03/03/2026 - 01:05
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Upa informa Circolare del 27 gennaio 2022

Upa informa

Circolare del 27 gennaio 2022

    Argomenti:

Ø  Ammortizzatori sociali dal 1 gennaio 2022 – Assegno di integrazione salariale (FIS)

  • Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 – Nuovo DL Sostegni
  • Provincia di Savona: rifinanziamento misure per il sostegno al reddito
  • ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV  scadenza 31 gennaio 2022
  • CANONE RAI SPECIALE 2021, PROCEDURE PER IL RIMBORSO
  • COVID-19, SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO
  • Bonus edilizi: tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 – Dossier ANCE
  • MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa
  • Legge Regionale 29 dicembre 2021 n° 22 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”
  • Interventi di rigenerazione urbana Decreto Ministero dell’Interno 30.12.2021

ALLEGATI: Allegato tariffe Abbonamento Speciale Canone RAI 2022Dossier_riepilogativo_bonus_edilizi –  Risoluzione_n.6E_2022_dell’Agenzia_dell’Entrate
Ammortizzatori sociali dal 1 gennaio 2022 – Assegno di integrazione salariale (FIS)

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito al nuovo DL Sostegni ter, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come già sottolineato nella nostra precedente comunicazione, il provvedimento ha previsto per tutte le aziende che devono ricorrere a sospensione o riduzione delle attività a partire dal 1 gennaio 2022, il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, come modificati dalla recente riforma approvata con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, esonerando però dal pagamento del contributo addizionale per un periodo di tre mesi, fino quindi al 31 marzo 2022.

Pertanto, non potendo contare sulla proroga della cd “cassa Covid”, le strutture interessate, dovranno attivare tali strumenti.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, è possibile il ricorso al FIS per il quale la riforma ha previsto alcune importanti novità:

  • L’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
  • L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, in sostituzione delle precedenti prestazioni (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con durata massima variabile a seconda della dimensione aziendale (13 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 26 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti)
  • La disapplicazione del tetto aziendale
  • Il riconoscimento dell’assegno ordinario a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (compresi tutte le tipologie di apprendistato e i lavoratori a domicilio) ad eccezione dei dirigenti, con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90)

Nei prossimi giorni l’INPS diffonderà un messaggio nel quale saranno indicati i termini e modalità per Ia presentazione delle domande.

 

Per il riconoscimento dell’assegno di integrazione salariale previsto dal FIS, il datore di lavoro è tenuto a:

 

 inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

– se richiesto da una delle parti, avviare eventuale esame congiunto, che deve concludersi:

– entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

– entro 10 nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

 

Nei casi di eventi interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

 

– trasmettere la domanda di riconoscimento alla struttura INPS territorialmente competente.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo.

Rinnoviamo la nostra disponibilità ad ogni eventuale approfondimento.

 

Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 – Nuovo DL Sostegni

Prima sintesi dei contenuti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che contiene alcune misure di particolare interesse per il settore, tuttavia non è stato ancora pubblica in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base della bozza del documento circolata nei giorni scorsi si riepilogano le principali misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali:

Riservandoci necessari approfondimenti non appena disponibili i testi definitivi, segnaliamo tra l’altro che viene riattivato il bonus affitti per i mesi da gennaio a marzo 2022 e che si prevede un ulteriore incremento di 100 milioni a valere sul Fondo Unico Nazionale Turismo

 

Inoltre per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali il provvedimento rimanda per il nostro settore all’utilizzo del FIS per il quale si dispone la non applicazione fino al 31 marzo p.v., del contributo addizionale.

 

La riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) è intervenuta anche sul FIS disponendo, a decorrere dal 1 gennaio 2022:

– L’estensione del fondo a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;

– La sostituzione delle precedenti prestazioni erogate dal FIS (assegno di solidarietà e assegno ordinario) con l’assegno di integrazione salariale, che avrà durate massime diverse in relazione alla dimensione aziendale.

In particolare:

  1. a) 13 settimanenel biennio mobile, per i datori di lavoroche nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
  2. b) 26 settimanenel biennio mobile, per i datori di lavoroche nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti

In ogni caso, nei limiti di durata di 13/26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.

– La disapplicazione del tetto aziendale  che prevedeva che l’ammortizzatore sociale potesse essere riconosciuto per un importo non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro al FIS, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;

– l’accesso al trattamento per tutti i lavori dipendenti assunti con contratto subordinato – compresi i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, gli apprendisti con contratto di alta specializzazione e ricerca ed i lavoratori a domicilio (che prima dell’intervento della legge di Bilancio erano esclusi dalla copertura degli ammortizzatori sociali) con un’anzianità presso l’unità produttiva pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo (prima erano 90).

 

Adempimenti procedurali:

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. A riguardo:

– Nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale  e alle RSA/RSU ove esistenti, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;

– eventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti che deve concludersi :

– entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale,

– entro 10 nelle imprese con meno di  50 dipendenti.

 

Nei casi di eventi  interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione può essere contestuale e l’esame congiunto va richiesto entro 3 giorni, con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura.

 

– Domanda di riconoscimento  alla struttura INPS territorialmente competente. I termini di presentazione della domanda – ordinariamente, entro 30 giorni, e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – saranno indicati  e decorreranno dal messaggio che l’INPS diffonderà nei prossimi giorni.

Alla domanda andranno tra gli altri allegati, a dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale sopra descritti:

  • le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali; in aggiunta è ammissibile l’invio della predetta comunicazione, anche tramite fax ; l’azienda allegherà alla domanda oltre la copia della comunicazione inviata anche ricevuta di conferma dell’avvenuto recapito.
  • oppure la sola copia del verbale di consultazione firmato da tutte le associazioni sindacali (anche in caso di mancato accordo)

Contribuzione addizionale

Esonero contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali
La bozza del decreto prevede la concessione di un esonero contributivo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero opera anche in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esonero dal pagamento del contributo addizionale per la fruizione degli ammortizzatori sociali ordinari
I settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 – in primis il settore turistico – auspicavano che con il Decreto Sostegni ter venisse prorogata la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale Covid-19.
Tale aspettativa era alimentata dal fatto che legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito un fondo di 700 milioni di euro “in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente” che si sperava fosse utilizzato per prorogare la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.
Ciononostante, nella bozza del Decreto Sostegni ter non viene disposta la proroga della Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 ma si prevede unicamente che i datori di lavoro con i codici Ateco indicati all’allegato I del decreto stesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa utilizzando gli ammortizzatori sociali ordinari (di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.
Ne consegue che le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa dei lavoratori disposte dopo il 1° gennaio 2022 dovranno essere gestite tramite gli strumenti di integrazione salariale ordinari di cui al d.lgs. 148/2015 come modificati di recente dalla Legge di Bilancio 2022.

Pagamento

Allo stato, per quanto riguarda il pagamento della prestazione, sono previste due ipotesi:

  1. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Istituto all’impresa o da questa conguagliato nelle denunce mensili.
  2. Il pagamento diretto da parte dell’INPS potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede dell’Istituto, della documentazione di cui all’allegato 2 della Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.

Provincia di Savona: rifinanziamento misure per il sostegno al reddito

Messaggio Inps 21 gennaio 2022, n. 311

L’articolo 49, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto il rifinanziamento, per il 2021, delle misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati, in tutto o in parte, a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di novembre 2019.

In favore di questi lavoratori la Regione Liguria può concedere anche nel 2021, nel limite delle risorse disponibili, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi, con le stesse modalità illustrate nella circolare INPS 20 ottobre 2020, n. 121.

Con il messaggio 21 gennaio 2022, n. 311 l’INPS, dopo aver ricordato che la misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, fornisce le istruzioni contabili relative all’applicazione del provvedimento.

 

ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV 2022

Pagamento abbonamento con cadenza annuale, semestrale e trimestrale entro il 31 gennaio 2022

 

Vi ricordiamo che il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per il pagamento del Canone Speciale Rai per l’anno 2022 sia con cadenza annuale, semestrale che trimestrale senza incorrere nelle penalità di legge. Gli importi del canone non hanno subìto variazioni rispetto al 2020, riportiamo le tariffe per le diverse categorie nella tabella allegata.

Segnaliamo che L’art.6, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n.41 (convertito nella legge n.69/2021) ha previsto che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo.

Qualora il canone per il 2021 sia stato comunque pagato:
• se il versamento è stato effettuato entro e non oltre il 22 marzo 2021, il relativo importo potrà essere recuperato mediante la compensazione tramite modello F24, da presentare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il relativo codice tributo verrà reso noto non appena disponibile);
• se invece il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021. Peraltro, in caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1 gennaio 2022, potrà ancora essere presentata istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 a abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.

I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale RAI potranno essere effettuati nei seguenti modi:

–    Tramite carta di Credito – Sistema Direct link. Contattando gli operatori al numero 800.938.362 o presso gli sportelli degli Uffici Regionali sarà possibile attivare il pagamento online con carta di credito senza commissioni. Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).
–    presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
–    tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
–    tramite bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori:

Numero di abbonamento
Nome Cognome o Ragione sociale
Indirizzo
Codice Fiscale/Partita IVA

L’abbonamento speciale può essere pagato annualmente, oppure è possibile dilazionarne l’importo dovuto con cadenza semestrale o trimestrale, rispettando i termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali). In mancanza di regolare disdetta, esso è tacitamente rinnovato (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere l’abbonato dovrà comunicarlo alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzando l’apposito modulo di richiesta reperibile sul sito (www.abbonamenti.rai.it).

L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

 

Allegato tariffe Abbonamento Speciale Canone RAI

 

CANONE RAI SPECIALE 2021, PROCEDURE PER IL RIMBORSO

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022 fornisce codice tributo e istruzioni per la compensazione

 

Segnaliamo che da oggi parte la possibilità di ottenere il rimborso del Canone RAI speciale 2021 pagato entro e non oltre il 22 marzo 2021.

A fornire le istruzioni è la risoluzione n. 6/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 25 gennaio 2022, con la quale viene messo a disposizione il codice tributo “6958” (denominato “Credito d’imposta canone speciale Rai – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24 con invio in modalità telematica, del credito d’imposta di importo pari al 100% del canone Rai speciale pagato.

A poterne beneficiare sono le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, compresi gli enti del Terzo settore, nei confronti dei quali il decreto Sostegni n. 41/2021 ha previsto l’esonero dal versamento del canone Rai speciale per il 2021.

Inoltre sarà possibile visualizzare il credito d’imposta fruibile all’interno del cassetto fiscale, tenuto conto che l’importo e i beneficiari del credito d’imposta sono stati trasmessi dalla Rai all’Agenzia delle Entrate.

In allegato la risoluzione n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni operative.

 

In allegato Risoluzione n. 6/E 2022 dell’Agenzia dell’Entrate

 

Consente il recupero delle somme versate tramite credito d’imposta alle strutture recettive

 

Il neo codice trova il suo riferimento normativo in una disposizione del decreto “Sostegni” (articolo 6, comma 5, del Dl n. 41/2021), in base alla quale “Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”.

Per consentire la fruizione del credito d’imposta pari al 100% del canone speciale, agli esercenti che entro il citato termine hanno eseguito il versamento delle somme, è istituito il codice ad hoc, “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare solo tramite servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione. Il modello è automaticamente scartato se il credito eccede l’importo disponibile, considerando le eventuali precedenti fruizioni degli stessi esercenti.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla Rai, inviando apposita comunicazione all’indirizzo Pec dell’ufficio Rai della propria regione, reperibile al link http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

COVID-19, SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO

Comunicato Stampa del Governo

 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia, della transizione ecologica Roberto Cingolani, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dell’istruzione Patrizio Bianchi, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, della salute Roberto Speranza e del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Settori in difficoltà

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

 

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

 

Comunicazione Consorzio Luce

 

Nota andamento prezzi energia elettrica 2021-2022

 

Nel 2021 i prezzi di mercato dell’energia elettrica in Italia ed in Europa hanno raggiunto i nuovi massimi storici assoluti. Si tratta di un rialzo senza precedenti negli ultimi decenni, che rimanda alle crisi petrolifere degli anni ’70 del secolo scorso.

 

In particolare il picco dei prezzi è stato raggiunto nel 4° trimestre 2021 e nel 1° trimestre 2022, ed è legato ad una ‘tempesta perfetta’ di spinte rialziste a livello globale ed europeo sui prezzi del gas (scarsità di offerta, in particolare dalla Russia, rispetto all’aumento della domanda per inverni freddi e ripresa economica post-covid) e sui prezzi dei permessi di emissione CO2 (transizione verde). I prezzi dell’energia elettrica seguono il rally di gas e CO2.

 

Per effetto di queste dinamiche, il prezzo di mercato dell’energia elettrica in Italia (PUN – Prezzo Unico Nazionale) in media annuale nel 2021 è aumentato di 2 volte e mezza (+150%) rispetto alla media del quinquennio precedente 2016-2020.

In media mensile, il PUN negli ultimi 12 mesi è passato da 0,05 €/ kWh di dicembre 2020 a 0,28 €/KWh nell’ultimo mese (+420%).

 

Questo fortissimo rialzo del prezzo di mercato dell’energia elettrica ha indotto il Governo ad adottare, a partire dal 3° trimestre 2021 e ad oggi in vigore, misure straordinarie di riduzione delle componenti di costo definite per via amministrata (oneri di trasporto, distribuzione e oneri generali di sistema), al fine calmierare l’aumento del costo totale dell’energia nelle bollette dei clienti finali (cittadini e imprese).

 

Il contratto di fornitura energia elettrica alle Aziende consorziate di Consorzio Luce SV prevede a partire da giugno 2021 un prezzo variabile mensile legato all’andamento del PUN maggiorato di un corrispettivo pari a 0,001 €/KWh (valore minimo reperibile sul mercato negoziato dal Consorzio tramite gara).

I prezzi variabili delle Aziende consorziate (come del resto quelli degli altri consumatori) sono quindi legati in massima parte all’andamento del PUN. Le previsioni indicano una significativa discesa del PUN a partire dal 2° trimestre 2022.

 

Inoltre in questi mesi le Aziende consorziate hanno beneficiato degli sconti straordinari sulle componenti di costo amministrate stabilite dal governo per far fronte all’emergenza del ‘caro-energia’. Per le Aziende consorziate, l’impatto di tali misure è stimabile in una riduzione del 30% dei costi di trasporto-distribuzione e oneri generali in bolletta.

 

L’impatto complessivo sulle bollette delle Aziende consorziate deriva quindi dall’effetto congiunto del rialzo del prezzo di mercato materia prima e del ribasso del costo voci amministrate.

 

Per una Azienda consorziata con il contratto di fornitura di Consorzio Luce (che è sì ottimizzato, ma risente comunque del variare delle condizioni esogene di mercato), il costo imponibile mensile di dicembre 2021 è in aumento del +135% rispetto a dicembre 2020. Cioè significa che per una Azienda consorziata con consumi a dicembre di 7.000 kWh il costo imponibile aumenta da 1.200 € a 2.800 €.

Se tale azienda non avesse il contratto del Consorzio e avesse invece la tariffa amministrata del Servizio di Salvaguardia, l’aumento sarebbe ancora maggiore in quanto sarebbe del +144%.

 

Si ricorda infine che l’attuale contratto di fornitura di Consorzio Luce con durata annuale cesserà a maggio 2022; il nuovo contratto che sarà in vigore a partire da giugno 2022 sarà negoziato nelle prossime settimane, e prevedrà prezzi largamente inferiori a quelli attuali.

 

Rimaniamo a disposizione per gli associati interessati ad una consulenza energetica

Cordiali saluti

 

Bonus edilizi: tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 – Dossier ANCE
Le disposizioni, relative ai bonus fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n.234 – legge di Bilancio 2022

Proroga del Superbonus fino al 2025 per i condomini, i mini condomini in mono proprietà, le Onlus e gli enti del terzo settore, con rimodulazione della percentuale di detrazione a decorrere dal 2024, proroga dei bonus edilizi ordinari (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, compreso il Sisma-acquisti, Bonus mobili e Bonus verde) fino al 31 dicembre 2024.

Per il solo 2022, proroga del Bonus Facciate, con una diminuzione della percentuale di detrazione, che passa dal 90% al 60% ed introduzione di un nuovo bonus del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche.

Proroga sia per il Superbonus che per i Bonus edilizi ordinari delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, con l’estensione di tali modalità di fruizione anche per l’acquisto di box pertinenziali, agevolato con il Bonus edilizia al 50%.

Pienamente accolta anche l’istanza ANCE di consentire ufficialmente l’utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l’Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate).

Queste le disposizioni, relative ai bonus fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n.234 – legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (art.1, co.28-42).

In allegato un Dossier riepilogativo, corredato dalla normativa di riferimento, aggiornata alla luce della legge di Bilancio 2022, l’ANCE illustra tutte le novità in tema di bonus fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici esistenti.

 

MAE: spostamenti dall`estero all`Italia e viceversa

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 14 gennaio 2022

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute viene abrogato il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021. A questi Paesi si applica pertanto il regime previsto per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della Salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.

Con  questa circolare  il Ministero della salute ha fornito una serie di chiarimenti in relazione all’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021. In particolare,

  • per quanto riguarda i transiti aerei: si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza, non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021
  • per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone
  • i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale
  • si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

Dal 16 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativoIn caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Consulta i dettagli qui

 

 

Legge Regionale 29 dicembre 2021 n° 22 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”

Il Consiglio Regionale nella seduta dello scorso 22 dicembre 2021 ha approvato le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Si segnalano due disposizioni normative in tema di rigenerazione urbana, l’una di carattere strutturale, l’altra puntuale.

L’articolo 8 introduce, opportunamente, uno strumento finanziario ordinario per l’individuazione e il finanziamento di interventi di rigenerazione urbana.

La norma dispone che:
– “Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di rigenerazione urbana, la Giunta regionale approva un elenco triennale di ambiti di intervento sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
– La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre di ciascun anno un Piano annuale nel quale sono ricompresi gli interventi già inseriti nell’elenco di cui al comma 1, selezionati sulla base dei criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell’approvazione del Piano annuale.
– L’inserimento nell’elenco delle richieste pervenute non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.
– L’elenco di cui al comma 1, aggiornato di norma con cadenza annuale, può essere altresì aggiornato qualora se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.
– Il Piano annuale può essere aggiornato con l’inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell’elenco qualora, nel corso dell’anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
– Ai fini dell’attuazione del presente articolo, la Giunta regionale approva apposite linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione degli interventi e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.
– In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano validi gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 369 (Indirizzi per la definizione del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della l. 145/2018 art. 1 comma 135 lett. c) e c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana)”

L’articolo 31 della legge dispone il trasferimento di 20 milioni di euro a FI.L.S.E. S.p.A. per la partecipazione ad un fondo di investimento immobiliare finalizzato alla riqualificazione dell’edificio Hennebique a Genova.

La norma dispone che:
– “Per lo sviluppo dell’ambito territoriale strategico di rilievo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell’edificio Hennebique.
– Per le finalità di cui al comma 1, la Regione conferisce a FI.L.S.E. S.p.A. nell’anno 2022 risorse per un importo pari a euro 20.000.000,00.
– FI.L.S.E. S.p.A. partecipa al fondo di cui al comma 1 a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.
– Ai fini della copertura dei costi sostenuti da FI.L.S.E. S.p.A., attinenti la strutturazione finanziaria dell’operazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e la gestione ed il monitoraggio della partecipazione al fondo di investimento, sono impiegate risorse derivanti dalla redditività del fondo medesimo, con un massimale dell’1 per cento dell’investimento.
– A conclusione dell’operazione finanziaria, la Regione impartisce indirizzi a FI.L.S.E. S.p.A. sul reimpiego delle risorse derivanti dal disinvestimento.
– FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta a presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sulla partecipazione al fondo di investimento che è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
– La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il trasferimento dei fondi all’esito della positiva verifica da parte di FI.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell’investimento.
– Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024”.


Interventi di rigenerazione urbana Decreto Ministero dell’Interno 30.12.2021

Con decreto del Ministero dell’Interno, allegato a questa comunicazione, emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardano la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Tra i Comuni beneficiari sono 11 quelli liguri, 42 i progetti approvati per un totale finanziato di 102.453.970,37 euro: si tratta di Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante e Ventimiglia.

I progetti aggiudicatari, nel dettaglio riguardano i seguenti Comuni:

Provincia di Imperia: 1 al Comune di Ventimiglia, 11 Imperia e 2 Sanremo per un totale di quasi 35 milioni;

Provincia di Savona: 1 Albenga e 4 Savona per oltre 20 milioni;

Provincia della Spezia: 4 La Spezia e 1 Sarzana per oltre 12 milioni;

Città metropolitana di Genova: 1 Chiavari, 3 Rapallo, 4 Sestri Levante e 10 Genova, per oltre 34 milioni.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dal Dpcm del 21 gennaio sopra riportato.

Le tipologie di interventi finanziati riguardano:

  • manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  • miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile.

I Comuni dovranno affidare i lavori entro il 30 settembre 2023.

Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità: 30% del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori; 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente; 10% previa trasmissione, al ministero dell’Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 


Rigenerazione borghi a rischio abbandono

La Giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha approvato e provvederà prossimamente alla pubblicazione sul sito di Regione Liguria, dell’Avviso pubblico ai Comuni per la manifestazione d’interesse finalizzato alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati in attuazione a quanto previsto dal PNRR nella componente Turismo e Cultura 4.0 – Misura 2.

I Comuni interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno compilare una scheda allegata alla delibera e illustrare il progetto di rigenerazione che potrà contemplare rsa diffuse, residenze per studenti o per artisti, incentivi per la valorizzazione di produzioni tipiche o per cambiare e innovare la vocazione del proprio paese.

Ogni Comune potrà candidare un solo borgo, che non dovrà superare le 300 unità abitative, attraverso la compilazione della manifestazione di interesse allegata all’avviso pubblico.

Sono ammesse forme di partenariato pubblico-privato.

La dotazione finanziaria per il singolo progetto è pari a 20 milioni di euro; con decreto del Ministero della Cultura verranno assegnate al soggetto attuatore, individuato d’intesa tra la Regione e il Comune interessato, le risorse necessarie fino a tale ammontare.

Per la divulgazione dell’avviso Regione si avvarrà di Anci-Liguria.

I Comuni dovranno far pervenire le schede allegate all’avviso pubblico, costituenti la manifestazione di interesse, a partire dal 10 gennaio 2022 ed entro il 20 gennaio 2022 all’indirizzo PEC di Regione Liguria protocollo@pec.regione.liguria.it
Individuato il progetto pilota il soggetto attuatore predisporrà lo studio di fattibilità da presentare da parte della Regione al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 GENNAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 10 GENNAIO 2022

  • Calendario nuovi obblighi  
  • Ministero della Salute: Circolare di chiarimenti sulle nuove misure in vigore dal 10 gennaio
  • Pubblicato il DL 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per gli over 50 e altre misure. Testo integrale
  • ORDINANZA REGIONE LIGURIA N.1/2022
  • PNRR Turismo: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne
  • Cumulabilità misure PNRR – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato
  • ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

 

Allegati: tabella_sulle_disposizioni_ordinanza_1_2022_regione_liguriaCircolare_Ministero_della_Salute_7_gennaio_2022Decreto_Legge_7_gennaio_2022_n._1scheda_divulgativa_assegno_ unicoTabella_attivita_consentite_aggiornata_al_31_dicembre_2021
Calendario nuovi obblighi

Alla luce degli ultimi provvedimenti, riportiamo qui di seguito il calendario dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi di maggiore interesse per il settore

8 GENNAIO 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

Dall’8 gennaio è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

10 GENNAIO 2022

Green pass rafforzato per:

  • Alberghi e strutture ricettive. Viene anche meno l’esenzione fin qui prevista per la ristorazione riservata agli alloggiati.
  • Ristorazione all’aperto
  • Centri congressi
  • Museicentri culturali, sociali e ricreativi
  • Feste conseguenti a cerimonie religiose e civili
  • Impianti di risalita
  • Palestre, piscine, centri natatorisport di squadra, centri benessere, anche all’aperto
  • Aerei, treni, navi, bus, tram, metro

Green pass base per:

  • Parrucchieri e barbieri
  • Centri estetici

1° FEBBRAIO 2022

  • Sanzione una tantum di 100 euro per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia che non si sono vaccinati (Agenzia delle entrate provvede incrociando i dati di popolazione residente e anagrafe vaccinale)

15 FEBBRAIO 2022

Obbligo di green pass rafforzato al lavoro per gli over 50 (per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio, considerato che il pass è attivo dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, è necessario effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio).

Il ministero della Salute ha precisato che i bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass. “Il decreto legge – rileva il ministero – stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass base e rafforzato”.

Molto importante! In Allegato Tabella attività consentite aggiornata al 31 dicembre 2021

Ministero della Salute: Circolare di chiarimenti sulle nuove misure in vigore dal 10 gennaio


Validità e controlli delle certificazioni internazionali

Il MINISTERO SALUTE, ha diffuso lo scorso 7 gennaio, la circolare in allegato: “Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021: chiarimenti”

La circolare contiene tra l’altro alcune indicazioni relative a validità e controlli delle certificazioni internazionali in vista dell’entrata in vigore il prossimo 10 gennaio, dell’obbligo di Greenpass rafforzato per numerose attività tra cui Alberghi , ristorazione inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti; mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie); Convegni, congressi, sagre, fiere; Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose; Musei e mostre o altri luoghi della cultura; Centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento.

 

In particolare per quanto riguarda i certificati esteri si precisa:

“le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 (“EQUIVALENZA DI VACCINI ANTI SARS-COV-2/COVID SOMMINISTRATI ALL’ESTERO”) sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto.

Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo e si chiede agli Organi di controllo di valutarne la veridicità e l’autenticità.

Tuttavia, si rappresenta che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass.

Alla data del 5.01.21 i Paesi che hanno aderito sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano (link per aggiornamenti: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it )

Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea come già sopra indicato.

Si specifica, inoltre, che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell’Unione europea per l’accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021 prot. 34414.”

 

In Allegato Circolare Ministero della Salute 7 gennaio 2022

Pubblicato il DL 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per gli over 50 e altre misure. Testo integrale


GU n.4 del 7-1-2022, in vigore dall’8 gennaio 2022. Controlli in azienda dal 15 febbraio

Il decreto legge anti-Covid “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, approvato dal Cdm il 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 1 del 7 gennaio scorso.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

 

 

L’obbligo vaccinale anti-Covid per gli over-50, entra in vigore dall’8 gennaio, ma l’obbligo di green pass rafforzato sul posto di lavoro per gli over 50, scatta il 15 febbraio.

A partire da tale data l’azienda dovrà provvedere ai relativi controlli. Per i lavoratori sprovvisti è prevista la conservazione del posto di lavoro, ma la sospensione dalla retribuzione fino alla regolarizzazione dello status vaccinale.

 

8 GENNAIO 2022

In vigore la misura che prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo riguarda italiani e stranieri residenti in Italia. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta una sanzione da cento euro.

15 FEBBRAIO 2022

Dal 15 febbraio scatta l’obbligo di super green pass al lavoro per gli over 50: per entrare in ufficio lavoratoti pubblici e privati che hanno più di 50 anni dovranno avere in tasca il pass rafforzato che si ottiene se si è vaccinati o guariti da Covid-19.

Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)

In Allegato Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1

 

 

ORDINANZA N.1/2022 – ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-9. UTILIZZO DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO NELLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-COV2 E NELLA VALUTAZIONE DEL TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

 

Regione Liguria ha pubblicato l’ordinanza n. 1 del 2022 inerente l’utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di isolamento e quarantena che entra in vigore il 10 gennaio 

Link al provvedimento: www.regione.liguria.it

Di seguito infografica sulle disposizioni contenute nell’ordinanza:

 

PNRR Turismo: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne

Tra i beneficiari, alberghi, agriturismi, complessi fieristici e congressuali, stabilimenti balneari, terme, porti turistici e parchi tematici, anche acquatici e faunistici

Con un avviso pubblico, il ministero del il Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimisstabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.

L’istanza viaggia online
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.

Fa fede la data
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.

Per il credito d’imposta, F24 alla mano
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.

Il cfp arriva con bonifico
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

In aiuto anche il finanziamento agevolato
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

 

Cumulabilità misure PNRR – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha diramato lo scorso 31 dicembre la circolare in allegato per chiarire i profili di cumulo delle misure agevolative adottate nell’ambito del PNRR.

Il documento, a seguito e in linea con la tesi sostenuta da Confindustria, chiarisce che il cosiddetto divieto di doppio finanziamento non è da intendersi come divieto di cumulo di diverse misure agevolative; il predetto principio preclude, invece, che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Ritenendo di far cosa gradita si invia in allegato la circolare pervenuta dall’INPS relativa al nuovo ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO, che a decorrere da marzo 2022 andrà a sostituire sia gli attuali assegni familairi che le detrazioni in busta paga per i figli a carico.

Si prega di consegnarne copia ai propri dipendenti, in modo che possano attivarsi in tempo utile.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 3 GENNAIO 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 3 GENNAIO 2022

Dal 10 gennaio super green pass per gli alberghi e per la ristorazione anche all’aperto

Allegati: DECRETO_LEGGE_30_dicembre_2021_N_229  – NUOVE_MISURE_QUARANTENA_30_dicembre_2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229. Testo integrale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30-12-2021 il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.” che contiene tra le altre le nuove disposizioni riguardanti alberghi e ristorazione, anche all’aperto.

 

A partire dal prossimo 10 gennaio, il super green pass sarà richiesto anche per l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive.

 

Viene meno anche l’esenzione relativa alla ristorazione degli alloggiati e il super greenpass sarà richiesto anche per la ristorazione all’apertoconvegni congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religioseimpianti di risalita,  e per le attività all’aperto di piscinecentri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere.

 

In allegato il testo integrale del provvedimento 

 

La nuova regolamentazione delle quarantene

Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le nuove regole per la quarantena covid. Queste le principali misure.

 

In caso di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti:

NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

 

In allegato il testo completo della circolare

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 29 DICEMBRE 2021

CIRCOLARE COVID 19 DEL 29 DICEMBRE 2021

Le regole per le festività: la circolare del Ministero degli Interni ai Prefetti su divieti e controlli in vista del Capodanno

 

In data odierna il Ministero dell’Interno, a seguito del decreto-legge n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19, ha indirizzato ai prefetti una circolare a firma del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi.

 

La circolare segnala disposizioni in materia di:

  1. a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);
  2. b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);
  3. c) eventi, feste e discoteche (art. 6);

 

e sottolinea l’esigenza di una intensificazione mirata dei controlli “anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico”.

 

La circolare conferma che per la ristorazione in albergo è richiesto il greenpass base nel caso in cui sia riservata esclusivamente agli alloggiati, mentre se aperta anche ai non alloggiati necessita del greenpass rafforzato.

 

Di seguito il testo integrale della Circolare 0088170 del 29/12/2021

Oggetto: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, per il cui commento si rinvia alla circolare di questo Gabinetto del 2 dicembre 2021.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all’attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

  1. Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8)

L’art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato a seguito dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.

L’art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.

Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

– piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

– centri benessere al chiuso;

– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

– parchi tematici e di divertimento;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

  1. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

– in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

– per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  1. Eventi, feste e discoteche (art. 6)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

***

Tanto premesso, si richiamano le indicazioni già fornite alle SS.LL. in materia di controlli sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia, sottolineando, in particolare, l’esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno.

Peraltro, si rammenta come, a mente dell’art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si conferma, infine, la disposizione, già contenuta nella citata circolare del 2 dicembre u.s., riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO

F.to Frattasi


DL Recovery – Conversione in legge

Sintesi delle novità introdotte

Il 23 dicembre è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cd.DL Recovery).

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, anticipiamo di seguito le modifiche apportate in sede di conversione di maggior interesse delle imprese del settore.

Articolo 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Come noto, l’articolo 1 introduce un credito di imposta all’80% e un contributo a fondo perduto di 40mila euro, incrementabile fino a 100mila euro al verificarsi di determinate condizioni, per interventi – di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, interventi edilizi funzionali all’efficientamento energetico e alla riqualificazione antisismica, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; interventi per la digitalizzazione – realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

 

NEW  
Beneficiari Ampliata la platea dei beneficiari del nuovo credito d’imposta e del contributo a fondo perduto: le due agevolazioni saranno riconosciute anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata l’attività imprenditoriale
Contributo a fondo perduto escluso base imponibile ai fini Ires e Irap Accolta la nostra richiesta: la nuova versione del testo normativo prevede che sia credito di imposta che contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR , di cui al DPR 917/1986
Classificazione alberghiera Entro il 31 marzo 2023 il Ministero del turismo dovrà emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche
Ristorazione Istituito presso il Mise un fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione

 

Ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti su credito di imposta e contributo a fondo perduto dopo la pubblicazione dell’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi e l’individuazione delle spese eleggibili atteso per i prossimi giorni

Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Come noto, l’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI una “Sezione Speciale Turismo” con dotazione di 358 milioni di euro (100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie rilasciate alle imprese che rientrano tra i potenziali beneficiari del credito di imposta all’80% e del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1[1], nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

 

NEW  
Rilascio Garanzia Nell’attività di rilascio della Garanzia, il consiglio di gestione del Fondo dovrà adottare un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche
Composizione del consiglio di gestione del Fondo La composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche

 

NEWArticolo 3 bis – Fondo turismo

Incrementata la dotazione del Fondo ex art. 178 del DL 34/2020 di 40 milioni di euro per il 2022; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milio0ni di euro per il 2025

 

[1] Imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici; imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali indicate in precedenza.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 28 DICEMBRE 2021

CIRCOLARE COVID 19 DEL 28 DICEMBRE 2021

  • Dl 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
  • Covid-19, viaggi
  • PNRR Turismo: pubblicato l’Avviso con le modalità applicative per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni e riqualificazioni
  • PNRR Turismo: disponibile il decreto interministeriale incentivi diretti al sostegno degli investimenti
  • DL 24 dicembre 2021, n. 221 – Sintesi delle misure di interesse per le imprese
  • Bonus Vacanze: le FAQ aggiornate del Ministero del Turismo

Allegati: DECRETO EX ART. 3 D.L. 6 NOVEMBRE 2021  – FAQ BONUS VACANZE  – TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO –  AVVISO EX ART.1

Dl 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

il testo completo, in vigore dal 25 dicembre

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021 il decreto legge che ha introdotto nuove misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid 19

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Allegati

TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO

Covid-19, viaggi

Ricordiamo che le misure disposte con provvedimento  del  Ministro  della salute 22 ottobre 2021 concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o  territori  esteri,

sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza, estesa al 31 marzo 2021 e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Riepiloghiamo le nuove misure per gli ingressi in Italia. Ordinanza del Ministro della Salute 14 dicembre 2021  in tema di spostamenti da e verso l’estero.

Attenzione! La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF) PLF, prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021, riguarda tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale. Segui le istruzioni per la compilazione nella sezione dedicata:

Sono una persona vaccinata proveniente da un Paese UE, devo fare il tampone prima di entrare in Italia?

Per l’ingresso in Italia è previsto l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti). La presentazione del tampone, unitamente alla presentazione della Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, consente di non sottoporsi a isolamento fiduciario. È altresì prevista la presentazione del Passenger Locator Form.

 

Sono una persona NON vaccinata proveniente da un Paese UE quali regole devo seguire per entrare in Italia?

Per l’ingresso in Italia da un Paese UE coloro che non sono in possesso della Certificazione verde attestante il completamento del ciclo vaccinale, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, dovranno presentare il Passenger Locator Form, nonché la certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti) e sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.

Ho il Green pass, devo sottopormi a isolamento al mio rientro in Italia da un Paese UE?

No, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo e del Passenger Locator Form.

Viceversa, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta effettuazione di un tampone, risultato negativo, si applica l’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.

 

Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco D, quali regole devo seguire per entrare in Italia?

Per coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in un Paese dell’elenco D, è consentito l’ingresso in Italia, presentando:

  1. il Passenger Locator Form;
  2. la certificazione attestante un tampone molecolare risultato negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale (48 ore per gli ingressi da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale;
  3. la certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. I soggetti provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione.

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al punto 2 o 3, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dello stesso.

 

Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco E, quali regole devo seguire per entrare in Italia?

L’ingresso da Paesi inseriti nell’elenco E è consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle seguenti modalità:

  • presentazione del Passenger Locator Form;
  • presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti).

Sottoposizione a isolamento fiduciario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone al termine dell’isolamento.

 

Quali sono le regole per i lavoratori transfrontalieri?

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora devono presentare il Passenger Locator Form. Tale obbligo non si applica al lavoratore transfrontaliero che si sposta, con mezzo privato, e che permane per non più di 48 ore in una località che dista non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.

Quali sono le regole per gli alunni e gli studenti transfrontalieri?

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, gli alunni e gli studenti che frequentano un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana devono presentare il Passenger Locator Form. Tale obbligo non si applica all’alunno o allo studente transfrontaliero che si sposta, con mezzo privato, e che permane per non più di 48 ore in una località che dista non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.

Sono un cittadino italiano, devo rientrare in Italia a quali regole mi devo attenere?

Le regole di ingresso sono stabilite con ordinanza ministeriale e variano in base al Paese di provenienza o di transito.

Per approfondire consulta la pagina Viaggiatori.

Quali sono le regole per il rientro in Italia per un minore?
Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla presentazione del tampone.

I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi dell’elenco C, dell’elenco D e dell’elenco E.

Qualora oltre al tampone abbiano un green pass da vaccinazione o da guarigione saranno esentati dall’isolamento all’arrivo in Italia, laddove previsto. Se non hanno il green pass da vaccinazione o guarigione sono esentati dall’isolamento, a condizione che si sottopongano a tampone, solo se il genitore che li accompagna è in possesso di green pass da vaccinazione o da guarigione e di un tampone pre-partenza negativo, sempre in accordo alle regole stabilite dalle Ordinanze del Ministro della Salute.

 

PNRR Turismo: pubblicato l’Avviso con le modalità applicative per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni e riqualificazioni

art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.

Ricordiamo che l’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, prevede un credito di imposta fino all’80% per ristrutturazioni e riqualificazioni, nonchè un contributo a fondo perduto fino a 100.000 euro sugli stessi investimenti.

Riservandoci tutti i necessari approfondimenti, ad una prima lettura l’avviso sembra aver accolto alcune delle nostre richieste, come l’inserimento degli arredi tra le spese ammissibili, ma restano alcuni aspetti critici tra cui in primis l’esiguità delle risorse.
Allegati

AVVISO EX ART.1

 

PNRR Turismo: disponibile il decreto interministeriale incentivi diretti al sostegno degli investimenti

Art. 3 D.L. 6 novembre 2021, n. 152

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto Interministeriale, già firmato dal Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia e per cui è in corso di acquisizione la firma del Ministro dell’Economia e delle finanze On. Daniele Franco, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.

 

Allegati

DECRETO EX ART. 3 D.L. 6 NOVEMBRE 2021

 

DL 24 dicembre 2021, n. 221 – Sintesi delle misure di interesse per le imprese

Nuovi ambiti di utilizzo del super green pass, proroga dello stato di emergenza, green pass sui luoghi di lavoro, mascherine, ecc

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 26 dicembre, per fornire una sintesi delle misure di maggior interesse del settore introdotte dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n 221 che oltre alla proroga dello stato di emergenza, contiene anche le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri dello scorso 23 dicembre

 

Stato di emergenza

Art. 1

 

Prorogato fino al 31 marzo 2021
Riduzione durata certificazioni verdi

Art. 3

Dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass rilasciato a seguito di vaccinazione (ciclo primario ovvero a seguito di somministrazione della dose booster) si riduce da 9 a 6

Stessa previsione (validità 6 mesi) per la certificazione rilasciata dall’avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi al virus dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino ovvero successivamente al completamento del ciclo vaccinale

 

Mascherine

Art. 4

–       Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, obbligatorio l’uso di mascherine anche all’aperto in zona bianca

–       Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto

–       Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche ove ubicate in comprensori sciistici, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale)

Green pass rafforzato per il consumo al banco al chiuso

Art. 5

Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

 

Feste ed eventi all’aperto

Art. 6, co.1

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti
Chiusura discoteche

Art. 6, co. 2

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Ulteriori casi di estensione del green pass rafforzato

Art. 8, co. 1

Dal 10 gennaio e fino alla cessazione stato di emergenza, esclusivamente ai soggetti in possesso del super green pass e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica è consentito l’accesso a:

–       musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

–    piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al  chiuso, nonché’ spazi adibiti a spogliatoi e docce (esclusi dall’obbligo gli accompagnatori di persone non autosufficienti a causa dell’età o di disabilità)

–     centri termali – salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo  svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche – parchi tematici e di divertimento;

–       centri  culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione

–       attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino

 

Green pass base per corsi di formazione in presenza

Art. 8, co.2

In zona bianca l’accesso ai corsi di formazione privati, svolti in presenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base
 

Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 31 marzo 2022

Art. 8, co.3

 

Fino al 31 marzo 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass base

 

 

Proroga disposizioni straordinarie zone bianche

Art. 8, co. 5

È prorogato al 31 marzo la norma (art. 6, co. 1 DL 172/2021) che estende la disciplina del Super green pass delle zone gialle alle zone bianche

 

 

Smart working semplificato

Art. 16

Prorogata al 31.03.2022 la possibilità di avviare o proseguire lo smart working anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro

 

Lavoratori Fragili

Art. 17, co. 1

Prorogata fino all’adozione del DM salute – che individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita’ in presenza delle quali, fino al 28 febbraio  2022, la prestazione lavorativa e’ normalmente svolta in modalità agile – e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 la norma che prevede, per i lavoratori fragili, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

 

Congedi parentali

Art. 17, co. 3

Prorogato al 31.03.2022 il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, per:

a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

b) lavoratori dipendenti, genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’ar. 3, co. 3, L. 104/92, a prescindere dall’età del figlio in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

c) lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

 

DPCM 2 marzo 2021

Art. 18

Si applicano fino al 31 marzo 2022 le misure di cui al DPCM 2.03.2021

 

Bonus Vacanze: le FAQ aggiornate del Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo ha reso disponibile un documento che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione al Bonus Vacanze (cfr. art. 176, DL n. 34/2020).

Ricordiamo inoltre che per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Guida al Bonus vacanze redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Allegati

FAQ BONUS VACANZE

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 15 DICEMBRE 2021 Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 15 DICEMBRE 2021

Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

Allegati: tabella_attivita_consentite – Ordinanza_Min_Salute_14_dicembre_2022
Ingresso cittadini EU in Italia: la nuova ordinanza del Ministro Speranza

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea.

Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.

Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei.

L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

Attenzione! In dettaglio, per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all’ingresso in Italia.

La validità del test antigenico è dunque portata a 24 ore dalle 48 al fino ad ora previste per gli ospiti stranieri
In Allegato Ordinanza Ministero della Salute

COVID-19, PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Importante! Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

 

Super Green Pass – Indicazioni Garante Privacy

Covid 19: Garante privacy, il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive, tra cui gli alberghi

Sono pervenute al Garante segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.

L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo

L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

 

Fonte: Garante Privacy

 

ATTIVITA’ CONSENTITE NEL PERIODO 6 DICEMBRE 15 GENNAIO (estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla)

– FAQ del Governo

Sul sito del governo è stata rilasciata una FAQ con la tabella in allegato delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

La tabella del Governo tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

 

 

Decontribuzione turismo (art. 43 DL 73/2021) – Differimento termine presentazione domanda

Messaggio INPS 4438/2021 – Differito al 16 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero

Con messaggio 4438 di ieri, 13 dicembre, l’INPS differisce al prossimo 16 dicembre il termine di presentazione delle domande di esonero ex art. 43 DL 73/2021.

Come noto tale norma prevede, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Nel messaggio l’Istituto ricorda, facendo seguito a quanto già indicato nel messaggio n. 4420/2021 che il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n. 73/2021 per la fruizione della misura, non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

 

CIRCOLARE COVID 19 DEL 6 DICEMBRE 2021 Super Greenpass misure in vigore da oggi 6 dicembre al 15 gennaio 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 6 DICEMBRE 2021

Super Greenpass misure in vigore da oggi 6 dicembre al 15 gennaio 2022

ALLEGATI: Tabella_DL_172_riassuntiva_alberghiCircolare_Viminale_2_dicembre_2021 – Super greenpass_nota di aggiornamento_imprese__Confindustria

Rilasciata la nuova versione App Verifica C19 per greenpass rafforzato

E’ stato rilasciato l’aggiornamento della app VerificaC19 che permette anche il controllo della validità della certificazione verde “rafforzata”.

La nuova versione consente la selezione della modalità di verifica del codice QR:

– RAFFORZATA per il controllo laddove è richiesto il super greenpass da avvenuta vaccinazione o guarigione.

– BASE consente di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Come previsto dalle nuove norme, da lunedì 6 dicembre, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass “rafforzato”, cioè un green pass per vaccinazione o guarigione.

Ricordiamo che per alberghi ed attività ricettive è richiesto il greenpass base, cosi come per i servizi di ristorazione al chiuso la tavoloriservati esclusivamente agli alloggiati.

 

ATTIVITA’ CONSENTITE NEL PERIODO 6 DICEMBRE 15 GENNAIO – FAQ del Governo

Sul sito del governo è stata rilasciata una FAQ con la tabella link delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”, per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

La tabella del Governo tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

SUPER GREENPASS – tabella riassuntiva Strutture Ricettive

Facendo seguito alle comunicazioni precedenti ed alle verifiche effettuate in questi giorni, trasmettiamo qui di seguito la tabella aggiornata di attività e servizi accessibili con greenpass base o con super greenpass, a partire da oggi lunedì 6 dicembre. In allegato nota di aggiornamento per le imprese di Confindustria.

Attività

Bianca

Gialla

e zona bianca nel periodo transitorio

6 /12– 15/1

Arancione

Alberghi e strutture ricettive

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Servizi di ristorazione consumo al tavolo al chiuso clienti alloggiati[1]

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Servizi di ristorazione consumo al tavolo al chiuso, aperto ai non alloggiati [2]

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Mense e catering continuativo su base contrattuale

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Convegni e congressi

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Riunioni private[3]

Greenpass base

Greenpass base

Greenpass base

Fiere

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Piscine, centri natatori, palestre, centri benessere (per le attività al chiuso), spogliatoi e docce

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

Libero

Libero

Libero

Attività sportiva di base e attività motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

Libero

Greenpass base per spogliatoi e docce

Libero

Greenpass base per spogliatoi e docce

Libero

Interdetto l’uso di spogliatoi interni

Impianti e comprensori sciistici [4]

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

Libero

Libero

Libero

Accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia

Libero

Libero

Libero

Spettacoli aperti al pubblico

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati [5]

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose[6]

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Altre feste

Greenpass base

Super greenpass

Super greenpass

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino[7]

Greenpass base

Greenpass base

Super greenpass

Corsi di Formazione

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Super greenpass

Corsi di Formazione ex art. 25 DPCM 2 marzo 2021[8]

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Liberi, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono

Attività commerciali

Accesso all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili

Libero

Libero

Super greenpass nelle giornate festive e prefestive

Accesso alle attività commerciali al dettaglio

Libero

Libero

Libero


[1] Se la ristorazione è in locale aperto anche agli esterni, tutti, anche gli alloggiati, devono avere il super greenpass ove richiesto

[2] Senza limiti di persone al tavolo

[3] Assumono le regole del luogo in cui si svolgono. A partire dalla zona gialla sono consentite, ma con raccomandazione di tenerle in modalità a distanza ove possibile.

[4] Green pass per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio

[5] Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso. Impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria. Obbligo di mascherina, a eccezione del momento del ballo. Tracciamento degli accessi

[6] Anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting

[7] Consentite, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

[8] Sono consentiti in presenza i corsi di formazione individuali, i corsi che necessitano di attività di laboratorio, i corsi in materia di salute e sicurezza, la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa. Per maggiori informazioni sugli altri corsi consentiti in presenza (senza green pass o Super green pass), v. art. 25, DPCM 2 marzo 2021

Conferenza delle Regioni: aggiornate ulteriormente le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali

Le linee dovranno essere recepite con Ordinanza del Ministro della Salute

“La Conferenza delle Regioni è tornata ad aggiornare, dopo le ulteriori indicazioni del CTS, le linee guida link per la riapertura delle attività economiche e sociali”, ad annunciarlo è il presidente, Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo lavorato per migliorare il testo secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo anche riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di green pass. E’ stata infine definita meglio la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi, attraverso un coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie locali in base alla specificità degli eventi.

Ora attendiamo – conclude Fedriga – l’ordinanza del Ministro della Salute che recepisca tali linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza”.

Link al testo delle linee guida
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Super Greenpass: la circolare del Viminale sui controlli

È stata pubblicata la  circolare del ministero dell’Interno 2 dicembre 2021, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con le indicazioni ai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172.

la circolare ripercorre i principali contenuti del provvedimento e contiene le indicazioni ai prefetti sulle modalità di controllo.

Cordiali saluti

La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 25 NOVEMBRE 2021 DL Super green pass – Testo in GU

CIRCOLARE COVID 19 DEL 25 NOVEMBRE 2021
DL Super green pass – Testo in GU

Le disposizioni transitorie per la Liguria si applicheranno dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022

Come anticipato nella nostra comunicazione del 27 novembre scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 26 novembre 2021, n. 172, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” contenente le nuove disposizioni sull’utilizzo del green pass e – ove previsto – del super green pass.

Ricordiamo che per quanto riguarda gli ospiti degli hotel è richiesto il green pass “base”

Per  i ristoranti riservati esclusivamente agli alloggiati è sufficiente il green pass “base”,  se il ristorante è aperto anche ai non alloggiati, è necessario il super green pass.

il green pass “base” è sufficiente anche per accedere nelle mense aziendali al chiuso e nei luoghi di lavoro.

Accolte ns richieste su slittamento data di entrata in vigore del GP per gli alberghi e sull’esenzione dalla certificazione per minori di 12 anni

Rispetto alle bozze del documento, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale accoglie alcune delle nostre richieste. In particolare:

A) E’ stato posticipato al 6 dicembrel’estensione del green pass base agli alberghi. Pertanto a decorrere dal 6 dicembre, a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento all’art. 9 bis, co.1, DL 52/2021, l’accesso negli Alberghi, Residence, Case vacanza, sarà consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde covid-19 rilasciata per avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone

B) Esonero green pass per i soggetti minori di 12 anni. Ai soggetti di età inferiore a 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 9-bis, co.1 (accesso alle attività e ai servizi elencati è riservato esclusivamente alle persone munite di certificazione verde covid-19)

Con l’occasione vi segnaliamo che, diversamente da quanto previsto nella bozza del documento, le disposizioni transitorie per la zona bianca si applicheranno dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Seguiranno nei prossimi giorni le note di approfondimento sul provvedimento.

Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 DEL 25 NOVEMBRE 2021 Decreto Super Green pass

CIRCOLARE COVID 19 DEL 25 NOVEMBRE 2021

Decreto Super Green pass

QUALI REGOLE SI APPLICANO A PARTIRE DA LUNEDI’ 6 DICEMBRE FINO AL 31 GENNAIO 2022

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Super Green Pass, e nel far seguito alle richieste di chiarimento arrivate in Associazione, riportiamo alcune risposte, formulate sulla base delle bozze del provvedimento in nostro possesso, ai quesiti più frequenti.

Quali sono le regole per gli alberghi?
Dall’entrata in vigore del provvedimento (giorno successivo alla sua pubblicazione in GU), l’accesso agli alberghi sarà consentito esclusivamente a persone munite di green pass “base”

Quale green pass deve avere il cliente per poter accedere in albergo?
Il green pass “base” ovvero quello rilasciato per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; ovvero avvenuta guarigione da COVID-19; ovvero effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.
Attenzione! Per quanto riguarda il green pass rilasciato a seguito di tampone, si ricorda che la validità è di 48 ore per quanto riguarda i tamponi rapidi e di 72 ore per i tamponi molecolari, pertanto il tampone dovrà essere ripetuto dal cliente in caso di soggiorno prolungato.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate attraverso la APP “verifica C19”.
N.B. Privacy: La verifica non dovrà comportare comunque la raccolta dei dati dell’interessato in quanto il controllo non costituisce “trattamento dei dati”.

Occorre il green pass “base” per accedere al ristorante in albergo riservato esclusivamente alla clientela alloggiata?
Si, per la consumazione al tavolo al chiuso e a tutti i servizi della struttura (piscina, palestra, spogliatoio e centro benessere) a partire dall’entrata in vigore del provvedimento (giorno successivo alla sua pubblicazione in GU).
Per poter usufruire del servizio ristorante aperto a clienti non alloggiati in Struttura è necessario il Super Green Pass

Che cosa si intende per Super green pass?
La certificazione verde rilasciata per avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione (cd. Green pass rafforzato)

Quando si applica il Super green pass?
Dal 29 novembre, in zona gialla e arancione, per l’accesso ai servizi di cui all’art. 9 bis DL 52/2021 (es. alberghi e altre strutture ricettive, ristoranti, palestre, piscine, centri benessere, centri termali, discoteche, feste, convegni, congressi, fiere, ecc. ) e dal 6 dicembre al 31 gennaio anche in zona bianca (ad eccezione di alberghi e i ristoranti degli alberghi riservati esclusivamente agli alloggiati a cui si può accedere anche con green pass rilasciato a seguito di tampone)

Chi può accedere senza green pass?
I soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per quanto riguarda il primo caso, attualmente sono esclusi i soggetti con età inferiore ai 12 anni, ma, secondo quanto emerso dalla stampa in questi giorni, sembrerebbe che a breve la campagna vaccinale sarà estesa ai soggetti nella fascia d’età 5-11 anni (rimarrebbero pertanto esclusi i bambini con età inferiore ai 5 anni)

Quali sono le regole per il periodo 6.12.2021-31.01.2022?
Anche in zona bianca si applicheranno le regole previste per le zone gialle e arancioni (accesso ai servizi di cui all’art. 9 bis DL 52/2021 solo con gren pass rafforzato) ad eccezione dell’accesso agli alberghi e ai ristoranti all’interno degli alberghi riservati esclusivamente alla clientela alloggiata. In tali casi è consentito l’accesso anche alla clientela munita di green pass rilasciato a seguito di tampone (green pass “base”)

Norme che non sono cambiate: la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;

SUPER GREENPASS. Il comunicato stampa del Governo

Consiglio dei Ministri n. 48

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 15.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

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DECRETO COVID

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

1. Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

  • Spettacoli
  • Spettatori di eventi sportivi
  • Ristorazione al chiuso
  • Feste e discoteche
  • Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

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Cordiali saluti
La Segreteria Upa

CIRCOLARE COVID 19 del 16 ottobre 2021 DPCM 12 ottobre 2021 – Novità modalità di controllo dei green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

CIRCOLARE COVID 19 del 16 ottobre 2021
DPCM 12 ottobre 2021 – Novità modalità di controllo dei green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

ALLEGATO: Nota Confindustria DPCM 12 ottobre 2021

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM 12 ottobre 2021, che modifica il DPCM 17 giugno 2021, recante, tra l’altro, la disciplina sulla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass. Il DPCM 12 ottobre 2021 introduce alcune novità in merito alle modalità di verifica del possesso del Green Pass da parte dei datori di lavoro.

In particolare, oltre all’app “VerificaC19”, il DPCM prevede specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H del provvedimento, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi – inclusi quelli di rilevazione delle presenze – le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. A tal proposito, il Portale INPS metterà a disposizione un nuovo servizio “Richiesta verifica Green-Pass” che prevede un’apposita richiesta di utilizzo da parte del datore di lavoro, con più di 50 dipendenti, che dovrà indicare i verificatori da abilitare in relazione ai propri dipendenti. Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. Nel caso in cui, dalla verifica effettuate con tale modalità, il lavoratore non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, questo ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro attraverso l’app “VerificaC19”

Importante! Segnaliamo infine che il nuovo comma 14 dell’art. 13 del DPCM prevede che Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano: a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; b) l’avvenuta guarigione da COVID-19; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare, con esito negativo.

 

Si rinvia alla allegata nota di commento di Confindustria

Cordiali saluti
La Segreteria Upa