Upa informa Circolare del 5 maggio 2025

Upa informa

Circolare del 5 maggio 2025

Argomenti:

Ø  Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC

  • Eccezionali eventi meteorologici 2024 – Invio Modello C1 entro il 9 Giugno 2025
  • Bando ISI 2024 Click day si terrà il 19 giugno 2025
  • Regione Liguria – bando a supporto creazione impresa Area crisi industriale savonese
  • Collegato lavoro 2024 – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro

Ø  DL Bollette – Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025

Ø  DMS LIGURIA Destination Management System

  • SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
  • Booking Protection – Soluzione Annullamento per Albergatori
  • Scontistica CENTROTEX dedicata agli associati Upa

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  • Invito evento Fondazione AIRC – c/o Unione Industriali di Savona, Giovedì 12 giugno 2025, ore 17.00
  • Ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili, Martedì 17 Giugno 2025, ore 14.30
  • Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività

ALLEGATI: Coupon Centrotex Intesa Sanpaolo Rent Foryou manuale uso Booking Protection scheda adesione servizio RLST e verbale assemblea UISV – Invito Evento Fondazione AIRC-12.06.25 verbale nomina Rls Allegato_6__perizia_c1_ (2) 

Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC (Posta elettronica certificata)

Con la presente ricordiamo l’OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese

Si ricorda che :

  • il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
  •  il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine

sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.

Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.

Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC

Eccezionali eventi meteorologici 2024 – Invio Modello C1 entro il 9 Giugno 2025

N.B.:  A tutti coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024, per i territori di Albenga)

 

Con riferimento alla comunicazione inoltrata precedentemente, sotto riportata per Vostra comodità, si rammenta che il prossimo 9 giugno occorre inviare il Mod. C1, unitamente alla perizia, (quest’ultima per i danni superiori a 20mila euro), per ottenere il ristoro dai danni alluvionali subìti a ottobre 2024, (settembre, per i territori di Albenga).

Tutta la documentazione di riferimento è reperibile al seguente link:

 

https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/post-emergenza/post-emergenza-eventi-c/anno-2024-eventi-5-8-settembre-16-17-26-27-ottobre/eventi-c-attivita-economiche-imprese-privati-5-8-settembre-16-17-26-27-ottobre-2024.html

 

 

Procedure per la presentazione della domanda di contributo per coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024 per i territori di Albenga).

Si segnala che in questi giorni la Camera di Commercio Riviere di Liguria, invierà una importante PEC, a tutti coloro che hanno inviato il MOD. AE per la segnalazione dei danni alluvionali subìti lo scorso ottobre 2024, (o settembre 2024, per i territori di Albenga), contenente le “procedure per la presentazione della domanda di contributo” per i danni alluvionali di cui sopra.

Come si potrà leggere nella documentazione allegata alla citata PEC, cui si rimanda per attenta lettura, occorrerà rispettare il termine perentorio del prossimo 9 giugno per l’invio del modello C1, che contiene la domanda di contributo e la precisa ricognizione dei danni subìti.

In questa prima fase, l’invio del modello è necessario:

·         sia per richiedere un primo contributo, (c.d. “misura 1”) per i danni sino a 20 mila euro, in regime de minimis;

·         sia quale ricognizione dei danni ulteriori a tale importo, (c.d. “misura 2”) attraverso idonea perizia, il cui riscontro sarà oggetto di successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili, (sino a massimo 450 mila euro, in regime di esenzione).

Ciò significa pertanto che per ottenere l’eventuale ristoro dei danni superiori a 20 mila euro è necessario presentare, oltre al modello C1, l’idonea perizia asseverata di un tecnico abilitato, sulla base dello schema “C1_Perizia” allegato, entro il 9 giugno 2025.

A tal fine, si invitano gli interessati a comunicare all’indirizzo e-mail della Camera di Commercio: servizialleimprese@rivlig.camcom.it un recapito di posta elettronica ordinaria, per l’accesso alla web conference.

Si allega lo Schema di Perizia C1 editabile, reperibile anche al seguente link: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/59293:allegato-6-perizia-c1-editabile.html?Itemid=16523

Elenco allegati alla notizia

Allegato 6- Perizia C1 (editabile)

 

 

 

Bando ISI 2024 Click day si terrà il 19 giugno 2025

 

Segnaliamo che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito (www.inail.it) le regole tecniche e la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico relativo al Bando ISI 2024 finalizzato al finanziamento di interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Click day si terrà il 19 giugno 2025 dalle ore 11:00 alle ore 11:20 (già dalle ore 10:00 si potrà iniziare la fase di autenticazione). Inoltre, dal 4 giugno le aziende potranno registrarsi sul portale.

 

 

Regione Liguria – bando a supporto creazione impresa Area crisi industriale savonese

E’ stato approvato da Regione Liguria il bando da     per supportare la creazione di nuove imprese (PMI) nei 21 comuni riconosciuti all’interno dell’Area di crisi industriale complessa del savonese.

Il bando mira a rafforzare il sistema produttivo e l’occupazione ed è riservato a       ta’ e    (comprese quelle costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e con almeno il 25% degli investimenti ancora da realizzare)

Previsto un contributo    del 50% sugli investimenti effettuati e fino ad un     

Importo che      per i settori ritenuti prioritari, come attività manifatturiere, industriali o di trattamento e smaltimento rifiuti

Le domande potranno essere presentate sul portale “bandi online” di Filse ’     2025 (in modalità offline dal 3 giugno).

Il bando è reperibile qui

 

 

Collegato lavoro 2024 – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro

La circolare illustra i principali interventi attuati con la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

Facendo seguito alla nostra precedente notizia del 30 gennaio 2025, a cui si fa rinvio, si allega la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una sintesi delle disposizioni in tema di lavoro contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro 2024”.

Nel raccomandare un’attenta lettura della circolare in esame, se ne sintetizzano gli aspetti più rilevanti, che chiariscono alcuni dei dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024.

LIMITI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI STABILIZZATI –
E’ stata eliminata la disciplina transitoria che consentiva agli utilizzatori (fino al 30 giugno 2025) di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro. Il superamento di tale termine comporta ora la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato, fermo restando che le missioni in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza incorrere nella costituzione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore per effetto del superamento dei 24 mesi complessivi.
Il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, ammette la possibilità di non considerare utili al superamento del limite di 24 mesi i periodi di missione svolti prima del 12 gennaio 2025. Si ritiene, peraltro, che permangano dubbi circa la possibilità di procedere, in tali casi, a proroghe e rinnovi, se è già stato raggiunto il limite massimo di 24 mesi.

ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI SOMMINISTRATI DAI LIMITI QUANTITATIVI – Analogamente a quanto già previsto per i contratti a tempo determinato, sono esclusi dal limite quantitativo per l’utilizzo di lavoratori a termine e in somministrazione a termine i soggetti utilizzati nell’ambito di contratti conclusi:
– in fase di avvio di nuove attività;
– da start-up innovative;
– per lo svolgimento di attività stagionali;
– per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
– per la sostituzione di lavoratori assenti;
– con lavoratori di età superiore a 50 anni.
A queste fattispecie si aggiungono i contratti di somministrazione a termine conclusi con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro (stabilizzati).

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI INDICARE LA CAUSALE DI APPOSIZIONE DEL TERMINE
In caso di assunzione a tempo determinato da parte dell’Agenzia per il lavoro di un lavoratore a scopo di somministrazione, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali (che sorge laddove la missione superi i 12 mesi) in caso di impiego di soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. La nuova disposizione consente alle Agenzie per il lavoro di inviare in somministrazione a tempo determinato tali soggetti senza l’apposizione di una specifica causale tra quelle richieste dall’art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ATTIVITA’ STAGIONALI
Per superare il contrasto interpretativo sorto a livello giurisprudenziale in ordine alla definizione di attività stagionali contenuta nell’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, nonostante l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata fornita una interpretazione autentica, perciò valida anche retroattivamente.
Si considerano attività stagionali, oltre a quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (c.d. “tabellate”), le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Il Ministero del Lavoro peraltro sottolinea che, per essere conforme alla normativa europea in materia, la contrattazione collettiva deve chiarire specificamente in che modo, in concreto, le predette caratteristiche indicate dalla norma interpretativa si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali, visto che la qualificazione di una attività come stagionale comporta l’esclusione anche dei limiti temporali e del numero massimo di rinnovi possibili: la contrattazione collettiva deve dunque indicare le ragioni obiettive, quanto più puntuali, che giustificano il rinnovo dei contratti.

DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE
Il Collegato Lavoro 2024 ha previsto che la durata del periodo di prova, se il contratto è stipulato a tempo determinato, è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Il Ministero del Lavoro, in proposito, ha precisato che detti limiti massimi non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva. Per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva (si intendono quelle più favorevoli per il lavoratore), il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.

TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL LAVORO AGILE
Il termine entro il quale il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, è stabilito in 5 giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile o nei 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi e chiarisce che la norma opera dal 12 gennaio 2025 per tutti i datori di lavoro privato (pertanto sono sanzionabili solo le violazioni poste in essere a partire da tale data).

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni telematiche. Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
– l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando l’assenza come volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma;
– la durata dell’assenza che determini le dimissioni per fatti concludenti deve essere superiore a 15 giorni di calendario, in mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro;
– ad avviso del Ministero la diversa previsione del CCNL applicato sarebbe tuttavia validamente applicabile solo se superiore al termine legale di 15 giorni, in forza del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in senso più favorevole alle disposizioni di legge;
– decorsi i 15 giorni di assenza ingiustificata (o il diverso termine indicato dal CCNL), il datore di lavoro può effettuare la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, ma nulla vieta che la comunicazione possa avvenire anche in un momento successivo. Resta fermo che tale adempimento è essenziale al fine di far valere la volontà di dimettersi del lavoratore;
– dal giorno della comunicazione all’Ispettorato del Lavoro decorrono i 5 giorni per effettuare la comunicazione obbligatoria delle dimissioni per fatti concludenti, tramite il modello UNILAV, nel quale la data di cessazione non potrà essere precedente alla comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, ferma restando la possibilità del datore di lavoro di non retribuire i giorni di assenza precedenti e di trattenere dalle competenze retributive residue e di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista;
– le dimissioni per fatti concludenti sono del tutto alternative alla possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata in base alle disposizioni contrattuali applicate ed all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
– l’eventuale ricezione successiva da parte del datore di lavoro delle formali dimissioni del lavoratore (anche per giusta causa) rendono inefficace la procedura di cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti;
– qualora il lavoratore dia prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza o se l’Ispettorato accerta la non veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro, il rapporto di lavoro non si considera risolto e la comunicazione obbligatoria di cessazione resta priva di effetti, ferma restando la valutazione circa l’eventuale falsità nelle dichiarazioni rese all’Ispettorato;
– le dimissioni per fatti concludenti non sono applicabili all’ipotesi in cui è prevista la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro per la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento o nei primi tre anni dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito di recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento, in caso di adozione internazionale.

Elenco allegati alla notizia

Circolare n. 6 del 27 marzo 2025: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa

 

DL Bollette – Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025

con la presente segnaliamo l’entrata in vigore della legge n.60 pubblicata in G.U. il 24/04/25, conversione del decreto-legge n.19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio” (‘D.L. Bollette’) pubblicato in G.U. il 28/2/25, che contiene misure di sostegno a favore di famiglie e imprese per fare fronte al “caro-bollette”.

 

In particolare, per i clienti finali non domestici allacciati in Bassa Tensione con potenza disponibile >16,5 kW (Piccole Medie Imprese) l’art. 3 comma 5 del decreto-legge prevede l’azzeramento per un semestre, nel limite delle risorse disponibili, della spesa per gli oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componenti ASOS) nelle forniture di energia elettrica.

