Confindustria Alberghi: bene sentenza del TAR del Lazio contro Airbnb

Comunicato stampa del 20 Febbraio 2019 del Presidente di Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci.

Molto bene che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) con la sentenza n. 2207/2019, abbia respinto il ricorso di Airbnb inserendosi a pieno titolo nel quadro della lotta all’illegalità – dichiara Giorgio Palmucci, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

La relazione tecnica condotta dalla Guardia di Finanza a supporto del decreto, ha confermato l’altissimo livello di evasione fiscale delle imposte sui proventi delle locazioni brevi, stimando che solo un soggetto su quattro, tra quanti affittano la propria abitazione o una singola camera, dichiara al Fisco il canone percepito.

Il pronunciamento del Tar del Lazio riconosce le criticità che roteano attorno ad Airbnb e getta le fondamenta per gestire, nel pieno rispetto delle regole già imposte agli operatori alberghieri, un fenomeno che altrimenti rischierebbe di causare annosi danni anche alle Casse dello Stato – prosegue il Presidente Palmucci.

Lotta all’evasione fiscale, modalità di riscossione delle imposte, registrazione dei contratti di locazione e gestione e trasmissione dei dati alle autorità competenti sono i punti su cui ci siamo sempre battuti per far si che venisse garantita uniformità di trattamento delle attività che caratterizzano il settore  dell’accoglienza – prosegue Palmucci. Chi opera nel mondo dell’ospitalità è tenuto al rispetto delle regole e quanto stabilito ieri dal TAR del Lazio aggiunge un tassello importante ad un contesto normativo volto a favorire una concorrenza leale tra i tanti attori che operano sul mercato.    

Approfondimenti sentenze precedenti
Pronuncia della Corte di Cassazione n.2600 del 30 gennaio 2019.

L’uso di appartamenti corredati da altri servizi configura attività alberghiera.

Rilevano solo le prestazioni alla persona, non anche quelle direttamente connesse al godimento dell’immobile, quali la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas. Qualora la struttura ricettiva conceda in locazione, in cambio di un corrispettivo, l’uso di appartamenti corredato dalla fornitura di ulteriori servizi a carattere personale, come la pulizia dell’immobile e il cambio della biancheria, risulta configurabile l’esercizio di un’attività alberghiera, con conseguente imponibilità ai fini Iva.
È questo l’interessante principio che si ricava dalla pronuncia della Cassazione n. 2600 del 30 gennaio 2019.

Il giudizio di merito
Il contenzioso trae origine dalla notifica di tre avvisi di accertamento a una società in nome collettivo esercente attività alberghiera.
L’Agenzia delle entrate contestava la mancata applicazione dell’Iva sui corrispettivi riscossi in relazione alla concessione in uso di unità abitative non di proprietà, associata alla fornitura di ulteriori servizi, quali la pulizia e il cambio della biancheria.
La società invocava l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8, del Dpr 633/1972 all’epoca vigente, in quanto qualificava la prestazione quale sub-locazione di un immobile abitativo.
L’Agenzia delle entrate, al contrario, in virtù della fornitura di ulteriori servizi alla persona rispetto alla locazione dell’immobile, riteneva sussistere un rapporto di prestazione alberghiera, con applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Il contribuente, soccombente nei gradi di merito, proponeva ricorso per Cassazione, assumendo l’insufficiente e carente motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
L’Agenzia resisteva presentando controricorso.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, condannandolo anche alla refusione delle spese di lite sostenute per il giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’iter logico giuridico seguito dalla Ctr.
In particolare, è risultato ineccepibile il ragionamento dei giudici di merito laddove riconduce l’ipotesi “…di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria)…” nell’alveo della prestazione alberghiera, imponibile ai fini Iva.
Tale conclusione è avvalorata dal riscontro effettuato dai giudici circa l’autorizzazione della predetta società all’esercizio di struttura ricettiva extra alberghiera e, soprattutto, dalla pacifica ammissione inserita dal contribuente nel ricorso secondo cui la società avrebbe fornito prestazioni di servizi aggiuntive rispetto alla mera locazione degli immobili.

Osservazioni
Con la sentenza in commento, la Cassazione coglie l’occasione per delineare i confini tra attività da considerare alberghiere e attività da qualificare come locazione di case vacanze. Con riferimento agli immobili abitativi, la distinzione è fondamentale per capire se la fattispecie, a seconda dei casi, sia da attrarre o meno, da un punto di vista oggettivo, fra le operazioni da assoggettare all’Iva.
Non vi è dubbio, in giurisprudenza, che l’attività alberghiera, al pari della mera locazione, possa avere a oggetto la messa a disposizione di un intero appartamento.
Sul punto, la Cassazione (6501/2014) ha specificato che si è in presenza di un’azienda alberghiera non solo quando si tratta di un esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più stabili, ma anche quando si realizza la situazione propria dei residence nell’ambito del quale, ai clienti, viene offerta la disponibilità di un mini-appartamento e lo stabile costituisce nel suo insieme un condominio.
La concessione in uso di appartamenti non è in ogni caso condizione di per sé sufficiente a far rientrare la fattispecie nell’ambito dell’attività alberghiera. Risulta fondamentale, a tal proposito, che la locazione sia accompagnata da ulteriori servizi resi alla persona, non rilevando invece quelli direttamente connessi al godimento dell’immobile. A titolo esemplificativo, ai fini della qualificazione dell’attività alberghiera, possono rilevare la pulizia dell’immobile e il cambio della biancheria, mentre non rilevano, per esempio, i servizi di climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas, poiché strumentalmente e direttamente connessi alla fruizione della cosa locata.

Fonte: Fisco Oggi – Stefano Scorcia