03/03/2026 - 04:22
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EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID 19 DEL 30 APRILE 2021 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID 19 DEL 30 APRILE 2021 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE
Attenzione nuove Disposizioni! Prorogate misure di contenimento arrivi da Paesi europei fino al 15 maggio

Il Ministro della Salute Speranza, con l’ordinanza del 29 aprile ha prorogato di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei  e da Paesi extra europei a basso rischio.
In generale, chi proviene da questi Paesi e non ha un certificato di avvenuta vaccinazione o un certificato di guarigione dal Covid (validità 6 mesi), può entrare in Italia solo alle seguenti condizioni:

·       sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia (risultato negativo)

·       sottoporsi a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico , alla sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni (Paesi europei) o 10 giorni (Paesi extra europei)

·       sottoporsi al termine dell’isolamento a un ulteriore tampone molecolare o antigenico

·       comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso

Tale Ordinanza prevede che fino al 15 maggio è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.
Indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico è previsto un periodo di cinque (5) giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora o struttura ricettiva, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio turisti@asl2.liguria.it.
È obbligatorio, inoltre, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.

È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio .

Contatti delle Aziende sanitarie

Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Allegati: LINEE GUIDA REGIONI RIAPERTURA

Gentili Associati,

Vi trasmettiamo in allegato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta di ieri, 28 aprile, e inviate al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e ai Ministri Gelmini e Speranza.

Segnaliamo che non ci sono particolari variazioni che riguardano il nostro settore, in particolare evidenziamo che la disposizione dei tavoli rimane invariata, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso.

La dicitura all’interno del documento: (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) fa riferimento solo ad un’eventuale ipotesi di distanziamento, da adottare unicamente al cambio di zona di appartenenza rossa o arancione, e in ogni caso dovrà essere convalidata da un nuovo DPCM.

ll documento riguarda i seguenti settori:

·    Ristorazione e cerimonie

·    Attività turistiche e ricettive

·    Cinema e spettacoli dal vivo

·    Piscine termali e centri benessere

·    Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

·    Commercio

·    Musei archivi e biblioteche

·    Parchi tematici e di divertimento

·    Circoli culturali e ricreativi

·    Congressi e grandi eventi fieristici

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

Upa informa Circolare del 27 aprile 2021

Upa informa

Circolare del 27 aprile 2021

     Argomenti:

Ø  Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

  • Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione
  • Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
  • Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
  • Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza
  • DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021
  • CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
    – Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS
    – Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo
    – Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Ø  Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

  • Promemoria SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – differimento del pagamento al 30 giugno 2021
  • Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

Link registrazione Upa Incontra di venerdì 23 aprile “Ammortizzatori Sociali, Bonus Fiscali, Agevolazioni Bancarie e DL Sostegni”

Per accedere alla registrazione vi invitiamo ad inviarci una mail di richiesta.

Aggiornamenti normativi energia elettrica – Misure urgenti di riduzione tariffe elettriche per utenze in Bassa Tensione

ricordiamo che con deliberazione 124/2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha reso operativa la misura prevista dall’art. 6 del ‘DL Sostegni’ che consiste nella riduzione degli oneri amministrati nelle bollette elettriche delle utenze non domestiche connesse in Bassa Tensione (BT), attraverso la ridefinizione delle aliquote tariffarie di rete e degli oneri generali di sistema (senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile).

 

L’agevolazione si applica ai consumi di competenza nei 3 mesi aprile – maggio – giugno 2021.

 

A titolo puramente indicativo riportiamo nella tabella seguente una valorizzazione di massima del beneficio per differenti livelli di consumo mensile (per utenze in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW).

 

Consumo mensile

Pmax Impegnata

Risparmio su totale fattura (IVA compresa)

[kWh/mese]

[kW]

[€/mese]

[%]

5.000

25

– 140

-14%

10.000

40

– 230

-12%

30.000

80

– 470

-9%

 

Sottolineiamo nuovamente che l’applicazione dell’agevolazione sarà automaticamente recepita in bolletta per tutte le utenze elettriche aventi diritto (chiaramente l’applicazione dell’agevolazione è indipendente dal fornitore scelto).

 

Il Consorzio Luce resta a Vs disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.

Bonus Affitti – Agenzia delle Entrate, Risposta 263 del 19 aprile 2021
L’Ade conferma il diritto alla fruizione dell’agevolazione per canoni 2020 pagati nel 2021

Vi segnaliamo la risposta ad interpello n. 263 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate in cui l’istituto ribadisce quanto già specificato durante Telefisco relativamente al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020): la società che nel 2021 versa i canoni relativi alle mensilità 2020,  matura il diritto alla fruizione del credito fiscale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

 In Allegato

Agenzia delle Entrate_Risposta_263_del_19_aprile_2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori
Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65

Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

Fonte: Inps

Crisi d’impresa – Novità in chiave antiemergenza

Anticipo di alcune misure in materia di crisi d’impresa per far fronte all’emergenza sanitaria, come le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento ed in tema di transazione fiscale, la sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale, nonché la proroga delle segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Queste le novità intervenute negli ultimi mesi in materia di crisi d’impresa, di seguito sinteticamente illustrate.

Come noto, l’entrata in vigore della riforma in materia di crisi d’impresa è stata posticipata, per tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, al:

·       1° settembre 2021, per quel che riguarda l’operatività del Codice della crisi d’impresa[1] (art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020);

·       termine di approvazione dei bilanci 2021 (in sostanza, 30 aprile 2022), per quel che riguarda l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Sono, inoltre, state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[2] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori e sempre in chiave anti-emergenza sanitaria.
In particolare, si tratta di:

disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art.7 del D.L. Liquidità);

·       misure in materia di sovraindebitamento (art.4-ter del D.L. Ristori);

·       misure in materia di transazione fiscale (art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid);

·       sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021);

·       misure in materia di segnalazioni d’allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale creditore qualificato (art.4 del D.L. Sostegni, in corso di conversione in legge).

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità conferma che nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).
In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell’impresa, considerata “sana” fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell’esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.
La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”).

Il medesimo art.106 del “Decreto Cura Italia” è stato modificato dal “D.L. Liquidità” in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell’art. 2540 c.c., di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

2. Misure in materia di sovraindebitamento

Per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure, contenute nel Codice della crisi, volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (art.4-ter del D.L. 137/2020 – cd. D.L. Ristori).
In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

·       esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti;

·       sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art.6 della legge 3/2012).
Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.
Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA.
Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l’accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

3. Transazione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’epidemia in atto, vengono stabilite modifiche agli artt. 180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” (cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020).
In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o di altri enti di previdenza quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di voto e la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli altri enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già inserite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° settembre 2021.

In sostanza, quindi, si è voluto anticipare l’efficacia di tali misure, nell’ottica di favorire il debitore in questa fase di pandemia in atto.

