CIRCOLARE COVID19 DEL 16 GENNAIO 2021 Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio vigenti a partire dal 16 gennaio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 GENNAIO 2021 Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio vigenti a partire dal 16 gennaio 2021

Con l’approvazione in questi giorni di tre provvedimenti, il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, il DPCM 14 gennaio 2021 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, sono state definite le nuove norme per prevenire la diffusione della Pandemia Covid19.

Cerchiamo nel modo più completo e semplice possibile di descrivere quali sono le principali norme che interessano le nostre imprese.

ALLEGATI

­   Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 – ­   DPCM 14 Gennaio 2021 – ­   Autodichiarazione

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI ITALIANE

Il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 stabilisce che nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 15 febbraio inclusi è vitato in tutt’Italia (indipendentemente dalla classificazione delle Regioni in zone bianche, gialle, arancioni o rosse) ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori delle Regioni italiane e delle province autonome fatto salva la possibilità di spostarsi solo per i seguenti motivi: comprovate esigenze di lavoro; situazioni di necessità; motivi di salute.

E’ comunque consentito il rientro, in tutto il periodo suddetto e in tutti i territori regionali a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, alla propria residenza, abitazione o domicilio.

CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE IN ZONE DI RISCHIO

In applicazione del nuovo Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 il Ministro della Salute, con propria Ordinanza del 16 gennaio 2021, ha classificato a partire dal giorno 17 gennaio incluso le Regioni Italiane nelle seguenti zone di rischio:

·         Zone Bianche: nessuna Regione

·         Zone Gialle: Basilicata, Campania, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Toscana.

·         Zone Arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia e Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria,Valle d’Aosta, Veneto.

·         Zone Rosse: Lombardia, Provincia di Bolzano, Sicilia.

LIGURIA ZONA ARANCIONE DAL 17 GENNAIO LE NORME DI NOSTRO INTERESSE

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 che colloca a partire dal giorno 17 gennaio incluso fino, al momento, al giorno 30 gennaio tutto il territorio della Regione Liguria in zona Arancione si applicano in tutta la Regione,  per quanto di nostro interesse,  le seguenti norme di cui al nuovo DPCM del 14 gennaio 2021:

·         Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

·         Possibilità di spostamento:

1.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

2.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, con mezzi pubblici o provati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro o di studio; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

3.      E’ consentito all’interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta. E’ comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provincia.

Importante! Questo significa che a partire dal 17 gennaio (e per il momento fino al 30 gennaio) non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia inclusi i comuni  della Liguria

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  a partire dal 17 gennaio sono sospese.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25 (commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 14 febbraio incluso – dal 15 febbraio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.