Upa informa. Circolare del 6 luglio 2020: bonus vacanze, crediti imposta locazione, sorveglianza sanitaria eccezionale

Upa informa

Circolare del 6 luglio 2020

Modello Cessione creditoIstruzioni Cessione creditoConformità DPI

     Argomenti:

Ø  Bonus vacanze: ecco il codice per il credito d’imposta

Ø  Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online Inail – approfondimenti

  • Arrivi extra Schengen, l’ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno
  • Dispositivi di protezione individuale: come certificare la loro conformità

 

Bonus vacanze: ecco il codice per il credito d’imposta
Va utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione, da parte del fornitore del soggiorno a decorrere dal prossimo 1° luglio

Il bonus vacanze trova il suo codice tributo. È 6915 il “numero” da inserire nell’F24 per usufruire, da parte del fornitore del soggiorno, del credito d’imposta riconosciuto per la villeggiatura delle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di tempo presso le strutture ricettive del Belpaese. A istituirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020.

L’articolo 176 del Dl n. 34/2020 riconosce un credito alle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di vacanza.
Il bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast, è destinato ai nuclei familiari con Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro, nella misura massima di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone, di 300 euro per le coppie e di 150 euro per i single.
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 4: cura fiscale e non solo per il turismo”.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ha definito le modalità di applicazione dell’articolo 176 prevedendo che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
  • dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24
  • il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Per maggiori informazioni riguardanti le indicazioni operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze vi rinviamo alla lettura dell’articolo “Bonus vacanze: in arrivo dall’Agenzia le istruzioni e le modalità di fruizione” e a consultare la guida dell’Agenzia, “Bonus vacanze”, disponibile online sul sito web istituzionale che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa”. Infine, un pratico vademecum richiama in moduli schematici i principali dettagli del beneficio.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
• 6915 ​denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34”.

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Infine ricordiamo che il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Ecco cosa devono fare ospite e gestore della struttura turistica

Le regole generali
Il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il pagamento però deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Cosa deve fare il cittadino
Sul sito delle Entrate il 17 giugno sono stati pubblicati, il modulo RU 237174 , una guida molto ben dettagliata di 20 pagine ed un più agevole vademecum. Vi si legge in maniera sintetica che uno dei componenti
del nucleo familiare, anche prima del primo luglio deve attivarsi ad ottenere l’Isee, dotarsi di una indentità digitale Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e scaricare l’applicazione per smartphone IO gestita da PagoSpa.

Dal 1° luglio parte la richiesta sull’app, con l’indicazione di Isee e l’elenco dei componenti il nucleo familiare. L’app IO verifica la sussistenza dei requisiti e poi comunica l’eventuale via libera rilasciando un codice univoco ed un Qr code, quest’ultimo da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.

Cosa deve fare l’esercente
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia o mediante l’identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet delle Entrate, scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

Come registrarsi ai servizi telematici
Basta collegarsi alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp e sehuire la procedura. Il fornitore deve inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento
commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato.

Il recupero dello sconto in compensazione
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge 388/2000.
Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, poichè non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello. Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Il codice tributo 6915 andrà esposto nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il recupero dello sconto a mezzo cessione
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano poi il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali.

Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione
Il cedente dovrà inviare la comunicazione telematica attraverso il sito dell’Agenzia, dal prossimo 13 luglio fino al 31 dicembre 2021

I beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 per botteghe e negozi, la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione possono cedere il credito ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente (articolo 122 del Dl n. 34/2020). I decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, infatti, hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti in questo periodo emergenziale.

Con il provvedimento siglato oggi, 1° luglio 2020, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, arrivano il modello e le istruzioni (riportati in allegato) per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).
Quelle invece sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (rispettivamente articoli 120 e 125 del Dl n. 34/2020) saranno definite con successivi provvedimenti.

Comunicazione telematica all’Agenzia
Deve essere redatta secondo il modello allegato al provvedimento e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce
  • l’importo del credito d’imposta ceduto
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

All’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione dovrà provvedere direttamente il beneficiario del credito d’imposta che ha scelto di cedere il credito stesso, inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

Utilizzo da parte dei cessionari
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato e tale circostanza è comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha trasmesso l’F24
  • non si applicano i limiti sugli importi previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007
  • con una successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Ulteriore cessione ad altri soggetti
Alternativa all’utilizzo diretto, potrà essere effettuata solo se eseguita entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia. Il successivo cessionario utilizzerà il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari.

Fonte: Fisco Oggi

Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online Inail
Dal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere le visite mediche

Ai sensi dell’art. 83 d.l. 34/2020 i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori “fragili” ovvero ai lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.
I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai medici Inail in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale.
Per richiedere la visita dei medici Inail è stato realizzato il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Inail (con l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail).

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente  alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria l’importo di € 50,85.

Moduli e modelli specifici di sezione.

Arrivi extra Schengen, l’ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno
L’Italia sceglie la linea della prudenza

“La situazione a livello globale resta molto complessa. Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi”. Queste le parole del ministro Speranza dopo la firma dell’ordinanza del 30 giugno 2020 con la quale l’Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen.

La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Ue nella “lista verde”, da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio.

Nel testo si aggiunge anche la comprovata ragione di studio ai motivi che consentono l’ingresso nel territorio nazionale. Le altre motivazioni per l’arrivo in Italia sono le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza.

Per maggiori informazioni

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COME CERTIFICARE LA LORO CONFORMITÀ

In Allegato Vademecum di Assosistema “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”

Facciamo seguito alla nostra news del 17 giugno u.s., per rammentarvi che l’emergenza sanitaria ha indotto Parlamento e Governo ad ampliare le potenzialità di offerta delle mascherine, quale strumento di protezione delle vie respiratorie.
L’iniziativa normativa ha previsto infatti la possibilità per l’Inail di validare, in via straordinaria e in deroga, le mascherine: la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.
La quantità delle richieste e la complessità degli accertamenti stanno provocando notevoli ritardi, con rilevanti danni anche per le imprese, tanto da legittimare interrogazioni parlamentari (es.  interrogazione 5-04121 del 9 giugno 2020).

Al fine di fornire uno strumento utile alle aziende nell’individuazione e nel riconoscimento di dispositivi di protezione individuali idonei, necessari nell’attuale emergenza legata al COVID per il regolare prosieguo delle attività lavorative, Confindustria e Assosistema, l’associazione che rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed importano dispositivi di protezione individuale, hanno ritenuto utile condividere le proprie esperienze per realizzare un vademecum a supporto delle imprese interessate per valutare l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.

Sulla base della collaborazione con Confindustria, Assosistema ha quindi realizzato il vademecum dal titolo “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”.

All’interno del documento sono passati in rassegna:

– La corretta marcatura ed i certificati che deve presentare un dispositivo di protezione individuale conforme alle normative vigenti e gli step per verificare la validità della documentazione;

– Una guida pratica per navigare sul database degli Organismi Notificati della Commissione Europea NANDO;

– La documentazione di cui deve disporre un dispositivo di protezione individuale validato in deroga da INAIL ed indicazioni utili per inoltrare la richiesta di validazione;

– Marcatura e certificazioni di un dispositivo certificato ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/403.

Il documento è realizzato allo scopo di supportare le aziende in fase di valutazione delle forniture, durante l’approvvigionamento o l’importazione dei dispositivi di protezione.

Dispositivi di protezione individuale: come verificare la loro conformità

L’emergenza sanitaria ha indotto Parlamento e Governo ad ampliare le potenzialità di offerta delle mascherine, quale strumento di protezione delle vie respiratorie.

L’iniziativa normativa ha previsto la possibilità per l’Inail di validare, in via straordinaria e in deroga, le mascherine: la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.

La quantità delle richieste e la complessità degli accertamenti stanno provocando notevoli ritardi, con rilevanti danni anche per le imprese, tanto da legittimare interrogazioni parlamentari (es. interrogazione 5-04121 del 9 giugno 2020).

Al fine di fornire uno strumento utile alle aziende nell’individuazione e nel riconoscimento di dispositivi di protezione individuali idonei, necessari nell’attuale emergenza legata al COVID per il regolare prosieguo delle attività lavorative, Confindustria e Assosistema, l’associazione che rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed importano dispositivi di protezione individuale, hanno ritenuto utile condividere le proprie esperienze per realizzare un vademecum a supporto delle imprese interessate per valutare l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.
Sulla base della collaborazione con Confindustria, Assosistema ha quindi realizzato il vademecum dal titolo “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”.

All’interno del documento sono passati in rassegna:

  • La corretta marcatura ed i certificati che deve presentare un dispositivo di protezione individuale conforme alle normative vigenti e gli step per verificare la validità della documentazione;
  • Una guida pratica per navigare sul database degli Organismi Notificati della Commissione Europea NANDO;
  • La documentazione di cui deve disporre un dispositivo di protezione individuale validato in deroga da INAIL ed indicazioni utili per inoltrare la richiesta di validazione;
  • Marcatura e certificazioni di un dispositivo certificato ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/403.

Il documento è realizzato allo scopo di supportare le aziende in fase di valutazione delle forniture, durante l’approvvigionamento o l’importazione dei dispositivi di protezione