06/04/2026 - 05:26
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Upa informa Circolare del 27 aprile 2021

Upa informa

Circolare del 27 aprile 2021

     Argomenti:

Ø  Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

  • Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione
  • Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
  • Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
  • Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza
  • DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021
  • CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
    – Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS
    – Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo
    – Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Ø  Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

  • Promemoria SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – differimento del pagamento al 30 giugno 2021
  • Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

Per accedere alla registrazione vi invitiamo ad inviarci una mail di richiesta.

Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione

ricordiamo che con deliberazione 124/2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha reso operativa la misura prevista dall’art. 6 del ‘DL Sostegni’ che consiste nella riduzione degli oneri amministrati nelle bollette elettriche delle utenze non domestiche connesse in Bassa Tensione (BT), attraverso la ridefinizione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema (senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile).

 

L’agevolazione si applica ai consumi di competenza nei 3 mesi aprile – maggio – giugno 2021.

 

A titolo puramente indicativo riportiamo nella tabella seguente una valorizzazione di massima del beneficio per differenti livelli di consumo mensile (per utenze in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW).

 

Consumo mensile

Pmax Impegnata

Risparmio su totale fattura (IVA compresa)

[kWh/mese]

[kW]

[€/mese]

[%]

5.000

25

– 140

-14%

10.000

40

– 230

-12%

30.000

80

– 470

-9%

 

Sottolineiamo nuovamente che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

 

Il Consorzio Luce resta a Vs disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.

Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
L’Ade conferma il diritto alla fruizione dell’agevolazione per canoni 2020 pagati nel 2021

Vi segnaliamo la risposta ad interpello n. 263 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate in cui l’istituto ribadisce quanto già specificato durante Telefisco relativamente al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020): la società che nel 2021 versa i canoni relativi alle mensilità 2020,  matura il diritto alla fruizione del credito fiscale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

 In Allegato

Agenzia delle Entrate_Risposta_263_del_19_aprile_2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65

Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

Fonte: Inps

Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza

Anticipo di alcune misure in materia di crisi d’impresa per far fronte all’emergenza sanitaria, come le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento ed in tema di transazione fiscale, la sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale, nonché la proroga delle segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità intervenute negli ultimi mesi in materia di crisi d’impresa, di seguito sinteticamente illustrate.

Come noto, l’entrata in vigore della riforma in materia di crisi d’impresa è stata posticipata, per tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, al:

·       1° settembre 2021, per quel che riguarda l’operatività del Codice della crisi d’impresa[1] (art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020);

·       termine di approvazione dei bilanci 2021 (in sostanza, 30 aprile 2022), per quel che riguarda l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Sono, inoltre, state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[2] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori e sempre in chiave anti-emergenza sanitaria.
In particolare, si tratta di:

disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art.7 del D.L. Liquidità);

·       misure in materia di sovraindebitamento (art.4-ter del D.L. Ristori);

·       misure in materia di transazione fiscale (art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid);

·       sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021);

·       misure in materia di segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale creditore qualificato (art.4 del D.L. Sostegni, in corso di conversione in legge).

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità conferma che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).
In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.
La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”).

Il medesimo art.106 del “Decreto Cura Italia” è stato modificato dal “D.L. Liquidità” in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell’art. 2540 c.c., di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

2. Misure in materia di sovraindebitamento

Per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure, contenute nel Codice della crisi, volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (art.4-ter del D.L. 137/2020 – cd. D.L. Ristori).
In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

·       esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti;

·       sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art.6 della legge 3/2012).
Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.
Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA.
Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l’accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

3. Transazione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’epidemia in atto, vengono stabilite modifiche agli artt. 180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” (cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020).
In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o di altri enti di previdenza quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di voto e la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli altri enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° settembre 2021.

In sostanza, quindi, si è voluto anticipare l’efficacia di tali misure, nell’ottica di favorire il debitore in questa fase di pandemia in atto.

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all’emergenza sanitaria, e verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, la legge di Bilancio 2021 (art.1, co.266, della legge 160/2020) rafforza il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

·       all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);

·       alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l’art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).
Ove invece l’assemblea sia stata già convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
In sostanza, la legge di Bilancio 2021 riscrive l’art.6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

5. Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Il D.L. 41/2021 (art.5, co.14), in corso di conversione in legge, interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019).

Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021

Pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali – Nuova modalità di trasmissione dei dati dal 1 aprile 2021

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 31 marzo per ricordarvi che il DL 41/2021, cd. DL Sostegni ha previsto, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS degli ammortizzatori Covid 19, delle modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione delle integrazioni salariali.

Tali modifiche dovrebbero semplificare la procedura di trasmissione dei dati e quindi velocizzare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale al lavoratore.

In particolare, l’art. 8, co. 5, de DL 41/2021 prevede “Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attivita’ lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche’ all’accredito della relativa contribuzione figurativa, e’ effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig»”.

Con la circolare 62/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate da tale norma e fornisce le indicazioni operative per la trasmissione dei dati tramite il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig

Il nuovo sistema di trasmissione si applicherà ai trattamenti di integrazione salariala a pagamento diretto relativi a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, che si allega, fornisce le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Oltre che alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

1.      il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni;

2.      il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3.      i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4.      i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’Istituto precisa che il beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, al termine della procedura di autorizzazione, verranno emanate, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (v. precedente articolo citato in calce), l’Istituto precisa che:

·       il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

·       il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

·       l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.


Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

In considerazione della imminente chiusura dei bilanci, ricordo a tutti che la L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 prevede, tra l’altro, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile che abbiano ricevuto una erogazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:

 – Pubbliche amministrazioni;

 – Soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013 (quindi anche società a controllo pubblico);

a partire dall’anno 2019 (per gli importi percepiti nell’anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell’anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo – a seguito delle recenti modifiche legislative – vale anche per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

L’adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all’anno precedente.

La norma prevede altresì l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet in capo ad associazioni, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri che abbiano percepito (importi effettivamente erogati) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – promemoria differimento del pagamento al 30 giugno 2021

Facendo seguito alla nostra comunicazione, Vi ricordiamo che a seguito delle nostre richieste, la SIAE ha predisposto un ulteriore differimento del pagamento al 30 giugno 2021 e delle nuove misure di sostegno che tengano conto del perdurare della crisi economica determinata dai provvedimenti per il contrasto della pandemia.

Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

È stata rifinanziata una misura molto interessante gestita da SACE SIMEST che eroga sino a 400mila a fondo perduto ed è dedicata alle imprese che abbiano un fatturato export superiore al 20%.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente LINK ufficiale di SIMEST
Requisiti.
Per presentare domanda, le PMI e MidCap (quindi anche grandi imprese) occorre soddisfino semplicemente DUE requisiti:

a.    un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno;
b.    un livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) non superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera o 4,00 se commerciale/di servizi.

A quanto ammonta la misura agevolativa.

Se si soddisfano i due requisiti di cui sopra, è possibile accedere sino a esaurimento fondi e previa istruttoria da parte di SACE-SIMEST a:

1.    un finanziamento a tasso estremamente agevolato sino a 800.000 euro (calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente) della durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento;
2.    un contributo a fondo perso pari al 50% del finanziamento (quindi massimo 400.000€).

Uno dei punti di forza risiede nel fatto che non è richiesta alcuna garanzia per le domande presentate fino al 30 giugno 2021 , né fatture o preventivi o business plan.

Il tasso di interesse iniziale per il finanziamento è pari a tasso di riferimento UE e potrà ridursi sino al 90% nel caso di rispetto di determinati parametri.

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, così quello del contributo a fondo perso ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

Come si presenta domanda.
L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale dei finanziamenti.
Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso.

Per presentare domanda, occorre:

1.    indicazione dei principali paesi in cui si esporta, con il relativo fatturato e indicazione della % sul fatturato globale

2.    breve presentazione aziendale: descrizione azienda, risorse umane e strumentali, mercato di riferimento

3.    kit firma digitale legale rappr.te

4.    ultime due dichiarazioni IVA

5.    dati aziendali e di bilancio delle imprese con legami societari > 25%

Segnaliamo che il 5 maggio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà il webinar gratuito dal titolo “SIMEST: Finanziamenti agevolati e contributi a supporto delle imprese esportatrici italiane” in collaborazione con SIMEST.

Un’occasione da non perdere per approfondire il Finanziamento agevolato “Patrimonializzazione” dedicato alle imprese con un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno e le altre agevolazioni erogate da SIMEST per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

Simest infatti supporta la crescita sui mercati esteri, anche all’interno dell’Unione Europea, con la possibilità di accedere a liquidità a tasso agevolato e, fino al 30 giugno 2021, con esenzione dalla necessità di presentare garanzie. Inoltre fino a fine 2021 è possibile richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.

Di questo e altro parleremo con gli esperti di SIMEST il prossimo 5 maggio, alle ore 15

La partecipazione è gratuita previa richiesta di iscrizione da inviare a:  migliardi.d@uisv.it

Circolare del 17 febbraio 2021 – Upa informa

Upa informa

Circolare del 17 febbraio 2021

     Argomenti:

Ø  DIFFERIMENTO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2021 AL 31 MARZO 2021
Ø  Conversione in legge del DL Natale (DL 178/2020). Novità sul bonus affitti
Ø  Tax credit canoni di locazione: un nuovo modello per la cessione
Ø  Legge di Bilancio – novità per le imprese
Ø  Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale – Circolare MISE
Ø  DL Ristori. Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori COVID 19. Circolare INPS 24/202
Ø  FATTURAZIONE ELETTRONICA – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Allegati:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

Circolare MISE 29 gennaio

Circolare INPS 24 dell’11 febbraio 2021

Nuovo schema di Fatturazione Elettronica_Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Confindustria

Legge di Bilancio 2021

DIFFERIMENTO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2021 AL 31 MARZO 2021

Il Consiglio di Amministrazione RAI, riunitosi ieri a Roma, ha differito, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, concedendo, di fatto, una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione. La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che molti abbonati speciali sono tra i soggetti che hanno subìto e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche dell’epidemia.

Conversione in legge del DL Natale (DL 178/2020). Novità sul bonus affitti
Per l’accesso all’agevolazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 la verifica della riduzione del fatturato va fatta sul 2019

E’ stata pubblicata in GU n. 24 del 30 gennaio, la legge di conversione del DL Natale (DL 172/2020) che,  all’articolo 2 bis interviene sulla disciplina del Bonus affitti ex art. 28 DL 34/2020.

In particolare, viene precisato – come da noi richiesto – che per il riconoscimento del credito di imposta per i mesi da gennaio ad aprile 2021, la condizione di riduzione di fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019.

A riguardo si ricorda che l’art. 28 del DL Rilancio prevede come condizione di accesso all’agevolazione la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La legge di Bilancio 2021, all’art. 1 co. 602 ha previsto, per le  imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, l’estensione dell’agevolazione fino al 30 aprile 2021. Ai fini della verifica della spettanza dell’agevolazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, in base a quanto previsto dall’art. 2bis del DL 178/2020, la diminuzione di fatturato dovrà essere calcolata rispetto allo stesso mese del 2019 (e non del 2020).

Tax credit canoni di locazione: un nuovo modello per la cessione
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021

Il perché nell’ultima legge di bilancio che ha allungato i termini dell’agevolazione fiscale in favore delle imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator

Dalla proroga al 30 aprile 2021 alla riprogettazione: questa l’origine del restyling del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, inaugurati dai Dl “Cura Italia” e “”Rilancio” e riguardanti i canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65, Dl n. 18/2020), aziende e immobili a uso non abitativo (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare, quelli maturati dalle imprese turistico ricettive, dai tour operator e dalle agenzie di viaggio, cioè gli operatori del settore più colpito dalla seconda ondata pandemica.

Il provvedimento dell’Agenzia del 1° luglio 2020 aveva definito le modalità di comunicazione dell’avvenuta cessione dei tax credit, che deve essere inviata, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti, utilizzando esclusivamente le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione“).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 12 febbraio 2021, pubblicato oggi, in sostituzione da oggi, 15 febbraio, di quello validato il 14 dicembre scorso (vedi articolo “Credito d’imposta canoni locazione: via libera al nuovo modello per la cessione“), che era stato predisposto per consentire l’invio della comunicazione di cessione anche tramite gli intermediari, in origine prevista solo per i diretti interessati, è stato approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti anche per i mesi fino ad aprile 2021 alle imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio, così come previsto dall’articolo 1, comma 602 del Bilancio 2021.

Fonte: Fisco Oggi

Legge di Bilancio – novità per le imprese
a cura dell’Area Politiche fiscali Confindustria

Allegato
Nota di aggiornamento  sulle novità per le imprese recate dall’ultima Legge di Bilancio 2021

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale – Circolare MISE

Con lettera circolare del 29 gennaio 2021 (prot. 26890), il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento previsti dal codice civile per le società per azioni e le società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale.

Si ricorda che nella sua formulazione originaria la norma, introdotta dal DL cd. Liquidità (n. 23/2020, art. 6), ha previsto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del c.c.), nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo, n. 4, e 2545-duodecies c.c.), in caso di perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, co. 266) è intervenuta sulla precedente formulazione per precisare che la sospensione dei suddetti obblighi opera in caso di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per dilatare fino al quinto esercizio successivo il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione.

In virtù di ciò, la circolare ha chiarito che “oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)” escludendo in toto “che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)“.

Inoltre, lo slittamento del termine per il ripiano delle perdite al quinto esercizio successivo “non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata” ad assumere le determinazioni previste dalla legge, previo accertamento delle cause di scioglimento ad opera degli amministratori e consenso dell’assemblea (implicito o esplicito) da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

Allegato

Circolare MISE 29 gennaio

DL Ristori. Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori COVID 19. Circolare INPS 24/2021
Indicazioni INPS per fruire dell’agevolazione

Allegato

Circolare INPS 24 dell’11 febbraio 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nota di aggiornamento a cura di Confindustria

Si pubblica una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria concernente il nuovo schema di Fatturazione Elettronica.

Il documento raccoglie alcuni quesiti e possibili soluzioni segnalati dalla stessa Confindustria per i quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito puntuale risposta.

Si riportano, inoltre, i collegamenti alle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica e alla Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1

Allegati

Nuovo schema di Fatturazione Elettronica – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Confindustria
Guida_compilazione-FE_18 12 20

E-fattura per clienti stranieri: aggiornate le Faq sul tema

La sezione con le domande più frequenti sullo specifico argomento viene costantemente monitorata per garantire il potenziamento dell’attività di assistenza a favore dei contribuenti

L’Agenzia chiarisce ulteriormente come predisporre una fattura elettronica, tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, nei confronti di clienti finali stranieri senza codice fiscale italiano. Lo fa attraverso l’aggiornamento delle Faq inserite all’interno dell’apposita sezione dell’area tematica specificamente dedicata alla e-fattura.

in particolare, è stata aggiornata la Faq n. 63 del 19 luglio 2019, chiarendo che, in caso di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, non stabilito in Italia, la compilazione del campo “codice fiscale” non è obbligatoria. La domanda riguarda la predisposizione di una e-fattura nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva. L’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica, e non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro). La fattura elettronica dovrà essere predisposta riportando: nel campo codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”; nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero e nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte; se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”. Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il cap straniero.

La sezione Faq viene costantemente aggiornata per rendere sempre più efficace l’attività di assistenza a favore dei contribuenti, mettendo a disposizione di cittadini, operatori e associazioni di categoria le soluzioni ai dubbi più frequenti.

Fonte: Fisco Oggi

Misure Fiscali – Imposta soggiorno – Bollette PMI – Prevenzione Legionellosi – Inail – Bonus INPS respinto

Upa informa

Circolare del 25 maggio 2020

     Argomenti:

Ø  Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Ø  Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Ø  DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Ø  Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Ø  Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Ø  Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere il riesame

Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

In allegato le slide illustrative sulle principali misure fiscali del DL Rilancio, predisposte dall’Agenzia delle Entrate ad integrazione della Circolare Upa inviata il 21 maggio sul DL Rilancio

Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Diamo particolare rilievo alla voce Misure per il turismo del Decreto Legge Rilancio dove:

·         È previsto un fondo di 100 milioni di € per ristorare i comuni rispetto alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno nel 2020;

·         Viene stabilito che chi riscuote l’imposta di soggiorno (le imprese ricettive) non è soggetto a responsabilità penale(peculato) ma solo a responsabilità amministrativa, in particolare viene meno il ruolo e la responsabilità di agente della riscossione e si stabilisce che chi riscuote l’imposta ha l’obbligo di presentare per via telematica una specifica dichiarazione, secondo le modalità definite con successivo Decreto del Ministro delle Finanze, entro il 30 di giugno dell’anno successivo.  La mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto si doveva versare.

Una disposizione assolutamente inattesa in forza della quale “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa“. Niente più peculato insomma, niente più carcere né confische, e – soprattutto – niente più macchie sulla fedina penale, ma solo una eventuale multa, il cui mancato pagamento non potrà comportare a sua volta alcuna sanzione penale.

Importante!

DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Il DL 19 maggio 2020, n.34, noto anche come DL Rilancio (pubblicato il 19/05/2020 in Gazzetta Ufficiale) prevede tra le varie misure per il settore energetico (fra cui anche il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica degli edifici da parte di persone fisiche e condomini, compresa l’installazione di impianti FV e colonnine elettriche) la riduzione degli oneri delle bollette per le PMI per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (art. 30).

Nello specifico l’agevolazione sarà rivolta alle sole utenze elettriche connesse in BT (Bassa Tensione) diverse dagli usi domestici e prevederà la rimodulazione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con specifica successiva delibera, dovrà quindi rideterminare gli oneri da applicare in bolletta per il periodo 1 maggio – 31 luglio 2020 al fine di:

  • ridurre le quote fisse;
  • addebitare le aliquote tariffarie in quota potenza applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW (non sussisteranno chiaramente vincoli sul prelievo).

In attesa della delibera di recepimento da parte dell’Autorità, sottolineiamo che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi

 

Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Il 3 maggio l’Istituto Superiore di Sanità ha adottato una guida rivolta a tutte le strutture ricettive, alle altre attività aperte al pubblico (ristoranti, bar ecc.), e ai proprietari di civili abitazioni (in particolare quelli delle seconde case e degli appartamenti ad uso turistico) con cui precisa quali devono essere, in aggiunta alle regole di comportamento già esistenti, gli accorgimenti e le procedure da adottare per la fase di riapertura post blocco da covid19 al fine di prevenire la contaminazione degli impianti idrici da Legionella e il conseguente rischio di contrarre le patologie causate da questo batterio (Polmonite interstiziale detta malattia dei legionari o sindrome lieve simil influenzale detta febbre di Pontiac).
In allegato il testo integrale della Guida con elencate le misure e le procedure da adottare, di seguito una breve sintesi

Molto importante!! Azioni da intraprendere per attuare un regime straordinario di controllo

La temperatura dell’acqua, le condizioni favorevoli alla formazione di biofilm e la concentrazione di disinfettante in rete sono fattori fondamentali nell’influenzare la qualità dell’acqua. Pertanto, nel caso in cui l’edificio o altra struttura siano rimasti chiuso per più di un mese e che si progetti la riapertura, al fine di tenere sotto controllo il rischio di proliferazione di Legionella, occorre applicare le seguenti misure straordinarie di controllo:

·         verificare la corretta circolazione dell’acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all’interno dell’accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;

·         verificare che la temperatura dell’acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall’apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell’acqua fredda non superi i 20°C dopo un flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;

·         pulire, disincrostare e, all’occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;

·         assicurarsi che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua potabile contengano cloro residuo libero (valore consigliato: 0,2 mg/l). Concentrazioni di disinfettante più elevati (1-3 mg/l) sono efficaci nel controllo della proliferazione di Legionella, ma alterano le caratteristiche di potabilità dell’acqua;

·         verificare che tali livelli di disinfettante siano raggiunti in tutti i punti individuati come sentinella e in quelli scarsamente utilizzati;

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

[…] L’Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. […]

Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere riesame domanda

Le domande in attesa di esito ora finalmente processate ma soprattutto con esito negativo. Attraverso una mail in arrivo proprio dall’ente previdenziale, in tanti stanno vendendo a conoscenza delle motivazioni per le quali non riceveranno proprio l’aiuto previsto dal Governo con il Cura Italia e relativo al mese di marzo.
C’è una modalità valida per chiedere il riesame della propria domanda se si ritiene di avere i requisiti adatti proprio per l’indennizzo in piena emergenza Covid-19?
Proprio in questi giorni, ha chiarito che le domande per il bonus 600 euro INPS appunto, finora ancora in attesa di esito, sono state definitivamente processate. I richiedenti hanno dunque ricevuto le motivazioni che giustificano il mancato aiuto economico. Ecco appunto il riscontro ufficiale che conferma quanto riferito.

Il problema concreto per molti italiani è tuttavia il seguente: in tanti lavoratori, soprattutto del settore turismo, affermano di avere i requisiti esatti per la richiesta dell’indennizzo e dunque non si spiegano per nulla come non sia previsto per loro alcun accredito. Cosa fare dunque in questi casi? Sembrerebbe non essere prevista alcuna nuova procedura online per il riesame della domanda: piuttosto l’ente previdenziale sta invitando tutti gli interessati a rivolgersi alla propria sede territoriale per procedere ad una valutazione. I tempi, a tal proposito, non potranno che essere abbastanza dilatati.

Visto il numero non certo esiguo di persone che stanno ricevendo proprio la comunicazione con il bonus 600 euro INPS respinto, non è risaputo ancora se (proprio nei prossimi giorni) ci saranno nuove procedure previste per il riesame della domanda. Il ricorso alle sole sedi territoriali potrebbe rallentare ulteriormente la macchina burocratica per un indennizzo che doveva essere invece rapido e subito a disposizione dei richiedenti.

I protagonisti della nuova odissea sono gli iscritti alla gestione separata INPS, la cui iscrizione però non risulta registrata negli archivi INPS ai fini dell’erogazione del Bonus 600 euro.

L’INPS ha chiarito che per richiedere il riesame del Bonus 600 euro, occorre inviare una mail alla quale recapitare proprio la personale richiesta di rivalutazione.

Il recapito di riferimento non sarà uguale per tutti i cittadini interessati alla proceduta ma questo varierà sulla base della sede di riferimento territoriale dell’Ente.

Fermo restando che l’indirizzo di posta elettronica, nella sua struttura, sarà:

 riesamebonus600.savona@inps.it

Oltre al riesame della domanda del bonus 600 euro INPS via mail, va anche chiarito che all’interno del cassetto previdenziale dei singoli contribuenti è apparso,  un comando denominato Produci documentazione

Esso ha lo scopo di far rivalutare la domanda dopo l’inoltro di specifici documenti che attestino, ad esempio, contratti lavorativi recenti e anche l’appartenenza della realtà lavorativa nella quale si è prestato servizio ad un determinato codice ATECO.

Tuttavia, l’opzione non funziona sempre correttamente, anzi restituisce un codice di errore. Probabilmente la funzione dovrà essere rivista e fino a quel momento, l’indirizzo mail è l’unica strada percorribile per la richiesta del riesame.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa