Circolare del 17 febbraio 2021 – Upa informa

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Circolare del 17 febbraio 2021

     Argomenti:

Ø  DIFFERIMENTO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2021 AL 31 MARZO 2021
Ø  Conversione in legge del DL Natale (DL 178/2020). Novità sul bonus affitti
Ø  Tax credit canoni di locazione: un nuovo modello per la cessione
Ø  Legge di Bilancio – novità per le imprese
Ø  Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale – Circolare MISE
Ø  DL Ristori. Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori COVID 19. Circolare INPS 24/202
Ø  FATTURAZIONE ELETTRONICA – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Allegati:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

Circolare MISE 29 gennaio

Circolare INPS 24 dell’11 febbraio 2021

Nuovo schema di Fatturazione Elettronica_Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Confindustria

Legge di Bilancio 2021

DIFFERIMENTO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2021 AL 31 MARZO 2021

Il Consiglio di Amministrazione RAI, riunitosi ieri a Roma, ha differito, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, concedendo, di fatto, una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione. La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che molti abbonati speciali sono tra i soggetti che hanno subìto e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche dell’epidemia.

Conversione in legge del DL Natale (DL 178/2020). Novità sul bonus affitti
Per l’accesso all’agevolazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 la verifica della riduzione del fatturato va fatta sul 2019

E’ stata pubblicata in GU n. 24 del 30 gennaio, la legge di conversione del DL Natale (DL 172/2020) che,  all’articolo 2 bis interviene sulla disciplina del Bonus affitti ex art. 28 DL 34/2020.

In particolare, viene precisato – come da noi richiesto – che per il riconoscimento del credito di imposta per i mesi da gennaio ad aprile 2021, la condizione di riduzione di fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019.

A riguardo si ricorda che l’art. 28 del DL Rilancio prevede come condizione di accesso all’agevolazione la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La legge di Bilancio 2021, all’art. 1 co. 602 ha previsto, per le  imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, l’estensione dell’agevolazione fino al 30 aprile 2021. Ai fini della verifica della spettanza dell’agevolazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, in base a quanto previsto dall’art. 2bis del DL 178/2020, la diminuzione di fatturato dovrà essere calcolata rispetto allo stesso mese del 2019 (e non del 2020).

Tax credit canoni di locazione: un nuovo modello per la cessione
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021

Il perché nell’ultima legge di bilancio che ha allungato i termini dell’agevolazione fiscale in favore delle imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator

Dalla proroga al 30 aprile 2021 alla riprogettazione: questa l’origine del restyling del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, inaugurati dai Dl “Cura Italia” e “”Rilancio” e riguardanti i canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65, Dl n. 18/2020), aziende e immobili a uso non abitativo (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare, quelli maturati dalle imprese turistico ricettive, dai tour operator e dalle agenzie di viaggio, cioè gli operatori del settore più colpito dalla seconda ondata pandemica.

Il provvedimento dell’Agenzia del 1° luglio 2020 aveva definito le modalità di comunicazione dell’avvenuta cessione dei tax credit, che deve essere inviata, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti, utilizzando esclusivamente le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione“).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 12 febbraio 2021, pubblicato oggi, in sostituzione da oggi, 15 febbraio, di quello validato il 14 dicembre scorso (vedi articolo “Credito d’imposta canoni locazione: via libera al nuovo modello per la cessione“), che era stato predisposto per consentire l’invio della comunicazione di cessione anche tramite gli intermediari, in origine prevista solo per i diretti interessati, è stato approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti anche per i mesi fino ad aprile 2021 alle imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio, così come previsto dall’articolo 1, comma 602 del Bilancio 2021.

Fonte: Fisco Oggi

Legge di Bilancio – novità per le imprese
a cura dell’Area Politiche fiscali Confindustria

Allegato
Nota di aggiornamento  sulle novità per le imprese recate dall’ultima Legge di Bilancio 2021

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale – Circolare MISE

Con lettera circolare del 29 gennaio 2021 (prot. 26890), il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento previsti dal codice civile per le società per azioni e le società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale.

Si ricorda che nella sua formulazione originaria la norma, introdotta dal DL cd. Liquidità (n. 23/2020, art. 6), ha previsto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del c.c.), nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo, n. 4, e 2545-duodecies c.c.), in caso di perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, co. 266) è intervenuta sulla precedente formulazione per precisare che la sospensione dei suddetti obblighi opera in caso di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per dilatare fino al quinto esercizio successivo il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione.

In virtù di ciò, la circolare ha chiarito che “oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)” escludendo in toto “che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)“.

Inoltre, lo slittamento del termine per il ripiano delle perdite al quinto esercizio successivo “non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata” ad assumere le determinazioni previste dalla legge, previo accertamento delle cause di scioglimento ad opera degli amministratori e consenso dell’assemblea (implicito o esplicito) da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

Allegato

Circolare MISE 29 gennaio

DL Ristori. Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori COVID 19. Circolare INPS 24/2021
Indicazioni INPS per fruire dell’agevolazione

Allegato

Circolare INPS 24 dell’11 febbraio 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nota di aggiornamento a cura di Confindustria

Si pubblica una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria concernente il nuovo schema di Fatturazione Elettronica.

Il documento raccoglie alcuni quesiti e possibili soluzioni segnalati dalla stessa Confindustria per i quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito puntuale risposta.

Si riportano, inoltre, i collegamenti alle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica e alla Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1

Allegati

Nuovo schema di Fatturazione Elettronica – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Confindustria
Guida_compilazione-FE_18 12 20

E-fattura per clienti stranieri: aggiornate le Faq sul tema

La sezione con le domande più frequenti sullo specifico argomento viene costantemente monitorata per garantire il potenziamento dell’attività di assistenza a favore dei contribuenti

L’Agenzia chiarisce ulteriormente come predisporre una fattura elettronica, tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, nei confronti di clienti finali stranieri senza codice fiscale italiano. Lo fa attraverso l’aggiornamento delle Faq inserite all’interno dell’apposita sezione dell’area tematica specificamente dedicata alla e-fattura.

in particolare, è stata aggiornata la Faq n. 63 del 19 luglio 2019, chiarendo che, in caso di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, non stabilito in Italia, la compilazione del campo “codice fiscale” non è obbligatoria. La domanda riguarda la predisposizione di una e-fattura nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva. L’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica, e non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro). La fattura elettronica dovrà essere predisposta riportando: nel campo codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”; nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero e nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte; se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”. Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il cap straniero.

La sezione Faq viene costantemente aggiornata per rendere sempre più efficace l’attività di assistenza a favore dei contribuenti, mettendo a disposizione di cittadini, operatori e associazioni di categoria le soluzioni ai dubbi più frequenti.

Fonte: Fisco Oggi