12/03/2026 - 09:14
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Upa informa Circolare del 07 giugno 2021

Upa informa

Circolare del 07 giugno 2021

     Argomenti:

  • Ordinanza del Ministro della Salute 4 giugno 2021. Ristorazione al chiuso in zona bianca
    (max 6 persone per tavolo conviventi fino al 21/06)
  • Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
  • Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore turistico – Bando 2021
  • Bando Voucher Digitali I4.0 – Incontro in diretta streaming dalla CCIAA Riviere di Liguria martedì 8 giugno 2021
  • WEBINAR – 10 giugno 2021 ore 9.00 – Moratoria del Credito e Finanziamenti assistiti dallo Stato
  • Tourist Card 2021 e nuova campagna Vacanza Serena – link registrazione video incontro del 27 maggio

ALLEGATI: Protocollo_Ligurian_Riviera_Vacanza_Serena – CopiaSLIDE_Ligurian_Riviera_2021_Strategia_Vacanza_Serena – Copia Informativa_Operatori_Vacanza_Sicura – Copia – LINEE-GUIDA-RIAPERTURA_28.05.2021 – CopiaMoratoria_Credito_e _finanziamenti _dello_Stato – Copia

Ordinanza del Ministro della Salute 4 giugno 2021. Ristorazione al chiuso in zona bianca (max 6 persone per tavolo fino al 21/06)
Vi segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza 4 giugno 2021 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”.
Il provvedimento, entrato in vigore ieri, prevede all’articolo 1 “Fino al 21 giugno 2021, in zona  bianca  il  consumo  al  tavolo negli spazi al chiuso e’ consentito per le attivita’ dei  servizi  di ristorazione per un massimo di sei  persone  per  tavolo,  salvo che siano tutti conviventi”.
Cliccare QUI per il testo del provvedimento.
Ricordiamo inoltre che da lunedì 7 giugno la Liguria è classificata zona bianca, pertanto non si applica più il coprifuoco

Per le Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie)
.

Si trasmette, in allegato alla presente, l’aggiornamento delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio scorso.

Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)

 NOVITA’!

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere l’Italia come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceoSi precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Link utili:
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore turistico – Bando 2021

La giunta regionale della Liguria ha approvato il bando 2021 per l’erogazione dei bonus assunzionali per le imprese del turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo.
A partire dal 22 giugno prossimo le imprese del comparto potranno presentare le domande per i bonus assunzionali che avranno una dotazione iniziale di 1,9 milioni di euro.

Le imprese che potranno beneficiare dei bonus sono quelle che assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato di durata non inferiore ai 4 mesi o con contratto subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 15 marzo 2021 (domande da presentare tra il 22 giugno e il 31 dicembre 2021).

Importante!
Inoltre, ed è una novità di quest’anno, possono chiedere i bonus anche le imprese turistiche che abbiano provveduto ad assumere tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata da parte della Regione dell’avviso legato al Patto del lavoro nel settore del Turismo varato a luglio 2019, determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria, non siano riuscite per tempo a presentare la domanda alla Filse. Occorre che queste ultime imprese, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga o ad altre forme di integrazione salariale abbiano stipulato un contratto di lavoro di almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva senza sospensione e/o riduzione di orario di almeno quattro mesi anche non continuativi (domande da presentare tra il 22 giugno e il 23 luglio 2021).

Gli importi dei bonus assunzionali sono così assegnati: 3 mila euro a chi assume personale con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 4 mesi; 4.500 euro (erano 4 mila nel 2020) a chi assume con contratti a tempo determinato o somministrazione da 6 mesi (erano 5 mesi nel 2020) fino ad un anno; 6 mila euro a chi assume personale a tempo indeterminato.

Avviso al seguente link:

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/217-por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2021.html?view=publiccompetition&id=217:por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2021

 

Bando Voucher Digitali I4.0
Con la presente si segnala che il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un evento gratuito per il lancio del nuovo Bando Voucher Digitali I4.0 (contributi a fondo perso per acquisti in materia digitale) durante il quale saranno illustrate tutte le novità e le procedure per la corretta presentazione della domanda.
L’incontro si svolgerà in diretta streaming dalla CCIAA Riviere di Liguria martedì 8 giugno 2021 a partire dalle ore 09:30.

Tutti i dettagli per l’iscrizione all’evento sono pubblicati alla pagina istituzionale del sito camerale: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=943

 

WEBINAR – 10 giugno 2021 ore 9.00 – Moratoria del Credito e Finanziamenti assistiti dallo Stato – Le novità del DL Sostegni bis a supporto della crescita

Si segnala che Giovedì 10 Giugno 2021 – ore 9.00/10.30 si terrà un webinar dal titolo “Moratoria del Credito e Finanziamenti assistiti dallo Stato – Le novità del Dl Sostegni bis a supporto della crescita”.
La moratoria del credito al 31 dicembre 2021 e la proroga ed estensione delle garanzie sui finanziamenti da 6 a 10 anni sono alcune delle novità in tema di liquidità per le imprese che emergono dalle norme introdotte dal decreto “Sostegni bis” e che saranno oggetto di analisi del webinar.
Il DL introduce, inoltre, nuovi strumenti di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di Garanzia PMI, sui portafogli di finanziamenti concessi a imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo o altri programmi di investimento a medio e lungo termine nonché su portafogli di obbligazioni emesse dalle Imprese.

