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Upa informa Circolare del 23 novembre 2021 Regolamento per la realizzazione e gestione banca dati di strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi

Upa informa

Circolare del 23 novembre 2021

Regolamento per la realizzazione e gestione banca dati di strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi

Pubblicato in Gazzetta ufficiale – Link: Serie Generale n.273 del 16/11/2021 il Decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 – Regolamento recante modalita’ di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi e le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere iscritto alla banca dati. Previste sanzioni pecuniarie

Il provvedimento entrerà in vigore il 1 dicembre 2021. Il Decreto del Ministro del Turismo che ha istituito la Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ad uso turistico, comporta in tutta Italia l’obbligo per le strutture ricettive, per i titolari degli appartamenti ad uso turistico, per le agenzie immobiliari che affittano appartamenti e per i portali online che promuovono o commercializzano soggiorni in strutture ricettive o appartamenti, di pubblicare in ogni comunicazione il proprio codice identificativo. Per le strutture liguri si deve continuare ad utilizzare quello comunicato da Regione, e di fatto non cambia nulla.

Avendo tutti i dati a disposizione le autorità, a patto di predisporre gli adeguati controlli, saranno in grado di porre fine al sommerso e alla concorrenza sleale di chi non paga le tasse. Misurare il fenomeno e averne finalmente contezza è infatti solo un primo passo nella nostra lotta all’abusivismo per consentire alle aziende di lavorare in un regime di vera concorrenza.

Cosa prevede la banca dati degli affitti brevi

In base ai commi 4-5 dell’articolo 13-quater del Dl 34/2019 la “banca dati” prevede che le unità destinate ad affitto breve presenti nel territorio nazionale vengano identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Quest’ultimo obbligo riguarderà i locatori di immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni, i titolari di strutture ricettive, i soggetti che esercitano intermediazione immobiliare e i portali telematici, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In pratica, anche ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere dunque iscritto alla banca dati. In caso di reiterazione della violazione la multa verrà maggiorata del doppio, da mille a 10mila euro.

Quali saranno gli obblighi per gli «host»

L’introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rende omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale. È previsto, infatti, che la banca dati indichi una serie di parametri idonei ad individuare la struttura ricettiva. Parametri come: la tipologia degli alloggi, l’ubicazione, la capacità ricettiva, gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve, il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 10 novembre 2021

Allegati:

DCPREV_14804_Primi_chiarimenti_6_ottobre_2021Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Programma dm-prevenzione-incendi-2_settembre_2021 Prevenzione_incendi_Decreto_3_settembre_2021 Prevenzione_incendi_Decreto_1_settembre_2021 dl_146_2021

Argomenti:

– Il nuovo sistema della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e le relative sanzioni

 Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su controllo e manutenzione impianti antincendio
– 
Decreti antincendio – Pubblicata la Circolare di chiarimento

– Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto inerente la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
– Prevenzione incendi Pubblicato il Decreto
 su progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

  • PROGETTO TURISICO: Bando digitalizzazione per imprese turistiche  
  • Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi

Attenzione! Aiuti di Stato – Avviato il processo di approvazione del DM per l’accesso alla sezione 3.12 del Temporary Framework per IMU e affitti

L’Europa ha completato l’approvazione delle misure fiscali di aiuto disposte dal Governo italiano fino ad oggi, per contrastare gli effetti economici della pandemia.

A seguito di ciò, in queste ore si è avviato il processo di approvazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze previsto dal DL Sostegni (art. 1, co. 16 DL 41/2021) che andrà a regolamentare le modalità di accesso alla sezione 3.12 del Temporary Framework, con un tetto fino a 10 milioni. Le misure interessate sono quelle indicate all’articolo 1, co. 13, DL 41/2021 che ricomprende, tra le altre, il bonus affitti e l’esonero dal versamento dell’IMU.

Sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati.

DL Recovery – Super bonus riqualificazione – Aggiornamento

Sintesi delle modifiche nel testo pubblicato in GU. Parzialmente accolte nostre richieste

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 6 novembre 2021, n. 152, cd. DL Recovery, riportiamo una sintesi della disciplina del cd. Super bonus riqualificazione (articolo 1 del decreto legge) sottolineando le modifiche intervenute rispetto a quanto anticipato nella nostra comunicazione dello scorso 2 novembre e che accolgono una parte delle nostre istanze.

Credito di imposta

Credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (7 novembre 2021) e fino al 31.12.2024. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, non è più previsto il riferimento al “periodo di imposta”

Inoltre è stato precisato che le disposizioni relative al credito di imposta si applicano anche agli interventi avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento (7 novembre 2021) a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da tale data

Beneficiari

Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Interventi agevolabili

a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione di barriere architettoniche

c) interventi edilizi ex art. 3, co. 1 lett., b), c), d) – manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia – ed e.5) DPR 380/2001 – aggiunta alla versione del provvedimento precedente la pubblicazione in GU – che comprende “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.”

Come anticipato nella nostra comunicazione e chiarito nella nota illustrativa al provvedimento, gli interventi edilizi sono incentivati solo se funzionali alla realizzazione degli interventi d’implementazione dell’efficienza energetica e di eliminazione delle barriere architettoniche

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 L 323/2000)

e) spese per la digitalizzazione ex art. 9, co. 2 DL 83/2014, ovvero:

– impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

– siti web ottimizzati per il sistema mobile;

– programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché’ in grado di garantire  gli  standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l’integrazione  fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, viene precisato che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR di cui DPR 917/1986.

Nonostante le nostre reiterate richieste al Ministro, attualmente – come anticipato nella nostra precedente comunicazione – si conferma l’esclusione dell’acquisto di mobili e componenti d’arredo tra gli interventi agevolabili.

Utilizzabilità del credito di imposta

– Utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, è stata accolta la nostra richiesta di cancellazione della ripartizione in quote costanti del credito di imposta. Inoltre non si applicano i limiti di compensabilità previsti, dagli art. 34, co.1, L 388/2000 e 1, co 53, L 244/2007.

– Cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU è stato precisato che il credito di imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020

Contributo a fondo perduto

Al credito di imposta si aggiunge un contributo a fondo perduto, di importo massimo di 40.000 €, incrementabile:

a) Fino a ulteriori 30.000€ qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

b) Fino a ulteriori 20.000€ per l’imprenditoria femminile e under 35
c) Fino ad ulteriori 10.000€ per le imprese la cui sede operativa è ubicata in Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Campania

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione

La misura massima del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 100.000 € e comunque non può superare il 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili.

Massimali

Tutti gli incentivi sono riconosciuti nella misura massima prevista dai regimi di aiuti di stato applicabili. In ogni caso, il credito di imposta e il contributo a fondo perduto non possono essere superiori ai costi sostenuti.

Modalità di richiesta

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, il Ministero del Turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU è stato precisato che l’avviso del Ministero del turismo includerà anche l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi

Credito di imposta e contributo a fondo perduto sono erogati fino ad esaurimento dello stanziamento, in base all’ordine cronologico delle domande

Stanziamento

100 + 100 milioni € per il 2022;

180 milioni € per il 2023;

180 milioni € per il 2024;

40 milioni € per il 2025

Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, è stata ulteriormente autorizzata – per il finanziamento del credito di imposta all’80% – la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. A tale spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto (art. 79, co. 3, DL 104/2020) per il “vecchio tax credit” al 65%.

Ne consegue che tale misura (art. 79 DL 104/2020, la cui disciplina è applicabile agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021) ha, a legislazione vigente, uno stanziamento di 360 milioni di euro – 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – e, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 13, DL Recovery, sarà applicabile per i due – NON PIU’ TRE – periodi di imposta successivi al 31/12/2019.

Ulteriori agevolazioni

Per gli interventi agevolabili non coperti da credito di imposta e contributo a fondo perduto è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato ex DI 20.12.2017 a condizione che almeno il 50% dei costi sostenuti sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il nuovo sistema della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e le relative sanzioni

Come già comunicato in una precedente comunicazione, si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd decreto fiscale) il quale, all’art. 13, modifica il Dlgs n. 81/2008 ed introduce “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“.

Ancora una volta con le nuove norme si punta sulle sanzioni e non sulla prevenzione e sull’onda emotiva degli infortuni e non in una logica di un aggiornamento complessivo della normativa.

Le misure si sostanziano nella valorizzazione del ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (equiparazione delle competenze in materia di vigilanza sui temi della salute e sicurezza tra ASL e Ispettorato nazionale del lavoro, attribuzione del potere di sollecitazione dei Comitati regionali previsti dall’art. 7 del Dlgs. n. 81/2008, inserimento dell’INL nel sistema del Sistema informativo nazionale per la prevenzione e valorizzazione delle funzioni informative del SINP verso ASL e INL) e nella nuova disciplina della sospensione dell’attività (art. 14 del D.lgs. n. 81/2008).

Tra gli interventi anche l’attribuzione di una maggiore partecipazione delle parti sociali, legittimate a conoscere i flussi informativi inerenti ai dati che interessano complessivamente la materia della sicurezza sul lavoro. Finora il sistema informativo non ha funzionato per il mancato coordinamento delle banche dati dei vari enti interessati e per problemi di privacy nella trasmissione e nella conoscenza dei dati.

La prima novità rilevante è, dunque, l’attribuzione all’INL – in concorso con le ASL – delle competenze ispettive in materia di sicurezza sul lavoro, allo stesso sottratte dalla legge n. 833/1978 (art. 21).

Questa innovazione organizzativa rende necessaria, ancor più che in passato, una forte azione di coordinamento: mentre la versione del testo in entrata nel Consiglio dei Ministri attribuiva opportunamente il coordinamento all’INL (“l’Ispettorato nazionale del lavoro promuove e coordina“), il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che INL ed ASL “promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza“, così annullando il ruolo dell’INL e vanificando o riducendo fortemente il coordinamento (come già avvenuto per il personale ispettivo di INPS ed INAIL).
Ulteriore elemento negativo risiede nel fatto che, in ogni caso, la collaborazione è limitata al piano operativo e non si estende, come sarebbe stato necessario, all’interpretazione ed applicazione della normativa.

Il secondo rilevante intervento, finalizzato a valorizzare la misura della sospensione dell’attività (art. 14 Dlgs n. 81/2008), appare critico in quanto, a parte l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio, sembra costruire un meccanismo incoerente con gli strumenti deflattivi esistenti.

Attualmente, il provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dalle ASL (ciascuno nelle materie di propria competenza) è facoltativo (“possono adottare“) ed è finalizzato a far cessare un pericolo per la salute e sicurezza o la presenza di lavoro nero, a condizione che le violazioni in materia di salute e sicurezza siano “gravi e reiterate” ovvero se siano presenti lavoratori in nero in misura superiore al 20%.
Il grave provvedimento viene adottato quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione obbligatoria o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole, ossia della medesima disposizione.
Il provvedimento è revocato per effetto dell’accertato adempimento delle misure indicate nel provvedimento e del versamento di somme aggiuntive ed è passibile di ricorso alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente (in caso di presenza di lavoro nero) e al Presidente della Giunta regionale (in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro), i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Il nuovo meccanismo normativo, pur muovendosi nella medesima logica di quello esistente, rende obbligatoria la sospensione ed amplia gli illeciti presupposto per la sua adozione con un’ipotesi (omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) che estende eccessivamente la discrezionalità dell’ispettore nella valutazione dell’omissione che forma normalmente oggetto di dimostrazione in sede giudiziale.

Esso, infine, si presenta incoerente rispetto ai provvedimenti della prescrizione e della diffida obbligatorie che lo stesso personale ispettivo deve adottare prima di comminare le sanzioni e proseguire il procedimento giudiziario.
Sottolineiamo che la sanzione della sospensione non è astrattamente incoerente, a condizione che l’impianto normativo privilegi sempre e comunque la natura residuale dell’intervento sanzionatorio (quale extrema ratio), valorizzi un approccio prevenzionale e sia riferito a reali situazioni di pericolo.

Che così non sia è palesemente dimostrato da alcuni elementi:

a.      le violazioni contenute nell’allegato I non evidenziano ipotesi di pari rilevanza in termini di gravità o pericolosità (ad es., la mancanza di un aggiornamento, anche parziale e per un solo lavoratore, non può essere messa sul piano della mancanza del POS; la mancanza di un DPI, anche per un singolo lavoratore, non può equivalere alla mancata valutazione dei rischi; l’assenza della tavola fermapiede per un metro non può essere considerata alla stessa stregua della mancata nomina del RSPP)

2.      viene introdotta la possibilità per l’ispettore di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro“, dimostrando che il provvedimento non si fonda necessariamente sull’esistenza di un pericolo imminente da gestire con misure interinali come la sospensione

                      100.la sospensione non consegue all’inadempimento degli strumenti deflattivi della prescrizione e della diffida per il lavoro nero ma è adottata immediatamente: sono tutti strumenti obbligatori che si sovrappongono senza alcuna logica prevenzionale

4.      la sospensione è comminata senza dare un tempo adeguato per l’adempimento, nonostante l’assenza di un pericolo imminente: l’applicazione dalle ore 12 del giorno successivo resta affidata alla discrezionalità del personale ispettivo e non rappresenta evidentemente un tempo adeguato (né per l’organizzazione di un corso di formazione né per l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi)

5.      la adozione del provvedimento di sospensione non presuppone più la recidiva, per cui non sconta un atteggiamento ripetuto ma riguarda anche la commissione di una violazione di minima entità (un’ora di formazione) e per la prima volta.

Più specificamente, di seguito i principali elementi innovativi presenti nella nuova versione dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e, in allegato, il nuovo allegato I.

1.      La sospensione non viene coordinata con le misure della prescrizione obbligatoria e della diffida per il lavoro nero: le misure orientate alla agevolazione della regolarizzazione (che non postulano alcun intervento sull’azienda) coesistono quindi con un provvedimento obbligatorio di sospensione (gli strumenti sono adottati dallo stesso soggetto, in un ambito amministrativo non ricorribile per la materia della sicurezza ed in procedimento giurisdizionale e con le tutele di questo) e potrebbero anche coesistere e contraddirsi (es., le misure cautelari potrebbero essere adottate sia nell’ambito del  provvedimento amministrativo che in quello di polizia giudiziaria)

2.      La sospensione diviene obbligatoria, per cui non si tiene conto delle reali condizioni di pericolo (che oggi rilevano ai fini della adozione di una ulteriore, differente ed eventuale misura cautelare)

3.      La percentuale di lavoro nero viene ridotta al 10% e si ridefinisce la nozione di lavoro nero (“senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro“) secondo la disposizione del Dlgs n. 151/2015 (art. 22) in luogo di quella di “personale non risultante dalla documentazione obbligatoria” (che peraltro la giurisprudenza applica ancor oggi, valorizzando il fatto che il lavoratore deve essere totalmente sconosciuto alla pubblica autorità)

4.      Si elimina il requisito della reiterazione, per cui la sospensione opera anche in caso della prima violazione (a prescindere dalla gravità della violazione e dalla presenza di un pericolo concreto ed attuale)

5.      L’ambito della sospensione, che oggi riguarda “la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni“, secondo la nuova disposizione è relativo “alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle specifiche violazioni individuate dal decreto di cui al presente comma o di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I“. Si tratta dell’unico elemento astrattamente positivo, che consente (in due ipotesi) di non sospendere l’attività dell’impresa ma incide sulla presenza dei lavoratori nel luogo di lavoro

6.      Al provvedimento di sospensione si conferma l’applicazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 (per effetto della sentenza n. 310/2010 della Corte costituzionale)

7.      Gli effetti della sospensione “possono” essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. La disposizione conferma il testo vigente, compresa la criticità che, salvo il caso del pericolo imminente, la decorrenza non è sempre e comunque dalle 12 del giorno successivo (termine comunque insufficiente per molti adempimenti), ma dipende dalla decisione del singolo ispettore.

8.      Viene eliminata la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di salute e sicurezza (oggi è possibile il ricorso al Presidente della Provincia): un intervento che limita impropriamente la difesa dell’impresa (forse dovuta al fatto che non si è ritenuto coerente che il Presidente della Provincia conosca dei provvedimenti dell’INL)

9.      Si introduce la possibilità di una misura cautelare ulteriore, ossia il fatto che il personale ispettivo, seppure nell’ambito di una attività amministrativa, unitamente al provvedimento di sospensione, possa “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro“. La disposizione evidenzia ulteriormente la sovrapposizione con la procedura della prescrizione obbligatoria, nel corso della quale il personale ispettivo può adottare un provvedimento identico

10. Tra le condizioni per la revoca della sospensione c’è “la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I“: la disposizione, nonostante l’assenza di un esplicito riferimento, dovrebbe essere riferita all’adempimento dell’eventuale misura interinale adottata dal personale ispettivo (art. 14, comma 1, ultima parte)

11. Tra le condizioni per la revoca è introdotto l’aggravamento della misura della sanzione per il lavoro nero (da 2.000 euro a 2.500 o 5.000) nel caso di recidiva infraquinquennale e di occupazione di oltre 5 lavoratori irregolari

12. Le somme ricavate dalle sanzioni (che aumentano per effetto dell’obbligatorietà e dell’estensione dei casi di sospensione e delle ipotesi aggravate) sono destinate alle stesse Istituzioni che hanno contestato le sanzioni, con evidente conflitto di interessi

13. Non cambiano le sanzioni per la non ottemperanza alla misura della sospensione

14. Il provvedimento di sospensione decade in caso di archiviazione del procedimento indicato dal Dlgs 758/1994, art. 20 e seguenti (alla ulteriore condizione del pagamento delle somme aggiuntive). La previsione evidenzia la contemporaneità dei due procedimenti (sospensione e prescrizione), a dimostrazione che, oltre a coesistere, hanno il medesimo fondamento e la stessa logica, per cui si sovrappongono impropriamente

15. Tra le ipotesi gravi, nell’allegato si inserisce la “omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo“. Sull’onda di alcuno degli eventi mortali accaduti, si fa rientrare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione un fatto omissivo relativo alla vigilanza su eventuali interventi di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza. Si evidenzia che introdurre tra gli illeciti gravi non già un fatto obiettivo (come la mancanza di un documento o di una nomina o della formazione) ma una condizione omissiva (omessa vigilanza) la cui dimostrazione avviene in giudizio

In conclusione, un provvedimento che, senza introdurre elementi prevenzionali (nemmeno in chiave di coordinamento tra le autorità di vigilanza e di introduzione di uniformità interpretativa ed applicativa delle norme) appare palesemente ed esclusivamente finalizzato ad incrementare l’incisività di un provvedimento sanzionatorio.
Vai alle slide illustrative sulle modifiche al Decreto legislativo 81/2008

Allegato

NUOVO TESTO

TESTO PRECEDENTE

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

2500

idem

3200

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

2500

idem

3200

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

idem

3200

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

3000

idem

3200

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

2500

idem

3200

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

idem

3200

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3000

idem

3200

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

3000

idem

3200

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3000

idem

3200

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3000

idem

3200

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale

3000

idem

3200

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

3000

inesistente

13

eliminato

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

3200

Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su controllo e manutenzione impianti antincendio

È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno del 1 settembre 2021 (allegato) che riporta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (GU n.230 del 25-9-2021).

Il Decreto dà attuazione alle previsioni del D.lgs 81/08 in merito alla definizione di criteri atti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 46, comma 3, lett. a), punto 3) ed è il primo di tre decreti che andranno ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (Dm 10/03/1998).

Il Decreto, il cui iter, insieme agli altri due provvedimenti, è stato lungo e complesso, definisce anche la qualifica dei manutentori ed andrà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi nel settembre 2022.
Importante!
Nel nuovo provvedimento, si indica che “il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. E si indica che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.

Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

Decreti antincendio – Pubblicata la Circolare di chiarimento

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si informa che il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha recentemente pubblicato la Circolare, datata 6 ottobre 2021, che fornisce i primi chiarimenti applicativi in merito al DM 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In sintesi, alla Circolare è affidato il compito di chiarire alcuni aspetti della disciplina generale contenuta nel Decreto per il loro corretto inquadramento. Il documento è inoltre corredato da tre allegati che definiscono, rispettivamente: le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione; i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio; il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

In allegato Circolare di chiarimento  Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 6 ottobre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto inerente la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il nuovo decreto del 2 settembre 2021 sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 4 ottobre fornendo alcune nuove indicazioni,tra l’altro,su formazione, informazione,degli addetti antincendio e sulla qualificazione dei docenti dei corsi e dettagliando alcuni aspetti organizzativi e gestionali della sicurezza antincendio.

Le specificazioni organizzative vengono fornite nei cinque allegati al testo che riguardano:

allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
allegato V – Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Il provvedimento entra in vigore il 4 ottobre 2022 ed è il secondo importante aggiornamento del precedente DM 10 marzo 1998 (dopo il DM 1 settembre 2021 sul controllo e manutenzione sistemi antincendio ).
Allegando il testo del decreto segnaliamo che l’Associazione fornirà ulteriori dettagli con informazioni successive.

Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Vi informiamo che è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno del 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (GU 29 ottobre 2021, n. 259).
Con la pubblicazione del Decreto viene completato il percorso di aggiornamento della normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e con la sua entrata in vigore, dopo un anno dalla sua pubblicazione in gazzetta, quindi il 29 ottobre 2022, verrà abrogato il DM 10/03/1998 che attualmente regola la materia.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento.

In allegato il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto 3 settembre 2021.

PROGETTO TURISICO: Bando digitalizzazione per imprese turistiche  

Inoltriamo di seguito la mail ricevuta da FILSE BIC Incubatore di impresa, che riguarda un’interessante opportunità per le imprese liguri di recente costituzione.

Per dettagli ed informazioni vi invitiamo a rivolgervi direttamente a Silvia Pedemonte –  pedemonte@filse.it

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Buongiorno,

mi chiamo Silvia Pedemonte e lavoro presso FILSE BIC Incubatore di impresa, partecipata di Regione Liguria.

Vi contatto per comunicarvi che abbiamo aperto il Bando del progetto TURISICO, dedicato alle imprese turistiche localizzate nei territori dell’area di cooperazione transfrontaliera (Liguria, Toscana solo province del litorale, Sardegna, Corsica e Region Sud).

Le imprese turistiche avranno l’opportunità di usufruire gratuitamente di formazione, training e consulenza.

Il Bando è rivolto a tutte le imprese turistiche costituite da non meno di 2 anni e da non più di 5 che hanno sede operativa e/o legale nei territori del programma marittimo: Toscana costiera (Pisa, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Lucca), Liguria (Imperia, Savona, Genova La Spezia), Sardegna, Corsica e PACA, e mette a loro disposizione oltre 220.000€ in servizi di formazione, consulenza e training sulla gamification.

Le 49 imprese selezionate saranno inserite in un percorso gratuito di supporto all’innovazione, durante il quale scopriranno le tecnologie digitali e le applicazioni di gamification più utili per il loro business.

Ogni impresa potrà inoltre selezionare un esperto per ricevere servizi di supporto gratuiti per realizzare il proprio progetto di innovazione digitale.

Tra i servizi utilizzabili rientrano lo sviluppo di campagne di digital marketing, la definizione di una strategia di comunicazione online, l’integrazione nei processi e nelle soluzioni aziendali di tecnologie digitali come ecommercesoftware CRM, sistemi di fidelizzazione e engagement dei clienti.

Tutte le imprese selezionate potranno inoltre beneficiare dell’utilizzo gratuito del game “Yummy Typical“, il videogioco per smartphone vincitore della “Call for Digital Tourism Ideas” del progetto TURISICO per promuovere le imprese turistiche del territorio.

Qui trovate maggiori informazioni: http://interreg-maritime.eu/web/tur.i.s.i.co/checosarealizza

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni,

Contatto Silvia Pedemonte

Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d’impresa

FI.L.S.E. s.p.a.

BIC- Incubatore di Genova

Via Greto di Cornigliano 6 R

16152 Genova

Tel. 0106563423

mail pedemonte@filse.it

www.filse.it

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi

Evento a cura di Confindustria

Lunedì 15 novembre pv, a partire dalle ore 9:30, si svolgerà il seminario “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi” realizzato a cura di Confindustria.

Sarà possibile assistere all’evento sia in remoto sia in presenza, in quest’ultimo caso nei limiti consentiti dalla situazione pandemica.

Chi fosse interessato a partecipare è invitato a registrarsi utilizzando il form reperibile al seguente link:  https://www.confindustria.it/Aree/opp231.nsf/iscrizione?openform

Allegati

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi – Programma/Invito

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 2 novembre 2021

     Argomenti:

  • DL Recovery – Prima sintesi delle misure dedicate al settore
  • Credito d’imposta beni strumentali – Modello comunicazione – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
  • Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito
  • Decreto legge Sostegni Bis – Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 19
  • Liguria: Regione eroga 7,5 milioni per bonus assunzionali nel turismo e match point
  • MISE – Manovra: le misure per le imprese
  • Prorogati gli ammortizzatori Covid 19 (13 settimane nel periodo 01/10-31/12/2021) – Pubblicazione in GU del DL 146/2021
  • Decreto Fiscale n. 146/2021 – Novità sulla riscossione
  • Green Pass – interpretazione obbligo di controllo
  • Inizia la transizione verso la Nuova tv digitale
  • Comunicazione alloggiati: pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021
  • Bonus affitti (art. 28 DL 34/2020) per soggetti con domicilio fiscale in comuni colpiti da evento calamitoso
  • Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo – Istruzioni INPS
  • Comunicazione alloggiati: pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021

 

ALLEGATI:

Mod_comunicazione_dati – Notifica_Alloggiati_dm_16_settembre_2021 – dl 146 2021

DL Recovery – Prima sintesi delle misure dedicate al settore

Il Consiglio dei ministri ha approvato il DL recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, c.d. DL Recovery.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, e riservandoci ulteriori informazioni, riportiamo una prima nota di sintesi di quelle che dovrebbero essere le misure relative al settore contenute nel decreto.

Art. 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Credito di imposta A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2024 è riconosciuto un credito di imposta pari all’80% delle spese sostenute
Beneficiari Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici
Interventi agevolabili a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;

b) eliminazione di barriere architettoniche

c) interventi edilizi ex art. 3, co. 1 lett., b), c) e d) DPR 380/2001– manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia – funzionali alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle precedenti lettere a) e b)

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 L 323/2000)

e) spese per la digitalizzazione ex art. 9, co. 2 DL 83/2014, ovvero:

– impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

– siti web ottimizzati per il sistema mobile;

– programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché’ in grado di garantire  gli  standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l’integrazione  fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

– servizi di consulenza per  la  comunicazione e il marketing digitale;

– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

NON rientrano tra gli interventi agevolabili, l’acquisto di mobili e componenti d’arredo

Utilizzabilità del credito di imposta – Utilizzabile in compensazione; ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta; deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi
– Cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari 
Contributo a fondo perduto Al credito di imposta si aggiunge un contributo a fondo perduto, di importo massimo di 40.000 €, incrementabile:

a. Fino a ulteriori 30.000€ qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
b. Fino a ulteriori 20.000€ per l’imprenditoria femminile e under 35
c. Fino ad ulteriori 10.000€ per le imprese la cui sede operativa è ubicata in Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Campania

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione

La misura massima del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 100.000 € e comunque non può superare il 50% dei costi dell’investimento

 

 

Le disposizioni relative al credito di imposta si applicano agli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data.

Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni del Tax credit preesistente [1]

 

Massimali Tutti gli incentivi sono riconosciuti nella misura massima prevista dai regimi di aiuti di stato applicabili. In ogni caso, il credito di imposta e il contributo a fondo perduto non possono essere superiori ai costi sostenuti.

 

Modalità di richiesta Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, il Ministero del Turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta
Credito di imposta e contributo a fondo perduto sono erogati fino ad esaurimento dello stanziamento, in base all’ordine cronologico delle domande

 

Stanziamento 100 milioni € per il 2022;

180 milioni € per il 2023;

180 milioni € per il 2024;

40 milioni € per il 2025

 

Ulteriori agevolazioni Per gli interventi agevolabili non coperti da credito di imposta e contributo a fondo perduto è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato ex DI 20.12.2017 a condizione che almeno il 50% dei costi sostenuti sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica

 

Art. 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Fondo di garanzia PMI Sezione speciale Turismo

Viene istituita una “Sezione speciale Turismo” nell’ambito del Fondo di garanzia PMI (con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie alle imprese turistiche e ai giovani fino ai 35 anni che intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. Le garanzie sono concesse: a titolo gratuito; per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro; a imprese con un numero di dipendenti fino a 499; con le stesse percentuali di copertura previste dalla disciplina emergenziale di cui ! al DL Liq uidità (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione). Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, la percentuale di copertura è stabilita nella misura massima del 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90 per la riassicurazione). Si segnala l’opportunità di modificare la norma per prevedere, viste le specificità del settore, una copertura fino a 10 milioni e il mantenimento della copertura massima da parte del Fondo (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione)

Art. 3 – Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Fondo per gli investimenti nel settore turistico Viene istituito un Fondo per gli investimenti nel settore turistico per l’erogazione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

 

Per gli stessi interventi è inoltre prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), cui possono essere abbinati finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato. Tali incentivi sono alternativi a quelli di cui all’articolo 1

Art. 8 – Fondo Ripresa Resilienza Italia

Fondo Ripresa Resilienza Italia Costituzione di un Fondo dei Fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia“, la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’attuazione delle linee progettuali dedicate ai Piani urbani integrati (recupero delle periferie), allo sviluppo e alla resilienza delle imprese del settore turistico

[1] articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 dicembre 2017, n. 598, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79.

Credito d’imposta beni strumentali – Modello comunicazione – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico

Informiamo che con il decreto in oggetto è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il modello è composto da un frontespizio per indicare i dati anagrafici ed economici dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni inerenti gli investimenti in beni strumentali. Una volta compilato, il modello va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzobenistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it e riportati nell’allegato Mod. comunicazione dati.

Per gli investimenti di cui all’art. 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, va trasmesso entro il 31 dicembre 2021, mentre gli investimenti di cui all’art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal MiSE al solo scopo di monitorare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che il credito imposta non ha le caratteristiche dell’aiuto di Stato essendo rivolto a tutti i soggetti economici.

Pertanto, la fruizione di tale beneficio di carattere generale non è soggetta all’obbligo di indicazione nel quadro RS “aiuti di stato” della dichiarazione dei redditi dell’anno di percezione, né deve essere computato evidentemente ai fini del plafond stabilito dal quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea ed in caso di utilizzo in compensazione non si applicano né i limiti di compensazione annua, né i limiti di compensazione dei crediti d’imposta indicati nella sezione RU.

Decreto legge Sostegni Bis – Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 19

Informiamo che con il provvedimento in allegato l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Ricordiamo che l’art. 19 del decreto legge Sostegni bis . aveva previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (ACE) tramite riconoscimento di un credito d’imposta.

Il credito può essere utilizzato in compensazione, essere chiesto a rimborso, oppure ceduto. In caso di compensazione non si applica il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La comunicazione dovrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Le cessioni dei crediti, avverranno con l’apposita piattaforma presente nell’aria riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Provvedimento, specifiche tecniche e istruzioni (file.zip)
http://www.uisv.it/Articoli/HitCount.asp?IDMMedia=469167&IDArea=1&IDArg=396&IDTis=1&TiFUrl=Notiziario/Provvedimento%20specifche%20tecniche.zip

Liguria: Regione eroga 7,5 milioni per bonus assunzionali nel turismo e match point

La misura è finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi

La Giunta regionale, riunita oggi , ha stanziato nuovi fondi per l’erogazione dei bonus assunzionali nel settore turismo nell’ambito del Patto del Lavoro nel Turismo e per ‘Match Point’ la nuova misura finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi. La somma erogata ammonta ad un totale di 7,5 milioni di euro. Si tratta di misure condivise dall’assessorato al lavoro e da quello alla formazione.

Per quel che riguarda i bonus assunzionali nel settore turismo la giunta ha deliberato l’ampliamento della dotazione finanziaria di ulteriori 5 milioni di euro, oltre ai 1,9 milioni già erogati e subito esauriti per la grande quantità di richieste.
“Dopo soli 15 giorni dall’apertura dello sportello, lo scorso 22 giugno, abbiamo avuto un overbooking di richieste che ci hanno costretto a chiudere anticipatamente lo sportello al 30 luglio – spiega l’assessore regionale al Lavoro e al Turismo Gianni Berrino – Sono contento che siamo riusciti a trovare ulteriori risorse: in vista della stagione invernale e del 2022 il turismo in Liguria va aiutato in tutti i modi possibili e sostenere le imprese del settore ad assumere è uno di questi”.

Nella stessa sessione la Giunta, su proposta dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo, ha deliberato uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per la misura Match Point che va ad integrare la dote sperimentale di 1,5 milioni già stanziata a giugno.

La misura è finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi (Neet) di età compresa tra i 18 e i 30 anni attraverso l’erogazione di corsi di formazione in alternanza tra aula e azienda.

“Visto il successo della dote sperimentale andata in overbooking – dichiara l’assessore Ilaria Cavo- abbiamo deciso di rifinanziare la misura in accordo con il sistema camerale e le associazioni di categoria. Si tratta di una risposta importante sia al fenomeno dei Neet sia per le aziende possono ospitare in stage le figure professionali di cui in questo momento hanno bisogno avendo modo di conoscerle, di formarle, di provarle e auspicabilmente di assumerle. Questo provvedimento andrà a sostenere le domande già presentate, se ammissibili, e lascerà una disponibilità per le nuove e ulteriori domande. Complessivamente per Match Point sono state impegnate risorse per 4 milioni di euro. Ad oggi sono state presentate 84 domande per la realizzazione di corsi che coinvolgono circa mille utenti”.

MISE – Manovra: le misure per le imprese

Rifinanziate Nuova Sabatini, Contratti di Sviluppo e Fondo di Garanzia

Nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte, su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, misure per la crescita e il sostegno delle imprese che hanno l’obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo del Paese anche attraverso investimenti innovativi legati alla transizione digitale e green.

In particolare, a sostegno delle imprese sono state rifinanziate: la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026, i Contratti di Sviluppo con 450 milioni per il 2022 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

Sono stati inoltre istituiti al Mise due Fondi, per la transizione industriale e per i lavoratori delle PMI in crisi:

  • Il Fondo per la transizione industriale, con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2;
  • Il Fondo per i lavoratori in crisi, con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro (200 milioni per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023 e 200 milioni per l’anno 2024), destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Tra gli altri interventi approvati nella manovra anche l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengono da imprese in crisi.

Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.

Per Alitalia, è stata prorogata fino al 2023 la cassa integrazione per i lavoratori coinvolti nella procedura di in amministrazione straordinaria, mentre è stato esteso al 2022 il rimborso dei biglietti che i passeggeri non hanno potuto utilizzare per la cessazione dell’attività della compagnia aerea, già previsto con il fondo da 100 milioni già in funzione per il 2021.

Per maggiori informazioni

Prorogati gli ammortizzatori Covid 19 (13 settimane nel periodo 01/10-31/12/2021) – Pubblicazione in GU del DL 146/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 che tra gli altri, dispone la proroga fino al 31 dicembre degli ammortizzatori Covid 19.

In particolare all’articolo 11 viene prevista la possibilità – per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 (data d entrata in vigore del provvedimento), domanda di assegno ordinario FIS e di cassa in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo 1 ottobre- 31 dicembre 2021.

Le 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previste dal DL Sostegni (art. 8, co. 2 DL 41/2021), decorso il periodo autorizzato.

La domanda di accesso dovrà essere inoltrata all’INPS a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di invio delle domande è fissato al 30 novembre p.v.

Nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è inoltre tenuto ad inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’ammortizzatore sociale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Ai datori di lavoro che richiedono le 13 settimane di ammortizzatori Covid si applica il blocco dei licenziamenti per la durata della fruizione del trattamento. Il blocco dei licenziamenti non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile; qualora sia predisposto un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello naz! ionale, d i incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Seguirà una nota di sintesi sulle altre disposizioni previste dal DL

Ricordiamo in sintesi gli strumenti ordinari, in particolare:

  • l’assegno di solidarietà (art. 31 d.lgs 148/2015) in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016);
  • l’assegno ordinario (art. 30 d.lgs 148/2015), come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016)

Si ricorda che possono beneficiare degli ammortizzatori sociali i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinatocompresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

Accordo aziendale

L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario

Riduzione dell’orario

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato

Termine di presentazione della domanda

La domanda va presentata alla struttura INPS territorialmente competente entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

ASSEGNO ORDINARIO

Causali

L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito garantita in relazione alle causali previste

– dalla normativa in materia CIGO (escluse le intemperie stagionali) secondo i criteri dettati dal D.M. n. 95442/2016

– previste dalla normativa in materia di CIGS, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendali secondo i criteri dettati dal D.M. n. 94033/2016.

In base alla causale adottata sarà necessario presentare all’INPS territorialmente competente specifica documentazione a corredo della domanda

Informazione e consultazione sindacale

A prescindere dalla causale invocata, ai fini dell’accesso all’Assegno Ordinario, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di:

  • comunicazione preventiva alle RSA/RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
  • trattativa, che può anche concludersi senza raggiungere un accordo, in caso di richiesta di esame congiunto

L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti

Termine di presentazione della domanda

La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Pagamento

Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

Il pagamento diretto da parte dell’Istituto al lavoratore avente diritto, può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2, circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197

Decreto Fiscale n. 146/2021 – Novità sulla riscossione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale (entrato in vigore il 22 ottobre 2021) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha introdotto una serie di novità in materia di riscossione.

Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
Come noto, il Decreto Sostegni-bis ha previsto, per quanto riguarda le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, che non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:

·       entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

·       entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

·       entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

·       entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

·       entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Con il Decreto Fiscale è concessa un’ulteriore possibilità per non decadere se si versa tutto il dovuto entro il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 sono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60 giorni) per effettuare il versamento. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19

Infine, per i piani di rateazione in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ovvero dall’8 marzo 2020 e più volte prorogata fino al 31 agosto 2021, la decadenza dai suddetti piani si concretizza al mancato pagamento di 18 rate (e non 10) anche non consecutive.

I debitori, che al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) siano incorsi in decadenza dai piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione a detti piani della decadenza nella nuova misura sopra riportata (18 rate).

Con riferimento ai carichi ricompresi in piani di dilazione restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo 1°ottobre – 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, restano acquisiti gli interessi di mora corrisposti, nonchè le sanzioni e le somme aggiuntive10.

In allegato Decreto Legge n.146/2021

Green Pass – interpretazione obbligo di controllo

Faq n. 12 del Governo

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in tema di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, di seguito alcune considerazioni sulla interpretazione dell’obbligo di controllo formalizzata dal Governo attraverso la FAQ n. 12, disponibile al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.

La domanda posta nella FAQ è relativa all’interrogativo se il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone debba essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo.

La risposta del Governo è negativa, posto che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.

L’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta del green pass in corso di validità è disposto dalla legge “ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro”) (DL n. 52/2021, art. 9-septies, commi 1, 6 e 8), per cui la Presidenza del Consiglio ha valorizzato tale aspetto formale e non la tutela sostanziale derivante dalla presenza in azienda di un lavoratore privo di green pass al momento del controllo.

La conseguenza è che i controlli a campione predisposti all’interno dei luoghi di lavoro potranno continuare a essere effettuati, tuttavia, il lavoratore trovato sprovvisto di green pass in corso di validità all’interno del luogo di lavoro, per evitare la sanzione, potrà dimostrare – attraverso la presentazione della data e ora di scadenza evidenziata nel green pass – che, al momento dell’accesso in quel luogo di lavoro, era in possesso del green pass valido, andando così esente da ogni tipo di sanzione (sia contrattuale, che amministrativa).

Anche in relazione a questa nuova impostazione, abbiamo anche richiesto un orientamento uniforme al Ministero dell’Interno sulle procedure di comunicazione delle violazioni alle Prefetture.

Cogliamo l’occasione per rendere noto che le linee guida in materia, emanate per il lavoro pubblico, sul punto[1] (v. nota), sostengono una tesi contrastante con quanto sostenuto da Confindustria (ma anche da eminenti autori) ossia che l’assenza ingiustificata permane tale fino alla presentazione del green pass (cfr. art. 3, comma 6, del d.l. n.127/2021) e, pertanto, “prevale” su altri “titoli”, intervenuti successivamente, che giustificherebbero l’assenza stessa.

Riteniamo di dover confermare comunque la posizione già espressa in quanto la legge appare chiara nel disporre che “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

[1] Nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)

Inizia la transizione verso la Nuova tv digitale

Parte la transizione verso la Nuova tv digitale. Dal 20 ottobre alcuni canali tematici di Rai e Mediaset sono visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al sistema di codifica del segnale MPEG-4.

Per la Rai, ad essere interessati dal cambiamento, sono i nove canali Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola, mentre continuano a rimanere visibili a tutti Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24.

Per Mediaset, invece, sono coinvolti i canali TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV, mentre rimangono contemporaneamente visibili tutti gli altri canali, a partire da Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

I cittadini potranno verificare se il proprio televisore è abilitato a ricevere il segnale con la nuova tecnologia e in caso contrario sostituirlo acquistando una nuova tv o un decoder utilizzando i bonus messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il passaggio definitivo al nuovo standard tecnologico di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 avverrà dal gennaio 2023.

Per maggiori informazioni

nuovatvdigitale.mise.gov.it

Comunicazione alloggiati: pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021

Il provvedimento stabilisce nuove modalità di comunicazione con le questure

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021 (in allegato) il decreto del Ministero dell’interno che – andando a modificare ed integrare il vigente decreto 7 gennaio 2013 – fissa le nuove modalità di comunicazione con le questure, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di polizia.

Il decreto consentirà di stabilire un collegamento diretto e sicuro, tramite web service, tra i sistemi gestionali delle strutture ricettive e i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza. Le sue disposizioni entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 12 gennaio 2022.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

In Allegato Notifica_Alloggiati_dm_16_settembre_2021

Bonus affitti (art. 28 DL 34/2020) per soggetti con domicilio fiscale in comuni colpiti da evento calamitoso

Bonus affitti anche in assenza di riduzione di fatturato per i mesi marzo 2020 – luglio 2021 per le imprese con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi

Con risposta ad interpello 713 del 15 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire chiarimenti in merito al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020 e s.m.i.) per i soggetti esercenti attività turistico-ricettiva con domicilio fiscale in comune colpito da evento calamitoso, confermando che “deve ritenersi applicabile non soltanto con riferimento ai mesi del 2020 (da marzo a dicembre) ma anche con riferimento ai mesi del 2021 (da gennaio a luglio) la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del Decreto rilancio secondo cui “il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ( ovvero, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente) (…) ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”

Pertanto, le imprese con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, con sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), possono fruire del bonus affitti ex art. 28 DL Rilancio per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla riduzione di fatturato del 50%.

Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo – Istruzioni INPS

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Inps, con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, che si allega, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, di soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero spetta per la durata di 36 mesi (elevato a 48 mesi per le assunzioni/trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e il beneficio spettante, valorizzando gli specifici elementi della sezione secondo le modalità riportate nel messaggio.

La valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Poiché la Commissione europea per ora ha autorizzato l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – c.d. Temporary Framework), l’Istituto si riserva di fornire le istruzioni relative all’esonero per le eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, all’esito del relativo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.

L’Inps ricorda di aver fornito le prime indicazioni sulla misura agevolativa con circolare n.56 del 12 aprile 2021 (v. precedente articolo citato in calce).

L’Inps ribadisce che l’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, e pertanto non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020.

Si rimanda al testo del Messaggio per un maggior approfondimento

Online i chiarimenti dell’INPS sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021, a seguito dell’autorizzazione della Commissione UE

Vi ricordiamo, come anche evidenziato con una news diffusa nel sito del Ministero del Lavoro, che von il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, il provvedimento ricorda che l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. La durata dell’agevolazione è, peraltro, estesa a 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Tenuto conto che la Commissione Europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concessione dell’esonero in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), l’Istituto fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per tutti i dettagli, consulta

Fonte: Ministero del Lavoro

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 del 16 ottobre 2021 DPCM 12 ottobre 2021 – Novità modalità di controllo dei green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

CIRCOLARE COVID 19 del 16 ottobre 2021
DPCM 12 ottobre 2021 – Novità modalità di controllo dei green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

ALLEGATO: Nota Confindustria DPCM 12 ottobre 2021

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM 12 ottobre 2021, che modifica il DPCM 17 giugno 2021, recante, tra l’altro, la disciplina sulla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass. Il DPCM 12 ottobre 2021 introduce alcune novità in merito alle modalità di verifica del possesso del Green Pass da parte dei datori di lavoro.

In particolare, oltre all’app “VerificaC19”, il DPCM prevede specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H del provvedimento, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi – inclusi quelli di rilevazione delle presenze – le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. A tal proposito, il Portale INPS metterà a disposizione un nuovo servizio “Richiesta verifica Green-Pass” che prevede un’apposita richiesta di utilizzo da parte del datore di lavoro, con più di 50 dipendenti, che dovrà indicare i verificatori da abilitare in relazione ai propri dipendenti. Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. Nel caso in cui, dalla verifica effettuate con tale modalità, il lavoratore non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, questo ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro attraverso l’app “VerificaC19”

Importante! Segnaliamo infine che il nuovo comma 14 dell’art. 13 del DPCM prevede che Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano: a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; b) l’avvenuta guarigione da COVID-19; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare, con esito negativo.

 

Si rinvia alla allegata nota di commento di Confindustria

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 del 15 ottobre 2021 Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro

CIRCOLARE COVID 19 del 15 ottobre 2021

Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro – Comunicazione sintesi modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del Green pass

ALLEGATI: Primi chiarimenti di Confindustria FAQ del Governo –  Sintesi Green pass obbligatorio – cartello di avviso INGRESSO GREEN PASS – NOMINA PER CONTROLLO GREEN PASS

Con la presente facciamo seguito a quanto inviato lo scorso 22 settembre con le prime indicazioni di Confindustria circa l’introduzione dell’obbligo della certificazione verde c.d. “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro privati decorrente da oggi 15 ottobre e le recenti FAQ pubblicate dal Governo sul tema. Riportiamo di seguito le prime modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del Green pass, in attuazione di quanto previsto dal DL n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

 

PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO
DEL GREEN PASS PER L’ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

 

  1. SCOPO – La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato da oggi 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per tutti i soggetti ai quali si applica il decreto-legge n. 127/2021.

 

  1. CAMPO DI APPLICAZIONE – La procedura è predisposta in applicazione delle disposizioni previste del decreto-legge n. 127/2021 relativamente alla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro, di formazione o di volontariato e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro, che potranno essere effettuate “a campione”.

 

  1. DEFINIZIONI
  • Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.
  • Incaricato al Controllo: Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).
  • Certificazione Verde: certificazione sia in formato digitale che cartaceo, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. n. 52/2021.
  • Green Pass: Certificazione Verde Covid-19
  • Procedura: Modalità specifiche per svolgere un’attività o un processo.
  • VerificaC19: Applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di verificare codice QR Code per la verifica del possesso della Certificazione Verde.
  • APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso

 

  1. RESPONSABILITÀ
  • Datore di Lavoro: è il responsabile della designazione dell’Incaricato al Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura;
  • Incaricato al Controllo: è il responsabile addetto alle attività di controllo previste dalla presente procedura.

 

  1. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE – L’incaricato al controllo della certificazione verde viene designato dal datore di lavoro attraverso formale lettera di incarico e relativa informativa (in allegato).

 

  1. MODALITÀ DI OPERATIVE DI CONTROLLO DA PARTE DELL’INCARICATO – Lo svolgimento dell’attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software denominata “VerificaC19” che garantisce l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

 

La modalità operativa da attuare in concreto deve corrispondere alle seguenti indicazioni operative:

  • L’incaricato al controllo potrà effettuare la verifica sia al 100% degli interessati in forma continuativa, che a campione, garantendo il controllo di almeno il 50% degli interessati (adottando, in tal caso, criteri non sistematici per evitare elusioni calcolate) prioritariamente, al momento dell’ingresso, o anche a campione, in un momento successivo all’ingresso, richiedendo all’interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
  • L’incaricato al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” legge il QR Code.
  • L’APP mostrerà all’Incaricato al controllo le seguenti informazioni:

 

GREEN PASS VALIDO

 

  1. Validità della Certificazione Verde (Green Pass)
  2. Nome cognome e data di nascita dell’intestatario

 

  • Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, l’incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
  • In questo caso l’incaricato al controllo consentirà l’accesso all’interessato;

 

ESENTATI

 

  • L’incaricato consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

 

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________”;
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

 

GREEN PASS NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

 

  • L’incaricato non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
  • L’incaricato non consente l’accesso all’interessato che presente Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
  • L’incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

 

 

  1. OBBLIGHI E DIVIETI PER L’INCARICATO

 

L’Incaricato al Controllo:

  • non deve effettuare: fotografie
  • non deve effettuare: copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
  • non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
  • avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.
  • non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy – Regolamento UE 2016/679

 

  1. STRUMENTI DI VERIFICA

 

Il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell’incarico assegnato qualora l’incaricato non sia in possesso di dispositivo privato per lo svolgimento dell’attività indicata nella presente procedura.

 

  1. INFORMAZIONI E APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Per ogni informazione e chiarimento operativo in ordine alla presente procedura, nonché riguardo all’applicazione della stessa si farà riferimento al Datore di lavoro.

 

 

Designazione dell’incaricato

Per la designazione dell’incaricato riportiamo in allegato un fac-simile (nomina controllo green pass), da redigere su carta intestata dell’azienda e da adattare evidentemente alla singola realtà aziendale alla quale si riferisce il documento e nella quale opera il designato, quale Incaricato al Controllo, che tiene conto delle principali esigenze informative e rispetta le previsioni normative dettate dal d.l. n. 127/2021.

 

Informativa all’incaricato

Una volta che si siano divulgate le procedure utilizzate in azienda, dandone diffusione a tutto il personale e alla generalità dei soggetti sui quali incombe l’obbligo di Green Pass imposto dal d.l. n. 127/2021, e dopo aver designato e delegato l’Incaricato al Controllo occorre dettagliare una specifica informativa al designato, per la quale in conclusione riportiamo in allegato uno specifico fac-simile (nomina controllo green pass), da trasporsi e redigere su carta intestata dell’azienda e adattarsi alla singola impresa interessata, che tiene conto delle disposizioni normative dettate dal d.l. n. 127/2021, così come enucleate nella procedura aziendale.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 del 22 settembre 2021

CIRCOLARE COVID 19 del 22 settembre 2021

ALLEGATI: Incarico_per_verifiche – COMUNICATO_AZIENDALE – Decreto_L21092021n127 – MODALITA_OPERATIVE

Obbligo di green pass nei luoghi di lavoro privati – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Si segnala che sulla GU Serie Generale n.226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, che si allega.

Attenzione! Il Decreto introduce, tra l’altro, l’obbligo della certificazione verde c.d. “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro privati (art. 3) inserendo un apposito art. 9-septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Si fornisce di seguito una breve sintesi della norma e si allegano alcune bozze utili a guidare i datori di lavoro negli adempimenti previsti.

Ai sensi all’art.3 del decreto allegato, è previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, fermo restano le norme già emanate per specifici settori (quali ad esempio i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) e fatto ovviamente salvo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale muniti di idonea certificazione rilasciata ai sensi della circolare del Ministero della Salute (da ultimo, n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute e s.m.i.).

Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti (compresi i titolari delle strutture ricettive) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Importante! A tal fine, i datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del green pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in commento (vedi bozze allegate).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10 del decreto in commento e, pertanto, attraverso la APP “verifica C19”.
N.B. Privacy: La verifica non dovrà comportare comunque la raccolta dei dati dell’interessato in quanto il controllo non costituisce “trattamento dei dati”.

I lavoratori privi o non in possesso della certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono sospesi dalla prestazione lavorativa – senza retribuzione né altro compenso o emolumento – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (ossia di sospensione per mancato possesso o esibizione del green pass), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Invece, l’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi in commento, è punito con sanzione amministrativa e restano ferme – in questo caso – le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Si segnala altresì che gravose sanzioni amministrative sono previste anche per i datori di lavoro in caso di mancata adozione delle modalità organizzative dei controlli e delle verifiche stesse (in particolare, da 400 a 1000 euro).

Aggiornamento protocollo sicurezza: si ricorda, infine, la necessità di aggiornare i protocolli anti contagio e le relative informative inserendo la possibilità per il personale e per coloro che accedono ai luoghi di lavoro di essere soggetti al controllo del “green pass”.

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 20 agosto 2021

Upa informa

Circolare del 20 agosto 2021

     Argomenti:

  • Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito
  • Credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: istanze dal 4 ottobre 2021
  • In Gazzetta Ufficiale lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro
  • L’Agenzia Entrate rilascia la nuova Guida sul Bonus facciate
  • Legge di conversione del DL Sostegni-bis. Le novità fiscali
  • Contratti a termine e somministrazione – Decreto Sostegni bis – Prime indicazioni di Confindustria
  • Il Decreto Sostegni-bis: aspetti fiscali di interesse per le imprese
  • POLIZZA COVID PER TURISTI STRANIERI OFFERTA DA REGIONE LIGURIA
  • Contributi a fondo perduto – Voucher per consulenza, formazione ed acquisto di beni e servizi strumentali per digitalizzazione – Camera di Commercio – Anno 2021
  • Greenpass: la circolare del Ministero dell’Interno sui controlli
  • Accordo bilateralità 5 agosto 2021 – Contributo straordinario di solidarietà e rateazione dei contributi EBIT non versati
  • Greenpass: ristorazione e altri servizi per alloggiati e non. Domande frequenti
  • Pubblicate sul sito del Governo le FAQ relative al green pass per la ristorazione in albergo e per i centri termali
  • Dal Sostegni bis convertito: maxi bonus per l’utilizzo del Pos
  • Digitale terrestre: nuove date per lo switch off
  • Non paga Ires e Irap il contributo anti-Covid erogato dalla Regione
  • PROROGA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I CAMPEGGI
  • Nuova Sabatini, riapre lo sportello per presentazione domande
  • DL Sostegni Bis – Contributo a fondo perduto – Provvedimento AdE 2 luglio 2021

ALLEGATI: Polizza_COVID Regione Liguria – Dm turismo agosto 21  – Greenpass verifica identità  – Guida_Bonus_Facciate_07_21 – Il Decreto Sostegni bis – Aspetti fiscali

Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che il credito imposta non ha le caratteristiche dell’aiuto di Stato essendo rivolto a tutti i soggetti economici.

Pertanto, la fruizione di tale beneficio di carattere generale non è soggetta all’obbligo di indicazione nel quadro RS “aiuti di stato” della dichiarazione dei redditi dell’anno di percezione, né deve essere computato evidentemente ai fini del plafond stabilito dal quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea ed in caso di utilizzo in compensazione non si applicano né i limiti di compensazione annua, né i limiti di compensazione dei crediti d’imposta indicati nella sezione RU.

Credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: istanze dal 4 ottobre 2021

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha delineato la procedura per la richiesta e la fruizione del credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonché ha pubblicato contestualmente il modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione.

Si ricorda che il credito d’imposta in esame è finalizzato ad agevolare le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.

L’agevolazione spetta nella misura del 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo per le casse erariali di 200 milioni di euro.

Per accedere al credito d’imposta, i contribuenti dovranno presentare un’apposita comunicazione, da trasmettere tra il 4 ottobre 2021 e il 4 novembre 2021, utilizzando l’apposito modello per indicare le spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato.

All’interno del periodo temporale agevolato, il contribuente potrà anche:

·       inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Pertanto, l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle inviate in precedenza;

·       presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

L’istanza può essere inviata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato e deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il servizio web messo a disposizione nell’area riservata dell’utente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o i canali telematici della medesima.

Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia entro un massimo di 5 giorni una ricevuta di presa in carico o di scarto, con indicazione delle eventuali motivazioni, che sarà resa disponibile al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Quando la finestra temporale per la presentazione della comunicazione sarà terminata, l’Agenzia pubblicherà entro il 12 novembre 2021 un apposito Provvedimento in cui determinerà, in base all’ammontare totale richiesto nelle istanze presentate, la percentuale di fruizione dell’agevolazione.

Infatti, si ricorda che le risorse stanziate dall’erario per il credito d’imposta sono limitate a 200 milioni di euro, pertanto al fine di rispettare la soglia di spesa stabilita, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’ammontare richiesto moltiplicato per la percentuale suddetta, determinata dall’Agenzia rapportando il limite complessivo di spesa all’importo totale richiesto.

Di conseguenza, se l’ammontare richiesto nelle comunicazioni sarà superiore alla soglia, l’importo del credito d’imposta “effettivo” sarà minore rispetto alla percentuale “teorica” del 30%, mentre invece se l’ammontare delle richieste sarà minore o uguale alle risorse stanziate, il quantum “teorico” corrisponderà a quello “effettivo”.

Una volta determinata la percentuale di fruizione, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta:

·        in compensazione tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento suddetto; oppure

·        nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa.

Rispetto alla versione precedente dell’agevolazione prevista nel 2020, non è più possibile cedere il credito a terzi.
Inoltre, si ricorda che la misura agevolativa non rileva ai fini della formazione del reddito per le imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.

In Gazzetta Ufficiale lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che detta i criteri operativi per l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010 del valore fino a 5.000 euro. L’annullamento automatico è circoscritto ai soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Per il perfezionamento dell’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, in quanto tutto avviene ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’importo è determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché si tratti di ruoli che sono stati oggetto della “rottamazione dei ruoli” o del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” .

In base a quanto riportato nel Decreto:

·       entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, relativi a soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore fino a 5.000 euro;

·       entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore a 30.000 euro;

·       entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri.

Da ultimo, per i coobbligati d’imposta, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.

L’Agenzia Entrate rilascia la nuova Guida sul Bonus facciate

Dopo la proroga per tutto il 2021 prevista dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e alla luce di un anno e mezzo di chiarimenti operativi sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida operativa al bonus facciate che si riporta in allegato.

 

Legge di conversione del DL Sostegni-bis. Le novità fiscali

È stato convertito in Legge il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Di seguito le principali misure fiscale introdotte dalla Legge di conversione, approvata in via definitiva il 22 luglio 2021.

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA 
La Legge di conversione proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto.
Destinatari del differimento sono i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Possono inoltre beneficiare della proroga i contribuenti:
che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi i “minimi” e i “forfetari”;
che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici.

Contributi a fondo perduto
Il Decreto Sostegni-bis ha previsto nuovi contributi a fondo perduto al fine di sostenere le attività maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica.
In particolare, il provvedimento ha previsto tre tipologie di aiuti:
un contributo “automatico” pari a quello del DL Sostegni;
se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

Contributo per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro (art. 1)
La Legge di conversione ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, che sostituisce quelle previsto in origine dal comma 30 dell’art. 1 del Decreto (il cui riconoscimento era subordinato all’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione).
Viene ora previsto che a tali soggetti, se in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi” disciplinati dal “Sostegni-bis”, spetta un contributo da determinare secondo le tre diverse modalità di calcolo già sperimentate per i contribuenti con ricavi/compensi sotto i 10 milioni di euro.
  
Contributi a sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)
La Legge di conversione riduce da 4 mesi a 100 giorni il periodo di chiusura necessario per la concessione di contributi per le attività economiche costrette a chiudere a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Vengono inoltre destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2021, al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere a causa dell’emergenza Covid e al ristoro degli operatori che erogano servizi di logistica e trasporto e di allestimento, i cui ricavi derivano, per oltre il 51%, da attività riguardanti fiere e congressi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Crediti d’imposta
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 4)
Viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (art. 28, comma 5, del DL 34/2020). Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% del canone di locazione e nella misura del 50% del canone di affitto d’azienda.
Per i soggetti diversi da quelli menzionati sopra ossia:

·       per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis (2019 per i soggetti cosiddetti “solari”)

·       nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

·       il credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 28, commi 1, 2 e 4, del DL 34/2020) spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% del canone di locazione e al 30% del canone di affitto d’azienda.

·       Ai soggetti locatari che svolgono attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. L’agevolazione spetta comunque ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quindi a prescindere dal requisito della riduzione di fatturato.

Il credito d’imposta viene esteso (in misura pari al 40% per i canoni di locazione e al 20% per i canoni d’affitto) alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio – con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Il beneficio è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il beneficio spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito relativo alla riduzione di fatturato.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Sospensione del cashback e crediti imposta per pagamenti elettronici a mezzo Pos (art. 11-bis)
Con la conversione in legge viene previsto:

·       la sospensione per il secondo semestre 2021 dei programmi “Cashback” e “Super Cashback” e contestualmente vengono ridotte le risorse finanziarie riconosciute per l’erogazione dei relativi rimborsi;

·       l’incremento al 100% del credito d’imposta per le commissioni con pagamenti elettronici per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronici o evoluti;

·       l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (Pos).

Per entrambi i crediti d’imposta:

·       dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

·       l’utilizzo è ammesso esclusivamente attraverso la compensazione orizzontale successivamente al sostenimento della spesa;

·       è previsto l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello (art. 48-bis)
La Legge di conversione dal DL Sostegni-bis ha introdotto un nuovo credito d’imposta per i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti, che si aggiunge al credito d’imposta formazione 4.0, potenziato e modificato della Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 1064 – lett. i-l).
Il nuovo credito d’imposta è pari al 25% – nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 – delle spese:

·       sostenute fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;

·       relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

·       Sono beneficiarie dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dai settori di appartenenza e dalle loro dimensioni.

Il nuovo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP. In caso di approvazione definitiva della misura, le imprese che otterranno il credito di imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione.
 
Le novità in materia di riscossione
Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione (art. 9)
La Legge di conversione proroga di due mesi (dal 30 giugno al 31 agosto 2021) il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. I versamenti in questione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.
Viene inoltre posticipata al 31 agosto 2021:

·       la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione;

·       l’efficacia dell’art. 145 del DL n. 34/2020, che ha sospeso l’applicazione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo;

·       la sospensione delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 (art. 9)
La Legge di conversione conferma l’incremento per il 2021 del limite annuo dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, che passa da 700.000 a 2 milioni di euro.
Tale limite era già stato incrementato lo scorso anno, da 700.000 a un milione di euro, dall’art. 147 del DL 34/2020.

Nuovi termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata (art. 1-sexies)
La Legge di conversione modifica i termini di pagamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”) e alla procedura di “saldo e stralcio”.

Il versamento delle somme dovute si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se è effettuato integralmente entro:

·       il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

·       il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

·       il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

·       il 31 ottobre 2021, per la tata in scadenza il 30 novembre 2020;

·       il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

Altre novità fiscali
Estensione del bonus vacanza (art 7-bis)
La Legge di conversione estende le misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (c.d. bonus vacanza) anche ai pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del DLgs. n. 79/2011.
Viene inoltre istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
I criteri di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Infine, viene esteso il fondo istituito ai sensi dell’art 182 del dl 34/2020 anche alle agenzie di animazione per feste e ai villaggi turistici.

Somme erogate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 42)
La Legge di conversione ha introdotto un nuovo comma 8-bis all’art. 42 del Decreto, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito imponibile i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati in via eccezionale dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
   
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni detenute da persone fisiche (art. 14)
La Legge di conversione ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 la facoltà di rivalutare fiscalmente terreni e partecipazioni. Entro tale data deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e redatta la perizia giurata di stima.
  
Rinegoziazione contratti commerciali (art. 4-bis)
Viene modificata la procedura di ricontrattazione delle locazioni commerciali, quando il locatario subisce una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi.
Viene ora previsto che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare l’emergenza o non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico-finanziari concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.

Contratti a termine e somministrazione – Decreto Sostegni bis – Prime indicazioni di Confindustria

L’art. 41-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni-bis”) convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (pubblicata sul supplemento ordinario n, 25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 e, pertanto, già in vigore) ha apportato importanti novità alla disciplina del contratto a tempo determinato con particolare riguardo alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.

L’art. 41-bis (“Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato”) prevede che “all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni”.

La prima modifica è contenuta nella lett. a) dell’art. 41-bis che prevede che “al comma 1” (che è il comma che individuava le “causali” di legge) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51»”. Quindi il comma 1 dell’art. 19 risulta il seguente:
“Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.”

In sostanza il legislatore ha accolto una proposta avanzata da lungo tempo da Confindustria, peraltro come mera ipotesi di compromesso, al solo scopo di attenuare le insostenibili rigidità introdotte dal c.d. “decreto dignità”, specie in ordine alla possibilità di effettuare proroghe e rinnovi dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

Ora, pertanto, con accordi di livello nazionale o di secondo livello, stipulati ai sensi dell’art. 51 de d. lgs. n. 81 dl 2015, sarà possibile contrattare e concordare, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero con le rappresentanze aziendali, “specifiche esigenze” al ricorrere delle quali, in virtù del rinvio al comma 1 dell’art. 19, operato dall’art. 21 dello stesso decreto legislativo, potranno essere prorogati o rinnovati contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

In quest’ultimo caso, anche laddove l’Agenzia assuma a termine il lavoratore da inviare in missione presso l’utilizzatore, quest’ultimo potrà rappresentare l’esigenza specifica contrattuale che legittima l’eventuale proroga del contratto già in essere o l’eventuale rinnovo (cfr. art. 2, comma 1- ter, del dl n. 87 del 2018 convertito in l. n. 96/2018).

A maggior ragione il datore di lavoro che assuma direttamente con contratto a termine, potrà prorogare o rinnovare tale contratto al ricorrere delle esigenze individuate contrattualmente.

Naturalmente andranno rispettati sia il temine massimo dei ventiquattro mesi di durata sia le percentuali massime di legge di utilizzo di lavoratori a termine, sempre che la contrattazione non abbia provveduto a dar seguito ai rinvii ad essa riservati dalla legge per poter modificare tali limiti (art. 19, comma 2, e artt. 23, comma 1 e art. 31, commi 1 e 2).

La seconda modifica all’art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,è contenuta nella lett. b) dell’art. 41-bis che prevede che:
“dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

Con la seconda modifica, il legislatore, prendendo le mosse dalla prima modifica, introdotta con la lett. b-bis del comma 1, ha esteso il campo di applicazione delle “causali contrattuali” che non limiteranno i loro effetti alla sola disciplina dei rinnovi e delle proroghe ma che consentiranno anche di avvalersi di una nuova ipotesi di lavoro a termine.

Ed infatti, ove si verifichino le specifiche esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, sarà possibile stipulare anche un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

L’efficacia di tale disposizione è però limitata nel tempo perché sarà possibile porla in essere soltanto fino al 30 settembre 2022.

Secondo Confindustria alla luce dei lavori parlamentari – e in attesa di opportuni chiarimenti ministeriali – il limite temporale di efficacia del 30 settembre 2022 si riferirebbe esclusivamente alla possibilità di stipulare un primo contratto a termine di durata già superiore a 12 mesi e non alla distinta ipotesi di poter superare i 12 mesi in virtù di rinnovi e/o proroghe.

La volontà del Parlamento, dunque, non sarebbe quella di porre un limite temporale di efficacia all’introduzione delle “causali contrattuali”, bensì soltanto di limitare nel tempo l’efficacia della seconda modifica, ossia quella recata dal testo dell’autonomo e distinto comma 1.1.

L’Ufficio Sindacale è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Il Decreto Sostegni-bis: aspetti fiscali di interesse per le imprese

In allegato una presentazione sulle misure del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Sostegni bis) predisposta da Confindustria. Nel documento si ripercorrono i tratti salienti delle principali misure fiscali introdotte dal decreto. Sotto la lente di ingrandimento: presupposti, condizioni e criticità degli interventi di maggior interesse per le imprese.

POLIZZA COVID PER TURISTI STRANIERI OFFERTA DA REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria, prima in Italia, offre una polizza di copertura sanitaria ai turisti stranieri che soggiorneranno in Liguria dal primo giugno al 31 dicembre 2021 a copertura dei danni di un eventuale contagio da Covid.

Sono garantite:

  • indennità per ricovero (500 euro a forfait) e ricovero in terapia intensiva (1.000 euro a forfait) per copertura di spese sanitarie – cosa fare in caso di ricovero
  • diaria da convalescenza (50 euro al giorno per ricoveri di almeno 7 giorni fino a un massimo di 20 giorni) – come richiedere la diaria
  • rimborso del costo per il prolungamento del soggiorno in caso di ricovero, o obbligo di quarantena, sia per il contagiato che per il suo nucleo familiare (purché in strutture ufficiali della Liguria, fino a 500 euro per assicurato e 1.500 per nucleo familiare) – come richiedere il rimborso
  • indennità per sanificazione a favore della struttura turistica (500 euro all’ultima struttura nella quale l’assicurato ha alloggiato) – come richiedere l’indennità
  • assistenza telefonica 24 ore su 24 in italiano e in inglese – come contattare l’assistenza
  • assistenza in quarantena nella località turistica (consegna spesa e farmaci) – come contattare l’assistenza

Cosa fare in caso di sinistro – vademecum:

Contributi a fondo perduto – Voucher per consulenza, formazione ed acquisto di beni e servizi strumentali per digitalizzazione – Camera di Commercio – Anno 2021

La CCIAA ha approvato il nuovo “Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2021″, per la digitalizzazione delle PMI. Tutta la documentazione è reperibile al seguente LINK

Sono escluse dal Bando le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sui “Bandi voucher digitali I4.0” per le annualità 2018, 2019 e 2020”

Il bando ha una dotazione finanziaria di €. 255.000,00

Si tratta di un contributo a fondo perduto per acquisti in tema “industria 4.0”, quindi una ampia gamma di spese per favorire interventi di digitalizzazione nonché sistemi per lo smart working e il telelavoro.

Si tratta quindi di spese inerenti servizi di consulenza e/o formazione, oltre all’acquisto di beni strumentali (hardware, software, ecc…) nonché le relative spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura.

Il contributo a fondo perduto è pari al 70% delle spese ammissibili per un importo massimo di €. 10.000,00 per singola impresa ed è concesso ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’investimento minimo complessivo deve essere pari ad almeno €. 2.000,00.

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2021 fino al 120° giorno successivo alla ammissione al contributo.

Le domande potranno essere presentate mediante PEC all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it, dalle ore 8.00 del 21/06/2021 alle ore 21:00 del 20/07/2021 (l’impresa richiedente dovrà effettuare la trasmissione della domanda dalla propria PEC aziendale) secondo i modelli reperibili al link di cui sopra.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

La valutazione delle domande è a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Gli ambiti tecnologici di intervento sono individuati a pag. 2 del Bando cui si rinvia per un miglior approfondimento.

Si segnala che, nel caso di spese per consulenza e/o formazione fornite da soggetti che non siano centri di ricerca o simili (come indicato nella scheda tecnica del bando) essi devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie del Bando.

Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

I fornitori inoltre dovranno essere in possesso dei seguenti codici ATECO:
a) 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
b) 85.59.20 – Formazione nel settore delle tecnologie dell’informatica

Per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma 1, lett. b) l’impresa dovrà avvalersi di fornitori che siano in possesso dei codici ATECO corrispondenti all’attività di produttore/commerciante (esempio cod 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione).

Le imprese, a pena di decadenza del contributo eventualmente concesso, devono sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse.

Nel caso di variazioni delle spese presentate in domanda, queste devono essere previamente autorizzate dalla CCIAA.

In ultimo, si segnala che gli aiuti sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo con F23 precompilato.

Il dott. Massimiliano Amoretti (amoretti.m@uisv.it ) è a disposizione per tutta l’assistenza necessaria.

Greenpass: la circolare del Ministero dell’Interno sui controlli

Verifica identità

Con la circolare 10 agosto il ministero dell’Interno ha chiarito alcuni aspetti relativi alle attività di controllo per le attività soggette a greenpass.

In particolare la circolare chiarisce che “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.

in altre parole, l’operatore è legittimato a richiedere il documento di identità qualora lo ritenga necessario, in particolare quando appare evidente la discordanza tra i dati e la persona. (Ricordiamo che verifica C19, visualizza il nome dell’intestatario e la data di nascita).

Riportiamo in allegato il testo integrale.

Allegato

Accordo bilateralità 5 agosto 2021 – Contributo straordinario di solidarietà e rateazione dei contributi EBIT non versati

Siglato lo scorso 5 agosto un accordo con le OSL che prevede l’erogazione di un contributo straordinario in favore dei dipendenti e la rateazione dei contributi EBIT non versati alla data del 5/08

Vi informiamo che lo scorso 5 agosto, è stato sottoscritto un accordo con le OSL, che prevede l’attivazione – per il solo anno 2021 e attraverso l’EBIT – di un contributo straordinario, denominato “contributo di solidarietà” a favore dei lavoratori e la rateazione dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale e non versati alla data di sottoscrizione dell’accordo

 

Di seguito la sintesi dei contenuti dell’accordo, che si riporta in allegato.

 

Contributo di solidarietà

 

Lavoratori beneficiarilavoratori che nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 abbiano fruito di ammortizzatori sociali (Fondo di integrazione salariale, Cassa guadagni in deroga) con causale Covid 19 per sospensione dell’attività lavorativa a zero ore per almeno 18 settimane, anche non continuative, in forza alle aziende al momento del pagamento del contributo.

 

Stanziamento3 milioni di euro; saranno utilizzati per far fronte a tale spesa, in attuazione della dichiarazione a verbale di cui all’articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016, gli accantonamenti sul Fondo Sostegno al Reddito istituito presso l’EBIT.

 

Ammontare del contributo: Sarà determinato da EBIT per ciascun lavoratore, applicando la metodologia individuata nell’accordo. Per i lavoratori in part time, l’ammontare del contributo sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro individuale

 

Domanda: Entro il 30 settembre 2021 le aziende dovranno inviare ad EBIT l’elenco nominativo dei lavoratori aventi diritto alla prestazione, con indicazione per ciascuno di essi delle seguenti informazioni:

 

Nome Cognome Numero di settimane con sospensione a zero ore nel periodo 01/04/2020-31/03/2021 Orario individuale (da indicare sole se inferiore all’orario contrattuale a tempo pieno)

 

Erogazione del contributo: EBIT verserà all’azienda l’ammontare lordo del contributo di solidarietà complessivamente spettante ai suoi lavoratori e invierà alla stessa una distinta, in formato importabile, con l’indicazione per ciascun lavoratore beneficiario, dell’importo del contributo spettante.

L’azienda procederà a corrispondere la prestazione, negli importi indicati da EBIT al lordo delle ritenute fiscali, nel primo cedolino utile successivo all’accredito da parte dell’ente.

 

Nessun onere, né di natura fiscale, né di natura contributiva connesso all’erogazione del contributo di solidarietà, graverà sulle aziende.

 

Rateazione contributi

 

È stato inoltre convenuta la rateazione, a decorrere dal mese di gennaio 2022, dei contributi ex artt. 7 e 8[1] del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 dovuti all’Ente Bilaterale e non versati dalle aziende alla data del 5 agosto 2021

A tal proposito ciascuna azienda concorderà con EBIT l’ammontare delle rate e le scadenze per il versamento delle stesse.

 

Per gli approfondimenti si rinvia al testo dell’accordo allegato.

[1] Con riferimento all’articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 si ricorda che in base a quanto convenuto nell’ultimo accordo di rinnovo, non sono tenuti al versamento della quota di finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti

 

Greenpass: ristorazione e altri servizi per alloggiati e non. Domande frequenti

Con riferimento alle FAQ pubblicate lo scorso 30 luglio dal Governo in tema di greenpass, riportiamo qui di seguito le risposte alle domande più frequenti ricevute in questi giorni.

 

ristorazione agli alloggiati:

I clienti alloggiati possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza obbligo di greepass

 

ristorazione aperta anche ai non alloggiati:

nel caso in cui i servizi di ristorazione siano aperti anche ai non alloggiati, in caso di consumo al tavolo al chiuso, sarà necessario esibire il greenpass sia per gli esterni che per gli alloggiati.

altri servizi:

nelle strutture ricettive, l’obbligo di greenpass, è previsto solo per le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere,  per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica espressamente che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”.

Pubblicate sul sito del Governo le FAQ relative al green pass per la ristorazione in albergo e per i centri termali

I chiarimenti del Governo a seguito delle richieste di Confindustria Alberghi

Pubblicati sul sito del Governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone i chiarimenti attesi in merito a ristorazione agli alloggiati e centri termali.

Per quanto riguarda la ristorazione si conferma che per gli alloggiati non è richiesto il greenpass per l’accesso ai servizi di ristorazione loro esclusivamente dedicati.

Per i centri termali, si chiarisce che il green pass non è dovuto se l’accesso è finalizzato a usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

 

 

 

 

Dal Sostegni bis convertito: maxi bonus per l’utilizzo del Pos

A cura di Fisco Oggi

Recupero pieno, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, delle commissioni addebitate fino a metà 2022 sui pagamenti elettronici ricevuti dai consumatori finali

L’articolo 11-bis del Dl n. 73/2021, che recupera il contenuto dell’articolo 1 del Dl n. 99/2021 (decreto “Lavoro e imprese”, abrogato dallo stesso “Sostegni-bis”), oltre a potenziare il credito d’imposta per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (comma 10), ne istituisce un altro per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di dispositivi che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (comma 11). Il bonus spetta in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, ed è più consistente in caso di acquisto, avvenuto nel 2022, di strumenti di pagamento evoluti.
Le due novità arrivano con un doppio intervento sul Dl n. 124/2019, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020: per il credito d’imposta sulle commissioni, è stato inserito un nuovo comma 1-ter nell’articolo 22; dopo questo, è stato aggiunto un articolo 22-bis per il bonus legato all’acquisto o noleggio di strumenti “fiscalmente idonei”. Entrambe le agevolazioni vanno applicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.

Al 100%, per un anno, il bonus sulle commissioni
Il credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, ordinariamente pari al 30% delle commissioni addebitate loro dagli intermediari finanziari per i pagamenti ricevuti mediante carte di credito, di debito o prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (e spettante sempre che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino i 400mila euro), è innalzato al 100% per le commissioni maturate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.
L’operatore economico che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di privati ha diritto al credito d’imposta in misura potenziata se adotta:

  • strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”, collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza (articolo 2, comma 3, Dlgs n. 127/2015), ossia i registratori telematici
  • sistemi di incasso evoluti che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015).

Il nuovo credito per gli strumenti di pagamento elettronico
Doppia veste per il tax credit introdotto a favore degli operatori economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che si dotano di strumenti di pagamento fiscalmente idonei. L’importo spettante, la cui entità cambia a seconda sia dello strumento acquisito sia delle dimensioni del contribuente, può essere sfruttato soltanto in compensazione mediante modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) dopo il sostenimento della spesa e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. La somma non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico – in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis” – collegati ai registratori telematici, il bonus, parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo e alle spese di convenzionamento o per il collegamento tecnico tra gli strumenti, spetta, entro il tetto di spesa di 160 euro, nella misura:

  • del 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro
  • del 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione
  • del 10%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Più corposo il credito d’imposta per coloro che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il limite massimo di spesa agevolabile è doppio, 320 euro, e il bonus spetta nella misura:

  • del 100%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro
  • del 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione

del 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Digitale terrestre: nuove date per lo switch off

Indicate le nuove date per adeguarsi ai nuovi standard che verranno introdotti

 

Secondo un documento presentato il 27 luglio dal Mise alle associazioni del mondo della Tv e dei rivenditori, la dismissione della codifica Mpeg2 a favore dell’Mpeg4 su standard Dvbt, dovrebbe essere avviata a partire dal 15 ottobre 2021, invece che dal 1° settembre, mentre la dismissione generalizzata della codifica Mpeg-2 sarà poi definita con un successivo  provvedimento, da emanare entro la fine del 2021.

Gli utenti avranno pertanto più tempo per adeguarsi ai nuovi standard che verranno introdotti.

L’attivazione del Dvbt-2 a livello nazionale sarà invece disposta a partire dal 1 gennaio 2023, invece che giugno 2022, “ritenendo necessario un periodo più ampio per l’implementazione a regime del nuovo standard”, ha spiegato il ministero.

Il documento presentato modifica così il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 alla luce degli effetti della pandemia.

 Non paga Ires e Irap il contributo anti-Covid erogato dalla Regione


Il sostegno economico erogato dalla Regione per far fronte all’emergenza sanitaria è assimilabile ai cfp

L’agevolazione introdotta dal decreto “Ristori” è a favore delle attività produttive che a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza si trovano in difficoltà finanziaria e rischiano la chiusura

Il sostegno economico erogato dalla Regione in forma di sovvenzione del prestito ricevuto in banca per far fronte all’emergenza sanitaria e per non chiudere l’attività è assimilabile ai contributi a fondo perduto erogati con gli stessi scopi dallo Stato nel periodo della pandemia e, di conseguenza, non è rilevante ai fini dell’imponibile Ires e Irap.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 521 del 29 luglio 2021 risolve il dubbio di un contribuente che ha ricevuto un finanziamento bancario parzialmente coperto da un contributo regionale a fondo perduto corrisposto per far fronte all’emergenza da Covid-19.
L’istante chiede se anche la sovvenzione da lui ricevuta, erogata dall’ente territoriale, sia esente da tassazione come i cfp riconosciuti dallo Stato a sostegno degli operatori danneggiati dal Coronavirus.

La risposta dell’Agenzia è positiva. Il documento di prassi ricorda che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha lasciato fuori dal calcolo dell’imponibile, ai fini delle imposte sui redditi (articoli 61 e 109 comma 5 Tuir) e dell’Irap, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.
Il contributo oggetto dell’interpello è stato assegnato dalla Regione in base alle disposizioni riguardanti gli aiuti in regime di esenzione a favore degli investimenti delle piccole e medi imprese, e secondo le regole straordinarie stabilite dalla Commissione europea a causa della pandemia, ossia, in sintesi, erogato sotto forma di sovvenzione di parte dei finanziamenti chiesti per coprire la carenza di liquidità e non chiudere le attività, e salvaguardare il livello occupazione. Chi accede all’agevolazione deve autocertificare di aver subito perdite di fatturato o incrementi dei costi “in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa”, e dichiarare quali sono le singole attività destinatarie dell’incentivo.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che il regime di esenzione Ires e Irap, previsto dall’articolo 10-bis su richiamato, possa essere applicato anche al contributo concesso dalla Regione all’istante, perché rientra tra i contributi “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Fonte: Fisco Oggi

PROROGA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I CAMPEGGI


Prorogata al 7 ottobre 2021 l’entrata in vigore dalla seconda parte della regola tecnica di prevenzione incendi
(art. 11 – duodecies della Legge n. 87/2021)

Con la Legge di conversione del Decreto Legge recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stata prevista la proroga al 7 ottobre 2021 dell’entrata in vigore della seconda parte delle disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi previste per le strutture turistiche-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Riportiamo di seguito un approfondimento in materia elaborato dal dott. Alessandro Timossi dell’area “Ambiente e sicurezza” di Assindustria Venetocentro – Imprenditori di Padova e Treviso.

 

APPROFONDIMENTI

Con la Legge del 17 giugno 2021 n. 87 (1), recante la conversione in legge il Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stato introdotto il nuovo articolo 11 – duodecies, con il quale è stata disposta la proroga al 7 ottobre 2021 dell’entrata in vigore della seconda parte (2) delle disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi previste per le strutture turistiche-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

 

Le disposizioni in questione, che sono entrate in vigore il 22 giugno 2021, si applicano alle strutture turistiche-ricettive all’aria aperta che dal 7 ottobre 2014, sono in regola con la prima parte delle disposizioni di sicurezza antincendio prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi (2) ed è stata presentata la segnalazione certificata di inizio al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio (3).

 

Disposizioni

Al fine di limitare l’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 nel settore del turismo, l’articolo della Legge in quesitone, dispone per le strutture turistiche-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.):

-)       esistenti alla data del 13 aprile 2014;

-)       con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

-)       prive di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

-)       prive di una pianificazione o di una programmazione di lavori di realizzazione, di modifica, di adeguamento, di ristrutturazione o di ampliamento anche in corso di realizzazione, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco (4);

 

la proroga dell’entrata in vigore della seconda parte delle disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi, la cui entrata in vigore era stata prevista per il 7 ottobre 2020.

 

Disposizioni di prevenzione incendi oggetto di proroga

Le disposizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone (2), oggetto di proroga al 7 ottobre 2021 sono previste:

-)       nel titolo I – capo II dell’allegato ed attinenti:

*)      alle caratteristiche dell’area e relative:

  • )      alle distanze di sicurezza delle aree d’insediamento, intesa l’area composta dall’insieme delle zone destinate all’insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili;
  • )      alle distanze minime previste per l’accesso all’area dei mezzi di soccorso;
  • )      alla sistemazione interna delle piazzole (unità fisse e/o mobili);

 

*)      alle caratteristiche costruttive delle strutture fisse per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle stesse;

*)      alle attività accessorie, quali:

  • )      i locali adibiti a depositi di materiali e depositi all’aperto;
  • )      i depositi di sostanze infiammabili;
  • )      i parcheggi interni e all’aperto per gli ospiti;
  • )      ai punti fuoco;

 

*)      ai servizi tecnologici (impianto elettrico, di rilevazione e allarme dell’incendio e di estinzione);

*)      ai mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, limitatamente alla rete di naspi ed idranti;

*)      agli impianti di rilevazione, di segnalazione e di allarme antincendio.

 

Nota: le disposizioni relative:

  • alle misure per l’evacuazione delle persone presenti di caso di emergenza (percorsi e le uscite di emergenza);
  • ai mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, limitatamente agli estintori omologati;
  • alla segnaletica di sicurezza;
  • all’organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
  • ai servizi tecnologici relativi ad un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, d’illuminazione delle vie di circolazione e di esodo;

devono invece essere state adottate entro il 6 ottobre 2014.

oppure

-)       al titolo II dell’allegato e relative:

*)      alle misure di sicurezza atte a garantire la comunicazione:

  • )      tra l’utente e il gestore;
  • )      tra il gestore e l’utente;
  • )      tra gli addetti incaricati a gestire l’emergenza;

 

mediante:

  • )      l’adozione di un punto di segnalazioned’emergenza, inteso un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all’interno dell’insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

 

Nota: la costituzione del presidio fisso, inteso il luogo interno all’insediamento debitamente segnalato e permanentemente presidiato (reception, uffici, presidio security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell’ambito dell’attività ricettiva durante l’apertura della stessa, deve essere stato predisposto entro il 6 ottobre 2014;

 

  • )      l’adozione di dispositivi di allertamento, intesi i sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni o sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso a seconda dei casi;
  • )      l’utilizzo di dispositivi di comunicazioneoperativa di emergenzaatti a garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza tra gli addetti all’emergenza mediante l’eventuale impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.

 

*)      alle misure per l’allontanamento delle persone presenti nella struttura turistico ricettiva all’aria aperta atte a:

  • )      facilitare l’allontanamento delle zone interessate dagli effetti avversi dell’evento incidentale;
  • )      garantire una adeguata assistenza all’esodo.

 

Nota: la segnaletica di sicurezza, le planimetrie orientative e la predisposizione d’idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, d’illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo, devono essere state adottate entro il 6 ottobre 2014.

 

*)      alle misure di sicurezza atte a consentire:

  • )    l’azione di contrasto e di spegnimento degli incendi;
  • )    l’azione di contenimento per evitare la propagazione;
  • )    l’efficace intervento di enti esterni (VVF, CFS, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

 

Dette misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

  • )         disporre di risorse sufficientied idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;
  • )         disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d’intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell’insediamento;
  • )         garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;
  • )         disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell’insediamento ricettivo.

 

Nota: le disposizioni relative:

  • all’organizzazione generale concernente:
  • il raccordo con i soggetti esterni;
  • le zone di sicurezza;
  • il servizio di sicurezza interno;
  • l’atlante di caratterizzazione dell’incendio;
  • il registro della sicurezza;
  • il piano di emergenza e di evacuazione;
  • alle precauzioni da adottare al fini di minimizzare:
  • la presenza delle sorgenti di incendio;
  • le condizioni che predispongono all’attivazione dell’incendio;
  • le occasioni di attivazione dell’incendio;
  • la presenza di un numero adeguato di estintori di tipo omologato distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere;

devono invece essere stati adottati entro il 6 ottobre 2014.

 

Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 n. 146.

(2) di cui al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2014. La regola tecnica di prevenzione incendi in questione, è stata successivamente sostituita con il Decreto Ministeriale 2 luglio 2019.

(3) ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

(4) ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Nuova Sabatini, riapre lo sportello per presentazione domande


Semplificate e accelerate le procedure di erogazione delle agevolazioni per le
PMI

Riapre lo sportello della misura Nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali. E’ quanto prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo economico pubblicato oggi.

La misura è stata rifinanziata nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 giugno, con un primo stanziamento di 425 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del finanziamento complessivo ad oltre 600 milioni di euro.

Nel decreto è stata prevista, inoltre, una semplificazione per le procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni.

In particolare, la norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote in un’unica soluzione.

 

Per maggiori informazioni

Fonte: Mise

DL Sostegni Bis – Contributo a fondo perduto – Provvedimento AdE 2 luglio 2021

Al via la trasmissione delle domande: dal 5 luglio al 2 settembre 2021 via web, dal 7 luglio 2021 al 2 settembre 2021 tramite i canali telematici Entratel/Fiscoonline

Con il provvedimento del 2 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fissato modalità, tempistiche e regole per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto ex art 1, co. 5-15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (vd. ns comunicazioni del 27 maggio e del 21 maggio scorsi).

Si ricorda che la disposizione sopra richiamata prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici – con PI attiva alla data del 26 maggio 2021 e volume di ricavi e compensi 2019 non superiori ai 10 milioni di euro – che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione potrà essere trasmessa, secondo quanto previsto dal punto 3.3. del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021 mediante procedura web, resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dal 7 luglio al 2 settembre per trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.

 

Di seguito, il link al sito del ministero del Turismo del decreto firmato da Garavaglia.

FIRMATI DECRETI PER 400 MILIONI PER LE IMPRESE DEL TURISMO

Il ministro Garavaglia ha firmato anche un altro decreto che stanzia 2 milioni di euro per i gestori di siti speleologici e grotte.

Il allegato il testo del Decreto

 

Allegato

Decreto ripartizione fondo turismo

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 05 agosto 2021 – green pass

CIRCOLARE COVID 19 DEL 05 agosto 2021

Green pass: confermata l’esenzione per chi alloggia in albergo per accedere a ristoranti e bar interni

 

Il Governo ha fornito una risposta importante alla richiesta di chiarimento di Confindustria Alberghi: i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass.

Molto importante il chiarimento che arriva oggi dalla cabina di regia del Governo in merito alla ristorazione per gli alloggiati. Fin dalla pubblicazione del provvedimento abbiamo richiesto al Governo un chiarimento in merito, considerate le difficoltà delle famiglie, soprattutto rispetto ai più piccoli che non in tutte le regioni avevano avuto possibilità di procedere alla vaccinazione in tempo utile.

Una soluzione quella evidenziata dal Governo, che conferma la sicurezza delle strutture alberghiere, nelle quali in tutti questi mesi c’è stata una gestione attenta ed efficace del rischio pandemico.

“La ristorazione per gli alloggiati è sempre rimasta operativa anche durante le fasi più critiche e drammatiche della pandemia, e l’applicazione delle norme di distanziamento, capienza degli spazi e di servizio, ha permesso lo svolgimento in piena sicurezza.

La risposta di oggi è un segnale importante per operatori e clienti che potranno godere di un soggiorno sereno e sicuro durante le vacanze” – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

 

Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
link: (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se:

  1. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
    b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

Oppure

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento;

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 21 GIUGNO 2021 Via libera alla Certificazione verde COVID-19

CIRCOLARE COVID 19 DEL 21 GIUGNO 2021

Via libera alla Certificazione verde COVID-19

Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come Eu digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Comunicato del Ministero della salute

L’Italia anticipa la diffusione del documento digitale che rende più semplice l’accesso ad eventi e strutture in Italia e che faciliterà dal 1° luglio gli spostamenti in Europa.

Prende il via in Italia la Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che facilita nel nostro Paese la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

La certificazione, frutto del lavoro congiunto di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, in collaborazione con la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 e con il supporto del partner tecnologico Sogei, contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità.
Il documento attesta una delle seguenti condizioni:

la vaccinazione contro il Covid-19, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall’infezione.
A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.

Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire da giovedì 17 giugno, i cittadini potranno iniziare a ricevere le notifiche via email o sms con l’avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone.
L’invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l’attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.

La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

  • sull’App Immuni
  • e presto sull’App IO

In caso di difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema Tessera Sanitaria.

Per tutte le informazioni è disponibile il sito www.dgc.gov.it

e il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20

Fonte: Ministero della Salute

VADEMECUM DENUNCIA SINISTRI POLIZZA COVID TURISTI STRANIERI-REGIONE LIGURIA

Cosa fare in caso di sinistro:

In allegato:

Dpcm_Green_Pass: DPCM GREEN PASS

Vademecum_Regione_Liguria_COVID19: VADEMECUM DENUNCIA SINISTRI POLIZZA COVID TURISTI STRANIERI-REGIONE LIGURIA

Circolare del 07 giugno 2021

Circolare del 07 giugno 2021

     Argomenti:

  • Ordinanza del Ministro della Salute 4 giugno 2021. Ristorazione al chiuso in zona bianca
    (max 6 persone per tavolo conviventi fino al 21/06)
  • Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
  • Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore turistico – Bando 2021
  • Bando Voucher Digitali I4.0 – Incontro in diretta streaming dalla CCIAA Riviere di Liguria martedì 8 giugno 2021
  • WEBINAR – 10 giugno 2021 ore 9.00 – Moratoria del Credito e Finanziamenti assistiti dallo Stato
  • Tourist Card 2021 e nuova campagna Vacanza Serena – link registrazione video incontro del 27 maggio

Ordinanza del Ministro della Salute 4 giugno 2021. Ristorazione al chiuso in zona bianca (max 6 persone per tavolo fino al 21/06)
Vi segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza 4 giugno 2021 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”.
Il provvedimento, entrato in vigore ieri, prevede all’articolo 1 “Fino al 21 giugno 2021, in zona  bianca  il  consumo  al  tavolo negli spazi al chiuso e’ consentito per le attivita’ dei  servizi  di ristorazione per un massimo di sei  persone  per  tavolo,  salvo che siano tutti conviventi”.
Cliccare QUI per il testo del provvedimento.
Ricordiamo inoltre che da lunedì 7 giugno la Liguria è classificata zona bianca, pertanto non si applica più il coprifuoco

Per le Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie)
.

Si trasmette, in allegato alla presente, l’aggiornamento delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio scorso.

 Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)

 NOVITA’!

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere l’Italia come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceoSi precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Link utili:
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore turistico – Bando 2021

La giunta regionale della Liguria ha approvato il bando 2021 per l’erogazione dei bonus assunzionali per le imprese del turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo.
A partire dal 22 giugno prossimo le imprese del comparto potranno presentare le domande per i bonus assunzionali che avranno una dotazione iniziale di 1,9 milioni di euro.

Le imprese che potranno beneficiare dei bonus sono quelle che assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato di durata non inferiore ai 4 mesi o con contratto subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 15 marzo 2021 (domande da presentare tra il 22 giugno e il 31 dicembre 2021).

Importante!
Inoltre, ed è una novità di quest’anno, possono chiedere i bonus anche le imprese turistiche che abbiano provveduto ad assumere tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata da parte della Regione dell’avviso legato al Patto del lavoro nel settore del Turismo varato a luglio 2019, determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria, non siano riuscite per tempo a presentare la domanda alla Filse. Occorre che queste ultime imprese, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga o ad altre forme di integrazione salariale abbiano stipulato un contratto di lavoro di almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva senza sospensione e/o riduzione di orario di almeno quattro mesi anche non continuativi (domande da presentare tra il 22 giugno e il 23 luglio 2021).

Gli importi dei bonus assunzionali sono così assegnati: 3 mila euro a chi assume personale con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 4 mesi; 4.500 euro (erano 4 mila nel 2020) a chi assume con contratti a tempo determinato o somministrazione da 6 mesi (erano 5 mesi nel 2020) fino ad un anno; 6 mila euro a chi assume personale a tempo indeterminato.

Avviso al seguente link:

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/217-por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2021.html?view=publiccompetition&id=217:por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2021

Bando Voucher Digitali I4.0
Con la presente si segnala che il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un evento gratuito per il lancio del nuovo Bando Voucher Digitali I4.0 (contributi a fondo perso per acquisti in materia digitale) durante il quale saranno illustrate tutte le novità e le procedure per la corretta presentazione della domanda.
L’incontro si svolgerà in diretta streaming dalla CCIAA Riviere di Liguria martedì 8 giugno 2021 a partire dalle ore 09:30.

Tutti i dettagli per l’iscrizione all’evento sono pubblicati alla pagina istituzionale del sito camerale: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=943

WEBINAR – 10 giugno 2021 ore 9.00 – Moratoria del Credito e Finanziamenti assistiti dallo Stato – Le novità del DL Sostegni bis a supporto della crescita

Si segnala che Giovedì 10 Giugno 2021 – ore 9.00/10.30 si terrà un webinar dal titolo “Moratoria del Credito e Finanziamenti assistiti dallo Stato – Le novità del Dl Sostegni bis a supporto della crescita”.
La moratoria del credito al 31 dicembre 2021 e la proroga ed estensione delle garanzie sui finanziamenti da 6 a 10 anni sono alcune delle novità in tema di liquidità per le imprese che emergono dalle norme introdotte dal decreto “Sostegni bis” e che saranno oggetto di analisi del webinar.
Il DL introduce, inoltre, nuovi strumenti di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di Garanzia PMI, sui portafogli di finanziamenti concessi a imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo o altri programmi di investimento a medio e lungo termine nonché su portafogli di obbligazioni emesse dalle Imprese.

Attraverso il bottone presente sulla locandina in allegato è possibile iscriversi.

Tourist Card 2021 e nuova campagna Vacanza Serena

Si condivide al seguente link il materiale grafico da utilizzare per dare visibilità all’iniziativa e si allegano i documenti illustrativi del progetto

https://shared-assets.adobe.com/link/d8a43e3d-c4af-4260-6c86-4791be5c9554


Link registrazione video incontro del 27 maggio presentazione del progetto: 
https://youtu.be/bfwyCrsnL6E

Con l’occasione si conferma la validità della tourist card per tutte le agevolazioni a partire dal 1° giugno 2021, ivi compresi i mezzi TPL.

L’attivazione di ciascuna card avverrà alternativamente manualmente o tramite codice QR.
Il sito www.ligurianriviera.it sarà attivo in diretto collegamento con l’omonima app.

Allegati:

SLIDE_Ligurian_Riviera_2021_Strategia_Vacanza_Serena

Protocollo_Ligurian_Riviera_Vacanza_Serena

Moratoria_Credito_e _finanziamenti _dello_Stato

LINEE-GUIDA-RIAPERTURA_28.05.2021

Informativa_Operatori_Vacanza_Sicura