03/03/2026 - 11:23
rete fidi liguria

Misure Fiscali – Imposta soggiorno – Bollette PMI – Prevenzione Legionellosi – Inail – Bonus INPS respinto

Upa informa

Circolare del 25 maggio 2020

     Argomenti:

Ø  Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Ø  Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Ø  DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Ø  Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Ø  Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Ø  Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere il riesame

Le misure fiscali del Decreto Rilancio illustrate dall’Agenzia delle Entrate

In allegato le slide illustrative sulle principali misure fiscali del DL Rilancio, predisposte dall’Agenzia delle Entrate ad integrazione della Circolare Upa inviata il 21 maggio sul DL Rilancio

Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

Diamo particolare rilievo alla voce Misure per il turismo del Decreto Legge Rilancio dove:

·         È previsto un fondo di 100 milioni di € per ristorare i comuni rispetto alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno nel 2020;

·         Viene stabilito che chi riscuote l’imposta di soggiorno (le imprese ricettive) non è soggetto a responsabilità penale(peculato) ma solo a responsabilità amministrativa, in particolare viene meno il ruolo e la responsabilità di agente della riscossione e si stabilisce che chi riscuote l’imposta ha l’obbligo di presentare per via telematica una specifica dichiarazione, secondo le modalità definite con successivo Decreto del Ministro delle Finanze, entro il 30 di giugno dell’anno successivo.  La mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto si doveva versare.

Una disposizione assolutamente inattesa in forza della quale “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa“. Niente più peculato insomma, niente più carcere né confische, e – soprattutto – niente più macchie sulla fedina penale, ma solo una eventuale multa, il cui mancato pagamento non potrà comportare a sua volta alcuna sanzione penale.

Importante!

DL Rilancio – riduzione oneri bollette PMI maggio, giugno e luglio 2020

Il DL 19 maggio 2020, n.34, noto anche come DL Rilancio (pubblicato il 19/05/2020 in Gazzetta Ufficiale) prevede tra le varie misure per il settore energetico (fra cui anche il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica degli edifici da parte di persone fisiche e condomini, compresa l’installazione di impianti FV e colonnine elettriche) la riduzione degli oneri delle bollette per le PMI per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (art. 30).

Nello specifico l’agevolazione sarà rivolta alle sole utenze elettriche connesse in BT (Bassa Tensione) diverse dagli usi domestici e prevederà la rimodulazione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con specifica successiva delibera, dovrà quindi rideterminare gli oneri da applicare in bolletta per il periodo 1 maggio – 31 luglio 2020 al fine di:

  • ridurre le quote fisse;
  • addebitare le aliquote tariffarie in quota potenza applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW (non sussisteranno chiaramente vincoli sul prelievo).

In attesa della delibera di recepimento da parte dell’Autorità, sottolineiamo che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi

 

Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Il 3 maggio l’Istituto Superiore di Sanità ha adottato una guida rivolta a tutte le strutture ricettive, alle altre attività aperte al pubblico (ristoranti, bar ecc.), e ai proprietari di civili abitazioni (in particolare quelli delle seconde case e degli appartamenti ad uso turistico) con cui precisa quali devono essere, in aggiunta alle regole di comportamento già esistenti, gli accorgimenti e le procedure da adottare per la fase di riapertura post blocco da covid19 al fine di prevenire la contaminazione degli impianti idrici da Legionella e il conseguente rischio di contrarre le patologie causate da questo batterio (Polmonite interstiziale detta malattia dei legionari o sindrome lieve simil influenzale detta febbre di Pontiac).
In allegato il testo integrale della Guida con elencate le misure e le procedure da adottare, di seguito una breve sintesi

Molto importante!! Azioni da intraprendere per attuare un regime straordinario di controllo

La temperatura dell’acqua, le condizioni favorevoli alla formazione di biofilm e la concentrazione di disinfettante in rete sono fattori fondamentali nell’influenzare la qualità dell’acqua. Pertanto, nel caso in cui l’edificio o altra struttura siano rimasti chiuso per più di un mese e che si progetti la riapertura, al fine di tenere sotto controllo il rischio di proliferazione di Legionella, occorre applicare le seguenti misure straordinarie di controllo:

·         verificare la corretta circolazione dell’acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all’interno dell’accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;

·         verificare che la temperatura dell’acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall’apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell’acqua fredda non superi i 20°C dopo un flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;

·         pulire, disincrostare e, all’occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;

·         assicurarsi che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua potabile contengano cloro residuo libero (valore consigliato: 0,2 mg/l). Concentrazioni di disinfettante più elevati (1-3 mg/l) sono efficaci nel controllo della proliferazione di Legionella, ma alterano le caratteristiche di potabilità dell’acqua;

·         verificare che tali livelli di disinfettante siano raggiunti in tutti i punti individuati come sentinella e in quelli scarsamente utilizzati;

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

[…] L’Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. […]

Bonus 600 euro INPS respinto? Come chiedere riesame domanda

Le domande in attesa di esito ora finalmente processate ma soprattutto con esito negativo. Attraverso una mail in arrivo proprio dall’ente previdenziale, in tanti stanno vendendo a conoscenza delle motivazioni per le quali non riceveranno proprio l’aiuto previsto dal Governo con il Cura Italia e relativo al mese di marzo.
C’è una modalità valida per chiedere il riesame della propria domanda se si ritiene di avere i requisiti adatti proprio per l’indennizzo in piena emergenza Covid-19?
Proprio in questi giorni, ha chiarito che le domande per il bonus 600 euro INPS appunto, finora ancora in attesa di esito, sono state definitivamente processate. I richiedenti hanno dunque ricevuto le motivazioni che giustificano il mancato aiuto economico. Ecco appunto il riscontro ufficiale che conferma quanto riferito.

Il problema concreto per molti italiani è tuttavia il seguente: in tanti lavoratori, soprattutto del settore turismo, affermano di avere i requisiti esatti per la richiesta dell’indennizzo e dunque non si spiegano per nulla come non sia previsto per loro alcun accredito. Cosa fare dunque in questi casi? Sembrerebbe non essere prevista alcuna nuova procedura online per il riesame della domanda: piuttosto l’ente previdenziale sta invitando tutti gli interessati a rivolgersi alla propria sede territoriale per procedere ad una valutazione. I tempi, a tal proposito, non potranno che essere abbastanza dilatati.

Visto il numero non certo esiguo di persone che stanno ricevendo proprio la comunicazione con il bonus 600 euro INPS respinto, non è risaputo ancora se (proprio nei prossimi giorni) ci saranno nuove procedure previste per il riesame della domanda. Il ricorso alle sole sedi territoriali potrebbe rallentare ulteriormente la macchina burocratica per un indennizzo che doveva essere invece rapido e subito a disposizione dei richiedenti.

I protagonisti della nuova odissea sono gli iscritti alla gestione separata INPS, la cui iscrizione però non risulta registrata negli archivi INPS ai fini dell’erogazione del Bonus 600 euro.

L’INPS ha chiarito che per richiedere il riesame del Bonus 600 euro, occorre inviare una mail alla quale recapitare proprio la personale richiesta di rivalutazione.

Il recapito di riferimento non sarà uguale per tutti i cittadini interessati alla proceduta ma questo varierà sulla base della sede di riferimento territoriale dell’Ente.