Attraverso il bottone presente sulla locandina in allegato è possibile iscriversi.

 

Tourist Card 2021 e nuova campagna Vacanza Serena

Si condivide al seguente link il materiale grafico da utilizzare per dare visibilità all’iniziativa e si allegano i documenti illustrativi del progetto

https://shared-assets.adobe.com/link/d8a43e3d-c4af-4260-6c86-4791be5c9554


Link registrazione video incontro del 27 maggio presentazione del progetto:
https://youtu.be/bfwyCrsnL6E

 

Con l’occasione si conferma la validità della tourist card per tutte le agevolazioni a partire dal 1° giugno 2021, ivi compresi i mezzi TPL.

L’attivazione di ciascuna card avverrà alternativamente manualmente o tramite codice QR.
Il sito www.ligurianriviera.it sarà attivo in diretto collegamento con l’omonima app.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 Accordo UPA – Tamponi rapidi clienti stranieri

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021

ACCORDO_UPA_TAMPONI_RAPIDI_CLIENTI_STRANIERI

Buongiorno a tutti,

L’UPA ha siglato alcuni accordi con alcuni Centri Medici della Provincia di Savona al fine di poter fornire un servizio di tamponi rapidi per i turisti stranieri che ne avessero necessità.

Di seguito nominativi delle strutture convenzionate, località e modalità operative.


ACCORDO UPA
 – CONSORZIO LIGURIA SALUTE

Centri salute che erogheranno il servizio: Alassio Salute; Pietra Medica; Finale Salute.

Giorni ed orari in cui il servizio sarà erogato presso i centri salute o, su richiesta, direttamente presso la struttura ricettiva:

  • Tutti i giorni feriali della settimana dalle ore  10  alle ore 17( Finale Ligure 12-13)
  • Il sabato e la domenica dalle ore 9  alle ore 12
  • I giorni prefestivi e festivi(che non siano sabato o domenica) dalle ore 9 alle ore 12

Modalità di prenotazione del servizio da parte della struttura ricettiva o del cliente straniero della stessa:

  • In via Ordinaria la prenotazione deve essere effettuata, o direttamente dalla struttura ricettiva o dal cliente della stessa, entro 36 ore dal giorno di somministrazione del tampone utilizzando alternativamente i seguenti canali di comunicazione:

MAIL :

TELEFONO

    • numero telefonico diretto del centro salute:
      • 346.1635400 per Alassio Salute e Finale Salute
      • 347.7499539-347.9443740 per  Pietra Medica
  • In via Straordinaria e nei casi imprevedibili di urgenza indifferibile sarà possibile richiedere  la  somministrazione del tampone in giornata utilizzando il numero di telefono diretto del centro salute di cui al punto precedente

Esito del Tampone Rapido.

L’esito del tampone rapido sarà rilasciato edito in lingua inglese direttamente al cliente entro 15 minuti  dalla sua esecuzione.

Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10

 

ACCORDO UPA – CENTRO MEDICO SAN NICOLO’  Albisola Superiore

Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10

Siamo disponibili ad  eseguire tampone Ag rapidi anche per cerimonie.

Per info e prenotazioni

 019 489815 – 3338186387

info@centromedicosannicolo.it

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

Il 21 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.69 di conversione del Decreto Legge n.41/2021(il cosiddetto Decreto Sostegni ), la Legge n. 69/2021 ha introdotto, rispetto alla versione originale del Decreto Sostegni, alcune imporranti novità per le nostre imprese, ovvero:


Proroga del termine di versamento dell’IRAP erroneamente non versata.

L’articolo 01 del D.L. Sostegni proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP erroneamente non versata per errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio). Si rammenta che l’art. 24 del D.L. N. 34/2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, non siano tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal cosiddetto Temporary  Framework.


Contributo a fondo perduto per le start up
.

L’articolo 1-ter del D.L. Sostegni riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e  la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perso previsto dal D.L. Sostegni stesso. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.


Definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite IVA con riduzione di fatturato nel 2020.

L’articolo 5 del D.L. Sostegni consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30% rispetto al 2019), in conseguenza degli effetti economici dovuti al COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.


Rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale
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L’articolo 5-bis del D.L. Sostegni reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del D.L.  n. 23/2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Si ricorda che l’art. 6-bis del DL n. 23/ 2020 prevede, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale(società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.


Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
 nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.

L’articolo 6, comma 1 del DL Sostegni, prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.


Abolizione per l’anno 2021 del Canone RAI.

L’articolo 6, commi 5-7 del DL Sostegniesonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico,  dal versamento del canone di abbonamento RAIA chi ha già pagato il Canone RAI 2021  sarà riconosciuto un credito d’imposta di importo uguale al canone pagato.

Esenzione prima rata IMU anno 2021.

L’articolo 6-sexies del DL Sostegni esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti  titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa che abbiamo contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  1. Ammontare complessivo dei ricavi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Ammontare medio mensile dei ricavi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
  3. Siano contemporaneamente proprietari e gestori dell’immobile in cui esercitano la propria attività d’impresa.

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali.

L’articolo 6-novies del DL Sostegni al fine di consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici ,legati alla crisi pandemica in atto, impone al locatario e locatore di collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa del locatario.

 

Trattamenti d’integrazione  Salariale e Blocco dei Licenziamenti –  Art.8 D.L. Sostegni.

  • Possibilità di richiedere, causa Covid19, fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021. A tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime settimane entro il 30 giugno 2021). I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.
  • Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi prorogato fino al 30 giugno 2021 con estensione del blocco fino al 31 ottobre 2021 per le sole imprese che utilizzino i trattamenti d’integrazione salariale di cui sopra.

Dichiarazione annuale riscossione imposta di soggiorno.

L’articolo 25 comma 3bis del DL Sostegni stabilisce che la dichiarazione annuale sulla riscossione dell’imposta di soggiorno che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021. Il citato comma 3-bis innova l’art. 4, comma 1-ter del decreto legislativo n. 23/2011. Quest’ultimo pone in capo al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché l’obbligo della presentazione, per via telematica, di una dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La disposizione del DL Sostegni, come accennato, prevede che la dichiarazione per l’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021 ovvero invece che entro il 30 giugno 2021 entro il 30 giugno 2022.

Allegato:

Testo Coordinato Decreto Legge 41_2021_detto_Decreto_Sostegni

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 Adempimenti CLIENTI STRANIERI

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 Adempimenti CLIENTI STRANIERI

Modulo di localizzazione digitale clienti stranieri Passenger Locator Form dPLF
Certificazioni verdi cosiddetto Green Pass
Accordo UPA – Tamponi rapidi clienti stranieri

ALLEGATI: Accordo_UPA_Tamponi_rapidi_clienti_stranieri – MODULO_CARTACEO_CLIENTI_STRANIERI

Attenzione! Ricordiamo che le strutture ricettive hanno solo obbligo informativo verso i clienti sulla normativa vigente in Italia, no controllo, denuncia o comunicazione alle autorità competenti.  La responsabilità è totalmente dell’ospite all’arrivo in Italia.

Adempimenti clienti stranieri
Modulo di localizzazione digitale – Passenger Locator Form dPLF

La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF) digitale – dPLF, prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021, viene introdotta per tutte le persone in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto.

I passeggeri, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, Passenger Locator Form digitale – dPLF.

Adempimenti per il passeggero

A tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto e per qualunque durata, sarà richiesto di compilare il dPLF prima del proprio ingresso sul territorio nazionale seguendo le istruzioni di seguito riportate:

  • collegarsi al sito: https://app.euplf.eu/#/ 
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere “Italia” come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo

Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Per maggiori informazioni consulta il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Vedi anche la circolare 15 maggio 2021 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute

 

Cosa è il Passenger Locator Form (PLF)?

Passenger Locator Form (modulo per la localizzazione del passeggero – anche conosciuto come Passenger Locator Card) è un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull’itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in aereo.

Attenzione!
Chi è tenuto a compilare il dPFL?

Chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto.

Adempimenti per le compagnie dei mezzi di trasporto

Sarà loro compito:

  • garantire la massima diffusione alla notizia del nuovo adempimento ai passeggeri, ove possibile anche attraverso l’invio di email prima del viaggio;
  • collaborare al fine di garantire la totale adesione da parte dei passeggeri al nuovo adempimento;
  • verificare l’avvenuta compilazione del dPLF, che verrà mostrato in formato digitale (smartphone) o in copia cartacea prima di consentire l’imbarco del passeggero sul mezzo;
  • trattandosi di obbligo di legge, non consentire l’imbarco in caso di mancata compilazione

Adempimenti per equipaggi e per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto

I membri dell’equipaggio sono esonerati dalla compilazione del Passenger Locator Form esclusivamente nell’esercizio del loro lavoro, ovvero nei casi in cui l’ingresso sul territorio nazionale avviene a bordo del mezzo di trasporto sul quale si sta prestando servizio.

Data ultimo aggiornamento: 7 giugno 2021


Certificazioni verdi cosiddetto Green Pass

Per quanto riguarda gli stranieri che entrano in Italia per motivi di vacanza questi dovranno avere una certificazione verde.

In che cosa consiste la certificazione verde:  la certificazione consiste alternativamente nel possesso:

  1. o di certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 con entrambe le dosi o con una dose se il vaccino è monodose : ha una validità di nove  mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato  la vaccinazione.
  2. o di certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 con la prima dose se il vaccino necessità di richiamo : è rilasciato contestualmente alla somministrazione della prima dose ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose.
  3. o di certificato di avvenuta guarigione da Covid-19: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
  4. o di certificato di effettuazione di tampone antigenico rapido o di tampone molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, o da quelle private autorizzate e accreditate, o dalle farmacie,  ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
  • Attenzione! Ricordiamo che le cosiddette certificazioni verdi o green pass permettono gli spostamenti degli italiani in Italia per motivi di vacanza in entrata nelle o in uscita dalle Regioni classificate zona arancione o rossa. Per gli spostamenti da o verso Regioni classificate bianche o gialle gli italiani non devono avere alcun certificato, in pratica essendo, ad oggi, tutte le regioni italiane o gialle o bianche i nostri connazionali possono spostarsi per vacanza in Italia ovunque senza la necessità di alcun certificato!


Accordo UPA – Tamponi rapidi clienti stranieri

L’UPA ha siglato alcuni accordi con alcuni Centri Medici della Provincia di Savona al fine di poter fornire un servizio di tamponi rapidi per i turisti stranieri che ne avessero necessità.

Di seguito nominativi delle strutture convenzionate, località e modalità operative.

ACCORDO UPA – CONSORZIO LIGURIA SALUTE

Centri salute che erogheranno il servizio: Alassio Salute; Pietra Medica; Finale Salute.

Giorni ed orari in cui il servizio sarà erogato presso i centri salute o, su richiesta, direttamente presso la struttura ricettiva:

  • Tutti i giorni feriali della settimana dalle ore  10  alle ore 17( Finale Ligure 12-13)
  • Il sabato e la domenica dalle ore 9  alle ore 12
  • I giorni prefestivi e festivi(che non siano sabato o domenica) dalle ore 9 alle ore 12

Modalità di prenotazione del servizio da parte della struttura ricettiva o del cliente straniero della stessa:

  • In via Ordinaria la prenotazione deve essere effettuata, o direttamente dalla struttura ricettiva o dal cliente della stessa, entro 36 ore dal giorno di somministrazione del tampone utilizzando alternativamente i seguenti canali di comunicazione:

MAIL :

TELEFONO

    • numero telefonico diretto del centro salute:
      • 346.1635400 per Alassio Salute e Finale Salute
      • 347.7499539-347.9443740 per  Pietra Medica
  • In via Straordinaria e nei casi imprevedibili di urgenza indifferibile sarà possibile richiedere  la  somministrazione del tampone in giornata utilizzando il numero di telefono diretto del centro salute di cui al punto precedente

Esito del Tampone Rapido.

L’esito del tampone rapido sarà rilasciato edito in lingua inglese direttamente al cliente entro 15 minuti  dalla sua esecuzione.


Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10

ACCORDO UPA – CENTRO MEDICO SAN NICOLO’  Albisola Superiore

Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10

Siamo disponibili ad  eseguire tampone Ag rapidi anche per cerimonie.

Per info e prenotazioni

019 4898153338186387

info@centromedicosannicolo.it

ACCORDO UPASANTA LUCIA MEDICAL SRL – CURA POLO SANITARIO di Toirano

 

PRESTAZIONI a tariffa scontata per STRUTTURE RICETTIVE AFFILIATE ALL’UPA SV:

Tampone antigenico per SARS-CoV-2 Euro 25,00

 

con rilascio della “Certificazione Verde” per COVID-19 emessa dal Laboratorio Bianalisi Spa e referto in formato cartaceo o digitale, valido per 48 ore dall’orario dell’esecuzione dell’esame, in italiano e in lingua inglese, consegnati entro le 24 ore dell’esecuzione dell’esame in conformità ai requisiti richiesti dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n 52. Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV.

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria

Per prenotare il tampone telefonare al numero diretto 0182 1986060.

Al momento della prenotazione è necessario comunicare i riferimenti alla presente convenzione ed il nominativo della struttura ricettiva.

 

www.curapolosanitario.it

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID 19 DEL 20 MAGGIO 2021 Nuove Regole per favorire la ripartenza delle attività economiche

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID 19 DEL 20 MAGGIO 2021 Nuove Regole per favorire la ripartenza delle attività economiche

Il 18 maggio il Governo italiano ha approvato un nuovo Decreto Legge, il D.L. n°65 del 18 maggio 2021 detto Decreto Ripartenza Bis (in allegato alla presente Circolare) , con il quale sono state introdotte nuove regole che consentono la ripresa delle attività economiche ed il ritorno alle abitudini di vita pre pandemia COVID 19.

Per quanto ci riguarda, considerando che la nostra provincia come tutta la Liguria è attualmente in zona gialla con la previsione di passare in zona bianca a partire dal giorno 7 giugno, le principali novità introdotte dal D.L. Ripartenza Bis sono:

  1. Coprifuoco.

Il coprifuoco, ovvero il divieto di spostarsi dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, si applica:

·       Dal 18 maggio al 6 giugno dalle ore 23.00 alle ore 5.00.

·       Dal 07 giugno al 20 giugno dalle ore 24.00 alle ore 5.00

·       Dal 21 giugno il coprifuoco cessa di applicarsi e pertanto ci potrà sempre spostare senza limitazioni di orario.

Nelle Regioni classificate zona bianca il coprifuoco non sia applica, pertanto se dal 7 giugno la Liguria diventerà, come ad oggi previsto, zona bianca,  in Liguria il coprifuoco cesserà di applicarsi a partire dal giorno 7 giugno compreso.

B.      Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie).

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi  di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche al chiuso, nel rispetto dei limiti di orari  agli  spostamenti  di  cui all’eventuale coprifuoco, nonché degli specifici  protocolli e linee guida vigenti.

  1. Attività commerciali all’interno dei  mercati e dei centri commerciali.

Dal 22 maggio 2021 le attività’ degli  esercizi commerciali  presenti  all’interno   dei   mercati   e   dei   centri commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono  svolgersi  anche  nei  giorni festivi e prefestivi.

  1. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere.
  • Dal 24 maggio 2021 le palestre possono riprendere le loro attività nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida.
  • Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività in piscine e centri natatori anche in impianti al coperto.
  • Dal 1° luglio 2021 sono altresì consentite le attività dei centri benessere.

  1. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad attività differente.

  1. Parchi Tematici e divertimento.

Dal 15 giugno sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

  1. Centri culturali, ricreativi e sociali.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, ricreativi e sociali.

  1. Feste e Cerimonie civili o religiose.

Dal 15 giugno 2021 sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel  rispetto di protocolli e linee guida  vigenti  e con  l’obbligo che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi (alternativamente o certificato di avvenuta vaccinazione o certificato di guarigione dal Covid o tampone negativo).

Attenzione!

  1. Certificazioni verdi cosiddetto Green Pass.

Le cosiddette certificazioni verdi o green pass permettono gli spostamenti degli italiani in Italia per motivi di vacanza in entrata nelle o in uscita dalle Regioni classificate zona arancione o rossaPer gli spostamenti da o verso Regioni classificate bianche o gialle gli italiani non devono avere alcun certificato, in pratica essendo, ad oggi, tutte le regioni italiane o gialle o bianche i nostri connazionali possono spostarsi per vacanza in Italia ovunque senza la necessità di alcun certificato!

Invece per quanto riguarda gli stranieri che entrano in Italia per motivi di vacanza questi dovranno avere una certificazione verde.

In che cosa consiste la certificazione verde:  la certificazione consiste alternativamente nel possesso:

A.        o di certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 con entrambe le dosi o con una dose se il vaccino è monodose : ha una validità di nove  mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato  la vaccinazione.

B.        o di certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 con la prima dose se il vaccino necessità di richiamo : è rilasciato contestualmente alla somministrazione della prima dose ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose.

C.         o di certificato di avvenuta guarigione da Covid-19: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

D.        o di certificato di effettuazione di tampone antigenico rapido o di tampone molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, o da quelle private autorizzate e accreditate, o dalle farmacie,  ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Allegato:

DL_Riaperture_Bis_n._65_del_18_maggio_2021

Upa informa Circolare del 18 maggio 2021

Upa informa

Circolare del 18 maggio 2021

Gentili Associati,

con la presente Si informa che il Consiglio regionale della Regione Liguria ha approvato il Disegno di legge 67 “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32” (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche), di seguito il comunicato stampa inviato dagli  uffici regionali:

Modifiche alla Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive

ll provvedimento inserisce una serie di modifiche rispetto alla disciplina degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico per adeguare la normativa regionale alle novità inserire a livello nazionale nel Bilancio di previsione 2021 relative alla disciplina delle locazioni brevi e al sistema delle sanzioni. In particolare a livello nazionale la normativa dispone che se il locatore ha un numero massimo di 4 appartamenti da utilizzare per la locazione breve sul territorio nazionale può applicare il regime fiscale della cedolare secca, in quanto si presume che non si tratti di un’attività in forma imprenditoriale. La normativa regionale si adegua, dunque, alle nuove disposizioni nazionali ed elimina il limite massimo di appartamenti ammobiliati a uso turistico che possono essere affittati da un soggetto nello stesso Comune (fino ad oggi c’era il limite di tre) e non ci sarà nessun limite a livello regionale. Il provvedimento, inoltre, introduce il divieto di ospitalità nelle strutture diverse da quelle ricettive definite per legge: fra le strutture vietate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano tende, prefabbricati, barche, camper, caravan e furgoni. Il testo, inoltre, inserisce nuove misure per contrastare l’abusivismo da parte di chi gestisce strutture ricettive non classificate: fino ad oggi la sanzione scattava solo quando i funzionari regionali e comunali riuscivano ad accertare la violazione verificando la presenza di ospiti nella struttura, una situazione  che si verifica difficilmente, e non c’era una specifica disposizione che vietasse, oltre che di ospitare clienti, anche di offrire ospitalità nella struttura, opportunità che si promuovono in qualunque modo, anche on line. L’accertamento sarà, dunque, più agevole e la lotta all’abusivismo diverrà più efficiente ed efficace. Vengono, infine, definite le sanzioni nei casi di abusivismo.

si invia in allegato:

  1. L.R.8_2021 in vigore dal 20 maggio 2021
  2. Circolare Regionale

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID 19 DEL 30 APRILE 2021 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID 19 DEL 30 APRILE 2021 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE
Attenzione nuove Disposizioni! Prorogate misure di contenimento arrivi da Paesi europei fino al 15 maggio

Il Ministro della Salute Speranza, con l’ordinanza del 29 aprile ha prorogato di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei  e da Paesi extra europei a basso rischio.
In generale, chi proviene da questi Paesi e non ha un certificato di avvenuta vaccinazione o un certificato di guarigione dal Covid (validità 6 mesi), può entrare in Italia solo alle seguenti condizioni:

·       sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia (risultato negativo)

·       sottoporsi a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico , alla sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni (Paesi europei) o 10 giorni (Paesi extra europei)

·       sottoporsi al termine dell’isolamento a un ulteriore tampone molecolare o antigenico

·       comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso

Tale Ordinanza prevede che fino al 15 maggio è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.
Indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico è previsto un periodo di cinque (5) giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora o struttura ricettiva, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio turisti@asl2.liguria.it.
È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.

È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio .

Contatti delle Aziende sanitarie

Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Allegati: LINEE GUIDA REGIONI RIAPERTURA

Gentili Associati,

Vi trasmettiamo in allegato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta di ieri, 28 aprile, e inviate al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e ai Ministri Gelmini e Speranza.

Segnaliamo che non ci sono particolari variazioni che riguardano il nostro settore, in particolare evidenziamo che la disposizione dei tavoli rimane invariata, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso.

La dicitura all’interno del documento: (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) fa riferimento solo ad un’eventuale ipotesi di distanziamento, da adottare unicamente al cambio di zona di appartenenza rossa o arancione, e in ogni caso dovrà essere convalidata da un nuovo DPCM.

ll documento riguarda i seguenti settori:

·    Ristorazione e cerimonie

·    Attività turistiche e ricettive

·    Cinema e spettacoli dal vivo

·    Piscine termali e centri benessere

·    Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

·    Commercio

·    Musei archivi e biblioteche

·    Parchi tematici e di divertimento

·    Circoli culturali e ricreativi

·    Congressi e grandi eventi fieristici

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 27 aprile 2021

Upa informa

Circolare del 27 aprile 2021

     Argomenti:

Ø  Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

  • Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione
  • Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
  • Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
  • Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza
  • DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021
  • CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
    – Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS
    – Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo
    – Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Ø  Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

  • Promemoria SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – differimento del pagamento al 30 giugno 2021
  • Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

Per accedere alla registrazione vi invitiamo ad inviarci una mail di richiesta.

Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione

ricordiamo che con deliberazione 124/2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha reso operativa la misura prevista dall’art. 6 del ‘DL Sostegni’ che consiste nella riduzione degli oneri amministrati nelle bollette elettriche delle utenze non domestiche connesse in Bassa Tensione (BT), attraverso la ridefinizione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema (senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile).

 

L’agevolazione si applica ai consumi di competenza nei 3 mesi aprile – maggio – giugno 2021.

 

A titolo puramente indicativo riportiamo nella tabella seguente una valorizzazione di massima del beneficio per differenti livelli di consumo mensile (per utenze in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW).

 

Consumo mensile

Pmax Impegnata

Risparmio su totale fattura (IVA compresa)

[kWh/mese]

[kW]

[€/mese]

[%]

5.000

25

– 140

-14%

10.000

40

– 230

-12%

30.000

80

– 470

-9%

 

Sottolineiamo nuovamente che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

 

Il Consorzio Luce resta a Vs disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.

Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
L’Ade conferma il diritto alla fruizione dell’agevolazione per canoni 2020 pagati nel 2021

Vi segnaliamo la risposta ad interpello n. 263 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate in cui l’istituto ribadisce quanto già specificato durante Telefisco relativamente al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020): la società che nel 2021 versa i canoni relativi alle mensilità 2020,  matura il diritto alla fruizione del credito fiscale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

 In Allegato

Agenzia delle Entrate_Risposta_263_del_19_aprile_2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65

Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

Fonte: Inps

Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza

Anticipo di alcune misure in materia di crisi d’impresa per far fronte all’emergenza sanitaria, come le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento ed in tema di transazione fiscale, la sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale, nonché la proroga delle segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità intervenute negli ultimi mesi in materia di crisi d’impresa, di seguito sinteticamente illustrate.

Come noto, l’entrata in vigore della riforma in materia di crisi d’impresa è stata posticipata, per tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, al:

·       1° settembre 2021, per quel che riguarda l’operatività del Codice della crisi d’impresa[1] (art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020);

·       termine di approvazione dei bilanci 2021 (in sostanza, 30 aprile 2022), per quel che riguarda l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Sono, inoltre, state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[2] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori e sempre in chiave anti-emergenza sanitaria.
In particolare, si tratta di:

disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art.7 del D.L. Liquidità);

·       misure in materia di sovraindebitamento (art.4-ter del D.L. Ristori);

·       misure in materia di transazione fiscale (art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid);

·       sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021);

·       misure in materia di segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale creditore qualificato (art.4 del D.L. Sostegni, in corso di conversione in legge).

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità conferma che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).
In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.
La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”).

Il medesimo art.106 del “Decreto Cura Italia” è stato modificato dal “D.L. Liquidità” in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell’art. 2540 c.c., di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

2. Misure in materia di sovraindebitamento

Per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure, contenute nel Codice della crisi, volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (art.4-ter del D.L. 137/2020 – cd. D.L. Ristori).
In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

·       esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti;

·       sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art.6 della legge 3/2012).
Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.
Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA.
Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l’accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

3. Transazione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’epidemia in atto, vengono stabilite modifiche agli artt. 180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” (cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020).
In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o di altri enti di previdenza quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di voto e la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli altri enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° settembre 2021.

In sostanza, quindi, si è voluto anticipare l’efficacia di tali misure, nell’ottica di favorire il debitore in questa fase di pandemia in atto.

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all’emergenza sanitaria, e verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, la legge di Bilancio 2021 (art.1, co.266, della legge 160/2020) rafforza il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

·       all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);

·       alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l’art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).
Ove invece l’assemblea sia stata già convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
In sostanza, la legge di Bilancio 2021 riscrive l’art.6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

5. Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Il D.L. 41/2021 (art.5, co.14), in corso di conversione in legge, interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019).

Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021

Pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali – Nuova modalità di trasmissione dei dati dal 1 aprile 2021

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 31 marzo per ricordarvi che il DL 41/2021, cd. DL Sostegni ha previsto, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS degli ammortizzatori Covid 19, delle modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione delle integrazioni salariali.

Tali modifiche dovrebbero semplificare la procedura di trasmissione dei dati e quindi velocizzare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale al lavoratore.

In particolare, l’art. 8, co. 5, de DL 41/2021 prevede “Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attivita’ lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche’ all’accredito della relativa contribuzione figurativa, e’ effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig»”.

Con la circolare 62/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate da tale norma e fornisce le indicazioni operative per la trasmissione dei dati tramite il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig

Il nuovo sistema di trasmissione si applicherà ai trattamenti di integrazione salariala a pagamento diretto relativi a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, che si allega, fornisce le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Oltre che alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

1.      il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni;

2.      il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3.      i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4.      i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’Istituto precisa che il beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, al termine della procedura di autorizzazione, verranno emanate, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (v. precedente articolo citato in calce), l’Istituto precisa che:

·       il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

·       il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

·       l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.


Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

In considerazione della imminente chiusura dei bilanci, ricordo a tutti che la L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 prevede, tra l’altro, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile che abbiano ricevuto una erogazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:

 – Pubbliche amministrazioni;

 – Soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013 (quindi anche società a controllo pubblico);

a partire dall’anno 2019 (per gli importi percepiti nell’anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell’anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo – a seguito delle recenti modifiche legislative – vale anche per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

L’adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all’anno precedente.

La norma prevede altresì l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet in capo ad associazioni, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri che abbiano percepito (importi effettivamente erogati) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – promemoria differimento del pagamento al 30 giugno 2021

Facendo seguito alla nostra comunicazione, Vi ricordiamo che a seguito delle nostre richieste, la SIAE ha predisposto un ulteriore differimento del pagamento al 30 giugno 2021 e delle nuove misure di sostegno che tengano conto del perdurare della crisi economica determinata dai provvedimenti per il contrasto della pandemia.

Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

È stata rifinanziata una misura molto interessante gestita da SACE SIMEST che eroga sino a 400mila a fondo perduto ed è dedicata alle imprese che abbiano un fatturato export superiore al 20%.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente LINK ufficiale di SIMEST
Requisiti.
Per presentare domanda, le PMI e MidCap (quindi anche grandi imprese) occorre soddisfino semplicemente DUE requisiti:

a.    un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno;
b.    un livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) non superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera o 4,00 se commerciale/di servizi.

A quanto ammonta la misura agevolativa.

Se si soddisfano i due requisiti di cui sopra, è possibile accedere sino a esaurimento fondi e previa istruttoria da parte di SACE-SIMEST a:

1.    un finanziamento a tasso estremamente agevolato sino a 800.000 euro (calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente) della durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento;
2.    un contributo a fondo perso pari al 50% del finanziamento (quindi massimo 400.000€).

Uno dei punti di forza risiede nel fatto che non è richiesta alcuna garanzia per le domande presentate fino al 30 giugno 2021 , né fatture o preventivi o business plan.

Il tasso di interesse iniziale per il finanziamento è pari a tasso di riferimento UE e potrà ridursi sino al 90% nel caso di rispetto di determinati parametri.

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, così quello del contributo a fondo perso ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

Come si presenta domanda.
L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale dei finanziamenti.
Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso.

Per presentare domanda, occorre:

1.    indicazione dei principali paesi in cui si esporta, con il relativo fatturato e indicazione della % sul fatturato globale

2.    breve presentazione aziendale: descrizione azienda, risorse umane e strumentali, mercato di riferimento

3.    kit firma digitale legale rappr.te

4.    ultime due dichiarazioni IVA

5.    dati aziendali e di bilancio delle imprese con legami societari > 25%

Segnaliamo che il 5 maggio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà il webinar gratuito dal titolo “SIMEST: Finanziamenti agevolati e contributi a supporto delle imprese esportatrici italiane” in collaborazione con SIMEST.

Un’occasione da non perdere per approfondire il Finanziamento agevolato “Patrimonializzazione” dedicato alle imprese con un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno e le altre agevolazioni erogate da SIMEST per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

Simest infatti supporta la crescita sui mercati esteri, anche all’interno dell’Unione Europea, con la possibilità di accedere a liquidità a tasso agevolato e, fino al 30 giugno 2021, con esenzione dalla necessità di presentare garanzie. Inoltre fino a fine 2021 è possibile richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.

Di questo e altro parleremo con gli esperti di SIMEST il prossimo 5 maggio, alle ore 15

La partecipazione è gratuita previa richiesta di iscrizione da inviare a:  migliardi.d@uisv.it

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 23 APRILE 2021 DAL 26 APRILE RIPARTENZA DEL MOVIMENTO TURISTICO E LIGURIA IN ZONA GIALLA

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 23 APRILE 2021

DAL 26 APRILE RIPARTENZA DEL MOVIMENTO TURISTICO E LIGURIA IN ZONA GIALLA

Il Governo con l’adozione il 22 aprile di un nuovo Decreto Legge (DL n°52/2021), detto Decreto Ripartenzeha profondamente modificato le attuali norme in materia di contenimento della diffusione del Covid19, contenute nel DPCM 2 marzo 2021 e nel Decreto Legge n°4/2021, introducendo importati  novità per le nostre imprese che in sintesi andiamo ad analizzare.

 

QUALI REGOLE SI APPLICANO A PARTIRE DA LUNEDI’ 26 APRILE

A partire da lunedì 26 aprile incluso tutta la Regione Liguria sarà classificata area gialla, pertanto da lunedì prossimo dobbiamo applicare le nuove regole previste dal Decreto Ripartenza per la zone gialle.

 

LE NUOVE REGOLE PER LE ZONE GIALLE

  • Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia. (non essendo in tal senso intervenute novità, fatti salvi i recenti aggiornamenti al protocollo condiviso per la gestione nei luoghi di lavoro della Pandemia di cui alla nostra specifica circolare che sia allega per conoscenza, si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

  • Possibilità di spostamento:

A.        Dal giorno 26 aprile incluso sono consentiti, senza restrizioni e necessità di alcun tipo di certificazione, gli spostamenti, anche per turismo, in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Dal 26 aprile, oltre alla Liguria, saranno collocate in zona gialla tutte le Regioni di nostre interesse (Piemonte e Lombardia in primis) con esclusione della Valle dì Aosta che sarà ancora zona rossa.  Pertanto in questi casi gli spostamenti per turismo sono sempre possibili liberamente senza  nessuna limitazione o necessità di certificazioni o autodichiarazioni.

B.         Dal giorno 26 aprile incluso gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, anche per turismo, ai soggetti muniti delle cosiddette  certificazioni verdiPertanto in questi casi, clienti che provengono da zone arancione o rosse (o nell’ipotesi in cui noi dovessimo ritornare in zona arancione o rossa), gli spostamenti per turismo verso le nostre strutture sono sempre possibili a condizione che il cliente in arrivo possegga un valido certificato verde.

C.         Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, all’interno nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Le restrizioni suddette cessano di aver valore nelle zone gialle a partire dal giorno 16 giugno.

  • Attenzione! Che cosa sono i certificati verdi

I cosiddetti certificati verdi sono dei documenti, cartacei o digitali, rilasciati dalle autorità competenti che consentono, a partire dal giorno 26 aprile, alle persone di entrare ed uscire dalle regioni o province classificate zone arancione o rossa ,  sono pertanto i documenti che dovranno aver con se i nostri clienti che arrivano da zone rosse o arancione o che a prescindere da dove arrivano dovranno aver con sé nel caso in cui dovessimo diventare zona arancione o rossa.

In pratica il cliente che dal 26 aprile arriva da una zona arancione o rossa dovrà aver con se uno dei seguenti certificati:

A.        Certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato  la vaccinazione.

B.        Certificato di avvenuta guarigione da Covid-19: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

C.         Certificato di effettuazione di tampone antigenico rapido o di tampone molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, o da quelle private autorizzate e accreditate, o dalle farmacie,  ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

 

  • Importante! Clienti Stranieri
  •        Le misure restrittive che prevedono la quarantena di cinque giorni scadono il 30 aprile, per entrare in ITALIA dal 1° maggio sarà necessario o un certificato di avvenuta vaccinazione o un certificato di guarigione dal Covid (validità 6 mesi) o un test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia.
    Ovviamente restano valide le eventuali misure restrittive agli spostamenti in uscita ed entrata adottati dagli Stati da cui i clienti provengono, vi consigliamo di verificare sempre sul sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it

·      Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie).

A.        Dal 26 aprile al 1° giugno 2021 sono consentite, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

B.        A partire dal 1° giugno le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la consumazione al tavolo è consentita solo ed esclusivamente all’aperto, in ogni caso(consumazione al chiuso o all’aperto) sempre  nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

C.         E’ comunque consentita, dal 26 aprile,  la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asportoPer le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari e di tipologia di servizio al tavolo all’aperto o al chiuso fatto salvo il rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

 

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi, fino al giorno 14 maggio, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

A partire dal 15 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

  • Spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, sale concerto, ecc.).

 

A decorrere dal 26 aprile 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

  • Musei  istituti e luoghi di cultura.

Dal 26 aprile sarà possibile l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura(incluse le mostre) tutti i giorni, fatto salvo che nei prefestivi e festivi l’ingresso sia preventivamente prenotato, a condizione che vengano rispettate le specifiche norme e protocolli per prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV2.

  • Altre aperture di attività programmate.

  1. Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  2. Dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  3. Dal 1° luglio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti e dai protocolli e linee guida vigenti.
  4. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni e dai protocolli e linee guida vigenti.
  5. Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti e dai protocolli e linee guida vigenti.
  • Altre misure restrittive valide per il momento fino al 31 luglio 2021.

o  Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

o  Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

 

o  Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a: Comprovate esigenze lavorative; Situazioni di necessità; Motivi di salute.

o  Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)

o  Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

o  Sono vietate Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

ALLLEGATI

  1. Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021
  2. Circolare UPA Aggiornamento Protocollo Covid19 Luoghi di lavoro.