Upa informa Circolare del 20 agosto 2021

Upa informa

Circolare del 20 agosto 2021

     Argomenti:

  • Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito
  • Credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: istanze dal 4 ottobre 2021
  • In Gazzetta Ufficiale lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro
  • L’Agenzia Entrate rilascia la nuova Guida sul Bonus facciate
  • Legge di conversione del DL Sostegni-bis. Le novità fiscali
  • Contratti a termine e somministrazione – Decreto Sostegni bis – Prime indicazioni di Confindustria
  • Il Decreto Sostegni-bis: aspetti fiscali di interesse per le imprese
  • POLIZZA COVID PER TURISTI STRANIERI OFFERTA DA REGIONE LIGURIA
  • Contributi a fondo perduto – Voucher per consulenza, formazione ed acquisto di beni e servizi strumentali per digitalizzazione – Camera di Commercio – Anno 2021
  • Greenpass: la circolare del Ministero dell’Interno sui controlli
  • Accordo bilateralità 5 agosto 2021 – Contributo straordinario di solidarietà e rateazione dei contributi EBIT non versati
  • Greenpass: ristorazione e altri servizi per alloggiati e non. Domande frequenti
  • Pubblicate sul sito del Governo le FAQ relative al green pass per la ristorazione in albergo e per i centri termali
  • Dal Sostegni bis convertito: maxi bonus per l’utilizzo del Pos
  • Digitale terrestre: nuove date per lo switch off
  • Non paga Ires e Irap il contributo anti-Covid erogato dalla Regione
  • PROROGA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I CAMPEGGI
  • Nuova Sabatini, riapre lo sportello per presentazione domande
  • DL Sostegni Bis – Contributo a fondo perduto – Provvedimento AdE 2 luglio 2021

ALLEGATI: Polizza_COVID Regione Liguria – Dm turismo agosto 21  – Greenpass verifica identità  – Guida_Bonus_Facciate_07_21 – Il Decreto Sostegni bis – Aspetti fiscali

Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che il credito imposta non ha le caratteristiche dell’aiuto di Stato essendo rivolto a tutti i soggetti economici.

Pertanto, la fruizione di tale beneficio di carattere generale non è soggetta all’obbligo di indicazione nel quadro RS “aiuti di stato” della dichiarazione dei redditi dell’anno di percezione, né deve essere computato evidentemente ai fini del plafond stabilito dal quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea ed in caso di utilizzo in compensazione non si applicano né i limiti di compensazione annua, né i limiti di compensazione dei crediti d’imposta indicati nella sezione RU.

Credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: istanze dal 4 ottobre 2021

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha delineato la procedura per la richiesta e la fruizione del credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonché ha pubblicato contestualmente il modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione.

Si ricorda che il credito d’imposta in esame è finalizzato ad agevolare le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.

L’agevolazione spetta nella misura del 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo per le casse erariali di 200 milioni di euro.

Per accedere al credito d’imposta, i contribuenti dovranno presentare un’apposita comunicazione, da trasmettere tra il 4 ottobre 2021 e il 4 novembre 2021, utilizzando l’apposito modello per indicare le spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato.

All’interno del periodo temporale agevolato, il contribuente potrà anche:

·       inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Pertanto, l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle inviate in precedenza;

·       presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

L’istanza può essere inviata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato e deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il servizio web messo a disposizione nell’area riservata dell’utente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o i canali telematici della medesima.

Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia entro un massimo di 5 giorni una ricevuta di presa in carico o di scarto, con indicazione delle eventuali motivazioni, che sarà resa disponibile al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Quando la finestra temporale per la presentazione della comunicazione sarà terminata, l’Agenzia pubblicherà entro il 12 novembre 2021 un apposito Provvedimento in cui determinerà, in base all’ammontare totale richiesto nelle istanze presentate, la percentuale di fruizione dell’agevolazione.

Infatti, si ricorda che le risorse stanziate dall’erario per il credito d’imposta sono limitate a 200 milioni di euro, pertanto al fine di rispettare la soglia di spesa stabilita, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’ammontare richiesto moltiplicato per la percentuale suddetta, determinata dall’Agenzia rapportando il limite complessivo di spesa all’importo totale richiesto.

Di conseguenza, se l’ammontare richiesto nelle comunicazioni sarà superiore alla soglia, l’importo del credito d’imposta “effettivo” sarà minore rispetto alla percentuale “teorica” del 30%, mentre invece se l’ammontare delle richieste sarà minore o uguale alle risorse stanziate, il quantum “teorico” corrisponderà a quello “effettivo”.

Una volta determinata la percentuale di fruizione, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta:

·        in compensazione tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento suddetto; oppure

·        nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa.

Rispetto alla versione precedente dell’agevolazione prevista nel 2020, non è più possibile cedere il credito a terzi.
Inoltre, si ricorda che la misura agevolativa non rileva ai fini della formazione del reddito per le imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.

In Gazzetta Ufficiale lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che detta i criteri operativi per l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010 del valore fino a 5.000 euro. L’annullamento automatico è circoscritto ai soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Per il perfezionamento dell’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, in quanto tutto avviene ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’importo è determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché si tratti di ruoli che sono stati oggetto della “rottamazione dei ruoli” o del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” .

In base a quanto riportato nel Decreto:

·       entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, relativi a soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore fino a 5.000 euro;

·       entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore a 30.000 euro;

·       entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri.

Da ultimo, per i coobbligati d’imposta, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.

L’Agenzia Entrate rilascia la nuova Guida sul Bonus facciate

Dopo la proroga per tutto il 2021 prevista dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e alla luce di un anno e mezzo di chiarimenti operativi sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida operativa al bonus facciate che si riporta in allegato.

 

Legge di conversione del DL Sostegni-bis. Le novità fiscali

È stato convertito in Legge il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Di seguito le principali misure fiscale introdotte dalla Legge di conversione, approvata in via definitiva il 22 luglio 2021.

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA 
La Legge di conversione proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto.
Destinatari del differimento sono i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Possono inoltre beneficiare della proroga i contribuenti:
che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi i “minimi” e i “forfetari”;
che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici.

Contributi a fondo perduto
Il Decreto Sostegni-bis ha previsto nuovi contributi a fondo perduto al fine di sostenere le attività maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica.
In particolare, il provvedimento ha previsto tre tipologie di aiuti:
un contributo “automatico” pari a quello del DL Sostegni;
se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

Contributo per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro (art. 1)
La Legge di conversione ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, che sostituisce quelle previsto in origine dal comma 30 dell’art. 1 del Decreto (il cui riconoscimento era subordinato all’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione).
Viene ora previsto che a tali soggetti, se in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi” disciplinati dal “Sostegni-bis”, spetta un contributo da determinare secondo le tre diverse modalità di calcolo già sperimentate per i contribuenti con ricavi/compensi sotto i 10 milioni di euro.
  
Contributi a sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)
La Legge di conversione riduce da 4 mesi a 100 giorni il periodo di chiusura necessario per la concessione di contributi per le attività economiche costrette a chiudere a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Vengono inoltre destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2021, al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere a causa dell’emergenza Covid e al ristoro degli operatori che erogano servizi di logistica e trasporto e di allestimento, i cui ricavi derivano, per oltre il 51%, da attività riguardanti fiere e congressi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Crediti d’imposta
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 4)
Viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (art. 28, comma 5, del DL 34/2020). Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% del canone di locazione e nella misura del 50% del canone di affitto d’azienda.
Per i soggetti diversi da quelli menzionati sopra ossia:

·       per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis (2019 per i soggetti cosiddetti “solari”)

·       nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

·       il credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 28, commi 1, 2 e 4, del DL 34/2020) spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% del canone di locazione e al 30% del canone di affitto d’azienda.

·       Ai soggetti locatari che svolgono attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. L’agevolazione spetta comunque ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quindi a prescindere dal requisito della riduzione di fatturato.

Il credito d’imposta viene esteso (in misura pari al 40% per i canoni di locazione e al 20% per i canoni d’affitto) alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio – con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Il beneficio è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il beneficio spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito relativo alla riduzione di fatturato.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Sospensione del cashback e crediti imposta per pagamenti elettronici a mezzo Pos (art. 11-bis)
Con la conversione in legge viene previsto:

·       la sospensione per il secondo semestre 2021 dei programmi “Cashback” e “Super Cashback” e contestualmente vengono ridotte le risorse finanziarie riconosciute per l’erogazione dei relativi rimborsi;

·       l’incremento al 100% del credito d’imposta per le commissioni con pagamenti elettronici per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronici o evoluti;

·       l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (Pos).

Per entrambi i crediti d’imposta:

·       dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

·       l’utilizzo è ammesso esclusivamente attraverso la compensazione orizzontale successivamente al sostenimento della spesa;

·       è previsto l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello (art. 48-bis)
La Legge di conversione dal DL Sostegni-bis ha introdotto un nuovo credito d’imposta per i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti, che si aggiunge al credito d’imposta formazione 4.0, potenziato e modificato della Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 1064 – lett. i-l).
Il nuovo credito d’imposta è pari al 25% – nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 – delle spese:

·       sostenute fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;

·       relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

·       Sono beneficiarie dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dai settori di appartenenza e dalle loro dimensioni.

Il nuovo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP. In caso di approvazione definitiva della misura, le imprese che otterranno il credito di imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione.
 
Le novità in materia di riscossione
Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione (art. 9)
La Legge di conversione proroga di due mesi (dal 30 giugno al 31 agosto 2021) il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. I versamenti in questione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.
Viene inoltre posticipata al 31 agosto 2021:

·       la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione;

·       l’efficacia dell’art. 145 del DL n. 34/2020, che ha sospeso l’applicazione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo;

·       la sospensione delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 (art. 9)
La Legge di conversione conferma l’incremento per il 2021 del limite annuo dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, che passa da 700.000 a 2 milioni di euro.
Tale limite era già stato incrementato lo scorso anno, da 700.000 a un milione di euro, dall’art. 147 del DL 34/2020.

Nuovi termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata (art. 1-sexies)
La Legge di conversione modifica i termini di pagamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”) e alla procedura di “saldo e stralcio”.

Il versamento delle somme dovute si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se è effettuato integralmente entro:

·       il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

·       il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

·       il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

·       il 31 ottobre 2021, per la tata in scadenza il 30 novembre 2020;

·       il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

Altre novità fiscali
Estensione del bonus vacanza (art 7-bis)
La Legge di conversione estende le misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (c.d. bonus vacanza) anche ai pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del DLgs. n. 79/2011.
Viene inoltre istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
I criteri di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Infine, viene esteso il fondo istituito ai sensi dell’art 182 del dl 34/2020 anche alle agenzie di animazione per feste e ai villaggi turistici.

Somme erogate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 42)
La Legge di conversione ha introdotto un nuovo comma 8-bis all’art. 42 del Decreto, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito imponibile i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati in via eccezionale dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
   
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni detenute da persone fisiche (art. 14)
La Legge di conversione ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 la facoltà di rivalutare fiscalmente terreni e partecipazioni. Entro tale data deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e redatta la perizia giurata di stima.
  
Rinegoziazione contratti commerciali (art. 4-bis)
Viene modificata la procedura di ricontrattazione delle locazioni commerciali, quando il locatario subisce una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi.
Viene ora previsto che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare l’emergenza o non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico-finanziari concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.

Contratti a termine e somministrazione – Decreto Sostegni bis – Prime indicazioni di Confindustria

L’art. 41-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni-bis”) convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (pubblicata sul supplemento ordinario n, 25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 e, pertanto, già in vigore) ha apportato importanti novità alla disciplina del contratto a tempo determinato con particolare riguardo alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.

L’art. 41-bis (“Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato”) prevede che “all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni”.

La prima modifica è contenuta nella lett. a) dell’art. 41-bis che prevede che “al comma 1” (che è il comma che individuava le “causali” di legge) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51»”. Quindi il comma 1 dell’art. 19 risulta il seguente:
“Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.”

In sostanza il legislatore ha accolto una proposta avanzata da lungo tempo da Confindustria, peraltro come mera ipotesi di compromesso, al solo scopo di attenuare le insostenibili rigidità introdotte dal c.d. “decreto dignità”, specie in ordine alla possibilità di effettuare proroghe e rinnovi dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

Ora, pertanto, con accordi di livello nazionale o di secondo livello, stipulati ai sensi dell’art. 51 de d. lgs. n. 81 dl 2015, sarà possibile contrattare e concordare, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero con le rappresentanze aziendali, “specifiche esigenze” al ricorrere delle quali, in virtù del rinvio al comma 1 dell’art. 19, operato dall’art. 21 dello stesso decreto legislativo, potranno essere prorogati o rinnovati contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

In quest’ultimo caso, anche laddove l’Agenzia assuma a termine il lavoratore da inviare in missione presso l’utilizzatore, quest’ultimo potrà rappresentare l’esigenza specifica contrattuale che legittima l’eventuale proroga del contratto già in essere o l’eventuale rinnovo (cfr. art. 2, comma 1- ter, del dl n. 87 del 2018 convertito in l. n. 96/2018).

A maggior ragione il datore di lavoro che assuma direttamente con contratto a termine, potrà prorogare o rinnovare tale contratto al ricorrere delle esigenze individuate contrattualmente.

Naturalmente andranno rispettati sia il temine massimo dei ventiquattro mesi di durata sia le percentuali massime di legge di utilizzo di lavoratori a termine, sempre che la contrattazione non abbia provveduto a dar seguito ai rinvii ad essa riservati dalla legge per poter modificare tali limiti (art. 19, comma 2, e artt. 23, comma 1 e art. 31, commi 1 e 2).

La seconda modifica all’art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,è contenuta nella lett. b) dell’art. 41-bis che prevede che:
“dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

Con la seconda modifica, il legislatore, prendendo le mosse dalla prima modifica, introdotta con la lett. b-bis del comma 1, ha esteso il campo di applicazione delle “causali contrattuali” che non limiteranno i loro effetti alla sola disciplina dei rinnovi e delle proroghe ma che consentiranno anche di avvalersi di una nuova ipotesi di lavoro a termine.

Ed infatti, ove si verifichino le specifiche esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, sarà possibile stipulare anche un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

L’efficacia di tale disposizione è però limitata nel tempo perché sarà possibile porla in essere soltanto fino al 30 settembre 2022.

Secondo Confindustria alla luce dei lavori parlamentari – e in attesa di opportuni chiarimenti ministeriali – il limite temporale di efficacia del 30 settembre 2022 si riferirebbe esclusivamente alla possibilità di stipulare un primo contratto a termine di durata già superiore a 12 mesi e non alla distinta ipotesi di poter superare i 12 mesi in virtù di rinnovi e/o proroghe.

La volontà del Parlamento, dunque, non sarebbe quella di porre un limite temporale di efficacia all’introduzione delle “causali contrattuali”, bensì soltanto di limitare nel tempo l’efficacia della seconda modifica, ossia quella recata dal testo dell’autonomo e distinto comma 1.1.

L’Ufficio Sindacale è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Il Decreto Sostegni-bis: aspetti fiscali di interesse per le imprese

In allegato una presentazione sulle misure del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Sostegni bis) predisposta da Confindustria. Nel documento si ripercorrono i tratti salienti delle principali misure fiscali introdotte dal decreto. Sotto la lente di ingrandimento: presupposti, condizioni e criticità degli interventi di maggior interesse per le imprese.

POLIZZA COVID PER TURISTI STRANIERI OFFERTA DA REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria, prima in Italia, offre una polizza di copertura sanitaria ai turisti stranieri che soggiorneranno in Liguria dal primo giugno al 31 dicembre 2021 a copertura dei danni di un eventuale contagio da Covid.

Sono garantite:

  • indennità per ricovero (500 euro a forfait) e ricovero in terapia intensiva (1.000 euro a forfait) per copertura di spese sanitarie – cosa fare in caso di ricovero
  • diaria da convalescenza (50 euro al giorno per ricoveri di almeno 7 giorni fino a un massimo di 20 giorni) – come richiedere la diaria
  • rimborso del costo per il prolungamento del soggiorno in caso di ricovero, o obbligo di quarantena, sia per il contagiato che per il suo nucleo familiare (purché in strutture ufficiali della Liguria, fino a 500 euro per assicurato e 1.500 per nucleo familiare) – come richiedere il rimborso
  • indennità per sanificazione a favore della struttura turistica (500 euro all’ultima struttura nella quale l’assicurato ha alloggiato) – come richiedere l’indennità
  • assistenza telefonica 24 ore su 24 in italiano e in inglese – come contattare l’assistenza
  • assistenza in quarantena nella località turistica (consegna spesa e farmaci) – come contattare l’assistenza

Cosa fare in caso di sinistro – vademecum:

Contributi a fondo perduto – Voucher per consulenza, formazione ed acquisto di beni e servizi strumentali per digitalizzazione – Camera di Commercio – Anno 2021

La CCIAA ha approvato il nuovo “Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2021″, per la digitalizzazione delle PMI. Tutta la documentazione è reperibile al seguente LINK

Sono escluse dal Bando le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sui “Bandi voucher digitali I4.0” per le annualità 2018, 2019 e 2020”

Il bando ha una dotazione finanziaria di €. 255.000,00

Si tratta di un contributo a fondo perduto per acquisti in tema “industria 4.0”, quindi una ampia gamma di spese per favorire interventi di digitalizzazione nonché sistemi per lo smart working e il telelavoro.

Si tratta quindi di spese inerenti servizi di consulenza e/o formazione, oltre all’acquisto di beni strumentali (hardware, software, ecc…) nonché le relative spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura.

Il contributo a fondo perduto è pari al 70% delle spese ammissibili per un importo massimo di €. 10.000,00 per singola impresa ed è concesso ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’investimento minimo complessivo deve essere pari ad almeno €. 2.000,00.

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2021 fino al 120° giorno successivo alla ammissione al contributo.

Le domande potranno essere presentate mediante PEC all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it, dalle ore 8.00 del 21/06/2021 alle ore 21:00 del 20/07/2021 (l’impresa richiedente dovrà effettuare la trasmissione della domanda dalla propria PEC aziendale) secondo i modelli reperibili al link di cui sopra.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

La valutazione delle domande è a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Gli ambiti tecnologici di intervento sono individuati a pag. 2 del Bando cui si rinvia per un miglior approfondimento.

Si segnala che, nel caso di spese per consulenza e/o formazione fornite da soggetti che non siano centri di ricerca o simili (come indicato nella scheda tecnica del bando) essi devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie del Bando.

Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

I fornitori inoltre dovranno essere in possesso dei seguenti codici ATECO:
a) 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
b) 85.59.20 – Formazione nel settore delle tecnologie dell’informatica

Per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma 1, lett. b) l’impresa dovrà avvalersi di fornitori che siano in possesso dei codici ATECO corrispondenti all’attività di produttore/commerciante (esempio cod 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione).

Le imprese, a pena di decadenza del contributo eventualmente concesso, devono sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse.

Nel caso di variazioni delle spese presentate in domanda, queste devono essere previamente autorizzate dalla CCIAA.

In ultimo, si segnala che gli aiuti sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo con F23 precompilato.

