Upa informa Circolare del 30 marzo 2022

Upa informa

Circolare del 30 marzo 2022

     Argomenti:

Ø  DL Riaperture – Pubblicazione in GU

Ø  Il Decreto “Sostegni-ter” è diventato legge

Ø  Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo

Ø  DL Ucraina in GU – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Ø  Contributi a fondo perso – Digitalizzazione PMI – FILSE

Ø  Prestazioni di lavoro autonomo occasionale anno 2022 – nuovo applicativo per invio comunicazione preventiva

Ø  Canone Speciale RAI scadenza pagamento 31 marzo 2022

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

Ø  Richieste da parte di LEA –Liberi Editori Autori. CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

DL Riaperture – Pubblicazione in GU

ALLEGATI: Bando_digital_22 – Comunicazione_Prestazioni_occasionali_Nuovo_applicativo_dal_28_marzo –  Nota_DL_Ucraina_n.21-2022_Primi commenti – Nota_Misure_sostegno_conflitto_ucraino_Credito_e_Finanza –  Aiuti_di_Stato_nuovo_Quadro_temporaneo_per_compensare_effetti_crisi_russo-ucraina

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 21 marzo per informarvi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Attenzione! Come anticipato nella nostra comunicazione della scorsa settimana, a partire dal 1 aprile 2021 l’accesso in albergo e nelle altre strutture ricettive e ai ristoranti riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, è libero. Gli artt. 6 e 7 del DL 24/22 rivedono le attività e i servizi il cui accesso è riservato ai soggetti muniti, rispettivamente, di green pass base e super green pass che non comprendono gli alberghi.

Riportiamo di seguito le principali novità di interesse per le imprese, nella maggior parte dei casi già anticipate nella precedente comunicazione.

Linee guida

(art.3)

 

Il Ministero della salute, fino al 31 dicembre 2022, può con propria ordinanza:

o   Adottare di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, adottare e aggiornare Linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività  economiche, produttive e sociali. A tal proposito segnaliamo che sono in corso di validazione da parte del CTS le nuove linee guida che andranno a sostituire, una volta adottate con specifica ordinanza, quelle del 2 dicembre scorso

o   Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Quarantena

(art. 4)

–        Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo del tampone (antigenico o molecolare) effettuato anche in centri privati.

–        Dal 1° aprile 2022 ai contatti stretti di persone risultate positive al Covid si applica il regime dell’autsorveglianza (obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in caso di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo; obbligo di effettuare un test alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo)

Mascherine

(art. 5)

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare:

–          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2

o   Per l’accesso e l’utilizzo di aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto  ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due  regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di ncc; mezzi ipiegati nei servizi di TPL o regionale; mezzi di trasporto scolastico

o   Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

o   per gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi

–          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

o   in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati

o   in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad  eccezione del momento del ballo

Attenzione
Green Pass base

(art. 6)

Ristorazione
Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (vaccinazione/avvenuta guarigione/tampone negativo) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

o   mense e catering continuativo su base contrattuale;

o   servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da  qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

N.B. Occorrerà pertanto per l’accesso ai servizi di ristorazione, diversi da quelli riservati esclusivamente alla clientela alloggiata, solo il green pass base, diversamente da quanto previsto dalla bozza del provvedimento che invece riportava l’obbligo di accesso con super green pass (certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione/avvenuta guarigione)

o   concorsi pubblici;

o   corsi di formazione pubblici e privati,

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

Dal 1 aprile non occorrerà più il green pass base per l’accesso ai servizi alla persona e alle attività commerciali

Si ricorda che sono esenti dall’obbligo di accesso con green pass base i soggetti di età inferiore a 12 anni e quelli esentati sula base di idonea certificazione medica

Dal 1 al 30 aprile 2022 anche per l’accesso ai mezzi di trasporto[1] sarà sufficiente il solo green pass base

Dipendenti

Prorogato fino al 30 aprile, l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, il green pass base pe l’accesso ai luoghi di lavoro privati.

Anche i lavoratori over 50, fermo rimanendo l’obbligo vaccinale fino al 15.06.2022, potranno accedere con i solo green pass base

Super Green Pass

(art. 7)

Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass (certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione ovvero avvenuta guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

o   piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce;

o   convegni e congressi;

o   centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

o   feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

o   attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;

o    attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

Smart working

(art. 10)

Prorogato fino al 30 giugno lo smart working semplificato


[1] a) aeromobili adibiti ai servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;  c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Il Decreto “Sostegni-ter” è diventato legge

Sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali introdotte o modificate dal Parlamento durante l’esame

Dopo il Senato, anche la Camera vota la fiducia alle misure urgenti a favore di imprese e operatori economici connesse all’emergenza Covid e per contenere gli effetti dei rincari elettrici

La rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” è una delle novità in ambito tributario arrivate dalla conversione in legge del Dl 4/2022. In tema di bonus edilizi, è prorogato al 29 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020; di conseguenza, slitta pure la data a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate: l’appuntamento è rimandato al 23 maggio. Bonus affitti esteso agli esercenti attività di gestione di piscine, bonus terme utilizzabile fino al 30 giugno. Sarà possibile sospendere gli ammortamenti anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, mentre chi revoca una precedente rivalutazione potrà neutralizzare l’operazione anche ai fini civilistici, eliminando l’appostazione dal bilancio (atto Camera 3522).
Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito. Il “decreto antifrodi”, pertanto, non sarà convertito in legge, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza; validi e salvi pure gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici basati sulle disposizioni cassate da quello stesso decreto (articolo 28, comma 1, e articolo 16, Dl n. 4/2022), ora a sua volta abrogato.
A seguire, una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali introdotte o modificate dal Parlamento durante l’esame del Dl n. 4/2022 (per una panoramica sul testo originario del decreto, vedi “Sostegni-ter, nuovi contributi e misure di sostegno all’economia“).

Art. 1 (modificato)
Misure di sostegno per le attività chiuse

Slitta di un mese, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “decreto Natale” (articolo 6, Dl 221/2021) dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in esame. Si tratta delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. Ricordiamo che il “decreto Natale” ha vietato, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti comportanti assembramenti in spazi aperti e ha sospeso fino al 10 febbraio 2022 (come stabilito in fase di conversione, rispetto all’iniziale 31 gennaio) le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (comma 3 – modificato).

Art. 3 (modificato)
Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Demandato all’Istat il compito di individuare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter“, uno specifico codice Ateco per ciascuna attività d’impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, i cui operatori rientrano tra i beneficiari dei contributi a fondo perduto (per complessivi 40 milioni di euro nel 2022) destinati alle imprese attive nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Horeca (Hotellerie-Restaurant-Catering). Vi accede chi, nel 2021, ha subìto un calo dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019; per le imprese costituite nel 2020, il confronto avviene tra l’ammontare medio dei mesi di quell’anno successivi all’apertura della partita Iva e l’ammontare medio mensile del 2021 (comma 2-bis – nuovo).

Introdotta la possibilità di estendere ai fini civilistici gli effetti della revoca fiscale, anche parziale, di una rivalutazione già effettuata. La disposizione si collega alla modifica apportata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 622-624, legge 234/2021) alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “decreto Agosto” (articolo 110, Dl 104/2020), che ha fissato nuovi limiti alla deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali (marchi e avviamento), consentendola, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo, invece dell’ordinario ammortamento per diciottesimi. Quest’ultimo può essere mantenuto pagando un’imposta sostitutiva del 12, 14 o 16% (a seconda dell’entità dei maggiori valori), al netto del 3% versato per il riallineamento. In ogni caso, chi ha già effettuato la rivalutazione alla data di entrata in vigore della legge di bilancio può revocare la scelta, secondo le modalità stabilite da un provvedimento delle Entrate, e le somme pagate possono essere chieste a rimborso o compensate tramite F24. Adesso, viene permesso di annullare l’operazione anche ai fini civilistici, consentendo di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione precedentemente effettuata. Nelle note al bilancio andrà fornita adeguata informativa sugli effetti prodotti dall’esercizio della revoca (comma 3-bis – nuovo).

Vista la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e ravvisata la necessità di sviluppare nuove modalità per valorizzare e promuovere tali attività, l’Istat, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter“, dovrà provvedere a una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco (comma 4-bis – nuovo).

Art. 4 (modificato)
Fondo unico nazionale per il turismo

Per il 2022, sale a 105 milioni di euro (rispetto ai 100 del testo originario) l’incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 366, legge 234/2021). Le nuove risorse sono così ripartite: 60,7 milioni per l’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, compresi quelli per lavoro stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2,5 milioni per le imprese, non svolgenti servizio pubblico, autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 39,3 milioni per sostenere la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno registrato un calo del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 (vengono ora inclusi anche gli operatori costituiti o autorizzati dopo il 1° gennaio 2020) (comma 1 – modificato).
Sono poi destinati 2 milioni di euro alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva (comma 2-bis – nuovo).
Infine, a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, è previsto, nel limite di minori entrate contributive per 56,25 milioni di euro, l’esonero dalla contribuzione previdenziale a loro carico (esclusi premi e contributi dovuti all’Inail) fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e va applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (commi da 2-ter a 2-septies – nuovi).

Art. 4-bis (nuovo)
Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Esteso il perimetro di applicazione degli incentivi (credito d’imposta dell’80% e contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro) introdotti dall’articolo 1 del Dl 152/2021 a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, tra il 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore di quel decreto) e il 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa (vedi “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico“). Tra gli interventi agevolabili vengono aggiunte le installazioni di unità abitative mobili (comprese quelle con meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, ecc.), purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico.

Art. 5 (modificato)
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Ampliata la platea dei destinatari del “bonus affitti” 2022, spettante, per i mesi da gennaio a marzo, alle imprese del settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (vedi “Sostegni-ter – 4: gli aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta“). A seguito della modifica introdotta durante la conversione in legge del decreto, possono accedervi anche le imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice Ateco 93.11.20).

Art. 5-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dal “decreto Agosto” (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020) per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore di quel provvedimento (cioè, il 2020 per i contribuenti “solari”), di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato; la disposizione riguarda tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La norma originaria era già stata modificata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 711, legge 234/2021), che ha permesso di sospendere l’ammortamento anche per l’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, limitandola, però, ai soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo; subito dopo, il “Milleproroghe” ha eliminato tale condizione (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Dl 228/2021). Ora, la misura agevolativa è confermata anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale della sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Art. 6 (modificato)
Buoni per servizi termali

Differita al 30 giugno 2022, tre mesi in più rispetto al 31 marzo indicato nel testo originario del decreto, l’utilizzabilità dei buoni per l’acquisto di servizi termali, misura con cui il “decreto Agosto” riconosce agli utenti prenotati uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi fruiti, fino a un massimo di 200 euro (articolo 29-bis, Dl 104/2020). La disposizione – sottolinea la relazione illustrativa – cerca di evitare le conseguenze derivanti dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria, visto che le necessarie misure restrittive adottate hanno reso difficoltoso, se non impossibile, sfruttare i buoni, tant’è che quasi la metà di quelli emessi non è stato usato entro il termine dell’8 gennaio 2022 (sessanta giorni dal 9 novembre 2021, data in cui le prenotazioni fatte attraverso gli enti termali accreditati hanno esaurito le risorse disponibili – vedi “Bonus terme: tutto pronto per stabilimenti e utenti“). Per non danneggiare né gli utenti né le aziende del comparto, i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti all’8 gennaio 2022, saranno utilizzabili fino al 30 giugno.

Art. 6-ter (nuovo)
Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti

Ampliato il perimetro di applicazione del regime opzionale dettato dall’articolo 24-ter del Tuir per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione entro i 20mila abitanti o in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 o 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016) con non più di 3mila abitanti. I pensionati neoresidenti possono assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, anziché alla tassazione Irpef ordinaria, a un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione (massimo nove anni). Adesso, vengono inclusi anche i territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (terremoto in Abruzzo) ed è fissato un limite demografico unico: il comune in cui ci si sposta deve avere una popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Art.10-ter (nuovo)
Disposizioni in materia di perizie tecniche

In materia di “bonus investimenti”, apportate modifiche alle norme disciplinanti la perizia tecnica nell’ambito del settore agricolo. La stessa può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (articolo 1, comma 195, legge 160/2019; articolo 1, comma 1062, legge 178/2020).

Art.10-quater (nuovo)
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

In relazione alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è concesso un ulteriore extratime (il termine ordinario del 16 marzo era già stato prorogato al 7 aprile dal provvedimento 3 febbraio 2022) per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (articolo 121, Dl 34/2020). La scadenza è ora spostata al 29 aprile 2022 (comma 1).
Conseguentemente, considerato che i dati delle opzioni relative ai bonus edilizi contribuiscono anche alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, è differito pure il termine a partire dal quale le stesse saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate. Quest’anno, pertanto, la precompilata potrà essere visionata dal 23 maggio 2022, anziché dall’ordinario 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs 175/2014) (comma 2).

Art.10-quinquies (nuovo)
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Ancora una chance per quanti, pur aderendo ad alcuni istituti definitori, non hanno rispettato le scadenze dei relativi pagamenti. Nel dettaglio, si tratta della “rottamazione” dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl 119/2018), compresi quelli riguardanti le risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali, e l’Iva riscossa all’importazione, nonché del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018). I termini per rimediare all’irregolarità e incassare i benefici della “pace fiscale” sono già stati ripetutamente rinviati, per ultimo dal collegato fiscale alla legge di bilancio (articolo 1, Dl 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 – 1: riscossione con kit anti-crisi“). Ora, viene previsto che il pagamento delle somme ancora dovute si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se avviene integralmente:
– entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020
– entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021
– entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.
È anche tollerata una tardività massima di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

Art. 14-bis (nuovo)
Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita

Istituito un fondo, con dotazione di 500mila euro per il 2022, per l’erogazione di un contributo finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica a favore delle famiglie e delle persone che utilizzano presso la propria abitazione apparecchiature medico-terapeutiche per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute (supporto alla funzione cardio-respiratoria; funzione alimentare e attività di somministrazione; mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento per disabili; dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito); sono inclusi i “gruppi di continuità” indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete, la continuità operativa delle medesime apparecchiature. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con Dpcm.

Art. 22-bis (nuovo)
Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili

Prolungata ancora una volta l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. L’agevolazione, già concessa fino al 31 dicembre 2021, è ora estesa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

Art. 28 (modificato)
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

In materia di cessione dei crediti edilizi e di quelli riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma dettata dal testo di partenza (vedi “Sostegni-ter – 1: bonus edilizi, è consentita un’unica cessione“) viene integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi” 13/2022 (vedi “Rivista e ammorbidita la stretta sulla cessione dei crediti edilizi“), ora abrogato. In estrema sintesi: dopo l’esercizio dell’opzione, sono possibili altre due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni); sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate. Trasfuse nel “Sostegni ter” anche le misure dell’abrogato Dl 13/2022 recanti, rispettivamente, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 491 e seguenti, legge 228/2012) e l’introduzione, per il bonus spettante alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa (articolo 1, Dl 152/2021) nonché per quello a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (articolo 4, Dl 152/2021), degli stessi limiti alla cessione del credito d’imposta visti per i bonus edilizi e quelli anti Covid.

Art. 28-bis (nuovo)
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Recepite le disposizioni che erano contenute nell’articolo 2 dell’abrogato Dl 13/2022: i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1, Codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) sono inseriti tra quelli per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è disposta la confisca allargata (articolo 240-bis); sempre in ambito penale, l’applicazione della disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) è estesa a ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate; i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono punibili con la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila euro, pena che può essere aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; ogni intervento che richiede il rilascio di attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso.

Art. 28-ter (nuovo)
Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

Riproposta la disposizione recata dall’articolo 3 dell’abrogato Dl 13/2022 in riferimento all’utilizzabilità dei bonus edilizi e dei crediti emergenziali anti Covid sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti contro chi ne ha sfruttato illecitamente la disciplina della cessione: cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti sono utilizzabili entro gli ordinari termini (commi 3 degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando comunque il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Durante il periodo di sequestro, restano fermi anche gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria.

Art. 28-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

Replicata la norma dettata dall’articolo 4 dell’abrogato Dl 13/2022, che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) alla circostanza che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro. Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità.

Art. 28-quinquies (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali

In materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell’ambito dell’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, viene ampliata la portata della disposizione dettata dall’articolo 12, comma 8, Dlgs 231/2007, secondo cui il segreto d’ufficio non può essere opposto all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia quando le informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale. Adesso, per migliorare l’efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al Covid 19, viene previsto che il segreto non può essere opposto neanche ai servizi centrali (della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza – articolo 12, Dl 152/1991), nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni o analisi finanziarie della Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia) per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 270 a 270-septies, Codice penale).

Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo

Il 23 marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino.

Il nuovo quadro prevede la possibilità di riconoscere tre categorie di aiuti:

  • gli aiuti di importo limitato (fino a 400.000 euro), potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e senza necessità di collegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici;
  • le garanzie statali e i prestiti agevolati,  potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni, anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le PMI quanto per le grandi imprese;
  • gli aiuti per il caro energia, potranno essere riconosciuti  in qualsiasi forma entro specifici limiti e condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).

Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

In allegato una prima nota di analisi con maggiori dettagli sul tema

In allegato A cura di Confindustria

Aiuti di Stato nuovo Quadro temporaneo per compensare gli effetti della crisi russo-ucraina

DL Ucraina in GU – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Il provvedimento mira ad attenuare gli impatti dei rincari energetici su famiglie e imprese e ad adeguare la normativa nazionale al mutato scenario.
A tal fine, le norme intervengono su vari capitoli (contenimento degli aumenti di energia e carburanti, sostegni alle imprese, autotrasporto, disciplina del golden power) mobilitando complessivamente circa 4,4 miliardi recuperati, in gran parte, secondo le stime del Governo, con un prelievo straordinario a carico di alcuni soggetti operanti nel settore energetico.

Il decreto conferma l’approccio congiunturale finora adottato dal Governo, che, come abbiamo avuto modo più volte di sottolineare, andrebbe superato a favore di interventi strutturali che forniscano maggiore stabilità e certezze alle imprese.

Si rende di seguito disponibile una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria sulle recenti misure di sostegno alle imprese, in tema di credito e garanzie, introdotte per contenere gli effetti della crisi legata all’incremento dei costi energetici e al conflitto ucraino.

 

DL 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“. Di seguito una prima nota di sintesi delle principali misure di interesse per le imprese contenute nel DL

 

Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica

(art.3)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;

– società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

 

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Credito di imposta per l’acquisto di gas naturale

(art.4)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 DL 17/2022 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 d. lgs. 385/1993;

– società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex art. 64 d lgs. 385/1993,

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

In caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione

 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

(art. 8)

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24

 

Ammortizzatori sociali

(art. 11)

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ateco indicati nell’allegato I del decreto – tra cui è compreso il cod. ateco 55.10 riferito agli alberghi – che non possono più ricorrere al FIS per esaurimento delle settimane spettanti, è riconosciuto un ulteriore periodo di 8 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2022

 

Credito di imposta per IMU

(art. 21)

Alle imprese turistico ricettive, comprese le imprese che svolgono attività agrituristica (ex L. 96/2006), le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonche’ le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. È riconosciuto un credito di imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata IMU 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti sulla compensabilità di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000) e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Il credito di imposta per l’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive  modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

 

Il decreto legge 21/2022 dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 maggio; nel corso dell’iter di conversione sarà possibile chiedere delle modifiche al provvedimento.

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti sulle misure di sostegno alle imprese nei prossimi giorni

In allegato note di prima analisi, redatte da Confindustria, delle misure contenute nel nuovo Decreto Ucraina (DL n. 21/2022) pubblicato il 21 marzo in Gazzetta Ufficiale.

Confindustria ha programmato per i prossimi giorni, un ciclo di webinar sugli aiuti di Stato, un appuntamento ad hoc dedicato alle imprese alberghiere.

Il webinar “Aiuti di Stato: il quadro per le imprese alberghiere” si terrà il prossimo 13 aprile – a partire dalle ore 10 – auspicando che entro tale data sia stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che completerà il quadro normativo della disciplina del cd. “regime ombrello” (vd, da ultimo, nostra comunicazione del 4 marzo scorso) e siano chiarite eventuali proroghe e/o modifiche del quadro temporaneo .

Gli interessati a partecipare possono iscriversi al seguente LINK

Vi informiamo, che subito dopo aver effettuato l’iscrizione riceverete un’email, automatica di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.

http://www.alberghiconfindustria.it/public/imc/STD_2022_04_13_AiutiStato%282%29.png

Contributi a fondo perso – Digitalizzazione PMI – FILSE

Pubblicato il nuovo bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” a favore delle micro piccole e medie imprese per migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro in conseguenza dell’emergenza COVID – 19.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A.      acquisto di hardware e dispositivi accessori;

B.      prestazioni consulenziali e spese per l’introduzione o l’implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale, ecc.).

      C.            acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e programmi informatici;

D.     prestazioni consulenziali e servizi specialisti finalizzati a migliorare l’efficienza dell’impresa e l’organizzazione del lavoro.

Non sono ammessi, tra gli altri, gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing).

I destinatari sono le PMI con codice ATECO indicato in calce al Bando allegato.

Il bando è retroattivo per spese effettuate dal 1 gennaio 2022.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile.

L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 10.000 euro, in regime de minimis.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 5.000 euro.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 1.000.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 27 aprile 2022 (occorre presentare la domanda il primo giorno), e la procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 20 aprile 2022.

Le domande potranno essere inviate, redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it.

In allegato è possibile consultare e scaricare il bando.

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2022 – NUOVO APPLICATIVO PER INVIO COMUNICAIZONE PREVENTIVA

Ritenendo di far cosa gradita si invia in allegato circolare informativa relativa alle nuove modalità di invio comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale,in vigore dal 28/03/2022.

Si precisa che fino al 30/04/2022 la comunicazione preventiva potrà essere inviata in alternativa via mail all’indirizzo: ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it    
Dal 1 maggio invece sarà obbligatorio utilizzare la nuova procedura illustrata sulla circolare.
Per chi non fosse ancora informato, si rammenta che a decorrere dal 21/12/2021 la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro il ricorso all’impiego di lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare forme elusive di utilizzo di tali tipologie contrattuali.

La comunicazione preventiva:
O potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato,
O dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Canone Speciale RAI

Vi ricordiamo che il 31 marzo 2022 scadrà il termine ultimo per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, del Canone RAI Abbonamento Speciale.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2022 conferma gli importi già fissati per gli scorsi anni.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

 

L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Avviso importante. Licenza per la riproduzione di musica con strumento meccanico

Richieste da parte di LEA –Liberi Editori Autori. CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

AVVISO IMPORTANTE +++ Contattare l’Associazione +++

Facciamo seguito alla comunicazione dello scorsa 4 marzo, per rinnovare l’invito a segnalare all’associazione eventuali richieste di sottoscrizione di licenze e/oaccordi da parte di una organizzazione che si chiama LEA.

In questi giorni alcune aziende associate ci hanno segnalato di aver ricevuto da LEA (Liberi Editori ed Autori), Organismo di Gestione Collettivo che opera nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, la richiesta di sottoscrivere contratti di licenza per la riproduzione di musica con strumenti meccanici (effettuata quindi mediante sistemi audio, radio e televisione).

In attesa di ultimare gli approfondimenti in corso in ordine alla legittimità di tali richieste, anche tenuto conto delle complessità della materia, Vi invitiamo a non procedere allo stato ad alcuna sottoscrizione ed a segnalare alla Segreteria dell’Associazione ogni richiesta e/o comunicazione che in tal senso possa provenire da tale realtà.

V.le Pasteur, 10 – 00144 Roma (RM), Italia T +39 06 5924274

www.alberghiconfindustria.it – segreteria@alberghiconfindustria.it

Cordiali saluti
La Segreteria Upa