CIRCOLARE COVID 19 DEL 3 GENNAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 3 GENNAIO 2022

Dal 10 gennaio super green pass per gli alberghi e per la ristorazione anche all’aperto

Allegati: DECRETO_LEGGE_30_dicembre_2021_N_229  – NUOVE_MISURE_QUARANTENA_30_dicembre_2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229. Testo integrale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30-12-2021 il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.” che contiene tra le altre le nuove disposizioni riguardanti alberghi e ristorazione, anche all’aperto.

 

A partire dal prossimo 10 gennaio, il super green pass sarà richiesto anche per l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive.

 

Viene meno anche l’esenzione relativa alla ristorazione degli alloggiati e il super greenpass sarà richiesto anche per la ristorazione all’apertoconvegni congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religioseimpianti di risalita,  e per le attività all’aperto di piscinecentri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere.

 

In allegato il testo integrale del provvedimento 

 

La nuova regolamentazione delle quarantene

Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le nuove regole per la quarantena covid. Queste le principali misure.

 

In caso di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti:

NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

 

In allegato il testo completo della circolare

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa