03/03/2026 - 06:05
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CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021

Proroga del divieto di spostamento tra Regioni italiane al 27 marzo 2021

Il 23 febbraio ’21 il Governo italiano ha adottato un nuovo Decreto Legge il DL n°15 del 23 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 23/2/2021 e vigente, su tutto il territorio italiano, a partire da mercoledì 24 febbraio 2021.

In sintesi per quanto di nostro interesse il DL 15/2021 prevede:

·         Nel periodo 24 febbraio – 27 marzo 2021 il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i  territori delle regioni e province autonome italiane a prescindere dalla loro classificazione in zone rosse, arancione, gialle o bianche ad eccezione degli spostamenti, documentati con autocertificazione (quella  fino ad oggi utilizzata), dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
In ogni caso è comunque consentito, in tutto il periodo di tempo suddetto e tra tutti i territori regionali o delle province autonome a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  Questo significa che:

o    fino al 27 marzo non ci possono essere in tutte le tipologie di strutture ricettive arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia. Quando la Liguria sarà inserita in zona gialla saranno possibili solo arrivi dagli altri comuni liguri.

o    E’ possibile spostarsi verso le seconde case ma solo se si è in grado di dimostrare di averne titolo da prima del 14 gennaio ovvero se si è in possesso di un atto stipulato presso un notaio (ad es.: il titolo di proprietà di una casa) o di una scrittura privata registrata (ad es. un contratto di affitto) entrambe registrate prima del 14 gennaio 2021. Il possesso dei suddetti titoli di godimento della seconda casa può anche essere documentato con autocertificazione la cui veridicità sarà verificata dalle autorità di controllo. Non è pertanto possibile accogliere negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) per motivi di vacanza clienti dopo il 14 gennaio 2021 fino al 27 marzo 2021.

·         Solo nelle zone gialle, all’interno del territorio regionale, e nelle zone arancione, all’interno del proprio comune, fino al 27 marzo sarà possibile  spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
Nelle zone arancione sarà comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provinciaGli spostamenti suddetti fino al 27 marzo saranno comunque vietati nelle zone rosse.

Infine ricordiamo che tutta la Liguria, con esclusione degli ambiti territoriali di Sanremo e Ventimiglia per i quali valgono fino al giorno 5 marzo 2021 misure più restrittive adottate con propria Ordinanza dal Governatore della Regione Liguria,  fino al giorno 27 febbraio è classificata zona Arancione, in cui si applicano le norme di cui alla nostra Circolare del 13 Febbraio che si allega per conoscenza.

·         Clienti stranieri

vi invitiamo a guardare periodicamente il sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio costantemente aggiornato in merito alle procedure da adottare con i clienti stranieri, sezione “Focus coronavirus” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Allegati:  DL n°15/2021 e Circolare UPA del 13 Febbraio 2021

CIRCOLARE COVID19 DEL 31 GENNAIO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Febbraio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 31 GENNAIO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Febbraio 2021

 

A partire da lunedì 1 febbraio  incluso la Liguria torna ad essere zona Gialla, come tutto il resto d’Italia con esclusione della Provincia di Bolzano e delle Regioni Sardegna, Puglia, Sicilia e Umbria che continuano ad esser classificate zona Arancione.

Cerchiamo nel modo più completo e semplice possibile di descrivere quali sono le principali norme che interessano le nostre imprese  a partire dal 1 febbraio incluso.

·         Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

·         Possibilità di spostamento:

1.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
Il divieto (ai sensi del Decreto Legge 2/2021) è valido fino al giorno 15 febbraio incluso.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

2.      LIBERTA’ DI SPOSTAMENTO, ALL’INTERNO DELLA REGIONE LIGURIA, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE.

Importante! Questo significa che fino al giorno 15 febbraio incluso non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

A  partire dal 1° febbraio le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto, a partire dalle ore 18.00, di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25(commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 14 febbraio incluso – dal 15 febbraio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         L’apertura dei musei e degli altri luoghi e istituti di cultura è possibile solo dal lunedì al venerdì (con l’esclusione dei casi in cui tali giorni siano festivi) nel rispetto delle specifiche norme e protocolli vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV2.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%

Upa informa – Circolare del 18 gennaio 2021

Upa informa

Circolare del 18 gennaio 2021

     Argomenti:

Ø  CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021. Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione

Ø  Proroga classificazione strutture ricettive alberghiere

Ø  Esonero contributivo per aziende che non richiedono Cassa integrazione – Chiarimenti INPS.

Ø  NOTA LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE IN TEMA DI CREDITO E FINANZA.

Ø  Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche

Ø  Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi.

Ø  Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini.

Ø  Contributo a fondo perduto. La guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ø  Canone Rai speciale scadenza al 31 gennaio 2021

CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021
Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione

Nella seduta del 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il DL N.3/2021 che stabilisce una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies.
Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per il versamento delle cartelle di pagamento.
Quali atti rientrano nella sospensione al 31 gennaio 2021.

In particolare, slittano:

·         i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);

·         il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020);

·         la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Cosa accade agli atti notificati dal 1° gennaio

Il nuovo decreto si occupa anche dell’eventuale attività posta in essere dall’Amministrazione finanziaria in questi primi giorni dell’anno e più precisamente dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del decreto.

A tale proposito, è stato previsto che:

–       restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti;

–       restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo;

–       restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Proroga classificazione strutture ricettive alberghiere

Su proposta dell’Unione Provinciale Albergatori, la Giunta Regionale ha stabilito la proroga per la classificazione delle strutture ricettive, riformulando le note agli allegati “A” e “B” nello specifico alla
“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “A” delle suddette note 13 e 28:

• (13) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.

• (28) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere assolto per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.

“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “B” delle suddette note 15 e 25:

• (15) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere assolto e per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.

• (25) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.

In allegato Deliberazione Regionale n. 1087

Esonero contributivo per aziende che non richiedono Cassa integrazione – Chiarimenti INPS

L’INPS, con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, che si allega, fornisce chiarimenti in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione previsto dal DL 104/2020.

L’INPS conferma che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

L’Istituto chiarisce che:
– l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);

– l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;

– l’effettivo ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

NOTA LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE IN TEMA DI CREDITO E FINANZA
Nota di approfondimento a cura Confindustria
Si rende di seguito disponibile una nota di sintesi elaborata a cura di Confindustria delle misure in tema di Credito e Finanza contenute nella Legge di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre.

Allegati

Comunicazione n. 4/2021
C004_Nota Legge di Bilancio – Misure Credito e Finanza – gennaio 2021

Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2021

Alla luce delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1098 e 1099 della legge di bilancio 2021, con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020 relativo alle modalità di fruizione del credito d’importa per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit“).

Le modifiche riguardano la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.

L’articolo 120 del Dl n. 34/2020 (“Rilancio”), al fine di incentivare l’adozione di  misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).

Al riguardo, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che i beneficiari di tale bonus, tra gli altri, possano, anziché utilizzarlo direttamente, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1 tax credit per lavorare in salute“).
Quindi, con il citato provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta
  • le modalità e i termini con i quali i beneficiari dello sconto, anziché l’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, compresi  istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, per il tax credit “sanificazione ambienti di lavoro” è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021 ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Su questo è intervenuto l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021, la n. 178/2020 che ha stabilito che:

  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021
  • i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento odierno recepisce queste disposizioni e apporta le necessarie modifiche a quanto disposto dalla direttoriale del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

Fonte: Fisco Oggi

Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi
Circolare per richiamare l’attenzione degli Associati su alcune norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2021

E’ stata estesa fino a quindici anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI per i finanziamenti fino a 30.000 euro.

Nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l’impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni.

Viene modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100%, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore – se positivo – del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica.

Conformemente alla proroga del Temporary Framework, è stata prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.

E’ stata introdotta anche una norma transitoria per permettere la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle imprese fino a 499 dipendenti sullo strumento “Garanzia Italia” SACE. In particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie in favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021.

Altre misure riguardano le garanzie rilasciate dalla SACE, prevedendone la proroga fino al 30 giugno 2021, estendendone l’ambito di operatività della garanzia a fronte di cessioni di credito pro soluto e a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione. Viene previsto che le imprese fino a 499 dipendenti possano accedere allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI.

Le nuove norme prevedono anche la possibilità per società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico Bancario di accedere – fino al 30 giugno 2021 – ai finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini
I termini prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021

L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.
Fonte: Inail

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

Contributo a fondo perduto. La guida dell’Agenzia delle Entrate
Aggiornamento dicembre 2020

Nuovi esempi, precisazioni e una new entry dedicata alla possibilità di presentare istanza in autotutela in caso di richiesta presentata correttamente e cfp non erogato

Al passo con l’evoluzione normativa è in rete l’aggiornamento della guida “Contributo a fondo perduto” disponibile nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata alle guide fiscali, “l’Agenzia informa” e su questa rivista. Ancora più chiara e completa, la pubblicazione ha incrementato le informazioni sull’argomento fornendo ulteriori spiegazioni sulla funzionalità di consultazione delle ricevute di elaborazione e dell’esito finale delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” e su quella per l’inserimento di un nuovo Iban nel caso di storno da parte della banca del mandato di pagamento emesso dall’Agenzia a seguito di accoglimento di istanza.

Molte le precisazioni, le immagini e gli esempi inseriti per meglio districarsi all’interno della procedura. Ad esempio, è stato specificato più dettagliatamente come, in caso di utilizzo della procedura web per la gestione dell’istanza, il richiedente o l’intermediario delegato al “cassetto fiscale” o alla consultazione delle fatture elettroniche, possano verificare i dati relativi alle domande e alle rinunce presentate linkando all’indirizzo “Invii effettuati” o come conoscere l’esito finale della procedura per ogni istanza e i dati relativi ai manda di pagamento emessi con un click su “Consultazione esito – Esito del contributo Decreto Rilancio”.

La guida spiega poi come comportarsi nel caso in cui la somma non sia stata erogata dalla banca per problemi connessi all’Iban comunicato nell’istanza. Per recuperare il contributo, il beneficiario può indicare un nuovo Iban, utilizzando una specifica funzionalità presente nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile soltanto al contribuente con le credenziali Spid, la Cns o le credenziali di Fisconline o Entratel, dalla home page del sito dell’Agenzia, selezionando la voce “Area riservata” in alto a destra e “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline“.

Infine, arriva un capitolo nuovo di zecca sulla possibilità di presentare istanza in autotutela nei casi in cui, nonostante la richiesta trasmessa nei termini, il contribuente non abbia ricevuto l’accredito del contributo spettante. La guida indica in quali casi sia possibile ricorrere all’autotutela e le modalità operative. La domanda deve essere presentata con Pec alla direzione provinciale competente e firmata digitalmente oppure con firma autografa e, in questo caso, con copia del documento di identità del richiedente. L’istanza deve essere accompagnata da una nota che descriva le motivazioni per cui il contribuente ritiene di aver diritto al contributo che non gli è stato erogato.

Allegati

GUIDA FONDO PERDUTO DICEMBRE 2020

Canone Rai speciale scadenza al 31 gennaio 2021
Consultata la Direzione Rai di Genova, segnaliamo che in base  alle disposizioni Governative, essendo il canone una imposta, ad oggi non sono state previste delle riduzioni per la chiusura del 2020. Nella recente legge di Bilancio non sono stati inseriti emendamenti in materia. Qualora venissero introdotte nuove diposizioni provvederemo a comunicarlo

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 GENNAIO 2021 Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio vigenti a partire dal 16 gennaio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 GENNAIO 2021 Disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio vigenti a partire dal 16 gennaio 2021

Con l’approvazione in questi giorni di tre provvedimenti, il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, il DPCM 14 gennaio 2021 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, sono state definite le nuove norme per prevenire la diffusione della Pandemia Covid19.

Cerchiamo nel modo più completo e semplice possibile di descrivere quali sono le principali norme che interessano le nostre imprese.

ALLEGATI

­   Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 – ­   DPCM 14 Gennaio 2021 – ­   Autodichiarazione

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI ITALIANE

Il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 stabilisce che nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 15 febbraio inclusi è vitato in tutt’Italia (indipendentemente dalla classificazione delle Regioni in zone bianche, gialle, arancioni o rosse) ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori delle Regioni italiane e delle province autonome fatto salva la possibilità di spostarsi solo per i seguenti motivi: comprovate esigenze di lavoro; situazioni di necessità; motivi di salute.

E’ comunque consentito il rientro, in tutto il periodo suddetto e in tutti i territori regionali a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, alla propria residenza, abitazione o domicilio.

CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE IN ZONE DI RISCHIO

In applicazione del nuovo Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 il Ministro della Salute, con propria Ordinanza del 16 gennaio 2021, ha classificato a partire dal giorno 17 gennaio incluso le Regioni Italiane nelle seguenti zone di rischio:

·         Zone Bianche: nessuna Regione

·         Zone Gialle: Basilicata, Campania, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Toscana.

·         Zone Arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia e Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria,Valle d’Aosta, Veneto.

·         Zone Rosse: Lombardia, Provincia di Bolzano, Sicilia.

LIGURIA ZONA ARANCIONE DAL 17 GENNAIO LE NORME DI NOSTRO INTERESSE

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 che colloca a partire dal giorno 17 gennaio incluso fino, al momento, al giorno 30 gennaio tutto il territorio della Regione Liguria in zona Arancione si applicano in tutta la Regione,  per quanto di nostro interesse,  le seguenti norme di cui al nuovo DPCM del 14 gennaio 2021:

·         Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

·         Possibilità di spostamento:

1.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

2.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, con mezzi pubblici o provati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro o di studio; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

3.      E’ consentito all’interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta. E’ comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provincia.

Importante! Questo significa che a partire dal 17 gennaio (e per il momento fino al 30 gennaio) non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia inclusi i comuni  della Liguria

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  a partire dal 17 gennaio sono sospese.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25 (commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 14 febbraio incluso – dal 15 febbraio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

CIRCOLARE COVID19 DEL 09 GENNAIO 2021 Le Nuove Zone Gialle e Arancioni per il periodo 11-15 gennaio 2021 compresi

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 09 GENNAIO 2021 Le Nuove Zone Gialle e Arancioni per il periodo 11-15 gennaio 2021 compresi

Nella serata dell’8 gennaio il Ministro Speranza ha firmato l’Ordinanza con cui ha individuato le nuove zone di classificazione delle regioni italiane ovvero: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia zona Arancione; tutte le altre regioni italiane, Liguria inclusa, zona Gialla.

Pertanto per quanto ci riguarda, essendo la Regione Liguria in zona Gialla Rinforzata fino al 15 gennaio 2021, per noi nulla è cambiato e valgono le norme di cui alla nostra Circolare del 7 gennaio 2021 che a seguire riassumiamo:

·         Possibilità di spostamento:

1.       DIVIETO in TUTT’ITALIA DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME con esclusione degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o provincia autonoma.
Questo significa che in questi giorni non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia esclusa la Liguriaè, infatti, in questi giorni possibile spostarsi tra i comuni di una stessa regione.

2.      Libertà di spostamento all’interno della Regione (senza necessità di autodichiarazione).

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 18 gennaio incluso – dal 19 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Newsletter Bonus Ristori per le piccole attività economiche colpite dalle restrizioni covid 19

Avviso importante! Bonus ristori per le piccole attività economiche colpite dalle restrizioni covid 19

É pubblicato sul sito della Regione Liguria l’elenco delle microimprese liguri che percepiranno il bonus “una tantum”, previsto dall’art.22 del Decreto Legge n.157/2020 per le imprese che hanno subito la sospensione totale dell’attività o che sono state gravemente colpite dagli effetti delle disposizioni governative causate dalla pandemia di Covid 19.

·         Vi consigliamo per prima cosa di verificare se la vostra azienda è compresa nell’elenco riportato al seguente link :

Regione Liguria l’elenco delle microimprese liguri (link esterno)
L’elenco è stato predisposto dalle Camere di Commercio liguri sulla base dei Codici Ateco indicati dalla Regione Liguria e approvato dalla Giunta regionale con la delibera 976 del 23 dicembre 2020  (link esterno) che ha messo a disposizione 7.700.000 euro a fondo perduto.
La Regione sta vagliando, con associazioni di categoria e sindacati, ulteriori misure che consentano di estendere i ristori ad altre attività ad oggi escluse.
Gli uffici camerali stanno preparando la modulistica per l’erogazione del bonus, che sarà inviata via pec alle imprese in elenco nei prossimi giorni.

In base ai requisiti fissati dalla Regione è stata effettuata una mappatura delle imprese, ovvero:

due livelli diversi di ristoro (3mila euro per le attività che hanno subito la sospensione totale e mille euro per quelle che hanno subito, anche indirettamente, restrizioni parziali) e privilegiare le imprese di minore dimensione in quanto più fragili, pertanto per avere titolo al contributo è fissato un limite da 0 a 9 dipendenti.

·         Le imprese escluse dall’elenco in possesso dei requisiti dovranno inviare una segnalazione a Gabriele Boni  – e-mail inforistori@rivlig.camcom.it

·         Per quanto riguarda l’erogazione del ristoro:

attenzione! sarà inviato alle imprese via PEC un modulo semplice con i dati necessari e l’IBAN, che dovrà essere restituito entro 30 giorni insieme alla fotocopia del documento del titolare. Fondamentale la PEC come elemento di identificazione certa delle imprese.

·         Vi invitiamo a monitorare giornalmente e verificare che la vostra casella pec sia attiva e funzionante al fine di non perdere il contributo

La PEC è l’unico strumento per essere identificati con certezza dalla pubblica amministrazione in vista di ristori, contributi e altre misure a favore delle imprese.

Fortunatamente l’assegnazione dei ristori non rientra nelle problematiche del De Minimis e confidiamo che la Regione ottenga anche l’esenzione dal DURC.

Maggiori informazioni (link esterno)

Cordiali saluti
La Segreteria

CIRCOLARE COVID19 DEL 07 GENNAIO 2021 Le Nuove Norme per il periodo 7-15 gennaio 2021 compresi

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 07 GENNAIO 2021 Le Nuove Norme per il periodo 7-15 gennaio 2021 compresi

Nella notte del 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo Decreto Legge che introduce nuove norme per il contenimento del contagio da COVID19 valide in tutt’Italia nel periodo 7-15 gennaio 2021.

Cerchiamo, per quanto possibile, vista l’oggettiva confusione che questo sovrapporsi di Decreti genera,  di far chiarezza e riassumere le principali norme di nostro interesse.

PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 7, 8, 11, 12, 13, 14 E 15  GENNAIO 2021 – ZONA GIALLA RINFORZATA

Di fatto il nuovo Decreto Legge ha introdotto in tutt’Italia nei giorni feriali del periodo 7-15 gennaio 2021 una  Zona Gialla Rinforzata in cui valgono le seguenti norme:

·         Possibilità di spostamento:

1.       DIVIETO in TUTT’ITALIA DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME con esclusione degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o provincia autonoma.

Questo significa che in questi giorni non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia esclusa la Liguriaè, infatti, in questi giorni possibile spostarsi tra i comuni di una stessa regione.

2.      Libertà di spostamento all’interno della Regione (senza necessità di autodichiarazione)  fatto salvo che è possibile, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 22, spostarsi verso una sola altra abitazione privata (rispetto alla propria) soltanto una volta al giorno nel limite di due persone più i minori di 14 anni, su cui si esercita la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 18 gennaio incluso – dal 19 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 9, E 10 GENNAIO 2021 – ZONA ARANCIONE

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 in tutt’Italia si applicano, oltre a quelle descritte precedentemente, le seguenti ulteriori misure restrittive:

a.       Possibilità di spostamento:

Sono Vietati in tutt’Italia gli spostamenti in entrata e in uscita sia tra le Regioni Italiane sia tra i Comuni ubicati all’interno delle singole Regioni fatto salvo che gli spostamenti siano dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute. (In pratica è possibile spostarsi SOLO all’interno del proprio comune!)

In questi giorni, in deroga al divieto di spostamento al di fuori del comune in cui si vive, è possibile:

1.       Spostarsi verso altri Comuni situati entro un raggio di 30 Km, dal comune da cui ci si sposta, con l’esclusione dei comuni capoluogo di provincia verso cui è vietato recarsi, solo se si vive in un Comune con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

2.       Spostarsi una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00,  verso un’altra abitazione privata nel limite di due personeulteriori rispetto a quelle che convivono nell’abitazione in cui ci si reca,  più due minori di anni 14 su cui, chi si sposta, esercita la potestà genitoriale, o le eventuali persone disabili o non autosufficienti che convivono con chi si sposta.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Questo significa che in questi giorni non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia Liguria inclusa.

b.      Attività commerciali:

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili al di fuori dei centri, gallerie e parchi commerciali e dei mercati in cui sono chiuse con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florvivaistici, tabacchi ed edicole che possono restare aperti anche nei centri commerciali e nei mercati.

c.       Attività di Ristorazione e Bar:

Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive senza limitazione di orari.

Circolare Covid19 del 20 dicembre 2020 Le Nuove Norme per le Festività Natalizie 2020/2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 20 dicembre 2020 Le Nuove Norme per le Festività Natalizie 2020/2021

ALLEGATI: Decreto Legge N°172 del 18  dicembre 2020 – Modello di Autocertificazione – Schema sintesi principali misure di sostegno per emergenza covid19 operatori comparto turistico

Con l’approvazione del Decreto Legge N°172 del 18 dicembre 2020 (testo in allegato alla Circolare), in vigore in tutt’Italia a partire dal giorno 19 dicembre 2020, il Governo ha modificato in parte le norme che disciplinavano il periodo delle festività natalizie al fine del contenimento della pandemia Covid19.

Nella confusione che questo Decreto ha generato aggiungendosi ai decreti approvati nelle scorse settimane cerchiamo, per quanto possibile, di far chiarezza e riassumere le principali norme di nostro interesse.

NORME RESTRITTIVE VALIDE NEL PERIODO 21 DICEMBRE 2020 – 06 GENNAIO 2021.

In questo senso dobbiamo distinguere:

·         Le norme valide durante tutto il periodo dal 21/12/2002 al 06/01/2021 inclusi.

·         Le norme valide nei giorni 21,22 e 23 dicembre.

·         Le norme valide nei giorni 24,25,26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1,2,3, 5 e 6 gennaio 2021.

·         Le norme valide nei giorni 28,29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021.

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA DAL 21/12/2020 AL 06/01/2021

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 6 gennaio incluso – dal 7 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Attenzione!

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 21,22 E 23 DICEMBRE 2020

·         Possibilità di spostamento:

DIVIETO in TUTT’ITALIA, a prescindere dalla classificazione in zone gialle, arancione o rosse, DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 20020 con esclusione degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità.

E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione.

Questo significa che in questi giorni non ci possono più essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia esclusa la Liguria (è infatti in questi giorni possibile spostarsi tra i comuni di una stessa regione), e che chi è arrivato prima del 21 dicembre può liberamente soggiornare per tutto il periodo che vuole avendo la libertà a  fine soggiorno di rientrare al proprio domicilio.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, con apertura consentita fino alle ore 21,00,  e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 24,25,26,27 E 31 DICEMBRE 2020 E NEI GIORNI 1,2,3,5 E 6 GENNAIO 2021.

Nei giorni 24,25,26,27 e 31 dicembre 2020  e nei giorni 1,2,3,5, e 6 gennaio 2021 si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

a.       Possibilità di spostamento:

Sono vietati in tutt’Italia tutti gli spostamenti dal proprio domicilio  anche all’interno del proprio comune salvo che gli spostamenti siano dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute (In pratica E’ VIETATO uscire di casa se non per i motivi suddetti!)

In questi giorni, in deroga al divieto di spostarsi da casa, è possibile, una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, spostarsi verso un’altra abitazione privata ubicata nella stessa Regione nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle che convivono nell’abitazione in cui ci si reca,  più due minori di anni 14 su cui, chi si sposta, esercita la potestà genitoriale, o le eventuali persone disabili o non autosufficienti che convivono con chi si sposta.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Questo significa che in questi giorni non ci possono più essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia Liguria inclusa.
Chi è arrivato prima può continuare il soggiorno avendo la libertà a fine soggiorno di rientrare al proprio domicilio

b.      Attività Commerciali:

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio  con esclusione della vendita dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai.

Sospensione dei  mercati con esclusione dei banchi vendita dei generi alimentari e dei prodotti agricoli e florvivaistici.

c.       Attività di Ristorazione e Bar:

Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ). E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari ad eccezione della sera del 31 dicembre 2020 in cui l’attività di somministrazione è possibile  dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 esclusivamente con servizio in camera.

 

 

Ø  PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 28,29, E 30 DICEMBRE 2020 E NEL GIORNO 4 GENNAIO 2021

Nei giorni 28,29 e 30 dicembre 2020  e nel giorno 4 gennaio 2021 si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

a.       Possibilità di spostamento:

Sono Vietati in tutt’Italia gli spostamenti in entrata e in uscita sia tra le Regioni Italiane sia tra i Comuni ubicati all’interno delle singole  Regioni  fatto salvo che gli spostamenti siano dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute. (In pratica è possibile spostarsi liberamente SOLO all’interno del proprio comune!)

In questi giorni, in deroga al divieto di spostamento al di fuori del comune in cui si vive, è possibile:

1.       Spostarsi verso altri Comuni situati entro un raggio di 30 Km, dal comune da cui ci si sposta, con l’esclusione dei comuni capoluogo di provincia verso cui è vietato recarsi, solo se si vive in un Comune con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

2.       Spostarsi una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00,  verso un’altra abitazione privata ubicata nella stessa Regione nel limite di due personeulteriori rispetto a quelle che convivono nell’abitazione in cui ci si reca,  più due minori di anni 14 su cui, chi si sposta, esercita la potestà genitoriale, o le eventuali persone disabili o non autosufficienti che convivono con chi si sposta.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Questo significa che in questi giorni non ci possono più essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia Liguria inclusa.
Chi è arrivato prima può continuare il soggiorno avendo la libertà a fine soggiorno di rientrare al proprio domicilio

b.      Attività commerciali:

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, con apertura consentita fino alle ore 21,00,  e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

c.       Attività di Ristorazione e Bar:

Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive senza limitazione di orari.

 

SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO

Le norme che disciplinano le possibilità o le conseguenze degli spostamenti degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero non hanno subito alcuna modifica e sono pertanto le stesse che abbiamo descritto con  la  nostra Circolare del 5 dicembre 2020.

In sintesi essendo di fatto le frontiere aperte per i turisti che provengono dagli Stati di nostro interesse (Germania, Svizzera, Austria, Francia, ecc) gli stranieri (fatti salvi gli eventuali provvedimenti restrittivi ai loro spostamenti adottati dagli Stati dove vivono)  che arrivano direttamente dall’estero possono formalmente sempre arrivare nelle nostre strutture per vacanza anche dopo il 21 dicembre 2020 fatto salvo che se arrivano entro il 20 dicembre possono farlo avendo con se l’esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima di arrivare in Italia, mentre se arrivano direttamente dall’estero dopo il 21 dicembre saranno obbligati ad effettuare in albergo una quarantena di 14 giorni.

 

RISTORI.

Il nuovo Decreto Legge n°172 del 18 dicembre prevede l’erogazione di una nuova rata di ristori, aggiuntiva rispetto a quelle fino ad oggi già concesse, ESCLUSIVAMENTE a favore delle imprese che svolgono un’attività prevalente nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande(Bar e Ristoranti) aventi uno dei codici ATECO di cui all’allegato 1 al Decreto Legge (allegato che trovate in allegato alla Circolare).

Il ristoro consisterà in un contributo a fondo perso erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (NON si deve fare domanda di richiesta del contributo) sul conto corrente dell’impresa di valore pari al 100% del valore del contributo ottenuto nella primavera del 2020.

Circolare Covid19 del 5 dicembre 2020 Le Norme valide per le Festività Natalizie 2020/21

Circolare Covid19 del 5 dicembre 2020 Le  Norme valide per le Festività Natalizie 2020/21

ALLEGATI

DPCM del 3  dicembre 2020 – Allegato 20 al DPCM del 3 dicembre 2020.

Il periodo delle Festività Natalizie, e più in generale quello decorrente dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, sono disciplinati, per quanto riguarda le misure restrittive adottate ai fine del contenimento della diffusione della Pandemia Covid19, dalla combinazione delle norme previste in due provvedimenti di recente adottati:

  1. Il Decreto Legge N.158 del 2 dicembre 2020, in vigore a partire dal giorno 3 dicembre, che disciplina le possibilità di spostamento all’interno del territorio italiano nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021;

 

  1. Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 3 dicembre 2020, valido dal giorno 4 dicembre 2020 fino al giorno 15 gennaio 2021 compreso, che disciplina tutte le altre norme restrittive.

Per quanto di nostro interesse possiamo riassumere le principali misure adottate come segue:

  • ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ RICETTIVA

In tutt’Italia, indipendentemente dalla classificazione in aree gialle, arancione e rosse, è possibile (per chi può!) continuare ad esercitare l’attività ricettiva; pertanto  tutte le strutture ricettive, nessuna esclusa, possono continuare, formalmente, ad essere aperte  rispettando i protocolli e le linee guida ad oggi vigenti (in pratica lavorando e comportandosi come si è fatto fino ad oggi senza nessuna novità in merito).

 

Principali Norme Restrittive valide su tutto il territorio nazionale (aree gialle, arancioni e rosse) e pertanto anche in Liguria

 

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.
  • Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Coprifuoco: tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:
    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.
  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti
  • Sono sospese le attività di:
  • Parchi tematici e divertimento;
  • Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;
  • Centri culturali, ricreativi e sociali;
  • Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
  • Teatri, cinema e sale concerto;
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;
  • Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
  • Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;
  • Impianti sciistici fino al giorno 6 gennaio incluso – dal 7 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.
  • Sono vietate:
  • Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)
  • Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.
  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nei giorni prefestivi e festivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri, gallerie e parchi commerciali e dei mercati con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al giorno 6 gennaio incluso l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande(ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari ad eccezione della sera del 31 dicembre 2020 in cui l’attività di somministrazione è possibile  dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 esclusivamente con servizio in camera.

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

 

  • Norme Restrittive valide solo nelle aree arancioni.

Nelle aree Arancioni oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle zone arancione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone arancioni.

  1. Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative o di studio;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune da cui ci si sposta.

 

  1. Sono sospese le attività di ristorazione e bar(incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.  L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive.

 

  • Norme Restrittive valide solo nelle aree rosse

Nelle aree Rosse oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento  in entrata e in uscita dalle zone arancione e all’interno delle stesse(che significa che non ci può spostare fuori dal proprio comune) salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone rosse.

  1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio  con esclusione della vendita dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai.
  2. Sospensione dei  mercati con esclusione dei banchi vendita dei generi alimentari.
  3. Sono sospese le attività di ristorazione e bar(incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive.

 

  • POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO NEL TERRITORIO ITALIANO NEL PERIODO 21/12/2020 – 6/01/2021.

DIVIETO in TUTT’ITALIA, a prescindere dalla classificazione in zone gialle, arancione o rosse, DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021 compresi, con DIVIETO AGGIUNTIVO DI SPOSTAMENTO, sia in entrata che in uscita, DAL TERRITORIO COMUNALE nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, con esclusione, in entrambe in casi, degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, motivi di salute e situazioni di necessità.

E’ comunque sempre consentito, nel periodo 21/12/2020 – 06/1/2021, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o, solo nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, ubicate  in un altro Comune.

 

  • SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO

Le norme che disciplinano le possibilità o le conseguenze degli spostamenti degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero sono complesse perché si deve tener conto sia delle norme italiane, in materia, sia di quelle degli Stati da cui provengono gli stranieri o in cui si spostano gli italiani.

Considerando soltanto gli spostamenti dovuti a turismo e le norme italiane, il DPCM del 3 dicembre 2020 distingue due situazionipaesi esteri per i quali è previsto il divieto di spostamento da e verso l’Italia e paesi esteri per i quali non c’è divieto di spostamento ma si applicano norme restrittive per chi arriva in Italia.


Divieto di spostamento per turismo da e verso l’estero
.

Il DPCM del 3 dicembre 2020 stabilisce per gli Stati di cui all’elenco E dell’allegato 20 al DPCM(documento che trovate in allegato alla presente Circolare) il divieto di spostamento per turismo da e verso l’Italia(ad es. non possono arrivare in Italia turisti dagli USA e gli italiani non possono andare in vacanza negli USA), ed il divieto d’ingresso in Italia per turismo per coloro che hanno soggiornato in uno di questi Stati nei 14 giorni antecedenti al loro arrivo in Italia.


Norme restrittive per chi proviene per turismo da uno Stato estero per il quale non esiste divieto di spostamento da e verso l’Italia
.

Il DPCM del 3 dicembre stabilisce che chiunque entri in Italia (sia che si tratti di stranieri che vengono in Italia per vacanza sia che si tratti di Italiani che rientrano da un vacanza all’estero) provenendo da uno degli Stati di cui agli elenchi B, C e D dell’allegato 20 al DPCM(documento che trovate in allegato alla presente Circolare) deve:

  • Fornire una specifica autodichiarazione all’imbarco o all’arrivo in Italia se utilizza l’aereo quale mezzo di trasporto.
  • Comunicare all’ASL competente per territorio il proprio arrivo/rientro in Italia, indicando i propri recapiti e contatti,  se arriva/rientra da uno degli Stati di cui all’elenco C e D dell’allegato 20.

 

  • Inoltre se:
  • Arriva/rientra da uno degli Stati di cui all’elenco D dell’allegato 20 deve sottoporsi ad una  quarantena per almeno 14 giorni.
  • Arriva/rientra da uno degli Stati di cui all’elenco C dell’allegato 20:
    • se arriva/rientra entro il 20 dicembre deve avere un tampone negativo effettuato almeno 48 ore prima dell’arrivo/rientro in Italia o in alternativa deve sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.
    • se arriva/rientra in Italia dal 21/12/2020 al 06/01/2021, indipendentemente dal tampone, deve sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.
    • Solo per gli italiani che sono stati in vacanza all’estero e che rientrano dopo il 6 gennaio 2021 ed hanno soggiornato/transitato in uno di questi Stati nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021, vige l’obbligo, a prescindere dal tampone, di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.

Importante!

Infine riassumendo gli aspetti più rilevanti per la gestione delle nostre imprese sono da considerare in particolare:

  1. Accoglienza dei clienti.

ITALIANI

Fino al giorno 20 dicembre 2020 incluso

  1. possono arrivare liberamente presso le nostre strutture per soggiornare per vacanza tutti gli italiani provenienti da un’altra regione classificata zona gialla. Le Regioni Italiane, oltre alla Liguria, di nostro interesse, in zona Gialla sono: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio già a partire dal 6 dicembre e dal 13 dicembre(se non accade più nulla!) arriveranno anche Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
  2. gli italiani provenienti dalle zone arancione e rosse possono arrivare solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità e pertanto NON possono arrivare nelle nostre strutture per vacanza!

I  clienti arrivati per vacanza, da regioni gialle, entro il 20 dicembre possono continuare il loro soggiorno per tutto il tempo che desiderano senza limitazioni in quanto è consentito, finito il soggiorno, di rientrare al proprio domicilio/residenza senza restrizioni in qualunque momento.

A partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021 incluso TUTTI GLI ITALIANI, indipendentemente dalla classificazione della regione da cui arrivano (con esclusione dei Liguri che sono liberi di muoversi in Liguria, a parte i giorni 25, 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 durante i quali non si può uscire dal comune in cui ci si trova),  NON POSSONO arrivare nelle nostre strutture per vacanza. E’ possibile spostarsi in questo periodo solo per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità, tutte le altre motivazioni sono vietate!

STRANIERI.

Essendo di fatto le frontiere aperte per i turisti che provengono dagli Stati di nostro interesse(Germania, Svizzera, Austria, Francia, ecc) gli stranieri (fatti salvi gli eventuali provvedimenti restrittivi ai loro spostamenti adottati dagli Stati dove vivono)  che arrivano direttamente dall’estero possono formalmente sempre arrivare nelle nostre strutture per vacanza anche dopo il 21 dicembre 2020 fatto salvo che se arrivano entro il 20 dicembre possono farlo avendo con se l’esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima di arrivare in Italia, mentre se arrivano direttamente  dall’estero dopo il 21 dicembre saranno obbligati ad effettuare in albergo una quarantena di 14 giorni.  Per completezza va precisato che ovviamente dopo il 21 dicembre neppure gli stranieri possono muoversi dalla Regione dove si trovano e venire pertanto in Liguria(teoricamente dal 21/12 sono possibili solo spostamenti di clienti tra i comuni della Liguria)

  1. Attività di Ristorazione e Bar.

Attività di ristorazione e bar riservata ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

L’attività riservata ai soli clienti alloggiati è sempre consentita senza limiti di orario nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti(che non hanno subito modifiche!), e del numero massimo di clienti per tavolo, pari a 4, fatti salvi i casi di clienti tra di loro conviventi, ad eccezione della sera del 31 dicembre 2020 in cui l’attività di somministrazione è possibile  dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 esclusivamente con servizio in camera!


Attività di ristorazione e bar verso clienti NON alloggiati nelle strutture ricettive.

Attività consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti (che non hanno subito modifiche!), con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze

Circolare Covid19 del 3 dicembre 2020 sul Nuovo Decreto Legge N°158 del 2 dicembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 3 dicembre 2020 sul Nuovo Decreto Legge N°158 del 2 dicembre 2020

ALLEGATO: Testo integrale del Decreto Legge N.158 del 2 dicembre 2020

Norme sulle possibilità di spostamento in Italia durante le feste natalizie 2020/21

In questi giorni il Governo sta definendo le regole restrittive di contenimento del contagio relativo alla pandemia Covid19 che saranno valide per tutto il periodo delle prossime Festività Natalizie.

Il primo provvedimento adottato è il Decreto Legge N°158 del 2 dicembre 2020 (testo in allegato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°299 del 2 dicembre 2020, valido in tutt’Italia a partire dal 3 dicembre.

Il Decreto Legge in esame si compone di 2 articoli con i quali disciplina le possibilità di spostamento in Italia, tra Regioni e tra Comuni,  nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 compresi.

  • Per quanto ci interessa il Decreto Legge prevede:

DIVIETO in TUTT’ITALIA, a prescindere dall’eventuale classificazione  in zone gialle, arancione o rosse, DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021 compresi, con DIVIETO AGGIUNTIVO DI SPOSTAMENTO, sia in entrata che in uscita, DAL TERRITORIO COMUNALE nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, con esclusione, in entrambe in casi, degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, motivi di salute e situazioni di necessità che sono sempre consentiti.

E’ comunque sempre consentito, nel periodo 21/12/2020 – 1/1/2021, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o, solo nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, ubicate in un altro Comune.

Pertanto relativamente alle possibilità di spostamento delle persone verso le nostre strutture ricettive, considerando che la Liguria è regione classificata in zona gialla, la situazione è la seguente:


CLIENTI ITALIANI

  • Fino al giorno 20 dicembre 2020 incluso
  • possono arrivare liberamente presso le nostre strutture per soggiornare per vacanza tutti gli italiani provenienti da un’altra regione classificata zona gialla (come saranno classificate le Regioni Italiane lo sapremo solo domani 4 dicembre dopo l’adozione del nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) prevista nella sera del 3 dicembre.
  • gli italiani provenienti dalle zone arancione e rosse possono arrivare solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità e pertanto NON possono arrivare nelle nostre strutture per vacanza!

I  clienti arrivati per vacanza, da regioni gialle, entro il 20 dicembre possono continuare il loro soggiorno per tutto il tempo che desiderano senza limitazioni in quanto il Decreto Legge consente loro, finito il soggiorno, di rientrare al proprio domicilio/residenza senza restrizioni in qualunque momento.

  • A partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021 incluso TUTTI GLI ITALIANI, indipendentemente dalla classificazione della regione da cui arrivano (con esclusione dei Liguri che sono liberi di muoversi in Liguria, a parte i giorni 25, 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 durante i quali non si può uscire dal comune in cui ci si trova),  NON POSSONO arrivare nelle nostre strutture per vacanza. E’ possibile spostarsi in questo periodo solo per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità, tutte le altre motivazioni sono vietate!

CLIENTI STRANIERI

Essendo le frontiere aperte e vietando il Decreto Legge soltanto gli spostamenti tra le regioni o i comuni italiani gli stranieri (fatti salvi gli eventuali provvedimenti restrittivi ai loro spostamenti adottati dagli Stati dove vivono)  che arrivano direttamente dall’estero possono sempre arrivare nelle nostre strutture per vacanza anche dopo il 21 dicembre 2020 rispettando tutte le attuali regole che li obbliga a seconda dello Stato da cui provengono a dichiararsi all’ASL ed avere con se l’esito negativo di un tampone o, se sprovvisti, ad effettuarne uno dopo l’arrivo in Italia restando nel mentre in isolamento fiduciario.

Dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 incluso anche per gli stranieri che già si trovano in Italia è vietato spostarsi per vacanza da una Regione italiana ad un’altra, mentre possono spostarsi liberamente all’interno della stessa Regione da un comune all’altro, con l’esclusione dei giorni 25,26 dicembre 2020  e  1 gennaio 2021 in cui devono restare nel comune in cui si trovano ( Ad es. uno straniero che si trova in Toscana dopo il 21 dicembre non può spostarsi per venire a soggiornare in Liguria, mentre può liberamente spostarsi per soggiornare in comuni diversi della Toscana).