CIRCOLARE COVID 19 del 22 settembre 2021

CIRCOLARE COVID 19 del 22 settembre 2021

ALLEGATI: Incarico_per_verifiche – COMUNICATO_AZIENDALE – Decreto_L21092021n127 – MODALITA_OPERATIVE

Obbligo di green pass nei luoghi di lavoro privati – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Si segnala che sulla GU Serie Generale n.226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, che si allega.

Attenzione! Il Decreto introduce, tra l’altro, l’obbligo della certificazione verde c.d. “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro privati (art. 3) inserendo un apposito art. 9-septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Si fornisce di seguito una breve sintesi della norma e si allegano alcune bozze utili a guidare i datori di lavoro negli adempimenti previsti.

Ai sensi all’art.3 del decreto allegato, è previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, fermo restano le norme già emanate per specifici settori (quali ad esempio i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) e fatto ovviamente salvo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale muniti di idonea certificazione rilasciata ai sensi della circolare del Ministero della Salute (da ultimo, n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute e s.m.i.).

Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti (compresi i titolari delle strutture ricettive) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Importante! A tal fine, i datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del green pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in commento (vedi bozze allegate).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10 del decreto in commento e, pertanto, attraverso la APP “verifica C19”.
N.B. Privacy: La verifica non dovrà comportare comunque la raccolta dei dati dell’interessato in quanto il controllo non costituisce “trattamento dei dati”.

I lavoratori privi o non in possesso della certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono sospesi dalla prestazione lavorativa – senza retribuzione né altro compenso o emolumento – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (ossia di sospensione per mancato possesso o esibizione del green pass), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Invece, l’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi in commento, è punito con sanzione amministrativa e restano ferme – in questo caso – le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Si segnala altresì che gravose sanzioni amministrative sono previste anche per i datori di lavoro in caso di mancata adozione delle modalità organizzative dei controlli e delle verifiche stesse (in particolare, da 400 a 1000 euro).

Aggiornamento protocollo sicurezza: si ricorda, infine, la necessità di aggiornare i protocolli anti contagio e le relative informative inserendo la possibilità per il personale e per coloro che accedono ai luoghi di lavoro di essere soggetti al controllo del “green pass”.

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa