Formazione obbligatoria per i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

La formazione obbligatoria dei lavoratori è uno dei cardini dell’intera normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito le procedure operative per avviare la formazione obbligatoria dei lavoratori e, fra queste, è prevista la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali o paritetici. Questo significa che il datore di lavoro deve predisporre il piano formativo, sulla base del documento di valutazione dei rischi e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori. Il piano formativo, e quindi il corso di formazione, andrà realizzato previa richiesta di collaborazione all’ente bilaterale o paritetico di riferimento. Ove la richiesta riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni, il datore di lavoro, dovrà tenerne conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche dove tale realizzazione non venga affidata all’ente bilaterale o all’organismo paritetico. Ove la richiesta, invece, non riceva riscontro entro quindici giorno dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività formativa.

riepilogo corsi e scadenze

CORSO BASE PRONTO SOCCORSO – 12 ORE
Il Testo Unico per la Salute e la Sicurezza del Lavoro stabilisce che il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designi uno o più lavoratori incaricati della funzione di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza.
È stata confermata l’obbligatorietà della formazione aziendale in materia di pronto soccorso.
Il provvedimento classifica, a seconda della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati, le aziende in tre gruppi:
• Gruppo A: a cui appartengono le unità produttive a rischio rilevante, soggette ad attività industriali, le azienda con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, le aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell’agricoltura. La formazione prevista per questa categoria è pari a 16 ore.
• Gruppo B: a cui appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
• Gruppo C: a cui fanno riferimento le strutture con meno di tre lavoratori non rientranti nel Gruppo A.
Per entrambe le categorie è prevista una formazione di 12 ore. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale sulla parte pratica, per cui è previsto un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

AGGIORNAMENTO PRONTO SOCCORSO (6 ORE)
I corsi di aggiornamento per addetti al pronto soccorso sono obbligatori ogni 3 anni. Se questo limite di tempo viene superato si deve ripetere il corso base.

CORSO RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (16 ORE)
Corso obbligatorio per tutti i tipi di aziende, anche con un solo dipendente, per garantire la massima sicurezza del personale interno. Colui che frequenta il corso può essere un responsabile interno, ossia obbligatoriamente il datore di lavoro o un delegato con potere di spesa. Ricordiamo che nel caso in cui il corso base sia stato effettuato prima del 01/01/1997 è necessario frequentarlo nuovamente poichè è stato modificato il Decreto di riferimento.

CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (6 ORE)
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce l’obbligo di aggiornamento del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. E’ previsto che durante le 6 ore di aggiornamento vengano trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia:

  • tipo tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonimico;

tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e dellla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso di aggiornamento per R.S.P.P. ha valenza quinquennale.

CORSO ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO (8 ORE)
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto e fino a 100 posti letto.
Ricordiamo che le strutture turistico alberghiere che superano i 100 posti letto, dovranno frequentare il corso Rischio Alto presso la Scuola Provinciale Antincendi dei Vigili del Fuoco.
Il personale impiegato nelle attività di pronto intervento e facente parte della squadra interna antincendio deve obbligatoriamente frequentare un corso della durata complessiva di 8 ore di formazione teorico – pratica.

CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
L’articolo 37 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 da indicazioni circa la formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro:
“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.”

CORSO BASE PER LAVORATORI DIPENDENTI:
CORSO GENERICO (4 ORE) + CORSO SPECIFICO (4 ORE)
Il percorso formativo per i lavoratori viene suddiviso in due tipi formazione: generale la quale offre una panoramica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e specifica ovvero basata sui rischi presenti nelle strutture alberghiere. E’ previsto un aggiornamento quinquennale.

CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI DIPENDENTI 6 ORE

A seguito dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, molti imprenditori hanno adempiuto all’obbligo formativo nei confronti dei lavoratori e dei preposti. Si suggerisce comunque, a coloro che ancora non hanno provveduto a rispettare questo obbligo formativo, di attivarsi al più presto.

 

PRIMA FORMAZIONE HACCP CORSO FORMAZIONE OSA

L’obbligo formativo varia a seconda delle mansioni ricoperte dagli OSA e del tipo di attività svolta dall’impresa alimentare, e dunque si individuano:

  • una unità formativa A di base per tutti gli OSA e gli alimentaristi, indipendentemente dalle mansioni ricoperte e dalla tipologia di impresa alimentare; 4 ORE
  • una unità formativa B aggiuntiva alla precedente, per tutti i titolari ed i responsabili dei piani di autocontrollo, e per gli alimentaristi che svolgono attività di produzione e preparazione alimenti, che rappresentano mansioni a maggior rischio di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti. 4 ORE

 

AGGIORNAMENTO HACCP CORSO FORMAZIONE OSA

L’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione deve essere assolto da tutto il personale (titolare, responsabile autocontrollo e addetti), ivi compresi i soggetti esentati dalla formazione di base.

Il corso di aggiornamento della formazione degli addetti deve essere previsto ogni cinque anni, con la partecipazione

ai corsi sopra descritti, secondo modalità e programmi definiti in relazione al fabbisogno formativo

individuato dal titolare o dal responsabile dell’autocontrollo.

Permane la distinzione tra le diverse mansioni degli OSA, e quindi anche l’aggiornamento verrà suddiviso in due unità formative A  e B, di durata inferiore, in cui verranno ripresi i medesimi contenuti in forma più sintetica. 2 ore ciascuno