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EMERGENZA CORONAVIRUS – CIRCOLARE COVID19 DEL 4 MARZO 2021 – Nuovo DPCM del 2 marzo 2021 valido fino al giorno 6 aprile 2021 – le regole per Pasqua

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 4 MARZO 2021

Nuovo DPCM del 2 marzo 2021 valido fino al giorno 6 aprile 2021 – le regole per Pasqua

Il 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in materia di contenimento della diffusione della Pandemia Covid19.
Il nuovo DPCM ha validità in tutt’Italia a partire dal giorno 6 marzo 2021 fino al giorno 06 aprile 2021 e pertanto, in combinazione con il Decreto Legge n°15 del 23 febbraio 2021 (quello del divieto di spostamento tra le Regioni italiane), detta le regole che si dovranno rispettare per tutto il mese di marzo e nella settimana di Pasqua.

Per quanto ci riguarda, essendo la Liguria per il momento in zona Giallail nuovo  DPCM, fino a quando non cambia la classificazione della Liguria, non introduce novità rispetto a quanto illustrato nella nostra ultima Circolare del 1° marzo 2021, cui si rinvia per le norme che interessano le nostre imprese.

In sintesi gli aspetti per noi più importanti introdotti dal nuovo Decreto sono:

·         La classificazione delle Regioni (o di parti delle Regioni, singoli comuni o intere province) in quattro zone a rischio di diffusione del contagio progressivamente crescente (zona Bianca, Gialla, Arancione o Rossa) in cui si applicano misure restrittive progressivamente più stringenti.

·         La possibilità di spostamento per vacanza tra le Regioni italiane, ovvero la possibilità che gli italiani possano venire in Liguria per vacanza!  Per capire se in questo periodo di tempo (dal 6 marzo al 6 aprile) sia possibile per gli italiani venire in vacanza in Liguria si deve considerare che cosa stabilisce il Decreto Legge n.15 del 23 febbraio 2021 (DL 15/2021) e il nuovo DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo che nel mentre il Governo non adotti altri provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli ad oggi vigenti:

o    Ai sensi del DL 15/2021(richiamato all’art.2 del DPCM 2 marzo 2021) fino al giorno 27 marzo incluso E’ VIETATO OGNI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona bianca, gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
Pertanto fino al 27 marzo non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria se la nostra regione resterà in zona bianca o gialla, altrimenti saranno vietati anche gli arrivi per vacanza provenienti dai comuni liguri.

o    Dal 28 marzo al 06 aprile, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, la possibilità di spostamento tra Regioni italiane per vacanza dipenderà dalla loro classificazione in zone di rischio nel senso che: ci si potrà spostare da e si potrà andare in Regioni classificate zona bianca o gialla, e sarà vietato spostarsi da o andare in Regioni classificate zona arancione o rossa.  Ad esempio se la Liguria sarà classificata zona arancione o rossa nessun italiano potrà venire in Liguria per vacanza indipendentemente dalla classificazione della Regione da cui proviene, così come se anche la Liguria sarà classificata zona bianca o gialla lombardi e piemontesi non potranno, ad esempio, venire in Liguria per vacanza se la loro regione o la loro provincia o il loro comune di provenienza sarà classificato in zona arancione o rossa.
Importante! Quando si conosceranno le classificazioni per zone di rischio delle Regioni italiane che consentano di sapere se per Pasqua gli italiani (in particolare lombardi e piemontesi) potranno venire per vacanza in Liguria? Sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 la decisone sulla classificazione per zone di rischio delle Regioni italiane valida per il periodo pasquale si conoscerà, se non cambiano nel mentre le norme, presumibilmente tra il 25 e il 27 marzo 2021.

ALLEGATI

·         DPCM 2 marzo 2021

·         Circolare UPA del 1 marzo 2021

DL CURA ITALIA DEL 17 MARZO 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 24 APRILE 2020

ALLEGATI a fondo pagina:

  • Testo Coordinato del DL Cura Italia con la sua legge di conversione del 24 aprile 2020
  • Circolare Upa sul DL Cura Italia del 17 marzo 2020
  • Ordinanza Regione Liguria del 3 maggio 2020

Il 24 aprile il Parlamento italiano in via definita ha convertito in legge il Decreto Legge (DL) cosiddetto Cura Italia del 17 marzo 2020.

Durante la conversione sono state apportate al Decreto alcune modifiche che per le nostre imprese non sono particolarmente numerose, di fatto l’aspetto innovativo più importante riguarda il rimborso delle caparre/acconti in caso di risoluzione per causa di forza maggiore della prenotazione di un soggiorno.

Per  meglio poter comprendere le novità introdotte con la conversione in legge, di seguito sinteticamente descritte, v’inviamo in allegato il testo integrale del Decreto Legge coordinato con le modifiche apportate in Parlamento e la nostra Circolare sul Decreto Cura Italia inviatavi a marzo subito dopo la sua adozione.

 

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI. – Art.19, 20, 21 e 22 del Decreto.

Le novità introdotte sia per l’assegno ordinario del FIS che per la Cassa Integrazione in Deroga sono:

  1. L’eliminazione dell’obbligo dell’informativa e della consultazione sindacale e dell’esame congiunto.
  2. L’estensione della possibilità di richiedere l’assegno ordinario o la cassa in deroga per tutti i lavoratori(indipendentemente dal tipo di contratto e dalla durata del rapporto di lavoro) in forza al 17 marzo 2020(nella prima versione del Decreto la data di riferimento era il 23 febbraio 2020).
  3. L’autorizzazione per i datori di lavoro che utilizzino gli ammortizzatori a causa dell’emergenza Covid19 di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato.
  • CONTENIMENTO  DEI COSTI PER LE PMI CHE UTILIZZINO GARANZIE DEI CONFIDI. – Art. 51 del Decreto.

L’art.51 consente ai CONFIDI di ridurre i loro costi mediante la riduzione dei contributi obbligatori che devono versare ai Fondi Interconsortili determinando come conseguenza la possibilità per i Confidi di applicare alle PMI che utilizzino le loro garanzie per aver acceso a prestiti o finanziamenti bancari commissioni di valore inferiore a quelle normalmente richieste,

 

  • SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA – Art.54 del Decreto

Le novità introdotte hanno chiarito che oltre ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli artigiani anche le ditte individuali(nel nostro caso che gestiscono imprese ricettive) possono beneficiare della sospensione delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, per mutui d’importo non superiore a 400.000,00€ anche se contratti da meno di un anno, purché autocertifichino una riduzione di almeno il 33% del fatturato(i ricavi) nel trimestre antecedente a quello di presentazione della richiesta di sospensione rispetto al corrispondente trimestre dell’anno 2019.

  • TAVOLO DI CRISI COVID19 DEL PER IL TURISMO – Art.72 quater

Con la legge di conversione del Decreto è stato istituito presso il Ministero del Turismo un Tavolo cui parteciperanno oltre al Ministro rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle Associazioni di Categoria per monitorare gli effetti sul Turismo dell’Emergenza Covid19 e definire le conseguenti proposte di misure di sostegno e supporto per il turismo e le sue imprese.

  • RIMBORSO DELLE CAPARRE/ACCONTI IN CASO DI RISOLUZIONE CAUSA COVID19 DI SOGGIORNI TURISTICI. – Art. 88 bis del Decreto.

La legge di conversione ha introdotto un nuovo articolo (88 bis) che disciplina il rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Nel nostro caso la risoluzione del contratto di soggiorno o della prenotazione del soggiorno, per causa di forza maggiore connessa all’emergenza Covid19,  può avvenire o per iniziativa del cliente (la disdetta) o per iniziativa dell’impresa ricettiva (risoluzione per chiusura della struttura).

In entrambe i casi il presupposto di legge che disciplina le conseguenze della risoluzione è l’art.1.463 del codice civile che stabilisce che nei casi di sopravvenuta impossibilità da causa di forza maggiore ad eseguire la prestazione (il soggiorno) la parte liberata (la struttura ricettiva che non deve più erogare il soggiorno) non può chiedere controprestazione (il pagamento del soggiorno da parte del cliente) e deve restituire quanto già ricevuto (caparra e/o acconto).

Caso di risoluzione per disdetta del cliente.

In questo caso l’art.88 bis del Decreto stabilisce le seguenti norme:

  1. Il cliente può disdire per causa di forza maggiore dovuta al Covid19 nei seguenti casi :
  • quarantena con sorveglianza attiva ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva disposte da parte dell’autorità sanitaria competente
  • divieto di allontanamento  dalla propria residenza/domicilio disposto dai diversi D.P.C.M. adottati dal Presidente del Consiglio
  • divieto di allontanamento dal proprio Stato o d’ingresso in Italia per gli stranieri
  • positività al Coronavirus
  • soggiorno programmato in una località in cui è vietato recarsi per effetto dei D.P.C.M. adottati dal Presidente del Consiglio o delle Ordinanze adottate dai Presidenti delle Regioni in cui la località è ubicata
  • soggiorni  programmati per  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi (inclusi congressi, convegni e meeting) in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti nazionali, regionali o locali.
  1. Il cliente  deve comunicare per iscritto alla struttura recettiva la disdetta dovuta al ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando la documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno o il contratto di soggiorno.
  2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di disdetta la struttura ricettiva procede o al rimborso della caparra/acconto versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

Caso di risoluzione per iniziativa della struttura ricettiva.

In questo caso l’art.88 bis del Decreto stabilisce che le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 possano, in alternativa:

  • offrire al cliente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, di valore eguale o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
  • procedere al rimborso della caparra/acconto versata;
  • emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso della caparra/acconto spettante.

Per entrambe i casi sopra descritti l’art.88bis del Decreto stabilisce che:

  1. Le regole di cui sopra si applichino anche in caso di acquisto del soggiorno tramite agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione (turistica), anche in deroga alle condizioni eventualmente pattuite e anche nei casi in cui il contraente(il cliente) sia proveniente dall’estero.
  2. l’emissione dei voucher oltre ad assolvere i correlativi obblighi di rimborso non richiede, in tutti i casi inclusi gli stranieri e gli acquisti tramite agenzia di viaggio o portali online, alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Infine nei casi di viaggi e iniziative di istruzione (gite scolastiche) sospesi a seguito dei DPCM emanati dal Presidente del Consiglio è previsto un rimborso della caparra/acconto, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. E’ sempre dovuto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

 

Ordinanza Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020

In vigore dal 4 maggio 2020, l’unica novità che riguarda le nostre imprese è l’estensione per chi ha il ristorante/bar aperto anche a clienti non alloggiati del servizio di asporto di cibi e bevande a chi risiede nel territorio della provincia di SV (fino ad oggi era limitata solo ai residenti nel comune in cui è localizzata l’impresa).

 

ALLEGATI:

  • Testo Coordinato del DL Cura Italia con la sua legge di conversione del 24 aprile 2020
  • Circolare Upa sul DL Cura Italia del 17 marzo 2020
  • Ordinanza Regione Liguria del 3 maggio 2020