EMERGENZA CORONAVIRUS – CIRCOLARE COVID19 DEL 1° MARZO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Marzo 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 1° MARZO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Marzo 2021

 

A partire da lunedì 1 Marzo incluso la Liguria torna ad essere zona Gialla pertanto  le principali norme che interessano le nostre imprese sono:

  • Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

  • Possibilità di spostamento:
  1. DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita. Il divieto(ai sensi del Decreto Legge  n°15/2021) è valido fino al giorno 27 marzo.
    E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
  2. LIBERTA’ DI SPOSTAMENTO, ALL’INTERNO DELLA REGIONE LIGURIA, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE.  In ambito regionale è consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5,00 alle ore 22.00, lo spostamento verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
    Importante! Questo significa che almeno fino al 27 marzo non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria
  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

A  partire dal 1° marzo  le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto, a partire dalle ore 18.00, di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25 (commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione(ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.
  • Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.
  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto.  (la bozza del nuovo DPCM vigente a partire dal 6 marzo prevede la possibilità di riapertura a partire dal 27 marzo nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza)

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici.

  • Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

  • L’apertura dei musei e degli altri luoghi e istituti di cultura è possibile solo dal lunedì al venerdì (con l’esclusione dei casi in cui tali giorni siano festivi) nel rispetto delle specifiche norme e protocolli vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV2. (la bozza del nuovo DPCM vigente a partire dal 6 marzo prevede la possibilità di riapertura anche il sabato e nei giorni festivi a partire dal 27 marzo, sempre  nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza)
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.