Circolare Covid19 del 20 dicembre 2020 Le Nuove Norme per le Festività Natalizie 2020/2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 20 dicembre 2020 Le Nuove Norme per le Festività Natalizie 2020/2021

ALLEGATI: Decreto Legge N°172 del 18  dicembre 2020 – Modello di Autocertificazione – Schema sintesi principali misure di sostegno per emergenza covid19 operatori comparto turistico

Con l’approvazione del Decreto Legge N°172 del 18 dicembre 2020 (testo in allegato alla Circolare), in vigore in tutt’Italia a partire dal giorno 19 dicembre 2020, il Governo ha modificato in parte le norme che disciplinavano il periodo delle festività natalizie al fine del contenimento della pandemia Covid19.

Nella confusione che questo Decreto ha generato aggiungendosi ai decreti approvati nelle scorse settimane cerchiamo, per quanto possibile, di far chiarezza e riassumere le principali norme di nostro interesse.

NORME RESTRITTIVE VALIDE NEL PERIODO 21 DICEMBRE 2020 – 06 GENNAIO 2021.

In questo senso dobbiamo distinguere:

·         Le norme valide durante tutto il periodo dal 21/12/2002 al 06/01/2021 inclusi.

·         Le norme valide nei giorni 21,22 e 23 dicembre.

·         Le norme valide nei giorni 24,25,26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1,2,3, 5 e 6 gennaio 2021.

·         Le norme valide nei giorni 28,29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021.

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA DAL 21/12/2020 AL 06/01/2021

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 6 gennaio incluso – dal 7 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Attenzione!

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 21,22 E 23 DICEMBRE 2020

·         Possibilità di spostamento:

DIVIETO in TUTT’ITALIA, a prescindere dalla classificazione in zone gialle, arancione o rosse, DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 20020 con esclusione degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità.

E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione.

Questo significa che in questi giorni non ci possono più essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia esclusa la Liguria (è infatti in questi giorni possibile spostarsi tra i comuni di una stessa regione), e che chi è arrivato prima del 21 dicembre può liberamente soggiornare per tutto il periodo che vuole avendo la libertà a  fine soggiorno di rientrare al proprio domicilio.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, con apertura consentita fino alle ore 21,00,  e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 24,25,26,27 E 31 DICEMBRE 2020 E NEI GIORNI 1,2,3,5 E 6 GENNAIO 2021.

Nei giorni 24,25,26,27 e 31 dicembre 2020  e nei giorni 1,2,3,5, e 6 gennaio 2021 si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

a.       Possibilità di spostamento:

Sono vietati in tutt’Italia tutti gli spostamenti dal proprio domicilio  anche all’interno del proprio comune salvo che gli spostamenti siano dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute (In pratica E’ VIETATO uscire di casa se non per i motivi suddetti!)

In questi giorni, in deroga al divieto di spostarsi da casa, è possibile, una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, spostarsi verso un’altra abitazione privata ubicata nella stessa Regione nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle che convivono nell’abitazione in cui ci si reca,  più due minori di anni 14 su cui, chi si sposta, esercita la potestà genitoriale, o le eventuali persone disabili o non autosufficienti che convivono con chi si sposta.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Questo significa che in questi giorni non ci possono più essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia Liguria inclusa.
Chi è arrivato prima può continuare il soggiorno avendo la libertà a fine soggiorno di rientrare al proprio domicilio

b.      Attività Commerciali:

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio  con esclusione della vendita dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai.

Sospensione dei  mercati con esclusione dei banchi vendita dei generi alimentari e dei prodotti agricoli e florvivaistici.

c.       Attività di Ristorazione e Bar:

Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ). E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari ad eccezione della sera del 31 dicembre 2020 in cui l’attività di somministrazione è possibile  dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 esclusivamente con servizio in camera.

 

 

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 28,29, E 30 DICEMBRE 2020 E NEL GIORNO 4 GENNAIO 2021

Nei giorni 28,29 e 30 dicembre 2020  e nel giorno 4 gennaio 2021 si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

a.       Possibilità di spostamento:

Sono Vietati in tutt’Italia gli spostamenti in entrata e in uscita sia tra le Regioni Italiane sia tra i Comuni ubicati all’interno delle singole  Regioni  fatto salvo che gli spostamenti siano dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute. (In pratica è possibile spostarsi liberamente SOLO all’interno del proprio comune!)

In questi giorni, in deroga al divieto di spostamento al di fuori del comune in cui si vive, è possibile:

1.       Spostarsi verso altri Comuni situati entro un raggio di 30 Km, dal comune da cui ci si sposta, con l’esclusione dei comuni capoluogo di provincia verso cui è vietato recarsi, solo se si vive in un Comune con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

2.       Spostarsi una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00,  verso un’altra abitazione privata ubicata nella stessa Regione nel limite di due personeulteriori rispetto a quelle che convivono nell’abitazione in cui ci si reca,  più due minori di anni 14 su cui, chi si sposta, esercita la potestà genitoriale, o le eventuali persone disabili o non autosufficienti che convivono con chi si sposta.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Questo significa che in questi giorni non ci possono più essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia Liguria inclusa.
Chi è arrivato prima può continuare il soggiorno avendo la libertà a fine soggiorno di rientrare al proprio domicilio

b.      Attività commerciali:

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, con apertura consentita fino alle ore 21,00,  e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

c.       Attività di Ristorazione e Bar:

Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive senza limitazione di orari.

 

SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO

Le norme che disciplinano le possibilità o le conseguenze degli spostamenti degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero non hanno subito alcuna modifica e sono pertanto le stesse che abbiamo descritto con  la  nostra Circolare del 5 dicembre 2020.

In sintesi essendo di fatto le frontiere aperte per i turisti che provengono dagli Stati di nostro interesse (Germania, Svizzera, Austria, Francia, ecc) gli stranieri (fatti salvi gli eventuali provvedimenti restrittivi ai loro spostamenti adottati dagli Stati dove vivono)  che arrivano direttamente dall’estero possono formalmente sempre arrivare nelle nostre strutture per vacanza anche dopo il 21 dicembre 2020 fatto salvo che se arrivano entro il 20 dicembre possono farlo avendo con se l’esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima di arrivare in Italia, mentre se arrivano direttamente dall’estero dopo il 21 dicembre saranno obbligati ad effettuare in albergo una quarantena di 14 giorni.

 

RISTORI.

Il nuovo Decreto Legge n°172 del 18 dicembre prevede l’erogazione di una nuova rata di ristori, aggiuntiva rispetto a quelle fino ad oggi già concesse, ESCLUSIVAMENTE a favore delle imprese che svolgono un’attività prevalente nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande(Bar e Ristoranti) aventi uno dei codici ATECO di cui all’allegato 1 al Decreto Legge (allegato che trovate in allegato alla Circolare).

Il ristoro consisterà in un contributo a fondo perso erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (NON si deve fare domanda di richiesta del contributo) sul conto corrente dell’impresa di valore pari al 100% del valore del contributo ottenuto nella primavera del 2020.