02/03/2026 - 23:16
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Circolare del 28 dicembre 2022

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Circolare del 28 dicembre 2022

     Argomenti:

  • Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
  • Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas

Ø  DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Ø  Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Ø  Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina

Ø   LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI

Ø  PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

DL Aiuti-quater – Nota testo GU –  DL_n176_2022_AiutiQuater_Modifiche_al_110 –  DLAIUTI_QUATER –  INPS_n_4159_del_17_novembre_2022 –  La_ricchezza_dei_comuni_turistici –  Nota DL Aiuti quater – Misure Credito e Finanza

Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
Nuovo rinvio del termine per la presentazione del Modello

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con cui proroga il termine per la presentazione del Modello di dichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo al 31 gennaio 2023.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 avranno quindi due mesi di tempo in più rispetto alla scadenza di oggi 30 novembre, per inviare la dichiarazione sostitutiva.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, già prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento, slitta così alla nuova data del 31 gennaio 2023.

Agenzia delle Entrate: le Faq sull’autodichiarazione aiuti Covid
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 28 Faq sulle modalità di compilazione del modello (https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese), chiarendo i dubbi sollevati da operatori e associazioni.

Tra i principali chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti:

  • nell’ambito dell’impresa unica, i soggetti che non hanno fruito di aiuti ricompresi nel cosiddetto “regime ombrello” non devono presentare l’autodichiarazione. È libera, inoltre, la scelta sul soggetto chiamato a regolarizzare l’eventuale splafonamento, purché tale soggetto abbia beneficiato di aiuti inclusi nel “regime ombrello” per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire;
  • è consentito allocare nella Sezione 3.12 – se sussistono le condizioni – anche gli aiuti della Sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale è stata istituita la Sezione 3.12;
  • nelle operazioni straordinarie che comportano l’estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa presenta, per conto del dante causa, l’autodichiarazione relativa agli aiuti fruiti da quest’ultimo. In particolare, in caso di fusione propria, per effetto della quale le società fuse si estinguono dando origine a una nuova società, quest’ultima presenta un’autodichiarazione per ciascuna delle società estinte (per gli aiuti da queste fruite) e un’autodichiarazione per sè con riferimento agli aiuti fruiti dopo l’operazione straordinaria;
  • per il tax credit locazioni, la data di maturazione – che rappresenta la data di concessione dell’aiuto in alternativa alla data di presentazione della dichiarazione e alla data di compensazione – coincide con la data di pagamento del canone;
  • in presenza di esonero Irap (concesso il 19 maggio 2020) e Decontribuzione Sud per il terzo trimestre 2020, l’impresa può regolarizza l’eventuale splafonamento attingendo dal beneficio Irap;
  • le esenzioni Imu previste dal “regime ombrello” non vanno indicate nel prospetto “Aiuti di Stato” (RS401) del modello Redditi, in quanto si tratta di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle

Calcolo interessi da recupero, nuova Faq sugli Aiuti di Stato

Nuovo chiarimento sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione del Temporary Framework

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate un nuovo chiarimento relativo alla compilazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid-19, che attesta il rispetto dei requisiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. L’autodichiarazione deve essere presentata entro mercoledì 30 novembre dagli operatori economici, beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021.
Il focus della nuova Faq è sul calcolo degli interessi da recupero, per poter di contenere il più possibile errori da parte del chi che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.
Il “regime ombrello” consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione, è chiarito che questi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).
In proposito, l’Agenzia conferma che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze derivanti. In particolare, in relazione alle modalità di calcolo, per la determinazione degli interessi da recupero, in caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Salgono, dunque, a 30 le risposte ai quesiti pubblicate il 17 novembre scorso nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, volte a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni (vedi articolo “Aiuti di Stato “Covid 19”: in rete le Faq sull’autodichiarazione”).

Riversamento Aiuti di Stato percepiti in eccedenza dei massimali – pubblicazione FAQ Agenzie delle Entrate

Comunicato Ministero del Turismo

Si informa tutti i soggetti che abbiano beneficiato di aiuti di stato in eccedenza dei massimali relativi al regime di aiuti di Stato di riferimento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti FAQ. In particolare, la FAQ rubricata “Riversamento degli splafonamenti” stabilisce che gli aiuti di stato percepiti vadano a saturare il plafond in base all’ordine cronologico di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Il calcolo delle eventuali eccedenze dovrà pertanto tener conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

E’ opportuno segnalare inoltre che il massimale applicabile a ciascuna misura è individuato dalla specifica Decisione con cui la Commissione Europea ha autorizzato l’erogazione di contributi, fatte salve eventuali successive Decisioni che approvino variazioni dei massimali dei contributi erogabili a ciascun beneficiario.

Fonte: Ministero del Turismo

Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 – Codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Risoluzione 72/E

Con la risoluzione n. 72 di ieri, 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre.

A riguardo ricordiamo che il DL Aiuti quater, all’articolo 1, co. 1, ha esteso al mese di dicembre 2022, i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre dal DL Aiuti ter.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023, inserendo i seguenti codici tributo:

– “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;

– “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176

I codici tributo andranno esposti, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta potranno essere ceduti, solo per intero, a terzi.

 

Chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E/2022, pubblicata ieri, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nel documento sono, altresì, elaborate risposte puntuali ad alcuni quesiti specifici formulati da imprese e associazioni di categoria.

Allegati

Circolare AE n 36 crediti energia gas terzo e quarto trimestre-1

 


Consorzio LUCE        

Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092

Approfondimenti bozza del Ddl Bilancio 2023

 

Punti di particolare interesse, previsti:

  • azzeramento oneri di sistema per il primo trimestre 2023
  • proroga con aumento aliquote dei crediti d’imposta per il primo trimestre 2023:
    • 35% per imprese non energivore e non gasivore
    • 45% per imprese energivore e gasivore

 

Nei primi 10 articoli sono presenti le norme contro il “caro energia”, in particolare:

 

  • Art. 2 è contribuzione sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo trimestre 2023:

 

    • ENERGIA ELETTRICA:
      • Imprese “energivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2017) è 45% (anche per energia prodotta e autoconsumata)
      • Imprese “non energivore” è 35%

 

    • GAS NATURALE:
      • Imprese “gasivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2021) è 45%
      • Imprese “non gasivore” è 45%

 

  • Art. 3 è Azzeramento oneri generali sistema elettrico per il primo trimestre 2023

 

  • Art. 4 è Riduzione IVA e degli oneri generali del settore gas per il primo trimestre 2023

 

  • Art. 9 è Tetto ai ricavi dei produttori elettrici da rinnovabili a 180 euro/MWh (in applicazione del regolamento 2022/1854 del Consiglio UE del 6 ottobre 2022 per i ricavi delle produzioni inframarginali)

 

  • Art. 10 è Aste Terna per la selezioni di soggetti che si assumano l’impegno di riduzione dei consumi di energia elettrica nel periodo 1/12/2022 – 31/03/2023 ai sensi del regolamento UE 2022/1854. Il servizio sarà coordinato con la procedura finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio Terna dovrà trasmettere una proposta di procedura al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che dovrà approvarla sentita l’Arera

 

All’Art. 26, attualmente lasciato in bianco, le “Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette” per la rielaborazione della tassa sugli extraprofitti che la premier Giorgia Meloni ha detto salirà al 35%.

 

Fonte https://www.quotidianoenergia.it/

 

Manovra: 21 mld € per il caro-energia. Ma con DL scende lo sconto sui carburanti

 

 

Confermata per il primo trimestre 2023 l’eliminazione degli oneri, sale il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di elettricità e gas, rafforzato il bonus sociale. Contributo extraprofitti al 35%. Da dicembre si riduce il taglio accise

Meloni in conferenza stampa

Arriva la prima manovra economica del Governo Meloni. Con un Consiglio dei ministri terminato ieri sera dopo mezzanotte l’Esecutivo ha approvato il Ddl bilancio 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb).

 

La manovra, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, vale in tutto 35 miliardi di euro di cui 21 miliardi di euro per far fronte al caro-energia e all’aumento dell’inflazione. In attesa della diffusione del Ddl, che dovrà essere trasmesso in Parlamento per essere approvato entro fine anno, si possono indicare alcune delle misure che la compongono sulla base di quanto indicato dal Governo e delle indiscrezioni in circolazione.

 

In sintesi, per quanto di interesse, viene confermata per il primo trimestre l’eliminazione degli oneri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. Viene altresì rafforzato il meccanismo del bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

 

Il Ddl Bilancio sospende poi anche per il 2023 l’entrata in vigore delle cosiddette plastic e sugar tax. Viene rifinanziato il Fondo garanzie Pmi con 1 miliardo per il 2023. Il fondo, spiega la nota del Governo, “garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro)”. Prorogato anche il bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).

 

Con la manovra arriva poi la riscrittura della norma sugli extraprofitti delle società energetiche fino al 31 luglio 2023: dall’attuale aliquota del 25% si dovrebbe passare al 35% come consentito dal Regolamento Ue; cambia anche la base imponibile su cui viene calcolata, non più sul fatturato ma sugli utili.

 

Non è invece chiaro dove dovrebbe trovare posto la fissazione di un tetto nazionale a 180 euro/MWh ai ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del regolamento Ue 2022/1854 che diventerà esecutivo dal 1° dicembre. La misura è stata annunciata ieri dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Come già segnalato, il cap dei 180 euro dovrebbe riguardare le rinnovabili escluse dall’applicazione della norma sui cosiddetti extra-profitti Fer che era stata introdotta dall’art. 15-bis del DL Sostegni ter n. 4/2022 (QE 21/11).

 

Con separato provvedimento il Governo rimette poi mano allo sconto sulle accise carburanti che il DL Aiuti quater aveva invece appena prorogato interamente fino a fine anno. Con l’approvazione delDL, la bozza di nuovo in allegato, il Cdm ha deciso ora di ridurre dal 1° dicembre lo sconto sulle accise di benzina, diesel e Gpl che era in vigore dal 22 marzo.

 

In particolare, a dicembre l’accisa sulla benzina andrà ad attestarsi a 578,40 euro per mille litri, mentre quella sul diesel a 467,40 euro per mille litri. Tradotto in cent/litro significa che dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivale a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, si scenderà a una riduzione di 15 centesimi che con l’Iva arrivano a 18,3 centesimi. Ossia 12 centesimi in meno di alleggerimento fiscale rispetto a oggi. Nel caso del Gpl a dicembre l’aliquota di accisa si posizionerà a 216,67 euro per mille kg (nella bozza per errore c’è scritto litri): in cent/litro il taglio si contrae al consumo a 3,4 cent rispetto ai 5,7 cent attuali, Iva inclusa.

 

La diminuzione degli sconti, precisa una nota del Mef confermandone l’entità, non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati.

 

Con lo stesso DL, che ha per titolo “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici”, si incrementano poi le risorse destinate al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas. Infine, il DL – sottolinea Palazzo Chigi – aumenta il Fondo istituito presso il Mit destinato a fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.

 

Si inoltra di seguito quanto uscito sulla stampa di settore in merito alla bozza del DL Aiuti Quater di recente pubblicazione.

In particolare confermati i crediti d’imposta così come previsti dal DL Aiuti Ter anche per il mese di dicembre 2022.

 

Dalla revisione del Superbonus al rinvio della tutela gas: la bozza di DL Aiuti quater

Confermate le altre misure annunciate contro il caro-energia: spinta upstream legata alla gas release, crediti di imposta, proroga taglio accise carburanti. Rinvio vendita gas Gse. Novità su beni demanio militare e Fer

 

Potrebbe arrivare con il DL Aiuti quater la revisione selettiva del Superbonus annunciata mercoledì in Parlamento dal ministro dell’Economia Giorgetti (QE 9/11). Nella bozza del provvedimento, atteso all’esame del Cdm, è infatti contenuto un articolo, ancora in fase di valutazione, che riduce la detrazione dal 110% al 90% a partire dal 2023, legandolo anche al reddito.

Nel testo anche il rinvio di un anno – a gennaio 2024 – della fine tutela nel gas, allineandolo all’attuale scadenza prevista per i domestici nell’elettrico.

 

Per il resto la bozza di DL, composta da 13 articoli, conferma le misure annunciate contro il caro-energia, a partire dall’estensione delle attività upstream nazionali unita al meccanismo della gas release: si tratta della norma autorizzata in Cdm la scorsa settimana e che inizialmente doveva essere presentata come emendamento al DL Aiuti ter (QE 8/11).

 

Il testo di decreto in circolazione prevede poi per il mese di dicembre il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Esteso inoltre fino al 31 dicembre il taglio sulle accise di benzina, diesel e Gpl, così come l’azzeramento dell’accisa del metano auto, prodotto quest’ultimo per il quale si prolunga – sempre a tutto il 2022 – anche la riduzione dell’Iva al 5%.  

 

Nello schema di decreto anche la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023, mediante istanza ai fornitori. Per l’applicazione della disposizione, la bozza di decreto prevede una garanzia Sace alle imprese di assicurazione per crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

 

Nella bozza anche lo slittamento – indicato nella Nadef – a marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022) del termine ultimo entro il quale il Gse dovrà vendere il gas stoccato nell’ambito del servizio di riempimento di ultima istanza. Nella Nadef si sottolinea in proposito che poiché “la recente caduta del prezzo nazionale del gas potrebbe essere temporanea”, ciò consentirà di “rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza pubblica anziché cristallizzare immediatamente le relative perdite”. I proventi attesi in base ai prezzi a termine del gas saranno percepiti e contabilizzati nel 2023 (QE 7/11).

 

Nel testo arrivano altresì novità sull’utilizzo dei beni del demanio militare per l’installazione di impianti Fer, norma introdotta nel DL Energia n. 17/2022. Previsto ora tra l’altro la nomina, con decreto del ministero della Difesa, di un commissario, con due vice, per la programmazione degli interventi e per la gestione dei procedimenti autorizzativi.

 

Il DL Aiuti quater, il primo provvedimento del Governo Meloni contro i rincari energetici, stanzia complessivamente circa 9 miliardi di euro.

 

La bozza del decreto è in allegato.


DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ALBERGHI
Crisi energetica e finanza pubblica gli ambiti di intervento

Il decreto Aiuti quater prevede misure per contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e la crescita dell’inflazione. Su tax credit energia elettrica e gas proroga del credito di imposta a dicembre e fissata la nuova scadenza per la loro compensazione, stabiliti i criteri di cedibilità e stabilita la data per la comunicazione all’AdE. Prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti per la componente energetica. Stabilito l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit. Individuato un contributo per l’adeguamento dei registratori telematici. Rideterminate accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas.

Le principali misure di interesse per le imprese

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, cd. DL Aiuti Quater, entrato in vigore lo scorso 19 novembre.

Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per le imprese del settore.

 

Prorogati a dicembre i tax credit energia elettrica e gas I contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta previsti dall’articolo 1, co. 3 e 4, DL 144/2022 per le imprese non energivore e non gasivore per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre, sono riconosciuti, alle medesime condizioni, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

 

Compensazione entro il 30 giugno 2023 per i crediti di imposta relativi al III trimestre 20222 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

 

Cedibilità I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023

 

Comunicazione all’AdE entro il 16 marzo 2023 pena decadenza diritto alla fruizione dei crediti d’imposta Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al III trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto

 

 

Rateizzazione bollette alternativa ai crediti di imposta energia elettrica e gas Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono richiedere ai fornitori la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per ottenere la rateizzazione l’impressa dovrà presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il fornitore – a fronte di copertura assicurativa stipulata dall’impresa a favore di questo, a copertura dell’intero credito rateizzato – dovrà offrire una proposta all’impresa richiedente, specificando l’ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse eventualmente applicato (che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata), le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 

 

Fringe benefits Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).

In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

 

Contributo adeguamento registratori telematici Ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta – per un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico – per l’adeguamento dei registratori telematici, anche al fine di consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini, da effettuarsi entro il 2023

 

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas

 

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

 

a) le aliquote di accisa dei prodotti sotto indicati sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

 

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

 

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022

 

Dl Aiuti quater: le ultime modifiche al Superbonus spiegate dall’Ance

Il Dossier dell’ANCE illustra le novità sul 110% previste dal D.L. Aiuti-quater.

Salvaguardia del Superbonus al 110% per il 2023 con condizioni molto stringenti per i condomini, i “mini condomini” con unico proprietario, le ONLUS e le APS. Negli altri casi, nel 2023 la percentuale del beneficio scende al 90%.

Per le unifamiliari, proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 solo con realizzazione del 30% dei lavori entro settembre 2022 e Superbonus al 90% per il 2023 per i soli proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di “abitazioni principali” e con vincolo reddituale legato al cd. “quoziente familiare”.

Utilizzo in 10 quote annuali per i soli crediti d’imposta oggetto di opzione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, con specifica richiesta del fornitore o del cessionario da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità in tema di Superbonus contenute del Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed in vigore dal 19 novembre scorso.

In particolare, l’art.9 del D.L. 176/2022, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023).

Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.

Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.

Per i soggetti a basso reddito, è prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF.

Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

In allegato Prima nota di commento di Confindustria

Legge del 17 novembre 2022 n.175

 

Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum

È attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.

Indennità “una tantum” pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti – Precisazioni INPS

Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile e sulla esposizione a conguaglio

L’INPS, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, che si allega, facendo seguito alla circolare n. 116/2022, fornisce ulteriori indicazioni e istruzioni operative sull’applicazione dell’articolo 18 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità “una tantum” di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.

L’Istituto chiarisce, in relazione al limite retributivo di 1.538 euro, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ritiene che tale chiarimento valga anche per gli operai edili il cui rateo di tredicesima (gratifica natalizia) viene accantonato mese per mese alla Cassa Edile.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

L’INPS chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Si rimanda al testo del messaggio per le nuove istruzioni in merito all’esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens.


Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami

Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4314

La circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 fornisce le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande, con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.


Indennità 200 euro: misura estesa ai lavoratori in mobilità in deroga

Messaggio Inps 23 novembre 2022, n. 4231

L’INPS, con il messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, comunica che l’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022.

Il bonus di 200 euro è stato introdotto dal decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per i lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno 2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI DIS-COLL.

Il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali consente di interpretare le disposizioni in maniera estensiva, includendo tra i destinatari della misura anche i percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, sempre con riferimento al mese di giugno 2022.

 

WELFARE AZIENDALE 2022: BONUS UTENZE DOMESTICHE

A chi spetta ed a chi viene erogato il bonus per pagare le utenze domestiche

ll Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 Euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 Euro a opera del Decreto Aiuti-quater.

Con la Circolare Agenzia delle Entrate 35/2022 l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Il contributo non deve essere richiesto, infatti, è l’azienda che decide se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo.

Il bonus può essere erogato direttamente al fornitore da parte dell’azienda o come rimborso in busta paga per il lavoratore, previa documentazione, quindi fattura. Questo significa che i datori di lavoro possono pagare oppure rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità. Dopo aver visionato i documenti giustificativi, il datore di lavoro potrà così attribuire la somma corrispondente, a copertura parziale o totale delle somme, nella retribuzione. L’individuazione delle tempistiche e dei dipendenti beneficiari sono comunque scelte di politica aziendale.

Con la stessa circolare l’Agenzia ha, inoltre, precisato che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In entrambi i casi è opportuno comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

ll regime dei 3.000 Euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 Euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 Euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento in merito si riporta comunque alla Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata.

 

LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI
Analisi Sociometrica sul valore aggiunto creato dal turismo nei comuni italiani

Una recente indagine di Sociometrica sull’elaborazione dei dati ISTAT ha stimato il valore aggiunto, cioè la ricchezza creata dal turismo, in ciascuno dei comuni italiani.
Tra le principali conclusioni, Roma si classifica al primo posto con 7,7 miliardi di euro seguita da Milano con circa 3,5 miliardi, Venezia che supera di poco i 3 miliardi e Firenze con più di 2,8 miliardi.
Il focus dello studio è sui primi 500 comuni per presenze turistiche, dove si concentra l’83% del totale degli ospiti. Sono 3.390 i comuni in Italia che creano ricchezza (circa il 40% di tutti i comuni).
Nell’indagine viene anche stimato l’andamento del 2022 che vede l’avvicinarsi dei flussi ai livelli del 2019. In termini di presenze complessivamente lo studio prevede per quest’anno 389,4 milioni di presenze contro i 436,7 milioni del 2019 con un gap del 10,8%.

In termini di valore aggiunto generato dalle presenze turistiche nel 2022 si superano gli 89,1 miliardi di euro contro i 99,9 miliardi del 2019.
In allegato il report completo.

PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Approfondimento a cura di Confindustria

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’aggiornamento del Protocollo Covid19 per evidenziare che, negli incontri finora intervenuti presso il Ministero del lavoro, non si è ritenuto di trattare il tema del Protocollo Covid.

Ne consegue che esso resta, nel testo inalterato del 30 giugno 2022, pienamente efficace, benché la  sua adozione è (già dal 1° aprile 2022) rimesso alla determinazione dell’impresa.

Nel perdurante vigore delle due norme (DL 18/2020, art. 42 e DL 23/2020, art. 29bis) che sorreggono la funzione di tutela del protocollo in ordine alla salute ed alle responsabilità aziendali, resta infatti rimessa al datore di lavoro la scelta di protrarre o meno l’applicazione del Protocollo, ovvero di procedere ad eventuali aggiornamenti richiesti dalle specifiche condizioni aziendali o all’andamento della pandemia.

A questo proposito, evidenziamo che l’ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute espone alcune considerazioni che possono essere utili nella valutazione sulla continuazione del ricorso al Protocollo ovvero al suo aggiornamento.

Il Ministero rileva, infatti, che:

  1. l’incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in aumento rispetto alla scorsa settimana. Rimane contenuto l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in lieve aumento nelle aree mediche e stabile in Terapia Intensiva.
  1. si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
  1. l’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto clinico dell’epidemia

Evidenziamo anche che i più recenti dati Inail (al 31 ottobre 2022) sottolineano che nell’anno 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni denunciati è stata di una denuncia ogni quattro, nel 2021 si è scesi a una su dodici e nei primi dieci mesi del 2022 è risalita a quasi una su cinque.

Si rileva, in particolare, che il mese di novembre (sia nel 2020 che nel 2021) ha visto una ripresa dei casi (evidentemente legati alle maggiori occasioni di contagio al chiuso), nel 2022 la circolazione del virus è stata più alta, con l’unica osservazione positiva della netta riduzione dei casi mortali (grazie alla vaccinazione).

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa Informa: Notizia Flash del 07/06/2022 URGENTE: TAX CREDIT 65% SLITTAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 13.06 (ore 12.00)

Notizia Flash del 07/06/2022URGENTE: TAX CREDIT 65% SLITTAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 13.06 (ore 12.00)

E’ stato diffuso sul sito del Ministero del turismo l’avviso 7 giugno 2022, recante tra gli altri la modifica dei termini di presentazione della domada di  concessione del credito d’imposta al 65% (art. 79 DL 104/2020).

In base a quanto ora previsto, le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo il giorno 13 giugno 2022

Vi segnaliamo infine le FAQ predisposte dal Ministero sulla base delle richieste di chiarimento ricevute.

 

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 31 maggio 2022

Upa informa

Circolare del 31 maggio 2022

Allegati:    Circolare_ADE_13_13_MAGGIO_2022DLAiuti_n_50 _17_maggio_2022_GU  – Aiuti_di_stato_Autodichiarazione_AdE_Programma – Circolare_ADE_14_del_17_maggio_22 – Nota – DL Aiuti – testo GU

 

  Argomenti:

Ø  Tax credit 65% – Click day 9 giugno 2022 ore 12.00

Ø  Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

Ø  Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 – Crediti d’imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

Ø  Credito d’imposta energia – Primi chiarimenti AdE

Ø  APPROFONDIMENTO CONSORZIO LUCE SV – Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici

Ø  Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

Ø  “Decreto Aiuti”: le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

Ø  Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli

Ø  Webinar a cura di Confindustria, SFC e 4Maganer

Ø  NOVITA FISCALI DEL DECRETO PNRR2 (DL 36/2022)

Tax credit 65% – Click day 9 giugno 2022 ore 12.00

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’‘Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta” con il quale il Ministero rende noto, tra gli altri che le domande per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 79 DL 104/2020 (credito d’imposta 65%potranno essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Le domande di concessione del credito d’imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line, il cui link di accesso sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il giorno 9 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

A cura del Ministero del Turismo

Nella sezione Amministrazione trasparente è disponibile l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

• manutenzione straordinaria
• restauro e di risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• eliminazione delle barriere architettoniche
• incremento dell’efficienza energetica
• adozione di misure antisismiche
• acquisto di mobili e componenti d’arredo
• realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
• acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato in questa pagina il giorno 9 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

 

DOCUMENTI:

Avviso pubblico del 26 maggio 2022 (prot. 6854/22)
– Allegato 1 – Domanda di agevolazione
– Allegato 2 – Quadro riassuntivo
– Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia
– Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

Approfondimenti:

Ø  Tax credit 65% -Decreto interministeriale con disposizioni applicative

Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del tax credit 65%.

 

Il credito d’imposta – reintrodotto dall’art. 79 del DL 104/2020 – sarà riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2012, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, relative a:

1. interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1 lett. b) DPR 380/2001)

2. interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, co. 1 lett. c) DPR 380/2001);

3. interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1 lett. d) DPR 380/2001);

4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

5. interventi di incremento dell’efficienza energetica

6. interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, co. 1, lett. i) DPR 917/1986)

7. acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo

8. la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (per i soli stabilimenti termali) .

 

Relativamente agli interventi ammissibili al credito d’imposta, l’art. 4 del D.I. individua l’elenco delle spese eleggibili, ciascuna nella misura del 100%. In particolare:

a) relativamente a interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) DPR 380/2001 per:

1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;

2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;

4) realizzazione di balconi e logge;

5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;

7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;

8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;

9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;

 

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, per:

1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;

 

c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, per:

1) interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;

2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).

 

d) relativamente agli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche, per:

1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

2) progettazione degli interventi;

3) interventi di tipo locale;

4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

 

e) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, per:

1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;

2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;

 

f) relativamente alla realizzazione di piscine termali, per:

1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

 

g) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

1) vasche per balneoterapia;

2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

5) arredi per i camerini e postazioni di cura;

6) attrezzature per l’erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;

7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;

8) attrezzature e arredi per l’esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;

9) computer e software gestionali.

 

h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesto

 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.

 

Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 200 mila euro.

 

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione andrà presentata telematicamente secondo modalità definite con specifico avviso che sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo.

Ø Tax credit, l’Agenzia chiarisce le novità della legge di bilancio 2022


Circolare n. 14 del 17 maggio 2022

Con la circolare n. 14 del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta. Il focus riguarda, tra gli altri, il bonus investimenti in beni strumentali nuovi, i tax credit “ricerca e sviluppo” e “povertà educativa” e il bonus “librerie”.

Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
La disposizione proroga e rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. La circolare precisa che per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga.
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.

Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)
Anche in questo caso la legge di bilancio 2022 interviene su agevolazioni già previste rivedendo tempistiche e limiti in funzione delle tipologie di investimento.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
L’Agenzia, dopo aver ricordato i nuovi termini e i nuovi limiti, precisa che per quanto non espressamente trattato dalla circolare odierna si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013) e in particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.
Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.
Consulenza per le quotazione delle Pmi (comma 46)
L’agevolazione prevede un credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. Il bonus è stato esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 mentre il limite fruibile è sceso a 200mila euro. Cambia anche il tetto di spesa per il 2022 ed è previsto un nuovo stanziamento per il 2023.
A seguito della modifica, il tax credit è riconosciuto fino a 35 milioni di euro (invece di 30 milioni di euro) per il 2022 e fino a 5 milioni di euro per il 2023.

Povertà educativa (commi 135 e 136)
L’incentivo a favore delle fondazioni bancarie è prorogato a tutto il 2024. Il credito d’imposta spetta per i versamenti effettuati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di stabilità 2016 con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata. Il bonus è pari al 75% della donazione
A cascata è stato ulteriormente prorogata al biennio 2023 e 2024 l’operatività del suddetto Fondo alimentato dai versamenti delle fondazioni.

Librerie (comma 351)
Il bonus “librerie”, in pratica, continua a seguire le regole stabilite dal Dm 23 aprile 2018 è, quindi, parametrato agli importi pagati dai librai per alcuni tributi locali come l’Imu, Tari e Tasi. Tuttavia l’Agenzia ricorda che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Acqua potabile (comma 713)
Il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile, istituito per il biennio 2021-2022 dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021, è esteso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834)
Si tratto di un nuovo contributo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La sovvenzione, soggetta alle regole Ue sugli aiuti de minimis e con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in misura pari al 70% dei costi e va richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza applicazione del limite annuale di 250mila euro e del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 previsto per ciascun anno solare, attualmente pari a 2 milioni di euro.
Le modalità attuative sono state definite dal provvedimento del 14 marzo 2022, con cui è stato approvato anche il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiarne.

Fonte: Fisco Oggi

Ø Tax credit beni strumentali nuovi


Risposta n.270 Agenzia delle Entrate su collaudo senza riferimenti normativi

Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione devono essere riportate sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del bonus

 

Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
L’annotazione non è richiesta per i verbali di collaudo e interconnessione. È quanto precisa la risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d’imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. L’istante ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021. La fattura relativa all’acconto riporta l’indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

L’Agenzia delle entrate premette di non rappresentare la struttura competente per stabilire se il bene acquistato ha i requisiti tecnici per rientrare tra i beni agevolabili. Il parere, in tal senso, deve essere richiesto alla direzione generale per la Politica industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie imprese del ministero per lo Sviluppo economico.
Detto ciò ricorda che la legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 1056, legge n. 178/2020 –, ritoccando la precedente disciplina sugli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, ha previsto crediti d’imposta, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, parametrati all’ammontare della spesa sostenuta. Il beneficio è applicabile per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

Ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del tax credit, prevede l’articolo 1 comma 1062 della legge di bilancio 2021, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
L’istante chiede se le suddette norme debbano essere indicate anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
Il richiamo alle disposizioni deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.

fonte: Fisco Oggi

 

Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 – Crediti d’imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 14/E in allegato, l’Agenzia delle Entrate offre una disamina e primi chiarimenti su alcune misure di natura agevolativa, disciplinate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito LdB 2022).
Con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, si segnala l’utile superamento di un dubbio interpretativo emerso sulla base del tenore letterale delle norme e, in particolare, del comma 1057-bis, LdB 2022.
Nel dettaglio, l’aver ricompreso in un’unica disposizione la disciplina degli investimenti effettuati in un arco temporale triennale (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) poteva indurre a ritenere unico anche il plafond massimo degli investimenti complessivamente agevolabili.
Tuttavia, una tale lettura, estremamente penalizzante per le imprese, non poteva ritenersi in alcun modo suffragata dalla ratio stessa del piano di proroga delle misure e, soprattutto, dal preciso disposto dalla relazione tecnica al DDL Bilancio.
Opportuno e condivisibile, dunque, il chiarimento definitivo giunto ieri: il plafond massimo di costi agevolabili pari a 20 milioni di euro va inteso per ciascun anno di proroga dell’agevolazione (i.e. 2023, 2024, 2025).

Segue, poi, un’ampia disamina della disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design, che sono stati oggetto, con la LdB 2022, di interventi di proroga diversamente articolati sul piano temporale e di intensità di agevolazione. La circolare ricorda le condizioni, oggettive e soggettive, per l’accesso alle agevolazioni e l’esclusione delle attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.

Per ciò che attiene all’individuazione delle attività eleggibili, la circolare rimanda alla definizioni rese con decreto MiSE del 26 maggio 2020, che ha dettato i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Segue il riepilogo dei costi rilevanti, ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, con la precisazione che per le misure in oggetto, la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Sono, infine, ripercorsi gli adempimenti documentali e le modalità di compensazione dei crediti di imposta.

Il documento di prassi si sofferma altresì sul credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, prorogato dal comma 46 della LdB 2022 fino al 31 dicembre 2022, seppure in misura ridotta.

Nel merito, l’AE ha confermato l’applicabilità del Decreto interministeriale del MiSE e del MEF del 23 aprile 2018 anche alla proroga in esame, per quanto concerne la definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d’imposta. L’AE ricorda, inoltre, il recente chiarimento adottato con la risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022, in merito alla non applicabilità dell’agevolazione in oggetto nei casi di riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione.

In merito alle spese agevolabili, la circolare precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972; di contro, non rileva ai fini della determinazione dei costi agevolabili l’IVA parzialmente indetraibile, in conseguenza dell’applicazione della percentuale di detrazione di cui al combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/1972.

Vengono, infine, riepilogati taluni profili procedurali relati alla misura in punto di comunicazione, utilizzo in compensazione e indicazione in dichiarazione dei redditi

La circolare, inoltre, descrive la disciplina di altre agevolazioni previste dall’ultima Legge di Bilancio. In particolare, ripercorre la disciplina del tax credit librerie, di cui ai commi 319 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, la cui autorizzazione di spese è stata incrementata per gli anni 2022 e 2023.
Allo stesso modo, viene riportata la disciplina del c.d. bonus acqua potabile (istituito per il 2021 e il 2022 dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021), prorogato per tutto il 2023 dalla LdB 2022.
Infine, si segnala che la circolare in commento riporta la descrizione della disciplina del tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari, bonus introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.

Credito d’imposta energia – Primi chiarimenti AdE


Circolare 13/E – Chiarimenti AdE sui crediti d’imposta sulle spese sostenute per l’energia elettrica consumata

Con la Circolare 13/E dello scorso 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali introdotte dai DL 4/2022, DL 17/2022 e dal DL 21/2022, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata.

Segnaliamo in particolare il paragrafo 3 del provvedimento, contenente i chiarimenti relativi al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ex art. 3 DL 21/2022) per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022.

Il DL 21/2022 ha introdotto, all’art. 3, un contributo straordinario sottoforma di credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 1° trimestre dell’anno 2019.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

 

APPROFONDIMENTO CONSORZIO LUCE SV – Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici – Circolare n 13 ADE

la presente per segnalare la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 13 del 13/05/2022 in merito ai crediti di imposta previsti dai decreti legge ad oggi emanati nel corso dell’anno 2022 in materia di contenimento dei costi energetici.

ENERGIA ELETTRICA

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno sostenuto nel primo trimestre 2022 un aumento dei costi medi per kWh della componente energia elettrica superiore al 30% del costo relativo al primo trimestre 2019 (questa condizione per le Aziende Consorziate è sicuramente verificata).

In particolare:

  • viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica», pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture.

Nelle fatture Hera Comm la spesa agevolabile è quella indicata alla voce “totale corrispettivi di vendita”

Il credito va calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

  • I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
  • Il codice tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è 6963 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022).

 

Trattandosi di agevolazioni di natura prettamente fiscale vi consigliamo di prendere contatti con il vs referente fiscale al fine di valutare l’effettiva esigibilità dei crediti maturati.

Esempio: nella fattura alla pagina 4 di Hera,  riportata nell’angolo in alto a destra, sotto alla voce totale Corrispettivi di vendita, l’importo da prendere in considerazione è euro 3.235,83

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Ø Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici – Crediti d’imposta – Circolare n 13 Agenzia delle Entrate

Si segnala la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 13 del 13/05/2022 in merito ai crediti di imposta previsti per le imprese energivore e non energivore per il primo e secondo trimestre 2022.

La circolare chiarisce aspetti collegati ai crediti maturati sui costi per l’energia elettrica.

In sintesi, con riferimento al primo trimestre 2022 e alle imprese energivore

  1. per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  1. il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio;
  1. ai fini del calcolo della componente energia elettrica e della spesa agevolabile, si tiene conto della spesa per la materia energia, ovvero dei costi sostenuti
    • per l’energia elettrica (in esecuzione di contratti di fornitura sia a prezzo fisso che a prezzo indicizzato/variabile)
    • per le perdite di rete,
    • per il dispacciamento e
    • per la commercializzazione (c.d. fee di servizio);
  1. non concorrono al calcolo del costo medio della componente energia elettrica e della spesa agevolabile le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte;
  1. il costo medio della componente energia elettrica di cui al punto precedente va ridotto di eventuali “sussidi”. L’Agenzia indica che per “sussidio” si debba intendere qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale);
  1. alla nota 3 della circolare viene indicato invece che eventuali “sussidi” non debbano essere tenuti in considerazione nel calcolo della spesa agevolabile;
  1. le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e il loro sostenimento devono essere documentate mediante il possesso delle fatture di acquisto;
  1. il credito d’imposta è utilizzabile entro la data del 31 dicembre 2022 e può essere ceduto (vedere capitolo 4 della circolare);
  1. non trovano applicazione
    • il limite annuale di € 250.000 sui crediti d’imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e
    • il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro;

Con riferimento al secondo trimestre 2022 e alle imprese energivore

  1. per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  1. a differenza di quanto stabilito per il primo trimestre, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. il credito di imposta risulta pari al 25% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. in caso di produzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la norma precisa che il relativo credito d’imposta è determinato facendo riferimento alla media relativa al secondo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale (PUN). Viene precisato inoltre che la produzione e l’autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea documentazione, che consenta di attestarne, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa;
  1. per tutto il resto, trova applicazione quanto già stabilito per le imprese energivore con riferimento al primo trimestre 2022.

Con riferimento al secondo trimestre 2022 e alle imprese NON energivore

 

  1. viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica», pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture (si segnala che la pubblicazione della Circolare è antecedente alla pubblicazione definitiva del DL Aiuti, che innalza la percentuale dal 12% al 15%);
  1. il credito d’imposta NON è riconosciuto sulla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. per tutto il resto, trova applicazione quanto già stabilito per le imprese energivore con riferimento al primo semestre 2022.

È presumibile che quanto prima venga pubblicata analoga circolare relativa ai crediti in materia di gas metano, probabilmente in seguito alla pubblicazione in GU del DL Aiuti (avvenuta il 17/5/22) che introduce per le aziende gasivore un credito di imposta per i consumi di gas metano relativi al primo trimestre e incrementa per il secondo trimestre l’entità dei crediti già stabiliti da precedenti decreti, ovvero:

  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale dal 20 al 25%;
  • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

Ø Sintesi dei Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici

Per agevolarVi nell’inquadramento organico di una materia che sta diventando sempre più articolata e complessa, si riepilogano di seguito i provvedimenti normativi ad oggi emanati nel corso dell’anno 2022 in materia di contenimento dei costi energetici.

 

II 27/1/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL Sostegni Ter (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“), contenente importanti misure sull’energia.

  • (Art. 14) Nel 1 trimestre 2022 annullamento degli oneri generali di sistema per tutte le utenze (tali oneri erano già annullati per le utenze domestiche e non domestiche in Bassa Tensione con potenza ≤16,5 kW, secondo quanto previsto da Legge Bilancio). Il costo della misura è 1,2 miliardi € (recuperati da maggiori proventi aste CO2).
  • (Art. 15) Per le imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 4 trimestre 2019 e il 4 trimestre 2021 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1 trimestre 2022.
  • (Art. 16) A decorrere dal 1/2/2022 e fino al 31/12/2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, ossia una specie di “price cap” per compensare i cosiddetti extra-profitti dei produttori rinnovabili.

II 1/3/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL ENERGIA (“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”).

  • (Art. 1) Azzeramento degli oneri di sistema sui consumi di energia elettrica anche per il secondo trimestre 2022.
  • (Art. 3) Riduzione al 5% dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas anche per il secondo trimestre 2022.
  • (Art. 4) Per le imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 1 trimestre 2019 e il 1 trimestre 2022 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2 trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del nuovo DL TAGLIA PREZZI del 22-3-2022 che ha portato al 25% il credito di imposta (vedere punti successivi).

  • (Art .5) Per le imprese a forte consumo di gas naturale parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas nel 2 trimestre 2022; ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a circa 25.000 mc, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici“.

Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del nuovo DL TAGLIA PREZZI del 22-3-2022 che ha portato al 20% il credito di imposta (vedere punti successivi).

  • (Art. 16) Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi: prevede un potenziamento dell’estrazione di gas da giacimenti nazionali abbinato alla possibilità per i Consumatori «gasivori» di sottoscrivere contratti di approvvigionamento di gas metano di medio periodo a prezzo «equo».

 

II 22/3/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL TAGLIA PREZZI (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”).

  • (Art. 3) Per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica) che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 1 trimestre 2019 e il 1 trimestre 2022 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2 trimestre 2022. Il credito d’imposta è cedibile (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • (Art. 4) Per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas nel 2 trimestre 2022. Il credito d’imposta è cedibile (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • (Art. 5) I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi degli Art. 4 e 5 del DL ENERGIA sono rideterminati rispettivamente nella misura del 25% per l’energia elettrica e del 20% per il gas naturale.
  • (Art. 9) I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi dell’Art. 15 del DL Sostegni Ter e degli Art. 4 e 5 del DL ENERGIA sono cedibili (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con la risoluzione 13/E del 21 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

 

Il 17/5/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL AIUTI (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina’).

  • (Art. 2):
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (ex decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (ex decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (ex decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
  • (Art. 4):
    • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale10%.

Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

In sede di conversione, con riferimento ai “Bonus sociali per elettricità e gas” (art. 6, D.L. n. 21/2022), il provvedimento precisa che il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è pari a 12.000 euro. Inoltre, per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, l’incremento del valore soglia dell’ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità previste dall’art. 3 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni in L. 27 aprile 2022, n. 34).

In merito agli interventi in materia di lavoro, si segnalano:
• la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);

• i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26, comma 9, lett. c-bis, D.Lgs. n. 148/2015) che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);

• previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);

• la proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);

• in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo,  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). Inoltre, la norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);

• le modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).

Per tutti i dettagli, consulta la Legge.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

Ø In porto il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento

A cura di Fisco Oggi

Dopo il Senato, anche la Camera rinnova la fiducia al Governo, convertendo in legge un nutrito pacchetto di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in atto

 

Luce e gas, rateizzabili anche le bollette di maggio e giugno. Retroattiva sin dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza la “tregua” con le pubbliche amministrazioni in caso di professionista ammalato di Covid. Più tempo agli operatori del settore tessile, moda e accessori per l’utilizzo del “bonus rimanenze di magazzino”. Per i gestori di teatri e sale da concerto, c’è la sospensione dei versamenti fiscali da aprile a giugno.

Prorogate, per bar e ristoranti, le semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico. Raddoppia a 60 giorni, fino a tutto agosto, il termine per il pagamento degli avvisi bonari. Superbonus e opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, dal 2023 serve la certificazione Soa per gli interventi oltre i 516mila euro. Ristretto l’ambito di applicazione del regime agevolato per gli sportivi impatriati.
A bordo del provvedimento, anche la riduzione fino all’8 luglio delle accise sui carburanti sancita dallo specifico Dl 38/2022 (“Misure urgenti in materia di accise Iva sui carburanti“), che viene abrogato, con contestuale trasposizione dei suoi contenuti nel corpo del “decreto Ucraina-bis” (rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza).
Queste (e altre) le novità in ambito fiscale provenienti dal Parlamento durante l’esame del Dl 21/2022 (Atto Camera 3609); sono riepilogate e sintetizzate nello schema che segue.
Per le principali disposizioni contenute nel testo originario del decreto, vedi:
– “Stop al caro energia, misure già operative
– “Decreto Ucraina-bis – 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore
– “Decreto Ucraina-bis – 2: energia e gas, nuovi tax credit alle imprese
– “Decreto Ucraina-bis – 3: bollette senza rincari per molte più famiglie
– “Decreto Ucraina-bis – 4: bonus sui carburanti in agricoltura e pesca
– “Decreto Ucraina-bis – 5: bonus Imu per le imprese turistico-ricettive
– “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi“.

Art. 1-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti

Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti. Questa è fissata: per la benzina, a 478,40 euro per mille litri; per il gasolio, a 367,40 euro per mille litri; per il Gpl, a 182,61 euro per mille chilogrammi (fino alla stessa data dell’8 luglio viene sospesa l’applicazione dell'”ordinaria” accisa agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, sul gasolio commerciale usato come carburante – numero 4-bistabella A allegata al Dlgs 504/1995). Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 15 luglio 2022 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi alla data dell’8 luglio; in caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Inoltre, per prevenire manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle accise e dell’Iva, è previsto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi della collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Ismea, Unioncamere, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nonché del supporto operativo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette, avendo tra l’altro accesso diretto ai dati relativi alle giacenze dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione e a quelli contenuti nel Das telematico, il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti energetici che hanno assolto l’accisa.

Art. 2 (modificato)
Bonus carburante ai dipendenti

Estesa a tutti i datori di lavoro privati (quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali) la possibilità, inizialmente riconosciuta esclusivamente alle aziende private, di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo (nel testo originario, solo a titolo gratuito) buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Questa norma dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se complessivamente, nel periodo d’imposta, non supera i 258,23 euro (il “decreto Agosto”, per gli anni 2020 e 2021, ha raddoppiato il plafond, innalzandolo a 516,46 euro – articolo 112, Dl 104/2020); in caso di superamento del tetto, l’intero valore concorre alla formazione del reddito. La Relazione illustrativa del provvedimento specifica che gli importi, fino a 200 euro, riconosciuti sotto forma di buoni carburante non tassati sono ulteriori rispetto alla vigente soglia di esenzione.

Art. 5-quater (nuovo)
Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici

Modificata la disposizione del Testo unico delle accise (articolo 23, comma 12, Dlgs 504/1995) che disciplina l’ipotesi in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accerta il venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici (comma 4 dello stesso articolo). È ora previsto che, in luogo della sospensione fino al ripristino dei requisiti entro il termine di un anno (pena la revoca dell’autorizzazione), l’interessato può richiedere di proseguire l’attività per dodici mesi, dietro prestazione di apposita garanzia in denaro o in titoli di Stato, pari, in ciascun mese, al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito nel mese solare precedente; se le condizioni non sono ripristinate nei dodici mesi, l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale viene revocata. Un decreto Mef dovrà definire i profili attuativi della norma. Durante il periodo di proseguimento “sotto garanzia”, i prodotti energetici estratti dal deposito non fruiscono della sospensione dell’Iva prevista dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 941, legge 205/2017 – circolare 18/2019).

Art. 6-bis (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici

Prorogata di due mesi la disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 509 e seguenti, legge 234/2021) secondo la quale, in riferimento agli omessi pagamenti delle bollette di luce e gas emesse nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società devono offrire al cliente finale domestico un piano di rateizzazione fino a un massimo di dieci mesi, senza applicazione di interessi. La previsione è ora estesa anche alle fatture emesse fino al prossimo 30 giugno. Si segnala che le modalità attuative della norma agevolativa sono state definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la deliberazione 636/2021.

Art. 7 (modificato)
Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Definito il profilo sanzionatorio della neo-introdotta diposizione (comma 5) con cui sono stati posti obblighi informativi in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano (vedi “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi“). Tali operatori devono trasmettere al ministero della Transizione ecologica e all’Arera, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 21/2022, i contratti già stipulati e, ugualmente nei successivi quindici giorni, i nuovi contratti che verranno sottoscritti nonché le relative eventuali modifiche. Per gli inadempienti, viene prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato (con un minimo di 2mila euro e un massimo di 200mila euro), per la quale vanno osservate le regole dettate dalla legge 689/1981 (“Modifiche al sistema penale“).

Art. 10-bis (nuovo)
Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77

Introdotta una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (rispettivamente, articolo 119 e articolo 121, comma 2, Dl 34/2020). Opera solo se l’importo degli interventi supera 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa (società organismo di attestazione), cioè della qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici, per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro (articolo 84, Dlgs 50/2016). Invece, nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione; la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.

Art. 10-ter (nuovo)
Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le autorizzazioni “straordinarie” per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande. La disposizione, introdotta dal “decreto Ristori” (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020) inizialmente per il solo primo trimestre del 2021 e più volte prolungata (da ultimo, fino al 30 giugno 2022, dal “decreto Milleproroghe” – articolo 3-quinquies, Dl 228/2021), ha semplificato le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, consentendone la presentazione telematica al competente ufficio comunale con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo, nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, ombrelloni, ecc.), permettendo a bar e ristoranti di farlo senza dover prima acquisire le ordinarie autorizzazioni imposte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni fissato, dal Testo unico in materia edilizia, per la loro rimozione. Viene ora previsto che le autorizzazioni in essere sono estese fino al prossimo 30 settembre, non è necessario chiederne altre, a patto che sia stato assolto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge 160/2019); in ogni caso, le amministrazioni locali hanno la facoltà di deliberare la riduzione o l’esenzione dal pagamento del tributo per quelle attività.

Art. 10-quater (nuovo)
Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

Slitta di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro cui sarà possibile utilizzare i finanziamenti agevolati concessi, dal “decreto Spending review” (articolo 3-bis, Dl 95/2012), alle imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di contributi destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili abitativi e a uso produttivo, al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali, alla ricostituzione delle scorte e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate, per garantirne la continuità produttiva. Per i soggetti su indicati, il comma 4-bis (inserito dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2019 – articolo 25-quinquies, Dl 119/2018) stabilisce che le somme erogate dalle banche, depositate su conti correnti vincolati, vanno utilizzate sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti attuativi adottati dai presidenti di quelle Regioni e comunque entro il 31 dicembre 2022. Tale termine ultimo è ora spostato in avanti di 365 giorni.

Art. 10-sexies (nuovo)
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

Più tempo per l’utilizzo del “bonus rimanenze”, il credito d’imposta introdotto dal “decreto Rilancio” per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (articolo 48-bis, Dl 34/2020 – vedi “Il “Rilancio” post conversione – 5. Bonus sulle eccedenze fashion“, “Tax credit Tessile, Moda e Accessori: pronte le istruzioni per la fruizione” e “Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati“). A tal fine, viene modificato il comma 3 della norma istitutiva, secondo cui l’agevolazione fiscale andava sfruttata esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; ora, invece, l’opportunità è genericamente estesa ai periodi d’imposta successivi.

Art. 12-bis (nuovo)
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

Sancita con decorrenza dal 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, la retroattività della sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid. La disposizione ora modificata, introdotta dal “decreto Sostegni”, prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, se dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari (articolo 22-bis, Dl 41/2021). La sospensione del termine opera dall’inizio dell’impedimento fino a trenta giorni dopo la sua cessazione, coincidente con la data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena; trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha sette giorni di tempo per procedere agli adempimenti. La norma è stata applicata dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sostegni” che l’ha introdotta. Ora, invece, le si attribuisce efficacia retroattiva, stabilendo che la sospensione dei termini opera anche per gli episodi verificatisi a partire dal 31 gennaio 2020, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (deliberazione 31 gennaio 2020). Tuttavia, non sono rimborsabili gli interessi e le sanzioni eventualmente già pagati per inadempimenti commessi nel periodo in cui la sospensione non operava (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021) e restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva emesse, le quali non possono essere riesaminate o annullate. Un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis“, dovrà individuare le modalità attuative della disposizione.

Art. 12-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Modificato il regime fiscale agevolato per gli sportivi professionisti impatriati (articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, Dlgs 147/2015), secondo cui i redditi prodotti da quei lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che si versi un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. L’ambito applicativo del trattamento di favore viene ristretto a due ipotesi: i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a un milione di euro; i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a 500mila euro. In ogni caso, come già in precedenza, non si applicano né la maggiorazione prevista quando il beneficiario ha almeno tre figli minorenni o a carico (comma 3-bis, quarto periodo) né quella riconosciuta in caso di trasferimento in una regione del Mezzogiorno (comma 5-bis). È confermato che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento del contributo dello 0,5% della base imponibile. Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis“, quindi dal 2022, senza però interessare i contratti già in essere, per i quali, fino alla scadenza naturale, varrà la vecchia disciplina.

Art. 22-bis (nuovo)
Misure di sostegno per il comparto teatrale

Sospesi i pagamenti fiscali del secondo trimestre per gli operatori con codice Ateco 90.04.00. I soggetti che svolgono attività di gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, sono temporaneamente esonerati dal versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Gli importi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Le somme già versate non sono rimborsabili.

Art. 22-quater (nuovo)
Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e delle disposizioni secondo cui la posa di strutture amovibili in spazi aperti per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento anti Covid (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) non è soggetta alle autorizzazioni e al termine di 90 giorni per la loro rimozione previsti dalle norme vigenti (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020). Ne sono destinatari gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quelli nei quali viene congiuntamente effettuata attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Art. 23-bis (nuovo)
Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Meglio chiarita la disposizione – inserita nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del “decreto Sostegni-ter” (articolo 28-quater, Dl 4/2022) – che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. È ora specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

Art. 37 (modificato)
Contributo straordinario contro il caro bollette

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per quest’ultimo, ai fini del calcolo della base imponibile, si assume “zero” come valore di riferimento. È la puntualizzazione inserita nell’ambito della norma che, per il 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi. Il contributo è pari al 10% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021), da autoliquidare e versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2022; non è dovuto in caso di incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10%.
In materia, è opportuno ricordare che il “decreto Aiuti”, in vigore da oggi, è anch’esso intervenuto sulla disposizione, apportando alcune importanti modifiche: l’aliquota del prelievo è passata al 25%; il periodo di riferimento per la verifica e la quantificazione dell’incremento del saldo è diventato 1° ottobre – 30 aprile; il contributo va versato, per il 40%, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022 (articolo 55, Dl 50/2022).

Art. 37-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

Sessanta giorni, invece degli ordinari trenta, per pagare gli “avvisi bonari”, ossia le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (per le imposte dirette) e dell’articolo 54-bis, Dpr 633/1972 (per l’Iva). La novità si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis” e il 31 agosto 2022. La disposizione intende “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico“. A tal fine, dunque, è raddoppiato il termine entro cui si può provvedere al versamento delle somme dovute, beneficiando della riduzione a un terzo delle sanzioni al 30%, ed evitare, in tal modo, l’iscrizione a ruolo (articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997).

“Decreto Aiuti”: le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“.

Il Decreto prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di energia:

  • bonus sociale elettricità e gas. Per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell’energia elettrica, riconosciute sulla base del valore ISEE determinato dall’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022. Inoltre, in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permetta l’applicazione del bonus, l’eventuale pagamento intervenuto nell’anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022 (art. 1);
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento prevede:

  • un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) (art. 31);
  • un’indennità una tantum di 200 euro in favore di pensionati, percettori di NaSPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, beneficiari nel corso del 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (art. 32);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 33);
  • un bonus per il sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e fino al 31 dicembre 2022 – di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (art. 35);
  • incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo per i servizi di trasporto pubblico locale (di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021) (art. 36);
  • aumento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).

Il Decreto introduce altresì, misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese, tra le quali:

  • misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della attuale crisi (art. 15);
  • misure temporanee a sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina (art. 16);
  • istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro (art. 18);
  • rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 (art. 19);
  • maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21);
  • aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);
  • rifinanziamento del Fondo IPCEI, per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, di 150 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 150 milioni di euro per il 2024 (art. 24);
  • istituzione del Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 25).

In Allegato:
Nota di aggiornamento di Confindustria sulle misure previste dal Decreto a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese.

Per tutti i dettagli consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro

Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli

Il riversamento volontario degli importi dovuti in restituzione, per superamento dei massimali comunitari, dovrà essere effettuato tramite modello F24, esclusa la compensazione

Da Fisco Oggi

 

Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste. L’autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Le novità nel provvedimento del 27 aprile 2022, siglato oggi dal direttore Ruffini, che, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, approva lo schema di autodichiarazione per gli aiuti e ne definisce regole, termini di presentazione e contenuto e delinea le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti (articolo 4 del richiamato decreto), nonché definisce anche le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Ma veniamo al dunque.

Modalità e, soprattutto, termini
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).
Nel provvedimento odierno si legge che l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio webdisponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto “Sostegni”) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.

Un obbligo, ma non sempre
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione “generale” non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

È sempre obbligatoria invece quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C
  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Riversamento con F24 
Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Per tale motivo, il provvedimento annuncia l’imminente istituzione, con risoluzione, degli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

L’interscambio con i Comuni
Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Pertanto, a breve, sullo stesso portale, saranno pubblicate le specifiche tecniche ad hoc.

In conclusione, l’Agenzia dichiara che il tutto avverrà nel rispetto della tutela della privacy.

Webinar a cura di Confindustria, SFC e 4Maganer

In vista della scadenza del 30 giugno p.v. del termime per la presentazione dell’Autodichiarazione sulle misure di aiuto di Stato fruite durante la fase di crisi pandemica, Confindustria, SFC e 4Maganer hanno organizzato un appuntamento – per il giorno 7 giugno – dedicati al tema Aiuti di Stato Covid-19.

 

In particolare nel corso dell’incontro  saranno approfonditi i contenuti del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile scorso e dell’Autodichiarazione sulle misure di aiuto di Stato fruite durante la fase di crisi pandemica.

 

Di seguito il link per la registrazione all’appuntamento da cui è possibile consultare anche il programma del 7 giugno 2022 (ore 10:00): https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/aiuti_covid19-2022-06-07/

https://www.alberghiconfindustria.it/public/images/2022_06_07_Monitor_Legislativo_AiutiStato_Covid_19_Programma.png

NOVITA FISCALI DEL DECRETO PNRR2 (DL 36/2022)


Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100/2022

Il 30 aprile u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 il decreto legge 36/2022; tra le principali disposizioni tributarie, in chiava anti evasione, vi è dal 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica che viene esteso alle partite Iva in regime forfetario, con esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro; viene poi anticipata, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti e dei professionisti che non accettano i pagamenti con Pos.

Di seguito, più nel dettaglio, le disposizioni di natura fiscale introdotte così come riassunte sul sito di Fisco Oggi:

Norma Contenuto
Art.18, comma 1 Sanzioni Pos

Scatterà dal 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo “decreto Pnrr” (articolo 19-ter, Dl 152/2021 – vedi “Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l’utilizzo del Pos“), la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos (comma 4-bis dello stesso articolo 15). In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13) e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (articolo 17); fa invece eccezione, non trova cioè applicazione, la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell'”oblazione amministrativa”, ossia della facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16).

 

Art.18, commi 2 e 3 Fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (in realtà, dal prossimo 1° luglio – termine così prorogato dal collegato fiscale all’ultima legge di bilancio, articolo 5, comma 14-ter, Dl 146/2021 – anche i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica). A tal fine, dalla norma introduttiva dell’adempimento (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) scompare l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia: i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Infine, è il caso di ricordare che, attualmente e per tutto il 2022, per due categorie di operatori vige il divieto di emettere fatture elettroniche: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts (articolo 10-bis, Dl 119/2018), e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio, è concesso un approccio “soft” nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): l’emissione della certificazione informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Rispettando tale termine, non si cadrà nell’ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).

 

Art.18, comma 4 Invio dati Pos

Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (articolo 22, comma 5, Dl 124/2019). La misura, anch’essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva del “pre-conto” non seguito dall’emissione del documento fiscale.

 

Art.23,
commi 1-3
Idrogeno verde

Niente accise sull’idrogeno verde e niente oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo. Sono le misure adottate per incentivare la produzione e il consumo di uno degli elementi chiave per la decarbonizzazione, ossia l’idrogeno verde, vettore di energia ricavato dall’acqua attraverso l’impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili. In particolare, si stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 3, comma 11, Dlgs 79/1999) per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa (articolo 21, Dlgs 504/1995), a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Un decreto del ministro della Transizione ecologica, entro sessanta giorni dal 1° maggio (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr 2”), quindi entro il 30 giugno, individuerà i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentono di esentare dagli oneri di sistema il consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde, nonché le modalità con le quali l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dovrà attuare la disposizione.

 

Art. 24 Invio dati all’Enea

Per potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso l'”ecobonus” e il “sismabonus”, è modificata la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, l’invio telematico all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati, per l’elaborazione degli stessi e la successiva condivisione dei risultati con i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze nonché, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013). Ora, invece, l’invio dei dati avviene, anche e soprattutto, per garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”), mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr, l’Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale.

 

Art.37, comma 2 Zone economiche speciali

Ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017). Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

Art. 42 Crisi d’impresa

Slitta di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

EMERGENZA CORONAVIRUS Circolare Covid19 del 30 aprile 2022 Ordinanze Ministero della salute 28 aprile 2022

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 30 aprile 2022 Ordinanze Ministero della salute 28 aprile 2022
MISURE IN VIGORE DAL 1 MAGGIO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2022

Ordinanze Ministero della salute 28 aprile 2022 – Abolizione del PLF e proroga utilizzo mascherine solo per trasporti e spettacoli al chiuso

ALLEGATI: Ordinanza_Min_Salute_28_aprile_2022_Proroga_Mascherine –  Ordinanza_Min_Salute_28_aprile_2022_Abolizione_PLF

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento. Rimarrà invece fino al prossimo 31 maggio l’obbligo di presentare al vettore il green pass al confine.

Il ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato una seconda ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

La seconda ordinanza nel prevedere la proroga al 15 giugno dell’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 esclusivamente per accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto[1], spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Restano pertanto escluse dall’obbligo di utilizzo della mascherina tutte le altre attività, anche al chiuso.

l’ordinanza sottolinea però che è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico

[1] 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

 

Allegati

·         Ordinanza 28 aprile – Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

·         Ordinanza 28 aprile – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

In sintesi:

Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

·         aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

·         navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

·         treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

·         autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

·         autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

·         mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

·         mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

·         spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

L’ORDINANZA

 

Mascherina FFP2 obbligatoria Luoghi di lavoro

Le mascherine saranno invece “raccomandate” in tutte le altre situazioni con rischio di contagio. Al lavoro valgono i protocolli tra imprese e sindacato che potranno essere aggiornati che prevedono tanto l’obbligo di mascherina chirurgica quanto il distanziamento di un metro come principali azioni di contenimento.

 

 

Mascherina FFP2 non obbligatoria

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

• i bambini di età inferiore ai sei anni;

• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Cordiali Saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 30 marzo 2022

Upa informa

Circolare del 30 marzo 2022

     Argomenti:

Ø  DL Riaperture – Pubblicazione in GU

Ø  Il Decreto “Sostegni-ter” è diventato legge

Ø  Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo

Ø  DL Ucraina in GU – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Ø  Contributi a fondo perso – Digitalizzazione PMI – FILSE

Ø  Prestazioni di lavoro autonomo occasionale anno 2022 – nuovo applicativo per invio comunicazione preventiva

Ø  Canone Speciale RAI scadenza pagamento 31 marzo 2022

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

Ø  Richieste da parte di LEA –Liberi Editori Autori. CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

DL Riaperture – Pubblicazione in GU

ALLEGATI: Bando_digital_22 – Comunicazione_Prestazioni_occasionali_Nuovo_applicativo_dal_28_marzo –  Nota_DL_Ucraina_n.21-2022_Primi commenti – Nota_Misure_sostegno_conflitto_ucraino_Credito_e_Finanza –  Aiuti_di_Stato_nuovo_Quadro_temporaneo_per_compensare_effetti_crisi_russo-ucraina

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 21 marzo per informarvi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Attenzione! Come anticipato nella nostra comunicazione della scorsa settimana, a partire dal 1 aprile 2021 l’accesso in albergo e nelle altre strutture ricettive e ai ristoranti riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, è libero. Gli artt. 6 e 7 del DL 24/22 rivedono le attività e i servizi il cui accesso è riservato ai soggetti muniti, rispettivamente, di green pass base e super green pass che non comprendono gli alberghi.

Riportiamo di seguito le principali novità di interesse per le imprese, nella maggior parte dei casi già anticipate nella precedente comunicazione.

Linee guida

(art.3)

 

Il Ministero della salute, fino al 31 dicembre 2022, può con propria ordinanza:

o   Adottare di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, adottare e aggiornare Linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività  economiche, produttive e sociali. A tal proposito segnaliamo che sono in corso di validazione da parte del CTS le nuove linee guida che andranno a sostituire, una volta adottate con specifica ordinanza, quelle del 2 dicembre scorso

o   Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Quarantena

(art. 4)

–        Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo del tampone (antigenico o molecolare) effettuato anche in centri privati.

–        Dal 1° aprile 2022 ai contatti stretti di persone risultate positive al Covid si applica il regime dell’autsorveglianza (obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in caso di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo; obbligo di effettuare un test alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo)

Mascherine

(art. 5)

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare:

–          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2

o   Per l’accesso e l’utilizzo di aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto  ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due  regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di ncc; mezzi ipiegati nei servizi di TPL o regionale; mezzi di trasporto scolastico

o   Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

o   per gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi

–          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

o   in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati

o   in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad  eccezione del momento del ballo

Attenzione
Green Pass base

(art. 6)

Ristorazione
Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (vaccinazione/avvenuta guarigione/tampone negativo) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

o   mense e catering continuativo su base contrattuale;

o   servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da  qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

N.B. Occorrerà pertanto per l’accesso ai servizi di ristorazione, diversi da quelli riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, solo il green pass base, diversamente da quanto previsto dalla bozza del provvedimento che invece riportava l’obbligo di accesso con super green pass (certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione/avvenuta guarigione)

o   concorsi pubblici;

o   corsi di formazione pubblici e privati,

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

Dal 1 aprile non occorrerà più il green pass base per l’accesso ai servizi alla persona e alle attività commerciali

Si ricorda che sono esenti dall’obbligo di accesso con green pass base i soggetti di età inferiore a 12 anni e quelli esentati sula base di idonea certificazione medica

Dal 1 al 30 aprile 2022 anche per l’accesso ai mezzi di trasporto[1] sarà sufficiente il solo green pass base

Dipendenti

Prorogato fino al 30 aprile, l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, il green pass base pe l’accesso ai luoghi di lavoro privati.

Anche i lavoratori over 50, fermo rimanendo l’obbligo vaccinale fino al 15.06.2022, potranno accedere con i solo green pass base

Super Green Pass

(art. 7)

Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass (certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione ovvero avvenuta guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

o   piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce;

o   convegni e congressi;

o   centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

o   feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

o   attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;

o    attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

Smart working

(art. 10)

Prorogato fino al 30 giugno lo smart working semplificato


[1] a) aeromobili adibiti ai servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;  c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Il Decreto “Sostegni-ter” è diventato legge

Sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali introdotte o modificate dal Parlamento durante l’esame

Dopo il Senato, anche la Camera vota la fiducia alle misure urgenti a favore di imprese e operatori economici connesse all’emergenza Covid e per contenere gli effetti dei rincari elettrici

La rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” è una delle novità in ambito tributario arrivate dalla conversione in legge del Dl 4/2022. In tema di bonus edilizi, è prorogato al 29 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020; di conseguenza, slitta pure la data a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate: l’appuntamento è rimandato al 23 maggio. Bonus affitti esteso agli esercenti attività di gestione di piscine, bonus terme utilizzabile fino al 30 giugno. Sarà possibile sospendere gli ammortamenti anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, mentre chi revoca una precedente rivalutazione potrà neutralizzare l’operazione anche ai fini civilistici, eliminando l’appostazione dal bilancio (atto Camera 3522).
Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito. Il “decreto antifrodi”, pertanto, non sarà convertito in legge, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza; validi e salvi pure gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici basati sulle disposizioni cassate da quello stesso decreto (articolo 28, comma 1, e articolo 16, Dl n. 4/2022), ora a sua volta abrogato.
A seguire, una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali introdotte o modificate dal Parlamento durante l’esame del Dl n. 4/2022 (per una panoramica sul testo originario del decreto, vedi “Sostegni-ter, nuovi contributi e misure di sostegno all’economia“).

Art. 1 (modificato)
Misure di sostegno per le attività chiuse

Slitta di un mese, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “decreto Natale” (articolo 6, Dl 221/2021) dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in esame. Si tratta delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. Ricordiamo che il “decreto Natale” ha vietato, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti comportanti assembramenti in spazi aperti e ha sospeso fino al 10 febbraio 2022 (come stabilito in fase di conversione, rispetto all’iniziale 31 gennaio) le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (comma 3 – modificato).

Art. 3 (modificato)
Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Demandato all’Istat il compito di individuare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter“, uno specifico codice Ateco per ciascuna attività d’impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, i cui operatori rientrano tra i beneficiari dei contributi a fondo perduto (per complessivi 40 milioni di euro nel 2022) destinati alle imprese attive nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Horeca (Hotellerie-Restaurant-Catering). Vi accede chi, nel 2021, ha subìto un calo dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019; per le imprese costituite nel 2020, il confronto avviene tra l’ammontare medio dei mesi di quell’anno successivi all’apertura della partita Iva e l’ammontare medio mensile del 2021 (comma 2-bis – nuovo).

Introdotta la possibilità di estendere ai fini civilistici gli effetti della revoca fiscale, anche parziale, di una rivalutazione già effettuata. La disposizione si collega alla modifica apportata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 622-624, legge 234/2021) alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “decreto Agosto” (articolo 110, Dl 104/2020), che ha fissato nuovi limiti alla deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali (marchi e avviamento), consentendola, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo, invece dell’ordinario ammortamento per diciottesimi. Quest’ultimo può essere mantenuto pagando un’imposta sostitutiva del 12, 14 o 16% (a seconda dell’entità dei maggiori valori), al netto del 3% versato per il riallineamento. In ogni caso, chi ha già effettuato la rivalutazione alla data di entrata in vigore della legge di bilancio può revocare la scelta, secondo le modalità stabilite da un provvedimento delle Entrate, e le somme pagate possono essere chieste a rimborso o compensate tramite F24. Adesso, viene permesso di annullare l’operazione anche ai fini civilistici, consentendo di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione precedentemente effettuata. Nelle note al bilancio andrà fornita adeguata informativa sugli effetti prodotti dall’esercizio della revoca (comma 3-bis – nuovo).

Vista la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e ravvisata la necessità di sviluppare nuove modalità per valorizzare e promuovere tali attività, l’Istat, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter“, dovrà provvedere a una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco (comma 4-bis – nuovo).

Art. 4 (modificato)
Fondo unico nazionale per il turismo

Per il 2022, sale a 105 milioni di euro (rispetto ai 100 del testo originario) l’incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 366, legge 234/2021). Le nuove risorse sono così ripartite: 60,7 milioni per l’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, compresi quelli per lavoro stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2,5 milioni per le imprese, non svolgenti servizio pubblico, autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 39,3 milioni per sostenere la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno registrato un calo del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 (vengono ora inclusi anche gli operatori costituiti o autorizzati dopo il 1° gennaio 2020) (comma 1 – modificato).
Sono poi destinati 2 milioni di euro alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva (comma 2-bis – nuovo).
Infine, a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, è previsto, nel limite di minori entrate contributive per 56,25 milioni di euro, l’esonero dalla contribuzione previdenziale a loro carico (esclusi premi e contributi dovuti all’Inail) fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e va applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (commi da 2-ter a 2-septies – nuovi).

Art. 4-bis (nuovo)
Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Esteso il perimetro di applicazione degli incentivi (credito d’imposta dell’80% e contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro) introdotti dall’articolo 1 del Dl 152/2021 a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, tra il 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore di quel decreto) e il 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa (vedi “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico“). Tra gli interventi agevolabili vengono aggiunte le installazioni di unità abitative mobili (comprese quelle con meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, ecc.), purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico.

Art. 5 (modificato)
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Ampliata la platea dei destinatari del “bonus affitti” 2022, spettante, per i mesi da gennaio a marzo, alle imprese del settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (vedi “Sostegni-ter – 4: gli aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta“). A seguito della modifica introdotta durante la conversione in legge del decreto, possono accedervi anche le imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice Ateco 93.11.20).

Art. 5-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dal “decreto Agosto” (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020) per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore di quel provvedimento (cioè, il 2020 per i contribuenti “solari”), di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato; la disposizione riguarda tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La norma originaria era già stata modificata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 711, legge 234/2021), che ha permesso di sospendere l’ammortamento anche per l’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, limitandola, però, ai soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo; subito dopo, il “Milleproroghe” ha eliminato tale condizione (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Dl 228/2021). Ora, la misura agevolativa è confermata anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale della sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Art. 6 (modificato)
Buoni per servizi termali

Differita al 30 giugno 2022, tre mesi in più rispetto al 31 marzo indicato nel testo originario del decreto, l’utilizzabilità dei buoni per l’acquisto di servizi termali, misura con cui il “decreto Agosto” riconosce agli utenti prenotati uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi fruiti, fino a un massimo di 200 euro (articolo 29-bis, Dl 104/2020). La disposizione – sottolinea la relazione illustrativa – cerca di evitare le conseguenze derivanti dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria, visto che le necessarie misure restrittive adottate hanno reso difficoltoso, se non impossibile, sfruttare i buoni, tant’è che quasi la metà di quelli emessi non è stato usato entro il termine dell’8 gennaio 2022 (sessanta giorni dal 9 novembre 2021, data in cui le prenotazioni fatte attraverso gli enti termali accreditati hanno esaurito le risorse disponibili – vedi “Bonus terme: tutto pronto per stabilimenti e utenti“). Per non danneggiare né gli utenti né le aziende del comparto, i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti all’8 gennaio 2022, saranno utilizzabili fino al 30 giugno.

Art. 6-ter (nuovo)
Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti

Ampliato il perimetro di applicazione del regime opzionale dettato dall’articolo 24-ter del Tuir per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione entro i 20mila abitanti o in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 o 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016) con non più di 3mila abitanti. I pensionati neoresidenti possono assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, anziché alla tassazione Irpef ordinaria, a un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione (massimo nove anni). Adesso, vengono inclusi anche i territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (terremoto in Abruzzo) ed è fissato un limite demografico unico: il comune in cui ci si sposta deve avere una popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Art.10-ter (nuovo)
Disposizioni in materia di perizie tecniche

In materia di “bonus investimenti”, apportate modifiche alle norme disciplinanti la perizia tecnica nell’ambito del settore agricolo. La stessa può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (articolo 1, comma 195, legge 160/2019; articolo 1, comma 1062, legge 178/2020).

Art.10-quater (nuovo)
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

In relazione alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è concesso un ulteriore extratime (il termine ordinario del 16 marzo era già stato prorogato al 7 aprile dal provvedimento 3 febbraio 2022) per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (articolo 121, Dl 34/2020). La scadenza è ora spostata al 29 aprile 2022 (comma 1).
Conseguentemente, considerato che i dati delle opzioni relative ai bonus edilizi contribuiscono anche alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, è differito pure il termine a partire dal quale le stesse saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate. Quest’anno, pertanto, la precompilata potrà essere visionata dal 23 maggio 2022, anziché dall’ordinario 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs 175/2014) (comma 2).

Art.10-quinquies (nuovo)
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Ancora una chance per quanti, pur aderendo ad alcuni istituti definitori, non hanno rispettato le scadenze dei relativi pagamenti. Nel dettaglio, si tratta della “rottamazione” dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl 119/2018), compresi quelli riguardanti le risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali, e l’Iva riscossa all’importazione, nonché del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018). I termini per rimediare all’irregolarità e incassare i benefici della “pace fiscale” sono già stati ripetutamente rinviati, per ultimo dal collegato fiscale alla legge di bilancio (articolo 1, Dl 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 – 1: riscossione con kit anti-crisi“). Ora, viene previsto che il pagamento delle somme ancora dovute si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se avviene integralmente:
– entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020
– entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021
– entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.
È anche tollerata una tardività massima di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

Art. 14-bis (nuovo)
Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita

Istituito un fondo, con dotazione di 500mila euro per il 2022, per l’erogazione di un contributo finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica a favore delle famiglie e delle persone che utilizzano presso la propria abitazione apparecchiature medico-terapeutiche per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute (supporto alla funzione cardio-respiratoria; funzione alimentare e attività di somministrazione; mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento per disabili; dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito); sono inclusi i “gruppi di continuità” indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete, la continuità operativa delle medesime apparecchiature. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con Dpcm.

Art. 22-bis (nuovo)
Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili

Prolungata ancora una volta l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. L’agevolazione, già concessa fino al 31 dicembre 2021, è ora estesa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

Art. 28 (modificato)
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

In materia di cessione dei crediti edilizi e di quelli riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma dettata dal testo di partenza (vedi “Sostegni-ter – 1: bonus edilizi, è consentita un’unica cessione“) viene integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi” 13/2022 (vedi “Rivista e ammorbidita la stretta sulla cessione dei crediti edilizi“), ora abrogato. In estrema sintesi: dopo l’esercizio dell’opzione, sono possibili altre due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni); sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate. Trasfuse nel “Sostegni ter” anche le misure dell’abrogato Dl 13/2022 recanti, rispettivamente, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 491 e seguenti, legge 228/2012) e l’introduzione, per il bonus spettante alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa (articolo 1, Dl 152/2021) nonché per quello a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (articolo 4, Dl 152/2021), degli stessi limiti alla cessione del credito d’imposta visti per i bonus edilizi e quelli anti Covid.

Art. 28-bis (nuovo)
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Recepite le disposizioni che erano contenute nell’articolo 2 dell’abrogato Dl 13/2022: i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1, Codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) sono inseriti tra quelli per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è disposta la confisca allargata (articolo 240-bis); sempre in ambito penale, l’applicazione della disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) è estesa a ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate; i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono punibili con la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila euro, pena che può essere aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; ogni intervento che richiede il rilascio di attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso.

Art. 28-ter (nuovo)
Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

Riproposta la disposizione recata dall’articolo 3 dell’abrogato Dl 13/2022 in riferimento all’utilizzabilità dei bonus edilizi e dei crediti emergenziali anti Covid sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti contro chi ne ha sfruttato illecitamente la disciplina della cessione: cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti sono utilizzabili entro gli ordinari termini (commi 3 degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando comunque il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Durante il periodo di sequestro, restano fermi anche gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria.

Art. 28-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

Replicata la norma dettata dall’articolo 4 dell’abrogato Dl 13/2022, che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) alla circostanza che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro. Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità.

Art. 28-quinquies (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali

In materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell’ambito dell’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, viene ampliata la portata della disposizione dettata dall’articolo 12, comma 8, Dlgs 231/2007, secondo cui il segreto d’ufficio non può essere opposto all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia quando le informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale. Adesso, per migliorare l’efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al Covid 19, viene previsto che il segreto non può essere opposto neanche ai servizi centrali (della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza – articolo 12, Dl 152/1991), nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni o analisi finanziarie della Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia) per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 270 a 270-septies, Codice penale).

Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo

Il 23 marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino.

Il nuovo quadro prevede la possibilità di riconoscere tre categorie di aiuti:

  • gli aiuti di importo limitato (fino a 400.000 euro), potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e senza necessità di collegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici;
  • le garanzie statali e i prestiti agevolati,  potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni, anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le PMI quanto per le grandi imprese;
  • gli aiuti per il caro energia, potranno essere riconosciuti  in qualsiasi forma entro specifici limiti e condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).

Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

In allegato una prima nota di analisi con maggiori dettagli sul tema

In allegato A cura di Confindustria

Aiuti di Stato nuovo Quadro temporaneo per compensare gli effetti della crisi russo-ucraina

DL Ucraina in GU – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Il provvedimento mira ad attenuare gli impatti dei rincari energetici su famiglie e imprese e ad adeguare la normativa nazionale al mutato scenario.
A tal fine, le norme intervengono su vari capitoli (contenimento degli aumenti di energia e carburanti, sostegni alle imprese, autotrasporto, disciplina del golden power) mobilitando complessivamente circa 4,4 miliardi recuperati, in gran parte, secondo le stime del Governo, con un prelievo straordinario a carico di alcuni soggetti operanti nel settore energetico.

Il decreto conferma l’approccio congiunturale finora adottato dal Governo, che, come abbiamo avuto modo più volte di sottolineare, andrebbe superato a favore di interventi strutturali che forniscano maggiore stabilità e certezze alle imprese.

Si rende di seguito disponibile una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria sulle recenti misure di sostegno alle imprese, in tema di credito e garanzie, introdotte per contenere gli effetti della crisi legata all’incremento dei costi energetici e al conflitto ucraino.

 

DL 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“. Di seguito una prima nota di sintesi delle principali misure di interesse per le imprese contenute nel DL

 

Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica

(art.3)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;

– società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

 

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Credito di imposta per l’acquisto di gas naturale

(art.4)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 DL 17/2022 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;

– società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

(art. 8)

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24

 

Ammortizzatori sociali

(art. 11)

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ateco indicati nell’allegato I del decreto – tra cui è compreso il cod. ateco 55.10 riferito agli alberghi – che non possono più ricorrere al FIS per esaurimento delle settimane spettanti, è riconosciuto un ulteriore periodo di 8 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2022

 

Credito di imposta per IMU

(art. 21)

Alle imprese turistico ricettive, comprese le imprese che svolgono attività agrituristica (ex L. 96/2006), le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonche’ le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. È riconosciuto un credito di imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata IMU 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Il credito di imposta per l’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive  modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

 

Il decreto legge 21/2022 dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 maggio; nel corso dell’iter di conversione sarà possibile chiedere delle modifiche al provvedimento.

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese nei prossimi giorni

In allegato note di prima analisi, redatte da Confindustria, delle misure contenute nel nuovo Decreto Ucraina (DL n. 21/2022) pubblicato il 21 marzo in Gazzetta Ufficiale.

Confindustria ha programmato per i prossimi giorni, un ciclo di webinar sugli aiuti di Stato, un appuntamento ad hoc dedicato alle imprese alberghiere.

Il webinar “Aiuti di Stato: il quadro per le imprese alberghiere” si terrà il prossimo 13 aprile – a partire dalle ore 10 – auspicando che entro tale data sia stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che completerà il quadro normativo della disciplina del cd. “regime ombrello” (vd, da ultimo, nostra comunicazione del 4 marzo scorso) e siano chiarite eventuali proroghe e/o modifiche del quadro temporaneo .

Gli interessati a partecipare possono iscriversi al seguente LINK

Vi informiamo, che subito dopo aver effettuato l’iscrizione riceverete un’email, automatica di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.

http://www.alberghiconfindustria.it/public/imc/STD_2022_04_13_AiutiStato%282%29.png

Contributi a fondo perso – Digitalizzazione PMI – FILSE

Pubblicato il nuovo bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” a favore delle micro piccole e medie imprese per migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro in conseguenza dell’emergenza COVID – 19.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A.      acquisto di hardware e dispositivi accessori;

B.      prestazioni consulenziali e spese per l’introduzione o l’implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale, ecc.).

      C.            acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e programmi informatici;

D.     prestazioni consulenziali e servizi specialisti finalizzati a migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro.

Non sono ammessi, tra gli altri, gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing).

I destinatari sono le PMI con codice ATECO indicato in calce al Bando allegato.

Il bando è retroattivo per spese effettuate dal 1 gennaio 2022.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile.

L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 10.000 euro, in regime de minimis.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 5.000 euro.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 1.000.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 27 aprile 2022 (occorre presentare la domanda il primo giorno), e la procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 20 aprile 2022.

Le domande potranno essere inviate, redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it.

In allegato è possibile consultare e scaricare il bando.

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2022 – NUOVO APPLICATIVO PER INVIO COMUNICAIZONE PREVENTIVA

Ritenendo di far cosa gradita si invia in allegato circolare informativa relativa alle nuove modalità di invio comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale,in vigore dal 28/03/2022.

Si precisa che fino al 30/04/2022 la comunicazione preventiva potrà essere inviata in alternativa via mail all’indirizzo: ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it    
Dal 1 maggio invece sarà obbligatorio utilizzare la nuova procedura illustrata sulla circolare.
Per chi non fosse ancora informato, si rammenta che a decorrere dal 21/12/2021 la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro il ricorso all’impiego di lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare forme elusive di utilizzo di tali tipologie contrattuali.

La comunicazione preventiva:
O potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato,
O dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Canone Speciale RAI

Vi ricordiamo che il 31 marzo 2022 scadrà il termine ultimo per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, del Canone RAI Abbonamento Speciale.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2022 conferma gli importi già fissati per gli scorsi anni.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

 

L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Avviso importante. Licenza per la riproduzione di musica con strumento meccanico

Richieste da parte di LEA –Liberi Editori Autori. CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

AVVISO IMPORTANTE +++ Contattare l’Associazione +++

Facciamo seguito alla comunicazione dello scorsa 4 marzo, per rinnovare l’invito a segnalare all’associazione eventuali richieste di sottoscrizione di licenze e/oaccordi da parte di una organizzazione che si chiama LEA.

In questi giorni alcune aziende associate ci hanno segnalato di aver ricevuto da LEA (Liberi Editori ed Autori), Organismo di Gestione Collettivo che opera nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, la richiesta di sottoscrivere contratti di licenza per la riproduzione di musica con strumenti meccanici (effettuata quindi mediante sistemi audio, radio e televisione).

In attesa di ultimare gli approfondimenti in corso in ordine alla legittimità di tali richieste, anche tenuto conto delle complessità della materia, Vi invitiamo a non procedere allo stato ad alcuna sottoscrizione ed a segnalare alla Segreteria dell’Associazione ogni richiesta e/o comunicazione che in tal senso possa provenire da tale realtà.

V.le Pasteur, 10 – 00144 Roma (RM), Italia T +39 06 5924274

www.alberghiconfindustria.it – segreteria@alberghiconfindustria.it

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 25 marzo 2022

Upa informa
Circolare del 25 marzo 2022

ALLEGATO: DISP_ATT_ALBERGHI_Coord

Molto importante! Nuova scadenza del 15 aprile per modifica denuncia prezzi 2022

Buongiorno,

come anticipato durante le assemblee territoriali, vi  informiamo che su nostra richiesta  la Giunta regionale con provvedimento n. 200 del 18 marzo 2022 ha approvato la modifica alle “Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla l.r. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)”.

La nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 29 prevede la possibilità di effettuare, entro il 15 aprile, una seconda comunicazione delle tariffe che si intendono applicare a strutturericettivesv@regione.liguria.it

In allegato si invia il testo coordinato delle citate disposizioni con l’articolo 29 nella nuova formulazione.

Di seguito riportiamo  il link della regione dove potrete scaricarvi gli originali dei modelli della tabella prezzi e dei cartellini per le camere:

Attenzione!
La normativa prevede l’affissione della tabella delle tariffe nella zona ricevimento (art. 57 comma 2 l.r. 32/2014 ss.mm.ii.) ed i cartellini prezzi nelle camere, unità abitative, suite (art. 57 comma 4). Si rammenta altresì che vi sono le sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi relative a chi non esponga i prezzi o li esponga in modalità difformi (art. 66 comma 1).

 

A tal fine si ricordano alcuni accorgimenti utili per una corretta compilazione:

 

  1. la disciplina attuale non prevede per le tariffe alcun limite o vincolo relativo al livello di appartenenza;
  2. nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati come prezzi unici;
  3. non si possono in nessun caso applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente denunciati;
  4. è possibile invece applicare tariffe inferiori ai minimi ma solo nelle seguenti casistiche:
  • gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
  • ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
  • bambini/ragazzi al di sotto dei diciotto anni;
  • guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
  • convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
  • utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
  1. nel caso in cui sia previsto il servizio di pensione completa o mezza pensione devono esserne denunciati i relativi prezzi.

 

Per maggiori dettagli ed eventuali chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica strutturericettivesv@regione.liguria.it o telefonare al numero:  0105488381

Importante!  COMUNICAZIONE CHIUSURE

 

Vi ricordiamo inoltre che, per risultare rispondenti e quindi non incorrere nelle sanzioni previste, è necessario inserire i periodi di chiusura sul sistema regionale RIMOVCLI. L’operazione richiede circa 10 secondi, naturalmente il periodo di chiusura impostato potrà essere modificato in qualunque momento.

 

Qualora la struttura stia osservando un periodo di chiusura deve segnalarlo usando la specifica funzione prevista dal sistema che, con una semplice operazione, consente di inserire i periodi di chiusura e di risultare quindi adempienti. A tale riguardo si ricorda che la funzione “CHIUSURA”, ovviamente, è attivabile esclusivamente quando nella struttura non risultano presenti clienti.

 

Per qualunque dubbio od esigenza non esitate a contattare direttamente l’ufficio territoriale della Regione:


Ufficio territoriale di Savona
corso Italia 1 – 17100 Savona

Paola Cappelletti – telefono 010 5488381
Germana Oliva – telefono 010 5488365
Sabrina Barabino – telefono 010 5485351
e-mail: strutturericettivesv@regione.liguria.it

 

Grazie per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni vostra osservazione o necessità

 

LA SEGRETERIA UPA

CIRCOLARE COVID19 DEL 21 MARZO 2022 Nuovo Decreto Riaperture – Principali novità di interesse per il settore

CIRCOLARE COVID19 DEL  21 MARZO 2022 Nuovo Decreto Riaperture – Principali novità di interesse per il settore

 

In attesa del testo definitivo, anticipiamo alcune misure di interesse per il settore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che introduce le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, considerato la cessazione, il 31 marzo prossimo, dello stato di emergenza.

In attesa del testo definitivo, segnaliamo alcune novità che dovrebbero essere introdotte a partire dal 1 aprile incluso, sulla base delle bozze del provvedimento in nostro possesso, di particolare interesse per il settore

 

Alberghi Dal 1° aprile l’accesso negli alberghi e nelle altre strutture ricettive sarà consentito senza green pass
Servizi di ristorazione alloggiati Analogamente, anche per l’accesso ai servizi di ristorazione degli alberghi, riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, dal 1° aprile non occorrerà il green pass
Servizi di ristorazioni aperti a clienti esterni Per i servizi di ristorazione aperti anche alla clientela esterna, fino al 30 aprile 2022 l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di green pass rafforzato (certificazione verde Covid rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione), per la consumazione al chiuso (sia per quanto riguarda la consumazione al banco che al tavolo).

Per i servizi di ristorazione all’aperto, invece non è più previsto il possesso della certificazione verde.

 

 

Oltre ai servizi di ristorazione di cui sopra, l’utilizzo del green pass rafforzato è previstofino al 30 aprile p.v. per l’accesso a:

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

– convegni e congressi;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

– feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

– partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

 

Basterà invece il green pass base per l’accesso a

– mense e catering continuativo su base contrattuale;

– concorsi pubblici;

– corsi di formazione pubblici e privati;

– partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

 

Si ricorda inoltre che fino al 30 aprile è previsto – in tutti i luoghi al chiuso – l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

Importante! Accesso al luogo di lavoro

Fino al 30 aprile per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà necessario essere in possesso ed esibire il green pass base per tutti i lavoratori, compresi gli ultracinquantenni, per i quali rimane comunque fermo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno.

 

COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

In attesa del testo definitivo del provvedimento, il Comunicato stampa del Governo dopo il Consiglio dei Ministri

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa – Circolare del 25 febbraio 2022

Upa informa

Circolare del 25 febbraio 2022

ALLEGATI: FAQ_ART_1_DL_152_2021 –  Slide_seminario_16_febbraio_2022

CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo

Ulteriori chiarimenti del Ministero del Turismo sulle misure di cui all’art. 1 DL 152/2021

Vi segnaliamo che sul sito del Ministero del Turismo sono state appena pubblcate ulteriori FAQ contenenti chiarimenti sulle misure di cui all’art. 1 del DL 15/2021 (credito di imposta 80% e contributo a fondo perduto).

Le faq aggiornate sono disponibili a questo LINK

Per il primo pacchetto di FAQ, diffuso lo scorso 17 febbraio vedere allegato:

Art. 1 DL n.152/2021 – FAQ – Modalità applicative erogazione credito d’imposta a fondo perduto per le imprese turistiche

In riferimento all’Avviso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, vi informiamo che sul sito del Ministero del Turismo sono state pubblicate le relative FAQ articolate in 30 distinti quesiti .

 

PNRR Turismo. Credito d’imposta 80%. I chiarimenti del Ministero del Turismo

Slide del webinar del 16 febbraio in allegato

Art. 1 DL 152/2021 – Modulistica e fac simile della domanda

Vi informiamo che sul sito istituzionale di Inviatali Spa sono disponibili a questo LINK la modulistica e il fac simile della domanda per il credito d’imposta 80%  e contributo a fondo perduto (ex art. 1 DL 152/2021).
La domanda può essere compilata e presentata dalle ore 12.00 del 28 febbraio p.v. alle ore 17.00 del giorno 30 marzo 2022 (vd. Avviso pubblico 18 febbraio 2022)

PNRR TURISMO.CREDITO D’IMPOSTA 80%. Webinar 21.02.2022

Domande e risposte del webinar del 21 febbraio

Di seguito domande e risposte del webinar del 21 febbraio scorso, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale del Ministero del Turismo, Dr. Lorenzo Quinzi.

Si ricorda che la regiistrazione dell’appuntamento è disponibile a questo LINK

 

DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

D: Il credito di imposta 80% e il contributo a fondo perduto rientrano nel regime de minimis o nel temporary framework?

R: Il ministero sta notificando le agevolazioni ex art. 1 dl 152/2021 (sia il credito di imposta 80% che il contributo a fondo perduto) sulla sezione 3.1 ancorando la data di concessione dell’agevolazione a quella in cui le misure saranno assegnate (data di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari). Alla notifica seguira’ il provvedimento della commissione europea. Con tale provvedimento sarà chiarito definitivamente la disciplina di aiuti di stato applicabili a tali misure

 

BENEFICIARI

D: Le società proprietarie di immobili ove si svolge attività turistica gestita da terzi possono partecipare?

R: Si, purché iscritte nel registro delle imprese con una qualifica di operatori turistici. La qualifica di operatore turistico deve essere desumibile dall’oggetto sociale rinvenibile all’atto dell’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

La società che svolge esclusivamente attività immobiliare non può presentare domanda per il riconoscimento delle agevolazioni ex art. 1 dl 152/2021

D: Con un contratto di affitto di 4 + 4 anni, scadenza primi 4 anni a giugno 2025, che si rinnoveranno automaticamente per altri 4 anni, fino al 2029, salvo disdetta del conduttore, si può accedere al bonus dell’80% del credito d’imposta?

R: No, in presenza di un contratto di affitto di durata inferiore ai cinque anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a cinque anni, il gestore (affittuario) non può presentare domanda di riconoscimento dell’agevolazione

D: Se il contratto d’affitto ha una durata di 9 anni, rinnovabile ma la scadenza è tra 2 anni è possibile presentare la domanda?

R: No, la durata residua del contratto di affitto deve essere almeno di 5 anni

D: Nel caso di una catena alberghiera con un’unica partita iva, che gestisce più alberghi, posso presentare domanda di riconoscimento delle agevolazioni per ogni struttura gestita?

R: No, ogni impresa identificata da propria ragione sociale e p.i potrà presentare domanda per una sola struttura, intesa come complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività

D: Nel caso di struttura gestita da una società che ha una partecipazione minoritaria in altra società – a sua volta gestore di un struttura alberghiera – ogni società può presentare domanda?

R: Si, purchè siano due società distinte, identificate ognuna da una propria p.i.

D: La società proprietaria/gestore dell’immobile ricettivo che è attualmente in costruzione (attività turistica non iniziata) può presentare domanda per quell’immobile?

R: No, non è consentito perché la norma parla di interventi su strutture in cui già viene esercitata l’attività turistica o ricettiva, il che esclude le strutture ricettive  in costruzione

 

SPESE

D: L’Art. 3 comma 1 dell’Avviso pubblico del ministero del turismo del 23 dicembre 2021 ammette all’agevolazione “le spese sostenute per interventi realizzati a decorrere al 7 novembre 2021”. Cosa si intende per “spese sostenute”?

R: Per spese effettivamente sostenute devono intendersi le spese relative a delle lavorazioni o a degli  interventi “materialmente” realizzati dopo la data del 7.11.2021

D: Occorre avere un c/c dedicato al progetto di investimento per il pagamento delle fatture?

R: No, non è previsto

D: Le spese professionali in che misura sono eleggibili?

R: In base a quanto previsto dall’avviso del 4 febbraio 2022, le spese per le prestazioni professionali, necessarie alla realizzazioni degli interventi di cui all’art. 4, co. 1 lett. da a) a f) dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, sono eleggibili nella misura del 10% delle spese ammissibili

D: La domanda può riguardare le spese previste fino al 2024?

R: Si, la domanda può riguardare le spese per investimenti da realizzare fino al 31 dicembre 2024

D: È possibile avere le varie percentuali delle spese ammissibili?

R: Le spese ammissibili di cui al provvedimento del 4 febbraio e successivi aggiornamenti sono eleggibili nella misura del 100% ad eccezione delle spese relative alle prestazioni professionali, eleggibili nella misura del 10% delle spese ammissibili.

D: I lavori eseguiti nel 2021, già pagati e fatturati, e altri lavori terminati e pagati nel 2022, possono godere del credito di imposta 80% ?

R: Gli interventi ammissibili al credito di imposta all’80% sono quelli realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 ovvero quelli avviati successivamente al 1 febbraio 2020, non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021 e a condizione a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da tale data.

INTERVENTI

D: Gli investimenti relativi alle piscine termali e annessi (spa, sauna ecc) possono essere effettuati solo dagli stabilimenti termali o anche da tutte le strutture turistiche in generale?

R: Anche dalle strutture turistiche, a condizione che abbiano finalità di efficientamento energetico, ovvero di riqualificazione antisismica, ovvero di abbattimento delle barriere architettoniche. Per gli stabilimenti termali invece tale condizione non si applica.

D: Gli investimenti sulle SPA degli hotel che non sono strettamente termali (no acqua termale ma SPA “edonistica”) sono inclusi o meno nelle spese ammissibili?

R: Si, purché aventi finalità’ di efficientamento energetico, ovvero di riqualificazione antisismica, ovvero di abbattimento delle barriere architettoniche

D: Per essere ammissibile all’agevolazione, l’acquisto di mobili e componenti arredo, devono essere legati agli interventi edilizi e quindi al permesso di costruire cila ecc?

R: L’acquisto di mobili e componenti d‘arredo rientra tra gli interventi ammissibili a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di: efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi edilizi – che a loro volta devono essere funzionali ai primi tre – realizzazione delle piscine termali e l’acquisizione di attrezzature per attività termale da parte degli stabilimenti termali. A tal proposito verrà chiesto di produrre la relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi precedentemente elencati

D: Quali sono gli interventi di efficientamento energetico agevolabili?

R: Quelli ricompresi nell’articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, destinate a uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento

D: Nell’aggiornamento al provvedimento sulle spese ammissibili – neo punto a2) si parla di pannelli fotovoltaici “su edifici “. Tale specifica esclude la realizzazione di un impianto che viene collocato sul terreno, sempre di proprietà della struttura ricettiva e a servizio esclusivo della stessa?

R: I pannelli fotovoltaici possono essere collocati anche in un luogo diverso dal tetto della struttura alberghiera, ad es. nelle pertinenze della stessa (parcheggi, rimesse, ecc ), che non ci sia consumo di suolo e che l’energia prodotta sia ad esclusivo vantaggio della struttura ricettiva

D: Possiamo considerare eleggibili anche l’acquisto di attrezzature come l’acquisto di nuove celle frigo più efficienti in sostituzione di vecchi frigoriferi?

R: Si, purché tali interventi rientrino in quelli più ampi di efficientamento energetico

D: Per gli interventi relativi all’efficientamento energetico sono richiesti particolari requisiti?

R: NO, è necessaria una certificazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il miglioramento dell’efficienza energetica (non è necessario passare da una classe energetica all’altra)

D: Per la stessa struttura ricettiva si possono richiedere gli incentivi per più progetti? Ad esempio costi per la digitalizzazione e costi per l’eliminazione delle barriere architettoniche?

R: SI, la domanda di riconoscimento dell’agevolazione può riguardare un progetto di investimento che comprende svariati interventi. Quelli agevolabili sono quelli di cui all’articolo 4 dell’avviso comune del 23 dicembre 2021 e all’interno di tali interventi, le spese ammissibili sono quelle individuate nel provvedimento del 4 febbraio 2021

 

DOMANDA DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

D: I titoli abilitativi (CILAS, DIA, SCIA CILA) possono essere allegati in una fase successiva all’invio della domanda?

R: SI

D: Le asseverazioni devono essere giurate o può trattarsi di una semplice asseverazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte di un tecnico abilitato?

R: Non sono previste dichiarazioni giurate

D: Per gli interventi di digitalizzazione chi può rilasciare le asseverazioni relative alla congruità dei prezzi massimi?

R: Si parla di tecnici abilitati (ad es. Ingegneri informatici iscritti all’ordine)

D: Quali sono i requisiti del certificatore indipendente che deve rilasciare la certificazione di compatibilità in relazione al principio di “non arrecare un danno significativo”?

R: A momento in Italia non esistono certificatori abilitati a certificare il rispetto del principio del DSNH; a meno di aggiornamenti della CE o del MEF, il certificatore può essere un professionista iscritto all’albo del settore riguardante l’intervento che viene compiuto

D: Quali sono i documenti che devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda il 28 febbraio?

R: Sono quelli individuati su sito Invitalia nella sezione dei documenti obbligatori, ovvero: 1) Scheda progetto; 2) Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e (se presente) del delegato con procura 3) Dichiarazione rispetto dei principi PNRR; 4) DSAN possesso dei requisiti; 5) Asseverazione tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistica di realizzazione; 6) nel caso in cui l’agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro, la DSAN antimafia

D: Quali sono i documenti da allegare alla domanda che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante?

R: Gli allegati obbligatori (vd. punto precedente) devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante ad eccezione dell’asseverazione che sarà firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale

D: Il legale rappresentate dell’impresa può delegare un altro soggetto (es. consulente) alla presentazione della domanda?

R: Si, in questo caso va allegata alla domanda anche la delega alla presentazione. Relativamente a tale opportunità sii ricorda che le domande sono ammesse in base all’ordine cronologico di presentazion e fino ad esaurimento dello stanziamento.

D: E’ possibile allegare il titolo abilitativo in un momento successivo alla presentazione della domanda?

R: SI

D: Le autorizzazioni, edilizie che necessitano tempi più lunghi, possono essere prodotte anche successivamente? esempio  un lavoro che richiede  Scia +  Istanza Soprntendenza + Genio Civile

R: Si, possono essere prodotte a seguito della comunicazione che l’azienda è rientrata nei beneficiari dell’agevolazione, nei sei mesi successivi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari previsti per l’avvio dall’articolo 4, co. 2, lett. d) Avviso pubblico 23 dicembre 2021

 

PIATTAFORMA

D: La piattaforma funziona già?

R: No. Sul sito di Invitalia, dal 21 febbraio al link: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/turismo-dal-28-febbraio-gli-incentivi-per-la-riqualificazione-delle-strutturesono disponibili il fac simile della domanda e la modulistica.

A breve su sito di Invitalia verrà reso disponibile anche il manuale per l’utilizzo della piattaforma

D: Quando si apre la piattaforma per la presentazione delle domande?

R: Le domande possono essere presentate dalle 12.00 del 28 febbraio alle 17.00 del 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia.

D: La piattaforma sarà aperta anche nei prossimi anni fino al 2024?

R: No, a meno che il numero di domande che saranno presentate nell’arco temporale 28 febbraio – 30 marzo 2022 siano insufficienti ad esaurire le risorse stanziate

 

Tax credit 65%

D: Ci sono notizie dei decreti ministeriali per le spese 2020 e 2021 al 65%?

R: È in corso di emanazione il decreto interministeriale di attuazione del tax credit 65% ex art. 79 D 104/2020

 

IMPORTANTE – Credito Imposta 80%: piattaforma on line e Faq

 

Tempistica avvio e accesso piattaforma on line per la presentazione delle istanze  (Art. 1 DL n.152/2021)

Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato ieri sera, ha comunicato la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze ai fini del contributo e del credito d’imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall’art. 1 del DL 152/2021.

In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, il Ministero ha comunicato le seguenti date di avvio dell’operatività e accessibilità della piattaforma informatica:

– a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;

– a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

 

Pubblicazione FAQ (Art. 1 DL n.152/2021)

Nella giornata di oggi sono state poi pubblicate sul sito dello stesso Ministero, in riferimento all’Avviso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, le relative FAQ  articolate in 30 distinti quesiti.

 

Ristrutturazioni e riqualificazioni alberghiere. PNRR, bonus facciate, eco e sisma bonus. Opportunità a confronto

Per poter visionare la registrazione di entrambi i webinar del 16 e 21 febbraio organizzati dall’Associazione e Confindustria Alberghi,

richiedere la password e credenziali a segreteria@alberghiconfindustria.it

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 01 marzo 2022

 Upa informa

Circolare del 01 marzo 2022

     Argomenti:

  • Ingresso degli stranieri in Italia – Nuove disposizioni
  • MANOVRA DI BILANCIO 2022 – MISURE FISCALI PER LE IMPRESE
  • Sintesi misure Decreto Milleproroghe -novità in ambito fiscale
  • CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo
  • RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
  • ASSEGNO UNICO – CIRCOLARE INPS 23/2022
  • Abbonamenti speciali radio e tv: nessuna variazione per canone 2022
  • ITB 2022 AGENZIA IN LIGURIA – informazioni utili
  • UpaSv 2022 presentazione assemblee

ALLEGATI: Circ_ Agenzia_Entrate_n_4_del_18_febbraio_2022 – Circolare_Confindustria_ Legge_Bilancio_2022_analisi_misure fiscali_28.02.2022 –  Comunicazione_Fiera_ITB_2022_signed –  Riforma_AS_legge di bilancio 2022_Confindustria_Alberghi – UPASV_2022_Presentazione_Assemblee –  Messaggio_INPS_17_febbraio_2022

Ingresso degli stranieri in Italia – Nuove disposizioni

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 22 febbraio 2022

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall’ 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L’ingresso in Italia sarà consentito presentando:

–   digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
–  le certificazioni verdi COVID-19 (ex art. 9, co. 2 DL 52/2021) rilasciate per avvenuta vaccinazione, oppure per avvenuta guarigione da Covid 19 oppure a seguito di test molecolare/antigenico con esito negativo oppure avvenuta guarigione da Covid 19 dopo la vaccinazione.
Attenzione! In caso di mancata presentazione di tali certificazioni, sarà prevista la quarantena di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Consulta i dettagli qui

MANOVRA DI BILANCIO 2022 – ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

L’area Politiche fiscali di Confindustria ha redatto una nota di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio 2022 (Legge 17 dicembre 2021, n. 215, c.d. DL Fisco-lavoro e Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022).

La nota, aggiornata al 18 febbraio 2022, analizza e commenta le principali novità in ambito fiscale, dando, altresì, conto dei chiarimenti interpretativi e di ulteriori novelle normative delle ultime settimane

In Allegato Circolare Legge di Bilancio 2022_analisi delle misure fiscali_28.02.2022

 

Legge di Bilancio 2022 – Chiarimenti sulla tassazione Irpef e esclusione dell’IRAP

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022, ha previsto la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro. Nella circolare l’Agenzia, oltre a riepilogare le modifiche apportate alle aliquote Irpef, indica gli adempimenti relativi al bonus Irpef, ex bonus Renzi, i nuovi adempimenti per i datori di lavoro in vigore dal 1 gennaio 2022 e sull’assegno unico e universale. Inoltre, vengono forniti chiarimenti in merito all’esclusione dall’IRAP, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.
In Allegato Circolare Ade n.4 del 18 febbraio 2022

Sintesi misure Decreto Milleproroghe -novità in ambito fiscale


Tra le misure arrivate durante l’iter di conversione del “tradizionale” provvedimento di fine anno in materia di termini legislativi, la conferma a 2mila euro del tetto all’utilizzo del contante

Introduzione della soglia limite del cash a mille euro rinviata al prossimo anno, nuova possibilità di rateizzare i carichi a ruolo per chi è decaduto da precedenti piani di dilazione prima della pandemia, istituito un contributo fino a 600 euro per l’assistenza psicologica contro il Covid, detraibili le spese sostenute nel 2021 per il rilascio di visti e asseverazioni su tutti i crediti d’imposta edilizi, prorogato fino al 31 dicembre 2022 il “bonus cuochi”, slitta a fine giugno la regolarizzazione degli omessi versamenti Irap.
Sono solo alcune delle numerose new entry appena approvate in via definitiva dal Parlamento (Atto Senato 2536).

Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)
Prevista l’erogazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finalizzato al sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti. L’importo, fino a un massimo di 600 euro per persona, sarà diversificato in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente, privilegiando chi ha un valore Isee più basso e lasciando fuori chi supera i 50mila euro. La misura agevolativa, alla quale sono destinati 10 milioni di euro per l’anno 2022, nasce in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Un decreto interministeriale (Salute ed Economia e finanze), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, definirà le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti per la sua assegnazione.

Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)
I contribuenti “incappati” nella decadenza dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione (per i contribuenti di Lombardia e Veneto rientranti nella “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria, la deadline è fissata al 21 febbraio 2020). Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.

Sterilizzazione perdite, si replica (articolo 3, comma 1-ter)
Estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 9. Più tempo per coprire le perdite 2020”). In sintesi: non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Niente sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017. A patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)
A partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.

Bonus prima casa, termini sospesi per altri tre mesi (articolo 3, comma 5-septies)
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità” (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per “liberarsi” dell’eventuale casa preposseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa “prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione principale per accedere al bonus previsto per il riacquisto.

Riscossione enti locali, più tempo per l’adeguamento (articolo 3, comma 5-quaterdecies)
Maxi-proroga a favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto: è spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).

Sospensione degli ammortamenti 2021 ad ampio raggio (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies)
Estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021). Ciò, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020. A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal decreto “Agosto” per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni (articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 – vedi “Sospensione degli ammortamenti: l’analisi del profilo tecnico contabile”).

Extra time per i bilanci comunali (articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)
Differito al prossimo 31 maggio il termine – ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente e già spostato al 31 marzo 2022 (Dm 24 dicembre 2021) – per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. Poiché tali soggetti “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” (articolo 1, comma 169, legge n. 296/2006), ne consegue che i Comuni avranno tempo fino al 31 maggio 2022 anche per decidere in merito ai loro tributi. La proroga riguarda anche la Tari, per la quale, come visto, il comma 5-quinquies stabilisce a regime il nuovo termine del 30 aprile, nonché l’addizionale all’Irpef, relativamente alla quale l’ultima legge di bilancio ha imposto l’obbligo, per i Comuni in cui nel 2021 erano vigenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito, di adeguare le stesse ai nuovi scaglioni previsti per l’Irpef (articolo 1, comma 2, legge 234/2021).

Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali (articolo 3, comma 6-quater)
Introdotta una misura agevolativa a favore dei contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana: sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

Tetto contanti a mille euro, non quest’anno (articolo 3, comma 6-septies)
Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2mila euro.

Recupero Iva fallimenti, cambia la decorrenza (articolo 3-bis)
Anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nel “Sostegni-bis” (articolo 18, Dl n. 73/2021) secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento. È ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate dal giorno successivo.

Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).

Prorogate le semplificazioni per l’utilizzo degli spazi pubblici (articolo 3-quinquies)
Esteso fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all’occupazione di spazi pubblici (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl n. 137/2020), che l’ultima legge di bilancio ha già prolungato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (articolo 1, comma 706, legge n. 234/2021): le domande di nuove concessioni e quelle di ampliamento delle superfici concesse possono essere presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo; gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possono posizionare su vie, piazze e altri spazi aperti, dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, eccetera, allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, senza dover richiedere talune autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell’edilizia. Non sono state invece prorogate le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-ter, relative all’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, che, pertanto, da aprile dovranno essere regolarmente versati.

Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies)
Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

Imposta di consumo (articolo 3-novies)
Viene abbassata, per il periodo aprile-dicembre 2022, la misura dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. È poi istituita l’imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti – diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa – contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. Soggetto passivo è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia. La materia viene disciplinata in maniera dettagliata, anche per quanto riguarda la circolazione e la vendita di tali prodotti, con l’inserimento, nel decreto legislativo 504/1995 (Testo unico delle accise), di un nuovo articolo 62-quater.1.

Contributo di sbarco a Venezia (articolo 12, comma 2-ter)
Esteso all’accesso senza vettore l’ambito di applicazione del contributo di sbarco (articolo 4, comma 3-bis, Dlgs n. 23/2011) che il Comune di Venezia era già autorizzato a istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno (comma 1 della stessa norma), per l’accesso con qualsiasi vettore alla città antica o alle isole minori della laguna (articolo 1, comma 1129, legge n. 145/2018).

Giochi olimpici 2026, detassazione emolumenti (articolo 14, comma 3)
Sensibilmente ridimensionata la portata della disposizione agevolativa che riconosce una parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026” (articolo 5, comma 6, Dl n. 16/2020). Viene ora previsto che tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023), mentre scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. La misura era già presente nel testo originario del “Milleproroghe”.

Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis)
Prorogata fino al 30 aprile 2022 (il testo originario del “Milleproroghe” aveva spostato il precedente termine del 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) la disciplina emergenziale dettata dal decreto “Ristori” (articolo 27, Dl n. 137/2020) secondo la quale, nell’ambito del processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale. Inoltre, entro la stessa data del 30 aprile 2022, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione dei posti vacanti nelle commissioni, dovrà bandire una procedura di interpello per il necessario trasferimento dei componenti. Tali procedure dovranno essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

Bonus cuochi fino a tutto il 2022 (articolo 18-quater)
Prolungato, da sei mesi a due anni, il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività: il bonus è applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, non più soltanto a quelle effettuate entro il 30 giugno 2021, come era stato invece previsto dalla norma originaria (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2010 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 13. Un inedito: il bonus per gli chef). Arriva anche la precisazione che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimis”.

Modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato (articolo 20)
A seguito della sesta modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), che ne ha spostato il termine ultimo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, vengono dettate disposizioni – già presenti nel testo originario del “Milleproroghe” – per il conseguente adeguamento della cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che, in materia, è successivamente intervenuto il Dl n. 4/2022, adeguando alla rinnovata normativa unionale i massimali dei contributi concedibili (vedi “Sostegni-ter – 5: limiti più alti per gli aiuti di Stato alle imprese”).

Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis)
Differito ancora una volta, in questa circostanza dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (articolo 24, Dl n. 34/2020), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).

Fonte: Fisco Oggi

 

 

Voucher turismo estesi a 30 mesi

Confermata l’estensione del periodo di validità del voucher turismo ex art 88 bis DL 18/2020

Tra le novità introdotte dal decreto Milleproroghe, approvato ieri in via definitiva  dal Senato, vi è l’estensione da 24 a 30 mesi della scadenza del periodo di validità del voucher turismo ex art 88 bis DL 18/2020.

Si tratta della seconda proroga per la durata dei voucher: in un primo momento la scadenza era infatti stata fissata a 18 mesi, ma un emendamento al dl Sostegni, lo scorso maggio, aveva portato la durata a 24 mesi.

Di seguito riportiamo la disposizione introdotta, che inserisce il comma 2-quater all’articolo 12 del DL 228/2021:

Art. 12 – 2-quater: All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi” ».

CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo

Nuova Faq del Ministero del Turismo sulle misure di cui all’art. 1 DL 152/2021

In riferimento all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, il Ministero del Turismo ha pubblicato la seguente FAQ.

Domanda:

L’agevolazione che richiedo è superiore a € 150.000, quando devo presentare la documentazione antimafia?

Risposta:

Per le agevolazioni il cui importo sia superiore a 150.000 euro, ai sensi dell’articolo 96 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati DSAN Antimafia mod. A e mod. C (cfr Modulistica: “Compila la DSAN Antimafia”) da presentare al momento di ammissione al contributo.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:
Semplificazione procedure. Informativa sindacale, obblighi documentali e pagamento diretto

INPS ha appena diffuso il msg 000802 del 17/02/2022 che conferma e chiarisce con indicazioni operative, quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 3 del 16/2/2022, in tema di semplificazioni procedurali e in particolare di informativa e consultazione sindacale.
In particolare, facendo seguito alle nostre segnalazioni e richieste, si prevede che:

 

“con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
• in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
• la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
• per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
• nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.”

 

Il messaggio interviene inoltre in materia di pagamento diretto e requisiti di accesso.

In Allegato testo integrale del messaggio INPS del 17 febbraio 2022

 

Illustrazione Confindustria delle norme contenute nella Legge di Stabilità in tema di Ammortizzatori Sociali

In data 31 dicembre 2021 sulla GU n. 310 è stata pubblicata la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”

In allegato una prima illustrazione elaborata da Confindustria
Riforma_AS_legge di bilancio 2022

 

Assegno di integrazione salariale: istanze semplificate

Messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 802

La legge di Bilancio 2022 e il decreto Sostegni ter hanno riordinato la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali ampliando la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a meno che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che non operino in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.

Al fine di semplificare le procedure connesse alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, l’Istituto, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 recepisce la circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che detta nuove indicazioni da applicarsi, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Si forniscono pertanto nuove importati istruzioni operative per presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare si chiarisce che, relativamente agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, la procedura, in questa fase transitoria emergenziale, può essere avviata anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto.

Su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie difficoltà finanziarie, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione, se questa è richiesta nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione si terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto.

Le semplificazioni oggetto del messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 troveranno applicazione, nel periodo transitorio, anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Fonte: Inps

Trattamenti degli ammortizzatori sociali – Valori per l’anno 2022

L’INPS, con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, rende nota la misura per l’anno 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Cassa Integrazione Guadagni (CIG e CIGS) e assegno di integrazione salariale FIS

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 2016, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, siano incrementati del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L’Istituto ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (nuovo comma 5-bis dell’art. 3 della D.Lgs. n. 148/2015), per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

L’importo massimo mensile è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della Legge n. 41/1986, attualmente pari a 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.222,51 1.151,12

Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 148/2015, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detto importo massimo deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20%.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.467,01 1.381,34

Si ricorda che il massimale orario si ottiene dividendo il massimale mensile per le ore lavorabili nel mese.

Disoccupazione NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI per l’anno 2022 deve essere calcolata sulla retribuzione di riferimento pari ad € 1.250,87 seguendo i criteri indicati nella circolare 94/2015 (v. precedente articolo citato in calce)

L’Istituto ricorda che per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022 sono:

  • per la generalità dei beneficiari, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
  • per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione del 5,84%, è pari ad € 1.360,77.

ASSEGNO UNICO – CIRCOLARE INPS 23/2022

Approfondimento a cura di Confindustria

Con il decreto n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, il 4 gennaio 2022 Confindustria ha organizzato un webinar con l’Inps al fine di fornire prime indicazioni sulle questioni maggiormente rilevanti relative alla nuova normativa sull’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

Tale seminario è stato anche l’occasione per segnalare all’Istituto le principali criticità emerse e che hanno poi trovato spazio nelle prime indicazioni operative diramate dall’INPS con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

 

Erogazione dell’assegno

L’erogazione dell’assegno unico e universale è prevista a favore dei nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo in ragione dell’ISEE, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo (la domanda è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno).

L’assegno può essere ottenuto anche in assenza di ISEE con autodichiarazione, resa da parte del richiedente la misura (art. 46, DPR n. 445/2000).

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Per le domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Nella circolare l’Istituto precisa che provvederà al riconoscimento dell’assegno, comunque, entro 60 giorni dalla domanda.

L’assegno è erogato dall’INPS a favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

L’articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce che i nuclei familiari possano beneficiare dell’assegno unico e universale:

 per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati (in questa ultima ipotesi, a seguito di nostra specifica segnalazione, l’Inps ha precisato che il beneficio viene riconosciuto retroattivamente a decorrere dal settimo mese di gravidanza e viene richiesto al momento della nascita a seguito di inserimento del nuovo nato nel nucleo familiare);

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

 

Con riferimento alle condizioni del punto 1), queste ricorrono – chiarisce l’Istituto – qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale o, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

La circolare in commento precisa che il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017.

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste nei restanti casi e di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del d.lgs. n. 230/2021.

A seguito di nostro specifico quesito, l’Inps ha altresì chiarito che il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti ma solo se presente un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparato all’affidamento).

 

Requisiti del richiedente

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l’assegno unico e universale deve essere in possesso congiuntamente di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, come di seguito illustrati.

L’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 230/2021 stabilisce, infatti, che il richiedente deve “essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo non superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi”.

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 40/2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”, l’Istituto precisa che tra i soggetti beneficiari sono inclusi:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Si segnala che per quanto riguarda la valutazione in merito all’eventuale applicabilità alla misura in commento di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, così come delle regole dettate dal Regolamento CE n. 883 del 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), è in corso un approfondimento dedicato. Per questa ragione allo stato la disciplina del nuovo assegno unico e universale trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

 

Sempre con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Secondo le indicazioni dell’Istituto, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

 

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), nella disciplina dell’assegno unico e universale sono inclusi, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, nonché i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

 

Presentazione della domanda

L’Istituto, nella sua circolare, precisa che salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé, dall’affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

Nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda di assegno deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. Nel caso di nuove nascite in corso d’anno, vi è la possibilità di aggiungere la richiesta del beneficio per i nuovi nati, restando la necessità di aggiornare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) già presentata in ragione degli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori, oppure direttamente nell’ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

L’Istituto precisa che la domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per lo stesso figlio dal genitore richiedente. Eccezion fatta per gli orfani di entrambi i genitori, perché i figli maggiorenni possano presentare la domanda devono essere a carico dei genitori ai fini IRPEF e, quindi, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

L’Istituto chiarisce, altresì, che la domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE anche nel caso presenti omissioni o difformità. Qualora si ravvisino omissioni o difformità, entro la fine dell’anno, l’utente viene avvisato ed egli è tenuto a regolarizzare la domanda e qualora ciò non dovesse avvenire, è previsto si proceda al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

 

Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali

 

Nella circolare in commento, si precisa che l’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

A seguito di nostro specifico quesito, l’Inps ha rilevato che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 230 del 2021, successivamente al 1°marzo 2022, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno Unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli per i quali si ha diritto all’Assegno Unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per i soggetti diversi dai figli, quali ad es. il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti, in conformità alle previste condizioni di legge per l’erogazione delle prestazioni ANF.

Per quanto riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Con un successivo messaggio, l’Istituto fornirà le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

 

Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

 

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021 fissa i criteri per la determinazione dell’assegno, come di seguito illustrati.

Per ciascun figlio minorenne:

  • è previsto un importo pari a 175 euro mensili: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio maggiorenne:

  • fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al secondo:

  • è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne:

  • è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età:

  • è prevista una maggiorazione dell’importo individuato pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni:

  • è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni:

  • è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro:

  • è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Nel caso di assenza di ISEE, per tutti le situazioni sopra richiamate, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti.

 

A decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

È previsto che gli importi dell’assegno e le soglie ISEE siano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

 

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Allo scopo di consentire la graduale transizione verso le nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale.

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  1. a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  2. b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali previste a favore dei carichi di famiglia (art. 12 del TUIR).

 

Abrogazioni

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che in conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, e secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 230/2021, si opererà come segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • si avrà l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
  • si avrà l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
  • potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021;
  • sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
  • sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari;
  • per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Assegno unico e universale: online il sito dedicato

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

È online da oggi il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale.

“Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”.

Con questo messaggio l’INPS lancia il nuovo sito, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

L’assegno unico universale, che sostituisce tutte le altre prestazioni, spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull’ iban indicato dal richiedente.

Ad oggi sono state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo, per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Occorre ricordare che la domanda può essere presentata attraverso:

  • il sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
  • il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • gli enti di patronato.

Video della campagna: https://youtu.be/9nr_vGSikU8

Abbonamenti speciali radio e tv: nessuna variazione per canone 2022

Il Mise conferma che anche quest’anno gli importi da versare sono uguali a quelli applicati nel passato

Non cambiano, per l’anno 2022, i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione. Si tratta delle somme dovute dai locali pubblici come cinema, teatri, alberghi, per la detenzione al di fuori dell’ambito familiare degli apparecchi radiotelevisivi, utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto. La conferma arriva con il decreto del ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 27 dicembre 2021, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022.
In sintesi gli importi da pagare, già utilizzati per i canoni precedenti, sono quelli indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto 29 dicembre 2014, al netto delle concessioni governative o comunali e dell’Iva. Le somme dovute sono basate sul tipo di struttura e sul numero degli apparecchi radiotelevisivi utilizzati.
La Tabella n. 3 indica gli importi dovuti per gli abbonamenti presso alberghi, villaggi turistici, campeggi, bar, ristoranti. Si va da 195,87 euro per le strutture con un solo apparecchio televisivo a 6.528,27 euro per gli alberghi a 5 stelle o quelli con cento o più camere. Nella categoria che paga l’importo più basso sono compresi anche i negozi, mense aziendali, studi professionali, circoli, associazioni e sedi di partiti politici. Per le strutture che utilizzano solo apparecchi radiofonici la quota annua da versare è pari a 28,79 euro.
La Tabella n. 4, invece, riguarda il canone speciale dovuto per l’uso degli apparecchi televisivi nei cinema, teatri, discoteche e negli altri locali a questi assimilabili.
Per queste strutture l’importo è compreso tra 243,51 e 315,97 euro, a seconda della categoria.

Ricordiamo la scadenza del pagamento portata, senza oneri aggiuntivi, al 31 marzo 2022

 

ITB 2022 AGENZIA IN LIGURIA – informazioni utili

si trasmette in allegato la comunicazione pervenutaci da Enit

 

Riepilogando, sono previsti 2 appuntamenti:

 

  1. ITB Digital Business Day il 17 marzo 2022 -> una giornata dedicata al networking tra gli operatori turistici internazionali. Per questa edizione l’Ente Fiera, diversamente dall’edizione precedente, ha ideato una piattaforma basata sul matchmaking e l’incontro tra i singoli utenti registrati e non tra le aziende in quanto tali. In particolare: il profilo all’interno della piattaforma non sarà aziendale ma personale. Costo euro 29,00, contattando direttamente gli organizzatori ITB. Non ci sarà quindi “territorialità”, le aziende non possono partecipare sotto il “brand Italia” in quanto la registrazione e il networking sono basati sul singolo utente e non sull’azienda.

 

  1. ITB Convention dall’08 al 10 marzo 2022 ->  si terranno conferenze, presentazioni e tavole rotonde relative alle tematiche di sostenibilità, resilienza e digitalizzazione. Per chi fosse interessato c’è la possibilità di organizzare conferenze stampa o exhibitor presentations al costo di € 2.500,00 contattando direttamente ente fiera di Berlino.

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 FEBBRAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 FEBBRAIO 2022
Ammortizzatori sociali: Aggiornamento

ALLEGATI: Lettera_parti_sociali_Ministro_Orlando – Messaggio_INPS_8_febbraio_2022_n_606

Lettera Ministro Orlando e Messaggio INPS 606/2022

L’INPS ha diramato il messaggio n° 606 del 08-02-2022 – “Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” (vedi allegato). 

 

I chiarimenti contenuti in tale provvedimento arrivano a valle di un lungo lavoro portato avanti negli ultimi mesi dalla nostra Associazione unitamente ad ASTOI volto a garantire, in questa complessa fase di prima applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali, la piena retroattività dal mese di gennaio 2022.  

 

Il messaggio INPS interviene in prima battuta estendendo il termine della presentazione delle domande al 23 febbraio p.v. nella parte in cui chiarisce che “le domande  relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio” .

 

Restano però aperte due criticità di particolare rilevanza su cui siamo ancora impegnati: la semplificazione documentale e le tempistiche relative all’invio della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

 

Nella seconda parte del summenzionato messaggio e con riferimento alle criticità legate all’informazione ed alla consultazione sindacale ex art. 14 del D.lgs 148/2015, l’Istituto non individua però soluzioni soddisfacenti. Infatti, richiamando le istruzioni operative già fornite con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, INPS scrive:

 

“si conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.”

 

Questa soluzione, se da un lato permette di superare il vincolo della data certa di trasmissione, ancora non risolve il problema, considerate le strette tempistiche procedurali e la numerosità dei soggetti coinvolti.

A riguardo segnaliamo che proprio al fine di risolvere  le problematiche legate sia ai termini della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali sia ai pesanti obblighi documentali in capo alle aziende, connessi all’utilizzo delle causali ordinarie ed alle tempistiche per l’attivazione del pagamento diretto da parte di INPS, abbiamo promosso la sottoscrizione di una lettera a firma congiunta delle OOSSLL e di tutte le sigle del settore, che è stata poi trasmessa nei giorni scorsi al Ministro del Lavoro Andrea Orlando (vedi allegato).

 

Nella lettera abbiamo richiesto l’adozione di un provvedimento urgente che, in via del tutto eccezionale, e con esclusivo riferimento alle richieste di ammortizzatori sociali per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:

 

–    confermi esplicitamente che, in considerazione delle novità contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che hanno costituito oggetto delle istruzioni operative fornite dall’INPS con la circolare 1° febbraio 2022, n. 18, la comunicazione prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 possa essere attivata in data successiva al 1° febbraio 2022, anche in relazione alle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro e relativi a trattamenti che abbiano avuto decorrenza dal 1° gennaio 2022;

 

–  chiarisca che, ove l’azienda sia costretta a richiedere il pagamento diretto a carico dell’INPS, la stessa possa fornire a corredo della domanda una documentazione semplificata, tenuto conto dell’evidenza del protrarsi dello stato di crisi per emergenza sanitaria. Ciò al fine di consentire l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori in tempi rapidi.

 

– confermi esplicitamente che la cessazione dello stato di emergenza e delle relative misure di contenimento, attualmente in massima parte attestate al 31 marzo, può costituire un riferimento utile al fine di qualificare la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato, sia pur in un contesto di incertezza che al momento non consente di formulare previsioni relative ai periodi successivi.

 

Anche le Organizzazioni Sindacali hanno quindi convenuto sulla necessità e sull’urgenza di una deroga volta ad allineare le tempistiche dell’invio della comunicazione preventiva e sull’opportunità di semplificare le procedure a carico delle aziende.

Vi informiamo che stiamo giornalmente proseguendo nell’interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con l’INPS al fine di riuscire ad ottenere gli interventi richiesti.

 

Sarà nostra cura aggiornarvi non appena possibile

 

Allegati

Lettera della parti sociali al Ministro Orlando
Messaggio INPS 8 febbraio 2022, n. 606

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa