Le nuove strategia dell’accoglienza turistica nel Ponente Ligure si decideranno all’interno delle Grotte di Borgio Verezzi. Sarà questa cornice suggestiva a ospitare mercoledì 18 febbraio l’Assemblea Generale dell’Unione Provinciale Albergatori Savona. Un appuntamento che promette di andare ben oltre la semplice riunione associativa, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di idee su economia, ambiente e sviluppo del territorio. «Un’assemblea – anticipa la presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo – che non è solo un resoconto di quanto fatto, ma un trampolino di lancio verso un turismo più consapevole, solido e, perché no, capace di sorridere delle proprie sfide». L’apertura dei lavori, prevista per le 15, vedrà un saluto delle istituzioni locali e dei vertici di categoria. Dopo il benvenuto del sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, si alterneranno le relazioni di Carlo Scrivano (direttore UPASV) e Caterina Sambin (presidente dell’Unione Industriali di Savona). Presente anche Enrico Lupi, presidente Camera Commercio delle Riviere di Liguria. Il compito di tracciare la rotta e introdurre il dibattito spetterà alla presidente UPASV, Stefania Piccardo, figura chiave per la visione strategica dell’associazione degli albergatori savonesi. L’assemblea entrerà poi nel vivo con una nutrita rappresentanza della Regione Liguria: dalla vice presidente Simona Ferro agli assessori Luca Lombardi (Turismo) e Paolo Ripamonti (Ambiente), fino al consigliere Angelo Vaccarezza. Il confronto verterà sulle sfide che i piccoli comuni e le strutture ricettive devono affrontare in un mercato globale sempre più esigente. La seconda parte del programma prevede un’analisi tecnica del settore con il contributo di Romina Galleri, Economista Research Department di Intesa San Paolo che presenterà una ricerca sul tema delle leve strategiche per la valorizzazione del turismo in Liguria, con un focus sul territorio savonese. Seguirà l’intervento del Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa San Paolo Andrea Perusin, che analizzerà il binomio tra turismo ed economia, offrendo una panoramica sulle iniziative che la banca mette a disposizione per la crescita del territorio. Non mancherà un tema caldissimo: la sostenibilità. Francesco Cinaglia di Easy ESG risponderà a una domanda tanto diretta quanto attuale: “Gli ESG servono?”. Un approfondimento necessario per capire come i criteri ambientali, sociali e di governance stiano diventando il nuovo metro di giudizio per l’efficienza aziendale. Il gran finale sarà affidato al talento e all’ironia ligure di Andrea Di Marco.
Categoria: Novità
Upa informa Circolare 15 gennaio 2026
Upa informa Circolare 15 gennaio 2026
Accordo per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per l’anno 2026
Varato il Patto del Lavoro nel Turismo. È una misura importantissima per noi albergatori per nulla scontata o dovuta.
Ecco le principali novità.
Innanzitutto il tetto sarà di 5 milioni. Quindi non tutti lo potranno percepire. Si potrà assumere a partire dal 1 febbraio.
Contratto minimo 8 mesi valore del bonus 3000 euro , sia che si faccia un contratto da 8, 9 o 10 mesi.
Ricordiamo che le ore minime per un part time a tempo determinato devono essere 28.
Se uno assume a tempo indeterminato percepirà 8000 euro.
Rispetto allo scorso anno le premialità sono state ridotte per motivi di nuove norme contabili, infatti avranno un valore di più 15 % sul contributo rischierato.
Ciò che prima era più 50 % ora è solo più 15% (esempio chi fa un contratto aziendale di 2 livello se prima prendeva 3000 più 1500 ora ne prenderà 3000 più 450).
Ma a fronte di questo taglio c’è la contropartita che le premialità pur se ridotte tantissimo serviranno a dare una priorità di valutazione.
Tenete conto che chi assume a tempo indeterminato è certo di avere il finanziamento.
Che però viaggia su una propria linea prioritaria disgiunta dalle assunzioni a tempo determinato.
Es : uno può ricevere bonus per tempo indeterminato ma non per quello o quelli a tempo determinato.
Per avere una ragionevole certezza di prendere il bonus anche sui tempi determinati occorre quindi attivare una premialità che determina una priorità nella valutazione.
Le premialità sono indicate nel patto.
Fate quindi bene i vostri calcoli.
Se avete bisogno noi ci siamo!
Il Direttore Carlo Scrivano
Cordiali saluti
La Segreteria Upa
Upa informa Circolare 01 dicembre 2025
Upa informa Circolare 01 dicembre 2025
Cassa Commercio Liguria. Sostegno all’accesso al credito – Riapertura della misura dal 10 dicembre 2025
IMPORTANTE – A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante
Decreto-8546 del 25 novembre 2025 Regolamento CCL 25
Fesr 2021-2027 – OS 1.3 e OS 2.1 In allegato presentazione dettagliata del Regolamento a cura di RETE FIDI LIGURIA
Al seguente link documento completo: Regolamento Cassa Commercio Liguria – Rapertura strumento con Decreto 85/2025
Cos’è
Cassa Commercio Liguria è uno strumento finanziario agevolativo della Regione Liguria per sostenere gli investimenti e l’accesso al credito per le imprese che operano nel settore commercio, turismo e somministrazione. (Codice ATECO ammessi) Attenzione! Le domande a partire dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026
Approvata la seconda edizione dello strumento Cassa Commercio Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie.
Lo strumento opera nell’ambito degli Obiettivi Specifici 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi” e 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”.
Chi può accedere
Le micro, piccole e medie imprese del commercio e servizi di ristorazione e alloggio, in forma singola o associata (cooperativa o consortile), iscritte all’albo di cui alla legge regionale n. 3/2003 o iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l’iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell’allegato 1 del Regolamento.
Per cosa si può utilizzare
Per interventi di sostegno di operazioni finanziarie e interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Lo strumento sostiene la capacità di credito delle imprese attraverso forme di garanzia e interventi agevolativi mirati a consentire migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti.
Quanto si può richiedere
Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto.
Questi ultimi sono concessi fino al 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000 euro per:
-comuni liguri non costieri
-esercizi in possesso dei marchi “Botteghe storiche”, “Bottega Ligure”, “Liguria Gourmet”, “Genova Gourmet Bartender”, “Genova Gourmet Caffetteria” e altri marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti e promossi da Regione Liguria
-imprese con almeno venti anni di attività
-attività avviate da non oltre un anno (alla data di presentazione della domanda)
-imprese giovani, ditte individuali, società e società cooperative con titolari che non abbiano compiuto i 35 anni
-imprese femminili, imprese individuali, società o società cooperative
Si possono chiedere finanziamenti di importi compresi tra 10.000 e 500.000 euro.
Per la riassicurazione il valore della garanzia riassicurata è compreso tra il 50% e l’80% dell’importo dell’operazione finanziaria fino ad un massimo di 250 mila euro.
L’abbuono consiste in un ulteriore abbattimento dei costi di garanzia nella misura massima del 3%.
Il contributo per la riduzione dei costi per interessi determinato sul piano di ammortamento del finanziamento o leasing al tasso del 2%.
La retroattività delle operazioni è al 1 luglio 2023.
Quando e come presentare la domanda
Il nuovo soggetto gestore dello strumento è Mediocredito Centrale. I Confidi possono convenzionarsi utilizzando le indicazioni del Regolamento.
Le domande dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026
Cordiali saluti
La Segreteria Upa
Upa informa Circolare del 25 settembre 2025
Upa informa Circolare del 25 settembre 2025
Argomenti:
Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025
Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali Reminder scadenza obbligo assicurativo medie imprese entro il 1 ottobre 2025
Attenzione! Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT
ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari
Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo
Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico
Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione
Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025
FIERE nazionali e internazionali 2026
Lotta alle false recensioni
Con riferimento all’Invito inviato lo scorso 17 settembre, ricordiamo l’evento
” Turismo è Lavoro”, organizzato da Filcams Savona, calendarizzato per
lunedi 29 settembre alle ore 15.00
presso Villa Cambiaso, Via Torino 10, Savona
ALLEGATI: USECASE_Turismo-Alberghi CCIAA Riviere di Liguria Assicurazione obbligatoria per i danni da eventi catastrofalià CARD_10 cose da sapere sulle CER_CCIAA Riviere di Liguria_rev5 Sales Manual -Roadshow Aviareps November 2025 _MERCATO OUTBOUND SCANDINAVO (2) Decreto_MIMIT_180625 USECASE_Balneare CCIAA Riviere di Liguria_rev4 (1)
Bando Isi 2024, Entro il 31 dicembre 2025
Entroterra: bando sperimentale per l’insediamento di nuove attività nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti
Con Decreto n. 6329/2025, Regione Liguria ha approvato il bando sperimentale per favorire l’insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nell’entroterra, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 6/2025. Il fondo, pari a 4.850.000,00 €, è destinato alle cooperative di comunità e alle micro-imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi che hanno avviato una nuova attività o aperto nuove sedi a far data dal 06/05/2025 oppure che intendano avviare l’attività nell’entroterra ligure. Tale misura agevolativa intende incentivare nuove aperture nei comuni non costieri con popolazione non superiore ai 2.500 abitanti, coinvolti nella misura. L’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici.
È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni.
Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 alla PEC della Camera di Commercio di Genova cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, fatta salva la chiusura anticipata dello sportello qualora le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.
Consulta tutta la modulistica: Bando, domanda, modello di dichiarazione de minimis, privacy.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link di Regione Liguria.
Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali – Reminder scadenza obbligo assicurativo per le medie imprese
Entro il 1 ottobre 2025 le imprese di medie dimensioni devono assicurarsi contro i rischi catastrofali
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, per ricordarvi che il 1 ottobre p.v., per le imprese di medie dimensioni – imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro – scade il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali.
Si ricorda che le misure in materia di rischi catastrofali sono state introdotte dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).
In particolare, tale legge ha istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025 dal DL Milleproroghe (art, 13, co. 1, DL 202/2024), contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.
Il DL 39/2025 ha poi fatto slittare ulteriormente il termine al:
– 1 ottobre 2025 per le medie imprese
– 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese
Per le grandi imprese la polizza contro i rischi catastrofali doveva essere stipulata entro il 31 marzo scorso, con la previsione però di applicazioni delle sanzioni a partire dal 30 giugno 2025 (90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo).
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. A tal proposito con DM del 18 giugno 2025 il MIMIT ha individuato le agevolazioni di competenza della DG per gli incentivi alle imprese che non saranno accessibili alle imprese che non si adeguano agli obblighi assicurativi.
Si tratta in particolare delle seguenti misure:
a)“Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
Nell’avviso del 5 agosto scorso, il MIMIT ricorda che tale elenco non è da ritenersi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.
In allegato presentazione seminario di approfondimento organizzato da Confindustria e ANIA, con la partecipazione del MIMIT, sui nuovi obblighi assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 per tutte le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese
Nel corso del seminario – durante il quale sono stati ripercorsi i contenuti della legge di Bilancio 2024, del decreto ministeriale 18/2025 e le novità introdotte dal DL 39/2025 e forniti chiarimenti, tra gli altri, in merito ai beni assicurabili, la determinazione del valore del bene da assicurare, i soggetti obbligati, con focus specifico sui casi in cui l’utilizzatore del bene è soggetto diverso dal proprietario, multinazionali con polizze attive a livello globale per le quali è stata richiamata l’attenzione alla verifica della compliance con le norme italiane – è stato ribadito più volte l’opportunità di fare richiesta di preventivi a più compagnie assicurative, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero variare anche sensibilmente tra una compagnia e l’altra, anche in caso di stesso valore del bene e stessa classe di rischio.
Polizze catastrofali – Disciplina degli incentivi del MIMIT
Decreto MIMIT 18 giugno 2025 – Obbligo assicurativo per accedere agli incentivi MIMIT.
Si informa che lo scorso 25 luglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 18 giugno 2025, che si allega, che adegua la disciplina di alcuni incentivi di competenza dello stesso Ministero all’obbligo per le imprese di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui all’art. 1, commi 101-112, della Legge di Bilancio 2024.
Nel provvedimento è indicata una lista di agevolazioni alle quali è precluso l’accesso nel caso in cui non si sia adempiuto all’obbligo assicurativo e si applica alle domande di agevolazione presentate:
· dalle grandi imprese, successivamente alla data di pubblicazione del Decreto;
· dalle medie imprese, a partire dal 2 ottobre 2025;
· dalle piccole imprese, a partire dal 1° gennaio 2026.
Le agevolazioni citate nel Decreto sono di competenza dello stesso MIMIT e sono gestite sia direttamente, sia per il tramite di altri soggetti gestori, che dovranno verificare l’adempimento da parte delle imprese anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
In particolare, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazioni:
· Contratti di sviluppo (di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche) e Mini contratti di sviluppo (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024), misure gestite da Invitalia.
· Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
· Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start) (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
· Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperativa di piccola e media dimensione – Nuova Marcora (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021), misura gestita da CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa;
· Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020), misura gestita da Invitalia;
· Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;
· Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale (di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015), misura gestita dal MIMIT;
· Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024), misura gestita da Invitalia;
· Finanziamento di start-up (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA;
· Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR SpA.
Per le agevolazioni che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche devono essere effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
Si segnala che in questo elenco non è presente il Fondo di Garanzia per le PMI per il quale risulta in corso di modifica le disposizioni operative.
Elenco allegati alla notizia
Decreto MIMIT 18 giugno 2025
ABC di una CER e casi applicativi a strutture alberghiere e stabilimenti balneari
Il PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria fa parte della rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio istituita dal Piano nazionale Transizione 4.0 varato dal governo per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale ed energetica.
In merito a quest’ultima, un grande focus viene fatto sull’utilizzo di energie rinnovabili e in particolare sullo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
In allegato vi preghiamo di trovare 3 documenti:
– Il primo è l’ABC di una CER, in cui si dettagliano i suoi principali obiettivi e caratteristiche, il suo funzionamento, gli incentivi e i guadagni previsti.
– Il secondo è un caso applicativo di una comunità energetica tra strutture alberghiere e utenti privati.
– Il terzo riguarda in particolare gli stabilimenti balneari.
Certi di fare cosa gradita, vi preghiamo di diffondere questi materiali ai vostri associati, ricordandovi che la Camera di Commercio resta al vostro fianco per sviluppare e promuovere una transizione energetica sempre più green.
Rimaniamo a vostra disposizione per un incontro one to one in cui raccontarvi gli obiettivi dell’ ufficio PID e del nostro sportello green.
Cordiali saluti
Ufficio Digitalizzazione e sostenibilità aziendale– Punto Impresa Digitale
CCIAA RIVIERE DI LIGURIA
Posta elettronica certificata: cciaa.rivlig@legalmail.it – Sito web: www.rivlig.camcom.gov.it
E-MAIL: pid@rivlig.camcom.it
Via Quarda Superiore 16 – Sede Savona (+39) 019 8314262-286
Via Tommaso Schiva 29 – Sede Imperia (+39) 0183 793228-234- 248
P.zza Europa 16 – Sede La Spezia (+39) 0187 728232-231
Nuova modulistica semplificata per settore commercio e per turismo
Sulla Gazzetta Ufficiale n.172 dello scorso 26 luglio, è stato pubblicato l’accordo siglato in sede di Conferenza Unificata relativo a una nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo.
Nel dettaglio, sono stati adottati nuovi moduli semplificati per le attività del settore turistico, presenti nell’allegato, tra cui quello relativo alla presentazione della SCIA per strutture ricettive alberghiere, SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere e SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.
Dal momento della pubblicazione le Regioni hanno 45 giorni di tempo per adattare i contenuti informativi dei suddetti moduli alle normative regionali.
Link alla GU
Link all’accordo
Liguria: utilizzi dell’intelligenza artificiale in campo turistico
La Regione lavora ad un modello previsionale basato sull’IA per stimare con precisione i flussi turistici
“Come Regione Liguria, grazie al grande lavoro del nostro consulente il professor Luca Sabatini dell’università di Genova, stiamo sviluppando un modello previsionale basato sull’intelligenza artificiale, finalizzato a stimare con maggiore precisione i flussi turistici, in termini di arrivi e presenze. L’obiettivo è duplice: da un lato, anticipare la domanda turistica in modo tempestivo e accurato; dall’altro, rafforzare la capacità decisionale degli enti pubblici e degli operatori del settore”, lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi nel corso della conferenza stampa a Roma di presentazione del nuovo Board dello Skål International Club su iniziativa del senatore Gianni Berrino.
“Un aspetto particolarmente innovativo è l’uso combinato di dati strutturati e semistrutturati – ha proseguito Lombardi – come, ad esempio, l’impatto degli eventi che viene stimato non solo in base al tipo e alla portata ma anche tramite l’analisi automatica di indicatori di engagement digitale, utilizzando metriche sintetiche costruite ad hoc. Il risultato è uno strumento in grado di produrre previsioni settimanali e mensili, differenziate per territorio, con una finestra di anticipo significativa, utile sia per la programmazione operativa, sia per la strategia di marketing e posizionamento promozionale”.
L’assessore ha poi illustrato il nuovo Dms (destination management system) che la Liguria ha ricevuto gratuitamente dal ministero del Turismo per tre anni: “Non si tratta di una semplice piattaforma digitale, ma di un’infrastruttura strategica per integrare dati, gestire flussi, personalizzare l’offerta e migliorare l’esperienza del viaggiatore. Attraverso il Dms possiamo dare strumenti digitali avanzati ai comuni, alle Dmo, agli operatori, promuovendo in modo più coordinato, efficace e moderno il nostro territorio: proprio perché crediamo in questa direzione, abbiamo investito 4 milioni di euro potenziare il sistema”.
Infine, Lombardi ha ricordato che, sempre grazie alla preziosa collaborazione con il ministero del Turismo, sta prendendo forma il nuovo sistema predittivo del parco nazionale delle Cinque Terre. “Si tratta – ha concluso l’assessore – di uno degli otto interventi approvati nell’ambito del fondo unico nazionale per il turismo-parte capitale 2024. È un’applicazione di intelligenza artificiale predittiva al servizio della gestione turistica finalizzata a evitare il sovraffollamento e a tutelare il patrimonio ambientale”.
Decreto legge su ingresso lavoratori stranieri e gestione immigrazione
Sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Nel comunicato di fine seduta si legge che:
“L’intervento normativo si inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e da contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera. Inoltre, si mira a una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro.
Tra le principali previsioni del decreto si evidenzia una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.
Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.
Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.
Per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica. Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.
Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale.
In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.
Infine, si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa“.
Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno
Definita la nuova procedura informatica per datori di lavoro e lavoratori
Il Ministero dell’Interno ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi. Di seguito il testo integrale della nota pubblicata sul Portale Servizi, sezione sportello Unico Immigrazione.
Art. 22 comma 6 del D.lgs. n. 286/98: Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Art. 4 bis comma 2 del D.lgs. n. 286/98 : “….La stipula dell’Accordo di integrazione, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.”
La procedura informatica
Passaggi Operativi:
1. A seguito di rilascio del visto da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda ai sensi dell’art. 47 c.c., con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
2. Con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi digitare il tasto «Trasmetti» per informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
3. Con l’inserimento delle informazioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente è automaticamente informato sull’applicativo SPI 2.0 dell’ingresso del lavoratore.
4. Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero.
5. Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.
6. Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero nelle modalità previste dalla norma suddetta, dovrà essere trasmesso al SUI, effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI, nell’ambito dell’Area riservata – sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”) e cliccando sull’icona “Upload contratto di soggiorno firmato digitalmente” . Occorre poi digitare il tasto «Invia» per trasmetterlo allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
7. Il contratto è reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che provvede alla verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
8. Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della predetta PEC, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore.
9. In tal caso, nell’ambito dell’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, accedendo dall’icona “Inserisci dati Accordo” e compilando la relativa maschera.
10. Una volta inseriti i dati relativi all’Accordo di integrazione, gli stessi sono visibili automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che dovrà provvedere alla generazione dell’Accordo stesso, tramite l’apposita funzionalità prevista nel sistema.
11. Conclusa tale operazione da parte del SUI, il datore di lavoro riceve una nuova PEC, nella quale è allegato l’Accordo di Integrazione, recante i dati inseriti nell’Area riservata, nonché la firma dell’Amministrazione. L’Accordo va sottoscritto dal lavoratore e trasmesso al SUI, accedendo dall’Area riservata del Portale Servizi ALI, sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, selezionando la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), icona “Upload Accordo di Integrazione firmato” .
12. L’Accordo di Integrazione, sottoscritto anche dal lavoratore, viene reso automaticamente visibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente, che lo verifica nell’ambito dell’applicativo informatico in uso, effettuandone la validazione.
13. Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e, ove ricorrano i presupposti di applicazione dell’Accordo di Integrazione, acquisito e validato anche il documento di Accordo firmato dal lavoratore, l’operatore del SUI effettua le operazioni informatiche di competenza e contestualmente vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno.
Tali modelli (1 e 2) sono altresì scaricabili dall’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.
Con il kit di primo ingresso, comprensivo di: contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.
Con riferimento alla busta per la spedizione, nelle more che vengano rese disponibili le buste presso gli Uffici Postali (ottobre 2025), l’acquisizione della busta stessa, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell’istanza di Permesso di Soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).
La busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente (contenuti e posizionamento sulla busta) quanto indicato nel “layout” che sarà riportato nella pec con cui viene inviato il Modello 209. La denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello 209. I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali.
NB: Si fa presente che il contratto di soggiorno sottoscritto e l‘accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi al SUI contestualmente.
NB: Le comunicazioni trasmesse al datore di lavoro sono altresì trasmesse, per informazione, all’indirizzo mail collegato allo SPID/CIE dell’utente ( ad es. facente parte di associazioni di categoria..) che ha inserito la domanda di nulla osta nel Portale Servizi ALI per conto del datore di lavoro.
NB: Tutti gli allegati inviati tramite PEC al datore di lavoro saranno contestualmente reperibili anche nell’Area riservata del Portale servizi ALI, nella sezione «Comunicazioni».
Fonte: Integrazione Migranti
FIERE nazionali e internazionali 2026
Gentilissimi,
in via esplorativa vi trasmettiamo un elenco di fiere nazionali e internazionali in programma per il 2026.
Si tratta di eventi che potrebbero essere inseriti nel piano fiere al quale l’Agenzia intenderà partecipare nel corso del prossimo anno.
Vi invitiamo a compilare il form disponibile al seguente link, indicando quindi le fiere di vostro interesse: https://forms.gle/4d6ZFiCoefSVBqjm8
La scadenza per la compilazione è fissata a giovedì 30 ottobre 2025.
Importante:
- La compilazione del form non comporta alcuna adesione vincolante alle fiere indicate.
- Manifestando interesse, sarà invece possibile ricevere in seguito tutte le informazioni utili sull’evento e, se confermato nel piano fiere, anche il modulo per un’eventuale adesione formale.
- Agenzia In Liguria si riserva di comunicare successivamente a quali manifestazioni parteciperà effettivamente.
Laddove le date dell’evento non siano al momento disponibili è stato inserito TBD- To be defined.
Manifestazione di interesse fiere ENIT 2026
Gentilissimi,
in riferimento alla mail in calce,
vi ricordiamo di rispondere al questionario presente al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3eoZ24gtlN8Briq9Hp4QSBNpRK0Tr4ZhOUEVdjnMKwQq9g/viewform?usp=sharing&ouid=103972867085469915084
indicando le fiere ENIT di Vostro interesse per il 2026, entro la deadline fissata per venerdì 24 ottobre 2025,
cordiali saluti
Richiesta di collaborazione per la partecipazione di regione Liguria AVIAREPS Around the World Roadshow Stockholm, Helsinki, Oslo, and Copenhagen.
Ai Gentili Operatori Turistici Liguri,
Con grande piacere, la Regione Liguria è lieta di annunciare la sua partecipazione al workshop itinerante nei Paesi Scandinavi, che toccherà Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.
Questa importante iniziativa ha l’obiettivo di promuovere in modo coordinato e incisivo la destinazione Liguria nei confronti del mercato outbound scandinavo, mercato che riteniamo potenzialmente interessante per il nostro territorio.
Nel corso di ogni tappa, la delegazione di Agenzia In Liguria rappresenterà l’intero ecosistema turistico regionale partecipando a incontri di networking selezionati con 40-70 buyer e professionisti del settore per ogni città. Per garantire una presenza forte e coesa, porteremo con noi uno strumento cruciale: un Manuale di Vendita dedicato che fungerà da vetrina delle eccellenze turistiche liguri.
Ecco come potete contribuire attivamente al successo di questa missione:
Vi invitiamo a proporre i vostri pacchetti turistici per essere inclusi nel manuale compilando il file “Sales Manual” che trovate in allegato e restituendolo a questo indirizzo e-mail sempre in formato word.
Affinché l’offerta sia quanto più efficace possibile, è fondamentale che i pacchetti siano:
- Studiati e ritagliati specificamente per il mercato scandinavo.
- Rispondano alle esigenze, alle abitudini e alle tendenze di viaggio di questa clientela.
Per supportarvi nella creazione di proposte competitive e mirate, alleghiamo alla presente una Scheda di Presentazione del Mercato Outbound Scandinavo. Questo documento contiene dati aggiornati, insights e informazioni utili che vi saranno preziose per comprendere al meglio il target di riferimento.
La vostra partecipazione è essenziale per presentare una Liguria unita, variegata e pronta ad accogliere i turisti scandinavi con proposte su misura.
Scadenza per l’invio delle proposte: giovedì 16 ottobre 2025
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
Cordiali saluti,
Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Ufficio Eventi Nazionali e Internazionali
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”
Via Bartolomeo Bosco, 15 (int. 2 e 3 – 2° piano)
16121 Genova
Tel. +39 010 530821
Fax +39 010 5958507
Lotta alle false recensioni
aggiornamenti
Il Ministero del Turismo ha avviato da tempo un’azione volta a regolamentare il fenomeno delle false recensioni.
Nell’ambito del DL PMI, attualmente in discussione alla commissione industria del Senato, al Capo IV, è stato inserito un articolato relativo alla lotta alle false recensioni, su cui è in corso un confronto tecnico con Bruxelles.
Rispetto alla prima formulazione, la Commissione europea ha emesso un parere circostanziato con osservazioni, chiedendo nello specifico di adeguare il testo alle disposizioni della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Lo scorso 25 giugno, il Ministero ha inviato a Bruxelles una riformulazione che potrebbe essere incorporata nel testo tramite la presentazione di emendamenti, su cui Commissione europea e stati membri potranno presentare osservazioni NON oltre il prossimo 26 settembre.
Al termine di questo periodo se non ci fossero ulteriori osservazioni, il provvedimento potrà essere adottato.
riportiamo qui di seguito la nuova formulazione, ricordando che il provvedimento NON è ancora in vigore e potrebbe subire ulteriori modifiche.
CAPO IV Lotta alle false recensioni
Articolo 12
(Ambito e definizioni)
1. Il presente Capo, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e del Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l’obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
Articolo 13
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
- La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
- Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suodelegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell’autore.
Articolo 14
(Divieti)
- Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
- Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 15
(Linee guida e monitoraggio)
- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annualesull’applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.
Upa informa Circolare del 28 giugno 2025
Upa informa
Circolare del 28 giugno 2025
Argomenti:
Ø Imposta di soggiorno dichiarazione telematica 2025
Ø Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC
Ø Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti
Ø Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025
Ø Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025
Imposta di soggiorno dichiarazione telematica Entro il prossimo 30 giugno 2025
Entro il prossimo 30 giugno 2025 dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione telematica sull’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2024.
Sarà possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione.
Una volta effettuato l’accesso, si trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.
Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento delle Finanze del MEF.
Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
Si rammenta che per “l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto” (articolo 4 comma 1 ter del decreto-legge 14 Marzo 2011, n. 23).
Moduli scaricabili al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/
Attenzione! Comunicazione domicilio digitale – PEC
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di società hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e riguarda sia le società di nuova costituzione che quelle già esistenti. L’obiettivo è garantire una comunicazione ufficiale e tracciabile tra le imprese e la pubblica amministrazione.
Dettagli sull’obbligo:
· Ambito di applicazione:
L’obbligo si estende a tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica (società di persone, società di capitali, cooperative, ecc.).
· Comunicazione al Registro Imprese:
Gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.
· Scadenza per l’adeguamento:
Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori.
· Sanzioni per inadempienza:
In caso di mancata comunicazione o inattività della PEC, l’azienda potrebbe incorrere in sanzioni amministrative.
In sintesi, è fondamentale che gli amministratori di società si attivino per ottenere e comunicare il proprio indirizzo PEC per evitare possibili sanzioni e garantire una corretta gestione delle comunicazioni ufficiali.
Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese
Si ricorda che :
• il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
• il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine
• domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/diffida-ad-iscrivere-nel-registro-delle-imprese-il-domicilio-digitale-delle-imprese-individuali
• domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/invito-alle-societa-ad-iscrivere-il-domicilio-digitale-nel-registro-delle-imprese
sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.
Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.
Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.
Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC
Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su bonus e ulteriore detrazione, detrazione figli e familiari a carico ed esenzione canoni locazione neoassunti.
Con la pubblicazione della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 e nel decreto attuativo della riforma fiscale approvato a fine 2024.
Bonus e ulteriore detrazione
La Legge di Bilancio, dal 2025, ha previsto il taglio del cuneo attraverso due nuove misure agevolative:
· un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
· un’ulteriore detrazione d’imposta per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.
Bonus non imponibile per redditi fino a 20.000 euro
Ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo è calcolato applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente, secondo le seguenti fasce:
· 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
· 5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro;
· 4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro.
Al solo scopo di individuare la percentuale applicabile, il reddito è rapportato all’intero anno, anche se il lavoratore ha lavorato solo per una parte di esso.
Esempio
Un contribuente nell’anno 2025:
· ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
· è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo
· 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;
· è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.
Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000):(62 + 30) x 365].
La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).
Ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro, è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a:
· a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro (detrazione fissa);
· al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro
Reddito complessivo
In entrambe le situazioni la circolare chiarisce che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente rilevano anche le quote esenti dei regimi agevolati per lavoratori impatriati e ricercatori, ma esclude il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
La Circolare ribadisce, inoltre, che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si deve tenere conto anche:
· dei redditi assoggettati a cedolare secca,
· dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
· della quota di agevolazione ACE;
· delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Adempimenti del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta è tenuto:
· a riconoscere automaticamente il bonus e l’ulteriore detrazione spettanti. Gli importi devono essere attribuiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione della Circolare in commento, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti. Nel caso in cui, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere tali benefici, gli stessi dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio;
· a verificarne la spettanza in sede di conguaglio;
· in caso di più rapporti di lavoro contemporanei, a considerarli in fase di conguaglio solo se il dipendente produce tutte le CU relative ai rapporti di lavoro, altrimenti considera unicamente la propria posizione.
· a recuperare eventuali importi non spettanti, anche in forma rateizzata (10 rate se l’importo supera 60 euro). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il recupero avviene in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, il datore di lavoro deve comunicare al dipendente interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
I sostituti d’imposta recuperano il credito pari alla somma erogata in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 17046 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Detrazioni per familiari a carico e welfare
Il documento di prassi commenta, inoltre, le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare , viene ribadito che la spettanza della detrazione per figli a carico, di cui all’articolo 12 del Tuir, è prevista per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, salvo il caso che si tratti di figli con disabilità accertata, per cui non si applica il limite dei 30 anni. La circolare chiarisce che la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
La Legge di Bilancio ha inoltre esteso, fermi restando i limiti anagrafici sopra descritti e quelli reddituali (4.000 euro per figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri), la detrazione per i figli a carico anche ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente. In questo caso specifico il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, anche se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico di cui alla lettera a) dell’articolo 12 del TUIR. In questo caso la detrazione per figli a carico spetta sia al contribuente che convive con i figli del coniuge deceduto sia all’altro genitore in vita dei medesimi figli e la detrazione è ripartita secondo le regole ordinarie previste dall’art 12 del Tuir.
Detrazioni per familiari a carico per cittadini non UE o SEE
Viene ribadito che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Welfare
La circolare, infine, evidenzia che le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, per cui sono ricompresi i figli , il coniuge e i soli ascendenti conviventi con il contribuente. Per quanto riguarda i figli, viene precisato che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di
welfare previste dall’articolo 51 del TUIR riconosciute dal datore di lavoro, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.
Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da lavoratori neoassunti
La legge di bilancio 2025 ha introdotto, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, l’esclusione dal reddito imponibile, fino a un massimo di 5.000 euro annui per due anni, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dell’immobile locato.
Condizioni per accedere al beneficio
Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2024 (vale il c.d. principio di cassa allargato per cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono).
Trasferimento della residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello di provenienza, entro il termine di effettuazione del conguaglio di fine anno o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.
Contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno dal dipendente;
Presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del lavoratore, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Requisito dei 100 KM
Per verificare il rispetto del requisito concernente la distanza di più di cento chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, l’Agenzia delle entrate chiarisce che occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei sopra citati collegamenti risulta superiore a cento chilometri.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Viene chiarito, inoltre, che le somme rimborsate rilevano ai fini dell’ISEE e dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali mentre non danno diritto ad altre detrazioni fiscali come ad esempio detrazione per affitto o ecobonus.
L’Amministrazione finanziaria, infine, chiarisce che la norma in commento è autonoma e cumulabile con quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR riguardo alle somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per le spese di affitto della prima casa rientranti nella franchigia dei fringe benefit, pari a 1.000 o 2.000 euro in presenza di almeno un figlio a carico.
Limite annuale
Il limite di 5.000 euro è da considerare per ciascuna delle due annualità previste dal beneficio. Tale limite annuale deve essere considerato come franchigia, pertanto in caso di rimborso oltre la soglia annuale, solo la quota eccedente il limite di 5.000 è soggetto a tassazione ordinaria in capo al dipendente
Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025
Incremento della paga base ed erogazione di un importo “una tantum” per i dipendenti del settore turismo.
Si comunica che, come noto, il 21 dicembre 2024 Federturismo Confindustria e AICA hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UIL l’accordo di rinnovo del CCNL Industria Turistica.
A partire dalla retribuzione di giugno 2025 le imprese saranno tenute a versare la seconda tranche di incremento della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL secondo gli importi riportati di seguito:
Nuovi valori della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL:
|
Al |
Dal |
Dal |
Dal |
Dal |
|
|
A1 |
2.216,16 |
2.337,18 |
2.379,89 |
2.429,72 |
2.500,91 |
|
A2 |
2.052,20 |
2.164,26 |
2.203,82 |
2.249,96 |
2.315,88 |
|
B1 |
1.912,45 |
2.016,88 |
2.053,74 |
2.096,74 |
2.158,17 |
|
B2 |
1.748,47 |
1.843,95 |
1.877,65 |
1.916,96 |
1.973,12 |
|
C1 |
1.649,36 |
1.739,43 |
1.771,21 |
1.808,30 |
1.861,28 |
|
C2 |
1.556,59 |
1.641,59 |
1.671,59 |
1.706,59 |
1.756,59 |
|
C3 |
1.460,28 |
1.540,02 |
1.568,16 |
1.601,00 |
1.647,91 |
|
D1 |
1.404,36 |
1.481,05 |
1.508,11 |
1.539,69 |
1.584,80 |
|
D2 |
1.297,82 |
1.368,69 |
1.393,70 |
1.422,88 |
1.464,57 |
AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
Per le aziende alberghiere minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande) di cui all’art. 178 del CCNL, l’incremento da corrispondere a partire dalla retribuzione di giugno 2025 è quello indicato di seguito:
|
Al 31/12/2024 |
Dal 01/01/2025 |
Dal 01/06/2025 |
Dal 01/05/2026 |
Dal 01/04/2027 |
|
|
A1 |
2.202,97 |
2.323,27 |
2.365,72 |
2.415,26 |
2.486,02 |
|
A2 |
2.040,21 |
2.151,62 |
2.190,94 |
2.236,81 |
2.302,35 |
|
B1 |
1.900,46 |
2.004,24 |
2.040,86 |
2.083,60 |
2.144,64 |
|
B2 |
1.738,29 |
1.833,21 |
1.866,71 |
1.905,80 |
1.961,64 |
|
C1 |
1.640,36 |
1.729,93 |
1.761,55 |
1.798,43 |
1.851,12 |
|
C2 |
1.548,79 |
1.633,36 |
1.663,21 |
1.698,04 |
1.747,79 |
|
C3 |
1.453,07 |
1.532,42 |
1.560,42 |
1.593,09 |
1.639,77 |
|
D1 |
1.397,75 |
1.474,08 |
1.501,01 |
1.532,44 |
1.577,34 |
|
D2 |
1.291,82 |
1.362,36 |
1.387,26 |
1.416,31 |
1.457,80 |
IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO E CONGRESSI
Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, la seconda tranche di incremento dovrà essere corrisposta a partire dalla retribuzione di settembre 2025 e non di giugno 2025.
UNA TANTUM
L’accordo di rinnovo del 21 dicembre 2024 ha anche previsto l’erogazione ai lavoratori di un importo una tantum di € 450 lorde in due tranches di € 225 ciascuna.
La seconda tranche di una tantum dovrà erogarsi con la retribuzione di giugno 2025.
Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’importo da erogare a titolo di una tantum è di € 320 lorde da erogarsi in tre tranches:
· febbraio 2025: € 100;
· giugno 2025: € 110;
· novembre 2025: € 110;
Con riferimento all’importo una tantum si evidenzia che quest’ultimo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR.
Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.
Gli importi una tantum non sono assorbibili da eventuali superminimi o acconti sui futuri aumenti contrattuali e, con riferimento ai lavoratori part-time, dovranno essere riproporzionati all’entità della prestazione lavorativa.
Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025
Il Decreto disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.
Si segnala l’emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto direttoriale 15 Maggio 2025. Quest’ultimo disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento; nel rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro previsto dalla legge di Bilancio 2025.
La procedura è suddivisa in 3 fasi e richiede l’invio di tre diverse comunicazioni:
1) Comunicazione preventiva: le imprese dovranno trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio 2026 una comunicazione preventiva con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni (di cui all’allegato A del decreto) che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta.
2) Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa dovrà inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
3) Comunicazione del completamento: al termine degli investimenti, l’impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento:
· entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;
· entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, il decreto prevede un percorso specifico: per prima cosa si rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto direttoriale 15 maggio 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva.
Successivamente le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal nuovo decreto.
Le imprese che non si adeguano entro il termine di trenta giorni dalla data di validità del decreto queste dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità.
Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali questo modello entrerà in vigore, sarà disponibile in formato digitale ed editabile per la trasmissione sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Elenco allegati alla notizia
Decreto direttoriale 15 maggio 2025
Upa informa Circolare 15 maggio 2025
Upa informa
Circolare 15 maggio 2025
Avviso erogazione di bonus assunzionali in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – anno 2025
No Importante! te: la procedura informatica sarà disponibile nella modalità offline a partire dal 9 aprile 2025, accedendo al sistema bandi online dal sito filse.it
Ricordiamo che a partire da lunedì 19 maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, salvo la possibilità da parte di Filse di chiudere anticipatamente lo sportello in caso di significativo overbooking, le imprese del turismo possono presentare domanda di accesso ai bonus assunzionali.
Le imprese interessate e in possesso dei requisiti descritti all’interno del paragrafo 6 dell’avviso pubblico possono fare domanda esclusivamente online, accedendo al sistema “Bandi online” di Filse, mediante spid o carta d’identità elettronica.
Sono previste tre categorie di beneficiari:
- le imprese operanti nell’ospitalità
- gli stabilimenti balneari
- i pubblici esercizi
- Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere, così come avvenuto lo scorso anno dopo appena cinque giorni di apertura, che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata.
La dotazione finanziaria è pari a 5.000.000 di euro con una riserva di 1.000.000 di euro, non ulteriormente incrementabili, in favore dei pubblici esercizi. In caso di esaurimento delle risorse prima della scadenza del termine, si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 11 dell’avviso.
Documenti
· Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2025
· decreto del direttore generale n. 2618 del 9 aprile 2025
· decreto del direttore generale n. 2784 del 15 aprile 2025
· allegato 1 – Avviso Pubblico per erogazione Bonus assunzionali nel settore del turismo
· allegato 2 – Convenzione Regione Liguria – Organismo Intermedio Filse Spa
Cordiali saluti
La Segreteria Upa
