
A queste fattispecie si aggiungono i contratti di somministrazione a termine conclusi con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro (stabilizzati).
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI INDICARE LA CAUSALE DI APPOSIZIONE DEL TERMINE
In caso di assunzione a tempo determinato da parte dell’Agenzia per il lavoro di un lavoratore a scopo di somministrazione, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali (che sorge laddove la missione superi i 12 mesi) in caso di impiego di soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. La nuova disposizione consente alle Agenzie per il lavoro di inviare in somministrazione a tempo determinato tali soggetti senza l’apposizione di una specifica causale tra quelle richieste dall’art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ATTIVITA’ STAGIONALI
Per superare il contrasto interpretativo sorto a livello giurisprudenziale in ordine alla definizione di attività stagionali contenuta nell’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, nonostante l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata fornita una interpretazione autentica, perciò valida anche retroattivamente.
Si considerano attività stagionali, oltre a quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (c.d. “tabellate”), le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Il Ministero del Lavoro peraltro sottolinea che, per essere conforme alla normativa europea in materia, la contrattazione collettiva deve chiarire specificamente in che modo, in concreto, le predette caratteristiche indicate dalla norma interpretativa si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali, visto che la qualificazione di una attività come stagionale comporta l’esclusione anche dei limiti temporali e del numero massimo di rinnovi possibili: la contrattazione collettiva deve dunque indicare le ragioni obiettive, quanto più puntuali, che giustificano il rinnovo dei contratti.
DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE
Il Collegato Lavoro 2024 ha previsto che la durata del periodo di prova, se il contratto è stipulato a tempo determinato, è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Il Ministero del Lavoro, in proposito, ha precisato che detti limiti massimi non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva. Per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva (si intendono quelle più favorevoli per il lavoratore), il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.
TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL LAVORO AGILE
Il termine entro il quale il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, è stabilito in 5 giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile o nei 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi e chiarisce che la norma opera dal 12 gennaio 2025 per tutti i datori di lavoro privato (pertanto sono sanzionabili solo le violazioni poste in essere a partire da tale data).
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni telematiche. Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
– l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando l’assenza come volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma;
– la durata dell’assenza che determini le dimissioni per fatti concludenti deve essere superiore a 15 giorni di calendario, in mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro;
– ad avviso del Ministero la diversa previsione del CCNL applicato sarebbe tuttavia validamente applicabile solo se superiore al termine legale di 15 giorni, in forza del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in senso più favorevole alle disposizioni di legge;
– decorsi i 15 giorni di assenza ingiustificata (o il diverso termine indicato dal CCNL), il datore di lavoro può effettuare la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, ma nulla vieta che la comunicazione possa avvenire anche in un momento successivo. Resta fermo che tale adempimento è essenziale al fine di far valere la volontà di dimettersi del lavoratore;
– dal giorno della comunicazione all’Ispettorato del Lavoro decorrono i 5 giorni per effettuare la comunicazione obbligatoria delle dimissioni per fatti concludenti, tramite il modello UNILAV, nel quale la data di cessazione non potrà essere precedente alla comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, ferma restando la possibilità del datore di lavoro di non retribuire i giorni di assenza precedenti e di trattenere dalle competenze retributive residue e di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista;
– le dimissioni per fatti concludenti sono del tutto alternative alla possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata in base alle disposizioni contrattuali applicate ed all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
– l’eventuale ricezione successiva da parte del datore di lavoro delle formali dimissioni del lavoratore (anche per giusta causa) rendono inefficace la procedura di cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti;
– qualora il lavoratore dia prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza o se l’Ispettorato accerta la non veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro, il rapporto di lavoro non si considera risolto e la comunicazione obbligatoria di cessazione resta priva di effetti, ferma restando la valutazione circa l’eventuale falsità nelle dichiarazioni rese all’Ispettorato;
– le dimissioni per fatti concludenti non sono applicabili all’ipotesi in cui è prevista la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro per la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento o nei primi tre anni dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito di recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento, in caso di adozione internazionale.
Elenco allegati alla notizia
Circolare n. 6 del 27 marzo 2025: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa
DL Bollette – Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025
con la presente segnaliamo l’entrata in vigore della legge n.60 pubblicata in G.U. il 24/04/25, conversione del decreto-legge n.19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio” (‘D.L. Bollette’) pubblicato in G.U. il 28/2/25, che contiene misure di sostegno a favore di famiglie e imprese per fare fronte al “caro-bollette”.
In particolare, per i clienti finali non domestici allacciati in Bassa Tensione con potenza disponibile >16,5 kW (Piccole Medie Imprese) l’art. 3 comma 5 del decreto-legge prevede l’azzeramento per un semestre, nel limite delle risorse disponibili, della spesa per gli oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componenti ASOS) nelle forniture di energia elettrica.
Questi oneri sono aggiuntivi al costo della materia prima energia, sono applicati automaticamente in bolletta e sono stabiliti per ogni trimestre per via amministrata dall’ Autorità per l’Energia – ARERA (non dipendono quindi dal contratto o dal fornitore scelto).
ARERA ha quindi aggiornato gli oneri in base a quanto stabilito dal decreto- legge a partire dal secondo trimestre 2025, pertanto lo sconto previsto, per le utenze che ne possono beneficiare, viene applicato automaticamente dal fornitore a partire dalle bollette emesse a maggio con periodo di competenza aprile.
A scopo indicativo, per un’azienda tipo albergo con connessione in Bassa Tensione, potenza 30 kW, consumo annuo di 100.000 kWh, lo sconto previsto da D.L. Bollette può generare un risparmio stimato sul costo dell’energia di circa -20% nel trimestre di applicazione (ovvero circa -1.250 € iva inclusa per trimestre). “
Consorzio LUCE
Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092
Sintesi delle misure approvate di sostegno a famiglie e imprese nell’utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025 n. 98 è stata pubblicata la Legge di Conversione del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, cd. DL Bollette.
Di seguito, si fa una sintesi delle misure approvate:
·         l’articolo 3, dedicato alla riduzione del costo dell’energia per le imprese, prevede specifiche misure di supporto finanziario nel settore energetico per il 2025. Il primo comma stabilisce un finanziamento di 600 milioni di euro tramite il Fondo per la transizione energetica, riservato esclusivamente alle imprese classificate come “Energivore”, in linea con gli allegati II e I della comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 e all’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04.
I commi 4 e 5 offrono ulteriore assistenza alle PMI, eliminando per sei mesi i costi relativi agli oneri di sistema per il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, conosciuti come “componente ASOS”. Questa agevolazione è destinata ai clienti finali non domestici in bassa tensione con una potenza disponibile oltre i 16,5 kW.
Le disposizioni sono implementate mediante delibera dell’ARERA e finanziate con rimborsi europei destinati a coprire le spese anticipate dallo Stato per la riduzione dei costi energetici.
 
DMS LIGURIA Destination Management System
Cari Associati,
nei mesi scorsi, Regione Liguria e Agenzia in Liguria hanno intrapreso un percorso di grande importanza nello sviluppo e organizzazione della destinazione Liguria grazie alla licenza DMS – Destination Management System assegnata gratuitamente dal Ministero del Turismo alla nostra Regione, unica realtà del centro-nord Italia ad essersi aggiudicata questo strumento e una delle 5 sul territorio nazionale.
In relazione a questo avete ricevuto un’email “Benvenuto nel DMS Liguria” contenente le credenziali di accesso al DMS Feratel Deskline e qui di seguito il link con un piccolo Tutorial https://lamialiguria.it/benvenuto-nel-dms-liguria/
Anche attraverso il supporto dello staff della DMO Ligurian Riviera è stata attivata una Task force che vi supporterà all’inserimento della vostra struttura con un primo obiettivo di rendere visibili sui canali di comunicazione Regionale le vostre attività.
Con la stessa attività sarete visibili anche sui canali di comunicazione della Ligurian Riviera e sui siti delle Amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa.
Questo è un primo passo per poi proseguire a mappare e gestire l’intero prodotto turistico della nostra destinazione.
Vi chiediamo un piccolo sforzo di partecipazione inserendo anche la vostra struttura, ci teniamo a precisare che è di fondamentale importanza che le strutture si attivino completando la loro pagina perché il portale non sarà messo online fino a quando non sarà adeguatamente popolato. Vi ringraziamo per la collaborazione
Il Presidente Stefania Piccardo
Turismo: presentato agli operatori alberghieri il Dms, software con licenza ministeriale di promozione e vendita di servizi turistici
Lunedì, 20 Maggio 2024
Rapallo. L’assessore regionale al Turismo ha presentato oggi a Rapallo agli operatori alberghieri lo strumento unitario e integrato Dms (Destination Management System) che il ministero del Turismo a fine 2023 ha assegnato ad uso gratuito alla Liguria e ad altre quattro regioni previa graduatoria pubblica. Si tratta della prima tappa di una serie di iniziative che coinvolgeranno tutte le province liguri.
Fornito da un’azienda specializzata, il software Dms per tre anni consentirà di testare e utilizzare un sistema che permette a tutti gli operatori della Liguria di promuovere e vendere alloggi ed esperienze turistiche direttamente online, di gestire in modo integrato, attraverso moduli interconnessi, l’informazione, l’accoglienza, la promozione nonché l’eventuale prenotazione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale mediante la completa integrazione dei servizi privati con quelli pubblici. Ciò consentirà di mappare e digitalizzare i contenuti e le offerte turistiche delle destinazioni di maggiore interesse sul territorio nonché di promuovere un riuso efficiente delle informazioni sul patrimonio storico, artistico e culturale.
“Naturalmente la tecnologia da sola non sarà sufficiente – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo – e pertanto parallelamente cercheremo di lavorare sul modello di governance turistica per definire un sistema di gestione della destinazione che permetta di coinvolgere tutti gli operatori, facilitando la collaborazione e valorizzando le iniziative di organizzazione e gestione turistica già in essere come ad esempio le Dmo (‘Destination management organization’ ovvero Associazioni di più soggetti per lo sviluppo turistico di un determinato territorio). Sono certo che questa sia un’ottima iniziativa: dagli operatori del settore mi aspetto idee e proposte per rendere questa occasione una opportunità di crescita e di sviluppo per tutto il sistema economico regionale”.
https://lamialiguria.it/benvenuto-nel-dms-liguria/
Gentile operatore, gentile operatrice,
nei mesi scorsi, la Regione Liguria e l’Agenzia di Promozione Turistica inLiguria hanno avviato un percorso di sviluppo per la governance turistica regionale. La Liguria è una delle cinque regioni italiane che hanno ottenuto dal Ministero del Turismo la licenza DMS (Destination Management System).
Durante gli incontri dello scorso anno con associazioni di categoria, operatori economici e DMO (Destination Management Organization), abbiamo presentato il percorso di ridefinizione della governance regionale, insieme al DMS Deskline 3.0 di Feratel. Questo software consentirà di integrare e valorizzare l’offerta turistica della Liguria, includendo strutture ricettive, eventi ed experience.
Ogni operatore avrà un account personale per accedere autonomamente al Web Client, aggiornare il profilo della propria struttura ricettiva e distribuire informazioni all’interno dell’ecosistema turistico regionale. Alcuni dati potranno essere modificati solo previa richiesta all’Agenzia inLiguria.
Il DMS Deskline 3.0 non è solo un database: è uno strumento strategico che raccoglie e valorizza le informazioni sul territorio, dalle strutture ricettive alle esperienze, dai punti di interesse agli eventi. È la chiave per una comunicazione coordinata e una promozione turistica più efficace e digitalizzata.
Per supportarti è attiva una task force dedicata a cui potrai rivolgerti a seconda dell’ubicazione della tua struttura:
·         Provincia di Savona  ⭢  savona@dmsliguria.it
Attenzione! Sicuri della validità di questo progetto, ti invitiamo a coinvolgere altri operatori del settore, così da garantire un utilizzo ottimale dello strumento in vista della stagione primavera/estate 2025 e per generare risultati concreti nel medio-lungo periodo a beneficio di tutto il turismo regionale.
> Benvenuto
> Come usare il DMS
> Accedi al client
 
 
SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Con la presente ricordiamo alle aziende che le norme sulla sicurezza impongono la figura in azienda del Rappresentante della Sicurezza, che deve essere eletto tra i lavoratori dipendenti.
Il nominativo di tale figura deve essere comunicato all’Inail, e deve obbligatoriamente frequentare un apposito corso di formazione.
Considerato che spesso le aziende sono di piccole dimensioni, e i lavoratori cambiano frequentemente, diventa estremamente complicato gestire la figura del rappresentante dei lavoratori ed oneroso sostenerne la formazione.
Questo problema può essere risolto usufruendo di un importante SERVIZIO GRATUITO offerto dall’Ente Bilaterale Industria Turistica: la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza TERRITORIALE – (R.L.S.T.)
 
QUALI SONO LE AZIENDE CHE POSSONO ADERIRE AL SERVIZIO ?
 
Posso usufruire del servizio, le aziende:
  • Con un numero di dipendenti pari o inferiore a n. 15
  • In regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Industria Turistica
  • Aziende con più di 15 lavoratori possono attivare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) se i lavoratori decidono di non eleggere un loro Rappresentante interno (RLS).
Secondo l’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, ogni azienda deve garantire ai lavoratori la possibilità di eleggere un RLS. Se i lavoratori non eleggono un RLS, l’azienda deve comunque garantire la rappresentanza per la sicurezza, attivando appunto il RLST attraverso gli Organismi Paritetici.
Di solito si produce una dichiarazione formale da parte dell’azienda che certifica:
che è stata offerta ai lavoratori la possibilità di eleggere il RLS,
che i lavoratori hanno scelto di non eleggere al proprio interno un RLS,
che di conseguenza si fa ricorso al RLST competente.
Tutto sulla base dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[…]
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
[…]
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (RLST) e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ ADERIRE AL SERVIZIO R.L.S.T ?
→ non è necessario nominare internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
→ non è necessario far frequentare corsi di formazione,
→ la figura, essendo nominata per tutta la Provincia di Savona, è uguale per tutte le aziende,
 rimane invariata negli anni, qualunque sia la composizione dell’organico aziendale,
→ è un servizio completamente gratuito
 permette alle aziende di essere in regola con quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 81/2008
 
COME SI ADERISCE AL SERVIZIO R.L.S.T. ?
Le aziende che vorranno avvalersi del servizio gratuito, dovranno:
  • compilare e far sottoscrivere ai lavoratori dipendenti in forza, l’allegato verbale di assemblea,
  • compilare e sottoscrivere l’allegata scheda di adesione al servizio.
  • Inviare entrambe i moduli:
    • Via posta a: Ente Bilaterale Industria Turistica – Via Orefici 3/2  17100 SAVONA
    • Via email a: merialdo@upasv.it e direzione@ebitsv.it
    • Unitamenente alla copia dell’ultimo versamento all’EBIT SV (modello F24 o bonifico)
Successivamente, le aziende saranno contattate telefonicamente DIRETTAMENTE DAL RLST al fine di concordare un appuntamento in azienda per formalizzare la nomina.

Booking Protection – Soluzione Annullamento per Albergatori
Aderisci a Booking Protection di Allianz Global Assistance: puoi proteggere il soggiorno dei tuoi Clienti in caso di rinuncia e annullamento viaggio / prenotazione alberghiera.
Attenzione: l’assicurazione è stipulabile entro 24 ore dalle conferma della prenotazione direttamente dal sito della struttura alberghiera convenzionata.
Dedicata e studiata in dettaglio per albergatori, camping, b&b, agriturismi e agenzie immobiliari per locazioni turistiche: non rinunciare ad offrire un servizio in più ai tuoi Clienti, italiani e stranieri con codice fiscale italiano domiciliate o residenti in Italia.
Il costo per l’albergatore è completamente gratuito, è un servizio di semplice utilizzo, attraverso  un link si accede ad un formulario direttamente sul sito Allianz dove il cliente può acquistare la copertura assicurativa del suo soggiorno, da inserire sul tuo booking, sul sito o sulla  mail  di conferma al cliente.
In allegato presentazione prodotto
Contatti al 0331 776232 per approfondire la soluzione Booking Protection albergatori e per aderire senza alcun costo a tuo carico.
 

Intesa Sanpaolo Rent Foryou

Noleggio operativo
Una scelta per contribuire alla crescita del tuo business. Il noleggio operativo permette di accelerare la crescita di ogni business, sensibilizza le strategie di sviluppo a breve, medio e lungo termine. Non intacca il flusso di cassa, non preclude l’accesso al credito e contribuisce alla diffusione della economia circolare.
È un servizio commerciale che permette di godere dell’utilizzo di tutti i beni e di tutti i servizi, grazie al pagamento di un unico canone periodico, strutturato e pianificato sulle esigenze di ogni azienda e ogni professionista.
Il noleggio è particolarmente indicato a tutte le aziende e a tutti i professionisti che scelgono di dotarsi di beni strumentali alle attività che svolgono, senza doverli necessariamente acquistare.
In Allegato presentazione prodotti di Intesa San Paolo con i referenti da poter contattare per ulteriori richieste o chiarimenti, messi a disposizione per gli albergatori UPA.

Scontistica CENTROTEX dedicata agli associati Upa
 
A tutti gli associati UPASV,
con la presente segnaliamo scontistica Centrotex di Cisano sul Neva, tutte le aziende associate all’UPA potranno usufruire di uno sconto incondizionato del 10% su tutti gli articoli presso il punto vendita Centrotex di Cisano sul Neva.
Sul  sito www.centrotex.it è possibile conoscere meglio la loro attività e visionare alcuni dei prodotti tessili che offrono, pensati per la casa e per il settore ricettivo.
Per accedere allo sconto, sarà sufficiente presentarsi con il coupon allegato alla presente email.
Inoltre, alleghiamo:
  1. il link per visionare il catalogo delle forniture alberghiere:
     Visualizza il catalogo PDF
  1. il link per il catalogo dei prodotti personalizzabili per le strutture ricettive (con preordini attivi da Agosto per la stagione PE 2026):
     Sfoglia il catalogo personalizzazioni 2026
Invito ad evento della Fondazione AIRC – c/o Unione Industriali di Savona, Giovedì 12 giugno 2025, ore 17.00
A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante
Con riferimento all’oggetto si provvede ad inoltrare la lettera a firma della Dott.ssa Caterina Sambin, Presidente dell’UISV, in allegato
Ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)!
17 Giugno – Partecipa al ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)!
La transizione energetica è una sfida cruciale e un’opportunità imperdibile per imprese, professionisti, associazioni, organizzazioni cooperative ed enti pubblici. Per questo motivo la Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale in collaborazione con Dintec organizza un ciclo di eventi gratuiti dedicati a chi vuole conoscere, approfondire e contribuire attivamente a questo importante cambiamento.
Il programma:
·  17 Giugno 2025 ore 14:30 – L’integrazione dei produttori terzi nelle comunità energetiche rinnovabili: Sfide ed opportunità LINK ISCRIZIONE
·  Tavolo di progettazione finale: un momento di confronto operativo per costruire insieme strategie e iniziative concrete sul territorio (con data da definirsi)
Perché partecipare?
·  Scoprire le opportunità offerte dalle CER per ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità;
·  Confrontarsi con esperti e stakeholder per superare dubbi e ostacoli;
·  Costruire reti e collaborazioni tra imprese, professionisti, associazioni, pubblica amministrazione e cittadini;
·  Essere protagonisti di un cambiamento che fa bene all’ambiente e all’economia locale.
Come partecipare?
La partecipazione è gratuita. Il link per seguire i lavori sulla piattaforma Zoom sarà inviato via email a tutti gli iscritti in prossimità dell’evento.
Per ogni informazione contattare il PID – Camera di Commercio Riviere di Liguria – pid@rivlig.camcom.it
Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività – Celle L., Albissola M., Albisola S., Savona – A Palazzo Lamba Doria “KERAMOSicilia – Mostra Collettiva” e visite guidate
Il programma ufficiale della terza edizione del festival è online al link esterno: www.festivaldellamaiolica.it/programma (è in continuo aggiornamento: rimani connesso per conoscere tutti i dettagli!)
Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 18 aprile 2025

Upa informa

Circolare del 18 aprile 2025


Argomenti:

  • Patto per il lavoro nel turismo Rinvio apertura bando –  Sportello online 19 maggio p.v.
  • Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – FAQ Mimit aggiornamento
  • Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici ATECO 2025
  • PMI – Incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
  • Transizione 5.0: FAQ MIMIT versione 10 aprile 2025
  • LA RIFORMA DELLE ACCISE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO
  • MEF: pubblicato il documento di finanza pubblica 2025
  • La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazione
  • Bando Isi 2024, dal 14 aprile al 30 maggio è possibile registrare la domanda di partecipazione
  • Fatturazione elettronica: precisazioni sull’utilizzo del codice TD29
  • CIN Codice identificativo nazionale: gli obblighi in capo agli alberghi
  • OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
  • Al via il podcast del Garante: “A proposito di privacy”
  • Turismo, arriva il canale whatsapp del Ministero
  • Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?
  • Malattia e visite mediche di controllo: tutte le informazioni Inps

 

Allegati: RISOLUZIONE ATECO 2025 n. 24 Tabella Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi guida fattura elettronica aggiornata al 1 aprile 2025

Patto per il lavoro nel turismo Rinvio apertura bando –  Sportello online 19 maggio p.v.

Ricordiamo che sono pubblicati in modalità offline, nell’apposita sezione dei bandi sul sito di Filse, i moduli per la richiesta dei bonus assunzionali relativi all’edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo. Accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it

Si segnala che è possibile scaricare i moduli da compilare in vista dell’apertura dello sportello prevista per Lunedì 19 maggio.

Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata. Vi invitiamo a caricare le domande il 19 maggio

Le risorse disponibili per questa ottava edizione del Patto, a valere su risorse afferenti al PR FSE+ 2021-2027, ammontano a 5 milioni di euro; come gli anni passati saranno possibili ulteriori integrazioni per soddisfare tutte le domande.
Il Patto 2025 mantiene invariati gli scaglioni dello scorso anno ma inserisce, come elementi di novità, il sistema di priorità alle domande di incentivo che contengono tempi indeterminati e l’incentivazione dei contratti part-time solo se con impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

Nel 2025 i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° febbraio con contratti di durata non inferiore a otto mesi.

LE CATEGORIE BENEFICIARIE
Sono tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco:

·                     della prima fanno parte imprese di alberghi, alloggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, catering per eventi e banqueting, attività delle agenzie di viaggio, attività dei tour operator, organizzazione di convegni e fiere, organizzazioni di feste e cerimonie. Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.

Sono tre gli scaglioni di valore del bonus: 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi; 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato;

·                     della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali. In questo caso sono quattro gli scaglioni di valore del bonus: 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi; 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi inferiore ai 9 mesi; 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato;

·                     della terza categoria, infine, fanno parte le imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina. Per questo tipo di imprese sono previsti bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali purché comportino incremento occupazionale netto.

PREMIALITÀ
L’importo del Bonus assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato del 10% se l’impresa risulta iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili o risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale; del 10% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); del 10% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio personalizzato attivo nell’ambito del Programma Gol al momento dell’assunzione; del 35% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 50% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 1° febbraio 2025, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

DESTINATARI
Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – FAQ Mimit aggiornamento

Aggiornate dal MIMIT le faq sull’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali – Chiarimenti sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti

La presente per informarvi che il MIMIT ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali ex articolo 1, co.101 e seguenti, L. 213/2023, attraverso l’aggiornamento delle Faq diffuse nei giorni scorsi. Gli ultimi chiarimenti forniti dal Ministero (FAQ 11 e 12) si riferiscono alle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti .

Riportiamo di seguito l’elenco aggiornato delle FAQ diffuse dal MIMIT

 

1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

 

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

 

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

 

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

 

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

 

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

 

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

 

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

 

9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R.Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 

11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

 

12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

 

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – In GU il decreto di differimento dei termini

Ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

In allegato il testo del provvedimento entrato in vigore dal 31 marzo.

 

https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/polizze-catastrofali-illustrato-al-mimit-decreto-per-ingresso-graduale-dellobbligo-assicurativo

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici ATECO 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E, ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi

Con la pubblicazione della Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità riguardanti la classificazione delle attività economiche, nota come ATECO 2025. Questa nuova classificazione, che ha sostituito la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma è operativa dal 1° aprile 2025.

Tutti i contribuenti dovranno verificare i codici ATECO associati alla propria posizione fiscale. Questa verifica può essere effettuata accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo è un passaggio importante per assicurarsi che i codici siano aggiornati e corretti.

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori economici devono utilizzare i nuovi codici ATECO nelle dichiarazioni e negli atti presentati all’Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento mira a migliorare la precisione e l’efficienza nella classificazione delle attività economiche, facilitando così la gestione fiscale e amministrativa.

Un altro punto rilevante è che l’adozione della nuova classificazione non richiede la presentazione di una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari , comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti si dovranno utilizzare i modelli dichiarativi aggiornati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Elenco allegati alla notizia

Risoluzione 8 aprile 2025

PMI – Incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili


320 milioni di euro per contributi alle PMI per impianti solari fotovoltaici o mini eolici. Domande a partire dal 4 aprile

A partire dal prossimo dalle ore 12.00 del prossimo 4 aprile e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025 le PMI potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia per autoconsumo differito.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti variabile a seconda della tipologia di intervento e della dimensione aziendale.

Di seguito si fornisce una scheda di sintesi della misura rinviando per maggiori dettagli ai provvedimenti attuativi (DM 13.11.2024 e DD 14 marzo 2025) riportati in allegato.

Si ricorda che la domanda di accesso all’agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito di Invitalia (www.invitalia.it)
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi

 

 

 

Allegati

TABELLA

https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/autoproduzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-pmi-nuovo-sportello

 

Transizione 5.0: FAQ MIMIT versione 10 aprile 2025

 

Il MIMIT ha pubblicato la nuova versione delle FAQ su Transizione 5.0, disponibili a questo link

 https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_Transizione_5.0_10_aprile.pdf

Ci sono chiarimenti importanti, tra cui il caso di sostituzione di macchinari ammortizzati con esempi specifici di calcolo (FAQ 4.24), il caso di sostituzione di beni acquisiti in leasing (FAQ 4.25).

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sul cumulo (FAQ 8.6), e in particolare il tema del calcolo del cumulo con altre misure finanziate con risorse nazionali, e sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo (FAQ 6.4).

LA RIFORMA DELLE ACCISE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO


Il provvedimento razionalizza e semplifica gli adempimenti richiesti agli operatori

Un nuovo tassello per la riforma tributaria prevista dalla Delega fiscale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 aprile, il Dlgs n. 43/2025, di revisione del sistema delle accise. Di seguito una sintesi delle principali novità elaborata dalla rivista Fisco Oggi.

Nasce il Soac

Tra le novità più significative da segnalare, l’introduzione della nuova figura del Soggetto obbligato accreditato (Soac). Si tratta di un contribuente che, secondo la valutazione delle Dogane, può vantare un alto livello di affidabilità fiscale ai fini dell’accisa e per questo potrà beneficiare di alcune agevolazioni, come l’esonero (totale o parziale) dalle cauzioni dovute e di semplificazioni di tipo burocratico e contabile.

Il decreto delinea requisiti e caratteristiche dell’operatore “meritevole” dei privilegi premiali previsti. È richiesto un comportamento “affidabile” sia sotto il profilo fiscale sia penale nel periodo compreso tra il quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’Adm per il riconoscimento della qualifica e la data di conclusione dell’istruttoria.

Per diventare Soggetto obbligato accreditato, l’operatore deve farne richiesta alle Dogane che, preliminarmente, dovrà verificare il possesso dei requisiti sotto il profilo dell’affidabilità, dell’organizzazione aziendale, della solvibilità finanziaria, della filiera di approvvigionamento e della conformità alle prescrizioni fiscali. Se promosso, l’Agenzia attribuirà al richiedente un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, e la qualifica di Soac con validità quadriennale. Per superare l’esame è necessario un punteggio minimo di sessanta su cento.

In base al punteggio sono previsti tre livelli di affidabilità: base, medio e avanzato. Le agevolazioni cambiano secondo il livello raggiunto.

Gas naturale ed energia elettrica

Il decreto legislativo definisce tra l’altro le regole per il pagamento delle accise sul gas naturale ed energia elettrica. In particolare, stabilisce che gli acconti dovranno essere calcolati e pagati mensilmente in base ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori nel mese precedente. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa saranno effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento.

Chiarimenti su usi domestici e non domestici

Il provvedimento legislativo distingue, inoltre, le ipotesi di impiego dei prodotti energetici per usi domestici dagli usi non domestici. Ad esempio, rientrano tra gli usi domestici il gas naturale utilizzato nelle abitazioni e negli uffici pubblici e quello somministrato alle pompe di benzina. In breve, sono considerati invece “usi non domestici” gli impieghi diversi da quelli classificati nel decreto come “domestici”.

Semplificazioni per l’accisa sugli alcolici

Un’importante novità per gli esercenti che intendono intraprendere un’attività di vendita alcolici sottoposti al contrassegno e della birra. Dal 1° gennaio 2026, sarà sufficiente presentare un’unica comunicazione di avvio dell’attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la trasmetterà poi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

MEF: pubblicato il documento di finanza pubblica 2025


Pubblicato testo DFP 2025. Crescita PIL prevista +0.6% nel 2025 e +0.8% nel 2026, 2027 e 2028. Indicati inoltre i provvedimenti collegati alla manovra, tra cui Ddl Semplificazioni e Ddl Promozione investimenti. Fornita panoramica su progressi attuazione riforme e investimenti indicati nel Piano Strutturale di Bilancio.

 

Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il testo del nuovo Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri.

In particolare, sono disponibili la Sezione I (Relazione annuale dei progressi compiuti nel 2024) e la Sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica).

 

Il documento, già trasmesso alle Camere e alla Presidenza della Repubblica, è incentrato principalmente sulla rendicontazione dei progressi fatti nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-29. Di seguito, un riepilogo delle principali proiezioni per il periodo 2025-2028:

  • PIL – +0.6 nel 2025 (rispetto a +1.2% inizialmente previsto) e +0.8 nel 2026, 2027 e 2028
  • Deficit – 3.4% nel 2024 (invece del 3.8% previsto nel PSBMT), 3.3% nel 2025, 2.8% nel 2026, 2.6% nel 2027 e 2.3% nel 2028.
  • Rapporto Debito/PIL – 135.3% nel 2024, 136.6% nel 2025, 137.6% nel 2026 e 137.4 nel 2027.

 

Inoltre, sono stati dichiarati collegati alla prossima manovra di bilancio i seguenti provvedimenti:

  • Enti locali – Revisione TUEL
  • Investimenti – Misure per il rilancio degli investimenti strategici, per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del sistema di trasporto e della logistica nella prospettiva di bilancio strutturale;
  • Intelligenza artificiale – Ddl IA (C. 2316)
  • Imprese estere – Ddl Servizi imprese all’estero (approvato in CdM lo scorso 28 marzo e non ancora trasmesso al Parlamento)
  • Attrazione investimenti – Misure per favorire l’attrazione di investimenti e il nomadismo digitale – ‘Destinazione Italia”

Per quanto di maggiore interesse, inoltre la Parte III della Sezione I reca un riepilogo dei progressi effettuate nell’attuazione delle riforme e investimenti indicati nel Piano Strutturale di Bilancio, tra cui un riferimento al Ddl PMI e alle disposizioni volte al contrasto delle false recensioni online nei settori del turismo e della ristorazione.

 

Il testo sarà ora esaminato dal Parlamento nel mese di aprile in vista della sua trasmissione alla Commissione europea entro fine mese.

 

Link al comunicato

Link alla Sezione I

Link alla Sezione II

 

La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazione


Introduzione

In previsione dell’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto, si riporta di seguito un approfondimento elaborato dai colleghi di Confindustria che ripercorre alcune rappresentative conclusioni che possono orientare nella adozione di corrette misure prevenzionali.

 

La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico.

 

Per quanto riguarda il preposto, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza – dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021 – sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che, seppure astrattamente corretto, pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere, da ultimo, che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative.

 

Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili.

 

Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

 

Di seguito si riportano alcune recenti pronunce che – non senza alcuni profili di criticità – evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.

 

Il rispetto dell’obbligo formativo come presupposto per una possibile responsabilizzazione del lavoratore

 

Cass., 24 febbraio 2025, n. 7489

“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”

 

Cass., 28 marzo 2025, n. 12253

“Un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Questi principi sono stati chiariti – e meglio specificati – sottolineando che, “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”. Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”

 

Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021

“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio del lavoratore, e ciò anche quando – contrariamente a quello che è stato accertato – derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.

 

Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.

 

Cass., 19 febbraio 2025, n. 6775

“La Corte territoriale, quindi, dato atto che nella sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto che l’area interessata dall’infortunio fosse un luogo di lavoro e che il comportamento del lavoratore non era stato abnorme (la vittima si era attivata per individuare la fonte del rumore anomalo proveniente dalla macchina e ciò non permetteva di ritenere la esorbitanza dell’azione del lavoratore rispetto alle sue mansioni), ha escluso che la condotta del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità ai sensi del capoverso dell’art. 41 cod. pen. e ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati (che nelle rispettive qualità rivestivano la posizione di garanzia del lavoratore deceduto sul colpo per le lesioni riportate dallo schiacciamento) per colpa specifica (violazione dell’art. 71, comma 1 D.Lgs. 81/2008).

 

In particolare, è stato osservato che nella parte superiore della macchina vi erano organi lavorativi in movimento che, alla data dell’infortunio, non erano completamente segregati e ad essi, sia pure con difficoltà, era possibile accedere, in mancanza di ripari che li rendessero del tutto inaccessibili e che impedissero il funzionamento della macchina qualora un addetto avesse acceduto alia parte superiore; è stato, quindi, rilevato che, pur considerato che il lavoratore aveva tenuto una condotta imprudente, gli imputati non avevano posto in essere tutte le cautele necessarie finalizzate alla disciplina ed al governo del rischio di comportamento imprudente e che, con alta probabilità logica il comportamento alternativo lecito omesso dagli imputati (installazione dei due cancelletti che avrebbero reso difficile l’accesso alla zona pericolosa e, comunque, bloccato il funzionamento della macchina) avrebbe impedito l’infortunio.

 

La motivazione ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla Corte di Cassazione ed è congrua e logica nonché conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.

 

Cass., 19 marzo 2025, n. 10902 

“Il legislatore ha certamente incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), ma il modello “collaborativo” così delineato – in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori -non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 – 01). Ed è sempre in ragione di tale complessità del sistema prevenzionistico che la giurisprudenza ha cercato di delimitare con sufficiente chiarezza i presupposti in forza dei quali un comportamento non corretto del lavoratore può interrompere il nesso eziologico tra l’omissione attribuita al datore di lavoro e l’infortunio patito dal lavoratore stesso (vedi, per esempio, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01, in cui si è affermato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l’abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell’utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all’insaputa del datore di lavoro); analogamente, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 – 01, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l’accertamento dell’abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l’intenzione di rispettarla; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina, aveva introdotto la mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).

 

Nella specie, il comportamento imprudente della persona offesa non ha eliso il nesso causale tra le omissioni datoriali e l’evento, proprio perché si è inserito all’interno dell’area di rischio che era compito specifico del datore di lavoro governare. E, all’interno di essa, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 – 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 -01). Ciò che, nel caso all’esame, è stato motivatamente escluso dai giudici di merito sulla scorta delle raccolte evidenze”.

 

Cass., 10 febbraio 2025, n. 5187

Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. nel solco dei principi enunciati da Sez. U, n. 38343 de! 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione, Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 – 01; Sez. 4, n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass.; Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 – 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603;).

 

Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321).

 

Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

 

All’interno dell’area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

Cass., 28 marzo 2022, n. 11030

“Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento ne9ligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negli­genza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

 

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).

 

Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante – che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).

 

Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima e dagli altri dipendenti fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell’attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni”.

 

Rilevanza della valutazione dei rischi rispetto alla possibile responsabilità del lavoratore per comportamento imprudente

 

Cass., 23 gennaio 2025, n. 2768

Cass., 28 febbraio 2025, n. 8301

“L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l’appunto, “tutti i rischi”. Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l’obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all’art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all’interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 – 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch’egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01)”.

 

Rilevanza della nomina del preposto

 

Cass., 17 marzo 2025, n. 10461

“6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico.

 

7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all’appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell’attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell’impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l’individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all’interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d’emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all’attività esecutiva.

 

8. È pacifico che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che la redazione, per quanto sopra chiarito carente, di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all’esame), non lo esonera dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

 

9. Ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto: la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti, proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in base alle evidenze, l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/3/2021, Canzonetti, Rv. 281276 – 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).

 

10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata

 

8. Dunque, nel caso di specie, l’addebito si concentra nella mancata previsione del rischio specifico all’interno delle misure organizzative imposte dalla legge e dalla concretizzazione di quel rischio determinata dall’evento. È quindi evidente che la carenza delle misure adottate dal datore di lavoro, realizzatosi proprio l’evento che le misure di prevenzione avrebbero dovuto evitare, esplica valenza causale piena, qualunque attività i due lavoratori stessero svolgendo nel momento dell’impatto.

 

Anche a voler ammettere che i due lavoratori, pacificamente presenti sul posto in ragione della propria attività di lavoro, avessero appena effettuato il sopralluogo e fossero in procinto di andar via, la fattispecie manterrebbe la stessa struttura, sia dal punto di vista della contestazione che del concreto accertamento giudiziale. L’efficienza causale della inottemperanza agli obblighi imposti al datore di lavoro in tema di sicurezza, infatti, non dipende dalla esatta identificazione dell’azione compiuta dai lavoratori nel momento in cui furono travolti dalla collisione tra l’autoarticolato e l’autocarro NISSAN, in quanto si tratta di aspetti non essenziali nel processo di ricostruzione della fattispecie colposa e della sua causalità. Sia l’attività di mera ricognizione dello stato del manto stradale che quella di effettivo ripristino non risultano eccentriche rispetto al rischio specifico oggetto dell’appalto. Allo stesso modo non elidono il nesso causale le eventuali inosservanze, da parte dei lavoratori, delle procedure amministrative di notifica dell’esecuzione del singolo intervento alla committente, trattandosi di attività non attinenti alla gestione del rischio poi concretizzatosi.

 

10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell’autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell’imputato.

 

11. Correttamente poi è stata ritenuta la relazione causale tra la carenza di informazione e di formazione e l’evento. Infatti, l’accertato inadempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa in concreto espletata, che la Corte distrettuale ha correttamente valutato anche considerando l’intenso ritmo lavorativo a cui erano soggetti i lavoratori, conferma la responsabilità del datore di lavoro, in applicazione del consolidato principio secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.

 

Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01).

 

D’altra parte, nel caso in esame il rischio concretizzatosi non attiene ad una contingenza propria della fase esecutiva della lavorazione, che come tale avrebbe dovuto suggerire una modifica del piano operativo di sicurezza (come immotivatamente sostenuto in ricorso), ma piuttosto a scelte proprie del datore, che si è accertato essere ab origine carenti (cfr., sui limiti entro i quali la presenza del preposto può determinare l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio).

 

Il ruolo del preposto: l’efficacia del controllo

 

Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289

“Il ruolo del preposto è definito, dall’art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

I poteri di iniziativa, previsti dalla suddetta norma, sono evidentemente funzionali al miglior espletamento dei compiti di controllo.

In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale – che per il preposto, ai sensi dell’articolo 2 citato, è costituito dall’attività di controllo – devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività.

 

Al preposto, che è pur sempre un dipendente, non possono attribuirsi cumulativamente compiti di controllo e incarichi a svolgere attività operative, qual è ad esempio quella di carrellista, senza alcuna direttiva che garantisca la priorità della vigilanza, in caso di contestualità tra le due funzioni.

 

L’argomento è ricavabile, per identità di ratio, dal principio secondo cui, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del subordinato, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile.

La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno.

Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell’attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.

Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro.

La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito.

E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l’errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata.

 

Lo stesso preposto, avrebbe potuto verificare la presenza del B.B. ed immediatamente segnalare il pericolo, in modo da consentire al carrellista di bloccare l’errata manovra che provocava l’evento mortale.

 

In sintesi, per prevenire la concretizzazione del rischio che si intendeva evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto, a livello organizzativo, garantire la presenza di una persona che vigilasse, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal subordinato.

 

Tale garanzia evidentemente non poteva essere assicurata, affidando al preposto una pluralità di compiti, che contestualmente lo impegnavano in altre funzioni, e senza una precisa direttiva a interrompere le accessorie attività operative, in caso fosse risultato necessario dedicarsi alla principale funzione di controllo.

In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all’infortunio mortale.

 

Ha sottolineato che nel piazzale dove si verificò il sinistro, nel quale normalmente confluivano più operatori, quali i carrellisti e gli autisti dei camion, non era stata installata segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, non erano presenti specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, non erano previsti corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale.

La decritta situazione rendeva l’ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all’interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l’apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone.

Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall’istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E..

 

Al riguardo, risulta aspecifica la censura del ricorrente, secondo la quale il rischio dell’urto tra macchine e persone era previsto nel DVR, con indicazione delle procedure da seguire, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati (pag. 7 del ricorso).

Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.

 

Il fatto che il rischio connesso alla presenza di pedoni nell’area di carico fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell’imputato dell’esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione, sul campo, degli indicati sistemi di sicurezza.

 

Questa Corte ha già affermato che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).”

Bando Isi 2024, dal 14 aprile al 30 maggio è possibile registrare la domanda di partecipazione


Disponibili online i due videotutorial con le novità di questa edizione e le indicazioni per la compilazione e la registrazione della domanda

Dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio prossimo è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando Isi 2024, con il quale l’Inail mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’Istituto, che segue il primo incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i video sono disponibili al link indicato in basso.

Aumentano le percentuali di finanziamento e anticipazione. Con il bando Isi 2024 sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%.

Le quattro fasi per la registrazione. Il video illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.

Prossimi passi. Seguirà l’aggiornamento del Calendario scadenze Isi 2024 e la pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Link:  Bando Isi 2024

 

Fonte: Inail

 

 

Fatturazione elettronica: precisazioni sull’utilizzo del codice TD29

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro” (versione 1.10), al fine di fornire precisazioni sull’utilizzo del codice TD29 per la comunicazione da parte del cessionario/committente dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del proprio fornitore ed evitare così la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.

Come noto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover provvedere al versamento della relativa IVA.

Nello specifico, il comma 8 dell’art.6, così come modificato dal D. lgs in.87/2024, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, dispone che il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (e non più del 100%) con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare.

Conseguentemente con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente, al fine di regolarizzare l’omessa /errata fatturazione da parte del proprio fornitore/committente è tenuto semplicemente a comunicare all’ Agenzia delle Entrate la violazione commessa dal proprio cedente/prestatore, senza più essere tenuto a versare la relativa imposta.

Inoltre, in base alla nuova formulazione contenuta nell’art.6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario/committente non ha più l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore con riferimento ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo dell’attività del fornitore non direttamente verificabile.

Ciò premesso, In data 1° aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate con una nota ha comunicato di avere aggiornato la guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Eesterometro, per precisare l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29.

In particolare, nella Guida a titolo di premessa, l’Agenzia ricorda che il cessionario/committente che non abbia ricevuto fattura nei termini di legge o l’abbia ricevuta irregolare, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate inviando il file xml al SdI con Tipo Documento TD29, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Tale documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto da parte del cessionario/committente.

Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

Viene anche precisato che è possibile rettificare una comunicazione già trasmessa con tipo documento TD29, trasmettendo via SdI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Per quanto riguarda la compilazione del file xml l’Agenzia chiarisce che:

·         nel blocco vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;

·         nel blocco vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;

·         nel blocco va valorizzato con sette zeri il campo , mentre non va compilato il campo ;

·         nel campo presente nella sezione del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;

·         il campo va compilato solo nel solo caso di ricevimento di fattura irregolare al fine di riportare gli estremi del documento;

·         nel campo si potrà indicare una numerazione ad hoc.

Inoltre, se l’operazione è imponibile, bisogna riportare nel file xml l’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa IVA calcolata dal cessionario o committente.

In presenza invece di operazioni non imponibili o esenti, bisogna indicare il codice “Natura” dedicato dell’operazione non soggetta ad IVA.

Infine, occorre ricordare che il codice TD20 (vecchia procedura di autofatturazione) è ancora utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore di operazioni soggette a “reverse charge” c.d. domestico di cuiall’art.6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/97 (ad esempio prestazioni del settore edilizio, cessioni di rottami, energia, laptop, ecc.) oppure nelle ipotesi di cui all’art.46, comma 5, del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate (es.: acquisti intracomunitari di beni/servizi, acquisti da fornitori esteri).

In tal senso sono state modificate le indicazioni delle specifiche tecniche 1.9.

In allegato la Guida dell’Agenzia.

Elenco allegati alla notizia

Guida

 

 

CIN Codice identificativo nazionale: gli obblighi in capo agli alberghi
Alla luce delle richieste di chiarimenti ricevute in questi primi mesi di operatività, abbiamo messo a disposizione delle imprese un focus sugli obblighi in capo alle aziende alberghiere.

Sintesi della disciplina

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni e torniamo nuovamente sul tema dell’obbligo del CIN per le strutture a alberghiere per riportare qui di seguito una sintesi della normativa vigente.

La disciplina del CIN, codice identificativo nazionale è in vigore dal 1° gennaio 2025.

Cos’è il CIN

Il CIN è un codice rilasciato dal Ministero del Turismo, previa presentazione di un’istanza da parte del titolare della struttura turistico-ricettiva, che deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura e indicato in ogni annuncio.

ATTENZIONE: L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, anche se la struttura è già soggetta all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrà richiedere anche il CIN. Il CIN, infatti, non sostituisce il codice identificativo regionale/provinciale e le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione.

 

Come si richiede

Il CIN deve essere richiesto tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura si potrà procedere con l’istanza. Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN

ATTENZIONE: Se la struttura non ha il codice identificativo regionale/provinciale (CIR) perché la Regione o Provincia autonoma non lo prevede, va comunque richiesto il CIN. Se, invece, la struttura non è ancora in possesso del CIR benché previsto, è necessario procedere prima con la richiesta del codice identificativo regionale/provinciale e poi accedere alla procedura per la richiesta del CIN.

 

Obblighi per gli alberghi

Esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023).

 

Indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati

ATTENZIONE: La norma (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023) non prevede esclusioni, pertanto qualunque annuncio che riguarda la pubblicizzazione commerciale della struttura, non solo quelli delle OTA o del sito proprietario, deve riportare il CIN. Anche su una pagina Facebook o altro social, se l’annuncio ha finalità commerciale.

 

Sanzioni

1. Esercizio dell’attività ricettiva in assenza del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000€ a seconda della delle dimensioni della struttura;

2. Mancata esposizione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000€, a seconda della delle dimensioni della struttura;

3. Mancata indicazione del CIN negli annunci è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000€, a seconda della delle dimensioni della struttura e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Tali sanzioni non trovano applicazione se le violazioni sopra riportate sono sanzionate dalla normativa regionale

 

Link utili

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/assets/MITUR_BDSR_Manuale_Operatore_Regionale_P.A._Enti_Locali_8.0-BJgTPKgd.pdf

https://assistenza-bdsr.ministeroturismo.gov.it/operatore.html?lang=it

           

Esposizione del CIN

Allo stato attuale non esiste alcun modello grafico di “targa” da poter esporre all’esterno dell’immobile dato in locazione breve o turistica e della struttura ricettiva per la pubblicizzazione del CIN. Pertanto, occorre fare riferimento ad eventuali regolamenti condominiali o dell’ente locale territorialmente competente o, in mancanza, alla libera scelta dell’operatore turistico, nel rispetto comunque di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Per quanto riguarda il doppio inserimento, CIR e CIN come messaggio pubblicitario, gli stessi andrebbero segnalati entrambi; tuttavia,  unicamente il CIN sarà assoggettato all’esibizione anche all’esterno dell’edificio in cui è collocata la struttura o l’immobile destinato a locazione breve o turistica.

Segnaliamo alcuni chiarimenti sul CIN dell’ufficio turismo della regione Liguria. Hanno confermato l’importanza di esporlo esternamente ( anche per appartamenti, depandance, e dipendenze varie ). Deve essere richiamato il nome della struttura e il numero Cin ma non ci sono indicazioni ufficiali sui dettagli “estetici”.

Attenzione! E’ sufficiente una piccola targhetta anche posta all’interno dell’apposito spazio sul citofono.

Viene consigliato di continuare ad indicare con il CIN anche il CITR/CITRA in tutte le altre situazioni come sito, corrispondenza, ecc… nell’attesa che si abbiano direttive più precise in proposito dal Ministero.

 

L’Associazione ha sollecitato una soluzione per la mancanza di un sistema di invio diretto dei dati obbligatori dai gestionali all’ISTAT come già avviene per la PS e da tempo in molte altre regioni italiane. Segnaliamo che il passaggio dal sistema RIMOVCLI al sistema ROSS1000 necessita ancora di tempi tecnici lunghi per cui il traguardo è previsto per il 2026.

OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ


L’ indirizzo dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto l’estensione dell’obbligo di avere un domicilio digitale/indirizzo PEC anche agli Amministratori di Imprese costituite in forma societaria (sia Società di persone che di Capitali).

Qualora la Società sia gestita da una pluralità di Amministratori (Co-Amministratori o componenti del Consiglio d’Amministrazione), il Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ritiene che deve essere iscritto un indirizzo PEC per ognuno di essi.

In base alle indicazioni fornite, l’indirizzo PEC dell’Amministratore da iscrivere nel Registro delle Imprese DEVE ESSERE DISTINTO da quello della Società, pertanto NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE QUEST’ULTIMO.

Tale indirizzo, dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025 (comunicazione esente da bollo e diritti di segreteria), o se precedente in occasione della nomina di un nuovo Organo Amministrativo (anche nomina di Liquidatori e rinnovi Amministratori).

Le Società che non comunicano l’indirizzo PEC dell’Amministratore al Registro Imprese rischiano:

1. una sanzione da € 103,00 ad € 1.032,00 (ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza);

2. il blocco delle pratiche presso la Camera di Commercio, impedendo la registrazione di atti aziendali fino alla regolarizzazione. 

 

 

Al via il podcast del Garante: “A proposito di privacy”

Ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali

È online “A proposito di privacy”, il podcast del Garante per la protezione dei dati personali, ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali e l’importanza della loro tutela. In ogni puntata un tema diverso: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dall’oblio oncologico ai diritti dei minori online. Un modo nuovo di rimanere informati sulle attività del Garante anche per i non addetti ai lavori.

La scelta di utilizzare il podcast rientra infatti nella volontà del Garante di ampliare la platea del proprio pubblico attraverso uno strumento di comunicazione in grado di raggiungere, con un linguaggio semplice e chiaro, tutti coloro che sono interessati alle tematiche della privacy e alla tutela dei diritti nel mondo digitale.

Al centro del primo episodio, la permeabilità dei sistemi di sicurezza delle banche dati che ha favorito nei mesi scorsi numerosi accessi illeciti. La puntata sarà anche l’occasione per ricordare le indicazioni fornite dal Garante privacy a imprese e pubbliche amministrazioni per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

Il podcast dell’Autorità sarà disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it e sulle maggiori piattaforme online dedicate.

Fonte: Garante Privacy

Turismo, arriva il canale whatsapp del Ministero

Il Ministero del Turismo apre un canale WhatsApp ufficiale dedicato alle novità relative alle politiche, alle attività, ai bandi e agli avvisi pubblici sul comparto

Un nuovo punto informativo con cui il dicastero vuole interfacciarsi ai cittadini, alle famiglie e agli operatori del settore, ribadendo la presenza e la vicinanza a chi, giorno dopo giorno, lavora nel e per il turismo, contribuendo al successo di una delle componenti principali dell’economia italiana.

Tra i vari contenuti che verranno veicolati sul canale, aggiornamenti sulle iniziative politiche e social con cui il ministero sostiene, valorizza e promuove il turismo.

Di seguito, il link per iscriversi al canale: https://whatsapp.com/channel/0029VayjX616hENnx7S9u139

Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?


Le risposte alle domande più frequenti

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere solo attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Tale permesso ha una durata massima di nove mesi, ma può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (determinato od indeterminato) di carattere non stagionale. Il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, quindi la domanda di conversione può ora essere fatta  in qualunque momento dell’anno e  senza alcun limite numerico.

Di seguito una serie di Faq in materia pubblicate sul portale Integrazione Migranti del Ministero del Lavoro.

Quando può essere richiesta la conversione in lavoro subordinato non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale?
A seguito delle modifiche normative introdotte con il DL 145/2024 le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day. Le domande possono quindi essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.

È possibile convertire un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale già scaduto?
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di  convertire il proprio titolo di soggiorno in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione. In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.
La giurisprudenza ha inoltre, in diverse occasioni, rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604, T.A.R. Puglia, ordinanza n. 83 del 27 febbraio 2025 ).

Quali sono i requisiti necessari per richiedere la conversione in lavoro non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale? I lavoratori stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono chiederne la conversione in un permesso per lavoro non stagionale a condizione che abbiano prestato almeno 3 mesi di lavoro stagionale, oppure, per quanto riguarda il settore agricolo, almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate (circolare 5969 del 27.10.2023)

Per quali tipologie contrattuali di lavoro è possibile convertire il permesso di lavoro stagionale?
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a patto che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (E 538,69 al mese).

È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro autonomo? E in un permesso per motivi familiari?
La legge consente unicamente la conversione del permesso rilasciato per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Non è quindi possibile convertire tali permessi in permessi per lavoro autonomo.
Ai sensi dall’articolo 30 del D.lgs. n. 286/98 è, invece, in ogni caso possibile, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, la conversione in un permesso per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione?
No, non è ammessa la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione.
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.
In base alle nuove disposizioni contenute nel DL 145/24,In caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può trovare la nuova offerta di lavoro stagionale, dopo di ché dovrà abbandonare il territorio nazionale. In base alle nuove norme, inoltre,  i lavoratori stagionali devono iscriversi sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’eventuale nuovo rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente intermediato

In caso di domanda di conversione è necessario che il lavoratore rientri nel proprio Stato?
No, non serve che il lavoratore rientri in Patria per il rilascio di un ulteriore visto

Come si richiede la conversione del permesso per lavoro stagionale?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dallo straniero titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell’Interno che la indirizza allo Sportello per l’Immigrazione della provincia di residenza del lavoratore straniero. Per accedere al portale è necessaria un’identità digitale SPID o CIE.
La compilazione e l’invio delle domande potrà essere effettuata tramite il Portale, accedendo dalla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e compilando il modello VB, utilizzabile anche se non ancora  aggiornato con le ultime modifiche normative,
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda, contenute nel Manuale che si trova sul Portale ALI, precisano cha alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:

– Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;

– Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);

– Permesso di Soggiorno del richiedente (nel caso il permesso non sia stato ancora rilasciato nella domanda dovrà essere indicata la data della richiesta e il numero dell’assicurata rilasciata);

– Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;

– Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta

– Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);

– Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest’ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);

– Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art.30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l’impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

– Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;

– Eventuale Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;

– Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.

Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all’accoglimento dell’istanza. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, verrà consegnata sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre verrà rilasciato al cittadino straniero il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.

Fonte: Integrazione Migranti

Malattia e visite mediche di controllo: tutte le informazioni Inps


Online la nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo

Sul Portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata, quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro. Per entrambe le categorie di lavoratori l’Istituto fornisce le informazioni su:

  • requisiti;
  • durata della prestazione;
  • quanto spetta;
  • modalità di pagamento;
  • come richiedere l’indennità.

La pagina, inoltre, fornisce le indicazioni sulle visite mediche di controllo. Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, infatti, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste. L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni.

Tramite la pagina, infine, è possibile scaricare diverse guide sulla tutela della malattia e sui certificati.

 

Fonte: Inps

Aggiornato il modello di rimborso-compensazione del credito IVA trimestrale

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il nuovo modello aggiornato che deve essere utilizzato a partire dall’istanza relativa al primo trimestre 2025 da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.

L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato il modello IVA TR con le relative istruzioni e specifiche tecniche che deve essere utilizzato dai contribuenti, che intendono presentare, in via telematica all’Amministrazione finanziaria la richiesta di rimborso, ovvero di compensazione, del credito IVA trimestrale.

Come precisato nelle Note all’aggiornamento del 21 marzo 2025, il modello recepisce le novità riguardanti i nuovi codici Ateco 2025, applicabili dal 1° aprile 2025 e che sostituiscono i precedenti codici ATECO 2007.

Pertanto, il nuovo modello aggiornato deve essere utilizzato a partire dall’istanza relativa al primo trimestre 2025 da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.

Nulla cambia per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere al rimborso o alla compensazione orizzontale trimestrale.

Il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, in presenza di determinati presupposti, può essere chiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione, se di importo superiore a 2.582,28 euro.
Le due differenti destinazioni del credito IVA (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate alternativamente tra loro o anche in concorso.

Il contribuente può anche decidere di compensare il credito totalmente o solo parzialmente decidendo di lasciare una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche.

Si ricorda inoltre che l’ammontare di credito chiesto in compensazione partecipa al limite annuo di cui all’art.34, comma 1, della legge n.388/2000, il cui limite, per l’anno 2025 è pari a 2 milioni di euro.

Presupposti e requisiti
I contribuenti IVA possono richiedere il rimborso e/o la compensazione orizzontale, nel modello F24, del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:

a) il credito IVA maturato sia di importo superiore a 2.582,28 euro;

b) la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisca solo al credito maturato nel trimestre di riferimento. Non è ammesso infatti, l’utilizzo del credito IVA derivante da periodi precedenti o dall’anno precedente
c) sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti richiesti dalla legge IVA:

·         effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni; a tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili.

·         effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/72, art. 41 e 58 del D.L. n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;

·         effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili IVA;

·         soggetti non residenti identificati direttamente ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati;

·         effettuazione nei confronti di soggetti passivi esteri delle seguenti operazioni attive non soggette a IVA per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
– prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
– prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi creditizi, finanziari, assicurativi rese verso soggetti passivi extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità economica.

Contribuenti che eseguono le liquidazioni IVA sfalsate in seguito all’affidamento a terzi della tenuta della contabilità
I contribuenti che si avvalgono delle particolari modalità di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA in quanto affidano la contabilità presso terzi, ai fini della determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile/compensabile relativa ad un determinato trimestre devono fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.
Così, ad esempio, ai fini della determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile o compensabile relativa, al primo trimestre 2025, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2025) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.

Compensazione del credito IVA trimestrale
Si ricorda che analogamente a quanto previsto per il credito annuale IVA l’utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuato solo:

·         a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione telematica dell’istanza su modello TR (ad esempio il credito IVA relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10 maggio2025;

·         mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

A tale proposito, le istruzioni evidenziano che il superamento del limite di 5.000 euro deve essere riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 5.000 euro deve essere calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.
Di conseguenza, il contribuente che ha maturato sia un credito IVA annuale che crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, dispone di 2 “plafond” di 5.000 euro distinti”.

Inoltre, i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio

·         almeno pari a 9 per il 2023 / quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per un importo fino a 70.000 euro;

·         inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2023 / 8,5 quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per un importo fino a 50.000 euro.

Invece nel caso in cui l’utilizzo del credito IVA trimestrale sia pari o inferiore a 5.000 euro, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Rimborso del credito trimestrale e garanzia
Le eccedenze di credito IVA trimestrali possono essere chieste a rimborso:

·         se di importo inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie particolari formalità;

·         se di importo superiore a 30.000 euro mediante l’apposizione sull’istanza di rimborso del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;

·         se di importo superiore a 30.000 euro, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria nei seguenti casi:
– il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le startup innovative);
– al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti l’istanza di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:
– 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;
– 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ma non a 1.500.000 euro;
– 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;

·         il soggetto passivo ha presentato l’istanza priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso.

Inoltre, si ricorda che non è dovuta la prestazione della garanzia patrimoniale se il rimborso è chiesto:

·         dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;

·         dalle società di gestione del risparmio ex art. 8 del DL 351/2008;

·         dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.

Presentazione istanza
Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare esclusivamente in via telematica un’apposita istanza tramite il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Pertanto, l’istanza del:

·         1° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 30 aprile 2025;

·         2° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 31 luglio 2025:

·         3° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.

Il 4° trimestre 2025 deve essere invece richiesto a rimborso/compensazione in sede di dichiarazione annuale IVA.

Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 vanno riportati i seguenti codici tributo:

·         6036: credito IVA 1° trimestre;

·         6037: credito IVA 2° trimestre;

·         6038: credito IVA 3° trimestre.

Il modello TR è costituito da:

·         il frontespizio, composto di due facciate e nel quale va indicato l’anno e il trimestre (1, 2 o 3) nel quale è maturato il credito che si intende chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione;

·         un modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;

·         un prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Tra le novità che impattano già partire dalle istanze per il primo trimestre 2025, in scadenza al 30 aprile, si segnalano le modalità di indicazione delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione relative a regimi IVA speciali (agricoltura).