Il dott. Massimiliano Amoretti (amoretti.m@uisv.it ) è a disposizione per tutta l’assistenza necessaria.

Greenpass: la circolare del Ministero dell’Interno sui controlli

Verifica identità

Con la circolare 10 agosto il ministero dell’Interno ha chiarito alcuni aspetti relativi alle attività di controllo per le attività soggette a greenpass.

In particolare la circolare chiarisce che “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.

in altre parole, l’operatore è legittimato a richiedere il documento di identità qualora lo ritenga necessario, in particolare quando appare evidente la discordanza tra i dati e la persona. (Ricordiamo che verifica C19, visualizza il nome dell’intestatario e la data di nascita).

Riportiamo in allegato il testo integrale.

Allegato

Accordo bilateralità 5 agosto 2021 – Contributo straordinario di solidarietà e rateazione dei contributi EBIT non versati

Siglato lo scorso 5 agosto un accordo con le OSL che prevede l’erogazione di un contributo straordinario in favore dei dipendenti e la rateazione dei contributi EBIT non versati alla data del 5/08

Vi informiamo che lo scorso 5 agosto, è stato sottoscritto un accordo con le OSL, che prevede l’attivazione – per il solo anno 2021 e attraverso l’EBIT – di un contributo straordinario, denominato “contributo di solidarietà” a favore dei lavoratori e la rateazione dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale e non versati alla data di sottoscrizione dell’accordo

 

Di seguito la sintesi dei contenuti dell’accordo, che si riporta in allegato.

 

Contributo di solidarietà

 

Lavoratori beneficiarilavoratori che nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 abbiano fruito di ammortizzatori sociali (Fondo di integrazione salariale, Cassa guadagni in deroga) con causale Covid 19 per sospensione dell’attività lavorativa a zero ore per almeno 18 settimane, anche non continuative, in forza alle aziende al momento del pagamento del contributo.

 

Stanziamento3 milioni di euro; saranno utilizzati per far fronte a tale spesa, in attuazione della dichiarazione a verbale di cui all’articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016, gli accantonamenti sul Fondo Sostegno al Reddito istituito presso l’EBIT.

 

Ammontare del contributo: Sarà determinato da EBIT per ciascun lavoratore, applicando la metodologia individuata nell’accordo. Per i lavoratori in part time, l’ammontare del contributo sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro individuale

 

Domanda: Entro il 30 settembre 2021 le aziende dovranno inviare ad EBIT l’elenco nominativo dei lavoratori aventi diritto alla prestazione, con indicazione per ciascuno di essi delle seguenti informazioni:

 

Nome Cognome Numero di settimane con sospensione a zero ore nel periodo 01/04/2020-31/03/2021 Orario individuale (da indicare sole se inferiore all’orario contrattuale a tempo pieno)

 

Erogazione del contributo: EBIT verserà all’azienda l’ammontare lordo del contributo di solidarietà complessivamente spettante ai suoi lavoratori e invierà alla stessa una distinta, in formato importabile, con l’indicazione per ciascun lavoratore beneficiario, dell’importo del contributo spettante.

L’azienda procederà a corrispondere la prestazione, negli importi indicati da EBIT al lordo delle ritenute fiscali, nel primo cedolino utile successivo all’accredito da parte dell’ente.

 

Nessun onere, né di natura fiscale, né di natura contributiva connesso all’erogazione del contributo di solidarietà, graverà sulle aziende.

 

Rateazione contributi

 

È stato inoltre convenuta la rateazione, a decorrere dal mese di gennaio 2022, dei contributi ex artt. 7 e 8[1] del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 dovuti all’Ente Bilaterale e non versati dalle aziende alla data del 5 agosto 2021

A tal proposito ciascuna azienda concorderà con EBIT l’ammontare delle rate e le scadenze per il versamento delle stesse.

 

Per gli approfondimenti si rinvia al testo dell’accordo allegato.

[1] Con riferimento all’articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 si ricorda che in base a quanto convenuto nell’ultimo accordo di rinnovo, non sono tenuti al versamento della quota di finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti

 

Greenpass: ristorazione e altri servizi per alloggiati e non. Domande frequenti

Con riferimento alle FAQ pubblicate lo scorso 30 luglio dal Governo in tema di greenpass, riportiamo qui di seguito le risposte alle domande più frequenti ricevute in questi giorni.

 

ristorazione agli alloggiati:

I clienti alloggiati possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza obbligo di greepass

 

ristorazione aperta anche ai non alloggiati:

nel caso in cui i servizi di ristorazione siano aperti anche ai non alloggiati, in caso di consumo al tavolo al chiuso, sarà necessario esibire il greenpass sia per gli esterni che per gli alloggiati.

altri servizi:

nelle strutture ricettive, l’obbligo di greenpass, è previsto solo per le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere,  per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica espressamente che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”.

Pubblicate sul sito del Governo le FAQ relative al green pass per la ristorazione in albergo e per i centri termali

I chiarimenti del Governo a seguito delle richieste di Confindustria Alberghi

Pubblicati sul sito del Governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone i chiarimenti attesi in merito a ristorazione agli alloggiati e centri termali.

Per quanto riguarda la ristorazione si conferma che per gli alloggiati non è richiesto il greenpass per l’accesso ai servizi di ristorazione loro esclusivamente dedicati.

Per i centri termali, si chiarisce che il green pass non è dovuto se l’accesso è finalizzato a usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

 

 

 

 

Dal Sostegni bis convertito: maxi bonus per l’utilizzo del Pos

A cura di Fisco Oggi

Recupero pieno, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, delle commissioni addebitate fino a metà 2022 sui pagamenti elettronici ricevuti dai consumatori finali

L’articolo 11-bis del Dl n. 73/2021, che recupera il contenuto dell’articolo 1 del Dl n. 99/2021 (decreto “Lavoro e imprese”, abrogato dallo stesso “Sostegni-bis”), oltre a potenziare il credito d’imposta per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (comma 10), ne istituisce un altro per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di dispositivi che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (comma 11). Il bonus spetta in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, ed è più consistente in caso di acquisto, avvenuto nel 2022, di strumenti di pagamento evoluti.
Le due novità arrivano con un doppio intervento sul Dl n. 124/2019, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020: per il credito d’imposta sulle commissioni, è stato inserito un nuovo comma 1-ter nell’articolo 22; dopo questo, è stato aggiunto un articolo 22-bis per il bonus legato all’acquisto o noleggio di strumenti “fiscalmente idonei”. Entrambe le agevolazioni vanno applicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.

Al 100%, per un anno, il bonus sulle commissioni
Il credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, ordinariamente pari al 30% delle commissioni addebitate loro dagli intermediari finanziari per i pagamenti ricevuti mediante carte di credito, di debito o prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (e spettante sempre che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino i 400mila euro), è innalzato al 100% per le commissioni maturate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.
L’operatore economico che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di privati ha diritto al credito d’imposta in misura potenziata se adotta:

  • strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”, collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza (articolo 2, comma 3, Dlgs n. 127/2015), ossia i registratori telematici
  • sistemi di incasso evoluti che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015).

Il nuovo credito per gli strumenti di pagamento elettronico
Doppia veste per il tax credit introdotto a favore degli operatori economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che si dotano di strumenti di pagamento fiscalmente idonei. L’importo spettante, la cui entità cambia a seconda sia dello strumento acquisito sia delle dimensioni del contribuente, può essere sfruttato soltanto in compensazione mediante modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) dopo il sostenimento della spesa e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. La somma non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico – in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis” – collegati ai registratori telematici, il bonus, parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo e alle spese di convenzionamento o per il collegamento tecnico tra gli strumenti, spetta, entro il tetto di spesa di 160 euro, nella misura:

  • del 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro
  • del 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione
  • del 10%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Più corposo il credito d’imposta per coloro che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il limite massimo di spesa agevolabile è doppio, 320 euro, e il bonus spetta nella misura:

  • del 100%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro
  • del 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione

del 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Digitale terrestre: nuove date per lo switch off

Indicate le nuove date per adeguarsi ai nuovi standard che verranno introdotti

 

Secondo un documento presentato il 27 luglio dal Mise alle associazioni del mondo della Tv e dei rivenditori, la dismissione della codifica Mpeg2 a favore dell’Mpeg4 su standard Dvbt, dovrebbe essere avviata a partire dal 15 ottobre 2021, invece che dal 1° settembre, mentre la dismissione generalizzata della codifica Mpeg-2 sarà poi definita con un successivo  provvedimento, da emanare entro la fine del 2021.

Gli utenti avranno pertanto più tempo per adeguarsi ai nuovi standard che verranno introdotti.

L’attivazione del Dvbt-2 a livello nazionale sarà invece disposta a partire dal 1 gennaio 2023, invece che giugno 2022, “ritenendo necessario un periodo più ampio per l’implementazione a regime del nuovo standard”, ha spiegato il ministero.

Il documento presentato modifica così il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 alla luce degli effetti della pandemia.

 Non paga Ires e Irap il contributo anti-Covid erogato dalla Regione


Il sostegno economico erogato dalla Regione per far fronte all’emergenza sanitaria è assimilabile ai cfp

L’agevolazione introdotta dal decreto “Ristori” è a favore delle attività produttive che a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza si trovano in difficoltà finanziaria e rischiano la chiusura

Il sostegno economico erogato dalla Regione in forma di sovvenzione del prestito ricevuto in banca per far fronte all’emergenza sanitaria e per non chiudere l’attività è assimilabile ai contributi a fondo perduto erogati con gli stessi scopi dallo Stato nel periodo della pandemia e, di conseguenza, non è rilevante ai fini dell’imponibile Ires e Irap.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 521 del 29 luglio 2021 risolve il dubbio di un contribuente che ha ricevuto un finanziamento bancario parzialmente coperto da un contributo regionale a fondo perduto corrisposto per far fronte all’emergenza da Covid-19.
L’istante chiede se anche la sovvenzione da lui ricevuta, erogata dall’ente territoriale, sia esente da tassazione come i cfp riconosciuti dallo Stato a sostegno degli operatori danneggiati dal Coronavirus.

La risposta dell’Agenzia è positiva. Il documento di prassi ricorda che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha lasciato fuori dal calcolo dell’imponibile, ai fini delle imposte sui redditi (articoli 61 e 109 comma 5 Tuir) e dell’Irap, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.
Il contributo oggetto dell’interpello è stato assegnato dalla Regione in base alle disposizioni riguardanti gli aiuti in regime di esenzione a favore degli investimenti delle piccole e medi imprese, e secondo le regole straordinarie stabilite dalla Commissione europea a causa della pandemia, ossia, in sintesi, erogato sotto forma di sovvenzione di parte dei finanziamenti chiesti per coprire la carenza di liquidità e non chiudere le attività, e salvaguardare il livello occupazione. Chi accede all’agevolazione deve autocertificare di aver subito perdite di fatturato o incrementi dei costi “in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa”, e dichiarare quali sono le singole attività destinatarie dell’incentivo.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che il regime di esenzione Ires e Irap, previsto dall’articolo 10-bis su richiamato, possa essere applicato anche al contributo concesso dalla Regione all’istante, perché rientra tra i contributi “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Fonte: Fisco Oggi

PROROGA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I CAMPEGGI


Prorogata al 7 ottobre 2021 l’entrata in vigore dalla seconda parte della regola tecnica di prevenzione incendi
(art. 11 – duodecies della Legge n. 87/2021)

Con la Legge di conversione del Decreto Legge recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stata prevista la proroga al 7 ottobre 2021 dell’entrata in vigore della seconda parte delle disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi previste per le strutture turistiche-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Riportiamo di seguito un approfondimento in materia elaborato dal dott. Alessandro Timossi dell’area “Ambiente e sicurezza” di Assindustria Venetocentro – Imprenditori di Padova e Treviso.

 

APPROFONDIMENTI

Con la Legge del 17 giugno 2021 n. 87 (1), recante la conversione in legge il Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stato introdotto il nuovo articolo 11 – duodecies, con il quale è stata disposta la proroga al 7 ottobre 2021 dell’entrata in vigore della seconda parte (2) delle disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi previste per le strutture turistiche-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

 

Le disposizioni in questione, che sono entrate in vigore il 22 giugno 2021, si applicano alle strutture turistiche-ricettive all’aria aperta che dal 7 ottobre 2014, sono in regola con la prima parte delle disposizioni di sicurezza antincendio prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi (2) ed è stata presentata la segnalazione certificata di inizio al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio (3).

 

Disposizioni

Al fine di limitare l’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 nel settore del turismo, l’articolo della Legge in quesitone, dispone per le strutture turistiche-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.):

-)       esistenti alla data del 13 aprile 2014;

-)       con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

-)       prive di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

-)       prive di una pianificazione o di una programmazione di lavori di realizzazione, di modifica, di adeguamento, di ristrutturazione o di ampliamento anche in corso di realizzazione, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco (4);

 

la proroga dell’entrata in vigore della seconda parte delle disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi, la cui entrata in vigore era stata prevista per il 7 ottobre 2020.

 

Disposizioni di prevenzione incendi oggetto di proroga

Le disposizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone (2), oggetto di proroga al 7 ottobre 2021 sono previste:

-)       nel titolo I – capo II dell’allegato ed attinenti:

*)      alle caratteristiche dell’area e relative:

  • )      alle distanze di sicurezza delle aree d’insediamento, intesa l’area composta dall’insieme delle zone destinate all’insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili;
  • )      alle distanze minime previste per l’accesso all’area dei mezzi di soccorso;
  • )      alla sistemazione interna delle piazzole (unità fisse e/o mobili);

 

*)      alle caratteristiche costruttive delle strutture fisse per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle stesse;

*)      alle attività accessorie, quali:

  • )      i locali adibiti a depositi di materiali e depositi all’aperto;
  • )      i depositi di sostanze infiammabili;
  • )      i parcheggi interni e all’aperto per gli ospiti;
  • )      ai punti fuoco;

 

*)      ai servizi tecnologici (impianto elettrico, di rilevazione e allarme dell’incendio e di estinzione);

*)      ai mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, limitatamente alla rete di naspi ed idranti;

*)      agli impianti di rilevazione, di segnalazione e di allarme antincendio.

 

Nota: le disposizioni relative:

  • alle misure per l’evacuazione delle persone presenti di caso di emergenza (percorsi e le uscite di emergenza);
  • ai mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, limitatamente agli estintori omologati;
  • alla segnaletica di sicurezza;
  • all’organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
  • ai servizi tecnologici relativi ad un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, d’illuminazione delle vie di circolazione e di esodo;

devono invece essere state adottate entro il 6 ottobre 2014.

oppure

-)       al titolo II dell’allegato e relative:

*)      alle misure di sicurezza atte a garantire la comunicazione:

  • )      tra l’utente e il gestore;
  • )      tra il gestore e l’utente;
  • )      tra gli addetti incaricati a gestire l’emergenza;

 

mediante:

  • )      l’adozione di un punto di segnalazioned’emergenza, inteso un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all’interno dell’insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

 

Nota: la costituzione del presidio fisso, inteso il luogo interno all’insediamento debitamente segnalato e permanentemente presidiato (reception, uffici, presidio security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell’ambito dell’attività ricettiva durante l’apertura della stessa, deve essere stato predisposto entro il 6 ottobre 2014;

 

  • )      l’adozione di dispositivi di allertamento, intesi i sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni o sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso a seconda dei casi;
  • )      l’utilizzo di dispositivi di comunicazioneoperativa di emergenzaatti a garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza tra gli addetti all’emergenza mediante l’eventuale impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.

 

*)      alle misure per l’allontanamento delle persone presenti nella struttura turistico ricettiva all’aria aperta atte a:

  • )      facilitare l’allontanamento delle zone interessate dagli effetti avversi dell’evento incidentale;
  • )      garantire una adeguata assistenza all’esodo.

 

Nota: la segnaletica di sicurezza, le planimetrie orientative e la predisposizione d’idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, d’illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo, devono essere state adottate entro il 6 ottobre 2014.

 

*)      alle misure di sicurezza atte a consentire:

  • )    l’azione di contrasto e di spegnimento degli incendi;
  • )    l’azione di contenimento per evitare la propagazione;
  • )    l’efficace intervento di enti esterni (VVF, CFS, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

 

Dette misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

  • )         disporre di risorse sufficientied idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;
  • )         disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d’intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell’insediamento;
  • )         garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;
  • )         disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell’insediamento ricettivo.

 

Nota: le disposizioni relative:

  • all’organizzazione generale concernente:
  • il raccordo con i soggetti esterni;
  • le zone di sicurezza;
  • il servizio di sicurezza interno;
  • l’atlante di caratterizzazione dell’incendio;
  • il registro della sicurezza;
  • il piano di emergenza e di evacuazione;
  • alle precauzioni da adottare al fini di minimizzare:
  • la presenza delle sorgenti di incendio;
  • le condizioni che predispongono all’attivazione dell’incendio;
  • le occasioni di attivazione dell’incendio;
  • la presenza di un numero adeguato di estintori di tipo omologato distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere;

devono invece essere stati adottati entro il 6 ottobre 2014.

 

Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 n. 146.

(2) di cui al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2014. La regola tecnica di prevenzione incendi in questione, è stata successivamente sostituita con il Decreto Ministeriale 2 luglio 2019.

(3) ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

(4) ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Nuova Sabatini, riapre lo sportello per presentazione domande


Semplificate e accelerate le procedure di erogazione delle agevolazioni per le
PMI

Riapre lo sportello della misura Nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali. E’ quanto prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo economico pubblicato oggi.

La misura è stata rifinanziata nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 giugno, con un primo stanziamento di 425 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del finanziamento complessivo ad oltre 600 milioni di euro.

Nel decreto è stata prevista, inoltre, una semplificazione per le procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni.

In particolare, la norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote in un’unica soluzione.

 

Per maggiori informazioni

Fonte: Mise

DL Sostegni Bis – Contributo a fondo perduto – Provvedimento AdE 2 luglio 2021

Al via la trasmissione delle domande: dal 5 luglio al 2 settembre 2021 via web, dal 7 luglio 2021 al 2 settembre 2021 tramite i canali telematici Entratel/Fiscoonline

Con il provvedimento del 2 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fissato modalità, tempistiche e regole per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto ex art 1, co. 5-15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (vd. ns comunicazioni del 27 maggio e del 21 maggio scorsi).

Si ricorda che la disposizione sopra richiamata prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici – con PI attiva alla data del 26 maggio 2021 e volume di ricavi e compensi 2019 non superiori ai 10 milioni di euro – che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione potrà essere trasmessa, secondo quanto previsto dal punto 3.3. del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021 mediante procedura web, resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dal 7 luglio al 2 settembre per trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.

 

Di seguito, il link al sito del ministero del Turismo del decreto firmato da Garavaglia.

https://www.ministeroturismo.gov.it/firmati-decreti-per-oltre-400-milioni-di-contributi-a-fondo-perduto-per-le-imprese-del-settore-turistico/

Il ministro Garavaglia ha firmato anche un altro decreto che stanzia 2 milioni di euro per i gestori di siti speleologici e grotte.

Il allegato il testo del Decreto

 

Allegato

Decreto ripartizione fondo turismo

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa