15/03/2026 - 01:21
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Upa informa Circolare del 27 gennaio 2022

Upa informa

Circolare del 27 gennaio 2022

    Argomenti:

Ø  Ammortizzatori sociali dal 1 gennaio 2022 – Assegno di integrazione salariale (FIS)

  • Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 – Nuovo DL Sostegni
  • Provincia di Savona: rifinanziamento misure per il sostegno al reddito
  • ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV  scadenza 31 gennaio 2022
  • CANONE RAI SPECIALE 2021, PROCEDURE PER IL RIMBORSO
  • COVID-19, SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO
  • Bonus edilizi: tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 – Dossier ANCE
  • MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa
  • Legge Regionale 29 dicembre 2021 n° 22 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”
  • Interventi di rigenerazione urbana Decreto Ministero dell’Interno 30.12.2021

ALLEGATI: Allegato tariffe Abbonamento Speciale Canone RAI 2022Dossier_riepilogativo_bonus_edilizi –  Risoluzione_n.6E_2022_dell’Agenzia_dell’Entrate
Ammortizzatori sociali dal 1 gennaio 2022 – Assegno di integrazione salariale (FIS)

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito al nuovo DL Sostegni ter, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come già sottolineato nella nostra precedente comunicazione, il provvedimento ha previsto per tutte le aziende che devono ricorrere a sospensione o riduzione delle attività a partire dal 1 gennaio 2022, il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, come modificati dalla recente riforma approvata con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, esonerando però dal pagamento del contributo addizionale per un periodo di tre mesi, fino quindi al 31 marzo 2022.

Pertanto, non potendo contare sulla proroga della cd “cassa Covid”, le strutture interessate, dovranno attivare tali strumenti.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, è possibile il ricorso al FIS per il quale la riforma ha previsto alcune importanti novità:

  • L’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, in sostituzione delle precedenti prestazioni (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con durata massima variabile a seconda della dimensione aziendale (13 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 26 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti)
  • La disapplicazione del tetto aziendale
  • Il riconoscimento dell’assegno ordinario a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (compresi tutte le tipologie di apprendistato e i lavoratori a domicilio) ad eccezione dei dirigenti, con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90)

Nei prossimi giorni l’INPS diffonderà un messaggio nel quale saranno indicati i termini e modalità per Ia presentazione delle domande.

 

Per il riconoscimento dell’assegno di integrazione salariale previsto dal FIS, il datore di lavoro è tenuto a:

 

 inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

– se richiesto da una delle parti, avviare eventuale esame congiunto, che deve concludersi:

– entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

– entro 10 nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

 

Nei casi di eventi interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

 

– trasmettere la domanda di riconoscimento alla struttura INPS territorialmente competente.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo.

Rinnoviamo la nostra disponibilità ad ogni eventuale approfondimento.

 

Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 – Nuovo DL Sostegni

Prima sintesi dei contenuti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che contiene alcune misure di particolare interesse per il settore, tuttavia non è stato ancora pubblica in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base della bozza del documento circolata nei giorni scorsi si riepilogano le principali misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali:

Riservandoci necessari approfondimenti non appena disponibili i testi definitivi, segnaliamo tra l’altro che viene riattivato il bonus affitti per i mesi da gennaio a marzo 2022 e che si prevede un ulteriore incremento di 100 milioni a valere sul Fondo Unico Nazionale Turismo

 

Inoltre per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali il provvedimento rimanda per il nostro settore all’utilizzo del FIS per il quale si dispone la non applicazione fino al 31 marzo p.v., del contributo addizionale.

 

La riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è intervenuta anche sul FIS disponendo, a decorrere dal 1 gennaio 2022:

– L’estensione del fondo a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;

– La sostituzione delle precedenti prestazioni erogate dal FIS (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con l’assegno di integrazione salariale, che avrà durate massime diverse in relazione alla dimensione aziendale.

In particolare:

  1. a) 13 settimanenel biennio mobile, per i datori di lavoroche nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
  2. b) 26 settimanenel biennio mobile, per i datori di lavoroche nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti

In ogni caso, nei limiti di durata di 13/26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.

– La disapplicazione del tetto aziendale  che prevedeva che l’ammortizzatore sociale potesse essere riconosciuto per un importo non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro al FIS, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;

– l’accesso al trattamento per tutti i lavori dipendenti assunti con contratto subordinato – compresi i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, gli apprendisti con contratto di alta specializzazione e ricerca ed i lavoratori a domicilio (che prima dell’intervento della legge di Bilancio erano esclusi dalla copertura degli ammortizzatori sociali) con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90).

 

Adempimenti procedurali:

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. A riguardo:

– Nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale  e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

– eventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti che deve concludersi :

– entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

– entro 10 nelle imprese con meno di  50 dipendenti.

 

Nei casi di eventi  interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

 

– Domanda di riconoscimento  alla struttura INPS territorialmente competente. I termini di presentazione della domanda – ordinariamente, entro 30 giorni, e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – saranno indicati  e decorreranno dal messaggio che l’INPS diffonderà nei prossimi giorni.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo)

Contribuzione addizionale

Esonero contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali
La bozza del decreto prevede la concessione di un esonero contributivo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero opera anche in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esonero dal pagamento del contributo addizionale per la fruizione degli ammortizzatori sociali ordinari
I settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 – in primis il settore turistico – auspicavano che con il Decreto Sostegni ter venisse prorogata la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale Covid-19.
Tale aspettativa era alimentata dal fatto che legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito un fondo di 700 milioni di euro “in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente” che si sperava fosse utilizzato per prorogare la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.
Ciononostante, nella bozza del Decreto Sostegni ter non viene disposta la proroga della Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 ma si prevede unicamente che i datori di lavoro con i codici Ateco indicati all’allegato I del decreto stesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa utilizzando gli ammortizzatori sociali ordinari (di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.
Ne consegue che le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa dei lavoratori disposte dopo il 1° gennaio 2022 dovranno essere gestite tramite gli strumenti di integrazione salariale ordinari di cui al d.lgs. 148/2015 come modificati di recente dalla Legge di Bilancio 2022.

Pagamento

Allo stato, per quanto riguarda il pagamento della prestazione, sono previste due ipotesi:

  1. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Istituto all’impresa o da questa conguagliato nelle denunce mensili.
  2. Il pagamento diretto da parte dell’INPS potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede dell’Istituto, della documentazione di cui all’allegato 2 della Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.

Provincia di Savona: rifinanziamento misure per il sostegno al reddito

Messaggio Inps 21 gennaio 2022, n. 311

L’articolo 49, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto il rifinanziamento, per il 2021, delle misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati, in tutto o in parte, a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di novembre 2019.

In favore di questi lavoratori la Regione Liguria può concedere anche nel 2021, nel limite delle risorse disponibili, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi, con le stesse modalità illustrate nella circolare INPS 20 ottobre 2020, n. 121.

Con il messaggio 21 gennaio 2022, n. 311 l’INPS, dopo aver ricordato che la misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, fornisce le istruzioni contabili relative all’applicazione del provvedimento.

 

ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2022

Pagamento abbonamento con cadenza annuale, semestrale e trimestrale entro il 31 gennaio 2022

 

Vi ricordiamo che il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per il pagamento del Canone Speciale Rai per l’anno 2022 sia con cadenza annuale, semestrale che trimestrale senza incorrere nelle penalità di legge. Gli importi del canone non hanno subìto variazioni rispetto al 2020, riportiamo le tariffe per le diverse categorie nella tabella allegata.

Segnaliamo che L’art.6, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n.41 (convertito nella legge n.69/2021) ha previsto che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo.

Qualora il canone per il 2021 sia stato comunque pagato:
• se il versamento è stato effettuato entro e non oltre il 22 marzo 2021, il relativo importo potrà essere recuperato mediante la compensazione tramite modello F24, da presentare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il relativo codice tributo verrà reso noto non appena disponibile);
• se invece il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021. Peraltro, in caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1 gennaio 2022, potrà ancora essere presentata istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 a abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.

I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale RAI potranno essere effettuati nei seguenti modi:

–    Tramite carta di Credito – Sistema Direct link. Contattando gli operatori al numero 800.938.362 o presso gli sportelli degli Uffici Regionali sarà possibile attivare il pagamento online con carta di credito senza commissioni. Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).
–    presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
–    tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
–    tramite bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori:

Numero di abbonamento
Nome Cognome o Ragione sociale
Indirizzo
Codice Fiscale/Partita IVA

L’abbonamento speciale può essere pagato annualmente, oppure è possibile dilazionarne l’importo dovuto con cadenza semestrale o trimestrale, rispettando i termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali). In mancanza di regolare disdetta, esso è tacitamente rinnovato (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere l’abbonato dovrà comunicarlo alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzando l’apposito modulo di richiesta reperibile sul sito (www.abbonamenti.rai.it).

L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

 

Allegato tariffe Abbonamento Speciale Canone RAI

 

CANONE RAI SPECIALE 2021, PROCEDURE PER IL RIMBORSO

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022 fornisce codice tributo e istruzioni per la compensazione

 

Segnaliamo che da oggi parte la possibilità di ottenere il rimborso del Canone RAI speciale 2021 pagato entro e non oltre il 22 marzo 2021.

A fornire le istruzioni è la risoluzione n. 6/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 25 gennaio 2022, con la quale viene messo a disposizione il codice tributo “6958” (denominato “Credito d’imposta canone speciale Rai – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24 con invio in modalità telematica, del credito d’imposta di importo pari al 100% del canone Rai speciale pagato.

A poterne beneficiare sono le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, compresi gli enti del Terzo settore, nei confronti dei quali il decreto Sostegni n. 41/2021 ha previsto l’esonero dal versamento del canone Rai speciale per il 2021.

Inoltre sarà possibile visualizzare il credito d’imposta fruibile all’interno del cassetto fiscale, tenuto conto che l’importo e i beneficiari del credito d’imposta sono stati trasmessi dalla Rai all’Agenzia delle Entrate.

In allegato la risoluzione n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni operative.

 

In allegato Risoluzione n. 6/E 2022 dell’Agenzia dell’Entrate

 

Consente il recupero delle somme versate tramite credito d’imposta alle strutture recettive

 

Il neo codice trova il suo riferimento normativo in una disposizione del decreto “Sostegni” (articolo 6, comma 5, del Dl n. 41/2021), in base alla quale “Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”.

Per consentire la fruizione del credito d’imposta pari al 100% del canone speciale, agli esercenti che entro il citato termine hanno eseguito il versamento delle somme, è istituito il codice ad hoc, “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare solo tramite servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione. Il modello è automaticamente scartato se il credito eccede l’importo disponibile, considerando le eventuali precedenti fruizioni degli stessi esercenti.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla Rai, inviando apposita comunicazione all’indirizzo Pec dell’ufficio Rai della propria regione, reperibile al link http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

COVID-19, SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO

Comunicato Stampa del Governo

 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia, della transizione ecologica Roberto Cingolani, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dell’istruzione Patrizio Bianchi, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, della salute Roberto Speranza e del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Settori in difficoltà

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

 

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

 

Comunicazione Consorzio Luce

 

Nota andamento prezzi energia elettrica 2021-2022

 

Nel 2021 i prezzi di mercato dell’energia elettrica in Italia ed in Europa hanno raggiunto i nuovi massimi storici assoluti. Si tratta di un rialzo senza precedenti negli ultimi decenni, che rimanda alle crisi petrolifere degli anni ’70 del secolo scorso.

 

In particolare il picco dei prezzi è stato raggiunto nel 4° trimestre 2021 e nel 1° trimestre 2022, ed è legato ad una ‘tempesta perfetta’ di spinte rialziste a livello globale ed europeo sui prezzi del gas (scarsità di offerta, in particolare dalla Russia, rispetto all’aumento della domanda per inverni freddi e ripresa economica post-covid) e sui prezzi dei permessi di emissione CO2 (transizione verde). I prezzi dell’energia elettrica seguono il rally di gas e CO2.

 

Per effetto di queste dinamiche, il prezzo di mercato dell’energia elettrica in Italia (PUN – Prezzo Unico Nazionale) in media annuale nel 2021 è aumentato di 2 volte e mezza (+150%) rispetto alla media del quinquennio precedente 2016-2020.

In media mensile, il PUN negli ultimi 12 mesi è passato da 0,05 €/ kWh di dicembre 2020 a 0,28 €/KWh nell’ultimo mese (+420%).

 

Questo fortissimo rialzo del prezzo di mercato dell’energia elettrica ha indotto il Governo ad adottare, a partire dal 3° trimestre 2021 e ad oggi in vigore, misure straordinarie di riduzione delle componenti di costo definite per via amministrata (oneri di trasporto, distribuzione e oneri generali di sistema), al fine calmierare l’aumento del costo totale dell’energia nelle bollette dei clienti finali (cittadini e imprese).

 

Il contratto di fornitura energia elettrica alle Aziende consorziate di Consorzio Luce SV prevede a partire da giugno 2021 un prezzo variabile mensile legato all’andamento del PUN maggiorato di un corrispettivo pari a 0,001 €/KWh (valore minimo reperibile sul mercato negoziato dal Consorzio tramite gara).

I prezzi variabili delle Aziende consorziate (come del resto quelli degli altri consumatori) sono quindi legati in massima parte all’andamento del PUN. Le previsioni indicano una significativa discesa del PUN a partire dal 2° trimestre 2022.

 

Inoltre in questi mesi le Aziende consorziate hanno beneficiato degli sconti straordinari sulle componenti di costo amministrate stabilite dal governo per far fronte all’emergenza del ‘caro-energia’. Per le Aziende consorziate, l’impatto di tali misure è stimabile in una riduzione del 30% dei costi di trasporto-distribuzione e oneri generali in bolletta.

 

L’impatto complessivo sulle bollette delle Aziende consorziate deriva quindi dall’effetto congiunto del rialzo del prezzo di mercato materia prima e del ribasso del costo voci amministrate.

 

Per una Azienda consorziata con il contratto di fornitura di Consorzio Luce (che è sì ottimizzato, ma risente comunque del variare delle condizioni esogene di mercato), il costo imponibile mensile di dicembre 2021 è in aumento del +135% rispetto a dicembre 2020. Cioè significa che per una Azienda consorziata con consumi a dicembre di 7.000 kWh il costo imponibile aumenta da 1.200 € a 2.800 €.

Se tale azienda non avesse il contratto del Consorzio e avesse invece la tariffa amministrata del Servizio di Salvaguardia, l’aumento sarebbe ancora maggiore in quanto sarebbe del +144%.

 

Si ricorda infine che l’attuale contratto di fornitura di Consorzio Luce con durata annuale cesserà a maggio 2022; il nuovo contratto che sarà in vigore a partire da giugno 2022 sarà negoziato nelle prossime settimane, e prevedrà prezzi largamente inferiori a quelli attuali.

 

Rimaniamo a disposizione per gli associati interessati ad una consulenza energetica

Cordiali saluti

 

Bonus edilizi: tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 – Dossier ANCE
Le disposizioni, relative ai bonus fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n.234 – legge di Bilancio 2022

Proroga del Superbonus fino al 2025 per i condomini, i mini condomini in mono proprietà, le Onlus e gli enti del terzo settore, con rimodulazione della percentuale di detrazione a decorrere dal 2024, proroga dei bonus edilizi ordinari (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, compreso il Sisma-acquisti, Bonus mobili e Bonus verde) fino al 31 dicembre 2024.

Per il solo 2022, proroga del Bonus Facciate, con una diminuzione della percentuale di detrazione, che passa dal 90% al 60% ed introduzione di un nuovo bonus del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche.

Proroga sia per il Superbonus che per i Bonus edilizi ordinari delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, con l’estensione di tali modalità di fruizione anche per l’acquisto di box pertinenziali, agevolato con il Bonus edilizia al 50%.

Pienamente accolta anche l’istanza ANCE di consentire ufficialmente l’utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l’Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate).

Queste le disposizioni, relative ai bonus fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n.234 – legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (art.1, co.28-42).

In allegato un Dossier riepilogativo, corredato dalla normativa di riferimento, aggiornata alla luce della legge di Bilancio 2022, l’ANCE illustra tutte le novità in tema di bonus fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici esistenti.

 

MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 14 gennaio 2022

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute viene abrogato il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021. A questi Paesi si applica pertanto il regime previsto per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della Salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.

Con  questa circolare  il Ministero della salute ha fornito una serie di chiarimenti in relazione all’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021. In particolare,

  • per quanto riguarda i transiti aerei: si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza, non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021
  • per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone
  • i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale
  • si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

Dal 16 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativoIn caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Consulta i dettagli qui

 

 

Legge Regionale 29 dicembre 2021 n° 22 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”

Il Consiglio Regionale nella seduta dello scorso 22 dicembre 2021 ha approvato le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Si segnalano due disposizioni normative in tema di rigenerazione urbana, l’una di carattere strutturale, l’altra puntuale.

L’articolo 8 introduce, opportunamente, uno strumento finanziario ordinario per l’individuazione e il finanziamento di interventi di rigenerazione urbana.

La norma dispone che:
– “Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di rigenerazione urbana, la Giunta regionale approva un elenco triennale di ambiti di intervento sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
– La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre di ciascun anno un Piano annuale nel quale sono ricompresi gli interventi già inseriti nell’elenco di cui al comma 1, selezionati sulla base dei criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell’approvazione del Piano annuale.
– L’inserimento nell’elenco delle richieste pervenute non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.
– L’elenco di cui al comma 1, aggiornato di norma con cadenza annuale, può essere altresì aggiornato qualora se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.
– Il Piano annuale può essere aggiornato con l’inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell’elenco qualora, nel corso dell’anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
– Ai fini dell’attuazione del presente articolo, la Giunta regionale approva apposite linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione degli interventi e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.
– In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano validi gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 369 (Indirizzi per la definizione del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della l. 145/2018 art. 1 comma 135 lett. c) e c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana)”

L’articolo 31 della legge dispone il trasferimento di 20 milioni di euro a FI.L.S.E. S.p.A. per la partecipazione ad un fondo di investimento immobiliare finalizzato alla riqualificazione dell’edificio Hennebique a Genova.

La norma dispone che:
– “Per lo sviluppo dell’ambito territoriale strategico di rilievo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell’edificio Hennebique.
– Per le finalità di cui al comma 1, la Regione conferisce a FI.L.S.E. S.p.A. nell’anno 2022 risorse per un importo pari a euro 20.000.000,00.
– FI.L.S.E. S.p.A. partecipa al fondo di cui al comma 1 a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.
– Ai fini della copertura dei costi sostenuti da FI.L.S.E. S.p.A., attinenti la strutturazione finanziaria dell’operazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e la gestione ed il monitoraggio della partecipazione al fondo di investimento, sono impiegate risorse derivanti dalla redditività del fondo medesimo, con un massimale dell’1 per cento dell’investimento.
– A conclusione dell’operazione finanziaria, la Regione impartisce indirizzi a FI.L.S.E. S.p.A. sul reimpiego delle risorse derivanti dal disinvestimento.
– FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta a presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sulla partecipazione al fondo di investimento che è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
– La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il trasferimento dei fondi all’esito della positiva verifica da parte di FI.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell’investimento.
– Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024”.


Interventi di rigenerazione urbana Decreto Ministero dell’Interno 30.12.2021

Con decreto del Ministero dell’Interno, allegato a questa comunicazione, emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardano la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Tra i Comuni beneficiari sono 11 quelli liguri, 42 i progetti approvati per un totale finanziato di 102.453.970,37 euro: si tratta di Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante e Ventimiglia.

I progetti aggiudicatari, nel dettaglio riguardano i seguenti Comuni:

Provincia di Imperia: 1 al Comune di Ventimiglia, 11 Imperia e 2 Sanremo per un totale di quasi 35 milioni;

Provincia di Savona: 1 Albenga e 4 Savona per oltre 20 milioni;

Provincia della Spezia: 4 La Spezia e 1 Sarzana per oltre 12 milioni;

Città metropolitana di Genova: 1 Chiavari, 3 Rapallo, 4 Sestri Levante e 10 Genova, per oltre 34 milioni.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dal Dpcm del 21 gennaio sopra riportato.

Le tipologie di interventi finanziati riguardano:

  • manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  • miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile.

I Comuni dovranno affidare i lavori entro il 30 settembre 2023.

Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità: 30% del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori; 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente; 10% previa trasmissione, al ministero dell’Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 


Rigenerazione borghi a rischio abbandono

La Giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha approvato e provvederà prossimamente alla pubblicazione sul sito di Regione Liguria, dell’Avviso pubblico ai Comuni per la manifestazione d’interesse finalizzato alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati in attuazione a quanto previsto dal PNRR nella componente Turismo e Cultura 4.0 – Misura 2.

I Comuni interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno compilare una scheda allegata alla delibera e illustrare il progetto di rigenerazione che potrà contemplare rsa diffuse, residenze per studenti o per artisti, incentivi per la valorizzazione di produzioni tipiche o per cambiare e innovare la vocazione del proprio paese.

Ogni Comune potrà candidare un solo borgo, che non dovrà superare le 300 unità abitative, attraverso la compilazione della manifestazione di interesse allegata all’avviso pubblico.

Sono ammesse forme di partenariato pubblico-privato.

La dotazione finanziaria per il singolo progetto è pari a 20 milioni di euro; con decreto del Ministero della Cultura verranno assegnate al soggetto attuatore, individuato d’intesa tra la Regione e il Comune interessato, le risorse necessarie fino a tale ammontare.

Per la divulgazione dell’avviso Regione si avvarrà di Anci-Liguria.

I Comuni dovranno far pervenire le schede allegate all’avviso pubblico, costituenti la manifestazione di interesse, a partire dal 10 gennaio 2022 ed entro il 20 gennaio 2022 all’indirizzo PEC di Regione Liguria protocollo@pec.regione.liguria.it
Individuato il progetto pilota il soggetto attuatore predisporrà lo studio di fattibilità da presentare da parte della Regione al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 27 aprile 2021

Upa informa

Circolare del 27 aprile 2021

     Argomenti:

Ø  Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

  • Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione
  • Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
  • Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
  • Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza
  • DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021
  • CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
    – Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS
    – Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo
    – Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Ø  Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

  • Promemoria SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – differimento del pagamento al 30 giugno 2021
  • Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

Per accedere alla registrazione vi invitiamo ad inviarci una mail di richiesta.

Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione

ricordiamo che con deliberazione 124/2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha reso operativa la misura prevista dall’art. 6 del ‘DL Sostegni’ che consiste nella riduzione degli oneri amministrati nelle bollette elettriche delle utenze non domestiche connesse in Bassa Tensione (BT), attraverso la ridefinizione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema (senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile).

 

L’agevolazione si applica ai consumi di competenza nei 3 mesi aprile – maggio – giugno 2021.

 

A titolo puramente indicativo riportiamo nella tabella seguente una valorizzazione di massima del beneficio per differenti livelli di consumo mensile (per utenze in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW).

 

Consumo mensile

Pmax Impegnata

Risparmio su totale fattura (IVA compresa)

[kWh/mese]

[kW]

[€/mese]

[%]

5.000

25

– 140

-14%

10.000

40

– 230

-12%

30.000

80

– 470

-9%

 

Sottolineiamo nuovamente che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

 

Il Consorzio Luce resta a Vs disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.

Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
L’Ade conferma il diritto alla fruizione dell’agevolazione per canoni 2020 pagati nel 2021

Vi segnaliamo la risposta ad interpello n. 263 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate in cui l’istituto ribadisce quanto già specificato durante Telefisco relativamente al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020): la società che nel 2021 versa i canoni relativi alle mensilità 2020,  matura il diritto alla fruizione del credito fiscale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

 In Allegato

Agenzia delle Entrate_Risposta_263_del_19_aprile_2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65

Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

Fonte: Inps

Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza

Anticipo di alcune misure in materia di crisi d’impresa per far fronte all’emergenza sanitaria, come le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento ed in tema di transazione fiscale, la sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale, nonché la proroga delle segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità intervenute negli ultimi mesi in materia di crisi d’impresa, di seguito sinteticamente illustrate.

Come noto, l’entrata in vigore della riforma in materia di crisi d’impresa è stata posticipata, per tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, al:

·       1° settembre 2021, per quel che riguarda l’operatività del Codice della crisi d’impresa[1] (art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020);

·       termine di approvazione dei bilanci 2021 (in sostanza, 30 aprile 2022), per quel che riguarda l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Sono, inoltre, state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[2] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori e sempre in chiave anti-emergenza sanitaria.
In particolare, si tratta di:

disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art.7 del D.L. Liquidità);

·       misure in materia di sovraindebitamento (art.4-ter del D.L. Ristori);

·       misure in materia di transazione fiscale (art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid);

·       sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021);

·       misure in materia di segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale creditore qualificato (art.4 del D.L. Sostegni, in corso di conversione in legge).

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità conferma che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).
In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.
La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”).

Il medesimo art.106 del “Decreto Cura Italia” è stato modificato dal “D.L. Liquidità” in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell’art. 2540 c.c., di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

2. Misure in materia di sovraindebitamento

Per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure, contenute nel Codice della crisi, volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (art.4-ter del D.L. 137/2020 – cd. D.L. Ristori).
In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

·       esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti;

·       sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art.6 della legge 3/2012).
Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.
Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA.
Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l’accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

3. Transazione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’epidemia in atto, vengono stabilite modifiche agli artt. 180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” (cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020).
In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o di altri enti di previdenza quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di voto e la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli altri enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° settembre 2021.

In sostanza, quindi, si è voluto anticipare l’efficacia di tali misure, nell’ottica di favorire il debitore in questa fase di pandemia in atto.

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all’emergenza sanitaria, e verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, la legge di Bilancio 2021 (art.1, co.266, della legge 160/2020) rafforza il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

·       all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);

·       alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l’art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).
Ove invece l’assemblea sia stata già convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
In sostanza, la legge di Bilancio 2021 riscrive l’art.6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

5. Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Il D.L. 41/2021 (art.5, co.14), in corso di conversione in legge, interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019).

Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021

Pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali – Nuova modalità di trasmissione dei dati dal 1 aprile 2021

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 31 marzo per ricordarvi che il DL 41/2021, cd. DL Sostegni ha previsto, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS degli ammortizzatori Covid 19, delle modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione delle integrazioni salariali.

Tali modifiche dovrebbero semplificare la procedura di trasmissione dei dati e quindi velocizzare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale al lavoratore.

In particolare, l’art. 8, co. 5, de DL 41/2021 prevede “Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attivita’ lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche’ all’accredito della relativa contribuzione figurativa, e’ effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig»”.

Con la circolare 62/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate da tale norma e fornisce le indicazioni operative per la trasmissione dei dati tramite il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig

Il nuovo sistema di trasmissione si applicherà ai trattamenti di integrazione salariala a pagamento diretto relativi a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, che si allega, fornisce le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Oltre che alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

1.      il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni;

2.      il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3.      i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4.      i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’Istituto precisa che il beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, al termine della procedura di autorizzazione, verranno emanate, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (v. precedente articolo citato in calce), l’Istituto precisa che:

·       il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

·       il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

·       l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.


Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

In considerazione della imminente chiusura dei bilanci, ricordo a tutti che la L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 prevede, tra l’altro, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile che abbiano ricevuto una erogazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:

 – Pubbliche amministrazioni;

 – Soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013 (quindi anche società a controllo pubblico);

a partire dall’anno 2019 (per gli importi percepiti nell’anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell’anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo – a seguito delle recenti modifiche legislative – vale anche per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

L’adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all’anno precedente.

La norma prevede altresì l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet in capo ad associazioni, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri che abbiano percepito (importi effettivamente erogati) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – promemoria differimento del pagamento al 30 giugno 2021

Facendo seguito alla nostra comunicazione, Vi ricordiamo che a seguito delle nostre richieste, la SIAE ha predisposto un ulteriore differimento del pagamento al 30 giugno 2021 e delle nuove misure di sostegno che tengano conto del perdurare della crisi economica determinata dai provvedimenti per il contrasto della pandemia.

Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

È stata rifinanziata una misura molto interessante gestita da SACE SIMEST che eroga sino a 400mila a fondo perduto ed è dedicata alle imprese che abbiano un fatturato export superiore al 20%.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente LINK ufficiale di SIMEST
Requisiti.
Per presentare domanda, le PMI e MidCap (quindi anche grandi imprese) occorre soddisfino semplicemente DUE requisiti:

a.    un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno;
b.    un livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) non superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera o 4,00 se commerciale/di servizi.

A quanto ammonta la misura agevolativa.

Se si soddisfano i due requisiti di cui sopra, è possibile accedere sino a esaurimento fondi e previa istruttoria da parte di SACE-SIMEST a:

1.    un finanziamento a tasso estremamente agevolato sino a 800.000 euro (calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente) della durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento;
2.    un contributo a fondo perso pari al 50% del finanziamento (quindi massimo 400.000€).

Uno dei punti di forza risiede nel fatto che non è richiesta alcuna garanzia per le domande presentate fino al 30 giugno 2021 , né fatture o preventivi o business plan.

Il tasso di interesse iniziale per il finanziamento è pari a tasso di riferimento UE e potrà ridursi sino al 90% nel caso di rispetto di determinati parametri.

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, così quello del contributo a fondo perso ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

Come si presenta domanda.
L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale dei finanziamenti.
Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso.

Per presentare domanda, occorre:

1.    indicazione dei principali paesi in cui si esporta, con il relativo fatturato e indicazione della % sul fatturato globale

2.    breve presentazione aziendale: descrizione azienda, risorse umane e strumentali, mercato di riferimento

3.    kit firma digitale legale rappr.te

4.    ultime due dichiarazioni IVA

5.    dati aziendali e di bilancio delle imprese con legami societari > 25%

Segnaliamo che il 5 maggio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà il webinar gratuito dal titolo “SIMEST: Finanziamenti agevolati e contributi a supporto delle imprese esportatrici italiane” in collaborazione con SIMEST.

Un’occasione da non perdere per approfondire il Finanziamento agevolato “Patrimonializzazione” dedicato alle imprese con un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno e le altre agevolazioni erogate da SIMEST per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

Simest infatti supporta la crescita sui mercati esteri, anche all’interno dell’Unione Europea, con la possibilità di accedere a liquidità a tasso agevolato e, fino al 30 giugno 2021, con esenzione dalla necessità di presentare garanzie. Inoltre fino a fine 2021 è possibile richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.

Di questo e altro parleremo con gli esperti di SIMEST il prossimo 5 maggio, alle ore 15

La partecipazione è gratuita previa richiesta di iscrizione da inviare a:  migliardi.d@uisv.it