03/03/2026 - 04:28
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EMERGENZA CORONAVIRUS Circolare Covid19 del 30 aprile 2022 Ordinanze Ministero della salute 28 aprile 2022

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 30 aprile 2022 Ordinanze Ministero della salute 28 aprile 2022
MISURE IN VIGORE DAL 1 MAGGIO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2022

Ordinanze Ministero della salute 28 aprile 2022 – Abolizione del PLF e proroga utilizzo mascherine solo per trasporti e spettacoli al chiuso

ALLEGATI: Ordinanza_Min_Salute_28_aprile_2022_Proroga_Mascherine –  Ordinanza_Min_Salute_28_aprile_2022_Abolizione_PLF

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento. Rimarrà invece fino al prossimo 31 maggio l’obbligo di presentare al vettore il green pass al confine.

Il ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato una seconda ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

La seconda ordinanza nel prevedere la proroga al 15 giugno dell’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 esclusivamente per accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto[1], spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Restano pertanto escluse dall’obbligo di utilizzo della mascherina tutte le altre attività, anche al chiuso.

l’ordinanza sottolinea però che è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico

[1] 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

 

Allegati

·         Ordinanza 28 aprile – Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

·         Ordinanza 28 aprile – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

In sintesi:

Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

·         aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

·         navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

·         treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

·         autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

·         autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

·         mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

·         mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

·         spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

L’ORDINANZA

 

Mascherina FFP2 obbligatoria Luoghi di lavoro

Le mascherine saranno invece “raccomandate” in tutte le altre situazioni con rischio di contagio. Al lavoro valgono i protocolli tra imprese e sindacato che potranno essere aggiornati che prevedono tanto l’obbligo di mascherina chirurgica quanto il distanziamento di un metro come principali azioni di contenimento.

 

 

Mascherina FFP2 non obbligatoria

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

• i bambini di età inferiore ai sei anni;

• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Cordiali Saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 30 marzo 2022

Upa informa

Circolare del 30 marzo 2022

     Argomenti:

Ø  DL Riaperture – Pubblicazione in GU

Ø  Il Decreto “Sostegni-ter” è diventato legge

Ø  Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo

Ø  DL Ucraina in GU – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Ø  Contributi a fondo perso – Digitalizzazione PMI – FILSE

Ø  Prestazioni di lavoro autonomo occasionale anno 2022 – nuovo applicativo per invio comunicazione preventiva

Ø  Canone Speciale RAI scadenza pagamento 31 marzo 2022

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

Ø  Richieste da parte di LEA –Liberi Editori Autori. CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

DL Riaperture – Pubblicazione in GU

ALLEGATI: Bando_digital_22 – Comunicazione_Prestazioni_occasionali_Nuovo_applicativo_dal_28_marzo –  Nota_DL_Ucraina_n.21-2022_Primi commenti – Nota_Misure_sostegno_conflitto_ucraino_Credito_e_Finanza –  Aiuti_di_Stato_nuovo_Quadro_temporaneo_per_compensare_effetti_crisi_russo-ucraina

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 21 marzo per informarvi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Attenzione! Come anticipato nella nostra comunicazione della scorsa settimana, a partire dal 1 aprile 2021 l’accesso in albergo e nelle altre strutture ricettive e ai ristoranti riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, è libero. Gli artt. 6 e 7 del DL 24/22 rivedono le attività e i servizi il cui accesso è riservato ai soggetti muniti, rispettivamente, di green pass base e super green pass che non comprendono gli alberghi.

Riportiamo di seguito le principali novità di interesse per le imprese, nella maggior parte dei casi già anticipate nella precedente comunicazione.

Linee guida

(art.3)

 

Il Ministero della salute, fino al 31 dicembre 2022, può con propria ordinanza:

o   Adottare di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, adottare e aggiornare Linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività  economiche, produttive e sociali. A tal proposito segnaliamo che sono in corso di validazione da parte del CTS le nuove linee guida che andranno a sostituire, una volta adottate con specifica ordinanza, quelle del 2 dicembre scorso

o   Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Quarantena

(art. 4)

–        Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo del tampone (antigenico o molecolare) effettuato anche in centri privati.

–        Dal 1° aprile 2022 ai contatti stretti di persone risultate positive al Covid si applica il regime dell’autsorveglianza (obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in caso di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo; obbligo di effettuare un test alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo)

Mascherine

(art. 5)

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare:

–          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2

o   Per l’accesso e l’utilizzo di aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto  ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due  regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di ncc; mezzi ipiegati nei servizi di TPL o regionale; mezzi di trasporto scolastico

o   Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

o   per gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi

–          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

o   in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati

o   in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad  eccezione del momento del ballo

Attenzione
Green Pass base

(art. 6)

Ristorazione
Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (vaccinazione/avvenuta guarigione/tampone negativo) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

o   mense e catering continuativo su base contrattuale;

o   servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da  qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

N.B. Occorrerà pertanto per l’accesso ai servizi di ristorazione, diversi da quelli riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, solo il green pass base, diversamente da quanto previsto dalla bozza del provvedimento che invece riportava l’obbligo di accesso con super green pass (certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione/avvenuta guarigione)

o   concorsi pubblici;

o   corsi di formazione pubblici e privati,

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

Dal 1 aprile non occorrerà più il green pass base per l’accesso ai servizi alla persona e alle attività commerciali

Si ricorda che sono esenti dall’obbligo di accesso con green pass base i soggetti di età inferiore a 12 anni e quelli esentati sula base di idonea certificazione medica

Dal 1 al 30 aprile 2022 anche per l’accesso ai mezzi di trasporto[1] sarà sufficiente il solo green pass base

Dipendenti

Prorogato fino al 30 aprile, l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, il green pass base pe l’accesso ai luoghi di lavoro privati.

Anche i lavoratori over 50, fermo rimanendo l’obbligo vaccinale fino al 15.06.2022, potranno accedere con i solo green pass base

Super Green Pass

(art. 7)

Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass (certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione ovvero avvenuta guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

o   piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce;

o   convegni e congressi;

o   centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

o   feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

o   attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;

o    attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

Smart working

(art. 10)

Prorogato fino al 30 giugno lo smart working semplificato


[1] a) aeromobili adibiti ai servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;  c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Il Decreto “Sostegni-ter” è diventato legge

Sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali introdotte o modificate dal Parlamento durante l’esame

Dopo il Senato, anche la Camera vota la fiducia alle misure urgenti a favore di imprese e operatori economici connesse all’emergenza Covid e per contenere gli effetti dei rincari elettrici

La rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” è una delle novità in ambito tributario arrivate dalla conversione in legge del Dl 4/2022. In tema di bonus edilizi, è prorogato al 29 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020; di conseguenza, slitta pure la data a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate: l’appuntamento è rimandato al 23 maggio. Bonus affitti esteso agli esercenti attività di gestione di piscine, bonus terme utilizzabile fino al 30 giugno. Sarà possibile sospendere gli ammortamenti anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, mentre chi revoca una precedente rivalutazione potrà neutralizzare l’operazione anche ai fini civilistici, eliminando l’appostazione dal bilancio (atto Camera 3522).
Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito. Il “decreto antifrodi”, pertanto, non sarà convertito in legge, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza; validi e salvi pure gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici basati sulle disposizioni cassate da quello stesso decreto (articolo 28, comma 1, e articolo 16, Dl n. 4/2022), ora a sua volta abrogato.
A seguire, una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali introdotte o modificate dal Parlamento durante l’esame del Dl n. 4/2022 (per una panoramica sul testo originario del decreto, vedi “Sostegni-ter, nuovi contributi e misure di sostegno all’economia“).

Art. 1 (modificato)
Misure di sostegno per le attività chiuse

Slitta di un mese, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “decreto Natale” (articolo 6, Dl 221/2021) dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in esame. Si tratta delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. Ricordiamo che il “decreto Natale” ha vietato, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti comportanti assembramenti in spazi aperti e ha sospeso fino al 10 febbraio 2022 (come stabilito in fase di conversione, rispetto all’iniziale 31 gennaio) le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (comma 3 – modificato).

Art. 3 (modificato)
Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Demandato all’Istat il compito di individuare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter“, uno specifico codice Ateco per ciascuna attività d’impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, i cui operatori rientrano tra i beneficiari dei contributi a fondo perduto (per complessivi 40 milioni di euro nel 2022) destinati alle imprese attive nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Horeca (Hotellerie-Restaurant-Catering). Vi accede chi, nel 2021, ha subìto un calo dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019; per le imprese costituite nel 2020, il confronto avviene tra l’ammontare medio dei mesi di quell’anno successivi all’apertura della partita Iva e l’ammontare medio mensile del 2021 (comma 2-bis – nuovo).

Introdotta la possibilità di estendere ai fini civilistici gli effetti della revoca fiscale, anche parziale, di una rivalutazione già effettuata. La disposizione si collega alla modifica apportata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 622-624, legge 234/2021) alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “decreto Agosto” (articolo 110, Dl 104/2020), che ha fissato nuovi limiti alla deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali (marchi e avviamento), consentendola, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo, invece dell’ordinario ammortamento per diciottesimi. Quest’ultimo può essere mantenuto pagando un’imposta sostitutiva del 12, 14 o 16% (a seconda dell’entità dei maggiori valori), al netto del 3% versato per il riallineamento. In ogni caso, chi ha già effettuato la rivalutazione alla data di entrata in vigore della legge di bilancio può revocare la scelta, secondo le modalità stabilite da un provvedimento delle Entrate, e le somme pagate possono essere chieste a rimborso o compensate tramite F24. Adesso, viene permesso di annullare l’operazione anche ai fini civilistici, consentendo di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione precedentemente effettuata. Nelle note al bilancio andrà fornita adeguata informativa sugli effetti prodotti dall’esercizio della revoca (comma 3-bis – nuovo).

Vista la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e ravvisata la necessità di sviluppare nuove modalità per valorizzare e promuovere tali attività, l’Istat, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter“, dovrà provvedere a una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco (comma 4-bis – nuovo).

Art. 4 (modificato)
Fondo unico nazionale per il turismo

Per il 2022, sale a 105 milioni di euro (rispetto ai 100 del testo originario) l’incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 366, legge 234/2021). Le nuove risorse sono così ripartite: 60,7 milioni per l’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, compresi quelli per lavoro stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2,5 milioni per le imprese, non svolgenti servizio pubblico, autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 39,3 milioni per sostenere la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno registrato un calo del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 (vengono ora inclusi anche gli operatori costituiti o autorizzati dopo il 1° gennaio 2020) (comma 1 – modificato).
Sono poi destinati 2 milioni di euro alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva (comma 2-bis – nuovo).
Infine, a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, è previsto, nel limite di minori entrate contributive per 56,25 milioni di euro, l’esonero dalla contribuzione previdenziale a loro carico (esclusi premi e contributi dovuti all’Inail) fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e va applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (commi da 2-ter a 2-septies – nuovi).

Art. 4-bis (nuovo)
Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Esteso il perimetro di applicazione degli incentivi (credito d’imposta dell’80% e contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro) introdotti dall’articolo 1 del Dl 152/2021 a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, tra il 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore di quel decreto) e il 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa (vedi “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico“). Tra gli interventi agevolabili vengono aggiunte le installazioni di unità abitative mobili (comprese quelle con meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, ecc.), purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico.

Art. 5 (modificato)
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Ampliata la platea dei destinatari del “bonus affitti” 2022, spettante, per i mesi da gennaio a marzo, alle imprese del settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (vedi “Sostegni-ter – 4: gli aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta“). A seguito della modifica introdotta durante la conversione in legge del decreto, possono accedervi anche le imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice Ateco 93.11.20).

Art. 5-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dal “decreto Agosto” (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020) per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore di quel provvedimento (cioè, il 2020 per i contribuenti “solari”), di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato; la disposizione riguarda tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La norma originaria era già stata modificata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 711, legge 234/2021), che ha permesso di sospendere l’ammortamento anche per l’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, limitandola, però, ai soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo; subito dopo, il “Milleproroghe” ha eliminato tale condizione (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Dl 228/2021). Ora, la misura agevolativa è confermata anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale della sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Art. 6 (modificato)
Buoni per servizi termali

Differita al 30 giugno 2022, tre mesi in più rispetto al 31 marzo indicato nel testo originario del decreto, l’utilizzabilità dei buoni per l’acquisto di servizi termali, misura con cui il “decreto Agosto” riconosce agli utenti prenotati uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi fruiti, fino a un massimo di 200 euro (articolo 29-bis, Dl 104/2020). La disposizione – sottolinea la relazione illustrativa – cerca di evitare le conseguenze derivanti dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria, visto che le necessarie misure restrittive adottate hanno reso difficoltoso, se non impossibile, sfruttare i buoni, tant’è che quasi la metà di quelli emessi non è stato usato entro il termine dell’8 gennaio 2022 (sessanta giorni dal 9 novembre 2021, data in cui le prenotazioni fatte attraverso gli enti termali accreditati hanno esaurito le risorse disponibili – vedi “Bonus terme: tutto pronto per stabilimenti e utenti“). Per non danneggiare né gli utenti né le aziende del comparto, i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti all’8 gennaio 2022, saranno utilizzabili fino al 30 giugno.

Art. 6-ter (nuovo)
Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti

Ampliato il perimetro di applicazione del regime opzionale dettato dall’articolo 24-ter del Tuir per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione entro i 20mila abitanti o in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 o 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016) con non più di 3mila abitanti. I pensionati neoresidenti possono assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, anziché alla tassazione Irpef ordinaria, a un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione (massimo nove anni). Adesso, vengono inclusi anche i territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (terremoto in Abruzzo) ed è fissato un limite demografico unico: il comune in cui ci si sposta deve avere una popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Art.10-ter (nuovo)
Disposizioni in materia di perizie tecniche

In materia di “bonus investimenti”, apportate modifiche alle norme disciplinanti la perizia tecnica nell’ambito del settore agricolo. La stessa può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (articolo 1, comma 195, legge 160/2019; articolo 1, comma 1062, legge 178/2020).

Art.10-quater (nuovo)
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

In relazione alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è concesso un ulteriore extratime (il termine ordinario del 16 marzo era già stato prorogato al 7 aprile dal provvedimento 3 febbraio 2022) per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (articolo 121, Dl 34/2020). La scadenza è ora spostata al 29 aprile 2022 (comma 1).
Conseguentemente, considerato che i dati delle opzioni relative ai bonus edilizi contribuiscono anche alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, è differito pure il termine a partire dal quale le stesse saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate. Quest’anno, pertanto, la precompilata potrà essere visionata dal 23 maggio 2022, anziché dall’ordinario 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs 175/2014) (comma 2).

Art.10-quinquies (nuovo)
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Ancora una chance per quanti, pur aderendo ad alcuni istituti definitori, non hanno rispettato le scadenze dei relativi pagamenti. Nel dettaglio, si tratta della “rottamazione” dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl 119/2018), compresi quelli riguardanti le risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali, e l’Iva riscossa all’importazione, nonché del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018). I termini per rimediare all’irregolarità e incassare i benefici della “pace fiscale” sono già stati ripetutamente rinviati, per ultimo dal collegato fiscale alla legge di bilancio (articolo 1, Dl 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 – 1: riscossione con kit anti-crisi“). Ora, viene previsto che il pagamento delle somme ancora dovute si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se avviene integralmente:
– entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020
– entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021
– entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.
È anche tollerata una tardività massima di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

Art. 14-bis (nuovo)
Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita

Istituito un fondo, con dotazione di 500mila euro per il 2022, per l’erogazione di un contributo finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica a favore delle famiglie e delle persone che utilizzano presso la propria abitazione apparecchiature medico-terapeutiche per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute (supporto alla funzione cardio-respiratoria; funzione alimentare e attività di somministrazione; mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento per disabili; dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito); sono inclusi i “gruppi di continuità” indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete, la continuità operativa delle medesime apparecchiature. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con Dpcm.

Art. 22-bis (nuovo)
Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili

Prolungata ancora una volta l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. L’agevolazione, già concessa fino al 31 dicembre 2021, è ora estesa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

Art. 28 (modificato)
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

In materia di cessione dei crediti edilizi e di quelli riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma dettata dal testo di partenza (vedi “Sostegni-ter – 1: bonus edilizi, è consentita un’unica cessione“) viene integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi” 13/2022 (vedi “Rivista e ammorbidita la stretta sulla cessione dei crediti edilizi“), ora abrogato. In estrema sintesi: dopo l’esercizio dell’opzione, sono possibili altre due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni); sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate. Trasfuse nel “Sostegni ter” anche le misure dell’abrogato Dl 13/2022 recanti, rispettivamente, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 491 e seguenti, legge 228/2012) e l’introduzione, per il bonus spettante alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa (articolo 1, Dl 152/2021) nonché per quello a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (articolo 4, Dl 152/2021), degli stessi limiti alla cessione del credito d’imposta visti per i bonus edilizi e quelli anti Covid.

Art. 28-bis (nuovo)
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Recepite le disposizioni che erano contenute nell’articolo 2 dell’abrogato Dl 13/2022: i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1, Codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) sono inseriti tra quelli per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è disposta la confisca allargata (articolo 240-bis); sempre in ambito penale, l’applicazione della disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) è estesa a ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate; i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono punibili con la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila euro, pena che può essere aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; ogni intervento che richiede il rilascio di attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso.

Art. 28-ter (nuovo)
Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

Riproposta la disposizione recata dall’articolo 3 dell’abrogato Dl 13/2022 in riferimento all’utilizzabilità dei bonus edilizi e dei crediti emergenziali anti Covid sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti contro chi ne ha sfruttato illecitamente la disciplina della cessione: cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti sono utilizzabili entro gli ordinari termini (commi 3 degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando comunque il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Durante il periodo di sequestro, restano fermi anche gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria.

Art. 28-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

Replicata la norma dettata dall’articolo 4 dell’abrogato Dl 13/2022, che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) alla circostanza che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro. Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità.

Art. 28-quinquies (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali

In materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell’ambito dell’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, viene ampliata la portata della disposizione dettata dall’articolo 12, comma 8, Dlgs 231/2007, secondo cui il segreto d’ufficio non può essere opposto all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia quando le informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale. Adesso, per migliorare l’efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al Covid 19, viene previsto che il segreto non può essere opposto neanche ai servizi centrali (della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza – articolo 12, Dl 152/1991), nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni o analisi finanziarie della Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia) per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 270 a 270-septies, Codice penale).

Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo

Il 23 marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino.

Il nuovo quadro prevede la possibilità di riconoscere tre categorie di aiuti:

  • gli aiuti di importo limitato (fino a 400.000 euro), potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e senza necessità di collegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici;
  • le garanzie statali e i prestiti agevolati,  potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni, anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le PMI quanto per le grandi imprese;
  • gli aiuti per il caro energia, potranno essere riconosciuti  in qualsiasi forma entro specifici limiti e condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).

Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

In allegato una prima nota di analisi con maggiori dettagli sul tema

In allegato A cura di Confindustria

Aiuti di Stato nuovo Quadro temporaneo per compensare gli effetti della crisi russo-ucraina

DL Ucraina in GU – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Il provvedimento mira ad attenuare gli impatti dei rincari energetici su famiglie e imprese e ad adeguare la normativa nazionale al mutato scenario.
A tal fine, le norme intervengono su vari capitoli (contenimento degli aumenti di energia e carburanti, sostegni alle imprese, autotrasporto, disciplina del golden power) mobilitando complessivamente circa 4,4 miliardi recuperati, in gran parte, secondo le stime del Governo, con un prelievo straordinario a carico di alcuni soggetti operanti nel settore energetico.

Il decreto conferma l’approccio congiunturale finora adottato dal Governo, che, come abbiamo avuto modo più volte di sottolineare, andrebbe superato a favore di interventi strutturali che forniscano maggiore stabilità e certezze alle imprese.

Si rende di seguito disponibile una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria sulle recenti misure di sostegno alle imprese, in tema di credito e garanzie, introdotte per contenere gli effetti della crisi legata all’incremento dei costi energetici e al conflitto ucraino.

 

DL 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“. Di seguito una prima nota di sintesi delle principali misure di interesse per le imprese contenute nel DL

 

Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica

(art.3)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;

– società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

 

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Credito di imposta per l’acquisto di gas naturale

(art.4)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 DL 17/2022 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;

– società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

(art. 8)

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24

 

Ammortizzatori sociali

(art. 11)

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ateco indicati nell’allegato I del decreto – tra cui è compreso il cod. ateco 55.10 riferito agli alberghi – che non possono più ricorrere al FIS per esaurimento delle settimane spettanti, è riconosciuto un ulteriore periodo di 8 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2022

 

Credito di imposta per IMU

(art. 21)

Alle imprese turistico ricettive, comprese le imprese che svolgono attività agrituristica (ex L. 96/2006), le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonche’ le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. È riconosciuto un credito di imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata IMU 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Il credito di imposta per l’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive  modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

 

Il decreto legge 21/2022 dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 maggio; nel corso dell’iter di conversione sarà possibile chiedere delle modifiche al provvedimento.

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese nei prossimi giorni

In allegato note di prima analisi, redatte da Confindustria, delle misure contenute nel nuovo Decreto Ucraina (DL n. 21/2022) pubblicato il 21 marzo in Gazzetta Ufficiale.

Confindustria ha programmato per i prossimi giorni, un ciclo di webinar sugli aiuti di Stato, un appuntamento ad hoc dedicato alle imprese alberghiere.

Il webinar “Aiuti di Stato: il quadro per le imprese alberghiere” si terrà il prossimo 13 aprile – a partire dalle ore 10 – auspicando che entro tale data sia stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che completerà il quadro normativo della disciplina del cd. “regime ombrello” (vd, da ultimo, nostra comunicazione del 4 marzo scorso) e siano chiarite eventuali proroghe e/o modifiche del quadro temporaneo .

Gli interessati a partecipare possono iscriversi al seguente LINK

Vi informiamo, che subito dopo aver effettuato l’iscrizione riceverete un’email, automatica di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.

http://www.alberghiconfindustria.it/public/imc/STD_2022_04_13_AiutiStato%282%29.png

Contributi a fondo perso – Digitalizzazione PMI – FILSE

Pubblicato il nuovo bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” a favore delle micro piccole e medie imprese per migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro in conseguenza dell’emergenza COVID – 19.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A.      acquisto di hardware e dispositivi accessori;

B.      prestazioni consulenziali e spese per l’introduzione o l’implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale, ecc.).

      C.            acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e programmi informatici;

D.     prestazioni consulenziali e servizi specialisti finalizzati a migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro.

Non sono ammessi, tra gli altri, gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing).

I destinatari sono le PMI con codice ATECO indicato in calce al Bando allegato.

Il bando è retroattivo per spese effettuate dal 1 gennaio 2022.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile.

L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 10.000 euro, in regime de minimis.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 5.000 euro.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 1.000.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 27 aprile 2022 (occorre presentare la domanda il primo giorno), e la procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 20 aprile 2022.

Le domande potranno essere inviate, redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it.

In allegato è possibile consultare e scaricare il bando.

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2022 – NUOVO APPLICATIVO PER INVIO COMUNICAIZONE PREVENTIVA

Ritenendo di far cosa gradita si invia in allegato circolare informativa relativa alle nuove modalità di invio comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale,in vigore dal 28/03/2022.

Si precisa che fino al 30/04/2022 la comunicazione preventiva potrà essere inviata in alternativa via mail all’indirizzo: ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it    
Dal 1 maggio invece sarà obbligatorio utilizzare la nuova procedura illustrata sulla circolare.
Per chi non fosse ancora informato, si rammenta che a decorrere dal 21/12/2021 la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro il ricorso all’impiego di lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare forme elusive di utilizzo di tali tipologie contrattuali.

La comunicazione preventiva:
O potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato,
O dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Canone Speciale RAI

Vi ricordiamo che il 31 marzo 2022 scadrà il termine ultimo per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, del Canone RAI Abbonamento Speciale.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2022 conferma gli importi già fissati per gli scorsi anni.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

 

L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Avviso importante. Licenza per la riproduzione di musica con strumento meccanico

Richieste da parte di LEA –Liberi Editori Autori. CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

AVVISO IMPORTANTE +++ Contattare l’Associazione +++

Facciamo seguito alla comunicazione dello scorsa 4 marzo, per rinnovare l’invito a segnalare all’associazione eventuali richieste di sottoscrizione di licenze e/oaccordi da parte di una organizzazione che si chiama LEA.

In questi giorni alcune aziende associate ci hanno segnalato di aver ricevuto da LEA (Liberi Editori ed Autori), Organismo di Gestione Collettivo che opera nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, la richiesta di sottoscrivere contratti di licenza per la riproduzione di musica con strumenti meccanici (effettuata quindi mediante sistemi audio, radio e televisione).

In attesa di ultimare gli approfondimenti in corso in ordine alla legittimità di tali richieste, anche tenuto conto delle complessità della materia, Vi invitiamo a non procedere allo stato ad alcuna sottoscrizione ed a segnalare alla Segreteria dell’Associazione ogni richiesta e/o comunicazione che in tal senso possa provenire da tale realtà.

V.le Pasteur, 10 – 00144 Roma (RM), Italia T +39 06 5924274

www.alberghiconfindustria.it – segreteria@alberghiconfindustria.it

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 25 marzo 2022

Upa informa
Circolare del 25 marzo 2022

ALLEGATO: DISP_ATT_ALBERGHI_Coord

Molto importante! Nuova scadenza del 15 aprile per modifica denuncia prezzi 2022

Buongiorno,

come anticipato durante le assemblee territoriali, vi  informiamo che su nostra richiesta  la Giunta regionale con provvedimento n. 200 del 18 marzo 2022 ha approvato la modifica alle “Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla l.r. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)”.

La nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 29 prevede la possibilità di effettuare, entro il 15 aprile, una seconda comunicazione delle tariffe che si intendono applicare a strutturericettivesv@regione.liguria.it

In allegato si invia il testo coordinato delle citate disposizioni con l’articolo 29 nella nuova formulazione.

Di seguito riportiamo  il link della regione dove potrete scaricarvi gli originali dei modelli della tabella prezzi e dei cartellini per le camere:

Attenzione!
La normativa prevede l’affissione della tabella delle tariffe nella zona ricevimento (art. 57 comma 2 l.r. 32/2014 ss.mm.ii.) ed i cartellini prezzi nelle camere, unità abitative, suite (art. 57 comma 4). Si rammenta altresì che vi sono le sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi relative a chi non esponga i prezzi o li esponga in modalità difformi (art. 66 comma 1).

 

A tal fine si ricordano alcuni accorgimenti utili per una corretta compilazione:

 

  1. la disciplina attuale non prevede per le tariffe alcun limite o vincolo relativo al livello di appartenenza;
  2. nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati come prezzi unici;
  3. non si possono in nessun caso applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente denunciati;
  4. è possibile invece applicare tariffe inferiori ai minimi ma solo nelle seguenti casistiche:
  • gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
  • ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
  • bambini/ragazzi al di sotto dei diciotto anni;
  • guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
  • convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
  • utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
  1. nel caso in cui sia previsto il servizio di pensione completa o mezza pensione devono esserne denunciati i relativi prezzi.

 

Per maggiori dettagli ed eventuali chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica strutturericettivesv@regione.liguria.it o telefonare al numero:  0105488381

Importante!  COMUNICAZIONE CHIUSURE

 

Vi ricordiamo inoltre che, per risultare rispondenti e quindi non incorrere nelle sanzioni previste, è necessario inserire i periodi di chiusura sul sistema regionale RIMOVCLI. L’operazione richiede circa 10 secondi, naturalmente il periodo di chiusura impostato potrà essere modificato in qualunque momento.

 

Qualora la struttura stia osservando un periodo di chiusura deve segnalarlo usando la specifica funzione prevista dal sistema che, con una semplice operazione, consente di inserire i periodi di chiusura e di risultare quindi adempienti. A tale riguardo si ricorda che la funzione “CHIUSURA”, ovviamente, è attivabile esclusivamente quando nella struttura non risultano presenti clienti.

 

Per qualunque dubbio od esigenza non esitate a contattare direttamente l’ufficio territoriale della Regione:


Ufficio territoriale di Savona
corso Italia 1 – 17100 Savona

Paola Cappelletti – telefono 010 5488381
Germana Oliva – telefono 010 5488365
Sabrina Barabino – telefono 010 5485351
e-mail: strutturericettivesv@regione.liguria.it

 

Grazie per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni vostra osservazione o necessità

 

LA SEGRETERIA UPA

CIRCOLARE COVID19 DEL 21 MARZO 2022 Nuovo Decreto Riaperture – Principali novità di interesse per il settore

CIRCOLARE COVID19 DEL  21 MARZO 2022 Nuovo Decreto Riaperture – Principali novità di interesse per il settore

 

In attesa del testo definitivo, anticipiamo alcune misure di interesse per il settore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che introduce le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, considerato la cessazione, il 31 marzo prossimo, dello stato di emergenza.

In attesa del testo definitivo, segnaliamo alcune novità che dovrebbero essere introdotte a partire dal 1 aprile incluso, sulla base delle bozze del provvedimento in nostro possesso, di particolare interesse per il settore

 

Alberghi Dal 1° aprile l’accesso negli alberghi e nelle altre strutture ricettive sarà consentito senza green pass
Servizi di ristorazione alloggiati Analogamente, anche per l’accesso ai servizi di ristorazione degli alberghi, riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, dal 1° aprile non occorrerà il green pass
Servizi di ristorazioni aperti a clienti esterni Per i servizi di ristorazione aperti anche alla clientela esterna, fino al 30 aprile 2022 l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di green pass rafforzato (certificazione verde Covid rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione), per la consumazione al chiuso (sia per quanto riguarda la consumazione al banco che al tavolo).

Per i servizi di ristorazione all’aperto, invece non è più previsto il possesso della certificazione verde.

 

 

Oltre ai servizi di ristorazione di cui sopra, l’utilizzo del green pass rafforzato è previstofino al 30 aprile p.v. per l’accesso a:

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

– convegni e congressi;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

– feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

– partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

 

Basterà invece il green pass base per l’accesso a

– mense e catering continuativo su base contrattuale;

– concorsi pubblici;

– corsi di formazione pubblici e privati;

– partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

 

Si ricorda inoltre che fino al 30 aprile è previsto – in tutti i luoghi al chiuso – l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

Importante! Accesso al luogo di lavoro

Fino al 30 aprile per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà necessario essere in possesso ed esibire il green pass base per tutti i lavoratori, compresi gli ultracinquantenni, per i quali rimane comunque fermo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno.

 

COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

In attesa del testo definitivo del provvedimento, il Comunicato stampa del Governo dopo il Consiglio dei Ministri

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa – Circolare del 25 febbraio 2022

Upa informa

Circolare del 25 febbraio 2022

ALLEGATI: FAQ_ART_1_DL_152_2021 –  Slide_seminario_16_febbraio_2022

CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo

Ulteriori chiarimenti del Ministero del Turismo sulle misure di cui all’art. 1 DL 152/2021

Vi segnaliamo che sul sito del Ministero del Turismo sono state appena pubblcate ulteriori FAQ contenenti chiarimenti sulle misure di cui all’art. 1 del DL 15/2021 (credito di imposta 80% e contributo a fondo perduto).

Le faq aggiornate sono disponibili a questo LINK

Per il primo pacchetto di FAQ, diffuso lo scorso 17 febbraio vedere allegato:

Art. 1 DL n.152/2021 – FAQ – Modalità applicative erogazione credito d’imposta a fondo perduto per le imprese turistiche

In riferimento all’Avviso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, vi informiamo che sul sito del Ministero del Turismo sono state pubblicate le relative FAQ articolate in 30 distinti quesiti .

 

PNRR Turismo. Credito d’imposta 80%. I chiarimenti del Ministero del Turismo

Slide del webinar del 16 febbraio in allegato

Art. 1 DL 152/2021 – Modulistica e fac simile della domanda

Vi informiamo che sul sito istituzionale di Inviatali Spa sono disponibili a questo LINK la modulistica e il fac simile della domanda per il credito d’imposta 80%  e contributo a fondo perduto (ex art. 1 DL 152/2021).
La domanda può essere compilata e presentata dalle ore 12.00 del 28 febbraio p.v. alle ore 17.00 del giorno 30 marzo 2022 (vd. Avviso pubblico 18 febbraio 2022)

PNRR TURISMO.CREDITO D’IMPOSTA 80%. Webinar 21.02.2022

Domande e risposte del webinar del 21 febbraio

Di seguito domande e risposte del webinar del 21 febbraio scorso, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale del Ministero del Turismo, Dr. Lorenzo Quinzi.

Si ricorda che la regiistrazione dell’appuntamento è disponibile a questo LINK

 

DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

D: Il credito di imposta 80% e il contributo a fondo perduto rientrano nel regime de minimis o nel temporary framework?

R: Il ministero sta notificando le agevolazioni ex art. 1 dl 152/2021 (sia il credito di imposta 80% che il contributo a fondo perduto) sulla sezione 3.1 ancorando la data di concessione dell’agevolazione a quella in cui le misure saranno assegnate (data di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari). Alla notifica seguira’ il provvedimento della commissione europea. Con tale provvedimento sarà chiarito definitivamente la disciplina di aiuti di stato applicabili a tali misure

 

BENEFICIARI

D: Le società proprietarie di immobili ove si svolge attività turistica gestita da terzi possono partecipare?

R: Si, purché iscritte nel registro delle imprese con una qualifica di operatori turistici. La qualifica di operatore turistico deve essere desumibile dall’oggetto sociale rinvenibile all’atto dell’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

La società che svolge esclusivamente attività immobiliare non può presentare domanda per il riconoscimento delle agevolazioni ex art. 1 dl 152/2021

D: Con un contratto di affitto di 4 + 4 anni, scadenza primi 4 anni a giugno 2025, che si rinnoveranno automaticamente per altri 4 anni, fino al 2029, salvo disdetta del conduttore, si può accedere al bonus dell’80% del credito d’imposta?

R: No, in presenza di un contratto di affitto di durata inferiore ai cinque anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a cinque anni, il gestore (affittuario) non può presentare domanda di riconoscimento dell’agevolazione

D: Se il contratto d’affitto ha una durata di 9 anni, rinnovabile ma la scadenza è tra 2 anni è possibile presentare la domanda?

R: No, la durata residua del contratto di affitto deve essere almeno di 5 anni

D: Nel caso di una catena alberghiera con un’unica partita iva, che gestisce più alberghi, posso presentare domanda di riconoscimento delle agevolazioni per ogni struttura gestita?

R: No, ogni impresa identificata da propria ragione sociale e p.i potrà presentare domanda per una sola struttura, intesa come complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività

D: Nel caso di struttura gestita da una società che ha una partecipazione minoritaria in altra società – a sua volta gestore di un struttura alberghiera – ogni società può presentare domanda?

R: Si, purchè siano due società distinte, identificate ognuna da una propria p.i.

D: La società proprietaria/gestore dell’immobile ricettivo che è attualmente in costruzione (attività turistica non iniziata) può presentare domanda per quell’immobile?

R: No, non è consentito perché la norma parla di interventi su strutture in cui già viene esercitata l’attività turistica o ricettiva, il che esclude le strutture ricettive  in costruzione

 

SPESE

D: L’Art. 3 comma 1 dell’Avviso pubblico del ministero del turismo del 23 dicembre 2021 ammette all’agevolazione “le spese sostenute per interventi realizzati a decorrere al 7 novembre 2021”. Cosa si intende per “spese sostenute”?

R: Per spese effettivamente sostenute devono intendersi le spese relative a delle lavorazioni o a degli  interventi “materialmente” realizzati dopo la data del 7.11.2021

D: Occorre avere un c/c dedicato al progetto di investimento per il pagamento delle fatture?

R: No, non è previsto

D: Le spese professionali in che misura sono eleggibili?

R: In base a quanto previsto dall’avviso del 4 febbraio 2022, le spese per le prestazioni professionali, necessarie alla realizzazioni degli interventi di cui all’art. 4, co. 1 lett. da a) a f) dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, sono eleggibili nella misura del 10% delle spese ammissibili

D: La domanda può riguardare le spese previste fino al 2024?

R: Si, la domanda può riguardare le spese per investimenti da realizzare fino al 31 dicembre 2024

D: È possibile avere le varie percentuali delle spese ammissibili?

R: Le spese ammissibili di cui al provvedimento del 4 febbraio e successivi aggiornamenti sono eleggibili nella misura del 100% ad eccezione delle spese relative alle prestazioni professionali, eleggibili nella misura del 10% delle spese ammissibili.

D: I lavori eseguiti nel 2021, già pagati e fatturati, e altri lavori terminati e pagati nel 2022, possono godere del credito di imposta 80% ?

R: Gli interventi ammissibili al credito di imposta all’80% sono quelli realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 ovvero quelli avviati successivamente al 1 febbraio 2020, non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021 e a condizione a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da tale data.

INTERVENTI

D: Gli investimenti relativi alle piscine termali e annessi (spa, sauna ecc) possono essere effettuati solo dagli stabilimenti termali o anche da tutte le strutture turistiche in generale?

R: Anche dalle strutture turistiche, a condizione che abbiano finalità di efficientamento energetico, ovvero di riqualificazione antisismica, ovvero di abbattimento delle barriere architettoniche. Per gli stabilimenti termali invece tale condizione non si applica.

D: Gli investimenti sulle SPA degli hotel che non sono strettamente termali (no acqua termale ma SPA “edonistica”) sono inclusi o meno nelle spese ammissibili?

R: Si, purché aventi finalità’ di efficientamento energetico, ovvero di riqualificazione antisismica, ovvero di abbattimento delle barriere architettoniche

D: Per essere ammissibile all’agevolazione, l’acquisto di mobili e componenti arredo, devono essere legati agli interventi edilizi e quindi al permesso di costruire cila ecc?

R: L’acquisto di mobili e componenti d‘arredo rientra tra gli interventi ammissibili a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di: efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi edilizi – che a loro volta devono essere funzionali ai primi tre – realizzazione delle piscine termali e l’acquisizione di attrezzature per attività termale da parte degli stabilimenti termali. A tal proposito verrà chiesto di produrre la relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi precedentemente elencati

D: Quali sono gli interventi di efficientamento energetico agevolabili?

R: Quelli ricompresi nell’articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, destinate a uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento

D: Nell’aggiornamento al provvedimento sulle spese ammissibili – neo punto a2) si parla di pannelli fotovoltaici “su edifici “. Tale specifica esclude la realizzazione di un impianto che viene collocato sul terreno, sempre di proprietà della struttura ricettiva e a servizio esclusivo della stessa?

R: I pannelli fotovoltaici possono essere collocati anche in un luogo diverso dal tetto della struttura alberghiera, ad es. nelle pertinenze della stessa (parcheggi, rimesse, ecc ), che non ci sia consumo di suolo e che l’energia prodotta sia ad esclusivo vantaggio della struttura ricettiva

D: Possiamo considerare eleggibili anche l’acquisto di attrezzature come l’acquisto di nuove celle frigo più efficienti in sostituzione di vecchi frigoriferi?

R: Si, purché tali interventi rientrino in quelli più ampi di efficientamento energetico

D: Per gli interventi relativi all’efficientamento energetico sono richiesti particolari requisiti?

R: NO, è necessaria una certificazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il miglioramento dell’efficienza energetica (non è necessario passare da una classe energetica all’altra)

D: Per la stessa struttura ricettiva si possono richiedere gli incentivi per più progetti? Ad esempio costi per la digitalizzazione e costi per l’eliminazione delle barriere architettoniche?

R: SI, la domanda di riconoscimento dell’agevolazione può riguardare un progetto di investimento che comprende svariati interventi. Quelli agevolabili sono quelli di cui all’articolo 4 dell’avviso comune del 23 dicembre 2021 e all’interno di tali interventi, le spese ammissibili sono quelle individuate nel provvedimento del 4 febbraio 2021

 

DOMANDA DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

D: I titoli abilitativi (CILAS, DIA, SCIA CILA) possono essere allegati in una fase successiva all’invio della domanda?

R: SI

D: Le asseverazioni devono essere giurate o può trattarsi di una semplice asseverazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte di un tecnico abilitato?

R: Non sono previste dichiarazioni giurate

D: Per gli interventi di digitalizzazione chi può rilasciare le asseverazioni relative alla congruità dei prezzi massimi?

R: Si parla di tecnici abilitati (ad es. Ingegneri informatici iscritti all’ordine)

D: Quali sono i requisiti del certificatore indipendente che deve rilasciare la certificazione di compatibilità in relazione al principio di “non arrecare un danno significativo”?

R: A momento in Italia non esistono certificatori abilitati a certificare il rispetto del principio del DSNH; a meno di aggiornamenti della CE o del MEF, il certificatore può essere un professionista iscritto all’albo del settore riguardante l’intervento che viene compiuto

D: Quali sono i documenti che devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda il 28 febbraio?

R: Sono quelli individuati su sito Invitalia nella sezione dei documenti obbligatori, ovvero: 1) Scheda progetto; 2) Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e (se presente) del delegato con procura 3) Dichiarazione rispetto dei principi PNRR; 4) DSAN possesso dei requisiti; 5) Asseverazione tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistica di realizzazione; 6) nel caso in cui l’agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro, la DSAN antimafia

D: Quali sono i documenti da allegare alla domanda che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante?

R: Gli allegati obbligatori (vd. punto precedente) devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante ad eccezione dell’asseverazione che sarà firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale

D: Il legale rappresentate dell’impresa può delegare un altro soggetto (es. consulente) alla presentazione della domanda?

R: Si, in questo caso va allegata alla domanda anche la delega alla presentazione. Relativamente a tale opportunità sii ricorda che le domande sono ammesse in base all’ordine cronologico di presentazion e fino ad esaurimento dello stanziamento.

D: E’ possibile allegare il titolo abilitativo in un momento successivo alla presentazione della domanda?

R: SI

D: Le autorizzazioni, edilizie che necessitano tempi più lunghi, possono essere prodotte anche successivamente? esempio  un lavoro che richiede  Scia +  Istanza Soprntendenza + Genio Civile

R: Si, possono essere prodotte a seguito della comunicazione che l’azienda è rientrata nei beneficiari dell’agevolazione, nei sei mesi successivi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari previsti per l’avvio dall’articolo 4, co. 2, lett. d) Avviso pubblico 23 dicembre 2021

 

PIATTAFORMA

D: La piattaforma funziona già?

R: No. Sul sito di Invitalia, dal 21 febbraio al link: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/turismo-dal-28-febbraio-gli-incentivi-per-la-riqualificazione-delle-strutturesono disponibili il fac simile della domanda e la modulistica.

A breve su sito di Invitalia verrà reso disponibile anche il manuale per l’utilizzo della piattaforma

D: Quando si apre la piattaforma per la presentazione delle domande?

R: Le domande possono essere presentate dalle 12.00 del 28 febbraio alle 17.00 del 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia.

D: La piattaforma sarà aperta anche nei prossimi anni fino al 2024?

R: No, a meno che il numero di domande che saranno presentate nell’arco temporale 28 febbraio – 30 marzo 2022 siano insufficienti ad esaurire le risorse stanziate

 

Tax credit 65%

D: Ci sono notizie dei decreti ministeriali per le spese 2020 e 2021 al 65%?

R: È in corso di emanazione il decreto interministeriale di attuazione del tax credit 65% ex art. 79 D 104/2020

 

IMPORTANTE – Credito Imposta 80%: piattaforma on line e Faq

 

Tempistica avvio e accesso piattaforma on line per la presentazione delle istanze  (Art. 1 DL n.152/2021)

Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato ieri sera, ha comunicato la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze ai fini del contributo e del credito d’imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall’art. 1 del DL 152/2021.

In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, il Ministero ha comunicato le seguenti date di avvio dell’operatività e accessibilità della piattaforma informatica:

– a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;

– a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

 

Pubblicazione FAQ (Art. 1 DL n.152/2021)

Nella giornata di oggi sono state poi pubblicate sul sito dello stesso Ministero, in riferimento all’Avviso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, le relative FAQ  articolate in 30 distinti quesiti.

 

Ristrutturazioni e riqualificazioni alberghiere. PNRR, bonus facciate, eco e sisma bonus. Opportunità a confronto

Per poter visionare la registrazione di entrambi i webinar del 16 e 21 febbraio organizzati dall’Associazione e Confindustria Alberghi,

richiedere la password e credenziali a segreteria@alberghiconfindustria.it

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 01 marzo 2022

 Upa informa

Circolare del 01 marzo 2022

     Argomenti:

  • Ingresso degli stranieri in Italia – Nuove disposizioni
  • MANOVRA DI BILANCIO 2022 – MISURE FISCALI PER LE IMPRESE
  • Sintesi misure Decreto Milleproroghe -novità in ambito fiscale
  • CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo
  • RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
  • ASSEGNO UNICO – CIRCOLARE INPS 23/2022
  • Abbonamenti speciali radio e tv: nessuna variazione per canone 2022
  • ITB 2022 AGENZIA IN LIGURIA – informazioni utili
  • UpaSv 2022 presentazione assemblee

ALLEGATI: Circ_ Agenzia_Entrate_n_4_del_18_febbraio_2022 – Circolare_Confindustria_ Legge_Bilancio_2022_analisi_misure fiscali_28.02.2022 –  Comunicazione_Fiera_ITB_2022_signed –  Riforma_AS_legge di bilancio 2022_Confindustria_Alberghi – UPASV_2022_Presentazione_Assemblee –  Messaggio_INPS_17_febbraio_2022

Ingresso degli stranieri in Italia – Nuove disposizioni

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 22 febbraio 2022

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall’ 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L’ingresso in Italia sarà consentito presentando:

–   digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
–  le certificazioni verdi COVID-19 (ex art. 9, co. 2 DL 52/2021) rilasciate per avvenuta vaccinazione, oppure per avvenuta guarigione da Covid 19 oppure a seguito di test molecolare/antigenico con esito negativo oppure avvenuta guarigione da Covid 19 dopo la vaccinazione.
Attenzione! In caso di mancata presentazione di tali certificazioni, sarà prevista la quarantena di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

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MANOVRA DI BILANCIO 2022 – ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

L’area Politiche fiscali di Confindustria ha redatto una nota di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio 2022 (Legge 17 dicembre 2021, n. 215, c.d. DL Fisco-lavoro e Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022).

La nota, aggiornata al 18 febbraio 2022, analizza e commenta le principali novità in ambito fiscale, dando, altresì, conto dei chiarimenti interpretativi e di ulteriori novelle normative delle ultime settimane

In Allegato Circolare Legge di Bilancio 2022_analisi delle misure fiscali_28.02.2022

 

Legge di Bilancio 2022 – Chiarimenti sulla tassazione Irpef e esclusione dell’IRAP

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022, ha previsto la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro. Nella circolare l’Agenzia, oltre a riepilogare le modifiche apportate alle aliquote Irpef, indica gli adempimenti relativi al bonus Irpef, ex bonus Renzi, i nuovi adempimenti per i datori di lavoro in vigore dal 1 gennaio 2022 e sull’assegno unico e universale. Inoltre, vengono forniti chiarimenti in merito all’esclusione dall’IRAP, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.
In Allegato Circolare Ade n.4 del 18 febbraio 2022

Sintesi misure Decreto Milleproroghe -novità in ambito fiscale


Tra le misure arrivate durante l’iter di conversione del “tradizionale” provvedimento di fine anno in materia di termini legislativi, la conferma a 2mila euro del tetto all’utilizzo del contante

Introduzione della soglia limite del cash a mille euro rinviata al prossimo anno, nuova possibilità di rateizzare i carichi a ruolo per chi è decaduto da precedenti piani di dilazione prima della pandemia, istituito un contributo fino a 600 euro per l’assistenza psicologica contro il Covid, detraibili le spese sostenute nel 2021 per il rilascio di visti e asseverazioni su tutti i crediti d’imposta edilizi, prorogato fino al 31 dicembre 2022 il “bonus cuochi”, slitta a fine giugno la regolarizzazione degli omessi versamenti Irap.
Sono solo alcune delle numerose new entry appena approvate in via definitiva dal Parlamento (Atto Senato 2536).

Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)
Prevista l’erogazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finalizzato al sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti. L’importo, fino a un massimo di 600 euro per persona, sarà diversificato in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente, privilegiando chi ha un valore Isee più basso e lasciando fuori chi supera i 50mila euro. La misura agevolativa, alla quale sono destinati 10 milioni di euro per l’anno 2022, nasce in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Un decreto interministeriale (Salute ed Economia e finanze), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, definirà le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti per la sua assegnazione.

Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)
I contribuenti “incappati” nella decadenza dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione (per i contribuenti di Lombardia e Veneto rientranti nella “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria, la deadline è fissata al 21 febbraio 2020). Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.

Sterilizzazione perdite, si replica (articolo 3, comma 1-ter)
Estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 9. Più tempo per coprire le perdite 2020”). In sintesi: non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Niente sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017. A patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)
A partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.

Bonus prima casa, termini sospesi per altri tre mesi (articolo 3, comma 5-septies)
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità” (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per “liberarsi” dell’eventuale casa preposseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa “prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione principale per accedere al bonus previsto per il riacquisto.

Riscossione enti locali, più tempo per l’adeguamento (articolo 3, comma 5-quaterdecies)
Maxi-proroga a favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto: è spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).

Sospensione degli ammortamenti 2021 ad ampio raggio (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies)
Estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021). Ciò, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020. A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal decreto “Agosto” per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni (articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 – vedi “Sospensione degli ammortamenti: l’analisi del profilo tecnico contabile”).

Extra time per i bilanci comunali (articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)
Differito al prossimo 31 maggio il termine – ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente e già spostato al 31 marzo 2022 (Dm 24 dicembre 2021) – per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. Poiché tali soggetti “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” (articolo 1, comma 169, legge n. 296/2006), ne consegue che i Comuni avranno tempo fino al 31 maggio 2022 anche per decidere in merito ai loro tributi. La proroga riguarda anche la Tari, per la quale, come visto, il comma 5-quinquies stabilisce a regime il nuovo termine del 30 aprile, nonché l’addizionale all’Irpef, relativamente alla quale l’ultima legge di bilancio ha imposto l’obbligo, per i Comuni in cui nel 2021 erano vigenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito, di adeguare le stesse ai nuovi scaglioni previsti per l’Irpef (articolo 1, comma 2, legge 234/2021).

Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali (articolo 3, comma 6-quater)
Introdotta una misura agevolativa a favore dei contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana: sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

Tetto contanti a mille euro, non quest’anno (articolo 3, comma 6-septies)
Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2mila euro.

Recupero Iva fallimenti, cambia la decorrenza (articolo 3-bis)
Anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nel “Sostegni-bis” (articolo 18, Dl n. 73/2021) secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento. È ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate dal giorno successivo.

Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).

Prorogate le semplificazioni per l’utilizzo degli spazi pubblici (articolo 3-quinquies)
Esteso fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all’occupazione di spazi pubblici (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl n. 137/2020), che l’ultima legge di bilancio ha già prolungato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (articolo 1, comma 706, legge n. 234/2021): le domande di nuove concessioni e quelle di ampliamento delle superfici concesse possono essere presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo; gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possono posizionare su vie, piazze e altri spazi aperti, dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, eccetera, allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, senza dover richiedere talune autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell’edilizia. Non sono state invece prorogate le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-ter, relative all’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, che, pertanto, da aprile dovranno essere regolarmente versati.

Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies)
Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

Imposta di consumo (articolo 3-novies)
Viene abbassata, per il periodo aprile-dicembre 2022, la misura dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. È poi istituita l’imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti – diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa – contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. Soggetto passivo è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia. La materia viene disciplinata in maniera dettagliata, anche per quanto riguarda la circolazione e la vendita di tali prodotti, con l’inserimento, nel decreto legislativo 504/1995 (Testo unico delle accise), di un nuovo articolo 62-quater.1.

Contributo di sbarco a Venezia (articolo 12, comma 2-ter)
Esteso all’accesso senza vettore l’ambito di applicazione del contributo di sbarco (articolo 4, comma 3-bis, Dlgs n. 23/2011) che il Comune di Venezia era già autorizzato a istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno (comma 1 della stessa norma), per l’accesso con qualsiasi vettore alla città antica o alle isole minori della laguna (articolo 1, comma 1129, legge n. 145/2018).

Giochi olimpici 2026, detassazione emolumenti (articolo 14, comma 3)
Sensibilmente ridimensionata la portata della disposizione agevolativa che riconosce una parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026” (articolo 5, comma 6, Dl n. 16/2020). Viene ora previsto che tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023), mentre scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. La misura era già presente nel testo originario del “Milleproroghe”.

Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis)
Prorogata fino al 30 aprile 2022 (il testo originario del “Milleproroghe” aveva spostato il precedente termine del 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) la disciplina emergenziale dettata dal decreto “Ristori” (articolo 27, Dl n. 137/2020) secondo la quale, nell’ambito del processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale. Inoltre, entro la stessa data del 30 aprile 2022, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione dei posti vacanti nelle commissioni, dovrà bandire una procedura di interpello per il necessario trasferimento dei componenti. Tali procedure dovranno essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

Bonus cuochi fino a tutto il 2022 (articolo 18-quater)
Prolungato, da sei mesi a due anni, il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività: il bonus è applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, non più soltanto a quelle effettuate entro il 30 giugno 2021, come era stato invece previsto dalla norma originaria (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2010 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 13. Un inedito: il bonus per gli chef). Arriva anche la precisazione che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimis”.

Modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato (articolo 20)
A seguito della sesta modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), che ne ha spostato il termine ultimo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, vengono dettate disposizioni – già presenti nel testo originario del “Milleproroghe” – per il conseguente adeguamento della cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che, in materia, è successivamente intervenuto il Dl n. 4/2022, adeguando alla rinnovata normativa unionale i massimali dei contributi concedibili (vedi “Sostegni-ter – 5: limiti più alti per gli aiuti di Stato alle imprese”).

Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis)
Differito ancora una volta, in questa circostanza dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (articolo 24, Dl n. 34/2020), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).

Fonte: Fisco Oggi

 

 

Voucher turismo estesi a 30 mesi

Confermata l’estensione del periodo di validità del voucher turismo ex art 88 bis DL 18/2020

Tra le novità introdotte dal decreto Milleproroghe, approvato ieri in via definitiva  dal Senato, vi è l’estensione da 24 a 30 mesi della scadenza del periodo di validità del voucher turismo ex art 88 bis DL 18/2020.

Si tratta della seconda proroga per la durata dei voucher: in un primo momento la scadenza era infatti stata fissata a 18 mesi, ma un emendamento al dl Sostegni, lo scorso maggio, aveva portato la durata a 24 mesi.

Di seguito riportiamo la disposizione introdotta, che inserisce il comma 2-quater all’articolo 12 del DL 228/2021:

Art. 12 – 2-quater: All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi” ».

CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo

Nuova Faq del Ministero del Turismo sulle misure di cui all’art. 1 DL 152/2021

In riferimento all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, il Ministero del Turismo ha pubblicato la seguente FAQ.

Domanda:

L’agevolazione che richiedo è superiore a € 150.000, quando devo presentare la documentazione antimafia?

Risposta:

Per le agevolazioni il cui importo sia superiore a 150.000 euro, ai sensi dell’articolo 96 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati DSAN Antimafia mod. A e mod. C (cfr Modulistica: “Compila la DSAN Antimafia”) da presentare al momento di ammissione al contributo.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:
Semplificazione procedure. Informativa sindacale, obblighi documentali e pagamento diretto

INPS ha appena diffuso il msg 000802 del 17/02/2022 che conferma e chiarisce con indicazioni operative, quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 3 del 16/2/2022, in tema di semplificazioni procedurali e in particolare di informativa e consultazione sindacale.
In particolare, facendo seguito alle nostre segnalazioni e richieste, si prevede che:

 

“con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
• in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
• la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
• per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
• nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.”

 

Il messaggio interviene inoltre in materia di pagamento diretto e requisiti di accesso.

In Allegato testo integrale del messaggio INPS del 17 febbraio 2022

 

Illustrazione Confindustria delle norme contenute nella Legge di Stabilità in tema di Ammortizzatori Sociali

In data 31 dicembre 2021 sulla GU n. 310 è stata pubblicata la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”

In allegato una prima illustrazione elaborata da Confindustria
Riforma_AS_legge di bilancio 2022

 

Assegno di integrazione salariale: istanze semplificate

Messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 802

La legge di Bilancio 2022 e il decreto Sostegni ter hanno riordinato la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali ampliando la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a meno che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che non operino in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.

Al fine di semplificare le procedure connesse alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, l’Istituto, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 recepisce la circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che detta nuove indicazioni da applicarsi, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Si forniscono pertanto nuove importati istruzioni operative per presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare si chiarisce che, relativamente agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, la procedura, in questa fase transitoria emergenziale, può essere avviata anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto.

Su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie difficoltà finanziarie, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione, se questa è richiesta nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione si terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto.

Le semplificazioni oggetto del messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 troveranno applicazione, nel periodo transitorio, anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Fonte: Inps

Trattamenti degli ammortizzatori sociali – Valori per l’anno 2022

L’INPS, con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, rende nota la misura per l’anno 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Cassa Integrazione Guadagni (CIG e CIGS) e assegno di integrazione salariale FIS

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 2016, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, siano incrementati del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L’Istituto ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (nuovo comma 5-bis dell’art. 3 della D.Lgs. n. 148/2015), per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

L’importo massimo mensile è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della Legge n. 41/1986, attualmente pari a 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.222,51 1.151,12

Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 148/2015, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detto importo massimo deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20%.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.467,01 1.381,34

Si ricorda che il massimale orario si ottiene dividendo il massimale mensile per le ore lavorabili nel mese.

Disoccupazione NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI per l’anno 2022 deve essere calcolata sulla retribuzione di riferimento pari ad € 1.250,87 seguendo i criteri indicati nella circolare 94/2015 (v. precedente articolo citato in calce)

L’Istituto ricorda che per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022 sono:

  • per la generalità dei beneficiari, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
  • per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione del 5,84%, è pari ad € 1.360,77.

ASSEGNO UNICO – CIRCOLARE INPS 23/2022

Approfondimento a cura di Confindustria

Con il decreto n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, il 4 gennaio 2022 Confindustria ha organizzato un webinar con l’Inps al fine di fornire prime indicazioni sulle questioni maggiormente rilevanti relative alla nuova normativa sull’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

Tale seminario è stato anche l’occasione per segnalare all’Istituto le principali criticità emerse e che hanno poi trovato spazio nelle prime indicazioni operative diramate dall’INPS con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

 

Erogazione dell’assegno

L’erogazione dell’assegno unico e universale è prevista a favore dei nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo in ragione dell’ISEE, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo (la domanda è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno).

L’assegno può essere ottenuto anche in assenza di ISEE con autodichiarazione, resa da parte del richiedente la misura (art. 46, DPR n. 445/2000).

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Per le domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Nella circolare l’Istituto precisa che provvederà al riconoscimento dell’assegno, comunque, entro 60 giorni dalla domanda.

L’assegno è erogato dall’INPS a favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

L’articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce che i nuclei familiari possano beneficiare dell’assegno unico e universale:

 per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati (in questa ultima ipotesi, a seguito di nostra specifica segnalazione, l’Inps ha precisato che il beneficio viene riconosciuto retroattivamente a decorrere dal settimo mese di gravidanza e viene richiesto al momento della nascita a seguito di inserimento del nuovo nato nel nucleo familiare);

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

 

Con riferimento alle condizioni del punto 1), queste ricorrono – chiarisce l’Istituto – qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale o, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

La circolare in commento precisa che il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017.

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste nei restanti casi e di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del d.lgs. n. 230/2021.

A seguito di nostro specifico quesito, l’Inps ha altresì chiarito che il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti ma solo se presente un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparato all’affidamento).

 

Requisiti del richiedente

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l’assegno unico e universale deve essere in possesso congiuntamente di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, come di seguito illustrati.

L’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 230/2021 stabilisce, infatti, che il richiedente deve “essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo non superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi”.

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 40/2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”, l’Istituto precisa che tra i soggetti beneficiari sono inclusi:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Si segnala che per quanto riguarda la valutazione in merito all’eventuale applicabilità alla misura in commento di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, così come delle regole dettate dal Regolamento CE n. 883 del 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), è in corso un approfondimento dedicato. Per questa ragione allo stato la disciplina del nuovo assegno unico e universale trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

 

Sempre con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Secondo le indicazioni dell’Istituto, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

 

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), nella disciplina dell’assegno unico e universale sono inclusi, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, nonché i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

 

Presentazione della domanda

L’Istituto, nella sua circolare, precisa che salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé, dall’affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

Nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda di assegno deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. Nel caso di nuove nascite in corso d’anno, vi è la possibilità di aggiungere la richiesta del beneficio per i nuovi nati, restando la necessità di aggiornare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) già presentata in ragione degli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori, oppure direttamente nell’ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

L’Istituto precisa che la domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per lo stesso figlio dal genitore richiedente. Eccezion fatta per gli orfani di entrambi i genitori, perché i figli maggiorenni possano presentare la domanda devono essere a carico dei genitori ai fini IRPEF e, quindi, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

L’Istituto chiarisce, altresì, che la domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE anche nel caso presenti omissioni o difformità. Qualora si ravvisino omissioni o difformità, entro la fine dell’anno, l’utente viene avvisato ed egli è tenuto a regolarizzare la domanda e qualora ciò non dovesse avvenire, è previsto si proceda al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

 

Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali

 

Nella circolare in commento, si precisa che l’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

A seguito di nostro specifico quesito, l’Inps ha rilevato che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 230 del 2021, successivamente al 1°marzo 2022, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno Unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli per i quali si ha diritto all’Assegno Unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per i soggetti diversi dai figli, quali ad es. il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti, in conformità alle previste condizioni di legge per l’erogazione delle prestazioni ANF.

Per quanto riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Con un successivo messaggio, l’Istituto fornirà le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

 

Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

 

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021 fissa i criteri per la determinazione dell’assegno, come di seguito illustrati.

Per ciascun figlio minorenne:

  • è previsto un importo pari a 175 euro mensili: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio maggiorenne:

  • fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al secondo:

  • è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne:

  • è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età:

  • è prevista una maggiorazione dell’importo individuato pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni:

  • è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni:

  • è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro:

  • è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Nel caso di assenza di ISEE, per tutti le situazioni sopra richiamate, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti.

 

A decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

È previsto che gli importi dell’assegno e le soglie ISEE siano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

 

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Allo scopo di consentire la graduale transizione verso le nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale.

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  1. a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  2. b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali previste a favore dei carichi di famiglia (art. 12 del TUIR).

 

Abrogazioni

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che in conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, e secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 230/2021, si opererà come segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • si avrà l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
  • si avrà l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
  • potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021;
  • sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
  • sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari;
  • per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Assegno unico e universale: online il sito dedicato

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

È online da oggi il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale.

“Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”.

Con questo messaggio l’INPS lancia il nuovo sito, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

L’assegno unico universale, che sostituisce tutte le altre prestazioni, spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull’ iban indicato dal richiedente.

Ad oggi sono state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo, per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Occorre ricordare che la domanda può essere presentata attraverso:

  • il sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
  • il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • gli enti di patronato.

Video della campagna: https://youtu.be/9nr_vGSikU8

Abbonamenti speciali radio e tv: nessuna variazione per canone 2022

Il Mise conferma che anche quest’anno gli importi da versare sono uguali a quelli applicati nel passato

Non cambiano, per l’anno 2022, i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione. Si tratta delle somme dovute dai locali pubblici come cinema, teatri, alberghi, per la detenzione al di fuori dell’ambito familiare degli apparecchi radiotelevisivi, utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto. La conferma arriva con il decreto del ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 27 dicembre 2021, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022.
In sintesi gli importi da pagare, già utilizzati per i canoni precedenti, sono quelli indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto 29 dicembre 2014, al netto delle concessioni governative o comunali e dell’Iva. Le somme dovute sono basate sul tipo di struttura e sul numero degli apparecchi radiotelevisivi utilizzati.
La Tabella n. 3 indica gli importi dovuti per gli abbonamenti presso alberghi, villaggi turistici, campeggi, bar, ristoranti. Si va da 195,87 euro per le strutture con un solo apparecchio televisivo a 6.528,27 euro per gli alberghi a 5 stelle o quelli con cento o più camere. Nella categoria che paga l’importo più basso sono compresi anche i negozi, mense aziendali, studi professionali, circoli, associazioni e sedi di partiti politici. Per le strutture che utilizzano solo apparecchi radiofonici la quota annua da versare è pari a 28,79 euro.
La Tabella n. 4, invece, riguarda il canone speciale dovuto per l’uso degli apparecchi televisivi nei cinema, teatri, discoteche e negli altri locali a questi assimilabili.
Per queste strutture l’importo è compreso tra 243,51 e 315,97 euro, a seconda della categoria.

Ricordiamo la scadenza del pagamento portata, senza oneri aggiuntivi, al 31 marzo 2022

 

ITB 2022 AGENZIA IN LIGURIA – informazioni utili

si trasmette in allegato la comunicazione pervenutaci da Enit

 

Riepilogando, sono previsti 2 appuntamenti:

 

  1. ITB Digital Business Day il 17 marzo 2022 -> una giornata dedicata al networking tra gli operatori turistici internazionali. Per questa edizione l’Ente Fiera, diversamente dall’edizione precedente, ha ideato una piattaforma basata sul matchmaking e l’incontro tra i singoli utenti registrati e non tra le aziende in quanto tali. In particolare: il profilo all’interno della piattaforma non sarà aziendale ma personale. Costo euro 29,00, contattando direttamente gli organizzatori ITB. Non ci sarà quindi “territorialità”, le aziende non possono partecipare sotto il “brand Italia” in quanto la registrazione e il networking sono basati sul singolo utente e non sull’azienda.

 

  1. ITB Convention dall’08 al 10 marzo 2022 ->  si terranno conferenze, presentazioni e tavole rotonde relative alle tematiche di sostenibilità, resilienza e digitalizzazione. Per chi fosse interessato c’è la possibilità di organizzare conferenze stampa o exhibitor presentations al costo di € 2.500,00 contattando direttamente ente fiera di Berlino.

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 22 febbraio 2022

Upa informa

Circolare del 22 febbraio 2022

SIAE DIFFERIMENTO TERMINE RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI MUSICA D’AMBIENTE AL 22 aprile 2022

SIAE ci informa che, al fine di agevolare la piena ripresa delle attività economiche, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per Musica d’Ambiente anno 2022 è stato eccezionalmente posticipato al 22 aprile 2022.
La nuova scadenza dei pagamenti annuali riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente: pubblici esercizi, alberghi e negozi.

Come sapete in questo biennio SIAE ha adottato tutte le misure di sostegno praticabili per agevolare gli utilizzatori in un contesto nel quale si è registrato un drastico calo degli incassi dovuto alle misure adottate per il contrasto alla pandemia. A tal proposito ricordiamo che il Consiglio di Gestione ha sospeso per l’anno 2022 l’adeguamento delle tariffe sulla base dell’indice ISTAT.

Le prospettive per il corrente anno sono diverse e SIAE ha il dovere nei confronti dei propri associati di garantire la giusta remunerazione, per tale motivo SIAE non ha potuto accogliere la richiesta di ulteriore riduzione dei compensi degli abbonamenti.

Il Consiglio di Gestione ha ritenuto tuttavia di confermare per l’anno 2022 per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che hanno sospeso la propria attività, la possibilità di corrispondere i compensi per i soli mesi dalla riapertura dell’attività fino alla fine dell’anno solare, secondo le stesse modalità dello scorso anno (autocertificazione con estremi della comunicazione al proprio Comune della sospensione totale dell’attività).

Differimento termine di pagamento Canone Speciale RAI

Facciamo seguito alle nostre anticipazioni dei giorni scorsi, per confermarvi che il Consiglio di Amministrazione della RAI ha approvato il differimento, senza oneri aggiuntivi, del termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale dal 31 gennaio al 31 marzo 2022. Tale differimento è stato motivato dal fatto che molti abbonati speciali, tra cui ovviamente le strutture alberghiere, sono tra i soggetti che hanno subito e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche causate dal protrarsi della pandemia.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 FEBBRAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 FEBBRAIO 2022
Ammortizzatori sociali: Aggiornamento

ALLEGATI: Lettera_parti_sociali_Ministro_Orlando – Messaggio_INPS_8_febbraio_2022_n_606

Lettera Ministro Orlando e Messaggio INPS 606/2022

L’INPS ha diramato il messaggio n° 606 del 08-02-2022 – “Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” (vedi allegato). 

 

I chiarimenti contenuti in tale provvedimento arrivano a valle di un lungo lavoro portato avanti negli ultimi mesi dalla nostra Associazione unitamente ad ASTOI volto a garantire, in questa complessa fase di prima applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali, la piena retroattività dal mese di gennaio 2022.  

 

Il messaggio INPS interviene in prima battuta estendendo il termine della presentazione delle domande al 23 febbraio p.v. nella parte in cui chiarisce che “le domande  relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio” .

 

Restano però aperte due criticità di particolare rilevanza su cui siamo ancora impegnati: la semplificazione documentale e le tempistiche relative all’invio della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

 

Nella seconda parte del summenzionato messaggio e con riferimento alle criticità legate all’informazione ed alla consultazione sindacale ex art. 14 del D.lgs 148/2015, l’Istituto non individua però soluzioni soddisfacenti. Infatti, richiamando le istruzioni operative già fornite con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, INPS scrive:

 

“si conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.”

 

Questa soluzione, se da un lato permette di superare il vincolo della data certa di trasmissione, ancora non risolve il problema, considerate le strette tempistiche procedurali e la numerosità dei soggetti coinvolti.

A riguardo segnaliamo che proprio al fine di risolvere  le problematiche legate sia ai termini della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali sia ai pesanti obblighi documentali in capo alle aziende, connessi all’utilizzo delle causali ordinarie ed alle tempistiche per l’attivazione del pagamento diretto da parte di INPS, abbiamo promosso la sottoscrizione di una lettera a firma congiunta delle OOSSLL e di tutte le sigle del settore, che è stata poi trasmessa nei giorni scorsi al Ministro del Lavoro Andrea Orlando (vedi allegato).

 

Nella lettera abbiamo richiesto l’adozione di un provvedimento urgente che, in via del tutto eccezionale, e con esclusivo riferimento alle richieste di ammortizzatori sociali per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:

 

–    confermi esplicitamente che, in considerazione delle novità contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che hanno costituito oggetto delle istruzioni operative fornite dall’INPS con la circolare 1° febbraio 2022, n. 18, la comunicazione prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 possa essere attivata in data successiva al 1° febbraio 2022, anche in relazione alle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro e relativi a trattamenti che abbiano avuto decorrenza dal 1° gennaio 2022;

 

–  chiarisca che, ove l’azienda sia costretta a richiedere il pagamento diretto a carico dell’INPS, la stessa possa fornire a corredo della domanda una documentazione semplificata, tenuto conto dell’evidenza del protrarsi dello stato di crisi per emergenza sanitaria. Ciò al fine di consentire l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori in tempi rapidi.

 

– confermi esplicitamente che la cessazione dello stato di emergenza e delle relative misure di contenimento, attualmente in massima parte attestate al 31 marzo, può costituire un riferimento utile al fine di qualificare la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato, sia pur in un contesto di incertezza che al momento non consente di formulare previsioni relative ai periodi successivi.

 

Anche le Organizzazioni Sindacali hanno quindi convenuto sulla necessità e sull’urgenza di una deroga volta ad allineare le tempistiche dell’invio della comunicazione preventiva e sull’opportunità di semplificare le procedure a carico delle aziende.

Vi informiamo che stiamo giornalmente proseguendo nell’interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con l’INPS al fine di riuscire ad ottenere gli interventi richiesti.

 

Sarà nostra cura aggiornarvi non appena possibile

 

Allegati

Lettera della parti sociali al Ministro Orlando
Messaggio INPS 8 febbraio 2022, n. 606

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 27 gennaio 2022

Upa informa

Circolare del 27 gennaio 2022

    Argomenti:

Ø  Ammortizzatori sociali dal 1 gennaio 2022 – Assegno di integrazione salariale (FIS)

  • Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 – Nuovo DL Sostegni
  • Provincia di Savona: rifinanziamento misure per il sostegno al reddito
  • ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV  scadenza 31 gennaio 2022
  • CANONE RAI SPECIALE 2021, PROCEDURE PER IL RIMBORSO
  • COVID-19, SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO
  • Bonus edilizi: tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 – Dossier ANCE
  • MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa
  • Legge Regionale 29 dicembre 2021 n° 22 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”
  • Interventi di rigenerazione urbana Decreto Ministero dell’Interno 30.12.2021

ALLEGATI: Allegato tariffe Abbonamento Speciale Canone RAI 2022Dossier_riepilogativo_bonus_edilizi –  Risoluzione_n.6E_2022_dell’Agenzia_dell’Entrate
Ammortizzatori sociali dal 1 gennaio 2022 – Assegno di integrazione salariale (FIS)

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito al nuovo DL Sostegni ter, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come già sottolineato nella nostra precedente comunicazione, il provvedimento ha previsto per tutte le aziende che devono ricorrere a sospensione o riduzione delle attività a partire dal 1 gennaio 2022, il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, come modificati dalla recente riforma approvata con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, esonerando però dal pagamento del contributo addizionale per un periodo di tre mesi, fino quindi al 31 marzo 2022.

Pertanto, non potendo contare sulla proroga della cd “cassa Covid”, le strutture interessate, dovranno attivare tali strumenti.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, è possibile il ricorso al FIS per il quale la riforma ha previsto alcune importanti novità:

  • L’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, in sostituzione delle precedenti prestazioni (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con durata massima variabile a seconda della dimensione aziendale (13 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 26 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti)
  • La disapplicazione del tetto aziendale
  • Il riconoscimento dell’assegno ordinario a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (compresi tutte le tipologie di apprendistato e i lavoratori a domicilio) ad eccezione dei dirigenti, con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90)

Nei prossimi giorni l’INPS diffonderà un messaggio nel quale saranno indicati i termini e modalità per Ia presentazione delle domande.

 

Per il riconoscimento dell’assegno di integrazione salariale previsto dal FIS, il datore di lavoro è tenuto a:

 

 inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

– se richiesto da una delle parti, avviare eventuale esame congiunto, che deve concludersi:

– entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

– entro 10 nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

 

Nei casi di eventi interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

 

– trasmettere la domanda di riconoscimento alla struttura INPS territorialmente competente.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo.

Rinnoviamo la nostra disponibilità ad ogni eventuale approfondimento.

 

Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 – Nuovo DL Sostegni

Prima sintesi dei contenuti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che contiene alcune misure di particolare interesse per il settore, tuttavia non è stato ancora pubblica in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base della bozza del documento circolata nei giorni scorsi si riepilogano le principali misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali:

Riservandoci necessari approfondimenti non appena disponibili i testi definitivi, segnaliamo tra l’altro che viene riattivato il bonus affitti per i mesi da gennaio a marzo 2022 e che si prevede un ulteriore incremento di 100 milioni a valere sul Fondo Unico Nazionale Turismo

 

Inoltre per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali il provvedimento rimanda per il nostro settore all’utilizzo del FIS per il quale si dispone la non applicazione fino al 31 marzo p.v., del contributo addizionale.

 

La riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è intervenuta anche sul FIS disponendo, a decorrere dal 1 gennaio 2022:

– L’estensione del fondo a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;

– La sostituzione delle precedenti prestazioni erogate dal FIS (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con l’assegno di integrazione salariale, che avrà durate massime diverse in relazione alla dimensione aziendale.

In particolare:

  1. a) 13 settimanenel biennio mobile, per i datori di lavoroche nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
  2. b) 26 settimanenel biennio mobile, per i datori di lavoroche nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti

In ogni caso, nei limiti di durata di 13/26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.

– La disapplicazione del tetto aziendale  che prevedeva che l’ammortizzatore sociale potesse essere riconosciuto per un importo non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro al FIS, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;

– l’accesso al trattamento per tutti i lavori dipendenti assunti con contratto subordinato – compresi i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, gli apprendisti con contratto di alta specializzazione e ricerca ed i lavoratori a domicilio (che prima dell’intervento della legge di Bilancio erano esclusi dalla copertura degli ammortizzatori sociali) con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90).

 

Adempimenti procedurali:

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. A riguardo:

– Nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale  e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

– eventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti che deve concludersi :

– entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

– entro 10 nelle imprese con meno di  50 dipendenti.

 

Nei casi di eventi  interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

 

– Domanda di riconoscimento  alla struttura INPS territorialmente competente. I termini di presentazione della domanda – ordinariamente, entro 30 giorni, e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – saranno indicati  e decorreranno dal messaggio che l’INPS diffonderà nei prossimi giorni.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo)

Contribuzione addizionale

Esonero contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali
La bozza del decreto prevede la concessione di un esonero contributivo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero opera anche in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esonero dal pagamento del contributo addizionale per la fruizione degli ammortizzatori sociali ordinari
I settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 – in primis il settore turistico – auspicavano che con il Decreto Sostegni ter venisse prorogata la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale Covid-19.
Tale aspettativa era alimentata dal fatto che legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito un fondo di 700 milioni di euro “in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente” che si sperava fosse utilizzato per prorogare la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.
Ciononostante, nella bozza del Decreto Sostegni ter non viene disposta la proroga della Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 ma si prevede unicamente che i datori di lavoro con i codici Ateco indicati all’allegato I del decreto stesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa utilizzando gli ammortizzatori sociali ordinari (di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.
Ne consegue che le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa dei lavoratori disposte dopo il 1° gennaio 2022 dovranno essere gestite tramite gli strumenti di integrazione salariale ordinari di cui al d.lgs. 148/2015 come modificati di recente dalla Legge di Bilancio 2022.

Pagamento

Allo stato, per quanto riguarda il pagamento della prestazione, sono previste due ipotesi:

  1. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Istituto all’impresa o da questa conguagliato nelle denunce mensili.
  2. Il pagamento diretto da parte dell’INPS potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede dell’Istituto, della documentazione di cui all’allegato 2 della Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.

Provincia di Savona: rifinanziamento misure per il sostegno al reddito

Messaggio Inps 21 gennaio 2022, n. 311

L’articolo 49, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto il rifinanziamento, per il 2021, delle misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati, in tutto o in parte, a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di novembre 2019.

In favore di questi lavoratori la Regione Liguria può concedere anche nel 2021, nel limite delle risorse disponibili, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi, con le stesse modalità illustrate nella circolare INPS 20 ottobre 2020, n. 121.

Con il messaggio 21 gennaio 2022, n. 311 l’INPS, dopo aver ricordato che la misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, fornisce le istruzioni contabili relative all’applicazione del provvedimento.

 

ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2022

Pagamento abbonamento con cadenza annuale, semestrale e trimestrale entro il 31 gennaio 2022

 

Vi ricordiamo che il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per il pagamento del Canone Speciale Rai per l’anno 2022 sia con cadenza annuale, semestrale che trimestrale senza incorrere nelle penalità di legge. Gli importi del canone non hanno subìto variazioni rispetto al 2020, riportiamo le tariffe per le diverse categorie nella tabella allegata.

Segnaliamo che L’art.6, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n.41 (convertito nella legge n.69/2021) ha previsto che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo.

Qualora il canone per il 2021 sia stato comunque pagato:
• se il versamento è stato effettuato entro e non oltre il 22 marzo 2021, il relativo importo potrà essere recuperato mediante la compensazione tramite modello F24, da presentare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il relativo codice tributo verrà reso noto non appena disponibile);
• se invece il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021. Peraltro, in caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1 gennaio 2022, potrà ancora essere presentata istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 a abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.

I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale RAI potranno essere effettuati nei seguenti modi:

–    Tramite carta di Credito – Sistema Direct link. Contattando gli operatori al numero 800.938.362 o presso gli sportelli degli Uffici Regionali sarà possibile attivare il pagamento online con carta di credito senza commissioni. Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).
–    presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
–    tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
–    tramite bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori:

Numero di abbonamento
Nome Cognome o Ragione sociale
Indirizzo
Codice Fiscale/Partita IVA

L’abbonamento speciale può essere pagato annualmente, oppure è possibile dilazionarne l’importo dovuto con cadenza semestrale o trimestrale, rispettando i termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali). In mancanza di regolare disdetta, esso è tacitamente rinnovato (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere l’abbonato dovrà comunicarlo alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzando l’apposito modulo di richiesta reperibile sul sito (www.abbonamenti.rai.it).

L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

 

Allegato tariffe Abbonamento Speciale Canone RAI

 

CANONE RAI SPECIALE 2021, PROCEDURE PER IL RIMBORSO

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022 fornisce codice tributo e istruzioni per la compensazione

 

Segnaliamo che da oggi parte la possibilità di ottenere il rimborso del Canone RAI speciale 2021 pagato entro e non oltre il 22 marzo 2021.

A fornire le istruzioni è la risoluzione n. 6/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 25 gennaio 2022, con la quale viene messo a disposizione il codice tributo “6958” (denominato “Credito d’imposta canone speciale Rai – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24 con invio in modalità telematica, del credito d’imposta di importo pari al 100% del canone Rai speciale pagato.

A poterne beneficiare sono le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, compresi gli enti del Terzo settore, nei confronti dei quali il decreto Sostegni n. 41/2021 ha previsto l’esonero dal versamento del canone Rai speciale per il 2021.

Inoltre sarà possibile visualizzare il credito d’imposta fruibile all’interno del cassetto fiscale, tenuto conto che l’importo e i beneficiari del credito d’imposta sono stati trasmessi dalla Rai all’Agenzia delle Entrate.

In allegato la risoluzione n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni operative.

 

In allegato Risoluzione n. 6/E 2022 dell’Agenzia dell’Entrate

 

Consente il recupero delle somme versate tramite credito d’imposta alle strutture recettive

 

Il neo codice trova il suo riferimento normativo in una disposizione del decreto “Sostegni” (articolo 6, comma 5, del Dl n. 41/2021), in base alla quale “Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”.

Per consentire la fruizione del credito d’imposta pari al 100% del canone speciale, agli esercenti che entro il citato termine hanno eseguito il versamento delle somme, è istituito il codice ad hoc, “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare solo tramite servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione. Il modello è automaticamente scartato se il credito eccede l’importo disponibile, considerando le eventuali precedenti fruizioni degli stessi esercenti.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla Rai, inviando apposita comunicazione all’indirizzo Pec dell’ufficio Rai della propria regione, reperibile al link http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

COVID-19, SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO

Comunicato Stampa del Governo

 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia, della transizione ecologica Roberto Cingolani, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dell’istruzione Patrizio Bianchi, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, della salute Roberto Speranza e del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Settori in difficoltà

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

 

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

 

Comunicazione Consorzio Luce

 

Nota andamento prezzi energia elettrica 2021-2022

 

Nel 2021 i prezzi di mercato dell’energia elettrica in Italia ed in Europa hanno raggiunto i nuovi massimi storici assoluti. Si tratta di un rialzo senza precedenti negli ultimi decenni, che rimanda alle crisi petrolifere degli anni ’70 del secolo scorso.

 

In particolare il picco dei prezzi è stato raggiunto nel 4° trimestre 2021 e nel 1° trimestre 2022, ed è legato ad una ‘tempesta perfetta’ di spinte rialziste a livello globale ed europeo sui prezzi del gas (scarsità di offerta, in particolare dalla Russia, rispetto all’aumento della domanda per inverni freddi e ripresa economica post-covid) e sui prezzi dei permessi di emissione CO2 (transizione verde). I prezzi dell’energia elettrica seguono il rally di gas e CO2.

 

Per effetto di queste dinamiche, il prezzo di mercato dell’energia elettrica in Italia (PUN – Prezzo Unico Nazionale) in media annuale nel 2021 è aumentato di 2 volte e mezza (+150%) rispetto alla media del quinquennio precedente 2016-2020.

In media mensile, il PUN negli ultimi 12 mesi è passato da 0,05 €/ kWh di dicembre 2020 a 0,28 €/KWh nell’ultimo mese (+420%).

 

Questo fortissimo rialzo del prezzo di mercato dell’energia elettrica ha indotto il Governo ad adottare, a partire dal 3° trimestre 2021 e ad oggi in vigore, misure straordinarie di riduzione delle componenti di costo definite per via amministrata (oneri di trasporto, distribuzione e oneri generali di sistema), al fine calmierare l’aumento del costo totale dell’energia nelle bollette dei clienti finali (cittadini e imprese).

 

Il contratto di fornitura energia elettrica alle Aziende consorziate di Consorzio Luce SV prevede a partire da giugno 2021 un prezzo variabile mensile legato all’andamento del PUN maggiorato di un corrispettivo pari a 0,001 €/KWh (valore minimo reperibile sul mercato negoziato dal Consorzio tramite gara).

I prezzi variabili delle Aziende consorziate (come del resto quelli degli altri consumatori) sono quindi legati in massima parte all’andamento del PUN. Le previsioni indicano una significativa discesa del PUN a partire dal 2° trimestre 2022.

 

Inoltre in questi mesi le Aziende consorziate hanno beneficiato degli sconti straordinari sulle componenti di costo amministrate stabilite dal governo per far fronte all’emergenza del ‘caro-energia’. Per le Aziende consorziate, l’impatto di tali misure è stimabile in una riduzione del 30% dei costi di trasporto-distribuzione e oneri generali in bolletta.

 

L’impatto complessivo sulle bollette delle Aziende consorziate deriva quindi dall’effetto congiunto del rialzo del prezzo di mercato materia prima e del ribasso del costo voci amministrate.

 

Per una Azienda consorziata con il contratto di fornitura di Consorzio Luce (che è sì ottimizzato, ma risente comunque del variare delle condizioni esogene di mercato), il costo imponibile mensile di dicembre 2021 è in aumento del +135% rispetto a dicembre 2020. Cioè significa che per una Azienda consorziata con consumi a dicembre di 7.000 kWh il costo imponibile aumenta da 1.200 € a 2.800 €.

Se tale azienda non avesse il contratto del Consorzio e avesse invece la tariffa amministrata del Servizio di Salvaguardia, l’aumento sarebbe ancora maggiore in quanto sarebbe del +144%.

 

Si ricorda infine che l’attuale contratto di fornitura di Consorzio Luce con durata annuale cesserà a maggio 2022; il nuovo contratto che sarà in vigore a partire da giugno 2022 sarà negoziato nelle prossime settimane, e prevedrà prezzi largamente inferiori a quelli attuali.

 

Rimaniamo a disposizione per gli associati interessati ad una consulenza energetica

Cordiali saluti

 

Bonus edilizi: tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 – Dossier ANCE
Le disposizioni, relative ai bonus fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n.234 – legge di Bilancio 2022

Proroga del Superbonus fino al 2025 per i condomini, i mini condomini in mono proprietà, le Onlus e gli enti del terzo settore, con rimodulazione della percentuale di detrazione a decorrere dal 2024, proroga dei bonus edilizi ordinari (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, compreso il Sisma-acquisti, Bonus mobili e Bonus verde) fino al 31 dicembre 2024.

Per il solo 2022, proroga del Bonus Facciate, con una diminuzione della percentuale di detrazione, che passa dal 90% al 60% ed introduzione di un nuovo bonus del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche.

Proroga sia per il Superbonus che per i Bonus edilizi ordinari delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, con l’estensione di tali modalità di fruizione anche per l’acquisto di box pertinenziali, agevolato con il Bonus edilizia al 50%.

Pienamente accolta anche l’istanza ANCE di consentire ufficialmente l’utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l’Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate).

Queste le disposizioni, relative ai bonus fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n.234 – legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (art.1, co.28-42).

In allegato un Dossier riepilogativo, corredato dalla normativa di riferimento, aggiornata alla luce della legge di Bilancio 2022, l’ANCE illustra tutte le novità in tema di bonus fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici esistenti.

 

MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 14 gennaio 2022

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute viene abrogato il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021. A questi Paesi si applica pertanto il regime previsto per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della Salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.

Con  questa circolare  il Ministero della salute ha fornito una serie di chiarimenti in relazione all’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021. In particolare,

  • per quanto riguarda i transiti aerei: si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza, non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021
  • per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone
  • i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale
  • si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

Dal 16 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativoIn caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Consulta i dettagli qui

 

 

Legge Regionale 29 dicembre 2021 n° 22 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”

Il Consiglio Regionale nella seduta dello scorso 22 dicembre 2021 ha approvato le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Si segnalano due disposizioni normative in tema di rigenerazione urbana, l’una di carattere strutturale, l’altra puntuale.

L’articolo 8 introduce, opportunamente, uno strumento finanziario ordinario per l’individuazione e il finanziamento di interventi di rigenerazione urbana.

La norma dispone che:
– “Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di rigenerazione urbana, la Giunta regionale approva un elenco triennale di ambiti di intervento sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
– La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre di ciascun anno un Piano annuale nel quale sono ricompresi gli interventi già inseriti nell’elenco di cui al comma 1, selezionati sulla base dei criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell’approvazione del Piano annuale.
– L’inserimento nell’elenco delle richieste pervenute non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.
– L’elenco di cui al comma 1, aggiornato di norma con cadenza annuale, può essere altresì aggiornato qualora se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.
– Il Piano annuale può essere aggiornato con l’inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell’elenco qualora, nel corso dell’anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
– Ai fini dell’attuazione del presente articolo, la Giunta regionale approva apposite linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione degli interventi e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.
– In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano validi gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 369 (Indirizzi per la definizione del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della l. 145/2018 art. 1 comma 135 lett. c) e c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana)”

L’articolo 31 della legge dispone il trasferimento di 20 milioni di euro a FI.L.S.E. S.p.A. per la partecipazione ad un fondo di investimento immobiliare finalizzato alla riqualificazione dell’edificio Hennebique a Genova.

La norma dispone che:
– “Per lo sviluppo dell’ambito territoriale strategico di rilievo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell’edificio Hennebique.
– Per le finalità di cui al comma 1, la Regione conferisce a FI.L.S.E. S.p.A. nell’anno 2022 risorse per un importo pari a euro 20.000.000,00.
– FI.L.S.E. S.p.A. partecipa al fondo di cui al comma 1 a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.
– Ai fini della copertura dei costi sostenuti da FI.L.S.E. S.p.A., attinenti la strutturazione finanziaria dell’operazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e la gestione ed il monitoraggio della partecipazione al fondo di investimento, sono impiegate risorse derivanti dalla redditività del fondo medesimo, con un massimale dell’1 per cento dell’investimento.
– A conclusione dell’operazione finanziaria, la Regione impartisce indirizzi a FI.L.S.E. S.p.A. sul reimpiego delle risorse derivanti dal disinvestimento.
– FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta a presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sulla partecipazione al fondo di investimento che è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
– La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il trasferimento dei fondi all’esito della positiva verifica da parte di FI.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell’investimento.
– Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024”.


Interventi di rigenerazione urbana Decreto Ministero dell’Interno 30.12.2021

Con decreto del Ministero dell’Interno, allegato a questa comunicazione, emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardano la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Tra i Comuni beneficiari sono 11 quelli liguri, 42 i progetti approvati per un totale finanziato di 102.453.970,37 euro: si tratta di Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante e Ventimiglia.

I progetti aggiudicatari, nel dettaglio riguardano i seguenti Comuni:

Provincia di Imperia: 1 al Comune di Ventimiglia, 11 Imperia e 2 Sanremo per un totale di quasi 35 milioni;

Provincia di Savona: 1 Albenga e 4 Savona per oltre 20 milioni;

Provincia della Spezia: 4 La Spezia e 1 Sarzana per oltre 12 milioni;

Città metropolitana di Genova: 1 Chiavari, 3 Rapallo, 4 Sestri Levante e 10 Genova, per oltre 34 milioni.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dal Dpcm del 21 gennaio sopra riportato.

Le tipologie di interventi finanziati riguardano:

  • manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  • miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile.

I Comuni dovranno affidare i lavori entro il 30 settembre 2023.

Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità: 30% del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori; 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente; 10% previa trasmissione, al ministero dell’Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 


Rigenerazione borghi a rischio abbandono

La Giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha approvato e provvederà prossimamente alla pubblicazione sul sito di Regione Liguria, dell’Avviso pubblico ai Comuni per la manifestazione d’interesse finalizzato alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati in attuazione a quanto previsto dal PNRR nella componente Turismo e Cultura 4.0 – Misura 2.

I Comuni interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno compilare una scheda allegata alla delibera e illustrare il progetto di rigenerazione che potrà contemplare rsa diffuse, residenze per studenti o per artisti, incentivi per la valorizzazione di produzioni tipiche o per cambiare e innovare la vocazione del proprio paese.

Ogni Comune potrà candidare un solo borgo, che non dovrà superare le 300 unità abitative, attraverso la compilazione della manifestazione di interesse allegata all’avviso pubblico.

Sono ammesse forme di partenariato pubblico-privato.

La dotazione finanziaria per il singolo progetto è pari a 20 milioni di euro; con decreto del Ministero della Cultura verranno assegnate al soggetto attuatore, individuato d’intesa tra la Regione e il Comune interessato, le risorse necessarie fino a tale ammontare.

Per la divulgazione dell’avviso Regione si avvarrà di Anci-Liguria.

I Comuni dovranno far pervenire le schede allegate all’avviso pubblico, costituenti la manifestazione di interesse, a partire dal 10 gennaio 2022 ed entro il 20 gennaio 2022 all’indirizzo PEC di Regione Liguria protocollo@pec.regione.liguria.it
Individuato il progetto pilota il soggetto attuatore predisporrà lo studio di fattibilità da presentare da parte della Regione al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 15 gennaio 2022

Upa informa

Circolare del 15 gennaio 2022

    Argomenti:

Allegati: DPCM_21_dicembre-2021Relazione_Illustrativa_DM_11.12.2021Allegato_n.1 –  DM_11_dicembre-2021 –  Accordo di ampliamento del contributo di solidarietàCircolare_interministeriale_n.16_del_5_gennaio_2022
Decontribuzione turismo (art. 43 DL 73/2021) – Modalità operative

Messaggio INPS n. 96 del 10 gennaio 2022 – Decontribuzione turismo. Elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili

Con messaggio n. 96 del 10 gennaio scorso, l’INPS comunica che le istanze presentate per il riconoscimento della decontribuzione ex art. 43 DL 73/2021 pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 e il 16 dicembre 2021  sono state elaborate e fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, l’Istituto precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata

Di seguito il testo  completo del messaggio.

  1. Premessa

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

 

Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

 

Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.

 

Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

 

 

  1. Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

Con specifico riferimento all’importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

  • ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
  • ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021, per l’ammontare degli esoneri richiesti;
  • ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021[1] (istanza “accolta”).

 

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).

 

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES“, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

 

A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

 

Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

 

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.

 

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L’esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

 

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l’esistenza di domande da riesaminare accedendo al “Portale delle Agevolazioni”, modulo “SOST.BIS_ES” e usando il filtro di ricerca “da riesaminare”.

 

L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

 

Al riguardo, si precisa che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

 

Si evidenzia, infine, che l’esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

 

  1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di , , nell’elemento , il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di “”Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento , il relativo importo.

 

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

 

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

 

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.

 

  1. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021efino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento di , secondo le modalità di seguito indicate:

 

– nell’elemento dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

 

– nell’elemento dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

 

– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “25“, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73“;

 

– nell’elemento dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

 

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell’esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l’elemento , Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come e , nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, ad eccezione del campo dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell’esonero riconosciuto.

 

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

 

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

 

GAW37191 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a favore dei datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo – art. 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

 

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, al codice “L553”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

 

Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti

 

Ti giro due brevi report sullo stato dell’arte del PNRR Turismo, in particolare il documento in word è

 

 

PNRR misure Turismo (aggiornamento al 7.1.2022)

Missione 1 – Componente 3

sintesi sulle opportune attivabili dalle nostre imprese con indicati i link di rinvio agli atti attuativi delle singole misure.

 

I fondi del PNRR che sono stati destinati al turismo sono complessivamente 2,4 miliardi di euro che, per effetto della leva finanziaria, potranno generare investimenti per un totale di 6,9 miliardi di euro.

I 2,4 miliardi di euro saranno ripartiti come segue:

  1. a) 1.786 milioni di euro, per l’istituzione di un Fondo Nazionale del Turismo, che comprende l’attivazione di numerosi progetti di sviluppo per le imprese del comparto;
  2. b) 114 milioni di euro, serviranno ad attivare il Digital Tourism Hub, ovvero una nuova piattaforma digitale che possa favorire la crescita e la diffusione del turismo nazionale;
  3. c) 500 milioni di euro andranno al progetto “Caput Mundi”, in vista del Giubileo che si terrà a Roma nel 2025.

 

In riferimento al punto a), con il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 recante “Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021” (coordinato con la legge di conversione n. 233 del 29 dicembre 2021) sono state definite cinque linee di intervento (Investimenti 4.2.1 – 4.2.4 – 4.2.5 – 4.2.2 – 4.2.3) nell’ambito degli investimenti destinati alle imprese del comparto turistico. Di seguito gli aggiornamenti sull’attuazione delle singole linee di intervento (anche in base alle modifiche apportate in sede di conversione in legge:

 

  • Investimento 4.2.1 linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso attraverso lo strumento del Tax Credit” Misura M1C3 – Art. 1 DL 152/2021 Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche: 500 milioni destinati a finanziare il Superbonus 80% (in credito di imposta) oltre a contributi a fondo perduto per le imprese turistiche (incrementabili, in base a casi specifici, fino ad un massimo di 100.000,00 pro impresa), finalizzati a sostenere investimenti per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva. In particolare per spese relative a: a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; c) interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per svolgimento di attività termali; e)  spese per digitalizzazione; a breve è prevista la pubblicazione da parte del Ministero del Turismo dell’Avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi (da segnalare che, fatte salve eventuali integrazioni a seguito emendamenti, gli incentivi sono riconosciuti a: imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici); è stato pubblicato da parte del Ministero del Turismo l’Avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi (gli incentivi sono riconosciuti a: imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici); l’Avviso è scaricabile dal sito del Ministero Turismo con l’indicazione delle informazioni e documentazioni che verranno richieste in sede di presentazione della domanda online: https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-modalita-applicative-erogazione-contributi-e-crediti-dimposta-art-1-d-l-n-152-2021/

Le imprese interessate potranno presentare domanda al Ministero del Turismo esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite nelle prossime settimane dal Ministero del Turismo con pubblica comunicazione, al fine di arrivare entro il primo semestre 2022 alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari. E’ inoltre prevista la realizzazione di un webinar con le associazioni di categoria al fine di illustrare la misura.

 

  • n.b. con la legge di conversione n. 233 del 29.12.2021, sono stati inseriti i commi 17 bis, ter, quater e quinquies (contributi a fondo perduto per gli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la costituzione di un fondo speciale pari a 10milioni di euro per l’anno 2021; l’efficacia della misura è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione Europea). I criteri, le modalità e l’ammontare dei contributi verranno stabiliti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’Economia e Finanze.

 

–          Investimento 4.2.4 linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del Turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)” Misura M1C3 – Art. 2 DL 152/2021 Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico: 358 milioni per garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (concessi dagli istituti di credito alle stesse tipologie di imprese beneficiarie della misura precedente) viene istituita la nuova “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica;  potranno essere garantiti anche finanziamenti concessi a neoimprenditori del turismo fino a 35 anni di età); le garanzie sono concesse a titolo gratuito, l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5milioni di euro, sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria; n.b. dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nell’attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche»


Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 152/2021 è stata istituita nel Fondo Speciale di Garanzia la sezione Turismo. È stato definito uno schema di politica di investimento con MISE e il soggetto attuatore MCC S.p.A. (Mediocredito Centrale), che verrà formalizzata nei prossimi giorni.

 

  • Intervento 4.2.5 linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” Misura M1C3 – Art. 3 DL 152/2021 Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo: 180 milioni per l’attivazione di un Fondo rotativo a sostegno delle imprese e degli investimenti di sviluppo nel settore turistico per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale compresi tra 500mila euro e 10milioni di euro sostenuti dalle tipologie di imprese di cui ai punti precedenti e pure i proprietari degli immobili in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale; è previsto un contributo diretto fino al 35% (in base alla dimensione di impresa) rispetto alla spesa ammissibile in combinazione con la concessione di finanziamenti agevolati fino a 15 anni (tasso applicato 0,50% annuo) associati a finanziamenti bancari a tasso di mercato di pari importo. Questi incentivi sono alternativi a quelli previsti per il riconoscimento del Superbonus 80% e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi. Con Decreto adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero Economia e Finanze vengono definiti i criteri per l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti agevolati:
    https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/ e https://www.ministeroturismo.gov.it/wpcontent/uploads/2021/12/DI_ex_art._3_DL_152_2021_Fondo_Rotativo_Imprese_MiTur_Mef_BOLINATO_signed.pdf


La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

 

–          Investimento 4.2.2 linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator” Misura M1C3 – Art. 4 DL 152/2021 Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator: 98 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator con codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12, forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione nella misura del 50% dei costi sostenuti e fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 pro impresa; con Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero Economia e Finanze vengono individuate le modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi:
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/      e   https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
I soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite nelle prossime settimane con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo (previsione entro primo semestre 2022).

  • Intervento 4.2.3 ‘Fondo per il Turismo Sostenibile’, nell’ambito del Fondo dei Fondi ‘Fondo Ripresa Resilienza Italia’  Misura M1C3 – Art. 8 comma 6 DL 152/2021: è istituito il Fondo per il Turismo Sostenibile (del quale lo Stato è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli investimenti – BEI), con una dotazione di 500 milioni di euro, il 50% dei quali saranno dedicati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico. Alle risorse complessive di cui al “Fondo Ripresa Resilienza Italia” si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia. I 500milioni di risorse PNRR destinati alle imprese vengono veicolati dalla BEI tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse. Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022. Con apposito accordo di finanziamento già sottoscritto tra BEI e MEF vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico.  In particolare: “500 milioni di euro per il Turismo a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero del Turismo: Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è prevista l’istituzione del Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l’implementazione del PNRR, e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.


In attesa di tempistica e modalità per l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese.

Cfp e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne


Tra i beneficiari, alberghi, agriturismi, complessi fieristici e congressuali, stabilimenti balneari, terme, porti turistici e parchi tematici, anche acquatici e faunistici

Con un avviso pubblico, il ministero del il Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.

L’istanza viaggia online
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.

Fa fede la data
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.

Per il credito d’imposta, F24 alla mano
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.

Il cfp arriva con bonifico
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

In aiuto anche il finanziamento agevolato
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

AIUTI DI STATO – DM MEF su modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (“regime quadro”)

E’ stato appena pubblicato il Decreto ministeriale del MEF con cui si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del DL 41/2021, e che consente di fruire delle soglie maggiorate della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (rispettivamente, 1,8 milioni e 10 milioni di euro per “impresa unica”) per le seguenti misure fiscali:

–    Esonero IRAP (Art. 24 DL 34/2020);
–    Esenzione IMU settore turistico (Art. 177 DL 34/2020; Art. 78 DL 104/2020; Art. 78 DL 104/2020; Art. 9, 9-bis e 9-ter DL 137/2020; Art. 1, co. 559, L. 178/2020; Art. 6-sexies DL 41/2021);
–    Contributi a fondo perduto (Art. 25 DL 34/2020; Art. 1, 1-bis e 1-ter DL 137/2020; Art. 2 DL 137/2020; Art. 1, co. da 1 a 9, DL 41/2021; Art. 1 DL 73/2021);
–    Crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi (Art. 28 DL 34/2020; Art. 8, 8-bis DL 137/2020; Art. 1, co. 602, L. 178/2020; Art. 4 DL 73/2021);
–    Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 DL 34/2020).

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di prossima pubblicazione) saranno individuati i termini, le modalità e il contenuto dell’Autodichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno presentare per attestare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell’aiuto ed eventualmente l’esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti

In Allegato eesto del decreto ministeriale e della Relazione Illustrativa

 DM 11 dicembre 2021
 Relazione Illustrativa DM 11.12.2021

MISE: Manovra 2022 e sintesi misure per le imprese

Nuovi incentivi per aziende in crisi. Finanziati Contratti di sviluppo, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia

Nella legge di bilancio 2022 approvata dal Parlamento sono state introdotte numerose misure per favorire la competitività del sistema produttivo del Paese. Dal sostegno alle imprese attraverso investimenti legati alla transizione digitale e green alle norme antidelocalizzazioni che puntano a tutelare i lavoratori senza penalizzare gli imprenditori.

A queste misure si affiancano una serie di ulteriori interventi voluti dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per le imprese che intendono investire in Italia o comunque assumere lavoratori dalle aree di crisi.

In manovra sono stati inoltre rifinanziati, il Bonus tv con una nuova agevolazione in favore degli anziani over 70 che potranno ricevere a casa il decoder, i Contratti di sviluppo, la Nuova Sabatini, il Fondo di garanzia. Riformata anche la misura agevolativa Patent box, finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette e istituito il fondo per la transizione industriale.

Le misure che abbiamo voluto come Mise nella manovra – dichiara Giancarlo Giorgetti – sono coerenti con il percorso iniziato quasi un anno fa, con l’avvio del governo Draghi. Accompagniamo lo sviluppo delle imprese verso una crescita più sostenuta, anche attraverso il percorso del Pnrr, senza trascurare i settori che hanno necessità di un aiuto in più per rispondere alla crisi provocata dal Covid “.

I provvedimenti introdotti – prosegue il ministro – puntano a sostenere le imprese nelle sfide che devono affrontare in questi anni a partire dalla trasformazione digitale e green dei processi produttivi, agevolando da una parte l’attrazione di investimenti nazionali e internazionali e dall’altra la tutela dei lavoratori coinvolti da aziende in crisi. La manovra interviene, inoltre, con un pacchetto di misure fortemente voluto per contrastare il rincaro delle bollette. Si tratta di misure – sottolinea il ministro – che verranno ulteriormente rafforzate dal Governo che considera prioritario sostenere le nostre realtà industriali e le famiglie in un momento molto delicato“.

Dispiace la mancanza di incentivi per automotive, che pure come Mise avevamo chiesto con forza proprio in virtù della fase delicata è difficile che sta vivendo il settore stretto tra transizione e conseguenze pandemia. Ci riproponiamo però – conclude Giorgetti – di affrontare prestissimo la questione all’interno del governo“.

  • Incentivi e norma antidelocalizzazioni

Sono state introdotte misure per i lavoratori di aziende in crisi: un fondo speciale di 100 milioni di euro per favorire il prepensionamento ma anche la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato questi lavoratori. Previste inoltre agevolazioni per l’acquisto di immobili da imprese in crisi.

Un’altra misura che si rivolge alle imprese, già operativa, è la direttiva del ministro Giorgetti del 6 agosto 2021, indirizzata a tutte le Direzioni del Ministero per dare priorità, nella richiesta di incentivi di vario tipo, alle aziende che investono in aree già dichiarate di crisi e che si impegnano ad assumere i percettori di sostegno al reddito, i disoccupati e i lavoratori per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.

La norma antidelocalizzazione si applicherà alle aziende con più di 250 dipendenti che non risultano in crisi ma che decidono di chiudere una sede, licenziando più di 50 dipendenti. In questo caso l’azienda dovrà darne comunicazione tre mesi prima a sindacati, regioni interessate, ministero del Lavoro, Mise, Anpal e presentare un piano per gestire la cessazione delle attività che tuteli i lavoratori.

  • Contratti di sviluppo

È stato rifinanziato con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.

  • Patent box

Presente anche la modifica della misura agevolativa Patent box: l’incentivo passa dal 90% al 110%, escludendo dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, elimina il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.

  • Riduzione costi bollette elettriche e gas

Finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette con 3,8 miliardi di euro per ridurre i costi delle utenze elettriche e gas. Previsto anche 1 miliardo per consentire piani di rateizzazione fino a 10 mesi delle bollette per i clienti domestici.

  • Bonus tv e decoder a domicilio per over 70

Ulteriori 68 milioni di euro sono stati destinati agli incentivi per i bonus tv – decoder. Introdotta inoltre la possibilità per i cittadini over 70, che hanno un reddito inferiore a 20 mila euro, di ricevere il decoder a domicilio, attraverso un accordo tra Mise e Poste italiane.

  • Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia

A sostegno delle imprese sono state rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

  • Fondo transizione industriale

E’stato istituito al Mise il fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate.

  • Investimenti 4.0 e per internazionalizzazione

Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

  • Sgravio contributivo per contratti apprendistato

Via libera allo sgravio contributivo al 100% per tre anni a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25. La norma prevede un’esenzione per tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello firmati nel 2022 dalle piccole imprese fino a 9 dipendenti.

  • Credito d’imposta per collocamento in Borsa Pmi

Prorogato a fine 2022 il credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza per le piccole e medie imprese che si collocano in Borsa in un paese dell’Unione europea. La norma riduce il massimale del beneficio da 500 mila e 200 mila euro.

  • Riforma Irpef e cancellazione Irap per autonomi e professionisti

Oltre alla riforma dell’Irpef (le aliquote passano da cinque a quattro), per cui sono stati messi in campo 8 miliardi di euro per il taglio delle tasse, è stata approvata la cancellazione dell’Irap per le ditte individuali, gli autonomi e i professionisti. La misura riguarderà 835 mila autonomi e professionisti con partita Iva, pari al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa), e avrà un costo stimato di poco più di un miliardo nel 2022 e di 1,2 miliardi dal 2023.

  • Rinvio sugar e plastic tax

Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.

  • Rinvio entrata in vigore Iva terzo settore

Viene rinviata di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo dello spettacolo.

  • Rinvio pagamento cartelle esattoriali ed esenzione Tosap/Cosap

Rinvio fino a sei mesi per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Infine è stata prorogata per tre mesi l’esenzione Tosap/Cosap per esercenti e ambulanti.

Bonus pubblicità, tutto pronto per la dichiarazione sostitutiva

La funzionalità per inviare la comunicazione è disponibile nella sezione “Servizi per”

Aperto il canale telematico di trasmissione della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere al bonus pubblicità. Coloro che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al beneficio per l’anno 2021 hanno tempo fino al 10 febbraio 2022, anziché fino a fine gennaio, per inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva (vedi articolo “Bonus pubblicità, più tempo per la dichiarazione sostitutiva“).
L’invio della comunicazione può essere effettuato attraverso il canale disponibile sul sito dell’Agenzia, nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare” dell’area riservata accessibile con Spid, Entratel e Fisconline, Cie o Cns.
Il credito d’imposta poteva essere prenotato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021 (vedi articolo Bonus pubblicità, comunicazioni al via dal prossimo 1° ottobre“). L’invio della dichiarazione sostitutiva conclude l’iter preliminare a carico dei richiedenti per ottenere il contributo.

Per maggiori informazioni, consultare il sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Contributo solidarietà – Accordo 12.11.2021 – Invio domande

On line la piattaforma per l’invio delle domande

La presente per informarvi che è on line sul sito dell’EBIT (www.ebitnet.it) la piattaforma per l’invio delle domande relative al contributo di solidarietà di cui all’accordo del 12 novembre scorso.

Vi ricordiamo che il termine per l’invio delle stesse è il 28 febbraio 2022

Sintesi dell’accordo raggiunto per l’utilizzo delle risorse ad oggi non impiegate

A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 12 novembre tra le Parti sociali per la determinazione dei criteri di utilizzo delle risorse ad ora non impiegate, conseguenti l’applicazione dell’accordo del 5 agosto scorso, è stata raggiunta con le Organizzazioni Sindacali l’intesa allegata che prevede l’ampliamento del contributo di solidarietà.

In particolare, il nuovo accordo stabilisce l‘estensione al 30 giugno 2021 del periodo per il calcolo delle 18 settimane di sospensione dell’attività lavorativa, condizione che consente il riconoscimento della prestazione di cui all’accordo del 5 agosto 2021.

Inoltre il contributo di solidarietà è stato ampliato alle seguenti categorie:

  1. lavoratori sospesi a zero orecon intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale per almeno 13 settimane anche non continuative nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021;
  2. b. lavoratori che, nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021, hanno subito una riduzionecomplessiva dell’orario contrattuale di lavoro pari ad almeno il 50%, delle ore teoricamente lavorabilicon intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale.

Le risorse ad ora non impiegate saranno utilizzate prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di accesso alla prestazione relative a lavoratori in sospensione e successivamente ai lavoratori in riduzione.

Le domande per l’accesso alla prestazione dovranno essere presentate dalle aziende entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2022, seguendo le istruzioni che verranno indicate nell’avviso che verrà pubblicato sul sito dell’EBIT (www.ebitnet.it)

Per maggiori dettagli si rinvia al testo allegato
Accordo di ampliamento del contributo di solidarietà

 

Super green pass – Aggiornamento tabella riassuntiva

Attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato

A seguito dell’adozione nelle ultime settimane di ultriori provvedimenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 (DL 221/2021, DL 229/2021; DL 1/2022) si riporta di seguito l’aggiornamento della tabella delle attività, di più interesse del settore, consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato.

 

Attività Bianca Gialla Arancione
Alberghi e strutture ricettive

 

Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Servizi di ristorazione (all’aperto e al chiuso) con consumazione al tavolo, ovvero con consumazione al banco, per clienti alloggiati[1] e per esterni

 

Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Mense e catering continuativo su base contrattuale

 

Greenpass base Greenpass base Greenpass base
Riunioni private (assumono le regole del luogo dove si svolgono)

 

Greenpass base/Super green pass Greenpass base/Super green pass Greenpass base/Super green pass
Convegni e congressi

 

Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Fiere

 

Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Centri benessere (all’aperto e al chiuso) Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Centri termali (all’aperto e al chiuso), salvo che per i livelli essenziali e le attività riabilitative o terapeutiche Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

 

Libero Libero Libero
Piscine, centri natatori, palestre (all’aperto e al chiuso) Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

 

Libero Libero Libero
Accesso agli spogliatoi e alle docce Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Servizi alla persona (estetista, parrucchieri, ecc) fino al 19 gennaio 2022 Libero Libero Libero
Servizi alla persona (estetista, parrucchieri, ecc) dal 20 gennaio 2022[2]

 

Green pass base Green pass base Green pass base
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

 

Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

 

Libero Libero Libero
Accesso di bambini e ragazzi [3]a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia

 

Libero Libero Libero
Spettacoli aperti al pubblico Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Sale da ballo, discoteche e locali assimilati Attività sospesa fino al 31 gennaio 2022[4]
Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (al chiuso)

 

Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Altre feste (al chiuso) Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti all’aperto Vietate fino al 31 gennaio 2022[5]
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino Super greenpass Super greenpass Super greenpass
Corsi di Formazione in presenza Green Pass base, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono Green pass base, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono Super greenpass

 

 

[1] In base a quanto previsto dall’art. 1 del DL 229/2021, a decorrere dal 10 gennaio è venuta meno l’eccezione di cui all’art. 9 bis, co. 2 bis DL 52/021 e dell’art. 6, co. 1, DL 172/2021, che consentiva l’acceso con green pass base ai servizi di ristorazione riservati esclusivamente ai clienti alloggiati

[2] Art. 3 DL 1/2022

[3] Soggetti di età inferiore ai 12 anni

[4] Art. 6, co. 2, DL 122/2021

[5] Art. 6, co. 1, DL 12/2021

 

Decreto Flussi 2021 – DPCM del 21 dicembre 2021 – Circolare interministeriale n.116 del 5 gennaio 2022 –Termini per la presentazione delle domande

Il 27 dicembre scorso è stato registrato dalla Corte dei conti e sarà pubblicato su GU del 17 gennaio 2022 il DPCM 21 dicembre 2021 relativo ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021, del quale si allega il testo.
In attesa della pubblicazione in GU e tenuto conto dei termini tassativi della presentazione delle domande, il Ministero del lavoro d’intesa con il Ministero interno e delle politiche agricole ha diramato la circolare allegata con la quale sono state impartite le disposizioni attuative di seguito illustrate, nonché i termini e modalità di presentazione delle istanze e modulistica anch’esse di seguito evidenziate ed alle quali preghiamo di prestare la massima attenzione.
Anche per il 2021 i flussi riguardano cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e lavoro autonomo.

Peculiari previsioni interessano i settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del settore turistico-alberghiero.

Nel rinviare a una attenta lettura degli allegati, si segnala che dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  che saranno trasmessi esclusivamente in modalità telematica.

Le domande possono essere inoltrate dalle ore 9,00 del 27 gennaio 2022 e fino al 17 marzo 2022.
Per eseguire tutte le operazioni necessarie all’inoltro delle domande è necessario essere in possesso di un’identità SPID. Per le fasi di compilazione e invio, sono disponibili on line un manuale utente e un servizio di help desk.
Le istanze vengono trattate in base all’ordine cronologico di ricezione ed è pertanto molto importante essere tempestivi nell’invio.
Nell’area privata dell’utente è possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate e lo stato di trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione.

Per tutti i dettagli si rinvia alla lettura del DPCM del 21 dicembre 2021 e della circolare interministeriale n.16 in allegato.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa