Visti i recenti fatti di cronaca accaduti in Trentino, riguardanti gli otto casi di decesso dovuti a Legionella, con conseguente denuncia e condanna per omicidio colposo degli albergatori proprietari delle strutture interessate presso le quali avevano soggiornato i turisti, l’Unione Provinciale Albergatori ritiene opportuno avvisare, informare e formare i propri Associati in materia di Legionellosi, affinché non si verifichino situazioni analoghe anche nella Provincia di Savona.

Info in materia reperibili nell’area download del sito

Quanto successo deve fungere da campanello di allarme e portarci ad effettuare sia una valutazione del nostro operato, che una verifica delle competenze possedute, dei provvedimenti attuati per prevenire il problema e della conformità del nostro operato alla Normativa 2015 Stato-Regioni: Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.

Sul caso sopracitato è infatti emerso, in sede di analisi, che vi è stata una grave sottovalutazione del rischio legionellosi da parte di quasi tutte le strutture interessate. Sono sorte inoltre numerose anomalie, tra cui la mancanza di un’adeguata manutenzione degli impianti termosanitari e la non corretta gestione delle temperature nella rete di distribuzione interna e nei serbatoi di accumulo dell’acqua calda sanitaria, di molto inferiore a quanto raccomandato dalle relative Linee guida.

I prelievi eseguiti nell’estate del 2018 hanno, di conseguenza, evidenziato la contaminazione della rete idrica dal batterio della Legionella in quasi tutte le strutture oggetto, in alcuni casi in misura particolarmente elevata. Non si è avuta evidenza di contaminazioni della rete idrica comunale. In particolare, in una delle strutture dove ha soggiornato un turista deceduto, è stato constatato il malfunzionamento di una valvola dell’impianto dell’acqua calda, circostanza che ha favorito il proliferare del batterio. La stessa struttura è stata interessata da quattro casi di notifica di legionellosi di cui uno con esito mortale.

Ma quali obblighi prevede la Normativa 2015 Stato – Regioni per le imprese turistico – ricettive? E quali sanzioni in caso di mancato adempimento degli stessi?

Circa gli obblighi da rispettare per le strutture, la normativa recita così:

Per un’efficace prevenzione è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva effettui con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio
legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia.

La valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica, ecc.).

La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di:

  • potenziali di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d’acqua che essi possono determinare;
  • stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti e, più in generale dei frequentatori (lavoratori compresi);
  • definizione ed implementazione delle contromisure adeguate a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto”.

Come possiamo evincere, vi è pertanto un Protocollo di Valutazione e Gestione del Rischio da seguire, che suddivide l’operato in tre fasi sequenziali e correlate tra loro:

  • Fase 1: Valutazione del Rischio. Fase in cui avviene un’indagine che mira ad individuare le specificità della struttura e degli impianti in essa esercitati, per le quali si possano realizzare condizioni sia favorevoli alla presenza effettiva o potenziale di Legionella negli impianti, che alla possibilità di contrarre l’infezione. Le informazioni relative a tale valutazione e al relativo Piano di Controllo vanno comunicate dall’incaricato della Valutazione al gestore della struttura o al suo preposto, i quali dovranno informare a loro volta le persone coinvolte nel controllo e nella prevenzione della legionellosi nella struttura.
  • Fase 2: Gestione del Rischio. Fase in cui avvengono tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente. Ogni intervento deve essere il risultato di una strategia che preveda un gruppo di lavoro multidisciplinare, che consideri le caratteristiche dell’impianto e le possibili interazioni nell’equilibrio del sistema.
  • Fase 3: Comunicazione del Rischio. Fase in cui viene compiuto l’insieme di azioni necessarie finalizzate ad informare, formare e sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale.

Informazione e formazione sono infatti un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. Tale aspetto è valido nei riguardi di qualunque struttura nella quale siano esercitati impianti a rischio legionellosi.

È necessario che il Protocollo venga applicato in ogni struttura nella quale siano presenti impianti potenzialmente a rischio legionellosi (vedi pp. 34 – 39 del documento Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi per la descrizione completa di ciò che concerne le strutture ricettive).

Circa le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa invece:

Dato che tutti i batteri appartenenti al genere Legionella sono classificati nel “2° gruppo di rischio” degli agenti biologici indicati nell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/2008, in caso di inosservanza per quanto concerne le prescrizioni dello stesso, le sanzioni ex art. 282 sono contravvenzionali e sono previsti per il datore l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro.

Inoltre, potrebbe essere ravvisabile una responsabilità penale, per lesioni colpose o omicidio colposo, nei confronti dell’albergatore qualora questi non abbia adeguato gli impianti idrici e di areazione presenti presso la struttura recettiva alla normativa vigente in materia.

In conclusione, dato che quanto verificatosi in Trentino è sintomo di scarsa attenzione e disinformazione sul tema e dati gli obblighi per le imprese previsti nello specifico accordo stato regioni del 2015 summenzionati e le conseguenze in caso di mancato adempimento, vi è la possibilità, per chi fosse interessato, di avvalersi dei servizi dell’azienda Globaltrading, società multiservizi convenzionata con UPASV, diventata nel corso dell’ultimo decennio punto di riferimento del mercato in più settori, tra cui quello navale, civile, industriale, della manutenzione degli impianti aeraulici e idrici, del coating e del rilevamento per la verifica dei parametri di sicurezza.

È richiesta pertanto, come prima cosa, la compilazione da parte degli interessati del questionario allegato alla presente, restituendolo entro un termine massimo di 8 giorni.

Sarà poi cura dell’Unione Provinciale Albergatori comunicare in un secondo momento agli interessati tempistiche e costi per l’erogazione del servizio, in modo che possano decidere se procedere o meno alla fornitura dei servizi da parte dell’azienda stessa.