| Credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: istanze dal 4 ottobre 2021
Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha delineato la procedura per la richiesta e la fruizione del credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonché ha pubblicato contestualmente il modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione.
Si ricorda che il credito d’imposta in esame è finalizzato ad agevolare le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.
L’agevolazione spetta nella misura del 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo per le casse erariali di 200 milioni di euro.
Per accedere al credito d’imposta, i contribuenti dovranno presentare un’apposita comunicazione, da trasmettere tra il 4 ottobre 2021 e il 4 novembre 2021, utilizzando l’apposito modello per indicare le spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato.
All’interno del periodo temporale agevolato, il contribuente potrà anche:
· inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Pertanto, l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle inviate in precedenza;
· presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
L’istanza può essere inviata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato e deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il servizio web messo a disposizione nell’area riservata dell’utente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o i canali telematici della medesima.
Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia entro un massimo di 5 giorni una ricevuta di presa in carico o di scarto, con indicazione delle eventuali motivazioni, che sarà resa disponibile al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Quando la finestra temporale per la presentazione della comunicazione sarà terminata, l’Agenzia pubblicherà entro il 12 novembre 2021 un apposito Provvedimento in cui determinerà, in base all’ammontare totale richiesto nelle istanze presentate, la percentuale di fruizione dell’agevolazione.
Infatti, si ricorda che le risorse stanziate dall’erario per il credito d’imposta sono limitate a 200 milioni di euro, pertanto al fine di rispettare la soglia di spesa stabilita, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’ammontare richiesto moltiplicato per la percentuale suddetta, determinata dall’Agenzia rapportando il limite complessivo di spesa all’importo totale richiesto.
Di conseguenza, se l’ammontare richiesto nelle comunicazioni sarà superiore alla soglia, l’importo del credito d’imposta “effettivo” sarà minore rispetto alla percentuale “teorica” del 30%, mentre invece se l’ammontare delle richieste sarà minore o uguale alle risorse stanziate, il quantum “teorico” corrisponderà a quello “effettivo”.
Una volta determinata la percentuale di fruizione, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta:
· in compensazione tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento suddetto; oppure
· nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
Rispetto alla versione precedente dell’agevolazione prevista nel 2020, non è più possibile cedere il credito a terzi.
Inoltre, si ricorda che la misura agevolativa non rileva ai fini della formazione del reddito per le imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.
In Gazzetta Ufficiale lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che detta i criteri operativi per l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010 del valore fino a 5.000 euro. L’annullamento automatico è circoscritto ai soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Per il perfezionamento dell’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, in quanto tutto avviene ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’importo è determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché si tratti di ruoli che sono stati oggetto della “rottamazione dei ruoli” o del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” .
In base a quanto riportato nel Decreto:
· entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, relativi a soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore fino a 5.000 euro;
· entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti (persone fisiche/persone giuridiche) che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore a 30.000 euro;
· entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri.
Da ultimo, per i coobbligati d’imposta, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.
L’Agenzia Entrate rilascia la nuova Guida sul Bonus facciate
Dopo la proroga per tutto il 2021 prevista dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e alla luce di un anno e mezzo di chiarimenti operativi sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida operativa al bonus facciate che si riporta in allegato.
Legge di conversione del DL Sostegni-bis. Le novità fiscali
È stato convertito in Legge il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Di seguito le principali misure fiscale introdotte dalla Legge di conversione, approvata in via definitiva il 22 luglio 2021.
Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
La Legge di conversione proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto.
Destinatari del differimento sono i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Possono inoltre beneficiare della proroga i contribuenti:
che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi i “minimi” e i “forfetari”;
che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici.
Contributi a fondo perduto
Il Decreto Sostegni-bis ha previsto nuovi contributi a fondo perduto al fine di sostenere le attività maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica.
In particolare, il provvedimento ha previsto tre tipologie di aiuti:
un contributo “automatico” pari a quello del DL Sostegni;
se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.
Contributo per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro (art. 1)
La Legge di conversione ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, che sostituisce quelle previsto in origine dal comma 30 dell’art. 1 del Decreto (il cui riconoscimento era subordinato all’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione).
Viene ora previsto che a tali soggetti, se in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi” disciplinati dal “Sostegni-bis”, spetta un contributo da determinare secondo le tre diverse modalità di calcolo già sperimentate per i contribuenti con ricavi/compensi sotto i 10 milioni di euro.
Contributi a sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)
La Legge di conversione riduce da 4 mesi a 100 giorni il periodo di chiusura necessario per la concessione di contributi per le attività economiche costrette a chiudere a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Vengono inoltre destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2021, al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere a causa dell’emergenza Covid e al ristoro degli operatori che erogano servizi di logistica e trasporto e di allestimento, i cui ricavi derivano, per oltre il 51%, da attività riguardanti fiere e congressi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Crediti d’imposta
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 4)
Viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (art. 28, comma 5, del DL 34/2020). Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% del canone di locazione e nella misura del 50% del canone di affitto d’azienda.
Per i soggetti diversi da quelli menzionati sopra ossia:
· per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis (2019 per i soggetti cosiddetti “solari”)
· nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
· il credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 28, commi 1, 2 e 4, del DL 34/2020) spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% del canone di locazione e al 30% del canone di affitto d’azienda.
· Ai soggetti locatari che svolgono attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. L’agevolazione spetta comunque ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quindi a prescindere dal requisito della riduzione di fatturato.
Il credito d’imposta viene esteso (in misura pari al 40% per i canoni di locazione e al 20% per i canoni d’affitto) alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio – con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Il beneficio è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il beneficio spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito relativo alla riduzione di fatturato.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Sospensione del cashback e crediti imposta per pagamenti elettronici a mezzo Pos (art. 11-bis)
Con la conversione in legge viene previsto:
· la sospensione per il secondo semestre 2021 dei programmi “Cashback” e “Super Cashback” e contestualmente vengono ridotte le risorse finanziarie riconosciute per l’erogazione dei relativi rimborsi;
· l’incremento al 100% del credito d’imposta per le commissioni con pagamenti elettronici per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronici o evoluti;
· l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (Pos).
Per entrambi i crediti d’imposta:
· dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
· l’utilizzo è ammesso esclusivamente attraverso la compensazione orizzontale successivamente al sostenimento della spesa;
· è previsto l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello (art. 48-bis)
La Legge di conversione dal DL Sostegni-bis ha introdotto un nuovo credito d’imposta per i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti, che si aggiunge al credito d’imposta formazione 4.0, potenziato e modificato della Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 1064 – lett. i-l).
Il nuovo credito d’imposta è pari al 25% – nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 – delle spese:
· sostenute fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
· relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
· Sono beneficiarie dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dai settori di appartenenza e dalle loro dimensioni.
Il nuovo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP. In caso di approvazione definitiva della misura, le imprese che otterranno il credito di imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione.
Le novità in materia di riscossione
Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione (art. 9)
La Legge di conversione proroga di due mesi (dal 30 giugno al 31 agosto 2021) il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. I versamenti in questione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.
Viene inoltre posticipata al 31 agosto 2021:
· la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione;
· l’efficacia dell’art. 145 del DL n. 34/2020, che ha sospeso l’applicazione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo;
· la sospensione delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973.
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 (art. 9)
La Legge di conversione conferma l’incremento per il 2021 del limite annuo dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, che passa da 700.000 a 2 milioni di euro.
Tale limite era già stato incrementato lo scorso anno, da 700.000 a un milione di euro, dall’art. 147 del DL 34/2020.
Nuovi termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata (art. 1-sexies)
La Legge di conversione modifica i termini di pagamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”) e alla procedura di “saldo e stralcio”.
Il versamento delle somme dovute si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se è effettuato integralmente entro:
· il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
· il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
· il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
· il 31 ottobre 2021, per la tata in scadenza il 30 novembre 2020;
· il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.
Altre novità fiscali
Estensione del bonus vacanza (art 7-bis)
La Legge di conversione estende le misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (c.d. bonus vacanza) anche ai pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del DLgs. n. 79/2011.
Viene inoltre istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
I criteri di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Infine, viene esteso il fondo istituito ai sensi dell’art 182 del dl 34/2020 anche alle agenzie di animazione per feste e ai villaggi turistici.
