22/03/2026 - 00:35
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CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 Accordo UPA – Tamponi rapidi clienti stranieri

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021

ACCORDO_UPA_TAMPONI_RAPIDI_CLIENTI_STRANIERI

Buongiorno a tutti,

L’UPA ha siglato alcuni accordi con alcuni Centri Medici della Provincia di Savona al fine di poter fornire un servizio di tamponi rapidi per i turisti stranieri che ne avessero necessità.

Di seguito nominativi delle strutture convenzionate, località e modalità operative.


ACCORDO UPA
 – CONSORZIO LIGURIA SALUTE

Centri salute che erogheranno il servizio: Alassio Salute; Pietra Medica; Finale Salute.

Giorni ed orari in cui il servizio sarà erogato presso i centri salute o, su richiesta, direttamente presso la struttura ricettiva:

  • Tutti i giorni feriali della settimana dalle ore  10  alle ore 17( Finale Ligure 12-13)
  • Il sabato e la domenica dalle ore 9  alle ore 12
  • I giorni prefestivi e festivi(che non siano sabato o domenica) dalle ore 9 alle ore 12

Modalità di prenotazione del servizio da parte della struttura ricettiva o del cliente straniero della stessa:

  • In via Ordinaria la prenotazione deve essere effettuata, o direttamente dalla struttura ricettiva o dal cliente della stessa, entro 36 ore dal giorno di somministrazione del tampone utilizzando alternativamente i seguenti canali di comunicazione:

MAIL :

TELEFONO

    • numero telefonico diretto del centro salute:
      • 346.1635400 per Alassio Salute e Finale Salute
      • 347.7499539-347.9443740 per  Pietra Medica
  • In via Straordinaria e nei casi imprevedibili di urgenza indifferibile sarà possibile richiedere  la  somministrazione del tampone in giornata utilizzando il numero di telefono diretto del centro salute di cui al punto precedente

Esito del Tampone Rapido.

L’esito del tampone rapido sarà rilasciato edito in lingua inglese direttamente al cliente entro 15 minuti  dalla sua esecuzione.

Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10

 

ACCORDO UPA – CENTRO MEDICO SAN NICOLO’  Albisola Superiore

Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10

Siamo disponibili ad  eseguire tampone Ag rapidi anche per cerimonie.

Per info e prenotazioni

 019 489815 – 3338186387

info@centromedicosannicolo.it

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

Il 21 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.69 di conversione del Decreto Legge n.41/2021(il cosiddetto Decreto Sostegni ), la Legge n. 69/2021 ha introdotto, rispetto alla versione originale del Decreto Sostegni, alcune imporranti novità per le nostre imprese, ovvero:


Proroga del termine di versamento dell’IRAP erroneamente non versata.

L’articolo 01 del D.L. Sostegni proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP erroneamente non versata per errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio). Si rammenta che l’art. 24 del D.L. N. 34/2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, non siano tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal cosiddetto Temporary  Framework.


Contributo a fondo perduto per le start up
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L’articolo 1-ter del D.L. Sostegni riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e  la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perso previsto dal D.L. Sostegni stesso. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.


Definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite IVA con riduzione di fatturato nel 2020.

L’articolo 5 del D.L. Sostegni consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30% rispetto al 2019), in conseguenza degli effetti economici dovuti al COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.


Rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale
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L’articolo 5-bis del D.L. Sostegni reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del D.L.  n. 23/2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Si ricorda che l’art. 6-bis del DL n. 23/ 2020 prevede, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale(società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.


Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
 nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.

L’articolo 6, comma 1 del DL Sostegni, prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.


Abolizione per l’anno 2021 del Canone RAI.

L’articolo 6, commi 5-7 del DL Sostegniesonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico,  dal versamento del canone di abbonamento RAIA chi ha già pagato il Canone RAI 2021  sarà riconosciuto un credito d’imposta di importo uguale al canone pagato.

Esenzione prima rata IMU anno 2021.

L’articolo 6-sexies del DL Sostegni esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti  titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa che abbiamo contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  1. Ammontare complessivo dei ricavi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Ammontare medio mensile dei ricavi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
  3. Siano contemporaneamente proprietari e gestori dell’immobile in cui esercitano la propria attività d’impresa.

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali.

L’articolo 6-novies del DL Sostegni al fine di consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici ,legati alla crisi pandemica in atto, impone al locatario e locatore di collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa del locatario.

 

Trattamenti d’integrazione  Salariale e Blocco dei Licenziamenti –  Art.8 D.L. Sostegni.

  • Possibilità di richiedere, causa Covid19, fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021. A tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime settimane entro il 30 giugno 2021). I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.
  • Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi prorogato fino al 30 giugno 2021 con estensione del blocco fino al 31 ottobre 2021 per le sole imprese che utilizzino i trattamenti d’integrazione salariale di cui sopra.

Dichiarazione annuale riscossione imposta di soggiorno.

L’articolo 25 comma 3bis del DL Sostegni stabilisce che la dichiarazione annuale sulla riscossione dell’imposta di soggiorno che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021. Il citato comma 3-bis innova l’art. 4, comma 1-ter del decreto legislativo n. 23/2011. Quest’ultimo pone in capo al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché l’obbligo della presentazione, per via telematica, di una dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La disposizione del DL Sostegni, come accennato, prevede che la dichiarazione per l’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021 ovvero invece che entro il 30 giugno 2021 entro il 30 giugno 2022.

Allegato:

Testo Coordinato Decreto Legge 41_2021_detto_Decreto_Sostegni

Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Allegati: LINEE GUIDA REGIONI RIAPERTURA

Gentili Associati,

Vi trasmettiamo in allegato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta di ieri, 28 aprile, e inviate al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e ai Ministri Gelmini e Speranza.

Segnaliamo che non ci sono particolari variazioni che riguardano il nostro settore, in particolare evidenziamo che la disposizione dei tavoli rimane invariata, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso.

La dicitura all’interno del documento: (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) fa riferimento solo ad un’eventuale ipotesi di distanziamento, da adottare unicamente al cambio di zona di appartenenza rossa o arancione, e in ogni caso dovrà essere convalidata da un nuovo DPCM.

ll documento riguarda i seguenti settori:

·    Ristorazione e cerimonie

·    Attività turistiche e ricettive

·    Cinema e spettacoli dal vivo

·    Piscine termali e centri benessere

·    Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

·    Commercio

·    Musei archivi e biblioteche

·    Parchi tematici e di divertimento

·    Circoli culturali e ricreativi

·    Congressi e grandi eventi fieristici

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021

Proroga del divieto di spostamento tra Regioni italiane al 27 marzo 2021

Il 23 febbraio ’21 il Governo italiano ha adottato un nuovo Decreto Legge il DL n°15 del 23 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 23/2/2021 e vigente, su tutto il territorio italiano, a partire da mercoledì 24 febbraio 2021.

In sintesi per quanto di nostro interesse il DL 15/2021 prevede:

·         Nel periodo 24 febbraio – 27 marzo 2021 il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i  territori delle regioni e province autonome italiane a prescindere dalla loro classificazione in zone rosse, arancione, gialle o bianche ad eccezione degli spostamenti, documentati con autocertificazione (quella  fino ad oggi utilizzata), dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
In ogni caso è comunque consentito, in tutto il periodo di tempo suddetto e tra tutti i territori regionali o delle province autonome a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  Questo significa che:

o    fino al 27 marzo non ci possono essere in tutte le tipologie di strutture ricettive arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia. Quando la Liguria sarà inserita in zona gialla saranno possibili solo arrivi dagli altri comuni liguri.

o    E’ possibile spostarsi verso le seconde case ma solo se si è in grado di dimostrare di averne titolo da prima del 14 gennaio ovvero se si è in possesso di un atto stipulato presso un notaio (ad es.: il titolo di proprietà di una casa) o di una scrittura privata registrata (ad es. un contratto di affitto) entrambe registrate prima del 14 gennaio 2021. Il possesso dei suddetti titoli di godimento della seconda casa può anche essere documentato con autocertificazione la cui veridicità sarà verificata dalle autorità di controllo. Non è pertanto possibile accogliere negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) per motivi di vacanza clienti dopo il 14 gennaio 2021 fino al 27 marzo 2021.

·         Solo nelle zone gialle, all’interno del territorio regionale, e nelle zone arancione, all’interno del proprio comune, fino al 27 marzo sarà possibile  spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
Nelle zone arancione sarà comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provinciaGli spostamenti suddetti fino al 27 marzo saranno comunque vietati nelle zone rosse.

Infine ricordiamo che tutta la Liguria, con esclusione degli ambiti territoriali di Sanremo e Ventimiglia per i quali valgono fino al giorno 5 marzo 2021 misure più restrittive adottate con propria Ordinanza dal Governatore della Regione Liguria,  fino al giorno 27 febbraio è classificata zona Arancione, in cui si applicano le norme di cui alla nostra Circolare del 13 Febbraio che si allega per conoscenza.

·         Clienti stranieri

vi invitiamo a guardare periodicamente il sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio costantemente aggiornato in merito alle procedure da adottare con i clienti stranieri, sezione “Focus coronavirus” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Allegati:  DL n°15/2021 e Circolare UPA del 13 Febbraio 2021

Informativa Covid-19 per lavoratori e terzi da usare per adempiere agli obblighi di legge – EMERGENZA CORONAVIRUS

La COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.
Chiunque acceda alle aree aziendali deve essere informato in modod adeguato, a tal fine l’Unione Provinciale Albergatori ha organizzato il 29 maggio una sessione Informativa su COVID 19 e sui Protocolli di applicazione per le Strutture Ricettive  a cura del Dr. Lorenzo Rossetto, Consulente in Ambiente e Sicurezza.
Vi proponiamo una sintesi della videoconferenza da proiettare ai vostri dipendenti che offrirà una visione comportamentale per favorire una migliore comprensione e gestione del rischio nei luoghi di lavoro che riprendono le attività.

Buona pratica gestione dei lavoratori nella fase 2
Proprio per favorire una migliore gestione dei lavoratori in questa seconda fase emergenziale vi consigliamo di organizzare una o più giornate formative con i vostri dipendenti, programmate all’interno della vostra struttura, per essere efficace la formazione deve essere svolta in azienda ed in orario di lavoro, mantenendo il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (distanziamento delle postazioni e mascherina).

  • Webinar online UPA-Incontra d’informazione generale, a cura del Dr. Lorenzo Rossetto Consulente in Ambiente e Sicurezza, messo a disposizione di tutte le aziende associate sulla piattaforma, il video sarà on line per 14 giorni. Il file pesa circa 1 giga quindi consigliamo di scaricarlo da pc fisso con calma.

Per accedere alla videoconferenza vi invitiamo a cliccare sul seguente link e scaricare il video:

https://fromsmash.com/Spiegazione-Linee-Guida-UpaSV

Importante! Il 21 giugno il file verrà cancellato.

Vi consigliamo inoltre di documentare la formazione con un foglio presenze firmato dai vostri lavoratori da conservare nel DVR e di completare la sessione informativa utilizzando la documentazione che vi riportiamo di seguito:

 
Un’Informativa Generale sulle principali misure di prevenzione e sui corretti comportamenti da tenere mediante:

o   Il collegamento al link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html del sito web dell’INAIL da cui potete scaricare dei video tutorial da far vedere al personale dipendente quale informativa sul Coronavirus e sul corretto uso delle mascherine e dei guanti.
I video tutorial sono 4 e in particolare quello integrale (circa 8 minuti) informa sul virus e sull’uso dei DPI.


E di seguito i collegamenti ad una serie di documenti utili per gestire al meglio l’Informativa che ogni datore di lavoro dovrà fornire ai propri dipendenti:

o   “Verbale Riunione Informativa Dipendenti”, che trovate al link

o   Dispensa Informativa Dipendenti COVID19 sui comportamenti da tenere per prevenire il contagio, da consegnare a tutti i dipendenti durante l’Informativa Aziendale.
Dispensa che trovate al link

Consegnare a tutti i dipendenti gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale(DPI).

Al link  trovate disponibile il “Verbale Consegna Dipendenti DPI” da far sottoscrivere a tutti i dipendenti al momento della consegna dei DPI.

Ampliate e integrate le linee guida per la riapertura, previste regole anche per la ripartenza del settore ricreativo

Le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche.

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

–  “Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;

– “Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);

– “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza)

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria

(In Allegato nuovo documento)

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N.23 del 8 aprile 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 4 Giugno 2020. PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE – EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Decreto Legge Liquidità è stato convertito in legge dal Parlamento italiano il 4 giugno 2020.

La legge di conversione, rispetto al testo originale del Decreto, ha introdotto alcune novità che per quanto riguarda le nostre imprese sono quelle di seguito descritte .

In Allegato:
DL Liquidità Gazzetta Ufficiale (GU n.143 del 6-6-2020) il testo definitivo
Circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate
Modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge dell’8 aprile 2020, N. 23
Ordinanza Regione Liguria N. 36/2020


Garanzie di Stato per le richieste di finanziamenti alle banche da parte delle imprese
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Il Decreto Legge(DL) Liquidità prevede due modalità con cui lo Stato può concedere garanzie pubbliche su nuovi finanziamenti: la garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia (detto Mediocredito) per le Piccole e Medie Imprese(PMI) e la garanzia concessa da SACE S.p.A. a tutte le imprese italiane indipendentemente dalle loro dimensioni (fatto salvo che le PMI prima devono esaurire la capacità di accesso al fondo centrale di garanzia e pertanto nel loro caso il ricorso a Sace è eventuale e successivo).

Garanzia concessa dal Fondo Centrale per le PMI(detto Mediocredito) a tutte le piccole e medie imprese italiane  con un numero di dipendenti occupati  inferiore a 499. – Art.13 del DL Liquidità principali novità introdotte.

Fino al 31/12/2020 il Mediocredito potrà concedere a titolo gratuito (con azzeramento anche della commissione per mancato perfezionamento, che di solito costa 300,00€) garanzie su finanziamenti e prestiti del valore massimo di 5 milioni di euro chiesti alle banche(o ad altri intermediari finanziari) dalle PMI con un numero di dipendenti fino a 499.  La Garanzia del Mediocredito potrà esser concessa, senza valutazione del merito creditizio a tutte le PMI, con esclusione di quelle che presentano esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi delle norme bancarie, secondo le seguenti principali modalità:

a)      NUOVI FINANZIAMENTI D’IMPORTO LIMITATO FINO A 30.000,00€.

Accesso gratuito e automatico alla Garanzia del Mediocredito – dunque, senza valutazione – per i nuovi finanziamenti d’importo massimo pari a 30 mila €  concessi in favore di PMI la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (secondo quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione).

La copertura della Garanzia è del 100% purché la durata dei finanziamenti non sia superiore a 10 anni(prima gli anni erano 6) con preammortamento di due anni.

L’entità del finanziamento non può essere superiore alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione. L’importo del finanziamento non può, comunque, essere superiore a 30 mila euro(prima erano 25 mila euro).

Al finanziamento  è applicato un tasso d’interesse non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 percento.

E’ consentito l’adeguamento, su richiesta dell’impresa, alle nuove condizioni, per i finanziamenti già concessi prima del 4 giugno 2020.

b)      NUOVI FINANZIAMENTI RICHIESTI DA IMPRESE CON RICAVI 2019 FINO A 3,2 MILIONI DI €.

Per le PMI con ricavi 2019 fino a 3,2 milioni di euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata), si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo (90%) con un’ulteriore garanzia – concessa da confidi o altri soggetti – sino alla copertura del 100 % del finanziamento concesso.

Il finanziamento garantito non può essere superiore, alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione.

c)       NUOVI FINANZIAMENTI DELLA DURATA MASSIMA DI 72 MESI.

Concessione di Garanzia pari al 90% su finanziamenti concessi alle PMI con durata fino a 72 mesi. L’importo totale del finanziamento non può superare, alternativamente:

·         il doppio della spesa salariale 2019;

·         il 25% del fatturato totale 2019 ;

·         il fabbisogno (costi del capitale di esercizio e di investimento) nei successivi 18 mesi. Il fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione.

d)      NUOVI FINANZIAMENTI senza i limiti di durata, d’importo e di fatturato di cui ai punti precedenti.

Garanzia diretta del’80% concessa alle PMI per nuovi finanziamenti del valore massimo di 5 milioni di euro, di durata anche superiore a 10 anni, non aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti.

La garanzia del Fondo può essere cumulata anche con un’altra garanzia concessa dai Confidi o da altri soggetti abilitati, sino alla copertura del cento per cento del finanziamento concesso

e)      OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITI ESISTENTI.

Concessione di una Garanzia del’80% a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% ( prima era il 10%) del debito residuo in essere del finanziamento rinegoziato.

Nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore(la Banca) è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d’interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia (ovvero il nuovo finanziamento oggetto della rinegoziazione oltre ad esser garantito al’80% dal Mediocredito dovrà avere un tasso d’interesse inferiore a quello originario).

Garanzia concessa da SACE Spa a tutte le grandi imprese (numero occupati maggiore di 499) e soltanto a quelle piccole e medie imprese(numero occupati minore di 499) che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso alle garanzie rilasciate da Mediocredito.  –  Art.1 del DL Liquidità principali novità.

La Garanzia SACE è concessa, fino al 31/12/2020, per finanziamenti con preammortamento massimo di 36 mesi(prima erano 24), della durata massima di 72 mesi(6 anni), richiesti per sostenere costi del personale, investimenti, capitale circolante, canoni di locazione, rate di finanziamenti scaduti o scadenti nel periodo 1/3-31/12/2020(massimo il 20% del finanziamento), e che abbiano un valore massimo, per ogni impresa richiedente, non superiore alternativamente al:

­   25% del fatturato 2019 dell’impresa richiedente come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale se l’impresa non è tenuta a redigere il bilancio;

­   doppio dei costi 2019 del personale dell’impresa richiedente, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio o non è tenuta a redigerlo.

La Garanzia SACE copre:

·         il 90% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato fino a 1,5 miliardi;

·         l’80% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5.000 dipendenti e con un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di €;

·         il 70% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5 miliardi di fatturato.

L’impresa beneficiaria della Garanzia SACE ha l’obbligo di non distribuire dividendi per 12 mesi dalla concessione del finanziamento garantito e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, inoltre deve a SACE  le seguenti commissioni annuali per il rilascio della garanzia:  per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia (art.1 bis del DL) mediante comunicazione di quanto richiesto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la quale il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

 

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio  – Art.29 bis del DL.

L’articolo 29-bis, introdotto con la legge di conversione, definisce i limiti della responsabilità degli imprenditori relativamente al rischio Covid19 stabilendo che l’obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, è assolto mediante l’applicazione, e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto come aveva già chiarito la Circolare INAIL n.22 del 2020 in caso di positività al virus di un lavoratore non esiste alcuna responsabilità automatica del datore di lavoro.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale – Art.6 bis del DL

L’articolo 6-bis prevede a favore di imprese(società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative) ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Altre misure previste nel D.L. Liquidità

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato – art.4 del D.L. Liquidità

L’articolo 4 stabilisce che, fino 31 luglio 2020,  specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (ad es. assegno bancari) – art. 11 del D. L. Liquidità

L’articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito(assegni bancari) emessi prima del 8 aprile 2020.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.


Mutui prima casa
 – art.12 del D.L. Liquidità.

La norma chiarisce che tra i beneficiari della sospensione delle rate dei mutui prima casa rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani e i mutui in ammortamento da meno di un anno.


Metodo previsionale acconti IRAP/IRES/IRPEF giugno 2020
  – art.20 del D.L. Liquidità

L’articolo 20 consente di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da versare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell’anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

News – 07/06/2020
Affitti: operativo il credito di imposta del 60% sui canoni mensili degli affitti
Con la risoluzione 32 del 6/6/2020 e con la ha definito le modalità per l’utilizzo del credito di imposta previsto all’art. 28 del DL Rilancio

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole previsto all’art. 28 del DL Rilancio.
Con la Risoluzione 32/E del 6 giugno, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Con la Circolare 14/E L’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti tra cui l’operatività della misura per le aziende che adottano periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
Restano però diversi aspetti su cui riteniamo necessari alcuni correttivi ed aggiustamenti che confidiamo siano adottati in fase di conversione del provvedimento

FASE 2 – CHE COSA FARE PER LA RIAPERTURA DELLE IMPRESE RICETTIVE – EMERGENZA CORONAVIRUS

EMERGENZA CORONAVIRUS

FASE 2 – CHE COSA FARE PER LA RIAPERTURA DELLE IMPRESE RICETTIVE.

Con l’approvazione domenica 17 maggio del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza del Governatore della Regione Liguria, cui hanno fatto seguito alcune specificazioni assunte in questi giorni dalla Regione, dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome Italiane,dall’Istituto Superiore della Sanità(ISS) e dal Ministero della Salute, sono state adottate le regole che stabiliscono che cosa si deve fare in questa fase di ripartenza per prevenire l’eventuale contagio da SARS – COV2.

Per fornivi tutti gli elementi conoscitivi e i supporti utili a gestire al meglio la situazione abbiamo cercato di compendiare, a seguire, le informazioni utili e una serie di strumenti di supporto per le nostre imprese.

QUALI SONO LE REGOLE E LE LINEE GUIDA PER GESTIRE LA FASE2.

Le regole per gestire la fase2 sono contenute in tre documenti che trovate in allegato:

  • Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali(sindacati e associazioni datoriali) il 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile. Il Protocollo è richiamato dal DPCM 17 maggio 2020 che lo rende pertanto obbligatorio, in pratica l’aspetto più importante che disciplina è quello relativo all’informativa e alla modalità d’ingesso in azienda dei lavoratori che sono il punto 1 e 2 del Protocollo. Vi consigliamo su questi due temi di consegnare a tutti i vostri dipendenti un’informativa specifica e per questo abbiamo preparato il documento “Informativa ai dipendenti protocollo del 14 marzo” che trovate al link
  • Le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome Italiane, aggiornate al 25 maggio 2020. Le Linee Guida sono richiamate sia dal DPCM che dall’Ordinanza Regionale del 17 maggio che le rendono obbligatorie per tutte le nostre imprese. Le linee Guida, che trovate in allegato, sono organizzate in specifiche schede distinte per le diverse imprese ed attività produttive, noi dobbiamo far riferimento alle seguenti schede: Ristorazione; Strutture Ricettive; Piscine; Strutture Turistico Ricettive all’aria aperta; Aree Giochi per bambini; Strutture Termali e Centri Benessere.
  • Il Rapporto dell’ISS del 15 maggio 2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Il Rapporto illustra quali sono in generale le procedure di pulizia e sanificazione da adottare negli ambienti interni(inclusi quelli delle strutture ricettive) e quali siano i prodotti da utilizzare distinguendo tra prodotti che contengono principi attivi antimicrobici(ad es. alcol etilico, ipoclorito di sodio, ecc.) e generatori in situ di principi attivi antimicrobici(ozonizzatori, lampade UVA, diffusori perossido d’idrogeno, ecc.). Per consentirvi un più agevole utilizzo, nella stesura delle vostre procedure aziendali di pulizia e sanificazione per la prevenzione del Covid19,  del Rapporto dell’ISS abbiamo predisposto uno specifico documento “ Rapporto ISS – indicazioni sulle procedure di sanificazione” che trovate al link

 

 

 

CHE COSA SI DEVE FARE IN CONCRETO PER GESTIRE LA FASE2 E I SUPPORTI CHE METTIAMO A DISPOSIZIONE PER RENDERE LA GESTIONE LA PIU’ AGEVOLE PROSSIBILE.

Oltre a rispettare tutte le regole organizzative previste dai documenti di cui sopra si dovrà:

  1. Aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio(DVR) della propria azienda integrandolo con le specifiche “Misure di Prevenzione e Gestione del Rischio Biologico derivante da Covid19”. Per questo abbiamo predisposto una traccia di lavoro utile per l’aggiornamento del DVR aziendale denominata “Istruzioni operative per le aziende” che trovate al link
  1. Informare il Personale Dipendente sulle misure adottate dall’azienda e sui comportamenti che devono tenere per prevenire il contagio.

Per gestire al meglio quest’aspetto mettiamo a vostra disposizione:

  1. Un’Informativa Generale sulle principali misure di prevenzione e sui corretti comportamenti da tenere mediante:
    • Il collegamento al link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html del sito web dell’INAIL da cui potete scaricare dei video tutorial da far vedere al personale dipendente quale informativa sul Coronavirus e sul corretto uso delle mascherine e dei guanti. I video tutorial sono 4 e in particolare quello integrale(circa 8 minuti) informa sul virus e sull’uso dei DPI.
    • Un Webinar online UPA-Incontra d’informazione generale, a cura della D.ssa Paola Sfacteria Direttore Struttura Complessa ASL2 Savonese e del Dr. Lorenzo Rossetto Consulente in Ambiente e Sicurezza, messo a disposizione di tutte le aziende associate sulla piattaforma GoToMeeting secondo le modalità che vi saranno illustrate a breve con specifica Circolare. La partecipazione al Webinar, gratuita, sarà seguita da invio di specifico attestato di partecipazione alla sessione informativa.
  2. Una serie di documenti utili per gestire al meglio l’Informativa che ogni datore di lavoro dovrà fornire ai propri dipendenti:
    • Verbale Riunione Informativa Dipendenti”, che trovate al link
    • Dispensa Informativa Dipendenti COVID19sui comportamenti da tenere per prevenire il contagio, da consegnare a tutti i dipendenti durante l’Informativa Aziendale. Dispensa che trovate al link

 

  1. Consegnare a tutti i dipendenti gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale(DPI).

Al link  trovate disponibile il “Verbale Consegna Dipendenti DPI” da far sottoscrivere a tutti i dipendenti al momento della consegna dei DPI.

  1. Mettere a disposizione dei clienti e dei dipendenti in più punti gel disinfettante a base alcolica per le mani.

Per i clienti è buona prassi aver a disposizione mascherine chirurgiche da fornire su loro richiesta nei casi in cui ne fossero sprovvisti

  1. Utilizzare nelle camere e nei locali ed ambienti della struttura cartelli o flyer informativi che invitano in particolare al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, al frequente lavaggio delle mani, al rispetto delle regole fondamentali d’igiene personale, e all’uso, ove necessario, della mascherina chirurgica.

Per agevolarvi in questo adempimento vi mettiamo a disposizione al link  alcuni semplici “cartelli informativi” (nessuno di questi è obbligatorio, l’obbligo è di dare informazioni usando cartelli o flyer senza che se ne debba usare di predeterminati per legge!) da usare secondo le vostre autonome scelte organizzative.

 

ALLEGATI

  1. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
  2. Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome Italiane.
  3. Rapporto dell’ISS del 15 maggio 2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

 

Ricordiamo che tutte le informative, cartellonistica,  decreti, linee guida, etc… li trovate al seguente link:

Mentre tutti gli allegati utili li trovare nell’area download:

Misure Fiscali – Imposta soggiorno – Bollette PMI – Prevenzione Legionellosi – Inail – Bonus INPS respinto

Upa informa

Circolare del 25 maggio 2020

     Argomenti:

Ø  Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Ø  Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Ø  DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Ø  Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Ø  Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Ø  Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere il riesame

Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

In allegato le slide illustrative sulle principali misure fiscali del DL Rilancio, predisposte dall’Agenzia delle Entrate ad integrazione della Circolare Upa inviata il 21 maggio sul DL Rilancio

Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Diamo particolare rilievo alla voce Misure per il turismo del Decreto Legge Rilancio dove:

·         È previsto un fondo di 100 milioni di € per ristorare i comuni rispetto alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno nel 2020;

·         Viene stabilito che chi riscuote l’imposta di soggiorno (le imprese ricettive) non è soggetto a responsabilità penale(peculato) ma solo a responsabilità amministrativa, in particolare viene meno il ruolo e la responsabilità di agente della riscossione e si stabilisce che chi riscuote l’imposta ha l’obbligo di presentare per via telematica una specifica dichiarazione, secondo le modalità definite con successivo Decreto del Ministro delle Finanze, entro il 30 di giugno dell’anno successivo.  La mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto si doveva versare.

Una disposizione assolutamente inattesa in forza della quale “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa“. Niente più peculato insomma, niente più carcere né confische, e – soprattutto – niente più macchie sulla fedina penale, ma solo una eventuale multa, il cui mancato pagamento non potrà comportare a sua volta alcuna sanzione penale.

Importante!

DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Il DL 19 maggio 2020, n.34, noto anche come DL Rilancio (pubblicato il 19/05/2020 in Gazzetta Ufficiale) prevede tra le varie misure per il settore energetico (fra cui anche il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica degli edifici da parte di persone fisiche e condomini, compresa l’installazione di impianti FV e colonnine elettriche) la riduzione degli oneri delle bollette per le PMI per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (art. 30).

Nello specifico l’agevolazione sarà rivolta alle sole utenze elettriche connesse in BT (Bassa Tensione) diverse dagli usi domestici e prevederà la rimodulazione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con specifica successiva delibera, dovrà quindi rideterminare gli oneri da applicare in bolletta per il periodo 1 maggio – 31 luglio 2020 al fine di:

  • ridurre le quote fisse;
  • addebitare le aliquote tariffarie in quota potenza applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW (non sussisteranno chiaramente vincoli sul prelievo).

In attesa della delibera di recepimento da parte dell’Autorità, sottolineiamo che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi

 

Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Il 3 maggio l’Istituto Superiore di Sanità ha adottato una guida rivolta a tutte le strutture ricettive, alle altre attività aperte al pubblico (ristoranti, bar ecc.), e ai proprietari di civili abitazioni (in particolare quelli delle seconde case e degli appartamenti ad uso turistico) con cui precisa quali devono essere, in aggiunta alle regole di comportamento già esistenti, gli accorgimenti e le procedure da adottare per la fase di riapertura post blocco da covid19 al fine di prevenire la contaminazione degli impianti idrici da Legionella e il conseguente rischio di contrarre le patologie causate da questo batterio (Polmonite interstiziale detta malattia dei legionari o sindrome lieve simil influenzale detta febbre di Pontiac).
In allegato il testo integrale della Guida con elencate le misure e le procedure da adottare, di seguito una breve sintesi

Molto importante!! Azioni da intraprendere per attuare un regime straordinario di controllo

La temperatura dell’acqua, le condizioni favorevoli alla formazione di biofilm e la concentrazione di disinfettante in rete sono fattori fondamentali nell’influenzare la qualità dell’acqua. Pertanto, nel caso in cui l’edificio o altra struttura siano rimasti chiuso per più di un mese e che si progetti la riapertura, al fine di tenere sotto controllo il rischio di proliferazione di Legionella, occorre applicare le seguenti misure straordinarie di controllo:

·         verificare la corretta circolazione dell’acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all’interno dell’accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;

·         verificare che la temperatura dell’acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall’apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell’acqua fredda non superi i 20°C dopo un flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;

·         pulire, disincrostare e, all’occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;

·         assicurarsi che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua potabile contengano cloro residuo libero (valore consigliato: 0,2 mg/l). Concentrazioni di disinfettante più elevati (1-3 mg/l) sono efficaci nel controllo della proliferazione di Legionella, ma alterano le caratteristiche di potabilità dell’acqua;

·         verificare che tali livelli di disinfettante siano raggiunti in tutti i punti individuati come sentinella e in quelli scarsamente utilizzati;

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

[…] L’Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. […]

Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere riesame domanda

Le domande in attesa di esito ora finalmente processate ma soprattutto con esito negativo. Attraverso una mail in arrivo proprio dall’ente previdenziale, in tanti stanno vendendo a conoscenza delle motivazioni per le quali non riceveranno proprio l’aiuto previsto dal Governo con il Cura Italia e relativo al mese di marzo.
C’è una modalità valida per chiedere il riesame della propria domanda se si ritiene di avere i requisiti adatti proprio per l’indennizzo in piena emergenza Covid-19?
Proprio in questi giorni, ha chiarito che le domande per il bonus 600 euro INPS appunto, finora ancora in attesa di esito, sono state definitivamente processate. I richiedenti hanno dunque ricevuto le motivazioni che giustificano il mancato aiuto economico. Ecco appunto il riscontro ufficiale che conferma quanto riferito.

Il problema concreto per molti italiani è tuttavia il seguente: in tanti lavoratori, soprattutto del settore turismo, affermano di avere i requisiti esatti per la richiesta dell’indennizzo e dunque non si spiegano per nulla come non sia previsto per loro alcun accredito. Cosa fare dunque in questi casi? Sembrerebbe non essere prevista alcuna nuova procedura online per il riesame della domanda: piuttosto l’ente previdenziale sta invitando tutti gli interessati a rivolgersi alla propria sede territoriale per procedere ad una valutazione. I tempi, a tal proposito, non potranno che essere abbastanza dilatati.

Visto il numero non certo esiguo di persone che stanno ricevendo proprio la comunicazione con il bonus 600 euro INPS respinto, non è risaputo ancora se (proprio nei prossimi giorni) ci saranno nuove procedure previste per il riesame della domanda. Il ricorso alle sole sedi territoriali potrebbe rallentare ulteriormente la macchina burocratica per un indennizzo che doveva essere invece rapido e subito a disposizione dei richiedenti.

I protagonisti della nuova odissea sono gli iscritti alla gestione separata INPS, la cui iscrizione però non risulta registrata negli archivi INPS ai fini dell’erogazione del Bonus 600 euro.

L’INPS ha chiarito che per richiedere il riesame del Bonus 600 euro, occorre inviare una mail alla quale recapitare proprio la personale richiesta di rivalutazione.

Il recapito di riferimento non sarà uguale per tutti i cittadini interessati alla proceduta ma questo varierà sulla base della sede di riferimento territoriale dell’Ente.

Fermo restando che l’indirizzo di posta elettronica, nella sua struttura, sarà:

 riesamebonus600.savona@inps.it

Oltre al riesame della domanda del bonus 600 euro INPS via mail, va anche chiarito che all’interno del cassetto previdenziale dei singoli contribuenti è apparso,  un comando denominato Produci documentazione

Esso ha lo scopo di far rivalutare la domanda dopo l’inoltro di specifici documenti che attestino, ad esempio, contratti lavorativi recenti e anche l’appartenenza della realtà lavorativa nella quale si è prestato servizio ad un determinato codice ATECO.

Tuttavia, l’opzione non funziona sempre correttamente, anzi restituisce un codice di errore. Probabilmente la funzione dovrà essere rivista e fino a quel momento, l’indirizzo mail è l’unica strada percorribile per la richiesta del riesame.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Fase 2 la Ripartenza – EMERGENZA CORONAVIRUS

Con l’adozione in questo fine settimana del Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020, del DPCM del 17 maggio 2020 ed infine dell’Ordinanza n°30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020 sono state approvate le regole che disciplinano, a partire dal 18 maggio, la cosiddetta Fase2 dell’emergenza COVID19 di ripresa delle attività socio economiche in tutta Italia, Liguria compresa.

In sintesi per quanto riguarda le nostre imprese dal compendio di tutte le fonti normative suddette derivano i seguenti aspetti fondamentali.

ALLEGATI a fondo pagina

  1. Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020
  2. DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
  3. Allegati al DCPM del 17 maggio 2020
  4. Ordinanza n.30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020
  5. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni Italiane.


Apertura dal 18 maggio di tutte le strutture ricettive indipendentemente da qualsiasi tipo di codice ATECO posseduto
.


Quali sono i clienti che possiamo ospitare
.

  • Dal 18 maggio al 02 giugno possiamo ospitare soltanto:
  • i liguri senza alcuna limitazione o motivazione;
  • gli italiani provenienti da altre regioni solo per comprovati motivi di lavoro, di assoluta urgenza, o per motivi di salute;
  • gli stranieri provenienti da paesi esteri che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi se il soggiorno in Italia ha durata maggiore di 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario (la quarantena) per 14 giorni nel luogo di dimora in Italia prima di poter aver accesso al territorio italiano. Nei casi di soggiorni di durata inferiore a 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ma solo la comunicazione all’ASL del luogo di dimora in Italia e la durata del soggiorno, con l’obbligo di lasciare il nostro paese immediatamente alla scadenza del soggiorno.
  • Dal 03 giugno in avanti possiamo ospitare:
  • Tutti gli italiani provenienti da qualsiasi regione (fatto salvi i casi in cui alcune Regioni dispongano il divieto di uscita per i loro concittadini) senza alcuna limitazione o motivazione;
  • Tutti gli stranieri, senza alcuna motivazione o limitazione e senza obbligo in Italia di quarantena, provenienti da: Stati membri dell’Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati parte dell’accordo di Schengen, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano.
  • Gli stranieri provenienti da paesi esteri, diversi da quelli suddetti, che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi valgono le limitazioni e gli obblighi di quarantena sopra descritti.

Quali sono le condizioni da rispettare per la riapertura a partire dal 18 di maggio.

Tutte le strutture ricettive hanno l’obbligo di assicurare il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque, ove possibile, la distanza interpersonale nelle aree comuni di un metro, e di rispettare le regole di cui:

  • All’allegato 10 al DPCM del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020(reperibile nell’allegato alla presente Circolare  “Allegati al DPCM 17 maggio 2020”) ;

L’allegato 10 al DPCM 17 maggio 2020 detta dei principi generali d’indirizzo rivolti a tutte le tipologie d’impresa italiane incluse le nostre.

In sintesi i principi elencati per contendere il contagio COVID 19 sono:

  1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
  2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
  3. la necessità di prevedere specifiche misure organizzative di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative tenendo presente i seguenti criteri:
  1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
  2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); .
  3. l’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
  4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
  5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; .
  6. l’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
  7. l’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
  8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.

 

  • Al Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (protocollo che vi abbiamo inviato con la nostra circolare del 27 aprile e che trovate in allegato alla presente Circolare come allegato 17 negli “Allegati al DPCM 17 maggio 2020”).

 

  • Alle specifiche linee guida Ristoranti, Strutture Ricettive, e Piscine, contenute nelle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza Stato / Regioni Italiane (allegate alla presente Circolare), adottate nell’Ordinanza n°30/2020 del Governatore Toti quali linee guida cui tutte le strutture ricettive liguri si devono attenere.

Aperture / chiusure di altre imprese componenti l’offerta territoriale turistica.

  1. Dal 18 maggio in tutta la Liguria, nel rispetto delle loro specifiche linee guida per la prevenzione del contagio da COVID19 , sono riaperti:
  • tutte le attività commerciali al dettaglio alimentari e non alimentari,
  • le attività di servizio alle persone: parrucchieri, barbieri, estetiste, ecc.
  • i pubblici esercizi: bar, ristoranti, pasticcerie, ecc. questo significa che dal 18 maggio è possibile per le strutture ricettive(rispettando la specifica linea guida ristoranti suddetta) riaprire i ristoranti e i bar ai clienti diversi dagli ospiti alloggiati. Continua ad esser possibile, esteso per tutta la Liguria, il servizio di asporto e di consegna a domicilio di cibi e bevande;
  • gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate con obbligo di apertura entro il 15 giugno 2020;
  • i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura;
  • le piscine e le palestre;
  • i circoli e i centri sportivi e ricreativi;
  • il commercio al dettaglio su aree pubbliche(mercati, fiere, mercatini degli hobbisti);
  • le chiese e i luoghi di culto con possibilità di celebrare le funzioni religiose di ogni tipo
  1. Dal 15 giugno 2020 riapriranno i cinema e i teatri e si potranno organizzare anche spettacoli all’aperto.
  2. Restano ancora chiusi senza una previsione di riapertura: discoteche, sale da ballo, centri benessere e centri termali

Inoltre sono ancora chiusi i servizi educativi per l’infanzia, le scuole e le Università e vige ancora il divieto ad organizzare congressi,meeting e corsi di formazione di qualsiasi livello e natura.

 

OBBLIGO USO DELLE MASCHERINE ART.2 DEL DPCM 17 MAGGIO 2020

Importante! È obbligatorio l’uso di mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (questo vale anche per i clienti quando si trovano negli spazi comuni delle strutture ricettive con altre persone – esclusi i congiunti e chi alloggia insieme nelle camere/unità abitative –  obbligo che è  in capo agli ospiti e non all’imprenditore che può solo ricordare e non imporre l’obbligo!) o nei luoghi aperti in caso di assembramenti o comunque di situazioni in cui non è possibile il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono esclusi dall’obbligo i minori di 6 anni e i soggetti disabili.

 

ALLEGATI

  1. Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020
  2. DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
  3. Allegati al DCPM del 17 maggio 2020
  4. Ordinanza n.30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020
  5. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni Italiane.