Upa informa Circolare del 28 giugno 2025

Upa informa

Circolare del 28 giugno 2025

Argomenti:

Ø  Imposta di soggiorno dichiarazione telematica 2025

Ø  Attenzione! Comunicazione/diffida domicilio digitale – PEC

Ø  Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti

Ø  Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025

Ø  Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025

Imposta di soggiorno dichiarazione telematica Entro il prossimo 30 giugno 2025

Entro il prossimo 30 giugno 2025 dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione telematica sull’imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2024.

Sarà possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione.

Una volta effettuato l’accesso, si trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.

Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento delle Finanze del MEF.

Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Si rammenta che per “l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto” (articolo 4 comma 1 ter del decreto-legge 14 Marzo 2011, n. 23).

Moduli scaricabili al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

Attenzione! Comunicazione domicilio digitale – PEC

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di società hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e riguarda sia le società di nuova costituzione che quelle già esistenti. L’obiettivo è garantire una comunicazione ufficiale e tracciabile tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Dettagli sull’obbligo:

·         Ambito di applicazione:

L’obbligo si estende a tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica (società di persone, società di capitali, cooperative, ecc.).

·         Comunicazione al Registro Imprese:

Gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.

·         Scadenza per l’adeguamento:

Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori.

·         Sanzioni per inadempienza:

In caso di mancata comunicazione o inattività della PEC, l’azienda potrebbe incorrere in sanzioni amministrative.

In sintesi, è fondamentale che gli amministratori di società si attivino per ottenere e comunicare il proprio indirizzo PEC per evitare possibili sanzioni e garantire una corretta gestione delle comunicazioni ufficiali.

Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali – Registro imprese

Si ricorda che :

•             il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

•             il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

A seguito della pubblicazione nell’albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell’art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine

•             domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/diffida-ad-iscrivere-nel-registro-delle-imprese-il-domicilio-digitale-delle-imprese-individuali

•             domicilio-digitale-pec-posta-elettronica-certificata/invito-alle-societa-ad-iscrivere-il-domicilio-digitale-nel-registro-delle-imprese

sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.

Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.

Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC

Novità IRPEF 2025: primi chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su bonus e ulteriore detrazione, detrazione figli e familiari a carico ed esenzione canoni locazione neoassunti.

Con la pubblicazione della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 e nel decreto attuativo della riforma fiscale approvato a fine 2024.

Bonus e ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio, dal 2025, ha previsto il taglio del cuneo attraverso due nuove misure agevolative:

·         un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

·         un’ulteriore detrazione d’imposta per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Bonus non imponibile per redditi fino a 20.000 euro
Ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo è calcolato applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente, secondo le seguenti fasce:

·         7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

·         5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro;

·         4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro.

Al solo scopo di individuare la percentuale applicabile, il reddito è rapportato all’intero anno, anche se il lavoratore ha lavorato solo per una parte di esso.

Esempio
Un contribuente nell’anno 2025:

·         ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;

·         è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo

·         2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;

·         è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000):(62 + 30) x 365].
La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).

Ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
Per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro, è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a:

·         a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro (detrazione fissa);

·         al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro

Reddito complessivo
In entrambe le situazioni la circolare chiarisce che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente rilevano anche le quote esenti dei regimi agevolati per lavoratori impatriati e ricercatori, ma esclude il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

La Circolare ribadisce, inoltre, che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si deve tenere conto anche:

·         dei redditi assoggettati a cedolare secca,

·         dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

·         della quota di agevolazione ACE;

·         delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta è tenuto:

·         a riconoscere automaticamente il bonus e l’ulteriore detrazione spettanti. Gli importi devono essere attribuiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione della Circolare in commento, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti. Nel caso in cui, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere tali benefici, gli stessi dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio;

·         a verificarne la spettanza in sede di conguaglio;

·         in caso di più rapporti di lavoro contemporanei, a considerarli in fase di conguaglio solo se il dipendente produce tutte le CU relative ai rapporti di lavoro, altrimenti considera unicamente la propria posizione.

·         a recuperare eventuali importi non spettanti, anche in forma rateizzata (10 rate se l’importo supera 60 euro). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il recupero avviene in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, il datore di lavoro deve comunicare al dipendente interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

I sostituti d’imposta recuperano il credito pari alla somma erogata in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 17046 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Detrazioni per familiari a carico e welfare
Il documento di prassi commenta, inoltre, le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare , viene ribadito che la spettanza della detrazione per figli a carico, di cui all’articolo 12 del Tuir, è prevista per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, salvo il caso che si tratti di figli con disabilità accertata, per cui non si applica il limite dei 30 anni. La circolare chiarisce che la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

La Legge di Bilancio ha inoltre esteso, fermi restando i limiti anagrafici sopra descritti e quelli reddituali (4.000 euro per figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri), la detrazione per i figli a carico anche ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente. In questo caso specifico il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, anche se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico di cui alla lettera a) dell’articolo 12 del TUIR. In questo caso la detrazione per figli a carico spetta sia al contribuente che convive con i figli del coniuge deceduto sia all’altro genitore in vita dei medesimi figli e la detrazione è ripartita secondo le regole ordinarie previste dall’art 12 del Tuir.

Detrazioni per familiari a carico per cittadini non UE o SEE
Viene ribadito che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Welfare
La circolare, infine, evidenzia che le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, per cui sono ricompresi i figli , il coniuge e i soli ascendenti conviventi con il contribuente. Per quanto riguarda i figli, viene precisato che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di
welfare previste dall’articolo 51 del TUIR riconosciute dal datore di lavoro, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.

Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da lavoratori neoassunti

La legge di bilancio 2025 ha introdotto, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, l’esclusione dal reddito imponibile, fino a un massimo di 5.000 euro annui per due anni, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dell’immobile locato.

Condizioni per accedere al beneficio
Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2024 (vale il c.d. principio di cassa allargato per cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono).
Trasferimento della residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello di provenienza, entro il termine di effettuazione del conguaglio di fine anno o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno dal dipendente;
Presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del lavoratore, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Requisito dei 100 KM
Per verificare il rispetto del requisito concernente la distanza di più di cento chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, l’Agenzia delle entrate chiarisce che occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei sopra citati collegamenti risulta superiore a cento chilometri.

Cumulabilità con altre agevolazioni
Viene chiarito, inoltre, che le somme rimborsate rilevano ai fini dell’ISEE e dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali mentre non danno diritto ad altre detrazioni fiscali come ad esempio detrazione per affitto o ecobonus.

L’Amministrazione finanziaria, infine, chiarisce che la norma in commento è autonoma e cumulabile con quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR riguardo alle somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per le spese di affitto della prima casa rientranti nella franchigia dei fringe benefit, pari a 1.000 o 2.000 euro in presenza di almeno un figlio a carico.

Limite annuale
Il limite di 5.000 euro è da considerare per ciascuna delle due annualità previste dal beneficio. Tale limite annuale deve essere considerato come franchigia, pertanto in caso di rimborso oltre la soglia annuale, solo la quota eccedente il limite di 5.000 è soggetto a tassazione ordinaria in capo al dipendente

Rinnovo CCNL Industria Turistica del 21 dicembre 2024: gli importi da corrispondere a giugno 2025

Incremento della paga base ed erogazione di un importo “una tantum” per i dipendenti del settore turismo.

Si comunica che, come noto, il 21 dicembre 2024 Federturismo Confindustria e AICA hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UIL l’accordo di rinnovo del CCNL Industria Turistica.
A partire dalla retribuzione di giugno 2025 le imprese saranno tenute a versare la seconda tranche di incremento della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL secondo gli importi riportati di seguito:

Nuovi valori della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL:

Al
31/12/2024

Dal
01/01/2025

Dal
01/06/2025

Dal
01/05/2026

Dal
01/04/2027

A1

2.216,16

2.337,18

2.379,89

2.429,72

2.500,91

A2

2.052,20

2.164,26

2.203,82

2.249,96

2.315,88

B1

1.912,45

2.016,88

2.053,74

2.096,74

2.158,17

B2

1.748,47

1.843,95

1.877,65

1.916,96

1.973,12

C1

1.649,36

1.739,43

1.771,21

1.808,30

1.861,28

C2

1.556,59

1.641,59

1.671,59

1.706,59

1.756,59

C3

1.460,28

1.540,02

1.568,16

1.601,00

1.647,91

D1

1.404,36

1.481,05

1.508,11

1.539,69

1.584,80

D2

1.297,82

1.368,69

1.393,70

1.422,88

1.464,57

AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
Per le aziende alberghiere minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande) di cui all’art. 178 del CCNL, l’incremento da corrispondere a partire dalla retribuzione di giugno 2025 è quello indicato di seguito:

Al 31/12/2024

Dal 01/01/2025

Dal 01/06/2025

Dal 01/05/2026

Dal 01/04/2027

A1

2.202,97

2.323,27

2.365,72

2.415,26

2.486,02

A2

2.040,21

2.151,62

2.190,94

2.236,81

2.302,35

B1

1.900,46

2.004,24

2.040,86

2.083,60

2.144,64

B2

1.738,29

1.833,21

1.866,71

1.905,80

1.961,64

C1

1.640,36

1.729,93

1.761,55

1.798,43

1.851,12

C2

1.548,79

1.633,36

1.663,21

1.698,04

1.747,79

C3

1.453,07

1.532,42

1.560,42

1.593,09

1.639,77

D1

1.397,75

1.474,08

1.501,01

1.532,44

1.577,34

D2

1.291,82

1.362,36

1.387,26

1.416,31

1.457,80

IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO E CONGRESSI
Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, la seconda tranche di incremento dovrà essere corrisposta a partire dalla retribuzione di settembre 2025 e non di giugno 2025.

UNA TANTUM
L’accordo di rinnovo del 21 dicembre 2024 ha anche previsto l’erogazione ai lavoratori di un importo una tantum di € 450 lorde in due tranches di € 225 ciascuna.

La seconda tranche di una tantum dovrà erogarsi con la retribuzione di giugno 2025.

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’importo da erogare a titolo di una tantum è di € 320 lorde da erogarsi in tre tranches:

·                     febbraio 2025: € 100;

·                     giugno 2025: € 110;

·                     novembre 2025: € 110;

Con riferimento all’importo una tantum si evidenzia che quest’ultimo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR.

Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.

Gli importi una tantum non sono assorbibili da eventuali superminimi o acconti sui futuri aumenti contrattuali e, con riferimento ai lavoratori part-time, dovranno essere riproporzionati all’entità della prestazione lavorativa.

Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0: Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse. Decreto direttoriale 15 maggio 2025

Il Decreto disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Si segnala l’emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto direttoriale 15 Maggio 2025. Quest’ultimo disciplina il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento; nel rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro previsto dalla legge di Bilancio 2025.

La procedura è suddivisa in 3 fasi e richiede l’invio di tre diverse comunicazioni:

1) Comunicazione preventiva: le imprese dovranno trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio 2026 una comunicazione preventiva con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni (di cui all’allegato A del decreto) che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta.

2) Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa dovrà inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.

3) Comunicazione del completamento: al termine degli investimenti, l’impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento:

·         entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;

·         entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, il decreto prevede un percorso specifico: per prima cosa si rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto direttoriale 15 maggio 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva.

Successivamente le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal nuovo decreto.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di trenta giorni dalla data di validità del decreto queste dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità.

Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali questo modello entrerà in vigore, sarà disponibile in formato digitale ed editabile per la trasmissione sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Elenco allegati alla notizia

Decreto direttoriale 15 maggio 2025

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa