12/03/2026 - 11:09
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EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 16 APRILE 2021 Aggiornamento Protocollo condiviso prevenzione Covid luoghi di lavoro

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 APRILE 2021
Aggiornamento Protocollo condiviso prevenzione Covid luoghi di lavoro

 

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il 6 aprile 2021 le parti sociali hanno sottoscritto l’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato nel mese di aprile dello scorso anno.

Ricordiamo che il Protocollo Condiviso per il  contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro insieme agli specifici protocolli per le strutture ricettive, la ristorazione, ecc. vigenti a partire dallo scorso anno contengono le norme fondamentali che le nostre imprese devono applicare per evitare al massimo il rischio di contagio per i lavoratori e per i clienti!

In sintesi le principali novità introdotte con l’Aggiornamento del 6 aprile rispetto al testo precedente del Protocollo sono:


Premessa al Protocollo
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In premessa, si conferma che il Covid19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e che il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e  attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Si evidenzia nelle considerazioni generali, il richiamo al massimo uso, ove possibile, del lavoro agile o da remoto .

Aggiornando le considerazioni connesse alla maggiore aggressività e diffusività delle varianti, è previsto l’uso della mascherina chirurgica all’interno delle strutture  in ogni situazione in cui ci sia condivisione di spazi. L’uso della mascherina resta, ovviamente, escluso nelle situazioni di isolamento delle persone, quindi ad es. nei luoghi occupati da un solo lavoratore ovvero quanto il distanziamento è tale da assicurare l’isolamento. Si conferma, infine, che la mascherina da utilizzare è quella chirurgica, salve le ipotesi in cui i rischi specifici comportino  l’uso di mascherine differenti (FFP2 o FFP3).


Modalità d’ingresso in azienda
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Il Protocollo, richiamando la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, aggiorna le disposizioni sulle modalità di rientro in azienda dei lavoratori positivi al Covid19 e regola espressamente le condizioni per il rientro in azienda del caso positivo a lungo termine.  In pratica si prevedono i seguenti casi:

  • positivi asintomatici, ossia i lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  • positivi sintomatici, ossia i lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • positivi a lungo termine il Protocollo prevede che “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale”.

Modalità di accesso dei fornitori esterni.

In tema di coordinamento tra committente e appaltatore, si precisa che le informazioni inerenti alla positività dei lavoratori devono essere scambiate tra le imprese per il tramite del medico competente, per ovviare alle questioni inerenti alla privacy.

Pulizia e sanificazione in azienda.

Per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali si fa espresso riferimento alla Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 che trovate in allegato.

Precauzioni igieniche personali.

Viene specificato che i mezzi detergenti delle mani messi a disposizione dei lavoratori oltre ad essere, ovviamente, idonei devono anche essere “sufficienti”.

Dispositivi di protezione individuale (DPI).

Si tratta di uno dei punti di maggior rilievo, visto il diffondersi di varianti caratterizzate da maggiore contagiosità e virulenza.

Il Protocollo attribuisce espressamente la qualifica di DPI alle mascherine chirurgiche ai fini della legislazione in materia di salute e sicurezza.

Superando sia il riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni, si conferma che l’uso della mascherina è previsto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, siano essi al chiuso o all’aperto. Si tratta di un innalzamento della tutela rispetta a quanto prima previsto, in considerazione non solo della esplicita previsione del DPCM in vigore, ma anche dall’incremento di contagiosità del virus nelle sue varianti. Resta sempre esclusa l’ipotesi del lavoro in situazioni di isolamento.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)

Il Protocollo è stato modificato per quanto riguarda il lavoro agile:  ne viene riaffermata espressamente la valenza di “utile e modulabile strumento di prevenzione”, quale elemento emergenziale a disposizione dell’azienda, la cui caratteristica di modulabilità è strettamente funzionale alla logica precauzionale e si sostanzia anche nella natura unilaterale e non contrattuale dello strumento.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Resta confermato il divieto di riunioni in presenza, peraltro derogabile in presenza di situazioni di necessità ed urgenza e rispettando le consuete disposizioni su distanziamento e mascherina.

Per quanto riguarda la formazione il nuovo testo del Protocollo prevede che “sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. E’ consentita in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di contagio. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l’aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato  aggiornamento.


Attenzione!
Sorveglianza sanitaria/Medico competente/Rls

L’aggiornamento più importante introdotto riguarda la specifica procedura per  la riammissione al lavoro di lavoratori positivi al Covid19. Il Protocollo prevede espressamente  l’obbligo di visita medica per la riammissione al lavoro “per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero”. La disposizione prevede dunque la visita medica al rientro in caso di pregressa ospedalizzazione di un lavoratore positivo e sintomatico al Covid19. La nuova disposizione dovrebbe pertanto  sollevare l’azienda da un onere di accertamento (la visita medica) nelle ipotesi di rientro al lavoro “minori”: positivi asintomatici e positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero; tuttavia non escludendo espressamente queste previsioni(necessità di visita medica al rientro per positivi asintomatici e positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero) si ritiene, in attesa di specifico chiarimento sul tema da parte del Ministero della Salute, che continui comunque ad essere rimessa alla valutazione del medico competente l’opportunità o meno di effettuare le visite al rientro nelle ipotesi diverse da quelle indicate dal Protocollo.

Ovviamente a parte gli aggiornamenti sopra riportati continuano a valere tutte le disposizioni di cui al testo precedente del Protocollo(quello approvato nel mese di aprile del 2020).

 

Allegati:

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 12 APRILE 2021 Disposizioni per il periodo 12 aprile – 30 aprile 2021 PROVINCIA DI SAVONA E LIGURIA ZONA ARANCIONE

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 12 APRILE 2021 Disposizioni per il periodo 12 aprile – 30 aprile  2021

PROVINCIA DI SAVONA E LIGURIA ZONA ARANCIONE

partire da lunedì 12 aprile incluso e fino al 30 aprile compreso ( fatto salva la possibilità che l’eventuale miglioramento dell’andamento della Pandemia consenta di derogare ad alcune misure restrittive) tutto il territorio della Provincia di SV come il resto della Regione Liguria sarà in zona Arancione e pertanto, per quanto di nostro interesse, si applicheranno le seguenti norme :

  • Attività Ricettiva.
    L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia.
  • Possibilità di spostamento:
  1. DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA con esclusione degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
    E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
  2. DIVIETO DI SPOSTAMENTO, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE con esclusione degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro o di studio; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.
  3. E’ consentito all’interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
  4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Attenzione! Questo significa che a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile compresi non ci potranno essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia inclusi i comuni  della Liguria

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande(ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile saranno  sospese.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  l’attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.

Le attività di somministrazione(ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.
  • Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi
  • Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.

  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate.

  • Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

 

Upa informa Circolare del 7 aprile 2021 SINTESI DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE (Aggiornata al 30 marzo 2021)

Con la presente inviamo Circolare di sintesi su tutte le più importanti agevolazioni fiscali, tributarie, finanziarie e in materia di lavoro dipendente di cui le imprese ricettive possono usufruire.

In allegato Presentazione Dott.ssa Valeria Di Claudio, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Interventi in materia di lavoro per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

AGEVOLAZIONI FISCALI – TRIBUTARIE

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

(Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: Contributo a Fondo Perduto sul calo del fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.

BENEFICIARI: Tutti gli imprenditori, artisti, professionisti e produttori redditi agrari con ricavi nel 2019 fino a 10 milioni di euro che abbiano avuto una perdita di ricavi nel 2020 rispetto a quelli del 2019 di almeno il 30% o che abbiano aperto partita iva dopo l’1/1/2019.

Il bonus può essere richiesto o tramite pagamento diretto sull’Iban dell’impresa, oppure tramite credito di imposta.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:  Ai beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perso calcolato applicando una percentuale, variabile a seconda dei ricavi complessivi 2019 del beneficiario, alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e ammontare medio mensile dei ricavi 2020, le percentuali applicabili a tale differenza sono pari al:

  • 60% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 non superiori a 100 mila €
  • 50% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 100 e 400 mila €
  • 40% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 400 mila € e 1 milione di €
  • 30% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 1 milione di € e 5 milioni di €
  • 20% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 5 milioni di € e 10 milioni di €

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 1.000€ per le persone fisiche o 2.000€ per gli altri soggetti, e non superiore a 150 mila €.

Il contributo è esente da ogni forma di tassazione e onere fiscale(tasse sui redditi, IRAP, ecc.)

MODALITA’ DI RICHIESTA: Richiesta da effettuare esclusivamente in via telematica sul portale dedicato, dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

BONUS VACANZE – PROROGA FRUIZIONE AL 31.12.2021

(“Milleproroghe”: decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021)

PERIODO: possibilità di utilizzare il bonus fino al 31.12.2021 compreso.

Attenzione: è stato prorogato solo l’utilizzo, in quanto il Bonus deve comunque essere stato richiesto dal Cliente e scaricato sulla App IO entro lo scorso 31.12.2020!

SOGGETTI BENEFICIARI:  “nuclei familiari composti da una o più persone”, entro i limiti ISEE non superiore a € 40.000. Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettive, anche “stagionali”

BENEFICIO: 80% della spesa della vacanza, fino al massimo del bonus spettante (da €.150 a nuclei familiari composti da una sola persona, fino a €.500 a quelli composti da due o più persone).

CONDIZIONE NECESSARIA: cessione del bonus all’atto del pagamento, tramite portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

(Art. 1, commi 599-601 – Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: primo semestre 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2(strutture alberghiere) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate; immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni; discoteche, sale da ballo, night club e simili.

BENEFICIO: Esenzione pagamento prima rata IMU anno 2021.

CONDIZIONE NECESSARIA: il proprietario deve anche gestire direttamente l’impresa. Sono esclusi pertanto dal beneficio i proprietari che hanno concesso in locazione o affitto l’immobile.

CREDITI D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

(art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 77 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – Art. 1 comma 602 legge di bilancio per l’anno 2021 -L.178/2020)

PERIODO:

  • da marzo 2020 (da aprile 2020 per gli stagionali) fino ad aprile 2021.
  • da marzo 2020 fino ad aprile 2021 per Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese turistico ricettive genericamente intese e termali(Alberghi, Agriturismi, B&B,, ecc.) Agenzie di Viaggio e Turismo, Stabilimenti termali e centri benessere.

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA:

  • 60% del canone di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività
  • 50% in caso di affitto d’azienda

CONDIZIONE NECESSARIA: il beneficiario deve aver subito una diminuzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019. Tale condizione non opera a favore delle aziende ubicate in comuni in zona rossa o già in calamità al 31 gennaio 2020, o soggetti che hanno iniziato attività dal 1° gennaio 2019.

RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI PER IL SETTORE ALBERGHIERO

( Decreto Legge “Agosto”, D.L. Cura Italia 18/2020, D.L. Liquidita’ 23/2020, D.L. Rilancio 34/2020, art. 6-bis del D.L. 23/2020)

PERIODO: per gli anni d’imposta 2020 o 2021. I beni devono essere già nel bilancio 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese turistico ricettive e termali; forma giuridica: tutte (Ditte Individuali e Società).

BENI RIVALUTABILI: beni materiali e immateriali immobilizzati e partecipazioni. Sempre per categorie omogenee, non per singoli beni.

BENEFICI: Maggiori ammortamenti deducibili già dal 2020, migliore patrimonializzazione in bilancio e annullamento delle plusvalenze in caso di vendita a partire dal quarto anno successivo. Affrancamento della Riserva da Rivalutazione con pagamento 10% (gratis per semplificate).

BONUS ALBERGHI – TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE

(articolo 79 del 104/220 – decreto “Agosto”, ex Decreto 83/2014)

PERIODO: proroga fino a tutto il 31.12.2021 del tax credit alberghi.

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese ricettive Alberghiere, termali, strutture all’aria aperta (Camping e analoghi) e Agriturismi. Forma giuridica: tutte (Ditte Individuali e Società).

SPESE AMMISSIBILI: spese per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive sostenute nel 2020 e 2021: ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche, efficienza energetica (le tipologie di lavori agevolabili sono contenute nel D.M. del MIBACT del 4 giugno 2015). Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo (con vincolo di possesso per almeno 8 anni).

ENTITA’ DEL BENEFICIO E MODALITA’ DI RICHIESTA: ancora da chiarire in attesa dello specifico  regolamento attuativo  con presumibile conferma della procedura del “click day”.

BONUS FACCIATE

(Articolo 1, COMMA 59, Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: proroga fino a tutto il 31.12.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni soggetto, inclusi Alberghi, case vacanza, residence e B&B  anche concessi in locazione o affitto.

OGGETTO: Tutti gli immobili di qualunque categoria (che siano strumentali o patrimonio) ubicati in area A o B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968).

SPESE AMMISSIBILI: rifacimento facciate “a vista delle strade, anche parzialmente”.

BENEFICIO: Credito di imposta 90% della spesa (senza limite massimo).

 

ECOBONUS.

(Prorogato dal comma 58 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: proroga fino a tutto il 31.12.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni soggetto  inclusi Alberghi , case vacanza, residence e B&B.

OGGETTO: Tutti gli immobili di qualunque categoria (che siano strumentali o patrimonio).

SPESE AMMISSIBILI: riqualificazione energetica.

BENEFICIO: Credito di imposta 50/65% (dipende dal tipo di spesa) della spesa (con limiti di spesa ammissibile da Euro 46.153,84 ad un massimo di Euro 153.846,15 a seconda del tipo di intervento).

SISMABONUS

(Proroga ai sensi del comma 66-68 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: fino a tutto il 31.12.2021

SOGGETTI BENEFICIARI : ogni soggetto, inclusi Alberghi, case vacanza, residence e B&B anche concessi in locazione o affitto.

OGGETTO: Tutti gli immobili di qualunque categoria (che siano strumentali o patrimonio).

SPESE AMMISSIBILI: riqualificazione antisismica fabbricati.

BENEFICIO: Credito di imposta 50% 70% o 80%: La detrazione dipende da quante classi di miglioramento sismico verrà migliorato l’edificio. Il limite di spesa massima ammissibile è  pari a Euro 96.000.

 

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

(Proroga ai sensi del comma 608 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: Periodo d’imposta successivo al 31.12.2019 fina a quello in corso al 31.12.2022

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese ricettive(alberghi, case vacanza, residence e B&B, ecc.), professionisti, enti non commerciali.

SPESE AMMISSIBILI: spese per pubblicità su giornali, quotidiani e periodici anche digitali.

BENEFICIO: Credito d’imposta del 50% della spesa

CREDITO IMPOSTA SISTEMI FILTRAGGIO DELL’ACQUA

(art. 1, commi 1087-1089 Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: anni 2021 e 2022

SOGGETTI BENEFICIARI: persone fisiche e esercenti attività di impresa, arti e professioni

BENEFICIO: Credito d’imposta 50% spese sostenute fino a un massimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 5.000,00 euro per i soggetti iva per ciascuna unità immobiliare.

CONDIZIONE NECESSARIA: Acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

(Articolo 60, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques della Legge n. 126 del 13.10.2020 conversione ex decreto “Agosto”)

PERIODO: Bilancio dell’esercizio anno 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI: Ogni impresa che non adotta “i Principi Contabili Internazionali”

BENEFICIO: Rinvio della quota 2020 degli ammortamenti agli esercizi successivi per non “deprimere il risultato di esercizio 2020” con allungamento quindi dell’ ammortamento futuro.

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE

(Proroga ai sensi del comma 1122 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021)

PERIODO: Quote possedute al 01.01.2021. Termine: 30.06.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Possessori di quote di società (non in regime di impresa=non Holding), persone fisiche socie di società (inclusi Alberghi, case vacanza, residence e B&B, ecc.).

BENEFICIO: Rivalutazione costo storico fiscalmente riconosciuto, onde ridurre la plusvalenza in caso di cessione delle partecipazioni sociali stesse, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva (che sostituirà quindi ogni imposta in sede di vendita di quote), pari al 11% dell’importo complessivo rivalutato.

RIALLINEAMENTO VALORI BENI IMMATERIALI

(Integrazione dell’art. 110 D.L. 104/2020 con inserimento comma 8bis, a cura dell’Art. 1, Comma 83, Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: Operazioni da eseguirsi entro la chiusura del bilancio dell’anno 2020.

SOGGETTI: Imprese incluse quelle ricettive.

BENEFICIO: Riallineamento dei valori dei beni immateriali (quali ad esempio avviamento e altre attività immateriali) iscritti già a bilancio 31.12.2019 con valenza solo civilistica (per effetto ad esempio di operazioni “neutre fiscalmente” quali conferimenti, ecc.) mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (in luogo di quelle ordinarie del 12% o del 16%). Possibilità di rateizzazione in 3 rate di pari importo entro il pagamento delle scadenze previste per il saldo della Dichiarazione dei Redditi dell’anno 2020, ovverosia al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023.

RIDUZIONE CANONE SPECIALE RAI

(Art. 6, comma 6, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: anno 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: Strutture Ricettive e Pubblici Esercizi.

BENEFICIO: Credito di imposta 30% del canone speciale RAI già pagato o riduzione del 30% del canone ancora da pagare relativo all’anno 2021

RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE

(Art. 6, comma 1, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: trimestre di aprile, maggio e giugno 2021

SOGGETTI BENFICIARI: tutti i soggetti con Partita IVA con utenza “aziendale” (o professionale) superiore a 3,3 Kw.

BENEFICIO: Rideterminazione delle tariffe da parte dell’Autorità di regolazione per energia, da applicarsi nel trimestre sopra indicato.

ANNULLAMENTO RUOLI ESATTORIALI FINO A 5.000 EURO

(Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: anno 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti Persone Fisiche e soggetti diversi dalle Persone Fisiche che hanno avuto nell’anno di imposta 2019 un reddito non superiore a 30.000 euro.

OGGETTO: Ruoli di qualunque natura affidati all’Agente della Riscossione fino a tutto l’anno 2010 di importo fino a 5.000 euro.

BENEFICIO: Stralcio totale dei ruoli

CREDITO D’IMPOSTA PER RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE.

(Art. 1, comma 263, della Legge 178/2020 “Legge di Bilancio 2021”)

PERIODO: perdite di società per “crisi Covid”. Termine: 30.06.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Soci di società, incluse le imprese ricettive,  con Volume di Affari da 5 milioni a 50 milioni di euro.

BENEFICIO: Gli apporti di capitale per copertura delle perdite “Covid”, deliberati ed effettuati entro il primo semestre 2021, beneficiano a favore del socio di un Credito d’Imposta pari al 20% dell’importo conferito.  Fino al 31.12.2024 è fatto divieto di distribuzione di riserve.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

MORATORIA MUTUI

(Art. 1, comma 248, Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: proroga (automatica) della moratoria fino a tutto il 30.06.2021.

SOGGETTI: Tutte le PMI, incluse le imprese ricettive.

OGGETTO: mutui in essere e già in moratoria fino al 31.03.2021.

BENEFICIO: No pagamento rate o anche interessi a richiesta con allungamento durata del mutuo.

FINANZIAMENTI BANCARI ALLE PMI GARANTITI

(Art. 1, comma da 216, 218 e 244 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: possibilità di richiesta finanziamenti bancari fino a tutto il 30.06.2021

SOGGETTI: Tutte le Piccole Medie Imprese comprese quelle ricettive

IMPORTI: Fino a 30.000 euro (ex art. 13, comma 1, lett. m del D.L. 8/4/2020 n.23 “D.L. Liquidità”) con garanzia di SACE al 100%.

BENEFICIO: allungamento durata da 10 a 15 anni. Per coloro che hanno già in essere “mutuo covid” di questo tipo, possibilità di chiedere l’estensione della durata a 15 anni con conseguente adeguamento del tasso di interesse.

NUOVA SABATINI

(Proroga ai sensi dell’Art. 1, commi 95 e 96 delle legge di Bilancio 2021)

PERIODO: intero anno 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Ogni impresa, incluse quelle ricettive

BENEFICIO: Contributo in conto interessi pari al 2,75% per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature; e contributo pari al 3,575% per investimenti “digitali” e “tracciamento rifiuti”.

NOVITÀ: Erogazione in unica soluzione.

 

CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI POS

(Art. 22 del D.L. 124/2019)

PERIODO: dal 1° luglio 2020 in poi.

SOGGETTI BENEFICIARI: Ogni impresa ,incluse quelle ricettive con Ricavi non superiore a 400.000 euro annui.

BENEFICIO: credito di imposta da utilizzarsi in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili con clienti privati consumatori finali.

FINANZIAMENTI PER ACQUISTO D’IMMOBILI A DESTINAZIONE TURISTICA

(Proroga ai sensi dell’Art. 1, comma 244 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: fino a tutto il 30.06.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese e operatori nel settore turistico ricettivo

SPESE AMMISSIBILI: Operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero e termale, con durate minima di 10 anni e importo superiore a 500 mila euro.

BENEFICIO: copertura del fondo centrale di garanzia PMI al 100%; con possibilità di cumulo con altre forme di garanzia (ad es. ipoteca).

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021

(proroga a cura Decreto Legge Sostegni).

Possibilità di richiedere causa Covid19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni(23 marzo 2021),  fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 2021

(proroghe ai sensi della Legge di Bilancio 2021)

GIOVANI UNDER 36

PERIODO: fino al 31 dicembre 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa incluse quelle ricettive che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani sotto i 36 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (nè con il datore di lavoro che assume, nè con altro datore di lavoro).

BENEFICIO: Esonero contributivo 100% per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Lo sgravio opera con riferimento ai contributi INPS a carico azienda (esclusi i premi e i contributi INAIL) per un massimo di 36 mesi dall’assunzione / trasformazione, nel rispetto di un tetto annuo di 6.000,00 euro.

DONNE:

PERIODO: fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione ha validità di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa, incluse quelle ricettive, che assuma: ● donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti; ● donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere; ● donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; ● donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti).

BENEFICIO: Sgravio del 100% dei contributi INPS a carico azienda. La misura opera in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni, con un tetto massimo di 6 mila euro annui.

 

BENEFICIARI DI NASPI:

PERIODO: fino al 31 dicembre 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa Incluse quelle ricettive.

BENEFICIO: Ai datori che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASPI, spetta un incentivo INPS calcolato in misura pari al 20% del sussidio che l’interessato avrebbe percepito se fosse rimasto senza lavoro. Lo sgravio è esteso alle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un titolare di NASPI.

BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA:

PERIODO: fino al 31 dicembre 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa Incluse quelle ricettive.

BENEFICIO: L’agevolazione consente di abbattere i contributi INPS a carico azienda, con esclusione dei premi INAIL, pari all’importo mensile del sussidio percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione, fino ad un massimo di 780 euro mensili, nei limiti di durata residua del Reddito, a patto che l’azienda stipuli presso il Centro per l’impiego un patto di formazione. Negli altri casi, lo sgravio è pari a metà dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito al momento dell’assunzione, entro un tetto massimo di 390 euro mensili e limitatamente alla durata residua del sussidio statale.

DISOCCUPATI OVER 50:

PERIODO: L’agevolazione ha validità di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa, incluse quelle ricettive, che assumono lavoratori con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi ovunque residenti.

BENEFICIO: Sgravio del 50% dei contributi INPS a carico azienda. La misura opera in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni.

INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO

(Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021, che abbiano svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per almeno 30 giornate, che non siano titolari, alla data del 23 marzo 2021, di pensione, NASPI o rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.
  • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo in possesso cumulativamente dei sottoelencato requisiti è , è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro:

o    Titolarità nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021 di uno o più contratti  a tempo determinato nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionali nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021 di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

 

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EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MARZO 2021 DECRETO LEGGE SOSTEGNI

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MARZO 2021 DECRETO LEGGE SOSTEGNI

Venerdì 19 marzo il Governo Italiano ha approvato il cosiddetto Decreto Legge Sostegni, pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in vigore dal 23 marzo 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, riportato in Allegato.

In sintesi, per quanto di nostro interesse prevede le seguenti principali misure di sostegno alle imprese (da ricordare che trattandosi di un Decreto Legge sarà oggetto di conversione in Legge e pertanto è possibile che durante l’iter parlamentare vengano introdotte delle norme correttive o aggiuntive per migliorare ove necessario e possibile il testo attuale del Decreto!):

  1. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE
  2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE.

  • Contributo a Fondo Perso – Art.1 D.L. Sostegni
  • Proroga termini precompilata IVA – Art.1 D.L. Sostegni
  • Incremento Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi – Art.3 del D.L. Sostegni
  • Sospensione attività di riscossione e stralcio cartelle fino a 5.000 € – Art. 4 del D.L. Sostegni
  • Riduzione oneri bollette elettriche – Art.6 del D.L. Sostegni
  • Riduzione abbonamento speciale Canone RAI TV 2021– Art.6 del D.L. Sostegni
  • Esenzione COSAP – Art.29 del D.L. Sostegni.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERSO IN FAVORE DELLE IMPRESE – ART.1 D.L. SOSTEGNI

Beneficiari del Contributo.

Sono beneficiari del contributo i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa che abbiamo contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Ammontare complessivo dei ricavi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Ammontare medio mensile dei ricavi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni o che attivino la partita IVA dopo l’entrata in vigore del D.L. Sostegni.

Entità del Contributo.

Ai beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perso calcolato applicando una percentuale, variabile a seconda dei ricavi complessivi 2019 del beneficiario, alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e ammontare medio mensile dei ricavi 2020, le percentuali applicabili a tale differenza sono pari al:

  • 60% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 non superiori a 100 mila €
  • 50% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 100 e 400 mila €
  • 40% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 400 mila € e 1 milione di €
  • 30% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 1 milione di € e 5 milioni di €
  • 20% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 5 milioni di € e 10 milioni di €

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 1.000€ per le persone fisiche o 2.000€ per gli altri soggetti, e non superiore a 150 mila €.

Il contributo è esente da ogni forma di tassazione e onere fiscale (tasse sui redditi, IRAP, ecc.) e a scelta irrevocabile del beneficiario può esser fruito o con erogazione diretta sul proprio conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare solo in compensazione tramite modello F24.

Modalità di richiesta del contributo.

Istanza da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica disposta con specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

PROROGA DEI TERMINI PRECOMPILATE IVA – ART.1 D.L. SOSTEGNI

Il comma 10 dell’Art.1 del D.L. Sostegni proroga a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, e dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione della bozza della dichiarazione annuale IVA.

INCREMENTO FONDO LAVORATORI AUTONOMI – ART.3 D.L. SOSTEGNI

Il Decreto aumenta di 1.500 milioni di € la dotazione del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, e dai professionisti, che abbiano percepito un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000€ ed abbiano subito nel 2020 un calo complessivo dei ricavi non inferiore al 33% dei ricavi 2019.

SOSPENSIONI ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE, STRALCIO CARTELLE FINO A 5.000€ – ART.4 D.L. SOSTEGNI

L’art.4 del D.L. Sostegni prevede le seguenti misure:

  • Sospensione fino al 30 aprile 2021 dei termini di versamento derivanti da cartelle o avvisi esecutivi tributari e non.
  • Rottamazione e saldo e stralcio:

o  il pagamento delle rate 2020 può esser effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021

o  il pagamento delle rate 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 può essere effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

  • Annullamento automatico di tutti i debiti tributari e non d’importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino ad €.5000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2010, dovuti da persone fisiche o da soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ditte non individuali, ecc.) che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino ad €.30.000,00.

 

RIDUZIONE ONERI BOLETTE ELETTRICHE – ART.6 D.L. SOSTEGNI

Il D.L. prevede uno specifico stanziamento di risorse per consentire all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di disporre per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta da utenze non domestiche connesse in bassa tensione con riferimento alle voci di spesa delle bollette elettriche “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

RIDUZIONE ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV – ART.6 D.L. SOSTEGNI

Per l’anno 2021 per le strutture ricettive e le attività che somministrano al pubblico alimenti e bevande è riportato uno sconto del 30% per il pagamento del Canone Speciale RAI.
Il testo, inoltre, concede un credito di imposta pari al 30% di quanto pagato a chi ha già effettuato il bonifico.
Attenzione! Il Ministro del Turismo Garavaglia ha precisato che l’esonero totale del canone RAI sarà confermato in fase di conversione in legge del decreto.

 

ESENZIONE COSAP – ART.29 D.L. SOSTEGNI.

E’ prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione del pagamento della COSAP per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e di chi esercita attività mercatale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.

  • Trattamenti d’integrazione salariale (FIS e CIG in deroga) e blocco dei licenziamenti – Art.8 D.L. Sostegni.
  • Indennità per i lavoratori stagionali del turismo – Art.10 del D.L. Sostegni.
  • Disposizioni in materia di NASpI – Art.16 del D.L. Sostegni.
  • Proroga o rinnovo contratti a termine – Art. 17 del D.L. Sostegni

 

TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI – ART.8 D.L. SOSTEGNI

  • Possibilità di richiedere causa Covid19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.
  • Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi è prorogato fino al 30 giugno 2021 con estensione del blocco fino al 31 ottobre 2021 per le sole imprese che utilizzino i trattamenti d’integrazione salariale.

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO – ART.10 D.L. SOSTEGNI.

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, che abbiano svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per almeno 30 giornate, che non siano titolari, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, di pensione, NASPI o rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.
  • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo in possesso cumulativamente dei sottoelencato requisiti è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro:

o    Titolarità nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del D.L. Sostegni di uno o più contratti a tempo determinato nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionali nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, di pensione o rapporto di lavoro dipendente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI – ART.16 D.L. SOSTEGNI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASPI è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di aver maturato 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE – ART.17 D.L. SOSTEGNI.

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’art.19 del Dlgs 81/2015.

EMERGENZA CORONAVIRUS – CIRCOLARE COVID19 DEL 4 MARZO 2021 – Nuovo DPCM del 2 marzo 2021 valido fino al giorno 6 aprile 2021 – le regole per Pasqua

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 4 MARZO 2021

Nuovo DPCM del 2 marzo 2021 valido fino al giorno 6 aprile 2021 – le regole per Pasqua

Il 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in materia di contenimento della diffusione della Pandemia Covid19.
Il nuovo DPCM ha validità in tutt’Italia a partire dal giorno 6 marzo 2021 fino al giorno 06 aprile 2021 e pertanto, in combinazione con il Decreto Legge n°15 del 23 febbraio 2021 (quello del divieto di spostamento tra le Regioni italiane), detta le regole che si dovranno rispettare per tutto il mese di marzo e nella settimana di Pasqua.

Per quanto ci riguarda, essendo la Liguria per il momento in zona Giallail nuovo  DPCM, fino a quando non cambia la classificazione della Liguria, non introduce novità rispetto a quanto illustrato nella nostra ultima Circolare del 1° marzo 2021, cui si rinvia per le norme che interessano le nostre imprese.

In sintesi gli aspetti per noi più importanti introdotti dal nuovo Decreto sono:

·         La classificazione delle Regioni (o di parti delle Regioni, singoli comuni o intere province) in quattro zone a rischio di diffusione del contagio progressivamente crescente (zona Bianca, Gialla, Arancione o Rossa) in cui si applicano misure restrittive progressivamente più stringenti.

·         La possibilità di spostamento per vacanza tra le Regioni italiane, ovvero la possibilità che gli italiani possano venire in Liguria per vacanza!  Per capire se in questo periodo di tempo (dal 6 marzo al 6 aprile) sia possibile per gli italiani venire in vacanza in Liguria si deve considerare che cosa stabilisce il Decreto Legge n.15 del 23 febbraio 2021 (DL 15/2021) e il nuovo DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo che nel mentre il Governo non adotti altri provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli ad oggi vigenti:

o    Ai sensi del DL 15/2021(richiamato all’art.2 del DPCM 2 marzo 2021) fino al giorno 27 marzo incluso E’ VIETATO OGNI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona bianca, gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
Pertanto fino al 27 marzo non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria se la nostra regione resterà in zona bianca o gialla, altrimenti saranno vietati anche gli arrivi per vacanza provenienti dai comuni liguri.

o    Dal 28 marzo al 06 aprile, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, la possibilità di spostamento tra Regioni italiane per vacanza dipenderà dalla loro classificazione in zone di rischio nel senso che: ci si potrà spostare da e si potrà andare in Regioni classificate zona bianca o gialla, e sarà vietato spostarsi da o andare in Regioni classificate zona arancione o rossa.  Ad esempio se la Liguria sarà classificata zona arancione o rossa nessun italiano potrà venire in Liguria per vacanza indipendentemente dalla classificazione della Regione da cui proviene, così come se anche la Liguria sarà classificata zona bianca o gialla lombardi e piemontesi non potranno, ad esempio, venire in Liguria per vacanza se la loro regione o la loro provincia o il loro comune di provenienza sarà classificato in zona arancione o rossa.
Importante! Quando si conosceranno le classificazioni per zone di rischio delle Regioni italiane che consentano di sapere se per Pasqua gli italiani (in particolare lombardi e piemontesi) potranno venire per vacanza in Liguria? Sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 la decisone sulla classificazione per zone di rischio delle Regioni italiane valida per il periodo pasquale si conoscerà, se non cambiano nel mentre le norme, presumibilmente tra il 25 e il 27 marzo 2021.

ALLEGATI

·         DPCM 2 marzo 2021

·         Circolare UPA del 1 marzo 2021

Upa Informa – Conversione in legge del decreto “milleproroghe” 31 dicembre 2020 n. 183 – legge 26 febbraio 2021 n.21 – Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021

Upa informa

Circolare del 03 marzo 2021

Conversione in legge del decreto “milleproroghe” 31 dicembre 2020 n. 183 – legge 26 febbraio 2021 n.21 – Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021

Milleproroghe_2021_prevenzione_incendi_1

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” per l’anno 2021. Di seguito, le novità di interesse per le imprese ricettive e termali, in materia di fisco, sicurezza e gestione di impresa.

Importante! Prevenzione incendi (articolo 1, comma 4-octies) Proroga presentazione SCIA parziale al 30 giugno 2021

Viene sostituita la lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, al fine di consentire una proroga dei termini per completare gli adeguamenti di prevenzione incendi.
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, possono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2022.

La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2021 risulti presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito.

Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994), è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per gli adeguamenti alle seguenti prescrizioni: 9 – impianti elettrici; 11.2 – estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 – segnaletica di sicurezza; 14 – gestione della sicurezza; 15 – addestramento del personale; 17 – istruzioni di sicurezza. Per i restanti punti della regola tecnica, i rifugi dovranno completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2023.

 Cordiali saluti

CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021

Proroga del divieto di spostamento tra Regioni italiane al 27 marzo 2021

Il 23 febbraio ’21 il Governo italiano ha adottato un nuovo Decreto Legge il DL n°15 del 23 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 23/2/2021 e vigente, su tutto il territorio italiano, a partire da mercoledì 24 febbraio 2021.

In sintesi per quanto di nostro interesse il DL 15/2021 prevede:

·         Nel periodo 24 febbraio – 27 marzo 2021 il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i  territori delle regioni e province autonome italiane a prescindere dalla loro classificazione in zone rosse, arancione, gialle o bianche ad eccezione degli spostamenti, documentati con autocertificazione (quella  fino ad oggi utilizzata), dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
In ogni caso è comunque consentito, in tutto il periodo di tempo suddetto e tra tutti i territori regionali o delle province autonome a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  Questo significa che:

o    fino al 27 marzo non ci possono essere in tutte le tipologie di strutture ricettive arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia. Quando la Liguria sarà inserita in zona gialla saranno possibili solo arrivi dagli altri comuni liguri.

o    E’ possibile spostarsi verso le seconde case ma solo se si è in grado di dimostrare di averne titolo da prima del 14 gennaio ovvero se si è in possesso di un atto stipulato presso un notaio (ad es.: il titolo di proprietà di una casa) o di una scrittura privata registrata (ad es. un contratto di affitto) entrambe registrate prima del 14 gennaio 2021. Il possesso dei suddetti titoli di godimento della seconda casa può anche essere documentato con autocertificazione la cui veridicità sarà verificata dalle autorità di controllo. Non è pertanto possibile accogliere negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) per motivi di vacanza clienti dopo il 14 gennaio 2021 fino al 27 marzo 2021.

·         Solo nelle zone gialle, all’interno del territorio regionale, e nelle zone arancione, all’interno del proprio comune, fino al 27 marzo sarà possibile  spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
Nelle zone arancione sarà comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provinciaGli spostamenti suddetti fino al 27 marzo saranno comunque vietati nelle zone rosse.

Infine ricordiamo che tutta la Liguria, con esclusione degli ambiti territoriali di Sanremo e Ventimiglia per i quali valgono fino al giorno 5 marzo 2021 misure più restrittive adottate con propria Ordinanza dal Governatore della Regione Liguria,  fino al giorno 27 febbraio è classificata zona Arancione, in cui si applicano le norme di cui alla nostra Circolare del 13 Febbraio che si allega per conoscenza.

·         Clienti stranieri

vi invitiamo a guardare periodicamente il sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio costantemente aggiornato in merito alle procedure da adottare con i clienti stranieri, sezione “Focus coronavirus” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Allegati:  DL n°15/2021 e Circolare UPA del 13 Febbraio 2021

Circolare del 17 febbraio 2021 – Upa informa

Upa informa

Circolare del 17 febbraio 2021

     Argomenti:

Ø  DIFFERIMENTO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2021 AL 31 MARZO 2021
Ø  Conversione in legge del DL Natale (DL 178/2020). Novità sul bonus affitti
Ø  Tax credit canoni di locazione: un nuovo modello per la cessione
Ø  Legge di Bilancio – novità per le imprese
Ø  Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale – Circolare MISE
Ø  DL Ristori. Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori COVID 19. Circolare INPS 24/202
Ø  FATTURAZIONE ELETTRONICA – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Allegati:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

Circolare MISE 29 gennaio

Circolare INPS 24 dell’11 febbraio 2021

Nuovo schema di Fatturazione Elettronica_Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Confindustria

Legge di Bilancio 2021

DIFFERIMENTO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2021 AL 31 MARZO 2021

Il Consiglio di Amministrazione RAI, riunitosi ieri a Roma, ha differito, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, concedendo, di fatto, una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione. La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che molti abbonati speciali sono tra i soggetti che hanno subìto e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche dell’epidemia.

Conversione in legge del DL Natale (DL 178/2020). Novità sul bonus affitti
Per l’accesso all’agevolazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 la verifica della riduzione del fatturato va fatta sul 2019

E’ stata pubblicata in GU n. 24 del 30 gennaio, la legge di conversione del DL Natale (DL 172/2020) che,  all’articolo 2 bis interviene sulla disciplina del Bonus affitti ex art. 28 DL 34/2020.

In particolare, viene precisato – come da noi richiesto – che per il riconoscimento del credito di imposta per i mesi da gennaio ad aprile 2021, la condizione di riduzione di fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019.

A riguardo si ricorda che l’art. 28 del DL Rilancio prevede come condizione di accesso all’agevolazione la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La legge di Bilancio 2021, all’art. 1 co. 602 ha previsto, per le  imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, l’estensione dell’agevolazione fino al 30 aprile 2021. Ai fini della verifica della spettanza dell’agevolazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, in base a quanto previsto dall’art. 2bis del DL 178/2020, la diminuzione di fatturato dovrà essere calcolata rispetto allo stesso mese del 2019 (e non del 2020).

Tax credit canoni di locazione: un nuovo modello per la cessione
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021

Il perché nell’ultima legge di bilancio che ha allungato i termini dell’agevolazione fiscale in favore delle imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator

Dalla proroga al 30 aprile 2021 alla riprogettazione: questa l’origine del restyling del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, inaugurati dai Dl “Cura Italia” e “”Rilancio” e riguardanti i canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65, Dl n. 18/2020), aziende e immobili a uso non abitativo (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare, quelli maturati dalle imprese turistico ricettive, dai tour operator e dalle agenzie di viaggio, cioè gli operatori del settore più colpito dalla seconda ondata pandemica.

Il provvedimento dell’Agenzia del 1° luglio 2020 aveva definito le modalità di comunicazione dell’avvenuta cessione dei tax credit, che deve essere inviata, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti, utilizzando esclusivamente le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione“).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 12 febbraio 2021, pubblicato oggi, in sostituzione da oggi, 15 febbraio, di quello validato il 14 dicembre scorso (vedi articolo “Credito d’imposta canoni locazione: via libera al nuovo modello per la cessione“), che era stato predisposto per consentire l’invio della comunicazione di cessione anche tramite gli intermediari, in origine prevista solo per i diretti interessati, è stato approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti anche per i mesi fino ad aprile 2021 alle imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio, così come previsto dall’articolo 1, comma 602 del Bilancio 2021.

Fonte: Fisco Oggi

Legge di Bilancio – novità per le imprese
a cura dell’Area Politiche fiscali Confindustria

Allegato
Nota di aggiornamento  sulle novità per le imprese recate dall’ultima Legge di Bilancio 2021

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale – Circolare MISE

Con lettera circolare del 29 gennaio 2021 (prot. 26890), il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento previsti dal codice civile per le società per azioni e le società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale.

Si ricorda che nella sua formulazione originaria la norma, introdotta dal DL cd. Liquidità (n. 23/2020, art. 6), ha previsto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del c.c.), nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo, n. 4, e 2545-duodecies c.c.), in caso di perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, co. 266) è intervenuta sulla precedente formulazione per precisare che la sospensione dei suddetti obblighi opera in caso di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per dilatare fino al quinto esercizio successivo il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione.

In virtù di ciò, la circolare ha chiarito che “oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)” escludendo in toto “che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)“.

Inoltre, lo slittamento del termine per il ripiano delle perdite al quinto esercizio successivo “non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata” ad assumere le determinazioni previste dalla legge, previo accertamento delle cause di scioglimento ad opera degli amministratori e consenso dell’assemblea (implicito o esplicito) da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

Allegato

Circolare MISE 29 gennaio

DL Ristori. Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori COVID 19. Circolare INPS 24/2021
Indicazioni INPS per fruire dell’agevolazione

Allegato

Circolare INPS 24 dell’11 febbraio 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nota di aggiornamento a cura di Confindustria

Si pubblica una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria concernente il nuovo schema di Fatturazione Elettronica.

Il documento raccoglie alcuni quesiti e possibili soluzioni segnalati dalla stessa Confindustria per i quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito puntuale risposta.

Si riportano, inoltre, i collegamenti alle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica e alla Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1

Allegati

Nuovo schema di Fatturazione Elettronica – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Confindustria
Guida_compilazione-FE_18 12 20

E-fattura per clienti stranieri: aggiornate le Faq sul tema

La sezione con le domande più frequenti sullo specifico argomento viene costantemente monitorata per garantire il potenziamento dell’attività di assistenza a favore dei contribuenti

L’Agenzia chiarisce ulteriormente come predisporre una fattura elettronica, tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, nei confronti di clienti finali stranieri senza codice fiscale italiano. Lo fa attraverso l’aggiornamento delle Faq inserite all’interno dell’apposita sezione dell’area tematica specificamente dedicata alla e-fattura.

in particolare, è stata aggiornata la Faq n. 63 del 19 luglio 2019, chiarendo che, in caso di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, non stabilito in Italia, la compilazione del campo “codice fiscale” non è obbligatoria. La domanda riguarda la predisposizione di una e-fattura nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva. L’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica, e non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro). La fattura elettronica dovrà essere predisposta riportando: nel campo codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”; nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero e nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte; se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”. Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il cap straniero.

La sezione Faq viene costantemente aggiornata per rendere sempre più efficace l’attività di assistenza a favore dei contribuenti, mettendo a disposizione di cittadini, operatori e associazioni di categoria le soluzioni ai dubbi più frequenti.

Fonte: Fisco Oggi

Upa informa – Circolare del 18 gennaio 2021

Upa informa

Circolare del 18 gennaio 2021

     Argomenti:

Ø  CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021. Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione

Ø  Proroga classificazione strutture ricettive alberghiere

Ø  Esonero contributivo per aziende che non richiedono Cassa integrazione – Chiarimenti INPS.

Ø  NOTA LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE IN TEMA DI CREDITO E FINANZA.

Ø  Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche

Ø  Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi.

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini.

Ø  Contributo a fondo perduto. La guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ø  Canone Rai speciale scadenza al 31 gennaio 2021

CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021
Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione

Nella seduta del 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il DL N.3/2021 che stabilisce una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies.
Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per il versamento delle cartelle di pagamento.
Quali atti rientrano nella sospensione al 31 gennaio 2021.

In particolare, slittano:

·         i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);

·         il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020);

·         la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Cosa accade agli atti notificati dal 1° gennaio

Il nuovo decreto si occupa anche dell’eventuale attività posta in essere dall’Amministrazione finanziaria in questi primi giorni dell’anno e più precisamente dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del decreto.

A tale proposito, è stato previsto che:

–       restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti;

–       restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo;

–       restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Proroga classificazione strutture ricettive alberghiere

Su proposta dell’Unione Provinciale Albergatori, la Giunta Regionale ha stabilito la proroga per la classificazione delle strutture ricettive, riformulando le note agli allegati “A” e “B” nello specifico alla
“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “A” delle suddette note 13 e 28:

• (13) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.

• (28) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere assolto per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.

“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “B” delle suddette note 15 e 25:

• (15) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere assolto e per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.

• (25) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.

In allegato Deliberazione Regionale n. 1087

Esonero contributivo per aziende che non richiedono Cassa integrazione – Chiarimenti INPS

L’INPS, con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, che si allega, fornisce chiarimenti in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione previsto dal DL 104/2020.

L’INPS conferma che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

L’Istituto chiarisce che:
– l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);

– l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;

– l’effettivo ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

NOTA LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE IN TEMA DI CREDITO E FINANZA
Nota di approfondimento a cura Confindustria
Si rende di seguito disponibile una nota di sintesi elaborata a cura di Confindustria delle misure in tema di Credito e Finanza contenute nella Legge di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre.

Allegati

Comunicazione n. 4/2021
C004_Nota Legge di Bilancio – Misure Credito e Finanza – gennaio 2021

Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2021

Alla luce delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1098 e 1099 della legge di bilancio 2021, con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020 relativo alle modalità di fruizione del credito d’importa per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit“).

Le modifiche riguardano la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.

L’articolo 120 del Dl n. 34/2020 (“Rilancio”), al fine di incentivare l’adozione di  misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).

Al riguardo, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che i beneficiari di tale bonus, tra gli altri, possano, anziché utilizzarlo direttamente, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1 tax credit per lavorare in salute“).
Quindi, con il citato provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta
  • le modalità e i termini con i quali i beneficiari dello sconto, anziché l’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, compresi  istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, per il tax credit “sanificazione ambienti di lavoro” è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021 ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Su questo è intervenuto l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021, la n. 178/2020 che ha stabilito che:

  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021
  • i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento odierno recepisce queste disposizioni e apporta le necessarie modifiche a quanto disposto dalla direttoriale del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

Fonte: Fisco Oggi

Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi
Circolare per richiamare l’attenzione degli Associati su alcune norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2021

E’ stata estesa fino a quindici anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI per i finanziamenti fino a 30.000 euro.

Nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l’impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni.

Viene modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100%, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore – se positivo – del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica.

Conformemente alla proroga del Temporary Framework, è stata prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.

E’ stata introdotta anche una norma transitoria per permettere la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle imprese fino a 499 dipendenti sullo strumento “Garanzia Italia” SACE. In particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie in favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021.

Altre misure riguardano le garanzie rilasciate dalla SACE, prevedendone la proroga fino al 30 giugno 2021, estendendone l’ambito di operatività della garanzia a fronte di cessioni di credito pro soluto e a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione. Viene previsto che le imprese fino a 499 dipendenti possano accedere allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI.

Le nuove norme prevedono anche la possibilità per società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico Bancario di accedere – fino al 30 giugno 2021 – ai finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini
I termini prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021

L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.
Fonte: Inail

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

Contributo a fondo perduto. La guida dell’Agenzia delle Entrate
Aggiornamento dicembre 2020

Nuovi esempi, precisazioni e una new entry dedicata alla possibilità di presentare istanza in autotutela in caso di richiesta presentata correttamente e cfp non erogato

Al passo con l’evoluzione normativa è in rete l’aggiornamento della guida “Contributo a fondo perduto” disponibile nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata alle guide fiscali, “l’Agenzia informa” e su questa rivista. Ancora più chiara e completa, la pubblicazione ha incrementato le informazioni sull’argomento fornendo ulteriori spiegazioni sulla funzionalità di consultazione delle ricevute di elaborazione e dell’esito finale delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” e su quella per l’inserimento di un nuovo Iban nel caso di storno da parte della banca del mandato di pagamento emesso dall’Agenzia a seguito di accoglimento di istanza.

Molte le precisazioni, le immagini e gli esempi inseriti per meglio districarsi all’interno della procedura. Ad esempio, è stato specificato più dettagliatamente come, in caso di utilizzo della procedura web per la gestione dell’istanza, il richiedente o l’intermediario delegato al “cassetto fiscale” o alla consultazione delle fatture elettroniche, possano verificare i dati relativi alle domande e alle rinunce presentate linkando all’indirizzo “Invii effettuati” o come conoscere l’esito finale della procedura per ogni istanza e i dati relativi ai manda di pagamento emessi con un click su “Consultazione esito – Esito del contributo Decreto Rilancio”.

La guida spiega poi come comportarsi nel caso in cui la somma non sia stata erogata dalla banca per problemi connessi all’Iban comunicato nell’istanza. Per recuperare il contributo, il beneficiario può indicare un nuovo Iban, utilizzando una specifica funzionalità presente nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile soltanto al contribuente con le credenziali Spid, la Cns o le credenziali di Fisconline o Entratel, dalla home page del sito dell’Agenzia, selezionando la voce “Area riservata” in alto a destra e “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline“.

Infine, arriva un capitolo nuovo di zecca sulla possibilità di presentare istanza in autotutela nei casi in cui, nonostante la richiesta trasmessa nei termini, il contribuente non abbia ricevuto l’accredito del contributo spettante. La guida indica in quali casi sia possibile ricorrere all’autotutela e le modalità operative. La domanda deve essere presentata con Pec alla direzione provinciale competente e firmata digitalmente oppure con firma autografa e, in questo caso, con copia del documento di identità del richiedente. L’istanza deve essere accompagnata da una nota che descriva le motivazioni per cui il contribuente ritiene di aver diritto al contributo che non gli è stato erogato.

Allegati

GUIDA FONDO PERDUTO DICEMBRE 2020

Canone Rai speciale scadenza al 31 gennaio 2021
Consultata la Direzione Rai di Genova, segnaliamo che in base  alle disposizioni Governative, essendo il canone una imposta, ad oggi non sono state previste delle riduzioni per la chiusura del 2020. Nella recente legge di Bilancio non sono stati inseriti emendamenti in materia. Qualora venissero introdotte nuove diposizioni provvederemo a comunicarlo

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 GENNAIO 2021 Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio vigenti a partire dal 16 gennaio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 GENNAIO 2021 Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio vigenti a partire dal 16 gennaio 2021

Con l’approvazione in questi giorni di tre provvedimenti, il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, il DPCM 14 gennaio 2021 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, sono state definite le nuove norme per prevenire la diffusione della Pandemia Covid19.

Cerchiamo nel modo più completo e semplice possibile di descrivere quali sono le principali norme che interessano le nostre imprese.

ALLEGATI

­   Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 – ­   DPCM 14 Gennaio 2021 – ­   Autodichiarazione

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI ITALIANE

Il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 stabilisce che nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 15 febbraio inclusi è vitato in tutt’Italia (indipendentemente dalla classificazione delle Regioni in zone bianche, gialle, arancioni o rosse) ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori delle Regioni italiane e delle province autonome fatto salva la possibilità di spostarsi solo per i seguenti motivi: comprovate esigenze di lavoro; situazioni di necessità; motivi di salute.

E’ comunque consentito il rientro, in tutto il periodo suddetto e in tutti i territori regionali a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, alla propria residenza, abitazione o domicilio.

CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE IN ZONE DI RISCHIO

In applicazione del nuovo Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 il Ministro della Salute, con propria Ordinanza del 16 gennaio 2021, ha classificato a partire dal giorno 17 gennaio incluso le Regioni Italiane nelle seguenti zone di rischio:

·         Zone Bianche: nessuna Regione

·         Zone Gialle: Basilicata, Campania, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Toscana.

·         Zone Arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia e Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria,Valle d’Aosta, Veneto.

·         Zone Rosse: Lombardia, Provincia di Bolzano, Sicilia.

LIGURIA ZONA ARANCIONE DAL 17 GENNAIO LE NORME DI NOSTRO INTERESSE

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 che colloca a partire dal giorno 17 gennaio incluso fino, al momento, al giorno 30 gennaio tutto il territorio della Regione Liguria in zona Arancione si applicano in tutta la Regione,  per quanto di nostro interesse,  le seguenti norme di cui al nuovo DPCM del 14 gennaio 2021:

·         Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

·         Possibilità di spostamento:

1.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

2.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, con mezzi pubblici o provati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro o di studio; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

3.      E’ consentito all’interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta. E’ comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provincia.

Importante! Questo significa che a partire dal 17 gennaio (e per il momento fino al 30 gennaio) non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia inclusi i comuni  della Liguria

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  a partire dal 17 gennaio sono sospese.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25 (commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 14 febbraio incluso – dal 15 febbraio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.