Fermo restando che l’indirizzo di posta elettronica, nella sua struttura, sarà:

 riesamebonus600.savona@inps.it

Oltre al riesame della domanda del bonus 600 euro INPS via mail, va anche chiarito che all’interno del cassetto previdenziale dei singoli contribuenti è apparso,  un comando denominato Produci documentazione

Esso ha lo scopo di far rivalutare la domanda dopo l’inoltro di specifici documenti che attestino, ad esempio, contratti lavorativi recenti e anche l’appartenenza della realtà lavorativa nella quale si è prestato servizio ad un determinato codice ATECO.

Tuttavia, l’opzione non funziona sempre correttamente, anzi restituisce un codice di errore. Probabilmente la funzione dovrà essere rivista e fino a quel momento, l’indirizzo mail è l’unica strada percorribile per la richiesta del riesame.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

Fase 2 la Ripartenza – EMERGENZA CORONAVIRUS

Con l’adozione in questo fine settimana del Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020, del DPCM del 17 maggio 2020 ed infine dell’Ordinanza n°30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020 sono state approvate le regole che disciplinano, a partire dal 18 maggio, la cosiddetta Fase2 dell’emergenza COVID19 di ripresa delle attività socio economiche in tutta Italia, Liguria compresa.

In sintesi per quanto riguarda le nostre imprese dal compendio di tutte le fonti normative suddette derivano i seguenti aspetti fondamentali.

ALLEGATI a fondo pagina

  1. Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020
  2. DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
  3. Allegati al DCPM del 17 maggio 2020
  4. Ordinanza n.30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020
  5. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni Italiane.


Apertura dal 18 maggio di tutte le strutture ricettive indipendentemente da qualsiasi tipo di codice ATECO posseduto
.


Quali sono i clienti che possiamo ospitare
.

  • Dal 18 maggio al 02 giugno possiamo ospitare soltanto:
  • i liguri senza alcuna limitazione o motivazione;
  • gli italiani provenienti da altre regioni solo per comprovati motivi di lavoro, di assoluta urgenza, o per motivi di salute;
  • gli stranieri provenienti da paesi esteri che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi se il soggiorno in Italia ha durata maggiore di 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario (la quarantena) per 14 giorni nel luogo di dimora in Italia prima di poter aver accesso al territorio italiano. Nei casi di soggiorni di durata inferiore a 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ma solo la comunicazione all’ASL del luogo di dimora in Italia e la durata del soggiorno, con l’obbligo di lasciare il nostro paese immediatamente alla scadenza del soggiorno.
  • Dal 03 giugno in avanti possiamo ospitare:
  • Tutti gli italiani provenienti da qualsiasi regione (fatto salvi i casi in cui alcune Regioni dispongano il divieto di uscita per i loro concittadini) senza alcuna limitazione o motivazione;
  • Tutti gli stranieri, senza alcuna motivazione o limitazione e senza obbligo in Italia di quarantena, provenienti da: Stati membri dell’Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati parte dell’accordo di Schengen, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano.
  • Gli stranieri provenienti da paesi esteri, diversi da quelli suddetti, che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi valgono le limitazioni e gli obblighi di quarantena sopra descritti.

Quali sono le condizioni da rispettare per la riapertura a partire dal 18 di maggio.

Tutte le strutture ricettive hanno l’obbligo di assicurare il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque, ove possibile, la distanza interpersonale nelle aree comuni di un metro, e di rispettare le regole di cui:

  • All’allegato 10 al DPCM del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020(reperibile nell’allegato alla presente Circolare  “Allegati al DPCM 17 maggio 2020”) ;

L’allegato 10 al DPCM 17 maggio 2020 detta dei principi generali d’indirizzo rivolti a tutte le tipologie d’impresa italiane incluse le nostre.

In sintesi i principi elencati per contendere il contagio COVID 19 sono:

  1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
  2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
  3. la necessità di prevedere specifiche misure organizzative di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative tenendo presente i seguenti criteri:
  1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
  2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); .
  3. l’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
  4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
  5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; .
  6. l’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
  7. l’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
  8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.

 

  • Al Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (protocollo che vi abbiamo inviato con la nostra circolare del 27 aprile e che trovate in allegato alla presente Circolare come allegato 17 negli “Allegati al DPCM 17 maggio 2020”).

 

  • Alle specifiche linee guida Ristoranti, Strutture Ricettive, e Piscine, contenute nelle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza Stato / Regioni Italiane (allegate alla presente Circolare), adottate nell’Ordinanza n°30/2020 del Governatore Toti quali linee guida cui tutte le strutture ricettive liguri si devono attenere.

Aperture / chiusure di altre imprese componenti l’offerta territoriale turistica.

  1. Dal 18 maggio in tutta la Liguria, nel rispetto delle loro specifiche linee guida per la prevenzione del contagio da COVID19 , sono riaperti:
  • tutte le attività commerciali al dettaglio alimentari e non alimentari,
  • le attività di servizio alle persone: parrucchieri, barbieri, estetiste, ecc.
  • i pubblici esercizi: bar, ristoranti, pasticcerie, ecc. questo significa che dal 18 maggio è possibile per le strutture ricettive(rispettando la specifica linea guida ristoranti suddetta) riaprire i ristoranti e i bar ai clienti diversi dagli ospiti alloggiati. Continua ad esser possibile, esteso per tutta la Liguria, il servizio di asporto e di consegna a domicilio di cibi e bevande;
  • gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate con obbligo di apertura entro il 15 giugno 2020;
  • i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura;
  • le piscine e le palestre;
  • i circoli e i centri sportivi e ricreativi;
  • il commercio al dettaglio su aree pubbliche(mercati, fiere, mercatini degli hobbisti);
  • le chiese e i luoghi di culto con possibilità di celebrare le funzioni religiose di ogni tipo
  1. Dal 15 giugno 2020 riapriranno i cinema e i teatri e si potranno organizzare anche spettacoli all’aperto.
  2. Restano ancora chiusi senza una previsione di riapertura: discoteche, sale da ballo, centri benessere e centri termali

Inoltre sono ancora chiusi i servizi educativi per l’infanzia, le scuole e le Università e vige ancora il divieto ad organizzare congressi,meeting e corsi di formazione di qualsiasi livello e natura.

 

OBBLIGO USO DELLE MASCHERINE ART.2 DEL DPCM 17 MAGGIO 2020

Importante! È obbligatorio l’uso di mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (questo vale anche per i clienti quando si trovano negli spazi comuni delle strutture ricettive con altre persone – esclusi i congiunti e chi alloggia insieme nelle camere/unità abitative –  obbligo che è  in capo agli ospiti e non all’imprenditore che può solo ricordare e non imporre l’obbligo!) o nei luoghi aperti in caso di assembramenti o comunque di situazioni in cui non è possibile il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono esclusi dall’obbligo i minori di 6 anni e i soggetti disabili.

 

ALLEGATI

  1. Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020
  2. DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
  3. Allegati al DCPM del 17 maggio 2020
  4. Ordinanza n.30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020
  5. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni Italiane.

Decreto Legge Rilancio – prime informazioni – EMERGENZA CORONAVIRUS

Emergenza coronavirus

Decreto Legge Rilancio – prime informazioni.

Allegati a fondo pagina:

Testo integrale DL Rilancio – Gazzetta ufficiale

Chiarimenti Ordinanza n.30/2020 del Governatore della Regione Liguria del 17 maggio 2020

(climatizzatori e gestione buffet)

 

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio ha approvato il Decreto Legge n°34/2020 detto DL Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 19 maggio, a seguire forniamo una sintesi delle principali misure riguardanti le nostre imprese.

Misure a favore delle imprese

Misure ai favore dei lavoratori

Contributi per le imprese per gli adeguamenti Covid19

Misure Fiscali

Misure per il Turismo

MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE.

 

  • Azzeramento IRAP
  • Contributo a fondo perso – imprese con ricavi fino a 5 milioni
  • Rafforzamento patrimoniale – imprese con più di 5 milioni
  • Credito d’imposta 60% canoni locazione e affitto d’azienda
  • Riduzione costi bollette elettriche.

 

Azzeramento del versamento Irap  – Art. 24 del Decreto.

Per le imprese con ricavi nel 2019 fino a 250 milioni di euro è azzerato Il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto Irap 2020. Resta l’obbligo del pagamento dell’acconto Irap 2019.

 

Contributo a fondo perduto a ristoro delle perdite Covid19 per imprese con ricavi fino a 5 milioni  – Art.25 del Decreto.

Beneficiari.

Tutte le imprese con ricavi nel 2019 fino a 5 milioni euro a condizione che i ricavi di Aprile 2020 siano inferiori ai 2/3  dei ricavi di Aprile 2019. Sono escluse le imprese che hanno cessato l’attività al 31/03/2020.

Entità del contributo.

Contributo a fondo perso calcolato applicando alla differenza tra i ricavi(fatturato + corrispettivi) di aprile 2019 e i ricavi di aprile 2020 le seguenti percentuali:

  • 20% per le imprese con ricavi complessivi nel 2019 fino a 400 milioni di €
  • 15% per le imprese con ricavi complessivi nel 2019 da 400 milioni a 1 milione di €
  • 10% per le imprese con ricavi complessivi nel 2019 da 1 milione a 5 milioni di €

L’ammontare del contributo comunque non sarà inferiore a 1.000 €  per le persone fisiche(ad es. ditte individuali) e 2.000 €  per le altre tipologie d’impresa.

Richiesta del contributo.

Il contributo potrà essere richiesto per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura rilasciata dall’Agenzia stessa fino ad esaurimento della dotazione complessiva di 6 miliardi e 192 milioni di €.

Il contributo non è soggetto a tassazione e sarà direttamente bonificato sul conto corrente dell’ impresa.

 

Misure di rafforzamento patrimoniale per imprese con ricavi maggiori di 5 milioni – Art.26 e 27 del Decreto.

  • Detraibilità per le persone fisiche e deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo, con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni e che abbiano subito nel primo bimestre 2020 una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno il 33%. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. In parallelo, alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro;
  • Istituzione del Fondo Patrimonio PMI, la cui gestione è affidata Invitalia, che potrà sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi emessi dalle imprese con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni;

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e per l’affitto d’azienda – Art.28 del Decreto.

E’ riconosciuto alle imprese alberghiere, indipendentemente dai ricavi 2019, un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile degli immobili, destinati allo svolgimento della propria attività, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per le imprese ad apertura annuale e per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per le imprese ad apertura stagionale.  Per l’affitto d’azienda il credito d’imposta è del 30%.

Il credito d’imposta suddetto è riconosciuto anche alle altre imprese turistico ricettive a patto che abbiano avuto ricavi nel 2019 fino a 5 milioni di euro e che i ricavi dei mesi di marzo, aprile, e maggio 2020 o, se stagionali di aprile,maggio e giugno, siano inferiori ad almeno il 50% di quelli dei corrispondenti mesi del 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, dopo aver pagato il canone, o nella dichiarazione dei redditi relativi al 2020 e non è soggetto a tassazione.

Il credito d’imposta può anche essere ceduto al proprietario a fronte di uno sconto sul canone di locazione di pari valore del credito ceduto. È possibile la cessione anche ad altri soggetti(ad es.: banche e intermediari finanziari).

 

Riduzione per le imprese degli oneri delle bollette elettriche – Art.30 del Decreto.

Per i mesi di maggio, giugno, e luglio 2020 e prevista una riduzione dei costi delle bollette elettriche che riguarda:

  • l’azzeramento delle quote fisse indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e agli oneri generali, per tutte le imprese alimentate in bassa tensione;
  • per le imprese alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3Kw le tariffe saranno ulteriormente ridotte applicando una potenza virtuale fissata a 3Kw  senza limiti ai prelievi di energia.

 

 

Misure a favore dei lavoratori.

  • Ammortizzatori sociali principali novità introdotte.
  • Congedi parentali
  • Blocco licenziamenti
  • Sorveglianza sanitaria eccezionale
  • Indennità lavoratori autonomi e lavoratori stagionali del turismo
  • Proroga della NAsPI

 

Ammortizzatori sociali – Art. da 68  a 71 del Decreto – le principali novità introdotte:

  • Per l’assegno ordinario del FIS di cui all’art.19 del DL “Cura Italia” viene reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale;
  • terminate le 9 settimane, viene prorogata la possibilità di richiedere  l’assegno ordinario FIS o la cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020; per le imprese turistiche è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane, finite le 5 di proroga, anche in continuità fino al 1° settembre 2020;
  • cambia il termine di presentazione della domanda per l’assegno ordinario FIS: non è più entro la fine del 4° mese ma l’istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;
  • viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020;
  • successivamente all’entrata in vigore del decreto, per i periodi successivi alle 9 settimane, la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta dall’Inps e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l’Inps, nell’autorizzare la richiesta, dispone anche l’anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell’indennità dovuta;
  • per velocizzare le richieste d’integrazione salariale con pagamento diretto, i datori di lavoro trasmettono la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, entro 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. Dopo l’autorizzazione, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

 

Congedi parentali – Art.72 del Decreto

Dal 5 marzo al 31 luglio 2020 i dipendenti con figli di età fino a 12 anni possono fruire, fino a un massimo di 30 giorni, di congedi parentali indennizzati dall’Inps per un valore del 50% della retribuzione. In alternativa possono fruire di uno o più bonus fino a un valore massimo di € 1.200 per servizi baby sitter, o per iscrizioni ai centri estivi o ai diversi servizi integrativi per l’infanzia.

 

Blocco dei licenziamenti – Art.80 del Decreto.

Sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020.

 

Sorveglianza sanitaria eccezionale – Art.83 del Decreto.

E’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid19.

Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

 

Indennità lavoratori autonomi e lavoratori stagionali turismo – Art.84 del Decreto.

  • Per i lavoratori autonomi già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
  • Per i lavoratori stagionali del turismo già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di  600 euro anche per il mese di aprile 2020.
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  • Ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità di  €.600,00 al mese.

Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione.

 

 

 

Proroga della NAsPI (disoccupazione) – Art.98

La NASPI(disoccupazione) il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 di cui al punto precedente.

 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRERSE PER GLI ADEGUAMENTI DA COVID 19.

  • Misure di sostegno INAIL per le imprese
  • Credito d’imposta per gli adeguamenti dei posti di lavoro
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI

 

Misure di sostegno INAIL per le imprese per gli adeguamenti Covid 19 – Art.95 del Decreto.

E’ prevista la promozione da parte dell’INAIL di contributi destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

Detti contributi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili e saranno erogati a bando a cura di Invitalia.

 

Credito d’imposta adeguamento posti di lavoro – Art. 120 bis del Decreto.

E’ riconosciuto alle imprese esercenti attività in luoghi aperti al pubblico( strutture ricettive, ristoranti, bar, teatri, cinema, ecc.) un credito d’imposta del 60%, fino a un massimo di € 80.000, sulle spese effettuate nel 2020 per gli interventi di adeguamento, dei luoghi di lavoro, necessari per rispettare le norme di contenimento dell’epidemia Covid 19.

L’elenco delle spese ammissibili sarà dettagliato con uno specifico Decreto del ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta(che ha una dotazione complessiva di 2 miliardi di €) è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Credito d’imposta per la sanificazione – Art.125.

Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 60%, fino a un massimo di € 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Le spese ammissibili al credito d’imposta

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito delle attività lavorative
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, ecc.
  • acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito, non concorre alla formazione del reddito, ed è utilizzabile in compensazione o nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 ed è cedibile a terzi.

 

 

Misure fiscali.

 

  • Incentivi efficientamento energetico
  • Soppressione clausole di salvaguardia
  • IVA su mascherine e altri DPI
  • Versamento tasse e contributi sospesi fino al 31 maggio 2020
  • Scontrini fiscali telematici e lotteria degli scontrini
  • Altre misure fiscali

 

Incentivi per l’efficientamento energetico – Art.119 del Decreto.

Ai condomini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta la detrazione del 110% delle spese per interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

La detrazione può essere trasformata in sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile a terzi incluse le banche.

 

Soppressione delle clausole di salvaguardia – Art.123 del Decreto.

Viene soppressa in via definitiva la possibilità per l’anno 2021 e seguenti degli aumenti automatici dell’IVA e delle accise.

 

IVA su mascherine e altri DPI. – Art.124 del Decreto.

In via ordinaria per le mascherine(chirurgiche, FFP2 e FFP3), i guanti monouso, le visiere e gli occhiali protettivi, le tute di protezione, i copri scarpe, le cuffie copricapo, i termometri, i detergenti disinfettanti per le mani, i dispenser a muro per disinfettanti, l’aliquota IVA è del 5%.

Per gli acquisti dei beni di cui sopra effettuati nel 2020 l’IVA è azzerata con diritto alla detrazione dell’imposta pagata.

 

Versamenti tasse e contributi sospesi fino al 31 maggio 2020 – Art.126

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa di tutti i versamenti di imposte e contributi sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

La sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, e premi INAIL, termina il 31 maggio 2020, e pertanto i versamenti dovuti a partire dal mese di giugno saranno liquidati come di consueto.

 

Scontrini fiscali telematici e lotteria degli scontrini – Art.140 e 141 del Decreto.

  • Proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi, e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
  • Proroga al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore della cosiddetta lotteria degli scontrini.

 

Altre misure fiscali.

  • sospesi i versamenti da cartelle di pagamento in scadenza fino al 31 maggio. I versamenti riprenderanno a partire dal 16  settembre, in unica soluzione e in 4 rate mensili di pari importo;
  • sospesa la procedura di compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo in sede di erogazione dei rimborsi fiscali;
  • sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate prorogata al 31 agosto 2020. In particolare:
  • per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
  • il versamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 può essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.

 

 

Misure per il turismo

 

  • Tax credit vacanze
  • Abolizione prima rata IMU imprese turistiche
  • Fondo Turismo
  • Promozione turistica in Italia
  • Imposta di soggiorno
  • Esenzione COSAP e TOSAP pubblici esercizi.

 

Tax credit vacanze – Art.176 del Decreto.

E’ riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per nuclei familiari con più di due persone, 300 euro per quelli composti da due persone, e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Modalità di uso del buono vacanza, a pena di decadenza: 1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto(il cliente).

Lo sconto(pari all’80% del buono) sarà rimborsato all’imprenditore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessioni a terzi, inclusi fornitori e banche, del credito.

 

Abolizione prima rata IMU 2020 imprese turistiche – Art. 177 del Decreto

Abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori d’immobili classificati nella categoria catastale D/2(alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere, delle CAV, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari.

 

Fondo Turismo – Art. 178 del Decreto.

E’ istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico – ricettive.

 

Promozione turistica in Italia – Art.179 del Decreto

Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Imposta di soggiorno – Art. 180 del Decreto

  • È previsto un fondo di 100 milioni di € per ristorare i comuni rispetto alla riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno nel 2020;
  • Viene stabilito che chi riscuote l’imposta di soggiorno (le imprese ricettive) non è soggetto a responsabilità penale(peculato) ma solo a responsabilità amministrativa, in particolare viene meno il ruolo e la responsabilità di agente della riscossione e si stabilisce che chi riscuote l’imposta ha l’obbligo di presentare per via telematica una specifica dichiarazione, secondo le modalità definite con successivo Decreto del Ministro delle Finanze, entro il 30 di giugno dell’anno successivo.  La mancata presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto si doveva versare.

 

Esenzione COSAP per pubblici esercizi – Art.181 del Decreto.

Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020.  A decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo.

 

On line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti tra regioni

Valido dal 18 maggio, può essere utilizzato anche il precedente modello

È disponibile on line sul sito del Ministero dell’interno il  modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

L’UPA c’è ed è a vostra totale disposizione! Se avete qualche domanda o dubbio telefonate al Presidente Berlangieri 3316980943 o al Direttore Scrivano 3292106016

Decreto-Legge-Rilancio-pubblicato-in-Gazzetta-Ufficiale:

FAQ-Ordinanza-regione-liguria:

Circolare-Decreto-Legge-Rilancio-21-maggio-2020

Il decreto del governo per le riaperture dal 18 maggio rinvia alle linee di indirizzo stabilite dalle Regioni – EMERGENZA CORONAVIRUS –

ALLEGATI A FONDO PAGINA: Circolare Inail e Linee di indirizzo riapertura

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, nella notte tra il 15 e il 16 maggio un decreto-legge che introduce ulteriori “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale consente alle Regioni di stabilire le linee guida per la riapertura delle attività economiche a partire da lunedì 18 maggio, su tutto il territorio nazionale, Liguria compresa.

Il decreto elimina, dal 18 maggio, ogni limitazione agli spostamenti all’interno del territorio regionale. Ancora vietati i trasferimenti nelle altre regioni fino al 2 giugno compreso.

In attesa dell’adozione del DPCM e dell’Ordinanza del Governatore Toti, vi anticipiamo le seguenti decisioni maturate ieri notte nel protocollo siglato dalle regioni e consegnato al governo. Le linee di indirizzo delle Regioni, alla cui adozione abbiamo contribuito significativamente come UPA grazie alle richieste formulate al Governatore Toti, alleggeriscono i criteri «rigidi» indicati dall’Inail: in pratica per ristoranti, alberghi e le stesse spiagge la metratura non sarà più quella indicata nelle prime bozze del decreto del governo ma si riduce a un metro. Non ci saranno quindi 4 metri di distanza per i tavoli dei ristoranti, né i cinque per gli ombrelloni.

In sintesi:

  • Dal 18 maggio al 3 giugno ci si potrà muovere all’interno della propria regione di residenza senza dover giustificare lo spostamento (senza moduli di autocertificazione), valgono ancora le regole sul mantenimento della distanza tra le persone (nessun assembramento) e l’obbligo di indossare la mascherina, quando non è possibile stare lontani almeno un metro.
    Il modulo dovrà invece essere ancora utilizzato per spostarsi da una regione all’altra. I motivi per andare fuori regione sono tre: «Lavoro, salute, necessità e urgenza». In questi tre casi potranno essere effettuati controlli anche successivi per riscontrare quanto dichiarato dal cittadino.
  • Dal 3 giugno gli spostamenti saranno consentiti in tutta Italia, anche per raggiungere le seconde case fuori Regione, gli alberghi e altre strutture aperte. Via libera anche ai viaggi all’estero, apertura delle frontiere agli stranieri (lavoratori e turisti), senza quarantena,  con un’unica condizione: di fronte al peggioramento della curva epidemiologica arriveranno nuovi divieti.
  • Riportiamo le specifiche per la riapertura delle strutture ricettive alberghiere, complementari ed extralberghiero, applicando le linee guida del documento in allegato. Che cosa si potrà fare da lunedì 18 maggio:

Le presenti indicazioni, scrivono le Regioni, si applicano a tutte le imprese

— Predisporre una adeguata informazione (cartellonistica, avvisi spazi comuni, in camera, ecc) sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
— Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Importante! Non esiste alcun obbligo (sia per i dipendenti che per i clienti), sarà l’albergatore a decidere se lo ritiene necessario, per prudenza in determinate circostanze, ad adottare tale procedura. Ricordiamo che la conservazione e l’utilizzo del dato rilevato, necessita di un consenso della privacy da far firmare.
— Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segna percorso, ecc.).
— La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) ma non è obbligatorio se lo spazio consente di mantenere la distanza di sicurezza; in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
— Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina (responsabilità del cliente), mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina, quando in presenza dei clienti o colleghi e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
— Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
L’utilizzo degli ascensori deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
— Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
— Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor.
Per un idoneo microclima è necessario:
a) garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
b) aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
c) in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
d) attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
e) nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
f) per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
g) negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
h) Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
i) le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
l) evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
m) Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

Bar e ristoranti dovranno:

— È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
— Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
— Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
— La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
La consumazione a buffet non è consentita, no selfservice (compresa la colazione) può essere allestita l’esposizione degli alimenti e delle bevande ma il servizio deve essere effettuato al tavolo.
— Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
— Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
— Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

News – 15/05/2020

  • Importante! Alcune precisazioni sulla responsabilità del datore di lavoro per i contagi da Covid-19 e sull’efficacia dei documenti tecnici

Presidente Inail: “Nei Documenti tecnici non linee guida per le imprese ma raccomandazioni per le valutazioni delle autorità”

In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, il presidente dell’Istituto ha sottolineato la natura tecnica delle analisi condotte con l’Iss nell’ambito del Comitato tecnico scientifico e ha spiegato i diversi presupposti della tutela infortunistica e della responsabilità penale e civile del datore di lavoro per i contagi da Covid-19 dei lavoratori

Alcune precisazioni sulla responsabilità del datore di lavoro per i contagi da Covid-19 da parte dei lavoratori, ma anche una riflessione sull’efficacia non vincolante, ma di mera raccomandazione, delle indicazioni contenute nei documenti tecnici, elaborati da Inail e Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico ai fini delle valutazioni delle autorità politiche e delle parti sociali nella gestione della fase 2 dell’emergenza sanitaria. Questi gli aspetti principali del dibattito in corso toccati dall’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” dal presidente dell’Istituto, Franco Bettoni.

“La denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail”. Con riferimento alla disposizione del decreto legge Cura Italia che qualifica come infortunio sul lavoro “i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro”, il Presidente ha tenuto a precisare che “la denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail. L’Istituto, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavorativa della infezione”.

“Non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile”. In merito ai profili della responsabilità civile o penale del datore di lavoro, Franco Bettoni ha precisato che “il riconoscimento come infortunio sul lavoro dell’evento del contagio per motivi professionali non costituisce presupposto per l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”, sottolineando che “non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

“I documenti tecnici dell’Inail e dell’Iss contengono raccomandazioni non vincolanti”. Nella sua riflessione, il presidente dell’Inail, con riferimento al dibattito in corso, ha sottolineato come i documenti tecnici elaborati dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile ai fini delle valutazioni delle autorità politiche o delle parti sociali, non debbano essere viste dalle imprese come norme precettive, ma come “mere raccomandazioni sulle misure da adottare per il contenimento del virus”. Quindi non regole vincolanti, non linee guida impartite alle imprese, che né Inail né l’Iss sono titolati ad emanare. “Saranno le autorità politiche – spiega Bettoni e le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco per fare in modo che le attività produttive ripartano nel rispetto della salute dei lavoratori e della popolazione tutta”.

 

L’UPA c’è ed è a vostra totale disposizione! Se avete qualche domanda o dubbio telefonate al Presidente Berlangieri 3316980943 o al Direttore Scrivano 3292106016

 

Circolare-INAIL-n-22-del-20-maggio-2020 

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative  

L. r. 32/2014: Chiarimenti periodi di chiusura delle strutture ricettive- comunicazione Assessore Berrino

Gentili Associati,
con la presente vi alleghiamo la nota protocollare Pg/2020/128381 del 20/04/2020 avente ad oggetto la L. r. 32/2014: periodi di chiusura delle strutture ricettive che Regione Liguria ha inviato a Confindustria Liguria, l’Assessore Berrino ha chiarito che i periodi di chiusura causa Coronavirus non si computano ai fini dei periodi minimi di apertura stagionali o annuali.

La comunicazione invita tutti i Comuni Liguri, stante la situazione di emergenza per COVID19, a voler considerare eventuali periodi di minore apertura delle strutture ricettive rispetto ai minimi indicati dalla norma quali “sospensioni di attività” per ragioni di forza maggiore.

 Al fine di scongiurare eventuali, sebbene remote, spiacevoli conseguenze per i titolari delle strutture che si trovano nell’impossibilità di rispettare quanto indicato all’art.38 la Regione invita i Comuni liguri  a voler considerare eventuali e molto probabili chiusure prolungate rispetto ai periodi minimi di apertura quali fattispecie ricadenti nell’articolo 54: (Sospensione temporanea volontaria 1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all’Ente competente indicandone i motivi e la durata. 2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell’arco dell’anno e nell’ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all’Ente competente della ripresa dell’attività. 3. In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all’Ente competente); sospensioni che potranno concorrere al conteggio dei periodi minimi di apertura di cui all’art. 38 evitando il mancato rsipetto di tali limiti

In allegato:

  • la comunicazione di Regione Assessore Berrino
  • l. r. 32/2014

Ordinanza Regione Liguria del 10 maggio 2020 Riapertura RTA, CAV, locande, gli alberghi diffusi, gli affittacamere e i B&B

EMERGENZA CORONAVIRUS

ORDINANZA 28/2020 DEL 10 MAGGIO 2020 DEL GOVERNATORE DELLA LIGURIA.

La nuova Ordinanza 28/2020 (in allegato) emanata dal Governatore Toti, valida su tutto il territorio regionale dalle ore 0,00 di lunedì 11 maggio fino alle ore 24.00 di sabato 17 maggio, presenta al punto 4 un’importante novità per le imprese ricettive alla cui adozione abbiamo contribuito significativamente come UPA grazie alla specifica nota inviata all’Assessore Berrino e alla richiesta formulata al Governatore Toti durante la videoconferenza con lui svolta.

  • Infatti il punto 4 dell’Ordinanza dispone su tutto il territorio regionale a partire da lunedì 11 maggio che:

indipendentemente dal codice ATECO è assentita la riapertura di RTA, locande, alberghi diffusi, affittacamere, bed & breakfast e CAV previo intervento di sanificazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove esistenti ”.


Attenzione!!!
In pratica in Liguria oltre agli alberghi possono essere aperti anche le RTA, le CAV, le locande, gli alberghi diffusi, gli affittacamere e i B&B fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al DPCM del 27 aprile 2020 valido per tutt’Italia, Liguria compresa, fino alle ore 24.00 di sabato 17 maggio, ovvero:

Le imprese ricettive suddette aperte o che apriranno potranno ospitare esclusivamente:

  • Clienti Italiani provenienti:
  • Dalla Liguria  in viaggio per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità, tra le quali è compresa anche la visita ai propri congiunti. I clienti dovranno avere al seguito l’Autodichiarazione che attesti il motivo del viaggio e l’idoneità a spostarsi dal proprio domicilio.
  • Dalle altre regioni italiane in viaggio per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. I clienti dovranno avere al seguito l’Autodichiarazione che attesti il motivo del viaggio e l’idoneità a spostarsi dal proprio domicilio.

In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza a chi si trovi, per qualsiasi motivo, alla data del 4 maggio in una struttura ricettiva aperta.

  • Clienti Stranieri provenienti da paesi esteri che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi se il soggiorno in Italia ha durata maggiore di 72 ore(prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario(la quarantena) per 14 giorni nel luogo di dimora in Italia prima di poter aver accesso al territorio italiano. Nei casi di soggiorni di durata inferiore a 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ma solo la comunicazione all’ASL del luogo di dimora in Italia e la durata del soggiorno, con l’obbligo di lasciare il nostro paese immediatamente alla scadenza del soggiorno.

Le imprese aperte o che apriranno hanno l’obbligo di rispettare il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, (protocollo che vi abbiamo inviato con la nostra circolare del 27 aprile) pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, e tutte le altre regole, procedure e comportamenti atti a contrastare la diffusione della pandemia, che vi abbiamo comunicato con le nostre precedenti circolari.

Per il resto l’Ordinanza non contiene altre novità di rilievo per le nostre imprese, si conferma per chi ha l’attività di Ristorante/Bar aperta anche a clienti diversi dagli alloggiati la sola possibilità di consegna a domicilio del cibo/bevande e di vendita di cibo da asporto con divieto di consumo dello stesso presso i locali dell’impresa.

 

Allegati:

Ordinanza 28/2020 del Governatore della Liguria del 10 maggio 2020.

L’UPA c’è ed è a vostra totale disposizione! Se avete qualche domanda o dubbio telefonate al Presidente Berlangieri 3316980943 o al Direttore Scrivano 3292106016

BANDO BONUS OCCUPAZIONALE SETTORE TURISMO EMERGENZA COVID-19 PER ASSUNZIONI

Gentili Associati,

ritenendo di fare cosa gradita, si invia in allegato Bando per bonus assunzionale in favore delle aziende del settore turistico che abbiano assunto a decorrere dal 25.04.2020 personale con contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 4 mesi o a tempo indeterminato; l’orario di lavoro può essere anche part-time ma non dev’essere inferiore alle 24 ore settimanali.

Rimandandando ad una lettura più approfondita del bando, di seguito si indicano le principali linee guida:

LAVORATORI DESTINATARI: devono trovarsi nello stato di disoccupazione o essere lavoratori con reddito non superiore a € 8.145,00 lordi

BENEFICIARI: le imprese private del settore turistico

TIPOLOGIE CONTRATTUALI AMMESSE: – tempo determinato di durata pari o superiore a 4 mesi, anche part-time purchè l’orario sia di almeno 24 ore settimanali

– tempo indeterminato e, se part-time, con orario di lavoro di almeno 24 ore settimanali (solo per questa tipologia di contratto dev’esserci un incremento netto occupazionale)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE: contratti di apprendistato, lavoro a chiamata, contratto parasubordinati, ecc. (vedere elenco completo nel bando, pagina 9)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le domande dovranno essere presentate online sul sito www.filse.it a decorrere dal 1/10/2020 fino al 31/12/2020; dovranno essere compilate in ogni parte, allegando la dichiarzione sugli aiuti de minimis e dovranno essere fimate esclusivamente CON FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL’IMPRESA.

Le domande verranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

SI INVITA PERTANTO CHI FOSSE INTERESSATO AD USUFRUIRE DEL BONUS AD ATTIVARSI QUANTO PRIMA PER PROCURARSI C/O LA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA LA FIRMA DIGITALE.

IMPORTO DEL BONUS ASSUNZIONALE (pagina 10 del bando): – tempo determinato di durata pari a 4 mesi: € 3.000,00

– tempo determinato di durata pari o superiore a 5 mesi fino a 12 mesi inclusi: € 4.000,00

– tempo indeterminato: € 6.000,00

Si precisa che in caso di lavoro part-time l’importo del bonus sarà riproporzionato in base alla percentuale di orario di lavoro settimanale.

Circolare a cura dello Studio Garassini

 

Se desideri scaricare il BANDO BONUS OCCUPAZIONALE SETTTURISMO EMERGENZA COVID-19:

LE PRIME NORME PER LA FASE 2 – EMERGENZA CORONAVIRUS

Nel fine settimana del 25 aprile la Regione Liguria e il Governo Italiano hanno emanato una prima serie di norme e misure per la gestione della cosiddetta fase 2 dell’emergenza Covid19.

In sintesi si tratta del:

  1. Ordinanza del Governatore della Regione Liguria n°22/2020 del 26 aprile 2020 valida dal 27 aprile al 3 maggio incluso;
  2. DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 valido dal 4 maggio al 17 maggio incluso;
  3. Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
  4. Bando della Regione Liguria per contributi a fondo perso a sostegno delle spese sostenute, dalle PMI liguri, per gli adeguamenti dovuti all’emergenza Covid19.

ORDINANZA N.22 DEL 26 APRILE 2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA.

La nuova Ordinanza del Governatore della Liguria (testo integrale in allegato) è valida su tutto il territorio della nostra regione a partire dal giorno 27 aprile fino alle ore 24.00 del giorno 03 maggio 2020. Nello specifico per le imprese turistico ricettive non prevede particolari novità rispetto a tutte le regole ad oggi vigenti, che vi abbiamo descritto nelle precedenti Circolari informative, fatto salvo quanto stabilito, al punto 1 dell’Ordinanza, per le imprese aventi servizio di Ristorazione, autorizzato anche per le persone diverse dai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

  • Infatti per le attività di ristorazione liguri a partire dal 27 aprile è possibile effettuare, oltre alla consegna a domicilio, anche la vendita di cibo da asporto, rispettando le seguenti regole:
  • Ordinazione del cibo da asporto effettuata preventivamente o online o per via telefonica
  • Ingresso nei locali per il ritiro del cibo prenotato su appuntamenti dilazionati nel tempo, consentendo nei locali la presenza di un solo cliente alla volta per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento del cibo ordinato.

E’ consentita anche la vendita di cibo da asporto nei casi in cui sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal suo veicolo.

Resta fermo fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 il divieto di consumo presso i locali interni ed esterni del ristorante di alimenti e bevande.

 

DPCM DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 APRILE 2020.

Il nuovo DPCM (testo integrale in allegato) si applica su tutto il territorio nazionale a partire dal 4 maggio fino alle ore 24.00 del 17 maggio 2020.

Per quanto riguarda le imprese ricettive non ci sono molte novità (purtroppo!) rispetto a quanto fino ad oggi vigente. In sintesi il DPCM disciplina, per quanto ci riguarda, i seguenti aspetti:

  • Imprese ricettive che possono essere aperte e tipologie di ospiti che possono accogliere.

Fino al 17 maggio in tutt’Italia possono essere (teoricamente) aperte solo le imprese ricettive aventi il codice ATECO 55.1 Alberghi e simili. Tutte le altre imprese che hanno un codice ATECO diverso da 55.1 non possono essere aperte. Resta sempre “viva”, purtroppo (nonostante le nostre segnalazioni), la questione dubbia della collocazione delle RTA rispetto ai codici ATECO e alle norme regionali in materia d’imprese turistiche per le quali le RTA sono imprese alberghiere al pari degli alberghi e delle locande. Per questo come UPA ci siamo attivati presso la Regione Liguria con l’obbiettivo di predisporre una norma nella prossima Ordinanza del Governatore (prevista prima del 4 maggio) che specifichi che in Liguria per Alberghi e simili del codice ATECO 55.1 s’intendono le strutture alberghiere di cui alla Legge Regionale sulle imprese turistiche, ovvero gli alberghi, le RTA, le locande e gli alberghi diffusi.

  • Le imprese ricettive aperte potranno ospitare esclusivamente:
  • Clienti Italiani provenienti:
  • Dalla Liguria  in viaggio per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità, tra le quali è compresa anche la visita ai propri congiunti. I clienti dovranno avere al seguito l’Autodichiarazione che attesti il motivo del viaggio e l’idoneità a spostarsi dal proprio domicilio.
  • Dalle altre regioni italiane in viaggio per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. I clienti dovranno avere al seguito l’Autodichiarazione che attesti il motivo del viaggio e l’idoneità a spostarsi dal proprio domicilio.

In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza a chi si trovi, per qualsiasi motivo, alla data del 4 maggio in una struttura ricettiva aperta.

  • Clienti Stranieri provenienti da paesi esteri che consentano l’uscita dai loro confini in viaggio in Italia esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità. In questi casi se il soggiorno in Italia ha durata maggiore di 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario (la quarantena) per 14 giorni nel luogo di dimora in Italia prima di poter aver accesso al territorio italiano. Nei casi di soggiorni di durata inferiore a 72 ore (prorogabili solo per esigenze specifiche e motivate per ulteriori 48 ore) non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ma solo la comunicazione all’ASL del luogo di dimora in Italia e la durata del soggiorno, con l’obbligo di lasciare il nostro paese immediatamente alla scadenza del soggiorno.

Le imprese aperte hanno l’obbligo di rispettare il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, e tutte le altre regole, procedure e comportamenti atti a contrastare la diffusione della pandemia, che vi abbiamo comunicato con le nostre precedenti circolari.

Per le imprese chiuse, per obbligo o per necessità, è possibile previa comunicazione al Prefetto l’accesso ai locali aziendali di dipendenti o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione.

 

Attività di bar e di ristorazione aperta a clienti esterni diversi da quelli alloggiati nella struttura ricettiva.

  • L’Attività di bar aperta ai clienti esterni è sospesa fino al 18 maggio
  • L’Attività di ristorazione aperta ai clienti esterni è sospesa fino al 18 maggio fatta salva la possibilità di consegna a domicilio del cibo e di vendita di cibo da asporto con divieto di consumo dello stesso presso i locali dell’impresa.

 

Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Il 24 aprile le parti sociali (Associazioni di Categoria e Sindacati) hanno sottoscritto un aggiornamento dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto lo scorso 14 marzo e i cui contenuti vi abbiamo illustrato nelle nostre precedenti Circolari.

 

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, che ricordiamo detta degli indirizzi generali validi per tutte le imprese italiane che vanno adattati alle singole realtà sulla base della specificità e dimensione di ogni singola impresa, il nuovo documento – che si allega – introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare:

 

  1. la mancata applicazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
  2. il rientro in azienda di chi si è ammalato di COVID è condizionato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  3.  il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come ad es. l’effettuazione del tampone per tutti i lavoratori);
  4. la necessità di una iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
  5. l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro;
  6. la necessità di adottare il distanziamento sociale attraverso interventi sugli spazi e sul tempo di lavoro;
  7. il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.

 

Approfittiamo dell’argomento per informarvi che sono in via di definizione le linee guida specifiche per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 (nome scientifico del virus che sta causando l’attuale pandemia) il cosiddetto Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura” anche grazie al contributo di chi ha partecipato all’incontro in videoconferenza con la Direttrice di Confindustria Italia Alberghi D.ssa Barbara Casillo ponendo questioni, osservazioni e suggerimenti utilizzati per definire, con tutte le associazioni di categoria italiane, le nostre proposte al Governo. Non appena il Protocollo sarà formalmente adottato sarà nostra cura informarvi tempestivamente sui suoi contenuti.

 

 

Bando Regione Liguria contributi a fondo perso a sostegno delle spese sostenute, dalle PMI liguri, per gli adeguamenti dovuti all’emergenza Covid19

Importante!
Venerdì scorso è stato approvato dalla Giunta Regionale un nuovo Bando (in allegato) che eroga alle PMI contributi a fondo perduto del 60% per investimenti di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto DPI e altre opere e prestazioni collegate per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19.

A seguire gli aspetti essenziali del bando pubblicato online sul sito web della Filse.

 

Soggetti beneficiari

PMI che esercitano un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 incluse tutte le tipologie d’imprese ricettive.

 

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23/02/2020 (fa fede il titolo di spesa), purché non concluse alla data di presentazione della domanda.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

 

Spese ammissibili

  1. interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
  2. acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (es. guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici);
  3. opere edili e impiantistiche e acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
  4. prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per l’attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, nella misura massima del 10% del totale dell’intervento ammissibile;
  5. costi della garanzia per l’erogazione dell’anticipazione del contributo.

 

Intensità del contributo

Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” nella misura del 60% della spesa ammissibile.

L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 15.000 euro.

 

Presentazione delle domande

A decorrere dal giorno 26/05/2020 fino al giorno 29/05/2020.

Le domande potranno essere inviate dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività) sul sistema bandi on line della Filse.

La procedura informatica sarà disponibile, sul sito web della Filse, nella modalità off-line a far data dal 12/05/2020.

Le domande saranno valutate con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico della loro presentazione.

 

Allegati alla Circolare:

  • Ordinanza Presidente della Regione Liguria del 26 aprile 2020
  • DPCM del 26 aprile 2020
  • Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
  • Bando della Regione Liguria per contributi a fondo perso a sostegno delle spese sostenute, dalle PMI liguri, per gli adeguamenti dovuti all’emergenza Covid19.

 

L’UPA c’è ed è a vostra totale disposizione! Se avete qualche domanda o dubbio telefonate al Presidente Berlangieri 3316980943 o al Direttore Scrivano 3292106016

 

DL CURA ITALIA DEL 17 MARZO 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 24 APRILE 2020

ALLEGATI a fondo pagina:

  • Testo Coordinato del DL Cura Italia con la sua legge di conversione del 24 aprile 2020
  • Circolare Upa sul DL Cura Italia del 17 marzo 2020
  • Ordinanza Regione Liguria del 3 maggio 2020

Il 24 aprile il Parlamento italiano in via definita ha convertito in legge il Decreto Legge (DL) cosiddetto Cura Italia del 17 marzo 2020.

Durante la conversione sono state apportate al Decreto alcune modifiche che per le nostre imprese non sono particolarmente numerose, di fatto l’aspetto innovativo più importante riguarda il rimborso delle caparre/acconti in caso di risoluzione per causa di forza maggiore della prenotazione di un soggiorno.

Per  meglio poter comprendere le novità introdotte con la conversione in legge, di seguito sinteticamente descritte, v’inviamo in allegato il testo integrale del Decreto Legge coordinato con le modifiche apportate in Parlamento e la nostra Circolare sul Decreto Cura Italia inviatavi a marzo subito dopo la sua adozione.

 

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI. – Art.19, 20, 21 e 22 del Decreto.

Le novità introdotte sia per l’assegno ordinario del FIS che per la Cassa Integrazione in Deroga sono:

  1. L’eliminazione dell’obbligo dell’informativa e della consultazione sindacale e dell’esame congiunto.
  2. L’estensione della possibilità di richiedere l’assegno ordinario o la cassa in deroga per tutti i lavoratori(indipendentemente dal tipo di contratto e dalla durata del rapporto di lavoro) in forza al 17 marzo 2020(nella prima versione del Decreto la data di riferimento era il 23 febbraio 2020).
  3. L’autorizzazione per i datori di lavoro che utilizzino gli ammortizzatori a causa dell’emergenza Covid19 di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato.
  • CONTENIMENTO  DEI COSTI PER LE PMI CHE UTILIZZINO GARANZIE DEI CONFIDI. – Art. 51 del Decreto.

L’art.51 consente ai CONFIDI di ridurre i loro costi mediante la riduzione dei contributi obbligatori che devono versare ai Fondi Interconsortili determinando come conseguenza la possibilità per i Confidi di applicare alle PMI che utilizzino le loro garanzie per aver acceso a prestiti o finanziamenti bancari commissioni di valore inferiore a quelle normalmente richieste,

 

  • SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA – Art.54 del Decreto

Le novità introdotte hanno chiarito che oltre ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli artigiani anche le ditte individuali(nel nostro caso che gestiscono imprese ricettive) possono beneficiare della sospensione delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, per mutui d’importo non superiore a 400.000,00€ anche se contratti da meno di un anno, purché autocertifichino una riduzione di almeno il 33% del fatturato(i ricavi) nel trimestre antecedente a quello di presentazione della richiesta di sospensione rispetto al corrispondente trimestre dell’anno 2019.

  • TAVOLO DI CRISI COVID19 DEL PER IL TURISMO – Art.72 quater

Con la legge di conversione del Decreto è stato istituito presso il Ministero del Turismo un Tavolo cui parteciperanno oltre al Ministro rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle Associazioni di Categoria per monitorare gli effetti sul Turismo dell’Emergenza Covid19 e definire le conseguenti proposte di misure di sostegno e supporto per il turismo e le sue imprese.

  • RIMBORSO DELLE CAPARRE/ACCONTI IN CASO DI RISOLUZIONE CAUSA COVID19 DI SOGGIORNI TURISTICI. – Art. 88 bis del Decreto.

La legge di conversione ha introdotto un nuovo articolo (88 bis) che disciplina il rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Nel nostro caso la risoluzione del contratto di soggiorno o della prenotazione del soggiorno, per causa di forza maggiore connessa all’emergenza Covid19,  può avvenire o per iniziativa del cliente (la disdetta) o per iniziativa dell’impresa ricettiva (risoluzione per chiusura della struttura).

In entrambe i casi il presupposto di legge che disciplina le conseguenze della risoluzione è l’art.1.463 del codice civile che stabilisce che nei casi di sopravvenuta impossibilità da causa di forza maggiore ad eseguire la prestazione (il soggiorno) la parte liberata (la struttura ricettiva che non deve più erogare il soggiorno) non può chiedere controprestazione (il pagamento del soggiorno da parte del cliente) e deve restituire quanto già ricevuto (caparra e/o acconto).

Caso di risoluzione per disdetta del cliente.

In questo caso l’art.88 bis del Decreto stabilisce le seguenti norme:

  1. Il cliente può disdire per causa di forza maggiore dovuta al Covid19 nei seguenti casi :
  • quarantena con sorveglianza attiva ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva disposte da parte dell’autorità sanitaria competente
  • divieto di allontanamento  dalla propria residenza/domicilio disposto dai diversi D.P.C.M. adottati dal Presidente del Consiglio
  • divieto di allontanamento dal proprio Stato o d’ingresso in Italia per gli stranieri
  • positività al Coronavirus
  • soggiorno programmato in una località in cui è vietato recarsi per effetto dei D.P.C.M. adottati dal Presidente del Consiglio o delle Ordinanze adottate dai Presidenti delle Regioni in cui la località è ubicata
  • soggiorni  programmati per  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi (inclusi congressi, convegni e meeting) in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti nazionali, regionali o locali.
  1. Il cliente  deve comunicare per iscritto alla struttura recettiva la disdetta dovuta al ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando la documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno o il contratto di soggiorno.
  2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di disdetta la struttura ricettiva procede o al rimborso della caparra/acconto versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

Caso di risoluzione per iniziativa della struttura ricettiva.

In questo caso l’art.88 bis del Decreto stabilisce che le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 possano, in alternativa:

  • offrire al cliente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, di valore eguale o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
  • procedere al rimborso della caparra/acconto versata;
  • emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso della caparra/acconto spettante.

Per entrambe i casi sopra descritti l’art.88bis del Decreto stabilisce che:

  1. Le regole di cui sopra si applichino anche in caso di acquisto del soggiorno tramite agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione (turistica), anche in deroga alle condizioni eventualmente pattuite e anche nei casi in cui il contraente(il cliente) sia proveniente dall’estero.
  2. l’emissione dei voucher oltre ad assolvere i correlativi obblighi di rimborso non richiede, in tutti i casi inclusi gli stranieri e gli acquisti tramite agenzia di viaggio o portali online, alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Infine nei casi di viaggi e iniziative di istruzione (gite scolastiche) sospesi a seguito dei DPCM emanati dal Presidente del Consiglio è previsto un rimborso della caparra/acconto, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. E’ sempre dovuto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

 

Ordinanza Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020

In vigore dal 4 maggio 2020, l’unica novità che riguarda le nostre imprese è l’estensione per chi ha il ristorante/bar aperto anche a clienti non alloggiati del servizio di asporto di cibi e bevande a chi risiede nel territorio della provincia di SV (fino ad oggi era limitata solo ai residenti nel comune in cui è localizzata l’impresa).

 

ALLEGATI:

  • Testo Coordinato del DL Cura Italia con la sua legge di conversione del 24 aprile 2020
  • Circolare Upa sul DL Cura Italia del 17 marzo 2020
  • Ordinanza Regione Liguria del 3 maggio 2020