CIRCOLARE COVID 19 DEL 29 DICEMBRE 2021

CIRCOLARE COVID 19 DEL 29 DICEMBRE 2021

Le regole per le festività: la circolare del Ministero degli Interni ai Prefetti su divieti e controlli in vista del Capodanno

 

In data odierna il Ministero dell’Interno, a seguito del decreto-legge n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19, ha indirizzato ai prefetti una circolare a firma del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi.

 

La circolare segnala disposizioni in materia di:

  1. a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);
  2. b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);
  3. c) eventi, feste e discoteche (art. 6);

 

e sottolinea l’esigenza di una intensificazione mirata dei controlli “anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico”.

 

La circolare conferma che per la ristorazione in albergo è richiesto il greenpass base nel caso in cui sia riservata esclusivamente agli alloggiati, mentre se aperta anche ai non alloggiati necessita del greenpass rafforzato.

 

Di seguito il testo integrale della Circolare 0088170 del 29/12/2021

Oggetto: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, per il cui commento si rinvia alla circolare di questo Gabinetto del 2 dicembre 2021.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all’attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

  1. Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8)

L’art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato a seguito dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.

L’art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.

Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

– piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

– centri benessere al chiuso;

– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

– parchi tematici e di divertimento;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

  1. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

– in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

– per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  1. Eventi, feste e discoteche (art. 6)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

***

Tanto premesso, si richiamano le indicazioni già fornite alle SS.LL. in materia di controlli sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia, sottolineando, in particolare, l’esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno.

Peraltro, si rammenta come, a mente dell’art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si conferma, infine, la disposizione, già contenuta nella citata circolare del 2 dicembre u.s., riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO

F.to Frattasi


DL Recovery – Conversione in legge

Sintesi delle novità introdotte

Il 23 dicembre è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cd.DL Recovery).

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, anticipiamo di seguito le modifiche apportate in sede di conversione di maggior interesse delle imprese del settore.

Articolo 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Come noto, l’articolo 1 introduce un credito di imposta all’80% e un contributo a fondo perduto di 40mila euro, incrementabile fino a 100mila euro al verificarsi di determinate condizioni, per interventi – di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, interventi edilizi funzionali all’efficientamento energetico e alla riqualificazione antisismica, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; interventi per la digitalizzazione – realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

 

NEW  
Beneficiari Ampliata la platea dei beneficiari del nuovo credito d’imposta e del contributo a fondo perduto: le due agevolazioni saranno riconosciute anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata l’attività imprenditoriale
Contributo a fondo perduto escluso base imponibile ai fini Ires e Irap Accolta la nostra richiesta: la nuova versione del testo normativo prevede che sia credito di imposta che contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR , di cui al DPR 917/1986
Classificazione alberghiera Entro il 31 marzo 2023 il Ministero del turismo dovrà emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche
Ristorazione Istituito presso il Mise un fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione

 

Ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti su credito di imposta e contributo a fondo perduto dopo la pubblicazione dell’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi e l’individuazione delle spese eleggibili atteso per i prossimi giorni

Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Come noto, l’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI una “Sezione Speciale Turismo” con dotazione di 358 milioni di euro (100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie rilasciate alle imprese che rientrano tra i potenziali beneficiari del credito di imposta all’80% e del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1[1], nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

 

NEW  
Rilascio Garanzia Nell’attività di rilascio della Garanzia, il consiglio di gestione del Fondo dovrà adottare un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche
Composizione del consiglio di gestione del Fondo La composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche

 

NEWArticolo 3 bis – Fondo turismo

Incrementata la dotazione del Fondo ex art. 178 del DL 34/2020 di 40 milioni di euro per il 2022; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milio0ni di euro per il 2025

 

[1] Imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici; imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali indicate in precedenza.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa