L. r. 32/2014: Chiarimenti periodi di chiusura delle strutture ricettive- comunicazione Assessore Berrino

Gentili Associati,
con la presente vi alleghiamo la nota protocollare Pg/2020/128381 del 20/04/2020 avente ad oggetto la L. r. 32/2014: periodi di chiusura delle strutture ricettive che Regione Liguria ha inviato a Confindustria Liguria, l’Assessore Berrino ha chiarito che i periodi di chiusura causa Coronavirus non si computano ai fini dei periodi minimi di apertura stagionali o annuali.

La comunicazione invita tutti i Comuni Liguri, stante la situazione di emergenza per COVID19, a voler considerare eventuali periodi di minore apertura delle strutture ricettive rispetto ai minimi indicati dalla norma quali “sospensioni di attività” per ragioni di forza maggiore.

 Al fine di scongiurare eventuali, sebbene remote, spiacevoli conseguenze per i titolari delle strutture che si trovano nell’impossibilità di rispettare quanto indicato all’art.38 la Regione invita i Comuni liguri  a voler considerare eventuali e molto probabili chiusure prolungate rispetto ai periodi minimi di apertura quali fattispecie ricadenti nell’articolo 54: (Sospensione temporanea volontaria 1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all’Ente competente indicandone i motivi e la durata. 2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell’arco dell’anno e nell’ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all’Ente competente della ripresa dell’attività. 3. In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all’Ente competente); sospensioni che potranno concorrere al conteggio dei periodi minimi di apertura di cui all’art. 38 evitando il mancato rsipetto di tali limiti

In allegato:

  • la comunicazione di Regione Assessore Berrino
  • l. r. 32/2014