Prevenzione incendi – termine per la presentazione della scia parziale (legge 27 dicembre 2017 n.205, articolo 1, comma 1122, lettera i)

La legge di bilancio 2018 ha prorogato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento degli adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture alberghiere con più di 25 posti letto esistenti alla data del 9 aprile 1994, alle seguenti condizioni:

  • essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012 per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio;
  • presentare entro il 1° dicembre 2018 la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni contenute nella specifica regola tecnica.

Confindustria ha chiesto il parere del Ministero dell’Interno in ordine alla interpretazione della norma e alla possibilità che venga consentito alle aziende attualmente chiuse, o in esercizio con una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto, di presentare la SCIA parziale anche in data successiva al 1° dicembre, allegando alla stessa una dichiarazione attestante che, medio tempore, l’attività non era in esercizio, o eventualmente ha esercitato non superando la capacità ricettiva di 25 posti letto.

Il Ministero dell’Interno ha condiviso la nostra interpretazione, ritenendo possibile per le attività non in esercizio presentare la SCIA parziale anche dopo il termine previsto dalla legge, allegando alla stessa una dichiarazione in cui il titolare attesta che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, l’attività non era in esercizio o ha esercitato non superando la capacità ricettiva di 25 posti letto.
Di seguito riportiamo la Nota del Ministero.

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
PROT. n. 0016419 Roma, 28 novembre 2018

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.

Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto ingenerale dal provvedimento di proroga. Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p. v.In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi