CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 GENNAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 GENNAIO 2022

  • Calendario nuovi obblighi  
  • Ministero della Salute: Circolare di chiarimenti sulle nuove misure in vigore dal 10 gennaio
  • Pubblicato il DL 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per gli over 50 e altre misure. Testo integrale
  • ORDINANZA REGIONE LIGURIA N.1/2022
  • PNRR Turismo: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne
  • Cumulabilità misure PNRR – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato
  • ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

 

Allegati: tabella_sulle_disposizioni_ordinanza_1_2022_regione_liguriaCircolare_Ministero_della_Salute_7_gennaio_2022Decreto_Legge_7_gennaio_2022_n._1scheda_divulgativa_assegno_ unicoTabella_attivita_consentite_aggiornata_al_31_dicembre_2021
Calendario nuovi obblighi

Alla luce degli ultimi provvedimenti, riportiamo qui di seguito il calendario dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi di maggiore interesse per il settore

8 GENNAIO 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

Dall’8 gennaio è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

10 GENNAIO 2022

Green pass rafforzato per:

  • Alberghi e strutture ricettive. Viene anche meno l’esenzione fin qui prevista per la ristorazione riservata agli alloggiati.
  • Ristorazione all’aperto
  • Centri congressi
  • Museicentri culturali, sociali e ricreativi
  • Feste conseguenti a cerimonie religiose e civili
  • Impianti di risalita
  • Palestre, piscine, centri natatorisport di squadra, centri benessere, anche all’aperto
  • Aerei, treni, navi, bus, tram, metro

Green pass base per:

  • Parrucchieri e barbieri
  • Centri estetici

1° FEBBRAIO 2022

  • Sanzione una tantum di 100 euro per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia che non si sono vaccinati (Agenzia delle entrate provvede incrociando i dati di popolazione residente e anagrafe vaccinale)

15 FEBBRAIO 2022

Obbligo di green pass rafforzato al lavoro per gli over 50 (per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio, considerato che il pass è attivo dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, è necessario effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio).

Il ministero della Salute ha precisato che i bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass. “Il decreto legge – rileva il ministero – stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass base e rafforzato”.

Molto importante! In Allegato Tabella attività consentite aggiornata al 31 dicembre 2021

Ministero della Salute: Circolare di chiarimenti sulle nuove misure in vigore dal 10 gennaio


Validità e controlli delle certificazioni internazionali

Il MINISTERO SALUTE, ha diffuso lo scorso 7 gennaio, la circolare in allegato: “Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021: chiarimenti”

La circolare contiene tra l’altro alcune indicazioni relative a validità e controlli delle certificazioni internazionali in vista dell’entrata in vigore il prossimo 10 gennaio, dell’obbligo di Greenpass rafforzato per numerose attività tra cui Alberghi , ristorazione inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti; mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie); Convegni, congressi, sagre, fiere; Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose; Musei e mostre o altri luoghi della cultura; Centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento.

 

In particolare per quanto riguarda i certificati esteri si precisa:

“le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 (“EQUIVALENZA DI VACCINI ANTI SARS-COV-2/COVID SOMMINISTRATI ALL’ESTERO”) sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto.

Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo e si chiede agli Organi di controllo di valutarne la veridicità e l’autenticità.

Tuttavia, si rappresenta che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass.

Alla data del 5.01.21 i Paesi che hanno aderito sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano (link per aggiornamenti: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it )

Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea come già sopra indicato.

Si specifica, inoltre, che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell’Unione europea per l’accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021 prot. 34414.”

 

In Allegato Circolare Ministero della Salute 7 gennaio 2022

Pubblicato il DL 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per gli over 50 e altre misure. Testo integrale


GU n.4 del 7-1-2022, in vigore dall’8 gennaio 2022. Controlli in azienda dal 15 febbraio

Il decreto legge anti-Covid “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, approvato dal Cdm il 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 1 del 7 gennaio scorso.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

 

 

L’obbligo vaccinale anti-Covid per gli over-50, entra in vigore dall’8 gennaio, ma l’obbligo di green pass rafforzato sul posto di lavoro per gli over 50, scatta il 15 febbraio.

A partire da tale data l’azienda dovrà provvedere ai relativi controlli. Per i lavoratori sprovvisti è prevista la conservazione del posto di lavoro, ma la sospensione dalla retribuzione fino alla regolarizzazione dello status vaccinale.

 

8 GENNAIO 2022

In vigore la misura che prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

15 FEBBRAIO 2022

Dal 15 febbraio scatta l’obbligo di super green pass al lavoro per gli over 50: per entrare in ufficio lavoratoti pubblici e privati che hanno più di 50 anni dovranno avere in tasca il pass rafforzato che si ottiene se si è vaccinati o guariti da Covid-19.

Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)

In Allegato Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1

 

 

ORDINANZA N.1/2022 – ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-9. UTILIZZO DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO NELLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-COV2 E NELLA VALUTAZIONE DEL TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

 

Regione Liguria ha pubblicato l’ordinanza n. 1 del 2022 inerente l’utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di isolamento e quarantena che entra in vigore il 10 gennaio 

Link al provvedimento: www.regione.liguria.it

Di seguito infografica sulle disposizioni contenute nell’ordinanza:

 

PNRR Turismo: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne

Tra i beneficiari, alberghi, agriturismi, complessi fieristici e congressuali, stabilimenti balneari, terme, porti turistici e parchi tematici, anche acquatici e faunistici

Con un avviso pubblico, il ministero del il Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimisstabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.

L’istanza viaggia online
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.

Fa fede la data
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.

Per il credito d’imposta, F24 alla mano
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.

Il cfp arriva con bonifico
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

In aiuto anche il finanziamento agevolato
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

 

Cumulabilità misure PNRR – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha diramato lo scorso 31 dicembre la circolare in allegato per chiarire i profili di cumulo delle misure agevolative adottate nell’ambito del PNRR.

Il documento, a seguito e in linea con la tesi sostenuta da Confindustria, chiarisce che il cosiddetto divieto di doppio finanziamento non è da intendersi come divieto di cumulo di diverse misure agevolative; il predetto principio preclude, invece, che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Ritenendo di far cosa gradita si invia in allegato la circolare pervenuta dall’INPS relativa al nuovo ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO, che a decorrere da marzo 2022 andrà a sostituire sia gli attuali assegni familairi che le detrazioni in busta paga per i figli a carico.

Si prega di consegnarne copia ai propri dipendenti, in modo che possano attivarsi in tempo utile.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa