03/03/2026 - 09:28
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Upa informa, Circolare 14 agosto 2020. GetCareCovid19, bonus vacanze how to

Upa informa

Circolare del 14 agosto 2020

Progetto GetCareCovidLinee TPL con la Tourist Card 2020Slide Corso Bonus Vacanze

     Argomenti:

  • Chiusura estiva degli uffici Upa e programmazione formativa autunnale
  • Presentazione Progetto Upa/ASL2 Savonese – Get Care Covid-19
  • Bonus vacanze: in allegato le slides della videoconferenza con Matteo Marcenaro, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Ø  Elenco ufficiale linee TPL che l’Accordo Tourist Card  2020 comprende

Chiusura estiva degli uffici Upa e programmazione formativa Ebit autunnale
Si informa che in occasione delle ferie estive gli uffici dell’Unione rimarranno chiusi dal 17 agosto al 28 agosto compresi ma saranno comunque attivi i servizi di posta elettronica e solo per emergenze il recapito telefonico del Direttore Scrivano 3292106016.
Importante! Con la presente segnaliamo che l’Unione Provinciale Albergatori in collaborazione con l’Ente Bilaterale a partire dal mese di ottobre riprenderà i corsi di formazione obbligatoria al fine di esaurire le richieste ancora inevase, in particolare attiveremo i corsi: operatori OSA (ex HACCP) corso intero e aggiornamento, Incaricati alla Prevenzione Antincendio Corso intero e RSPP aggiornamento, aggiornamento sicurezza dipendenti.  Vi preghiamo di segnalare alla Segreteria eventuali modifiche o nuove richieste formative entro il 30 settembre 2020 a merialdo@upasv.it

Presentazione Progetto Upa/ASL2 Savonese – Get Care Covid-19

Come deliberato dalla Giunta del 4 agosto, l’Unione Provinciale Albergatori aderirà al progetto Get Care Covid-19, in stretta collaborazione con l’ASL2 Savonese per l’autovalutazione volontaria rispetto alle procedure di sicurezza Covid-19. Dal 25 agosto invieremo le schede di autovalutazione e ciascuna struttura ricettiva deciderà se aderire o meno a questo progetto. E’ evidente che l’adesione comporta da un lato un maggior lavoro di sistematizzazione delle procedure, già per altro attive, dall’altro innegabili risvolti promozionali.

Ribadiamo che questo Progetto è ad adesione VOLONTARIA.

 

Bonus vacanze: in allegato le slides della videoconferenza UPA con Matteo Marcenaro, Dottore Commercialista, Revisore Legale

In sintesi  come funziona e come si richiede?
Le slides hanno la finalità di favorire la più ampia conoscenza e applicazione della misura agevolativa “Tax credit vacanze” e dell’eventuale meccanismo della cessione del credito di imposta. Dopo la pubblicazione del decreto Rilancio, facciamo il punto su requisiti e regole per il contribuente e per le imprese turistiche. L’Agenzia delle entrate tramite provvedimento ha spiegato tutte le regole alla base di questa misura (rif. Circolare Upa del 18 giugno e del 6 luglio).
In particolare, va sottolineato che il bonus vacanze deve per forza venir speso in una sola soluzione e nei confronti di un’unica struttura ricettiva

Per accedere alla registrazione della videoconferenza vi invitiamo ad iscrivervi al Gruppo chiuso Facebook dell’UPA, cliccando al seguente link:

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/d7ffc6a6a9457de58aa4998496d134fe29fe6478ddafa8d1a4416588b285f2e5

 

Elenco ufficiale linee TPL che l’Accordo Tourist Card  2020 comprende

Nota  Resp. Ufficio turismo – CCIAA Riviere di Liguria:

Buongiorno,
Dato che durante la stagione 2019 si era riscontrato in più di un caso la difficoltà di individuare con certezza i mezzi TPL sui cui valesse la gratuità di fruizione dei titolari di valida tourist card, abbiamo chiesto e ottenuto l’elenco ufficiale delle linee che l’Accordo 2020 comprende.

Sarà fondamentale dare la massima diffusione all’allegato prospetto.

Occorre inoltre richiamare l’attenzione dei turisti su quelle linee su cui la gratuità si limita alle fermate del territorio comunale interessato.

Poiché parte dei turisti non avrà una conoscenza troppo approfondita dei confini amministrativi delle località, gli uffici IAT oltre a fornire le spiegazioni necessarie faranno avere alle strutture ricettive il file allegato.

In questo modo il personale addetto alla reception delle struttura ricettive potrà informare la clientela, onde evitare che l’ospite ignaro incorra in qualche sanzione.

Grazie a tutti per la collaborazione,

Cordiali saluti.

Karin Capezzuoli

Circolare decreto Agosto – CIG e Incentivi

Gentili Associati,

al fine di informarvi sulle novità introdotte dal DL Agosto alleghiamo n.2 circolari esplicative dello Studio Garassini convenzionato Upa, che Vi preghiamo di leggere attentamente, in modo da contattare i vostri consulenti per le comunicazioni specifiche indicate negli allegati.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Allegati:

DL Agosto, ammortizzatori socialiDL Agosto, incentivi

Upa informa. Circolare del 6 luglio 2020: bonus vacanze, crediti imposta locazione, sorveglianza sanitaria eccezionale

Upa informa

Circolare del 6 luglio 2020

Modello Cessione creditoIstruzioni Cessione creditoConformità DPI

     Argomenti:

Ø  Bonus vacanze: ecco il codice per il credito d’imposta

Ø  Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online Inail – approfondimenti

  • Arrivi extra Schengen, l’ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno
  • Dispositivi di protezione individuale: come certificare la loro conformità

 

Bonus vacanze: ecco il codice per il credito d’imposta
Va utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione, da parte del fornitore del soggiorno a decorrere dal prossimo 1° luglio

Il bonus vacanze trova il suo codice tributo. È 6915 il “numero” da inserire nell’F24 per usufruire, da parte del fornitore del soggiorno, del credito d’imposta riconosciuto per la villeggiatura delle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di tempo presso le strutture ricettive del Belpaese. A istituirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020.

L’articolo 176 del Dl n. 34/2020 riconosce un credito alle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di vacanza.
Il bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast, è destinato ai nuclei familiari con Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro, nella misura massima di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone, di 300 euro per le coppie e di 150 euro per i single.
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 4: cura fiscale e non solo per il turismo”.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ha definito le modalità di applicazione dell’articolo 176 prevedendo che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
  • dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24
  • il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Per maggiori informazioni riguardanti le indicazioni operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze vi rinviamo alla lettura dell’articolo “Bonus vacanze: in arrivo dall’Agenzia le istruzioni e le modalità di fruizione” e a consultare la guida dell’Agenzia, “Bonus vacanze”, disponibile online sul sito web istituzionale che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa”. Infine, un pratico vademecum richiama in moduli schematici i principali dettagli del beneficio.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
• 6915 ​denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34”.

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Infine ricordiamo che il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Ecco cosa devono fare ospite e gestore della struttura turistica

Le regole generali
Il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il pagamento però deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Cosa deve fare il cittadino
Sul sito delle Entrate il 17 giugno sono stati pubblicati, il modulo RU 237174 , una guida molto ben dettagliata di 20 pagine ed un più agevole vademecum. Vi si legge in maniera sintetica che uno dei componenti
del nucleo familiare, anche prima del primo luglio deve attivarsi ad ottenere l’Isee, dotarsi di una indentità digitale Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e scaricare l’applicazione per smartphone IO gestita da PagoSpa.

Dal 1° luglio parte la richiesta sull’app, con l’indicazione di Isee e l’elenco dei componenti il nucleo familiare. L’app IO verifica la sussistenza dei requisiti e poi comunica l’eventuale via libera rilasciando un codice univoco ed un Qr code, quest’ultimo da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.

Cosa deve fare l’esercente
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia o mediante l’identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet delle Entrate, scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

Come registrarsi ai servizi telematici
Basta collegarsi alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp e sehuire la procedura. Il fornitore deve inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento
commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato.

Il recupero dello sconto in compensazione
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge 388/2000.
Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, poichè non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello. Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Il codice tributo 6915 andrà esposto nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il recupero dello sconto a mezzo cessione
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano poi il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali.

Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione
Il cedente dovrà inviare la comunicazione telematica attraverso il sito dell’Agenzia, dal prossimo 13 luglio fino al 31 dicembre 2021

I beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 per botteghe e negozi, la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione possono cedere il credito ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente (articolo 122 del Dl n. 34/2020). I decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, infatti, hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti in questo periodo emergenziale.

Con il provvedimento siglato oggi, 1° luglio 2020, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, arrivano il modello e le istruzioni (riportati in allegato) per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).
Quelle invece sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (rispettivamente articoli 120 e 125 del Dl n. 34/2020) saranno definite con successivi provvedimenti.

Comunicazione telematica all’Agenzia
Deve essere redatta secondo il modello allegato al provvedimento e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce
  • l’importo del credito d’imposta ceduto
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

All’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione dovrà provvedere direttamente il beneficiario del credito d’imposta che ha scelto di cedere il credito stesso, inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

Utilizzo da parte dei cessionari
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato e tale circostanza è comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha trasmesso l’F24
  • non si applicano i limiti sugli importi previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007
  • con una successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Ulteriore cessione ad altri soggetti
Alternativa all’utilizzo diretto, potrà essere effettuata solo se eseguita entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia. Il successivo cessionario utilizzerà il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari.

Fonte: Fisco Oggi

Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online Inail
Dal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere le visite mediche

Ai sensi dell’art. 83 d.l. 34/2020 i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori “fragili” ovvero ai lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.
I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai medici Inail in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale.
Per richiedere la visita dei medici Inail è stato realizzato il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Inail (con l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail).

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente  alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria l’importo di € 50,85.

Moduli e modelli specifici di sezione.

Arrivi extra Schengen, l’ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno
L’Italia sceglie la linea della prudenza

“La situazione a livello globale resta molto complessa. Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi”. Queste le parole del ministro Speranza dopo la firma dell’ordinanza del 30 giugno 2020 con la quale l’Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen.

La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Ue nella “lista verde”, da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio.

Nel testo si aggiunge anche la comprovata ragione di studio ai motivi che consentono l’ingresso nel territorio nazionale. Le altre motivazioni per l’arrivo in Italia sono le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza.

Per maggiori informazioni

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COME CERTIFICARE LA LORO CONFORMITÀ

In Allegato Vademecum di Assosistema “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”

Facciamo seguito alla nostra news del 17 giugno u.s., per rammentarvi che l’emergenza sanitaria ha indotto Parlamento e Governo ad ampliare le potenzialità di offerta delle mascherine, quale strumento di protezione delle vie respiratorie.
L’iniziativa normativa ha previsto infatti la possibilità per l’Inail di validare, in via straordinaria e in deroga, le mascherine: la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.
La quantità delle richieste e la complessità degli accertamenti stanno provocando notevoli ritardi, con rilevanti danni anche per le imprese, tanto da legittimare interrogazioni parlamentari (es.  interrogazione 5-04121 del 9 giugno 2020).

Al fine di fornire uno strumento utile alle aziende nell’individuazione e nel riconoscimento di dispositivi di protezione individuali idonei, necessari nell’attuale emergenza legata al COVID per il regolare prosieguo delle attività lavorative, Confindustria e Assosistema, l’associazione che rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed importano dispositivi di protezione individuale, hanno ritenuto utile condividere le proprie esperienze per realizzare un vademecum a supporto delle imprese interessate per valutare l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.

Sulla base della collaborazione con Confindustria, Assosistema ha quindi realizzato il vademecum dal titolo “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”.

All’interno del documento sono passati in rassegna:

– La corretta marcatura ed i certificati che deve presentare un dispositivo di protezione individuale conforme alle normative vigenti e gli step per verificare la validità della documentazione;

– Una guida pratica per navigare sul database degli Organismi Notificati della Commissione Europea NANDO;

– La documentazione di cui deve disporre un dispositivo di protezione individuale validato in deroga da INAIL ed indicazioni utili per inoltrare la richiesta di validazione;

– Marcatura e certificazioni di un dispositivo certificato ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/403.

Il documento è realizzato allo scopo di supportare le aziende in fase di valutazione delle forniture, durante l’approvvigionamento o l’importazione dei dispositivi di protezione.

Dispositivi di protezione individuale: come verificare la loro conformità

L’emergenza sanitaria ha indotto Parlamento e Governo ad ampliare le potenzialità di offerta delle mascherine, quale strumento di protezione delle vie respiratorie.

L’iniziativa normativa ha previsto la possibilità per l’Inail di validare, in via straordinaria e in deroga, le mascherine: la deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.

La quantità delle richieste e la complessità degli accertamenti stanno provocando notevoli ritardi, con rilevanti danni anche per le imprese, tanto da legittimare interrogazioni parlamentari (es. interrogazione 5-04121 del 9 giugno 2020).

Al fine di fornire uno strumento utile alle aziende nell’individuazione e nel riconoscimento di dispositivi di protezione individuali idonei, necessari nell’attuale emergenza legata al COVID per il regolare prosieguo delle attività lavorative, Confindustria e Assosistema, l’associazione che rappresenta le aziende che producono, distribuiscono ed importano dispositivi di protezione individuale, hanno ritenuto utile condividere le proprie esperienze per realizzare un vademecum a supporto delle imprese interessate per valutare l’idoneità dei dispositivi di protezione individuali ai fini della richiesta di validazione straordinaria all’Inail.
Sulla base della collaborazione con Confindustria, Assosistema ha quindi realizzato il vademecum dal titolo “Come riconoscere un dispositivo di protezione individuale idoneo”.

All’interno del documento sono passati in rassegna:

  • La corretta marcatura ed i certificati che deve presentare un dispositivo di protezione individuale conforme alle normative vigenti e gli step per verificare la validità della documentazione;
  • Una guida pratica per navigare sul database degli Organismi Notificati della Commissione Europea NANDO;
  • La documentazione di cui deve disporre un dispositivo di protezione individuale validato in deroga da INAIL ed indicazioni utili per inoltrare la richiesta di validazione;
  • Marcatura e certificazioni di un dispositivo certificato ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/403.

Il documento è realizzato allo scopo di supportare le aziende in fase di valutazione delle forniture, durante l’approvvigionamento o l’importazione dei dispositivi di protezione

Upa Informa: Circolare 3 luglio 2020. DPCM 27 giugno, Isa, Cassa Integrazione, Contributo assunzioni

Upa informa

Circolare del 3 luglio 2020

DPCM 27 GIUGNO 2020Lettera INPS 17 giugno 2020

     Argomenti:

  • DPCM 27 giugno 2020  differimento termini adempimenti imposte e tributi
  • Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali, e non solo
  • Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
  • Online la Circolare dell’INPS sull’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
  • Termini e modalità di presentazione delle nuove domande di integrazione salariale per Covid-19 e anticipazione del pagamento diretto – Prime indicazioni dell’INPS
  • Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione
  • Nuovo limite pagamento contanti dal 1° luglio 2020

DPCM del 27 giugno 2020  differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 29 giugno 2020 il Dpmc 27 giugno 2020 Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto.

In allegato il DPCM illustrato

Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali, e non solo

L’allungamento dei termini riguarda anche i contribuenti a regime forfetario, chi applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, le società che hanno optato per la trasparenza fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno, il Dpcm 27 giugno 2020, che fa slittare al prossimo 20 luglio i versamenti fiscali dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in scadenza il 30 giugno. Rinviato, di conseguenza, al prossimo 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio. L’ampliamento della finestra temporale è stato disposto, come precisato nel comunicato Mef del 22 giugno che ha anticipato la proroga, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali e del perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

Il differimento è previsto per quest’anno per i contribuenti sottoposti a Isa, anche forfetari, che dichiarano ricavi e compensi non superiori al limite stabilito per lo specifico indice sintetico di affidabilità fiscale dal decreto Mef di approvazione e riguarda le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’Iva connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, l’Irap e le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi, altrimenti in scadenza al 30 giugno. In pratica, sono stati rinviati il saldo 2019 e il primo acconto 2020.
Nel dettaglio, il decreto prevede senza maggiorazioni i suddetti pagamenti effettuati entro il 20 luglio, dovuti ordinariamente a fine giugno, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse quelli eseguiti dal 21 luglio al 20 agosto 2020.

Possono usufruire dell’agevolazione anche gli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98/2011), i forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i componenti delle società, associazioni e imprese appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir.

Invariati, invece, i termini di pagamento per i soggetti Ires con versamenti in scadenza non al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto o che hanno dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici di affidabilità.

Fonte: Fisco Oggi News

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
Emanato il Decreto interministeriale

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), registrato dai competenti organi di controllo, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, provvede, all’articolo 1, all’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove.
L’articolo 2 stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un’anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Infine, l’articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.

Consulta il Decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020

Fonte: Ministero del Lavoro

CIG in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Con Circolare n. 11 del 1 luglio 2020 si illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di cassa in deroga introdotta dal c.d. Decreto Rilancio e successive modifiche e integrazioni e si forniscono le indicazioni utili relative all’accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.
Leggi la Circolare n. 11 del 1 luglio 2020

Allegato 1

Allegato 2

Fonte: Ministero del Lavoro

Online la Circolare dell’INPS sull’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
L’Istituto fornisce le istruzioni operative per accedere all’anticipazione introdotta dal Decreto Rilancio

Con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel Decreto Cura Italia, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell’INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

La circolare stabilisce, inoltre, che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Le domande possono essere presentate:
– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
– per la Cig in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Al fine di richiedere l’anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando i seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Per maggiori dettagli, leggi la Circolare INPS.

Fonte: Ministero del Lavoro


Termini e modalità di presentazione delle nuove domande di integrazione salariale per Covid-19 e anticipazione del pagamento diretto – Prime indicazioni dell’INPS

Si segnala che con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, che si riporta in allegato, l’INPS ha fornito le prime indicazioni circa le nuove domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19, nonché in merito all’anticipo del 40 per cento del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Il messaggio in oggetto contiene alcune indicazioni operative in attesa delle circolari illustrative delle novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali per Covid-19 dal Decreto-Legge “Rilancio” (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) e dal Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, rispetto a quanto già previsto dal Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Preliminarmente l’INPS comunica che dal 18 giugno 2020 sono rese disponibili on-line le funzionalità relative:

  • alla nuova domanda di CIG in deroga da presentare direttamente all’Istituto (art. 22-quater del Decreto-Legge n. 18/2020, introdotto dal Decreto-Legge n. 34/2020) per le settimane successive alle prime 9;
  • alla richiesta di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale del pagamento diretto nella misura del 40 per cento (art. 22-quater, comma 4, e art. 22-quinquies);
  • alla nuova versione della procedura di istruttoria delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Durata dei trattamenti.
Per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 i datori di lavoro possono fare ricorso alle nove settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o di assegno ordinario per Covid-19, già previste dal Decreto-Legge “Cura Italia”.
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del predetto periodo di nove settimane possono richiedere ulteriori cinque settimane di trattamento, nel medesimo arco temporale, come disposto dal Decreto-Legge “Rilancio”.
Da ultimo, l’art. 1 del Decreto-Legge n. 52/2020, consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito anche delle ulteriori cinque settimane di integrazione salariale di richiederne altre quattro settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima dei suddetti interventi non può superare complessivamente le diciotto settimane.

Procedura semplificata.
L’accesso alle cinque settimane di integrazione salariale previste dal Decreto-Legge “Rilancio” è subordinato all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane. Al fine di consentire il rispetto di tale disposizione e, allo stesso tempo, semplificare l’iter procedurale per la presentazione delle istanze, l’INPS consente ora di richiedere, con una unica domanda:

  • le settimane di CIGO eventualmente non ancora fruite del primo periodo di nove settimane;
  • il recupero di giorni non utilizzati relativi a domande relative alle nove già autorizzate, secondo il criterio del computo a giorni;
  • le cinque settimane di intervento previste dal Decreto-Legge n. 34/2020.

Attraverso l’invio di un’unica istanza i datori di lavoro hanno dunque la possibilità di accedere agli ulteriori trattamenti previsti dalla normativa in tema di Covid-19, fino ad un massimo di quattordici settimane complessive.

Autodichiarazione dei periodi effettivamente fruiti.
Laddove il datore di lavoro richieda il completamento della fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare all’istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria il file excel (convertito in formato .pdf) di cui al messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, compilato secondo le istruzioni riportate nel medesimo messaggio.

Le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato .pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Istruttoria relativa alle cinque settimane.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, rilasciata il 18 giugno 2020, le Sedi territoriali potranno istruire ogni tipologia di domanda, comprese quelle contenenti l’autodichiarazione di cui al precedente paragrafo e quelle che eccedono i limiti di fruizione previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Istanze relative alle ulteriori quattro settimane.
Con una successiva e distinta domanda, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane (risultante dalla somma delle misure del Decreto-Legge “Cura Italia” e del Decreto-Legge “Rilancio”) potranno richiedere le quattro settimane di cui al Decreto-Legge n. 52/2020.

Termini di presentazione delle domande.
È espressamente previsto che, in caso di presentazione tardiva della domanda, il datore di lavoro incorre nella decadenza del diritto all’intervento dell’integrazione salariale.
In generale, le istanze di ricorso alla integrazione salariale per Covid-19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione di tale norma, tuttavia, vale il termine del 17 luglio 2020, se più favorevole, a meno che non si tratti di istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Queste ultime devono invece essere inviate, sempre a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Si segnala che nel paragrafo dedicato alla richiesta di pagamento diretto della prestazione a cura dell’INPS, il messaggio precisa che il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di ricorso all’integrazione salariale (così ridotto quando la stessa contenga la domanda di pagamento diretto) decorre, in fase di prima applicazione, dal 18 giugno 2020: pertanto, ove la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia iniziata prima di tale data, la domanda all’Istituto deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.

Domande errate o richiesta di trattamenti diversi da quelli spettanti.
I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore commesso nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Assegno per il nucleo famigliare.
Secondo quanto stabilito dall’art. 68 del Decreto-Legge n. 34/2020, l’assegno per il nucleo familiare spetterà:

  • a decorrere dal 23 febbraio 2020,
  • per il periodo di riconoscimento dell’assegno ordinario, sia da parte del Fondo di Integrazione Salariale sia da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • in rapporto al periodo di paga e alle medesime condizioni dei lavoratori non sospesi o soggetti alla riduzione d’orario e
  • limitatamente all’assegno ordinario concesso per la causale Covid-19.

CIG IN DEROGA

Competenza delle Regioni.
Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga per Covid-19 per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, entro una durata massima di nove settimane.

Competenza dell’INPS.
Una volta ottenuta l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto sia stato effettivamente fruito, potrà essere richiesto direttamente all’INPS un ulteriore periodo fino a cinque settimane, tramite lo speciifico applicativo “CIG in deroga INPS”, accessibile dal portale dell’Istituto, il cui rilascio è previsto per il 18 giugno 2020.
Le domande di ammissione alla CIG in deroga rivolte direttamente all’INPS non potranno riguardare periodi antecedenti al 26 aprile 2020.
I datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso per la durata di quattordici settimane possono usufruire di ulteriori quattro settimane, anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

Termini di presentazione delle domande.
Per i termini di presentazione delle domande di CIG in deroga, il messaggio in esame richiama le indicazioni generali già esposte per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e per l’assegno ordinario.

PAGAMENTO DIRETTO

Anticipazione del 40%.
Secondo quanto disposto dagli articoli 22-quater e 22-quinquies del Decreto-Legge n. 18/2020, introdotti dal Decreto-Legge n. 34/2020, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni di CIG in deroga, Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario per Covid-19, presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Dal messaggio in oggetto emerge che la suddetta richiesta di anticipazione dell’integrazione salariale da parte dell’INPS è un’opzione preimpostata nella domanda. Se però non si vuole accedere al beneficio dell’anticipazione, occorre selezionare l’opzione di rinuncia.

Invio SR41.
Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto i modelli “SR41” contenenti i dati per il pagamento dell’integrazione salariale o del saldo della stessa (ove sia stata richiesta l’anticipazione), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In fase di prima applicazione della norma, tale termine è fissato al 17 luglio 2020.
Il tempestivo adempimento di tale invio è particolarmente importante, poiché la conseguenza di un mancato invio entro il termine stabilito a pena di decadenza comporta che il pagamento della prestazione e degli oneri connessi resti a carico del datore di lavoro.

Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione

Circolare Inps n.77 del 27 giugno 2020

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto, per il datore di lavoro che provvede all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 4.030 euro annui.

La circolare INPS 26 luglio 2019, n. 109 ha illustrato gli aspetti relativi al “bonus rioccupazione”, descrivendo il beneficio spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, con le modifiche legislative apportate alla disciplina dell’assegno di ricollocazione, che dal 1° gennaio 2018 è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS).

Questo beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, la sua durata massima è di 12 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato, e di 18 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato in corso di svolgimento, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.

Nella circolare INPS 27 giugno 2020, n. 77 sono indicate le condizioni e le istruzioni contabili e operative che i datori di lavoro dovranno seguire per accedere all’esonero contributivo.

Nuovo limite pagamento contanti dal 1° luglio 2020

La nuova soglia massima sarà di 2.000 euro (rispetto agli attuali 3.000 euro) ma è destinata a diminuire a 1.000 euro da gennaio 2022

Vi ricordiamo che scatterà dal primo luglio, salvo proroghe, il nuovo limite dei 2000 euro all’utilizzo dei contanti (ora 3.000 €), modifica introdotta dal decreto 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione fiscale .

Il limite poi scenderà ancora, a partire dal 1° gennaio 2022 arrivando a 1.000 euro.

Dai 2000 euro in su, quindi, ci sarà l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili dal Fisco. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento, e riguarda anche le donazioni e i prestiti, seppur tra familiari.

Chi supererà i nuovi limiti sui contanti andrà incontro a multe salate. Entro i 250mila euro, la sanzione prevista è compresa tra 2mila e 50mila euro. Oltre i 250mila euro si va dai 15mila ai 250mila euro.

Per i professionisti soggetti all’obbligo di segnalazione la multa andrà dai 3mila ai 15mila euro.

Confermata, invece, la disposizione introdotta dall’articolo 3 del decreto legge n.16 del 2012 che fissa a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE); in questi casi sia il cedente del bene o il prestatore del servizio devono però provvedere ad rispettare una serie di adempimenti.

Importante! sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro anche per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente – Emergenza Coronavirus

Importante! Coronavirus e fase 2, prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro
Secondo quanto disposto dal decreto “Rilancio”, la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti

Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2. A disporlo è l’art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”).
In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.

Dall’Inail un’applicazione web per richiedere la sorveglianza sanitaria
Nelle more  dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e  del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal 1° luglio renderà disponibile, il nuovo servizio “ Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Importante! Eventuali richieste già inoltrate prima del previsto 1° luglio, dovranno essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.
Come accedere all’applicativo:
L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin Inps oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto con il percorso >Accedi ai servizi on line >Registrazione >Utente con credenziali dispositive. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio, allegare, l’atto di delega,  debitamente sottoscritto del datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza> Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.

Qualora non fosse già stato nominato il Medico competente, suggeriamo di provvedere per far fronte all’attuale necessità assegnando un incarico temporaneo fino al 31 luglio, data attualmente individuata come termine della fase emergenziale. In alternativa alla nomina, permanente o temporanea, del Medico competente INAIL, con la presente ricordiamo le due convenzioni sanitarie Upa

Accordo UPASV/Omnia Medica Group – QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA CONVENZIONE
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CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO RIABILITATIVO SAN NICOLÒ S.R.L. A SOCIO UNICO

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Emergenza Covid-19, Protocollo tra le parti sociali: online il video su sorveglianza sanitaria e medico competente

Nel filmato le indicazioni su una funzione essenziale in azienda, in particolare alla ripresa delle attività produttive. Una nuova parte del prodotto multimediale che illustra, in quattordici brevi capitoli, i contenuti del documento sottoscritto per la prevenzione nei luoghi di lavoro

ROMA – La sorveglianza sanitaria periodica nel luogo di lavoro rappresenta una misura di prevenzione di carattere generale, quindi non va interrotta, in particolar modo nell’attuale fase di ripresa delle attività produttive. A ricordarlo è il punto dodici del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso, che contiene previsioni di carattere generale dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività produttive.

Pubblicato il nuovo filmato. Il nuovo video, online sul portale Inail, spiega questo punto del documento sottoscritto tra le parti sociali, inserendosi nella serie composta da 14 brevi filmati che ne illustrano l’intero contenuto.
La sorveglianza sanitaria deve quindi proseguire, osservando il “decalogo” del Ministero della salute. Il medico competente, che collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo importante, non solo per l’informazione e la formazione ai lavoratori, ma anche perché può intercettare possibili casi e sintomi di contagio. Alla ripresa delle attività, è opportuno coinvolgerlo per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di quelli con pregressa infezione da COVID-19.

Visita medica per il reinserimento lavorativo dopo l’infezione da Covid-19. In particolare, nei confronti dei soggetti con pregressa infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Dl Rilancio, introdotta sorveglianza sanitaria eccezionale. Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 83, ha previsto una sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori più a rischio,  fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale. Si tratta dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per età o per immunodepressione, per gli esiti di patologie oncologiche o a causa dello svolgimento di terapie salvavita o, comunque, perché affetti da altre patologie che costituiscono un maggior rischio. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale potrà essere richiesta all’Inail, che per queste finalità è anche autorizzato all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, di  figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto, previa convenzione con Anpal. Un decreto interministeriale stabilirà la tariffa per le prestazioni effettuate.

Raccolta di prodotti multimediali dedicati al Coronavirus.

Fonte INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-video-covid-19-protocollo-medico-competente-2020.html

 

Cordiali saluti la Segreteria Upa

NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) DEL 11 GIUGNO 2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il giorno 11 giugno un nuovo DPCM, in sostituzione di quello adottato il 17 maggio, valido su tutto il territorio italiano dal 15 giugno al 14 luglio 2020.
Per quanto riguarda le nostre imprese il DPCM 11 giugno 2020 non ha apportato alcuna modifica rispetto alle norme precedenti, pertanto per noi resta tutto invariato!

Allegati: DPCM 11 giugno 2020

Di seguito in sintesi alcune delle misure in vigore dal 15 giugno

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

A partire da oggi, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Documenti

Fonte Governo

Informativa Covid-19 per lavoratori e terzi da usare per adempiere agli obblighi di legge – EMERGENZA CORONAVIRUS

La COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.
Chiunque acceda alle aree aziendali deve essere informato in modod adeguato, a tal fine l’Unione Provinciale Albergatori ha organizzato il 29 maggio una sessione Informativa su COVID 19 e sui Protocolli di applicazione per le Strutture Ricettive  a cura del Dr. Lorenzo Rossetto, Consulente in Ambiente e Sicurezza.
Vi proponiamo una sintesi della videoconferenza da proiettare ai vostri dipendenti che offrirà una visione comportamentale per favorire una migliore comprensione e gestione del rischio nei luoghi di lavoro che riprendono le attività.

Buona pratica gestione dei lavoratori nella fase 2
Proprio per favorire una migliore gestione dei lavoratori in questa seconda fase emergenziale vi consigliamo di organizzare una o più giornate formative con i vostri dipendenti, programmate all’interno della vostra struttura, per essere efficace la formazione deve essere svolta in azienda ed in orario di lavoro, mantenendo il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (distanziamento delle postazioni e mascherina).

  • Webinar online UPA-Incontra d’informazione generale, a cura del Dr. Lorenzo Rossetto Consulente in Ambiente e Sicurezza, messo a disposizione di tutte le aziende associate sulla piattaforma, il video sarà on line per 14 giorni. Il file pesa circa 1 giga quindi consigliamo di scaricarlo da pc fisso con calma.

Per accedere alla videoconferenza vi invitiamo a cliccare sul seguente link e scaricare il video:

https://fromsmash.com/Spiegazione-Linee-Guida-UpaSV

Importante! Il 21 giugno il file verrà cancellato.

Vi consigliamo inoltre di documentare la formazione con un foglio presenze firmato dai vostri lavoratori da conservare nel DVR e di completare la sessione informativa utilizzando la documentazione che vi riportiamo di seguito:

 
Un’Informativa Generale sulle principali misure di prevenzione e sui corretti comportamenti da tenere mediante:

o   Il collegamento al link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html del sito web dell’INAIL da cui potete scaricare dei video tutorial da far vedere al personale dipendente quale informativa sul Coronavirus e sul corretto uso delle mascherine e dei guanti.
I video tutorial sono 4 e in particolare quello integrale (circa 8 minuti) informa sul virus e sull’uso dei DPI.


E di seguito i collegamenti ad una serie di documenti utili per gestire al meglio l’Informativa che ogni datore di lavoro dovrà fornire ai propri dipendenti:

o   “Verbale Riunione Informativa Dipendenti”, che trovate al link

o   Dispensa Informativa Dipendenti COVID19 sui comportamenti da tenere per prevenire il contagio, da consegnare a tutti i dipendenti durante l’Informativa Aziendale.
Dispensa che trovate al link

Consegnare a tutti i dipendenti gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale(DPI).

Al link  trovate disponibile il “Verbale Consegna Dipendenti DPI” da far sottoscrivere a tutti i dipendenti al momento della consegna dei DPI.

Ampliate e integrate le linee guida per la riapertura, previste regole anche per la ripartenza del settore ricreativo

Le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche.

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

–  “Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;

– “Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);

– “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza)

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria

(In Allegato nuovo documento)

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N.23 del 8 aprile 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 4 Giugno 2020. PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE – EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Decreto Legge Liquidità è stato convertito in legge dal Parlamento italiano il 4 giugno 2020.

La legge di conversione, rispetto al testo originale del Decreto, ha introdotto alcune novità che per quanto riguarda le nostre imprese sono quelle di seguito descritte .

In Allegato:
DL Liquidità Gazzetta Ufficiale (GU n.143 del 6-6-2020) il testo definitivo
Circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate
Modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge dell’8 aprile 2020, N. 23
Ordinanza Regione Liguria N. 36/2020


Garanzie di Stato per le richieste di finanziamenti alle banche da parte delle imprese
.

Il Decreto Legge(DL) Liquidità prevede due modalità con cui lo Stato può concedere garanzie pubbliche su nuovi finanziamenti: la garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia (detto Mediocredito) per le Piccole e Medie Imprese(PMI) e la garanzia concessa da SACE S.p.A. a tutte le imprese italiane indipendentemente dalle loro dimensioni (fatto salvo che le PMI prima devono esaurire la capacità di accesso al fondo centrale di garanzia e pertanto nel loro caso il ricorso a Sace è eventuale e successivo).

Garanzia concessa dal Fondo Centrale per le PMI(detto Mediocredito) a tutte le piccole e medie imprese italiane  con un numero di dipendenti occupati  inferiore a 499. – Art.13 del DL Liquidità principali novità introdotte.

Fino al 31/12/2020 il Mediocredito potrà concedere a titolo gratuito (con azzeramento anche della commissione per mancato perfezionamento, che di solito costa 300,00€) garanzie su finanziamenti e prestiti del valore massimo di 5 milioni di euro chiesti alle banche(o ad altri intermediari finanziari) dalle PMI con un numero di dipendenti fino a 499.  La Garanzia del Mediocredito potrà esser concessa, senza valutazione del merito creditizio a tutte le PMI, con esclusione di quelle che presentano esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi delle norme bancarie, secondo le seguenti principali modalità:

a)      NUOVI FINANZIAMENTI D’IMPORTO LIMITATO FINO A 30.000,00€.

Accesso gratuito e automatico alla Garanzia del Mediocredito – dunque, senza valutazione – per i nuovi finanziamenti d’importo massimo pari a 30 mila €  concessi in favore di PMI la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (secondo quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione).

La copertura della Garanzia è del 100% purché la durata dei finanziamenti non sia superiore a 10 anni(prima gli anni erano 6) con preammortamento di due anni.

L’entità del finanziamento non può essere superiore alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione. L’importo del finanziamento non può, comunque, essere superiore a 30 mila euro(prima erano 25 mila euro).

Al finanziamento  è applicato un tasso d’interesse non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 percento.

E’ consentito l’adeguamento, su richiesta dell’impresa, alle nuove condizioni, per i finanziamenti già concessi prima del 4 giugno 2020.

b)      NUOVI FINANZIAMENTI RICHIESTI DA IMPRESE CON RICAVI 2019 FINO A 3,2 MILIONI DI €.

Per le PMI con ricavi 2019 fino a 3,2 milioni di euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata), si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo (90%) con un’ulteriore garanzia – concessa da confidi o altri soggetti – sino alla copertura del 100 % del finanziamento concesso.

Il finanziamento garantito non può essere superiore, alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione.

c)       NUOVI FINANZIAMENTI DELLA DURATA MASSIMA DI 72 MESI.

Concessione di Garanzia pari al 90% su finanziamenti concessi alle PMI con durata fino a 72 mesi. L’importo totale del finanziamento non può superare, alternativamente:

·         il doppio della spesa salariale 2019;

·         il 25% del fatturato totale 2019 ;

·         il fabbisogno (costi del capitale di esercizio e di investimento) nei successivi 18 mesi. Il fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione.

d)      NUOVI FINANZIAMENTI senza i limiti di durata, d’importo e di fatturato di cui ai punti precedenti.

Garanzia diretta del’80% concessa alle PMI per nuovi finanziamenti del valore massimo di 5 milioni di euro, di durata anche superiore a 10 anni, non aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti.

La garanzia del Fondo può essere cumulata anche con un’altra garanzia concessa dai Confidi o da altri soggetti abilitati, sino alla copertura del cento per cento del finanziamento concesso

e)      OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITI ESISTENTI.

Concessione di una Garanzia del’80% a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% ( prima era il 10%) del debito residuo in essere del finanziamento rinegoziato.

Nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore(la Banca) è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d’interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia (ovvero il nuovo finanziamento oggetto della rinegoziazione oltre ad esser garantito al’80% dal Mediocredito dovrà avere un tasso d’interesse inferiore a quello originario).

Garanzia concessa da SACE Spa a tutte le grandi imprese (numero occupati maggiore di 499) e soltanto a quelle piccole e medie imprese(numero occupati minore di 499) che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso alle garanzie rilasciate da Mediocredito.  –  Art.1 del DL Liquidità principali novità.

La Garanzia SACE è concessa, fino al 31/12/2020, per finanziamenti con preammortamento massimo di 36 mesi(prima erano 24), della durata massima di 72 mesi(6 anni), richiesti per sostenere costi del personale, investimenti, capitale circolante, canoni di locazione, rate di finanziamenti scaduti o scadenti nel periodo 1/3-31/12/2020(massimo il 20% del finanziamento), e che abbiano un valore massimo, per ogni impresa richiedente, non superiore alternativamente al:

­   25% del fatturato 2019 dell’impresa richiedente come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale se l’impresa non è tenuta a redigere il bilancio;

­   doppio dei costi 2019 del personale dell’impresa richiedente, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio o non è tenuta a redigerlo.

La Garanzia SACE copre:

·         il 90% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato fino a 1,5 miliardi;

·         l’80% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5.000 dipendenti e con un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di €;

·         il 70% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5 miliardi di fatturato.

L’impresa beneficiaria della Garanzia SACE ha l’obbligo di non distribuire dividendi per 12 mesi dalla concessione del finanziamento garantito e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, inoltre deve a SACE  le seguenti commissioni annuali per il rilascio della garanzia:  per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia (art.1 bis del DL) mediante comunicazione di quanto richiesto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la quale il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

 

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio  – Art.29 bis del DL.

L’articolo 29-bis, introdotto con la legge di conversione, definisce i limiti della responsabilità degli imprenditori relativamente al rischio Covid19 stabilendo che l’obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, è assolto mediante l’applicazione, e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto come aveva già chiarito la Circolare INAIL n.22 del 2020 in caso di positività al virus di un lavoratore non esiste alcuna responsabilità automatica del datore di lavoro.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale – Art.6 bis del DL

L’articolo 6-bis prevede a favore di imprese(società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative) ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Altre misure previste nel D.L. Liquidità

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato – art.4 del D.L. Liquidità

L’articolo 4 stabilisce che, fino 31 luglio 2020,  specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (ad es. assegno bancari) – art. 11 del D. L. Liquidità

L’articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito(assegni bancari) emessi prima del 8 aprile 2020.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.


Mutui prima casa
 – art.12 del D.L. Liquidità.

La norma chiarisce che tra i beneficiari della sospensione delle rate dei mutui prima casa rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani e i mutui in ammortamento da meno di un anno.


Metodo previsionale acconti IRAP/IRES/IRPEF giugno 2020
  – art.20 del D.L. Liquidità

L’articolo 20 consente di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da versare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell’anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

News – 07/06/2020
Affitti: operativo il credito di imposta del 60% sui canoni mensili degli affitti
Con la risoluzione 32 del 6/6/2020 e con la ha definito le modalità per l’utilizzo del credito di imposta previsto all’art. 28 del DL Rilancio

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole previsto all’art. 28 del DL Rilancio.
Con la Risoluzione 32/E del 6 giugno, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Con la Circolare 14/E L’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti tra cui l’operatività della misura per le aziende che adottano periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
Restano però diversi aspetti su cui riteniamo necessari alcuni correttivi ed aggiustamenti che confidiamo siano adottati in fase di conversione del provvedimento

FASE 2 – CHE COSA FARE PER LA RIAPERTURA DELLE IMPRESE RICETTIVE – EMERGENZA CORONAVIRUS

EMERGENZA CORONAVIRUS

FASE 2 – CHE COSA FARE PER LA RIAPERTURA DELLE IMPRESE RICETTIVE.

Con l’approvazione domenica 17 maggio del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza del Governatore della Regione Liguria, cui hanno fatto seguito alcune specificazioni assunte in questi giorni dalla Regione, dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome Italiane,dall’Istituto Superiore della Sanità(ISS) e dal Ministero della Salute, sono state adottate le regole che stabiliscono che cosa si deve fare in questa fase di ripartenza per prevenire l’eventuale contagio da SARS – COV2.

Per fornivi tutti gli elementi conoscitivi e i supporti utili a gestire al meglio la situazione abbiamo cercato di compendiare, a seguire, le informazioni utili e una serie di strumenti di supporto per le nostre imprese.

QUALI SONO LE REGOLE E LE LINEE GUIDA PER GESTIRE LA FASE2.

Le regole per gestire la fase2 sono contenute in tre documenti che trovate in allegato:

  • Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali(sindacati e associazioni datoriali) il 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile. Il Protocollo è richiamato dal DPCM 17 maggio 2020 che lo rende pertanto obbligatorio, in pratica l’aspetto più importante che disciplina è quello relativo all’informativa e alla modalità d’ingesso in azienda dei lavoratori che sono il punto 1 e 2 del Protocollo. Vi consigliamo su questi due temi di consegnare a tutti i vostri dipendenti un’informativa specifica e per questo abbiamo preparato il documento “Informativa ai dipendenti protocollo del 14 marzo” che trovate al link
  • Le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome Italiane, aggiornate al 25 maggio 2020. Le Linee Guida sono richiamate sia dal DPCM che dall’Ordinanza Regionale del 17 maggio che le rendono obbligatorie per tutte le nostre imprese. Le linee Guida, che trovate in allegato, sono organizzate in specifiche schede distinte per le diverse imprese ed attività produttive, noi dobbiamo far riferimento alle seguenti schede: Ristorazione; Strutture Ricettive; Piscine; Strutture Turistico Ricettive all’aria aperta; Aree Giochi per bambini; Strutture Termali e Centri Benessere.
  • Il Rapporto dell’ISS del 15 maggio 2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Il Rapporto illustra quali sono in generale le procedure di pulizia e sanificazione da adottare negli ambienti interni(inclusi quelli delle strutture ricettive) e quali siano i prodotti da utilizzare distinguendo tra prodotti che contengono principi attivi antimicrobici(ad es. alcol etilico, ipoclorito di sodio, ecc.) e generatori in situ di principi attivi antimicrobici(ozonizzatori, lampade UVA, diffusori perossido d’idrogeno, ecc.). Per consentirvi un più agevole utilizzo, nella stesura delle vostre procedure aziendali di pulizia e sanificazione per la prevenzione del Covid19,  del Rapporto dell’ISS abbiamo predisposto uno specifico documento “ Rapporto ISS – indicazioni sulle procedure di sanificazione” che trovate al link

 

 

 

CHE COSA SI DEVE FARE IN CONCRETO PER GESTIRE LA FASE2 E I SUPPORTI CHE METTIAMO A DISPOSIZIONE PER RENDERE LA GESTIONE LA PIU’ AGEVOLE PROSSIBILE.

Oltre a rispettare tutte le regole organizzative previste dai documenti di cui sopra si dovrà:

  1. Aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio(DVR) della propria azienda integrandolo con le specifiche “Misure di Prevenzione e Gestione del Rischio Biologico derivante da Covid19”. Per questo abbiamo predisposto una traccia di lavoro utile per l’aggiornamento del DVR aziendale denominata “Istruzioni operative per le aziende” che trovate al link
  1. Informare il Personale Dipendente sulle misure adottate dall’azienda e sui comportamenti che devono tenere per prevenire il contagio.

Per gestire al meglio quest’aspetto mettiamo a vostra disposizione:

  1. Un’Informativa Generale sulle principali misure di prevenzione e sui corretti comportamenti da tenere mediante:
    • Il collegamento al link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html del sito web dell’INAIL da cui potete scaricare dei video tutorial da far vedere al personale dipendente quale informativa sul Coronavirus e sul corretto uso delle mascherine e dei guanti. I video tutorial sono 4 e in particolare quello integrale(circa 8 minuti) informa sul virus e sull’uso dei DPI.
    • Un Webinar online UPA-Incontra d’informazione generale, a cura della D.ssa Paola Sfacteria Direttore Struttura Complessa ASL2 Savonese e del Dr. Lorenzo Rossetto Consulente in Ambiente e Sicurezza, messo a disposizione di tutte le aziende associate sulla piattaforma GoToMeeting secondo le modalità che vi saranno illustrate a breve con specifica Circolare. La partecipazione al Webinar, gratuita, sarà seguita da invio di specifico attestato di partecipazione alla sessione informativa.
  2. Una serie di documenti utili per gestire al meglio l’Informativa che ogni datore di lavoro dovrà fornire ai propri dipendenti:
    • Verbale Riunione Informativa Dipendenti”, che trovate al link
    • Dispensa Informativa Dipendenti COVID19sui comportamenti da tenere per prevenire il contagio, da consegnare a tutti i dipendenti durante l’Informativa Aziendale. Dispensa che trovate al link

 

  1. Consegnare a tutti i dipendenti gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale(DPI).

Al link  trovate disponibile il “Verbale Consegna Dipendenti DPI” da far sottoscrivere a tutti i dipendenti al momento della consegna dei DPI.

  1. Mettere a disposizione dei clienti e dei dipendenti in più punti gel disinfettante a base alcolica per le mani.

Per i clienti è buona prassi aver a disposizione mascherine chirurgiche da fornire su loro richiesta nei casi in cui ne fossero sprovvisti

  1. Utilizzare nelle camere e nei locali ed ambienti della struttura cartelli o flyer informativi che invitano in particolare al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, al frequente lavaggio delle mani, al rispetto delle regole fondamentali d’igiene personale, e all’uso, ove necessario, della mascherina chirurgica.

Per agevolarvi in questo adempimento vi mettiamo a disposizione al link  alcuni semplici “cartelli informativi” (nessuno di questi è obbligatorio, l’obbligo è di dare informazioni usando cartelli o flyer senza che se ne debba usare di predeterminati per legge!) da usare secondo le vostre autonome scelte organizzative.

 

ALLEGATI

  1. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
  2. Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome Italiane.
  3. Rapporto dell’ISS del 15 maggio 2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

 

Ricordiamo che tutte le informative, cartellonistica,  decreti, linee guida, etc… li trovate al seguente link:

Mentre tutti gli allegati utili li trovare nell’area download: