03/03/2026 - 12:26
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Circolare Covid19 del 19 ottobre e DPCM del 18 ottobre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

allegati: DPCM 18 ottobreDPCM 18 ottobre sintesi

Circolare Covid19 del 19 Ottobre sul Nuovo DPCM del 18 Ottobre 2020

Ieri notte, il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo DPCM le cui regole saranno valide, in tutt’Italia, fino al giorno 13 novembre compreso.
Per quanto riguarda le nostre imprese il nuovo DPCM (testo integrale in allegato pubblicato in Gazzetta) ha aggiunto alcune restrizioni rispetto alle norme già esistenti, in pratica restano valide tutte le regole fino ad oggi applicate e in più si aggiungono le seguenti restrizioni:

A) Ristorante e/o bar riservato ai clienti alloggiati o aperto anche a persone non alloggiate.
Attività consentita dalle ore 5,00 alle ore 24,00 con consumo di alimenti e bevande al tavolo e con un numero massimo di sei (6) persone per tavolo, e dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00 in assenza di consumo di alimenti e bevande al tavolo (consumo al banco o nelle adiacenze dei locali).
E’ sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24,00 quella di asporto con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dei locali.
E’ obbligatorio, dal 19 ottobre, esporre all’ingresso dei locali (Bar e Ristorante aperti all’esterno) un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali stessi, numero calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (quelli fino ad oggi applicati più la nuova regola del numero massimo per tavolo di 6 persone).

B) Dal 19 ottobre sono vietate tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza (sono possibili solo riunioni e incontri a distanza) e le fiere e sagre non di carattere nazionale o internazionale.

 

Importante! I Sindaci con propria ordinanza potranno disporre a partire dalle ore 21,00 la chiusura al pubblico di vie o piazze fatta salva la possibilità di accesso e deflusso delle persone agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ricordiamo l’Obbligo di autosegnalazione e tampone per chi arriva da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna, riportiamo la mail di contatto a cui rivolgersi dell’azienda sanitaria locale turisti@asl2.liguria.it

Link utili

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/obbligo-tampone.html

 

salute.gov.it

Upa informa, Circolare 14 agosto 2020. GetCareCovid19, bonus vacanze how to

Upa informa

Circolare del 14 agosto 2020

Progetto GetCareCovidLinee TPL con la Tourist Card 2020Slide Corso Bonus Vacanze

     Argomenti:

  • Chiusura estiva degli uffici Upa e programmazione formativa autunnale
  • Presentazione Progetto Upa/ASL2 Savonese – Get Care Covid-19
  • Bonus vacanze: in allegato le slides della videoconferenza con Matteo Marcenaro, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Ø  Elenco ufficiale linee TPL che l’Accordo Tourist Card  2020 comprende

Chiusura estiva degli uffici Upa e programmazione formativa Ebit autunnale
Si informa che in occasione delle ferie estive gli uffici dell’Unione rimarranno chiusi dal 17 agosto al 28 agosto compresi ma saranno comunque attivi i servizi di posta elettronica e solo per emergenze il recapito telefonico del Direttore Scrivano 3292106016.
Importante! Con la presente segnaliamo che l’Unione Provinciale Albergatori in collaborazione con l’Ente Bilaterale a partire dal mese di ottobre riprenderà i corsi di formazione obbligatoria al fine di esaurire le richieste ancora inevase, in particolare attiveremo i corsi: operatori OSA (ex HACCP) corso intero e aggiornamento, Incaricati alla Prevenzione Antincendio Corso intero e RSPP aggiornamento, aggiornamento sicurezza dipendenti.  Vi preghiamo di segnalare alla Segreteria eventuali modifiche o nuove richieste formative entro il 30 settembre 2020 a merialdo@upasv.it

Presentazione Progetto Upa/ASL2 Savonese – Get Care Covid-19

Come deliberato dalla Giunta del 4 agosto, l’Unione Provinciale Albergatori aderirà al progetto Get Care Covid-19, in stretta collaborazione con l’ASL2 Savonese per l’autovalutazione volontaria rispetto alle procedure di sicurezza Covid-19. Dal 25 agosto invieremo le schede di autovalutazione e ciascuna struttura ricettiva deciderà se aderire o meno a questo progetto. E’ evidente che l’adesione comporta da un lato un maggior lavoro di sistematizzazione delle procedure, già per altro attive, dall’altro innegabili risvolti promozionali.

Ribadiamo che questo Progetto è ad adesione VOLONTARIA.

 

Bonus vacanze: in allegato le slides della videoconferenza UPA con Matteo Marcenaro, Dottore Commercialista, Revisore Legale

In sintesi  come funziona e come si richiede?
Le slides hanno la finalità di favorire la più ampia conoscenza e applicazione della misura agevolativa “Tax credit vacanze” e dell’eventuale meccanismo della cessione del credito di imposta. Dopo la pubblicazione del decreto Rilancio, facciamo il punto su requisiti e regole per il contribuente e per le imprese turistiche. L’Agenzia delle entrate tramite provvedimento ha spiegato tutte le regole alla base di questa misura (rif. Circolare Upa del 18 giugno e del 6 luglio).
In particolare, va sottolineato che il bonus vacanze deve per forza venir speso in una sola soluzione e nei confronti di un’unica struttura ricettiva

Per accedere alla registrazione della videoconferenza vi invitiamo ad iscrivervi al Gruppo chiuso Facebook dell’UPA, cliccando al seguente link:

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/d7ffc6a6a9457de58aa4998496d134fe29fe6478ddafa8d1a4416588b285f2e5

 

Elenco ufficiale linee TPL che l’Accordo Tourist Card  2020 comprende

Nota  Resp. Ufficio turismo – CCIAA Riviere di Liguria:

Buongiorno,
Dato che durante la stagione 2019 si era riscontrato in più di un caso la difficoltà di individuare con certezza i mezzi TPL sui cui valesse la gratuità di fruizione dei titolari di valida tourist card, abbiamo chiesto e ottenuto l’elenco ufficiale delle linee che l’Accordo 2020 comprende.

Sarà fondamentale dare la massima diffusione all’allegato prospetto.

Occorre inoltre richiamare l’attenzione dei turisti su quelle linee su cui la gratuità si limita alle fermate del territorio comunale interessato.

Poiché parte dei turisti non avrà una conoscenza troppo approfondita dei confini amministrativi delle località, gli uffici IAT oltre a fornire le spiegazioni necessarie faranno avere alle strutture ricettive il file allegato.

In questo modo il personale addetto alla reception delle struttura ricettive potrà informare la clientela, onde evitare che l’ospite ignaro incorra in qualche sanzione.

Grazie a tutti per la collaborazione,

Cordiali saluti.

Karin Capezzuoli

Circolare decreto Agosto – CIG e Incentivi

Gentili Associati,

al fine di informarvi sulle novità introdotte dal DL Agosto alleghiamo n.2 circolari esplicative dello Studio Garassini convenzionato Upa, che Vi preghiamo di leggere attentamente, in modo da contattare i vostri consulenti per le comunicazioni specifiche indicate negli allegati.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Allegati:

DL Agosto, ammortizzatori socialiDL Agosto, incentivi

Vito D’Amico – il Revenue Management post Covid19

1 e 4 febbraio 2021 OnLine – Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Scaletta del corso:

  • Il Revenue Management post (?) Covid19
  • Quali i costi fissi e variabili e come incidono.
  • Cos’è il Pick Up prenotativo per sorgente e come calcolarlo
  • Tecnologie e strumenti di analisi
  • Creare, leggere e usare un set di dati Storici
  • Creare, leggere e usare un Forecast
  • Utilizzo degli RMS nell’analisi quotidiana
  • Gestione tariffaria in situazione normale e con domanda anelastica

Programma dei pomeriggi (il relativo link verrà inviato un giorno prima della formazione solo a chi si sarà iscritto):

ore 14.30 apertura collegamento
ore 15.00 inizio corso

ore 18.00 fine corso


“Vito D’Amico è consulente e formatore specializzato in Revenue Management Alberghiero, oltre ad essere Ceo e Founder di Sicaniasc hospitality nata nel 2008 azienda specializzata e oggi leader nelle attività di Formazione, Consulenza e Tecnologia per il settore alberghiero. Nel 2010 sviluppa e successivamente mette in commercio MyForecast Revenue Software, oggi leader fra le tecnologie del suo segmento.
Vito D’Amico è docente in diverse Facoltà e Business School, fra cui La Sapienza di Roma, Luiss Business School e 24Ore Business School e TQM Uninform Business School.
Scrive due libri entrati nella classifica Best Seller editi da Lswr, Digital Marketing Turistico & Revenue Management nel 2015 e Hotel Digital Marketing nel 2017″

Armando Travaglini – Piano Marketing 2021

8 e 11  febbraio On Line  – Iscriviti (form in fondo alla pagina)

Scaletta intervento di Armando Travaglini

  • Piano Marketing 2021: cosa, come, dove e quando
  • Investimento/Costo: perchè è importante conoscere i dati
  • Quanto investire nelle azioni di digital marketing: il piano operativo
  • Strumenti: come scegliere gli strumenti corretti all’interno della strategia
  • Tempo / Costi / Competenze: come allocare correttamente le risorse
  • Chi fa cosa: definire ruoli e responsabilità interne ed esterne
  • Agenzia / Consulente: come monitorare le attività
  • Indicatori Chiave di Performance (KPI): quali sono e come tenerli monitorati

Programma dei due pomeriggi (il relativo link verrà inviato un giorno prima della formazione solo a chi si sarà iscritto):

ore 14.30 apertura collegamento
ore 15.00 inizio corso
ore 18.00 fine corso


Armando Travaglini è il fondatore di Digital Marketing Turistico, una realtà specializzata nel marketing digitale per il settore dell’hospitality.

E’ stato relatore nei principali eventi italiani dedicati al settore, collabora con Federalberghi e con le principali associazioni di categoria, è docente in diverse Università ed enti di formazione.

Ha scritto due libri: “Digital Marketing Turistico e Strategie di Revenue Management per il settore ricettivo” e “Hotel Digital Marketing”, entrambi pubblicati da Edizioni LSWR.