 

Questi oneri sono aggiuntivi al costo della materia prima energia, sono applicati automaticamente in bolletta e sono stabiliti per ogni trimestre per via amministrata dall’ Autorità per l’Energia – ARERA (non dipendono quindi dal contratto o dal fornitore scelto).

 

ARERA ha quindi aggiornato gli oneri in base a quanto stabilito dal decreto- legge a partire dal secondo trimestre 2025, pertanto lo sconto previsto, per le utenze che ne possono beneficiare, viene applicato automaticamente dal fornitore a partire dalle bollette emesse a maggio con periodo di competenza aprile.

 

A scopo indicativo, per un’azienda tipo albergo con connessione in Bassa Tensione, potenza 30 kW, consumo annuo di 100.000 kWh, lo sconto previsto da D.L. Bollette può generare un risparmio stimato sul costo dell’energia di circa -20% nel trimestre di applicazione (ovvero circa -1.250 € iva inclusa per trimestre). ”

 

Consorzio LUCE
Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092

 

Sintesi delle misure approvate di sostegno a famiglie e imprese nell’utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025 n. 98 è stata pubblicata la Legge di Conversione del Decreto Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, cd. DL Bollette.

Di seguito, si fa una sintesi delle misure approvate:

·         l’articolo 3, dedicato alla riduzione del costo dell’energia per le imprese, prevede specifiche misure di supporto finanziario nel settore energetico per il 2025. Il primo comma stabilisce un finanziamento di 600 milioni di euro tramite il Fondo per la transizione energetica, riservato esclusivamente alle imprese classificate come “Energivore”, in linea con gli allegati II e I della comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 e all’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04.

I commi 4 e 5 offrono ulteriore assistenza alle PMI, eliminando per sei mesi i costi relativi agli oneri di sistema per il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, conosciuti come “componente ASOS”. Questa agevolazione è destinata ai clienti finali non domestici in bassa tensione con una potenza disponibile oltre i 16,5 kW.

Le disposizioni sono implementate mediante delibera dell’ARERA e finanziate con rimborsi europei destinati a coprire le spese anticipate dallo Stato per la riduzione dei costi energetici.

 

 

 

DMS LIGURIA Destination Management System

Cari Associati,

nei mesi scorsi, Regione Liguria e Agenzia in Liguria hanno intrapreso un percorso di grande importanza nello sviluppo e organizzazione della destinazione Liguria grazie alla licenza DMS – Destination Management System assegnata gratuitamente dal Ministero del Turismo alla nostra Regione, unica realtà del centro-nord Italia ad essersi aggiudicata questo strumento e una delle 5 sul territorio nazionale.

In relazione a questo avete ricevuto un’email “Benvenuto nel DMS Liguria” contenente le credenziali di accesso al DMS Feratel Deskline e qui di seguito il link con un piccolo Tutorial https://lamialiguria.it/benvenuto-nel-dms-liguria/

 

Anche attraverso il supporto dello staff della DMO Ligurian Riviera è stata attivata una Task force che vi supporterà all’inserimento della vostra struttura con un primo obiettivo di rendere visibili sui canali di comunicazione Regionale le vostre attività.

Con la stessa attività sarete visibili anche sui canali di comunicazione della Ligurian Riviera e sui siti delle Amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Questo è un primo passo per poi proseguire a mappare e gestire l’intero prodotto turistico della nostra destinazione.

Vi chiediamo un piccolo sforzo di partecipazione inserendo anche la vostra struttura, ci teniamo a precisare che è di fondamentale importanza che le strutture si attivino completando la loro pagina perché il portale non sarà messo online fino a quando non sarà adeguatamente popolato. Vi ringraziamo per la collaborazione

 

Il Presidente Stefania Piccardo

Turismo: presentato agli operatori alberghieri il Dms, software con licenza ministeriale di promozione e vendita di servizi turistici
Lunedì, 20 Maggio 2024

Rapallo. L’assessore regionale al Turismo ha presentato oggi a Rapallo agli operatori alberghieri lo strumento unitario e integrato Dms (Destination Management System) che il ministero del Turismo a fine 2023 ha assegnato ad uso gratuito alla Liguria e ad altre quattro regioni previa graduatoria pubblica. Si tratta della prima tappa di una serie di iniziative che coinvolgeranno tutte le province liguri.

Fornito da un’azienda specializzata, il software Dms per tre anni consentirà di testare e utilizzare un sistema che permette a tutti gli operatori della Liguria di promuovere e vendere alloggi ed esperienze turistiche direttamente online, di gestire in modo integrato, attraverso moduli interconnessi, l’informazione, l’accoglienza, la promozione nonché l’eventuale prenotazione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale mediante la completa integrazione dei servizi privati con quelli pubblici. Ciò consentirà di mappare e digitalizzare i contenuti e le offerte turistiche delle destinazioni di maggiore interesse sul territorio nonché di promuovere un riuso efficiente delle informazioni sul patrimonio storico, artistico e culturale.

“Naturalmente la tecnologia da sola non sarà sufficiente – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo – e pertanto parallelamente cercheremo di lavorare sul modello di governance turistica per definire un sistema di gestione della destinazione che permetta di coinvolgere tutti gli operatori, facilitando la collaborazione e valorizzando le iniziative di organizzazione e gestione turistica già in essere come ad esempio le Dmo (‘Destination management organization’ ovvero Associazioni di più soggetti per lo sviluppo turistico di un determinato territorio). Sono certo che questa sia un’ottima iniziativa: dagli operatori del settore mi aspetto idee e proposte per rendere questa occasione una opportunità di crescita e di sviluppo per tutto il sistema economico regionale”.

https://lamialiguria.it/benvenuto-nel-dms-liguria/

Gentile operatore, gentile operatrice,

nei mesi scorsi, la Regione Liguria e l’Agenzia di Promozione Turistica inLiguria hanno avviato un percorso di sviluppo per la governance turistica regionale. La Liguria è una delle cinque regioni italiane che hanno ottenuto dal Ministero del Turismo la licenza DMS (Destination Management System).

Durante gli incontri dello scorso anno con associazioni di categoria, operatori economici e DMO (Destination Management Organization), abbiamo presentato il percorso di ridefinizione della governance regionale, insieme al DMS Deskline 3.0 di Feratel. Questo software consentirà di integrare e valorizzare l’offerta turistica della Liguria, includendo strutture ricettive, eventi ed experience.

Ogni operatore avrà un account personale per accedere autonomamente al Web Client, aggiornare il profilo della propria struttura ricettiva e distribuire informazioni all’interno dell’ecosistema turistico regionale. Alcuni dati potranno essere modificati solo previa richiesta all’Agenzia inLiguria.

Il DMS Deskline 3.0 non è solo un database: è uno strumento strategico che raccoglie e valorizza le informazioni sul territorio, dalle strutture ricettive alle esperienze, dai punti di interesse agli eventi. È la chiave per una comunicazione coordinata e una promozione turistica più efficace e digitalizzata.

Per supportarti è attiva una task force dedicata a cui potrai rivolgerti a seconda dell’ubicazione della tua struttura:

·         Provincia di Savona  ⭢  savona@dmsliguria.it

Attenzione! Sicuri della validità di questo progetto, ti invitiamo a coinvolgere altri operatori del settore, così da garantire un utilizzo ottimale dello strumento in vista della stagione primavera/estate 2025 e per generare risultati concreti nel medio-lungo periodo a beneficio di tutto il turismo regionale.

> Benvenuto
> Come usare il DMS
> Accedi al client

 

 

SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)

Con la presente ricordiamo alle aziende che le norme sulla sicurezza impongono la figura in azienda del Rappresentante della Sicurezza, che deve essere eletto tra i lavoratori dipendenti.
Il nominativo di tale figura deve essere comunicato all’Inail, e deve obbligatoriamente frequentare un apposito corso di formazione.

Considerato che spesso le aziende sono di piccole dimensioni, e i lavoratori cambiano frequentemente, diventa estremamente complicato gestire la figura del rappresentante dei lavoratori ed oneroso sostenerne la formazione.

Questo problema può essere risolto usufruendo di un importante SERVIZIO GRATUITO offerto dall’Ente Bilaterale Industria Turistica: la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza TERRITORIALE – (R.L.S.T.)

 

QUALI SONO LE AZIENDE CHE POSSONO ADERIRE AL SERVIZIO ?

 

Posso usufruire del servizio, le aziende:

 

  • Con un numero di dipendenti pari o inferiore a n. 15
  • In regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Industria Turistica
  • Aziende con più di 15 lavoratori possono attivare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) se i lavoratori decidono di non eleggere un loro Rappresentante interno (RLS).

Secondo l’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, ogni azienda deve garantire ai lavoratori la possibilità di eleggere un RLS. Se i lavoratori non eleggono un RLS, l’azienda deve comunque garantire la rappresentanza per la sicurezza, attivando appunto il RLST attraverso gli Organismi Paritetici.

 

Di solito si produce una dichiarazione formale da parte dell’azienda che certifica:

 

che è stata offerta ai lavoratori la possibilità di eleggere il RLS,

che i lavoratori hanno scelto di non eleggere al proprio interno un RLS,

che di conseguenza si fa ricorso al RLST competente.

Tutto sulla base dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[…]

 

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

 

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

 

[…]

 

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (RLST) e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

 

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ ADERIRE AL SERVIZIO R.L.S.T ?

 

→ non è necessario nominare internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

→ non è necessario far frequentare corsi di formazione,

→ la figura, essendo nominata per tutta la Provincia di Savona, è uguale per tutte le aziende,

 rimane invariata negli anni, qualunque sia la composizione dell’organico aziendale,

→ è un servizio completamente gratuito

 permette alle aziende di essere in regola con quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 81/2008

 

COME SI ADERISCE AL SERVIZIO R.L.S.T. ?

 

Le aziende che vorranno avvalersi del servizio gratuito, dovranno:

 

  • compilare e far sottoscrivere ai lavoratori dipendenti in forza, l’allegato verbale di assemblea,

 

  • compilare e sottoscrivere l’allegata scheda di adesione al servizio.

 

  • Inviare entrambe i moduli:
    • Via posta a: Ente Bilaterale Industria Turistica – Via Orefici 3/2  17100 SAVONA
    • Via email a: merialdo@upasv.it e direzione@ebitsv.it
    • Unitamenente alla copia dell’ultimo versamento all’EBIT SV (modello F24 o bonifico)

 

Successivamente, le aziende saranno contattate telefonicamente DIRETTAMENTE DAL RLST al fine di concordare un appuntamento in azienda per formalizzare la nomina.

 


Booking Protection – Soluzione Annullamento per Albergatori

Aderisci a Booking Protection di Allianz Global Assistance: puoi proteggere il soggiorno dei tuoi Clienti in caso di rinuncia e annullamento viaggio / prenotazione alberghiera.
Attenzione: l’assicurazione è stipulabile entro 24 ore dalle conferma della prenotazione direttamente dal sito della struttura alberghiera convenzionata.

Dedicata e studiata in dettaglio per albergatori, camping, b&b, agriturismi e agenzie immobiliari per locazioni turistiche: non rinunciare ad offrire un servizio in più ai tuoi Clienti, italiani e stranieri con codice fiscale italiano domiciliate o residenti in Italia.

Il costo per l’albergatore è completamente gratuito, è un servizio di semplice utilizzo, attraverso  un link si accede ad un formulario direttamente sul sito Allianz dove il cliente può acquistare la copertura assicurativa del suo soggiorno, da inserire sul tuo booking, sul sito o sulla  mail  di conferma al cliente.
In allegato presentazione prodotto
Contatti al 0331 776232 per approfondire la soluzione Booking Protection albergatori e per aderire senza alcun costo a tuo carico.

 

 


Intesa Sanpaolo Rent Foryou


Noleggio operativo

Una scelta per contribuire alla crescita del tuo business. Il noleggio operativo permette di accelerare la crescita di ogni business, sensibilizza le strategie di sviluppo a breve, medio e lungo termine. Non intacca il flusso di cassa, non preclude l’accesso al credito e contribuisce alla diffusione della economia circolare.
È un servizio commerciale che permette di godere dell’utilizzo di tutti i beni e di tutti i servizi, grazie al pagamento di un unico canone periodico, strutturato e pianificato sulle esigenze di ogni azienda e ogni professionista.
Il noleggio è particolarmente indicato a tutte le aziende e a tutti i professionisti che scelgono di dotarsi di beni strumentali alle attività che svolgono, senza doverli necessariamente acquistare.

In Allegato presentazione prodotti di Intesa San Paolo con i referenti da poter contattare per ulteriori richieste o chiarimenti, messi a disposizione per gli albergatori UPA.

 

 

 


Scontistica CENTROTEX dedicata agli associati Upa

 

A tutti gli associati UPASV,

con la presente segnaliamo scontistica Centrotex di Cisano sul Neva, tutte le aziende associate all’UPA potranno usufruire di uno sconto incondizionato del 10% su tutti gli articoli presso il punto vendita Centrotex di Cisano sul Neva.

Sul  sito www.centrotex.it è possibile conoscere meglio la loro attività e visionare alcuni dei prodotti tessili che offrono, pensati per la casa e per il settore ricettivo.

Per accedere allo sconto, sarà sufficiente presentarsi con il coupon allegato alla presente email.

Inoltre, alleghiamo:

  1. il link per visionare il catalogo delle forniture alberghiere:
     Visualizza il catalogo PDF
  1. il link per il catalogo dei prodotti personalizzabili per le strutture ricettive (con preordini attivi da Agosto per la stagione PE 2026):
     Sfoglia il catalogo personalizzazioni 2026

 

Invito ad evento della Fondazione AIRC – c/o Unione Industriali di Savona, Giovedì 12 giugno 2025, ore 17.00

A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

 

Con riferimento all’oggetto si provvede ad inoltrare la lettera a firma della Dott.ssa Caterina Sambin, Presidente dell’UISV, in allegato

Ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)!

17 Giugno – Partecipa al ciclo formativo gratuito sulla Transizione Energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)!

La transizione energetica è una sfida cruciale e un’opportunità imperdibile per imprese, professionisti, associazioni, organizzazioni cooperative ed enti pubblici. Per questo motivo la Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale in collaborazione con Dintec organizza un ciclo di eventi gratuiti dedicati a chi vuole conoscere, approfondire e contribuire attivamente a questo importante cambiamento.

Il programma:

·  17 Giugno 2025 ore 14:30 – L’integrazione dei produttori terzi nelle comunità energetiche rinnovabili: Sfide ed opportunità LINK ISCRIZIONE

·  Tavolo di progettazione finale: un momento di confronto operativo per costruire insieme strategie e iniziative concrete sul territorio (con data da definirsi)

Perché partecipare?

·  Scoprire le opportunità offerte dalle CER per ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità;

·  Confrontarsi con esperti e stakeholder per superare dubbi e ostacoli;

·  Costruire reti e collaborazioni tra imprese, professionisti, associazioni, pubblica amministrazione e cittadini;

·  Essere protagonisti di un cambiamento che fa bene all’ambiente e all’economia locale.

Come partecipare?

La partecipazione è gratuita. Il link per seguire i lavori sulla piattaforma Zoom sarà inviato via email a tutti gli iscritti in prossimità dell’evento.

Per ogni informazione contattare il PID – Camera di Commercio Riviere di Liguria – pid@rivlig.camcom.it

Festival della maiolica, dal 6 all’8 giugno la Baia della Ceramica apre l’estate all’insegna dell’arte e della creatività – Celle L., Albissola M., Albisola S., Savona – A Palazzo Lamba Doria “KERAMOSicilia – Mostra Collettiva” e visite guidate

 

Il programma ufficiale della terza edizione del festival è online al link esterno: www.festivaldellamaiolica.it/programma (è in continuo aggiornamento: rimani connesso per conoscere tutti i dettagli!)

https://www.rivlig.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Immagini/FB_IMG_1747963635295_0.jpg

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa