10/03/2026 - 10:31
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Bonus vacanze: le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Importante! Provvedimento 17 giugno 2020. Il bonus può essere utilizzato solo previa verifica dell’accettazione da parte della struttura ricettiva

Con il provvedimento del 17 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo del bonus vacanze previsto dall’articolo 176 decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020).
L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus (v. guida, pag.3).

Il beneficio consiste in un bonus di 150 euro per nuclei familiari composti da una persona, 300 euro per nuclei di due persone e 500 euro per nuclei di tre o più persone.

Il bonus può essere può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede.

Per fruire dell’agevolazione, ricordiamo, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.
L’agevolazione può essere utilizzata per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio turistico e per il 20% come detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Un componente per ciascun nucleo familiare potrà richiedere il bonus, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPa Spa e accessibile mediante identità digitale Spid o Carta di identità elettronica (Cie 3.0), dopo aver verificato di averne  diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro).
Verificati i requisiti, l’app IO confermerà l’attivazione del bonus vacanze e il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il QR-code identificativi dell’incentivo spettante.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

  • assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee
  • dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione Cie 3.0)
  • installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.

Uno dei componenti del nucleo familiare dovrà comunicare al momento del pagamento all’operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuti e, dopo verifica da parte del fornitore – effettuata in tempo reale nella procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (Spid, CIE, credenziali Entratel/Fisconline– si vedrà riconosciuto lo sconto sull’ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio turistico. Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

L’operatore turistico emetterà fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale intestati al componente del nucleo familiare che fruisce dello sconto.

L’operatore turistico potrà recuperare il credito d’imposta derivante dagli sconti praticati utilizzandolo in compensazione delle imposte, mediante indicazione sul modello F24 dell’importo spettante e del codice tributo che verrà istituito da una prossima risoluzione.

Il provvedimento inoltre fissa le modalità per la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari: a tal fine, viene prevista un’apposita procedura web sul sito dell’Agenzia, mediante la quale l’operatore turistico potrà comunicare la cessione totale o parziale del suo credito d’imposta.

Segnaliamo inoltre la guida dell’Agenzia

Allegati

 » Provvedimento 17 giugno
 » Guida Bonus Vacanze
 » Vademecum

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N.23 del 8 aprile 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 4 Giugno 2020. PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE – EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Decreto Legge Liquidità è stato convertito in legge dal Parlamento italiano il 4 giugno 2020.

La legge di conversione, rispetto al testo originale del Decreto, ha introdotto alcune novità che per quanto riguarda le nostre imprese sono quelle di seguito descritte .

In Allegato:
DL Liquidità Gazzetta Ufficiale (GU n.143 del 6-6-2020) il testo definitivo
Circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate
Modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge dell’8 aprile 2020, N. 23
Ordinanza Regione Liguria N. 36/2020


Garanzie di Stato per le richieste di finanziamenti alle banche da parte delle imprese
.

Il Decreto Legge(DL) Liquidità prevede due modalità con cui lo Stato può concedere garanzie pubbliche su nuovi finanziamenti: la garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia (detto Mediocredito) per le Piccole e Medie Imprese(PMI) e la garanzia concessa da SACE S.p.A. a tutte le imprese italiane indipendentemente dalle loro dimensioni (fatto salvo che le PMI prima devono esaurire la capacità di accesso al fondo centrale di garanzia e pertanto nel loro caso il ricorso a Sace è eventuale e successivo).

Garanzia concessa dal Fondo Centrale per le PMI(detto Mediocredito) a tutte le piccole e medie imprese italiane  con un numero di dipendenti occupati  inferiore a 499. – Art.13 del DL Liquidità principali novità introdotte.

Fino al 31/12/2020 il Mediocredito potrà concedere a titolo gratuito (con azzeramento anche della commissione per mancato perfezionamento, che di solito costa 300,00€) garanzie su finanziamenti e prestiti del valore massimo di 5 milioni di euro chiesti alle banche(o ad altri intermediari finanziari) dalle PMI con un numero di dipendenti fino a 499.  La Garanzia del Mediocredito potrà esser concessa, senza valutazione del merito creditizio a tutte le PMI, con esclusione di quelle che presentano esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi delle norme bancarie, secondo le seguenti principali modalità:

a)      NUOVI FINANZIAMENTI D’IMPORTO LIMITATO FINO A 30.000,00€.

Accesso gratuito e automatico alla Garanzia del Mediocredito – dunque, senza valutazione – per i nuovi finanziamenti d’importo massimo pari a 30 mila €  concessi in favore di PMI la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (secondo quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione).

La copertura della Garanzia è del 100% purché la durata dei finanziamenti non sia superiore a 10 anni(prima gli anni erano 6) con preammortamento di due anni.

L’entità del finanziamento non può essere superiore alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione. L’importo del finanziamento non può, comunque, essere superiore a 30 mila euro(prima erano 25 mila euro).

Al finanziamento  è applicato un tasso d’interesse non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 percento.

E’ consentito l’adeguamento, su richiesta dell’impresa, alle nuove condizioni, per i finanziamenti già concessi prima del 4 giugno 2020.

b)      NUOVI FINANZIAMENTI RICHIESTI DA IMPRESE CON RICAVI 2019 FINO A 3,2 MILIONI DI €.

Per le PMI con ricavi 2019 fino a 3,2 milioni di euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata), si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo (90%) con un’ulteriore garanzia – concessa da confidi o altri soggetti – sino alla copertura del 100 % del finanziamento concesso.

Il finanziamento garantito non può essere superiore, alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione.

c)       NUOVI FINANZIAMENTI DELLA DURATA MASSIMA DI 72 MESI.

Concessione di Garanzia pari al 90% su finanziamenti concessi alle PMI con durata fino a 72 mesi. L’importo totale del finanziamento non può superare, alternativamente:

·         il doppio della spesa salariale 2019;

·         il 25% del fatturato totale 2019 ;

·         il fabbisogno (costi del capitale di esercizio e di investimento) nei successivi 18 mesi. Il fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione.

d)      NUOVI FINANZIAMENTI senza i limiti di durata, d’importo e di fatturato di cui ai punti precedenti.

Garanzia diretta del’80% concessa alle PMI per nuovi finanziamenti del valore massimo di 5 milioni di euro, di durata anche superiore a 10 anni, non aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti.

La garanzia del Fondo può essere cumulata anche con un’altra garanzia concessa dai Confidi o da altri soggetti abilitati, sino alla copertura del cento per cento del finanziamento concesso

e)      OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITI ESISTENTI.

Concessione di una Garanzia del’80% a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% ( prima era il 10%) del debito residuo in essere del finanziamento rinegoziato.

Nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore(la Banca) è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d’interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia (ovvero il nuovo finanziamento oggetto della rinegoziazione oltre ad esser garantito al’80% dal Mediocredito dovrà avere un tasso d’interesse inferiore a quello originario).

Garanzia concessa da SACE Spa a tutte le grandi imprese (numero occupati maggiore di 499) e soltanto a quelle piccole e medie imprese(numero occupati minore di 499) che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso alle garanzie rilasciate da Mediocredito.  –  Art.1 del DL Liquidità principali novità.

La Garanzia SACE è concessa, fino al 31/12/2020, per finanziamenti con preammortamento massimo di 36 mesi(prima erano 24), della durata massima di 72 mesi(6 anni), richiesti per sostenere costi del personale, investimenti, capitale circolante, canoni di locazione, rate di finanziamenti scaduti o scadenti nel periodo 1/3-31/12/2020(massimo il 20% del finanziamento), e che abbiano un valore massimo, per ogni impresa richiedente, non superiore alternativamente al:

­   25% del fatturato 2019 dell’impresa richiedente come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale se l’impresa non è tenuta a redigere il bilancio;

­   doppio dei costi 2019 del personale dell’impresa richiedente, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio o non è tenuta a redigerlo.

La Garanzia SACE copre:

·         il 90% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato fino a 1,5 miliardi;

·         l’80% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5.000 dipendenti e con un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di €;

·         il 70% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5 miliardi di fatturato.

L’impresa beneficiaria della Garanzia SACE ha l’obbligo di non distribuire dividendi per 12 mesi dalla concessione del finanziamento garantito e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, inoltre deve a SACE  le seguenti commissioni annuali per il rilascio della garanzia:  per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia (art.1 bis del DL) mediante comunicazione di quanto richiesto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la quale il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

 

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio  – Art.29 bis del DL.

L’articolo 29-bis, introdotto con la legge di conversione, definisce i limiti della responsabilità degli imprenditori relativamente al rischio Covid19 stabilendo che l’obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, è assolto mediante l’applicazione, e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto come aveva già chiarito la Circolare INAIL n.22 del 2020 in caso di positività al virus di un lavoratore non esiste alcuna responsabilità automatica del datore di lavoro.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale – Art.6 bis del DL

L’articolo 6-bis prevede a favore di imprese(società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative) ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Altre misure previste nel D.L. Liquidità

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato – art.4 del D.L. Liquidità

L’articolo 4 stabilisce che, fino 31 luglio 2020,  specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (ad es. assegno bancari) – art. 11 del D. L. Liquidità

L’articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito(assegni bancari) emessi prima del 8 aprile 2020.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.


Mutui prima casa
 – art.12 del D.L. Liquidità.

La norma chiarisce che tra i beneficiari della sospensione delle rate dei mutui prima casa rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani e i mutui in ammortamento da meno di un anno.


Metodo previsionale acconti IRAP/IRES/IRPEF giugno 2020
  – art.20 del D.L. Liquidità

L’articolo 20 consente di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da versare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell’anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

News – 07/06/2020
Affitti: operativo il credito di imposta del 60% sui canoni mensili degli affitti
Con la risoluzione 32 del 6/6/2020 e con la ha definito le modalità per l’utilizzo del credito di imposta previsto all’art. 28 del DL Rilancio

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole previsto all’art. 28 del DL Rilancio.
Con la Risoluzione 32/E del 6 giugno, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Con la Circolare 14/E L’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti tra cui l’operatività della misura per le aziende che adottano periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
Restano però diversi aspetti su cui riteniamo necessari alcuni correttivi ed aggiustamenti che confidiamo siano adottati in fase di conversione del provvedimento

Misure Fiscali – Imposta soggiorno – Bollette PMI – Prevenzione Legionellosi – Inail – Bonus INPS respinto

Upa informa

Circolare del 25 maggio 2020

     Argomenti:

Ø  Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Ø  Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Ø  DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Ø  Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Ø  Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Ø  Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere il riesame

Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

In allegato le slide illustrative sulle principali misure fiscali del DL Rilancio, predisposte dall’Agenzia delle Entrate ad integrazione della Circolare Upa inviata il 21 maggio sul DL Rilancio

Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Diamo particolare rilievo alla voce Misure per il turismo del Decreto Legge Rilancio dove:

·         È previsto un fondo di 100 milioni di € per ristorare i comuni rispetto alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno nel 2020;

·         Viene stabilito che chi riscuote l’imposta di soggiorno (le imprese ricettive) non è soggetto a responsabilità penale(peculato) ma solo a responsabilità amministrativa, in particolare viene meno il ruolo e la responsabilità di agente della riscossione e si stabilisce che chi riscuote l’imposta ha l’obbligo di presentare per via telematica una specifica dichiarazione, secondo le modalità definite con successivo Decreto del Ministro delle Finanze, entro il 30 di giugno dell’anno successivo.  La mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto si doveva versare.

Una disposizione assolutamente inattesa in forza della quale “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa“. Niente più peculato insomma, niente più carcere né confische, e – soprattutto – niente più macchie sulla fedina penale, ma solo una eventuale multa, il cui mancato pagamento non potrà comportare a sua volta alcuna sanzione penale.

Importante!

DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Il DL 19 maggio 2020, n.34, noto anche come DL Rilancio (pubblicato il 19/05/2020 in Gazzetta Ufficiale) prevede tra le varie misure per il settore energetico (fra cui anche il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica degli edifici da parte di persone fisiche e condomini, compresa l’installazione di impianti FV e colonnine elettriche) la riduzione degli oneri delle bollette per le PMI per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (art. 30).

Nello specifico l’agevolazione sarà rivolta alle sole utenze elettriche connesse in BT (Bassa Tensione) diverse dagli usi domestici e prevederà la rimodulazione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con specifica successiva delibera, dovrà quindi rideterminare gli oneri da applicare in bolletta per il periodo 1 maggio – 31 luglio 2020 al fine di:

  • ridurre le quote fisse;
  • addebitare le aliquote tariffarie in quota potenza applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW (non sussisteranno chiaramente vincoli sul prelievo).

In attesa della delibera di recepimento da parte dell’Autorità, sottolineiamo che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi

 

Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Il 3 maggio l’Istituto Superiore di Sanità ha adottato una guida rivolta a tutte le strutture ricettive, alle altre attività aperte al pubblico (ristoranti, bar ecc.), e ai proprietari di civili abitazioni (in particolare quelli delle seconde case e degli appartamenti ad uso turistico) con cui precisa quali devono essere, in aggiunta alle regole di comportamento già esistenti, gli accorgimenti e le procedure da adottare per la fase di riapertura post blocco da covid19 al fine di prevenire la contaminazione degli impianti idrici da Legionella e il conseguente rischio di contrarre le patologie causate da questo batterio (Polmonite interstiziale detta malattia dei legionari o sindrome lieve simil influenzale detta febbre di Pontiac).
In allegato il testo integrale della Guida con elencate le misure e le procedure da adottare, di seguito una breve sintesi

Molto importante!! Azioni da intraprendere per attuare un regime straordinario di controllo

La temperatura dell’acqua, le condizioni favorevoli alla formazione di biofilm e la concentrazione di disinfettante in rete sono fattori fondamentali nell’influenzare la qualità dell’acqua. Pertanto, nel caso in cui l’edificio o altra struttura siano rimasti chiuso per più di un mese e che si progetti la riapertura, al fine di tenere sotto controllo il rischio di proliferazione di Legionella, occorre applicare le seguenti misure straordinarie di controllo:

·         verificare la corretta circolazione dell’acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all’interno dell’accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;

·         verificare che la temperatura dell’acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall’apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell’acqua fredda non superi i 20°C dopo un flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;

·         pulire, disincrostare e, all’occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;

·         assicurarsi che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua potabile contengano cloro residuo libero (valore consigliato: 0,2 mg/l). Concentrazioni di disinfettante più elevati (1-3 mg/l) sono efficaci nel controllo della proliferazione di Legionella, ma alterano le caratteristiche di potabilità dell’acqua;

·         verificare che tali livelli di disinfettante siano raggiunti in tutti i punti individuati come sentinella e in quelli scarsamente utilizzati;

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

[…] L’Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. […]

Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere riesame domanda

Le domande in attesa di esito ora finalmente processate ma soprattutto con esito negativo. Attraverso una mail in arrivo proprio dall’ente previdenziale, in tanti stanno vendendo a conoscenza delle motivazioni per le quali non riceveranno proprio l’aiuto previsto dal Governo con il Cura Italia e relativo al mese di marzo.
C’è una modalità valida per chiedere il riesame della propria domanda se si ritiene di avere i requisiti adatti proprio per l’indennizzo in piena emergenza Covid-19?
Proprio in questi giorni, ha chiarito che le domande per il bonus 600 euro INPS appunto, finora ancora in attesa di esito, sono state definitivamente processate. I richiedenti hanno dunque ricevuto le motivazioni che giustificano il mancato aiuto economico. Ecco appunto il riscontro ufficiale che conferma quanto riferito.

Il problema concreto per molti italiani è tuttavia il seguente: in tanti lavoratori, soprattutto del settore turismo, affermano di avere i requisiti esatti per la richiesta dell’indennizzo e dunque non si spiegano per nulla come non sia previsto per loro alcun accredito. Cosa fare dunque in questi casi? Sembrerebbe non essere prevista alcuna nuova procedura online per il riesame della domanda: piuttosto l’ente previdenziale sta invitando tutti gli interessati a rivolgersi alla propria sede territoriale per procedere ad una valutazione. I tempi, a tal proposito, non potranno che essere abbastanza dilatati.

Visto il numero non certo esiguo di persone che stanno ricevendo proprio la comunicazione con il bonus 600 euro INPS respinto, non è risaputo ancora se (proprio nei prossimi giorni) ci saranno nuove procedure previste per il riesame della domanda. Il ricorso alle sole sedi territoriali potrebbe rallentare ulteriormente la macchina burocratica per un indennizzo che doveva essere invece rapido e subito a disposizione dei richiedenti.

I protagonisti della nuova odissea sono gli iscritti alla gestione separata INPS, la cui iscrizione però non risulta registrata negli archivi INPS ai fini dell’erogazione del Bonus 600 euro.

L’INPS ha chiarito che per richiedere il riesame del Bonus 600 euro, occorre inviare una mail alla quale recapitare proprio la personale richiesta di rivalutazione.

Il recapito di riferimento non sarà uguale per tutti i cittadini interessati alla proceduta ma questo varierà sulla base della sede di riferimento territoriale dell’Ente.

Fermo restando che l’indirizzo di posta elettronica, nella sua struttura, sarà:

 riesamebonus600.savona@inps.it

Oltre al riesame della domanda del bonus 600 euro INPS via mail, va anche chiarito che all’interno del cassetto previdenziale dei singoli contribuenti è apparso,  un comando denominato Produci documentazione

Esso ha lo scopo di far rivalutare la domanda dopo l’inoltro di specifici documenti che attestino, ad esempio, contratti lavorativi recenti e anche l’appartenenza della realtà lavorativa nella quale si è prestato servizio ad un determinato codice ATECO.

Tuttavia, l’opzione non funziona sempre correttamente, anzi restituisce un codice di errore. Probabilmente la funzione dovrà essere rivista e fino a quel momento, l’indirizzo mail è l’unica strada percorribile per la richiesta del riesame.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa