Decreto Legge Rilancio – prime informazioni – EMERGENZA CORONAVIRUS

Emergenza coronavirus

Decreto Legge Rilancio – prime informazioni.

Allegati a fondo pagina:

Testo integrale DL Rilancio – Gazzetta ufficiale

Chiarimenti Ordinanza n.30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020

(climatizzatori e gestione buffet)

 

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio ha approvato il Decreto Legge n°34/2020 detto DL Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 19 maggio, a seguire forniamo una sintesi delle principali misure riguardanti le nostre imprese.

Misure a favore delle imprese

Misure ai favore dei lavoratori

Contributi per le imprese per gli adeguamenti Covid19

Misure Fiscali

Misure per il Turismo

MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE.

 

  • Azzeramento IRAP
  • Contributo a fondo perso – imprese con ricavi fino a 5 milioni
  • Rafforzamento patrimoniale – imprese con più di 5 milioni
  • Credito d’imposta 60% canoni locazione e affitto d’azienda
  • Riduzione costi bollette elettriche.

 

Azzeramento del versamento Irap  – Art. 24 del Decreto.

Per le imprese con ricavi nel 2019 fino a 250 milioni di euro è azzerato Il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto Irap 2020. Resta l’obbligo del pagamento dell’acconto Irap 2019.

 

Contributo a fondo perduto a ristoro delle perdite Covid19 per imprese con ricavi fino a 5 milioni  – Art.25 del Decreto.

Beneficiari.

Tutte le imprese con ricavi nel 2019 fino a 5 milioni euro a condizione che i ricavi di Aprile 2020 siano inferiori ai 2/3  dei ricavi di Aprile 2019. Sono escluse le imprese che hanno cessato l’attività al 31/03/2020.

Entità del contributo.

Contributo a fondo perso calcolato applicando alla differenza tra i ricavi(fatturato + corrispettivi) di aprile 2019 e i ricavi di aprile 2020 le seguenti percentuali:

  • 20% per le imprese con ricavi complessivi nel 2019 fino a 400 milioni di €
  • 15% per le imprese con ricavi complessivi nel 2019 da 400 milioni a 1 milione di €
  • 10% per le imprese con ricavi complessivi nel 2019 da 1 milione a 5 milioni di €

L’ammontare del contributo comunque non sarà inferiore a 1.000 €  per le persone fisiche(ad es. ditte individuali) e 2.000 €  per le altre tipologie d’impresa.

Richiesta del contributo.

Il contributo potrà essere richiesto per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura rilasciata dall’Agenzia stessa fino ad esaurimento della dotazione complessiva di 6 miliardi e 192 milioni di €.

Il contributo non è soggetto a tassazione e sarà direttamente bonificato sul conto corrente dell’ impresa.

 

Misure di rafforzamento patrimoniale per imprese con ricavi maggiori di 5 milioni – Art.26 e 27 del Decreto.

  • Detraibilità per le persone fisiche e deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo, con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni e che abbiano subito nel primo bimestre 2020 una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno il 33%. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. In parallelo, alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro;
  • Istituzione del Fondo Patrimonio PMI, la cui gestione è affidata Invitalia, che potrà sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi emessi dalle imprese con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni;

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e per l’affitto d’azienda – Art.28 del Decreto.

E’ riconosciuto alle imprese alberghiere, indipendentemente dai ricavi 2019, un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile degli immobili, destinati allo svolgimento della propria attività, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per le imprese ad apertura annuale e per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per le imprese ad apertura stagionale.  Per l’affitto d’azienda il credito d’imposta è del 30%.

Il credito d’imposta suddetto è riconosciuto anche alle altre imprese turistico ricettive a patto che abbiano avuto ricavi nel 2019 fino a 5 milioni di euro e che i ricavi dei mesi di marzo, aprile, e maggio 2020 o, se stagionali di aprile,maggio e giugno, siano inferiori ad almeno il 50% di quelli dei corrispondenti mesi del 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, dopo aver pagato il canone, o nella dichiarazione dei redditi relativi al 2020 e non è soggetto a tassazione.

Il credito d’imposta può anche essere ceduto al proprietario a fronte di uno sconto sul canone di locazione di pari valore del credito ceduto. È possibile la cessione anche ad altri soggetti(ad es.: banche e intermediari finanziari).

 

Riduzione per le imprese degli oneri delle bollette elettriche – Art.30 del Decreto.

Per i mesi di maggio, giugno, e luglio 2020 e prevista una riduzione dei costi delle bollette elettriche che riguarda:

  • l’azzeramento delle quote fisse indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e agli oneri generali, per tutte le imprese alimentate in bassa tensione;
  • per le imprese alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3Kw le tariffe saranno ulteriormente ridotte applicando una potenza virtuale fissata a 3Kw  senza limiti ai prelievi di energia.

 

 

Misure a favore dei lavoratori.

  • Ammortizzatori sociali principali novità introdotte.
  • Congedi parentali
  • Blocco licenziamenti
  • Sorveglianza sanitaria eccezionale
  • Indennità lavoratori autonomi e lavoratori stagionali del turismo
  • Proroga della NAsPI

 

Ammortizzatori sociali – Art. da 68  a 71 del Decreto – le principali novità introdotte:

  • Per l’assegno ordinario del FIS di cui all’art.19 del DL “Cura Italia” viene reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale;
  • terminate le 9 settimane, viene prorogata la possibilità di richiedere  l’assegno ordinario FIS o la cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020; per le imprese turistiche è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane, finite le 5 di proroga, anche in continuità fino al 1° settembre 2020;
  • cambia il termine di presentazione della domanda per l’assegno ordinario FIS: non è più entro la fine del 4° mese ma l’istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;
  • viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020;
  • successivamente all’entrata in vigore del decreto, per i periodi successivi alle 9 settimane, la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta dall’Inps e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l’Inps, nell’autorizzare la richiesta, dispone anche l’anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell’indennità dovuta;
  • per velocizzare le richieste d’integrazione salariale con pagamento diretto, i datori di lavoro trasmettono la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, entro 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. Dopo l’autorizzazione, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

 

Congedi parentali – Art.72 del Decreto

Dal 5 marzo al 31 luglio 2020 i dipendenti con figli di età fino a 12 anni possono fruire, fino a un massimo di 30 giorni, di congedi parentali indennizzati dall’Inps per un valore del 50% della retribuzione. In alternativa possono fruire di uno o più bonus fino a un valore massimo di € 1.200 per servizi baby sitter, o per iscrizioni ai centri estivi o ai diversi servizi integrativi per l’infanzia.

 

Blocco dei licenziamenti – Art.80 del Decreto.

Sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020.

 

Sorveglianza sanitaria eccezionale – Art.83 del Decreto.

E’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid19.

Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

 

Indennità lavoratori autonomi e lavoratori stagionali turismo – Art.84 del Decreto.

  • Per i lavoratori autonomi già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
  • Per i lavoratori stagionali del turismo già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di  600 euro anche per il mese di aprile 2020.
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  • Ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità di  €.600,00 al mese.

Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione.

 

 

 

Proroga della NAsPI (disoccupazione) – Art.98

La NASPI(disoccupazione) il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 di cui al punto precedente.

 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRERSE PER GLI ADEGUAMENTI DA COVID 19.

  • Misure di sostegno INAIL per le imprese
  • Credito d’imposta per gli adeguamenti dei posti di lavoro
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI

 

Misure di sostegno INAIL per le imprese per gli adeguamenti Covid 19 – Art.95 del Decreto.

E’ prevista la promozione da parte dell’INAIL di contributi destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

Detti contributi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili e saranno erogati a bando a cura di Invitalia.

 

Credito d’imposta adeguamento posti di lavoro – Art. 120 bis del Decreto.

E’ riconosciuto alle imprese esercenti attività in luoghi aperti al pubblico( strutture ricettive, ristoranti, bar, teatri, cinema, ecc.) un credito d’imposta del 60%, fino a un massimo di € 80.000, sulle spese effettuate nel 2020 per gli interventi di adeguamento, dei luoghi di lavoro, necessari per rispettare le norme di contenimento dell’epidemia Covid 19.

L’elenco delle spese ammissibili sarà dettagliato con uno specifico Decreto del ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta(che ha una dotazione complessiva di 2 miliardi di €) è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Credito d’imposta per la sanificazione – Art.125.

Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 60%, fino a un massimo di € 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Le spese ammissibili al credito d’imposta

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito delle attività lavorative
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, ecc.
  • acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito, non concorre alla formazione del reddito, ed è utilizzabile in compensazione o nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 ed è cedibile a terzi.

 

 

Misure fiscali.

 

  • Incentivi efficientamento energetico
  • Soppressione clausole di salvaguardia
  • IVA su mascherine e altri DPI
  • Versamento tasse e contributi sospesi fino al 31 maggio 2020
  • Scontrini fiscali telematici e lotteria degli scontrini
  • Altre misure fiscali

 

Incentivi per l’efficientamento energetico – Art.119 del Decreto.

Ai condomini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta la detrazione del 110% delle spese per interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

La detrazione può essere trasformata in sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile a terzi incluse le banche.

 

Soppressione delle clausole di salvaguardia – Art.123 del Decreto.

Viene soppressa in via definitiva la possibilità per l’anno 2021 e seguenti degli aumenti automatici dell’IVA e delle accise.

 

IVA su mascherine e altri DPI. – Art.124 del Decreto.

In via ordinaria per le mascherine(chirurgiche, FFP2 e FFP3), i guanti monouso, le visiere e gli occhiali protettivi, le tute di protezione, i copri scarpe, le cuffie copricapo, i termometri, i detergenti disinfettanti per le mani, i dispenser a muro per disinfettanti, l’aliquota IVA è del 5%.

Per gli acquisti dei beni di cui sopra effettuati nel 2020 l’IVA è azzerata con diritto alla detrazione dell’imposta pagata.

 

Versamenti tasse e contributi sospesi fino al 31 maggio 2020 – Art.126

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa di tutti i versamenti di imposte e contributi sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

La sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, e premi INAIL, termina il 31 maggio 2020, e pertanto i versamenti dovuti a partire dal mese di giugno saranno liquidati come di consueto.

 

Scontrini fiscali telematici e lotteria degli scontrini – Art.140 e 141 del Decreto.

  • Proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi, e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
  • Proroga al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore della cosiddetta lotteria degli scontrini.

 

Altre misure fiscali.

  • sospesi i versamenti da cartelle di pagamento in scadenza fino al 31 maggio. I versamenti riprenderanno a partire dal 16  settembre, in unica soluzione e in 4 rate mensili di pari importo;
  • sospesa la procedura di compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo in sede di erogazione dei rimborsi fiscali;
  • sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate prorogata al 31 agosto 2020. In particolare:
  • per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
  • il versamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 può essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.

 

 

Misure per il turismo

 

  • Tax credit vacanze
  • Abolizione prima rata IMU imprese turistiche
  • Fondo Turismo
  • Promozione turistica in Italia
  • Imposta di soggiorno
  • Esenzione COSAP e TOSAP pubblici esercizi.

 

Tax credit vacanze – Art.176 del Decreto.

E’ riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per nuclei familiari con più di due persone, 300 euro per quelli composti da due persone, e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Modalità di uso del buono vacanza, a pena di decadenza: 1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto(il cliente).

Lo sconto(pari all’80% del buono) sarà rimborsato all’imprenditore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessioni a terzi, inclusi fornitori e banche, del credito.

 

Abolizione prima rata IMU 2020 imprese turistiche – Art. 177 del Decreto

Abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori d’immobili classificati nella categoria catastale D/2(alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere, delle CAV, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari.

 

Fondo Turismo – Art. 178 del Decreto.

E’ istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico – ricettive.

 

Promozione turistica in Italia – Art.179 del Decreto

Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

  • È previsto un fondo di 100 milioni di € per ristorare i comuni rispetto alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno nel 2020;
  • Viene stabilito che chi riscuote l’imposta di soggiorno (le imprese ricettive) non è soggetto a responsabilità penale(peculato) ma solo a responsabilità amministrativa, in particolare viene meno il ruolo e la responsabilità di agente della riscossione e si stabilisce che chi riscuote l’imposta ha l’obbligo di presentare per via telematica una specifica dichiarazione, secondo le modalità definite con successivo Decreto del Ministro delle Finanze, entro il 30 di giugno dell’anno successivo.  La mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto si doveva versare.

 

Esenzione COSAP per pubblici esercizi – Art.181 del Decreto.

Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020.  A decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo.

 

On line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti tra regioni

Valido dal 18 maggio, può essere utilizzato anche il precedente modello

È disponibile on line sul sito del Ministero dell’interno il  modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

L’UPA c’è ed è a vostra totale disposizione! Se avete qualche domanda o dubbio telefonate al Presidente Berlangieri 3316980943 o al Direttore Scrivano 3292106016

Decreto-Legge-Rilancio-pubblicato-in-Gazzetta-Ufficiale:

FAQ-Ordinanza-regione-liguria:

Circolare-Decreto-Legge-Rilancio-21-maggio-2020