Inoltre, sono stati introdotti due nuovi codici specifici riservati ai soggetti passivi che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, sono esonerati dalla prestazione della garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro.

Nello specifico i nuovi codici sono:

·         il codice 6, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del frontespizio;

·         il codice 4, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale, sempre prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 14 aprile 2025

Upa informa
Circolare 14 aprile 2025
Bonus Assunzioni Rinvio apertura bando 19 maggio p.v.

Allegato: Nota regione rinvio apertura bando maggio bando assunzioni 2025

Con la presente segnaliamo che in data odierna la Regione Liguria ha raccolto la nostra istanza di rinviare l’apertura del bando Bonus assunzioni a partire dal 19 maggio p.v. per facilitare le imprese nella redazione delle domande.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzioni nel Settore del Turismo – Anno 2025

Con Decreto Dirigenziale n° 2618 del 09 aprile è stato approvato l’Avviso Pubblico  per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo (Edizione 2025).

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell’economia ligure, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali. A tale fine l’Avviso intende finanziare la stipula di contratti di durata minima pari a 8 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un’eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli enti locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, le imprese private del settore turistico di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2025, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Per i soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 17/04/2025 e il giorno 31/12/2025, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.

Tale misura si rende necessaria in ragione dell’alto numero di richieste ad oggi pervenute, tali da superare in maniera significativa l’importo stanziato a finanziamento dell’Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo – edizione 2025 approvato con Decreto Dirigenziale 2618/2024.

In allegato Bando 09 Aprile 2025

 Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 10 aprile 2025

Upa informa
Circolare 10 aprile 2025
Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo – Anno 2025

Allegato:bando assunzioni 2025

Con Decreto Dirigenziale n° 2618 del 09 aprile è stato approvato l’Avviso Pubblico  per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo (Edizione 2025).

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell’economia ligure, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali. A tale fine l’Avviso intende finanziare la stipula di contratti di durata minima pari a 8 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un’eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli enti locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, le imprese private del settore turistico di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2025, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Per i soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 17/04/2025 e il giorno 31/12/2025, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.

Tale misura si rende necessaria in ragione dell’alto numero di richieste ad oggi pervenute, tali da superare in maniera significativa l’importo stanziato a finanziamento dell’Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel settore del Turismo – edizione 2025 approvato con Decreto Dirigenziale 2618/2024.

In allegato Bando 09 Aprile 2025

 Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare 2 aprile 2025

Upa informa
Circolare 2 aprile 2025
Proroga obbligo assicurativo calamità naturali per le imprese – Scadenze 2025-2026

 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 marzo 2025, ha accolto le richieste di Confindustria Alberghi disponendo una proroga differenziata dell’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Allegato: DL 31 marzo 2025, n. 39 – Rischi catastrofali

Nuove scadenze in base alla dimensione dell’impresa, Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo sarà modulato come segue:

·         Grandi imprese: confermato al 1° aprile 2025 → Le sanzioni saranno applicabili solo dopo un periodo di 90 giorni

·         Medie imprese: proroga al 1° ottobre 2025

·         Piccole e micro imprese: proroga al 1° gennaio 2026

Pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. il DL 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

In allegato il testo del provvedimento entrato in vigore dal 31 marzo.

Chi è obbligato ad assicurarsi?

I beni soggetti all’obbligo assicurativo includono:

·         Terreni: fondi o porzioni di essi, indipendentemente dalla loro conformazione geografica.

·         Fabbricati: edifici, opere murarie e di finitura, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento, ascensori, montacarichi e altri impianti di pertinenza.

·         Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature, comprese macchine elettroniche e a controllo numerico, necessarie all’attività dell’impresa.

·         Attrezzature industriali e commerciali: strumenti, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto (non iscritti al P.R.A.).

Attenzione: senza assicurazione, niente agevolazioni pubbliche
Il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo avrà conseguenze rilevanti: le imprese potrebbero non accedere a contributi, agevolazioni o sovvenzioni pubbliche, anche a livello provinciale.

 Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare dell’11 marzo 2025

Upa informa

Circolare dell’11 marzo 2025


Argomenti:

Ø  Ringraziamenti Presidente

Ø  Urgente richiesta materiale fotografico

Ø  PMI – Bando FILSE per investimenti generici – Domande dal 20 marzo

Ø  Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

Ø  Misure fiscali: le novità della legge di Bilancio 2025 e del Dl Milleproroghe

Ø  Certificazione di genere: secondo avviso per assistenza tecnica e contributi Scadrà il prossimo 18 aprile 2025

Ø  Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese DL Bollette (DL 19/2025) pubblicato in GU

Ø  Check up gratuito Contratti Energia e Gas a cura del Consorzio Luce

Ø  Linee guida delle Associazioni imprenditoriali sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari

Ø  Bonus pubblicità 2025 Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta entro il  31 marzo 2025

 

Ø  Legge di bilancio 2025: disposizioni in materia pensionistica

Ø  Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati

Ø  Contratti a termine – Validità delle causali individuali prorogata al 31 dicembre 2025

Ø  Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Ø  Lavoratore straniero dall’estero e contratto di apprendistato

Ø  Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale

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Ø  Webinar di approfondimento sui due Bandi FILSE il 12 marzo alle ore 15

Ø  Webinar “Rischi Catastrofali e Obblighi Assicurativi”14 marzo alle ore 10.00

Ø  Webinar TRANSIZIONE 5.0 – 19 marzo alle ore 15

 

 Download: Analisi legge di bilancio 2025 e Dl milleproroghe_Misure Fiscali Nota Confindustria CONS. LUCE SV – Assemblea 07-05-2024 DL n.19 del 28 febbraio 2025 LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI SOSPENSIONE FINANZIAMENTI Presentazione Stati Generali del Turismo Prospettive 2025 la Ligurian Riviera

Ringraziamenti Presidente


Cari Associati,

ci tengo a ringraziare tutti Voi che nella giornata del 26 febbraio, in occasione dell’assemblea Upa, avete accolto in numerosi l’appello a partecipare e far sentire la nostra voce alle autorità e ai rappresentanti degli enti locali presenti. E’ stato un’incontro ricco d’informazioni e notizie positive, abbiamo dimostrato che ci siamo!

In questi mesi credo che abbiate avuto modo di apprezzare il grande lavoro svolto e i traguardi raggiunti; Inoltre sono certa di poter contare su un gruppo coeso, competente, collaudato, quale si è sempre dimostrato il Consiglio Direttivo, tra noi c’è sempre stata identità di vedute e di azione.
Ritengo che l’Upa debba essere vista come luogo di confronto sui problemi della nostra categoria e strumento di difesa dei diritti dalla stessa. Chiederò quindi a tutti di operare come un unico organismo, nell’ambito del quale ognuno dovrà dare il suo fattivo apporto, secondo competenze e disponibilità.

Da parte mia confermo la volontà di portare avanti i progetti avviati, non trascurando di attivarne di nuovi, che abbiano forte valenza e giusta visibilità sul territorio
Ancora grazie per la fiducia accordatami e, con l’augurio di raggiungere nuovi e qualificati obbiettivi, manteniamo la rotta, l’Upa c’è!

 

Un caro saluto
Il Presidente Upa
Stefania Piccardo

In allegato slide presentazione

·         STATI GENERALI DEL TURISMO – DATI, PROGETTI, TERRITORIO IL 2025 cura di Francesca Montaldo, Agenzia «in Liguria» Responsabile Marketing Territoriale e Turistico

·         Prospettive 2025 La Ligurian Riviera di fronte al nuovo ciclo turistico a cura di Josep Ejarque

 

Urgente richiesta materiale fotografico

Gentili Associati,
in vista dei prossimi appuntamenti che ci vedranno coinvolti, vorremmo preparare un breve video con le fotografie delle facciate dei vostri alberghi da utilizzare per rappresentare l’Associazione Confindustria Alberghi.
Pur non garantendo l’inclusione di tutto il materiale che ci invierete, vi preghiamo di trasmetterci all’indirizzo segreteria@alberghiconfindustria.it, a stretto giro e comunque entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 12 marzo p.v. le foto in orizzontale delle facciate delle vostre strutture in formato jpg in alta risoluzione.

Ci scusiamo per la ristrettezza dei tempi dettati dal fatto che vorremmo avere il video pronto da utilizzare già nell’appuntamento della prossima settimana.

 

 

Bando FILSE per sostenere investimenti generici da parte delle PMI – Domande dal 20 marzo

Si segnala che il 12 marzo, alle ore 15, Unione Industriali ha organizzato un breve webinar di approfondimento su questo bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura, raggiungibile cliccando al seguente link.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Per cosa si può utilizzare
Sono ammessi programmi d’investimento superiori ai 200 mila euro per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell’investimento).

Quanto si può richiedere
Lo strumento opera attraverso un mix di:

·         prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell’investimento fino ad un importo massimo del prestito di un milione di euro

·         contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili con contributo a fondo perduto massimo concedibile di 500 mila euro a domanda.

Le imprese ricadenti nell’area di crisi complessa, che abbiano partecipato ai relativi bandi Filse dedicati all’area, possono partecipare solo se la relativa domanda sia stata a suo tempo stata respinta per motivi di inaccoglibilità/inammissibilità.

Sono consentiti anche programmi d’investimento avviati a partire dal 1° settembre 2024 (per le imprese fuori dall’area di crisi).

Quando e come presentare domanda
La misura sarà attiva dal 31 marzo al 7 aprile 2025. La domanda sarà compilabile dal 20 marzo sul portale di FILSE.

Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello.

Importante!
Linea dedicata all’attività ricettivo-alberghiera

Si segnala che è prevista una linea ad hoc per le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attività ricettivo-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel).
Sono ammissibili programmi d’investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti, all’offerta di nuovi servizi alla clientela. In questo caso, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di 200 mila euro.

 

 

Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024 n. 48 il Decreto Interministeriale del MEF – MIMIT n. 18 del 30 gennaio 2025, recante il Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n.213. Prima di analizzare in dettaglio il Decreto Ministeriale, si sottolinea che con la Conversione del cd. DL Milleproroghe è stato confermato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.

In particolare, il Decreto Interministeriale, di cui si allega una breve analisi degli aspetti operativi redatta da Confindustria, disciplina le seguenti aree:

L’articolo 1 individua le imprese soggette a questo obbligo e definisce i concetti chiave del decreto, insieme all’ambito della copertura assicurativa. Quest’ultima riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, mentre sono escluse alcune categorie, tra cui i veicoli iscritti al P.R.A. già assicurati per eventi specifici, gli immobili non conformi alle normative urbanistiche ed edilizie e i beni non a norma o il cui utilizzo sia stato sospeso da un’autorità competente. Si ricorda, inoltre, che il cd DL Fiscale ha chiarito che la copertura assicurativa riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa, escludendo quelli già assicurati con polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.

L’articolo 3 individua le tipologie degli eventi calamitosi e catastrofali: Alluvione, Inondazione, esondazione, sisma e frana. In aggiunta, viene specificato che la prosecuzione del fenomeno entro le 72 ore dalla prima manifestazione è da considerarsi come evento singolo.

L’articolo 4 definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi nella polizza catastrofale, stabilendo che il costo del premio assicurativo è calcolato in base al livello di rischio, considerando diversi elementi, tra cui la localizzazione geografica del bene, il grado di vulnerabilità delle proprietà assicurate, i dati storici disponibili, le mappe che indicano la pericolosità o il rischio del territorio e le pubblicazioni scientifiche di riferimento. Inoltre, ove applicabile, vengono impiegati modelli predittivi che analizzano l’evoluzione nel tempo sia della probabilità di verificarsi degli eventi avversi sia della fragilità dei beni assicurati.

L’articolo 6 stabilisce l’entità sul danno indennizzabile dalla polizza catastrofale. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, considerando il totale delle proprietà coperte dalla polizza, le parti possono concordare una franchigia a carico dell’assicurato, che però non può superare il 15% del danno risarcibile. Per somme superiori a 30 milioni di euro, sempre in riferimento all’insieme delle proprietà assicurate, oppure per le grandi imprese definite dall’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto, la quota di danno che rimane a carico dell’assicurato viene stabilita liberamente attraverso la negoziazione tra le parti.

L’articolo 7 definisce i principi sulla fissazione dei massimali ed i limiti di indennizzo. Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato. Per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il risarcimento non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori a 30 milioni di euro, oppure per grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro o almeno 500 dipendenti, massimali e limiti di indennizzo vengono definiti liberamente dalle parti in fase di negoziazione. Per quanto riguarda i terreni, la copertura avviene con la formula a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o del limite di indennizzo, stabiliti in proporzione alla superficie assicurata.

L’articolo 8 del DM esplicita le misure di trasparenza dell’offerta assicurativa sulla polizza, le quali vengono definite le norme sulla trasparenza dell’offerta assicurativa per le polizze catastrofali. Per garantire chiarezza e concorrenza tra le offerte, oltre a fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo assicurativo, le compagnie di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito web i documenti previsti dall’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, insieme alle condizioni contrattuali delle polizze.

Infine, gli articoli 10 e 11 indicano che è stata approvata una convenzione, allegata al decreto, tra SACE, in qualità di riassicuratore, e ciascuna impresa di assicurazione, in qualità di riassicurato, che intenda aderire stipulando una polizza per coprire rischi superiori a quelli che il proprio fondo premi può gestire.

La normativa prevede che le imprese di assicurazione adeguino i testi delle polizze alle nuove disposizioni di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già in vigore al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle condizioni previste dovrà essere effettuato al primo rinnovo o pagamento successivo.

Si segnala che, al fine di fornire maggiori informazioni sugli adempimenti operativi ed amministrativi, relativi agli obblighi di assicurazione per eventi catastrofali, l’Unione Industriali di Savona organizzerà, il prossimo 14 marzo, uno specifico webinar.

Misure fiscali: le novità della legge di Bilancio 2025 e del Dl Milleproroghe

Si riporta in allegato una nota di aggiornamento di Confindustria che analizza le principali misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e le recenti novità contenute nel testo finale del c.d. “DL Proroghe” (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202).

Il documento si sofferma sulle misure fiscali, affiancando alla descrizione delle stesse alcuni spunti di riflessione in chiave critica o propositiva e si articola secondo i seguenti capitoli di intervento:

·         Interventi sul reddito delle persone fisiche

·         Fiscalità di impresa

·         Agevolazioni fiscali

·         Altre

Elenco allegati alla notizia
Nota aggiornamento Confindustria

 

Certificazione di genere: secondo avviso per assistenza tecnica e contributi

Scadrà il prossimo 18 aprile 2025 il termine per poter beneficiare dei contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle PMI e dei titolari di Partita IVA.

Si informa che il finanziamento disponibile è di circa 2,5 milioni di euro, suddiviso in 570 mila euro per assistenza tecnica e 1.965.000 euro per certificazione di genere, sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR, con possibili incrementi di risorse.

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, è prevista una riserva di quota (5%) a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti (tali requisiti devono essere posseduti – a pena di esclusione – oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica ed erogazione di contributi per i servizi di certificazione della parità di genere):

·                     siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

·                     abbiano in pianta organica almeno un dipendente;

·                     siano titolari di partita IVA attiva;

·                     abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;

·                     siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell’azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

·                     non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

·                     non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

·                     siano in regola con l’adempimento previsto dall’art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 in materia di “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);

·                     siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;

·                     non svolgano attività descritte nell’Allegato 1 dell’Avviso, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”;

·                     abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet.

Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Soggetto attuatore
Soggetto attuatore dell’Avviso è Unioncamere, in virtù dell’Accordo firmato tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022.

L’Avviso è diretto ad erogare:

·                     contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher mediante incontri tra la singola impresa e l’esperto incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall’Avviso 28 luglio 2023 per la selezione degli Esperti, pubblicato sul sito https://www.unioncamere.gov.it.;

·                     contributi per i servizi di certificazione della parità di genere suddivisi per soglie dimensionali delle imprese (tutti al netto di IVA):

·                     1.800 euro per imprese 1-5 dipendenti;

·                     2.400 euro per imprese 1-10 dipendenti;

·                     3.000 euro per imprese 1-15 dipendenti;

·                     3.600 euro per imprese 1-25 dipendenti;

·                     4.800 euro per imprese 1-45 dipendenti;

·                     6.000 euro per imprese 1-65 dipendenti;

·                     7.200 euro per imprese 1-85 dipendenti;

·                     8.400 euro per imprese 1-125 dipendenti;

·                     9.600 euro per imprese 1-175 dipendenti;

·                     fino a 10.245 per imprese 1-249 dipendenti.

Test di pre-screening
Per accedere alle agevolazioni, i richiedenti devono compilare un test di pre-screening sui temi inerenti alla parità di genere.

Se il punteggio risulta insufficiente, vengono fornite al richiedente indicazioni per implementare le azioni necessarie a conseguire un miglioramento organizzativo/documentale che consenta di ripetere nuovamente il test.

Contributi – cumulabilità
I contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e per i servizi di certificazione della parità di genere ricadono nella disciplina in materia di aiuti di Stato: non sono dunque cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis per gli stessi costi ammissibili.

 

Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese in sintesi

Il primo comma stabilisce un finanziamento di 600 milioni di euro tramite il Fondo per la transizione energetica, riservato esclusivamente alle imprese classificate come “Energivore”, in linea con gli allegati II e I della comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 e all’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04.

Attenzione! I commi 4 e 5 offrono ulteriore assistenza alle PMI, eliminando per sei mesi i costi relativi agli oneri di sistema per il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, conosciuti come “componente ASOS”.

Questa agevolazione è destinata ai clienti finali non domestici in bassa tensione con una potenza disponibile oltre i 16,5 kW. Le disposizioni sono implementate mediante delibera dell’ARERA e finanziate con rimborsi europei destinati a coprire le spese anticipate dallo Stato per la riduzione dei costi energetici.

Elenco allegati alla notizia
Decreto Legge n.19

DL Bollette (DL 19/2025) pubblicato in GU

E’ stato pubblicato in GU il DL  28 febbraio 2025 n. 19 (cd. DL Bollette), entrato in vigore lo scorso 1 marzo

Tra le disposizioni di maggior interesse segnaliamo quelle all’articolo 3 che introduce diverse misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese, in particolare:

– Rifinanziamento Fondo per la transizione energetica del settore industriale – Prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativo ai settori di cui alla comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021». Prevede che gli stanziamenti provengano dai proventi Aste ETS per l’anno 2024.

 

– Azzeramento componente ASOS Imprese potenza > 16,5kW –   Prevede che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell’ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020 trasferiti alla CSEA, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.  Grazie a tale destinazione d’utilizzo delle risorse CSEA, si prevede l’azzeramento per un semestre della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Monitoraggio – Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferite dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L’ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi dell’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il MASE degli esiti del monitoraggio.

Con la trasmissione alla commissione attività produttive alla Camera dei Deputati, il provvedimento inizia ora l’iter di conversione.

 

Check up gratuito Contratti Energia e Gas a cura del Consorzio Luce

A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Vi informiamo che come Upa abbiamo deciso di fornire alle nostre Aziende associate un servizio gratuito di check up sui Contratti aziendali di luce e gas in essere, avvalendoci di un consulente specializzato in materia che opera attraverso il Consorzio Luce.

Il Consorzio Luce è una realtà consortile attiva nella Provincia di Savona dal 2013 finalizzata all’ottimizzazione dei costi delle forniture energia elettrica e gas delle aziende associate (aziende del settore terziario– in prevalenza alberghi–e del settore industriale). L’aggregazione permette alle aziende consorziate di ottenere formule contrattuali e prezzi di mercato a livello dei grandi clienti, a cui singolarmente non potrebbero accedere. Inoltre i prezzi energia elettrica e gas negoziati dal Consorzio hanno sempre in ogni anno garantito un risparmio consistente rispetto alle tariffe amministrate/di mercato alternative.

In allegato presentazione lavoro del Consorzio Luce anno 2024

 

Se interessati, Vi invitiamo a prendere contatto con la Segreteria di Direzione  merialdo@upasv.it inviando copia di tutte le pagine della fattura luce&gas per un’analisi dei consumi

Con i migliori saluti

 

 

Linee guida delle Associazioni imprenditoriali sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari

Confindustria, insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e ad altre Associazioni , hanno predisposto delle linee guida per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.

Confindustria, insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese che partecipano al Tavolo Interassociativo di Coordinamento sulle Iniziative Regolamentari Internazionali, hanno definito delle Linee guida sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari.

In particolare, al fine di consentire alle imprese di gestire con maggiore consapevolezza le eventuali situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, le Linee guida forniscono elementi utili a orientarsi sulle procedure da seguire nell’interlocuzione con la banca e sul quadro delle regole bancarie in materia.

Si ricorda, in proposito, che le regole europee sulla definizione di default limitano, a determinate condizioni, la possibilità per le banche di concedere eventuali misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. Per superare tali restrizioni, BusinessEurope, su sollecitazione di Confindustria, ha inviato una lettera all’EBA per sostenere una revisione delle suddette disposizioni (si veda la comunicazione dello scorso 27 giugno).

Nelle Linee Guida (allegate) sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.


Accordo ABI – associazioni d’impresa
Roma, 3 marzo 2025 –  Unire le forze per sostenere le imprese italiane, con questo obiettivo ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese –  AGCI, Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri, Legacoop – hanno definito delle “Linee Guida” per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.
L’iniziativa è stata messa a punto grazie al dialogo e al confronto costruttivo tra la rappresentanza delle banche e delle imprese per individuare i percorsi più efficaci a favorire il rimborso dei prestiti bancari.
Le Linee Guida spiegano, in modo chiaro e semplice anche per i non specialisti, le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee in materia, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione.
Vengono messe in evidenza, in particolare, la necessità per le imprese di intervenire tempestivamente, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà, e l’importanza di avviare e mantenere un dialogo costante con la banca riguardo all’andamento della propria situazione economica-finanziaria. Ciò anche al fine di favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.
Nelle Linee Guida sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.
L’iniziativa fa parte dei lavori del Tavolo di Condivisione Interassociativo (cosiddetto Tavolo CIRI), che è il forum di dialogo tra l’ABI e le principali Associazioni d’impresa su tutte le questioni di interesse comune relative in particolare all’accesso al credito.
Nell’ambito dei lavori del Tavolo, l’ABI e le Associazioni di impresa concordano che le disposizioni di vigilanza di matrice europee sulle misure di facilitazione del rimborso dei crediti bancari, limitino la possibilità di applicazione di queste misure da parte delle banche in favore della clientela in temporanea difficoltà finanziaria. Per questo hanno chiesto e chiedono una loro rapida modifica alle istituzioni nazionali ed europee.

Elenco allegati alla notizia
Linee Guida

 

 

 

Bonus pubblicità 2025

Vi ricordiamo che dal 1° al 31 marzo 2025 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025, l’agevolazione prevista dall’art. 57bis DL 50/2017 a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.

La comunicazione va inoltrata in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite il servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Di seguito una sintesi dell’agevolazione.

Agevolazione

Credito di imposta

Misura degli esoneri

75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line

Beneficiari

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente

Condizioni

Presupposto per fruire dell’agevolazione è che ci sia un incremento di almeno l’1% dell’investimento pubblicitario, effettuato sulla stampa, cartacea e on line, rispetto all’analogo investimento effettuato nell’anno precedente.

NB. A decorrere dal 2023, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali

Tempi

– Prenotazione dell’agevolazione: dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;

– Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati: dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma

Cumulabilità

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse

Regime aiuti

 di stato

Regime de minimis

Dotazione

30 milioni. Costituisce tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Fruizione agevolazione

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900“), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi

 

 

Legge di bilancio 2025: disposizioni in materia pensionistica

Circolare INPS 5 marzo 2025, n. 53

La legge di bilancio 2025 ha previsto alcune disposizioni in materia pensionistica di immediata applicazione, altre che per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 53, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative di immediata operatività.

In particolare, la circolare illustra:

  • gli effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali;
  • l’abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, sull’utilizzazione dei contributi accreditati nell’AGO ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • l’estensione di Opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
  • la pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nel 2025, dell’età di almeno 62 anni e dell’anzianità contributiva minima di 41 anni;
  • la proroga dell’APE Sociale al 31 dicembre 2025;
  • l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per il 2025 e il 2026;
  • l’aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale per il 2025;
  • la riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli.

Una successiva circolare fornirà le istruzioni sulle disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025 che necessitano dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

Fonte: Inps

Fatturazione IVA e lo Split Payment negli Appalti pubblici

Chiarimenti sulle modalità di fatturazione delle prestazioni rese nell’ambito di appalti pubblici, in particolare riguardo alla ritenuta a garanzia dello 0,5%.

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment. In particolare, alla luce dei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L’aspetto fondamentale rimane l’esigibilità dell’IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.

In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un appalto pubblico, è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta (prevista dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.

Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA
L’Amministrazione finanziaria conferma che l’importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell’IVA. Questo significa che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell’intero importo, includendo anche la quota della ritenuta.
In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici
La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all’Ente previdenziale.
Questa interpretazione non contrasta con precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, come la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l’inclusione dell’importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.
Con questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore elemento di certezza per gli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

 

Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati

Con la risposta n. 38/2025, L’Agenzia analizza un caso di distacco di personale alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della conseguente abrogazione della norma nazionale che disponeva l’irrilevanza da IVA dei distacchi che prevedono esclusivamente il rimborso del costo del dipendente.

È soggetto ad Iva il corrispettivo ricevuto dalla società per la prestazione di distacco del personale, anche se questo rappresenta un mero rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti distaccati.
Per la prima volta con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di imponibilità.

Si ricorda, difatti, che dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina introdotta dall’art. 16-ter della legge n. 166/2024 che, dando seguito alle pronunce della Corte di Giustizia UE, ha eliminato il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori.
Per effetto della nuova norma, dunque, il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Ed è proprio sul concetto di “nesso diretto” che si concentra l’analisi dell’Amministrazione finanziaria, cui è stato sottoposto proprio un caso in cui a fronte di una prestazione di distacco di personale viene richiesto alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore.
Prima ancora che alla normativa interna, l’Agenzia delle Entrate richiama i principi espressi dalla Corte di Giustizia secondo cui non può escludersi a priori l’irrilevanza, ai fini IVA, del distacco di personale.

Per contro, l’operazione deve considerarsi rilevante ai fini dell’imposta quando sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente … vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra”.
E tale nesso di reciprocità sussiste anche nel caso in cui il personale è distaccato a fronte del solo rimborso degli oneri sostenuti, senza marginalità per la distaccante.

Facendo applicazione dei principi unionali nonché del disposto del nuovo art. 16-ter, l’Agenzia delle Entrate ritiene soggette ad IVA le prestazioni di distacco del personale rese a fronte del solo rimborso del puro costo.
Sul punto, viene precisato chiaramente che il citato art.16-ter introduce tale rilevanza per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo al contempo una “clausola di salvaguardia” per i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.

 

Contratti a termine – Validità delle causali individuali prorogata al 31 dicembre 2025

Confermata la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (che eccedano i primi dodici mesi) in base a causali individuate dalle parti.

Si segnala che la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del DL 202/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha confermato l’art. 14, comma 3, contenente il prolungamento al 31 dicembre 2025 della possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) oltre i primi 12 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” in assenza di previsioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) in merito alle c.d. “causali”.

 

Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Messaggio Inps 19 febbraio 2025, n. 639

Il Collegato Lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di norma contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si risolva con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro non si risolve se il lavoratore dimostra “l’impossibilitàper causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

L’INPS, con messaggio 19 febbraio 2025, n. 639 illustra i riflessi che tale disciplina ha sulla NASpI e sulle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

 

Lavoratore straniero dall’estero e contratto di apprendistato

Le risposte alle domande più frequenti

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e successive modifiche (articoli 41-47).  In generale, l’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.

 È possibile assumere un lavoratore straniero residente all’estero con un  contratto di apprendistato secondo la procedura prevista dall’art.22 del Dlgs.286 (Testo Unico Immigrazione)?

L’assunzione di un lavoratore straniero residente  all’estero  ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (TUI), è possibile per l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, quindi anche con contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 41 del Dlgs. n.81/2025 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione. Come corrispettivo della prestazione di lavoro, il datore è tenuto ad erogare non soltanto delle retribuzioni, ma la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie. Il Capo V del Dlgs. n.81/2025 disciplina le diverse tipologie di apprendistato, i relativi standard professionali e formativi e la certificazione delle competenze.
L’articolo 22 del D.lgs.  n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero, sia nell’ambito delle quote di ingressi per lavoro di cui all’art.3 del TUI, sia al di fuori delle quote nel caso in cui, ad esempio, i lavoratori abbiano frequentato programmi di formazione professionale e civico linguistico ai sensi dell’art. 23 del TUI. Le condizioni di impiego offerte al lavoratore sono contenute in una proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Poiché il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso alternativi e specifici per gli apprendistati, questi possono considerarsi ricompresi nell’ambito della più ampia definizione dei rapporti per lavoro subordinato previsti dall’art. 22 TUI. Tale interpretazione appare confermata anche dalla possibilità, riconosciuta dalla legge al lavoratore straniero che è già in Italia, impiegato con un contratto di apprendistato, di convertire in un permesso di soggiorno per lavoro un permesso di soggiorno rilasciato con altra motivazione (es per  studio).

Quali sono  le particolarità  di un contratto di  apprendistato?

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e disciplina normativa:

  • Apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta di  un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
  • Apprendistato professionalizzante. E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
  • Apprendistato di formazione o  ricerca. E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all’interno del contratto stesso.
Per maggiori informazioni sull’apprendistato consulta i siti internet delle Regioni e Province Autonome.

Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale

Analisi delle Università di Calabria e del Politecnico di Bari

L’Università della Calabria e il Politecnico di Bari hanno lanciato un’iniziativa volta ad analizzare l’impiego delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e il loro impatto sull’efficienza e l’efficacia nei processi di recruitment.

Si tratta di una ricerca che mira a comprendere come le Organizzazioni stiano adottando e integrando strumenti tecnologici avanzati per supportare le decisioni nei processi di recruitment, raccogliendo sfide, opportunità e contributi da parte dei Professionisti HR coinvolti.

Al riguardo, i suddetti Atenei hanno predisposto il questionario “Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale“, rivolto alle aziende, da compilarsi entro e non oltre il 6 marzo 2025.

Il questionario, completamente anonimo,  è strutturato con un sistema di domande a cascata: in base alle risposte fornite, si attivano automaticamente ulteriori domande seguendo condizioni predefinite. La compilazione richiederà circa 20 minuti.

 

Per accedere al questionario, cliccare qui

Per assistenza tecnica, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo support.sondaggi@echopress.it.

Gentile Associato,

si segnala un’iniziativa, lanciata dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari, volta ad analizzare l’impiego delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e il loro impatto sull’efficienza e l’efficacia nei processi di recruitment.

Si tratta di una ricerca che mira a comprendere come le Organizzazioni stiano adottando e integrando strumenti tecnologici avanzati per supportare le decisioni nei processi di recruitment, raccogliendo sfide, opportunità e contributi da parte dei Professionisti HR coinvolti.

Al riguardo, i suddetti Atenei hanno predisposto il questionario “Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale”, da far pervenire compilati entro martedì 4 marzo 2025 al seguente indirizzo canepa.g@uisv.it, da parte di:

•          Responsabili HR e manager impegnati nei processi di selezione del personale;

•          Imprenditori di PMI che seguono direttamente il processo di selezione del personale;

•          Professionisti HR di società specializzate che operano per conto di altre aziende nei processi di selezione del personale.

Per accedere al questionario, cliccare qui.

Il questionario è strutturato con un sistema di domande a cascata: in base alle risposte fornite, si attivano automaticamente ulteriori domande seguendo condizioni predefinite.

Si segnala che la compilazione del questionario non consentirà, neppure indirettamente, l’identificazione del partecipante.

Le informazioni raccolte saranno trattate dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari esclusivamente in forma anonima e aggregata, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 – c.d. GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

Per garantire la completa anonimizzazione delle informazioni raccolte e del compilatore che le fornisce, il sistema di raccolta dati impiegato dall’Università della Calabria e del Politecnico di Bari per la ricerca utilizza un portale sicuro con crittografia end-to-end.

I dati sono archiviati su server protetti da adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative, che non consentono la possibilità di risalire, anche indirettamente, all’identità del compilatore.

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Webinar di approfondimento sui due Bandi FILSE il 12 marzo, alle ore 15

Si segnala che il 12 marzo, alle ore 15, Unione Industriali ha organizzato un breve webinar di approfondimento su questo bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura, raggiungibile cliccando al seguente link.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Il webinar potrà essere seguito accedendo al seguente link: https://uisv.webex.com/uisv-it/j.php?MTID=m1c0d0c3774a3e11dfb4d24cfb7e0a0a4

Vi chiedo la cortesia di segnalare alla mia collega Giulia Canepa (canepa.g@uisv.it) l’interesse a partecipare.

Grazie.

Buon lavoro

 

 

 

Webinar “Rischi Catastrofali e Obblighi Assicurativi per l’Imprenditore: un nuovo scenario normativo “14 marzo

Nell’ambito dell’incontro verranno fornite maggiori informazioni sugli adempimenti operativi ed amministrativi, relativi agli obblighi di assicurazione.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che con il decreto n.18 del 30.1.2025, è stato adottato il regolamento che rende operativo l’obbligo da parte delle imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni catastrofali.

Infatti è previsto che tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale .

Pertanto, con il provvedimento sono state fissate le regole relative a tale obbligatorietà che verranno approfondite nel corso del webinar, organizzato dall’Unione Industriali di Savona in data 14 marzo 2025 ed il cui programma si riproduce di seguito.
LINK ISCRIZIONE

Programma (orario 10.00 – 13.00)

Introduzione
Dott carlo SPERANZA – SAVASS BROKERS

La nuova normativa sugli obblighi di copertura assicurativa dei rischi CAT-NAT prevista entrare in vigore dal 30.03.2025:
a) legge e decreti attuativi sugli obblighi CAT-NAT
b) destinatari della nuova normativa, obblighi ed eventuali sanzioni
c) dubbi interpretativi e punti in sospeso della nuova normativa
Dott. Danilo ARIAGNO – Presidente Comitato Tecnico Scientifico e membro Consiglio
Direttivo di AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Cenni su le nuove proposte elaborate dal mercato
Avv.to Elisabetta ANTIBO – Consulente assicurativo
Dott.ssa Giorgia BRUZZONE – Agenzia Insieme UNIPOL

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria
Agli iscritti verranno fornite le istruzioni per il collegamento a distanza.
Piattaforma utilizzata: Cisco Webex Meetings
Segreteria Organizzativa
Vilma Ferrari – Unione Industriali Savona – Area Economia d’Impresa
Tel. 019 85531 e-mail: ferrari.v@uisv.it

 

 

Upa informa Circolare del 4 marzo 2025

Upa informa

Circolare del 4 marzo 2025


Argomenti:

Ø  DL Milleproroghe – Pubblicata in GU la legge di conversione

Ø  Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe”

Ø  Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali (art. 13 d.l. 202/2024) al 31 marzo 2025

Ø  Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale

Ø  IFIT: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento dei lavori

Ø   

Ø  Sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere. Proroga al 31 dicembre 2026

Ø  Indicazioni regionali circa la pubblicazione e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Ø  LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 . Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ø  Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024)

 

Ø  FOCUS Principali incentivi nazionali per il lavoro

Ø  Investimenti – Panoramica su Bandi Attivi e di imminente pubblicazione

Ø  Piano Transizione 5.0

 

Ø  save.pngFILSE, Pubblicato Bando generico per investimenti Webinar 12 marzo, alle ore 15

Ø  Salute e sicurezza sul lavoro – Bando INAIL – calendario prossime scadenze apertura bando 14 aprile 2025

Ø  Formazione RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): Nuove date per la formazione 2025

Ø  Certificazione parità di genere – Aperto dal 26 febbraio il Bando Unioncamere per la concessione di contributi alle pmi

Ø  Donne in digitale 2025, percorso formativo gratuito promosso da Unioncamere – Iscrizioni aperte fino al giorno 08 marzo prima edizione

 

 

 Download: Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203_2024) DM rischi catastrofali FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – 24 febbraio 2025 Incentivi al lavoro 28 feb 2025 Milleproroghe 25 Nota Assicurazione obbligatoria rischi calamità naturali

 

DL Milleproroghe – Pubblicata in GU la legge di conversione

In vigore dal 25 febbraio 2025

 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 20 febbraio, per informarvi che è stato pubblicato in GU la legge di conversione del DL Millproroghe 2025.

Tra le misure di nostro più diretto interesse segnaliamo in particolare:

– la proroga al 31 marzo 2025 per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo contro i danni catastrofali per le imprese;

– la proroga al 31 ottobre 2025 del termine di realizzazione degli interventi per i quali è stata fatta domanda di incentivo a valere sul Bando IFIT;

– la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata;

– la proroga al 31 dicembre 2025, della possibilità di applicare ai contratti a termine di durata superiore a 12 mesi la causale individuata dalle parti, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. A riguardo si ricorda che l’art. 19, co. 1 lett b), d.lgs 81/2015 prevede la possibilità, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o azienda), di applicare ai contratti a termine di durata supeiore a 12 mesi con lo stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi, una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

– la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro cui le strutture alberghiere sono tenute a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. A riguardo ricordiamo che la proroga opera previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, disciplinate della specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

La legge di conversione, consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-24&atto.codiceRedazionale=25G00024&elenco30giorni=false.

 

Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe”

Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione del d.l. n. 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), recante misure in materia di termini normativi.

Oltre alla conferma delle misure già adottate dal decreto Milleproroghe – ovvero il rinvio al 1° gennaio 2026 del nuovo regime di esenzione dall’IVA per gli Enti associativi e la proroga al 31 ottobre 2025 del cd. Bonus alberghi – numerose sono le modifiche e integrazioni apportate al testo originario.

Delibere di approvazione delle aliquote dei tributi comunali – Proroga termini (art. 1, commi 2-bis e 2-ter)

Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita la proroga dei termini concernenti la tempestività delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.

Già la Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) aveva previsto, per l’anno 2023, di considerare tempestive le delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024.

Ciò in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini di inserimento sul portale di pubblicazione delle delibere rispettivamente al 14 e al 28 ottobre dell’anno di riferimento.

La Legge di conversione del c.d. Milleproroghe ha prorogato la deroga anche per l’anno 2024: sono da considerarsi tempestive e, dunque, valide le delibere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre e pubblicate entro il 7 febbraio 2025.

L’eventuale differenza tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7 febbraio e l’IMU già versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025.

Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 2026 (art.3, co.10)

Anche a seguito della conversione in legge, l’art.3, co.10, del d.l. 202/2024, rinvia, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, del passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari (cfr. l’art.5, co.15-quater, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 215/2021).

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.

Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.

Il rinvio dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2026 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l’attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.

Riammissione dei decaduti alla definizione agevolata c.d. Rottamazione-quater (art. 3-bis)

L’art. 3-bis della Legge – inserito nel corso dell’esame al Senato – prevede la possibilità di riammissione alla c.d. Rottamazione-quater per i soggetti che ne erano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022) con l’obiettivo di consentire ai contribuenti l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il termine di adesione alla definizione – mediante apposita dichiarazione – è scaduto lo scorso 30 giugno 2023 (come differito dal d.l. n. 51 del 2023). Gli aderenti erano tenuti a procedere al versamento di quanto dovuto entro specifiche scadenze fissate per legge. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace.

Già una prima volta il Legislatore ha prorogato le scadenze fissate: il d.l. n. 145 del 2023 ha rimesso in termini i contribuenti consentendo di effettuare i versamenti con scadenza al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023; poi il d.l. n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata.

Ora, con la Legge di conversione del c.d. Milleproroghe, viene prevista un’ulteriore ancora di salvataggio per i soggetti decaduti: coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere possono beneficiare della riammissione alla definizione, limitatamente ai debiti per i quali era stata manifestata la volontà di adesione.

A tal fine, il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione con modalità telematiche, che saranno chiarite dall’agente della riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Nella stessa dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci, secondo precise scadenze definite dalla medesima legge di conversione del D.L. Milleproroghe (prima rata da pagare entro il 31 luglio 2025).

Sempre entro il 31 luglio 2025 è possibile saldare, in un’unica soluzione, le somme ancora dovute.

Ampliamento dell’ambito di applicazione del credito d’imposta Transizione 5.0 (art.13, co.1-quinquies)

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe “amplia” l’arco temporale degli investimenti agevolabili con il credito d’imposta c.d. Transizione 5.0.

La norma, difatti, chiarisce che il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso.

Il credito d’imposta, si ricorda, è disciplinato dall’articolo 38 del d.l. n. 19/2024, il quale circoscrive l’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti territorio che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

Stante la formulazione normativa, il chiarimento fornito con la Legge di conversione consente di sciogliere i dubbi di “natura temporale” relativi alla portata del beneficio.

Dunque, il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al beneficio fiscale (richiesta che, si ricorda, può essere presentata a decorrere dal 7 agosto 2024).

Proroga del cd. Bonus alberghi al 31 ottobre 2025 (art.14, co.1)

Da ultimo, la Legge conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d’imposta in misura pari all’80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi (art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).

L’estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (art.6), inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma on line gestita da Invitalia. Tali soggetti avranno così più tempo per completare gli interventi agevolati (cfr, in tal senso, Dossier parlamentare sui contenuti del DL 202/2024 – 8 gennaio 2025).

In linea generale, beneficiarie degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica (di cui alla legge 96/2006), le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025 per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.

Resta fermo che il credito d’imposta ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l’uno dall’altro, mentre il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta, che, in virtù di quanto previsto dall’art.1, co.8, del DL152/2021 – legge 233/2021, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione (per le modalità operative, cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2024).

 

Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali (art. 13 d.l. 202/2024)

Posticipato al 31 marzo 2025 il termine per le imprese di stipulare assicurazioni obbligatorie contro calamità naturali ed eventi catastrofali.

Facendo seguito a quanto segnalato in precedenza, si evidenzia che il Decreto Proroga Termini 2025 (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024) modifica e introduce una serie di scadenza normative che incidono su diversi settori, tra cui le polizze assicurative per danni catastrofali.

La norma (non modificata durante la conversione in legge) ha esteso fino al 31 marzo 2025 il termine ultimo per cui le imprese, sia quelle con sede legale in Italia sia quelle estere operanti nel territorio italiano tramite una stabile organizzazione, devono obbligatoriamente stipulare polizze assicurative a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali prevista dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023),

L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..

Sono escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile

Nel frattempo, sembra che sia in via di definitiva approvazione e pubblicazione il decreto attuativo, che dovrebbe definire con maggior dettaglio i seguenti aspetti:

·         ambito di applicazione;

·         beni oggetto di copertura;

·         definizione degli eventi catastrofali;

·         determinazione del premio;

·         franchigia, massimali e limiti di indennizzo;

·         modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;

·         limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;

·         disposizioni transitorie

È importante sottolineare che, anche in assenza del decreto, l’obbligo di stipulare la polizza sussiste ugualmente.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 102 della Legge 213/2023 “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione (…) si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Nonostante sarebbe necessaria e auspicabile una maggiore chiarezza al riguardo la norma appare indicare che la mancata assicurazione potrebbe influire sull’assegnazione di contributi finanziari, indipendentemente dall’effettiva occorrenza di un evento calamitoso.

*.*.*.*.*.*

Si segnala infine che l’Unione industriali organizzerà un webinar di approfondimento sull’argomento nei prossimi giorni.

 

Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale DM Danni Catastrofali per definizione modalità attuative obbligo di assicurazione da danni catastrofali. Definite modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi. Definiti inoltre massimali dell’indennizzo e entità massima del danno indennizzabile a carico dell’assicurato. Entrata in vigore dell’obbligo 31 marzo 2025.

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di giovedì 27 febbraio, è stato pubblicato il decreto 18/2025 del Ministero dell’Economia, recante il Regolamento per le modalit&agr! ave; attu ative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, cd. DM Danni Catastrofali.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha istituito l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia di stipulare contratti assicurativi sulle immobilizzazioni (terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali) a copertura di danni catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Ai fini della sua attuazione, il decreto disciplina le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali per i quali è necessario assicurarsi, nonché i requisiti per la determinazione di tali contratti assicurativi. L’entrata in vigore di tale obbligo, rinviata per ultimo dal DL Milleproroghe, è prevista per il 31 marzo 2025.

Riportiamo qui di seguito una prima sintesi dei contenuti.

In particolare, si prevede quanto segue:

  • Determinazione e adeguamento periodico dei premi (Art. 4). Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo altresì conto dei seguenti fattori:
    • Ubicazione – L’ubicazione del rischio sul territorio;
    • Vulnerabilità beni – La vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia.
    • Misure adottate dall’azienda – Si tiene inoltre conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui la stessa aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Nella determinazione del rischio, è necessario adottare, ove possibile, modelli predittivi che tengano in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.  I premi devono essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione.

  • Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici (Art. 5) – Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, le imprese di assicurazione definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi, la propensione al rischio in coerenza con il relativo fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. Tali limiti sono aggiornati annualmente.
  • Entità danno indennizzabile a carico dell’assicurato (Art. 6). In merito all’ammontare di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, viene fatta una distinzione in base all’ordine della Somma Assicurata e alla natura dell’impresa che ottiene la copertura assicurativa. Nel dettaglio:
    • Somma Assicurata fino a €30 milioni. Le polizze assicurative possono prevedere, previo accordo tra le parti, uno scoperto che rimane a carico dell’assicurato di importo non superiore al 15% del danno indennizzabile.
    • Somma Assicurata oltre €30 milioni e/o grandi imprese. La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato deve essere definita tramite libera negoziazione tra le parti.
  • Massimali o limiti di indennizzo (Art. 7). Ove convenuto dalle parti, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo in ragione dell’entità della Somma Assicurata:
  • Somma Assicurata fino a €1 milione. Il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata;
  • Somma Assicurata tra €1 milione e €30 milioni. Il limite di indennizzo deve essere pari al 70% della Somma Assicurata dell’ubicazione danneggiata;
  • Somma Assicurata oltre €30 milioni. Il limite di indennizzo è rimesso alla libera negoziazione tra le parti.

Per quanto riguarda i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto” fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato. Per le polizze relative a somme assicurate fino a un milione di euro, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione dei massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

  • Disposizioni transitorie e di rinvio (Art. 11). Il provvedimento prevede infine quanto segue:
  • Termini adeguamento polizze. I testi delle polizze dovranno essere adeguati alle previsioni di legge entro 30 giorni (anziché 90, come previsto dalla pubblicazione del provvedimento).
  • Regime transitorio. In caso di polizze già in essere, tale adeguamento dovrà avvenire al primo rinnovo o quietanzamento utile.
  • Danni prima del 31 marzo 2025. In caso si verifichi un danno catastrofale prima del termine entro il quale le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi (fissato al 31 marzo 2025 a seguito della proroga del termine previsto dal DL Milleproroghe), le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria nell’arco di 30 giorni, così da sottoscrivere nuove coperture.

Link al decreto

Link alla Gazzetta Ufficiale

 

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito all’obbligo di assicurazione contro i danni da aventi catastrofali.

La Legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, commi 101-112) ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Come sollecitato anche da Confindustria, il Decreto Milleproroghe ha fissato l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° aprile 2025

riportiamo qui di seguito una sintesi alla luce delle indicazioni oggi disponibili.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nelle precedenti comunicazioni

Soggetti obbligati

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Eventi da assicurare

Per eventi da assicurare si intendono:

·          alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

·         sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

·         frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Casi di esclusione

Dalla copertura sono, invece, esclusi i danni:

·         conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofali;

·         conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

·         relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione

Particolare attenzione dovrà essere posta per quanto attiene beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni richieste

Effetti dell’inadempimento

In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese. si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Determinazione dei premi 

Il premio delle polizze è determinato dalle compagnie di assicurazione in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche a disposizione, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano conto dell’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Nella determinazione del premio, le compagnie dovranno anche tenere conto delle misure adottate dalle imprese anche per il tramite delle organizzazioni collettive a cui aderiscono, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura.

 

Approfondimento Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: nota di commento al Decreto Ministeriale

Riportiamo in allegato una prima nota a commento di Confindustria.

Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025, n.18, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che definisce le modalità attuative e operative dell’assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi, introdotta con la Legge di Bilancio per il 2025.

In proposito si ricorda che, ai sensi della proroga contenuta nel DL Proroghe (DL n. 202/2024), le imprese sono tenute a stipulare le polizze assicurative entro il 31 marzo 2025.

Si allegano il suddetto decreto MEF-MIMIT e una nota contenente una prima descrizione dei contenuti della disciplina.

Allegati

 » nota di aggiornamento 28 febbraio
» DM rischi catastrofali

IFIT: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento dei lavori

Con la definitiva approvazione del DL Milleproroghe, si conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del  termine fine lavori per i soggetti assegnatari del bando IFIT PNRR Turismo

La proroga, sollecita dalla nostra Associazione  e fortemente voluta dal Ministero del Turismo, permette anche a coloro i quali sono rientrati tra i beneficiari  successivamente per scorrimento della graduatoria, di portare a termine i lavori in tempo utile per poter godere degli incentivi.

A questo riguardo, segnaliamo l’opportunità di procedere comunque a formalizzare al Ministero richiesta espressa di proroga della data di ultimazione del progetto indicata nella domanda a suo tempo presentata.

Ricordiamo inoltre che con lo scorrimento delle graduatorie Invitalia sta scrivendo alle aziende ancora in questi mesi. Vi invitaiamo quindi a prestare attenziane alle comunicazioni provenienti da Invitalia 

Sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere. Proroga al 31 dicembre 2026

Posticipato al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Facendo seguito al quanto pubblicato in precedenza, si segnala che la Legge n. 15/2025 (cd. ”Milleproroghe”) posticipa al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi (”Regola tecnica del 1994”).

La proroga è riservata solamente alle strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2025 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno 8 delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche:

·         resistenza al fuoco delle strutture;

·         reazione al fuoco dei materiali;

·         compartimentazioni;

·         corridoi;

·         scale;

·         ascensori e montacarichi;

·         impianti idrici antincendio;

·         vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

·         vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

·         locali adibiti a depositi.

In attesa del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti a:

·         pianificare ed attuare (secondo la cadenza stabilita nell’Allegato I del DM 1 settembre 2021) l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

·         applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012;

·         provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

·         integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri

·         all’interno delle attività;

·         assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR previsto dall’Allegato III al DM 2 settembre 2021.

Il personale che è stato correttamente addestrato può essere adibito all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.

Proroga per le strutture sanitarie

Sono prorogati di tre anni, oltre la prima, per causa di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, i termini per specifici adempimenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015.

In particolare, per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, i termini sono i seguenti:

·         entro il 24/4/2023 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III del DM 19 marzo 2015, con la previsione di un numero congruo di addetti antincendio.

·         entro il 24/4/2026 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III del DM 19 marzo 2015, con la previsione di un numero congruo di addetti antincendio.

·         entro il 24/4/2028 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I del DM 19 marzo

Elenco allegati alla notizia

Decreto Milleproroghe

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: RINVIATA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA ANTICENDIO

Art. 2 comma 6-bis della Legge 15/2025 (Decreto Milleproroghe)

Con la conversione in Legge del Decreto mille proroghe 2025 è stata disposta la proroga dell’adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico alberghiere al 31 dicembre 2026 e per i rifugi alpini al 31 dicembre 2025. Per poter beneficiare della proroga prevista, le strutture in questione devono presentare, entro il 31 dicembre 2025, al Comando provinciale dei VVF competente per territorio apposita SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle prescrizioni antincendio previste dal piano straordinario di adeguamento antincendio del 2012.

Riportiamo di seguito un puntuale approfondimento in materia elaborato dal dott. Alessandro Timossi dell’Area “Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità Trasporti” di Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso.

APPROFONDIMENTO

Con l’articolo 2, comma 6-bis, della Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (1), recante conversione in legge del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 relativo a disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è stato introdotto il nuovo rinvio al 31 dicembre 2026 (salvo per i rifugi alpini il cui termine è previsto per il 31 dicembre 2025), del termine di adeguamento alle norme antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere:

-)       con più di 25 posti letto;

-)       esistenti alla data dell’11 maggio 1994;

-)       non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (2);

-)       in possesso dei requisiti minimi previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (3).

Importante! Per poter beneficiare della proroga in questione è previsto che le strutture ricettive alberghiere devono presentare entro il 31 dicembre 2025, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, la SCIA antincendio parziale nella quale viene attestato il rispetto di almeno otto (le precedenti disposizioni ne prevedevano sei) delle seguenti prescrizioni che sono disciplinate dalle relative specifiche regole tecniche di riferimento:

-)       resistenza al fuoco delle strutture;

-)       reazione al fuoco dei materiali;

-)       compartimentazioni;

-)       corridoi;

-)       scale;

-)       ascensori e montacarichi;

-)       impianti idrici antincendio;

-)       vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

-)       vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

-)       locali adibiti a deposito.

La Legge in questione, richiamando il possesso dei requisiti previsti dal piano straordinario di adeguamento (3), prevede anche che i titolari delle strutture ricettive alberghiere devono:

-)       pianificare e attuare un’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali:

*)      sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo;

*)      sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza;

*)      sugli estintori e altri sistemi di spegnimento;

*)      sugli apparecchi di illuminazione;

*)      sull’impianto di diffusione sonora o impianto di allarme.

Per quanto riguarda le temporalità della sorveglianza dei dispositivi e presidi antincendio di cui sopra, per precisare che le disposizioni relative ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (4), definiscono:

*)      la sorveglianza, come l’insieme dei controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;

*)      il controllo periodico, l’insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata dalle disposizioni, dalle norme, dalle specifiche tecniche o dai manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Nota: il controllo periodico e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, dal prossimo 25 settembre 2025 dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, ai sensi dalle disposizioni relative ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (4).

-)       applicare le misure previste dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (5), di seguito analizzate;

-)       provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività alberghiera;

-)       integrare il piano di emergenza antincendio con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività, durante la fase di adeguamento antincendio della struttura ricettiva alberghiera;

-)       assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione per il rischio di livello 2 (ex rischio medio) di otto, ai sensi delle disposizioni recanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6). Le persone volontarie dei Vigili del fuoco che hanno superato il periodo di addestramento, se impiegate nelle strutture ricettive alberghiere, sono esonerate dall’obbligo di partecipazione della frequenza del corso di cui sopra e sono abilitate all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

Infine per i rifugi alpini il termine di adeguamento alle norme antincendio è previsto per il 31 dicembre 2025. Entro tale data deve essere presentata al comando provinciale dei Vigili del fuoco:

-)       l’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio se con oltre 50 posti letti (7);

-)       della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (8).

Strutture ricettive esistenti soggette alle disposizioni antincendio

Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2) le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a venticinque posti letto:

-) alberghi;

-) motel;

-) villaggi-albergo;

-) villaggi turistici;

-) esercizi di affittacamere;

-) case e appartamenti per vacanze;

-) alloggi agrituristici;

-) ostelli per la gioventù;

-) residenze turistico-alberghiere;

-) rifugi alpini.

Per le strutture ricettive alberghiere con:

-)       meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque dei requisiti minimi antincendio;

-)       più di 25 posti letto e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015, può essere adottata la regola tecnica di semplificazione della normativa antincendio (9), in sostituzione della normativa antincendio (2);

-)       più di 25 posti letto ed esistenti alla data del 22 settembre 2016, possono essere adottate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere (10) in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di prevenzione incendi (2) oggetto di deroga.

Infine per le strutture ricettive alberghiere in questione, possono essere anche adottate volontariamente (in alternativa alle disposizioni vigenti), le nuove regole antincendio previste dal “Codice di prevenzione incendi” (11).

Requisiti minimi previsti dal piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere

I requisiti minimi previsti dal citato piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere (3), concernono:

-)       nel possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio (12);

-)       nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.

Requisiti di sicurezza antincendio

I requisiti di sicurezza antincendio sono riferiti:

-)       agli impianti elettrici, i quali devono essere rispondenti alla normativa di riferimento (13);

-)       al sistema di allarme acustico, il quale deve avvertire gli ospiti e il personale presente della presenza di condizioni di pericolo in caso d’incendio;

-)       agli estintori che devono essere presenti in numero adeguato e omologati dal Ministero dell’Interno;

-)       alla segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente (14);

-)       alla gestione della sicurezza. In particolare il responsabile deve garantire che nel corso della gestione dell’attività non vengano alterate le seguenti condizioni di sicurezza relative:

*)      ai sistemi delle vie di uscita nelle quali non devono essere collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;

*)      all’obbligo di dover adottare opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;

*)      all’obbligo di dover mantenere efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, a dover eseguire tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e a dover effettuare periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

*)      a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (13);

*)      a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento. In particolare, il controllo deve essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista anche una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore a un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche vigenti (15);

*)      ai servizi di soccorso, i quali devono essere avvertiti immediatamente con la rete telefonica;

-)       al personale, del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio), il quale deve essere specificatamente formato:

*)      affinché, in caso d’incendio, sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme, di chiamata, di soccorso al primo intervento e di azionamento del sistema di allarme;

*)      ad applicare le istruzioni che sono state a loro impartite per iscritto;

*)      a contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva;

-)       alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera;

-)       alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di uscita.

Per le strutture ricettive alberghiere con:

-)       capienza superiore a 100 posti letto;

-)       locali adibiti a deposito, indipendentemente dal numero di posti letto;

ai requisiti minimi di sicurezza di cui sopra, è previsto l’obbligo di dover avere installato anche un impianto di rivelazione e di segnalazione degli incendi.

Formazione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio)

Il servizio interno di sicurezza consiste nella presenza permanente, durante l’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, di un numero minimo di addetti, i quali devono consentire:

-)       un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio;

-)       l’assistenza all’esodo delle persone presenti nell’edificio.

Il numero minimo di addetti è previsto in:

-)       una unità, se la struttura alberghiera ha fino a 100 posti letto;

-)       due unità, se la struttura alberghiera ha più di 100 posti letto e sino a 300 posti letto;

-)       una unità in aggiunta alle due unità previste, per ogni ulteriore incremento di 150 posti letto, se la struttura alberghiera ha oltre 300 posti letto.

La determinazione degli addetti antincendio deve tenere anche conto della valutazione del rischio incendio (16) e deve comparire nel piano di emergenza antincendio (16) unitamente alle misure di gestione della sicurezza.

Ai sensi delle disposizioni recanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6), gli addetti del servizio devono aver partecipato a un apposito corso di formazione di:

-)       quattro ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha meno di 25 posti letto (non soggetta alla normativa antincendio);

-)       otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 25 posti letto e sino a 200 posti letto;

-)       sedici ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 200 posti letto.

Gli addetti delle strutture ricettive alberghiere con oltre 100 posti letto, al termine del corso di formazione di cui sopra, devono ottenere l’attestato d’idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, previo superamento di un apposito esame.

Gli addetti antincendio, ai sensi delle disposizioni relative alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6), devono effettuare con cadenza quinquennale dalla data di rilascio dell’attestato di formazione o di aggiornamento, un corso di:

-)       due ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha meno di 25 posti letto (non soggetta alla normativa antincendio);

-)       cinque ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 25 posti letto e sino a 200 posti letto;

-)       otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 200 posti letto.

Infine le strutture ricettive, già dotate di un servizio interno di sicurezza previsto come misura alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con il numero di addetti previsti.

Nota:     in vista del fatto che il servizio interno di sicurezza deve essere permanentemente presente durante l’esercizio giornaliero dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, precisiamo che il numero di addetti antincendio è sicuramente superiore a quello disposto dal piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere (3):

*)      di almeno il triplo di quello previsto, in vista che deve essere garantita la presenza del servizio interno nelle ventiquattro ore giornaliere;

*)      di ulteriori unità a quelle previste al punto precedente, in quanto si deve prevedere:

a)      la possibilità di poter sostituire gli addetti incaricati quando questi non sono presenti nella struttura alberghiera per ferie, malattie, permessi ecc. ecc;

b)      ad attuare tutte le misure di sicurezza in caso di incendio quali ad esempio le procedure atte a far evacuare in sicurezza tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.

Conclusione dei lavori di adeguamento e presentazione della SCIA

Ricordiamo che alla conclusione dei lavori, il cui termine ultimo di proroga è previsto ora per il 31 dicembre 2026 (31 dicembre 2025 per i rifugi alpini), il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA antincendio. La SCIA autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:

-)       A – rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B – rischio medio (con numero di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto ad accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica.

Per la categoria B (rischio medio), prima di poter effettuare i lavori di adeguamento antincendio e poter poi presentare la SCIA, si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto.

-)       C – rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.

Per la categoria C (rischio elevato), prima di poter effettuare i lavori di adeguamento antincendio e poter poi presentare la SCIA, si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto.

Durata dei certificati di prevenzione incendi

La presentazione della SCIA, per le attività di categoria A e B o il rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI per le attività di categoria C, ha validità quinquennale.

Entro i cinque anni:

-)       dalla data di presentazione della SCIA o del giorno di scadenza del CPI;

-)       della precedente presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico;

il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.

Nota:     In vista che non viene più rilasciato il CPI per le attività rientranti in categoria A e B, è necessario che il titolare della struttura ricettiva alberghiera tenga monitorata la scadenza (data di ricevuta dell’invio della SCIA) entro la quale richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Infine nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera sia in possesso del CPI in corso di validità e rilasciato secondo la precedente normativa antincendio (17), il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare, prima della relativa scadenza naturale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio. Dalla presentazione dell’ultima richiesta di rinnovo periodico decorrono i cinque anni entro i quali deve essere presentata la nuova SCIA.

Sanzioni

Nel caso in cui sia accertata:

-)       il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi (2) durante il sopralluogo del Comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:

*)      di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (18), dispone che il Comando deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione ove possibile, del caso in cui la struttura ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;

*)      in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (19), dispone che ove il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve segnalare all’Autorità Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far applicare la relativa sanzione penale;

-)       la mancata presentazione:

*)      della SCIA parziale entro il 30 giugno 2023;

*)      della SCIA antincendio entro il 31 dicembre 2024;

*)      della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura ricettiva alberghiera della categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C;

la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (20):

*)      dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro;

*)      la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.

Note

(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45.

(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.

(3) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

(4) di cui al Decreto Ministeriale 1° settembre 2021.

(5) di cui all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

(6) di cui all’allegato III del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.

(7) ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011, relativo al regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

(8) ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011, relativo al regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

(9) di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015.

(10) di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2016.

(11) di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015.

(12) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.

(13) ai sensi:

-) della Legge n. 186 del 1° marzo 1968 relativa a disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

-) del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 49/90) concernente l’attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici.

(14) di cui al Titolo V del Decreto Legislativo n. 81/08 – Testo Unico Sicurezza.

(15) ai sensi del Titolo II (impianti termici civili) della parte quinta (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale. In particolare l’articolo 287 di detto Decreto stabilisce che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalla legge regionale.

(16) di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Il Decreto in questione è previsto dal Testo Unico Sicurezza – Decreto Legislativo 81/08.

(17) di cui alla Legge 26 luglio 1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.

(18) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.

(19) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

(20) di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

 

 

Indicazioni regionali circa la pubblicazione e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Segnaliamo alcuni chiarimenti sul CIN dell’ufficio turismo della regione Liguria.
Gli uffici regionali hanno confermato l’importanza di esporre il CIN esternamente ( anche per appartamenti, depandance, e dipendenze varie ). Deve essere richiamato il nome della struttura e il numero Cin ma non ci sono indicazioni ufficiali sui dettagli “estetici”.

Attenzione! E’ sufficiente una piccola targhetta anche posta all’interno dell’apposito spazio sul citofono.

Viene consigliato di continuare ad indicare con il CIN anche il CITR/CITRA in tutte le altre situazioni come sito, corrispondenza, ecc… nell’attesa che si abbiano direttive più precise in proposito dal Ministero.

L’Associazione ha sollecitato una soluzione per la mancanza di un sistema di invio diretto dei dati obbligatori dai gestionali all’ISTAT come già avviene per la PS e da tempo in molte altre regioni italiane. Segnaliamo che il passaggio dal sistema RIMOVCLI al sistema ROSS1000 necessita ancora di tempi tecnici lunghi per cui il traguardo è previsto per il 2026.

Riportiamo di seguito le precedenti indicazioni della Regione Liguria

Si fa seguito all’incontro tenutosi in data venerdì 27/9 u.s. presso la sede regionale di piazza De Ferrari.

Le associazioni presenti hanno chiesto agli Uffici regionali un indirizzo interpretativo delle norme vigenti in tema di obbligo di pubblicazione/esposizione dei Codici Identificativi (nazionale/CIN, regionale/CITR e CITRA).

Il D.L. 18/10/2023 n. 145, convertito in Legge n. 191/2023, istituisce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) da attribuirsi ad ogni struttura ricettiva e ad ogni unità di civile abitazione locata per finalità turistiche.

La norma citata prevede altresì l’obbligo di ottenimento di tale codice e l’obbligo della sua pubblicazione/esposizione e, per entrambe le fattispecie, ne disciplina l’impianto sanzionatorio.

L’intervento legislativo nazionale, in questa materia, giunge dopo che quasi tutte le Regioni italiane, in assenza dello Stato, avevano autonomamente e precedentemente legiferato.

Da ciò sorge l’esigenza di adeguamento ed armonizzazione delle normative regionali con quella, ultima, nazionale.

In Liguria esistevano due codici: il CITR per le strutture ricettive ed il CITRA per le locazioni turistiche.

Tuttavia, la nuova Legge Regionale in materia di strutture ricettive e locazioni brevi (L.R. 1/2024) ha già recepito l’introduzione del CIN facendo riferimento, nelle diverse sue parti, al “Codice Identificativo” senz’alto specificare (si tenga presente che in fase di redazione della Legge regionale la norma statale risultava in itinere ma non era stata ancora pubblicata).

Codeste Associazioni hanno chiesto di sapere se, a parere di questi Uffici, l’obbligo di pubblicazione ed esposizione del Codice debba riferirsi al solo CIN oppure al CIN ed anche al CITR/CITRA.

E’ parere di questi Uffici che tali obblighi siano da riferirsi esclusivamente al CIN.

Quanto sopra sia per ragioni di semplice logica e di buon senso sia, più tecnicamente, per la lettura delle norme (nazionale e regionale) tra loro combinate: la L. 191/2023 dispone la “automatica ricodificazione come CIN” dei codici già assegnati e la L.R. 1/2024 parla esclusivamente di “Codice Identificativo” omettendo volutamente la qualificazione “regionale”.

Ad oggi, quindi, deve intendersi che il codice da comunicare all’esterno sia esclusivamente il CIN restando quelli regionali utili solo dal punto di vista amministrativo “interno” e gestionale per la banca dati.

Per completezza di informazione, va detto che sono tuttora in vigore le Disposizioni attuative di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 423 del 27/05/2019 e n. 804 del 24/09/2019 che ancora, nella disciplina della pubblicazione del Codice, fanno espresso riferimento al CITR e CITRA.

Purtroppo, nell’attuale breve fase di inoperatività della Giunta Regionale non è possibile un intervento correttivo immediato, dovendo necessariamente attendere l’insediamento della nuova Giunta; tuttavia, nelle more del formale intervento, è possibile ritenere, se non un’esplicita abrogazione, un’evidente inapplicabilità delle citate Disposizioni attuative, visto il chiaro, successivo, intervento legislativo nazionale e regionale.

Per quanto attiene le modalità di pubblicazione e, soprattutto, di esposizione del CIN, la L. 191/2023 ne dispone l’obbligo “all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura“.

La genericità dell’indicazione ha suscitato diversi dubbi.

Nel corso delle numerose interlocuzioni avvenute recentemente in VDC con gli Uffici del Ministero del Turismo si è appreso che la genericità del disposto normativo al riguardo è stata esplicitamente voluta e che tale obbligo è da ritenersi assolto con l’esposizione visibile del codice, non rilevando il relativo supporto.

Si coglie l’occasione per chiedere a codeste Associazioni di sollecitare ai propri associati l’inserimento della polizza assicurativa di cui all’art. 60 della L.R. 1/2024 sulla relativa apposita piattaforma informatica regionale.

Si rammenta che ad entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, la cui bozza è stata oggetto dell’incontro di venerdì 27/9, il mancato inserimento corrisponderà, ai fini sanzionatori, alla mancata stipula.

Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Genova, 1/10/2024

                                                                                                                                Il Dirigente del Settore Politiche Turistiche

                                                                                                                                         Dott. Marco Fezzardi

 

LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 . Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La legge 203/2024, – cd collegato lavoro – all’articolo 1, ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 81/2008, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza sull’argomento, si evidenzia che tutte le modifiche apportate dalla Legge 203/24 sono contenute nell’art. 1 del provvedimento.

Intervento sulla composizione della Commissione interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008).
Sostituendo il comma 2 dell’articolo in esame, la norma ridisegna la composizione della Commissione, prevedendo la presenza di personale in possesso di un profilo professionale giuridico (uno per il Ministero del lavoro, uno per il Ministero della salute e due per le Regioni). Per quanto le indicazioni della Commissione costituiscano solamente criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza (senza ulteriori effetti giuridici), il legislatore ha evidentemente avvertito l’esigenza di dare un maggior fondamento giuridico alle risposte, probabilmente per evitare che siano meramente ripetitive del testo di legge (come spesso accade oggi), tanto da privare l’interpello anche di qualunque valenza orientativa per il personale ispettivo. Ciò non supera il reale limite dell’interpello in materia di sicurezza, ossia la mancanza di effetti giuridici in tema di esonero da responsabilità per chi si conforma all’interpello stesso.

Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14bis Dlgs 81/2008)
Viene introdotta una disposizione “innovativa” secondo la quale, annualmente, il Ministero del lavoro comunica alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende assumere al riguardo per l’anno in corso, “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Sorprende l’esplicita esclusione di misure che possano comportare oneri per la finanza pubblica, garanzia ripetuta nel comma 2 dell’articolo in commento.

Per altro verso, va sottolineato che anche Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. a) ed e) ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.

Sorveglianza sanitaria (artt. 38 e 41 Dlgs 81/2008)
Molti gli interventi su questo tema.

Innanzitutto, va evidenziato che, rispetto al testo originario (AC 1532), non è presente la proposta di modifica all’art. 41 del Dlgs 81/2008 – inserita nel disegno originario e poi eliminata nel corso dei lavori parlamentari – con la quale si intendeva introdurre l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solamente nei casi previsti dalla normativa vigente ma anche “qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”.

Una simile previsione, superando il carattere tassativo delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, avrebbe rimesso al medico competente (e non più alla legge) l’individuazione delle situazioni nelle quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

La disposizione, probabilmente, era intesa a superare i problemi interpretativi relativi ai cd “rischi non normati”, oggi esclusi dalla sorveglianza sanitaria: se, per un verso, apparentemente tale disposizione poteva apparire utile a sanare il vuoto normativo, dall’altro, essa si scontrava (in mancanza di coerenti modifiche normative) con le previsioni in tema di privacy e con la riserva alla struttura pubblica dell’accertamento dello stato di salute.

D’altro canto, una generalizzazione della sorveglianza sanitaria (in una accezione olistica della salute – One health) porterebbe a indagare anche aspetti non direttamente connessi con le mansioni e le lavorazioni, con il rischio di ampliare a dismisura i casi di inidoneità, il conseguente contenzioso e numerosi problemi applicativi per le imprese (ad es., in tema di ricerca di accomodamenti ragionevoli).

A queste criticità si aggiunge il rischio di difformità di valutazione tra aziende a parità di condizioni, che avrebbe potuto portare ad ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, per di più in un sistema normativo interamente presidiato da precetti e sanzioni penali.

a.      Controllo sulla formazione dei medici – All’art. 38, viene esplicitata la modalità del controllo da parte del Ministero della salute del mantenimento del requisito formativo continuo posto a carico dei medici.

b.      Visita preassuntiva – All’art. 41, la previsione che legittima la visita preventiva in fase preassuntiva viene opportunamente ricondotta dalla lettera e-bis alla lettera a) del comma 2; si elimina, inoltre, la disposizione (comma 2bis) secondo la quale tale visita può essere effettuata, in alternativa, dal medico competente o dalla ASL (oggi, quindi, solamente il medico competente è legittimato a svolgere tale sorveglianza).

       c.            Visita dopo assenza superiore a 60 giorni – All’art. 41, per quanto riguarda la visita medica al rientro dopo una assenza superiore a 60 giorni, si precisa che essa ha luogo solamente “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”. Laddove il medico non ritenga necessario procedere alla visita, “è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Si tratta di una apparente semplificazione volta ad evitare visite ritenute inutili, ma sembra evidente che la valutazione sulla opportunità della visita al rientro comporta comunque un accertamento da parte del medico, anche per esprimere il necessario giudizio di idoneità, almeno tutte le volte che la diagnosi contenuta nel certificato medico che pone fine al periodo di malattia (se non incide sull’idoneità alla mansione) non rende superfluo l’accertamento.

d.      Esclusione della duplicazione degli accertamenti – Al comma 2bis si inserisce una previsione – che dovrebbe in realtà formalizzare una buona pratica medica già in essere – mirata ad evitare l’inutile ripetizione di esami ed accertamenti. Lascia dubbi la limitazione della portata della norma alla sola visita preventiva, posto che si tratta di una buona pratica che dovrebbe riguardare l’intero percorso della sorveglianza sanitaria.

Probabilmente il legislatore intendeva estendere la prassi anche alla visita preventiva: in tale occasione, il medico non dispone di una documentazione pregressa ma, attraverso la cartella sanitaria del lavoratore, potrebbe ricavare elementi utili tali da non far ritenere necessaria la ripetizione dell’accertamento.

e.      Sorveglianza sanitaria legata al consumo di alcool e droga – Il legislatore ha (inutilmente) prorogato a dicembre 2024 il termine originario (2009) per la revisione degli accordi sulla sorveglianza sanitaria legata all’uso di alcool e droga.

f.        Precisazione riferita all’Autorità alla quale fare ricorso avverso il giudizio del medico competente – Il comma 9 dell’art. 41 faceva riferimento all'”organo di vigilanza territorialmente competente”. Dopo l’estensione della competenza in tema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro all’Ispettorato del lavoro, era necessario precisare che, date le necessarie competenze tecniche, il ricorso va fatto esclusivamente all’azienda sanitaria locale.

Modifiche all’art. 65 in tema di uso di locali sotterranei o seminterrati
Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (Titolo II del Dlgs 81/2008), il legislatore individua le condizioni per la deroga al divieto generale di svolgimento di attività lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei (art. 65)[1], oggi modificate dalla legge n. 230/2024.

Prima della recente novella legislativa, la norma (che trova il proprio antecedente nell’art. 8 del DPR 303/1956) consentiva di derogare al divieto “quando ricorrano particolari esigenze tecniche”. In tali casi, il datore di lavoro provvedeva ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Al di fuori di questo caso, quindi in assenza di particolari esigenze tecniche, era rimessa all’organo di vigilanza (in origine, l’Ispettorato del lavoro, poi le ASL) la possibilità di autorizzare l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, a condizione che dette lavorazioni non dessero luogo “ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2” (ossia che fossero assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima).

Dunque, nel primo caso non vi era necessità di alcuna autorizzazione, necessaria, invece, in assenza di particolari esigenze tecniche e con alcune condizioni.

Il legislatore del 2024 ha conservato la possibilità di derogare al divieto generale, ma ne ha modificato le condizioni, consentendo l’uso di tali locali (previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro, che sostituisce l’autorizzazione) “quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

La motivazione della deroga di ordine generale (ricorrenza di “particolari esigenze tecniche”) viene quindi sostituita dalla previsione che le lavorazioni eseguite in tali locali non diano luogo ad “emissione di agenti nocivi”. Quindi, la lavorazione (a prescindere dalle motivazioni per le quali è svolta) non deve comunque dare luogo ad emissione di agenti nocivi e occorre sempre la previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Restano fermi il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV, “in quanto applicabili”, e la ricorrenza delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

La modifica innalza il livello di sicurezza e semplifica la procedura, in quanto la deroga generale prima prevista nel primo comma viene meno e resta la comunicazione, che presuppone l’assenza di emissione di agenti nocivi, oltre al rispetto delle condizioni già previste in passato.

Sul versante procedurale e delle condizioni per l’inizio dell’attività, mentre prima occorreva attendere l’autorizzazione (ed il reato era integrato dall’adibizione a luogo di lavoro senza la prescritta autorizzazione), oggi è sufficiente la presentazione della comunicazione (con i dati precisati nella circolare dell’INL in commento) nei 30 giorni antecedenti l’inizio dell’attività (e senza necessità di attendere alcun ulteriore provvedimento). È evidente che, laddove – successivamente all’inizio dell’attività – dovesse intervenire un provvedimento di diniego, questa dovrà essere immediatamente cessata.

Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’INL, oltre a descrivere la procedura per la comunicazione (ivi compresa la documentazione necessaria, come previsto dalla novella normativa), fornisce ulteriori indicazioni sulla interpretazione della nuova disposizione, generando anche alcuni dubbi.

La comunicazione:

·         può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa

·         deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

·         deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.

La nota dell’INL (per espresso richiamo della norma) elenca la documentazione da allegare alla comunicazione, che deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale[2].

Di particolare rilievo le indicazioni relative alla modifica delle condizioni in base alle quali era stata formulata la comunicazione iniziale.

·         Nel caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008).

·         Laddove intervengano variazioni significative (come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.), occorrerà presentare nuovamente la comunicazione (anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni).

La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.

Le altre indicazioni
L’Ispettorato offre ulteriori indicazioni volte ad una migliore comprensione della novella normativa.

Il primo aspetto di rilievo riguarda la esemplificazione di alcune tipologie di attività che si ritengono comunque vietate in quanto – secondo l’INL – darebbero luogo ad emissione di agenti nocivi: una specificazione che, pur se non richiesta dalla norma, dovrebbe – secondo l’Ispettorato – fare chiarezza (nonostante la non tassatività dell’elenco) in merito alla portata della nuova norma.

Le lavorazioni evidenziate nella nota sono:

·         verniciatura

·         processi di saldatura

·         uso di minerali a spruzzo

·         uso di solventi e collanti non ad acqua

·         ricarica di batterie

·         lavorazione di materie plastiche a caldo

·         officine con prova motori

·         falegnamerie

·         tinto-lavanderie

·         sviluppo e stampa

·         tipografia

·         mancato rispetto dei “requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

Approfondimento

La norma faceva (e fa tuttora) riferimento alla lavorazione che genera emissione di “agenti nocivi” eseguita in locali sotterranei o semi sotterranei.

a.      Il primo aspetto di rilievo riguarda il fatto che l’agente nocivo deve essere emesso dalla lavorazione esercitata, distinguendosi così dagli agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro ma non dovuti alla lavorazione. Per tale aspetto, rilevano la normale valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, estesa – come ricorda la nota dell’Ispettorato – all’obbligo di eseguire, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020).

b.      Il secondo aspetto riguarda la nozione di “agente nocivo”, sulla quale la nota non si sofferma (riferendosi solamente alle lavorazioni che, si presume, generino l’emissione di detti agenti): visto il generico richiamo della norma, una precisa definizione appare dirimente al fine di delimitare il divieto della norma e, quindi, del connesso regime sanzionatorio (l’art. 68 del Dlgs 81/2008 punisce sia la violazione del divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei sia l’uso di tali locali senza il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 65).

Nel Dlgs 81/2008 (a parte il ricorrente concetto di effetti nocivi e di fattori nocivi), oltre all’art. 65 in commento, vi sono riferimenti ai gas e vapori nocivi (art. 120), agli agenti nocivi esterni (art. 137, (All. IV, 1.8.7.2, con riferimento esemplificativo a gas, vapori, polveri), agli agenti biologici nocivi (art. 272), alle materie nocive (all. IV: 1.3.16), a sostanze nocive (All. IV, 1.11.2.4), ad agenti nocivi (All. IV, 2), a prodotti nocivi (all. VI, 1.8) e a gas, polveri o fumi nocivi (All. VIII).

In particolare, il punto 2 dell’allegato IV fa riferimento alla “presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi”, ricomprendendo, ad esempio, le materie prime non in corso di lavorazione, i lavori nei quali si “svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili”, quelli “nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie” e dove vi sia la presenza di “rifiuti di materie nocive”. Manca, quindi, una precisazione definizione di cosa si intenda per “agente nocivo” emesso per effetto della lavorazione.

       c.            L’altro elemento di criticità riguarda la definizione di “locale chiuso sotterraneo o seminterrato”[3].
Manca una norma che sancisca in modo univoco tale definizione (ad es., con riferimento al fatto che l’esistenza di aperture verso l’esterno possa escludere la configurazione di “luogo sotterraneo o seminterrato”). Non si ritiene sufficiente il possibile rinvio al concetto di piano seminterrato o seminterrato contenuto nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), anche perché a vari fini (ad es., per il radon) esistono nozioni differenti (es. Dlgs 101/2020[4]), così come vi sono letture giurisprudenziali differenti[5]. Inoltre, il concetto di “locale chiuso” non corrisponde con la nozione di “luogo di lavoro” (in quanto presuppone l’esistenza di un edificio da adibire a luogo di lavoro).

d.      L’elenco delle lavorazioni introdotto dall’Ispettorato, da un lato, è volutamente non tassativo e, dall’altro, non specifica quale sia l'”agente nocivo” generato nelle lavorazioni elencate, tale da integrare il divieto di legge.

e.      La circolare non si sofferma sugli aspetti relativi alla emissione, con particolare riferimento ai possibili effetti della immediata captazione dell’agente nocivo in prossimità della lavorazione, tale da determinare la non emissione nell’aria (la norma non parla di “pericolo di emissione” ma di “emissione”). Ne consegue che le lavorazioni indicate in via esemplificativa, laddove non diano luogo ad emissione (per effetto, ad esempio, dell’immediata captazione alla fonte), dovrebbero essere consentite; diversamente, si valorizza il diverso concetto di “pericolo (presunto) di emissione”.

La circolare si sofferma, poi, sul regime intertemporale.

Per quanto riguarda le lavorazioni svolte in precedenza in presenza di “particolari esigenze tecniche”, l’INL precisa che la comunicazione riguarda esclusivamente coloro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei. Di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

Con riferimento alle richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, esse restano di competenza delle ASL, che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima. Va evidenziato che la richiesta di autorizzazione, in questo caso, già prevedeva la condizione che non vi fosse emissione di agenti nocivi.

La nota si sofferma, poi, su due aspetti rilevanti: la richiesta di ulteriori indicazioni e il diniego.

A fronte della comunicazione da parte del datore di lavoro, l’INL può ritenere necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella comunicazione e qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.

La circolare precisa che, in questa ipotesi, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Se mancano le condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio deve comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, motivandone espressamente le ragioni.

Approfondimento

La nota dell’INL, nel richiamare la possibilità prevista dalla legge di richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni, evidenzia che la suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.

Non si precisa il termine entro il quale l’INL possa formulare la richiesta di integrazioni.

Infatti, in presenza di tale richiesta, afferma l’INL, “l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”. Non si tiene, quindi, conto del fatto che, decorsi 30 giorni dalla prima comunicazione, l’inizio dell’attività è legittimo e la richiesta di ulteriori informazioni ne dovrebbe, invece, interdire temporaneamente la prosecuzione (l’utilizzo dei locali è, infatti, legittimo solamente decorsi 30 giorni dall’invio della ulteriore documentazione).

Anche in questo caso, come nell’ipotesi della prima comunicazione, l’attività può essere iniziata dopo la decorrenza nel termine indicato senza attendere ulteriori provvedimenti da parte dell’Ispettorato del lavoro (salvo che questo non emani un apposito provvedimento che precluda l’avvio della lavorazione).

Con riferimento al diniego, né la norma né la circolare indicano il termine entro il quale il diniego deve avvenire. Mentre la comunicazione da parte dell’azienda deve intervenire entro 30 giorni dall’inizio delle attività (decorsi i quali non occorre attendere alcuna autorizzazione), il diniego sembra poter intervenire in qualsiasi tempo (evidentemente con effetti pro futuro). L’assenza di un termine finale espresso entro il quale l’Ispettorato debba pronunciarsi determina criticità, in quanto il silenzio (almeno quello tenuto oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione) ingenera la convinzione di poter legittimamente attivare la lavorazione, adottando anche gli investimenti necessari, che potrebbero rivelarsi inutili laddove successivamente dovesse essere adottato il provvedimento di diniego.

Per quanto la modifica normativa sia finalizzata a semplificare il procedimento di autorizzazione, sostituendolo con la semplice comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, Confindustria avvierà un confronto per chiedere chiarimenti in merito alle criticità interpretative evidenziate.

Il modulo per la richiesta

In allegato alla circolare dell’INL è presente il modulo di comunicazione.

a.      Il primo aspetto riguarda il soggetto che deve inviare la comunicazione: a fronte della norma che si riferisce genericamente al datore di lavoro, nel modulo si indica il datore di lavoro della ditta o dell’unità produttiva. Quindi, deve ritenersi che onerato della domanda sia il datore di lavoro nel cui ambito di responsabilità ricadono i locali sotterranei o semi sotterraneo da adibire ad una lavorazione.

b.      Nell’oggetto della comunicazione, poi, si chiede di distinguere se il luogo sia sotterraneo o semi sotterraneo: anche a questo fine è necessario chiarirne la precisa nozione giuridica.

       c.            Per quanto riguarda la parte della dichiarazione, come sopra evidenziato, non si fa riferimento a lavorazioni che emettono agenti nocivi ma “che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi”: in tal modo, si modifica la norma perché un conto è l’emissione altro è il pericolo di emissione. Poi, tra gli allegati, si chiede una relazione “con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi”: evidente l’incertezza determinata da confronto tra la norma, la circolare ed il modello (trattandosi di autocertificazione, è palese l’esigenza di particolare attenzione).

Profili penalistici

L’art. 68 del Dlgs 81/2008 indica le sanzioni per la violazione dell’art. 65. In particolare, viene colpita da sanzione penale la violazione dei primi due commi, quindi del divieto di destinare al lavoro locali chiusi o semi sotterranei e l’adibizione a tale uso senza il rispetto delle condizioni del comma 2.

Posto che sarebbe stato sufficiente sanzionare il secondo comma (visto che il divieto non è assoluto), occorre verificare se, per effetto della (sola) comunicazione, ed in mancanza di rilievi da parte dell’INL (che può inibire temporaneamente o definitivamente la lavorazione), venga meno la responsabilità penale.

Potendo l’INL inibire l’uso, dovrebbe ritenersi che – in assenza di variazioni rispetto ai dati presenti nella comunicazione e di rilievo – l’attività sia del tutto legittima, e quindi non suscettibile di rilievi.

Il dubbio si pone nel momento in cui manca un termine entro il quale l’INL deve pronunciarsi per il diniego, per cui rischia di restare indefinito nel tempo il dubbio relativo alla regolarità della situazione.

Anche su questo Confindustria attiverà un confronto con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Note
__________________________

[1] Va ricordato che la disposizione non si applica (art. 62) ai cantieri.

[2] Conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica); rispetto delle seguenti norme di sicurezza: sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.).

[3] Nel modulo di comunicazione si distinguono le due ipotesi

[4] “Dlgs 101/2020, art. 7, c. 1, n. 86: “Luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;”

[5] Cons. Stato, n. 271/2008, 390/1986

 

Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024) : MODIFICHE AL D.LGS 81/08

 

Ulteriori novità in materia di Collegato Lavoro: focus su articoli 1 e 13 in tema di visita medica dopo lunga assenza e periodo di prova.

Di seguito un breve focus su due ulteriori novità in materia di COLLEGATO LAVORO 2025 – LEGGE 203/2024.

·                     ART. 1- VISITA MEDICA DOPO LUNGA ASSENZA

L’art. 1, c. 1, lett. d), del Collegato lavoro ha modificato l’art. 41, c. 2, lett. e-ter, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la visita da parte del medico competente nei casi di una lunga assenza (superiore ai 60gg continuativi) da parte della lavoratrice o del lavoratore. al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Il Collegato Lavoro, dispone che la visita medica deve essere «…ritenuta necessaria dal medico competente…». Qualora lo stesso medico non ritenga necessario procedere alla visita in questione, è tenuto a esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

·                     ART 13 – CO.1 modificativo dell’Art. 7 co.2 dlg. 104/2022 sulla DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Fino all’11 gennaio 2025

Dal 12 gennaio 2025

Durata proporzionale a quella del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.

Un giorno di lavoro effettivo per ogni 15 giorni di durata del contratto.

– Durata minima: 2 giorni

– Durata massima: 15 giorni se il contratto dura fino a sei mesi; 30 giorni se il contratto dura più di 6 ma meno di 12 mesi.

FOCUS Principali incentivi nazionali per il lavoro

 
Dalla detassazione agli sgravi contributivi, dalla maxi-deduzione, ai bonus. Una prima raccolta delle agevolazioni per il lavoro a disposizione del settore alberghiero

Dopo il primo Focus dedicato alle principali misure di finanziamento nazionali a disposizione del settore alberghiero è ora la volta dei principali incentivi per il lavoro.

In allegato il Focus “Principali incentivi nazionali per il lavoro. Dalla detassazione agli sgravi contributivi, dalla maxi-deduzione, ai bonus”  con una prima raccolta di agevolazioni per il settore. Come per il precedente documento, anche in questo caso ciascun provvedimento è presentato con una scheda di sintesi che ne evidenzia le principali caratteristiche.

I contenuti sono elaborati alla luce delle informazioni disponibili alla data del 28 febbraio 2025 e quindi sono soggetti a variazioni.

Allegati

 » Incentivi al lavoro 28 feb 2025

 

 

 

Investimenti – Panoramica su Bandi Attivi e di imminente pubblicazione

Sperando di fare cosa utile, inviamo di seguito una breve sintesi delle principali misure agevolative in corso e di imminente pubblicazione che prevedono interessanti contributi per investimenti.

  

1) FILSE, Bando Internazionalizzazione

 

Bando dedicato alle PMI, retroattivo al 1 ottobre 2024, per sostenere partecipazione a fiere, vari servizi (come lo sviluppo dell’e-commerce e l’utilizzo di tecnologie digitali) e consulenze, quali l’assunzione di un Export Temporary Manager, il finanziamento di studi economici sui paesi obiettivo di investimento, gli approfondimenti giuridici di supporto sulla normativa dei paesi nei quali si intende operare

 

Agevolazioni concesse in regime de minimis a fondo perduto nella misura del 50% degli investimenti sostenuti per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri, elevato al 70% per le spese riferite strettamente alla partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka.

 

Il contributo massimo concedibile è di 20 mila euro a domanda, mentre gli investimenti devono essere compresi tra gli 8 e i 40 mila euro.

 

La procedura è compilabile a partire dal 26 marzo (giorno del click, misura a sportello, sino a esaurimento risorse). Dal 18 al 25 marzo sarà disponibile la modalità offline per iniziare a compilare la domanda.

 

I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione e essere rendicontati entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto.

 

Il bando è reperibile al seguente link: https://www.filse.it/it/bandi-attivi/publiccompetition/307:fesr-2021-2027-os-1-3-azione-1-3-5-supporto-alla-realizzazione-di-processi-di-internazionalizzazione-realizzati-da-mpmi.html

 

 

2) INAIL, Bando ISI

 

Rivolta a tutte le imprese, comprese le grandi imprese.

 

Contributo è pari al 65% (80% per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) sino a un importo massimo di 130mila euro ed è concesso in regime de minimis per varie tipologie di progetti suddivisi in diversi “assi” di finanziamento finalizzati :

–             alla riduzione di differenti tipologie di rischio infortunistico (anche attraverso investimenti in macchinari, impianti e attrezzature);

–             all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

–             alla bonifica da materiali contenenti amianto.

 

La domanda sarà presentabile dal 14 aprile al 30 maggio (questa fase non è a sportello, indifferente quindi la data di compilazione). 

 

Il progetto deve realizzarsi entro 12 mesi (+6 di proroga).

 

Tutta la documentazione è reperibile al seguente https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html

 

 

3) FILSE, Bando generico per investimenti

 

Misura in corso di pubblicazione, dedicata alla PMI, che dovrebbe aprire a cavallo tra marzo e aprile (testo non ancora disponibile)

 

Bando generico per sostenere tutto il paniere di possibili investimenti in azienda: macchinari, impianti, attrezzature, spese edili, consulenze, acquisto capannoni (in quota parte).

 

Il bando prevede un contributo a fondo perso del 25% unitamente a un finanziamento agevolato del 75% (tasso 1,5%) sino a un massimo di un milione di euro.

 

La misura può essere in de minimis (laddove si presentino investimenti già avviati) o in GBER (quindi, no de minimis) per investimenti ancora da avviare.

 

E’ ammessa la partecipazione anche alle imprese che abbiano partecipato ai bandi dell’area di crisi (in tal caso, solo in GBER, investimenti futuri).

 

Soglia minima di investimento ammissibile: 200mila euro

 

4) FILSE, Bando per investimenti in economia circolare

 

Misura in corso di pubblicazione, dedicata alla PMI, che dovrebbe essere fruibile ad aprile (testo non ancora disponibile).

 

Il bando dovrebbe confermare quanto previsto nelle precedenti edizioni, con un contributo a fondo perso molto ingente (50%) unito a un finanziamento agevolato (restante 50%) per sostenere, tra le altre iniziative, investimenti in macchinari efficienti finalizzati a razionalizzare l’uso delle materie prime, valorizzare i materiali rinnovabili e i sottoprodotti industriali, ridurre il consumo di risorse ed energia, favorire il recupero e degli scarti di lavorazione e il loro riuso per allungare la vita del prodotto.

 

5) FILSE, supporto a creazione e sostegno nuove imprese site in area di crisi complessa 

 

Bando in corso di pubblicazione (marzo) per supportare la creazione di nuove aziende o il consolidamento di aziende di recente costituzione .

Aggiornamenti

E’ stato Pubblicato il bando FILSE per sostenere investimenti generici da parte delle PMI

Il 12 marzo, alle ore 15, l’UISV terrà un breve webinar di approfondimento su questa bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Per cosa si può utilizzare

Sono ammessi programmi d’investimento superiori ai 200 mila euro per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell’investimento).

Quanto si può richiedere

Lo strumento opera attraverso un mix di:

-prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell’investimento fino ad un importo massimo del prestito di un milione di euro

-contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili  con contributo a fondo perduto massimo concedibile di 500 mila euro a domanda.

Le imprese ricadenti nell’area di crisi complessa, che abbiano partecipato ai relativi bandi Filse dedicati all’area, possono partecipare solo se la relativa domanda sia stata a suo tempo stata respinta per motivi di inaccoglibilità/inammissibilità.

Sono consentiti anche programmi d’investimento avviati a partire dal 1° settembre 2024 (per le imprese fuori dall’area di crisi).

Quando e come presentare domanda

La misura sarà attiva dal 31 marzo al 7 aprile 2025. La domanda sarà compilabile dal 20 marzo sul portale di FILSE.

Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello.

Linea  dedicata all’attività ricettivo-alberghiera

Segnalo che è prevista una linea ad hoc per le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attività ricettivo-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel).  Sono ammissibili programmi d’investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti, all’offerta di nuovi servizi alla clientela. In questo caso, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di 200 mila euro.

 

Piano Transizione 5.0


Aggiornamento FAQ

Il Ministero delle Imprese ha pubblicato la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.

 

In particolare, la versione è aggiornata alla data del 21 febbraio 2025, e comprende le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Nello specifico:

  • L’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata“, con 3 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • La gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio (FAQ n. 2.17);
  • La validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0 (FAQ n. 2.18);
  • La verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica (FAQ n. 4.18);
  • La revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • L’aggiornamento dell’interpretazione riguardante le attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente (FAQ 10.1).

Fonte

Link al comunicato

Link alle FAQ

 

Credito imposta Piano Transizione 5.0 – Aggiornamento delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Credito imposta Piano Transizione 5.0

Aggiornamento delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Si informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 24 febbraio 2025, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 (documento allegato).

In particolare, l’aggiornamento riguarda tra l’altro:

·                     la procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;

·                     la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;

·                     la cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Il MIMIT ricorda che le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.

Si rinvia per maggiori dettagli al documento allegato.

Elenco allegati alla notizia

FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – 24 febbraio 2025

 

Salute e sicurezza sul lavoro – Bando INAIL – calendario prossime scadenze

Aggiornamento Bando ISI INAIL
L’Inail ha comunicato le nuove date relative al Bando
14 aprile 2025: apertura procedura informatica per la compilazione della domanda
30 maggio 2025: chiusura procedura informatica

Tutte le informazioni nel sito: inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html link esterno

 

Formazione RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): Nuove date per la formazione 2025 – Albo Nazionale gestori ambientali

Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Disiscrizione dalla newsletter

Parte a marzo il quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Il percorso formativo è formato da una serie di webinar i cui destinatari sono le imprese e gli enti interessati a operare sul RENTRI.

Maggiori informazioni nel sito : albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/formazione_RENTRI_2025 link esterno

Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi eventi formativi.

FIR e servizi di supporto
Come compila il fir il produttore anche nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti – venerdì 14 marzo ore 11

  • Come compila il fir il produttore nel caso di rifiuto prodotto fuori dall’unità locale che porta nel deposito temporaneo – lunedì 24 marzo ore 11
  • Come compila il fir il trasportatore quando il produttore ne fa richiesta – lunedì 7 aprile ore 11

REGISTRI e servizi di supporto
Come compila il registro un produttore e come scarica la copia completa del Fir – giovedì 17 aprile ore 11

  • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
  • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
  • Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo – venerdì 6 giugno ore 11
  • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11

Certificazione parità di genere – Bando Unioncamere per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese

Domande aperte dal 26 febbraio

Vi informiamo che è stato pubblicato l’avviso il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore.

 

L’avviso, rivolto a micro, piccole e medie imprese[1] che intendono conseguire la certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022), prevede la concessione di agevolazioni, in regime de minimis, per:

 

1. Voucher per servizi di assistenza tecnica ed accompagnamento alla certificazione della parità di genere. Tali servizi prevedono il supporto:

a) per l’analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere messi a disposizione da Unioncamere, per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza. La misura massima del contributo riconoscibile a ciascuna impresa per tali attività è di 1.639,34 euro al netto dell’IVA;

b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall’impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza. La misura massima del contributo riconoscibile a ciascuna impresa per tali attività è di 409,84 euro al netto dell’IVA

 

2. Contributi per servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti all’Elenco pubblicato sul sito https://certificazione.pariopportunita.gov.it. Per ogni giornata di audit dell’OdC, Unioncamere eroga un contributo fino ad un massimo di 1.200,00 euro al netto dell’IVA. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell’attività dell’organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall’OdC. L’importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 10.245,00 euro al netto di IVA.

 

Per il riconoscimento delle agevolazioni sopra riportate sono stanziati euro 2.534.597,07, dei quali euro 569.451,82 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione ed euro 1.965.145,25 sotto forma di servizi di certificazione

 

Le domande di contributo potranno essere presentate attraverso il sito restart.infocamere.it, accessibile con SPID/CIE/CNS e raggiungibile dal sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/ a partire dalle ore 10:00 del 26 febbraio 2025 fino alle ore 16:00 del 18 aprile 2025.

Donne in digitale 2025, percorso formativo gratuito promosso da Unioncamere per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile – Iscrizioni aperte

L’11 Marzo 2025 partiranno le due nuove edizioni di Donne in digitale, il percorso formativo promosso da Unioncamere per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Il percorso si inserisce nell’ambito del Piano nazionale per la promozione dell’imprenditorialità femminile promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere.

Progettato e realizzato da Si.Camera, Donne in Digitale approfondisce metodologie e strumenti strategici per:

  • la presenza online
  • l’utilizzo dei social media
  • la cura dei contenuti anche attraverso l’intelligenza artificiale
  • l’utilizzo di tecnologie di e-commerce

al fine di accrescere la professionalità manageriale e di migliorare le competenze digitali delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici.

La formazione è rivolta:

  • alle donne che fanno impresa di tutti i settori produttivi ed economici
  • alle aspiranti imprenditrici
  • alle libere professioniste e lavoratrici autonome
  • alle lavoratrici dipendenti del settore privato
  • alle donne che ricoprono posizioni di leadership o di lavoro all’interno delle organizzazioni del sistema associativo
  • alle donne inserite all’interno delle organizzazioni del terzo settore
  • alle Presidenti e alle componenti dei Comitati per l’imprenditoria femminile istituiti presso tutte le Camere di commercio d’Italia, in qualità di imprenditrici

Durata e contenuti della formazione

Le attività formative prevedono la realizzazione di 2 edizioni in replica tra cui scegliere:

– EDIZIONE 1 (dall’11 marzo al 31 marzo 2025)

– EDIZIONE 2 (dal 27 marzo al 26 aprile 2025)

Il percorso formativo è articolato in due blocchi:

  • 4 moduli formativi della durata di 3 ore ciascuno progettati con la struttura metodologia-focus-esempio-strumento per guidare le partecipanti alla scoperta di nuove soluzioni e/o mostrare spunti per l’elaborazione di strategie convincenti per il mercato
  • 3 bootcamp operativi, elaborati con la metodologia delle stories-in-learning con momenti misti tra lezione frontale e attività operative

Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 08/03 per la prima edizione, fino al 22/03 per la seconda edizione

INFORMAZIONI E MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL SITO: unioncamere-donne-digitale-2025