Circolare Covid19 del 14 ottobre. DPCM e Circolare del Ministro della Salute del 12 ottobre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 14 Ottobre 2020 DPCM e Circolare del Ministro della Salute del 12 Ottobre 2020

Allegati: Circolare Ministro della SaluteDPCM 13 ottobre 2020

Con la recente risalita dei contagi da SarsCov2 è ripresa (purtroppo) “la corsa” delle attività di regolamentazione in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid19, per inciso lo stato d’emergenza Covid19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
In particolare in questi ultimi giorni sono stati adottati due provvedimenti che prevedono alcune misure che interessano anche le nostre imprese.
DPCM 13 OTTOBRE 2020 (testo in allegato) le cui norme sono valide dal 14 ottobre fino al 13 novembre compreso.
In sintesi per quanto ci riguarda il decreto prevede:

 

  • MISURE DI PREVENZIONE PER LE STRUTTURE RICETTIVE
    Restano valide, senza nessuna modifica o novità, tutte le regole già previste dagli specifici Protocolli e Linee Guida più volte illustrati con le nostre Circolari: in pratica si deve continuare ad applicare le regole e i comportamenti che abbiamo adottato fino ad oggi! Il DPCM ribadisce che si deve:
    mantenere, ove possibile, una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con l’esclusione delle persone conviventi o che alloggiano nella stessa camera/unità abitativa);
    adottare misure che consentano un’igiene costante e accurata delle mani (ad es. gel igienizzanti, cartelli informativi, ecc.);
    indossare le mascherine (obbligo che vale per tutti: titolari, dipendenti, clienti, fornitori, visitatori; sono esentati dall’obbligo solo i minori di 6 anni e i soggetti con malattie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina) negli spazi ed aree comuni sia al chiuso che all’aperto quando non sia garantita la possibilità di distanziamento rispetto a persone non conviventi o alloggiate nella stessa camera/unità abitativa. L’uso della mascherina non è obbligatorio per i clienti che consumano cibi e bevande al bar o al ristorante.
    Importante! Il DPCM come novità rispetto a prima estende a partire dal 14 ottobre l’obbligo (valido in tutt’Italia) ad aver sempre con se la mascherina e ad indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata (le camere/unità abitative sono assimilabili per i nostri clienti all’abitazione privata) e in tutti i luoghi all’aperto quando non sia garantita la possibilità di distanziamento rispetto a persone non conviventi.
    In particolare, infine, il DPCM stabilisce che:
    Sono sospese le attività che abbiamo luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili, al chiuso o all’aperto (resta fino al 13/11 il divieto di ballo!)
    2.  Sono vietate a partire dal 14 ottobre le Feste di qualsiasi tipo (ad es. feste di compleanno, feste di laurea, festa di halloween, ecc.) organizzate nei luoghi all’aperto o al chiuso.
    Sono possibili esclusivamente le Feste (al chiuso o all’aperto) conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, comunioni, cresime) con la partecipazione massima di 30 persone e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.
    3.  Sono consentiti i congressi, le manifestazioni fieristiche e le attività dei centri benessere e termali nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.
    4.  Sono sospese fino al 13/11 le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.
  • MISURE DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
    Le norme del DPCM valgono sia per le attività di bar e ristorante riservate ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive sia per quelle aperte anche a persone non alloggiate (bar e ristoranti anche per gli “esterni”).
    Importante! Il DPCM stabilisce che le attività di Bar e Ristorante, effettuate nel rispetto di tutte le regole e i comportamenti previsti negli specifici protocolli e linee guida vigenti (in pratica si deve continuare a fare quello che si è fatto fino ad oggi senza novità), sono consentite fino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e fino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo.
    E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto con divieto, per quest’ultima, di consumazione sul posto o nelle adiacenze del ristorante dopo le ore 21,00.
  • CLIENTI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI
    Tutti coloro (qualunque sia la loro nazionalità!) che provengono (ovvero che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti al loro arrivo in Italia nei paesi elencati) da Belgio, Francia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono (che significa che gli obblighi sono a loro carico e non dell’albergatore che tuttavia deve informarli su quanto previsto dalla normativa italiana):
    comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all’ASL
    esser forniti di un referto attestante l’effettuazione nelle 72 ore antecedenti l’arrivo in Italia di un tampone con esito negativo o in alternativa (se non hanno il referto) devono sottoporsi entro 48 ore dall’arrivo in Italia ad un tampone, da effettuarsi presso l’ASL o laboratorio convenzionato, rimanendo fino alla comunicazione da parte dell’ASL dell’esito del tampone in isolamento fiduciario presso la propria dimora (in quarto caso la camera/unità abitativa della struttura ricettiva).
    Sono esentati dagli obblighi suddetti coloro che:
    Fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza per un periodo di tempo non superiore a 120 ore
    2.  Transitano in Italia con mezzi privati per un periodo di tempo non superiore a 36 ore.
    Vi invitiamo a guardare periodicamente il sito della Farnesina, http://www.viaggiaresicuri.it/home, sezione “Focus coronavirus” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, costantemente aggiornato in merito alle procedure da adottare con i clienti stranieri.
  • CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 OTTOBRE 2020. (testo allegato).
    La Circolare stabilisce i nuovi tempi di isolamento/quarantena distinguendo:
    Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni, dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo).
    Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).
    Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. Contatti stretti asintomatici I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con un test negativo effettuato il decimo giorno.