Upa informa Circolare del 9 giugno 2022 Molto importante! Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2022

Upa informa

Circolare del 9 giugno 2022
Molto importante! Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2022

La dichiarazione dovrà essere effettuata – esclusivamente in via telematica – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Allegati: IMPOSTA_DI_SOGGIORNO_SPECIFICA_TECNICA_1.4.2022 – modello-nuova-dichiarazione-imposta-di-soggiorno-2022 – istruzioni-nuova-dichiarazione-imposta-di-soggiorno-2022

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno pubblicato nella GU n 110 del 29 aprile 2022

Con il decreto sono stati adottati sia il modello di dichiarazione che le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.

Attenzione! Per quanto attiene alla dichiarazione 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi – vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa – la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Nella stessa nota si ricorda poi che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).

Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Si precisa, infine, che il decreto in questione interviene comunque solo a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta.

Dichiarazione imposta di soggiorno: invio online dal sito dell’Agenzia delle entrate da inviare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2022

Modello e invio dichiarazione

Fino al 30 giugno 2022, sarà possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Dipartimento Finanze del MEF (In Allegato alla presente).
I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento, scaricando l’apposito modulo software, oppure dall’area riservata del sito web dell’Agenzia.

Invio dal sito web dell’Agenzia delle Entrate

Dal 7 giugno 2022 inoltre, è pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un apposito servizio  che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può essere cercato con parole chiave, per esempio “imposta di soggiorno”, dalla casella di ricerca).
Questa nuova modalità, introdotta con un avviso comparso sul sito del Ministero in data 31 maggio 2022, è stata pensata per semplificare l’invio della dichiarazione obbligatoria per i soggetti tenuti alla compilazione (strutture alberghiere, extralberghiere e locazioni turistiche).

Si ricorda che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Istruzioni della nuova procedura sul nuovo modello di dichiarazione annuale

Si chiama Modello 22 (In Allegato alla presente) la nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno introdotta nel 2020 con il Decreto Rilancio. La presentazione dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 è stata fissata per il 30 giugno 2022 (il Decreto Sostegni ha accorpato i due anni di riferimento disponendo lo slittamento della scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno 2021). Vediamo a chi è rivolto questo adempimento fiscale e quali sono le istruzioni da seguire.

Chi dovrà presentare il Modello 22 per l’imposta di soggiorno

La nuova dichiarazione per la “City Tax” dovrà essere compilata e inoltrata da tutte le attività che operano nel settore dell’accoglienza e della ricettività. Oltre agli hotel e alle strutture alberghiere ed extralberghiere, l’obbligo è stato esteso anche alle locazioni turistiche (quindi anche host e property manager). In caso di omissione o dichiarazioni incomplete e/o non corrette, saranno applicate a tutti i soggetti le medesime sanzioni amministrative, ossia una pena pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.

Sarà, dunque, il 30 giugno 2022 la scadenza fissata per la presentazione del Modello 22, in cui dovranno essere riportate le imposte di soggiorno relative agli anni di imposta 2020 e 2021 (come anticipato nell’introduzione, l’accorpamento dei due anni è stato predisposto, in via del tutto eccezionale, solo per il 2022).  Il modello dovrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai Comuni che l’hanno istituita.

Istruzioni sulla compilazione del Modello 22

A seguito del Decreto sulla nuova procedura, vediamo quali sono le novità introdotte con la nuova dichiarazione per la “City Tax” (per saperne di più, scarica il modello (In Allegato alla presente) approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le relative istruzioni (In Allegato alla presente)).

La prima novità riguarda la compilazione del modello su base trimestrale. Dopo aver inserito i dati utili per l’individuazione del Comune e della tipologia a cui appartiene il soggetto dichiarante (gestore della struttura ricettiva, mediatore della locazione, dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva oppure intermediario), si passa alla compilazione dei dati relativi all’imposta di soggiorno applicata nei quattro trimestri in cui viene diviso l’anno d’imposta.

Questa disposizione potrebbe creare dei problemi nella compilazione per quei soggetti che hanno già inoltrato dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2020, utilizzando il precedente modello ancora in vigore (ossia il Modello 21), che prevedeva una compilazione su base mensile. Problematiche diverse, invece, possono essere riscontrate dai Comuni i cui iter burocratici, necessari per la rendicontazione, prevedono comunicazioni periodiche basate su un periodo diverso da quello trimestrale.

Altra novità riguarda i property manager e i portali di intermediazione. Come riportato dalle istruzioni rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la dichiarazione annuale deve essere presentata anche da questi soggetti, in quanto ricoprono il ruolo di responsabile d’imposta. Quindi, diversamente dal Modello 21 in cui il dichiarante era il cosiddetto “agente contabile”, i property manager e i portali devono assolvere a questo adempimento anche se non gestiscono pagamenti, perché:

il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Questi soggetti, dunque, dopo l’adeguamento alle nuove normative che regolano la comunicazione delle locazioni brevi (CLB 2022), dovranno aggiornare le proprie procedure in merito alla “City Tax, per non incorrere alle sanzioni previste per mancata dichiarazione.

Grazie per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni vostra osservazione o necessità

LA SEGRETERIA UPA