Circolare del 25 novembre 2020. Ordinanza Ministro della salute, DL Ristori Ter, Contributi e prestazioni previdenziale e assistenziale,bando voucher formazione, specifiche Covid Hotel

Circolare del 25 novembre 2020

     Argomenti:

Ø  Ordinanza del Ministro della Salute  del 24  novembre 2020 e Decreto Legge Ristori Ter

Ø  CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI:
– Covid-19 – Ammortizzatori sociali – richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti
– Sospensione versamenti dei contributi previdenziali – Istruzioni INPS

  • Bando voucher per la formazione 2020 – Contributi a fondo perso
    Formazione finanziata. Regione Liguria – “Formazione per la ripresa”

Ø  Specifiche per il Covid hotel

Ø  MOLTO IMPORTANTE! Ricordiamo la scadenza del 30 novembre 2020 per la Denuncia prezzi 2021

 Allegati: Specifiche Covid HotelGuida contributi a fondo perdutoTabella codici ATECOSanificazione struttureRapporto ISS Covid19 disinfettantiLettera Inps 433520Lettera Inps 128_20

Ordinanza del Ministro della Salute  del 24  novembre 2020 e Decreto Legge Ristori Ter.

In questi giorni il Governo ha adottato due provvedimenti  relativi al contenimento e alle conseguenze della pandemia COVI19:

  • Ordinanza del Ministro del Salute del 24 Novembre 2020.
    Con l’Ordinanza emanata il 24 novembre il Ministro della Salute ha prorogato fino al giorno 3 dicembre 2020, incluso, la classificazione di tutta la Liguria (nessun comune escluso) a zona Arancione.
    Per noi questo significa che restano valide tutte le regole e le restrizioni fino ad oggi previste senza alcuna novità.
  • Decreto Legge N.154 del 23 novembre 2020 cosiddetto Decreto Ristori Ter.
    Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 23 novembre è entrato in vigore il nuovo Decreto Legge detto Ristori Ter.
    Per quanto riguarda le nostre imprese le norme del nuovo Decreto non introducono nessuna novità rispetto a quanto previsto dai due precedenti Decreti, detti Ristori e Ristori bis, da noi descritti nelle nostre precedenti circolari.

Al via le richieste per i CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO previsti dai decreti Ristori e Ristori bis.
Il provvedimento 20 novembre dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento 20 novembre 2020, l’Agenzuia delle Entrate ha fissato modalità e termini per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149  (Dl Ristori  e Dl Ristori bis)

Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, a valere sul contributo previsto dal Dl Rilancio, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
Per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza a primavera – tra gli altri le imprese con fatturato superiore ai 5 mln di euro esclusi dalla precedente misura – è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori e Ristori bis fino al 15 gennaio 2021,

Importante! L’agenzia inoltre ha messo a disposizione dei contribuenti l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis con le relative istruzioni che riportiamo in allegato con le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche.
La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In allegato Tabella codici Ateco

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI

Covid-19 – Ammortizzatori sociali – richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti
L’Inps, con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020  ha fornito chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale “Covid-19”, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Le aziende al fine di presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% dovranno accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti” > “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”.
In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.
Per quanto riguarda la domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti”> “Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”.

In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata.
Si ricorda che successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso i seguenti passaggi:

  • selezionando il tasto “Inserimento Ticket”;
  • cercando la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;
  • individuando la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”;
  • selezionando il tasto “Richiedi Ticket” (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà procedere al salvataggio dell’associazione).

Si ricorda che qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all’invio della domanda, si potrà procedere anche in una fase successiva, con le seguenti modalità:

  • selezionando la voce di menu “Cerca esiti” nella schermata principale;
  • cercando la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitando eventualmente il periodo temporale di riferimento;
  • cliccando sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserendo i dati per completare la compilazione della relativa domanda.

Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.
Se, diversamente, si volesse inoltrare la domanda rinunciando all’erogazione dell’anticipo del 40%, si potrà procedere all’annullamento dell’anticipo.

Per quanto riguarda l’inserimento dei dati di pagamento per l’anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda, la modifica delle coordinate Iban per il pagamento dell’anticipo, l’annullamento dell’anticipo e l’annullamento dell’intera domanda, si rinvia alle istruzioni contenute nel messaggio.

Sospensione versamenti dei contributi previdenziali – Istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n.128 del 12 novembre 2020, che si allega, fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

Tale sospensione:

  • è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al D.L. 149/2020
  • non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail
  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa, concesse dall’Inps e scadenti nel mese di novembre
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza”
  • si applica anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, svolgenti come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020

Al fine di una corretta applicazione della sospensione dei termini relativi ai versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre, l’Istituto ricorda che gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Bando voucher per la formazione 2020 – Contributi a fondo perso

La Camera di Commercio finanzia, tramite l’utilizzo di voucher, le iniziative formative attivate dalle imprese per garantire la continuità delle attività e rafforzare le potenzialità di ripresa in tempi rapidi in seguito all’emergenza COVID 19, in specifici ambiti al fine di sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese e utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda per ottenere i voucher previsti dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo, presentino i seguenti requisiti:

  1. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014. Sono esclusi i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (soggetti R.E.A.);
  2. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Riviere di Liguria;
  3. siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui nella fase istruttoria si riscontri una irregolarità, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità della domanda;
  5. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  6. abbiano assolto gli obblighi contributivi;
  7. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio Riviere di Liguria ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  8. non abbiano già beneficiato per la stesse spese di formazione del contributo relativo al Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2020 della Camera di commercio Riviere di Liguria;

Entità, modalità e tempistiche del contributo
Il contributo avrà un importo unitario massimo di € 5.000,00, a sostegno di iniziative formative realizzate a partire dall’1/1/2020 fino al 20/11/2020 sulla “Formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il rilancio produttivo” su questi temi specifici:

  1. Sicurezza

Azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza;

  1. Smart working

Azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working;

  1. Competenze strategiche

Azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza, ad esempio: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, utilizzo di strumenti di gestione finanziaria;

  1. Formazione e certificazione competenze digitali

Azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

L’entità massima dell’agevolazione (voucher, a fondo perduto) non può superare l’ 80% dei costi ammissibili.

Non sono ammissibili i “servizi per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”, come indicato alla lettera d) dell’art. 5 del bando.

Le domande di richiesta voucher potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 23 novembre 2020 fino alle ore 12:00 del 5 dicembre 2020, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.

Ciò significa che le iniziative, al momento di presentazione della domanda, dovranno già essere fatturate e pagate.

Le domande di contributo, in regola con l’imposta di bollo da assolvere mediante modello F23 e firmate digitalmente, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.rivlig@legalmail.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “BANDO VOUCHER PER LA FORMAZIONE”.
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo sotto forma di voucher.

Modulistica e bando sono reperibili in allegato e a questo LINK

 

Formazione finanziata. Regione Liguria – “Formazione per la ripresa”

Regione Liguria al fine di facilitare la fruizione della formazione ha definito un Catalogo regionale dell’Offerta Formativa. Nel bando allegato vengono dettagliate le possibili attività formative nonché la durata delle singole azioni. La partecipazione non prevede alcun costo né per le aziende né per i lavoratori.

Segnaliamo, visto il particolare momento, le possibilità offerte alle aziende dai corsi inseriti nell’area ” “Guida rapida per la ripresa” che prevede attività formative gratuite della durata di 2 ore ciascuna, inerenti l’applicazione delle nuove indicazioni di sicurezza per ridurre la diffusione del Covid 19.

Inoltre, nel catalogo gratuito, sono anche comprese le ulteriori due aree :

  • – “Lezioni smart per la ripresa” : prevede attività formative della durata di 15 ore ciascuna, rivolte a coloro che intendono migliorare le proprie competenze e acquisirne di nuove (anche su temi quali lo sviluppo di competenze digitali applicate alle mansioni di riferimento) per essere maggiormente competitivi nel nuovo mercato del lavoro
  • – “Orientamento e Avvio alla certificazione delle competenze”: è un percorso individuale,della durata massima di 16 ore, composto da servizi di consulenza orientativa finalizzati a rivedere il proprio progetto professionale per un miglior sviluppo professionale

    I destinatari dell’intervento sono persone fisiche occupate o in regime di cassa integrazione residenti e/o domiciliati in Liguria.
    Ai seguenti link:
    Bando_Formazione_per_la_ripresa_-_Infografica_Regione.pdf
    439_del_22_maggio_2020.pdf
    Formazione_per_la_ripresa_Nota_riassuntiva.pdf


Specifiche per il Covid hotel
Gentilissimi,
come preannunciato dall’Assessore, inviamo le caratteristiche base che debbono avere le strutture ricettive per potersi candidare ad essere utilizzabili in caso di necessità per emergenza covid.
Siamo  disposizione per ricevere eventuali candidature e per ulteriori approfondimenti
In Allegato:
Caratteristiche Covid Hotel
Rapporto ISS COVID-19  n. 19/2020

Ministero della Salute, Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2

MOLTO IMPORTANTE! Ricordiamo la scadenza del 30 novembre 2020 per la Denuncia prezzi 2021

Con la presente vi ricordiamo la scadenza per la denuncia prezzi 2021
Di seguito riportiamo  il link della regione https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/strutture-ricettive/strutture-alberghiere.html

 

dove potrete scaricarvi gli originali dei modelli della tabella prezzi e dei cartellini per le camere specificando che:

1) la tabella prezzi va compilata e una copia va inviata entro il 30 nov per conoscenza alla Regione. La tabella non sarà più come nel passato rinviata all’albergo vidimata/validata dalla Regione ma dovrà semplicemente essere esposta compilata nelle zone comuni.

2) i cartellini inviati devono essere fotocopiati in numero pari a quello delle camere/unità abitative,compilati sulla base dei dati inseriti nella tabella prezzi ed affissi (come gli scorsi anni) uno per ogni camera/unità abitativa.

 

Riportiamo di seguito la circolare inviata dalla struttura regionale:

Ai sensi del nuovo testo unico in materia di strutture turistico-ricettive (L.R. 32/2014) la tabella dei prezzi che si intendono applicare per l’anno successivo deve essere inviata ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 alla mail strutturericettivesv@regione.liguria.it a titolo di mera comunicazione, in quanto non è previsto nessun tipo di vidimazione o convalida.

Copia della stessa dovrà essere esposta nella zona comune della struttura a servizio della clientela, mentre i cartellini dovranno essere affissi nelle singole camere.

A tal fine si allega alla presente la tabella riepilogativa prezzi ed un cartellino tipo, con alcuni accorgimenti utili per una corretta compilazione:

 

  1. la disciplina attuale non prevede per le tariffe alcun limite o vincolo relativo al livello di appartenenza;
  2. nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi gli stessi sono considerati come prezzi unici;
  3. non si possono in nessun caso applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente denunciati;
  4. è possibile invece applicare tariffe inferiori ai minimi ma solo nelle seguenti casistiche:
  • gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
  • ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
  • bambini/ragazzi al di sotto dei diciotto anni;
  • guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
  • convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
  • utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
  1. nel caso in cui sia previsto il servizio di pensione completa o mezza pensione devono esserne denunciati i relativi prezzi.

 

Per maggiori dettagli ed eventuali chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica strutturericettivesv@regione.liguria.it, telefonare ai numeri:  0105488381

Importante!  COMUNICAZIONE CHIUSURE

 

Vi ricordiamo inoltre che, per risultare rispondenti e quindi non incorrere nelle sanzioni previste, è necessario inserire i periodi di chiusura sul sistema regionale RIMOVCLI. L’operazione richiede circa 10 secondi, naturalmente il periodo di chiusura impostato potrà essere modificato in qualunque momento.

 

Qualora la struttura stia osservando un periodo di chiusura deve segnalarlo usando la specifica funzione prevista dal sistema che, con una semplice operazione, consente di inserire i periodi di chiusura e di risultare quindi adempienti. A tale riguardo si ricorda che la funzione “CHIUSURA”, ovviamente, è attivabile esclusivamente quando nella struttura non risultano presenti clienti.