21/02/2026 - 15:18
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LE PRIME NORME PER LA FASE 2 – EMERGENZA CORONAVIRUS

Nel fine settimana del 25 aprile la Regione Liguria e il Governo Italiano hanno emanato una prima serie di norme e misure per la gestione della cosiddetta fase 2 dell’emergenza Covid19.

In sintesi si tratta del:

  1. Ordinanza del Governatore della Regione Liguria n°22/2020 del 26 aprile 2020 valida dal 27 aprile al 3 maggio incluso;
  2. DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 valido dal 4 maggio al 17 maggio incluso;
  3. Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
  4. Bando della Regione Liguria per contributi a fondo perso a sostegno delle spese sostenute, dalle PMI liguri, per gli adeguamenti dovuti all’emergenza Covid19.

ORDINANZA N.22 DEL 26 APRILE 2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA.

La nuova Ordinanza del Governatore della Liguria (testo integrale in allegato) è valida su tutto il territorio della nostra regione a partire dal giorno 27 aprile fino alle ore 24.00 del giorno 03 maggio 2020. Nello specifico per le imprese turistico ricettive non prevede particolari novità rispetto a tutte le regole ad oggi vigenti, che vi abbiamo descritto nelle precedenti Circolari informative, fatto salvo quanto stabilito, al punto 1 dell’Ordinanza, per le imprese aventi servizio di Ristorazione, autorizzato anche per le persone diverse dai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

  • Infatti per le attività di ristorazione liguri a partire dal 27 aprile è possibile effettuare, oltre alla consegna a domicilio, anche la vendita di cibo da asporto, rispettando le seguenti regole:
  • Ordinazione del cibo da asporto effettuata preventivamente o online o per via telefonica
  • Ingresso nei locali per il ritiro del cibo prenotato su appuntamenti dilazionati nel tempo, consentendo nei locali la presenza di un solo cliente alla volta per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento del cibo ordinato.

E’ consentita anche la vendita di cibo da asporto nei casi in cui sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal suo veicolo.

Resta fermo fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 il divieto di consumo presso i locali interni ed esterni del ristorante di alimenti e bevande.

 

DPCM DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 APRILE 2020.

Il nuovo DPCM (testo integrale in allegato) si applica su tutto il territorio nazionale a partire dal 4 maggio fino alle ore 24.00 del 17 maggio 2020.

Per quanto riguarda le imprese ricettive non ci sono molte novità (purtroppo!) rispetto a quanto fino ad oggi vigente. In sintesi il DPCM disciplina, per quanto ci riguarda, i seguenti aspetti:

  • Imprese ricettive che possono essere aperte e tipologie di ospiti che possono accogliere.

Fino al 17 maggio in tutt’Italia possono essere (teoricamente) aperte solo le imprese ricettive aventi il codice ATECO 55.1 Alberghi e simili. Tutte le altre imprese che hanno un codice ATECO diverso da 55.1 non possono essere aperte. Resta sempre “viva”, purtroppo (nonostante le nostre segnalazioni), la questione dubbia della collocazione delle RTA rispetto ai codici ATECO e alle norme regionali in materia d’imprese turistiche per le quali le RTA sono imprese alberghiere al pari degli alberghi e delle locande. Per questo come UPA ci siamo attivati presso la Regione Liguria con l’obbiettivo di predisporre una norma nella prossima Ordinanza del Governatore (prevista prima del 4 maggio) che specifichi che in Liguria per Alberghi e simili del codice ATECO 55.1 s’intendono le strutture alberghiere di cui alla Legge Regionale sulle imprese turistiche, ovvero gli alberghi, le RTA, le locande e gli alberghi diffusi.

  • Le imprese ricettive aperte potranno ospitare esclusivamente:
  • Clienti Italiani provenienti:
  • Dalla Liguria  in viaggio per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità, tra le quali è compresa anche la visita ai propri congiunti. I clienti dovranno avere al seguito l’Autodichiarazione che attesti il motivo del viaggio e l’idoneità a spostarsi dal proprio domicilio.
  • Dalle altre regioni italiane in viaggio per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. I clienti dovranno avere al seguito l’Autodichiarazione che attesti il motivo del viaggio e l’idoneità a spostarsi dal proprio domicilio.

In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza a chi si trovi, per qualsiasi motivo, alla data del 4 maggio in una struttura ricettiva aperta.

  • Clienti Stranieri provenienti da paesi esteri che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi se il soggiorno in Italia ha durata maggiore di 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario (la quarantena) per 14 giorni nel luogo di dimora in Italia prima di poter aver accesso al territorio italiano. Nei casi di soggiorni di durata inferiore a 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ma solo la comunicazione all’ASL del luogo di dimora in Italia e la durata del soggiorno, con l’obbligo di lasciare il nostro paese immediatamente alla scadenza del soggiorno.

Le imprese aperte hanno l’obbligo di rispettare il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, e tutte le altre regole, procedure e comportamenti atti a contrastare la diffusione della pandemia, che vi abbiamo comunicato con le nostre precedenti circolari.

Per le imprese chiuse, per obbligo o per necessità, è possibile previa comunicazione al Prefetto l’accesso ai locali aziendali di dipendenti o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione.

 

Attività di bar e di ristorazione aperta a clienti esterni diversi da quelli alloggiati nella struttura ricettiva.

  • L’Attività di bar aperta ai clienti esterni è sospesa fino al 18 maggio
  • L’Attività di ristorazione aperta ai clienti esterni è sospesa fino al 18 maggio fatta salva la possibilità di consegna a domicilio del cibo e di vendita di cibo da asporto con divieto di consumo dello stesso presso i locali dell’impresa.

 

Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Il 24 aprile le parti sociali (Associazioni di Categoria e Sindacati) hanno sottoscritto un aggiornamento dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto lo scorso 14 marzo e i cui contenuti vi abbiamo illustrato nelle nostre precedenti Circolari.

 

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, che ricordiamo detta degli indirizzi generali validi per tutte le imprese italiane che vanno adattati alle singole realtà sulla base della specificità e dimensione di ogni singola impresa, il nuovo documento – che si allega – introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare:

 

  1. la mancata applicazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
  2. il rientro in azienda di chi si è ammalato di COVID è condizionato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  3.  il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come ad es. l’effettuazione del tampone per tutti i lavoratori);
  4. la necessità di una iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
  5. l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro;
  6. la necessità di adottare il distanziamento sociale attraverso interventi sugli spazi e sul tempo di lavoro;
  7. il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.

 

Approfittiamo dell’argomento per informarvi che sono in via di definizione le linee guida specifiche per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 (nome scientifico del virus che sta causando l’attuale pandemia) il cosiddetto Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura” anche grazie al contributo di chi ha partecipato all’incontro in videoconferenza con la Direttrice di Confindustria Italia Alberghi D.ssa Barbara Casillo ponendo questioni, osservazioni e suggerimenti utilizzati per definire, con tutte le associazioni di categoria italiane, le nostre proposte al Governo. Non appena il Protocollo sarà formalmente adottato sarà nostra cura informarvi tempestivamente sui suoi contenuti.

 

 

Bando Regione Liguria contributi a fondo perso a sostegno delle spese sostenute, dalle PMI liguri, per gli adeguamenti dovuti all’emergenza Covid19

Importante!
Venerdì scorso è stato approvato dalla Giunta Regionale un nuovo Bando (in allegato) che eroga alle PMI contributi a fondo perduto del 60% per investimenti di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto DPI e altre opere e prestazioni collegate per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19.

A seguire gli aspetti essenziali del bando pubblicato online sul sito web della Filse.

 

Soggetti beneficiari

PMI che esercitano un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 incluse tutte le tipologie d’imprese ricettive.

 

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23/02/2020 (fa fede il titolo di spesa), purché non concluse alla data di presentazione della domanda.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

 

Spese ammissibili

  1. interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
  2. acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (es. guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici);
  3. opere edili e impiantistiche e acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
  4. prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per l’attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, nella misura massima del 10% del totale dell’intervento ammissibile;
  5. costi della garanzia per l’erogazione dell’anticipazione del contributo.

 

Intensità del contributo

Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” nella misura del 60% della spesa ammissibile.

L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 15.000 euro.

 

Presentazione delle domande

A decorrere dal giorno 26/05/2020 fino al giorno 29/05/2020.

Le domande potranno essere inviate dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività) sul sistema bandi on line della Filse.

La procedura informatica sarà disponibile, sul sito web della Filse, nella modalità off-line a far data dal 12/05/2020.

Le domande saranno valutate con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico della loro presentazione.

 

Allegati alla Circolare:

  • Ordinanza Presidente della Regione Liguria del 26 aprile 2020
  • DPCM del 26 aprile 2020
  • Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
  • Bando della Regione Liguria per contributi a fondo perso a sostegno delle spese sostenute, dalle PMI liguri, per gli adeguamenti dovuti all’emergenza Covid19.

 

L’UPA c’è ed è a vostra totale disposizione! Se avete qualche domanda o dubbio telefonate al Presidente Berlangieri 3316980943 o al Direttore Scrivano 3292106016

 

DL CURA ITALIA DEL 17 MARZO 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 24 APRILE 2020

ALLEGATI a fondo pagina:

  • Testo Coordinato del DL Cura Italia con la sua legge di conversione del 24 aprile 2020
  • Circolare Upa sul DL Cura Italia del 17 marzo 2020
  • Ordinanza Regione Liguria del 3 maggio 2020

Il 24 aprile il Parlamento italiano in via definita ha convertito in legge il Decreto Legge (DL) cosiddetto Cura Italia del 17 marzo 2020.

Durante la conversione sono state apportate al Decreto alcune modifiche che per le nostre imprese non sono particolarmente numerose, di fatto l’aspetto innovativo più importante riguarda il rimborso delle caparre/acconti in caso di risoluzione per causa di forza maggiore della prenotazione di un soggiorno.

Per  meglio poter comprendere le novità introdotte con la conversione in legge, di seguito sinteticamente descritte, v’inviamo in allegato il testo integrale del Decreto Legge coordinato con le modifiche apportate in Parlamento e la nostra Circolare sul Decreto Cura Italia inviatavi a marzo subito dopo la sua adozione.

 

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI. – Art.19, 20, 21 e 22 del Decreto.

Le novità introdotte sia per l’assegno ordinario del FIS che per la Cassa Integrazione in Deroga sono:

  1. L’eliminazione dell’obbligo dell’informativa e della consultazione sindacale e dell’esame congiunto.
  2. L’estensione della possibilità di richiedere l’assegno ordinario o la cassa in deroga per tutti i lavoratori(indipendentemente dal tipo di contratto e dalla durata del rapporto di lavoro) in forza al 17 marzo 2020(nella prima versione del Decreto la data di riferimento era il 23 febbraio 2020).
  3. L’autorizzazione per i datori di lavoro che utilizzino gli ammortizzatori a causa dell’emergenza Covid19 di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato.
  • CONTENIMENTO  DEI COSTI PER LE PMI CHE UTILIZZINO GARANZIE DEI CONFIDI. – Art. 51 del Decreto.

L’art.51 consente ai CONFIDI di ridurre i loro costi mediante la riduzione dei contributi obbligatori che devono versare ai Fondi Interconsortili determinando come conseguenza la possibilità per i Confidi di applicare alle PMI che utilizzino le loro garanzie per aver acceso a prestiti o finanziamenti bancari commissioni di valore inferiore a quelle normalmente richieste,

 

  • SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA – Art.54 del Decreto

Le novità introdotte hanno chiarito che oltre ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli artigiani anche le ditte individuali(nel nostro caso che gestiscono imprese ricettive) possono beneficiare della sospensione delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, per mutui d’importo non superiore a 400.000,00€ anche se contratti da meno di un anno, purché autocertifichino una riduzione di almeno il 33% del fatturato(i ricavi) nel trimestre antecedente a quello di presentazione della richiesta di sospensione rispetto al corrispondente trimestre dell’anno 2019.

  • TAVOLO DI CRISI COVID19 DEL PER IL TURISMO – Art.72 quater

Con la legge di conversione del Decreto è stato istituito presso il Ministero del Turismo un Tavolo cui parteciperanno oltre al Ministro rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle Associazioni di Categoria per monitorare gli effetti sul Turismo dell’Emergenza Covid19 e definire le conseguenti proposte di misure di sostegno e supporto per il turismo e le sue imprese.

  • RIMBORSO DELLE CAPARRE/ACCONTI IN CASO DI RISOLUZIONE CAUSA COVID19 DI SOGGIORNI TURISTICI. – Art. 88 bis del Decreto.

La legge di conversione ha introdotto un nuovo articolo (88 bis) che disciplina il rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Nel nostro caso la risoluzione del contratto di soggiorno o della prenotazione del soggiorno, per causa di forza maggiore connessa all’emergenza Covid19,  può avvenire o per iniziativa del cliente (la disdetta) o per iniziativa dell’impresa ricettiva (risoluzione per chiusura della struttura).

In entrambe i casi il presupposto di legge che disciplina le conseguenze della risoluzione è l’art.1.463 del codice civile che stabilisce che nei casi di sopravvenuta impossibilità da causa di forza maggiore ad eseguire la prestazione (il soggiorno) la parte liberata (la struttura ricettiva che non deve più erogare il soggiorno) non può chiedere controprestazione (il pagamento del soggiorno da parte del cliente) e deve restituire quanto già ricevuto (caparra e/o acconto).

Caso di risoluzione per disdetta del cliente.

In questo caso l’art.88 bis del Decreto stabilisce le seguenti norme:

  1. Il cliente può disdire per causa di forza maggiore dovuta al Covid19 nei seguenti casi :
  • quarantena con sorveglianza attiva ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva disposte da parte dell’autorità sanitaria competente
  • divieto di allontanamento  dalla propria residenza/domicilio disposto dai diversi D.P.C.M. adottati dal Presidente del Consiglio
  • divieto di allontanamento dal proprio Stato o d’ingresso in Italia per gli stranieri
  • positività al Coronavirus
  • soggiorno programmato in una località in cui è vietato recarsi per effetto dei D.P.C.M. adottati dal Presidente del Consiglio o delle Ordinanze adottate dai Presidenti delle Regioni in cui la località è ubicata
  • soggiorni  programmati per  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi (inclusi congressi, convegni e meeting) in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti nazionali, regionali o locali.
  1. Il cliente  deve comunicare per iscritto alla struttura recettiva la disdetta dovuta al ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando la documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno o il contratto di soggiorno.
  2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di disdetta la struttura ricettiva procede o al rimborso della caparra/acconto versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

Caso di risoluzione per iniziativa della struttura ricettiva.

In questo caso l’art.88 bis del Decreto stabilisce che le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 possano, in alternativa:

  • offrire al cliente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, di valore eguale o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
  • procedere al rimborso della caparra/acconto versata;
  • emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso della caparra/acconto spettante.

Per entrambe i casi sopra descritti l’art.88bis del Decreto stabilisce che:

  1. Le regole di cui sopra si applichino anche in caso di acquisto del soggiorno tramite agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione (turistica), anche in deroga alle condizioni eventualmente pattuite e anche nei casi in cui il contraente(il cliente) sia proveniente dall’estero.
  2. l’emissione dei voucher oltre ad assolvere i correlativi obblighi di rimborso non richiede, in tutti i casi inclusi gli stranieri e gli acquisti tramite agenzia di viaggio o portali online, alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Infine nei casi di viaggi e iniziative di istruzione (gite scolastiche) sospesi a seguito dei DPCM emanati dal Presidente del Consiglio è previsto un rimborso della caparra/acconto, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. E’ sempre dovuto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

 

Ordinanza Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020

In vigore dal 4 maggio 2020, l’unica novità che riguarda le nostre imprese è l’estensione per chi ha il ristorante/bar aperto anche a clienti non alloggiati del servizio di asporto di cibi e bevande a chi risiede nel territorio della provincia di SV (fino ad oggi era limitata solo ai residenti nel comune in cui è localizzata l’impresa).

 

ALLEGATI:

  • Testo Coordinato del DL Cura Italia con la sua legge di conversione del 24 aprile 2020
  • Circolare Upa sul DL Cura Italia del 17 marzo 2020
  • Ordinanza Regione Liguria del 3 maggio 2020