 

Upa informa. Circolare del 6 luglio 2020: bonus vacanze, crediti imposta locazione, sorveglianza sanitaria eccezionale

Upa informa

Circolare del 6 luglio 2020

Modello Cessione creditoIstruzioni Cessione creditoConformità DPI

     Argomenti:

Ø  Bonus vacanze: ecco il codice per il credito d’imposta

Ø  Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online Inail – approfondimenti

  • Arrivi extra Schengen, l’ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno
  • Dispositivi di protezione individuale: come certificare la loro conformità

 

Bonus vacanze: ecco il codice per il credito d’imposta
Va utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione, da parte del fornitore del soggiorno a decorrere dal prossimo 1° luglio

Il bonus vacanze trova il suo codice tributo. È 6915 il “numero” da inserire nell’F24 per usufruire, da parte del fornitore del soggiorno, del credito d’imposta riconosciuto per la villeggiatura delle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di tempo presso le strutture ricettive del Belpaese. A istituirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020.

L’articolo 176 del Dl n. 34/2020 riconosce un credito alle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di vacanza.
Il bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast, è destinato ai nuclei familiari con Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro, nella misura massima di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone, di 300 euro per le coppie e di 150 euro per i single.
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 4: cura fiscale e non solo per il turismo”.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ha definito le modalità di applicazione dell’articolo 176 prevedendo che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
  • dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24
  • il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Per maggiori informazioni riguardanti le indicazioni operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze vi rinviamo alla lettura dell’articolo “Bonus vacanze: in arrivo dall’Agenzia le istruzioni e le modalità di fruizione” e a consultare la guida dell’Agenzia, “Bonus vacanze”, disponibile online sul sito web istituzionale che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa”. Infine, un pratico vademecum richiama in moduli schematici i principali dettagli del beneficio.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
• 6915 ​denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34”.

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Infine ricordiamo che il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Ecco cosa devono fare ospite e gestore della struttura turistica

Le regole generali
Il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il pagamento però deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Cosa deve fare il cittadino
Sul sito delle Entrate il 17 giugno sono stati pubblicati, il modulo RU 237174 , una guida molto ben dettagliata di 20 pagine ed un più agevole vademecum. Vi si legge in maniera sintetica che uno dei componenti
del nucleo familiare, anche prima del primo luglio deve attivarsi ad ottenere l’Isee, dotarsi di una indentità digitale Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e scaricare l’applicazione per smartphone IO gestita da PagoSpa.

Dal 1° luglio parte la richiesta sull’app, con l’indicazione di Isee e l’elenco dei componenti il nucleo familiare. L’app IO verifica la sussistenza dei requisiti e poi comunica l’eventuale via libera rilasciando un codice univoco ed un Qr code, quest’ultimo da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.

Cosa deve fare l’esercente
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia o mediante l’identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet delle Entrate, scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

Come registrarsi ai servizi telematici
Basta collegarsi alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp e sehuire la procedura. Il fornitore deve inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento
commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato.

Il recupero dello sconto in compensazione
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge 388/2000.
Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, poichè non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello. Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Il codice tributo 6915 andrà esposto nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il recupero dello sconto a mezzo cessione
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano poi il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali.

Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione
Il cedente dovrà inviare la comunicazione telematica attraverso il sito dell’Agenzia, dal prossimo 13 luglio fino al 31 dicembre 2021

I beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 per botteghe e negozi, la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione possono cedere il credito ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente (articolo 122 del Dl n. 34/2020). I decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, infatti, hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti in questo periodo emergenziale.

Con il provvedimento siglato oggi, 1° luglio 2020, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, arrivano il modello e le istruzioni (riportati in allegato) per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).
Quelle invece sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (rispettivamente articoli 120 e 125 del Dl n. 34/2020) saranno definite con successivi provvedimenti.

Comunicazione telematica all’Agenzia
Deve essere redatta secondo il modello allegato al provvedimento e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce
  • l’importo del credito d’imposta ceduto
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

All’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione dovrà provvedere direttamente il beneficiario del credito d’imposta che ha scelto di cedere il credito stesso, inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

Utilizzo da parte dei cessionari
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato e tale circostanza è comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha trasmesso l’F24
  • non si applicano i limiti sugli importi previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007
  • con una successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Ulteriore cessione ad altri soggetti
Alternativa all’utilizzo diretto, potrà essere effettuata solo se eseguita entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia. Il successivo cessionario utilizzerà il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari.

Fonte: Fisco Oggi

Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online Inail
Dal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere le visite mediche

Ai sensi dell’art. 83 d.l. 34/2020 i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori “fragili” ovvero ai lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.
I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai medici Inail in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale.
Per richiedere la visita dei medici Inail è stato realizzato il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Inail (con l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail).

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente  alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria l’importo di € 50,85.

Moduli e modelli specifici di sezione.

Arrivi extra Schengen, l’ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno
L’Italia sceglie la linea della prudenza

“La situazione a livello globale resta molto complessa. Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi”. Queste le parole del ministro Speranza dopo la firma dell’ordinanza del 30 giugno 2020 con la quale l’Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen.

La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Ue nella “lista verde”, da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio.

Nel testo si aggiunge anche la comprovata ragione di studio ai motivi che consentono l’ingresso nel territorio nazionale. Le altre motivazioni per l’arrivo in Italia sono le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza.

Per maggiori informazioni

Chiama 

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COME CERTIFICARE LA LORO CONFORMITÀ

In Allegato Vademecum di Assosistema “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”

Facciamo seguito alla nostra news del 17 giugno u.s., per rammentarvi che l’emergenza sanitaria ha indotto Parlamento e Governo ad ampliare le potenzialità di offerta delle mascherine, quale strumento di protezione delle vie respiratorie.
L’iniziativa normativa ha previsto infatti la possibilità per l’Inail di validare, in via straordinaria e in deroga, le mascherine: la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.
La quantità delle richieste e la complessità degli accertamenti stanno provocando notevoli ritardi, con rilevanti danni anche per le imprese, tanto da legittimare interrogazioni parlamentari (es.  interrogazione 5-04121 del 9 giugno 2020).

Al fine di fornire uno strumento utile alle aziende nell’individuazione e nel riconoscimento di dispositivi di protezione individuali idonei, necessari nell’attuale emergenza legata al COVID per il regolare prosieguo delle attività lavorative, Confindustria e Assosistema, l’associazione che rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed importano dispositivi di protezione individuale, hanno ritenuto utile condividere le proprie esperienze per realizzare un vademecum a supporto delle imprese interessate per valutare l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.

Sulla base della collaborazione con Confindustria, Assosistema ha quindi realizzato il vademecum dal titolo “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”.

All’interno del documento sono passati in rassegna:

– La corretta marcatura ed i certificati che deve presentare un dispositivo di protezione individuale conforme alle normative vigenti e gli step per verificare la validità della documentazione;

– Una guida pratica per navigare sul database degli Organismi Notificati della Commissione Europea NANDO;

– La documentazione di cui deve disporre un dispositivo di protezione individuale validato in deroga da INAIL ed indicazioni utili per inoltrare la richiesta di validazione;

– Marcatura e certificazioni di un dispositivo certificato ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/403.

Il documento è realizzato allo scopo di supportare le aziende in fase di valutazione delle forniture, durante l’approvvigionamento o l’importazione dei dispositivi di protezione.

Dispositivi di protezione individuale: come verificare la loro conformità

L’emergenza sanitaria ha indotto Parlamento e Governo ad ampliare le potenzialità di offerta delle mascherine, quale strumento di protezione delle vie respiratorie.

L’iniziativa normativa ha previsto la possibilità per l’Inail di validare, in via straordinaria e in deroga, le mascherine: la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.

La quantità delle richieste e la complessità degli accertamenti stanno provocando notevoli ritardi, con rilevanti danni anche per le imprese, tanto da legittimare interrogazioni parlamentari (es. interrogazione 5-04121 del 9 giugno 2020).

Al fine di fornire uno strumento utile alle aziende nell’individuazione e nel riconoscimento di dispositivi di protezione individuali idonei, necessari nell’attuale emergenza legata al COVID per il regolare prosieguo delle attività lavorative, Confindustria e Assosistema, l’associazione che rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed importano dispositivi di protezione individuale, hanno ritenuto utile condividere le proprie esperienze per realizzare un vademecum a supporto delle imprese interessate per valutare l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.
Sulla base della collaborazione con Confindustria, Assosistema ha quindi realizzato il vademecum dal titolo “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”.

All’interno del documento sono passati in rassegna:

  • La corretta marcatura ed i certificati che deve presentare un dispositivo di protezione individuale conforme alle normative vigenti e gli step per verificare la validità della documentazione;
  • Una guida pratica per navigare sul database degli Organismi Notificati della Commissione Europea NANDO;
  • La documentazione di cui deve disporre un dispositivo di protezione individuale validato in deroga da INAIL ed indicazioni utili per inoltrare la richiesta di validazione;
  • Marcatura e certificazioni di un dispositivo certificato ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/403.

Il documento è realizzato allo scopo di supportare le aziende in fase di valutazione delle forniture, durante l’approvvigionamento o l’importazione dei dispositivi di protezione

Upa Informa: Circolare 3 luglio 2020. DPCM 27 giugno, Isa, Cassa Integrazione, Contributo assunzioni

Upa informa

Circolare del 3 luglio 2020

DPCM 27 GIUGNO 2020Lettera INPS 17 giugno 2020

     Argomenti:

  • DPCM 27 giugno 2020  differimento termini adempimenti imposte e tributi
  • Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali, e non solo
  • Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
  • Online la Circolare dell’INPS sull’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
  • Termini e modalità di presentazione delle nuove domande di integrazione salariale per Covid-19 e anticipazione del pagamento diretto – Prime indicazioni dell’INPS
  • Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione
  • Nuovo limite pagamento contanti dal 1° luglio 2020

DPCM del 27 giugno 2020  differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 29 giugno 2020 il Dpmc 27 giugno 2020 Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto.

In allegato il DPCM illustrato

Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali, e non solo

L’allungamento dei termini riguarda anche i contribuenti a regime forfetario, chi applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, le società che hanno optato per la trasparenza fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno, il Dpcm 27 giugno 2020, che fa slittare al prossimo 20 luglio i versamenti fiscali dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in scadenza il 30 giugno. Rinviato, di conseguenza, al prossimo 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio. L’ampliamento della finestra temporale è stato disposto, come precisato nel comunicato Mef del 22 giugno che ha anticipato la proroga, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali e del perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

Il differimento è previsto per quest’anno per i contribuenti sottoposti a Isa, anche forfetari, che dichiarano ricavi e compensi non superiori al limite stabilito per lo specifico indice sintetico di affidabilità fiscale dal decreto Mef di approvazione e riguarda le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’Iva connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, l’Irap e le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi, altrimenti in scadenza al 30 giugno. In pratica, sono stati rinviati il saldo 2019 e il primo acconto 2020.
Nel dettaglio, il decreto prevede senza maggiorazioni i suddetti pagamenti effettuati entro il 20 luglio, dovuti ordinariamente a fine giugno, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse quelli eseguiti dal 21 luglio al 20 agosto 2020.

Possono usufruire dell’agevolazione anche gli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98/2011), i forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i componenti delle società, associazioni e imprese appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir.

Invariati, invece, i termini di pagamento per i soggetti Ires con versamenti in scadenza non al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto o che hanno dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici di affidabilità.

Fonte: Fisco Oggi News

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
Emanato il Decreto interministeriale

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), registrato dai competenti organi di controllo, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, provvede, all’articolo 1, all’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove.
L’articolo 2 stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un’anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Infine, l’articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.

Consulta il Decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020

Fonte: Ministero del Lavoro

CIG in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Con Circolare n. 11 del 1 luglio 2020 si illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di cassa in deroga introdotta dal c.d. Decreto Rilancio e successive modifiche e integrazioni e si forniscono le indicazioni utili relative all’accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.
Leggi la Circolare n. 11 del 1 luglio 2020

Allegato 1

Allegato 2

Fonte: Ministero del Lavoro

Online la Circolare dell’INPS sull’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
L’Istituto fornisce le istruzioni operative per accedere all’anticipazione introdotta dal Decreto Rilancio

Con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel Decreto Cura Italia, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell’INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

La circolare stabilisce, inoltre, che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Le domande possono essere presentate:
– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
– per la Cig in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Al fine di richiedere l’anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando i seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Per maggiori dettagli, leggi la Circolare INPS.

Fonte: Ministero del Lavoro


Termini e modalità di presentazione delle nuove domande di integrazione salariale per Covid-19 e anticipazione del pagamento diretto – Prime indicazioni dell’INPS

Si segnala che con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, che si riporta in allegato, l’INPS ha fornito le prime indicazioni circa le nuove domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19, nonché in merito all’anticipo del 40 per cento del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Il messaggio in oggetto contiene alcune indicazioni operative in attesa delle circolari illustrative delle novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali per Covid-19 dal Decreto-Legge “Rilancio” (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) e dal Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, rispetto a quanto già previsto dal Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Preliminarmente l’INPS comunica che dal 18 giugno 2020 sono rese disponibili on-line le funzionalità relative:

  • alla nuova domanda di CIG in deroga da presentare direttamente all’Istituto (art. 22-quater del Decreto-Legge n. 18/2020, introdotto dal Decreto-Legge n. 34/2020) per le settimane successive alle prime 9;
  • alla richiesta di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale del pagamento diretto nella misura del 40 per cento (art. 22-quater, comma 4, e art. 22-quinquies);
  • alla nuova versione della procedura di istruttoria delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Durata dei trattamenti.
Per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 i datori di lavoro possono fare ricorso alle nove settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o di assegno ordinario per Covid-19, già previste dal Decreto-Legge “Cura Italia”.
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del predetto periodo di nove settimane possono richiedere ulteriori cinque settimane di trattamento, nel medesimo arco temporale, come disposto dal Decreto-Legge “Rilancio”.
Da ultimo, l’art. 1 del Decreto-Legge n. 52/2020, consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito anche delle ulteriori cinque settimane di integrazione salariale di richiederne altre quattro settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima dei suddetti interventi non può superare complessivamente le diciotto settimane.

Procedura semplificata.
L’accesso alle cinque settimane di integrazione salariale previste dal Decreto-Legge “Rilancio” è subordinato all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane. Al fine di consentire il rispetto di tale disposizione e, allo stesso tempo, semplificare l’iter procedurale per la presentazione delle istanze, l’INPS consente ora di richiedere, con una unica domanda:

  • le settimane di CIGO eventualmente non ancora fruite del primo periodo di nove settimane;
  • il recupero di giorni non utilizzati relativi a domande relative alle nove già autorizzate, secondo il criterio del computo a giorni;
  • le cinque settimane di intervento previste dal Decreto-Legge n. 34/2020.

Attraverso l’invio di un’unica istanza i datori di lavoro hanno dunque la possibilità di accedere agli ulteriori trattamenti previsti dalla normativa in tema di Covid-19, fino ad un massimo di quattordici settimane complessive.

Autodichiarazione dei periodi effettivamente fruiti.
Laddove il datore di lavoro richieda il completamento della fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare all’istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria il file excel (convertito in formato .pdf) di cui al messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, compilato secondo le istruzioni riportate nel medesimo messaggio.

Le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato .pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Istruttoria relativa alle cinque settimane.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, rilasciata il 18 giugno 2020, le Sedi territoriali potranno istruire ogni tipologia di domanda, comprese quelle contenenti l’autodichiarazione di cui al precedente paragrafo e quelle che eccedono i limiti di fruizione previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Istanze relative alle ulteriori quattro settimane.
Con una successiva e distinta domanda, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane (risultante dalla somma delle misure del Decreto-Legge “Cura Italia” e del Decreto-Legge “Rilancio”) potranno richiedere le quattro settimane di cui al Decreto-Legge n. 52/2020.

Termini di presentazione delle domande.
È espressamente previsto che, in caso di presentazione tardiva della domanda, il datore di lavoro incorre nella decadenza del diritto all’intervento dell’integrazione salariale.
In generale, le istanze di ricorso alla integrazione salariale per Covid-19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione di tale norma, tuttavia, vale il termine del 17 luglio 2020, se più favorevole, a meno che non si tratti di istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Queste ultime devono invece essere inviate, sempre a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Si segnala che nel paragrafo dedicato alla richiesta di pagamento diretto della prestazione a cura dell’INPS, il messaggio precisa che il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di ricorso all’integrazione salariale (così ridotto quando la stessa contenga la domanda di pagamento diretto) decorre, in fase di prima applicazione, dal 18 giugno 2020: pertanto, ove la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia iniziata prima di tale data, la domanda all’Istituto deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.

Domande errate o richiesta di trattamenti diversi da quelli spettanti.
I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore commesso nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Assegno per il nucleo famigliare.
Secondo quanto stabilito dall’art. 68 del Decreto-Legge n. 34/2020, l’assegno per il nucleo familiare spetterà:

  • a decorrere dal 23 febbraio 2020,
  • per il periodo di riconoscimento dell’assegno ordinario, sia da parte del Fondo di Integrazione Salariale sia da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • in rapporto al periodo di paga e alle medesime condizioni dei lavoratori non sospesi o soggetti alla riduzione d’orario e
  • limitatamente all’assegno ordinario concesso per la causale Covid-19.

CIG IN DEROGA

Competenza delle Regioni.
Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga per Covid-19 per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, entro una durata massima di nove settimane.

Competenza dell’INPS.
Una volta ottenuta l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto sia stato effettivamente fruito, potrà essere richiesto direttamente all’INPS un ulteriore periodo fino a cinque settimane, tramite lo speciifico applicativo “CIG in deroga INPS”, accessibile dal portale dell’Istituto, il cui rilascio è previsto per il 18 giugno 2020.
Le domande di ammissione alla CIG in deroga rivolte direttamente all’INPS non potranno riguardare periodi antecedenti al 26 aprile 2020.
I datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso per la durata di quattordici settimane possono usufruire di ulteriori quattro settimane, anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

Termini di presentazione delle domande.
Per i termini di presentazione delle domande di CIG in deroga, il messaggio in esame richiama le indicazioni generali già esposte per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e per l’assegno ordinario.

PAGAMENTO DIRETTO

Anticipazione del 40%.
Secondo quanto disposto dagli articoli 22-quater e 22-quinquies del Decreto-Legge n. 18/2020, introdotti dal Decreto-Legge n. 34/2020, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni di CIG in deroga, Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario per Covid-19, presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Dal messaggio in oggetto emerge che la suddetta richiesta di anticipazione dell’integrazione salariale da parte dell’INPS è un’opzione preimpostata nella domanda. Se però non si vuole accedere al beneficio dell’anticipazione, occorre selezionare l’opzione di rinuncia.

Invio SR41.
Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto i modelli “SR41” contenenti i dati per il pagamento dell’integrazione salariale o del saldo della stessa (ove sia stata richiesta l’anticipazione), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In fase di prima applicazione della norma, tale termine è fissato al 17 luglio 2020.
Il tempestivo adempimento di tale invio è particolarmente importante, poiché la conseguenza di un mancato invio entro il termine stabilito a pena di decadenza comporta che il pagamento della prestazione e degli oneri connessi resti a carico del datore di lavoro.

Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione

Circolare Inps n.77 del 27 giugno 2020

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto, per il datore di lavoro che provvede all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 4.030 euro annui.

La circolare INPS 26 luglio 2019, n. 109 ha illustrato gli aspetti relativi al “bonus rioccupazione”, descrivendo il beneficio spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, con le modifiche legislative apportate alla disciplina dell’assegno di ricollocazione, che dal 1° gennaio 2018 è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS).

Questo beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, la sua durata massima è di 12 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato, e di 18 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato in corso di svolgimento, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.

Nella circolare INPS 27 giugno 2020, n. 77 sono indicate le condizioni e le istruzioni contabili e operative che i datori di lavoro dovranno seguire per accedere all’esonero contributivo.

Nuovo limite pagamento contanti dal 1° luglio 2020

La nuova soglia massima sarà di 2.000 euro (rispetto agli attuali 3.000 euro) ma è destinata a diminuire a 1.000 euro da gennaio 2022

Vi ricordiamo che scatterà dal primo luglio, salvo proroghe, il nuovo limite dei 2000 euro all’utilizzo dei contanti (ora 3.000 €), modifica introdotta dal decreto 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione fiscale .

Il limite poi scenderà ancora, a partire dal 1° gennaio 2022 arrivando a 1.000 euro.

Dai 2000 euro in su, quindi, ci sarà l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili dal Fisco. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento, e riguarda anche le donazioni e i prestiti, seppur tra familiari.

Chi supererà i nuovi limiti sui contanti andrà incontro a multe salate. Entro i 250mila euro, la sanzione prevista è compresa tra 2mila e 50mila euro. Oltre i 250mila euro si va dai 15mila ai 250mila euro.

Per i professionisti soggetti all’obbligo di segnalazione la multa andrà dai 3mila ai 15mila euro.

Confermata, invece, la disposizione introdotta dall’articolo 3 del decreto legge n.16 del 2012 che fissa a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE); in questi casi sia il cedente del bene o il prestatore del servizio devono però provvedere ad rispettare una serie di adempimenti.

Importante! sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro anche per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente – Emergenza Coronavirus

Importante! Coronavirus e fase 2, prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro
Secondo quanto disposto dal decreto “Rilancio”, la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti

Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2. A disporlo è l’art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”).
In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.

Dall’Inail un’applicazione web per richiedere la sorveglianza sanitaria
Nelle more  dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e  del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal 1° luglio renderà disponibile, il nuovo servizio “ Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Importante! Eventuali richieste già inoltrate prima del previsto 1° luglio, dovranno essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.
Come accedere all’applicativo:
L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin Inps oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto con il percorso >Accedi ai servizi on line >Registrazione >Utente con credenziali dispositive. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio, allegare, l’atto di delega,  debitamente sottoscritto del datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza> Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.

Qualora non fosse già stato nominato il Medico competente, suggeriamo di provvedere per far fronte all’attuale necessità assegnando un incarico temporaneo fino al 31 luglio, data attualmente individuata come termine della fase emergenziale. In alternativa alla nomina, permanente o temporanea, del Medico competente INAIL, con la presente ricordiamo le due convenzioni sanitarie Upa

Accordo UPASV/Omnia Medica Group – QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA CONVENZIONE
www.omniamedicagroup.it call center 019853189

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO RIABILITATIVO SAN NICOLÒ S.R.L. A SOCIO UNICO

SEDE OPERATIVA: C.so Mazzini, 43 – 17011 Albisola Superiore (SV)

TELEFONO: (+39) 019.489815

WEB: www.centromedicosannicolo.it

EMAIL: info@centromedicosannicolo.it

Emergenza Covid-19, Protocollo tra le parti sociali: online il video su sorveglianza sanitaria e medico competente

Nel filmato le indicazioni su una funzione essenziale in azienda, in particolare alla ripresa delle attività produttive. Una nuova parte del prodotto multimediale che illustra, in quattordici brevi capitoli, i contenuti del documento sottoscritto per la prevenzione nei luoghi di lavoro

ROMA – La sorveglianza sanitaria periodica nel luogo di lavoro rappresenta una misura di prevenzione di carattere generale, quindi non va interrotta, in particolar modo nell’attuale fase di ripresa delle attività produttive. A ricordarlo è il punto dodici del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso, che contiene previsioni di carattere generale dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività produttive.

Pubblicato il nuovo filmato. Il nuovo video, online sul portale Inail, spiega questo punto del documento sottoscritto tra le parti sociali, inserendosi nella serie composta da 14 brevi filmati che ne illustrano l’intero contenuto.
La sorveglianza sanitaria deve quindi proseguire, osservando il “decalogo” del Ministero della salute. Il medico competente, che collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo importante, non solo per l’informazione e la formazione ai lavoratori, ma anche perché può intercettare possibili casi e sintomi di contagio. Alla ripresa delle attività, è opportuno coinvolgerlo per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di quelli con pregressa infezione da COVID-19.

Visita medica per il reinserimento lavorativo dopo l’infezione da Covid-19. In particolare, nei confronti dei soggetti con pregressa infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Dl Rilancio, introdotta sorveglianza sanitaria eccezionale. Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 83, ha previsto una sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori più a rischio,  fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale. Si tratta dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per età o per immunodepressione, per gli esiti di patologie oncologiche o a causa dello svolgimento di terapie salvavita o, comunque, perché affetti da altre patologie che costituiscono un maggior rischio. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale potrà essere richiesta all’Inail, che per queste finalità è anche autorizzato all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, di  figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto, previa convenzione con Anpal. Un decreto interministeriale stabilirà la tariffa per le prestazioni effettuate.

Raccolta di prodotti multimediali dedicati al Coronavirus.

Fonte INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-video-covid-19-protocollo-medico-competente-2020.html

 

Cordiali saluti la Segreteria Upa

Bonus vacanze: le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Importante! Provvedimento 17 giugno 2020. Il bonus può essere utilizzato solo previa verifica dell’accettazione da parte della struttura ricettiva

Con il provvedimento del 17 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo del bonus vacanze previsto dall’articolo 176 decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020).
L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus (v. guida, pag.3).

Il beneficio consiste in un bonus di 150 euro per nuclei familiari composti da una persona, 300 euro per nuclei di due persone e 500 euro per nuclei di tre o più persone.

Il bonus può essere può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede.

Per fruire dell’agevolazione, ricordiamo, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.
L’agevolazione può essere utilizzata per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio turistico e per il 20% come detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Un componente per ciascun nucleo familiare potrà richiedere il bonus, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPa Spa e accessibile mediante identità digitale Spid o Carta di identità elettronica (Cie 3.0), dopo aver verificato di averne  diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro).
Verificati i requisiti, l’app IO confermerà l’attivazione del bonus vacanze e il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il QR-code identificativi dell’incentivo spettante.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

  • assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee
  • dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione Cie 3.0)
  • installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.

Uno dei componenti del nucleo familiare dovrà comunicare al momento del pagamento all’operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuti e, dopo verifica da parte del fornitore – effettuata in tempo reale nella procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (Spid, CIE, credenziali Entratel/Fisconline– si vedrà riconosciuto lo sconto sull’ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio turistico. Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

L’operatore turistico emetterà fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale intestati al componente del nucleo familiare che fruisce dello sconto.

L’operatore turistico potrà recuperare il credito d’imposta derivante dagli sconti praticati utilizzandolo in compensazione delle imposte, mediante indicazione sul modello F24 dell’importo spettante e del codice tributo che verrà istituito da una prossima risoluzione.

Il provvedimento inoltre fissa le modalità per la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari: a tal fine, viene prevista un’apposita procedura web sul sito dell’Agenzia, mediante la quale l’operatore turistico potrà comunicare la cessione totale o parziale del suo credito d’imposta.

Segnaliamo inoltre la guida dell’Agenzia

Allegati

 » Provvedimento 17 giugno
 » Guida Bonus Vacanze
 » Vademecum

POR FSE 2014-2020 Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore turistico – Bando 2020

Data apertura: 22 Giugno 2020

Data chiusura: 31 Dicembre 2020

Beneficiari: imprese

Regione Liguria con propria deliberazione n. 494 del 12 giugno 2020 ha anticipato a lunedì 22 giugno i termini di presentazione delle domande ed esteso alle imprese agrituristiche la possibilità di accedere ai bonus assunzionali (inserita categoria ‘agriturismo con ristorazione’ codice Ateco 55.20.52).

Documenti Link:

Rettifica Precisazioni e correzioni errori materiali Paragrafo 8 Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali pdf (173.06 Kb)

Avviso modificato pdf (391.01 Kb)

Riportiamo di seguito la Circolare Upa del 20 maggio 2020

Gentili Associati,

ritenendo di fare cosa gradita, si invia in allegato Bando per bonus assunzionale in favore delle aziende del settore turistico che abbiano assunto a decorrere dal 25.04.2020 personale con contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 4 mesi o a tempo indeterminato; l’orario di lavoro può essere anche part-time ma non dev’essere inferiore alle 24 ore settimanali.

Rimandandando ad una lettura più approfondita del bando, di seguito si indicano le principali linee guida:

– LAVORATORI DESTINATARI: devono trovarsi nello stato di disoccupazione o essere lavoratori con reddito non superiore a € 8.145,00 lordi

– BENEFICIARI: le imprese private del settore turistico

– TIPOLOGIE CONTRATTUALI AMMESSE:

– tempo determinato di durata pari o superiore a 4 mesi, anche part-time purchè l’orario sia di almeno 24 ore settimanali

– tempo indeterminato e, se part-time, con orario di lavoro di almeno 24 ore settimanali (solo per questa tipologia di contratto dev’esserci un incremento netto occupazionale)

– TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE: contratti di apprendistato, lavoro a chiamata, contratto parasubordinati, ecc. (vedere elenco completo nel bando, pagina 9)

– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le domande dovranno essere presentate online sul sito www.filse.it a decorrere dal 22/06/2020 fino al 31/12/2020; dovranno essere compilate in ogni parte, allegando la dichiarzione sugli aiuti de minimis e dovranno essere fimate esclusivamente CON FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL’IMPRESA.

Le domande verranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

SI INVITA PERTANTO CHI FOSSE INTERESSATO AD USUFRUIRE DEL BONUS AD ATTIVARSI QUANTO PRIMA PER PROCURARSI C/O LA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA LA FIRMA DIGITALE.

oppure è possibile ottenerla in tempi rapidi con la “firma remota online” ad esempio dal sito infocert:

http://landing.infocert.it/039/?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA-gXs8B6NI4wPoLFixgnmXH8pKmZdSNqQId_lypx9ndO5uP-PIVsWxoC7BIQAvD_BwE

– IMPORTO DEL BONUS ASSUNZIONALE (pagina 10 del bando):

– tempo determinato di durata pari a 4 mesi: € 3.000,00

– tempo determinato di durata pari o superiore a 5 mesi fino a 12 mesi inclusi: € 4.000,00

– tempo indeterminato: € 6.000,00

Si precisa che in caso di lavoro part-time l’importo del bonus sarà riproporzionato in base alla percentuale di orario di lavoro settimanale.

Circolare a cura dello Studio Garassini

Cordiali saluti

La Segreteria UPA