Upa Informa – Conversione in legge del decreto “milleproroghe” 31 dicembre 2020 n. 183 – legge 26 febbraio 2021 n.21 – Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021

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Circolare del 03 marzo 2021

Conversione in legge del decreto “milleproroghe” 31 dicembre 2020 n. 183 – legge 26 febbraio 2021 n.21 – Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” per l’anno 2021. Di seguito, le novità di interesse per le imprese ricettive e termali, in materia di fisco, sicurezza e gestione di impresa.

Importante! Prevenzione incendi (articolo 1, comma 4-octies) Proroga presentazione SCIA parziale al 30 giugno 2021

Viene sostituita la lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, al fine di consentire una proroga dei termini per completare gli adeguamenti di prevenzione incendi.
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, possono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2022.

La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2021 risulti presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito.

Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994), è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per gli adeguamenti alle seguenti prescrizioni: 9 – impianti elettrici; 11.2 – estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 – segnaletica di sicurezza; 14 – gestione della sicurezza; 15 – addestramento del personale; 17 – istruzioni di sicurezza. Per i restanti punti della regola tecnica, i rifugi dovranno completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2023.

 Cordiali saluti