CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
DELL’INDUSTRIA TURISTICA

Addì 24 aprile 2018 presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona si sono incontrati:

⦁ UPASV in persona del Presidente Signor Angelo Berlangieri, assistito dall’Unione Industriali della Provincia di Savona nelle persone dei Signori Mattia Minuto e Carlo Scrivano;

⦁ le Federazioni FILCAMS-CGIL nelle persone del segretario regionale Giovanni Bucchioni e del segretario provinciale Cristiano Ghiglia, FISASCAT-CISL in persona del segretario provinciale Massimiliano Scialanca e UILTUCS-UIL di Genova e della Liguria in persona del segretario regionale Roberto Fallara,

ed hanno sottoscritto la seguente intesa che definisce i contenuti della contrattazione collettiva di secondo livello, per il settore Turistico-Alberghiero della Provincia di Savona.

VISTI

1. il C.C.N.L. Industria Turistica 9 luglio 2010
2. l’Accordo di rinnovo 14 novembre 2016
3. Il Protocollo di intesa 9 maggio 2017

PREMESSO CHE:

a) l’attuale congiuntura economica, che ha visto con riferimento alla Provincia di Savona, il riconoscimento per alcuni Comuni di essa dell’Area di crisi industriale complessa (DM 21 settembre 2016), richiede azioni tali da poter valorizzare ogni azione di sviluppo economico ed occupazionale, e, in tal senso, con particolare riferimento al settore turistico, rende necessario individuare strumenti tali da consentire la miglior salvaguardia occupazionale anche andando ad individuare modalità di organizzazione del lavoro tali da rispondere, nella maggior tutela possibile dei lavoratori, alle esigenze di flessibilità del settore;

b) la realtà locale del settore ricettivo alberghiero è caratterizzata in maniera prevalente da strutture alberghiere di piccola dimensione;

c) le parti nel rispetto delle previsioni del CCNL in materia di livelli di contrattazioni (Titolo I, capi III e IV), in considerazione della realtà soprarichiamata, hanno inteso disciplinare, a livello provinciale, alcuni specifici aspetti del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano il C.C.N.L. Industria Turistica, sia facenti parte del comparto ricettivo, sia dei pubblici esercizi in genere;

d) le Parti ritengono che un sistema di relazioni sindacali solido e maturo possa contribuire fattivamente allo sviluppo e consolidamento del settore;

e) sia utile rafforzare il ruolo dell’Ente Bilaterale Industria Turistica, quale strumento di supporto alle aziende ed ai lavoratori sia in termini di servizi che di osservatorio contrattuale;

f) l’individuazione di modelli organizzativi adattabili alle caratteristiche tipiche del settore al fine di supportare l’offerta di un’occupazione il più possibile stabile, può favorire la crescita di professionalità;

VISTO INOLTRE

l’accordo del Patto Regionale per il lavoro nel turismo sottoscritto in Regione Liguria che incentiva la stabilizzazione dei contratti di lavoro nel turismo alberghiero e l’allungamento dei periodi di lavoro a tempo determinato prevedendo specifiche agevolazioni;

TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo integrativo territoriale si applica alle aziende alberghiere che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Turistica operanti nella Provincia di Savona, sempreché prive di contrattazione collettiva aziendale, nel qual caso le normative aziendali in argomenti trattati dal presente integrativo prevalgono su quanto qui disciplinato.

Pertanto le Parti si confermano che L’Azienda rientrante nel campo di applicazione del presente Accordo, ivi compreso il sistema premiale di cui al punto 5, non è tenuta al pagamento dell’importo denominato ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA e del PREMIO DI RISULTATO di cui al CCNL 9 luglio 2010 come modificato dall’accordo di rinnovo 14 novembre 2016, e ciò, in considerazione della durata delle trattative intercorse, anche con riferimento al periodo successivo alla decorrenza regolata dal CCNL.

2. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Visto l’art 55 del vigente CCNL le Parti, fermo restando quanto già da esso stabilito, precisano e concordano quanto segue:

a) con riferimento alle caratteristiche specifiche della stagionalità nella Provincia di Savona, in considerazione della definizione di stagionalità in senso ampio di cui al CCNL in funzione della quale si considerano contratti sottoscritti per stagionalità quelli disciplinati a fronte di un’intensificazione dell’attività produttiva in determinati periodi dell’anno, le Parti si danno atto, senza per questo restringere la formula prima citata, che si considerano sicuramente tali i contratti a termine stipulati nel periodo ricompreso tra il 15 dicembre ed il 30 settembre successivo, infatti in tale periodo si concentrano i principali momenti di alta stagione del nostro territorio (Periodo Natalizio – Ponti Primaverili – Pasqua – Periodo Estivo).
b) con riferimento alla comunicazione quadrimestrale di cui alla lettera d) dell’art 55 del vigente CCNL le Parti si confermano che la stessa potrà essere indirizzata alla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l’EBIT.

3. CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Secondo quanto previsto dal vigente CCNL le Parti concordano che, in caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale per specifiche situazioni di aumento di attività nel fine settimana o in occasione di eventi particolari (es: eventi congressuali, manifestazioni, matrimoni) il contratto a tempo parziale debba rispettare un limite minimo di 10 ore settimanali in caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale.

Il lavoro supplementare può essere effettuato sino ad un limite massimo di 180 ore annue.

Per quanto riguarda la disciplina delle clausole elastiche di cui al comma 4 dell’art 6 del D.lgs. N.81/2015, le Parti si confermano che le stesse possono essere concordate tra le parti e che in tal caso la loro attivazione può essere richiesta dall’azienda con un preavviso minimo di 2 giorni. Le percentuali di maggiorazione restano confermate come previste dal CCNL.

4. ORARIO DI LAVORO

a) Il normale orario di lavoro settimanale è fissato in ore 40, così come stabilito dall’art. 70 del C.C.N.L. Industria Turistica 9 luglio 2010.

b) Come stabilito dall’art. 76 del C.C.N.L., in relazione alla peculiarità del settore turistico, possono essere adottati sistemi di diversa distribuzione dell’orario.

Quanto sopra comporta la possibilità di applicare regimi di flessibilità comportanti settimane di minor orario che sarà recuperato nei periodi di maggior lavoro.

Pertanto nelle settimane di minor orario il lavoratore riceverà comunque la normale retribuzione riferita a 40 ore, mentre nelle settimane di maggior lavoro, per le corrispondenti ore lavorate oltre le 40, non sarà riconosciuto il compenso per lavoro straordinario.

Si concorda pertanto che, fermo restando il periodo di 12 mesi entro il quale l’orario settimanale medio di 40 ore deve essere realizzato, le settimane di minor orario (consecutive o non) non possono essere più di 16, cui corrispondono altrettante settimane di maggior orario.

Nella singola settimana l’orario definito in relazione a quanto qui concordato non potrà comunque prevedere un nastro orario superiore alle 10 ore giornaliere.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e del riposo settimanale fatte salve le regolamentazioni anche in deroga previste dal CCNL e/o dal presente Accordo.

L’azienda potrà far ricorso a tale Particolare regime di flessibilità una volta all’anno, dandone notizia alle RSU/RSA, ove presenti, o in assenza alle OO.SS.LL. provinciali firmatarie del presente accordo presso l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica – Commissione Paritetica Provinciale, oltre che al lavoratore al quale verrà comunicato il relativo programma prima dell’inizio dello stesso.

Tale programma potrà essere variato, fermo restando il rispetto dei criteri sopra indicati, solo per esigenze organizzative / produttive previa comunicazione con preavviso al lavoratore di 7 giorni rispetto alla variazione stessa.

Le ore effettuate in aggiunta rispetto a quelle indicate nel programma per ogni settimana saranno retribuite come straordinario.

Qualora il recupero del minor orario non possa essere effettuato secondo il programma comunicato per cause attinenti il lavoratore, l’azienda ha facoltà di far lavorare le ore corrispondenti in diversi periodi, anche nell’anno successivo, o, in caso di risoluzione del rapporto di trattenere l’importo corrispondente dalle spettanze di fine rapporto.

Qualora invece non sia stato possibile recuperare il maggior orario prestato secondo programma, tali ore saranno retribuite come straordinario.

c) La durata Massima settimanale dell’orario di lavoro è di 48 ore (art. 4 del D. Lgs.66/2003), la stessa, in considerazione della forte stagionalità del settore, delle azioni previste dal Patto Regionale per il lavoro nel turismo, nonché della situazione di contesto citata al punto a) delle premesse, è calcolata come media in un periodo di 12 mesi (1 gennaio – 31 dicembre).

d) Per i lavoratori a tempo indeterminato è istituito il meccanismo della Banca ore in cui accantonare le ore effettuate in regime di straordinario.

In caso di ricorso al lavoro straordinario le ore effettuate potranno essere accantonate in Banca ore nei limiti di 2 ore giornaliere e 12 settimanali, per essere recuperate come riposo nel corso dell’anno di riferimento.

La scelta di aderire o la revoca dell’adesione alla Banca ore può essere effettuata, all’atto dell’assunzione o entro il mese di gennaio di ogni anno in forma scritta, in caso di non manifestazione resta ferma la scelta precedente.

Il lavoratore riceverà quindi con la retribuzione del mese di effettuazione dello straordinario accantonato la sola maggiorazione del 20% sulle ore prestate.

La fruizione di tali permessi retribuiti potrà essere effettuata, su richiesta del lavoratore, da far pervenire alla direzione aziendale almeno 5 giorni prima a gruppi di almeno 4 ore per volta ed esclusivamente al di fuori dei periodi di cui all’art. 2 lett. a) del presente accordo.

Fermo restando quanto sopra l’azienda potrà rifiutare la concessione del permesso per comprovate ragioni organizzative e/o produttive.

Tale Banca ore non potrà in corso d’anno superare il valore massimo di 80 ore accantonate.

Qualora il lavoratore non smaltisca entro l’anno (31 dicembre) il monte ore, l’azienda dovrà procedere al pagamento delle stesse entro la retribuzione di gennaio dell’anno successivo o sulla retribuzione relativa all’ultimo mese di lavoro prestato, fatta salva la possibilità di intesa tra lavoratore e azienda per il recupero delle ore attraverso un programma concordato di smaltimento delle ore accantonate da realizzarsi nei 12 mesi successivi.

e) Cambio Turno: per il personale che svolga la propria attività in un turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo/produttive, è possibile derogare alla durata del riposo giornaliero (art. 7 D.lgs. n. 66/2003), fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo, pari alle ore di riposo non fruite da aggiungersi alle ore di riposo giornaliero di non più di 3 giornate delle 7 successive.

f) Riposo Giornaliero: con riferimento a quanto previsto all’art 172 del vigente CCNL le parti concordano che per il personale, dipendente delle strutture alberghiere e similari, addetto al servizio ai tavoli che non presti attività con orario in turni, l’orario giornaliero potrà essere frazionato in 3 parti, ciascuna non inferiore a 2 ore. In tali casi è possibile derogare alla durata consecutiva del riposo giornaliero (ex art 7 D.lgs. n. 66/2003) fermo restando che la pausa tra l’ultima delle tre frazioni di orario e l’inizio della giornata lavorativa successiva non potrà essere inferiore a 8 ore consecutive.

5. PREMIO DI RISULTATO

Le Parti, ai sensi dell’art. 23 del vigente CCNL, concordano l’istituzione di un premio di risultato avente le caratteristiche di variabilità correlata ai risultati aziendali e del settore, in conformità alle pattuizioni interconfederali in materia.

In ragione di ciò le Parti si danno atto che per le imprese che applicano il presente integrativo non troverà applicazione l’Elemento di garanzia retributiva ed il premio di risultato di cui al CCNL 9 luglio 2010 come modificato dall’accordo di rinnovo 14 novembre 2016.

L’indicatore principale preso a riferimento è quello delle “presenze di turisti”, sia con riferimento alla singola struttura alberghiera che alla Provincia di Savona (fonte Regione Liguria, Mod.C59).

Inoltre viene prevista una valorizzazione della presenza individuale del lavoratore sul posto di lavoro.

Infine, viene previsto un Parametro flessibilità.

Il periodo di riferimento da considerare ai fini del premio va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno di vigenza del presente accordo a Partire da ottobre 2017.

Parametro Presenze: i valori annui massimi di riferimento del premio sono i seguenti:

Area Euro
A 350,00
B 300,00
C 250,00
D 200,00

che saranno ripartiti tra i parametri di riferimento secondo la seguente formule:

60% presenze provincia
ripartizione premio
40% presenze azienda

Presenze provincia: il parametro prende a riferimento i dati Provinciali e il risultato viene valorizzato secondo la seguente tabella:

Incremento Quota premio
Calo> 3% 0
Calo tra 2,99 e 2 % 10%
Calo tra 1,99 e 0% 25%
Oltre 0% entro 3 35%
Oltre 3 entro 5 45%
Oltre 5 entro 6% 60%
Oltre 6% entro 8% 75%
Oltre 8% entro 10% 90%
oltre 10% 100%

Presenze azienda: il parametro presenze azienda valorizza l’incremento di presenze rispetto all’anno precedente (al 30 settembre), secondo la seguente tabella:

Incremento Quota premio
<0 0
tra 0,1 e 1% 25%
oltre 1% entro 2% 40%
Oltre 2% entro 3% 50%
Oltre 3 entro 4% 60%
Oltre 4% entro5% 70%
Oltre 5% entro 6% 80%
Oltre 6 % 100%

Parametro Flessibilità: al lavoratore cui sia stato applicato almeno uno degli istituti contrattuali di cui al precedente punto 4. Orario di lavoro, con esclusivo riferimento alle lettere b), d), e), f), nel periodo di riferimento del Premio, sarà erogato il seguente importo:
Area Euro
A 190,00
B 170,00
C 140,00
D 120,00

Presenza individuale: l’ammontare del premio determinato in applicazione delle formule precedenti (Premio Presenza) sarà riproporzionato in relazione alle assenze accumulate dal lavoratore nel periodo di riferimento (ottobre/settembre), secondo la seguente progressione:

⦁ fino a 5 giorni 100%
⦁ tra 5 e 10 60%
⦁ tra 10 e 15 25%
⦁ oltre 15 0

Non si considerano assenze a tali fini esclusivamente quelle dovute a: ferie, permessi ex legge n. 104/1992, congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro, malattie superiori a 15 gg con un unico certificato medico, permessi sindacali, partecipazione in qualità di presidente o di scrutatore alle attività dei seggi elettorali.

Eventuale parametro aziendale

Le singole strutture, attraverso accordi aziendali stipulati con le Rappresentanze sindacali presenti in azienda, o, in mancanza con le Segreterie Provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno inserire un diverso parametro aziendale, fermo restando l’ammontare massimo del premio e, quindi, prevedere quote diverse di ripartizione tra i Parametri del Premio stesso.

Erogazione del premio

Il premio sarà erogato al personale in forza da almeno 6 mesi alla data del 30 settembre e verrà corrisposto al personale in forza al momento dell’erogazione nella prima mensilità utile successiva al mese di ottobre dell’anno di maturazione.

In caso di lavoratore in forza non per l’intero periodo il Premio spettante sarà riproporzionato ai mesi di permanenza in forza considerando a tale fine intero la frazione di mese superiore a 15 gg.

Ai lavoratori a tempo determinato che maturino i 6 mesi utili all’erogazione del premio anche in via non continuativa, e che siano in forza alla data del 30 settembre, lo stesso sarà erogato al momento della liquidazione del TFR se il rapporto è cessato precedentemente al mese di pagamento indicato.

Le Parti si danno atto che gli importi erogati ai sensi di quanto sopra sono da intendersi omnicomprensivi e pertanto non hanno incidenza su alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.

Il presente accordo sarà depositato presso la ITL competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ai fini delle seguenti diposizioni:

⦁ art. 3, comma 2, del Decreto-Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, in considerazione dell’onnicomprensività delle somme concordate, che non saranno computate ai fini del calcolo degli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.;

⦁ art. 1, commi 67 e 68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, in conformità ai quali le parti si danno atto che gli importi del Premio di cui al presente Accordo sono totalmente variabili e correlati a miglioramenti di competitività dell’impresa;

⦁ art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n° 208, in quanto applicabile, stante la connessione degli importi previsti nel presente Accordo alle finalità di cui al predetto comma 182, come disciplinato dal DM 25 marzo 2016, le parti dichiarano pertanto che i contenuti del presente accordo sono conformi ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui alle norme citate.

Al fine di effettuare la valutazione dell’andamento dei parametri premiali nelle aziende in cui non siano presenti RSA/RSU, i lavoratori potranno richiedere la verifica degli stessi presso la Commissione Paritetica Provinciale costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale.

6. MONITORAGGIO

In considerazione del fatto che il presente accordo costituisce il primo tentativo di definizione di una contrattazione integrativa nella provincia, le Parti sottoscrittrici intendono effettuare un monitoraggio rispetto all’applicazione delle innovazioni dallo stesso introdotte, a tal fine le strutture alberghiere invieranno all’ente bilaterale con cadenza semestrale (Maggio e Ottobre di ogni anno) comunicazione indicante quali degli istituti contrattuali previsti ai punti 3 e del presente Accordo siano stati applicati e a quanti lavoratori.

7. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Al fine di migliorare e consolidare il sistema di relazioni sindacali sul territorio provinciale, le Parti concordano di incontrarsi di norma almeno una volta all’anno, per un confronto complessivo sui temi di maggiore rilevanza per il settore.

Ciascuna delle Parti potrà proporre elementi di discussione anticipandoli per tempo mentre i temi principali dovranno comunque riguardare:

⦁ la situazione economica provinciale del settore;
⦁ le prospettive di sviluppo del comparto con Particolare riferimento alle ripercussioni occupazionali ovvero le principali problematicità del settore;
⦁ il mercato del lavoro, la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, le esigenze professionali e formative;
⦁ la composizione del tessuto aziendale del comparto nonché le dinamiche modificative insistenti sul settore;
⦁ le nuove normative, nazionali e/o regionali, di influenza sul comparto;
⦁ la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I risultati che emergeranno dal confronto, costituiscono utili elementi per la eventuale successiva definizione di possibili accordi territoriali in materia.

Gli incontri di cui sopra potranno essere propedeutici ad azioni condivise mirate a:

⦁ promuovere richieste presso le amministrazioni locali per favorire iniziative utili a superare i limiti della stagionalità, anche attraverso il coordinamento e la calendarizzazione delle varie iniziative;
⦁ promuovere, sia con iniziative che con la diffusione di materiale informativo la conoscenza del contratto di lavoro (nazionale ed integrativo), le prerogative delle imprese e dei lavoratori. In particolare favorire la conoscenza e l’adesione ai fondi di assistenza e previdenza integrativa, i servizi e i compiti dell’Ente Bilaterale, le funzioni dell’Osservatorio paritetico Provinciale, la diffusione del ruolo degli RLST e quanto previsto dal CCNL e dagli accordi territoriali;
⦁ promuovere iniziative comuni per contrastare il lavoro irregolare e la sleale concorrenza tra le imprese del settore.

Le Parti riconoscendo le difficoltà derivanti dalla mancata possibilità di organizzare una rappresentanza sindacale organica nel settore intendono valorizzare il ruolo dell’ENTE BILATERALE, anche istituendo un apposito Sportello Informativo, al fine di:

⦁ diffondere una corretta conoscenza dei diritti e dei doveri del lavoratore derivanti dall’applicazione di leggi e contratti di settore;
⦁ sviluppare un senso di appartenenza al comparto attraverso la conoscenza degli strumenti utili a garantire una maggiore stabilità occupazionale nel settore;
⦁ limitare le occasioni di contenzioso offrendo informazione e consulenza;
⦁ monitorare le problematiche riscontrate dai lavoratori del settore al fine di proporre soluzioni che permettano il superamento delle stesse nell’ambito della ricerca di maggior efficienza dell’impresa in occasione del rinnovo del contratto integrativo;
⦁ diffondere la conoscenza del contratto integrativo provinciale.

8. BILATERALITA’

Le Parti, riconoscendo nella bilateralità un utile strumento di supporto ad aziende e lavoratori nonché di coesione ed aggregazione per gli operatori del settore, stabiliscono di assegnare, sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali del comparto, sempre maggiori funzioni all’ente bilaterale territoriale attraverso il potenziamento, l’implementazione ed il rilancio delle attività fino ad ora svolte nonché la realizzazione di nuove iniziative.

Per questo si stabilisce di rilanciare l’attività delle Commissione Paritetica Provinciale già costituita identificandone ulteriormente compiti ed operatività ed affidandole altresì le funzioni previste dal presente Contratto Integrativo Territoriale.

9. FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti concordano sull’importanza della formazione professionale nonché dell’aggiornamento professionale quale elemento utile a motivare il personale, migliorare la qualità dell’offerta, modernizzare ed adeguare i servizi offerti dalle aziende del settore.
Pertanto, durante i periodi di minore attività della prestazione lavorativa, potranno essere attivati percorsi formativi promossi dall’Ente Bilaterale ovvero tramite l’utilizzo dei fondi accantonati presso Fondimpresa.

Nell’ambito dell’attività di rilancio del sistema bilaterale le Parti si impegnano a favorire occasioni di formazione attraverso l’attivazione di un gruppo di lavoro appositamente dedicato.

Nell’ambito della programmazione delle attività formative dovranno essere sperimentati progetti mirati per i lavoratori ed i titolari delle aziende aderenti al Contratto Integrativo Provinciale sulla base delle necessità espresse per il tramite dell’Ente Bilaterale Territoriale.

10. OSSERVATORIO DEGLI INDICATORI ECONOMICI PROVINCIALI

Al fine di dotarsi inoltre di un proprio strumento di analisi reale del mercato del lavoro e dell’andamento del settore utile a fornire indicazioni indispensabili per sostenere richieste, identificare soluzioni e progettare iniziative a sostegno delle imprese e dei lavoratori, le Parti stabiliscono di istituire in seno all’Ente Bilaterale un proprio osservatorio sulle dinamiche del settore.

Lo stesso, che dovrà essere costituito entro 6 mesi dalla data di stipula della presente intesa tramite apposito regolamento, avrà il compito di raccogliere ed analizzare i dati disponibili relativi al territorio, ma soprattutto fornire annualmente una propria lettura ragionata ed arricchita da esperienze aziendali e/o territoriali attraverso la realizzazione di un documento di sintesi.

Le risultanze dovranno essere di aiuto e supporto alle Parti per promuovere e progettare iniziative, adeguare i sistemi di misurazione della produttività e della redditività del comparto e delle aziende, realizzare nuove attività di sostegno al mercato del lavoro del settore attraverso l’operato dell’Ente Bilaterale.

11. VIGENZA

La presente intesa ha vigenza fino al 31 dicembre 2019.
Con essa le Parti si danno atto di aver definito a tale data ogni aspetto economico relativo al secondo livello di contrattazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

⦁ p. UPASV

⦁ p. l’Unione Industriali della Provincia di Savona

⦁ p. FILCAMS-CGIL

⦁ p. FISASCAT-CISL

⦁ p. UILTUCS-UIL