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalle perdite di capitale sociale dovute all’emergenza sanitaria, e verificatesi “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, la legge di Bilancio 2021 (art.1, co.266, della legge 160/2020) rafforza il regime di sospensione delle disposizioni del codice civile relative:

·       all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);

·       alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (cfr. l’art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).
Ove invece l’assemblea sia stata già convocata, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
In sostanza, la legge di Bilancio 2021 riscrive l’art.6 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, in materia di riduzione del capitale delle imprese che subiscono gli effetti della pandemia in atto.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

5. Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Il D.L. 41/2021 (art.5, co.14), in corso di conversione in legge, interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019).

Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

DL Sostegni – Ammortizzatori Covid 19 – Circolare INPS 62/2021

Pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali – Nuova modalità di trasmissione dei dati dal 1 aprile 2021

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 31 marzo per ricordarvi che il DL 41/2021, cd. DL Sostegni ha previsto, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS degli ammortizzatori Covid 19, delle modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione delle integrazioni salariali.

Tali modifiche dovrebbero semplificare la procedura di trasmissione dei dati e quindi velocizzare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale al lavoratore.

In particolare, l’art. 8, co. 5, de DL 41/2021 prevede “Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attivita’ lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche’ all’accredito della relativa contribuzione figurativa, e’ effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig»”.

Con la circolare 62/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate da tale norma e fornisce le indicazioni operative per la trasmissione dei dati tramite il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig

Il nuovo sistema di trasmissione si applicherà ai trattamenti di integrazione salariala a pagamento diretto relativi a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.LI
Esonero nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, che si allega, fornisce le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Oltre che alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

1.      il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni;

2.      il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3.      i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4.      i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’Istituto precisa che il beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, al termine della procedura di autorizzazione, verranno emanate, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Assunzione giovani 2021-2022: indicazioni per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 – Precisazioni INPS

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (v. precedente articolo citato in calce), l’Istituto precisa che:

·       il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

·       il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

·       l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.


Oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica

In considerazione della imminente chiusura dei bilanci, ricordo a tutti che la L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 prevede, tra l’altro, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile che abbiano ricevuto una erogazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:

 – Pubbliche amministrazioni;

 – Soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs 33/2013 (quindi anche società a controllo pubblico);

a partire dall’anno 2019 (per gli importi percepiti nell’anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell’anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo – a seguito delle recenti modifiche legislative – vale anche per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

L’adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all’anno precedente.

La norma prevede altresì l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet in capo ad associazioni, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri che abbiano percepito (importi effettivamente erogati) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

SIAE MUSICA D’AMBIENTE ABBONAMENTI ANNUALI 2021 – promemoria differimento del pagamento al 30 giugno 2021

Facendo seguito alla nostra comunicazione, Vi ricordiamo che a seguito delle nostre richieste, la SIAE ha predisposto un ulteriore differimento del pagamento al 30 giugno 2021 e delle nuove misure di sostegno che tengano conto del perdurare della crisi economica determinata dai provvedimenti per il contrasto della pandemia.

Contributi a fondo perso sino a 400mila Euro – Imprese con fatturato Export superiore al 20%

È stata rifinanziata una misura molto interessante gestita da SACE SIMEST che eroga sino a 400mila a fondo perduto ed è dedicata alle imprese che abbiano un fatturato export superiore al 20%.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente LINK ufficiale di SIMEST
Requisiti.
Per presentare domanda, le PMI e MidCap (quindi anche grandi imprese) occorre soddisfino semplicemente DUE requisiti:

a.    un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno;
b.    un livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento (“livello d’ingresso”) non superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera o 4,00 se commerciale/di servizi.

A quanto ammonta la misura agevolativa.

Se si soddisfano i due requisiti di cui sopra, è possibile accedere sino a esaurimento fondi e previa istruttoria da parte di SACE-SIMEST a:

1.    un finanziamento a tasso estremamente agevolato sino a 800.000 euro (calcolato nel limite del 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente) della durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento;
2.    un contributo a fondo perso pari al 50% del finanziamento (quindi massimo 400.000€).

Uno dei punti di forza risiede nel fatto che non è richiesta alcuna garanzia per le domande presentate fino al 30 giugno 2021 , né fatture o preventivi o business plan.

Il tasso di interesse iniziale per il finanziamento è pari a tasso di riferimento UE e potrà ridursi sino al 90% nel caso di rispetto di determinati parametri.

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche, così quello del contributo a fondo perso ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

Come si presenta domanda.
L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il Portale dei finanziamenti.
Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso.

Per presentare domanda, occorre:

1.    indicazione dei principali paesi in cui si esporta, con il relativo fatturato e indicazione della % sul fatturato globale

2.    breve presentazione aziendale: descrizione azienda, risorse umane e strumentali, mercato di riferimento

3.    kit firma digitale legale rappr.te

4.    ultime due dichiarazioni IVA

5.    dati aziendali e di bilancio delle imprese con legami societari > 25%

Segnaliamo che il 5 maggio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà il webinar gratuito dal titolo “SIMEST: Finanziamenti agevolati e contributi a supporto delle imprese esportatrici italiane” in collaborazione con SIMEST.

Un’occasione da non perdere per approfondire il Finanziamento agevolato “Patrimonializzazione” dedicato alle imprese con un fatturato export del 20% nell’ultimo biennio o 35% nell’ultimo anno e le altre agevolazioni erogate da SIMEST per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

Simest infatti supporta la crescita sui mercati esteri, anche all’interno dell’Unione Europea, con la possibilità di accedere a liquidità a tasso agevolato e, fino al 30 giugno 2021, con esenzione dalla necessità di presentare garanzie. Inoltre fino a fine 2021 è possibile richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di € 800.000 di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework.

Di questo e altro parleremo con gli esperti di SIMEST il prossimo 5 maggio, alle ore 15

La partecipazione è gratuita previa richiesta di iscrizione da inviare a:  migliardi.d@uisv.it

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 23 APRILE 2021 DAL 26 APRILE RIPARTENZA DEL MOVIMENTO TURISTICO E LIGURIA IN ZONA GIALLA

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 23 APRILE 2021

DAL 26 APRILE RIPARTENZA DEL MOVIMENTO TURISTICO E LIGURIA IN ZONA GIALLA

Il Governo con l’adozione il 22 aprile di un nuovo Decreto Legge (DL n°52/2021), detto Decreto Ripartenzeha profondamente modificato le attuali norme in materia di contenimento della diffusione del Covid19, contenute nel DPCM 2 marzo 2021 e nel Decreto Legge n°4/2021, introducendo importati  novità per le nostre imprese che in sintesi andiamo ad analizzare.

 

QUALI REGOLE SI APPLICANO A PARTIRE DA LUNEDI’ 26 APRILE

A partire da lunedì 26 aprile incluso tutta la Regione Liguria sarà classificata area gialla, pertanto da lunedì prossimo dobbiamo applicare le nuove regole previste dal Decreto Ripartenza per la zone gialle.

 

LE NUOVE REGOLE PER LE ZONE GIALLE

  • Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia. (non essendo in tal senso intervenute novità, fatti salvi i recenti aggiornamenti al protocollo condiviso per la gestione nei luoghi di lavoro della Pandemia di cui alla nostra specifica circolare che sia allega per conoscenza, si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

  • Possibilità di spostamento:

A.        Dal giorno 26 aprile incluso sono consentiti, senza restrizioni e necessità di alcun tipo di certificazione, gli spostamenti, anche per turismo, in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Dal 26 aprile, oltre alla Liguria, saranno collocate in zona gialla tutte le Regioni di nostre interesse (Piemonte e Lombardia in primis) con esclusione della Valle dì Aosta che sarà ancora zona rossa.  Pertanto in questi casi gli spostamenti per turismo sono sempre possibili liberamente senza  nessuna limitazione o necessità di certificazioni o autodichiarazioni.

B.         Dal giorno 26 aprile incluso gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, anche per turismo, ai soggetti muniti delle cosiddette  certificazioni verdiPertanto in questi casi, clienti che provengono da zone arancione o rosse (o nell’ipotesi in cui noi dovessimo ritornare in zona arancione o rossa), gli spostamenti per turismo verso le nostre strutture sono sempre possibili a condizione che il cliente in arrivo possegga un valido certificato verde.

C.         Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, all’interno nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Le restrizioni suddette cessano di aver valore nelle zone gialle a partire dal giorno 16 giugno.

  • Attenzione! Che cosa sono i certificati verdi

I cosiddetti certificati verdi sono dei documenti, cartacei o digitali, rilasciati dalle autorità competenti che consentono, a partire dal giorno 26 aprile, alle persone di entrare ed uscire dalle regioni o province classificate zone arancione o rossa ,  sono pertanto i documenti che dovranno aver con se i nostri clienti che arrivano da zone rosse o arancione o che a prescindere da dove arrivano dovranno aver con sé nel caso in cui dovessimo diventare zona arancione o rossa.

In pratica il cliente che dal 26 aprile arriva da una zona arancione o rossa dovrà aver con se uno dei seguenti certificati:

A.        Certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato  la vaccinazione.

B.        Certificato di avvenuta guarigione da Covid-19: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

C.         Certificato di effettuazione di tampone antigenico rapido o di tampone molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, o da quelle private autorizzate e accreditate, o dalle farmacie,  ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

 

  • Importante! Clienti Stranieri
  •        Le misure restrittive che prevedono la quarantena di cinque giorni scadono il 30 aprile, per entrare in ITALIA dal 1° maggio sarà necessario o un certificato di avvenuta vaccinazione o un certificato di guarigione dal Covid (validità 6 mesi) o un test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia.
    Ovviamente restano valide le eventuali misure restrittive agli spostamenti in uscita ed entrata adottati dagli Stati da cui i clienti provengono, vi consigliamo di verificare sempre sul sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it

·      Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie).

A.        Dal 26 aprile al 1° giugno 2021 sono consentite, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

B.        A partire dal 1° giugno le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la consumazione al tavolo è consentita solo ed esclusivamente all’aperto, in ogni caso(consumazione al chiuso o all’aperto) sempre  nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

C.         E’ comunque consentita, dal 26 aprile,  la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asportoPer le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari e di tipologia di servizio al tavolo all’aperto o al chiuso fatto salvo il rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

 

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi, fino al giorno 14 maggio, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

A partire dal 15 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

  • Spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, sale concerto, ecc.).

 

A decorrere dal 26 aprile 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

  • Musei  istituti e luoghi di cultura.

Dal 26 aprile sarà possibile l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura(incluse le mostre) tutti i giorni, fatto salvo che nei prefestivi e festivi l’ingresso sia preventivamente prenotato, a condizione che vengano rispettate le specifiche norme e protocolli per prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV2.

  • Altre aperture di attività programmate.

  1. Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  2. Dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  3. Dal 1° luglio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti e dai protocolli e linee guida vigenti.
  4. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni e dai protocolli e linee guida vigenti.
  5. Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti e dai protocolli e linee guida vigenti.
  • Altre misure restrittive valide per il momento fino al 31 luglio 2021.

o  Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

o  Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

 

o  Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a: Comprovate esigenze lavorative; Situazioni di necessità; Motivi di salute.

o  Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)

o  Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

o  Sono vietate Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

ALLLEGATI

  1. Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021
  2. Circolare UPA Aggiornamento Protocollo Covid19 Luoghi di lavoro.

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 16 APRILE 2021 Aggiornamento Protocollo condiviso prevenzione Covid luoghi di lavoro

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 16 APRILE 2021
Aggiornamento Protocollo condiviso prevenzione Covid luoghi di lavoro

 

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il 6 aprile 2021 le parti sociali hanno sottoscritto l’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato nel mese di aprile dello scorso anno.

Ricordiamo che il Protocollo Condiviso per il  contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro insieme agli specifici protocolli per le strutture ricettive, la ristorazione, ecc. vigenti a partire dallo scorso anno contengono le norme fondamentali che le nostre imprese devono applicare per evitare al massimo il rischio di contagio per i lavoratori e per i clienti!

In sintesi le principali novità introdotte con l’Aggiornamento del 6 aprile rispetto al testo precedente del Protocollo sono:


Premessa al Protocollo
.

In premessa, si conferma che il Covid19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e che il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e  attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Si evidenzia nelle considerazioni generali, il richiamo al massimo uso, ove possibile, del lavoro agile o da remoto .

Aggiornando le considerazioni connesse alla maggiore aggressività e diffusività delle varianti, è previsto l’uso della mascherina chirurgica all’interno delle strutture  in ogni situazione in cui ci sia condivisione di spazi. L’uso della mascherina resta, ovviamente, escluso nelle situazioni di isolamento delle persone, quindi ad es. nei luoghi occupati da un solo lavoratore ovvero quanto il distanziamento è tale da assicurare l’isolamento. Si conferma, infine, che la mascherina da utilizzare è quella chirurgica, salve le ipotesi in cui i rischi specifici comportino  l’uso di mascherine differenti (FFP2 o FFP3).


Modalità d’ingresso in azienda
.

Il Protocollo, richiamando la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, aggiorna le disposizioni sulle modalità di rientro in azienda dei lavoratori positivi al Covid19 e regola espressamente le condizioni per il rientro in azienda del caso positivo a lungo termine.  In pratica si prevedono i seguenti casi:

  • positivi asintomatici, ossia i lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  • positivi sintomatici, ossia i lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • positivi a lungo termine il Protocollo prevede che “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale”.

