12/03/2026 - 17:13
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GDPR – Consulenti del Lavoro: quando sono responsabili del trattamento dei dati

Fornite dal Garante della Privacy precisazioni sul ruolo e responsabilità dei consulenti del lavoro
Il Garante per la privacy ha recentemente fornito importanti precisazioni in merito al ruolo e alle responsabilità dei consulenti del lavoro nell’ambito dei trattamenti dei dati personali dei dipendenti dei loro clienti (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080970).

L’Autorità ha evidenziato come il GDPR abbia confermato le previgenti definizioni di titolare (soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”) e responsabile del trattamento (soggetto che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”) e che, quindi, anche nell’ambito del nuovo quadro regolatorio, la figura del responsabile del trattamento sia connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare.

Ne consegue – come indicato in una nota di approfondimento dei colleghi dell’Area Affari Legislativi di Confindustria – che, con riferimento ai trattamenti svolti nell’ambito della propria attività, i consulenti del lavoro assumono la qualifica di:

  • titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti e dei propri clienti persone fisiche. In tal caso, infatti, il consulente del lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza, determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento per il raggiungimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. La base giuridica di tali trattamenti è, quindi, rinvenibile nell’esecuzione del contratto tra il consulente del lavoro e l’interessato (proprio dipendente o cliente persona fisica);
  • responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti (es. elaborazione e predisposizione delle buste paga, pratiche per l’assunzione e fine rapporto, gestione adempimenti in materia previdenziale e assistenziale). In tal caso, infatti, il consulente del lavoro agisce sulla base dell’incarico ricevuto, utilizza i dati raccolti dal suo cliente (datore di lavoro dell’interessato) in base al contratto e a norme di legge e di regolamento e opera in base ai criteri e alle direttive da questo impartite. La base giuridica di tali trattamenti è, quindi, rinvenibile nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui è parte il cliente e nell’adempimento dei connessi obblighi di legge e si trasferisce al consulente del lavoro in ragione dell’affidamento dell’incarico e della sua designazione a responsabile del trattamento.

Quanto alla nomina del consulente del lavoro quale responsabile del trattamento, l’affidamento dell’incarico deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un “contratto o altro atto giuridico” stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente.

In merito alla qualificazione del consulente del lavoro, l’Autorità ha precisato come la necessaria iscrizione a specifici Albi professionali certifichi la specifica preparazione del consulente e la possibilità di assumere “gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti”. Tuttavia, tale circostanza ˗ per espresso volere del legislatore e anche a garanzia del consulente ˗ non esime il datore di lavoro dalla assunzione della responsabilità prevista dall’ordinamento in caso di violazione degli obblighi posti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Con riferimento alle responsabilità, il Garante per la privacy ha evidenziato come il GDPR abbia riconosciuto al responsabile del trattamento un apprezzabile margine di autonomia nell’individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati. Pertanto, il consulente del lavoro adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate tenendo conto “dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. In ogni caso, con riferimento alla gestione dell’archivio informatico tenuto dal consulente del lavoro, al termine del rapporto professionale, i dati contenuti negli archivi dovranno essere cancellati (oppure anonimizzati) e/o consegnati al titolare conformemente alle condizioni individuate nel contratto di affidamento dell’incarico.

Quanto all’organizzazione e all’inquadramento di eventuali collaboratori del consulente, a seconda delle concrete operazioni di trattamento affidate e del margine di autonomia loro riconosciuto, essi risulteranno quali soggetti autorizzati – e operanti sotto l’autorità del consulente – ovvero quali subresponsabili del trattamento. In quest’ultimo caso, il ricorso a subresponsabili deve essere autorizzato, anche in via generale, dal titolare.

Infine, appare opportuno evidenziare come il Garante per la privacy abbia espressamente escluso la configurabilità di un rapporto di contitolarità tra cliente (datore di lavoro dell’interessato) e consulente del lavoro.

Bonus Ristrutturazioni: il punto sulla misura dopo la legge di Bilancio 2019. Approfondimento dell’ANCE

La legge n.145/2018 (Bilancio 2019) ha prorogato, sino al 31 dicembre 2019, la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie. Tale agevolazione consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio sostenute sino al 31 dicembre 2019, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Come avvenuto lo scorso anno, la proroga a tutto il 2019 riguarda anche:

  • la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).
  • la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.


Resta fermo il fatto che, salvo ulteriori rinnovi futuri, a partire dal 1 gennaio 2020 la detrazione sarà fruibile nella misura del 36% su un ammontare di spesa non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Questa, infatti, è la misura prevista a regime dall’art. 16 bis del DPR 917/1986.

Confermato, invece, l’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) relativo alla necessità di comunicare all’Enea le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50% che comportino una riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 

A tal riguardo, per i lavori conclusi nel 2018, l’Enea ha predisposto il sito dedicato ristrutturazioni2018.enea.it destinato, per l’appunto, alla trasmissione dei dati relativi agli interventi completati nel 2018. L’invio della documentazione fa fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori. 

Si allega un documento di sintesi, predisposto dall’ANCE, che riepiloga i principali profili della disciplina applicativa dell’agevolazione in commento.

Le novità fiscali di Gennaio 2019

Pubblichiamo la circolare contente le novità fiscali e in materia di aiuti di stato aggiornata alla seconda metà di gennaio 2019. 
Di seguito l’indice della circolare (in allegato)

IRES/IRPEF

  1. Deducibilità bonus dipendenti (Risp. n. 1 del 9 gennaio 2019)
  2. Scissione parziale a favore dell’unico socio con assegnazione di asset (Risp. n. 2 del 9 gennaio 2019)
  3. Disapplicazione normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione (Risp. n. 3 del 10 gennaio 2019)
  4. Disapplicazione disciplina anti-elusiva ACE (Risp. n. 17 del 30 gennaio 2019)
  5. Piano di welfare aziendale (Risp. n. 10 del 25 gennaio 2019)


IVA

  • Fatturazione elettronica – Fattura con scontrino (Risp. n. 7 del 16 gennaio 2019)
  • Detrazione IVA importazione beni noleggiati (Risp. n. 6 del 11 gennaio 2019)
  • Modalità invio dati corrispettivi (Risp. n. 9 del 22 gennaio 2019)


VARIE

  • Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
  • Approvazione modelli CU 2019, 730/2019, 770/2019 (Provv. nn. 10652/2019, 10656/2019, 10664/2019)
  • Ulteriore incremento PREU (DL n. 4/2019)


INTERNAZIONALE

  1. Tassazione digital economy: comunicato stampa OCSE


AIUTI DI STATO

  1. PMI innovative: autorizzazione della Commissione europea


ATTIVITA’ DELL’AREA

  1. Seminari Legge di Bilancio 2019

Confindustria Alberghi: bene sentenza del TAR del Lazio contro Airbnb

Comunicato stampa del 20 Febbraio 2019 del Presidente di Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci.

Molto bene che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) con la sentenza n. 2207/2019, abbia respinto il ricorso di Airbnb inserendosi a pieno titolo nel quadro della lotta all’illegalità – dichiara Giorgio Palmucci, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

La relazione tecnica condotta dalla Guardia di Finanza a supporto del decreto, ha confermato l’altissimo livello di evasione fiscale delle imposte sui proventi delle locazioni brevi, stimando che solo un soggetto su quattro, tra quanti affittano la propria abitazione o una singola camera, dichiara al Fisco il canone percepito.

Il pronunciamento del Tar del Lazio riconosce le criticità che roteano attorno ad Airbnb e getta le fondamenta per gestire, nel pieno rispetto delle regole già imposte agli operatori alberghieri, un fenomeno che altrimenti rischierebbe di causare annosi danni anche alle Casse dello Stato – prosegue il Presidente Palmucci.

Lotta all’evasione fiscale, modalità di riscossione delle imposte, registrazione dei contratti di locazione e gestione e trasmissione dei dati alle autorità competenti sono i punti su cui ci siamo sempre battuti per far si che venisse garantita uniformità di trattamento delle attività che caratterizzano il settore  dell’accoglienza – prosegue Palmucci. Chi opera nel mondo dell’ospitalità è tenuto al rispetto delle regole e quanto stabilito ieri dal TAR del Lazio aggiunge un tassello importante ad un contesto normativo volto a favorire una concorrenza leale tra i tanti attori che operano sul mercato.    

Approfondimenti sentenze precedenti
Pronuncia della Corte di Cassazione n.2600 del 30 gennaio 2019.

L’uso di appartamenti corredati da altri servizi configura attività alberghiera.

Rilevano solo le prestazioni alla persona, non anche quelle direttamente connesse al godimento dell’immobile, quali la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas. Qualora la struttura ricettiva conceda in locazione, in cambio di un corrispettivo, l’uso di appartamenti corredato dalla fornitura di ulteriori servizi a carattere personale, come la pulizia dell’immobile e il cambio della biancheria, risulta configurabile l’esercizio di un’attività alberghiera, con conseguente imponibilità ai fini Iva.
È questo l’interessante principio che si ricava dalla pronuncia della Cassazione n. 2600 del 30 gennaio 2019.

Il giudizio di merito
Il contenzioso trae origine dalla notifica di tre avvisi di accertamento a una società in nome collettivo esercente attività alberghiera.
L’Agenzia delle entrate contestava la mancata applicazione dell’Iva sui corrispettivi riscossi in relazione alla concessione in uso di unità abitative non di proprietà, associata alla fornitura di ulteriori servizi, quali la pulizia e il cambio della biancheria.
La società invocava l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8, del Dpr 633/1972 all’epoca vigente, in quanto qualificava la prestazione quale sub-locazione di un immobile abitativo.
L’Agenzia delle entrate, al contrario, in virtù della fornitura di ulteriori servizi alla persona rispetto alla locazione dell’immobile, riteneva sussistere un rapporto di prestazione alberghiera, con applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Il contribuente, soccombente nei gradi di merito, proponeva ricorso per Cassazione, assumendo l’insufficiente e carente motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
L’Agenzia resisteva presentando controricorso.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, condannandolo anche alla refusione delle spese di lite sostenute per il giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’iter logico giuridico seguito dalla Ctr.
In particolare, è risultato ineccepibile il ragionamento dei giudici di merito laddove riconduce l’ipotesi “…di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria)…” nell’alveo della prestazione alberghiera, imponibile ai fini Iva.
Tale conclusione è avvalorata dal riscontro effettuato dai giudici circa l’autorizzazione della predetta società all’esercizio di struttura ricettiva extra alberghiera e, soprattutto, dalla pacifica ammissione inserita dal contribuente nel ricorso secondo cui la società avrebbe fornito prestazioni di servizi aggiuntive rispetto alla mera locazione degli immobili.

Osservazioni
Con la sentenza in commento, la Cassazione coglie l’occasione per delineare i confini tra attività da considerare alberghiere e attività da qualificare come locazione di case vacanze. Con riferimento agli immobili abitativi, la distinzione è fondamentale per capire se la fattispecie, a seconda dei casi, sia da attrarre o meno, da un punto di vista oggettivo, fra le operazioni da assoggettare all’Iva.
Non vi è dubbio, in giurisprudenza, che l’attività alberghiera, al pari della mera locazione, possa avere a oggetto la messa a disposizione di un intero appartamento.
Sul punto, la Cassazione (6501/2014) ha specificato che si è in presenza di un’azienda alberghiera non solo quando si tratta di un esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più stabili, ma anche quando si realizza la situazione propria dei residence nell’ambito del quale, ai clienti, viene offerta la disponibilità di un mini-appartamento e lo stabile costituisce nel suo insieme un condominio.
La concessione in uso di appartamenti non è in ogni caso condizione di per sé sufficiente a far rientrare la fattispecie nell’ambito dell’attività alberghiera. Risulta fondamentale, a tal proposito, che la locazione sia accompagnata da ulteriori servizi resi alla persona, non rilevando invece quelli direttamente connessi al godimento dell’immobile. A titolo esemplificativo, ai fini della qualificazione dell’attività alberghiera, possono rilevare la pulizia dell’immobile e il cambio della biancheria, mentre non rilevano, per esempio, i servizi di climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas, poiché strumentalmente e direttamente connessi alla fruizione della cosa locata.

Fonte: Fisco Oggi – Stefano Scorcia

TAX CREDIT 2019 – NUOVE DATE

Pubblicate le nuove date per caricamento delle istanze (dal 21 febbraio al 21 marzo) e click day (dal 3 al 4 aprile)

Vi ricordiamo che sono state comunicate le nuove date per poter usufruire del tax credit riqualificazione ex art. 10 DL 83/2014 per le spese sostenute nel 2018.

In particolare si segnala che la compilazione dell’istanza potrà essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019, mentre il click day è fissato dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019

Per l’accesso al portale – raggiungibile al seguente link: http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/  è necessario effettuare una nuova registrazione; non è possibile infatti utilizzare le vecchie credenziali.

In allegato il manuale redatto dal MIPAAFT con le istruzioni per la registrazione e il caricamento dell’istanza. Le modalità operative per l’invio dell’istanza saranno invece comunicate successivamente dal Ministero.

L’istanza, unitamente all’attestazione di effettività delle spese sostenute, dovrà essere caricata sul nuovo Portale dei procedimenti che sarà a breve on line sul sito del MIPAAFT.

Qui il link all’avviso appena pubblicato.

http://www.turismo.beniculturali.it/news/avviso-tax-credit-riqualificazione-2/

Prevenzione incendi – termine per la presentazione della scia parziale (legge 27 dicembre 2017 n.205, articolo 1, comma 1122, lettera i)

La legge di bilancio 2018 ha prorogato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento degli adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture alberghiere con più di 25 posti letto esistenti alla data del 9 aprile 1994, alle seguenti condizioni:

  • essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012 per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio;
  • presentare entro il 1° dicembre 2018 la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni contenute nella specifica regola tecnica.

Confindustria ha chiesto il parere del Ministero dell’Interno in ordine alla interpretazione della norma e alla possibilità che venga consentito alle aziende attualmente chiuse, o in esercizio con una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto, di presentare la SCIA parziale anche in data successiva al 1° dicembre, allegando alla stessa una dichiarazione attestante che, medio tempore, l’attività non era in esercizio, o eventualmente ha esercitato non superando la capacità ricettiva di 25 posti letto.

Il Ministero dell’Interno ha condiviso la nostra interpretazione, ritenendo possibile per le attività non in esercizio presentare la SCIA parziale anche dopo il termine previsto dalla legge, allegando alla stessa una dichiarazione in cui il titolare attesta che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, l’attività non era in esercizio o ha esercitato non superando la capacità ricettiva di 25 posti letto.
Di seguito riportiamo la Nota del Ministero.

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
PROT. n. 0016419 Roma, 28 novembre 2018

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.

Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto ingenerale dal provvedimento di proroga. Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p. v.In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Percorsi formativi integrati – Avviso pubblico e incentivi alle assunzioni di giovani

Con Delibera n. 1095 del 14 dicembre 2018 la Regione Liguria ha adottato l’allegato Avviso Pubblico per la presentazione di Percorsi integrati formativi per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati a valere sul programma operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo (Asse I – Occupazione).

L’Avviso rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Liguria per intervenire contro la disoccupazione giovanile e prevede l’attuazione di Percorsi integrati, articolati in progetti tra loro complementari e consequenziali, volti all’orientamento dei destinatari nella scelta dell’azione formativa, al rafforzamento professionale ed occupazionale in fase di primo ingresso nel mondo del lavoro e finalizzati all’accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’auto-impiego.

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IMMOBILI STRUMENTALI, LA DEDUCIBILITA’ IMU PASSA DAL 20% AL 40%

A partire dal periodo d’imposta 2013, era stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma non ai fini IRAP, il 30% dell’IMU, percentuale ridotta al 20% per i periodi d’imposta successivi al 2013, relativa agli immobili strumentali posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La Legge di Bilancio 2019 interviene su questo regime, elevando dal 20% al 40% la quota dell’IMU relativa agli immobili strumentali deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ferma restando l’indeducibilità totale ai fini IRAP.
Questa misura deve intendersi applicabile anche con riferimento all’“Imposta Municipale Immobiliare” (“IMI”) istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, nonché all’“Imposta Immobiliare Semplice” (“IMIS”) vigente nella Provincia autonoma di Trento.
Premettendo che la deduzione opera in base al criterio di cassa (art. 99, comma 1, TUIR), l’aspetto più critico per l’applicazione della disposizione in commento risiede nell’individuazione degli immobili interessati, i quali devono rientrare nella categoria degli immobili strumentali.
Trattandosi di una norma che consente la deduzione dal reddito d’impresa, è evidente che deve aversi riguardo alle disposizioni del TUIR, e, più precisamente, all’art. 43, comma 2, che individua come immobili strumentali quelli utilizzati dal possessore esclusivamente nell’esercizio dell’arte, professione o impresa commerciale. 
Questa definizione comporta, pertanto, l’esclusione della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti, promiscuamente, all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente. 
Inoltre, in proposito, si ricorda che gli immobili strumentali si distinguono nelle seguenti due categorie:

  • immobili strumentali per “natura”, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni, che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati, o concessi in locazione o comodato; rientrano in tale ambito gli immobili classificati in categoria “A/10”, “B”, “C”, “D” ed “E”;
  • immobili strumentali per destinazione”, quando, a prescindere dalla classificazione catastale, il bene sia utilizzato direttamente ed esclusivamente dall’impresa per lo svolgimento dell’attività; in tale ambito, ad esempio, possono rientrare anche gli immobili classificati in categoria abitativa (da “A/1” ad “A/9”), destinati a sede legale od operativa dell’impresa.


Restano quindi esclusi dalla deduzione parziale dell’IMU: 
gli immobili non strumentali di cui all’art. 90 del TUIR (immobili “patrimonio”);
gli immobili destinati alla vendita (immobili “merce”), la cui valutazione avviene secondo le disposizioni contenute nell’art. 92 del TUIR.
Nella Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle entrate aveva fornito chiarimenti, che si ritiene ancora validi, sul meccanismo applicativo della norma. 
In particolare, era stato precisato che l’IMU si deve considerare deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento, ai sensi dell’articolo 99 del TUIR. 
Ne consegue che anche l’IMU di competenza di un determinato periodo d’imposta, ad esempio il 2019, se versata tardivamente nell’anno successivo, cioè il 2020, risulterà deducibile esclusivamente in questo periodo, nel quale avviene il versamento.