Somme erogate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 42)
La Legge di conversione ha introdotto un nuovo comma 8-bis all’art. 42 del Decreto, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito imponibile i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati in via eccezionale dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni detenute da persone fisiche (art. 14)
La Legge di conversione ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 la facoltà di rivalutare fiscalmente terreni e partecipazioni. Entro tale data deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e redatta la perizia giurata di stima.
Rinegoziazione contratti commerciali (art. 4-bis)
Viene modificata la procedura di ricontrattazione delle locazioni commerciali, quando il locatario subisce una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi.
Viene ora previsto che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare l’emergenza o non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico-finanziari concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.
Contratti a termine e somministrazione – Decreto Sostegni bis – Prime indicazioni di Confindustria
L’art. 41-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni-bis”) convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (pubblicata sul supplemento ordinario n, 25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 e, pertanto, già in vigore) ha apportato importanti novità alla disciplina del contratto a tempo determinato con particolare riguardo alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.
L’art. 41-bis (“Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato”) prevede che “all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni”.
La prima modifica è contenuta nella lett. a) dell’art. 41-bis che prevede che “al comma 1” (che è il comma che individuava le “causali” di legge) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51»”. Quindi il comma 1 dell’art. 19 risulta il seguente:
“Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.”
In sostanza il legislatore ha accolto una proposta avanzata da lungo tempo da Confindustria, peraltro come mera ipotesi di compromesso, al solo scopo di attenuare le insostenibili rigidità introdotte dal c.d. “decreto dignità”, specie in ordine alla possibilità di effettuare proroghe e rinnovi dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
Ora, pertanto, con accordi di livello nazionale o di secondo livello, stipulati ai sensi dell’art. 51 de d. lgs. n. 81 dl 2015, sarà possibile contrattare e concordare, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero con le rappresentanze aziendali, “specifiche esigenze” al ricorrere delle quali, in virtù del rinvio al comma 1 dell’art. 19, operato dall’art. 21 dello stesso decreto legislativo, potranno essere prorogati o rinnovati contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
In quest’ultimo caso, anche laddove l’Agenzia assuma a termine il lavoratore da inviare in missione presso l’utilizzatore, quest’ultimo potrà rappresentare l’esigenza specifica contrattuale che legittima l’eventuale proroga del contratto già in essere o l’eventuale rinnovo (cfr. art. 2, comma 1- ter, del dl n. 87 del 2018 convertito in l. n. 96/2018).
A maggior ragione il datore di lavoro che assuma direttamente con contratto a termine, potrà prorogare o rinnovare tale contratto al ricorrere delle esigenze individuate contrattualmente.
Naturalmente andranno rispettati sia il temine massimo dei ventiquattro mesi di durata sia le percentuali massime di legge di utilizzo di lavoratori a termine, sempre che la contrattazione non abbia provveduto a dar seguito ai rinvii ad essa riservati dalla legge per poter modificare tali limiti (art. 19, comma 2, e artt. 23, comma 1 e art. 31, commi 1 e 2).
La seconda modifica all’art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,è contenuta nella lett. b) dell’art. 41-bis che prevede che:
“dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
Con la seconda modifica, il legislatore, prendendo le mosse dalla prima modifica, introdotta con la lett. b-bis del comma 1, ha esteso il campo di applicazione delle “causali contrattuali” che non limiteranno i loro effetti alla sola disciplina dei rinnovi e delle proroghe ma che consentiranno anche di avvalersi di una nuova ipotesi di lavoro a termine.
Ed infatti, ove si verifichino le specifiche esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, sarà possibile stipulare anche un primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
L’efficacia di tale disposizione è però limitata nel tempo perché sarà possibile porla in essere soltanto fino al 30 settembre 2022.
Secondo Confindustria alla luce dei lavori parlamentari – e in attesa di opportuni chiarimenti ministeriali – il limite temporale di efficacia del 30 settembre 2022 si riferirebbe esclusivamente alla possibilità di stipulare un primo contratto a termine di durata già superiore a 12 mesi e non alla distinta ipotesi di poter superare i 12 mesi in virtù di rinnovi e/o proroghe.
La volontà del Parlamento, dunque, non sarebbe quella di porre un limite temporale di efficacia all’introduzione delle “causali contrattuali”, bensì soltanto di limitare nel tempo l’efficacia della seconda modifica, ossia quella recata dal testo dell’autonomo e distinto comma 1.1.
L’Ufficio Sindacale è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Il Decreto Sostegni-bis: aspetti fiscali di interesse per le imprese
In allegato una presentazione sulle misure del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Sostegni bis) predisposta da Confindustria. Nel documento si ripercorrono i tratti salienti delle principali misure fiscali introdotte dal decreto. Sotto la lente di ingrandimento: presupposti, condizioni e criticità degli interventi di maggior interesse per le imprese.
POLIZZA COVID PER TURISTI STRANIERI OFFERTA DA REGIONE LIGURIA
La Regione Liguria, prima in Italia, offre una polizza di copertura sanitaria ai turisti stranieri che soggiorneranno in Liguria dal primo giugno al 31 dicembre 2021 a copertura dei danni di un eventuale contagio da Covid.
Sono garantite:
- indennità per ricovero (500 euro a forfait) e ricovero in terapia intensiva (1.000 euro a forfait) per copertura di spese sanitarie – cosa fare in caso di ricovero
- diaria da convalescenza (50 euro al giorno per ricoveri di almeno 7 giorni fino a un massimo di 20 giorni) – come richiedere la diaria
- rimborso del costo per il prolungamento del soggiorno in caso di ricovero, o obbligo di quarantena, sia per il contagiato che per il suo nucleo familiare (purché in strutture ufficiali della Liguria, fino a 500 euro per assicurato e 1.500 per nucleo familiare) – come richiedere il rimborso
- indennità per sanificazione a favore della struttura turistica (500 euro all’ultima struttura nella quale l’assicurato ha alloggiato) – come richiedere l’indennità
- assistenza telefonica 24 ore su 24 in italiano e in inglese – come contattare l’assistenza
- assistenza in quarantena nella località turistica (consegna spesa e farmaci) – come contattare l’assistenza
Cosa fare in caso di sinistro – vademecum:
Contributi a fondo perduto – Voucher per consulenza, formazione ed acquisto di beni e servizi strumentali per digitalizzazione – Camera di Commercio – Anno 2021
La CCIAA ha approvato il nuovo “Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2021″, per la digitalizzazione delle PMI. Tutta la documentazione è reperibile al seguente LINK
Sono escluse dal Bando le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sui “Bandi voucher digitali I4.0” per le annualità 2018, 2019 e 2020”
Il bando ha una dotazione finanziaria di €. 255.000,00
Si tratta di un contributo a fondo perduto per acquisti in tema “industria 4.0”, quindi una ampia gamma di spese per favorire interventi di digitalizzazione nonché sistemi per lo smart working e il telelavoro.
Si tratta quindi di spese inerenti servizi di consulenza e/o formazione, oltre all’acquisto di beni strumentali (hardware, software, ecc…) nonché le relative spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura.
Il contributo a fondo perduto è pari al 70% delle spese ammissibili per un importo massimo di €. 10.000,00 per singola impresa ed è concesso ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’investimento minimo complessivo deve essere pari ad almeno €. 2.000,00.
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2021 fino al 120° giorno successivo alla ammissione al contributo.
Le domande potranno essere presentate mediante PEC all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it, dalle ore 8.00 del 21/06/2021 alle ore 21:00 del 20/07/2021 (l’impresa richiedente dovrà effettuare la trasmissione della domanda dalla propria PEC aziendale) secondo i modelli reperibili al link di cui sopra.
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
La valutazione delle domande è a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Gli ambiti tecnologici di intervento sono individuati a pag. 2 del Bando cui si rinvia per un miglior approfondimento.
Si segnala che, nel caso di spese per consulenza e/o formazione fornite da soggetti che non siano centri di ricerca o simili (come indicato nella scheda tecnica del bando) essi devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie del Bando.
Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
I fornitori inoltre dovranno essere in possesso dei seguenti codici ATECO:
a) 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
b) 85.59.20 – Formazione nel settore delle tecnologie dell’informatica
Per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma 1, lett. b) l’impresa dovrà avvalersi di fornitori che siano in possesso dei codici ATECO corrispondenti all’attività di produttore/commerciante (esempio cod 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione).
Le imprese, a pena di decadenza del contributo eventualmente concesso, devono sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse.
Nel caso di variazioni delle spese presentate in domanda, queste devono essere previamente autorizzate dalla CCIAA.
In ultimo, si segnala che gli aiuti sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo con F23 precompilato.
Il dott. Massimiliano Amoretti (amoretti.m@uisv.it ) è a disposizione per tutta l’assistenza necessaria.
Greenpass: la circolare del Ministero dell’Interno sui controlli
Verifica identità
Con la circolare 10 agosto il ministero dell’Interno ha chiarito alcuni aspetti relativi alle attività di controllo per le attività soggette a greenpass.
In particolare la circolare chiarisce che “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.”
in altre parole, l’operatore è legittimato a richiedere il documento di identità qualora lo ritenga necessario, in particolare quando appare evidente la discordanza tra i dati e la persona. (Ricordiamo che verifica C19, visualizza il nome dell’intestatario e la data di nascita).
Riportiamo in allegato il testo integrale.
Allegato
Accordo bilateralità 5 agosto 2021 – Contributo straordinario di solidarietà e rateazione dei contributi EBIT non versati
Siglato lo scorso 5 agosto un accordo con le OSL che prevede l’erogazione di un contributo straordinario in favore dei dipendenti e la rateazione dei contributi EBIT non versati alla data del 5/08
Vi informiamo che lo scorso 5 agosto, è stato sottoscritto un accordo con le OSL, che prevede l’attivazione – per il solo anno 2021 e attraverso l’EBIT – di un contributo straordinario, denominato “contributo di solidarietà” a favore dei lavoratori e la rateazione dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale e non versati alla data di sottoscrizione dell’accordo
Di seguito la sintesi dei contenuti dell’accordo, che si riporta in allegato.
Contributo di solidarietà
Lavoratori beneficiari: lavoratori che nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 abbiano fruito di ammortizzatori sociali (Fondo di integrazione salariale, Cassa guadagni in deroga) con causale Covid 19 per sospensione dell’attività lavorativa a zero ore per almeno 18 settimane, anche non continuative, in forza alle aziende al momento del pagamento del contributo.
Stanziamento: 3 milioni di euro; saranno utilizzati per far fronte a tale spesa, in attuazione della dichiarazione a verbale di cui all’articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016, gli accantonamenti sul Fondo Sostegno al Reddito istituito presso l’EBIT.
Ammontare del contributo: Sarà determinato da EBIT per ciascun lavoratore, applicando la metodologia individuata nell’accordo. Per i lavoratori in part time, l’ammontare del contributo sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro individuale
Domanda: Entro il 30 settembre 2021 le aziende dovranno inviare ad EBIT l’elenco nominativo dei lavoratori aventi diritto alla prestazione, con indicazione per ciascuno di essi delle seguenti informazioni:
| Nome |
Cognome |
Numero di settimane con sospensione a zero ore nel periodo 01/04/2020-31/03/2021 |
Orario individuale (da indicare sole se inferiore all’orario contrattuale a tempo pieno) |
Erogazione del contributo: EBIT verserà all’azienda l’ammontare lordo del contributo di solidarietà complessivamente spettante ai suoi lavoratori e invierà alla stessa una distinta, in formato importabile, con l’indicazione per ciascun lavoratore beneficiario, dell’importo del contributo spettante.
L’azienda procederà a corrispondere la prestazione, negli importi indicati da EBIT al lordo delle ritenute fiscali, nel primo cedolino utile successivo all’accredito da parte dell’ente.
Nessun onere, né di natura fiscale, né di natura contributiva connesso all’erogazione del contributo di solidarietà, graverà sulle aziende.
Rateazione contributi
È stato inoltre convenuta la rateazione, a decorrere dal mese di gennaio 2022, dei contributi ex artt. 7 e 8[1] del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 dovuti all’Ente Bilaterale e non versati dalle aziende alla data del 5 agosto 2021
A tal proposito ciascuna azienda concorderà con EBIT l’ammontare delle rate e le scadenze per il versamento delle stesse.
Per gli approfondimenti si rinvia al testo dell’accordo allegato.
[1] Con riferimento all’articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 si ricorda che in base a quanto convenuto nell’ultimo accordo di rinnovo, non sono tenuti al versamento della quota di finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti
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