Modalità di accesso dei fornitori esterni.

In tema di coordinamento tra committente e appaltatore, si precisa che le informazioni inerenti alla positività dei lavoratori devono essere scambiate tra le imprese per il tramite del medico competente, per ovviare alle questioni inerenti alla privacy.

Pulizia e sanificazione in azienda.

Per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali si fa espresso riferimento alla Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 che trovate in allegato.

Precauzioni igieniche personali.

Viene specificato che i mezzi detergenti delle mani messi a disposizione dei lavoratori oltre ad essere, ovviamente, idonei devono anche essere “sufficienti”.

Dispositivi di protezione individuale (DPI).

Si tratta di uno dei punti di maggior rilievo, visto il diffondersi di varianti caratterizzate da maggiore contagiosità e virulenza.

Il Protocollo attribuisce espressamente la qualifica di DPI alle mascherine chirurgiche ai fini della legislazione in materia di salute e sicurezza.

Superando sia il riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni, si conferma che l’uso della mascherina è previsto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, siano essi al chiuso o all’aperto. Si tratta di un innalzamento della tutela rispetta a quanto prima previsto, in considerazione non solo della esplicita previsione del DPCM in vigore, ma anche dall’incremento di contagiosità del virus nelle sue varianti. Resta sempre esclusa l’ipotesi del lavoro in situazioni di isolamento.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)

Il Protocollo è stato modificato per quanto riguarda il lavoro agile:  ne viene riaffermata espressamente la valenza di “utile e modulabile strumento di prevenzione”, quale elemento emergenziale a disposizione dell’azienda, la cui caratteristica di modulabilità è strettamente funzionale alla logica precauzionale e si sostanzia anche nella natura unilaterale e non contrattuale dello strumento.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Resta confermato il divieto di riunioni in presenza, peraltro derogabile in presenza di situazioni di necessità ed urgenza e rispettando le consuete disposizioni su distanziamento e mascherina.

Per quanto riguarda la formazione il nuovo testo del Protocollo prevede che “sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. E’ consentita in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di contagio. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l’aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato  aggiornamento.


Attenzione!
Sorveglianza sanitaria/Medico competente/Rls

L’aggiornamento più importante introdotto riguarda la specifica procedura per  la riammissione al lavoro di lavoratori positivi al Covid19. Il Protocollo prevede espressamente  l’obbligo di visita medica per la riammissione al lavoro “per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero”. La disposizione prevede dunque la visita medica al rientro in caso di pregressa ospedalizzazione di un lavoratore positivo e sintomatico al Covid19. La nuova disposizione dovrebbe pertanto  sollevare l’azienda da un onere di accertamento (la visita medica) nelle ipotesi di rientro al lavoro “minori”: positivi asintomatici e positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero; tuttavia non escludendo espressamente queste previsioni(necessità di visita medica al rientro per positivi asintomatici e positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero) si ritiene, in attesa di specifico chiarimento sul tema da parte del Ministero della Salute, che continui comunque ad essere rimessa alla valutazione del medico competente l’opportunità o meno di effettuare le visite al rientro nelle ipotesi diverse da quelle indicate dal Protocollo.

Ovviamente a parte gli aggiornamenti sopra riportati continuano a valere tutte le disposizioni di cui al testo precedente del Protocollo(quello approvato nel mese di aprile del 2020).

 

Allegati:

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID19 DEL 12 APRILE 2021 Disposizioni per il periodo 12 aprile – 30 aprile 2021 PROVINCIA DI SAVONA E LIGURIA ZONA ARANCIONE

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 12 APRILE 2021 Disposizioni per il periodo 12 aprile – 30 aprile  2021

PROVINCIA DI SAVONA E LIGURIA ZONA ARANCIONE

partire da lunedì 12 aprile incluso e fino al 30 aprile compreso ( fatto salva la possibilità che l’eventuale miglioramento dell’andamento della Pandemia consenta di derogare ad alcune misure restrittive) tutto il territorio della Provincia di SV come il resto della Regione Liguria sarà in zona Arancione e pertanto, per quanto di nostro interesse, si applicheranno le seguenti norme :

  • Attività Ricettiva.
    L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia.
  • Possibilità di spostamento:
  1. DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA con esclusione degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
    E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
  2. DIVIETO DI SPOSTAMENTO, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE con esclusione degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro o di studio; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.
  3. E’ consentito all’interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
  4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Attenzione! Questo significa che a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile compresi non ci potranno essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia inclusi i comuni  della Liguria

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande(ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile saranno  sospese.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  l’attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.

Le attività di somministrazione(ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.
  • Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi
  • Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.

  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate.

  • Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

 

Upa informa Circolare del 7 aprile 2021 SINTESI DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE (Aggiornata al 30 marzo 2021)

Con la presente inviamo Circolare di sintesi su tutte le più importanti agevolazioni fiscali, tributarie, finanziarie e in materia di lavoro dipendente di cui le imprese ricettive possono usufruire.

In allegato Presentazione Dott.ssa Valeria Di Claudio, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Interventi in materia di lavoro per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

AGEVOLAZIONI FISCALI – TRIBUTARIE

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

(Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: Contributo a Fondo Perduto sul calo del fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.

BENEFICIARI: Tutti gli imprenditori, artisti, professionisti e produttori redditi agrari con ricavi nel 2019 fino a 10 milioni di euro che abbiano avuto una perdita di ricavi nel 2020 rispetto a quelli del 2019 di almeno il 30% o che abbiano aperto partita iva dopo l’1/1/2019.

Il bonus può essere richiesto o tramite pagamento diretto sull’Iban dell’impresa, oppure tramite credito di imposta.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:  Ai beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perso calcolato applicando una percentuale, variabile a seconda dei ricavi complessivi 2019 del beneficiario, alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e ammontare medio mensile dei ricavi 2020, le percentuali applicabili a tale differenza sono pari al:

  • 60% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 non superiori a 100 mila €
  • 50% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 100 e 400 mila €
  • 40% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 400 mila € e 1 milione di €
  • 30% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 1 milione di € e 5 milioni di €
  • 20% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 5 milioni di € e 10 milioni di €

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 1.000€ per le persone fisiche o 2.000€ per gli altri soggetti, e non superiore a 150 mila €.

Il contributo è esente da ogni forma di tassazione e onere fiscale(tasse sui redditi, IRAP, ecc.)

MODALITA’ DI RICHIESTA: Richiesta da effettuare esclusivamente in via telematica sul portale dedicato, dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

BONUS VACANZE – PROROGA FRUIZIONE AL 31.12.2021

(“Milleproroghe”: decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021)

PERIODO: possibilità di utilizzare il bonus fino al 31.12.2021 compreso.

Attenzione: è stato prorogato solo l’utilizzo, in quanto il Bonus deve comunque essere stato richiesto dal Cliente e scaricato sulla App IO entro lo scorso 31.12.2020!

SOGGETTI BENEFICIARI:  “nuclei familiari composti da una o più persone”, entro i limiti ISEE non superiore a € 40.000. Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettive, anche “stagionali”

BENEFICIO: 80% della spesa della vacanza, fino al massimo del bonus spettante (da €.150 a nuclei familiari composti da una sola persona, fino a €.500 a quelli composti da due o più persone).

CONDIZIONE NECESSARIA: cessione del bonus all’atto del pagamento, tramite portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

(Art. 1, commi 599-601 – Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: primo semestre 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2(strutture alberghiere) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate; immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni; discoteche, sale da ballo, night club e simili.

BENEFICIO: Esenzione pagamento prima rata IMU anno 2021.

CONDIZIONE NECESSARIA: il proprietario deve anche gestire direttamente l’impresa. Sono esclusi pertanto dal beneficio i proprietari che hanno concesso in locazione o affitto l’immobile.

CREDITI D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

(art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 77 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – Art. 1 comma 602 legge di bilancio per l’anno 2021 -L.178/2020)

PERIODO:

  • da marzo 2020 (da aprile 2020 per gli stagionali) fino ad aprile 2021.
  • da marzo 2020 fino ad aprile 2021 per Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese turistico ricettive genericamente intese e termali(Alberghi, Agriturismi, B&B,, ecc.) Agenzie di Viaggio e Turismo, Stabilimenti termali e centri benessere.

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA:

  • 60% del canone di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività
  • 50% in caso di affitto d’azienda

CONDIZIONE NECESSARIA: il beneficiario deve aver subito una diminuzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019. Tale condizione non opera a favore delle aziende ubicate in comuni in zona rossa o già in calamità al 31 gennaio 2020, o soggetti che hanno iniziato attività dal 1° gennaio 2019.

RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI PER IL SETTORE ALBERGHIERO

( Decreto Legge “Agosto”, D.L. Cura Italia 18/2020, D.L. Liquidita’ 23/2020, D.L. Rilancio 34/2020, art. 6-bis del D.L. 23/2020)

PERIODO: per gli anni d’imposta 2020 o 2021. I beni devono essere già nel bilancio 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese turistico ricettive e termali; forma giuridica: tutte (Ditte Individuali e Società).

BENI RIVALUTABILI: beni materiali e immateriali immobilizzati e partecipazioni. Sempre per categorie omogenee, non per singoli beni.

BENEFICI: Maggiori ammortamenti deducibili già dal 2020, migliore patrimonializzazione in bilancio e annullamento delle plusvalenze in caso di vendita a partire dal quarto anno successivo. Affrancamento della Riserva da Rivalutazione con pagamento 10% (gratis per semplificate).

BONUS ALBERGHI – TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE

(articolo 79 del 104/220 – decreto “Agosto”, ex Decreto 83/2014)

PERIODO: proroga fino a tutto il 31.12.2021 del tax credit alberghi.

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese ricettive Alberghiere, termali, strutture all’aria aperta (Camping e analoghi) e Agriturismi. Forma giuridica: tutte (Ditte Individuali e Società).

SPESE AMMISSIBILI: spese per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive sostenute nel 2020 e 2021: ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche, efficienza energetica (le tipologie di lavori agevolabili sono contenute nel D.M. del MIBACT del 4 giugno 2015). Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo (con vincolo di possesso per almeno 8 anni).

ENTITA’ DEL BENEFICIO E MODALITA’ DI RICHIESTA: ancora da chiarire in attesa dello specifico  regolamento attuativo  con presumibile conferma della procedura del “click day”.

BONUS FACCIATE

(Articolo 1, COMMA 59, Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: proroga fino a tutto il 31.12.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni soggetto, inclusi Alberghi, case vacanza, residence e B&B  anche concessi in locazione o affitto.

OGGETTO: Tutti gli immobili di qualunque categoria (che siano strumentali o patrimonio) ubicati in area A o B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968).

SPESE AMMISSIBILI: rifacimento facciate “a vista delle strade, anche parzialmente”.

BENEFICIO: Credito di imposta 90% della spesa (senza limite massimo).

 

ECOBONUS.

(Prorogato dal comma 58 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: proroga fino a tutto il 31.12.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni soggetto  inclusi Alberghi , case vacanza, residence e B&B.

OGGETTO: Tutti gli immobili di qualunque categoria (che siano strumentali o patrimonio).

SPESE AMMISSIBILI: riqualificazione energetica.

BENEFICIO: Credito di imposta 50/65% (dipende dal tipo di spesa) della spesa (con limiti di spesa ammissibile da Euro 46.153,84 ad un massimo di Euro 153.846,15 a seconda del tipo di intervento).

SISMABONUS

(Proroga ai sensi del comma 66-68 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: fino a tutto il 31.12.2021

SOGGETTI BENEFICIARI : ogni soggetto, inclusi Alberghi, case vacanza, residence e B&B anche concessi in locazione o affitto.

OGGETTO: Tutti gli immobili di qualunque categoria (che siano strumentali o patrimonio).

SPESE AMMISSIBILI: riqualificazione antisismica fabbricati.

BENEFICIO: Credito di imposta 50% 70% o 80%: La detrazione dipende da quante classi di miglioramento sismico verrà migliorato l’edificio. Il limite di spesa massima ammissibile è  pari a Euro 96.000.

 

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

(Proroga ai sensi del comma 608 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: Periodo d’imposta successivo al 31.12.2019 fina a quello in corso al 31.12.2022

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese ricettive(alberghi, case vacanza, residence e B&B, ecc.), professionisti, enti non commerciali.

SPESE AMMISSIBILI: spese per pubblicità su giornali, quotidiani e periodici anche digitali.

BENEFICIO: Credito d’imposta del 50% della spesa

CREDITO IMPOSTA SISTEMI FILTRAGGIO DELL’ACQUA

(art. 1, commi 1087-1089 Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: anni 2021 e 2022

SOGGETTI BENEFICIARI: persone fisiche e esercenti attività di impresa, arti e professioni

BENEFICIO: Credito d’imposta 50% spese sostenute fino a un massimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 5.000,00 euro per i soggetti iva per ciascuna unità immobiliare.

CONDIZIONE NECESSARIA: Acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

(Articolo 60, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques della Legge n. 126 del 13.10.2020 conversione ex decreto “Agosto”)

PERIODO: Bilancio dell’esercizio anno 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI: Ogni impresa che non adotta “i Principi Contabili Internazionali”

BENEFICIO: Rinvio della quota 2020 degli ammortamenti agli esercizi successivi per non “deprimere il risultato di esercizio 2020” con allungamento quindi dell’ ammortamento futuro.

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE

(Proroga ai sensi del comma 1122 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021)

PERIODO: Quote possedute al 01.01.2021. Termine: 30.06.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Possessori di quote di società (non in regime di impresa=non Holding), persone fisiche socie di società (inclusi Alberghi, case vacanza, residence e B&B, ecc.).

BENEFICIO: Rivalutazione costo storico fiscalmente riconosciuto, onde ridurre la plusvalenza in caso di cessione delle partecipazioni sociali stesse, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva (che sostituirà quindi ogni imposta in sede di vendita di quote), pari al 11% dell’importo complessivo rivalutato.

RIALLINEAMENTO VALORI BENI IMMATERIALI

(Integrazione dell’art. 110 D.L. 104/2020 con inserimento comma 8bis, a cura dell’Art. 1, Comma 83, Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: Operazioni da eseguirsi entro la chiusura del bilancio dell’anno 2020.

SOGGETTI: Imprese incluse quelle ricettive.

BENEFICIO: Riallineamento dei valori dei beni immateriali (quali ad esempio avviamento e altre attività immateriali) iscritti già a bilancio 31.12.2019 con valenza solo civilistica (per effetto ad esempio di operazioni “neutre fiscalmente” quali conferimenti, ecc.) mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (in luogo di quelle ordinarie del 12% o del 16%). Possibilità di rateizzazione in 3 rate di pari importo entro il pagamento delle scadenze previste per il saldo della Dichiarazione dei Redditi dell’anno 2020, ovverosia al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023.

RIDUZIONE CANONE SPECIALE RAI

(Art. 6, comma 6, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: anno 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: Strutture Ricettive e Pubblici Esercizi.

BENEFICIO: Credito di imposta 30% del canone speciale RAI già pagato o riduzione del 30% del canone ancora da pagare relativo all’anno 2021

RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE

(Art. 6, comma 1, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: trimestre di aprile, maggio e giugno 2021

SOGGETTI BENFICIARI: tutti i soggetti con Partita IVA con utenza “aziendale” (o professionale) superiore a 3,3 Kw.

BENEFICIO: Rideterminazione delle tariffe da parte dell’Autorità di regolazione per energia, da applicarsi nel trimestre sopra indicato.

ANNULLAMENTO RUOLI ESATTORIALI FINO A 5.000 EURO

(Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

PERIODO: anno 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti Persone Fisiche e soggetti diversi dalle Persone Fisiche che hanno avuto nell’anno di imposta 2019 un reddito non superiore a 30.000 euro.

OGGETTO: Ruoli di qualunque natura affidati all’Agente della Riscossione fino a tutto l’anno 2010 di importo fino a 5.000 euro.

BENEFICIO: Stralcio totale dei ruoli

CREDITO D’IMPOSTA PER RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE.

(Art. 1, comma 263, della Legge 178/2020 “Legge di Bilancio 2021”)

PERIODO: perdite di società per “crisi Covid”. Termine: 30.06.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Soci di società, incluse le imprese ricettive,  con Volume di Affari da 5 milioni a 50 milioni di euro.

BENEFICIO: Gli apporti di capitale per copertura delle perdite “Covid”, deliberati ed effettuati entro il primo semestre 2021, beneficiano a favore del socio di un Credito d’Imposta pari al 20% dell’importo conferito.  Fino al 31.12.2024 è fatto divieto di distribuzione di riserve.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

MORATORIA MUTUI

(Art. 1, comma 248, Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: proroga (automatica) della moratoria fino a tutto il 30.06.2021.

SOGGETTI: Tutte le PMI, incluse le imprese ricettive.

OGGETTO: mutui in essere e già in moratoria fino al 31.03.2021.

BENEFICIO: No pagamento rate o anche interessi a richiesta con allungamento durata del mutuo.

FINANZIAMENTI BANCARI ALLE PMI GARANTITI

(Art. 1, comma da 216, 218 e 244 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: possibilità di richiesta finanziamenti bancari fino a tutto il 30.06.2021

SOGGETTI: Tutte le Piccole Medie Imprese comprese quelle ricettive

IMPORTI: Fino a 30.000 euro (ex art. 13, comma 1, lett. m del D.L. 8/4/2020 n.23 “D.L. Liquidità”) con garanzia di SACE al 100%.

BENEFICIO: allungamento durata da 10 a 15 anni. Per coloro che hanno già in essere “mutuo covid” di questo tipo, possibilità di chiedere l’estensione della durata a 15 anni con conseguente adeguamento del tasso di interesse.

NUOVA SABATINI

(Proroga ai sensi dell’Art. 1, commi 95 e 96 delle legge di Bilancio 2021)

PERIODO: intero anno 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Ogni impresa, incluse quelle ricettive

BENEFICIO: Contributo in conto interessi pari al 2,75% per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature; e contributo pari al 3,575% per investimenti “digitali” e “tracciamento rifiuti”.

NOVITÀ: Erogazione in unica soluzione.

 

CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI POS

(Art. 22 del D.L. 124/2019)

PERIODO: dal 1° luglio 2020 in poi.

SOGGETTI BENEFICIARI: Ogni impresa ,incluse quelle ricettive con Ricavi non superiore a 400.000 euro annui.

BENEFICIO: credito di imposta da utilizzarsi in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili con clienti privati consumatori finali.

FINANZIAMENTI PER ACQUISTO D’IMMOBILI A DESTINAZIONE TURISTICA

(Proroga ai sensi dell’Art. 1, comma 244 della Legge di Bilancio 2021)

PERIODO: fino a tutto il 30.06.2021.

SOGGETTI BENEFICIARI: Imprese e operatori nel settore turistico ricettivo

SPESE AMMISSIBILI: Operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero e termale, con durate minima di 10 anni e importo superiore a 500 mila euro.

BENEFICIO: copertura del fondo centrale di garanzia PMI al 100%; con possibilità di cumulo con altre forme di garanzia (ad es. ipoteca).

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021

(proroga a cura Decreto Legge Sostegni).

Possibilità di richiedere causa Covid19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni(23 marzo 2021),  fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 2021

(proroghe ai sensi della Legge di Bilancio 2021)

GIOVANI UNDER 36

PERIODO: fino al 31 dicembre 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa incluse quelle ricettive che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani sotto i 36 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (nè con il datore di lavoro che assume, nè con altro datore di lavoro).

BENEFICIO: Esonero contributivo 100% per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Lo sgravio opera con riferimento ai contributi INPS a carico azienda (esclusi i premi e i contributi INAIL) per un massimo di 36 mesi dall’assunzione / trasformazione, nel rispetto di un tetto annuo di 6.000,00 euro.

DONNE:

PERIODO: fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione ha validità di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa, incluse quelle ricettive, che assuma: ● donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti; ● donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere; ● donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; ● donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti).

BENEFICIO: Sgravio del 100% dei contributi INPS a carico azienda. La misura opera in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni, con un tetto massimo di 6 mila euro annui.

 

BENEFICIARI DI NASPI:

PERIODO: fino al 31 dicembre 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa Incluse quelle ricettive.

BENEFICIO: Ai datori che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASPI, spetta un incentivo INPS calcolato in misura pari al 20% del sussidio che l’interessato avrebbe percepito se fosse rimasto senza lavoro. Lo sgravio è esteso alle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un titolare di NASPI.

BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA:

PERIODO: fino al 31 dicembre 2021

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa Incluse quelle ricettive.

BENEFICIO: L’agevolazione consente di abbattere i contributi INPS a carico azienda, con esclusione dei premi INAIL, pari all’importo mensile del sussidio percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione, fino ad un massimo di 780 euro mensili, nei limiti di durata residua del Reddito, a patto che l’azienda stipuli presso il Centro per l’impiego un patto di formazione. Negli altri casi, lo sgravio è pari a metà dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito al momento dell’assunzione, entro un tetto massimo di 390 euro mensili e limitatamente alla durata residua del sussidio statale.

DISOCCUPATI OVER 50:

PERIODO: L’agevolazione ha validità di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

SOGGETTI BENEFICIARI: ogni impresa, incluse quelle ricettive, che assumono lavoratori con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi ovunque residenti.

BENEFICIO: Sgravio del 50% dei contributi INPS a carico azienda. La misura opera in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni.

INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO

(Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021)

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021, che abbiano svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per almeno 30 giornate, che non siano titolari, alla data del 23 marzo 2021, di pensione, NASPI o rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.
  • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo in possesso cumulativamente dei sottoelencato requisiti è , è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro:

o    Titolarità nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021 di uno o più contratti  a tempo determinato nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionali nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021 di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

 

Interventi_in_materia_di_lavoro_per_fronteggiare_lemergenza_Covid19

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MARZO 2021 DECRETO LEGGE SOSTEGNI

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MARZO 2021 DECRETO LEGGE SOSTEGNI

Venerdì 19 marzo il Governo Italiano ha approvato il cosiddetto Decreto Legge Sostegni, pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in vigore dal 23 marzo 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, riportato in Allegato.

In sintesi, per quanto di nostro interesse prevede le seguenti principali misure di sostegno alle imprese (da ricordare che trattandosi di un Decreto Legge sarà oggetto di conversione in Legge e pertanto è possibile che durante l’iter parlamentare vengano introdotte delle norme correttive o aggiuntive per migliorare ove necessario e possibile il testo attuale del Decreto!):

  1. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE
  2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE.

  • Contributo a Fondo Perso – Art.1 D.L. Sostegni
  • Proroga termini precompilata IVA – Art.1 D.L. Sostegni
  • Incremento Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi – Art.3 del D.L. Sostegni
  • Sospensione attività di riscossione e stralcio cartelle fino a 5.000 € – Art. 4 del D.L. Sostegni
  • Riduzione oneri bollette elettriche – Art.6 del D.L. Sostegni
  • Riduzione abbonamento speciale Canone RAI TV 2021– Art.6 del D.L. Sostegni
  • Esenzione COSAP – Art.29 del D.L. Sostegni.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERSO IN FAVORE DELLE IMPRESE – ART.1 D.L. SOSTEGNI

Beneficiari del Contributo.

Sono beneficiari del contributo i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa che abbiamo contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Ammontare complessivo dei ricavi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Ammontare medio mensile dei ricavi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni o che attivino la partita IVA dopo l’entrata in vigore del D.L. Sostegni.

Entità del Contributo.

Ai beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perso calcolato applicando una percentuale, variabile a seconda dei ricavi complessivi 2019 del beneficiario, alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e ammontare medio mensile dei ricavi 2020, le percentuali applicabili a tale differenza sono pari al:

  • 60% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 non superiori a 100 mila €
  • 50% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 100 e 400 mila €
  • 40% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 400 mila € e 1 milione di €
  • 30% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 1 milione di € e 5 milioni di €
  • 20% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 5 milioni di € e 10 milioni di €

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 1.000€ per le persone fisiche o 2.000€ per gli altri soggetti, e non superiore a 150 mila €.

Il contributo è esente da ogni forma di tassazione e onere fiscale (tasse sui redditi, IRAP, ecc.) e a scelta irrevocabile del beneficiario può esser fruito o con erogazione diretta sul proprio conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare solo in compensazione tramite modello F24.

Modalità di richiesta del contributo.

Istanza da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica disposta con specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

PROROGA DEI TERMINI PRECOMPILATE IVA – ART.1 D.L. SOSTEGNI

Il comma 10 dell’Art.1 del D.L. Sostegni proroga a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, e dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione della bozza della dichiarazione annuale IVA.

INCREMENTO FONDO LAVORATORI AUTONOMI – ART.3 D.L. SOSTEGNI

Il Decreto aumenta di 1.500 milioni di € la dotazione del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, e dai professionisti, che abbiano percepito un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000€ ed abbiano subito nel 2020 un calo complessivo dei ricavi non inferiore al 33% dei ricavi 2019.

SOSPENSIONI ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE, STRALCIO CARTELLE FINO A 5.000€ – ART.4 D.L. SOSTEGNI

L’art.4 del D.L. Sostegni prevede le seguenti misure:

  • Sospensione fino al 30 aprile 2021 dei termini di versamento derivanti da cartelle o avvisi esecutivi tributari e non.
  • Rottamazione e saldo e stralcio:

o  il pagamento delle rate 2020 può esser effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021

o  il pagamento delle rate 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 può essere effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

  • Annullamento automatico di tutti i debiti tributari e non d’importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino ad €.5000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2010, dovuti da persone fisiche o da soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ditte non individuali, ecc.) che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino ad €.30.000,00.

 

RIDUZIONE ONERI BOLETTE ELETTRICHE – ART.6 D.L. SOSTEGNI

Il D.L. prevede uno specifico stanziamento di risorse per consentire all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di disporre per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta da utenze non domestiche connesse in bassa tensione con riferimento alle voci di spesa delle bollette elettriche “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

RIDUZIONE ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV – ART.6 D.L. SOSTEGNI

Per l’anno 2021 per le strutture ricettive e le attività che somministrano al pubblico alimenti e bevande è riportato uno sconto del 30% per il pagamento del Canone Speciale RAI.
Il testo, inoltre, concede un credito di imposta pari al 30% di quanto pagato a chi ha già effettuato il bonifico.
Attenzione! Il Ministro del Turismo Garavaglia ha precisato che l’esonero totale del canone RAI sarà confermato in fase di conversione in legge del decreto.

 

ESENZIONE COSAP – ART.29 D.L. SOSTEGNI.

E’ prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione del pagamento della COSAP per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e di chi esercita attività mercatale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.

  • Trattamenti d’integrazione salariale (FIS e CIG in deroga) e blocco dei licenziamenti – Art.8 D.L. Sostegni.
  • Indennità per i lavoratori stagionali del turismo – Art.10 del D.L. Sostegni.
  • Disposizioni in materia di NASpI – Art.16 del D.L. Sostegni.
  • Proroga o rinnovo contratti a termine – Art. 17 del D.L. Sostegni

 

TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI – ART.8 D.L. SOSTEGNI

  • Possibilità di richiedere causa Covid19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.
  • Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi è prorogato fino al 30 giugno 2021 con estensione del blocco fino al 31 ottobre 2021 per le sole imprese che utilizzino i trattamenti d’integrazione salariale.

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO – ART.10 D.L. SOSTEGNI.

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, che abbiano svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per almeno 30 giornate, che non siano titolari, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, di pensione, NASPI o rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.
  • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo in possesso cumulativamente dei sottoelencato requisiti è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro:

o    Titolarità nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del D.L. Sostegni di uno o più contratti a tempo determinato nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionali nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

o    Assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, di pensione o rapporto di lavoro dipendente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI – ART.16 D.L. SOSTEGNI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASPI è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di aver maturato 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE – ART.17 D.L. SOSTEGNI.

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’art.19 del Dlgs 81/2015.

EMERGENZA CORONAVIRUS – CIRCOLARE COVID19 DEL 4 MARZO 2021 – Nuovo DPCM del 2 marzo 2021 valido fino al giorno 6 aprile 2021 – le regole per Pasqua

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 4 MARZO 2021

Nuovo DPCM del 2 marzo 2021 valido fino al giorno 6 aprile 2021 – le regole per Pasqua

Il 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in materia di contenimento della diffusione della Pandemia Covid19.
Il nuovo DPCM ha validità in tutt’Italia a partire dal giorno 6 marzo 2021 fino al giorno 06 aprile 2021 e pertanto, in combinazione con il Decreto Legge n°15 del 23 febbraio 2021 (quello del divieto di spostamento tra le Regioni italiane), detta le regole che si dovranno rispettare per tutto il mese di marzo e nella settimana di Pasqua.

Per quanto ci riguarda, essendo la Liguria per il momento in zona Giallail nuovo  DPCM, fino a quando non cambia la classificazione della Liguria, non introduce novità rispetto a quanto illustrato nella nostra ultima Circolare del 1° marzo 2021, cui si rinvia per le norme che interessano le nostre imprese.

In sintesi gli aspetti per noi più importanti introdotti dal nuovo Decreto sono:

·         La classificazione delle Regioni (o di parti delle Regioni, singoli comuni o intere province) in quattro zone a rischio di diffusione del contagio progressivamente crescente (zona Bianca, Gialla, Arancione o Rossa) in cui si applicano misure restrittive progressivamente più stringenti.

·         La possibilità di spostamento per vacanza tra le Regioni italiane, ovvero la possibilità che gli italiani possano venire in Liguria per vacanza!  Per capire se in questo periodo di tempo (dal 6 marzo al 6 aprile) sia possibile per gli italiani venire in vacanza in Liguria si deve considerare che cosa stabilisce il Decreto Legge n.15 del 23 febbraio 2021 (DL 15/2021) e il nuovo DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo che nel mentre il Governo non adotti altri provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli ad oggi vigenti:

o    Ai sensi del DL 15/2021(richiamato all’art.2 del DPCM 2 marzo 2021) fino al giorno 27 marzo incluso E’ VIETATO OGNI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona bianca, gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
Pertanto fino al 27 marzo non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria se la nostra regione resterà in zona bianca o gialla, altrimenti saranno vietati anche gli arrivi per vacanza provenienti dai comuni liguri.

o    Dal 28 marzo al 06 aprile, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, la possibilità di spostamento tra Regioni italiane per vacanza dipenderà dalla loro classificazione in zone di rischio nel senso che: ci si potrà spostare da e si potrà andare in Regioni classificate zona bianca o gialla, e sarà vietato spostarsi da o andare in Regioni classificate zona arancione o rossa.  Ad esempio se la Liguria sarà classificata zona arancione o rossa nessun italiano potrà venire in Liguria per vacanza indipendentemente dalla classificazione della Regione da cui proviene, così come se anche la Liguria sarà classificata zona bianca o gialla lombardi e piemontesi non potranno, ad esempio, venire in Liguria per vacanza se la loro regione o la loro provincia o il loro comune di provenienza sarà classificato in zona arancione o rossa.
Importante! Quando si conosceranno le classificazioni per zone di rischio delle Regioni italiane che consentano di sapere se per Pasqua gli italiani (in particolare lombardi e piemontesi) potranno venire per vacanza in Liguria? Sulla base di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 la decisone sulla classificazione per zone di rischio delle Regioni italiane valida per il periodo pasquale si conoscerà, se non cambiano nel mentre le norme, presumibilmente tra il 25 e il 27 marzo 2021.

ALLEGATI

·         DPCM 2 marzo 2021

·         Circolare UPA del 1 marzo 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS – CIRCOLARE COVID19 DEL 1° MARZO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Marzo 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 1° MARZO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Marzo 2021

 

A partire da lunedì 1 Marzo incluso la Liguria torna ad essere zona Gialla pertanto  le principali norme che interessano le nostre imprese sono:

  • Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

  • Possibilità di spostamento:
  1. DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita. Il divieto(ai sensi del Decreto Legge  n°15/2021) è valido fino al giorno 27 marzo.
    E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.
  2. LIBERTA’ DI SPOSTAMENTO, ALL’INTERNO DELLA REGIONE LIGURIA, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE.  In ambito regionale è consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5,00 alle ore 22.00, lo spostamento verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
    Importante! Questo significa che almeno fino al 27 marzo non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria
  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

A  partire dal 1° marzo  le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto, a partire dalle ore 18.00, di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25 (commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione(ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.
  • Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.
  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto.  (la bozza del nuovo DPCM vigente a partire dal 6 marzo prevede la possibilità di riapertura a partire dal 27 marzo nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza)

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici.

  • Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

  • L’apertura dei musei e degli altri luoghi e istituti di cultura è possibile solo dal lunedì al venerdì (con l’esclusione dei casi in cui tali giorni siano festivi) nel rispetto delle specifiche norme e protocolli vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV2. (la bozza del nuovo DPCM vigente a partire dal 6 marzo prevede la possibilità di riapertura anche il sabato e nei giorni festivi a partire dal 27 marzo, sempre  nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza)
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.